Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Capitolato Tecnico

PAGAMENTI. Il Le fatture dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo sarà dispostodei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, successivamente al ricevimento dei beniAziende Ospedaliere, previa accettazione degli stessiPoliclinici Universitari pubblici, a seguito di presentazione di regolare fatturaIRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chesopracitata Disciplina Uniforme (DCA 247/2019) allegata, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lottianche se non materialmente, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentopresente disciplinare quale parte integrante dello stesso. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, come individuati nella stessa Disciplina, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al creditore possono ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere corrisposti, a fronte stornata integralmente con emissione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenota credito e riemessa con i dati corretti. Resta espressamente inteso che in nessun In ogni caso, ivi compreso quello relativo in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere puntuale rispetto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per tutte le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema previste dalla normativa vigente in tema di Accordo Quadrotracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni, Appalto, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ventiloterapia Domiciliare Meccanica

PAGAMENTI. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nelle fatture, scadenza che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della relativa fattura conformemente all’art. 10.3 della delibera n. 337/07 AEEG. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoeffettuato a favore di EXERGIA con valuta fissa alla data di scadenza della fattura ovvero, successivamente al ricevimento dei benise coincidente con un giorno festivo, previa accettazione degli stessiil primo giorno lavorativo immediatamente successivo, a seguito mediante addebito preautorizzato in conto corrente bancario (procedura R.I.D. – Rapporti Interbancari Diretti) ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente di presentazione di regolare EXERGIA indicato in fattura. Si rimette In caso di disguido, revoca, sospensione o storno dell’addebito in conto eseguito con procedura R.I.D., il pagamento dovrà essere comunque eseguito dal Cliente alla ASL Contraentescadenza della fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di EXERGIA. Non sono consentiti pagamenti parziali a nessun titolo, se non preventivamente concordati per iscritto con EXERGIA. Art. 11- Mancato Pagamento Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in sede misura non superiore al tasso uffic iale di stipula riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del Contratto attuativo3,5%. Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di incassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, la facoltà situazione di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rcaratteristiche previste dal precedente comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. 633/1972 e Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della Legge 136/2010. Si precisa chedelibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad oggetto il pagamento un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del corrispettivo Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore messa in mora di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede al presente articolo ed anche successivamente all’eventuale sospensione del servizio di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede somministrazione di stipula del Contrattoenergia elettrica, il Fornitore è tenuto a Cliente potrà comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrispostiEXERGIA, a fronte di specifica richiestamezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel l’avvenuto integrale pagamento dei corrispettivi degli importi dovuti, il Fornitore allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.ressere disposta nei confronti dei c lienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contratto Di Erogazione Di Energia Elettrica in Regime Di Salvaguardia, Contratto Di Erogazione Di Energia Elettrica in Regime Di Salvaguardia, Contratto Di Erogazione Di Energia Elettrica in Regime Di Salvaguardia

PAGAMENTI. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in sede di stipula contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto normativa vigente e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura 3 luglio 2015 avente ad oggetto oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Aggiudicatario accetta integralmente il pagamento contenuto del corrispettivo Regolamento (di prestazioni riconducibili cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoquanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al creditore possono ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere corrisposti, a fronte stornata integralmente con emissione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenota credito e riemessa con i dati corretti. Resta espressamente inteso che in nessun In ogni caso, ivi compreso quello relativo in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere puntuale rispetto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per tutte le disposizioni relative alla previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del credito si rimanda allo Schema D. Lg.vo n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di Accordo Quadrocedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

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Samples: Servizio Di Trasporto Secondario Pazienti Infermi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Disciplinary Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento 1. Tutti i pagamenti da parte della Parte Mutuataria ai sensi del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, presente Contratto dovranno essere effettuati per cassa alle scadenze previste nel Contratto a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, valere sul Conto Corrente che la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore Parte Mutuataria si impegna a mantenere acceso per tutta la durata del mutuo e sul quale si impegna altresì a mantenere fondi sufficienti per il pagamento delle rate alle singole scadenze, come da piano di ammortamento citato. A tal fine, la Parte Mutuataria si impegna a sottoscrivere e consegnare alla Banca la comunicazione di cui all’Allegato C (Disposizioni irrevocabili) del presente Contratto. La Parte Mutuataria potrà modificare il Conto Corrente solo con il preventivo consenso scritto della Banca che il predetto conto operi non potrà essere irragionevolmente negato ed a condizione che tale modifica sia consentita dalla normativa e dalle Disposizioni Operative che, tempo per tempo, disciplinano l’intervento del Fondo di Garanzia. 2. Qualora qualunque pagamento relativo al presente Contratto debba essere effettuato in un giorno diverso da un giorno lavorativo, la data di scadenza sarà posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo a meno che quest’ultimo non cada in un mese solare successivo nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre qual caso sarà anticipata all’ultimo giorno lavorativo del mese solare in sede cui ha scadenza la data di stipula pagamento. 3. Fatta salva la surrogazione operante in forza dell’applicazione di norme inderogabili di legge, la Banca avrà diritto di rifiutare pagamenti per capitale, interessi o accessori dovuti ai sensi del presente Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoo comunque negli stessi previsti, offerti o effettuati da terzi. 4. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e pagamento tardivo, anche se accettato dalla Banca, non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta rimette in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contotermini la Parte Mutuataria. 5. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini In caso di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di mancato pagamento, la Banca potrà segnalare tale circostanza a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, provvedendo, nei casi previsti dalla vigente normativa, ad informare preventivamente la Parte Mutuataria della prima segnalazione. Tale informativa può essere trasmessa unitamente ad eventuali solleciti, altre comunicazioni o in xxx xxxxxxxx. 0. La Parte Mutuataria si dichiara consapevole che eventuali informazioni negative registrate a suo nome nelle banche dati di cui al creditore comma precedente possono essere corrispostiavere effetti pregiudizievoli sulla sua capacità di accedere ad ulteriori finanziamenti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi anche con lettera raccomandata a.raltre banche., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Financing Agreement, Financing Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente delle prestazioni relative al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, presente appalto dovrà essere effettuato mensilmente a seguito di presentazione emissione di regolari fatture suddivise per le seguenti tipologie di utenze: mense scolastiche, giornate alimentari ospiti Casa di Riposo, pasti utenti esterni Casa di Riposo. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale di regolare fattura, intestata al Comune di Barge e differenziata per ogni tipologia di utenza. Si rimette Non verranno emesse fatture per gli importi pagati dagli utenti direttamente al concessionario, per quanto concerne la refezione scolastica, trattandosi di rapporto concessorio. La ditta sarà tenuta a trasmettere mensilmente al Comune di Barge un rendiconto, suddiviso per tipologia di utenza, dei buoni pasti riscossi e dei pasti erogati nel mese precedente, relativamente al servizio di ristorazione scolastica. Il Comune di Barge verserà alla ASL Contraenteditta aggiudicataria, per ogni singolo pasto fornito, il corrispettivo a pasto risultante dagli esiti della gara, oltre all’Iva nella misura di legge, al netto degli importi riscossi per i buoni pasto, che saranno considerati dal Comune come acconto di quanto dovuto. Nel caso gli importi riscossi mensilmente dalla Ditta per buoni pasto fossero superiori al corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio di mensa scolastica, la ditta dovrà trattenere la somma a credito, quale acconto sul corrispettivo del mese successivo. Nel caso in cui, a fine anno, in sede di stipula conguaglio, risulti un importo a credito a favore del Contratto attuativoComune, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo ditta sarà tenuta a versare al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rComune quanto spettante., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Concessione/Appalto Servizio Mensa Scolastica, Capitolato Speciale Di Concessione/Appalto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette L’Ente procederà alla ASL Contraente, in sede liquidazione ed al pagamento di stipula ciascuna singola fattura previa verifica di conformità della fornitura e della regolarità contributiva del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione fornitore mediante il rilascio del documento unico di regolarità contributivacontributiva (DURC). Il contenuto della Ciascuna fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà dovrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per contratto cui si richiede il pagamentoriferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i all’IRCCS CROB. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto. /i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentedall’IRCCS CROB. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende _Sanitarie a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende Sanitarie. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Fornitura Di Radiofarmaci E Sorgenti Radioattive, Contract for Supply of FDG

PAGAMENTI. 10.1 Il pagamento dell’Importo Dovuto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale italiano del corrispettivo Titolare. L’addebito del conto corrente bancario o postale italiano avverrà il 13° giorno successivo alla Data dell’Estratto Conto. Nel caso in cui la data di addebito cada in un giorno festivo, essa sarà dispostoposticipata al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, successivamente al ricevimento dei benise vi sono giorni festivi infrasettimanali dopo la chiusura del ciclo contabile, previa accettazione degli stessila data di addebito potrebbe risultare ulteriormente posticipata, a seguito causa dell’allungamento dei tempi tecnici di lavorazione da parte dei sistemi interbancari. A tal fine, il Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano, indicandone gli estremi all’American Express. Inoltre, il Titolare (i) prende atto che l’autorizzazione all’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto e l’Importo Dovuto sia pari a zero) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 10.2 Il Titolare è tenuto a corrispondere all’American Express l’Importo Dovuto di volta in volta, indipendentemente dalla circostanza che gli Addebiti che lo hanno generato derivino da: (i) utilizzi di tutte le Carte del Titolare di Carta Base e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza), anche se le suddette Carte sono state revocate e il presente Contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta Base ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento dal Titolare e/o dagli eventuali Titolari di regolare fatturaCarta Supplementare, ovvero da terzi, qualora tale uso della Carta e delle eventuali Carte Supplementari sia stato permesso dal Titolare di Carta Base o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate quando si tratti di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. Si rimette 27. 10.3 Il Titolare dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale italiano, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 10.4 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express,, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare a mezzo assegno il pagamento dell’Importo Dovuto, l’assegno dovrà essere munito della clausola “non trasferibile” e intestato ad “American Express Services Europe Limited - Filiale di Roma”. L’assegno dovrà pervenire all’American Express in tempo utile per il suo incasso entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nella ricezione o nell’incasso degli assegni, perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di ritardo 10.5 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento dell’Importo Dovuto a mezzo bonifico bancario, il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autorizzazione al pagamento tramite bonifico xxxxxxxx.Xx bonifico bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del Contratto attuativorelativo importo, la facoltà perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % ritardo. 10.6 L’obbligazione del Titolare di pagare l’Importo Dovuto si considererà estinta soltanto al momento dell’accredito e/o dell’incasso del relativo importo da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaparte dell’American Express. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chePertanto, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il registri sul Conto l’importo di un pagamento come ricevuto “salvo buon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. 10.7 Fermo restando quanto previsto all’Art. 41, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più LottiTitolare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Carta Di Pagamento, Carta Di Pagamento

PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016, per ogni singolo contratto applicativo, sul valore del contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, non è prevedibile l’anticipazione del prezzo in riferimento all’importo contrattuale di Accordo Quadro. 2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. 3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di presentazione acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare fatturaesecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. Si rimette alla ASL ContraenteLa definizione delle soglie dell’ammontare lavori in corrispondenza delle quali in corso d’opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo. In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’importo della rata d’acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, saranno corrisposti pagamenti in acconto, in relazione al singolo contratto applicativo, al raggiungimento del 70% dell’importo del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 %. 5. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di stipula liquidazione del conto finale del singolo Contratto attuativoApplicativo, la facoltà dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine regolare esecuzione del singolo Contratto e Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivacontributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. 6. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente. 7. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 8. Il contenuto termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 9. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 10. In considerazione delle particolari caratteristiche dell’appalto, che comporta interventi a rete su una pluralità di tratti viari urbani, con la conseguente complessità delle attività di verifica necessarie all’attestazione de regolarità di esecuzione, la rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), e subordinatamente alla presentazione della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto polizza fideiussoria di cui all’art.14 del dettato normativo presente capitolato. 11. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. 12. Ai fini del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a del presente appalto, l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più Lotticonti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentosecondo quanto previsto dall'art. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula n.136 del Contratto, il Fornitore è tenuto a 13/08/10. L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla ASL Contraente le Stazione appaltante: - gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.ressi., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare La Stazione Appaltante opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare che verrà liquidata dalla stessa ASL Contraente Stazione Appaltante solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivacontributiva (DURC). Il contenuto della Ciascuna fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rdovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alla Stazione Appaltante. Il Fornitore comunicherà tempestivamente tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto. /i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, dalla ASL Contraentenel rispetto dell’art. Per 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 12 del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Capitolato Tecnico Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici, Capitolato Tecnico Per La Fornitura Di Vaccini

PAGAMENTI. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in sede di stipula contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto normativa vigente e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura 3 luglio 2015 avente ad oggetto oggetto: Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118. L’Aggiudicatario accetta integralmente il pagamento contenuto del corrispettivo Regolamento (di prestazioni riconducibili cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoquanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al creditore possono ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere corrisposti, a fronte stornata integralmente con emissione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenota credito e riemessa con i dati corretti. Resta espressamente inteso che in nessun In ogni caso, ivi compreso quello relativo in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere puntuale rispetto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per tutte le disposizioni relative alla previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del credito si rimanda allo Schema D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di Accordo Quadrocedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

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Samples: Public Procurement Agreement, Public Procurement Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede entro il termine di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo 60 giorni dal completamento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato operazioni con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoesito positivo. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Azienda contraente. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturain G.U. n.302 del 29.12.2017). Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in In nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.A.R., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroStazione appaltante.

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Samples: Procurement Agreement, Capitolato Speciale

PAGAMENTI. Il pagamento 1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito pacchetto turistico dovrà essere così corrisposta: a) pacchetti turistici in giornata e nello specifico di: MUSICAL ­ MOSTRE ­ CONCERTI ­ SPETTACOLI: SALDO 100% DELL'INTERA QUOTA ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE; b) pacchetti turistici di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, più giorni in sede di stipula italia e all'estero: acconto del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 25% da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione prezzo del documento unico di regolarità contributivapacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore all'atto dell'iscrizione. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo saldo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque essere corrisposto improrogabilmente entro e non oltre 7 20 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data della partenza del viaggio. c) pacchetti turistici da Tour Operator: i pagamenti dovranno essere improrogabilmente versati entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraenteprenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto; 2. Per le disposizioni relative prenotazioni in epoca successiva alla cessione data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto; 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e­mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del credito viaggiatore. Il saldo del prezzo si rimanda allo Schema considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Accordo QuadroViaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.

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Samples: Termini E Condizioni Di Vendita, Termini E Condizioni Di Vendita

PAGAMENTI. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a PAYONE e con l'indicazione del numero di fattura. Le commissioni correnti saranno addebitate con addebito diretto (SEPA) sul conto bancario indicato per iscritto dal Con- traente. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessiContraente, a seguito tal fine, rilascia a PAYONE la necessaria autorizzazione permanente di presentazione addebito diretto in conto cor- rente o un corrispondente mandato SEPA. In caso di regolare fattura. Si rimette alla ASL addebito respinto imputabile al Contraente, in sede sarà applicata una somma forfettaria di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaEURO 15,00 per le spese amministrative. Il contenuto della fattura sarà concordato con Con- traente comunicherà tempestivamente per iscritto a PAYONE eventuali modifiche delle proprie coordinate bancarie. Il Contraente si farà carico di tutti i costi causati dal Contraente e addebitati da terzi a PAYONE (per es. rimborso addebito diretto). Le “transazioni” a pagamento sono transazioni di acquisto, accredito, storno e chiusura di cassa, nonché diagno- si e inizializzazioni del terminale del commerciante. Il forfait mensile e, ove concordato, il numero di transazioni per il livel- lo di commissione, si intendono per ciascun terminale, anche se il Contraente gestisce più terminali. In caso di ritardo, il Contraente dovrà corrispondere gli interes- si di mora pari a 8 (otto) punti percentuali calcolati sul tasso di interesse base (§ 247 BGB). Il Contraente è altresì tenuto ad accollarsi per il danno derivante dal ritardo le ASL Contraenti nel rispetto spese per il necessario intervento di avvocati o di società di riscossione. È fatta salva la rivendicazione di un ulteriore danno. In caso di ritardo da parte del dettato normativo del D.p.rContraente, PAYONE ha inoltre il diritto di bloccare la consegna di merci o, a sua discrezione, di esigere pagamenti anticipati o idonee garanzie. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento Contraente interrompa i pagamenti o richieda la procedura fallimentare, detta procedura fallimentare viene avviata oppure viene rifiutata per mancanza di massa fallimen- tare o ancora qualora sia stata tentata con esito negativo un’esecuzione forzata sul patrimonio del corrispettivo Contraente, detto Contraente è obbligato a darne tempestiva comunicazione a PAYONE, a fornire tutte le informazioni necessarie e a conseg- nare i documenti appena gli saranno richiesti. PAYONE in que- sti casi è legittimata a sequestrare tutti i beni di prestazioni riconducibili sua proprietà (inclusi quelli forniti con riserva di proprietà) e a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno ritirarli anche senza recedere dal contratto. Al Contraente spettano solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoi diritti constatati incontestabil- mente o giudizialmente acclarati. Il Contratto dovrà prevedere una clausola Contraente non è autorizza- to alla ritenzione di diritti non connessi al presente contratto. Tutti gli indennizzi che PAYONE deve pagare, inclusi i corris- pettivi e le indennità forfettarie, ove soggetti a imposta sul valore aggiunto, si intendono con aggiunta di imposta sul valo- re aggiunto secondo cui il Fornitore si impegna a l’aliquota vigente. Le indennità che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del ContrattoCon- traente deve corrispondere all’industria creditizia tedesca (per lui anticipate da PAYONE), il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare allo stato attuale, non sono sogget- te all’imposta sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rvalore aggiunto., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

PAGAMENTI. 1. I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata nella fattura secondo le modalità indicate dal Gestore. 2. A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento deve essere superiore ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta, adeguandosi di conseguenza. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore. Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. 3. In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura verranno applicati i seguenti addebiti: • gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno; • gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno; • se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali. 4. Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messo in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o pec) riportandovi gli estremi delle fatture non pagate. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore sollecita bonariamente il pagamento delle fatture scadute. Su richiesta dell’utente, il Gestore è tenuto ad inviare copia della fattura insoluta. Nella diffida ad adempiere l’utente sarà avvisato delle modalità con cui dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento e, persistendo la morosità, della sospensione della fornitura. Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto. 5. Per le utenze domestiche residenti, la sospensione, quando le condizioni dell’allacciamento lo consentano, sarà sostituita dalla limitazione di flusso qualora determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità. Al fine di poter procedere alla riduzione del flusso l’allacciamento dovrà essere dotato di apposita valvola per la riduzione del flusso del tipo rubinetto a sfera a passaggio totale con regolazione di minima sussistenza. Il pagamento Gestore, qualora l’allacciamento dell’utenza domestica residente morosa, non sia dotato di apposita valvola per effettuare la riduzione del flusso, provvederà all’installazione della stessa a spese dell’utente purché sussistano le condizioni tecniche necessarie per eseguire l’intervento. Le spese per l’installazione della valvola di riduzione del flusso, saranno inserite nella prima fattura utile inviata all’utente sulla base del corrispettivo previsto nell’elenco prezzi. 6. Il tempo di preavviso per la limitazione o la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 10 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad adempiere. Il costo della messa in mora sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fatturaaddebitato nella fattura successiva. 7. Si rimette alla ASL ContraenteIl Gestore, in sede caso di stipula importi superiori del Contratto attuativo100% del valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi e qualora l’utente ne faccia espressamente richiesta, la facoltà dovrà prevedere forme rateizzate di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivapagamento. Il contenuto della fattura sarà piano di rateizzazione concordato con il Gestore deve stabilire un numero di rate e una periodicità delle stesse corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rparti. 633/1972 L’utente a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e della Legge 136/2010che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento. 8. Si precisa che, nel caso Nei casi in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta di Qualità del servizio idrico integrato, qualora le condizioni tecniche dell’allaccio lo consentano. Non deve essere limitata o sospesa la fornitura di acqua: In assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora; • quando il pagamento del corrispettivo da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale; • nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede sicurezza individuate dalle amministrazioni comunali competenti; • nei giorni prefestivi o festivi; • quando l’utente può dimostrare che il pagamento. I pagamenti , pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore cause non imputabili allo stesso; • in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse; • Inoltre non può essere sospesa la fornitura in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede gestore è a conoscenza e fino al mantenimento di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede tale condizione di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.agevolazione

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Samples: Regolamento Per Il Servizio Idrico Integrato, Regolamento Per Il Servizio Idrico Integrato

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula rimborso ai sensi del Contratto attuativodi Anticipazione, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente bancario intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoall’Ente precedentemente comunicato alla CDP. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore L’Ente si impegna a che comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente. 2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto. 3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione. 4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione, è tenuto a: (i) mantenere acceso il predetto conto operi corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dell’Anticipazione e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, comunque nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini prescrizioni di legge dalla data in materia di ricevimento tesoreria unica; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeCDP. Resta espressamente inteso che ferma, in nessun ogni caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento dei corrispettivi dovuti, di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni incluso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rbonifico bancario., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Addendum

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, datati, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Rappresentante legale dell'Ente e/o da altro/i soggetto/i abilitato/i ai sensi delle disposizioni regolamentari dell'Ente. 2. Gli ordinativi di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti. Tra gli elementi essenziali dovranno essere indicate le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore generalità del creditore o dei creditori o di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore chi per loro è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale del/o partita IVA. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all'assoggettamento o meno al bollo di quietanza. 3. II Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo, effettua i delegato/pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emessi a seguito delle procedure di esecuzione forzata, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere l'ordinativo, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad operare sul predetto contoutenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni, ovvero nel termine eventualmente indicato nel regolamento dell'Ente e devono altresì, riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n………..” rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Le predette operazioni contabili devono essere comunicate all'Ente nello stesso giorno della loro effettuazione. 4. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di cassa deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 5. II Cassiere non deve dar corso al pagamento di ordinativi che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. In tali casi, il Cassiere ha l'obbligo di informare immediatamente l'Ente della riscontrata irregolarità. 6. Il Fornitore comunicherà tempestivamente Cassiere estingue gli ordinativi secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Cassiere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 7. A comprova e comunque discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere raccoglie sull'ordinativo o vi allega la quietanza dei creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente agli ordinativi pagati, in allegato ai proprio rendiconto. 8. Gli ordinativi sono ammessi al pagamento entro e non oltre 7 giorni il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da qualsivoglia variazione intervenuta eseguirsi in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare gli ordinativi entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 9. II pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'Ente che abbia scelto come forma di pagamento l'accredito delle competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione del beneficiario presso una qualsiasi dipendenza del Cassiere, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto nonché le generalità (nome di tesoreria e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate di accreditamento ad operare su detto contoogni c/c con la valuta indicata dall’Ente. I c/c in parola potranno fruire di speciali condizioni eventualmente concordate. 10. Gli accrediti sui c/c accesi dal personale dipendente dell'Ente presso l'Istituto Tesoriere o altri Istituti di credito non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 11. Il Cassiere provvede ad estinguere gli ordinativi di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dai sistema bancario o postale. 12. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre, di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale e di quelli comunque ritenuti dall’Ente urgenti e indilazionabili in base a specifiche e motivate esigenze. 13. Su richiesta dell'Ente, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 14. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente gli ordinativi di pagamento delle forniture saranno effettuati nei termini retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Cassiere, al ricevimento degli ordinativi, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge dalla data ovvero vincola l'anticipazione di ricevimento della fatturatesoreria. 15. Scaduti i termini Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, al creditore possono essere corrispostiil Cassiere, a fronte seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Cassa. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Cassiere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 12, comma 2), quest'ultimo, in assenza di specifica richiestarichiesta formale dell'Ente, non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 16. L'Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere gli interessi moratori nei termini disposti ordinativi al Cassiere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo al sesto giorno ove si renda necessaria la raccolta di un 'visto' preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il _ __ __ ___ __ __ __ mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di intestatario della contabilità n° presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato". 17. La valuta per legge. Resta espressamente inteso che i pagamenti a carico dell’Ente viene stabilita nel giorno medesimo di esecuzione del titolo di spesa ed in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutiparticolare: a) assegni circolari: - nell’ipotesi di riscossione allo sportello da parte del beneficiario, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativotitolo deve essere commutato in assegno circolare il medesimo giorno della sua riscossione da parte del beneficiario; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo- nell’ipotesi di spedizione, il Contratto Attuativo si potrà risolvere titolo deve essere commutato in assegno circolare il giorno antecedente a quello di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.effettiva spedizione;

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Samples: Treasury and Cash Management Agreement

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati pro- gressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del servizio finanziario o da altro di- pendente individuato dal Regolamento di Contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri di individuazione di cui al medesimo Regola- mento. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Teso- riere, che risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla re- 3. I mandati di pagamento devono contenere:--------- 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emes- se a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.lgs. Nr. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati diret- tamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei rela- tivi mandati al Tesoriere.------------------------- 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge ed eventuali va- riazioni e, per quanto attiene ai residui, entro i 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi di- sponibili, ovvero, utilizzando l’anticipazione di te- soreria di cui al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sot- toscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che pre- sentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del corrispettivo sarà dispostocreditore o discordanze fra la som- ma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le moda- lità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazio- ne specifica, successivamente è autorizzato ad effettuare il pagamen- to ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario;----- 11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da 12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o par- zialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero uti- lizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 13. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo, sono poste a carico dei beneficiari, nei limiti stabiliti dal bando di aggiu- dicazione. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi soppe- riscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sul- le quietanze o sui documenti equipollenti – degli im- porti dei suddetti oneri. L’applicazione delle com- missioni sui bonifici bancari è regolato dal succes- sivo articolo 6. 14. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, 15. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.---------------- 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge n. 440/1987 e s.m.i, a pro- durre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli re- lativi al pagamento dei contributi suddetti, corre- dandoli della prevista distinta, debitamente compila- ta. Il Tesoriere, al ricevimento dei benimandati, previa accettazione procede al pagamento degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con stipendi ed accantona le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto somme ne- cessarie per il pagamento del corrispettivo dei corrispondenti contri- buti entro la scadenza di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.------------------------ 17. Per quanto concerne il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentopagamento delle rate di 18. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore L’Ente si impegna a non consegnare al Tesoriere i mandati oltre la data del 20 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perento- ria e successiva a tale data e che non sia stato pos- sibile consegnare entro il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.termine.------

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva1. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto venditore ha il diritto di richiedere all'acquirente un anticipo del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento50% sull'importo fatturato. 2. I pagamenti per le forniture saranno devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data della fattura. 3. L'acquirente non è ha il diritto di compensare eventuali crediti mediante detrazione di importi dal prezzo d'acquisto dovuto. 4. L'acquirente non ha il diritto di ritardare i propri pagamenti a seguito un suo reclamo presentato al venditore relativamente ai prodotti forniti, a meno che il venditore non conceda espressamente una proroga in cambio di una garanzia di pagamento. 5. Tutti i pagamenti devono avvenire presso gli uffici del venditore o mediante versamento o trasferimento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contobancario indicato dal venditore. 6. I pagamenti delle forniture saranno devono essere effettuati nei termini in Euro (€), se non diversamente indicato in fattura. In tal caso, il venditore ha il diritto di legge caricare in fattura i costi per il cambio di valuta. 7. L'acquirente che non paga entro il termine stabilito viene considerato negligente. In tal caso il venditore ha il diritto di maggiorare il prezzo di cui al comma 2 di un interesse pari all'1% mensile, dalla data del mancato pagamento, considerando ogni parte di ricevimento della fatturamese come mese intero. Scaduti In caso di negligenza da parte dell'acquirente, il venditore ha, inoltre, il diritto di applicare gli interessi monetari. 8. Tutte le spese, giudiziali o extragiudiziali, sostenute dal venditore per mancato pagamento entro i termini o per mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'acquirente, sono a carico di pagamentoquest'ultimo. 9. Il venditore ha il diritto di non evadere ulteriori ordini o adempiere agli obblighi contrattuali se l'acquirente non ha pagato le forniture precedenti, al creditore possono essere corrispostio se l'acquirente è venuto meno, a fronte in altro modo, o minaccia di specifica richiestavenire meno, gli interessi moratori ai propri obblighi contrattuali nei termini disposti confronti del venditore. Il venditore non è responsabile per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere eventuali danni subiti dall'acquirente per la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rmancata evasione degli ordini., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

PAGAMENTI. Il 1. La “Stazione appaltante” effettuerà il pagamento del corrispettivo sarà dispostopremio annuale per il servizio oggetto del presente Contratto, successivamente al ricevimento dei benirappresentato dall’importo del premio assicurativo annuo per nucleo familiare fiscalmente a carico offerto in sede di gara moltiplicato per il numero degli assicurati e comprensivo di ogni spesa ed onere connesso all’esecuzione dell’appalto, previa accettazione degli stessiall’inizio di ciascuna annualità assicurativa e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare documento di spesa da parte della “Società aggiudicataria” . 2. La regolazione del premio verrà calcolata una sola volta entro 30 giorni dal termine di ciascun anno assicurativo, a seguito di emissione, da parte della “Società aggiudicataria”, dell’appendice di regolazione in base alle comunicazioni ricevute, nel corso dell’intero anno assicurativo, dalla “Stazione appaltante” e comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fatturadocumento di spesa da parte della “Società aggiudicataria”. 3. Si rimette Il pagamento del premio è subordinato alla ASL Contraenteverifica del rispetto, da parte della “Società aggiudicataria”, di tutte le condizioni contrattuali ed all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate secondo quanto previsto all’art. 10 del Capitolato Tecnico, in sede caso di stipula esito negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della “Stazione appaltante” . 4. Saranno a carico della “Stazione appaltante” eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivacontratto. 5. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo documento di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere spesa - contenente il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentopresente Contratto - dovrà essere intestato e spedito a SERIT SICILIA S.p.A., Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 8, 90143, Palermo, P. IVA 04739330829. 6. I pagamenti per le forniture saranno effettuati La liquidazione del premio sarà effettuata mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al Fornitore alla “Società aggiudicataria” presso , Agenzia o Filiale , in , Via , Codice IBAN 7. La “Società aggiudicataria”, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla “Stazione appaltante” le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN sopra; in sede difetto di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la “Società aggiudicataria” non potrà sollevare eccezioni in sede di stipula del Contrattoordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggegià effettuati. 8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore caso la “Società aggiudicataria” potrà sospendere la fornitura prestazione dei servizi e, comunque, le delle attività previste nel Contratto Attuativooggetto del presente Contratto; qualora il Fornitore la “Società aggiudicataria” si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto Attuativo si potrà risolvere essere risolto di diritto dalla “Stazione appaltante” mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rcon ricevuta di ritorno., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Insurance Service Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto Con il pagamento del corrispettivo il fornitore si intende compensato di prestazioni riconducibili ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura eseguita, senza alcun diritto a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere nuovi o maggiori compensi. Tutti gli oneri che il riferimento fornitore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN prezzo presentato in sede di stipula del Contratto Attuativoofferta, senza che il fornitore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre compenso per le forniture, prestazioni ed oneri, sarà autorizzato dal Committente con le seguenti modalità: - FORNITURA ; - 50% del prezzo presentato in sede di stipula offerta, alla data della consegna in sito. - 50% del Contrattoprezzo presentato in sede di offerta, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente data di presa in consegna definitiva o entro 90 gg dalla consegna in sito nel caso non sia stato possibile eseguire le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoprove di funzionalità per cause non imputabili al fornitore. - PIANO DI MANUTENZIONE; - Il prezzo del piano di manutenzione triennale sarà corrisposto in base ai singoli prezzi esposti in sede di offerta, allo scadere dei rispettivi anni. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti pagamento delle forniture saranno effettuati nei termini ed attività in oggetto verrà effettuato sulla base di legge dalla data documenti attestanti la fornitura e prestazione, DDT, Verbale prove, buono di ricevimento lavoro manutenzione. La fattura dovrà dettagliare in modo preciso l’importo dovuto. Le fatture, da presentare dovranno essere intestate a: "Publiacqua S.p.A ufficio Ragioneria Xxx Xxxxxxxxxx 00/x 00000 Xxxxxxx". Le fatture verranno pagate, dopo essere state debitamente registrate per la loro regolarità dal Responsabile del servizio e liquidate dal Servizio Ragioneria, entro il termine di 90 (novanta) giorni, a partire dal giorno del loro ricevimento. Gli interessi in caso di ritardato pagamento sono concordati in misura pari a In caso di ritardato pagamento, la società, ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2202 e in conformità alla Circolare del 14/01/2203 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della fatturaBanca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. Scaduti Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione Saranno ammesse cessioni del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.solo se preventivamente comunicate e debitamente autorizzate dalla Direzione Finanza e Controllo

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

PAGAMENTI. 8.1 Il Cliente è tenuto a corrispondere all’American Express il Saldo dell’Estratto Conto. Il Cliente si impegna, tra l’altro, a corrispondere all’American Express tutti gli importi degli Addebiti risultanti dall’Estratto Conto relativi a: (i) utilizzi di tutte le Carte rilasciate al Titolare e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza o nelle altre modalità di volta in volta previste dalle disposizioni di legge e/o di regolamento e messe a disposizione da American Express), anche se le suddette Carte sono state revocate e il contratto è stato risolto), anche se le suddette Carte sono state revocate e il contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento permesse dal Titolare o da un Titolare di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate nel caso di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. 24. 8.2 Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoSaldo dell’Estratto Conto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale italiano del Cliente il diciottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Business, successivamente la Carta Alitalia Business e la Carta Alitalia Business Oro; il ventunesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Business Oro (per le Carte Oro Business emesse sino al ricevimento dei beni30 aprile 2012, previa accettazione il pagamento dovrà essere effettuato il diciottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto); ed il ventottesimo giorno successivo ala data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Platino Business. A tal fine, il Cliente dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano, indicandone gli estremi all’American Express. Resta ferma, secondo quanto previsto all’Art. 14 del presente Regolamento, la responsabilità solidale del Titolare per il pagamento dell’intero importo indicato nell’Estratto Conto, nonché la responsabilità solidale degli stessieventuali Titolari di Carte Supplementari per il pagamento degli Addebiti relativi all’utilizzo della Carta ad essi attribuibile. 8.3 Firmando il mandato per l’addebito diretto nell’apposito riquadro della domanda di concessione della Carta Business, ed ai sensi di quanto previsto nell’Art. 25, il Cliente riconosce di non essere un consumatore ai sensi del D. Lgs. n.11/2010 ed accetta l’utilizzabilità nei rapporti con l’American Express degli addebiti privi del diritto al rimborso da parte della propria banca. Il Cliente rinuncia, pertanto, ad avvalersi nei confronti dell’American Express del diritto, eventualmente riconosciutogli dalla propria banca o altro intermediario finanziario nel contratto di conto corrente bancario o postale italiano, ad ottenere il rimborso dell’importo addebitato. Inoltre, il Cliente (i) prende atto che il mandato per l’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 8.4 Il Cliente dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale italiano, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 8.5 In casi eccezionali il Cliente può essere autorizzato, in deroga alla regola generale, a seguito di presentazione di regolare fatturaeffettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto con modalità diverse dall’addebito diretto, quale, ad esempio, il bonifico bancario (restando comunque escluso, in ogni caso, il pagamento a mezzo contante). Si rimette Il Cliente autorizzato, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a mezzo bonifico bancario, dovrà effettuare il bonifico sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autorizzazione al pagamento tramite bonifico bancario. Il bonifico bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento del Contratto attuativoSaldo dell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del relativo importo, la facoltà perciò il Cliente sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente ritardo. L’obbligazione del Cliente si considererà estinta solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivamomento dell’accredito da parte dell’American Express degli importi dovuti dal Cliente come Saldo dell’Estratto Conto. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chePertanto, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il registri sul Conto l’importo di un pagamento come ricevuto “salvo buon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. Le disposizioni del presente comma si applicheranno anche al Titolare e al Titolare di Carta Supplementare in caso di adempimento dell’obbligazione solidale di pagamento ai sensi dell’Art. 14 del presente Regolamento. 8.6 Fermo restando quanto previsto all’Art. 33, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo Cliente, del Titolare e/o del Titolare di prestazioni riconducibili a più LottiCarta Supplementare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Carte Di Pagamento American Express

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoTutti i pagamenti, successivamente al ricevimento dei beniad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l'Economo/Cassiere, previa accettazione degli stessisono eseguiti dal Tesoriere, previo quietanzamento nelle forme di legge, a seguito seconda delle modalità di presentazione esecuzione disposte dal Comune medesimo. Oltre che in contanti presso la Filiale di regolare fattura. Si rimette alla ASL ContraenteTesoreria e/o tutte le altre filiali operanti in circolarità, i mandati di pagamento possono essere estinti, con espressa annotazione dell'ente sui titoli, mediante le seguenti modalità: a) accreditamento in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente bancario o postale, intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN creditore; b) commutazione in sede di stipula assegno circolare non trasferibile a favore del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni creditore da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento della fatturae con spese a carico del destinatario; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente; d) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge; e) mediante modello F24EP; f) altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario. Scaduti i termini l mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati di ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori ad un euro. l mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto di gestione. Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative di cui sopra e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell'ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione, datata e sottoscritta, d'aver eseguito il pagamento secondo l'ordine fornito dal Comune sul mandato medesimo. ll Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili sulle contabilità speciali e di quelli utilizzabili sull'anticipazione di tesoreria, di cui al creditore possono essere corrispostisuccessivo art. 15, a fronte richiesta dal Comune, attivata e libera da eventuali vincoli. ll Tesoriere esegue i pagamenti disposti con mandato soltanto entro i limiti, sia in termini di specifica richiestacompetenza che di residui, gli interessi moratori nei termini disposti per dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutiln presenza di esercizio provvisorio, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi Tesoriere esegue i pagamenti disposti con lettera raccomandata a.rmandato soltanto entro i limiti disposti dalla legge., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Tesoreria

PAGAMENTI. 10.1 Il pagamento dell’Importo Dovuto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del corrispettivo sarà dispostoTitolare. A tal fine, successivamente al ricevimento dei beniil Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano o europeo in conformità con la regolamentazione eu ropea e nazionale per tempo vigente, previa accettazione degli stessi, a seguito indicandone gli estremi all’American Express. Ferme restando le norme generali che disciplinano i mandati di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheaddebito diretto SEPA, nel caso in cui l’addebito disposto da American Express non vada a buon fine, ad esempio per la mancanza di una provvista sufficiente, il Fornitore emetta fattura avente Titolare riconosce, accetta ed autorizza sin d’ora American Express a presentare, una o più volte, nuovi addebiti diretti finalizzati ad oggetto ottenere l’integrale pagamento de ll’Importo Dovuto indicato nell’Estratto Conto. L’addebito del conto corrente bancario o postale avverrà il pagamento 13° giorno successivo alla Data dell’Estratto Conto. Nel caso in cui la data di addebito cada in un giorno festivo, essa sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, se vi sono giorni festivi infrasettimanali dopo la chiusura del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotticiclo contabile, la fattura medesima potrà contenere data di addebito potrebbe risultare ulteriormente posticipata, a causa dell’allungamento dei tempi tecnici di lavorazione da parte dei sistemi interbancari. A tal fine, il riferimento Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano o europeo in conformità con la regolamentazione europea e nazionale per tempo vigente, indicandone gli estremi all’American Express.Ferme restando le norme generali che disciplinano i mandati di addebito diretto SEPA, nel caso in cui l’addebito disposto da American Express non vada a buon fine (ad esempio per la mancanza dei fondi necessari sul conto), il Titolare riconosce, accetta ed autorizza sin d’ora che, al CIG fine di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati ottenere l’integrale pagamento dell’Importo Dovuto indicato nell’Estratto Conto, American Express avrà la facoltà di tentare nuovamente, una o più volte a sua discrezione, l’addebito diretto sul conto corrente intestato bancario o postale del Titolare, anche prima dell’emissione dell’Estratto Conto successivo. 10.210.1 Inoltre, il Titolare (i) prende atto che l’autorizzazione all’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto e l’Importo Dovuto sia pari a zero) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al Fornitore fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 10.310.2 Il Titolare è tenuto a corrispondere all’American Express l’Importo Dovuto di volta in volta, indipendentemente dalla circostanza che gli Addebiti che lo hanno generato derivino da: (i) utilizzi di tutte le Carte del Titolare di Carta Base e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza o nelle altre modalità previste dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo e messe a disposizione da American Express), anche se le suddette Carte sono state revocate e il presente Contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta Base ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento dal Titolare e/o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare, ovvero da terzi, qualora tale uso della Carta e delle eventuali Carte Supplementari sia stato permesso dal Titolare di Carta Base o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate quando si tratti di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui quest’ultimo all’Art. 27. 10.410.3 Il Titolare dovrà fornire comunicare immediatamente per iscritto all’American Express (incluso attraverso l’area protetta del sito internet dell’American Express) eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 10.510.4 Qualora il codice IBAN Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare a mezzo assegno il pagamento dell’Importo Dovuto, l’assegno dovrà essere munito della clausola “non trasferibile” e intestato ad “American Express Italia s.r.l.”. L’assegno dovrà pervenire all’American Express in tempo utile per il suo incasso entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nella ricezione o nell’incasso degli assegni, perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di ritardo. 10.610.5 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento dell’Importo Dovuto a mezzo bonifico bancario, il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula del Contratto Attuativoautorizzazione al pagamento tramite bonifico bancario. Il Contratto bonifico bancario dovrà prevedere una clausola secondo essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il Fornitore si impegna pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a che terzi nell’accredito del relativo importo, perciò il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è Titolare sarà tenuto a comunicare alla ASL Contraente corrispondere le generalità e il codice fiscale delpenali applicabili in caso di ritardo. 10.710.6 L’obbligazione del Titolare di pagare l’Importo Dovuto si considererà estinta soltanto al momento dell’accredito e/i delegato/i ad operare o dell’incasso del relativo importo da parte dell’American Express. Pertanto, nel caso in cui registri sul predetto contoConto l’importo di un pagamento come ricevuto “salvo buon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. 10.810.7 Fermo restando quanto previsto all’Art. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro 41, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del Titolare ai sensi del Regolamento, ciò non potrà in alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contract Modification

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.A.R., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Fornitura Di Farmaci

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, I pagamenti saranno corrisposti a seguito di presentazione da parte del soggetto aggiudicatario di regolare fatturaformali fatture mensili fornite ai sensi della normativa in materia di fatturazione elettronica vigente in materia, dettagliandola nel seguente modo: 1. Si rimette Nome del lavoratore somministrato; 2. Mese ed anno di riferimento; 3. Competenze mensili lavoratore con indicazione delle ore lavorate e remunerate; 4. Nome del lavoratore somministrato; 5. Mese ed anno di riferimento; 6. Competenze mensili agenzia con indicazione delle ore lavorate e remunerate; 7. Eventuale IVA applicata alle competenze mensili agenzia ove dovuta; 8. Indicazione Codice CIG; Il pagamento è subordinato alla ASL Contraenteverifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). L’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall’impresa stessa. Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dalla Comunità Montana Ufita all’aggiudicatario, il quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. La Comunità Montana Ufita, richiederà alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni figura impiegata nel servizio. L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. Il soggetto aggiudicatario, nel rispetto degli adempimenti e le modalità di cui nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, in sede merito all’obbligo di stipula del Contratto attuativotracciabilità dei flussi finanziari, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui deve comunicare anticipatamente il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 bancario o postale dedicato e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i delle persone abilitate ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e Ogni fattura e/o comunicazione dovrà obbligatoriamente riportare il seguente codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.CIG: 8456986D9C.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito effettuato dalla società di presentazione leasing dopo che la stazione appaltante ha redatto il certificato di regolare fatturaesecuzione della fornitura di cui al successivo art. Si rimette 28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto indicate nella fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivarelativi allegati. Il contenuto della fattura sarà concordato con Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore disposizioni di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede all’art. 30, c. 5 del D.lvo n. 50/2016. La presenza di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a che il predetto conto operi nel rispetto debito della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoditta risultante dal DURC. I pagamenti delle forniture fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge dalla data a seguito della redazione della verifica di ricevimento della fatturaconformità o attestazione di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell’art. Scaduti i termini 102 del DLvo n. 50/2016 a seconda che l’appalto specifico sia di pagamentoimporto superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutic. 5 del DLvo n. 50/2016, il Fornitore potrà sospendere tutto previa acquisizione della documentazione attestante la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rregolarità contributiva., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per L’acquisto Diretto O Tramite Leasing Bancario Di Autocarri

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoI pagamenti, successivamente saranno effettuati su rate mensili posticipate e al ricevimento fine di assicurare la tracciabilità dei benimovimenti finanziari, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fatturaai sensi e per gli effetti dell’art. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e 3 della Legge 136/2010n. 136/2010 e s.m.i. Si precisa che(“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, entro 60 giorni data fattura, sul conto corrente intestato bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa affidataria. In ottemperanza al Fornitore D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Contratto Attuativocitato DM n. 55/2013. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoseguente: UFEEXY. Il Fornitore comunicherà tempestivamente Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e comunque entro rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: • Codice Identificativo Gara – <CIG> • Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi, Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA). La Coni Servizi si riserva di non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: ▪ che non siano trasmesse in ordine ai modalità elettronica; ▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.); ▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché riportati nella fattura e le generalità informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoes. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento emissione della fattura. Scaduti i termini fattura anteriore alla data di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte emissione dell’ODA; indicazione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativoimporti differenti nella fattura rispetto all’ODA; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.recc., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro).

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Samples: Appalto Per Servizi Di Manutenzione

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti avverranno per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al Fornitore netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 70.000,00 (Settantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi avanzamento lavori, nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre del vincolo normativo del patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in sede di stipula del Contrattototo o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le generalità modalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturaprevisti all'Art. Scaduti i termini di pagamento70 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà possibile inoltre attivare la certificazione del credito, al creditore possono essere corrispostisecondo le normative vigenti in materia, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeex D.L. 35/2013 e xx.xx. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.re ii., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. I compensi di cui all’articolo 4 verranno corrisposti per ogni controllo effettuato in conformità alla normativa vigente, alle prescrizioni di cui al presente contratto ed a fronte della regolare caricamento dei rapporti di prova, corretti e completi, del corretto inserimento/aggiornamento/bonifica dei dati contenuti nel Catasto Unico Impianti Termici (CURMIT) nonché della documentazione rilasciata e o inviata al responsabile impianto secondo i comma 12, 13, 14,dell’art. 8 della L.R 19/2015, alla quale per ogni impianto saranno allegati gli scontrini delle prove di combustione quando effettuate. L’ispettore provvederà all’emissione delle fatture con cadenza bimestrale e con importo riferito alle ispezioni svoltesi nel bimestre di riferimento. Il termine di pagamento è di 60 giorni dffm previo controllo preliminare della corrispondenza del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dovuto a quanto effettuato ed acquisizione della documentazione attestante la regolarità del versamento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fatturacontributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti. Si rimette ricorda che con il decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla ASL Contraentelegge 13 agosto 2010, in sede n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di stipula del Contratto attuativovigilanza sui contratti pubblici di lavori, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo servizi e forniture; Si precisa, che ASPES spa non potrà procedere al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto pagamento della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso elettronica qualora non venga in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che essa riportato il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre codice CIG Potenza Impianto Quantità Analisi di combustione non effettuata La Provincia non corrisponderà alcun compenso nei seguenti casi: 1) NOME E COGNOME DELL’ISPETTORE; 2) FIRMADELL’ISPETTORE; 3) FIRMA DELL’UTENTE O DI UN SUO DELEGATO (la delega sottoscritta in sede originale, con allegata copia di stipula documento di identità del Contrattodelegante, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, deve essere consegnata unitamente al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.verbale);

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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Ispettivo

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto11.1 La Società e/o il Titolare sono tenuti a corrispondere all’American Express il Saldo dell’Estratto Conto. La Società e/o il Titolare si impegnano, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessitra l’altro, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto corrispondere all’American Express tutti gli importi degli Addebiti relativi a: a) utilizzi della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, Carta (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all'Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza o nelle altre modalità di volta in volta previste dalle disposizione di legge e/o di regolamento e messe a disposizione da American Express) anche se la suddetta Carta è stata revocata e il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto presente Contratto è stato risolto; b) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta ha consentito l’uso della sua Carta; c) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento permesse dal Titolare; d) operazioni non autorizzate nel caso di Carta smarrita, rubata o utilizzata indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Articolo 25. 11.2 Il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto dovrà essere effettuato in Euro mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale italiano o europeo in conformità con la regolamentazione europea e nazionale per tempo vigente della Società o del Titolare nei termini indicati nella Domanda di Concessione della Carta. A tal fine, la Società e/o il Titolare dovranno mantenere idoneo conto corrente bancario o postale, indicandone gli estremi all’American Express. 11.3 La Società e/o il Titolare dovranno comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a loro carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 11.4 In casi eccezionali, la Società e/o il Titolare potranno essere autorizzati, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento del corrispettivo Saldo dell’Estratto Conto con modalità diverse dall’addebito diretto, quali, ad esempio, l’assegno o il bonifico bancario (restando comunque escluso, in ogni caso, il pagamento a mezzo contante). La Società e/o il Titolare, autorizzati in deroga alla regola generale ad effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a mezzo assegno, dovranno far pervenire lo stesso all’American Express munito di prestazioni riconducibili clausola “non trasferibile” ed intestato alla “American Express Italia S.r.l.” o in breve “AEI S.r.l.” in tempo utile per il suo incasso entro la data in cui è dovuto il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a più Lottiterzi nella ricezione e nell’incasso degli assegni, perciò la fattura medesima potrà contenere Società e/o il riferimento al CIG Titolare saranno tenuti a corrispondere eventuali penali applicabili in caso di uno solo dei lotti per cui si richiede ritardo. 11.5 Qualora la Società e/o il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati Titolare siano autorizzati da American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a mezzo bonifico bancario, il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN bancario indicato dall’American Express in sede di stipula del Contratto Attuativoautorizzazione al pagamento tramite bonifico bancario. Il Contratto bonifico bancario dovrà prevedere una clausola secondo essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il Fornitore pagamento del Saldo dell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del relativo importo, perciò la Società e/o il Titolare saranno tenuti a corrispondere le penali applicabili in caso di ritardo. 11.6 L’obbligazione della Società e/o del Titolare si impegna a considererà estinta solo al momento dell’accredito e/o dell’incasso da parte dell’American Express degli importi dovuti dalla Società e/o dal Titolare come Saldo dell’Estratto Conto. 11.7 Inoltre, la Società e/o il Titolare (i) prendono atto che il predetto conto operi mandato per l’addebito diretto scade automaticamente nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto) per un periodo di 36 mesi e s.m.i.. Sempre (ii) accettano che, in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun tal caso, ivi compreso quello relativo dovranno attivarsi al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere fine di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rprovvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Regolamento Carta Corporate

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore avverranno in una unica rata mediante emissione di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini certificato di pagamento, contabilizzati al creditore possono netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la rata unica da pagare, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere corrispostistipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori con le modalità e nei termini disposti per leggeprevisti all'Art. Resta espressamente inteso che 70 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà possibile inoltre attivare la certificazione del credito, secondo le normative vigenti in nessun casomateria, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rex D.L. 35/2013 e xx.xx. e ii., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoeffettuato IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE comprendenti le forniture del trimestre di riferimento. La fattura trimestrale sarà pagata entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, successivamente fatta salva l’avvenuta emissione dei “certificati di verifica di conformità” di cui al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto precedente articolo 8 e previa acquisizione del documento unico verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato mandato di pagamento intestato alla Ditta, con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 136/201013 agosto 2010, n° 136. Si precisa cheche la fattura, nel caso dovrà essere trasmessa in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, formato elettronico secondo la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN normativa vigente in sede di stipula del Contratto Attuativomateria. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna sarà tenuto a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 comunicare a questa amministrazione alla PEC XXXXXXXX@XXX.XXXXXXXXXXXX.XX, entro e s.m.i.. Sempre in sede di non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ASL Contraente ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il /i corrente del Fornitore comunicherà tempestivamente dedicato/i. Per l’emissione e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto nonché le generalità che: a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - XXXXXXXX XXXXXXXX - XX 000 XX 00,0 - 00000 XXXXXXX - CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (nome e cognomeCIG) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoCODICE CUP (se previsto) da indicare in fattura, sono quelli contenuti nella RDO; d) LA DITTA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE INDICARE, PENA IL RIFIUTO DELLA STESSA, IL COSTO UNITARIO FISSATO IN CONTRATTO DI CIASCUNO DEI PRODOTTI FORNITI E LE QUANTITA’ FORNITE; e) QUESTA AGENZIA RIENTRA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALLA COSIDDETTA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA, NOTO COME “SPLIT PAYMENT”. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rPER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE DEVONO COMUNQUE CONTENERE L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Fornitura Di Gas

PAGAMENTI. I1 pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di acquisizione al Protocollo dell’Ente di regolare fattura elettronica emessa dall’appaltatore del servizio sulla base del rendiconto mensile delle ore effettivamente svolte. I1 pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario/postale, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura corredata dai fogli di presenza firmati per ogni professionista ed eventualmente, ove richiesto espressamente dall’Ufficio comunale, da una relazione mensile sul servizio svolto. Ogni fattura dovrà indicare il dettaglio delle ore sostenute per il servizio svolto. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino la documentazione suindicata e pertanto la fatturazione delle ore dovrà corrispondere con le ore di effettivo servizio svolto. Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico dell’appaltatore del servizio. Con tale corrispettivo l’appaltatore intende soddisfatta ogni sua spettanza nei confronti dell’Ente appaltante per il servizio di che trattasi e non potrà disporre di alcun diritto a nuovi e/o maggiori compensi. Si procederà al pagamento della fattura solo dopo aver accertato la regolarità contributiva mediante la richiesta del DURC. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano state formalmente contestate all’appaltatore inadempienze nell’erogazione del servizio o inesattezze nella fatturazione delle ore erogate. In tal caso la liquidazione sarà effettuata dopo la notifica della comunicazione delle decisioni adottate dall’Ente appaltante. Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo sarà dispostocontrattuale. L’eventuale violazione della suddetta disposizione autorizza la stazione appaltante ad applicare penali contrattuali, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, fatta salva la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine risoluzione anticipata del Contratto contratto e previa acquisizione di introito della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdanno., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoIn ottemperanza all'art. 1, successivamente al ricevimento dei benicomma 209, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativodella legge n. 244/2007, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoseguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 30 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. Scaduti i termini 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di pagamentoconformità da parte del Responsabile della struttura richiedente. L’emissione delle fatture da parte dell’Appaltatore dovrà avvenire secondo la seguente cadenza temporale: 1) per quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti a) e b) dell’art.2 del Disciplinare di gara: emissione di una fattura posticipata al completamento di ciascun gruppo di n.10 aule; 2) per quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti c) e d) dell’art.2 del Disciplinare di gara: emissione di una fattura annuale anticipata, al creditore per ciascuno dei 3 anni di vigenza contrattuale. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso le ritenute possono essere corrispostisvincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a fronte quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di specifica richiesta, gli Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi moratori nei termini disposti di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per leggeinadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore Non si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdarà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a PAYONE e con l’indicazione del numero di fattura. Le commissioni correnti saranno addebitate con addebito diretto (SEPA) sul conto ban- cario indicato per iscritto dal Contraente. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessiContraente, a seguito tal fine, rilascia a PAYONE la necessaria autorizzazione permanente di presentazione addebito diretto in conto corrente o un corri- spondente mandato SEPA. In caso di regolare fattura. Si rimette alla ASL addebito respinto imputabile al Contraente, in sede sarà applicata una somma forfettaria di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaEURO 15,00 per le spese amministrative. Il contenuto della fattura sarà concordato con Contra- ente comunicherà tempestivamente per iscritto a PAYONE eventuali modifiche delle proprie coordinate bancarie. Il Contraente si farà carico di tutti i costi causati dal Contraente e addebitati da terzi a PAYONE (per es. rimborso addebito diretto). Le “transazioni” a pagamento sono transa- zioni di acquisto, accredito, storno e chiusura di cassa, nonché diagnosi e inizializzazioni del terminale del commerciante. Il forfait mensile e, ove concordato, il numero di tran- sazioni per il livello di commissione, si intendono per ciascun terminale, anche se il Contraente gestisce più terminali. In caso di ritardo, il Contraente dovrà corrispondere gli interessi di mora pari a 8 (otto) punti percentuali calcolati sul tasso di interesse base (§ 247 BGB). Il Contraente è altresì tenuto ad accollarsi per il danno derivante dal ritardo le ASL Contraenti nel rispetto spese per il necessario inter- vento di avvocati o di società di riscossione. È fatta salva la rivendicazione di un ulte- riore danno. In caso di ritardo da parte del dettato normativo del D.p.rContraente, PAYONE ha inoltre il diritto di bloccare la consegna di merci o, a sua discrezione, di esigere pagamenti anticipati o idonee garanzie. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento Contraente interrompa i pagamenti o richieda la procedura fallimen- tare, detta procedura fallimentare viene avviata oppure viene rifiutata per mancanza di massa fallimentare o ancora qualora sia stata tentata con esito negativo un’esecuzione forzata sul patrimonio del corrispettivo Contraente, detto Contraente è obbligato a darne tempe- stiva comunicazione a PAYONE, a fornire tutte le informazioni necessarie e a conse- gnare i documenti appena gli saranno richiesti. PAYONE in questi casi è legittimata a sequestrare tutti i beni di prestazioni riconducibili sua proprietà (inclusi quelli forniti con riserva di proprietà) e a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno ritirarli anche senza recedere dal contratto. Al Contraente spettano solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoi diritti constatati incontestabilmente o giudizialmente ac- clarati. Il Contratto dovrà prevedere una clausola Contraente non è autorizzato alla ritenzione di diritti non connessi al presente contratto. Tutti gli indennizzi che PAYONE deve pagare, inclusi i corrispettivi e le indennità forfet- tarie, ove soggetti a imposta sul valore aggiunto, si intendono con aggiunta di imposta sul valore aggiunto secondo cui il Fornitore si impegna a l’aliquota vigente. Le indennità che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del ContrattoContraente deve cor- rispondere all’industria creditizia tedesca (per lui anticipate da PAYONE), il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare allo stato at- tuale, non sono soggette all’imposta sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rvalore aggiunto., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.A.R., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Contract for the Supply of Dietary Products and Enteral Nutrition

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito effettuato dalla società di presentazione leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare fatturaesecuzione della fornitura di cui al successivo art. Si rimette alla ASL Contraente28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle prestazioni di FULL SERVICE, in sede di stipula del Contratto attuativoqualora affidate, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo Stazione Appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto indicate nella fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivarelativi allegati. Il contenuto della fattura sarà concordato con Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore disposizioni di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede all’art. 30, c. 5 del D.lvo n. 50/2016. La presenza di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a che il predetto conto operi nel rispetto debito della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoditta risultante dal DURC. I pagamenti delle forniture fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla Ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge dalla data a seguito della redazione della verifica di ricevimento della fatturaconformità o attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nell’art. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti102 del D.Lvo n. 50/2016, a fronte seconda che l’appalto specifico sia di specifica richiestaimporto superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeai sensi dell’art. Resta espressamente inteso che in nessun caso30, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutic. 5 del D.Lvo n. 50/2016, il Fornitore potrà sospendere tutto previa acquisizione della documentazione attestante la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rregolarità contributiva., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Tramite Leasing Bancario Di Autocompattatori

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalle leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.A.R., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci

PAGAMENTI. 10.1 Il pagamento dell’Importo Dovuto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del corrispettivo Titolare. L’addebito del conto corrente bancario o postale avverrà il 13° giorno successivo alla Data dell’Estratto Conto. Nel caso in cui la data di addebito cada in un giorno festivo, essa sarà dispostoposticipata al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, successivamente al ricevimento dei benise vi sono giorni festivi infrasettimanali dopo la chiusura del ciclo contabile, previa accettazione degli stessila data di addebito potrebbe risultare ulteriormente posticipata, a seguito causa dell’allungamento dei tempi tecnici di lavorazione da parte dei sistemi interbancari. A tal fine, il Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano o europeo in conformità con la regolamentazione europea e nazionale per tempo vigente, indicandone gli estremi all’American Express. Inoltre, il Titolare (i) prende atto che l’autorizzazione all’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto e l’Importo Dovuto sia pari a zero) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 10.2 Il Titolare è tenuto a corrispondere all’American Express l’Importo Dovuto di volta in volta, indipendentemente dalla circostanza che gli Addebiti che lo hanno generato derivino da: (i) utilizzi di tutte le Carte del Titolare di Carta Base e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza o nelle altre modalità previste dalle disposizioni di regolare fatturalegge e/o di regolamento vigenti per tempo e messe a disposizione da American Express), anche se le suddette Carte sono state revocate e il presente Contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta Base ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento dal Titolare e/o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare, ovvero da terzi, qualora tale uso della Carta e delle eventuali Carte Supplementari sia stato permesso dal Titolare di Carta Base o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate quando si tratti di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. Si rimette 27. 10.3 Il Titolare dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 10.4 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare a mezzo assegno il pagamento dell’Importo Dovuto, l’assegno dovrà essere munito della clausola “non trasferibile” e intestato ad “American Express Italia s.r.l.”. L’assegno dovrà pervenire all’American Express in tempo utile per il suo incasso entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nella ricezione o nell’incasso degli assegni, perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di ritardo 10.5 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento dell’Importo Dovuto a mezzo bonifico bancario, il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autorizzazione al pagamento tramite bonifico xxxxxxxx.Xx bonifico bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del Contratto attuativorelativo importo, la facoltà perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % ritardo. 10.6 L’obbligazione del Titolare di pagare l’Importo Dovuto si considererà estinta soltanto al momento dell’accredito e/o dell’incasso del relativo importo da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaparte dell’American Express. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chePertanto, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il registri sul Conto l’importo di un pagamento come ricevuto “salvo buon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. 10.7 Fermo restando quanto previsto all’Art. 41, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più LottiTitolare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà im pedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Credito Ai Consumatori

PAGAMENTI. Il I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'’Azienda, numerati progressivamente e regolarmente firmati dal Direttore e dal Dirigente Area Risorse o loro sostituti . I mandati devono contenere: il cognome, il nome, o la ragione sociale, la residenza del corrispettivo sarà dispostocreditore, successivamente al ricevimento l’eventuale numero di c/c bancario o postale corredato dalle relative coordinate , la somma da pagare in lettere e in cifre, l'oggetto del pagamento e gli estremi dei benidocumenti in base ai quali sono stati emessi. Laddove ricorra il caso, previa accettazione degli stessi, a seguito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e nel rispetto di presentazione quanto previsto dalla Legge 136/2010 art. 3 i mandati e gli strumenti di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentepagamento devono riportare, in sede relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di stipula del Contratto attuativogara (CIG) e, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento ove obbligatorio, il codice unico di regolarità contributivaprogetto (CUP). Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto Tesoriere darà luogo, previo avviso da parte dell'’Azienda, anche in mancanza del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 mandato e della Legge 136/2010. Si precisa sotto comminatoria dell’indennità di mora, ai pagamenti che, nel caso per disposizione di legge o di contratto, facciano carico al Tesoriere stesso o siano da eseguirsi a scadenze improrogabili (rate mutui, canoni di utenze varie, contributi previdenziali, premi assicurativi, imposte e tasse, pagamenti mediante addebito in cui il Fornitore emetta fattura avente conto o SEPA, ecc.). L'Azienda si impegna ad oggetto il pagamento emettere tempestivamente i mandati relativi ai suddetti pagamenti su comunicazione dell'avvenuto pagamento, annotando sui singoli mandati "a copertura del corrispettivo sospeso n. " rilevabile dal giornale di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento cassa fornito dal Tesoriere. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Azienda dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoTesoriere. I pagamenti verranno eseguiti dal Tesoriere nell'ambito della disponibilità di cassa. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento dei mandati che presentino abrasioni o cancellature, discordanze fra la somma scritta in lettere e quella in cifre. Qualora il pagamento debba essere effettuato a data fissa od abbia un termine determinato, ne dovrà essere fatta espressa indicazione sul mandato a cura dell'’Azienda. E' vietato il pagamento di mandati provvisori od annuali complessivi. I mandati sono pagabili, di norma, agli sportelli del Tesoriere contro ritiro di regolare quietanza, in tal caso non sono previste spese a carico dei beneficiari. Ai pagamenti il Tesoriere potrà provvedere, se espressamente richiesto dal beneficiario dell'’Azienda, con annotazione riportata sui mandati, anche mediante corrispondente, con vaglia postale, con c/c postale e con accredito in c/c bancario, comprovando i pagamenti effettuati con l'annotazione del Tesoriere o rispettivamente con la copia dell'ordine di bonifico, con la ricevuta rilasciata dall'Amministrazione delle Poste e con la copia della contabile di accredito, in tali casi tutte le spese e commissioni previste per le forniture l’esecuzione di tali pagamenti verranno addebitate al beneficiario Qualora siano emessi mandati di pagamento riferiti ad uno stesso beneficiario ed aventi la stessa data essi dovranno essere raggruppati in un unico pagamento, anche ai fini dell’applicazione di commissioni. I mandati saranno consegnati al Tesoriere di norma 5 giorni lavorativi, prima di quello fissato per il pagamento e riportato sul mandato stesso, qualora non sia indicata la data di scadenza del pagamento esso dovrà avvenire entro il 5° giorno lavorativo successivo alla trasmissione del mandato. In particolare i pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente: • dovranno essere effettuati il giorno 27 di ogni mese o essere anticipati all’ultimo giorno lavorativo antecedente qualora tale data cada in giornata festiva o non lavorativa, per il mese di dicembre la data di riferimento sarà comunicata dall’Azienda, e sarà comunque collocata fra il giorno 10 ed il giorno 18 • dovranno essere effettuati con accrediti diretti sul conto corrente intestato al Fornitore bancario o postale dei beneficiari o presso uno o più sportelli del Tesoriere, preventivamente individuati di cui quest’ultimo dovrà fornire concerto con l’Azienda, riscuotibili in contante in base ad elenco recante il codice IBAN valore netto della busta paga di ciascun dipendente interessato • dovranno essere effettuati con valuta fissa e compensata nella giornata di scadenza • non dovranno comportare onere finanziario a carico dell’Azienda o dei suoi dipendenti • dovranno essere garantiti alle medesime condizioni anche in sede caso di stipula del Contratto Attuativoscioperi, trattandosi di prestazioni essenziali ai sensi della Legge 12.6.1990 n. 146 art.1 comma 2 lett. c e xx.xx. ed ii. Su richiesta dell’Azienda, il Tesoriere si obbliga di curare la domiciliazione gratuita delle utenze (luce, gas, telefono, acqua, rifiuti) ad essa intestate. Qualora un mandato sia collegato ad una reversale il Tesoriere è tenuto ad estinguere il titolo di entrata con il titolo di spesa. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati, o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario e postale i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio, con spese a carico del beneficiario. Qualora le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti sopra descritti siano poste dall’Azienda a carico dei beneficiari, il Fornitore Tesoriere sarà autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato. I mandati, accreditati o comunicati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. L'’Azienda si impegna a che non presentare al Tesoriere mandati oltre la data, del mese di chiusura esercizio, concordata preventivamente con il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede Tesoriere , ad eccezione di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine quelli relativi ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente aventi scadenza perentoria successiva a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdata., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. I Pagamenti sono eseguiti in base a Mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Unione ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Unione con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Unione, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere: a. la denominazione dell'Ente; b. l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA; c. l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare; d. la causale del pagamento; e. la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; f. la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009; g. il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario; h. l'esercizio finanziario e la data di emissione; i. l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; j. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; k. il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Unione in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; l. la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità; m. l’eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL, in caso di “esercizio provvisorio”; n. l’indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti tra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del TUEL. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del corrispettivo sarà dispostoTesoriere è pervenuta all’Unione nell’esercizio successivo. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Unione dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, successivamente con le modalità indicate al ricevimento dei benisuccessivo art. 12, previa accettazione l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Unione nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI/OIL, tempo per tempo vigenti. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l’Unione e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Unione sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l’Unione e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Unione, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Unione si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio. L'Unione si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre o altra data indicata dal Tesoriere, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre. Su richiesta dell'Unione, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di presentazione legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di regolare fatturapagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. Si rimette alla ASL ContraenteIn mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Unione necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Unione degli obblighi di cui al successivo art. 14, comma 2), quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. Il Tesoriere non può addebitare alcuna commissione, spesa e/od onere ai beneficiari dei pagamenti eseguiti. Il Tesoriere si impegna a non applicare alcuna commissione per i pagamenti in contanti presso i suoi sportelli (nel rispetto dell’art. 12 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) e per i pagamenti su conti bancari e postali qualora riguardino: - spettanze per il personale dipendente e assimilato, amministratori; - rate di mutui o altri oneri finanziari; - contributi assistenziali a favore di persone fisiche; - imposte e contributi previdenziali e assistenziali; - pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni e società di capitale partecipate dall’Unione; - pagamenti su conti correnti presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere; - pagamenti di utenze/bollette. Per pagamenti appartenenti a casistiche diverse da quelle sopraindicate verranno applicate le commissioni come risultanti dalla offerta presentata in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivagara. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rpagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente, delle indennità agli amministratori comunali e altre indennità, verrà effettuato il giorno 27 (ventisette) di ciascun mese o, laddove il giorno 27 (ventisette) cada in giorno non lavorativo o festivo, il giorno lavorativo immediatamente precedente. 633/1972 Il personale beneficiario dei pagamenti, che abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e della Legge 136/2010di accredito ad ogni conto corrente, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo Tali accrediti non dovranno essere gravati di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo alcuna spesa bancaria. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei lotti per cui si richiede il pagamento. I terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore mancanza di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro fondi liberi e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Tesoreria

PAGAMENTI. 1. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoper i servizi effettuati è pagato dalla Stazione Appaltante, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito entro trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede base alle procedure di stipula liquidazione previste nel capitato speciale d’appalto. 2. In conformità all’art. 30, comma 5, del Contratto attuativoCodice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la facoltà Stazione appaltante trattiene dal certificato di applicare sull’importo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. 3. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 % 0,50 (zerovirgolacinque/00) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine parte della Stazione appaltante del Contratto e previa acquisizione certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 4. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto In conformità all’art. 30, comma 6, del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheCodice, nel in caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutidelle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il Fornitore potrà sospendere RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la fornitura efondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, comunquela Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora detraendo il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligorelativo importo dalle somme dovute all'Impresa, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità del Comune ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli. 2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. L ‘estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 4. I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione del corrispettivo Comune; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A; - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere – e netta da pagare; - la causale del pagamento; - l’imputazione in bilancio (titolo funzione servizio, intervento o capitolo per le spese inerenti i servizi per conto terzi ) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto); - la codifica; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l’esercizio finanziario e la data di emissione; - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - indicazione per l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. 5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a contributi previdenziali-assistenziali e spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Comune. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. 10. I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello del Tesoriere contro il ritiro di regolari quietanze e senza addebito di alcuna commissione. Il Tesoriere, su espressa disposizione del Comune mediante annotazione sui mandati di pagamento, eseguirà gli stessi ordinativi con una delle seguenti modalità: girofondi in Banca Italia; accreditamento in c/c bancario o postale, intestato al creditore; deve essere precisato il numero di conto e, per l’operazione bancaria, la banca che deve ricevere il bonifico; commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese postali a carico del destinatario; commutazione in assegno postale localizzato, con tasse e spese a carico del richiedente; commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del beneficiario. Sui mandati di pagamento estinti, il Tesoriere è tenuto ad apporre esplicita formale annotazione. Il Tesoriere, su richiesta del Comune, fornirà l’esito di ogni pagamento eseguito e la relativa prova documentale. 11. Con l’introduzione dell’Ordinativo Informatico viene superato il concetto di “pagamento urgente”. L’esecuzione delle disposizioni correttamente inviate, verranno eseguite nella data stabilita dal comune. Le commissioni applicate dal tesoriere sulle disposizioni di pagamento disposte e le spese sostenute nell’esecuzione dell’ordine sono poste a carico del beneficiario. Ogni spesa o commissione inerente l’esecuzione dei pagamenti che non possa essere recuperata al beneficiario (con esclusione dei pagamenti eventualmente concordati esenti) anche a seguito dell’introduzione di nuove leggi, regolamenti o disposizioni, nazionali o sovranazionali, sarà dispostoposta a carico del comune. Sono tendenzialmente da escludere i pagamenti che prevedono riscossioni a mezzo contanti presso le filiali del tesoriere. In tal caso potrebbero essere applicate commissioni secondo quanto previsto dai fogli informativi analitici o da successivi accordi bilaterali. I tempi di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari del Consorzio saranno quelli stabiliti dalla normativa europea SEPA. Al comune spetta l’onere di disporre le disposizioni in tempo utile per il rispetto delle scadenze di pagamento. Nei pagamenti, successivamente il tesoriere è impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle disposizioni solo in caso di adozione dell’ordinativo informatico. In caso di inoltro cartaceo, dal secondo giorno lavorativo successivo. 12. Le commissioni applicate dal tesoriere sulle disposizioni di pagamento disposte e le spese sostenute nell’esecuzione dell’ordine sono poste a carico del beneficiario. Tuttavia, qualora leggi, regolamenti o disposizioni, nazionali o sovranazionali, ne impedissero il recupero del beneficiario, saranno poste a carico del Comune. 13. I tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari del Comune vengono stabiliti come segue: a) su istituti del circuito del tesoriere – valuta …. giorno lavorativo rispetto a quello di esigibilità del mandato; b) su altri istituti – valuta giorno lavorativo rispetto a quello di esigibilità del mandato; Sui pagamenti a favore di beneficiari dei mandati che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere verrà applicata una commissione bancaria a carico del beneficiario di € ……..( Onere massimo 2,50); resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l’addebito di un’unica commissione. 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 15. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”, la data del pagamento e la firma dell’operatore. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al Comune unitamente ai mandati pagati in allegato al proprio rendiconto. 16. Con l’adozione dell’OIL, non è più prevista la distinta di accompagnamento degli ordinativi (di pagamento e di incasso). Pertanto non può essere prevista o attesa una ricevuta cartacea da parte del tesoriere. 17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei beni, previa accettazione mandati procede al pagamento degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con stipendi ed accantona le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto somme necessarie per il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, dei corrispondenti contributi entro la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini scadenza di legge dalla data ovvero vincola l'anticipazione di ricevimento della fatturatesoreria. 18. Scaduti i termini Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, al creditore possono essere corrispostiil Tesoriere a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. 19. Eventuali spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Comune ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. 20. L’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo nei confronti di Xxxxxx e/o Amministratori e/o dipendenti Comunali, Comunità Montane, Enti, Consorzi, Associazioni ed entità simili, indipendentemente dalla forma di incasso prescelta dal beneficiario, non dovrà comportare a carico dell’Ente e del beneficiario oneri relativi ad eventuali commissioni, spese e tasse, salvo diverse disposizioni normative in materia. In tal caso eventuali commissioni, spese e tasse saranno poste a carico del beneficiario nei modi e nelle forme previste dalla presente convenzione 21. L’Ente dovrà produrre uno o più flussi informatici dei bonifici, predisposto in proprio o avvalendosi di altro soggetto, secondo le regole SEPA, ovvero singoli mandati per il pagamento delle retribuzioni. Il flusso o i mandati dovranno contenere l’indicazione della “data di regolamento (o pagamento)”. Pertanto, a fronte titolo puramente esemplificativo, per pagamenti da effettuarsi il 27 del mese, la data di specifica richiestaesecuzione da indicare sarà: - il 27, gli interessi moratori nei termini disposti da anticipare al 26 (venerdì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, per leggei beneficiari con Conto corrente su banca del tesoriere (Abi su Abi uguale); - il 26, da anticipare il 25 (giovedì) se il giorno di pagamento cade di sabato o domenica, i beneficiari con conto corrente su banca diversa dal tesoriere. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r(Abi su Abi diverso)., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di La fatturazione dovrà avere cadenza mensile. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente- il codice commerciale dell’articolo somministrato, - il prezzo di listino della casa costruttrice a base di gara, - il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di stipula gara, - le bolle di trasporto e consegna materiale corrispondenti, I suddetti dati possono essere allegati su PDF separato. Si comunica che ai fini della fatturazione elettronica, il codice unico uffcio IPA Dietro richiesta del Contratto attuativoRUP, la facoltà prima dell’emissione dei certificati di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al pagamento intermedi e del pagamento finale, l’impresa dovrà produrre il DURC reperibile presso INPS ed INAIL. Ove l’impresa non produca il documento nel termine fissato dal RUP, il medesimo sarà richiesto d’ufficio con l’avvertenza che i termini di legge e del Contratto presente contratto relativi all’evasione dei certificati di pagamento e previa acquisizione del documento unico dei mandati di regolarità contributivapagamento, intermedi e finale, restano sospesi fino all’acquisizione della documentazione. Il contenuto della fattura sarà concordato Fornitore, ai fini dell’accredito delle somme ad esso dovute, comunica che le stesse dovranno essere accreditate presso , e con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rseguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc . 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheIl Fornitore, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore accredito di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN sopra; in sede difetto di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di stipula del Contrattolegge, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i non può sollevare eccezioni in ordine ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggegià effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà può sospendere la fornitura e, comunque, le lo svolgimento delle attività previste nel Contratto Attuativo; qualora nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o il Contratto Attuativo presente Atto si potrà possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdall’Amministrazione., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Articoli Di Ferramenta E Utensileria

PAGAMENTI. Dall'attivazione operativa del servizio, la “Ditta” fatturerà mensilmente al “Cliente”, in formato elettronico, sulla base degli effettivi volumi lavorati di cui ai lotti formati, oltre che i valori bollati relativi alla corrispondenza inviata ed alle eventuali CAD ritirate presso gli uffici del Servizio Postale. Tutti gli importi fatturati sono da intendersi da maggiorare di I.V.A., ad eccezione del rimborso degli importi riferiti ai valori bollati che sono esclusi dalla base imponibile soggetta ad I.V.A. Il pagamento del corrispettivo delle fatture inviate mensilmente sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque effettuato entro e non oltre 7 30 (trenta) giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturafattura stessa da parte del “Cliente”, tramite rimessa diretta con bonifico presso l'istituto bancario indicato dalla “Ditta”, all'atto della fatturazione, relativamente ai servizi erogati. Scaduti Deve essere consentito al “Cliente” il riscontro delle operazioni eseguite ed oggetto di pagamento con funzione attiva del sistema. In relazione all’art. 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i termini subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di pagamentotale articolo. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su tali conti dedicati e, salvo quanto previsto al creditore possono comma 3 del citato articolo, dovranno essere corrispostieffettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. La somma dovuta dal “Cliente” è comprensiva del corrispettivo dovuto a fronte del servizio reso dalla "Ditta" e del rimborso delle anticipazioni effettuate dalla "Ditta" per il pagamento dei valori bollati in nome e per conto del “Cliente”, a fronte della nota d'addebito emessa a carico di specifica richiestaquest'ultimo dal Servizio Postale, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeil servizio di recapito della corrispondenza, unitamente alla fattura dei corrispettivi. Resta espressamente inteso che Tale nota d'addebito è esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 633/72 comma 3, salvo diversa futura interpretazione del Ministero delle Finanze. Le fatture emesse dalla "Ditta" devono contenere due distinte voci d'addebito in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente merito a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere quanto sopra esposto e deve essere reso disponibile un report di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rquanto postalizzato., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contratto d'Appalto

PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, è prevista una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i). I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dagli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile. 2. Nel corso dei lavori verranno erogati all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di Euro , così come previsto dal capitolato speciale d'appalto. 3. Ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010: - i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata; - nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 5. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito certificato di presentazione di collaudo provvisorio/regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoesecuzione. 6. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore non costituiscono presunzione di cui quest’ultimo dovrà fornire il accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativocivile. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore Ad essi si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per applicano le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroRegolamento approvato con DPR 207/2010, in specie degli articoli 143 e 144.

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Samples: Contratto Di Appalto

PAGAMENTI. Il Se non diversamente specificato nel SOW applicabile e fatto salvo il successivo Articolo 2(c), il Cliente dovrà pagare a Datasite tutte le Commissioni dovute ai sensi del presente Contratto alla Data di Scadenza. Le tasse o gli importi non pagati entro tale data verranno considerati scaduti. In caso di mancato pagamento di importi o fatture scadute, Datasite potrà chiedere anticipatamente le Commissioni non pagate dal Cliente per l'intero Termine residuo e richiedere il pagamento immediato di tali Commissioni da parte del corrispettivo sarà disposto, successivamente Cliente e/o sospendere i Servizi fino al ricevimento dei beni, previa accettazione completo pagamento degli stessi, importi rimasti insoluti. A tutte le fatture scadute potranno essere applicati interessi a seguito partire dalla Data di presentazione Scadenza fino al tasso più alto consentito dalla legge applicabile in conformità alle previsioni di regolare fatturalegge applicabili. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta Cliente desideri che le Commissioni addebitate ai sensi del presente Contratto vengano pagate da terzi, allora: (i) il Cliente lo comunicherà tempestivamente per iscritto a Datasite; (ii) il Cliente fornirà tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per emettere la fattura avente ad oggetto al terzo in maniera accurata nel SOW, via e-mail o attraverso il Piattaforma e collaborerà con Datasite per correggere eventuali problemi o errori che Datasite dovesse riscontrare o scoprire; (iii) il pagamento delle Commissioni da parte del corrispettivo terzo a Xxxxxxxx xxxx dovuto alla Data di prestazioni riconducibili Scadenza; e (iv) il Cliente non sarà sollevato dai suoi obblighi di pagamento di tali o di qualsiasi altra Commissione a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoDatasite. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui pagamento delle Commissioni non sarà condizionato al completamento dei moduli di adesione del Cliente, agli ordini di acquisto o all'utilizzo da parte di Datasite dei portali di fatturazione del Cliente o a portali di altro tipo. Datasite non avrà alcun obbligo di utilizzare alcun portale di fatturazione. Datasite si riserva il Fornitore si impegna a che diritto di addebitare al Cliente eventuali costi sostenuti per il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede recupero di stipula del Contrattoeventuali importi ad essa dovuti, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrispostiivi inclusi, a fronte titolo esemplificativo, eventuali servizi di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun casorecupero crediti o altri servizi di terzi, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutiincluse, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunquea titolo esemplificativo, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rspese legali che siano ragionevoli., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Termini E Condizioni Generali

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei benicontrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di verifica da parte del RUP dello stato e della regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo esecuzione delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto contrattuali prescritte, e previa acquisizione del documento unico DURC. La fattura dovrà essere emessa dall’Appaltatore successivamente all’emissione del Certificato di regolarità contributivapagamento relativo alle prestazioni eseguite, ai sensi dell’art. Il contenuto 113-bis comma 2 del D.Lgs 50/2016. Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - (C.F.92137340920) – Xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e inviata alla struttura operativa destinataria della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto fornitura, in forma elettronica ai sensi del dettato normativo D.M. n. 55 del D.p.r03/04/2013, secondo il Codice Univoco Ufficio sotto riportato. 633/1972 Laboratorio Cagliari ARPAS_DCA_00 CVCEWM Laboratorio Portoscuso ARPAS_DSU_00 8KXYHS Laboratorio Sassari ARPAS_DSS_00 LQY82Z Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX_XXX_00 0XXXX0 I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni. L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Spilt payment” art. 17 Ter DPR 633/72. Le fatture dovranno riportare: a) il numero di CIG relativo al Lotto aggiudicato; b) il Laboratorio/Dipartimento presso il quale è stata eseguita la consegna; c) il codice univoco ufficio di destinazione della fornitura; d) la tipologia e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui la quantità dei materiali forniti; e) il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto prezzo unitario (come da offerta) e il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere prezzo complessivo; f) il riferimento al CIG ai relativi Documenti di uno solo dei lotti per cui Trasporto. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si richiede il pagamentorenderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti per le forniture saranno verranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoesclusivamente a favore dell’impresa mandataria. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi pagamento della fattura avverrà nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 136 e s.m.i.. Sempre 40 del 18/01/2008 (pubblicato in sede GU n. 63 del 14/03/2008). L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto obblighi normativi necessari a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rrenderlo esecutivo., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Consumabili

PAGAMENTI. 10.1 Prima dell’emissione di ogni fattura il Prestatore dovrà richiedere all’Unità ENEL che gestisce il Contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla Legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. 10.2 Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessidelle fatture, a seguito mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di presentazione 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento). In mancanza del benestare al pagamento, reperibile dalle funzionalità presenti sul Portale, le fatture devono riportare sempre in alternativa: • il numero d’ordine di regolare fattura. Si rimette acquisto; • l’indicazione dell’Unità presso cui è stata resa la prestazione o effettuata la fornitura. 10.3 Nel caso in cui gli estremi identificativi di cui sopra (autorizzazione alla ASL Contraentefatturazione, in sede numero ordine d’acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di stipula del Contratto attuativoricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, la facoltà vedere i dettagli dell’Allegato per l’identificazione dei campi da utilizzare per l’inserimento dell’autorizzazione a fatturare, ordine di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel acquisto o Codice unità Enel). 10.4 Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente contratto è parte di progetti o programmi ad oggetto investimento pubblico, ENEL fornirà al Prestatore il pagamento del corrispettivo Codice Unico di prestazioni riconducibili a più LottiProgetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG), la fattura medesima potrà contenere il riferimento ove disponibile. È fatto obbligo al CIG fornitore, l’inserimento di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della tali codici nella fattura. Scaduti i termini Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità riportate nell’allegato 1 ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa.‌ 10.5 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al creditore possono essere corrispostimercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 10.6 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Prestatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1. Per il primo semestre dell’anno a fronte di specifica richiestacui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che legali di mora in nessun caso, ivi compreso quello relativo vigore al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere 1° gennaio di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentequell’anno; 2. Per le disposizioni relative alla cessione il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno. 10.7 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto. 10.8 Qualora il Prestatore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito si rimanda credito, allo Schema stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Accordo QuadroEuro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. 7.1 Le Licenze vengono fatturate da BizAway con la cadenza concordata e inviate via email, restando ad ogni modo disponibili all’interno dell’apposita sezione dell’account. Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento immediato a favore di BizAway di quanto dovuto una volta ricevuta la relativa richiesta di pagamento da parte di BizAway. La fatturazione avverrm nelle forme e modi previsti dalla legge. 7.2 Il pagamento dei Servizi viene gestito da BizAway, per conto del corrispettivo sarà dispostoProvider, successivamente attraverso terze parti. I Servizi prenotati vengono dunque pagati al ricevimento dei benimomento della Prenotazione direttamente a BizAway, previa accettazione degli stessila quale, con l’ausilio di un terzo, provvederm a inoltrare i pagamenti ai Provider nel rispetto delle condizioni convenute con questi ultimi. 7.3 Tutte le Prenotazioni avvengono mediante modalitm di pagamento online sicure (nella misura in cui tale funzione sia offerta e supportata dalla banca del Cliente) o mediante prelievo dal Conto Cliente. 7.4 Qualunque pagamento gestito da BizAway per conto del Provider e in seguito trasferito a quest’ultimo, costituirm un pagamento al Provider da parte del Cliente e non potrm essere reclamato in alcun modo, tranne in caso di presentazione frode o uso non autorizzato della carta di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentecredito, nei limiti di legge. 7.5 BizAway non risponde, né può essere ritenuta responsabile, neppure a titolo di colpa, in sede caso di stipula frode o di uso non autorizzato anche da parte di terzi della carta di credito del Contratto attuativoCliente, sul quale grava il rischio di copertura degli addebiti non autorizzati. Il Cliente avrm la facoltm di richiedere il rimborso e/o risarcimento delle somme indebitamente addebitategli direttamente all’istituto di credito che ha emesso la carta. BizAway si rende disponibile a fornire al Cliente, dietro specifica richiesta, la facoltà documentazione necessaria per presentare reclamo all’istituto di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare credito. In ogni caso, XxxXxxx non potrm essere considerata responsabile nei confronti del Cliente per un importo superiore a quello della franchigia prevista dalla stessa ASL Contraente solo copertura dell’emittente della carta per l’operazione fraudolenta o non autorizzata ovvero del costo della Prenotazione indicato nel Voucher se inferiore, sempre che il Cliente abbia prima dato prova a BizAway di aver denunciato la frode al termine fornitore della carta di credito (in conformitm con il suo regolamento e le sue procedure) e alle autoritm competenti. 7.6 Il mancato pagamento nei termini richiesti legittima BizAway ad annullare qualunque Prenotazione a danno del Contratto Cliente, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto chiedere ed ottenere il pagamento degli importi anticipati e dei crediti maturati maggiorato al tasso annuo del corrispettivo di prestazioni riconducibili 10% calcolato mensilmente a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge partire dalla data di ricevimento scadenza del pagamento. 7.7 Fermo quanto sopra pattuito, in caso di inadempimento da parte del Cliente alla proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del presente Contratto, BizAway si riserva il diritto di sospendere la Licenza e l'accesso alla Piattaforma sino a quando il Cliente non avrm regolarizzato la propria posizione, salvo in ogni caso il diritto di agire immediatamente per il recupero del credito. Una volta regolarizzata la posizione, XxxXxxx avrm la facoltm di sostituire a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione al Cliente, il metodo di pagamento con l'addebito immediato su carta di credito al momento della fatturaPrenotazione, che il Cliente dichiara sin d'ora di accettare senza riserva alcuna. 7.8 Il Cliente si farm carico di ogni ulteriore onere o spesa di qualsivoglia natura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di cambio valuta, costi di commissione, costi di transazione, ritenute fiscali eventualmente operate sul pagamento del corrispettivo, sanzioni amministrative comminate per violazione di norme di legge (es. Scaduti i termini Codice della strada), penali comminate dai servizi di pagamento, al creditore possono essere corrispostiautonoleggio. Il Cliente si farm altresì carico di ogni ulteriore onere o spesa, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi qualsiasi ragione dovuti, il Fornitore potrà sospendere per la fornitura fruizione di Servizi Addizionali e/o ulteriori non offerti direttamente da BizAway (a titolo esemplificativo: costi per scelta opzioni di flessibilitm delle condizioni di viaggio, comunquecosti per cancellazione voli, le attività previste penali ecc.). Tali servizi ulteriori saranno oggetto di libera scelta da parte del Cliente sulla Piattaforma nella fase di prenotazione, con la specifica indicazione del prezzo aggiuntivo da corrispondere, che verrm fatturato direttamente da BizAway. 7.9 Ciascuna Parte si impegna ad effettuare qualsivoglia comunicazione relativa al presente Contratto ed ai suoi allegati tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata ai riferimenti indicati nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore paragrafo 2 “Parti del contratto”. Le Parti si rendesse inadempiente impegnano a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere comunicare tempestivamente e per iscritto la variazione del proprio Riferimento in caso di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rmodifiche., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Terms and Conditions

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. L’IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente in materia, sono esenti dall’applicazione di tale imposta. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato. Ai fini della fatturazione, l’appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all’indirizzo comunicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, il report mensile relativo al servizio prestato, distinto per ciascun punto di primo intervento o postazione, nel quale siano indicate le informazioni che seguono: − modulazione di equipaggio impiegato con indicazione del costo giornaliero del turno − giorni di durata del servizio nel mese considerato Successivamente l’Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l’esenzione dall’aliquota IVA. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei benidisposto da parte di questa Azienda Ulss, previa accettazione degli stessiverifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture fatture saranno effettuati nei termini di legge effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento, al creditore possono essere corrispostipagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a fronte di specifica richiestagaranzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli interessi moratori nei termini disposti per leggeobblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore l’appaltatore potrà sospendere la fornitura il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativocontratto; qualora il Fornitore l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, obbligo il Contratto Attuativo contratto si potrà risolvere di diritto diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.rA.R. da parte dell’Ulss. L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroA. il contratto dovrà considerarsi risolto.

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Samples: Capitolato Speciale Per L’erogazione Di Un Servizio Di Help Desk

PAGAMENTI. Il Cliente può prescrivere che la spedizione avvenga: a) in “porto franco”, cioè con corrispettivo a carico del Cliente stesso, ovvero b) in “porto assegnato”, cioè con corrispettivo a carico dei destinatario. In mancanza di indicazioni la spedizione sarà effettuata in porto franco. E’ espressamente convenuto che nella ipotesi di “porto assegnato” richiesto dal Cliente, qualsiasi costo applicato al trasporto rimarrà a carico del Cliente stesso, anche nell’ipotesi in cui il destinatario abbia rifiutato il ritiro della spedizione o abbia omesso di eseguire il pagamento dovuto. A garanzia dell’adempimento di tale obbligo, il Cliente riconosce alla presente clausola valore di promessa unilaterale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 634 e ss. del corrispettivo sarà dispostoc.p.c.. Il Cliente ha l’obbligo di informare preventivamente il destinatario di una spedizione “in porto assegnato” circa il contenuto delle presenti Condizioni Generali di Trasporto (quali, successivamente al ricevimento dei benia titolo esemplificativo e non esaustivo, previa accettazione degli stessilimitazioni di responsabilità, termini di consegna indicativi, decadenze) e si impegna a manlevare ed a tenere indenne Nexive qualora il destinatario abbia richiesto in caso di disservizio, risarcimenti di entità superiore a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali. In caso di esecuzione della spedizione a seguito di presentazione vendita diretta o di regolare fattura. Si rimette vendita tramite “commercio elettronico”, intervenuta tra il Cliente e un soggetto riconducibile alla ASL Contraentecategoria di “consumatore”, il Cliente stesso, è tenuto ad informare, in sede maniera chiara, dettagliata e comunque adeguata in relazione alla normativa applicabile, il destinatario, in ordine al contenuto delle presenti Condizioni Generali di stipula del Contratto attuativoTrasporto, sui termini di consegna che rivestono carattere indicativo e sulle conseguenze di un eventuale disservizio ai danni della spedizione (limitazioni di responsabilità, decadenze, etc.). Altrimenti, sarà responsabile, anche nei confronti di Nexive, per l’omessa o insufficiente informazione fornita. Il Cliente accetta espressamente che nella ipotesi di ritardo superiore ai 5 gg. nel pagamento di ciascuna fattura emessa sul soggetto tenuto al pagamento, Nexive avrà facoltà di sospendere la spedizione anche senza preavviso. In tale ipotesi, ovvero in presenza di altri presupposti che possano compromettere, a giudizio insindacabile di Nexive, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo solvibilità del Cliente o del soggetto tenuto al termine pagamento, Nexive potrà richiedere per la attivazione/riattivazione del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheservizio, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto idonee garanzie per il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativopattuito. Il Contratto pagamento dovrà prevedere essere effettuato con le modalità indicate nella proposta commerciale di Nexive. Ove previsto nella proposta commerciale, Nexive potrà richiedere supplementi "una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale deltantum" per servizi ovvero per destinazioni/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rtratte specifiche., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Condizioni Generali Di Trasporto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare La Stazione appaltante opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare che verrà liquidata dalla stessa ASL Contraente Stazione appaltante solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della Ciascuna fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.rdovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto. /i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Capitolato Tecnico

PAGAMENTI. 1 - I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi informatici, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio 2 - L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità e secondo le indicazioni fornite dall'Ente. 3 - Oltre agli elementi di cui all'art. 185 c.2 del D.Lgs. 00.0.0000 x.000, i mandati di pagamento contengono l'espressa indicazione di eventuali cessioni di credito e dei pignoramenti.Qualora sull'ammontare della somma dovuta debba essere operata una ritenuta, il mandato contiene l'ammontare della somma lorda e netta da pagare. 4 - Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti urgenti oltre che quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da altri obblighi di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e devono altresì riportare l'indicazione del numero di sospeso d'uscita emesso dal Tesoriere. 5 - I mandati di pagamento emessi in eccedenza dai fondi stanziati in bilancio o che non trovino riscontro nell'elenco dei residui o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente o del corrispettivo sarà dispostopresente contratto, successivamente non devono essere ammessi al ricevimento pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 6 - I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 12, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 7 - Si intendono fondi disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione o 8 - Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei beniterzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia altresì possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, previa accettazione degli stessiin quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 9 - Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato dall'Ente, deve darne immediata comunicazione all'Ente stesso. 10 - Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di un'indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto della normativa o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, previo consenso dell'Ente. Il Comune potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti secondo le modalità previste dalla normativa; di seguito sono elencate a seguito titolo esemplificativo e non esaustivo: a) accredito in conto corrente bancario intestato al creditore o a persona/impresa diversa dal creditore (cessione di presentazione credito); b) accredito in conto corrente postale intestato al creditore o a persona/impresa diversa dal creditore (cessione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentecredito); c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da inviare al domicilio dello stesso o ad altro domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e con spese a carico del destinatario; d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del destinatario; e) pagamento tramite F24 telematico — F24 Enti Pubblici, F23; f) pagamento tramite girofondi; g) pagamento tramite SDD ( SEPA Direct Debit ). 11 - I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il 1° giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio al Tesoriere. 12 - Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, concordati con l'Ente. 13 - Il Comune si impegna a non inviare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o connessi a limitate casistiche. 14 - Il Tesoriere applicherà la commissione offerta in sede di stipula del Contratto attuativogara sui pagamenti ordinati dall’Ente. 15 - Le commissioni sono applicate sui pagamenti ordinati dall’Ente ed effettuati tramite bonifico, la facoltà compresi i bonifici esteri, e sono poste dal Tesoriere a carico dell’Ente. 16 - Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 27 di applicare sull’importo netto progressivo ogni mese, salvo diversa previsione stabilita dai contratti di lavoro che sarà comunicata dall’Ente al Tesoriere, con valuta compensata nei confronti delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rcorrente., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Convenzione Per l'Appalto Del Servizio Di Tesoreria

PAGAMENTI. 1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la Casa di Cura emetterà alla ASL una fattura mensile di acconto nella misura del 95% (novantacinque per cento) di 1/12 (un dodicesimo) del limite di spesa complessivo fissato al comma 1 dell’art. 3. La ASL pagherà l’importo complessivo della fattura di acconto alla Casa di Cura nel termine stabilito al successivo comma 2, purché la fattura di acconto sia supportata dalla documentazione di una produzione complessiva (per ricoveri, PACC, funzioni, ecc.), cumulata dall’inizio dell’anno solare, non inferiore alla somma degli acconti fatturati dall’inizio dell’anno solare (diversamente, l’acconto dovrà essere ridotto della eccedenza della produzione cumulata, rispetto alla somma degli acconti liquidati). Ai fini del pagamento delle prestazioni, restano fermi i chiarimenti forniti dalla Struttura Commissariale ai Direttori Generali delle AASSLL, con nota n.7626/C del 1/12/2011. 2. Il diritto al pagamento del suddetto acconto maturerà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fatturazione mensile. In subordine al regolare pagamento, entro la stessa scadenza e previo accordo con la sottoscritta casa di cura, la ASL potrà emettere idonea certificazione del debito, purché autorizzata nell’ambito del Piano dei Pagamenti di cui al decreto commissariale n. 12 del 21 febbraio 2011 e s.m.i. 3. La liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese in ciascun anno solare dovrà essere effettuata dalla ASL entro il 30 aprile dell’anno successivo, previa comunicazione alla sottoscritta Casa di Cura della determinazione del saldo liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare su base annuale. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la sottoscritta la Casa di Cura si impegna ad emettere nota credito a storno dell’eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all’esito positivo di eventuali contestazioni, potrà emettere nuovamente l’addebito (per la parte non più in contestazione). Solo in caso di documentate ragioni eccezionali, che dovranno essere comunicate in forma scritta da parte della ASL, il predetto termine del 30 aprile potrà essere prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni per consentire alla ASL il completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli. 4. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio a saldo è subordinata e sospesa fino al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma precedente. 5. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali; b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali; c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali; d) a decorrere dall’inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali. 6. La struttura privata esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall’art. 6 del Dlgs 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. 7. Il pagamento da parte della ASL di interessi moratori e spese, nonché dell’indennizzo di cui all’art. 6 del corrispettivo sarà dispostoDlgs 231/2002, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di presentazione apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di regolare fatturaformale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora). Si rimette alla In tal caso la ASL Contraenteemetterà una specifica disposizione di pagamento, in sede di stipula che dichiari espressamente e per iscritto l’imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all’indennizzo. 8. Ai fini del Contratto attuativorispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui sottoscritta struttura privata indica il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul seguente conto corrente intestato al Fornitore bancario di cui quest’ultimo dovrà fornire il è intestataria sul quale la ASL effettuerà ogni pagamento dovuto in esecuzione del presente contratto: codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del ContrattoIBAN: ; presso: , il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate dei soggetti autorizzati ad operare su detto conto: impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica con apposita lettera firmata dal legale rappresentante. 9. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di In considerazione dell’emergenza COVID e della normativa stabilita dall’art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentolegge 17 luglio 2020, al creditore possono essere corrispostin. 77, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.re s.m.i., dalla ASL Contraentela sottoscritta casa di cura potrà ricevere acconti sulla produzione dell’esercizio 2020 in misura maggiore della produzione effettivamente resa e rendicontata, qualora quest’ultima sia inferiore al 90% del limite di spesa stabilito nel precedente art. Per le disposizioni relative 3, alle condizioni tutte specificate nel paragrafo 4 dell’allegato B alla cessione sopra citata DGRC n. del credito si rimanda allo Schema / / 10. In considerazione della natura facoltativa e non obbligatoria della parte di Accordo Quadroacconti, eccedente la produzione effettivamente resa e rendicontata, di cui al comma precedente, su tale parte la sottoscritta casa di cura dà atto che non maturano interessi di ritardato pagamento.

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Samples: Contratto Tra

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto1. Fermo restando quanto previsto, successivamente al ricevimento dei benicon esclusivo riferimento ai Prestiti Rinegoziati assistiti da Garanzia Sussidiaria (ove presenti), previa accettazione degli stessiall’articolo 9 delle Condizioni Generali Prestito Originario, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula come modificato ai sensi del Contratto attuativodi Rinegoziazione, la facoltà tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico rimborso di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti ciascun Prestito Rinegoziato dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente bancario intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoall’Ente precedentemente comunicato alla CDP. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore L’Ente si impegna a che il comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto operi corrente. 2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel rispetto conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della Legge 13 agosto 2010 n. 136 CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP. 3. L’Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a: (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dei Prestiti Rinegoziati e s.m.i.. Sempre in sede l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di stipula del Contrattoprevisione; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP. 4. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contopagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 8, comma 2, in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore nessun caso possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeeffettuati pagamenti parziali. Resta espressamente inteso che ferma, in nessun ogni caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento dei corrispettivi dovutidi quanto dovuto dall’Ente ai sensi degli Atti Rinegoziati nei modi che riterrà più opportuni, incluso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rbonifico bancario., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Rinegoziazione Prestiti

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. 3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di Contabilità. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto. Sul mandato è evidenziata l'annotazione , nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al bollo di quietanza. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente; devono, altresì, riportare l'annotazione: ‘a copertura del sospeso n. .... ’, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del corrispettivo sarà dispostonome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, successivamente il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro ‘pagato’. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 11. I mandati sono ammessi al pagamento il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 13. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 14. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 15. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente compilata in duplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei benimandati, previa accettazione procede al pagamento degli stessistipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 16. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di presentazione legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di regolare fatturavincolo sull'anticipazione di tesoreria. 17. Si rimette alla ASL Contraente, Per tutti i pagamenti la valuta è quella del giorno in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivacui avviene il pagamento stesso. 18. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto pagamento delle retribuzioni al personale del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a comune che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini abbia scelto l’accredito come forma di pagamento, presso qualsiasi dipendenza dell’ affidatario e presso altri istituti di credito verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al creditore possono essere corrisposticonto tesoreria e di accredito ad ogni c/c entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata e senza commissioni o altri oneri a fronte carico del dipendente. La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quello del giorno di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdegli stessi., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria

PAGAMENTI. 8.1 Il Cliente è tenuto a corrispondere all’American Express il Saldo dell’Estratto Conto. Il Cliente si impegna, tra l’altro, a corrispondere all’American Express tutti gli importi degli Addebiti risultanti dall’Estratto Conto relativi a: (i) utilizzi di tutte le Carte rilasciate al Titolare e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per corrispondenza o nelle altre modalità di volta in volta previste dalle disposizioni di legge e/o di regolamento e messe a disposizione da American Express), anche se le suddette Carte sono state revocate e il contratto è stato risolto), anche se le suddette Carte sono state revocate e il contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento permesse dal Titolare o da un Titolare di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate nel caso di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. 24. 8.2 Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoSaldo dell’Estratto Conto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale italiano del Cliente il diciottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Business, successivamente la Carta Alitalia Business e la Carta Alitalia Business Oro; il ventunesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Business Oro (per le Carte Oro Business emesse sino al ricevimento dei beni30 aprile 2012, previa accettazione il pagamento dovrà essere effettuato il diciottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto); ed il ventottesimo giorno successivo alla data di chiusura dell’Estratto Conto per la Carta Platino Business. A tal fine, il Cliente dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano, indicandone gli estremi all’American Express. Resta ferma, secondo quanto previsto all’Art. 14 del presente Regolamento, la responsabilità solidale del Titolare per il pagamento dell’intero importo indicato nell’Estratto Conto, nonché la responsabilità solidale degli stessieventuali Titolari di Carte Supplementari per il pagamento degli Addebiti relativi all’utilizzo della Carta ad essi attribuibile. 8.3 Firmando il mandato per l’addebito diretto nell’apposito riquadro della domanda di concessione della Carta Business, ed ai sensi di quanto previsto nell’Art. 25, il Cliente riconosce di non essere un consumatore ai sensi del D. Lgs. n.11/2010 ed accetta l’utilizzabilità nei rapporti con l’American Express degli addebiti privi del diritto al rimborso da parte della propria banca. Il Cliente rinuncia, pertanto, ad avvalersi nei confronti dell’American Express del diritto, eventualmente riconosciutogli dalla propria banca o altro intermediario finanziario nel contratto di conto corrente bancario o postale italiano, ad ottenere il rimborso dell’importo addebitato. Inoltre, il Cliente (i) prende atto che il mandato per l’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 8.4 Il Cliente dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario o postale italiano, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari per l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovo conto corrente, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 8.5 In casi eccezionali il Cliente può essere autorizzato, in deroga alla regola generale, a seguito di presentazione di regolare fatturaeffettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto con modalità diverse dall’addebito diretto, quale, ad esempio, il bonifico bancario (restando comunque escluso, in ogni caso, il pagamento a mezzo contante). Si rimette Il Cliente autorizzato, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare il pagamento del Saldo dell’Estratto Conto a mezzo bonifico bancario, dovrà effettuare il bonifico sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autorizzazione al pagamento tramite bonifico bancario. Il bonifico bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento del Contratto attuativoSaldo dell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del relativo importo, la facoltà perciò il Cliente sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente ritardo. L’obbligazione del Cliente si considererà estinta solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivamomento dell’accredito da parte dell’American Express degli importi dovuti dal Cliente come Saldo dell’Estratto Conto. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chePertanto, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il registri sul Conto l’importo di un pagamento come ricevuto “salvo buon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. Le disposizioni del presente comma si applicheranno anche al Titolare e al Titolare di Carta Supplementare in caso di adempimento dell’obbligazione solidale di pagamento ai sensi dell’Art. 14 del presente Regolamento. 8.6 Fermo restando quanto previsto all’Art. 33, nel caso in cui l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo Cliente, del Titolare e/o del Titolare di prestazioni riconducibili a più LottiCarta Supplementare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Carte Di Pagamento American Express

PAGAMENTI. Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido fino al 31.12.2012, salva la revisione prezzi prevista per legge. (Art. 115. Adeguamenti dei prezzi del Dls. 163/02006). Le fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria dovranno pertanto necessariamente riportare, nelle voci fatturate, il dettaglio per singolo servizio attivato da ogni singolo ente e non solo il costo a cedolino elaborato. Gli Enti liquideranno le fatture mensili emesse dalla ditta stessa entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell’ente. Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l’applicazione degli interessi di legge. L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto disposto mediante accreditamento per conto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checreditore, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente bancario (IBAN) indicato dall’Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all’Amministrazione. Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative del caso. La fattura non sarà mandata in pagamento, e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché i 10 Enti comunichino la necessità di apportare rettifiche al Fornitore documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito. In caso di mancato pagamento nel termine di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contrattoal comma precedente, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni per causa imputabile ai 10 Enti, saranno dovuti da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, questi ultimi gli interessi moratori nei calcolati secondo i termini e le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i pagamenti saranno disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Responsabile del contratto dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r10 Enti., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostodovrà effettuarsi presso la sede di GAI in Ceresole d’Alba (CN), successivamente al ricevimento dei benialle scadenze e modalità convenute. La stessa località avrà ad intendersi come luogo di pagamento in caso di rilasci di effetti, previa accettazione degli stessicessioni, a seguito e di presentazione emissioni tratte. I termini per il pagamento o per gli interessi di regolare mora decorreranno dalla data della fattura. Si rimette Il pagamento totale del prezzo o di acconto di esso, convenuto per il giorno della consegna, sia in contanti sia con effetti, dovrà effettuarsi non appena GAI avrà comunicato al Compratore che le Macchine GAI possono essere immesse alla ASL Contraentespedizione. Resta inteso che sino a quando il Compratore non abbia pagato i corrispettivi dovuti, GAI non sarà tenuta in sede alcun modo a dare avvio alla spedizione. GAI potrà concedere credito al Compratore a propria assoluta discrezione, e in tal caso si applicherà quanto qui di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto seguito indicato: a) il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la Prezzo Netto indicato in fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati essere effettuato nei termini indicati e convenuti fra le parti per ogni specifico ordine; b) in aggiunta agli altri rimedi consentitigli dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali, GAI si riserva il diritto di legge applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di in cui sia maturato il diritto al pagamento, al creditore possono tasso Euribor - 3 mesi, maggiorato del 5% (cinque per cento); c) nel caso di vendita di Macchine GAI a compratori stranieri, o aventi la loro sede formale o amministrativa all’estero, qualora GAI non abbia espressamente dichiarato la propria volontà di applicare le condizioni di pagamento di cui ai precedenti paragrafi a) e b), le Macchine GAI dovranno essere corrispostipagate dal Compratore, a fronte mezzo di specifica richiestaLettera di Credito irrevocabile e confermata da una Banca italiana accettata da GAI e incassabile contro presentazione dei documenti di consegna e della relativa fattura, con spese e costi di conferma ad esclusivo carico del Compratore. Tale lettera di Xxxxxxx dovrà pervenire a GAI contestualmente al ricevimento dell’Ordine emesso dal Compratore. In ogni caso, in caso di ritardato pagamento oltre i termini convenuti e senza pregiudizio di ogni altro diritto, decorreranno a favore del venditore gli interessi moratori nei termini disposti al tasso Euribor – 3 mesi maggiorato 5% (cinque per leggecento). Resta espressamente inteso che Qualunque contestazione in ordine alla fornitura ed alla sua esecuzione non potrà mai esimere il Compratore dal puntuale ed integrale pagamento del prezzo convenuto con le modalità stabilite. Il rilascio da parte del Compratore di cambiali non può, in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel considerarsi pagamento dei corrispettivi dovutidefinitivo del prezzo, il Fornitore potrà sospendere né costituisce novazione, né pregiudica la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere riserva di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rproprietà., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Sales Contracts

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al termine del Contratto contratto cui si riferisce e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaal CIG (Codice Identificativo Gara). Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto. /i. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Fornitura Di Prodotti Farmaceutici

PAGAMENTI. Il pagamento del Cliente si obbliga a provvedere ai seguenti pagamenti: - corrispettivo sarà dispostodella locazione così come determinato al punto 5); - spese variabili per carburante, successivamente lubrificanti, pedaggi autostradali, sanzioni amministrative per infrazioni commesse dal Cliente al ricevimento dei beniCodice della Strada e/o ai Regolamenti Comunali, previa accettazione degli stessiProvinciali e Regionali; - se richiesta, una somma a seguito titolo di presentazione cauzione avente valore proporzionale alla cosa locata ed alla durata della locazione, determinata unilateralmente dal Locatore, che verrà restituita al termine della locazione in caso di regolare fatturaconsegna della cosa locata e non potrà mai essere imputata in conto canoni. Si rimette alla ASL Contraente, Il deposito cauzionale deve essere ricostituito in sede caso di stipula del Contratto attuativo, utilizzo. Il Locatore concede al Cliente la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo provvedere alla garanzia cauzionale mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, il cui testo dovrà essere concordato, in alternativa al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto deposito della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore somma di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a sopra; - ogni spesa che il predetto conto operi nel rispetto Locatore dovesse sostenere per il recupero delle somme a lui dovute dal Cliente, incluse le spese legali anche della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre fase stragiudiziale; - il risarcimento dei danni subiti dal Locatore in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto seguito a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e furto o incendio della cosa locata per la parte non oltre 7 giorni coperta da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; garanzia assicurativa qualora il Fornitore si rendesse inadempiente fatto sia addebitabile al Cliente a tale obbligotitolo di dolo o colpa, salvo in ogni caso l’eventuale diritto di regresso della compagnia assicurativa; - la somma giornaliera pari al costo quotidiano del noleggio cd a freddo qualora la cosa locata sia posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria per qualsiasi motivo o ragione; Per i noleggi a freddo: - la rifusione delle spese sostenute dal Locatore per i danni subiti dalla cosa locata e/o dagli accessori per collisioni, ribaltamenti, sovraccarichi o uscite di strada; - il Contratto Attuativo si potrà risolvere risarcimento di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione tutti i danni causati per negligenza ai veicoli e/o dei danni meccanici derivanti anche dall’immissione di carburanti non conformi; - la refusione dei danni cagionati dal Cliente alla cosa locata non derivanti da comunicarsi sinistri con lettera raccomandata a.rterzi (es. danneggiamenti a fari, pneumatici, meccanismi del veicolo, ecc.); - il rimborso di eventuali franchigie, dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione e la maggiorazione del credito si rimanda allo Schema premio assicurativo dovuta al sinistro che ha coinvolto il cliente con colpa di Accordo Quadroquesti.

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Samples: Contratto Di Locazione

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata al 4° comma uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti avvengono per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula netto del Contratto Attuativoribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00). Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti dl corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg. a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede decorrere dalla maturazione di stipula ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contoDPR 207/2010. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge può superare i 30 gg a decorrere dalla data di ricevimento emissione del certificato stesso. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Contestualmente alla data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della fattura. Scaduti i termini di pagamentoDirezione Lavori, al creditore possono essere corrispostila Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunquenonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale obbligorichiesta entro il termine di 30gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il Contratto Attuativo si potrà risolvere pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rsospensione., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

PAGAMENTI. Il pagamento I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati secondo quanto previsto all’art. 6 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Tecniche. Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore in forma mensile posticipata secondo quanto riportato nel predetto articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto; le stesse saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro rice- vimento da parte della Società. Rimane confermato che il pagamento delle fatture sarà dispostosubordinato all’emissione del nulla osta da parte del Direttore di esecuzione del contratto attestante il regolare svolgimento della fornitura, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito nonché alle verifiche posi- tive in materia di presentazione di regolare fatturaDURC. Si rimette alla ASL Contraente, La contabilizzazione dell’importo dello sconto da applicare avverrà con ca- denza semestrale; l’importo corrispondente sarà detratto in sede di stipula contabi- lizzazione dell’ultima fattura della semestralità, a conguaglio degli importi fatturati nel corso degli ultimi 6 mesi. La procedura di calcolo dello sconto da applicare si esplicita nelle seguenti fasi: a) determinazione del Contratto attuativoquantitativo di gasolio erogato alla Società mensil- mente: somma, calcolata su base mensile, del volume (litri) di gasolio erogato alla Società presso tutti i punti di rifornimento convenzionati; b) rilevazione del prezzo medio mensile del gasolio: rilevazione su base mensile del prezzo medio nazionale del gasolio, comprensivo di IVA e accise, come pubblicato sul proprio sito istituzionale dal Ministero dello Sviluppo Economico; c) calcolo del prezzo di riferimento medio mensile per il gasolio erogato: somma su base mensile dei seguenti addendi: - prezzo medio nazionale del gasolio, di cui alla lettera b); - € 0,120; d) calcolo del prezzo contrattuale mensile del gasolio erogato: applicazione dello sconto (espresso in Euro, con arrotondamento al terzo decimale) al prezzo di riferimento medio mensile, di cui alla lettera c); e) calcolo degli importi dovuti su base mensile: moltiplicazione del volume di gasolio calcolato con la metodologia, di cui alla lettera a), per il prezzo contrattuale corrispondente del gasolio erogato, di cui alla lettera d); f) calcolo dell’importo dovuto su base semestrale: somma degli importi do- vuti su base mensile, di cui alla lettera e), riferiti ai 6 mesi antecedenti; g) calcolo del fatturato al lordo dello sconto: somma degli importi del gaso- lio erogato nel corso dei 6 mesi antecedenti, al lordo dello sconto; h) calcolo del conguaglio: determinazione dell’eventuale conguaglio a credi- to o a debito, come differenza tra l’importo di cui alla lettera f) e l’importo di cui alla lettera g). In caso di avveramento di condizioni impreviste che possano comportare una modifica del periodo contrattuale, la facoltà di applicare contabilizzazione illustrata nelle lettere da a) ad h) avverrà, anziché su base semestrale, sulla base del solo periodo compreso tra l’ultima annualità e il termine dell’appalto. In ottemperanza alle norme vigenti, sull’importo netto progressivo delle prestazioni pre- stazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 0,50%, ai fini della applicazione della normativa in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nel caso di inadempienza contributiva del Fornitore (art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.). Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della rite- nuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulatesi, saranno svincolate soltanto in sede di liquida- zione finale a seguito del rilascio del DURC del Fornitore da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto parte degli enti previdenziali competenti, dell’esito positivo della verifica di conformità fina- le e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto ricezione della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentorelativa all’importo svincolato. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul direttamente al Fornitore mediante bonifico bancario presso il conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativodedicato, come previsto dall’art. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 136/2010 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentedi Banca … - Filiale di ………………, codice IBAN: IT……………………. Per le disposizioni relative alla cessione giusta comunicazione del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroFornitore dd. , restando la Società esonerata da qualsiasi obbli- go e responsabilità per i pagamenti eseguiti come anzidetto.

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Samples: Fornitura Carburante

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti avverranno per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al Fornitore netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi avanzamento lavori, nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre del vincolo normativo del patto di stabilità. L'Impresa potrà cedere in sede di stipula del Contrattototo o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le generalità modalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturaprevisti all'Art. Scaduti i termini di pagamento70 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà possibile inoltre attivare la certificazione del credito, al creditore possono essere corrispostisecondo le normative vigenti in materia, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeex D.L. 35/2013 e xx.xx. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.re ii., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione accetta- zione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale fi- scale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i cor- rente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto/i. Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla leggi in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Mi- nistero dell’Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di presta- zioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fatturafattu- ra. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposticor- risposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto AttuativoContratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.A.R., dalla ASL ContraenteStazione appaltante. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a se- guito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclu- sa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al paragrafo 17 del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropre- sente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

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Samples: Appalto Specifico

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento1. I pagamenti sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. 2. Nel corso della Fornitura in opera verranno erogati all’appaltatore, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, ogni qual volta il credito netto dell’appaltatore raggiunga l’importo di € 100.000,00, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto. 3. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 307 del DPR 207/2010 e s.m.i.: - i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dell’Esecuzione indicanti la quantità, la qualità e l’importo della Fornitura eseguita, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata; - nel caso di sospensione della fornitura di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante disporrà, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 4. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. 5. Tutte le forniture saranno effettuati sul fatture dovranno chiaramente riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP (Codice Unico di Progetto), in assenza dei quali non sarà possibile procedere al pagamento. 6. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. A essi si applicano le disposizioni del Regolamento. 7. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in sede di stipula via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 2010. 8. Ai sensi e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contrattoper gli effetti della predetta legge 136/10, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale delil/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto contoalla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […]. 9. In riferimento ai commi 7° e 8° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 dal verificarsi delle stesse. 10. L’Appaltatore potrà cedere i crediti a esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del d.lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue. 11. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto. 12. In caso di aggiudicazione dell’Appalto a un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il Fornitore comunicherà tempestivamente pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e comunque entro sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. 13. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta relativa trasmissione, in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare formato telematico su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rrichiesta dell’Istituto., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contract for the Supply and Installation of Awnings

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il pagamento titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentocodice civile. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore avverranno in una unica rata mediante emissione di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini certificato di pagamento, contabilizzati al creditore possono essere corrispostinetto del ribasso d’asta, a fronte comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Sarà facoltà dell'Amministrazione, in accordo con l'Impresa, raggiunta la rata unica da pagare, rateizzare i pagamenti dello stato di specifica richiestaavanzamento lavori, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità. Resta espressamente inteso che L'Impresa potrà cedere in nessun casototo o parzialmente il credito derivante dal contratto, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutiad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il Fornitore potrà sospendere la fornitura ecui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, comunqueai sensi dell’art. 106, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rcomma 13 del Codice., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento informatici (mandati), individuali o collettivi, con caratteristiche previste dall’art.185 del corrispettivo sarà dispostoD.Lgs. 267/200, successivamente al ricevimento dei benidal D.Lgs 23.6.2011 n.118 e dal DPCM 28.12.2011, previa accettazione degli stessiemessi dal Comune, a seguito numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentecontabilità del Comune, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheovvero, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili assenza o impedimento, da persona abilitata a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG sostituirli ai sensi e con i criteri di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore individuazione di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula al regolamento degli uffici e dei servizi del Contratto AttuativoComune. 2. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 legge e s.m.i.. Sempre delle indicazioni fornite dal Comune. 3. I mandati dovranno contenere tutti gli elementi previsti per legge, con particolare riferimento ai codici identificativi della transazione elementare di cui al D. Lgs. 118/2011 dettagliato dal DPCM del 28.12.2011, nonché la suddivisione tra residui e competenza, oltre che gli elementi previsti dalle normative specifiche in sede materia di stipula contabilità pubblica, appalti e tracciabilità. Inoltre dovranno contenere: • le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; • l’eventuale vincolo di destinazione. A tale riguardo il Tesoriere dovrà tenere la gestione delle somme vincolate alla cui corrispondenza con le scritture contabili del Contratto, il Fornitore Comune è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contotenuto. 4. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini delegazioni di pagamento, al creditore possono da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; i mandati devono, altresì, riportare l'annotazione: ‘a copertura del sospeso n ’, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere estingue i mandati nei limiti dei rispettivi interventi del bilancio approvato, dei capitoli per i servizi per conto di terzi e degli elenchi dei residui di spesa. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione al Comune. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le attività previste modalità indicate al successivo art. 9, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore, o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10. Il Tesoriere estingue i mandati in contanti presso i propri sportelli, nel Contratto Attuativo; rispetto dell’art.49 comma 1 D.Lgs 21.11.2007 n.231, o secondo le seguenti diverse modalità indicate dal Comune mediante annotazione sui titoli di spesa: a) Accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore b) commutazione in assegno circolare non trasferibile, a favore del creditore, da spedire al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con spesa a carico del destinatario; c) commutazione in vaglia postale ordinario o in assegno postale localizzato, con tassa e spesa a carico del richiedente. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere. Per la commutazione di cui alla lettera b) del precedente comma 10 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo eccezioni dovute a comprovata urgenza per cui il pagamento deve avvenire nello stesso giorno. 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento, individuali e collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora il Fornitore si rendesse inadempiente tratti di partite singole superiori ad € 25,00.= 14. Il Comune si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria o urgente successiva a tale obbligodata e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre. 15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dal Comune, ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, ad eccezione di quelle previste al punto 10 lettera a) che sono a carico del Tesoriere. Pertanto, il Contratto Attuativo Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione, ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. La commissione bancaria non si potrà risolvere di diritto applica in ogni caso ai seguenti pagamenti effettuati mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.bonifico:

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Samples: Tesoreria Agreement

PAGAMENTI. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto prevede la seguente forma di pagamento. Pagamento rateale del canone contrattuale alla scadenza di ciascuna mensilità, previa presentazione di fatturazione da parte della Ditta, da effettuare entro i primi 5 giorni di ogni mese. La relativa rimessa del canone alla Ditta sarà effettuata entro il giorno 2° del mese successivo al mese oggetto di pagamento. Il pagamento del corrispettivo rateo sarà dispostoeffettuato dividendo per 36 mesi l’importo complessivo contrattuale per il triennio, successivamente al ricevimento dei beniquindi dedotto il ribasso di gara sul relativo importo a base di gara, previa accettazione degli stessimaggiorato della quota di 1/36 dell’importo triennale per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso indicato nel bando di gara e nel contratto. Tale pagamento dovrà comprendere anche i rimborsi per eventuali acquisti diretti di materiali effettuati nel corso del mese di riferimento, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula specificatamente richiesti e riconosciuti dal Responsabile del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaProcedimento. Il contenuto rateo mensile, per poter essere liquidato deve essere conforme ai seguenti requisiti da accertarsi da parte del Direttore dei lavori competente per Distretto e del Responsabile del Procedimento mediante formale sottoscrizione della fattura sarà concordato documentazione attestante le attività svolte, il personale e i mezzi impiegati con le ASL Contraenti nel rispetto forme alle richieste della Direzione dei lavori: a) effettiva esecuzione del dettato normativo servizio e presenza del D.p.r. 633/1972 personale e della Legge 136/2010. Si precisa chemezzi nelle qualifiche e quantità previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; b) effettiva esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni richieste secondo ordini di servizio, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo o secondo la pianificazione programmata; c) applicazione di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore eventuali penali di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede al presente Capitolato Speciale d’Appalto e/o di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna deduzioni da operare a che il predetto conto operi nel rispetto carico della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede Ditta agiudicataria; d) assenza di stipula del Contrattocontestazioni sulla esecuzione alla regola d’arte delle lavorazioni richieste, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque qualora ve ne fossero deve essere espressamente dichiarata la loro definizione entro e non oltre 7 giorni il mese successivo; e) presenza della Certificazione DURC in corso di validità; f) importo complessivo oggetto di autorizzazione al pagamento; g) proposta al Responsabile del Servizio di “Determina” a liquidare da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi prodursi entro il 10 del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini mese successivo al mese oggetto di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdebitamente sottoscritta., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Appalto Misto Di Lavori Di Manutenzione Edile E Di Servizi

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i servizi eseguiti, al netto del corrispettivo sarà dispostoribasso d'asta, successivamente comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al ricevimento lordo della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 2 un importo non inferiore al 20% dell’importo contrattuale. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei benicontratti collettivi, previa accettazione degli stessidelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraenteprotezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di stipula conto finale. 3. Entro trenta giorni all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei servizi eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dell’Esecuzione, ove nominato, o il Responsabile del Contratto attuativoProcedimento redige la relativa contabilità ed emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la facoltà dicitura: “servizi a tutto il ……………………” con l’indicazione della data. 4. Il Comune provvede al pagamento del predetto certificato entro trenta giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 185 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo quanto dovuto è subordinato all’ottenimento del certificato valido di regolarità contributiva. 5. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. 6. L’ultima rata di acconto potrà avere, pertanto, un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al termine del Contratto e previa acquisizione precedente comma 1. 7. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributivacontributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’Appaltatore. Il contenuto della fattura sarà concordato In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge. 8. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015) le fatture dovranno essere emesse con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo l'annotazione "scissione dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rpagamenti"., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Manutenzione Ordinaria Programmata

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoeffettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, successivamente fatta salva l’avvenuta emissione del “certificato di verifica di conformità” di cui al ricevimento dei beniprecedente articolo e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, previa accettazione degli stessimediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a seguito pena di presentazione di regolare fatturanullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall’art. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto 3 della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della richiamata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in sede materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto verranno utilizzati uno più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Si precisa che la fattura, dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. Il Fornitore sarà tenuto, qualora non fosse già indicato nell’anagrafica Mepa, a comunicare a questa amministrazione alla PEC XXXXXXXX@XXX.XXXXXXXXXXXX.XX, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ASL Contraente ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto/i corrente del Fornitore dedicato/i. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. Il Fornitore comunicherà tempestivamente 1456 del c.c. l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. Per l’emissione e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto nonché le generalità che: a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - XXXXXXXX XXXXXXXX - XX 000 XX 00,0 - 00000 XXXXXXX - CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (nome e cognomeCIG) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoCODICE CUP (se previsto) da indicare in fattura, sono quelli contenuti nella RDO; d) LA DITTA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE INDICARE IL COSTO UNITARIO DI CIASCUNO DEI PRODOTTI FORNITI; e) QUESTA AGENZIA RIENTRA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALLA COSIDDETTA SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA, NOTO COME “SPLIT PAYMENT”. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rPER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE DEVONO COMUNQUE CONTENERE L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoIn ottemperanza all'art. 1, successivamente al ricevimento dei benicomma 209, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativodella legge n. 244/2007, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoseguente Codice Unico Ufficio:8X1KQZ. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 30 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. Scaduti i termini 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di pagamentoconformità da parte del Responsabile della struttura richiedente. L’emissione delle fatture da parte dell’Appaltatore dovrà avvenire secondo la seguente cadenza temporale: 1) per quanto riguarda le prestazioni di cui ai punti a) a d) del precedente art.5: emissione di una fattura posticipata al completamento di quanto previsto; 2) per quanto riguarda le prestazioni di cui al punto e) del precedente art.5: emissione di una fattura annuale anticipata, al creditore per ciascuno dei 3 anni di vigenza contrattuale. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso le ritenute possono essere corrispostisvincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a fronte quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di specifica richiesta, gli Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi moratori nei termini disposti di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per leggeinadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore Non si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdarà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, dematerializzati ed emessi dalla DTEmilia, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Direttore della Destinazione stessa o da eventuale sostituto delegato, come individuato ai sensi dell’art. 4. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dalla DTEmilia con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti della DTEmilia, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Il Tesoriere sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla presente convenzione e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate alla Destinazione stessa, fatto salvo il maggior danno. 3. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs.118/2011, relativo alla nuova contabilità armonizzata, e successive modifiche e integrazioni, nonché dal regolamento di contabilità della DTEmilia. 4. I mandati di pagamento vengono emessi e trasmessi con “ firma digitale” in formato digitale e contengono altresì l’indicazione dei seguenti elementi: - modalità di pagamento con i relativi estremi; - assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - eventuale indicazione “pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione”; - eventuale indicazione della data entro la quale il pagamento deve essere eseguito nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità; - eventuale annotazione “pagamento non frazionabile - esercizio provvisorio” oppure “pagamento indilazionabile - gestione provvisoria”; 5. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino alterazioni nei parametri del corrispettivo tracciato informatico. Qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e, su richiesta del Direttore della DTEmilia o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro, secondo le disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 30 giorni, fatte salve le situazioni determinate da cause esterne ed indipendenti dal Tesoriere o dall’Ente, riportando l’annotazione: “a copertura del n. …della relativa contabile . .”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. 7. L’estinzione dei mandati potrà avvenire con espressa annotazione sui titoli e, in ogni caso, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente: 8. Il Tesoriere esegue i pagamenti entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dalla DTEmilia. 9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla DTEmilia; 10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi a pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 11. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dalla DTEmilia nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 12. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di norma, a partire dal giorno lavorativo per le banche, successivo a quello della trasmissione al Tesoriere medesimo. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato sul mandato dall’Ente, quest’ultimo deve consegnare i mandati entro il giorno lavorativo precedente alla scadenza. Qualora invece il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di ente intestatario di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, la DTEmilia si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il giorno lavorativo bancario precedente il giorno di scadenza. L’addebito del conto di Tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 13. I mandati sono pagabili presso qualsiasi sportello del Tesoriere a mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze 14. I tempi di accredito sui conti correnti bancari postali o altro intestati ai beneficiari sono stabiliti come segue: - conti presso l’istituto Tesoriere: , - conti presso altri istituti: . 15. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire i pagamenti con la tempistica prevista al precedente comma 12 e purché debitamente preavvisato dalla DTEmilia degli importi da pagare e relative scadenze, sarà dispostoritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate alla Destinazione stessa. 16. Per il pagamento di mandati mediante: - bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere non verranno applicate commissioni a carico dei beneficiari; - bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su istituti bancari diversi dal Tesoriere, successivamente verranno applicate commissioni a carico dei beneficiari pari a € ; Per i mandati di pagamento inviati al ricevimento Tesoriere in un determinato giorno e destinati allo stesso fornitore la commissione si applica sul totale per una sola volta. Il Tesoriere si impegna a non applicare le commissioni sui mandati di pagamento riguardanti: - pagamenti in contanti presso i propri sportelli; - altre amministrazioni pubbliche, istituzioni, consorzi e società di capitale partecipate dalla DTEmilia; - spettanze per il personale dipendente e assimilato, amministratori; - rate di mutui e altri oneri finanziari; - premi di polizze assicurative, canoni di locazione, imposte e contributi previdenziali ed assistenziali; - pagamenti su conti correnti presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere; - pagamenti di utenze / bollette, contratti di somministrazione e buoni pasto; - pagamenti mediante modello RAV; - somme d’importo inferiore a € ……….. . - modelli F23 e F24. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei benimandati l’ammontare delle commissioni in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono le indicazioni, previa accettazione sui titoli, sulle quietanze e sui documenti equipollenti, sia degli stessiimporti delle commissioni che di quelli netti da pagare. I costi di addebito bancario devono però essere comunicati in modo chiaro e trasparente al beneficiario da parte del Tesoriere; 17. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati che al 31 dicembre di ogni anno dovessero rimanere inestinti, commutandoli d’ufficio in assegni di “traenza” e inviati all’indirizzo del beneficiario. 18. La DTEmilia non può disporre pagamenti con assegnazioni di valute antergate o postergate e il Tesoriere non le può comunque prendere in considerazione. 19. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare o di traenza, il Tesoriere si impegna, a richiesta della DTEmilia, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare alla DTEmilia l’importo degli assegni eventualmente ritornati per irreperibilità degli intestatari. 20. Il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Tali informazioni possono essere rese disponibili on line su apposito applicativo WEB di intercomunicazione. 21. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di presentazione legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di regolare fatturaeffettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari. Si rimette alla ASL ContraenteQualora, in sede per insufficienza di stipula del Contratto attuativoentrate, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto Tesoriere non abbia potuto precostituire i necessari accantonamenti per il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo delle rate dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti mutui o dei prestiti obbligazionari ed altre spese obbligatorie per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente attingere i mezzi finanziari occorrenti a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere valere sull’anticipazione di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rTesoreria., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente con procedura informatizzata su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dall’Amministrazione Comunale. 2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 4. L'estinzione di mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. I mandati di pagamento devono contenere: - la denominazione dell'Ente; - l'indicazione del corrispettivo sarà dispostocreditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, successivamente con relativo indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A.; - l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la causale del pagamento; - l'imputazione in bilancio in base alla classificazione di cui al ricevimento dei beniD. Lgs. 118/2011(missioni, previa accettazione degli stessiprogrammi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentetitoli, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione distintamente per residui o competenza); - gli estremi del documento unico esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di regolarità contributiva. Il contenuto pagamento; - la codifica; - la voce economica; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - l'eventuale indicazione della fattura sarà concordato modalità di agevolazione di pagamento prescelta dal beneficiario con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chei relativi estremi; - l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per (causale)". In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. Tale indicazione può essere contenuta anche nella documentazione allegata al mandato. La mancata indicazione della scadenza sul mandato o sugli allegati giustificativi esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo, tranne che per quanto previsto al successivo comma 22 (delegazioni di pagamento); - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’espressa indicazione di eventuali cessioni di credito e dei pignoramenti; - il codice gestionale SIOPE di cui al Decreto Mef 9 giugno 2016; - i codici della transazione elementare di cui agli artt. da 5 a 7 del corrispettivo D. Lgs. 118/2011; - l’indicazione dei codici CIG e CUP, ove dovuti; - tutti gli altri eventuali elementi previsti dalla legge e in particolare dalla normativa sull’”armonizzazione dei sistemi contabili” di prestazioni riconducibili cui al D. Lgs. 118/2011e ss.mm.ii.; - tutti gli altri eventuali elementi previsti dalla legge e in particolare dalla normativa sul SIOPE+. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento. Previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dagli stessi soggetti autorizzati a più Lottisottoscrivere i mandati, la fattura medesima potrà contenere operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a obblighi tributari, somme iscritte a ruolo, stipendi, contributi, e spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro (es. pagamenti urgenti a scadenza). Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 15 giorni, o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente, e comunque entro il riferimento termine del mese in corso. Tali ordinativi devono altresì riportare l'annotazione: "a copertura del provvisorio n. ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 7. Salvo quanto indicato all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria), il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al CIG pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di uno solo dei lotti discarico per cui si richiede il pagamentoTesoriere. 9. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui quest’ultimo dovrà fornire al successivo art. 17, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Si intendono fondi disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione o quelli a specifica destinazione il codice IBAN in sede cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall’Ente nelle forme di stipula del Contratto Attuativolegge. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui A tale scopo il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore Tesoriere è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dare costante informazione all’Ente sulla disponibilità dei fondi liberi da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rvincolo., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria Comunale

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al termine del Contratto contratto cui si riferisce e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivaal CIG (Codice Identificativo Gara). Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoContratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, Contratto il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto detto/i conto. /i. I pagamenti delle per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentopagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggelegge salvo diverso accordo tra le parti. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativoe nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il Contratto Attuativo contratto si potrà potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentedalle Aziende Sanitarie contraenti. Per E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni relative di cui alla cessione Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25 del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadropresente Capitolato d’Oneri.

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Samples: Capitolato D’oneri Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici (Vaccini)

PAGAMENTI. Il pagamento L’importo dell’appalto relativo al servizio di manutenzione ordinaria verrà corrisposto all’Impresa in rate bimestrali posticipate, dietro presentazione di: - regolare fattura, al netto delle eventuali somme contestate alla Impresa Aggiudicataria dalla Stazione Appaltante, in cui sia dettagliato il corrispettivo relativo ai diversi plessi edilizi universitari, intestata all’ Università degli Studi del corrispettivo sarà dispostoSannio, successivamente Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxxxxx, numero di Partita I.V.A: 01114010620; - documentazione attestante il versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riferita al ricevimento dei benibimestre di competenza; - attestazione da parte dell’Impresa aggiudicataria di avere corrisposto al personale, previa accettazione degli stessiaddetto al servizio appaltato, quanto dovuto a seguito titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori, riferita al bimestre di competenza. L’importo dell’appalto relativo al servizio di manutenzione straordinaria verrà corrisposto all’Impresa aggiudicataria ad ultimazione di ogni singolo intervento di manutenzione straordinaria, dietro presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo la redazione del Verbale di Intervento, secondo le modalità previste all’articolo 4 lettera a) del presente Capitolato. Si rimette alla ASL ContraenteQualora l’Impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, e delle disposizioni degli istituti previdenziali per i contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procederà all’intervento sostitutivo ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni. In tali ipotesi l’Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi. Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, verrà effettuato mediante bonifico bancario o postale su uno dei conti correnti individuati secondo le modalità di seguito indicate, entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura, ed è, in sede ogni caso, subordinato alla attestazione di stipula regolare esecuzione del Contratto attuativo, la facoltà servizio relativo al mese di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % riferimento della fattura da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e previa acquisizione confermata dal Responsabile Unico del documento unico Procedimento, nonché alla verifica della regolarità contributiva della Impresa, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. La Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale è stato emanato il "Regolamento in materia di regolarità contributiva. Il contenuto emissione, trasmissione e ricevimento della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.relettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheLa Impresa, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo ai sensi di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 136, e s.m.i.. Sempre successive modifiche ed integrazioni, è tenuta a: - utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti bancari o presso le Poste Italiane Società per Azioni, dedicati, anche in sede via non esclusiva, alle commesse pubbliche relative al servizio oggetto della procedura di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a gara; - comunicare alla ASL Contraente Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi, nonché ogni modifica relativa ai dati precedentemente trasmessi; - dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Benevento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti Il mancato rispetto delle forniture saranno effettuati nei termini predette disposizioni, è causa, ai sensi di legge quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, di risoluzione del contratto di appalto. Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa. Qualora i mandati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante vengano pagati con accredito presso Istituti di Credito diversi dall’Istituto Cassiere di Ateneo, le eventuali, relative spese sono a carico della Impresa aggiudicataria dell’appalto. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero il regolare svolgimento del servizio, notificati all’Impresa aggiudicataria a mezzo raccomandata A/R, fax o p.e.c., determinano la sospensione del termine di pagamento innanzi richiamato relativamente alla fattura contestata. La sospensione di predetto termine si intenderà cessata a decorrere dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte del Responsabile Unico del Procedimento attestante l’avvenuto adempimento della Impresa. La Stazione Appaltante ha la facoltà di pretendere accrediti di somme per minori servizi prestati e di non riconoscere compensi., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

PAGAMENTI. I pagamenti verranno effettuati dalla banca esclusivamente sulla scorta di mandati individuali o collettivi,ordini di accreditamento,nonché ruoli di spese fisse,regolarmente firmati dalla/e persona/e autorizzata/e come da comunicazione ai sensi del successivo punto 8. La consegna di tali ordinativi alla banca dovrà avvenire mediante elenco in duplice copia regolarmente firmato di cui uno da restituire alla SA sottoscritto in segno di ricevuta. I titoli di spesa devono essere messi in pagamento, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione alla banca. In caso di ritardo nell’evasione degli ordinativi di pagamento rispetto ai termini indicati in precedenza saranno applicate a carico della banca, con esclusione dei casi in cui è richiesta la quietanza diretta del creditore presso gli sportelli della banca, le seguenti penalità pecuniarie: 1. ritardo contenuto nei primi due giorni lavorativi bancabili,il due per mille della somma lorda da pagare; 2. ritardo contenuto dal 3° al 5° giorno lavorativo bancabile,il cinque per mille della somma lorda da pagare; 3. ritardo dal 6° giorno lavorativo bancabile, il dieci per mille della somma lorda da pagare; In caso di urgenza evidenziata dalla SA e comunque ogni qual volta la situazione lo consenta, i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna. L’estinzione dei mandati da parte della banca avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dalla SA con assunzione di responsabilità da parte della banca medesima,che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti della SA sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. La banca esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili sulle contabilità speciali e di quelli utilizzabili sulle anticipazioni di cassa di cui al successivo punto 12 richieste dalla SA. Nel rispetto dei limiti di cui sopra ,per casi di particolare necessità, la SA può richiedere alla banca l’esecuzione di pagamenti anticipati rispetto alla ricezione dei titoli di spesa. Tali pagamenti sono eseguiti su specifica richiesta sottoscritta dalla/e persone autorizzata/e a firmare gli ordini di pagamento. La SA può autorizzare l’addebito diretto (domiciliazione) sul proprio conto per pagamenti di particolari forniture quali utenze telefoniche,energia elettrica,gas metano ecc. Le spese obbligatorie per legge,per contratto, o convenzionalmente considerati tali,quali imposte e tasse,contributi previdenziali ,canoni o contributi obbligatori,rate di ammortamento di mutui o altri prestiti,devono essere pagate dalla banca anche in assenza di ordinativo. La SA si impegna a rimettere entro 15 giorni alla banca i regolari ordinativi di pagamento. I beneficiari dei mandati,sia su piazza che fuori piazza,saranno avvisati a cura e con spese a carico della banca. Le eventuali penalità per il ritardo dei pagamenti a scadenza predeterminata sono a carico della banca. Il ritardo nella consegna degli ordinativi esonera la banca da qualsiasi responsabilità in merito. La banca è inoltre esonerata da responsabilità qualora non possa effettuare pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì possibile ricorrere alle anticipazioni di cassa in quanto già completamente utilizzate. La banca è tenuta a eseguire tempestivamente i pagamenti che le siano ordinati,da farsi anche all’estero,ovvero in piazze dove non sono presenti propri sportelli. La SA può utilizzare,in base alla vigente normativa sulla firma digitale,sistemi di gestione informatica degli ordinativi di pagamento. La banca effettua i pagamenti secondo le modalità riportate sugli ordinativi di pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentein base alle indicazioni rese dai creditori, in sede uno dei seguenti modi: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore,con provvigioni o commissioni a carico della banca; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile o altro titolo di stipula credito a copertura garantita,a favore del Contratto attuativocreditore e allo stesso consegnato o spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con provvigioni o commissioni a carico della banca; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con provvigioni o commissioni a carico della banca; d) mediante girofondi a favore di enti destinatari di contabilità speciale presso la facoltà sezione di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta Tesoreria Provinciale dello 0,5 % Stato; e) in assenza di specifica indicazione,pagamento diretto al creditore presso gli sportelli della banca o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. Per quanto riguarda i pagamenti per rimborsi, effettuati secondo le modalità di cui alle succitate lettere b),c) ed e) , il beneficiario deve essere informato a mezzo nota accompagnatoria o altro circa la causale cui il pagamento si riferisce. La banca non deve effettuare pagamenti da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato estinguere con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, la forma dell’accredito in conto corrente bancario nel caso in cui riscontri difformità ed anomalie tra il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto nominativo del beneficiario e il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul rispettivo conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare bancario indicato sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in titolo o ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrispostiovvero il beneficiario non risulti intestatario o cointestatario del medesimo conto. La banca provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale,gli ordinativi di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre di ogni anno. Le dichiarazioni di commutazione o di accreditamento,che sostituiscono la quietanza del creditore, a fronte devono risultare sul mandato di specifica richiesta, pagamento da annotazione recante gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, estremi relativi alle operazioni ed il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rtimbro della banca., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Appendice Al Capitolato D’oneri Per Il Servizio Di Tesoreria E Di Cassa

PAGAMENTI. L’Amministrazione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento avverrà con rimessa diretta a mezzo mandato. La fatturazione va effettuata separatamente per le diverse tipologie di servizi come individuate nell’art. 11 del corrispettivo sarà dispostopresente capitolato. L’intestazione delle fatture deve essere effettuata come segue: ⮚ per il servizio di trasporto al Centro Sociale di San Xxxx al Tagliamento, successivamente le fatture dovranno essere intestate al ricevimento dei beniComune di San Xxxx al Tagliamento e riportare il codice univoco ufficio: 3SCONF; ⮚ per il servizio di trasporto degli utenti diversamente abili di cui all’art. 2, previa accettazione degli stessi, punto 1) le fatture dovranno essere intestate al Comune di San Xxxx al Tagliamento Ente Gestore del SSC Ambito territoriale Tagliamento e riportare il codice univoco ufficio: ZIEVEF. Le somme spettanti all’Aggiudicataria saranno liquidate a seguito di presentazione verifica della regolarità della prestazione salvo quanto di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, seguito disposto: • nel caso in il documento contabile o il servizio cui lo stesso si riferisce sia rilevato irregolare, incompleto o comunque oggetto di contestazione da parte dell’appaltatore, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere conclusi entro 15 giorni naturali e continui dalla data di ricevimento dei rilievi da parte dell’aggiudicataria. Detto termine è sommato ai trenta giorni stabiliti per il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto pagamento; • gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini sopra concordati; • il pagamento del corrispettivo dovuto dall’appaltatore si intende avvenuto alla data di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG emissione del relativo mandato di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore Eventuali ritardi nei pagamenti, non imputabili a volontà dell’Ente Appaltante, non comporteranno indennizzi o interessi di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativoqualsiasi natura. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto L’Amministrazione appaltante provvederà inoltre ad acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 16-bis c. 10 della Legge 13 agosto 2010 28 gennaio 2009, n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto2, il Fornitore è tenuto a comunicare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - riferito alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento presentazione della fattura. Scaduti i termini fattura - a comprova del fatto che al momento della presentazione della fattura stessa era in possesso di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione regolarità contributiva come da comunicarsi con lettera raccomandata a.ressa dichiarato., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dal Comune in formato elettronico e firmati digitalmente dal Responsabile del corrispettivo sarà dispostoServizio Finanziario o da altro dipendente specificatamente autorizzato secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate nonché tutte le successive variazioni; a tal fine, il tesoriere resta impegnato dal giorno stesso al ricevimento della suddetta comunicazione. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. I mandati di pagamento devono contenere tutte le indicazioni previste dall’art.185 del Dlgs 267/2000 nonché dal Regolamento di contabilità; 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivati da delegazione di pagamento, da obblighi tributari da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Per le restituzioni di depositi cauzionali di natura provvisoria il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto Tesoriere effettua il pagamento del corrispettivo secondo le disposizioni previste nel Regolamento di prestazioni riconducibili Contabilità. Gli ordinativi a più Lotticopertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e comunque non oltre il 31/12 di ogni anno. 5. Il Tesoriere esegue i pagamenti, la fattura medesima potrà contenere per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Comune. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il riferimento Tesoriere. Il Tesoriere procede alla loro restituzione al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoComune. 6. I pagamenti per sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore modalità di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede al successivo art. 9, l'anticipazione di stipula del Contratto Attuativotesoreria deliberata e richiesta dal Comune nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 7. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta ovvero che il predetto conto operi presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula nome del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto contocreditore. 8. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contopropri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. I pagamenti delle forniture saranno effettuati mandati sono pagabili, allo sportello del Tesoriere, nei termini locali di legge dalla data cui all'art. 2 della presente convenzione, contro il ritiro di ricevimento regolari quietanze, o mediante strumenti offerti dal Sistema bancario e postale. 9. I mandati sono ammessi al pagamento entro il primo giorno bancabile successivo a quello della fatturarecezione dell’ordine di pagamento del tesoriere. Scaduti i termini In caso di pagamentourgenza il tesorerie, al creditore possono essere corrispostiin via eccezionale, a fronte effettuerà il pagamento il medesimo giorno di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rricezione del mandato., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Tesoreria Comunale

PAGAMENTI. 10.1 Il pagamento dell’Importo Dovuto dovrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente bancario o postale italiano del corrispettivo Titolare. L’addebito del conto corrente bancario o postale italiano avverrà il 13° giorno successivo alla Data dell’Estratto Conto. Nel caso in cui la data di addebito cada in un giorno festivo, essa sarà dispostoposticipata al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, successivamente al ricevimento dei benise vi sono giorni festivi infrasettimanali dopo la chiusura del ciclo contabile, previa accettazione degli stessila data di addebito potrebbe risultare ulteriormente posticipata, a seguito causa dell’allungamento dei tempi tecnici di lavorazione da parte dei sistemi interbancar i. A tal fine, il Titolare dovrà mantenere idoneo conto corrente bancario o postale italiano, indicandone gli estremi all’American Express. Inoltre, il Titolare (i) prende atto che l’autorizzazione all’addebito diretto scade automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia alcun Addebito registrato sul Conto e l’Importo Dovuto sia pari a zero) per un periodo di 36 mesi e (ii) accetta che, in tal caso, dovrà attivarsi al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. 10.2 Il Titolare è tenuto a corrispondere all’American Express l’Importo Dovuto di volta in volta, indipendentemente dalla circostanza che gli Addebiti che lo hanno generato derivino da: (i) utilizzi di tutte le Carte del Titolare di Carta Base e di tutte le Carte dei Titolari di Carte Supplementari (anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna firma o presentazione della Carta all’Esercizio, ivi compresi ordini e/o prenotazioni effettuate via internet, per telefono o per c orrispondenza o nelle altre modalità previste dalle disposizioni di regolare fatturalegge e/o di regolamento vigenti per tempo e messe a disposizione da American Express), anche se le suddette Carte sono state revocate e il presente Contratto è stato risolto; (ii) operazioni effettuate da qualsiasi altra persona, se il Titolare della Carta Base ovvero i Titolari delle Carte Supplementari hanno consentito l’uso della loro Carta; (iii) operazioni effettuate in violazione delle norme del Regolamento ovvero in modo fraudolento dal Titolare e/o dagli eventuali T itolari di Carta Supplementare, ovvero da terzi, qualora tale uso della Carta e delle eventuali Carte Supplementari sia stato permesso dal Titolare di Carta Base o dagli eventuali Titolari di Carta Supplementare; (iv) operazioni non autorizzate quando si tratti di Carte smarrite, rubate o utilizzate indebitamente alle condizioni e nei limiti di cui all’Art. Si rimette 27. 10.3 Il Titolare dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’American Express eventuali variazioni del proprio conto corrente ba ncario o postale italiano, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessariper l’effettuazione dell’addebito diretto sul nuovoconto corrente, restando a suocarico ogni conseguenza derivante da mancate o tardive comunicazioni. 10.4 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express,, in deroga alla ASL Contraenteregola generale, a effettuare a mezzo assegno il pagamento dell’Importo Dovuto, l’assegno dovrà essere munito della clausola “non trasferibile” e intestato ad “American Express Italia s.r.l.”. L’assegno dovrà pervenire all’American Express in tempo utile per il suo incasso entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nella ricezione o nell’incasso degli assegni, perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di ritardo 10.5 Qualora il Titolare sia autorizzato dall’American Express, in deroga alla regola generale, a effettuare il pagamento dell’Importo Dovuto a mezzobonifico bancario, il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dall’American Express in sede di stipula autor izzazione al pagamento tramite bonifico xxxxxxxx.Xx bonifico bancario dovrà essere effettuato in tempo utile affinché il relativo importo venga accreditato sul conto corrente bancario dell’American Express entro la data in cui è dovuto il pagamento indicata nell’Estratto Conto. L’American Express non è responsabile di eventuali ritardi imputabili a terzi nell’accredito del Contratto attuativorelativo importo, la facoltà perciò il Titolare sarà tenuto a corrispondere le penali applicabili in caso di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % ritardo. 10.6 L’obbligazione del Titolare di pagare l’Importo Dovuto si considererà estinta soltanto al momento dell’accredito e/o dell’incasso del relativo importo da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico parte dell’American Express. Pertanto, nel caso incui registri sul Conto l’importo di regolarità contributivaun pagamento come ricevuto “salvobuon fine”, l’American Express potrà stornare detto pagamento nel caso in cui successivamente esso non vada effettivamente a buon fine. 10.7 Fermo restando quanto previsto all’Art. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che41, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il l’American Express accetti un pagamento tardivo o parziale oppure un pagamento che, in qualsiasi maniera, non costituisca esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più LottiTitolare ai sensi del Regolamento, la fattura medesima ciò non potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula alcun modo essere interpretato come rinuncia ai propri diritti da parte dell’American Express (oppure come modifica del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro presente Regolamento) e non oltre 7 giorni potrà impedire l’esercizio di tali diritti e facoltà in futuro da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rparte dell’American Express., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Payment Card Agreement

PAGAMENTI. 4.2.1 Per gli Appalti di Servizi e/o di Lavori prima dell’emissione di ogni fattura l’Appaltatore dovrà richiedere all’Unità ENEL che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di ENEL, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessidelle fatture, a seguito mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di presentazione 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento). 4.2.2 Per gli Appalti di regolare fattura. Si rimette Forniture Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad ENEL con gli estremi identificativi dell’autorizzazione a fatturare (benestare al pagamento). 4.2.3 In mancanza del benestare al pagamento, reperibile dalle funzionalità presenti sul Portale, le fatture devono riportare sempre in alternativa: • il numero d’ordine di acquisto; • l’indicazione dell’ Unità presso cui è stata resa la prestazione o effettuata la fornitura (CUA: Codice Unità Acquirente). 4.2.4 Nel caso in cui gli estremi identificativi di cui sopra (autorizzazione alla ASL Contraentefatturazione, in sede numero ordine d’acquisto o codice Unità Enel) non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di stipula del Contratto attuativoricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, la facoltà vedere i dettagli dell’Allegato 9 per l’identificazione dei campi da utilizzare per l’inserimento dell’autorizzazione a fatturare, ordine di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel acquisto o Codice unità Enel). 4.2.5 Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente contratto è parte di progetti o programmi ad oggetto investimento pubblico, ENEL fornirà all’Appaltatore il pagamento del corrispettivo Codice Unico di prestazioni riconducibili a più LottiProgetto (CUP) e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG), la fattura medesima potrà contenere il riferimento ove disponibile. È fatto obbligo al CIG fornitore, l’inserimento di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della tali codici nella fattura. Scaduti i termini Qualora il CUP e/o il CIG siano stati forniti da ENEL ma non fossero presenti in fattura nelle modalità riportate nell’allegato 9, ENEL non potrà procedere al pagamento della stessa. 4.2.6 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al creditore possono essere corrispostimercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 4.2.7 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1.Per il primo semestre dell’anno a fronte di specifica richiestacui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; 2.Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno. 4.2.8 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori nei termini disposti decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto. 4.2.9 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per leggeil recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. Resta espressamente inteso E’ fatta salva la prova del maggior danno, che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, può comprendere i costi sopportati per il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rrecupero del credito., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contract for Supply, Services, and Works

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, Gli stati di avanzamento lavori verranno redatti a seguito di presentazione situazioni mensili rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore o il suo Rappresentante e saranno adottati dal Responsabile del procedimento entro il termine di regolare fattura45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro maturazione, ai fini del pagamento delle rate di acconto, al verificarsi delle condizioni per l’emissione dei certificati di pagamento di cui al successivo capoverso. Si rimette Il Direttore dei lavori provvederà al rilascio degli stati d’avanzamento lavori e alla ASL Contraenteloro immediata trasmissione al Responsabile del procedimento, in sede tempo utile perché sia rispettato il predetto termine per la loro adozione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta, del recupero dell’anticipazione, della prescritta ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), dell’eventuale importo da trattenere ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, raggiungerà l'ammontare di stipula del Contratto attuativoEuro €. 77.000,00 (settantasettemila/00) valutato sulla base dell’elenco prezzi per i pagamenti in acconto e i certificati verranno emessi entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione degli stati d’avanzamento lavori ad essi relativi; il termine per disporne il pagamento è fissato in 60 (sessanta) giorni, anch’essi decorrenti dall’adozione dei corrispondenti stati di avanzamento (tenendo conto che la Stazione appaltante dovrà richiedere ed ottenere il preventivo trasferimento dei fondi occorrenti dall’Ente committente dell’opera). I materiali approvvigionati in cantiere o forniti a piè d'opera non saranno compresi negli stati di avanzamento. In caso di sospensione dei lavori per oltre 90 (novanta) giorni e per cause non imputabili all'Appaltatore, e per la contabilizzazione dell’ultimo stato di avanzamento, a lavori ultimati, la facoltà Direzione Lavori emetterà certificato di applicare sull’importo pagamento di una rata d'acconto qualunque sia il credito netto progressivo dell'Impresa stessa. Entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuto, effettivo, inizio dei lavori, certificato dal Direttore dei lavori, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto, come previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale anticipazione sarà recuperata nei primi dodici mesi di esecuzione del contratto a partire dall’effettivo inizio dei lavori, proporzionalmente all’avanzamento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % opere, trattenendo da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo ciascun certificato di pagamento un’aliquota percentuale della somma netta da pagare pari all’ammontare dell’anticipazione corrisposta diviso per l’importo presunto netto dei lavori da realizzare nei suddetti dodici mesi, come indicato nel programma di esecuzione dei lavori stessi presentato dall’Appaltatore contestualmente al loro inizio ai sensi del successivo art. 5. L’importo residuo dell’anticipazione ancora da recuperare al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico periodo di regolarità contributivadodici mesi di cui sopra sarà trattenuto per intero, a conguaglio, dal certificato di pagamento corrispondente all’ultimo stato di avanzamento relativo a detto periodo ovvero, qualora il certificato non si possa emettere o sia d’importo inferiore alla somma ancora da recuperare, anche dal/dai primo/i certificato/i emesso/i successivamente. Il contenuto della fattura sarà concordato Qualora l’esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili all’appaltatore, questi decade dall’anticipazione con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo l’obbligo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG restituzione; sulle somme restituite sono dovuti gl’interessi legali dalla data di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoerogazione dell’anticipazione stessa. I pagamenti per dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola, da eseguirsi nei termini e con le forniture modalità su indicate, saranno effettuati come richiesto dall’Appaltatore con la lettera in data ……………….agli atti dell'ACER in data ………………….prot. n , mediante bonifico in conto corrente bancario n. …………..presso Banca di ………………(..) - codice IBAN………………………... dove dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento. La persona autorizzata ad operare sul conto è il sig. ……………..nato a……………..(… ) il …………………C.F , Tale conto corrente intestato al Fornitore è dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto devono essere registrati sul citato conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in sede di stipula del Contratto Attuativorelazione a ciascuna transazione, i codici identificativi della gara ossia i codici CIG e CUP indicati in premessa. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità codice CIG e il codice fiscale del/CUP sopraindicati saranno riportati sempre su ogni documento concernente i delegato/i pagamenti riguardanti il presente appalto. L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, ove abbia notizia dell’inadempimento da parte di subappaltatori o subcontraenti a detti obblighi, ne darà immediata comunicazione ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoACER ed alla Prefettura competente per territorio. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini come indicato nel presente articolo si intendono ben fatti, restando esonerata l'ACER da ogni responsabilità al riguardo. Ove l’Appaltatore venisse nella determinazione di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamentoapportare modifiche alle modalità sopra riportate, al creditore possono essere corrispostidovrà informare l’ACER con comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autenticata, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso fermo restando che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel ogni caso il pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore non potrà sospendere che avvenire in una delle forme già comunicate con la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere lettera di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.raggiudicazione. Si richiama quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 30 e dal comma 9 dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Contract for Works

PAGAMENTI. Il A) Lavori/fornitura dei P.M.R.R. e lavori di xxxxxxxx e completamento 1. II pagamento verrà effettuato, sulla base di specifiche e documentate richieste da parte dell’Impresa, per avanzamento e sarà articolato secondo tre rate da corrispondersi con Ie seguenti modalità: - 1° SAL/rata: alla consegna “chiavi in mano” di almeno il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo dell’importo contrattuale.Tale importo sarà disposto, successivamente liquidato al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessinetto del 10%, a seguito titolo di presentazione ritenuta a garanzia; - 2° SAL/rata: alla consegna “chiavi in mano” del 80% (ottanta per cento) del dell’importo contrattuale. Tale importo sarà liquidato al netto del 10%, a titolo di regolare fatturaritenuta a garanzia; - 3° SAL/rata: alla consegna “chiavi in mano” del 100% (novanta per cento) del dell’importo contrattuale. Si rimette alla ASL ContraenteTale importo sarà liquidato al netto del 10%, in sede a titolo di stipula ritenuta a garanzia; - Il saldo del Contratto attuativorestante 10% (diecipercento), all’emissione del Certificato di Collaudo/Verifica della Conformità. 2. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e previa richiesta dell’Appaltatore, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo procedere ad una parzializzazione delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico suddette rate di regolarità contributivapagamento, a condizione che l’andamento delle lavorazioni rispetti pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori. 3. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque La liquidazione delle rate avrà luogo entro e non oltre 7 sessanta giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento emissione del SAL/Certificato di regolare esecuzione parziale, previa presentazione della relativa fattura; esso non costituirà titolo di accettazione definitiva delle forniture. 4. Scaduti i termini Il pagamento delle rate è, comunque, subordinato alla dimostrazione da parte dell'Impresa della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di pagamentoquello delle eventuali imprese sub- appaltatrici e pertanto: - all’acquisizione del DURC dell'Impresa; - agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti; - all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; - ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al creditore possono essere corrispostiD.M. 18 gennaio 2008, a fronte n. 40. In caso di specifica richiestainadempimento accertato, gli interessi moratori nei termini disposti il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per leggeterritorio. 5. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, dei corrispettivi dovutisubappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il Fornitore potrà sospendere R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. 6. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fornitura efondatezza della richiesta, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del Certificato di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rpagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo diretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il pagamento sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito effettuato dalla società di presentazione leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare fatturaesecuzione della fornitura di cui al successivo art. Si rimette alla ASL Contraente28 e svolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle eventuali prestazioni di FULL SERVICE, in sede di stipula del Contratto attuativoqualora affidate, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo Stazione Appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto indicate nella fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivarelativi allegati. Il contenuto della fattura sarà concordato con Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore disposizioni di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. La presenza di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a che il predetto conto operi nel rispetto debito della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contoditta risultante dal DURC. I pagamenti delle forniture fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura. Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla Ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico). Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge dalla data a seguito della redazione della verifica di ricevimento della fatturaconformità o attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nell’art. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a fronte seconda che l’appalto specifico sia di specifica richiestaimporto superiore o inferiore alla soglia comunitaria. In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeai sensi dell’art. Resta espressamente inteso che in nessun caso30, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutic. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il Fornitore potrà sospendere tutto previa acquisizione della documentazione attestante la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rregolarità contributiva., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori

PAGAMENTI. Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V° comma) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei beni, previa accettazione degli stessiLavori, a seguito di presentazione ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di regolare fattura. Si rimette ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla ASL Contraenterata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, in sede legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa checui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 150.000,00 (Centocinquantamila/00). Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo degli equilibri di bilancio. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di prestazioni riconducibili appalto non può superare i 45 gg. a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG decorrere dalla maturazione di uno solo ogni stato di avanzamento dei lotti per cui si richiede il pagamentolavori a norma dell’art. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula 13 del Contratto AttuativoDM n. 49/2018. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui termine per disporre il Fornitore si impegna pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 gg a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge decorrere dalla data di ricevimento emissione del certificato stesso. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Successivamente alla data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della fatturaDirezione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Scaduti i termini Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30 gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutimateria finanziaria o creditizia, il Fornitore potrà sospendere la fornitura ecui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, comunqueai sensi dell’art. 106, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraentecomma 13 del Codice. Per le disposizioni relative alla cessione gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori si applica l’art. 105, comma 13 del credito si rimanda allo Schema di Accordo QuadroCodice.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e debitamente firmati. 2. I mandati verranno consegnati dall’Ente al Gestore accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali da restituire all’Ente firmata per ricevuta. 3. I mandati di pagamento devono contenere: a) nome e cognome o ragione sociale del creditore; b) codice fiscale del creditore; c) causale; d) importo in cifre e in lettere; e) modalità di estinzione del titolo; f) data di emissione; g) eventuale data di scadenza. 4. Il pagamento Gestore provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessirelativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, a effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie dell’Ente, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati. Il Gestore si obbliga a dar corso, senza addebito di spese per commissioni o altro, al pagamento di spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, che l’Ente riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, quote di contributi obbligatori, canoni di utenze. L’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni. 5. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della consegna al Gestore degli stessi mandati, salva diversa disposizione dell’Ente che può chiedere l’ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna. 6. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di presentazione sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili. 7. Salvo quanto previsto al successivo art. 6, i pagamenti saranno effettuati dal Gestore nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti. 8. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l’Ente la valuta dello stesso giorno dell’operazione di pagamento. 9. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell’Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dall’Ente sull’ordinativo. 10. il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 11. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 12. Per ogni pagamento il Gestore si farà rilasciare dal beneficiario regolare fatturaquietanza, da apporre sul relativo mandato ovvero da allegare allo stesso quale documentazione. 13. Si rimette alla ASL ContraentePer i pagamenti effettuati, sempre su richiesta dell’Ente e con espressa annotazione sui titoli, mediante accreditamento del relativo importo sul c/c intrattenuto dal beneficiario presso lo stesso Gestore, con bonifico presso Aziende di Credito corrispondenti, sarà sufficiente l’annotazione del pagamento così effettuato apposta dall’Istituto sul mandato, convalidata da timbro datario e firma dell’Istituto stesso. 14. Per i pagamenti effettuati, sempre su richiesta dell’Ente e con espressa annotazione sui titoli, mediante versamento su x/x xxxxxxx x xxxxxxx xx x/x xxxxxxx, xxxxxxx allegati ai mandati, in luogo delle ricevute dei beneficiari, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall’Amministrazione Postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione convalidati da timbro datario e firma dell’Istituto. 15. Per i pagamenti in assegno circolare all’ordine del creditore, sarà sufficiente l’annotazione del pagamento così effettuato apposto sul mandato dall’Istituto, convalidato dal timbro datario e firma dell’Istituto. 16. I beneficiari dei relativi mandati saranno avvisati direttamente dall’Ente, solamente dopo l’avvenuta consegna dei mandati all’Istituto. 17. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Ente è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente bancario. 18. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate: (inserire i valori e le condizioni delle commissioni eventualmente applicate dal Gestore secondo il profilo indicato nell’offerta economica in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivagara). 19. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto Gestore non potrà comunque addebitare alcuna commissione per i bonifici effettuati per accredito emolumenti al personale camerale, ai componenti degli organi camerali (Consiglio, Giunta, Presidente, Vice Presidente, Collegio dei Revisori e Nucleo di Valutazione) e ai collaboratori coordinati e continuativi, quote a società partecipate, ad associazioni sindacali, a Cassa Mutua e verso altri enti pubblici, compresi gli organismi del dettato normativo sistema camerale. 20. Il pagamento degli emolumenti da corrispondere alla generalità del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa chepersonale dell’Ente dovrà essere eseguito direttamente dal Gestore nella sede ove ogni dipendente presta servizio, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo salvo diverse modalità preventivamente indicate dai dipendenti stessi, nei giorni che verranno indicati dall’Ente, ritirando firma di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoquietanza dai beneficiari. 21. I pagamenti mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Ente per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativol’annullamento. 22. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del ContrattoSu richiesta dell’Ente, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e Gestore fornisce, entro il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiestagiorno successivo lavorativo, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel estremi di qualsiasi pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.reseguito., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Cassa Management Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostoavverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura che dovrà essere corredata della seguente documentazione per sito di intervento e riferito all’OdI emesso da Valle Umbra Servizi: • Documentazione emessa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (FIR e Sistri) al momento del ritiro del RCA e 4^ copia del formulario con timbro e quantitativo accettato dall’impianto autorizzato allo smaltimento, successivamente al scontrino di pesata presso sistema di pesatura certificato dell’impianto di destinazione; • Certificato da parte della ditta aggiudicataria nel quale si attesta l’esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto riportato nel piano di lavoro presentato all’Azienda ASL e report fotografico prima e dopo l’intervento di bonifica, datato e firma Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite in impianto autorizzato. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, in particolare previa restituzione di una copia del formulario previsto nelle linee guida provinciali controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Il pagamento, considerato che l’affidamento di cui trattasi si configura quale sub-appalto del contratto di cui all’appalto principale in corso tra questa Committente e la Regione Umbria, avrà luogo mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, della fattura a seguito di presentazione apposito visto sulla fattura rilasciato dal responsabile del Procedimento e previo positivo accertamento d’ufficio dei regolari versamenti di regolare fatturalegge. Si rimette Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38/40 06049 - Spoleto (PG) e dovranno indicare - sia il Codice CIG del contratto di appalto tra la Committente e la Regione Umbria CIG: 69484645E2 e il codice CIG della procedura negoziata avviata dalla Valle Umbra Servizi per individuare il subappaltatore per l’affidamento in oggetto; - la dicitura “Operazione soggetta alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivascissione dei pagamenti – Art. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”; la fattura medesima potrà contenere il riferimento dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al CIG di uno solo dei lotti cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Committente. Ai sensi e per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto obbliga a comunicare alla ASL Contraente Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contodi essi. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di Sempre ai sensi e per gli effetti della legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, 13/8/2010 n. 136 il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere dovrà assumersi gli obblighi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rtracciabilità dei flussi finanziari., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento 1. L’importo contrattuale sarà erogato secondo la seguente tempistica: a) 10% alla stipulazione del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, contratto presentazione del Piano di Progetto Esecutivo redatto secondo le specifiche indicate nel Disciplinare tecnico; b) 80% a seguito dell’approvazione degli stati di presentazione avanzamento dei lavori mensile; c) 10% a seguito dell’approvazione del collaudo finale. 2. A seguito dell’autorizzazione di regolare cui all’art. 37, comma 2, lett. i), l’Aggiudicatario, o in caso di RTI l’impresa mandataria ovvero le singole imprese costituenti il raggruppamento secondo accordi tra queste intervenuti all’atto della formale costituzione dello stesso, emetteranno Ia/e fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle /e relativa/e alle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoeseguite. 3. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 sessanta giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture previa espressa e formale approvazione da parte del Direttore dei lavori. 4. Il mancato rispetto, da parte della fatturaStazione Appaltante, del termine di cui al comma precedente fa sorgere in capo all'Aggiudicatario il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sulle somme dovute, salvo che la Stazione Appaltante dimostri che il ritardo sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile. 5. Scaduti La Stazione Appaltante non può essere considerata in mora per i termini ritardi verificatisi successivamente all’adozione del provvedimento di liquidazione e derivanti da ulteriori prescritte formalità amministrative, nonché per i ritardi derivanti dal disallineamento dei tempi di verifica dei lavori da parte della Stazione Appaltante e rispetto a quelli della Regione Autonoma della Sardegna, condizionanti l’erogazione delle tranches di finanziamento dell’appalto. 6. L’Aggiudicatario, o in caso di RTI le singole imprese costituenti il raggruppamento secondo accordi tra queste intervenuti all’atto della formale costituzione dello stesso, dovranno indicare in fattura le modalità del pagamento, al creditore possono essere corrispostiche potrà avvenire tramite accreditamento delle somme dovute presso conto corrente bancario o postale. 7. L’Aggiudicatario, o in caso di RTI le singole imprese costituenti il raggruppamento secondo accordi tra queste intervenuti all’atto della formale costituzione dello stesso, sono tenuti a fronte notificare alla Stazione Appaltante le variazioni eventualmente intervenute nelle modalità di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligocontratto. In caso di mancata tempestiva notifica, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione la Stazione Appaltante è esonerata da comunicarsi con lettera raccomandata a.rqualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato D’oneri

PAGAMENTI. 1 — I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi informatici, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile dell'Ente. 2 — L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità e secondo le indicazioni fornite dall'Ente. 3 — Oltre agli elementi di cui all'art. 185 c.2 del D.Lgs. 00.0.0000 x.000, i mandati di pagamento contengono l'espressa indicazione di eventuali cessioni di credito e dei pignoramenti. Qualora sull'ammontare della somma dovuta debba essere operata una ritenuta, il mandato contiene l'ammontare della somma lorda e netta da pagare. 4 — Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti urgenti oltre che quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da altri obblighi di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e devono altresì riportare l'indicazione del numero di sospeso d'uscita emesso dal Tesoriere. 5 — I mandati di pagamento emessi in eccedenza dai fondi stanziati in bilancio o che non trovino riscontro nell'elenco dei residui o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente o del corrispettivo sarà dispostopresente contratto, successivamente non devono essere ammessi al ricevimento pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 6 — I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 12, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 7 — Si intendono fondi disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione o quelli a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall'Ente nelle forme di legge. A tale scopo il Tesoriere è tenuto a dare costante e tempestiva informazione all'ente sulla disponibilità dei benifondi liberi da vincolo. 8 — Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia altresì possibile 9 — Qualora il Tesoriere, previa accettazione degli stessiper qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato dall'Ente, deve darne immediata comunicazione all'Ente stesso. 10 — Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di un'indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli nel rispetto della normativa o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, previo consenso dell'Ente. a) accredito in conto corrente bancario intestato al creditore o a seguito persona/impresa diversa dal creditore (cessione di presentazione credito); b) accredito in conto corrente postale intestato al creditore o a persona/impresa diversa dal creditore (cessione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentecredito); c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da inviare al domicilio dello stesso o ad altro domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e con spese a carico del destinatario; d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del destinatario; e) pagamento tramite F24 telematico — F24 Enti Pubblici, F23; f) pagamento tramite girofondi; g) pagamento tramite SDD ( SEPA Direct Debit ). 11 — I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il 1° giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio al Tesoriere. 12 — Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, concordati con l'Ente. 13 — Il Comune si impegna a non inviare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o connessi a limitate casistiche. 14 — Il Tesoriere applicherà la commissione offerta in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I gara sui pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rordinati dall’Ente., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Treasury Service Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento, di competenza dell’Ufficio Servizi Generali della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del CNR, sarà eseguito in nove rate mensili posticipate, con bonifico bancario, previa verifica e attestazione di conformità delle prestazioni da parte di ciascuno dei Direttori e/o Responsabili di Sede dei tre Istituti CNR interessati, tenendo conto di eventuali penali calcolate in applicazione dell’art. 7 del presente capitolato. L’attestazione di conformità del Direttore del CNR-ISPAAM, che attesta la regolare esecuzione del servizio nel mese di riferimento, costituisce il benestare all’emissione della fattura, e alla sua liquidazione. interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Il pagamento delle fatture, che dovranno essere in formato elettronico e dovranno riportare il relativo codice CIG attribuito alla procedura, avverrà a 30 giorni dalla ricezione della fattura intestata all’Istituto CNR- ISPAAM. In ciascuna fattura va riportata, in maniera separata dall’ammontare del corrispettivo sarà dispostodovuto per le altre prestazioni eseguite del servizio oggetto del presente capitolato, successivamente al ricevimento dei benil’indicazione della quota parte del canone relativa agli adempimenti espletati per emergenza Covid-19, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fatturacui all’art. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula 1 lettera D) del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivapresente Capitolato. Il contenuto Codice Univoco Ufficio (CUU) relativo all’Ufficio Servizi Generali della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del dettato normativo del D.p.rCNR, destinatario delle fatture, è il seguente: 1TCBZU. 633/1972 e Al Consiglio Nazionale delle Ricerche si applica il meccanismo della Legge 136/2010scissione dei pagamenti (split payment). Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto Con il pagamento del corrispettivo la Ditta si intende compensata di prestazioni riconducibili ogni e qualsiasi suo avere, connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentonuovi o maggiori compensi. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto AttuativoAi sensi dell’art. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di la Ditta aggiudicataria dell’appalto è obbligata a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, la predetta impresa dovrà comunicare al CNR-ISPAAM, prima della stipula del Contrattocontratto, l’Istituto bancario e gli estremi del proprio conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario. Su ogni documento relativo alla liquidazione (fattura, bonifico, ecc.) sarà riportato il CIG assegnato al presente appalto. La cessazione e/o la decadenza dall'incarico dell'Istituto bancario designato, per qualsiasi causa avvengano ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all’indirizzo PEC del CNR-ISPAAM (xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx), il Fornitore è tenuto quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti ad Istituto bancario non più autorizzato a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rriscuotere., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto7.1 Se non diversamente concordato, successivamente XXXX emetterà una fattura all'ACQUIRENTE al ricevimento momento della spedizione dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL ContraentePRODOTTI, in sede accordo con le presenti Condizioni Generali di stipula del Contratto attuativoVendita, e l'ACQUIRENTE effettuerà il pagamento secondo i termini indicati in fattura. 7.2 Se non diversamente e chiaramente indicato, i pagamenti sono da intendersi in anticipo. 7.3 Se non diversamente e chiaramente indicato, i pagamenti sono da effettuarsi tramite bonifico bancario. 7.4 Qualora lo ritenga necessario, XXXX ha la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni chiedere in ogni momento una ritenuta dello 0,5 garanzia di pagamento all'ACQUIRENTE. 7.5 A partire dalla data di scadenza, senza richiesta da parte di CENA, tutte le somme dovute sono soggette ad interessi da calcolare giornalmente ad un tasso annuo del 7% da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico più il tasso di regolarità contributivariferimento BCE, salvo facoltà di CENA di rinunciare. 7.6 In presenza di ritardi di pagamento, XXXX avrà la facoltà di risolvere tutto o parte l'ORDINE DI ACQUISTO e/o sospendere completamente o parzialmente le consegne dei PRODOTTI dell'ordine. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheL'ACQUIRENTE avrà 5 giorni lavorativi, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini comunicazione di pagamentoesercizio di questa facoltà da parte di CENA, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun rispondere. 7.6 In ogni caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovutiqualsiasi reclamo o azione legale dell'ACQUIRENTE, il Fornitore potrà sospendere la fornitura enon lo autorizzerà a nessun diritto di trattenimento o compensazione. 7.7 Se non diversamente chiaramente indicato, comunquetutti i prezzi indicati da CENA sono in Euro e sono considerati franco partenza Brescia, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligoItalia, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rimballo escluso, IVA esclusa e senza alcun collaudo o prescrizione particolare., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Sales Contracts

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto16.1 Salvo diverso accordo scritto in deroga, successivamente al ricevimento dei benivi impegnate a corrisponderci i noli (compresi i supplementi applicabili) per il trasporto della spedizione tra i luoghi precisati sulla lettera di vettura, previa accettazione degli stessiborderò, a seguito contratto di presentazione trasporto, o per l’esecuzione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraenteservizi diversi, in sede ed ogni imposta di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/valore aggiunto entro i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge pagamento concordati senza trattenute, deduzioni, addebiti o compensazioni. 16.2 Rinunciate ad ogni vostro diritto di respingere le nostre fatture laddove non procediate alla contestazione delle stesse per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento fatturazione. 16.3 L’importo che addebitiamo può riguardare o il peso effettivo della fatturaspedizione o quello volumetrico a seconda di quello che risulti essere maggiore. Scaduti i termini Il peso volumetrico è calcolato sulla base dell’equazione di pagamentoconversione volumetrica illustrata nel nostro tariffario, così come al creditore possono presente contratto. Possiamo controllare il peso e/o il volume e/o il numero dei colli componenti la vostra spedizione e laddove riscontrassimo una discrepanza tra il peso da voi dichiarato e/o il volume e/o il numero di colli, accettate che il peso e/o volume e/o il numero dei colli da noi determinato possa essere corrispostiutilizzato ai fini del nostro calcolo. 16.4 La nostra fattura non include una copia della Prova di Consegna (POD), a fronte che accettate possa essere validamente ottenuta e fornita in formato digitale o ogni altro documento supplementare. 16.5 Qualora sia previsto dalla legge, vi invieremo la fattura analogica in formato digitale utilizzando la posta elettronica previo vostro consenso. Qualora richiediate, o ci venga richiesto, di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggeinviare la fattura in formato cartaceo ci riserviamo il diritto di addebitare una spesa amministrativa commisurata al servizio reso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r16.6 Le nostre fatture devono essere soddisfatte nella forma monetaria indicata nella fattura stessa., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Transportation Agreement

PAGAMENTI. 1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, Tesoriere effettua i pagamenti in qualunque località dello Stato e anche all’estero in base a seguito ordinativi di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraentepagamento, in sede base a ruoli di stipula spesa fissa, ordini di domiciliazioni, emessi dalla competente struttura regionale preposta al Bilancio e Ragioneria, sospesi di pagamento ed in base ad aperture di credito in favore di funzionari delegati. 2. Sulle piazze sprovviste di sportello dipendente dal Tesoriere, questi si avvarrà di altre banche o di altri tramiti, al fine di assicurare il servizio in qualsiasi località dell’Italia e all’estero. Il Tesoriere risponde, comunque, dell’operato delle anzidette banche. 3. Il Tesoriere effettua i pagamenti in base a mandati emessi e sottoscritti dalla Ragioneria Regionale. 4. I mandati di pagamento devono essere conformi alle prescrizioni del Contratto attuativod.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e contenere: - la denominazione dell'Ente; - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o della partita Iva. Nel caso di soggetto giuridico sarà indicato il nominativo della persona fisica tenuta a rilasciare quietanza con indicazione del codice fiscale e/o luogo e data di nascita; - l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; - la facoltà causale del pagamento; - la codifica di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione stanziamento anche in termini di cassa sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto); - la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - gli estremi del documento unico esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di regolarità contributiva. Il contenuto pagamento; - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; - l'esercizio finanziario e la data di emissione; - l'eventuale indicazione della fattura sarà concordato modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa cheindicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dalla Regione in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito; - l'eventuale annotazione “pagamento indilazionabile - gestione provvisoria”. I titoli di pagamento sono trasmessi informaticamente dalla Regione al Tesoriere elencati in apposita distinta. 5. Nei casi in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto pagamento è urgente e non rimandabile, per evitare l’aggravio di ulteriori spese a carico della Regione, su richiesta puntuale e motivata della stessa, il Tesoriere provvede al pagamento di spese in conto sospeso, nelle more della trasmissione da parte della Regione del corrispettivo relativo titolo di prestazioni riconducibili spesa. Le quietanze dei pagamenti in conto sospeso devono essere collegate al mandato di pagamento successivamente emesso dalla Regione, da addebitare con valuta riferita alla data della quietanza medesima. Xxxxxxx rientrare in tale categoria, a più Lottititolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni che avvengono in area extra SEPA, quelle collegate a documentazione allegata esterna rispetto all’ordine di pagamento (es. F24) e quelle relative agli stipendi e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti alla Cassa di Previdenza dei dipendenti regionali. 6. Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l’importo scritto in lettere e quello in cifre. Il Tesoriere è tenuto, pertanto, a dare avviso alla Regione tempestivamente, anche in xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx i motivi. 7. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dalla Regione dell’avvenuta emissione di titoli di pagamento mediante la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG trasmissione di uno solo apposite comunicazioni, entro giorni 3 dalla ricezione dei lotti per cui si richiede il relativi titoli di pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato Le predette comunicazioni sono predisposte dalla Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione e in via residuale potrà essere richiesto al Fornitore Tesoriere di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede procedere alla spedizione, senza addebito di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rulteriori spese., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Tesoreria Agreement

PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016, per ogni singolo contratto applicativo, sul valore del contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, la procedura di anticipazione del prezzo è applicabile esclusivamente, di volta in volta, in riferimento al singolo Contratto applicativo; è esclusa l’anticipazione del prezzo in riferimento al tetto complessivo di spesa previsto dall’Accordo Quadro. 2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. 3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di presentazione acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare fatturaesecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. Si rimette alla ASL ContraenteLa definizione delle soglie dell’ammontare lavori in corrispondenza delle quali in corso d’opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo. In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’importo della rata d’acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, saranno corrisposti pagamenti in acconto, in relazione al singolo contratto applicativo, al raggiungimento del 70% dell’importo del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 %. 5. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di stipula liquidazione del conto finale del singolo Contratto attuativoApplicativo, la facoltà dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine regolare esecuzione del singolo Contratto e Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivacontributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. 6. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente. 7. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 8. Il contenuto termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 9. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 10. In considerazione delle particolari caratteristiche dell’appalto, che comporta interventi a rete su una pluralità di tratti viari urbani, con la conseguente complessità delle attività di verifica necessarie all’attestazione de regolarità di esecuzione, la rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), e subordinatamente alla presentazione della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto polizza fideiussoria di cui all’art.14 del dettato normativo presente capitolato. 11. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. 12. Ai fini del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a del presente appalto, l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più Lotticonti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentosecondo quanto previsto dall'art. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula n.136 del Contratto, il Fornitore è tenuto a 13/08/10. L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla ASL Contraente le Stazione appaltante: - gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.ressi., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

PAGAMENTI. A fronte delle prestazioni effettuate, il Comune erogherà i compensi spettanti in base alle ore effettivamente svolte secondo le risultanze della gara d’appalto. Il pagamento avverrà a rate mensili posticipate, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, attestato dalla data registrata con apposito timbro del corrispettivo sarà dispostoServizio Protocollo del Comune di Ortacesus, successivamente ad eccezione di quelle relative al mese di dicembre il cui pagamento potrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento dei benidelle stesse determinato come sopra - a mezzo emissione di mandato di pagamento presso la Tesoreria del Comune. Ogni fattura dovrà essere corredata della documentazione tecnica di cui alla Scheda Tecnica del presente Capitolato, le quali costituiscono condizione indispensabile per la liquidazione. Il pagamento avverrà previa accettazione degli stessiverifica della regolarità delle fatture stesse e di tutti gli adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria da parte del Servizio Sociale preposto al controllo sul corretto svolgimento del servizio in appalto. Viene espressamente convenuto che il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta e/o le eventuali penalità cui dovesse incorrere l’aggiudicataria. Eventuali ritardi nel pagamento non possono essere invocati come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’aggiudicataria, la quale è tenuta a seguito di presentazione di regolare fatturacontinuare i servizi sino alla scadenza prevista dalla convenzione. Si rimette alla ASL ContraenteIl Comune si riserva, in sede di stipula del Contratto attuativoinoltre, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto procrastinare il pagamento del corrispettivo qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare e/o circa l’inadempimento degli obblighi a carico della Ditta. Le fatture non regolari saranno, a cura degli uffici, restituite; i termini per la liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di prestazioni riconducibili a più Lottinuova presentazione. Nei corrispettivi si intendono compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l’esecuzione delle attività in parola, ivi inclusi gli emolumenti al personale gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, le spese di viaggio inerenti qualunque spostamento degli operatori, anche con mezzo proprio, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti sostituzione del personale assente per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale delcongedo ordinario e/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.ro straordinario., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Le fatture, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX). Si rimanda al Capitolato Tecnico per ulteriori specifiche in merito. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in sede di stipula contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto normativa vigente e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura 2 luglio 2019 avente ad oggetto oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di L’Aggiudicatario accetta integralmente il pagamento contenuto del corrispettivo Regolamento (di prestazioni riconducibili cui al richiamato DCA 247/2019) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamentoquanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al creditore possono ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere corrisposti, a fronte stornata integralmente con emissione di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per leggenota credito e riemessa con i dati corretti. Resta espressamente inteso che in nessun In ogni caso, ivi compreso quello relativo in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere puntuale rispetto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente. Per tutte le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema previste dalla normativa vigente in tema di Accordo Quadrotracciabilità dei flussi finanziari. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.

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Samples: Service Agreement

PAGAMENTI. Il I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dalla Ditta appaltatrice a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito Direttore d’Esecuzione ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di presentazione contabilità del Comune di regolare fatturaCarpi. Si rimette alla ASL ContraentePertanto, in sede base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di stipula pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del Contratto attuativocontraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc..) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: a) delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.); b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita; c) del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale. Accertata l’inadempienza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni. Relativamente a quanto sopra, resta inteso che l’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per il servizio di cui al presente appalto, solo al termine del Contratto ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e previa acquisizione del documento unico la conseguente verifica di regolarità contributivadell’Amministrazione è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che la Ditta appaltatrice stessa possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del dettato normativo del D.p.r23/12/2014 art. 633/1972 e della Legge 136/20101 commi da 629 a 633. Si precisa che, nel caso in cui che il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede all’art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di stipula del Contratto Attuativotracciabilità finanziaria. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto244/2007, il Fornitore è tenuto art. 1, commi da 209 a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto214. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrispostiIn ottemperanza a tale disposizione, a fronte decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l’Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di specifica richiestaInterscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle entrate), gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraenteun codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema il Comune di Accordo QuadroCarpi il CUU è UFT5W3.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro

PAGAMENTI. 1. Il pagamento del corrispettivo sarà dispostodovuto per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto avverrà con rate mensili posticipate, successivamente sulla base delle fatture elettroniche emesse dall'Impresa appaltatrice, che dovranno fare riferimento al ricevimento dei beninumero di pasti effettivamente forniti e che dovranno essere preventivamente vistate dal Responsabile del servizio, previa accettazione degli stessiverifica, da effettuarsi a seguito cura del Direttore dell'esecuzione del contratto. 2. La liquidazione delle fatture avverrà entro trenta giorni solari dalla data di presentazione protocollazione delle stesse, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 4. 3. L'Amministrazione procede alla liquidazione dei corrispettivi in subordine all'accertamento della regolare fatturaesecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 4. Si rimette alla ASL ContraenteL'Amministrazione, in sede al fine di stipula del Contratto attuativogarantirsi sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per l'espletamento dell'appalto, la ha facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare sospendere i pagamenti all'Impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non abbia ottemperato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità previste dalla stessa ASL Contraente solo legge e dal presente capitolato. 5. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivapresente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto136. In particolare, il Fornitore l'Impresa appaltatrice è tenuto obbligata a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/all'Amministrazione l'attivazione o l'esistenza di un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, sul quale dovranno essere effettuati i delegato/pagamenti relativi all'appalto, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, nonché i dati identificativi delle persone fisiche delegate ad operare sul predetto contoconto corrente. 6. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta L'Impresa appaltatrice, inoltre, è obbligata ad inserire in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini tutti i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti a qualunque titolo interessati all'appalto, una clausola con la quale ciascuno di legge dalla data essi assume gli obblighi di ricevimento tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rLegge n. 136/2010., dalla ASL Contraente. Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto