Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Capitolato Tecnico

PAGAMENTI. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in sede di stipula contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto normativa vigente e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura 3 luglio 2015 avente ad oggetto oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il pagamento contenuto del corrispettivo Regolamento (di prestazioni riconducibili cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoquanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al creditore possono ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere corrisposti, a fronte stornata integralmente con emissione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenota credito e riemessa con i dati corretti. Resta espressamente inteso che in nessun In ogni caso, ivi compreso quello relativo in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere puntuale rispetto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per tutte le disposizioni relative alla previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del credito si rimanda allo Schema D. Lg.vo n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di Accordo Quadrocedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

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Samples: Servizio Di Trasporto Secondario Pazienti Infermi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Disciplinary Agreement

PAGAMENTI. Il Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo sarà dispostodei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, successivamente al ricevimento dei beniAziende Ospedaliere, previa accettazione degli stessiPoliclinici Universitari pubblici, a seguito di presentazione di regolare fatturaIRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chesopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lottianche se non materialmente, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentopresente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al creditore possono ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere corrisposti, a fronte stornata integralmente con emissione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenota credito e riemessa con i dati corretti. Resta espressamente inteso che in nessun In ogni caso, ivi compreso quello relativo in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere puntuale rispetto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per tutte le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema previste dalla normativa vigente in tema di Accordo Quadrotracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni, Appalto, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ventiloterapia Domiciliare Meccanica

PAGAMENTI. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nelle fatture, scadenza che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della relativa fattura conformemente all’art. 10.3 della delibera n. 337/07 AEEG. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoeffettuato a favore di EXERGIA con valuta fissa alla data di scadenza della fattura ovvero, successivamente al ricevimento dei benise coincidente con un giorno festivo, previa accettazione degli stessiil primo giorno lavorativo immediatamente successivo, a seguito mediante addebito preautorizzato in conto corrente bancario (procedura R.I.D. – Rapporti Interbancari Diretti) ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente di presentazione di regolare EXERGIA indicato in fattura. Si rimette In caso di disguido, revoca, sospensione o storno dell’addebito in conto eseguito con procedura R.I.D., il pagamento dovrà essere comunque eseguito dal Cliente alla ASL Contraentescadenza della fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di EXERGIA. Non sono consentiti pagamenti parziali a nessun titolo, se non preventivamente concordati per iscritto con EXERGIA. Art. 11- Mancato Pagamento Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in sede misura non superiore al tasso uffic iale di stipula riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del Contratto attuativo3,5%. Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di incassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, la facoltà situazione di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rcaratteristiche previste dal precedente comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. 633/1972 e Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della Legge 136/2010. Si precisa chedelibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad oggetto il pagamento un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del corrispettivo Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore messa in mora di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede al presente articolo ed anche successivamente all’eventuale sospensione del servizio di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede somministrazione di stipula del Contrattoenergia elettrica, il Fornitore è tenuto a Cliente potrà comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrispostiEXERGIA, a fronte di specifica richiestamezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel l’avvenuto integrale pagamento dei corrispettivi degli importi dovuti, il Fornitore allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.ressere disposta nei confronti dei c lienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contratto Di Erogazione Di Energia Elettrica in Regime Di Salvaguardia, Contratto Di Erogazione Di Energia Elettrica in Regime Di Salvaguardia, Contratto Di Erogazione Di Energia Elettrica in Regime Di Salvaguardia

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede entro il termine di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo 60 giorni dal completamento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato operazioni con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoesito positivo. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Azienda contraente. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturain G.U. n.302 del 29.12.2017). Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in In nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.A.R., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroStazione appaltante.

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Samples: Procurement Agreement, Capitolato Speciale

PAGAMENTI. Il pagamento 1. Tutti i pagamenti da parte della Parte Mutuataria ai sensi del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, presente Contratto dovranno essere effettuati per cassa alle scadenze previste nel Contratto a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, valere sul Conto Corrente che la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore Parte Mutuataria si impegna a mantenere acceso per tutta la durata del mutuo e sul quale si impegna altresì a mantenere fondi sufficienti per il pagamento delle rate alle singole scadenze, come da piano di ammortamento citato. A tal fine, la Parte Mutuataria si impegna a sottoscrivere e consegnare alla Banca la comunicazione di cui all’Allegato C (Disposizioni irrevocabili) del presente Contratto. La Parte Mutuataria potrà modificare il Conto Corrente solo con il preventivo consenso scritto della Banca che il predetto conto operi non potrà essere irragionevolmente negato ed a condizione che tale modifica sia consentita dalla normativa e dalle Disposizioni Operative che, tempo per tempo, disciplinano l’intervento del Fondo di Garanzia. 2. Qualora qualunque pagamento relativo al presente Contratto debba essere effettuato in un giorno diverso da un giorno lavorativo, la data di scadenza sarà posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo a meno che quest’ultimo non cada in un mese solare successivo nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre qual caso sarà anticipata all’ultimo giorno lavorativo del mese solare in sede cui ha scadenza la data di stipula pagamento. 3. Fatta salva la surrogazione operante in forza dell’applicazione di norme inderogabili di legge, la Banca avrà diritto di rifiutare pagamenti per capitale, interessi o accessori dovuti ai sensi del presente Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoo comunque negli stessi previsti, offerti o effettuati da terzi. 4. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e pagamento tardivo, anche se accettato dalla Banca, non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta rimette in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contotermini la Parte Mutuataria. 5. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini In caso di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di mancato pagamento, la Banca potrà segnalare tale circostanza a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, provvedendo, nei casi previsti dalla vigente normativa, ad informare preventivamente la Parte Mutuataria della prima segnalazione. Tale informativa può essere trasmessa unitamente ad eventuali solleciti, altre comunicazioni o in xxx xxxxxxxx. 0. La Parte Mutuataria si dichiara consapevole che eventuali informazioni negative registrate a suo nome nelle banche dati di cui al creditore comma precedente possono essere corrispostiavere effetti pregiudizievoli sulla sua capacità di accedere ad ulteriori finanziamenti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi anche con lettera raccomandata a.raltre banche., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Financing Agreement, Financing Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette L’Ente procederà alla ASL Contraente, in sede liquidazione ed al pagamento di stipula ciascuna singola fattura previa verifica di conformità della fornitura e della regolarità contributiva del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione fornitore mediante il rilascio del documento unico di regolarità contributivacontributiva (DURC). Il contenuto della Ciascuna fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà dovrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per contratto cui si richiede il pagamentoriferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i all’IRCCS CROB. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto. /i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentedall’IRCCS CROB. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende _Sanitarie a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende Sanitarie. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Fornitura Di Radiofarmaci E Sorgenti Radioattive, Contract for Supply of FDG

PAGAMENTI. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in sede di stipula contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto normativa vigente e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura 3 luglio 2015 avente ad oggetto oggetto: Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118. L’Aggiudicatario accetta integralmente il pagamento contenuto del corrispettivo Regolamento (di prestazioni riconducibili cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoquanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al creditore possono ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere corrisposti, a fronte stornata integralmente con emissione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenota credito e riemessa con i dati corretti. Resta espressamente inteso che in nessun In ogni caso, ivi compreso quello relativo in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere puntuale rispetto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per tutte le disposizioni relative alla previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del credito si rimanda allo Schema D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di Accordo Quadrocedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

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Samples: Public Procurement Agreement, Public Procurement Agreement

PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016, per ogni singolo contratto applicativo, sul valore del contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, non è prevedibile l’anticipazione del prezzo in riferimento all’importo contrattuale di Accordo Quadro. 2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. 3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di presentazione acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare fatturaesecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. Si rimette alla ASL ContraenteLa definizione delle soglie dell’ammontare lavori in corrispondenza delle quali in corso d’opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo. In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’importo della rata d’acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, saranno corrisposti pagamenti in acconto, in relazione al singolo contratto applicativo, al raggiungimento del 70% dell’importo del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 %. 5. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di stipula liquidazione del conto finale del singolo Contratto attuativoApplicativo, la facoltà dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine regolare esecuzione del singolo Contratto e Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivacontributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. 6. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente. 7. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 8. Il contenuto termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 9. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 10. In considerazione delle particolari caratteristiche dell’appalto, che comporta interventi a rete su una pluralità di tratti viari urbani, con la conseguente complessità delle attività di verifica necessarie all’attestazione de regolarità di esecuzione, la rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), e subordinatamente alla presentazione della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto polizza fideiussoria di cui all’art.14 del dettato normativo presente capitolato. 11. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. 12. Ai fini del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a del presente appalto, l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più Lotticonti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentosecondo quanto previsto dall'art. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula n.136 del Contratto, il Fornitore è tenuto a 13/08/10. L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla ASL Contraente le Stazione appaltante: - gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.ressi., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente delle prestazioni relative al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, presente appalto dovrà essere effettuato mensilmente a seguito di presentazione emissione di regolari fatture suddivise per le seguenti tipologie di utenze: mense scolastiche, giornate alimentari ospiti Casa di Riposo, pasti utenti esterni Casa di Riposo. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale di regolare fattura, intestata al Comune di Barge e differenziata per ogni tipologia di utenza. Si rimette Non verranno emesse fatture per gli importi pagati dagli utenti direttamente al concessionario, per quanto concerne la refezione scolastica, trattandosi di rapporto concessorio. La ditta sarà tenuta a trasmettere mensilmente al Comune di Barge un rendiconto, suddiviso per tipologia di utenza, dei buoni pasti riscossi e dei pasti erogati nel mese precedente, relativamente al servizio di ristorazione scolastica. Il Comune di Barge verserà alla ASL Contraenteditta aggiudicataria, per ogni singolo pasto fornito, il corrispettivo a pasto risultante dagli esiti della gara, oltre all’Iva nella misura di legge, al netto degli importi riscossi per i buoni pasto, che saranno considerati dal Comune come acconto di quanto dovuto. Nel caso gli importi riscossi mensilmente dalla Ditta per buoni pasto fossero superiori al corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio di mensa scolastica, la ditta dovrà trattenere la somma a credito, quale acconto sul corrispettivo del mese successivo. Nel caso in cui, a fine anno, in sede di stipula conguaglio, risulti un importo a credito a favore del Contratto attuativoComune, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo ditta sarà tenuta a versare al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rComune quanto spettante., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Concessione/Appalto Servizio Mensa Scolastica, Capitolato Speciale Di Concessione/Appalto

PAGAMENTI. 10.1 Il pagamento dell’Importo Dovuto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale italiano del corrispettivo Titolare. L’addebito del conto corrente bancario o postale italiano avverrà il 13° giorno successivo alla Data dell’Estratto Conto. Nel caso in cui la data di addebito cada in un giorno festivo, essa sarà dispostoposticipata al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, successivamente al ricevimento dei benise vi sono giorni festivi infrasettimanali dopo la chiusura del ciclo contabile, previa accettazione degli stessila data di addebito potrebbe risultare ulteriormente posticipata, a seguito causa dell’allungamento dei tempi tecnici di lavorazione da parte dei sistemi interbancari. A tal fine, il Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano, indicandone gli estremi all’American Express. Inoltre, il Titolare (i) prende atto che l’autorizzazione all’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto e l’Importo Dovuto sia pari a zero) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 10.2 Il Titolare è tenuto a corrispondere all’American Express l’Importo Dovuto di volta in volta, indipendentemente dalla circostanza che gli Addebiti che lo hanno generato derivino da: (i) utilizzi di tutte le Carte del Titolare di Carta Base e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza), anche se le suddette Carte sono state revocate e il presente Contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta Base ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento dal Titolare e/o dagli eventuali Titolari di regolare fatturaCarta Supplementare, ovvero da terzi, qualora tale uso della Carta e delle eventuali Carte Supplementari sia stato permesso dal Titolare di Carta Base o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate quando si tratti di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. Si rimette 27. 10.3 Il Titolare dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale italiano, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 10.4 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express,, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare a mezzo assegno il pagamento dell’Importo Dovuto, l’assegno dovrà essere munito della clausola “non trasferibile” e intestato ad “American Express Services Europe Limited - Filiale di Roma”. L’assegno dovrà pervenire all’American Express in tempo utile per il suo incasso entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nella ricezione o nell’incasso degli assegni, perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di ritardo 10.5 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento dell’Importo Dovuto a mezzo bonifico bancario, il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autorizzazione al pagamento tramite bonifico xxxxxxxx.Xx bonifico bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del Contratto attuativorelativo importo, la facoltà perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % ritardo. 10.6 L’obbligazione del Titolare di pagare l’Importo Dovuto si considererà estinta soltanto al momento dell’accredito e/o dell’incasso del relativo importo da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaparte dell’American Express. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chePertanto, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il registri sul Conto l’importo di un pagamento come ricevuto “salvo buon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. 10.7 Fermo restando quanto previsto all’Art. 41, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più LottiTitolare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Carta Di Pagamento, Carta Di Pagamento

PAGAMENTI. 1. I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata nella fattura secondo le modalità indicate dal Gestore. 2. A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento deve essere superiore ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta, adeguandosi di conseguenza. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore. Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. 3. In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura verranno applicati i seguenti addebiti: • gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno; • gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno; • se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali. 4. Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messo in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o pec) riportandovi gli estremi delle fatture non pagate. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore sollecita bonariamente il pagamento delle fatture scadute. Su richiesta dell’utente, il Gestore è tenuto ad inviare copia della fattura insoluta. Nella diffida ad adempiere l’utente sarà avvisato delle modalità con cui dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento e, persistendo la morosità, della sospensione della fornitura. Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto. 5. Per le utenze domestiche residenti, la sospensione, quando le condizioni dell’allacciamento lo consentano, sarà sostituita dalla limitazione di flusso qualora determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità. Al fine di poter procedere alla riduzione del flusso l’allacciamento dovrà essere dotato di apposita valvola per la riduzione del flusso del tipo rubinetto a sfera a passaggio totale con regolazione di minima sussistenza. Il pagamento Gestore, qualora l’allacciamento dell’utenza domestica residente morosa, non sia dotato di apposita valvola per effettuare la riduzione del flusso, provvederà all’installazione della stessa a spese dell’utente purché sussistano le condizioni tecniche necessarie per eseguire l’intervento. Le spese per l’installazione della valvola di riduzione del flusso, saranno inserite nella prima fattura utile inviata all’utente sulla base del corrispettivo previsto nell’elenco prezzi. 6. Il tempo di preavviso per la limitazione o la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 10 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad adempiere. Il costo della messa in mora sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fatturaaddebitato nella fattura successiva. 7. Si rimette alla ASL ContraenteIl Gestore, in sede caso di stipula importi superiori del Contratto attuativo100% del valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi e qualora l’utente ne faccia espressamente richiesta, la facoltà dovrà prevedere forme rateizzate di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivapagamento. Il contenuto della fattura sarà piano di rateizzazione concordato con il Gestore deve stabilire un numero di rate e una periodicità delle stesse corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rparti. 633/1972 L’utente a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e della Legge 136/2010che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento. 8. Si precisa che, nel caso Nei casi in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta di Qualità del servizio idrico integrato, qualora le condizioni tecniche dell’allaccio lo consentano. Non deve essere limitata o sospesa la fornitura di acqua: In assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora; • quando il pagamento del corrispettivo da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale; • nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede sicurezza individuate dalle amministrazioni comunali competenti; • nei giorni prefestivi o festivi; • quando l’utente può dimostrare che il pagamento. I pagamenti , pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore cause non imputabili allo stesso; • in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse; • Inoltre non può essere sospesa la fornitura in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede gestore è a conoscenza e fino al mantenimento di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede tale condizione di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.agevolazione

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Samples: Regolamento Per Il Servizio Idrico Integrato, Regolamento Per Il Servizio Idrico Integrato

PAGAMENTI. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a PAYONE e con l'indicazione del numero di fattura. Le commissioni correnti saranno addebitate con addebito diretto (SEPA) sul conto bancario indicato per iscritto dal Con- traente. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessiContraente, a seguito tal fine, rilascia a PAYONE la necessaria autorizzazione permanente di presentazione addebito diretto in conto cor- rente o un corrispondente mandato SEPA. In caso di regolare fattura. Si rimette alla ASL addebito respinto imputabile al Contraente, in sede sarà applicata una somma forfettaria di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaEURO 15,00 per le spese amministrative. Il contenuto della fattura sarà concordato con Con- traente comunicherà tempestivamente per iscritto a PAYONE eventuali modifiche delle proprie coordinate bancarie. Il Contraente si farà carico di tutti i costi causati dal Contraente e addebitati da terzi a PAYONE (per es. rimborso addebito diretto). Le “transazioni” a pagamento sono transazioni di acquisto, accredito, storno e chiusura di cassa, nonché diagno- si e inizializzazioni del terminale del commerciante. Il forfait mensile e, ove concordato, il numero di transazioni per il livel- lo di commissione, si intendono per ciascun terminale, anche se il Contraente gestisce più terminali. In caso di ritardo, il Contraente dovrà corrispondere gli interes- si di mora pari a 8 (otto) punti percentuali calcolati sul tasso di interesse base (§ 247 BGB). Il Contraente è altresì tenuto ad accollarsi per il danno derivante dal ritardo le ASL Contraenti nel rispetto spese per il necessario intervento di avvocati o di società di riscossione. È fatta salva la rivendicazione di un ulteriore danno. In caso di ritardo da parte del dettato normativo del D.p.rContraente, PAYONE ha inoltre il diritto di bloccare la consegna di merci o, a sua discrezione, di esigere pagamenti anticipati o idonee garanzie. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento Contraente interrompa i pagamenti o richieda la procedura fallimentare, detta procedura fallimentare viene avviata oppure viene rifiutata per mancanza di massa fallimen- tare o ancora qualora sia stata tentata con esito negativo un’esecuzione forzata sul patrimonio del corrispettivo Contraente, detto Contraente è obbligato a darne tempestiva comunicazione a PAYONE, a fornire tutte le informazioni necessarie e a conseg- nare i documenti appena gli saranno richiesti. PAYONE in que- sti casi è legittimata a sequestrare tutti i beni di prestazioni riconducibili sua proprietà (inclusi quelli forniti con riserva di proprietà) e a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno ritirarli anche senza recedere dal contratto. Al Contraente spettano solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoi diritti constatati incontestabil- mente o giudizialmente acclarati. Il Contratto dovrà prevedere una clausola Contraente non è autorizza- to alla ritenzione di diritti non connessi al presente contratto. Tutti gli indennizzi che PAYONE deve pagare, inclusi i corris- pettivi e le indennità forfettarie, ove soggetti a imposta sul valore aggiunto, si intendono con aggiunta di imposta sul valo- re aggiunto secondo cui il Fornitore si impegna a l’aliquota vigente. Le indennità che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del ContrattoCon- traente deve corrispondere all’industria creditizia tedesca (per lui anticipate da PAYONE), il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare allo stato attuale, non sono sogget- te all’imposta sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rvalore aggiunto., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare La Stazione Appaltante opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare che verrà liquidata dalla stessa ASL Contraente Stazione Appaltante solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivacontributiva (DURC). Il contenuto della Ciascuna fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rdovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alla Stazione Appaltante. Il Fornitore comunicherà tempestivamente tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto. /i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, dalla ASL Contraentenel rispetto dell’art. Per 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 12 del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Capitolato Tecnico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici, Capitolato Tecnico Per La Fornitura Di Vaccini

PAGAMENTI. Il pagamento 1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito pacchetto turistico dovrà essere così corrisposta: a) pacchetti turistici in giornata e nello specifico di: MUSICAL ­ MOSTRE ­ CONCERTI ­ SPETTACOLI: SALDO 100% DELL'INTERA QUOTA ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE; b) pacchetti turistici di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, più giorni in sede di stipula italia e all'estero: acconto del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 25% da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione prezzo del documento unico di regolarità contributivapacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore all'atto dell'iscrizione. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo saldo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque essere corrisposto improrogabilmente entro e non oltre 7 20 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data della partenza del viaggio. c) pacchetti turistici da Tour Operator: i pagamenti dovranno essere improrogabilmente versati entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraenteprenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto; 2. Per le disposizioni relative prenotazioni in epoca successiva alla cessione data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto; 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e­mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del credito viaggiatore. Il saldo del prezzo si rimanda allo Schema considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Accordo QuadroViaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.

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Samples: Termini E Condizioni Di Vendita, Termini E Condizioni Di Vendita

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore avverranno in una unica rata mediante emissione di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini certificato di pagamento, contabilizzati al creditore possono netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la rata unica da pagare, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere corrispostistipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori con le modalità e nei termini disposti per leggeprevisti all'Art. Resta espressamente inteso che 70 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà possibile inoltre attivare la certificazione del credito, secondo le normative vigenti in nessun casomateria, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rex D.L. 35/2013 e xx.xx. e ii., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoeffettuato IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE comprendenti le forniture del trimestre di riferimento. La fattura trimestrale sarà pagata entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, successivamente fatta salva l’avvenuta emissione dei “certificati di verifica di conformità” di cui al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto precedente articolo 8 e previa acquisizione del documento unico verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato mandato di pagamento intestato alla Ditta, con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 136/201013 agosto 2010, n° 136. Si precisa cheche la fattura, nel caso dovrà essere trasmessa in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, formato elettronico secondo la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN normativa vigente in sede di stipula del Contratto Attuativomateria. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna sarà tenuto a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 comunicare a questa amministrazione alla PEC XXXXXXXX@XXX.XXXXXXXXXXXX.XX, entro e s.m.i.. Sempre in sede di non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ASL Contraente ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il /i corrente del Fornitore comunicherà tempestivamente dedicato/i. Per l’emissione e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto nonché le generalità che: a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - XXXXXXXX XXXXXXXX - XX 000 XX 00,0 - 00000 XXXXXXX - CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (nome e cognomeCIG) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoCODICE CUP (se previsto) da indicare in fattura, sono quelli contenuti nella RDO; d) LA DITTA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE INDICARE, PENA IL RIFIUTO DELLA STESSA, IL COSTO UNITARIO FISSATO IN CONTRATTO DI CIASCUNO DEI PRODOTTI FORNITI E LE QUANTITA’ FORNITE; e) QUESTA AGENZIA RIENTRA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALLA COSIDDETTA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA, NOTO COME “SPLIT PAYMENT”. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rPER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE DEVONO COMUNQUE CONTENERE L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Fornitura Di Gas

PAGAMENTI. I1 pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di acquisizione al Protocollo dell’Ente di regolare fattura elettronica emessa dall’appaltatore del servizio sulla base del rendiconto mensile delle ore effettivamente svolte. I1 pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario/postale, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura corredata dai fogli di presenza firmati per ogni professionista ed eventualmente, ove richiesto espressamente dall’Ufficio comunale, da una relazione mensile sul servizio svolto. Ogni fattura dovrà indicare il dettaglio delle ore sostenute per il servizio svolto. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino la documentazione suindicata e pertanto la fatturazione delle ore dovrà corrispondere con le ore di effettivo servizio svolto. Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico dell’appaltatore del servizio. Con tale corrispettivo l’appaltatore intende soddisfatta ogni sua spettanza nei confronti dell’Ente appaltante per il servizio di che trattasi e non potrà disporre di alcun diritto a nuovi e/o maggiori compensi. Si procederà al pagamento della fattura solo dopo aver accertato la regolarità contributiva mediante la richiesta del DURC. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano state formalmente contestate all’appaltatore inadempienze nell’erogazione del servizio o inesattezze nella fatturazione delle ore erogate. In tal caso la liquidazione sarà effettuata dopo la notifica della comunicazione delle decisioni adottate dall’Ente appaltante. Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo sarà dispostocontrattuale. L’eventuale violazione della suddetta disposizione autorizza la stazione appaltante ad applicare penali contrattuali, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, fatta salva la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine risoluzione anticipata del Contratto contratto e previa acquisizione di introito della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdanno., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata al 4° comma uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti avvengono per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula netto del Contratto Attuativoribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00). Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti dl corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg. a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede decorrere dalla maturazione di stipula ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoDPR 207/2010. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge può superare i 30 gg a decorrere dalla data di ricevimento emissione del certificato stesso. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Contestualmente alla data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della fattura. Scaduti i termini di pagamentoDirezione Lavori, al creditore possono essere corrispostila Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunquenonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale obbligorichiesta entro il termine di 30gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il Contratto Attuativo si potrà risolvere pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rsospensione., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

PAGAMENTI. Il pagamento I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati secondo quanto previsto all’art. 6 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Tecniche. Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore in forma mensile posticipata secondo quanto riportato nel predetto articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto; le stesse saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro rice- vimento da parte della Società. Rimane confermato che il pagamento delle fatture sarà dispostosubordinato all’emissione del nulla osta da parte del Direttore di esecuzione del contratto attestante il regolare svolgimento della fornitura, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito nonché alle verifiche posi- tive in materia di presentazione di regolare fatturaDURC. Si rimette alla ASL Contraente, La contabilizzazione dell’importo dello sconto da applicare avverrà con ca- denza semestrale; l’importo corrispondente sarà detratto in sede di stipula contabi- lizzazione dell’ultima fattura della semestralità, a conguaglio degli importi fatturati nel corso degli ultimi 6 mesi. La procedura di calcolo dello sconto da applicare si esplicita nelle seguenti fasi: a) determinazione del Contratto attuativoquantitativo di gasolio erogato alla Società mensil- mente: somma, calcolata su base mensile, del volume (litri) di gasolio erogato alla Società presso tutti i punti di rifornimento convenzionati; b) rilevazione del prezzo medio mensile del gasolio: rilevazione su base mensile del prezzo medio nazionale del gasolio, comprensivo di IVA e accise, come pubblicato sul proprio sito istituzionale dal Ministero dello Sviluppo Economico; c) calcolo del prezzo di riferimento medio mensile per il gasolio erogato: somma su base mensile dei seguenti addendi: - prezzo medio nazionale del gasolio, di cui alla lettera b); - € 0,120; d) calcolo del prezzo contrattuale mensile del gasolio erogato: applicazione dello sconto (espresso in Euro, con arrotondamento al terzo decimale) al prezzo di riferimento medio mensile, di cui alla lettera c); e) calcolo degli importi dovuti su base mensile: moltiplicazione del volume di gasolio calcolato con la metodologia, di cui alla lettera a), per il prezzo contrattuale corrispondente del gasolio erogato, di cui alla lettera d); f) calcolo dell’importo dovuto su base semestrale: somma degli importi do- vuti su base mensile, di cui alla lettera e), riferiti ai 6 mesi antecedenti; g) calcolo del fatturato al lordo dello sconto: somma degli importi del gaso- lio erogato nel corso dei 6 mesi antecedenti, al lordo dello sconto; h) calcolo del conguaglio: determinazione dell’eventuale conguaglio a credi- to o a debito, come differenza tra l’importo di cui alla lettera f) e l’importo di cui alla lettera g). In caso di avveramento di condizioni impreviste che possano comportare una modifica del periodo contrattuale, la facoltà di applicare contabilizzazione illustrata nelle lettere da a) ad h) avverrà, anziché su base semestrale, sulla base del solo periodo compreso tra l’ultima annualità e il termine dell’appalto. In ottemperanza alle norme vigenti, sull’importo netto progressivo delle prestazioni pre- stazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 0,50%, ai fini della applicazione della normativa in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nel caso di inadempienza contributiva del Fornitore (art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.). Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della rite- nuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulatesi, saranno svincolate soltanto in sede di liquida- zione finale a seguito del rilascio del DURC del Fornitore da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto parte degli enti previdenziali competenti, dell’esito positivo della verifica di conformità fina- le e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto ricezione della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentorelativa all’importo svincolato. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul direttamente al Fornitore mediante bonifico bancario presso il conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativodedicato, come previsto dall’art. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 136/2010 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentedi Banca … - Filiale di ………………, codice IBAN: IT……………………. Per le disposizioni relative alla cessione giusta comunicazione del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroFornitore dd. , restando la Società esonerata da qualsiasi obbli- go e responsabilità per i pagamenti eseguiti come anzidetto.

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Samples: Fornitura Carburante

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti avverranno per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al Fornitore netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi avanzamento lavori, nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre del vincolo normativo del patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in sede di stipula del Contrattototo o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le generalità modalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturaprevisti all'Art. Scaduti i termini di pagamento70 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà possibile inoltre attivare la certificazione del credito, al creditore possono essere corrispostisecondo le normative vigenti in materia, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeex D.L. 35/2013 e xx.xx. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.re ii., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. Le fatture, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). Si rimanda al Capitolato Tecnico per ulteriori specifiche in merito. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in sede di stipula contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto normativa vigente e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura 2 luglio 2019 avente ad oggetto oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di L’Aggiudicatario accetta integralmente il pagamento contenuto del corrispettivo Regolamento (di prestazioni riconducibili cui al richiamato DCA 247/2019) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoquanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al creditore possono ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere corrisposti, a fronte stornata integralmente con emissione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenota credito e riemessa con i dati corretti. Resta espressamente inteso che in nessun In ogni caso, ivi compreso quello relativo in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere puntuale rispetto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per tutte le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema previste dalla normativa vigente in tema di Accordo Quadrotracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dalla Ditta appaltatrice a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito Direttore d’Esecuzione ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di presentazione contabilità del Comune di regolare fatturaCarpi. Si rimette alla ASL ContraentePertanto, in sede base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di stipula pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del Contratto attuativocontraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc..) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: a) delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.); b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita; c) del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale. Accertata l’inadempienza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni. Relativamente a quanto sopra, resta inteso che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per il servizio di cui al presente appalto, solo al termine del Contratto ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e previa acquisizione del documento unico la conseguente verifica di regolarità contributivadell’Amministrazione è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che la Ditta appaltatrice stessa possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del dettato normativo del D.p.r23/12/2014 art. 633/1972 e della Legge 136/20101 commi da 629 a 633. Si precisa che, nel caso in cui che il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede all’art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di stipula del Contratto Attuativotracciabilità finanziaria. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto244/2007, il Fornitore è tenuto art. 1, commi da 209 a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto214. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrispostiIn ottemperanza a tale disposizione, a fronte decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di specifica richiestaInterscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle entrate), gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraenteun codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema il Comune di Accordo QuadroCarpi il CUU è UFT5W3.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto1. Fermo restando quanto previsto, successivamente al ricevimento dei benicon esclusivo riferimento ai Prestiti Rinegoziati assistiti da Garanzia Sussidiaria (ove presenti), previa accettazione degli stessiall’articolo 9 delle Condizioni Generali Prestito Originario, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula come modificato ai sensi del Contratto attuativodi Rinegoziazione, la facoltà tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico rimborso di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti ciascun Prestito Rinegoziato dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente bancario intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoall’Ente precedentemente comunicato alla CDP. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore L’Ente si impegna a che il comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto operi corrente. 2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel rispetto conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della Legge 13 agosto 2010 n. 136 CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP. 3. L’Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a: (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dei Prestiti Rinegoziati e s.m.i.. Sempre in sede l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di stipula del Contrattoprevisione; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP. 4. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contopagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 8, comma 2, in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore nessun caso possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeeffettuati pagamenti parziali. Resta espressamente inteso che ferma, in nessun ogni caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento dei corrispettivi dovutidi quanto dovuto dall’Ente ai sensi degli Atti Rinegoziati nei modi che riterrà più opportuni, incluso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rbonifico bancario., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Rinegoziazione Prestiti

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione accetta- zione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale fi- scale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i cor- rente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Mi- nistero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di presta- zioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturafattu- ra. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposticor- risposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.A.R., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a se- guito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclu- sa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropre- sente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Appalto Specifico

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento1. I pagamenti sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. 2. Nel corso della Fornitura in opera verranno erogati all’appaltatore, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell’appaltatore raggiunga l’importo di € 100.000,00, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto. 3. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 307 del DPR 207/2010 e s.m.i.: - i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dell’Esecuzione indicanti la quantità, la qualità e l’importo della Fornitura eseguita, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata; - nel caso di sospensione della fornitura di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante disporrà, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 4. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. 5. Tutte le forniture saranno effettuati sul fatture dovranno chiaramente riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP (Codice Unico di Progetto), in assenza dei quali non sarà possibile procedere al pagamento. 6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. A essi si applicano le disposizioni del Regolamento. 7. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in sede di stipula via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 2010. 8. Ai sensi e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contrattoper gli effetti della predetta legge 136/10, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale delil/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto contoalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […]. 9. In riferimento ai commi 7° e 8° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 dal verificarsi delle stesse. 10. L’Appaltatore potrà cedere i crediti a esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del d.lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 11. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 12. In caso di aggiudicazione dell’Appalto a un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il Fornitore comunicherà tempestivamente pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e comunque entro sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. 13. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta relativa trasmissione, in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare formato telematico su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rrichiesta dell’Istituto., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contract for the Supply and Installation of Awnings

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, I pagamenti saranno corrisposti a seguito di presentazione da parte del soggetto aggiudicatario di regolare fatturaformali fatture mensili fornite ai sensi della normativa in materia di fatturazione elettronica vigente in materia, dettagliandola nel seguente modo: 1. Si rimette Nome del lavoratore somministrato; 2. Mese ed anno di riferimento; 3. Competenze mensili lavoratore con indicazione delle ore lavorate e remunerate; 4. Nome del lavoratore somministrato; 5. Mese ed anno di riferimento; 6. Competenze mensili agenzia con indicazione delle ore lavorate e remunerate; 7. Eventuale IVA applicata alle competenze mensili agenzia ove dovuta; 8. Indicazione Codice CIG; Il pagamento è subordinato alla ASL Contraenteverifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). L’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall’impresa stessa. Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dalla Comunità Montana Ufita all’aggiudicatario, il quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. La Comunità Montana Ufita, richiederà alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni figura impiegata nel servizio. L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. Il soggetto aggiudicatario, nel rispetto degli adempimenti e le modalità di cui nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, in sede merito all’obbligo di stipula del Contratto attuativotracciabilità dei flussi finanziari, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui deve comunicare anticipatamente il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 bancario o postale dedicato e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i delle persone abilitate ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e Ogni fattura e/o comunicazione dovrà obbligatoriamente riportare il seguente codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.CIG: 8456986D9C.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al termine del Contratto contratto cui si riferisce e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaal CIG (Codice Identificativo Gara). Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, Contratto il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto. /i. I pagamenti delle per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativoe nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il Contratto Attuativo contratto si potrà potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentedalle Aziende Sanitarie contraenti. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25 del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato d’Oneri.

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Samples: Capitolato D’oneri Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici (Vaccini)

PAGAMENTI. Il Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento del corrispettivo sarà dispostoverrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell’ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica; codice commessa #MWAQ7R#. In caso di dispositivi medici l’aggiudicatario è tenuto all’inserimento delle informazioni relative al termine del Contratto tipo di dispositivo e previa acquisizione del documento unico al codice di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell’11.04.2016 disponibile al link xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?XX_XX=00000&xxxx=0000. Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto del dettato normativo del D.p.rle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel In caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lottiperiodiche o continuative, la l’aggiudicatario emetterà fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore prestazioni eterogene e relative voci di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede costo (ad esempio canone di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede noleggio, di stipula del Contrattoassistenza, il Fornitore materiale di consumo etc.), l’aggiudicatario è tenuto a comunicare alla ASL Contraente richiesta della Stazione Appaltante all’emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio. L’aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le generalità e il codice fiscale del/malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l’emissione i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta mandati di pagamento in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini caso di violazioni di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel ovvero mancato o irregolare pagamento dei corrispettivi dovuti, crediti dei dipendenti da parte dell’aggiudicatario fino a che quest’ultimo non dimostri l’avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraenteirregolarità DURC. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadrotali sospensioni l’aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.

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Samples: Contratto Ponte Protesi Ortopediche E Sistemi Di Cementazione

PAGAMENTI. Il 1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo sarà dispostodelle attività e servizi resi, successivamente al ricevimento dei benifatto salvo quanto previsto all’art. 17, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentecomma 3, in sede relazione al pagamento diretto del subappaltatore, come segue: ❑ una o più quote per un importo che copra il 85% del finanziamento complessivo, sulla base di stipula stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte; ❑ il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate. 2. Per ciascuna Linea, i pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’Appaltatore. 3. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. 4. L’importo del Contratto attuativopotrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate. 5. La fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente art. 13, la facoltà avrà luogo alla scadenza di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % ogni bimestre, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine parte della Stazione appaltante. 6. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del Contratto e previa acquisizione decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributivacontributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il contenuto della fattura sarà concordato con pagamento di quanto dovuto per le ASL Contraenti nel rispetto inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione dei corrispettivi dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del dettato normativo del D.p.rcontratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del’art. 633/1972 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG eseguite successivamente all’emissione del certificato di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoconformità definitivo. 9. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore rimborsi delle spese sostenute e rendicontate a costi reali, relative ai costi di viaggio, vitto e alloggio, spese di interpretariato e traduzione simultanea ecc… di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede alle lettere b1, b2, b3, c2, c3, d1, d2 e d3 del precedente Art. 2, verranno rimborsati entro 30 giorni dalla presentazione dei relativi consuntivi di stipula spesa e previo verifica da parte dell’Autorità di Gestione del Contratto AttuativoFondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna L’Autorità di Gestione impartirà specifiche indicazioni relativamente a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 dette spese: quali le modalità di assunzione, le fattispecie riconoscibili e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contrattolimiti ammissibili, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale modalità di rendicontazione delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rstesse., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Technical Specifications for Contracting Services

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei benicontrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di verifica da parte del RUP dello stato e della regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo esecuzione delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto contrattuali prescritte, e previa acquisizione del documento unico DURC. La fattura dovrà essere emessa dall’Appaltatore successivamente all’emissione del Certificato di regolarità contributivapagamento relativo alle prestazioni eseguite, ai sensi dell’art. Il contenuto 113-bis comma 2 del D.Lgs 50/2016. Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - (C.F.92137340920) – Xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e inviata alla struttura operativa destinataria della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto fornitura, in forma elettronica ai sensi del dettato normativo D.M. n. 55 del D.p.r03/04/2013, secondo il Codice Univoco Ufficio sotto riportato. 633/1972 Laboratorio Cagliari ARPAS_DCA_00 CVCEWM Laboratorio Portoscuso ARPAS_DSU_00 8KXYHS Laboratorio Sassari ARPAS_DSS_00 LQY82Z Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX_XXX_00 0XXXX0 I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni. L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Spilt payment” art. 17 Ter DPR 633/72. Le fatture dovranno riportare: a) il numero di CIG relativo al Lotto aggiudicato; b) il Laboratorio/Dipartimento presso il quale è stata eseguita la consegna; c) il codice univoco ufficio di destinazione della fornitura; d) la tipologia e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui la quantità dei materiali forniti; e) il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto prezzo unitario (come da offerta) e il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere prezzo complessivo; f) il riferimento al CIG ai relativi Documenti di uno solo dei lotti per cui Trasporto. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si richiede il pagamentorenderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti per le forniture saranno verranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoesclusivamente a favore dell’impresa mandataria. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi pagamento della fattura avverrà nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 136 e s.m.i.. Sempre 40 del 18/01/2008 (pubblicato in sede GU n. 63 del 14/03/2008). L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto obblighi normativi necessari a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rrenderlo esecutivo., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Consumabili

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoIn ottemperanza all'art. 1, successivamente al ricevimento dei benicomma 209, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativodella legge n. 244/2007, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoseguente Codice Unico Ufficio:8X1KQZ. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 30 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. Scaduti i termini 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di pagamentoconformità da parte del Responsabile della struttura richiedente. L’emissione delle fatture da parte dell’Appaltatore dovrà avvenire secondo la seguente cadenza temporale: 1) per quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti a) a d) del precedente art.5: emissione di una fattura posticipata al completamento di quanto previsto; 2) per quanto riguarda le prestazioni di cui al punto e) del precedente art.5: emissione di una fattura annuale anticipata, al creditore per ciascuno dei 3 anni di vigenza contrattuale. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso le ritenute possono essere corrispostisvincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a fronte quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di specifica richiesta, gli Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi moratori nei termini disposti di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per leggeinadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore Non si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdarà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. 6.1 Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito deve essere effettuato alla data della Proposta o entro la data di presentazione scadenza indicata in Conferma o proforma o fattura. 6.2 In assenza di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto diverse indicazioni il pagamento dell’intero importo della locazione è corrisposto anticipatamente in unica soluzione tramite bonifico bancario (importi una tantum) o SEPA Direct Debit (importi ricorrente) 6.3 Le spese di spedizione, se non esplicitate nella Proposta o nella Conferma sono riportate direttamente in proforma o fattura. 6.4 Il Cliente non ha diritto di effettuare compensazioni di qualsiasi tipo. 6.5 La concessione di sconti di qualsiasi genere e natura è subordinata al pagamento entro la data di scadenza. 6.6 Alla scadenza del corrispettivo pagamento fissato il Cliente si trova in situazione di prestazioni riconducibili a più Lottiinadempienza contrattuale e tutte le pretese nonché tutti i debiti contrattuali vantati o reclamati nei confronti del Cliente da Xxxxxx diventano immediatamente dovuti ed esigibili senza necessità di costituzione in mora. 6.7 Se il pagamento non viene effettuato entro la scadenza, la fattura medesima potrà contenere il riferimento Xxxxxx ha diritto di addebitare gli interessi al CIG tasso di cui al Dlgs. 231/2002 maggiorato di tutti i costi giudiziali ed extra- giudiziali sopportati da Xxxxxx in relazione al recupero e all’incasso di ogni somma pagata in ritardo. 6.8 I debiti del Cliente nei confronti di Xxxxxx diventano immediatamente dovuti ed esigibili in un’unica soluzione al verificarsi anche di uno solo dei lotti seguenti eventi: a) effettiva o prevista richiesta di insolvenza a danno del Cliente; b) avvio di procedure per cui si richiede bancarotta; c) nomina di un curatore o di un amministratore giudiziario nei confronti del Cliente; d) richiesta oppure attribuzione di una sospensione nei pagamenti; e) offerta del Cliente ai suoi creditori di un accordo privato di xxxxxxxx; f) sequestro delle attività del Cliente; g) ipotesi di incapacità del Cliente a ripagare i suoi debiti o di stato di sua insolvenza allora. 6.9 Conseguentemente a uno qualsiasi degli eventi sopra indicati, Xxxxxx ha la facoltà di sospendere le prestazioni contrattuali fino a quando il pagamento. I pagamenti per Cliente non soddisfa tutte le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula sue obbligazioni ai sensi del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Locazione

PAGAMENTI. 10.1 Il pagamento dell’Importo Dovuto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del corrispettivo Titolare. L’addebito del conto corrente bancario o postale avverrà il 13° giorno successivo alla Data dell’Estratto Conto. Nel caso in cui la data di addebito cada in un giorno festivo, essa sarà dispostoposticipata al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, successivamente al ricevimento dei benise vi sono giorni festivi infrasettimanali dopo la chiusura del ciclo contabile, previa accettazione degli stessila data di addebito potrebbe risultare ulteriormente posticipata, a seguito causa dell’allungamento dei tempi tecnici di lavorazione da parte dei sistemi interbancari. A tal fine, il Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano o europeo in conformità con la regolamentazione europea e nazionale per tempo vigente, indicandone gli estremi all’American Express. Inoltre, il Titolare (i) prende atto che l’autorizzazione all’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto e l’Importo Dovuto sia pari a zero) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 10.2 Il Titolare è tenuto a corrispondere all’American Express l’Importo Dovuto di volta in volta, indipendentemente dalla circostanza che gli Addebiti che lo hanno generato derivino da: (i) utilizzi di tutte le Carte del Titolare di Carta Base e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza o nelle altre modalità previste dalle disposizioni di regolare fatturalegge e/o di regolamento vigenti per tempo e messe a disposizione da American Express), anche se le suddette Carte sono state revocate e il presente Contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta Base ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento dal Titolare e/o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare, ovvero da terzi, qualora tale uso della Carta e delle eventuali Carte Supplementari sia stato permesso dal Titolare di Carta Base o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate quando si tratti di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. Si rimette 27. 10.3 Il Titolare dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 10.4 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare a mezzo assegno il pagamento dell’Importo Dovuto, l’assegno dovrà essere munito della clausola “non trasferibile” e intestato ad “American Express Italia s.r.l.”. L’assegno dovrà pervenire all’American Express in tempo utile per il suo incasso entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nella ricezione o nell’incasso degli assegni, perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di ritardo 10.5 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento dell’Importo Dovuto a mezzo bonifico bancario, il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autorizzazione al pagamento tramite bonifico xxxxxxxx.Xx bonifico bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del Contratto attuativorelativo importo, la facoltà perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % ritardo. 10.6 L’obbligazione del Titolare di pagare l’Importo Dovuto si considererà estinta soltanto al momento dell’accredito e/o dell’incasso del relativo importo da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaparte dell’American Express. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chePertanto, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il registri sul Conto l’importo di un pagamento come ricevuto “salvo buon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. 10.7 Fermo restando quanto previsto all’Art. 41, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più LottiTitolare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà im pedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Credito Ai Consumatori

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula rimborso ai sensi del Contratto attuativodi Anticipazione, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente bancario intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoall’Ente precedentemente comunicato alla CDP. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore L’Ente si impegna a che comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente. 2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto. 3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione. 4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione, è tenuto a: (i) mantenere acceso il predetto conto operi corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dell’Anticipazione e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, comunque nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini prescrizioni di legge dalla data in materia di ricevimento tesoreria unica; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeCDP. Resta espressamente inteso che ferma, in nessun ogni caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento dei corrispettivi dovuti, di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni incluso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rbonifico bancario., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Addendum

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, datati, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Rappresentante legale dell'Ente e/o da altro/i soggetto/i abilitato/i ai sensi delle disposizioni regolamentari dell'Ente. 2. Gli ordinativi di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. Tra gli elementi essenziali dovranno essere indicate le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore generalità del creditore o dei creditori o di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore chi per loro è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale del/o partita IVA. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all'assoggettamento o meno al bollo di quietanza. 3. II Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo, effettua i delegato/pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emessi a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere l'ordinativo, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad operare sul predetto contoutenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni, ovvero nel termine eventualmente indicato nel regolamento dell'Ente e devono altresì, riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n………..” rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Le predette operazioni contabili devono essere comunicate all'Ente nello stesso giorno della loro effettuazione. 4. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di cassa deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 5. II Cassiere non deve dar corso al pagamento di ordinativi che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. In tali casi, il Cassiere ha l'obbligo di informare immediatamente l'Ente della riscontrata irregolarità. 6. Il Fornitore comunicherà tempestivamente Cassiere estingue gli ordinativi secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Cassiere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 7. A comprova e comunque discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sull'ordinativo o vi allega la quietanza dei creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente agli ordinativi pagati, in allegato ai proprio rendiconto. 8. Gli ordinativi sono ammessi al pagamento entro e non oltre 7 giorni il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da qualsivoglia variazione intervenuta eseguirsi in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare gli ordinativi entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 9. II pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'Ente che abbia scelto come forma di pagamento l'accredito delle competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione del beneficiario presso una qualsiasi dipendenza del Cassiere, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto nonché le generalità (nome di tesoreria e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate di accreditamento ad operare su detto contoogni c/c con la valuta indicata dall’Ente. I c/c in parola potranno fruire di speciali condizioni eventualmente concordate. 10. Gli accrediti sui c/c accesi dal personale dipendente dell'Ente presso l'Istituto Tesoriere o altri Istituti di credito non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 11. Il Cassiere provvede ad estinguere gli ordinativi di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dai sistema bancario o postale. 12. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre, di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale e di quelli comunque ritenuti dall’Ente urgenti e indilazionabili in base a specifiche e motivate esigenze. 13. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 14. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente gli ordinativi di pagamento delle forniture saranno effettuati nei termini retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Cassiere, al ricevimento degli ordinativi, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge dalla data ovvero vincola l'anticipazione di ricevimento della fatturatesoreria. 15. Scaduti i termini Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, al creditore possono essere corrispostiil Cassiere, a fronte seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Cassa. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Cassiere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 12, comma 2), quest'ultimo, in assenza di specifica richiestarichiesta formale dell'Ente, non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 16. L'Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere gli interessi moratori nei termini disposti ordinativi al Cassiere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo al sesto giorno ove si renda necessaria la raccolta di un 'visto' preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il _ __ __ ___ __ __ __ mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di intestatario della contabilità n° presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato". 17. La valuta per legge. Resta espressamente inteso che i pagamenti a carico dell’Ente viene stabilita nel giorno medesimo di esecuzione del titolo di spesa ed in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutiparticolare: a) assegni circolari: - nell’ipotesi di riscossione allo sportello da parte del beneficiario, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativotitolo deve essere commutato in assegno circolare il medesimo giorno della sua riscossione da parte del beneficiario; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo- nell’ipotesi di spedizione, il Contratto Attuativo si potrà risolvere titolo deve essere commutato in assegno circolare il giorno antecedente a quello di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.effettiva spedizione;

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Samples: Treasury and Cash Management Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoIn ottemperanza all'art. 1, successivamente al ricevimento dei benicomma 209, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativodella legge n. 244/2007, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoseguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 30 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. Scaduti i termini 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di pagamentoconformità da parte del Responsabile della struttura richiedente. L’emissione delle fatture da parte dell’Appaltatore dovrà avvenire secondo la seguente cadenza temporale: 1) per quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti a) e b) dell’art.2 del Disciplinare di gara: emissione di una fattura posticipata al completamento di ciascun gruppo di n.10 aule; 2) per quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti c) e d) dell’art.2 del Disciplinare di gara: emissione di una fattura annuale anticipata, al creditore per ciascuno dei 3 anni di vigenza contrattuale. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso le ritenute possono essere corrispostisvincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a fronte quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di specifica richiesta, gli Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi moratori nei termini disposti di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per leggeinadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore Non si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdarà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a PAYONE e con l’indicazione del numero di fattura. Le commissioni correnti saranno addebitate con addebito diretto (SEPA) sul conto ban- cario indicato per iscritto dal Contraente. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessiContraente, a seguito tal fine, rilascia a PAYONE la necessaria autorizzazione permanente di presentazione addebito diretto in conto corrente o un corri- spondente mandato SEPA. In caso di regolare fattura. Si rimette alla ASL addebito respinto imputabile al Contraente, in sede sarà applicata una somma forfettaria di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaEURO 15,00 per le spese amministrative. Il contenuto della fattura sarà concordato con Contra- ente comunicherà tempestivamente per iscritto a PAYONE eventuali modifiche delle proprie coordinate bancarie. Il Contraente si farà carico di tutti i costi causati dal Contraente e addebitati da terzi a PAYONE (per es. rimborso addebito diretto). Le “transazioni” a pagamento sono transa- zioni di acquisto, accredito, storno e chiusura di cassa, nonché diagnosi e inizializzazioni del terminale del commerciante. Il forfait mensile e, ove concordato, il numero di tran- sazioni per il livello di commissione, si intendono per ciascun terminale, anche se il Contraente gestisce più terminali. In caso di ritardo, il Contraente dovrà corrispondere gli interessi di mora pari a 8 (otto) punti percentuali calcolati sul tasso di interesse base (§ 247 BGB). Il Contraente è altresì tenuto ad accollarsi per il danno derivante dal ritardo le ASL Contraenti nel rispetto spese per il necessario inter- vento di avvocati o di società di riscossione. È fatta salva la rivendicazione di un ulte- riore danno. In caso di ritardo da parte del dettato normativo del D.p.rContraente, PAYONE ha inoltre il diritto di bloccare la consegna di merci o, a sua discrezione, di esigere pagamenti anticipati o idonee garanzie. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento Contraente interrompa i pagamenti o richieda la procedura fallimen- tare, detta procedura fallimentare viene avviata oppure viene rifiutata per mancanza di massa fallimentare o ancora qualora sia stata tentata con esito negativo un’esecuzione forzata sul patrimonio del corrispettivo Contraente, detto Contraente è obbligato a darne tempe- stiva comunicazione a PAYONE, a fornire tutte le informazioni necessarie e a conse- gnare i documenti appena gli saranno richiesti. PAYONE in questi casi è legittimata a sequestrare tutti i beni di prestazioni riconducibili sua proprietà (inclusi quelli forniti con riserva di proprietà) e a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno ritirarli anche senza recedere dal contratto. Al Contraente spettano solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoi diritti constatati incontestabilmente o giudizialmente ac- clarati. Il Contratto dovrà prevedere una clausola Contraente non è autorizzato alla ritenzione di diritti non connessi al presente contratto. Tutti gli indennizzi che PAYONE deve pagare, inclusi i corrispettivi e le indennità forfet- tarie, ove soggetti a imposta sul valore aggiunto, si intendono con aggiunta di imposta sul valore aggiunto secondo cui il Fornitore si impegna a l’aliquota vigente. Le indennità che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del ContrattoContraente deve cor- rispondere all’industria creditizia tedesca (per lui anticipate da PAYONE), il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare allo stato at- tuale, non sono soggette all’imposta sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rvalore aggiunto., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

PAGAMENTI. 10.1 Il pagamento dell’Importo Dovuto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale italiano del corrispettivo Titolare. L’addebito del conto corrente bancario o postale italiano avverrà il 13° giorno successivo alla Data dell’Estratto Conto. Nel caso in cui la data di addebito cada in un giorno festivo, essa sarà dispostoposticipata al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, successivamente al ricevimento dei benise vi sono giorni festivi infrasettimanali dopo la chiusura del ciclo contabile, previa accettazione degli stessila data di addebito potrebbe risultare ulteriormente posticipata, a seguito causa dell’allungamento dei tempi tecnici di lavorazione da parte dei sistemi interbancar i. A tal fine, il Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano, indicandone gli estremi all’American Express. Inoltre, il Titolare (i) prende atto che l’autorizzazione all’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto e l’Importo Dovuto sia pari a zero) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 10.2 Il Titolare è tenuto a corrispondere all’American Express l’Importo Dovuto di volta in volta, indipendentemente dalla circostanza che gli Addebiti che lo hanno generato derivino da: (i) utilizzi di tutte le Carte del Titolare di Carta Base e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per c orrispondenza o nelle altre modalità previste dalle disposizioni di regolare fatturalegge e/o di regolamento vigenti per tempo e messe a disposizione da American Express), anche se le suddette Carte sono state revocate e il presente Contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta Base ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento dal Titolare e/o dagli eventuali T itolari di Carta Supplementare, ovvero da terzi, qualora tale uso della Carta e delle eventuali Carte Supplementari sia stato permesso dal Titolare di Carta Base o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate quando si tratti di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. Si rimette 27. 10.3 Il Titolare dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente ba ncario o postale italiano, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessariper l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovoconto corrente, restando a suocarico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 10.4 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express,, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare a mezzo assegno il pagamento dell’Importo Dovuto, l’assegno dovrà essere munito della clausola “non trasferibile” e intestato ad “American Express Italia s.r.l.”. L’assegno dovrà pervenire all’American Express in tempo utile per il suo incasso entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nella ricezione o nell’incasso degli assegni, perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di ritardo 10.5 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento dell’Importo Dovuto a mezzobonifico bancario, il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autor izzazione al pagamento tramite bonifico xxxxxxxx.Xx bonifico bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del Contratto attuativorelativo importo, la facoltà perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % ritardo. 10.6 L’obbligazione del Titolare di pagare l’Importo Dovuto si considererà estinta soltanto al momento dell’accredito e/o dell’incasso del relativo importo da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico parte dell’American Express. Pertanto, nel caso incui registri sul Conto l’importo di regolarità contributivaun pagamento come ricevuto “salvobuon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. 10.7 Fermo restando quanto previsto all’Art. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che41, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più LottiTitolare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Payment Card Agreement

PAGAMENTI. Gli importi da corrispondere alla Ditta appaltatrice verranno erogati su presentazione di regolari fatture mensili posticipate. Il prezzo applicato è quello risultante dalla gara nel quale si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate dalla Legge. La fatturazione sarà emessa in formato elettronico conformemente alla normativa vigente e dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Univoco P.A. per la fatturazione elettronica. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostodella prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, successivamente al ricevimento n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Qualora il documento non risultasse corretto o mancante di specifiche voci, potrà essere rifiutato. Eventuali omissioni dei benidati contabili e della documentazione contributiva esonerano l’Amministrazione Comunale dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti. Le seguenti tipologie di fatture dovranno essere corredate da: • Per l’assistenza a bambini diversamente abili, dovrà essere allegata copia dei fogli presenze del personale per ogni alunno seguito; • Il rimborso del materiale di cui all’art.16 dovrà avvenire previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fatturaricevute/fatture di acquisto o scontrini, con indicato il servizio e la sede; • Il rimborso delle utenze relative al locale utilizzato per la Ludoteca di cui all’art.16 dovrà avvenire previa presentazione di ricevute/fatture , con indicata la sede della fornitura; I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. Si rimette alla ASL Contraente, in sede 2 del D.L. 210/2002 convertito nella L. 266/2002. In caso di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto fatture incomplete e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento Responsabile del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, Settore competente riscontri elementi o circostanze che impediscano la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento liquidazione della fattura. Scaduti , si provvederà a darne comunicazione formale alla ditta affidataria; la comunicazione sospende i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, pagamento fino a fronte di specifica richiesta, quando non vengano rimossi gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, elementi o le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rcircostanze sollevate., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale Per Servizi Educativi E Ricreativi

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.A.R., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Contract for the Supply of Dietary Products and Enteral Nutrition

PAGAMENTI. 10.1 Prima dell’emissione di ogni fattura il Prestatore dovrà richiedere all’Unità ENEL che gestisce il Contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla Legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. 10.2 Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessidelle fatture, a seguito mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di presentazione 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento). In mancanza del benestare al pagamento, reperibile dalle funzionalità presenti sul Portale, le fatture devono riportare sempre in alternativa: • il numero d’ordine di regolare fattura. Si rimette acquisto; • l’indicazione dell’Unità presso cui è stata resa la prestazione o effettuata la fornitura. 10.3 Nel caso in cui gli estremi identificativi di cui sopra (autorizzazione alla ASL Contraentefatturazione, in sede numero ordine d’acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di stipula del Contratto attuativoricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, la facoltà vedere i dettagli dell’Allegato per l’identificazione dei campi da utilizzare per l’inserimento dell’autorizzazione a fatturare, ordine di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel acquisto o Codice unità Enel). 10.4 Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente contratto è parte di progetti o programmi ad oggetto investimento pubblico, ENEL fornirà al Prestatore il pagamento del corrispettivo Codice Unico di prestazioni riconducibili a più LottiProgetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG), la fattura medesima potrà contenere il riferimento ove disponibile. È fatto obbligo al CIG fornitore, l’inserimento di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della tali codici nella fattura. Scaduti i termini Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità riportate nell’allegato 1 ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa.‌ 10.5 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al creditore possono essere corrispostimercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 10.6 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Prestatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1. Per il primo semestre dell’anno a fronte di specifica richiestacui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che legali di mora in nessun caso, ivi compreso quello relativo vigore al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere 1° gennaio di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentequell’anno; 2. Per le disposizioni relative alla cessione il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno. 10.7 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto. 10.8 Qualora il Prestatore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito si rimanda credito, allo Schema stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Accordo QuadroEuro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il Ogni pagamento dell’Acquirente in favore del corrispettivo sarà dispostoVenditore si intenderà debitamente eseguito all’atto dell’effettivo ricevimento di tale pagamento da parte del Venditore, successivamente nella valuta prevista sulla facciata anteriore del presente documento. L’Acquirente non potrà, per nessuna ragione, attuare alcuna ritenuta, deduzione o compensazione in relazione a pagamenti dovuti al ricevimento dei beniVenditore. (1) Pagamento a mezzo Lettera di Credito: Qualora sia previsto il pagamento a mezzo Lettera di Credito, previa accettazione degli stessil’Acquirente, a seguito immediatamente dopo la conclusione del presente Contratto, dovrà costituire in favore del Venditore una Lettera di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL ContraenteCredito irrevocabile, confermata, trasferibile e senza rivalsa, in sede di stipula conformità alle condizioni del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del presente Contratto e previa acquisizione pagabile a vista in favore del documento unico beneficiario. Tale Lettera di regolarità contributivaCredito dovrà essere aperta da una banca di primario livello e reputazione internazionale, che incontri l’approvazione del Venditore, senza restrizioni per la banca negoziante, negoziabile fino al 110% del valore complessivo del contratto, e dovrà avere una validità di almeno quindici (15) giorni successivi all’ultimo giorno del mese di spedizione previsto sulla facciata anteriore del presente documento, e dovrà altresì prevedere la disponibilità a fronte di spedizione parziale o trans-shipment. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo La Lettera di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il Xxxxxxx dovrà fare riferimento al CIG numero del presente Xxxxxxxxx, e dovrà contenere l’autorizzazione a rimborsare al Venditore qualsivoglia somma possa essere stata anticipata dal medesimo a titolo di uno solo dei lotti diritti consolari, diritti di ispezione o altre spese eventualmente sostenute dal Venditore per cui si richiede il pagamentoconto dell’Acquirente. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore Qualora l’Acquirente ometta di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede costituire la Lettera di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi Credito nei termini e nelle forme specificate nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del presente Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e Venditore avrà il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contodiritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. Il Fornitore comunicherà tempestivamente 1456 del Codice Civile, e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura spedizione dei Prodotti e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente /o l’adempimento di ogni altra obbligazione prevista a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rcarico del Venditore dal presente Contratto., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoeffettuato, successivamente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, fatta salva l’avvenuta emissione del “certificato di verifica di conformità” di cui al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto precedente articolo 7 e previa acquisizione del documento unico verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato mandato di pagamento intestato alla Ditta, con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 136/201013 agosto 2010, n° 136. Si precisa cheche la fattura, nel caso dovrà essere trasmessa in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, formato elettronico secondo la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN normativa vigente in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contomateria. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque sarà tenuto, qualora non fosse già indicato nell’anagrafica CAT, a comunicare a questa amministrazione alla PEC XXXXXXXX@XXX.XXXXXXXXXXXX.XX, entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dalla stipula del Contratto, i dati relativi agli estremi identificativi del afferenti al Per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto nonché le generalità che: a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - XXXXXXXX XXXXXXXX - XX 000 XX 00,0 - 00000 XXXXXXX - CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (nome e cognomeCIG) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoCODICE CUP (se previsto) da indicare in fattura, sono quelli contenuti nella RDO; d) LA DITTA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE INDICARE, PENA IL RIFIUTO DELLA STESSA, IL COSTO UNITARIO FISSATO IN CONTRATTO DI CIASCUNO DEI BENI FORNITI E LE QUANTITA’ FORNITE; e) QUESTA AGENZIA RIENTRA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALLA COSIDDETTA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA, NOTO COME “SPLIT PAYMENT”. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rPER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE DEVONO COMUNQUE CONTENERE L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Appalto

PAGAMENTI. I termini e le modalità di pagamento sono quelle indicate dal Venditore, il luogo di adempimento dei pagamenti è in ogni caso presso la sede del Venditore in Bonavicina di San Xxxxxx di Morubio (VR). Sono in ogni caso a carico del Compratore tutti i costi per il rilascio di effetti cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento nonché le relative spese bancarie. Qualora sia concordato un pagamento anticipato o un acconto, lo stesso dovrà essere pagato dal Compratore al momento della conferma d’ordine da parte del Venditore. Il pagamento anticipato o l’acconto non sono produttivi di interessi. Qualora sia concordato un pagamento rateale e il Compratore ometta di pagare anche una sola rata o diminuisca le garanzie prestate al Venditore, quest’ultimo ha diritto di esigere il pagamento immediato dell’intero importo dovuto con decadenza dal beneficio del corrispettivo sarà dispostotermine, successivamente impregiudicati i diritti del Venditore ai sensi del presente articolo. Nei casi in cui è previsto che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta, questa deve essere effettuata mediante bonifico bancario presso la banca indicata dal Venditore. In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, il Compratore dovrà pagare sulla somma dovuta un interesse di mora pari al ricevimento saggio d'interesse previsto ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, il Venditore ha diritto di: a) sospendere la fabbricazione o la consegna dei beni, previa accettazione Prodotti o degli stessi, ordini in corso anche con riguardo ad altri ordini; b) dichiarare risolto il relativo contratto di vendita con effetti immediati ex art. 1456 cod. civ.; c) pretendere il risarcimento dei danni subiti a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula causa del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto mancato o ritardato pagamento; d) trattenere gli anticipi e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaogni somma eventualmente incassata. Il contenuto Compratore riconosce al Venditore il diritto di dedurre automaticamente in compensazione dalle somme eventualmente dovute al Compratore dal Venditore qualunque somma della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto quale il Venditore sia creditore nei confronti del dettato normativo Compratore, per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa. In difetto di previo accordo scritto da parte del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del ContrattoVenditore, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e Compratore non avrà diritto di compensare i propri crediti con eventuali debiti del Compratore verso il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoVenditore. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.Page 1 of 3

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

PAGAMENTI. Il I pagamenti delle somme dovute in base al Contratto che dovranno essere pagate dall’Utente con la frequenza scelta sono da intendersi anticipati e non posticipati. Qualora l'Utente abbia richiesto espressamente di ricevere le fatture cartacee, queste gli verranno inviate almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del relativo pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, indicata in fattura e si considereranno accettate a seguito meno che l'Utente non invii a Tribe Xxxxxx XXX xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla scadenza della fattura una raccomandata con ricevuta di presentazione di regolare ritorno specificando dettagliatamente le proprie contestazioni in merito agli importi fatturati. La spedizione delle fatture comportano a carico dell'Utente un addebito in fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili l'Utente non richieda espressamente a più LottiTribe Italia SRL l'invio delle fatture, la fattura medesima tutte le fatture emesse da Tribe Italia SRL per conto dei Servizi erogati, verranno inviate all'Utente a mezzo posta elettronica. In questo caso l'Utente potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque contestare gli importi pagati entro e non oltre 7 10 (dieci) giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di dal ricevimento della fattura. Scaduti i termini Allo scadere di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte detto periodo ed in assenza di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti tempestivo reclamo le fatture si considereranno da questi accettate. Le fatture rimarranno archiviate presso la sede operativa di Tribe Italia SRL per il tempo previsto dalla legge. Resta espressamente inteso che in nessun casoche, ivi compreso quello relativo al ritardo nel qualora l'Utente abbia optato per il pagamento dei corrispettivi dovutitramite RID, (i) l'effettiva applicazione di tale modalità di pagamento è soggetta all'accettazione, rispettivamente, della Banca o dell'Ente emittente la carta di credito e (II) l'Utente si impegna a mantenere la modalità di pagamento scelta per tutto il Fornitore potrà sospendere primo anno di durata del Contratto. Sarà facoltà di Tribe Italia SRL disporre la fornitura esospensione del Servizio qualora i dati indicati dall'Utente per l'effettuazione del pagamento tramite RID, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere carta di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rcredito o altri metodi di pagamento non risultino corretti., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Telecommunications

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checontabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché, tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. Gli ordinativi di incasso dovranno contenere tutti gli elementi di cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento all’art. 180 del corrispettivo D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché tutti gli altri elementi previsti dalla normativa attinente al SIOPE. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di prestazioni riconducibili pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a più Lottiruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché gli altri pagamenti imposti da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità, previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la fattura medesima potrà contenere operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il riferimento termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 7. I beneficiari dei pagamenti per cassa saranno avvisati direttamente dal Tesoriere, secondo le modalità operative prescelte dallo stesso. 8. Salvo quanto disposto per i pagamenti effettuati in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene la competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al CIG pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di uno solo dei lotti discarico per cui si richiede il pagamentoTesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione al Comune. 10. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di stipula del Contratto Attuativolegge e libera da eventuali vincoli. 11. Il Contratto dovrà prevedere Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dalla normativa vigente oppure non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. 12. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente, ivi compresa l’eventuale indicazione di valuta fissa a favore del beneficiario. In assenza di una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contrattospecifica indicazione, il Fornitore Tesoriere è tenuto autorizzato ad estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 13. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a comunicare alla ASL Contraente le generalità quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il codice fiscale del/pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque mandati entro e non oltre 7 giorni il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. 14. Il Tesoriere è esonerato da qualsivoglia variazione intervenuta qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato. 15. Il Tesoriere provvede ad eseguire i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in ordine assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, con spese a carico dei beneficiari. 16. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare l’importo degli assegni circolari rientranti per la irreperibilità degli intestatari. 17. L'Ente si impegna a non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai dati pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza. 18. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, come determinato in sede di gara, nei seguenti importi . Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. 19. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione informatica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 20. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 21. Con riguardo ai pagamenti relativi agli estremi identificativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art.22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del conto nonché proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le generalità (nome e cognome) e somme necessarie per il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge dalla data (per il mese di ricevimento della fatturadicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 22. Scaduti i termini Il pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti comunque denominati al personale dipendente dall’Ente, che abbia scelto la forma di pagamento con l’accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere, sarà effettuato mediante accredito con valuta fissa per il beneficiario secondo le indicazione dell’Ente, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. Allo stesso modo non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria tutti gli accrediti in favore di Amministratori comunali (Sindaco, Assessori e Consiglieri), relativi alle indennità di carica e di funzione, ai gettoni di presenza e/o ai rimborsi spesa. 23. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, al creditore possono essere corrispostiil Tesoriere, a fronte seguito della notifica ai sensi di specifica richiestalegge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, semestralmente, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeaccantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta espressamente inteso che che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti ovvero insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel Contratto Attuativo; contratto di mutuo. 24. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligonon possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, il Contratto Attuativo si potrà risolvere altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di diritto mediante semplice tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rattivata nelle forme di legge., dalla ASL Contraente 25. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all'applicazione della normativa in materia di Accordo Quadroriservatezza rispetto al trattamento dei dati personali o sensibili.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria

PAGAMENTI. 4.2.1 Per gli Appalti di Servizi e/o di Lavori prima dell’emissione di ogni fattura l’Appaltatore dovrà richiedere all’Unità ENEL che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessidelle fatture, a seguito mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di presentazione 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento). 4.2.2 Per gli Appalti di regolare fattura. Si rimette Forniture Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento). 4.2.3 In mancanza del benestare al pagamento, reperibile dalle funzionalità presenti sul Portale, le fatture devono riportare sempre in alternativa: • il numero d’ordine di acquisto; • l’indicazione dell’ Unità presso cui è stata resa la prestazione o effettuata la fornitura (CUA: Codice Unità Acquirente). 4.2.4 Nel caso in cui gli estremi identificativi di cui sopra (autorizzazione alla ASL Contraentefatturazione, in sede numero ordine d’acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di stipula del Contratto attuativoricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, la facoltà vedere i dettagli dell’Allegato 9 per l’identificazione dei campi da utilizzare per l’inserimento dell’autorizzazione a fatturare, ordine di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel acquisto o Codice unità Enel). 4.2.5 Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente contratto è parte di progetti o programmi ad oggetto investimento pubblico, ENEL fornirà all’Appaltatore il pagamento del corrispettivo Codice Unico di prestazioni riconducibili a più LottiProgetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG), la fattura medesima potrà contenere il riferimento ove disponibile. È fatto obbligo al CIG fornitore, l’inserimento di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della tali codici nella fattura. Scaduti i termini Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità riportate nell’allegato 9, ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa. 4.2.6 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al creditore possono essere corrispostimercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 4.2.7 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1.Per il primo semestre dell’anno a fronte di specifica richiestacui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; 2.Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno. 4.2.8 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori nei termini disposti decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto. 4.2.9 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per leggeil recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. Resta espressamente inteso E’ fatta salva la prova del maggior danno, che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, può comprendere i costi sopportati per il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rrecupero del credito., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contract for Supply, Services, and Works

PAGAMENTI. Il Salvo diverso accordo scritto con il Cliente, Italbras, a propria discrezione, emetterà la fattura di vendita dei Prodotti contestualmente all’invio della conferma dell’Ordine al Cliente o alla consegna dei Prodotti al vettore per il trasporto al Cliente o successivamente alla consegna stessa. Salvo diverso accordo scritto con il Cliente, il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente delle fatture da parte di quest’ultimo dovrà avvenire immediatamente al ricevimento dei benidelle stesse. II luogo di pagamento è fissato presso la sede amministrativa di Italbras sita in Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 0, previa accettazione degli stessi00000 Xxxxxxx, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati dovrà essere eseguito sul conto corrente intestato bancario comunicato da Italbras. Anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti, qualsiasi eventuale deroga al Fornitore luogo di cui quest’ultimo dovrà fornire pagamento sopra indicato sarà valida soltanto se espressamente approvata da Italbras e comunicata al Cliente per iscritto. In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse da Italbras, quest’ultima potrà chiedere al Cliente il pagamento degli interessi di mora, calcolati al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/02 di volta in volta applicabile. Xxxxx restando quanto precede, il mancato o ritardato pagamento delle fatture, nonché il mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente valutato a insindacabile giudizio di Italbras, darà diritto a Italbras, impregiudicata ogni altra facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti, di pretendere il pagamento immediato del prezzo delle eventuali altre vendite di Prodotti già effettuate al Cliente e/o di chiedere il pagamento anticipato e/o la presentazione di idonea garanzia con riguardo alle possibili future forniture di Prodotti e/o di sospendere temporaneamente la fornitura di altri Prodotti già ordinati dal Cliente e/o di risolvere ex articolo 1456 codice IBAN in sede civile, il/i contratto/i di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui vendita di Prodotti già concluso/i con il Fornitore si impegna a Cliente, con conseguente cessazione di qualsiasi obbligo di consegna dei Prodotti e senza che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre Cliente possa avanzare in sede tal caso alcuna pretesa di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale delrisarcimento e/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati o indennizzo o vantare qualsiasi altro diritto nei termini confronti di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rItalbras., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

PAGAMENTI. Il pagamento, di competenza dell’Ufficio Servizi Generali della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del CNR, sarà eseguito in nove rate mensili posticipate, con bonifico bancario, previa verifica e attestazione di conformità delle prestazioni da parte di ciascuno dei Direttori e/o Responsabili di Sede dei tre Istituti CNR interessati, tenendo conto di eventuali penali calcolate in applicazione dell’art. 7 del presente capitolato. L’attestazione di conformità del Direttore del CNR-ISPAAM, che attesta la regolare esecuzione del servizio nel mese di riferimento, costituisce il benestare all’emissione della fattura, e alla sua liquidazione. interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, che dovranno essere in formato elettronico e dovranno riportare il relativo codice CIG attribuito alla procedura, avverrà a 30 giorni dalla ricezione della fattura intestata all’Istituto CNR- ISPAAM. In ciascuna fattura va riportata, in maniera separata dall’ammontare del corrispettivo sarà dispostodovuto per le altre prestazioni eseguite del servizio oggetto del presente capitolato, successivamente al ricevimento dei benil’indicazione della quota parte del canone relativa agli adempimenti espletati per emergenza Covid-19, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fatturacui all’art. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula 1 lettera D) del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivapresente Capitolato. Il contenuto Codice Univoco Ufficio (CUU) relativo all’Ufficio Servizi Generali della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del dettato normativo del D.p.rCNR, destinatario delle fatture, è il seguente: 1TCBZU. 633/1972 e Al Consiglio Nazionale delle Ricerche si applica il meccanismo della Legge 136/2010scissione dei pagamenti (split payment). Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto Con il pagamento del corrispettivo la Ditta si intende compensata di prestazioni riconducibili ogni e qualsiasi suo avere, connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentonuovi o maggiori compensi. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoAi sensi dell’art. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di la Ditta aggiudicataria dell’appalto è obbligata a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, la predetta impresa dovrà comunicare al CNR-ISPAAM, prima della stipula del Contrattocontratto, l’Istituto bancario e gli estremi del proprio conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario. Su ogni documento relativo alla liquidazione (fattura, bonifico, ecc.) sarà riportato il CIG assegnato al presente appalto. La cessazione e/o la decadenza dall'incarico dell'Istituto bancario designato, per qualsiasi causa avvengano ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all’indirizzo PEC del CNR-ISPAAM (xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx), il Fornitore è tenuto quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti ad Istituto bancario non più autorizzato a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rriscuotere., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. A fronte delle prestazioni effettuate, il Comune erogherà i compensi spettanti in base alle ore effettivamente svolte secondo le risultanze della gara d’appalto. Il pagamento avverrà a rate mensili posticipate, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, attestato dalla data registrata con apposito timbro del corrispettivo sarà dispostoServizio Protocollo del Comune di Ortacesus, successivamente ad eccezione di quelle relative al mese di dicembre il cui pagamento potrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento dei benidelle stesse determinato come sopra - a mezzo emissione di mandato di pagamento presso la Tesoreria del Comune. Ogni fattura dovrà essere corredata della documentazione tecnica di cui alla Scheda Tecnica del presente Capitolato, le quali costituiscono condizione indispensabile per la liquidazione. Il pagamento avverrà previa accettazione degli stessiverifica della regolarità delle fatture stesse e di tutti gli adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria da parte del Servizio Sociale preposto al controllo sul corretto svolgimento del servizio in appalto. Viene espressamente convenuto che il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta e/o le eventuali penalità cui dovesse incorrere l’aggiudicataria. Eventuali ritardi nel pagamento non possono essere invocati come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’aggiudicataria, la quale è tenuta a seguito di presentazione di regolare fatturacontinuare i servizi sino alla scadenza prevista dalla convenzione. Si rimette alla ASL ContraenteIl Comune si riserva, in sede di stipula del Contratto attuativoinoltre, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto procrastinare il pagamento del corrispettivo qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare e/o circa l’inadempimento degli obblighi a carico della Ditta. Le fatture non regolari saranno, a cura degli uffici, restituite; i termini per la liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di prestazioni riconducibili a più Lottinuova presentazione. Nei corrispettivi si intendono compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l’esecuzione delle attività in parola, ivi inclusi gli emolumenti al personale gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, le spese di viaggio inerenti qualunque spostamento degli operatori, anche con mezzo proprio, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti sostituzione del personale assente per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale delcongedo ordinario e/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.ro straordinario., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il Cliente può prescrivere che la spedizione avvenga: a) in “porto franco”, cioè con corrispettivo a carico del Cliente stesso, ovvero b) in “porto assegnato”, cioè con corrispettivo a carico dei destinatario. In mancanza di indicazioni la spedizione sarà effettuata in porto franco. E’ espressamente convenuto che nella ipotesi di “porto assegnato” richiesto dal Cliente, qualsiasi costo applicato al trasporto rimarrà a carico del Cliente stesso, anche nell’ipotesi in cui il destinatario abbia rifiutato il ritiro della spedizione o abbia omesso di eseguire il pagamento dovuto. A garanzia dell’adempimento di tale obbligo, il Cliente riconosce alla presente clausola valore di promessa unilaterale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 634 e ss. del corrispettivo sarà dispostoc.p.c.. Il Cliente ha l’obbligo di informare preventivamente il destinatario di una spedizione “in porto assegnato” circa il contenuto delle presenti Condizioni Generali di Trasporto (quali, successivamente al ricevimento dei benia titolo esemplificativo e non esaustivo, previa accettazione degli stessilimitazioni di responsabilità, termini di consegna indicativi, decadenze) e si impegna a manlevare ed a tenere indenne SiPosta qualora il destinatario abbia richiesto in caso di disservizio, risarcimenti di entità superiore a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali. In caso di esecuzione della spedizione a seguito di presentazione vendita diretta o di regolare fattura. Si rimette vendita tramite “commercio elettronico”, intervenuta tra il Cliente e un soggetto riconducibile alla ASL Contraentecategoria di “consumatore”, il Cliente stesso, è tenuto ad informare, in sede maniera chiara, dettagliata e comunque adeguata in relazione alla normativa applicabile, il destinatario, in ordine al contenuto delle presenti Condizioni Generali di stipula del Contratto attuativoTrasporto, sui termini di consegna che rivestono carattere indicativo e sulle conseguenze di un eventuale disservizio ai danni della spedizione (limitazioni di responsabilità, decadenze, etc.). Altrimenti, sarà responsabile, anche nei confronti di SiPosta, per l’omessa o insufficiente informazione fornita. Il Cliente accetta espressamente che nella ipotesi di ritardo superiore ai 5 gg. nel pagamento di ciascuna fattura emessa sul soggetto tenuto al pagamento, SiPosta avrà facoltà di sospendere la spedizione anche senza preavviso. In tale ipotesi, ovvero in presenza di altri presupposti che possano compromettere, a giudizio insindacabile di SiPosta, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo solvibilità del Cliente o del soggetto tenuto al termine pagamento, SiPosta potrà richiedere per la attivazione/riattivazione del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheservizio, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto idonee garanzie per il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativopattuito. Il Contratto pagamento dovrà prevedere essere effettuato con le modalità indicate nella proposta commerciale di SiPosta. Ove previsto nella proposta commerciale, SiPosta potrà richiedere supplementi "una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale deltantum" per servizi ovvero per destinazioni/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rtratte specifiche., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Trasporto

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito effettuato dalla società di presentazione leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare fatturaesecuzione della fornitura di cui al successivo art. Si rimette alla ASL Contraente28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle prestazioni di FULL SERVICE, in sede di stipula del Contratto attuativoqualora affidate, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo Stazione Appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto indicate nella fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivarelativi allegati. Il contenuto della fattura sarà concordato con Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore disposizioni di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede all’art. 30, c. 5 del D.lvo n. 50/2016. La presenza di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a che il predetto conto operi nel rispetto debito della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoditta risultante dal DURC. I pagamenti delle forniture fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla Ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge dalla data a seguito della redazione della verifica di ricevimento della fatturaconformità o attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nell’art. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti102 del D.Lvo n. 50/2016, a fronte seconda che l’appalto specifico sia di specifica richiestaimporto superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeai sensi dell’art. Resta espressamente inteso che in nessun caso30, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutic. 5 del D.Lvo n. 50/2016, il Fornitore potrà sospendere tutto previa acquisizione della documentazione attestante la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rregolarità contributiva., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Tramite Leasing Bancario Di Autocompattatori

PAGAMENTI. 1 - I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi informatici, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio 2 - L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità e secondo le indicazioni fornite dall'Ente. 3 - Oltre agli elementi di cui all'art. 185 c.2 del D.Lgs. 00.0.0000 x.000, i mandati di pagamento contengono l'espressa indicazione di eventuali cessioni di credito e dei pignoramenti.Qualora sull'ammontare della somma dovuta debba essere operata una ritenuta, il mandato contiene l'ammontare della somma lorda e netta da pagare. 4 - Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti urgenti oltre che quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da altri obblighi di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e devono altresì riportare l'indicazione del numero di sospeso d'uscita emesso dal Tesoriere. 5 - I mandati di pagamento emessi in eccedenza dai fondi stanziati in bilancio o che non trovino riscontro nell'elenco dei residui o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente o del corrispettivo sarà dispostopresente contratto, successivamente non devono essere ammessi al ricevimento pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 6 - I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 12, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 7 - Si intendono fondi disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione o 8 - Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei beniterzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia altresì possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, previa accettazione degli stessiin quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 9 - Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato dall'Ente, deve darne immediata comunicazione all'Ente stesso. 10 - Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di un'indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto della normativa o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, previo consenso dell'Ente. Il Comune potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti secondo le modalità previste dalla normativa; di seguito sono elencate a seguito titolo esemplificativo e non esaustivo: a) accredito in conto corrente bancario intestato al creditore o a persona/impresa diversa dal creditore (cessione di presentazione credito); b) accredito in conto corrente postale intestato al creditore o a persona/impresa diversa dal creditore (cessione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentecredito); c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da inviare al domicilio dello stesso o ad altro domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e con spese a carico del destinatario; d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del destinatario; e) pagamento tramite F24 telematico — F24 Enti Pubblici, F23; f) pagamento tramite girofondi; g) pagamento tramite SDD ( SEPA Direct Debit ). 11 - I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il 1° giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio al Tesoriere. 12 - Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, concordati con l'Ente. 13 - Il Comune si impegna a non inviare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o connessi a limitate casistiche. 14 - Il Tesoriere applicherà la commissione offerta in sede di stipula del Contratto attuativogara sui pagamenti ordinati dall’Ente. 15 - Le commissioni sono applicate sui pagamenti ordinati dall’Ente ed effettuati tramite bonifico, la facoltà compresi i bonifici esteri, e sono poste dal Tesoriere a carico dell’Ente. 16 - Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 27 di applicare sull’importo netto progressivo ogni mese, salvo diversa previsione stabilita dai contratti di lavoro che sarà comunicata dall’Ente al Tesoriere, con valuta compensata nei confronti delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rcorrente., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Convenzione Per l'Appalto Del Servizio Di Tesoreria

PAGAMENTI. 1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la Casa di Cura emetterà alla ASL una fattura mensile di acconto nella misura del 95% (novantacinque per cento) di 1/12 (un dodicesimo) del limite di spesa complessivo fissato al comma 1 dell’art. 3. La ASL pagherà l’importo complessivo della fattura di acconto alla Casa di Cura nel termine stabilito al successivo comma 2, purché la fattura di acconto sia supportata dalla documentazione di una produzione complessiva (per ricoveri, PACC, funzioni, ecc.), cumulata dall’inizio dell’anno solare, non inferiore alla somma degli acconti fatturati dall’inizio dell’anno solare (diversamente, l’acconto dovrà essere ridotto della eccedenza della produzione cumulata, rispetto alla somma degli acconti liquidati). Ai fini del pagamento delle prestazioni, restano fermi i chiarimenti forniti dalla Struttura Commissariale ai Direttori Generali delle AASSLL, con nota n.7626/C del 1/12/2011. 2. Il diritto al pagamento del suddetto acconto maturerà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fatturazione mensile. In subordine al regolare pagamento, entro la stessa scadenza e previo accordo con la sottoscritta casa di cura, la ASL potrà emettere idonea certificazione del debito, purché autorizzata nell’ambito del Piano dei Pagamenti di cui al decreto commissariale n. 12 del 21 febbraio 2011 e s.m.i. 3. La liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese in ciascun anno solare dovrà essere effettuata dalla ASL entro il 30 aprile dell’anno successivo, previa comunicazione alla sottoscritta Casa di Cura della determinazione del saldo liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare su base annuale. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la sottoscritta la Casa di Cura si impegna ad emettere nota credito a storno dell’eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all’esito positivo di eventuali contestazioni, potrà emettere nuovamente l’addebito (per la parte non più in contestazione). Solo in caso di documentate ragioni eccezionali, che dovranno essere comunicate in forma scritta da parte della ASL, il predetto termine del 30 aprile potrà essere prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni per consentire alla ASL il completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli. 4. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio a saldo è subordinata e sospesa fino al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma precedente. 5. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali; b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali; c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali; d) a decorrere dall’inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali. 6. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall’art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. 7. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell’indennizzo di cui all’art. 6 del corrispettivo sarà dispostoDlgs 231/2002, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di presentazione apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di regolare fatturaformale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora). Si rimette alla In tal caso la ASL Contraenteemetterà una specifica disposizione di pagamento, in sede di stipula che dichiari espressamente e per iscritto l’imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all’indennizzo. 8. Ai fini del Contratto attuativorispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui sottoscritta struttura privata indica il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul seguente conto corrente intestato al Fornitore bancario di cui quest’ultimo dovrà fornire il è intestataria sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto: codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del ContrattoIBAN: ; presso: , il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto: impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica con apposita lettera firmata dal legale rappresentante. 9. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di In considerazione dell’emergenza COVID e della normativa stabilita dall’art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentolegge 17 luglio 2020, al creditore possono essere corrispostin. 77, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.re s.m.i., dalla ASL Contraentela sottoscritta casa di cura potrà ricevere acconti sulla produzione dell’esercizio 2020 in misura maggiore della produzione effettivamente resa e rendicontata, qualora quest’ultima sia inferiore al 90% del limite di spesa stabilito nel precedente art. Per le disposizioni relative 3, alle condizioni tutte specificate nel paragrafo 4 dell’allegato B alla cessione sopra citata DGRC n. del credito si rimanda allo Schema / / 10. In considerazione della natura facoltativa e non obbligatoria della parte di Accordo Quadroacconti, eccedente la produzione effettivamente resa e rendicontata, di cui al comma precedente, su tale parte la sottoscritta casa di cura dà atto che non maturano interessi di ritardato pagamento.

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Samples: Contratto Tra

PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, è prevista una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i). I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dagli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile. 2. Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di Euro , così come previsto dal capitolato speciale d'appalto. 3. Ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010: - i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata; - nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 5. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito certificato di presentazione di collaudo provvisorio/regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoesecuzione. 6. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore non costituiscono presunzione di cui quest’ultimo dovrà fornire il accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativocivile. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore Ad essi si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per applicano le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroRegolamento approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.

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Samples: Contratto Di Appalto

PAGAMENTI. Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido fino al 31.12.2012, salva la revisione prezzi prevista per legge. (Art. 115. Adeguamenti dei prezzi del Dls. 163/02006). Le fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria dovranno pertanto necessariamente riportare, nelle voci fatturate, il dettaglio per singolo servizio attivato da ogni singolo ente e non solo il costo a cedolino elaborato. Gli Enti liquideranno le fatture mensili emesse dalla ditta stessa entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell’ente. Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l’applicazione degli interessi di legge. L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto disposto mediante accreditamento per conto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checreditore, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente bancario (IBAN) indicato dall’Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all’Amministrazione. Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché i 10 Enti comunichino la necessità di apportare rettifiche al Fornitore documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. In caso di mancato pagamento nel termine di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contrattoal comma precedente, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni per causa imputabile ai 10 Enti, saranno dovuti da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, questi ultimi gli interessi moratori nei calcolati secondo i termini e le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i pagamenti saranno disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Responsabile del contratto dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r10 Enti., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto8.1 I pagamenti dei Prodotti e dei Servizi, successivamente al ricevimento dei benisalva differente deroga e/o accordo scritto, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in vanno eseguiti esclusivamente presso la sede di stipula del Contratto attuativoElettroveneta mediante bonifico bancario o altre forme di pagamento esplicitamente accettate da Elettroveneta, la e formalmente intestate a Elettroveneta. 8.2 È in facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine Elettroveneta non evadere ordini o sospendere immediatamente l’esecuzione del Contratto e previa acquisizione contratto o del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato Servizio qualora il Cliente non sia in regola anche con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti pagamenti, o per cui qualsiasi altra sua inadempienza o per la sua mutata situazione economica e/o giuridica. Il mancato pagamento da parte del Cliente nei termini convenuti potrà comportare altresì la revoca di eventuali sconti già concessi. 8.3 Il Cliente si richiede obbliga a non avanzare pretese, richieste, conguagli prima di aver saldato integralmente le proprie posizioni debitorie. Il Cliente si obbliga altresì a non adire le vie legali per eventuali contro richieste, pretese, conguagli e/o risarcimenti verso Elettroveneta qualora prima non abbia saldato tutte le proprie posizioni debitorie verso la stessa. 8.4 La vendita è effettuata con riserva di proprietà a favore di Elettroveneta e quindi il Cliente acquisterà la proprietà dei Prodotti soltanto all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo del prezzo ma se ne assume i rischi con la consegna. 8.5 Qualora sia stato pattuito un pagamento frazionato, e risulti per iscritto nel documento di ordine, il mancato versamento anche di una sola rata, comporterà la decadenza del compratore dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.); in tale caso Elettroveneta potrà esigere l’immediato pagamento in un’unica soluzione del residuo prezzo dovuto, o ritenere il contratto risolto esigendo l’immediata restituzione dei Prodotti (se consegnati). 8.6 Trascorsi i termini fissati per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora, saranno a carico del Cliente gli interessi di mora nella misura corrente. I pagamenti Saranno riconosciute a Elettroveneta le spese sopportate per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore tratte di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna rivalsa che ritenesse opportuno emettere. 8.7 Elettroveneta potrà imputare a sua esclusiva discrezione i pagamenti eseguiti dal Cliente alle fatture che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale deldesidera relative ai Prodotti e/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine o ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rServizi., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da un suo delegato. 2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, e/o elettroniche, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di cui sopra, il tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. I mandati sono ammessi a pagamento del corrispettivo sarà dispostoentro il giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna. In caso d'urgenza evidenziata dal Comune i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna. 4. Qualora la scadenza sia prevista dalla legge o risulti concordata con il creditore, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito il Tesoriere estingue l'ordinativo nella stessa data indicata specificamente sul mandato. 5. I mandati di presentazione pagamento devono contenere oltre agli elementi prescritti dalle vigenti disposizioni anche: - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di stipula del Contratto attuativo, la facoltà bollo di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chequietanza; - l’ annotazione, nel caso in di pagamenti a valere sui fondi a specifica destinazione di “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per …(causale)”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile della somma utilizzata e della mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto mancato rispetto comporti delle penalità, entro la quale il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativodeve essere eseguito. 6. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto tesoriere, anche in assenza della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula preventiva emissione del Contrattorelativo mandato, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/effettua i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni pagamenti derivanti da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini delegazioni di pagamento, al creditore possono da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il tesoriere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 10, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 8. Il tesoriere estingue i mandati secondo le attività previste nel Contratto Attuativo; modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario ed utilizzare le modalità offerte dai sistemi elettronici interbancari. 9. Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 10. Il tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 11. Il tesoriere deve accreditare su conti correnti bancari o postali le spese a carico del beneficiario come da offerta, fatti salvi gli emolumenti dei dipendenti dell’Ente e i compensi spettanti agli amministratori dell’Ente medesimo con valuta fissa per il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligobeneficiario stabilita dalla normativa nazionale. 12. Su richiesta dell’Ente, il Contratto Attuativo tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 13. Qualora il pagamento, ai sensi di legge, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, l’Ente si potrà risolvere impegna a trasmettere i mandati al tesoriere entro i termini offerti in sede di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rgara. Il tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l’Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Treasury Services Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto Con il pagamento del corrispettivo il fornitore si intende compensato di prestazioni riconducibili ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura eseguita, senza alcun diritto a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere nuovi o maggiori compensi. Tutti gli oneri che il riferimento fornitore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN prezzo presentato in sede di stipula del Contratto Attuativoofferta, senza che il fornitore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre compenso per le forniture, prestazioni ed oneri, sarà autorizzato dal Committente con le seguenti modalità: - FORNITURA ; - 50% del prezzo presentato in sede di stipula offerta, alla data della consegna in sito. - 50% del Contrattoprezzo presentato in sede di offerta, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente data di presa in consegna definitiva o entro 90 gg dalla consegna in sito nel caso non sia stato possibile eseguire le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoprove di funzionalità per cause non imputabili al fornitore. - PIANO DI MANUTENZIONE; - Il prezzo del piano di manutenzione triennale sarà corrisposto in base ai singoli prezzi esposti in sede di offerta, allo scadere dei rispettivi anni. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti pagamento delle forniture saranno effettuati nei termini ed attività in oggetto verrà effettuato sulla base di legge dalla data documenti attestanti la fornitura e prestazione, DDT, Verbale prove, buono di ricevimento lavoro manutenzione. La fattura dovrà dettagliare in modo preciso l’importo dovuto. Le fatture, da presentare dovranno essere intestate a: "Publiacqua S.p.A ufficio Ragioneria Xxx Xxxxxxxxxx 00/x 00000 Xxxxxxx". Le fatture verranno pagate, dopo essere state debitamente registrate per la loro regolarità dal Responsabile del servizio e liquidate dal Servizio Ragioneria, entro il termine di 90 (novanta) giorni, a partire dal giorno del loro ricevimento. Gli interessi in caso di ritardato pagamento sono concordati in misura pari a In caso di ritardato pagamento, la società, ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2202 e in conformità alla Circolare del 14/01/2203 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della fatturaBanca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. Scaduti Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione Saranno ammesse cessioni del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.solo se preventivamente comunicate e debitamente autorizzate dalla Direzione Finanza e Controllo

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

PAGAMENTI. 8.1 Il Cliente è tenuto a corrispondere all’American Express il Saldo dell’Estratto Conto. Il Cliente si impegna, tra l’altro, a corrispondere all’American Express tutti gli importi degli Addebiti risultanti dall’Estratto Conto relativi a: (i) utilizzi di tutte le Carte rilasciate al Titolare e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza o nelle altre modalità di volta in volta previste dalle disposizioni di legge e/o di regolamento e messe a disposizione da American Express), anche se le suddette Carte sono state revocate e il contratto è stato risolto), anche se le suddette Carte sono state revocate e il contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento permesse dal Titolare o da un Titolare di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate nel caso di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. 24. 8.2 Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoSaldo dell’Estratto Conto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale italiano del Cliente il diciottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Business, successivamente la Carta Alitalia Business e la Carta Alitalia Business Oro; il ventunesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Business Oro (per le Carte Oro Business emesse sino al ricevimento dei beni30 aprile 2012, previa accettazione il pagamento dovrà essere effettuato il diciottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto); ed il ventottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Platino Business. A tal fine, il Cliente dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano, indicandone gli estremi all’American Express. Resta ferma, secondo quanto previsto all’Art. 14 del presente Regolamento, la responsabilità solidale del Titolare per il pagamento dell’intero importo indicato nell’Estratto Conto, nonché la responsabilità solidale degli stessieventuali Titolari di Carte Supplementari per il pagamento degli Addebiti relativi all’utilizzo della Carta ad essi attribuibile. 8.3 Firmando il mandato per l’addebito diretto nell’apposito riquadro della domanda di concessione della Carta Business, ed ai sensi di quanto previsto nell’Art. 25, il Cliente riconosce di non essere un consumatore ai sensi del D. Lgs. n.11/2010 ed accetta l’utilizzabilità nei rapporti con l’American Express degli addebiti privi del diritto al rimborso da parte della propria banca. Il Cliente rinuncia, pertanto, ad avvalersi nei confronti dell’American Express del diritto, eventualmente riconosciutogli dalla propria banca o altro intermediario finanziario nel contratto di conto corrente bancario o postale italiano, ad ottenere il rimborso dell’importo addebitato. Inoltre, il Cliente (i) prende atto che il mandato per l’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 8.4 Il Cliente dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale italiano, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 8.5 In casi eccezionali il Cliente può essere autorizzato, in deroga alla regola generale, a seguito di presentazione di regolare fatturaeffettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto con modalità diverse dall’addebito diretto, quale, ad esempio, il bonifico bancario (restando comunque escluso, in ogni caso, il pagamento a mezzo contante). Si rimette Il Cliente autorizzato, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a mezzo bonifico bancario, dovrà effettuare il bonifico sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autorizzazione al pagamento tramite bonifico bancario. Il bonifico bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento del Contratto attuativoSaldo dell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del relativo importo, la facoltà perciò il Cliente sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente ritardo. L’obbligazione del Cliente si considererà estinta solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivamomento dell’accredito da parte dell’American Express degli importi dovuti dal Cliente come Saldo dell’Estratto Conto. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chePertanto, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il registri sul Conto l’importo di un pagamento come ricevuto “salvo buon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. Le disposizioni del presente comma si applicheranno anche al Titolare e al Titolare di Carta Supplementare in caso di adempimento dell’obbligazione solidale di pagamento ai sensi dell’Art. 14 del presente Regolamento. 8.6 Fermo restando quanto previsto all’Art. 33, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo Cliente, del Titolare e/o del Titolare di prestazioni riconducibili a più LottiCarta Supplementare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Carte Di Pagamento American Express

PAGAMENTI. 1. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 2. Il Tesoriere anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e, su comunicazione scritta degli uffici amministrativi dell'Ente, darà comunque corso al pagamento di spese fisse ricorrenti (come rate di imposte, tasse, canoni di utenze varie e stipendi al personale) nonché di spese aventi carattere ricorrente e/o scadenze inderogabili a fronte di cause d'urgenza. Gli ordinativi di pagamento e copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni successivi alla richiesta al Tesoriere. Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di regolare mandato, ai pagamenti che per disposizione di legge e di contratto fanno carico al Tesoriere stesso. 3. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere, rilevabile dalla restituzione firmata del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione relativo elenco di trasmissione o dall'invio telematico degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. 4. Si rimette alla ASL ContraenteI pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi interventi stanziati, in sede termini di stipula competenza, nel bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non sono ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 5. I mandati di pagamento devono riportare le indicazioni previste da leggi e Regolamenti Statali e Comunali, con la dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza e al conto dei residui. 6. Sul mandato devono inoltre essere ben specificati: a) la denominazione del Contratto attuativoComune; b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativa residenza, codice fiscale o partita IVA; c) l'ammontare della somma lorda - in cifre ed in lettere - e netta da pagare; d) la facoltà causale del pagamento; e) la codifica SIOPE; f) l'imputazione in bilancio, secondo la normativa vigente e la corrispondente dimostrazione contabile di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta disponibilità dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto); g) gli estremi del documento unico esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di regolarità contributiva. Il contenuto pagamento; h) la codifica; i) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; j) l'esercizio finanziario e la data di emissione; l'eventuale indicazione della fattura sarà concordato modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; k) le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheindicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; l) l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per (causale)". In caso di mancata annotazione il Xxxxxxxxx non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; m) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento del corrispettivo deve essere eseguito; 7. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di prestazioni riconducibili a più Lottimandati che risultino irregolari, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG in quanto privi di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoqualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritto dalla persona a ciò tenuta ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. 8. I pagamenti mandati sono pagabili allo sportello presso la sede del Tesoriere, contro il ritiro di regolari quietanze. 9. I mandati saranno ammessi al pagamento non prima del secondo giorno lavorativo per le forniture saranno effettuati sul aziende di credito successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo casi urgenti da richiedere specificatamente da parte del Comune. 10. L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione ed indicazione delle modalità da utilizzare e degli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che il pagamento di mandati venga eseguito con modalità diverse dalla riscossione diretta allo sportello e precisamente mediante: a. accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al Fornitore creditore; b. commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN ricevimento. 11. I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati, entro la stessa data, d'ufficio dal Tesoriere in sede di stipula del Contratto Attuativoassegni circolari qualora si riferiscano a partite singole superiori al costo dell'operazione stessa. 12. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che il predetto conto operi nel rispetto l'Ente non è stato in grado di trasmettere prima. 13. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula quietanza del Contrattocreditore, il Fornitore Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro "pagato" e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Comune unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 14. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. 15. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. 16. Per il pagamento dei titoli di spesa da estinguere a mezzo c/c postale l'Ente deve allegare ai mandati i relativi bollettini di c/c postale già debitamente compilati. 17. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Xxxxxxxx, salvo quanto disposto dal successivo penultimo comma. 18. Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. 19. Il Comune specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l'assoggettamento delle quietanze all'imposta di bollo. In difetto di tali istruzioni il Tesoriere applicherà il bollo a carico del Comune. 20. Ogni onere derivante dal ritardo nel pagamento di mandati rispetto alle scadenze previste per legge o espressamente comunicate dal Comune farà carico al Tesoriere, salvo che detto ritardo non sia imputabile al beneficiario. 21. I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. 22. Su richiesta del Comune, il Tesoriere è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli fornire gli estremi identificativi del conto di qualsiasi pagamento eseguito, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rrelativa prova documentale., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Convenzione Per La Concessione Del Servizio Di Tesoreria Comunale

PAGAMENTI. 1. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostodeve essere effettuato entro il termine convenuto con Graflex Srl e ciò anche: i) nei casi di ritardo nell'arrivo della merce, successivamente al ricevimento dei benio di avarie o perdite totali o parziali verificatesi durante il trasporto, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, ii) - nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente mediante consegna allo spedizioniere, non vengano dall'acquirente stesso ritirate e iii) – qualora il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento trasporto debba avvenire a cura del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lottivettore incaricato dall’Acquirente, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturada parte dell’Acquirente dell’“avviso di merce pronta”. 2. Scaduti i termini Per patto espresso tra le parti, qualunque contestazione fosse sollevata dall’Acquirente o dovesse comunque sorgere tra le parti, non potrà sospendere l'obbligo dell'Acquirente di pagamentoprovvedere al pagamento entro il termine pattuito. 3. In caso di mancato pagamento decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e sino al saldo, interessi di mora nella misura pari al creditore possono essere corrispostisaggio - tempo per tempo vigente - di cui all'articolo art. 5 del D.Lgs. 231/2002. 4. Graflex Srl, nel caso di ritardo nei pagamenti anche relativamente ad una singola scadenza, si riserva altresì il diritto, senza necessità di preventiva messa in mora: i) di sospendere o annullare le ulteriori consegne in corso, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno; ii) di esigere il pagamento immediato delle somme, a fronte qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovute, ed il cui termine non sia ancora scaduto; iii) di specifica richiestaritenere risolto di diritto, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeai sensi dell’art. Resta espressamente inteso 1456 del Codice Civile Italiano, il contratto o i contratti che risultino in nessun tutto o in parte inadempiuto/i da parte dell’Acquirente, fermo restando, in ogni caso, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno. 5. In ogni caso di mancato pagamento si riterranno altresì automaticamente revocati gli eventuali sconti applicati sulla fornitura rimasta in tutto o in parte inadempiuta, con conseguente facoltà di Graflex Srl di richiedere all’Acquirente il pagamento dell’eventuale differenza tra il prezzo di listino in vigore al momento della conclusione del contratto e quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutieffettivamente applicato all’Acquirente, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rin ragione dello sconto pattuito., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: General Terms and Conditions

PAGAMENTI. 8.1 Il Cliente è tenuto a corrispondere all’American Express il Saldo dell’Estratto Conto. Il Cliente si impegna, tra l’altro, a corrispondere all’American Express tutti gli importi degli Addebiti risultanti dall’Estratto Conto relativi a: (i) utilizzi di tutte le Carte rilasciate al Titolare e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari, anche se le suddette Carte sono state revocate e il contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento permesse dal Titolare o da un Titolare di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate nel caso di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. 24. 8.2 Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoSaldo dell’Estratto Conto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale del Cliente il diciottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Business, successivamente la Carta Alitalia Business e la Carta Alitalia Business Oro; il ventunesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Business Oro (per le Carte Oro Business emesse sino al ricevimento dei beni30 aprile 2012, previa accettazione il pagamento dovrà essere effettuato il diciottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto); ed il ventottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Platino Business. A tal fine, il Cliente dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale, indicandone gli estremi all’American Express. Resta ferma, secondo quanto previsto all’Art. 14 del presente Regolamento, la responsabilità solidale del Titolare per il pagamento dell’intero importo indicato nell’E- stratto Conto, nonché la responsabilità solidale degli stessieventuali Titolari di Carte Supplementari per il pagamento degli Addebiti relativi all’utilizzo della Carta ad essi attribuibile. 8.3 Firmando il mandato per l’addebito diretto nell’apposito riquadro della domanda di concessione della Carta Business, ed ai sensi di quanto previsto nell’Art. 25, il Cliente riconosce di non essere un consumatore ai sensi del D. Lgs. n.11/2010 ed accetta l’utilizzabilità nei rapporti con l’American Express degli addebiti privi del di- ritto al rimborso da parte della propria banca. Il Cliente rinuncia, pertanto, ad avvalersi nei confronti dell’American Express del diritto, eventualmente riconosciutogli dalla propria banca o altro intermediario finanziario nel contratto di conto corrente bancario o postale, ad ottenere il rimborso dell’importo addebitato. Inoltre, il Cliente (i) prende atto che il mandato per l’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamen- te al rinnovo di detta autorizzazione. 8.4 Il Cliente dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 8.5 In casi eccezionali il Cliente può essere autorizzato, in deroga alla regola generale, a seguito effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto con modalità diverse dall’addebito diretto, quali, ad esempio, l’assegno o il bonifico bancario (restando comunque escluso, in ogni caso, il pagamento a mezzo contante). Il Cliente, autorizzato in deroga alla regola generale ad effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a mezzo assegno, dovrà far pervenire lo stesso all’A- merican Express munito di presentazione clausola “non trasferibile” ed intestato alla “American Express Services Europe Limited, Filiale di regolare fatturaRoma” o in breve “AESEL Filiale Roma” in tempo utile per il suo incasso entro la data di scadenza indicata nell’Estratto Conto. Si rimette L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi nella ricezione e nell’incasso dei pagamenti, perciò il Cliente sarà tenuto a corrispondere eventuali penali applicabili in caso di ritardo. Il Cliente autorizzato, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a mezzo bonifico bancario, dovrà effettuare il bonifico sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autorizzazione al pagamento tramite bonifico bancario. Il bonifico bancario dovrà essere ef- fettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento del Contratto attuativoSaldo dell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del relativo importo, la facoltà perciò il Cliente sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente ritardo. L’obbligazione del Cliente si considererà estinta solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivamomento dell’accredito e/o dell’incasso da parte dell’American Express degli importi dovuti dal Cliente come Saldo dell’Estratto Conto. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chePertanto, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il registri sul Conto l’importo di un pagamento come ricevuto “salvo buon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. Le disposizioni del presente comma si applicheranno anche al Titolare e al Titolare di Carta Supplementare in caso di adempimento dell’obbligazione solidale di pagamento ai sensi dell’Art. 14 del presente Regolamento. 8.6 Fermo restando quanto previsto all’Art. 33, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi ma- niera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo Cliente, del Titolare e/o del Titolare di prestazioni riconducibili a più LottiCarta Supplementare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Carte Di Pagamento American Express

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti avverranno per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al Fornitore netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 70.000,00 (Settantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi avanzamento lavori, nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre del vincolo normativo del patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in sede di stipula del Contrattototo o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le generalità modalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturaprevisti all'Art. Scaduti i termini di pagamento70 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà possibile inoltre attivare la certificazione del credito, al creditore possono essere corrispostisecondo le normative vigenti in materia, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeex D.L. 35/2013 e xx.xx. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.re ii., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. I compensi di cui all’articolo 4 verranno corrisposti per ogni controllo effettuato in conformità alla normativa vigente, alle prescrizioni di cui al presente contratto ed a fronte della regolare caricamento dei rapporti di prova, corretti e completi, del corretto inserimento/aggiornamento/bonifica dei dati contenuti nel Catasto Unico Impianti Termici (CURMIT) nonché della documentazione rilasciata e o inviata al responsabile impianto secondo i comma 12, 13, 14,dell’art. 8 della L.R 19/2015, alla quale per ogni impianto saranno allegati gli scontrini delle prove di combustione quando effettuate. L’ispettore provvederà all’emissione delle fatture con cadenza bimestrale e con importo riferito alle ispezioni svoltesi nel bimestre di riferimento. Il termine di pagamento è di 60 giorni dffm previo controllo preliminare della corrispondenza del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dovuto a quanto effettuato ed acquisizione della documentazione attestante la regolarità del versamento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fatturacontributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti. Si rimette ricorda che con il decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla ASL Contraentelegge 13 agosto 2010, in sede n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di stipula del Contratto attuativovigilanza sui contratti pubblici di lavori, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo servizi e forniture; Si precisa, che ASPES spa non potrà procedere al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto pagamento della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso elettronica qualora non venga in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che essa riportato il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre codice CIG Potenza Impianto Quantità Analisi di combustione non effettuata La Provincia non corrisponderà alcun compenso nei seguenti casi: 1) NOME E COGNOME DELL’ISPETTORE; 2) FIRMADELL’ISPETTORE; 3) FIRMA DELL’UTENTE O DI UN SUO DELEGATO (la delega sottoscritta in sede originale, con allegata copia di stipula documento di identità del Contrattodelegante, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, deve essere consegnata unitamente al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.verbale);

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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Ispettivo

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto7.1 Se non diversamente concordato, successivamente XXXX emetterà una fattura all'ACQUIRENTE al ricevimento momento della spedizione dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL ContraentePRODOTTI, in sede accordo con le presenti Condizioni Generali di stipula del Contratto attuativoVendita, e l'ACQUIRENTE effettuerà il pagamento secondo i termini indicati in fattura. 7.2 Se non diversamente e chiaramente indicato, i pagamenti sono da intendersi in anticipo. 7.3 Se non diversamente e chiaramente indicato, i pagamenti sono da effettuarsi tramite bonifico bancario. 7.4 Qualora lo ritenga necessario, XXXX ha la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni chiedere in ogni momento una ritenuta dello 0,5 garanzia di pagamento all'ACQUIRENTE. 7.5 A partire dalla data di scadenza, senza richiesta da parte di CENA, tutte le somme dovute sono soggette ad interessi da calcolare giornalmente ad un tasso annuo del 7% da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico più il tasso di regolarità contributivariferimento BCE, salvo facoltà di CENA di rinunciare. 7.6 In presenza di ritardi di pagamento, XXXX avrà la facoltà di risolvere tutto o parte l'ORDINE DI ACQUISTO e/o sospendere completamente o parzialmente le consegne dei PRODOTTI dell'ordine. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheL'ACQUIRENTE avrà 5 giorni lavorativi, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini comunicazione di pagamentoesercizio di questa facoltà da parte di CENA, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun rispondere. 7.6 In ogni caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutiqualsiasi reclamo o azione legale dell'ACQUIRENTE, il Fornitore potrà sospendere la fornitura enon lo autorizzerà a nessun diritto di trattenimento o compensazione. 7.7 Se non diversamente chiaramente indicato, comunquetutti i prezzi indicati da CENA sono in Euro e sono considerati franco partenza Brescia, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligoItalia, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rimballo escluso, IVA esclusa e senza alcun collaudo o prescrizione particolare., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Sales Contracts

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto16.1 Salvo diverso accordo scritto in deroga, successivamente al ricevimento dei benivi impegnate a corrisponderci i noli (compresi i supplementi applicabili) per il trasporto della spedizione tra i luoghi precisati sulla lettera di vettura, previa accettazione degli stessiborderò, a seguito contratto di presentazione trasporto, o per l’esecuzione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraenteservizi diversi, in sede ed ogni imposta di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/valore aggiunto entro i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge pagamento concordati senza trattenute, deduzioni, addebiti o compensazioni. 16.2 Rinunciate ad ogni vostro diritto di respingere le nostre fatture laddove non procediate alla contestazione delle stesse per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento fatturazione. 16.3 L’importo che addebitiamo può riguardare o il peso effettivo della fatturaspedizione o quello volumetrico a seconda di quello che risulti essere maggiore. Scaduti i termini Il peso volumetrico è calcolato sulla base dell’equazione di pagamentoconversione volumetrica illustrata nel nostro tariffario, così come al creditore possono presente contratto. Possiamo controllare il peso e/o il volume e/o il numero dei colli componenti la vostra spedizione e laddove riscontrassimo una discrepanza tra il peso da voi dichiarato e/o il volume e/o il numero di colli, accettate che il peso e/o volume e/o il numero dei colli da noi determinato possa essere corrispostiutilizzato ai fini del nostro calcolo. 16.4 La nostra fattura non include una copia della Prova di Consegna (POD), a fronte che accettate possa essere validamente ottenuta e fornita in formato digitale o ogni altro documento supplementare. 16.5 Qualora sia previsto dalla legge, vi invieremo la fattura analogica in formato digitale utilizzando la posta elettronica previo vostro consenso. Qualora richiediate, o ci venga richiesto, di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeinviare la fattura in formato cartaceo ci riserviamo il diritto di addebitare una spesa amministrativa commisurata al servizio reso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r16.6 Le nostre fatture devono essere soddisfatte nella forma monetaria indicata nella fattura stessa., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Transportation Agreement

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore avverranno in una unica rata mediante emissione di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini certificato di pagamento, contabilizzati al creditore possono essere corrispostinetto del ribasso d’asta, a fronte comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Sarà facoltà dell'Amministrazione, in accordo con l'Impresa, raggiunta la rata unica da pagare, rateizzare i pagamenti dello stato di specifica richiestaavanzamento lavori, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità. Resta espressamente inteso che L'Impresa potrà cedere in nessun casototo o parzialmente il credito derivante dal contratto, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutiad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il Fornitore potrà sospendere la fornitura ecui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, comunqueai sensi dell’art. 106, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rcomma 13 del Codice., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito effettuato dalla società di presentazione leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare fatturaesecuzione della fornitura di cui al successivo art. Si rimette alla ASL Contraente28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle eventuali prestazioni di FULL SERVICE, in sede di stipula del Contratto attuativoqualora affidate, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo Stazione Appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto indicate nella fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivarelativi allegati. Il contenuto della fattura sarà concordato con Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore disposizioni di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. La presenza di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a che il predetto conto operi nel rispetto debito della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoditta risultante dal DURC. I pagamenti delle forniture fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla Ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge dalla data a seguito della redazione della verifica di ricevimento della fatturaconformità o attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nell’art. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a fronte seconda che l’appalto specifico sia di specifica richiestaimporto superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeai sensi dell’art. Resta espressamente inteso che in nessun caso30, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutic. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il Fornitore potrà sospendere tutto previa acquisizione della documentazione attestante la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rregolarità contributiva., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 150.000,00 (Centocinquantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo degli equilibri di bilancio. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di prestazioni riconducibili appalto non può superare i 45 gg. a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG decorrere dalla maturazione di uno solo ogni stato di avanzamento dei lotti per cui si richiede il pagamentolavori a norma dell’art. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula 13 del Contratto AttuativoDM n. 49/2018. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui termine per disporre il Fornitore si impegna pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 gg a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge decorrere dalla data di ricevimento emissione del certificato stesso. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Successivamente alla data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della fatturaDirezione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Scaduti i termini Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutimateria finanziaria o creditizia, il Fornitore potrà sospendere la fornitura ecui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, comunqueai sensi dell’art. 106, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentecomma 13 del Codice. Per le disposizioni relative alla cessione gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori si applica l’art. 105, comma 13 del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroCodice.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessiTutti i pagamenti contemplati dal presente capitolato avvengono, a seguito prescindere dalla data di presentazione inizio del contratto, secondo acconti per la quota a canone e per stati di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, avanzamento per la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo quota misura/economia trimestrali al: 31 marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre Entro il quarantesimo giorno successivo al termine del Contratto periodo trimestrale precedente, l'Ufficio di cui al Cap. 37, previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel trimestre precedente, comunica all'Appaltatore il valore del corrispettivo relativo al suddetto periodo, sia per quanto riguarda l'attività “ordinaria” a canone che per quella “straordinaria” a misura/economia, autorizzandolo all'emissione delle due distinte fatture. Le fatture dovranno essere organizzate secondo le indicazioni che fornirà l'Amministrazione. Prima della consegna delle fatture l'appaltatore dovrà aver fornito copia della fatture quietanzate dei subappaltatori nei tempi e come previsto dall'art.118 del D.Lgs.163/2006, e fornito all'Amministrazione le dichiarazioni necessarie per l'acquisizione dei DURC per la verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori. I pagamenti relativi a tutte le prestazioni saranno subordinati alla verifica comprovante l'avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché al regolare pagamento dei subappaltatori I criteri di pagamento delle attività e prestazioni, come classificate a tal fine al precedente Cap. 2 , sono così distinti: ⬧ nel caso delle Attività il cui corrispettivo è definito secondo un canone annuale, il pagamento del relativo importo avviene mediante quote trimestrali commisurate al patrimonio gestito, tenuto conto delle eventuali variazioni di cui al Cap. 9); ⬧ il pagamento delle Prestazioni quantificate ‘a misura/economia' avviene sulla base delle prestazioni regolarmente e definitivamente contabilizzate nel trimestre di riferimento. Per la quantificazione del pagamento periodico, l'Amministrazione: ◾ determina l'effettiva quota di competenza trimestrale relativa al canone annuale delle prestazioni a forfait, previa acquisizione detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali, riduzioni di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo dal presente capitolato o dalle norme applicabili; ◾ determina, altresì, previa applicazione delle eventuali penali o riduzioni di corrispettivo a qualsiasi titolo previste, l'esatta entità delle prestazioni ‘a misura/economia' di cui sia stata accertata la regolare ultimazione nel trimestre di riferimento, in modo separato per l'attività “ordinaria” e per la contabilità “straordinaria; ◾ applica, la ritenuta pari allo 0,50% sull'importo netto così determinato e prevista a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei lavoratori applicati e disposta dal Cap. 29. L'impresa dovrà presentare fatture in originale separate per la il “canone” relativo alle prestazioni ordinarie erogate e per la contabilità relativa alla manutenzione “straordinaria”; alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti documenti contabili. Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere: ⬧ l'indicazione della banca (codice IBAN) o della persona fisica delegata all'incasso, oppure il numero di conto corrente postale già dichiarata ai sensi della L.136/2010; ⬧ gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'Art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che saranno comunicati a cura dell'Amministrazione ad avvenuta esecutività dell'impegno contabile. ⬧ il CIG e l'eventuale CUP relativi alla gara Sono a carico dell'Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. Il pagamento delle fatture, emesse dall'appaltatore subordinatamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio (o di parte del servizio in caso di pagamenti in acconto), avverrà in applicazione dei disposti di cui al D.Lgs 231/2002 così come modificato dal D.Lgs 192/2012,– in relazione alla complessa articolazione organizzativa dell'Amministrazione – entro 60 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Amministrazione. Per ogni pagamento dovrà essere acquisito un DURC valido e regolare relativo all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributivacontributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente l'inadempienza. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel In ogni caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento potrà essere effettuato solo dopo la regolarizzazione da parte dell'impresa con gli enti previdenziali. In ogni caso, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del corrispettivo DPR 207/2010, L'Amministrazione non corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori eseguiti. È fatto obbligo perciò ai soggetti aggiudicatari di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque trasmettere entro e non oltre 7 venti giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento ciascun pagamento compiuto nei confronti del subappaltatore o cottimista, copie delle fatture quietanzate relative a pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si rammenta che l'affidatario dovrà corrispondere gli oneri della fatturasicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Scaduti i termini Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante procederà, come già sopra indicato, alla sospensione del successivo pagamento. Ai fini del ritardato pagamento delle fatture, l'Amministrazione intende prevedere quale interesse di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, mora quello fissato ai sensi dell'Art.1284 c.c. per gli interessi moratori nei termini disposti legali (se inferiore a quello ancorato al tasso BCE tempo per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rtempo vigente)., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i pagamenti verranno eseguiti dal Tesoriere in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dalla Provincia, numerati progressivamente per esercizio e firmati dai soggetti individuati ai sensi del successivo articolo l0 comma1, contro il rilascio di ricevute di ritorno compilate ed inviate con procedure informatiche. 2. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoTesoriere, successivamente anche in assenza della preventiva emissione da parte della Provincia di regolari mandati, effettuerà i pagamenti che: a) per disposizione di legge fanno carico al ricevimento Tesoriere stesso, quali quelli derivanti da delegazioni di pagamento, obblighi tributari e contributivi, somme iscritte a ruolo, ecc. b) siano disposti dalla Provincia in via continuativa o derivino da obblighi contrattuali ripetitivi comunicatigli dalla Provincia stessa, quali quelli relativi a canoni di utenze, rate assicurative, ecc. 3. Ai fini della regolarizzazione dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito pagamenti di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativocui al presente punto, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine Provincia emetterà regolare mandato con indicazione del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheprovvisorio attivato dal Tesoriere, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta il termine dell' esercizio finanziario corrente. 4. In presenza di Xxxxxxxx di previsione esecutivo, il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti negli interventi del bilancio approvato, tenuto conto delle variazioni intervenute, con separata scritturazione, a seconda che si tratti di pagamenti in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contocompetenza o in conto residui. 5. I pagamenti iscritti nei capitoli per i servizi per conto terzi possono essere fatti in corso d'anno anche in eccedenza degli stanziamenti di bilancio, salvo regolarizzazione prima dell'approvazione del Rendiconto consuntivo dell'esercizio. 6. Qualora ricorra l'Esercizio Provvisorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 163 del T.U.E.L., il Tesoriere esegue il pagamento entro i seguenti limiti: ◻ Spese in conto competenza: per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle forniture saranno effettuati somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle somme tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ◻ Residui: nei termini limiti delle somme iscritte nell'elenco dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente, trasmesso dalla Provincia all'inizio di ciascun esercizio finanziario. 7. Qualora ricorra la Gestione Provvisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 163 del T.U.E.L., il Tesoriere esegue il pagamento nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato e comunque limitatamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui e prestiti, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, ed in genere per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. 8. In ogni caso, i pagamenti vengono eseguiti nei limiti delle disponibilità di cassa, ovvero utilizzando l'anticipazione di Tesoreria, in seguito ad espressa richiesta pervenuta dalla Provincia con propria deliberazione, nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 9. I mandati devono contenere gli elementi previsti dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. 194/1996 e successive modificazioni, e quelli previsti dall'articolo 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, l'indicazione dei codici gestionali SIOPE previsti dalle vigenti disposizioni normative, nonché la suddivisione tra residui e competenza. 10. Andrà inoltre specificata: ◻ l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; ◻ l'annotazione, ove ricorra il caso, che trattasi di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: in caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dalla Provincia in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo; ◻ la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di ricevimento pagamenti a scadenza fissa previsti dalla Legge o di pagamenti concordati con il creditore il cui mancato rispetto comporti penalità; in tal caso, stante l'impossibilità di provvedere ai pagamenti con valute antecedenti all' esecuzione, l'ordinativo deve esser trasmesso al tesoriere almeno un giorno lavorativo prima della fattura. Scaduti i termini data di pagamento, salvo modalità specifiche richieste per pagamenti di contributi e imposte; ◻ l'eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui all'articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), comma 1, del T.U.E.L." in vigenza di esercizio provvisorio; oppure: "pagamento indilazionabile disposto nel rispetto della norma di cui all'articolo 163, comma 2, del T.U.E.L." in vigenza di gestione provvisoria. 11. Il Tesoriere non potrà dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell'indicazione della codifica di bilancio e della voce economica. 12. Non potrà altresì dar corso ai pagamenti di mandati cartacei che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e nel nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. 13. I mandati saranno di norma ammessi al pagamento entro il primo giorno lavorativo (con riferimento all'orario di servizio delle aziende di credito) successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione della Provincia, che potrà richiedere il differimento a data successiva. 14. In caso di urgenza evidenziata dalla Provincia, il Tesoriere si adopererà per eseguire i pagamenti nello stesso giorno di consegna. 15. In assenza di specifiche indicazioni da parte della Provincia, i mandati sono di norma pagabili in contanti presso gli sportelli del Tesoriere, contro acquisizione di regolare quietanza del beneficiario o del soggetto indicato nel mandato come quietanzante, e senza alcuna spesa per il beneficiario e per l'Ente. 16. La Provincia potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, l’indicazione di una delle seguenti modalità di pagamento del mandato: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, in Italia o all'estero, intestato al creditore o al soggetto dallo stesso indicato, con spese a carico del beneficiario; b) commutazione in: ◻ assegno circolare non trasferibile o assegno di traenza (quietanza), a favore del creditore o di soggetto dallo stesso indicato, da spedire al medesimo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa e spese a carico del destinatario; ◻ vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente c) giro fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla Legge; d) altre modalità di pagamento tempo per tempo concordate con il Tesoriere. 17. In ogni caso la Provincia avrà cura di indicare nel mandato gli estremi necessari all'esatta individuazione ed ubicazione del creditore stesso, nonché gli altri elementi richiesti dalla tipologia di pagamento prescelta, compreso il codice IBAN nel caso di accreditamento in conto corrente. 18. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle tasse a carico del beneficiario e delle spese bancarie applicate, con formale indicazione sulle quietanze, o sui documenti equipollenti, sia dell' importo lordo del mandato che di quello netto pagato. 19. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità, il Tesoriere provvede a rendere apposita quietanza in via telematica che indichi l'iter del mandato dall'inoltro dell'Ente sino alla effettiva disponibilità presso il beneficiario. Tali quietanze, distinte per esercizio finanziario e ordinate secondo i Capitoli del Bilancio provinciale, possono essere corrispostianche trasmesse con procedure informatiche mediante l'invio di supporti informatici indelebili e ripetibili (CD-ROM) unitamente al Conto del Tesoriere. 20. Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia sarà considerata valida quietanza, la relativa ricevuta postale. 21. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare alla Provincia l'importo degli assegni del sistema postale o bancario rientrati per irreperibilità degli intestatari e, contestualmente, a fronte comunicare alla Provincia stessa gli estremi del mandato di specifica pagamento nel quale era ricompreso il beneficiario irreperibile. Si impegna altresì a fornire, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa, su richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite della Provincia. 22. L'accredito degli stipendi al personale, a cui si applicano le disposizioni previste per il personale dello Stato, sarà effettuato senza oneri, anche di valuta, per i beneficiari e per la Provincia, anche se gli accrediti debbano essere effettuati presso i conti corrente accesi dal personale presso altri istituti di credito. 23. I mandati relativi agli stipendi dovranno essere consegnati al Tesoriere di norma almeno due giorni lavorativi (per le aziende di credito) precedenti la data fissata per il pagamento. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, la Provincia si impegna a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente compilata. 24. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei relativi contributi entro la scadenza di legge. 25. La Provincia si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi agli stipendi, ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e comunque riferiti a corresponsioni ritenute dalla Provincia urgenti e/o indifferibili, nonché di quelli a copertura di pagamenti già effettuati d'iniziativa del Tesoriere. 26. Su richiesta della Provincia, il Tesoriere fornirà, senza alcun onere a carico dell'Ente ed entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, gli interessi moratori estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, senza alcun onere a carico della Provincia. 27. Le commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti ordinati dalla Provincia e corrispondenti a quelli di gara sono poste a carico del beneficiario ad eccezione di quelle dovute per: ◻erogazione di contributi economici in materia socio-assistenziale; ◻retribuzioni del personale dipendente e Amministratori ◻utenze ◻canoni di locazione 28. le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata nei termini disposti confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente. 29. I mandati eseguiti, accreditati o comunque commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione. 30. In particolare, i mandati commutati con assegno circolare non trasferibile o postale localizzato, si considerano estinti al momento della loro spedizione al beneficiario. 31. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per leggeritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Provincia sul mandato. 32. Resta espressamente inteso che in nessun casoI beneficiari dei pagamenti sono avvisati dal Tesoriere, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutisenza attribuzione di oneri, il Fornitore potrà sospendere subito dopo l'esecuzione degli ordinativi di pagamenti ricevuti. E’ a carico del Tesoriere la fornitura consegna/spedizione di tutti gli assegni (fornitori e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r/o stipendi)., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria

PAGAMENTI. Le modalità di pagamento saranno quelle concordate per iscritto con il VENDITORE e saranno regolate dalle applicabili disposizioni del presente articolo. Il pagamento si intenderà in ogni caso effettuato presso la sede del corrispettivo sarà dispostoVENDITORE. In caso di pagamenti mediante bonifico bancario gli stessi dovranno essere effettuati sul conto corrente indicato per iscritto dal VENDITORE. In caso di pagamenti mediante ricevute bancarie, successivamente al ricevimento dei beniqueste saranno emesse dal VENDITORE per gli importi di cui alle fatture, previa accettazione degli stessi, a seguito pagabili alla data in cui il pagamento è dovuto. Le ricevute bancarie saranno appoggiate presso la banca indicata dal CLIENTE. In caso di presentazione pagamenti mediante lettera di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativocredito (L/C), la stessa dovrà essere irrevocabile, trasferibile, pagabile alla data in cui il pagamento è dovuto, negoziabile contro presentazione dei documenti usuali o convenuti per iscritto e regolata dalle UCP della ICC, pubblicazione n. 600/07. In caso di ordini o conferme d’ordine che si riferiscano ad accordi su consegne frazionate, i termini di pagamento indicati nell’ordine o nella conferma d’ordine varranno per ciascuna consegna parziale. Per ritardato pagamento, totale o parziale, il CLIENTE dovrà al VENDITORE, sulla somma in sospeso, l’interesse di volta in volta previsto dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva CE 2000/35, impregiudicato il diritto del VENDITORE di dichiarare risolto il contratto e richiedere il risarcimento del danno. Sarà inoltre facoltà del VENDITORE sospendere gli ordini e/o le consegne parziali in corso. In nessun caso sarà concesso al CLIENTE di applicare sull’importo netto progressivo sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo o controversia. In ogni caso il VENDITORE avrà il diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine somme allo stesso non tempestivamente corrisposte, salvo il maggior danno, ove il CLIENTE non dimostri che il ritardo non sia allo stesso imputabile. Sarà inoltre facoltà del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheVENDITORE, nel caso in cui lo stesso ritenesse che l’esposizione nei confronti del CLIENTE sia divenuta rilevante, richiedere a quest’ultimo una fideiussione o altra garanzia bancaria per il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il puntuale pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore della fornitura di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede al relativo ordine, emessa da un primario istituto di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, credito gradito al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rVENDITORE., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentepagamento, in sede assenza di stipula del Contratto attuativoformali contestazioni, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili disposto dall’Amministrazione a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 60 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini , mediante ordinativi di pagamento, al creditore possono essere corrispostidalla data di formale comunicazione di conformità della prestazione da parte del DEC, a fronte seguito di specifica ricevimento della fattura. La fattura sarà respinta e Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; - la fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’ATS. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a di moratoria decorreranno da tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentedata. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema provvedere al pagamento l’ATS dovrà essere in possesso di Accordo Quadroun Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario. Qualora il D.U.R.C. dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità, l’ATS sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal D,Lgs. n. 50/2016 art. 30 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al termine del Contratto contratto cui si riferisce e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaal CIG (Codice Identificativo Gara). Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto. /i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Fornitura Di Prodotti Farmaceutici

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostodovrà effettuarsi presso la sede di GAI in Ceresole d’Alba (CN), successivamente al ricevimento dei benialle scadenze e modalità convenute. La stessa località avrà ad intendersi come luogo di pagamento in caso di rilasci di effetti, previa accettazione degli stessicessioni, a seguito e di presentazione emissioni tratte. I termini per il pagamento o per gli interessi di regolare mora decorreranno dalla data della fattura. Si rimette Il pagamento totale del prezzo o di acconto di esso, convenuto per il giorno della consegna, sia in contanti sia con effetti, dovrà effettuarsi non appena GAI avrà comunicato al Compratore che le Macchine GAI possono essere immesse alla ASL Contraentespedizione. Resta inteso che sino a quando il Compratore non abbia pagato i corrispettivi dovuti, GAI non sarà tenuta in sede alcun modo a dare avvio alla spedizione. GAI potrà concedere credito al Compratore a propria assoluta discrezione, e in tal caso si applicherà quanto qui di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto seguito indicato: a) il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la Prezzo Netto indicato in fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati essere effettuato nei termini indicati e convenuti fra le parti per ogni specifico ordine; b) in aggiunta agli altri rimedi consentitigli dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali, GAI si riserva il diritto di legge applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di in cui sia maturato il diritto al pagamento, al creditore possono tasso Euribor - 3 mesi, maggiorato del 5% (cinque per cento); c) nel caso di vendita di Macchine GAI a compratori stranieri, o aventi la loro sede formale o amministrativa all’estero, qualora GAI non abbia espressamente dichiarato la propria volontà di applicare le condizioni di pagamento di cui ai precedenti paragrafi a) e b), le Macchine GAI dovranno essere corrispostipagate dal Compratore, a fronte mezzo di specifica richiestaLettera di Credito irrevocabile e confermata da una Banca italiana accettata da GAI e incassabile contro presentazione dei documenti di consegna e della relativa fattura, con spese e costi di conferma ad esclusivo carico del Compratore. Tale lettera di Xxxxxxx dovrà pervenire a GAI contestualmente al ricevimento dell’Ordine emesso dal Compratore. In ogni caso, in caso di ritardato pagamento oltre i termini convenuti e senza pregiudizio di ogni altro diritto, decorreranno a favore del venditore gli interessi moratori nei termini disposti al tasso Euribor – 3 mesi maggiorato 5% (cinque per leggecento). Resta espressamente inteso che Qualunque contestazione in ordine alla fornitura ed alla sua esecuzione non potrà mai esimere il Compratore dal puntuale ed integrale pagamento del prezzo convenuto con le modalità stabilite. Il rilascio da parte del Compratore di cambiali non può, in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel considerarsi pagamento dei corrispettivi dovutidefinitivo del prezzo, il Fornitore potrà sospendere né costituisce novazione, né pregiudica la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere riserva di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rproprietà., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Sales Contracts

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoI corrispettivi dovuti all’appaltatore dal committente per la prestazione dei servizi di cui al presente appalto, successivamente al ricevimento dei benisono stabiliti e meglio indicati nell’Offerta Economica, previa accettazione degli stessiin termini di tariffa oraria per ciascuna tipologia di prestazione. Spetta all’appaltatore, a seguito compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero delle ore effettuate per ogni singola prestazione. Mensilmente l'appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di presentazione rendicontazione dell'attività svolta stabiliti dal committente su supporto informatico e debitamente compilati. L'appaltatore potrà rendicontare solo le ore relative agli interventi realizzati e comunque autorizzati dal committente. Per gli interventi di regolare fattura. Si rimette risanamento abitativo l'appaltatore emetterà specifica fattura nella quale va riportato un importo non superiore al preventivo autorizzato, allegando alla ASL Contraente, fattura stessa i relativi giustificativi di quietanzati (in sede caso di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivasubappalto o cottimo). Il contenuto committente, effettuati i relativi riscontri ed accertata la correttezza della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste dal presente capitolato da parte del dettato normativo responsabile del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheprocedimento, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lottiprovvede alla liquidazione delle fatture, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente intestato al Fornitore dell'appaltatore dedicato ai sensi della L. 136/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Xxxxx termine resta sospeso qualora il committente dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura invitando l'appaltatore, anche a mezzo mail o fax, a rettificare o integrare la documentazione prodotta. Sugli importi mensili dovuti per i servizi eseguiti il committente effettuerà una trattenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i. L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula all’art.3 della legge del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 2010, s.m.i.. Sempre . Rimane in sede carico al soggetto aggiudicatario l’obbligo di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto nonché corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoin tali conti. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, eventuali penalità applicate per inadempienze a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rcarico dell’appaltatore e quant’altro dallo stesso dovuto., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito effettuato dalla società di presentazione leasing dopo che la stazione appaltante ha redatto il certificato di regolare fatturaesecuzione della fornitura di cui al successivo art. Si rimette 28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle prestazioni di FULL SERVICE la Stazione appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto indicate nella fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivarelativi allegati. Il contenuto della fattura sarà concordato con Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore disposizioni di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede all’art. 4, c. 2, art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207 e dell’art. 31 del DL 69/2013 come convertito nella L. 98/2013. La presenza di stipula un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell’art. 6, c. 8 del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna DPR 207/2010 imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a che il predetto conto operi nel rispetto debito della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoditta risultante dal DURC. I pagamenti delle forniture fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge dalla data a seguito della redazione della verifica di ricevimento della fatturaconformità o attestazione di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell’art. Scaduti i termini 324 o 325 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. a seconda che l’appalto specifico sia di pagamentoimporto superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 4, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutic. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il Fornitore potrà sospendere tutto previa acquisizione della documentazione attestante la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rregolarità contributiva., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori

PAGAMENTI. 7.1 Le Licenze vengono fatturate da BizAway con la cadenza concordata e inviate via email, restando ad ogni modo disponibili all’interno dell’apposita sezione dell’account. Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento immediato a favore di BizAway di quanto dovuto una volta ricevuta la relativa richiesta di pagamento da parte di BizAway. La fatturazione avverrm nelle forme e modi previsti dalla legge. 7.2 Il pagamento dei Servizi viene gestito da BizAway, per conto del corrispettivo sarà dispostoProvider, successivamente attraverso terze parti. I Servizi prenotati vengono dunque pagati al ricevimento dei benimomento della Prenotazione direttamente a BizAway, previa accettazione degli stessila quale, con l’ausilio di un terzo, provvederm a inoltrare i pagamenti ai Provider nel rispetto delle condizioni convenute con questi ultimi. 7.3 Tutte le Prenotazioni avvengono mediante modalitm di pagamento online sicure (nella misura in cui tale funzione sia offerta e supportata dalla banca del Cliente) o mediante prelievo dal Conto Cliente. 7.4 Qualunque pagamento gestito da BizAway per conto del Provider e in seguito trasferito a quest’ultimo, costituirm un pagamento al Provider da parte del Cliente e non potrm essere reclamato in alcun modo, tranne in caso di presentazione frode o uso non autorizzato della carta di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentecredito, nei limiti di legge. 7.5 BizAway non risponde, né può essere ritenuta responsabile, neppure a titolo di colpa, in sede caso di stipula frode o di uso non autorizzato anche da parte di terzi della carta di credito del Contratto attuativoCliente, sul quale grava il rischio di copertura degli addebiti non autorizzati. Il Cliente avrm la facoltm di richiedere il rimborso e/o risarcimento delle somme indebitamente addebitategli direttamente all’istituto di credito che ha emesso la carta. BizAway si rende disponibile a fornire al Cliente, dietro specifica richiesta, la facoltà documentazione necessaria per presentare reclamo all’istituto di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare credito. In ogni caso, XxxXxxx non potrm essere considerata responsabile nei confronti del Cliente per un importo superiore a quello della franchigia prevista dalla stessa ASL Contraente solo copertura dell’emittente della carta per l’operazione fraudolenta o non autorizzata ovvero del costo della Prenotazione indicato nel Voucher se inferiore, sempre che il Cliente abbia prima dato prova a BizAway di aver denunciato la frode al termine fornitore della carta di credito (in conformitm con il suo regolamento e le sue procedure) e alle autoritm competenti. 7.6 Il mancato pagamento nei termini richiesti legittima BizAway ad annullare qualunque Prenotazione a danno del Contratto Cliente, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto chiedere ed ottenere il pagamento degli importi anticipati e dei crediti maturati maggiorato al tasso annuo del corrispettivo di prestazioni riconducibili 10% calcolato mensilmente a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge partire dalla data di ricevimento scadenza del pagamento. 7.7 Fermo quanto sopra pattuito, in caso di inadempimento da parte del Cliente alla proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del presente Contratto, BizAway si riserva il diritto di sospendere la Licenza e l'accesso alla Piattaforma sino a quando il Cliente non avrm regolarizzato la propria posizione, salvo in ogni caso il diritto di agire immediatamente per il recupero del credito. Una volta regolarizzata la posizione, XxxXxxx avrm la facoltm di sostituire a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione al Cliente, il metodo di pagamento con l'addebito immediato su carta di credito al momento della fatturaPrenotazione, che il Cliente dichiara sin d'ora di accettare senza riserva alcuna. 7.8 Il Cliente si farm carico di ogni ulteriore onere o spesa di qualsivoglia natura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di cambio valuta, costi di commissione, costi di transazione, ritenute fiscali eventualmente operate sul pagamento del corrispettivo, sanzioni amministrative comminate per violazione di norme di legge (es. Scaduti i termini Codice della strada), penali comminate dai servizi di pagamento, al creditore possono essere corrispostiautonoleggio. Il Cliente si farm altresì carico di ogni ulteriore onere o spesa, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi qualsiasi ragione dovuti, il Fornitore potrà sospendere per la fornitura fruizione di Servizi Addizionali e/o ulteriori non offerti direttamente da BizAway (a titolo esemplificativo: costi per scelta opzioni di flessibilitm delle condizioni di viaggio, comunquecosti per cancellazione voli, le attività previste penali ecc.). Tali servizi ulteriori saranno oggetto di libera scelta da parte del Cliente sulla Piattaforma nella fase di prenotazione, con la specifica indicazione del prezzo aggiuntivo da corrispondere, che verrm fatturato direttamente da BizAway. 7.9 Ciascuna Parte si impegna ad effettuare qualsivoglia comunicazione relativa al presente Contratto ed ai suoi allegati tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata ai riferimenti indicati nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore paragrafo 2 “Parti del contratto”. Le Parti si rendesse inadempiente impegnano a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere comunicare tempestivamente e per iscritto la variazione del proprio Riferimento in caso di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rmodifiche., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Terms and Conditions

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. L’IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente in materia, sono esenti dall’applicazione di tale imposta. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato. Ai fini della fatturazione, l’appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all’indirizzo comunicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, il report mensile relativo al servizio prestato, distinto per ciascun punto di primo intervento o postazione, nel quale siano indicate le informazioni che seguono: − modulazione di equipaggio impiegato con indicazione del costo giornaliero del turno − giorni di durata del servizio nel mese considerato Successivamente l’Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l’esenzione dall’aliquota IVA. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei benidisposto da parte di questa Azienda Ulss, previa accettazione degli stessiverifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture fatture saranno effettuati nei termini di legge effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento, al creditore possono essere corrispostipagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a fronte di specifica richiestagaranzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli interessi moratori nei termini disposti per leggeobblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore l’appaltatore potrà sospendere la fornitura il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativocontratto; qualora il Fornitore l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, obbligo il Contratto Attuativo contratto si potrà risolvere di diritto diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.rA.R. da parte dell’Ulss. L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroA. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Capitolato Speciale Per L’erogazione Di Un Servizio Di Help Desk

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità del Comune ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli. 2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. L ‘estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 4. I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione del corrispettivo Comune; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A; - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere – e netta da pagare; - la causale del pagamento; - l’imputazione in bilancio (titolo funzione servizio, intervento o capitolo per le spese inerenti i servizi per conto terzi ) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto); - la codifica; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - indicazione per l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. 5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a contributi previdenziali-assistenziali e spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Comune. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. 10. I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello del Tesoriere contro il ritiro di regolari quietanze e senza addebito di alcuna commissione. Il Tesoriere, su espressa disposizione del Comune mediante annotazione sui mandati di pagamento, eseguirà gli stessi ordinativi con una delle seguenti modalità: girofondi in Banca Italia; accreditamento in c/c bancario o postale, intestato al creditore; deve essere precisato il numero di conto e, per l’operazione bancaria, la banca che deve ricevere il bonifico; commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese postali a carico del destinatario; commutazione in assegno postale localizzato, con tasse e spese a carico del richiedente; commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del beneficiario. Sui mandati di pagamento estinti, il Tesoriere è tenuto ad apporre esplicita formale annotazione. Il Tesoriere, su richiesta del Comune, fornirà l’esito di ogni pagamento eseguito e la relativa prova documentale. 11. Con l’introduzione dell’Ordinativo Informatico viene superato il concetto di “pagamento urgente”. L’esecuzione delle disposizioni correttamente inviate, verranno eseguite nella data stabilita dal comune. Le commissioni applicate dal tesoriere sulle disposizioni di pagamento disposte e le spese sostenute nell’esecuzione dell’ordine sono poste a carico del beneficiario. Ogni spesa o commissione inerente l’esecuzione dei pagamenti che non possa essere recuperata al beneficiario (con esclusione dei pagamenti eventualmente concordati esenti) anche a seguito dell’introduzione di nuove leggi, regolamenti o disposizioni, nazionali o sovranazionali, sarà dispostoposta a carico del comune. Sono tendenzialmente da escludere i pagamenti che prevedono riscossioni a mezzo contanti presso le filiali del tesoriere. In tal caso potrebbero essere applicate commissioni secondo quanto previsto dai fogli informativi analitici o da successivi accordi bilaterali. I tempi di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari del Consorzio saranno quelli stabiliti dalla normativa europea SEPA. Al comune spetta l’onere di disporre le disposizioni in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento. Nei pagamenti, successivamente il tesoriere è impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle disposizioni solo in caso di adozione dell’ordinativo informatico. In caso di inoltro cartaceo, dal secondo giorno lavorativo successivo. 12. Le commissioni applicate dal tesoriere sulle disposizioni di pagamento disposte e le spese sostenute nell’esecuzione dell’ordine sono poste a carico del beneficiario. Tuttavia, qualora leggi, regolamenti o disposizioni, nazionali o sovranazionali, ne impedissero il recupero del beneficiario, saranno poste a carico del Comune. 13. I tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari del Comune vengono stabiliti come segue: a) su istituti del circuito del tesoriere – valuta …. giorno lavorativo rispetto a quello di esigibilità del mandato; b) su altri istituti – valuta giorno lavorativo rispetto a quello di esigibilità del mandato; Sui pagamenti a favore di beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere verrà applicata una commissione bancaria a carico del beneficiario di € ……..( Onere massimo 2,50); resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l’addebito di un’unica commissione. 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 15. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”, la data del pagamento e la firma dell’operatore. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Comune unitamente ai mandati pagati in allegato al proprio rendiconto. 16. Con l’adozione dell’OIL, non è più prevista la distinta di accompagnamento degli ordinativi (di pagamento e di incasso). Pertanto non può essere prevista o attesa una ricevuta cartacea da parte del tesoriere. 17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei beni, previa accettazione mandati procede al pagamento degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con stipendi ed accantona le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto somme necessarie per il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, dei corrispondenti contributi entro la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini scadenza di legge dalla data ovvero vincola l'anticipazione di ricevimento della fatturatesoreria. 18. Scaduti i termini Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, al creditore possono essere corrispostiil Tesoriere a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. 19. Eventuali spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Comune ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. 20. L’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo nei confronti di Xxxxxx e/o Amministratori e/o dipendenti Comunali, Comunità Montane, Enti, Consorzi, Associazioni ed entità simili, indipendentemente dalla forma di incasso prescelta dal beneficiario, non dovrà comportare a carico dell’Ente e del beneficiario oneri relativi ad eventuali commissioni, spese e tasse, salvo diverse disposizioni normative in materia. In tal caso eventuali commissioni, spese e tasse saranno poste a carico del beneficiario nei modi e nelle forme previste dalla presente convenzione 21. L’Ente dovrà produrre uno o più flussi informatici dei bonifici, predisposto in proprio o avvalendosi di altro soggetto, secondo le regole SEPA, ovvero singoli mandati per il pagamento delle retribuzioni. Il flusso o i mandati dovranno contenere l’indicazione della “data di regolamento (o pagamento)”. Pertanto, a fronte titolo puramente esemplificativo, per pagamenti da effettuarsi il 27 del mese, la data di specifica richiestaesecuzione da indicare sarà: - il 27, gli interessi moratori nei termini disposti da anticipare al 26 (venerdì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, per leggei beneficiari con Conto corrente su banca del tesoriere (Abi su Abi uguale); - il 26, da anticipare il 25 (giovedì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, i beneficiari con conto corrente su banca diversa dal tesoriere. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r(Abi su Abi diverso)., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, Gli stati di avanzamento lavori verranno redatti a seguito di presentazione situazioni mensili rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore o il suo Rappresentante e saranno adottati dal Responsabile del procedimento entro il termine di regolare fattura45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro maturazione, ai fini del pagamento delle rate di acconto, al verificarsi delle condizioni per l’emissione dei certificati di pagamento di cui al successivo capoverso. Si rimette Il Direttore dei lavori provvederà al rilascio degli stati d’avanzamento lavori e alla ASL Contraenteloro immediata trasmissione al Responsabile del procedimento, in sede tempo utile perché sia rispettato il predetto termine per la loro adozione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta, del recupero dell’anticipazione, della prescritta ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), dell’eventuale importo da trattenere ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, raggiungerà l'ammontare di stipula del Contratto attuativoEuro €. 77.000,00 (settantasettemila/00) valutato sulla base dell’elenco prezzi per i pagamenti in acconto e i certificati verranno emessi entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione degli stati d’avanzamento lavori ad essi relativi; il termine per disporne il pagamento è fissato in 60 (sessanta) giorni, anch’essi decorrenti dall’adozione dei corrispondenti stati di avanzamento (tenendo conto che la Stazione appaltante dovrà richiedere ed ottenere il preventivo trasferimento dei fondi occorrenti dall’Ente committente dell’opera). I materiali approvvigionati in cantiere o forniti a piè d'opera non saranno compresi negli stati di avanzamento. In caso di sospensione dei lavori per oltre 90 (novanta) giorni e per cause non imputabili all'Appaltatore, e per la contabilizzazione dell’ultimo stato di avanzamento, a lavori ultimati, la facoltà Direzione Lavori emetterà certificato di applicare sull’importo pagamento di una rata d'acconto qualunque sia il credito netto progressivo dell'Impresa stessa. Entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuto, effettivo, inizio dei lavori, certificato dal Direttore dei lavori, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto, come previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale anticipazione sarà recuperata nei primi dodici mesi di esecuzione del contratto a partire dall’effettivo inizio dei lavori, proporzionalmente all’avanzamento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % opere, trattenendo da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo ciascun certificato di pagamento un’aliquota percentuale della somma netta da pagare pari all’ammontare dell’anticipazione corrisposta diviso per l’importo presunto netto dei lavori da realizzare nei suddetti dodici mesi, come indicato nel programma di esecuzione dei lavori stessi presentato dall’Appaltatore contestualmente al loro inizio ai sensi del successivo art. 5. L’importo residuo dell’anticipazione ancora da recuperare al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico periodo di regolarità contributivadodici mesi di cui sopra sarà trattenuto per intero, a conguaglio, dal certificato di pagamento corrispondente all’ultimo stato di avanzamento relativo a detto periodo ovvero, qualora il certificato non si possa emettere o sia d’importo inferiore alla somma ancora da recuperare, anche dal/dai primo/i certificato/i emesso/i successivamente. Il contenuto della fattura sarà concordato Qualora l’esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili all’appaltatore, questi decade dall’anticipazione con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo l’obbligo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG restituzione; sulle somme restituite sono dovuti gl’interessi legali dalla data di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoerogazione dell’anticipazione stessa. I pagamenti per dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola, da eseguirsi nei termini e con le forniture modalità su indicate, saranno effettuati come richiesto dall’Appaltatore con la lettera in data ……………….agli atti dell'ACER in data ………………….prot. n , mediante bonifico in conto corrente bancario n. …………..presso Banca di ………………(..) - codice IBAN………………………... dove dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento. La persona autorizzata ad operare sul conto è il sig. ……………..nato a……………..(… ) il …………………C.F , Tale conto corrente intestato al Fornitore è dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto devono essere registrati sul citato conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in sede di stipula del Contratto Attuativorelazione a ciascuna transazione, i codici identificativi della gara ossia i codici CIG e CUP indicati in premessa. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità codice CIG e il codice fiscale del/CUP sopraindicati saranno riportati sempre su ogni documento concernente i delegato/i pagamenti riguardanti il presente appalto. L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, ove abbia notizia dell’inadempimento da parte di subappaltatori o subcontraenti a detti obblighi, ne darà immediata comunicazione ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoACER ed alla Prefettura competente per territorio. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini come indicato nel presente articolo si intendono ben fatti, restando esonerata l'ACER da ogni responsabilità al riguardo. Ove l’Appaltatore venisse nella determinazione di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentoapportare modifiche alle modalità sopra riportate, al creditore possono essere corrispostidovrà informare l’ACER con comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autenticata, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso fermo restando che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel ogni caso il pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore non potrà sospendere che avvenire in una delle forme già comunicate con la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere lettera di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.raggiudicazione. Si richiama quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 30 e dal comma 9 dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contract for Works

PAGAMENTI. 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo. 2. Saranno emesse situazioni provvisorie mensili in acconto per i Contratti Applicativi il cui termine utile, fissato ai sensi del corrispettivo successivo articolo 24, sia maggiore di giorni 60 (sessanta). 3. In tali casi, il termine di cui all’articolo 44.4 delle CGC decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di calendario in cui ricadono i lavori contabilizzati nel singolo stato di avanzamento lavori (SAL) valutato con le modalità previste dall’Allegato 10 - Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere. 4. Per i Contratti Applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di avanzamento da emettersi alla data di ultimazione lavori. 5. Negli stati di avanzamento lavori l’importo previsto sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessicontabilizzato in contraddittorio, a seguito di presentazione di regolare fatturaconstatazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori. 6. Si rimette alla ASL ContraenteIl prezzo della “voce oneri della sicurezza” da farsi risultare nei singoli Contratti Applicativi, verrà contabilizzato, in sede ciascuna situazione lavori emessa nei confronti dell’Appaltatore, fino al raggiungimento dell’importo stesso, incrementando i relativi importi lavori di stipula una percentuale ottenuta dividendo la “voce oneri della sicurezza” per l’importo del Contratto attuativoApplicativo al netto degli oneri per la sicurezza. 7. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo Contratto Applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la facoltà sicurezza, in considerazione di applicare sull’importo netto progressivo eventuali varianti. 8. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine somme dovute in acconto è disciplinato dall’articolo 5 del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaD.Lgs. 231/2002. 9. Il contenuto pagamento della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in certificato di collaudo di ciascun intervento indicato al precedente articolo 2.1 cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto Contratto Applicativo si riferisce. Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 5 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoD.Lgs. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula 231/2002. Tutti gli interessi sono comprensivi del Contratto Attuativomaggior danno ai sensi dell’articolo 1224 Codice Civile. 10. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità identificativo (nome e cognomeCIG) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contounico di progetto (CUP) relativo al presente Accordo Quadro vengono indicati dal Committente nei seguenti: CIG …………………………………….. – CUP J11H03000180001. 11. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell’Accordo Quadro, il numero e la data del Contratto Applicativo, del codice identificativo di legge dalla data gara (CIG) e del codice unico di ricevimento della fattura. Scaduti i termini progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, Codice Fiscale o partita IVA, numero di “Entrata Merci” e modalità richieste per il pagamento, al creditore possono devono essere corrispostiintestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Sede Sociale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, a fronte di specifica richiesta0 - 00000 Xxxx, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso Codice Fiscale 01585570581 – Partita IVA 01008081000, trasmesse all’indirizzo che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura sarà all’uopo comunicato e, comunqueper consentire una pronta registrazione, dovranno obbligatoriamente essere inviate mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “pdf”. 12. Sul Portale aziendale di Ferservizi S.p.A. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx) - società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI – è presente all’interno una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire del servizio di trasmissione delle fatture in formato “pdf”. Tale modalità è da intendersi sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria e sarà cura della Società Ferservizi S.p.A. materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72, modificato dal D.Lgs. n. 52/2004. 13. L’Appaltatore, nell’ipotesi in cui fosse impossibilitato ad effettuare il caricamento sul predetto portale del formato immagine, dovrà spedire le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligofatture in formato cartaceo al seguente indirizzo: FERSERVIZI S.p.A. Polo Infrastrutturale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r0 – 00000 Xxxx., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro

PAGAMENTI. Il pagamento sarà eseguito al termine dei lavori in un’unica rata pari al ….% dell’importo contrattuale. La restante quota del corrispettivo …..% sarà dispostoliquidata successivamente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione. A tal fine il Direttore dei Lavori redigerà un apposito stato di avanzamento dei lavori, successivamente il quale riporterà l’avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto alla Stazione Appaltante che provvederà per il tramite del Responsabile di Procedimento, entro 30 (trenta) giorni, al ricevimento suo esame all’emissione del certificato di pagamento. Nel caso di sospensione dei beni, previa accettazione lavori di durata superiore a 60 (sessanta) giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli stessiimporti maturati fino alla data di sospensione. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraenteulteriori accertamenti, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivalo ritenga necessario. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad conto finale dei lavori oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dell’appalto viene redatto dal Direttore dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque Lavori entro e non oltre 7 45 (quarantacinque) giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturaultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, alla Stazione Appaltante per i relativi adempimenti. Scaduti i termini Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di pagamentocarattere tecnico ed economico, al creditore possono essere corrispostiatte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso all’Appaltatore che, a fronte meno di specifica richiestaeccezioni e riserve, gli interessi moratori nei termini disposti firma per leggeaccettazione. Resta espressamente inteso che in nessun casoCon la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore si assume l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13/08/2010 n° 136, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutitesto modificato dal decreto-legge 12/11/2010 n° 187 e dalla relativa legge di conversione n° 217/2010. Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 - bis della legge 13/08/2010 n° 136, introdotto dal decreto-legge 12/11/2010 n° 187 e dalla relativa legge di conversione n° 217/2010, il Fornitore potrà sospendere mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la fornitura epiena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L’Appaltatore si impegna ad inserire, comunquenei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, le attività previste servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 136, nel Contratto Attuativo; qualora testo modificato dal decreto-legge 12/11/2010 n° 187 e dalla relativa legge di conversione n° 217/2010. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 in ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, l’appaltatore si impegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con il Fornitore si rendesse inadempiente subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese a tale obbligoqualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 della legge 136/10, come modificato dal decreto-legge 12/11/2010 n° 187 e dalla relativa legge di conversione n° 217/2010, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ………………...

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Samples: Contract for Works

PAGAMENTI. Il pagamento 7.1 All'atto della sottoscrizione del corrispettivo sarà dispostocontratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d'iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) La misura dell'acconto versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo, successivamente di almeno un 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui , prima della partenza,dovra' essere effettuato il saldo ,risultano dal catalogo,dall'opuscolo o da quanto altro. Per determinati servizi turistici ( resort di particolare pregio, crociere,servizi speciali,servizi erogati in periodi di festivita' particolari, emissione di biglietteria)potra' essere richiesto un acconto superiore al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 25% da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivae/o il saldo totale. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il mancato pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore delle somme di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore,la risoluzione di stipula diritto. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del Contratto Attuativopacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si producono. Il Contratto saldo dovrà prevedere una clausola secondo essere improrogabilmente versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 7.2 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il Fornitore si impegna a che venditore, o presso il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula domicilio anche elettronico, ove comunicato, del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoviaggiatore. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi saldo del conto nonché prezzo si considera avvenuto quando le generalità (nome e cognome) e somme pervengono all'organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rtramite del venditore., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contratto Di Pacchetto Turistico

PAGAMENTI. a) La Società invierà al Titolare della Carta la fattura per i prodotti prelevati ed i servizi ottenuti su base settimanale o bisettimanale oppure come da accordi specificati e concordati nelle Condizioni Particolari e riportati sulla fattura. b) Il Titolare della Carta può formulare richieste o chiarimenti alla Società in relazione alla fattura entro due settimane dal ricevimento della fattura stessa. Trascorse le due settimane, l’importo della fattura si considera approvato dal Titolare della Carta. c) I pagamenti sono effettuati tramite addebito diretto sul conto corrente del Titolare della Carta entro e non oltre il 14 ° giorno successivo alla data della relativa fattura, salvo che sia stato diversamente convenuto tra la Società ed il Titolare. d) Il pagamento del corrispettivo sarà dispostodegli importi dovuti dal Cliente non potrà essere condizionato, successivamente sospeso o ritardato per nessuna ragione, diritto o pretesa vantato dal Cliente medesimo a qualsiasi titolo, neanche in via compensativa, fermo il pieno diritto di quest’ultimo al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito separato e successivo esercizio delle proprie eventuali ragioni nella separata sede giudiziaria competente. e) Al fine di presentazione rispettare i requisiti per l’addebito diretto sul conto corrente il Titolare della Carta deve: i) mantenere un conto corrente bancario abilitato agli addebiti diretti; ii) garantire alla Società l’effettiva autorizzazione permanente di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto addebito diretto sul conto corrente indicato dal Titolare della fattura sarà concordato con Carta; iii) rimborsare le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, spese amministrative nel caso in cui l’addebito diretto emesso dalla Società dovesse tornare insoluto. In questo caso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto Titolare della Carta dovrà effettuare l’immediato pagamento di quanto dovuto tramite assegno non trasferibile a favore della Società o tramite bonifico bancario. In questo caso il pagamento si intenderà effettuato ad incasso avvenuto. f) In caso di mancato o parziale o ritardato pagamento degli importi dovuti da parte del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più LottiTitolare della Carta, la fattura medesima potrà contenere Società si riserva il riferimento diritto di addebitare al CIG Titolare gli interessi di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentomora al tasso annuo fissato dall’Euribor aumentato di 7 punti percentuali. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge Gli interessi decorreranno dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini ogni singola scadenza fino al saldo di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori tutte le somme dovute e non pagate dal Titolare alla Società nei termini disposti contrattualmente stabiliti, senza la necessità di ulteriore richiesta o comunicazione di messa in mora. La Società si riserva il diritto di addebitare al Titolare della Carta una commissione per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà rimborso spese amministrative di € 45 + IVA per ogni fattura non pagata. g) In qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio la Società si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e/o di applicare e/o stabilire dei limiti massimi per l’utilizzo delle Carte. h) Deposito cauzionale – Fideiussione – Cauzioni particolari h.1) Il Cliente si impegna a versare, comunquesu richiesta della Società, un deposito cauzionale infruttifero, e/o garanzie di pagamento e/o altre cauzioni particolari il cui importo sarà commisurato al valore dei Prodotti e Servizi richiesti. La Società si riserva la facoltà di richiedere, in alternativa al deposito cauzionale, una fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primario Istituto di Credito. La Società potrà richiedere in ogni momento l’integrazione del deposito cauzionale, della fideiussione o delle ulteriori garanzie nel caso in cui la garanzia prestata non risulti più adeguata. h.2) La Società avrà piena facoltà di non emettere le carte richieste o sospenderne la funzionalità, previo avviso telefonico, qualora il Cliente non adempia tempestivamente a quanto previsto al precedente punto. In caso di sospensione, le attività previste nel carte potranno essere riattivate successivamente alla prestazione o all’integrazione della garanzia dovuta. h.3) Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo verso il Cliente, la Società potrà rivalersi sulle somme eventualmente versate dal Cliente a titolo di deposito cauzionale, sulle garanzie rilasciate, ovvero escutere la fideiussione costituita. h.4) La Società, provvederà, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di cessazione del Contratto, a restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito cauzionale, purché risultino interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal Contratto Attuativo; qualora stesso. i) Nel caso in cui il Fornitore si rendesse inadempiente Titolare della Carta sia sottoposto a tale obbligoprocedure di liquidazione coatta o amministrativa o volontaria, procedure esecutive o fallimentari, la Società avrà diritto ad esigere il Contratto Attuativo si potrà risolvere pagamento dell’importo a credito immediatamente e per l’intero ed il diritto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rutilizzare la Carta verrà sospeso automaticamente., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Servizio Carte Carburanti

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente in formato elettronico e trasmessi telematicamente al Tesoriere. I mandati sono numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario elo da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fomite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Il Tesoriere sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla presente convenzione e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate al Comune stesso, fatto salvo il maggior danno. 3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle nonne vigenti ed in particolare dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell'Ente. Sono evidenziati i riferimenti a prelievi a valere su somme a specifica destinazione. 4. Il Tesoriere darà luogo, alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del corrispettivo sarà dispostorelativo mandato, successivamente al ricevimento dei beniai pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, previa accettazione degli stessida obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti , come canoni di utenze, rate assicurative e altro, da ordinanze di assegnazione -- ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di presentazione esecuzione forzata nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di regolare fatturalegge. Si rimette Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e, comunque entro il termine del mese in corso e dovranno riportare il numero del sospeso rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla ASL Contraentecompetenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 6. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in sede tal caso, titoli legittimi di stipula del Contratto attuativodiscarico per il Tesoriere. 7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 10, la facoltà deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % legge e libera da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivavincoli. 8. Il contenuto della fattura sarà concordato con Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal regolamento di contabilità dell'Ente, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le ASL Contraenti modalità indicate dall'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del dettato normativo comma2 dell'art. 12 del D.p.rD.L. n.201/2011, convertito nella L. n.214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa. 10. 633/1972 I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto per il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lottidelle retribuzioni al personale dipendente, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/l’Ente medesimo deve consegnare i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque mandati entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rterzo giorno bancabile precedente alla scadenza., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. 7.1 Il Corrispettivo verrà corrisposto in corso d’opera dal Committente all’Appaltatore, sulla base di SAL mensili redatti dall’Appaltatore conformemente al Modello SAL qui allegato sub “X”. In vista del pagamento dei Lavori relativi a ciascun SAL, l’Appaltatore dovrà trasmettere per iscritto al Committente, al RUP e al Direttore dei Lavori – entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo di ogni mese solare – la propria proposta di SAL relativa al mese solare precedente, affinché i predetti soggetti verifichino i Lavori svolti, anche sulla base dei report trasmessi dall’Appaltatore. a) Laddove il SAL corrisponda alle prestazioni effettivamente eseguite, secondo le quantità e le caratteristiche tecniche e qualitative stabilite nel Progetto Esecutivo dell’Opera e nella progettazione costruttiva, il Direttore dei Lavori firmerà per approvazione il Modello SAL entro i 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla relativa ricezione. b) In caso contrario, il Direttore dei Lavori chiederà all'Appaltatore la modifica del corrispettivo sarà dispostoModello SAL, successivamente entro i 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla sua trasmissione da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore dovrà correggere il Modello SAL, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, inoltrando al ricevimento Committente, al RUP e al Direttore dei beniLavori il nuovo Modello SAL entro i 3 (tre) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi. Per maturare il diritto al pagamento dei SAL, previa accettazione degli stessiciascun SAL dovrà essere certificato per iscritto dal Direttore dei Lavori sia sotto l'aspetto quantitativo (percentuale di Lavori effettivamente realizzati dall'Appaltatore all'interno del mese di riferimento), sia sotto l'aspetto qualitativo (e cioè la corretta esecuzione a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del presente Contratto e previa acquisizione dei Documenti Contrattuali). Tale certificazione avverrà mediante l'emissione di apposito certificato di pagamento contestuale alla firma per approvazione del documento unico Modello SAL, utilizzando lo specifico elaborato fornito a tal fine dal Direttore dei Lavori (il "Certificato di regolarità contributivaPagamento"), che dovrà essere controfirmato anche dal Committente e dal RUP prima della sua consegna all’Appaltatore. Il contenuto della Certificato di Pagamento attesta le somme dovute dal Committente all’Appaltatore, al netto delle Ritenute e delle eventuali penali. Sino all'emissione del Certificato di Pagamento (debitamente controfirmato), pertanto, gli importi relativi a ciascun SAL non saranno liquidi ed esigibili. Rimane inteso che la verifica del SAL non pervenuto al Direttore dei Lavori entro il 5° Giorno Lavorativo di ogni mese solare sarà rinviata al mese successivo e che solo l’emissione del Certificato di Pagamento, debitamente sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP, darà diritto all’Appaltatore ad emettere la fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rsecondo quanto meglio precisato al successsivo art. 633/1972 e della Legge 136/20107.3. Si precisa che, Resta altresì inteso che nel caso in cui il Fornitore emetta SAL sia stato completato oltre i termini stabiliti nel Cronoprogramma, il Direttore dei Lavori indicherà l'ammontare delle penali da applicare a carico dell’Appaltatore. 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che sia i SAL sia i Certificati di Pagamento, benché approvati o sottoscritti anche dal Committente non costituiranno titolo di credito né dichiarazione circa l'esigibilità e la liquidità delle somme ivi indicate, ma una mera attestazione circa lo stato di avanzamento dei lavori. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che tali documenti non costituiscono accettazione delle lavorazioni dedotte nello Stato di Avanzamento Lavori ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile. 7.3 Una volta ottenuta la certificazione positiva del SAL e il relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore provvederà ad inviare al Committente la relativa fattura avente ad oggetto con procedura di fatturazione elettronica utilizzando il pagamento codice univoco [●]. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore nei confronti del corrispettivo Committente ai sensi del presente articolo deve avere un importo pari a quello risultante dal corrispondente Certificato di prestazioni riconducibili Pagamento e deve essere corredata dalla copia del relativo SAL firmata per approvazione ai sensi dell’art. 7.1. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Committente all’indirizzo indicato all'articolo 38 che segue e dovranno necessariamente indicare i codici CIG e CUP. Per espresso accordo tra le Parti si conviene che la data riportata nella relativa fattura dovrà essere successiva alla data di emissione del relativo Certificato di Pagamento inerente a più Lotti, ciascun SAL. Qualora l’importo di qualsiasi fattura non corrispondesse a quello approvato dal Committente o la fattura medesima fosse emessa in data anteriore alla comunicazione del Certificato di Pagamento, il Committente potrà contenere respingere la fattura. Il pagamento di ogni fattura regolarmente emessa verrà effettuato entro 60 (sessanta) Giorni dalla fine del mese di fatturazione, sul Conto Corrente Dedicato, a condizione che e solo se l’Appaltatore abbia altresì consegnato al Committente quanto segue: (i) il riferimento al CIG DURC in corso di validità, aggiornato sulla base della Legge Applicabile, per sé e per i suoi subappaltatori; (ii) la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture dei suoi subappaltatori e subcontraenti scadute alla data di completamento del relativo SAL nonché, su richiesta, relativa evidenza; (iii) ogni certificazione prevista dalla Legge Applicabile in materia di regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e delle retribuzioni in favore dei dipendenti dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori, nonché la documentazione attestante la regolarità fiscale dell’Appaltatore. I pagamenti effettuati dal Committente non potranno essere considerati pagamenti definitivi né accettazione totale o parziale dell’Opera, ma costituiranno semplici acconti. In caso di mancata presentazione da parte dell'Appaltatore anche di uno solo dei lotti per cui si richiede suindicati documenti, il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato Committente avrà diritto di sospendere il pagamento della relativa fattura, senza maturazione di interessi, sino al Fornitore momento di effettiva consegna di tutti tali documenti. 7.4 In caso di riscontrata irregolarità contributiva risultante dalla documentazione di cui quest’ultimo dovrà fornire all’art. 7.3, da cui derivi l’intervento sostitutivo del Committente in forza dell’art. 30, co. 5, del Codice dei Contratti Pubblici, il codice IBAN Committente tratterrà dal Certificato di Pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai relativi enti previdenziali e assicurativi. L'esigibilità di ogni credito dell’Appaltatore nei confronti del Committente riveniente dal Contratto sarà subordinata al puntuale pagamento - da parte dell’Appaltatore e del/i subappaltatore/i - delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi (inclusi quelli a favore della Xxxxx Xxxxx) e di ogni ulteriore importo a qualsiasi titolo dovuto in sede favore dei dipendenti in forza della Legge Applicabile. In caso di stipula ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori impiegato ai fini della realizzazione dell’Opera, ai sensi dell’art. 30, co. 6, del Contratto AttuativoCodice dei Contratti Pubblici, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere alla regolarizzazione dei pagamenti entro i successivi 15 (quindici) Xxxxxx. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto conto operi termine, il Committente provvederà al pagamento delle retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore medesimo ovvero al subappaltatore inadempiente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre caso in sede cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici. 7.5 Sul controvalore di stipula ogni SAL, così come approvato ai sensi dell’art. 7.1, saranno trattenute le seguenti somme: a) una ritenuta pari al 10% (dieci percento) dell'importo di ciascun SAL, a garanzia dell’adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni da esso assunte in forza del Contratto, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo, il Fornitore è tenuto pagamento delle eventuali penali maturate e del maggior danno; b) una ritenuta pari allo 0,50% (zero/cinquanta percento) dell’importo di ciascun SAL, a comunicare garanzia del corretto adempimento degli obblighi contributivi; di seguito, congiuntamente, le “Ritenute”. La ritenuta di cui alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoprecedente lett. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque a) sarà svincolata entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità 10 (nome e cognomedieci) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento emissione del Certificato di Accettazione Definitiva dell’Opera. L’Appaltatore potrà sempre richiedere lo svincolo anticipato della fatturaRitenuta di cui alla lett. Scaduti i termini (a), in tutto o in parte, dietro presentazione al Committente di pagamentouna garanzia di pari importo, al creditore possono rilasciata da primario operatore abilitato di gradimento del Committente. La garanzia dovrà essere corrisposti, autonoma e a fronte prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avrà durata sino allo scadere del decimo Giorno Lavorativo successivo alla data di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeemissione del Certificato di Accettazione Definitiva dell’Opera. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura La ritenuta di cui alla precedente lett. (b) sarà svincolata entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di emissione del Certificato di Accettazione Definitiva dell’Opera e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora previo rilascio di DURC regolare in corso di validità dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori. 7.6 L’Appaltatore non potrà in nessun caso cedere a terzi i propri crediti nei confronti del Committente. Non verranno accettati dal Committente mandati speciali all’incasso o altre forme di delegazione se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente stesso. E’ altresì fatto divieto all’Appaltatore di emettere cambiali tratte per il Fornitore si rendesse inadempiente pagamento delle fatture. 7.7 Il Committente può sospendere i pagamenti del Corrispettivo in ogni caso di inadempimento o di ritardo ingiustificato nell’esecuzione dei Lavori, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, ai sensi degli artt. 1460 e 1461 del Codice Civile, come misura cautelativa nei confronti dell’Appaltatore, previa costituzione in mora dell’Appaltatore. 7.8 Entro 10 (dieci) Giorni dalla data di ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore a norma dell’art. 7.5, quest’ultimo è tenuto a trasmettere al Committente copia della relativa fattura quietanzata. In caso di mancata trasmissione della fattura quietanzata entro tale obbligotermine, il Committente potrà sospendere i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore. 7.9 Il solo Committente avrà diritto, ai sensi dell'art. 1252 Cod. Civ., di compensare i propri obblighi di pagamento verso l’Appaltatore a titolo di Corrispettivo o ad altro titolo ai sensi del Contratto Attuativo si potrà risolvere con qualsiasi credito verso l’Appaltatore a titolo di diritto mediante penale, risarcimento o a qualsiasi altro titolo ai sensi del Contratto. La compensazione avverrà automaticamente al momento della semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte del Committente all'Appaltatore dell'importo da compensare, anche laddove tale importo non dovesse essere ancora liquido e/o esigibile e/o di facile e pronta liquidazione. 7.10 In caso di ritardato pagamento da una Parte all'altra Parte ai sensi del Contratto, matureranno - senza obbligo di preventiva messa in mora - interessi moratori secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 per ogni Giorno di ritardo, calcolato dalla ASL Contraentedata in cui era dovuto il relativo pagamento sino alla data di sua effettiva esecuzione. 7.11 L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. Per 3 della Legge 136/2010 e dalle altre norme della Legge Applicabile in materia, anche se non richiamati esplicitamente nel Contratto. In particolare, l'Appaltatore dichiara che il Conto Corrente Dedicato è destinato ai fini del Contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 1, della Legge 136/2010 e che su tale Conto Corrente Dedicato verranno accreditate – mediante bonifico bancario ovvero tramite altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previsto dalla Legge Applicabile – tutte le disposizioni relative somme dovute all'Appaltatore ai sensi del Contratto. Corrispondentemente, tutte le somme dovute dall'Appaltatore a terzi (tra cui, i subappaltatori) per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto verranno addebitate – mediante bonifico bancario – su tale Conto Corrente Dedicato. Ogni pagamento dovrà riportare l'indicazione del numero del CIG e del CUP, entrambi identificati nelle premesse del Contratto. L'Appaltatore si impegna a riportare i predetti obblighi anche nei contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese, procurando altresì che i subappaltatori accendano conti correnti dedicati per l'accredito e l'addebito delle somme inerenti al Contratto. L'Appaltatore si obbliga altresì a dare pronta evidenza documentale al Committente della presenza di tali clausole in tutti i predetti contratti, ai fini di quanto previsto all'articolo 3, co. 9, della Legge 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla cessione Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del credito bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e della L. 136/2010, si rimanda allo Schema determineranno, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, le conseguenze che seguono. L’Appaltatore, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata, non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo comunque denominato ed incorrerà, ai sensi dell’art. 6 della L. 136/2010, in una sanzione pecuniaria corrispondente all’8% (otto per cento) del valore della transazione eseguita in violazione. Nelle ipotesi di Accordo Quadromovimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A., ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 2% (due percento) del valore della transazione effettuata in violazione.

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Samples: Contract for Works

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati pro- gressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del servizio finanziario o da altro di- pendente individuato dal Regolamento di Contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri di individuazione di cui al medesimo Regola- mento. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Teso- riere, che risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla re- 3. I mandati di pagamento devono contenere:--------- 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emes- se a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.lgs. Nr. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati diret- tamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei rela- tivi mandati al Tesoriere.------------------------- 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge ed eventuali va- riazioni e, per quanto attiene ai residui, entro i 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi di- sponibili, ovvero, utilizzando l’anticipazione di te- soreria di cui al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sot- toscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che pre- sentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del corrispettivo sarà dispostocreditore o discordanze fra la som- ma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le moda- lità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazio- ne specifica, successivamente è autorizzato ad effettuare il pagamen- to ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario;----- 11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da 12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o par- zialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero uti- lizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 13. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari, nei limiti stabiliti dal bando di aggiu- dicazione. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi soppe- riscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sul- le quietanze o sui documenti equipollenti – degli im- porti dei suddetti oneri. L’applicazione delle com- missioni sui bonifici bancari è regolato dal succes- sivo articolo 6. 14. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, 15. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.---------------- 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge n. 440/1987 e s.m.i, a pro- durre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli re- lativi al pagamento dei contributi suddetti, corre- dandoli della prevista distinta, debitamente compila- ta. Il Tesoriere, al ricevimento dei benimandati, previa accettazione procede al pagamento degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con stipendi ed accantona le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto somme ne- cessarie per il pagamento del corrispettivo dei corrispondenti contri- buti entro la scadenza di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.------------------------ 17. Per quanto concerne il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentopagamento delle rate di 18. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore L’Ente si impegna a non consegnare al Tesoriere i mandati oltre la data del 20 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perento- ria e successiva a tale data e che non sia stato pos- sibile consegnare entro il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.termine.------

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva1. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto venditore ha il diritto di richiedere all'acquirente un anticipo del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento50% sull'importo fatturato. 2. I pagamenti per le forniture saranno devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data della fattura. 3. L'acquirente non è ha il diritto di compensare eventuali crediti mediante detrazione di importi dal prezzo d'acquisto dovuto. 4. L'acquirente non ha il diritto di ritardare i propri pagamenti a seguito un suo reclamo presentato al venditore relativamente ai prodotti forniti, a meno che il venditore non conceda espressamente una proroga in cambio di una garanzia di pagamento. 5. Tutti i pagamenti devono avvenire presso gli uffici del venditore o mediante versamento o trasferimento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contobancario indicato dal venditore. 6. I pagamenti delle forniture saranno devono essere effettuati nei termini in Euro (€), se non diversamente indicato in fattura. In tal caso, il venditore ha il diritto di legge caricare in fattura i costi per il cambio di valuta. 7. L'acquirente che non paga entro il termine stabilito viene considerato negligente. In tal caso il venditore ha il diritto di maggiorare il prezzo di cui al comma 2 di un interesse pari all'1% mensile, dalla data del mancato pagamento, considerando ogni parte di ricevimento della fatturamese come mese intero. Scaduti In caso di negligenza da parte dell'acquirente, il venditore ha, inoltre, il diritto di applicare gli interessi monetari. 8. Tutte le spese, giudiziali o extragiudiziali, sostenute dal venditore per mancato pagamento entro i termini o per mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'acquirente, sono a carico di pagamentoquest'ultimo. 9. Il venditore ha il diritto di non evadere ulteriori ordini o adempiere agli obblighi contrattuali se l'acquirente non ha pagato le forniture precedenti, al creditore possono essere corrispostio se l'acquirente è venuto meno, a fronte in altro modo, o minaccia di specifica richiestavenire meno, gli interessi moratori ai propri obblighi contrattuali nei termini disposti confronti del venditore. Il venditore non è responsabile per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere eventuali danni subiti dall'acquirente per la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rmancata evasione degli ordini., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto11.1 La Società e/o il Titolare sono tenuti a corrispondere all’American Express il Saldo dell’Estratto Conto. La Società e/o il Titolare si impegnano, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessitra l’altro, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto corrispondere all’American Express tutti gli importi degli Addebiti relativi a: a) utilizzi della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, Carta (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all'Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza o nelle altre modalità di volta in volta previste dalle disposizione di legge e/o di regolamento e messe a disposizione da American Express) anche se la suddetta Carta è stata revocata e il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto presente Contratto è stato risolto; b) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta ha consentito l’uso della sua Carta; c) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento permesse dal Titolare; d) operazioni non autorizzate nel caso di Carta smarrita, rubata o utilizzata indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Articolo 25. 11.2 Il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto dovrà essere effettuato in Euro mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale italiano o europeo in conformità con la regolamentazione europea e nazionale per tempo vigente della Società o del Titolare nei termini indicati nella Domanda di Concessione della Carta. A tal fine, la Società e/o il Titolare dovranno mantenere idoneo conto corrente bancario o postale, indicandone gli estremi all’American Express. 11.3 La Società e/o il Titolare dovranno comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a loro carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 11.4 In casi eccezionali, la Società e/o il Titolare potranno essere autorizzati, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento del corrispettivo Saldo dell’Estratto Conto con modalità diverse dall’addebito diretto, quali, ad esempio, l’assegno o il bonifico bancario (restando comunque escluso, in ogni caso, il pagamento a mezzo contante). La Società e/o il Titolare, autorizzati in deroga alla regola generale ad effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a mezzo assegno, dovranno far pervenire lo stesso all’American Express munito di prestazioni riconducibili clausola “non trasferibile” ed intestato alla “American Express Italia S.r.l.” o in breve “AEI S.r.l.” in tempo utile per il suo incasso entro la data in cui è dovuto il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a più Lottiterzi nella ricezione e nell’incasso degli assegni, perciò la fattura medesima potrà contenere Società e/o il riferimento al CIG Titolare saranno tenuti a corrispondere eventuali penali applicabili in caso di uno solo dei lotti per cui si richiede ritardo. 11.5 Qualora la Società e/o il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati Titolare siano autorizzati da American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a mezzo bonifico bancario, il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN bancario indicato dall’American Express in sede di stipula del Contratto Attuativoautorizzazione al pagamento tramite bonifico bancario. Il Contratto bonifico bancario dovrà prevedere una clausola secondo essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il Fornitore pagamento del Saldo dell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del relativo importo, perciò la Società e/o il Titolare saranno tenuti a corrispondere le penali applicabili in caso di ritardo. 11.6 L’obbligazione della Società e/o del Titolare si impegna a considererà estinta solo al momento dell’accredito e/o dell’incasso da parte dell’American Express degli importi dovuti dalla Società e/o dal Titolare come Saldo dell’Estratto Conto. 11.7 Inoltre, la Società e/o il Titolare (i) prendono atto che il predetto conto operi mandato per l’addebito diretto scade automaticamente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto) per un periodo di 36 mesi e s.m.i.. Sempre (ii) accettano che, in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun tal caso, ivi compreso quello relativo dovranno attivarsi al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere fine di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rprovvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Regolamento Carta Corporate

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i servizi eseguiti, al netto del corrispettivo sarà dispostoribasso d'asta, successivamente comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al ricevimento lordo della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 2 un importo non inferiore al 20% dell’importo contrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei benicontratti collettivi, previa accettazione degli stessidelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraenteprotezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di stipula conto finale. 3. Entro trenta giorni all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei servizi eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dell’Esecuzione, ove nominato, o il Responsabile del Contratto attuativoProcedimento redige la relativa contabilità ed emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la facoltà dicitura: “servizi a tutto il ……………………” con l’indicazione della data. 4. Il Comune provvede al pagamento del predetto certificato entro trenta giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 185 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo quanto dovuto è subordinato all’ottenimento del certificato valido di regolarità contributiva. 5. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. 6. L’ultima rata di acconto potrà avere, pertanto, un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al termine del Contratto e previa acquisizione precedente comma 1. 7. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributivacontributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’Appaltatore. Il contenuto della fattura sarà concordato In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge. 8. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015) le fatture dovranno essere emesse con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo l'annotazione "scissione dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rpagamenti"., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Manutenzione Ordinaria Programmata

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.A.R., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci

PAGAMENTI. 8.1 Il Titolare è tenutoa corrispondereall’American Express il Saldo dell’Estratto Contoindipendentemente dalla circostanza che gli Addebitiche lo hanno generato si riferiscano a: (i) utilizzi di tutte le Carte del Titolare di Carta Base e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stataalcunafirma o p res ent azi on e della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate viainternet, per telefono o per corrispondenza o nelle altre modalità previstedalle di spo si zion i d i legge e/o di regolamento vigenti per tempo e messe a disposizione da American Express), anche sele suddette Cartesono state revocate e il presente Contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta Base ovveroi Titolari delle Carte Supplementari hannoconsentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento dal Titolare e/o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare, ovvero da terzi, qualora tale usodella Carta e delle eventuali Carte Supplementari sia statopermessodal Titolare di Carta Base odagli eventuali Titolaridi Carta Supplementare; (iv) operazioni nonautorizzate quandositratti di Carte smarrite, rubate outilizzate indebitamentealle condizionie nei limiti di cuiall’Art. 22. 8.2 Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoSaldo dell’Estratto Conto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale del Titolare i l 7 ° giorno lavorativo successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto. A tal fine, successivamente il Titolare dovràmantenere idoneo conto corrente bancario o postaleitaliano o europeo in conformità con la regolamentazione europea e nazionale per tempo vigente, indicandone gliestremi all’ American Express. Inoltre, il Titolare(i) prende atto che l’autorizzazione all’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso ( i n q ua nt o non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al ricevimento dei benifinedi provvedere immediatamen t e al ri nno vo d i d ett a autorizzazione. 8.3 Il Titolare dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale, previa accettazione degli stessifo r n e ndo tu tt e le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza deriva nt e d a ma n cate o ta rd ive comunicazioni. 8.4 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla regola generale, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraenteeffettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a me zzo b on ifi c o ba ncari o, i l bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autorizzazione al pagamento tramite bonifico bancario. Il b on ifi co bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la d ata in c ui è do vut o i l pagamento del Contratto attuativoSaldodell’Estratto Conto. L’ American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del relativo importo, la facoltà perciòil Titolare sarà tenutoa corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente ritardo. 8.5 L’ obbligazione del Titolare si considererà estinta solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivamomento dell’accredito e/o dell’incasso da parte dell’American Express degli importi dovuti d a l Ti t ola re co me Sal do dell’ Estratto Conto. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chePertanto, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il registri sul Conto l’importo di un pagamento come ricevuto “ salvobuon fine”, l’American Express potrà st ornare d etto pag amen t o n el cas o i n cui successivamente esso non vada effettivamente a buonfine. 8.6 Fermo restando quanto previsto all’Art. 31, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamen t o ch e , in qu a lsi asi ma n iera, n on costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili Titolare ai sensi del Regolamento, ciò non potrà in alcun modo e ssere interpretato come rinunciaai propri d ir i tt i d a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula parte dell’American Express(oppurecome modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognomepresente Regolamento) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini nonpotràimpedire l’esercizio di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rtali diritti e facoltàin futurodaparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Regolamento Generale Carta Payback American Express®

PAGAMENTI. 12.1 Il pagamento del corrispettivo compenso al Coach per l’Attività Sportiva/Lezione è disposto direttamente tramite l’Applicazione da un soggetto incaricato da Trainow, mediante addebito sullo strumento di pagamento collegato dall’Allievo all’Account. 12.2 La fatturazione delle Attività Sportive/Lezione effettuate dal Coach è gestita da Trainow ovvero da soggetto da essa delegato. Il Coach fornirà, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi fiscali. Trainow non sarà dispostoin alcun modo responsabile della veridicità e della correttezza delle informazioni comunicate dal Coach e da Trainow inserite nelle fatture e nei documenti contabili. 12.3 Il Coach è responsabile della correttezza nella compilazione delle scritture contabili, successivamente sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello legale e della tenuta della propria contabilità. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Trainow in caso di errori, omissioni, elusioni e/o violazioni nella compilazione dei documenti fiscali con particolare riferimento al ricevimento dei benirispetto delle norme fiscali da parte del Coach. 12.4 Periodicamente, previa accettazione degli stessiTrainow invierà al Coach un riepilogo delle somme incassate dagli Alunni per le Attività Sportive/Lezione dal medesimo creati ed effettuati con contestuale emissione di fattura o ricevuta nella quale verrà indicato l’importo complessivo dovuto, la commissione eventualmente riconosciuta a seguito Trainow sul medesimo e l’addebito dell’IVA. Al Coach verrà quindi accreditata la somma che risulterà al netto di presentazione commissioni e IVA. 12.5 Le operazioni su descritte non comportano per Trainow,(KeyOS) in alcun modo, l’assunzione del ruolo di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraenteagente o di mediatore, né sorge in capo a Trainow(KeyOS) alcuna responsabilità in ordine all’adempimento delle obbligazioni assunte dagli Utenti per il tramite dell’Applicazione, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore quanto essa non è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte nelle transazioni., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Termini E Condizioni

PAGAMENTI. Il pagamento In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del corrispettivo sarà dispostoseguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI. I pagamenti sa- ranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, successivamente al ricevimento dei benimediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, secondo quanto pre- visto dall'art. 3, D.Lgs. n.136/2010, previa accettazione degli stessiverifica di conformità da parte del Responsabile della struttura richiedente. Ai sensi dell'art. 30, a seguito di presentazione di regolare fatturac. 5 del D.Lgs. Si rimette alla ASL Contraenten. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di stipula liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del Contratto attuativocertificato di verifica di conformità, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto contributiva e ricezione della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rrelativa all'importo complessivo delle trattenute. 633/1972 e della Legge 136/2010La fattura dovrà essere intestata come succes- sivamente indicato dall'Università. Si precisa che, nel caso L'Appaltatore dovrà indicare in cui fattura il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dettaglio dei lotti servi- zi/forniture prestati per cui si richiede i quali viene richiesto il pagamento. I pagamenti Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Inter- scambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per le forniture saranno effettuati inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detra- zione dovrà risultare esplicitamente indicata sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativodocumento contabile emesso. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore Non si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i darà luogo ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.ranticipazioni sull'importo contrattuale., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Fornitura Di Hardware E Software

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoeffettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, successivamente fatta salva l’avvenuta emissione del “certificato di verifica di conformità” di cui al ricevimento dei beniprecedente articolo e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, previa accettazione degli stessimediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a seguito pena di presentazione di regolare fatturanullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall’art. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto 3 della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della richiamata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in sede materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto verranno utilizzati uno più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Si precisa che la fattura, dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. Il Fornitore sarà tenuto, qualora non fosse già indicato nell’anagrafica Mepa, a comunicare a questa amministrazione alla PEC XXXXXXXX@XXX.XXXXXXXXXXXX.XX, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ASL Contraente ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto/i corrente del Fornitore dedicato/i. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. Il Fornitore comunicherà tempestivamente 1456 del c.c. l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. Per l’emissione e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto nonché le generalità che: a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - XXXXXXXX XXXXXXXX - XX 000 XX 00,0 - 00000 XXXXXXX - CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (nome e cognomeCIG) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoCODICE CUP (se previsto) da indicare in fattura, sono quelli contenuti nella RDO; d) LA DITTA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE INDICARE IL COSTO UNITARIO DI CIASCUNO DEI PRODOTTI FORNITI; e) QUESTA AGENZIA RIENTRA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALLA COSIDDETTA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA, NOTO COME “SPLIT PAYMENT”. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rPER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE DEVONO COMUNQUE CONTENERE L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva7.1. Il contenuto della fattura sarà concordato corrispettivo maturato in favore del Tassista per i Servizi richiesti dagli Utenti Collegati a cui è stato associato un Metodo di Pagamento Biz nonché per i Servizi richiesti dall’Utente Biz ai sensi dell’art. 6, fatto salvo in caso in cui è stata selezionata l’opzione “pagamento in contanti”, verrà corrisposto a Wetaxi dall'Utente Biz con le ASL Contraenti nel rispetto modalità previste al presente articolo. 7.2. Laddove l’Utente Biz si avvalga di Metodi di Pagamento Biz, il sistema o i sistemi di pagamento prescelti dovranno essere stati selezionati e attivati dall’Utente Biz in conformità a quanto previsto dall’art. 4.3 prima dell’effettuazione delle Richieste da parte degli Utenti Collegati ovvero delle Richieste da parte dell’Utente Biz. 7.3. Nel caso di Metodo di Pagamento Biz tramite carta di credito, al momento della Richiesta, sia essa proveniente dall’Utente Collegato a cui è stato associato un Metodo di Pagamento Biz o direttamente dall’Utente Biz ai sensi dell’art. 6, Wetaxi potrà effettuare una pre-autorizzazione del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chepagamento pari alla Tariffa Massima Garantita oppure, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente l’Utente Collegato non abbia indicato un Punto di Destinazione, Wetaxi potrà effettuare una congrua pre-autorizzazione al fine di verificare la perdurante validità del Metodo di Pagamento Biz prescelto. 7.4. Nel caso di Metodo di Pagamento Biz tramite carta di credito, l’addebito definitivo verrà effettuato da Wetaxi: ● Nel caso in cui sia stata attivata l’opzione Tariffa Xxxxxxx Xxxxxxxxx: una volta ultimata la corsa taxi con arrivo al Punto di Destinazione, l’Utente Biz pagherà la somma inferiore tra la Tariffa Massima Garantita e quanto indicato dal tassametro; ● Nel caso in cui non sia stata attivata l'opzione Tariffa Massima Garantita: una volta ultimata la Corsa con arrivo al Punto di Destinazione, all'Utente Wetaxi Biz verrà addebitato quanto indicato dal tassametro; ● Nei casi di annullamento del servizio o di mancato servizio, alle condizioni e nella misura prevista per ciascuna specifica fattispecie dai Termini e Condizioni Generali di Utilizzo di Wetaxi. Nel caso di reclamo relativo ad oggetto un Servizio, il corrispettivo maturato per tale Servizio verrà eventualmente rimborsato da Wetaxi all'Utente Biz successivamente alla risoluzione del reclamo. 7.5. Per tutti i Servizi in cui l’Utente Biz o gli Utenti Collegati abbiano optato per il Metodo di Pagamento Biz con carta di credito, ma il metodo di pagamento prescelto non abbia credito sufficiente, Wetaxi ripeterà nuovi tentativi fino all’effettivo pagamento del Servizio e finché il pagamento del corrispettivo non sia stato effettuato dall’Utente Biz quest’ultimo e i Profili Aziendali allo stesso associati non potranno effettuare nuove Richieste tramite la Piattaforma. 7.6. Nel caso di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG Metodo di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul Pagamento Biz tramite addebito su conto corrente intestato al Fornitore bancario, Wetaxi effettuerà entro il quinto giorno di ciascun mese l’addebito pari il corrispettivo dovuto per i Servizi realizzati nel mese precedente, determinato ai sensi dell'art. 7.5. Nel caso di Metodo di Pagamento Biz tramite bonifico bancario, Wetaxi Biz entro la fine di ciascun mese dovrà corrispondere il corrispettivo dovuto per i Servizi realizzati nel mese precedente, determinato ai sensi dell'art. 7.4, portato dalla fattura di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede all’art. 7.9. Nel caso di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contrattoreclamo relativo ad un Servizio, il Fornitore è tenuto corrispettivo maturato per tale Servizio verrà addebitato all'Utente Biz, se dovuto, nel mese successivo alla risoluzione del reclamo. 7.7. Laddove l'Utente Xxx abbia scelto quale Metodo di Pagamento Biz l’addebito su conto corrente bancario ma l’addebito mensile non vada a comunicare alla ASL Contraente le generalità buon fine, finché il pagamento non sia stato effettuato dall’Utente Biz quest’ultimo e i Profili Aziendali allo stesso associati non potranno effettuare nuove Richieste tramite la Piattaforma. 7.8. Nel caso in cui all’Utente Collegato non sia associato un Metodo di Pagamento Biz e il codice fiscale del/metodo di Pagamento in App associato al Profilo Aziendale non abbia credito sufficiente, Wetaxi potrà addebitare il costo del Servizio direttamente sul Metodo di Pagamento Biz dell’Utente Biz, con le modalità previste dal presente articolo. 7.9. Wetaxi, entro il quinto giorno di ciascun mese, emetterà fattura per tutti i delegato/Servizi richiesti ed effettuati nel mese precedente dagli Utenti Collegati e dall’Utente Biz ai sensi dell’art. 6. Inoltre Wetaxi fornirà all'Utente Biz un report sintetico e un report dettagliato in formato digitale con i ad operare Servizi realizzati nel mese precedente e gli eventuali Servizi già oggetto di reclamo e risolti nel mese precedente, contenente l'indicazione del relativo corrispettivo maturato a favore dei Tassisti e l’indicazione del Metodo di Pagamento Biz o del diverso metodo di Pagamento in App attivato da ciascun Utente Collegato sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi Profilo Aziendale su cui è stato addebitato il corrispettivo del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rServizio., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Termini E Condizioni Generali Di Utilizzo

PAGAMENTI. 1. I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall’appaltatore al 2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori in conformità con le indicazioni contenute nell’art. del Capitolato Speciale d’Appalto. 3. L’appaltatore avrà diritto alla corresponsione di una anticipazione in misura pari al 20% (venti per cento) del prezzo dell’appalto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La suddetta anticipazione verrà eventualmente corrisposta e progressivamente recuperata in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 4. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. 5. I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette è comunque subordinato alla ASL Contraente, in sede di stipula verifica della sussistenza del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico requisito di regolarità contributivacontributiva in capo all’appaltatore ed all’eventuale applicazione delle disposizioni dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 6. Il contenuto pagamento della fattura rata di saldo, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 – comma 6 – del dettato normativo del D.p.rD.Lgs. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativon. 50/2016. 7. Il Contratto dovrà prevedere una clausola pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo cui il Fornitore si impegna a comma, del codice civile. 8. Resta però stabilito che il predetto conto operi nel rispetto qualora l'opera sia finanziata con Fondi di Programmi Comunitari (UE), Fondi di programmi nazionali e Regionali, mutuo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Cassa Depositi e s.m.i.. Sempre in sede di stipula Prestiti, l'effettivo pagamento dell’anticipazione, degli acconti e del Contratto, il Fornitore saldo è tenuto a comunicare subordinato all'erogazione alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/stazione appaltante dei relativi importi. Pertanto i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge pagamento indicati nel presente articolo decorrono dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini valuta del titolo di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, spesa accreditato dai soggetti finanziatori suddetti a fronte favore dell’Amministrazione presso la competente sezione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.Tesoreria Provinciale

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Samples: Contratto d'Appalto