Common use of Coassicurazione e delega Clause in Contracts

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: collesalvetti.portaleamministrazionetrasparente.it, trasparenza.comune.paceco.tp.it, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna in caso di esse è tenuta alla prestazione sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal quota fermo restando la responsabilità solidale con le altre società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso, restando tuttavia inteso che . Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dal Contraente/Assicurato con la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’artDelegataria. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contrattoLa Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdettaindicate nella polizza o appendice, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li sul documento di assicurazione, lo rende validi ad ogni effetto valido anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali e massimali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime. Tutte le rispettive quote)comunicazioni fatte alla Delegataria, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutianche attinenti alla denuncia dei sinistri, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contohanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

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Samples: Assicurazione Danni Al Veicolo Del Revisore Dei Conti, www.nauticopa.edu.it, Assicurazione Danni Al Veicolo Del Revisore Dei Conti

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: uvsi.it, www.ater.pn.it, www.ater.pn.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote tra più fra diverse Società coassicuratricicoassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato; le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Xxxxxx incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente dall’Istituto Scolastico al Broker broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente li rimetterà unicamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con . Con la firma del della presente contratto polizza le Coassicuratrici conferiscono coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria per a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Società Delegataria li rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote)coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna coassicuratrice, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contorisulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

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Samples: istitutocapirola.edu.it, www.fermimontesarchio.edu.it, scuolerovetta.edu.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote tra più fra diverse Società coassicuratricicoassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato; le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Xxxxxx incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al il contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente dall’Istituto Scolastico al Broker broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente li rimetterà unicamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con . Con la firma del della presente contratto polizza le Coassicuratrici conferiscono coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria per a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Società Delegataria li rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote)coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna coassicuratrice, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contorisulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

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Samples: www.aldomorosaronno.edu.it, istitutogreggiati.edu.it, icgaudianopesaro.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa In deroga all’art. 1911 del Codice Civile, qualora l'Assicurazione sia divisa per quote diverse fra Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso, direttamente e per l’intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e degli aventi diritto, inclusa la liquidazione per l’intero importo dei sinistri. È esclusa ogni responsabilità solidale fra le Società Coassicuratrici. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ad Aon S.p.A. e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono debbono trasmettersi dall’una all’altra all'altra parte unicamente per il tramite della Società dell'Impresa all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni Delegataria. Ogni comunicazione si intende data fatta o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i coassicuratrici. Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell’atto relativo, anche da parte della sola Delegataria. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della di ciascuna Società. La Società Delegataria per conto sotto indicata dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza Convenzione. Il rischio viene ripartito tra le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni seguenti Società secondo le percentuali qui di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle seguito indicate: Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.Agenzia Percentuale di ritenzione

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Samples: www.esteri.it, www.esteri.it, www.esteri.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’artCoassicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria per conto dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote)quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna Coassicuratrice, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contorisulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

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Samples: montemurlo.etrasparenza.it, montemurlo.etrasparenza.it, montemurlo.etrasparenza.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: www.ats-brianza.it, www.ats-brianza.it, www.ats-brianza.it

Coassicurazione e delega. Se Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l’assicurazione è ripartita per quote tra più le Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stessocontratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, restando tuttavia inteso la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società coassicuratrice designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’artprovvederà ad informarle. 1911 del Codice Civile; – In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, gestione stragiudiziale e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla comune. La sottoscritta Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (quote delle Coassicuratrici. Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le rispettive quote)quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna Coassicuratrice, con altra propria rilasciata risulta dall’apposito prospetto inserito in loro nome e per loro contopolizza.

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Samples: www.uwcad.it, www.comunegrado.it, www.comune.campoformido.ud.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’artCoassicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria per conto dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote)quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna Coassicuratrice, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contorisulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

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Samples: www.gaia-spa.it, www.arpa.umbria.it, www.arpa.umbria.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote tra più fra diverse Società coassicuratricicoassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato; le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Xxxxxx incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente dall’Istituto Scolastico al Broker broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente li rimetterà unicamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con . Con la firma del della presente contratto polizza le Coassicuratrici conferiscono coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria per a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto pertanto, la firma apposta sui detti documenti dalla società Società Delegataria li rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote)coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna coassicuratrice, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contorisulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

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Samples: Assicurazione Bagaglio – Annullamento Gite, Viaggi E/O Scambi Culturali – Assicurazione Danni Ad Occhiali Ed Effetti Personali, Accordo Preventivo Di Massima, www.liceodonmilaniromano.edu.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratriciCoassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa a parziale deroga all’artdell’Art. 1911 del Codice Civile; – , le Società stesse sono responsabili in solido nei confronti del Contraente/Assicurato. Nel caso in cui le suddette Società siano temporaneamente raggruppate ai sensi dell’Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente Società sono responsabili in solido per il tramite della pagamento dell’Indennizzo e la Società coassicuratrice mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria. È convenuto che la Società Delegataria provvederà al pagamento dell’intero ammontare degli Indennizzi spettanti agli aventi diritto, fermo restando l’obbligo delle Società Coassicuratrici a rimborsare alla Società Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto. Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei Premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna Società. La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (Polizza e del Contraente ed appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Società Coassicuratrici. Gli Indennizzi verranno liquidati dalla Società Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Ogni comunicazione inerente alla Polizza si intende data fatta o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; – i premi . Ogni modifica alla Polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di polizza verranno corrisposti dal Contraente esse solo dopo la firma dell’atto relativo. Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione della presente Polizza al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota e le Società Coassicuratrici hanno convenuto di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente affidarne la delega alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria indicata in essa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la Polizza, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei Sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del Società Coassicuratrici. Il dettaglio dei Capitali assicurati, dei Premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Società Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto allegato alla presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contoPolizza.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Furto, Polizza Di Assicurazione Elettronica

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: - ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; - tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; - i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; - con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione, www.regione.sardegna.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratricigli Assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è tenuta stato assicurato o ripartito. La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’artragione e/o a causa della presente polizza. 1911 del Codice Civile; – In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso ed e/o alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi Società coassicuratrici. Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di polizza verranno corrisposti 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente al Broker che provvederà per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di Premi, o rate di Premio, venuti a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, scadenza dopo il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società Delegataria per conto e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di tutte le coassicuratrici; – con la firma recesso. Resta inteso che i predetti Premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contorecesso.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Tutela Legale, www.comunegrado.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civilec.c.; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso ed e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed e ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto contratto, le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto pertanto, la firma apposta sui su detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: www.parchivaldicornia.it, enteparchi.bo.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al brokersinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società _ e successivamente le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto di tutte le coassicuratrici; – del Contraente/Assicurato dalla Società _ __ la quale tratterà con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono Società Delegataria. La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato alla Società Delegataria per dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li sul documento di assicurazione, lo rende validi ad ogni effetto valido anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società procedura è accettata dalle medesime. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale Tutte le rispettive quote)comunicazioni fatte alla Delegataria, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutianche attinenti alla denuncia dei sinistri, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contohanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione All Risks Opere D’arte, Capitolato Di Assicurazione Mostre D’arte

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: www.reaspa.it, www.spesweb.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: atap.pn.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratriciQualora l’Assicuratore intenda avvalersi dell’istituto della coassicurazione diretta, rimane stabilito che: – ciascuna la gestione del Contratto sarà affidata all’impresa delegataria indicata nel Contratto medesimo; di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere conseguenza tutti i necessari rapporti inerenti il Contratto intercorreranno con l’impresa delegataria. Tutti gli atti di gestione compiuti dall’impresa delegataria per conto comune saranno validi ed efficaci anche in loro nome e per loro conto; pertanto nei confronti delle altre imprese coassicuratrici. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi dall’impresa delegataria sul Contratto di assicurazione sarà ad ogni effetto valida anche per le coassicuratrici quote delle coassicuratrici. Ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile, ciascuna impresa coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Ai fini della determinazione dei premi relativi alle garanzie assicurative previste dal presente Capitolato Tecnico, fermi restando il numero dei nuclei familiari assicurati al 31 dicembre 2018 e la loro suddivisione in categorie così come indicata alla sezione B - QUANTITATIVI del presente Capitolato Tecnico, si forniscono di seguito dei dati di ulteriore dettaglio su ciascuna categoria e in particolare: A1- Classi di età e sesso relativi alla categoria "Nuclei familiari del personale in attività presso la Corte costituzionale compresi Giudici costituzionali in carica" (per le rispettive quote*) - Numero già' ricompreso nel totale della colonna a fianco A2- Classi di età e sesso relativi allo scaglione "Nuclei familiari del personale in quiescenza, compresi i Giudici costituzionali emeriti, con età inferiore ai 75 anni" (*) - Numero già' ricompreso nel totale della colonna a fianco A3- Classi di età e sesso relativi alla categoria "Nuclei familiari del personale in quiescenza, compresi i Giudici costituzionali emeriti, con età superiore ai 75 anni" (*) - Numero già ricompreso nel totale della colonna a fianco B1- Numerosità componenti nuclei familiari relativi alla categoria "Nuclei familiari del personale in attività presso la Corte costituzionale compresi Giudici costituzionali in carica" B2- Numerosità componenti nuclei familiari relativi alla categoria "Nuclei familiari del personale in quiescenza, compresi i Giudici costituzionali emeriti, con età inferiore ai 75 anni" TOTALE 91 B3- Numerosità componenti nuclei familiari relativi alla categoria "Nuclei familiari del personale in quiescenza, compresi i Giudici costituzionali emeriti, con età superiore ai 75 anni" nonché i dati relativi ai sinistri ed ai premi inerenti gli anni 2015 (secondo semestre), senza 2016, 2017 e 2018 dettagliati nell’Allegato 7 al Disciplinare ed all’anno 2018. Infine, si riportano i dati relativi ai “Parenti ed affini entro il II grado”, purché conviventi fra loro, che da queste possano essere opponibili eccezioni possono stipulare distinte polizze individuali che garantiscano almeno le coperture assicurative indicate nella successiva Sezione D – Condizioni dei servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa, D.1 – oggetto dell’assicurazione, Lett. A) e B), il cui premio è interamente a carico del beneficiario della polizza. C1- Polizza relativa a "Parenti ed affini entro il II grado" di appartenenti alla categoria "Nuclei familiari del personale, in attività e in quiescenza, presso la Corte costituzionale compresi Giudici costituzionali in carica ed emeriti" e a "Personale appartenente alla predetta categoria cessato dal servizio presso la Corte costituzionale" Per gli anni assicurativi 2020, 2021 e 2022, l'Amministrazione comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco del personale con il proprio nucleo familiare che avrà aderito alle garanzie assicurative previste nel presente Capitolato Tecnico. Qualora il personale già in servizio con il proprio nucleo familiare non aderisca entro il termine previsto, potrà aderirvi unicamente a far data dall’annualità successiva. L’Amministrazione potrà, nel corso dell’anno assicurativo, includere un nuovo nucleo familiare solo ed esclusivamente per il dipendente che prende servizio presso la Corte costituzionale nel corso dell'anno ed escludere i nuclei familiari estinti nel corso dell’anno assicurativo, dove per estinzione del nucleo familiare si intende il decesso dell’unico componente residuo del nucleo familiare stesso. Per il personale che prende servizio presso la Corte costituzionale nel corso dell'anno, ed il relativo nucleo familiare, l’efficacia delle coperture assicurative decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l’Amministrazione contraente invierà la comunicazione di inclusione all’Assicuratore tramite fax, e-mail o limitazioni PEC. Nel caso di sortaesclusioni dalla copertura nel corso dell’anno assicurativo di uno o più nuclei familiari per estinzione del nucleo stesso, l’avvenuta estinzione verrà tempestivamente comunicata dall’Amministrazione e la copertura cesserà la sua efficacia a far data dalla naturale estinzione del nucleo familiare. Relativamente Per gli anni assicurativi 2020, 2021 e 2022, l’Amministrazione verserà entro il 30 gennaio di ogni annualità assicurativa un premio anticipato pari al 50% del premio annuo previsto dal Contratto; la rimanente parte del premio annuale, dovuta ai premi scadutitermini di polizza, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciverrà saldata entro il 28 febbraio di ogni anno, eventualmente mancantisulla base del numero dei nuclei familiari effettivamente assicurati, con altra propria rilasciata in loro nome compresi nell’elenco redatto a cura della Corte costituzionale, come specificato al paragrafo D.2 - Soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa. Ai fini del pagamento del premio e del relativo conguaglio per loro conto.gli anni assicurativi 2020,2021 e 2022 resta comunque inteso che:

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Samples: www.cortecostituzionale.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell' art. 1911 C.C. Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratriciCoassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna in caso di esse è tenuta alla prestazione sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della rispettiva quotaquota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale risulta dal contratto stessotratterà con la Delegataria. In particolare, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria per conto dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote)quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna Coassicuratrice, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contorisulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

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Samples: servizi2.inps.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione Qualora dall’offerta aggiudicataria risulti che l’Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici l'assicurazione è ripartita per quote tra più come indicato nel sotto riportato riparto del premio: Società coassicuratriciRuolo Quota di partecipazione (%) Coassicuratrice/Delegataria Coassicuratrice/Delegante Coassicuratrice/Delegante TOTALE 100 Si applica quanto previsto dall’articolo 11 del Capitola Speciale d’Oneri. Si allega: • Circolare Sez. Tecnica ANIA – n. 202/1994/AUTO – 10 – 16/11/94 (allegato B a polizza n. ). A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni tutte di contratto, rimane stabilito cheper l’assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria, l’assicurazione é prestata anche in base a quanto sotto riportato: Preso atto che il veicolo indicato in polizza, é dato in uso dal Contraente, dal proprietario o da Società locataria (leasing) a dipendenti, segretario/direttore generale, amministratori, collaboratori (anche occasionali) del Contraente, anche in riferimento ad eventuali Istituzioni ex art. 114 ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quotaD.Lgs. n. 267/2000, quale risulta dal contratto o a persona autorizzata dallo stesso, restando tuttavia inteso che la Società, a parziale deroga delle condizioni di contratto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario o della Società locataria: * se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni in vigore; * nel caso di danni subiti dai terzi trasportati , se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L’assicurazione non é operante nel caso in cui il Contraente, il proprietario o la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale locataria fosse a conoscenza della cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. A parziale deroga dell’art. 2 delle C.P.A. – Esclusioni e ciò in espressa deroga all’art. 1911 rivalsa - la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contrattoContraente, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria del proprietario e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico guida da parte di persone che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbiano involontariamente omesso di provvedere al brokerrinnovo della stessa, e purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma guida del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contoveicolo assicurato.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Coassicurazione e delega. (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto) Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. Rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per loro contoconto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

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Samples: www.terredargine.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratriciFermo restando, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto la responsabilità solidale di tutte le CoassicuratriciImprese in Coassicurazione nei confronti dell’Assicurato, qualora l’Assicuratore intenda avvalersi dell’istituto della coassicurazione diretta, la gestione del Contratto sarà affidata all’impresa delegataria indicata nel Contratto medesimo; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il Contratto intercorreranno con l’impresa delegataria. Tutti gli atti di gestione compiuti dall’impresa delegataria per conto comune saranno validi ed efficaci anche nei confronti delle altre imprese coassicuratrici. Viene inoltre specificatamente conferito da parte di tutte le Compagnie coassicuratrici alla Impresa Delegataria: - mandato collettivo speciale con rappresentanza nei confronti della/e Amministrazione/i per la stipula del Contratto Generale nonché per tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dal Contratto Generale e/o dai singoli Contratti di Assicurazione che saranno stipulati della/e Amministrazione/i; - incarico all’impresa qualificata Delegataria dell’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del Contratto Generale e dei singoli Contratti di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota Assicurazione, contro rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del certificato di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente puntoassicurazione e del relativo contrassegno, in caso di revoca dell’incarico al brokerfermo restando che, e successivamente alla cessazione dello stesso, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutipremi, la delegataria Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. - mandato di poter ricevere, anche per loro conto e nome, tutti gli atti e le comunicazioni inerenti denunce di sinistri e loro documentazione, atti di messa in mora e di interruzione dei termini di prescrizione da parte del Contraente/Assicurato. Pertanto la firma apposta dall’impresa delegataria sul documento di assicurazione sarà ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici. Tutte le imprese coassicuratrici si impegnano inoltre a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla impresa qualificata Delegataria per la gestione del Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.). Ai fini della determinazione del premio relativo alle garanzie assicurative previste dalle presenti Condizioni generali e suoi Allegati, l’Assicuratore dovrà tener conto dei seguenti elementi: - della percorrenza complessiva in termini di chilometraggio per la Copertura assicurativa “Kasko dipendenti” per i rischi di danneggiamento all’autoveicolo del dipendente dell’Amministrazione autorizzato a servirsi per l’esecuzione di adempimenti di servizio del proprio autoveicolo, che risulta allo stesso intestato presso il PRA, oppure cointestato, ovvero rientri nella comunione di beni con il coniuge, in mancanza di diversa convenzione, di cui all’Allegato “Condizioni particolari di assicurazione “Kasko Dipendenti” alle presenti Condizioni generali; - per la Copertura assicurativa dei rischi di infortuni occorsi ai dipendenti che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo che risulta allo stesso intestato presso il PRA, oppure cointestato, ovvero rientri nella comunione di beni con il coniuge, in mancanza di diversa convenzione, di cui all’Allegato Condizioni particolari di assicurazione rischi infortuni dei dipendenti” delle presenti Condizioni generali della percorrenza complessiva in termini di chilometraggio; che verranno comunicati dall’Amministrazione secondo quanto previsto ai paragrafi: - B6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio di cui all’Allegato “Condizioni particolari di assicurazione “Kasko Dipendenti” alle presenti Condizioni generali; - B4 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio di cui all’Allegato “Condizioni particolari di assicurazione rischi infortuni dei dipendenti” alle presenti Condizioni generali.

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Samples: servizi2.inps.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione (operante se ricorre il caso) Il servizio assicurativo della presente Polizza di Assicurazione viene svolto in Coassicurazione; l'Assicurazione è pertanto ripartita tra gli Assicuratori (Società Delegataria e Società Coassicuratrici) indicati in Polizza, ciascuno secondo le rispettive quote (%) di partecipazione alla Coassicurazione. Le Società Coassicuratrici, con la sottoscrizione della presente Polizza di Assicurazione, danno mandato alla Società Delegataria – designata nel frontespizio - a firmare, anche per quote tra più loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione della Polizza di Assicurazione (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società coassicuratricidelegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza di Assicurazione. La Società Delegataria sarà tenuta ad assolvere, rimane stabilito che: – ciascuna in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dalla presente Polizza di esse Assicurazione, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è tenuta alla prestazione stato ripartito. La Società Delegataria, pertanto ed in proporzione della rispettiva quotaogni caso - in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. - e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, quale risulta dal contratto stessoè espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato e/o all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’Indennizzo, restando tuttavia inteso senza che la possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – Coassicuratrici In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contrattoalla Polizza di Assicurazione, xxx ivi comprese quelle relative al recesso ed e/o alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione alla gestione dei sinistri, si intende data intendono fatte o ricevuta ricevute dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti(fatta soltanto eccezione per l’incasso e/o rimborso dei premi della Polizza di Assicurazione il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società). Tutti i rapporti inerenti la presente Polizza di Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker incaricato, il quale tratterà con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contoSocietà Delegataria.

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Samples: www.unibo.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita ⮚ Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C. Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratriciCoassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna in caso di esse è tenuta alla prestazione sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della rispettiva quotaquota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Aon S.p.A. la quale risulta dal contratto stessotratterà con la Delegataria. In particolare, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria per conto dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. La Società ad ogni scadenza annuale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: • numero del sinistro della Società; • data di accadimento; • tipologia del danno (per RCT o RCO) e breve descrizione del danno; • controparte; • stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”); • importo liquidato e data della liquidazione; • importo riservato; Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le rispettive quote)modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di sortarecesso di cui all’art. Relativamente ai premi scaduti12, la delegataria potrà sostituire statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le quietanze delle pratiche. La Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e per loro contonon oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.

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Samples: www.cs.camcom.gov.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione (operante se del caso) L’assicurazione è ripartita per tra le Imprese di Assicurazione elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote tra più percentuali indicate. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel “Riparto”. Ciascuna Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando essendo tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò pattuita in espressa deroga all’art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Codice Civile; – tutte Contraente e dell’Assicurato. Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni Contraente. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; – i . I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato li rimetterà alla Società Delegataria per e a tutte le Società Coassicuratrici. La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione modifica anche in loro nome e per loro conto; conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Società Delegataria li rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sortaSocietà Coassicuratrici. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.• Compagnia … Quota … % - Delegataria • Compagnia … Quota … % • Compagnia … Quota … %

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Samples: www.regione.umbria.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è Qualora I’assicurazione fosse ripartita per quote tra più diverse Società coassicuratriciCoassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna la compagnia delegataria, a deroga di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’artquanto previsto dall’art. 1911 del Codice Civile, in via solidale, sarà tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto assicurativo. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato all’art. 23 “Gestione della polizza” e le eventuali imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società Delegataria designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker il quale tratterà con l’impresa Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società gestione compiuti dalla Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla comune. La sottoscritta Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sortaquote delle Coassicuratrici. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancantiLa Società, con altra propria rilasciata cadenza trimestrale, si impegna a fornire al Contraente elenco dettagliato dei sinistri contenente per ciascuno le seguenti informazioni: ■ Numero di polizza ■ Numero del sinistro ■ Data di accadimento ■ Data Denuncia ■ Stato della pratica ■ Importo riservato ■ Importo liquidato La società si impegna, inoltre a fornire, con cadenza trimestrale, il dato aggregato dei sinistri così suddiviso: ■ Sinistri denunciati ■ Sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva) ■ Sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato) ■ Sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte) Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in loro nome e per loro contodate diverse da quelle indicate.

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Samples: Convenzione Assicurativa

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al brokersinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ASSIDOGE S.r.l. e successivamente le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto di tutte le coassicuratrici; – del Contraente/Assicurato dalla ASSIDOGE S.r.l. la quale tratterà con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono Società Delegataria. La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato alla Società Delegataria per dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li sul documento di assicurazione, lo rende validi ad ogni effetto valido anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spett.le ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime. Tutte le rispettive quote)comunicazioni fatte alla Delegataria, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutianche attinenti alla denuncia dei sinistri, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contohanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

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Samples: www.aslcagliari.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. A.L.E.R. Lecco Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: www.amiavr.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: www.comunequarrata.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese ivx xomprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna in caso di esse è tenuta alla prestazione sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal quota fermo restando la responsabilità solidale con le altre società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso, restando tuttavia inteso che . Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dal Contraente/Assicurato con la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’artDelegataria. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contrattoLa Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdettaindicate nella polizza o appendice, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li sul documento di assicurazione, lo rende validi ad ogni effetto valido anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali e massimali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime. Tutte le rispettive quote)comunicazioni fatte alla Delegataria, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutianche attinenti alla denuncia dei sinistri, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contohanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

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Samples: www.icmarconibattipaglia.edu.it

Coassicurazione e delega. (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto) Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. Rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per loro contoconto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente xx Xxxxxx incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

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Samples: www.er-go.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: www.amiavr.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al brokersinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società e successivamente le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto di tutte le coassicuratrici; – del Contraente/Assicurato dalla Società la quale tratterà con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono Società Delegataria. La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato alla Società Delegataria per dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li sul documento di assicurazione, lo rende validi ad ogni effetto valido anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società procedura è accettata dalle medesime. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale Tutte le rispettive quote)comunicazioni fatte alla Delegataria, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutianche attinenti alla denuncia dei sinistri, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contohanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura.

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Samples: Convenzione Assicurativa Infortuni Per Conto E a Favore Dei Tesserati

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al brokersinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Assidoge IBC S.r.l. e successivamente le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto di tutte le coassicuratrici; – del Contraente/Assicurato dalla Società _ __ la quale tratterà con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono Società Delegataria. La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato alla Società Delegataria per dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li sul documento di assicurazione, lo rende validi ad ogni effetto valido anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Società Assidoge IBC S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime. Tutte le rispettive quote)comunicazioni fatte alla Delegataria, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutianche attinenti alla denuncia dei sinistri, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contohanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al brokersinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato si riserva la facoltà di affidare la gestione della presente polizza ad una Società di Brokeraggio e successivamente le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria Spett. .............................; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto di tutte le coassicuratrici; – del Contraente/Assicurato dalla Assidoge S.r.l. la quale tratterà con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono Società Delegataria. La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato alla Società Delegataria per dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li sul documento di assicurazione, lo rende validi ad ogni effetto valido anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi il cui pagamento, nel caso in cui la gestione della presente polizza venga affidata ad una Società di Brokeraggio, verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Società di Brokeraggio stessa direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime. Tutte le rispettive quote)comunicazioni fatte alla Delegataria, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutianche attinenti alla denuncia dei sinistri, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contohanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

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Samples: Polizza Per L’assicurazione Dei Danni Da Furto

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’artCoassicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria per conto dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote)quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna Coassicuratrice, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza

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Samples: www.arsial.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente puntofra diversi Assicuratori, in caso di revoca dell’incarico sinistro, i medesimi concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker, R.T.I. XXXXX BROKER spa – OXERISK srl e successivamente gli assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto di tutte le coassicuratrici; del Contraente/Assicurato dal R.T.I. XXXXX BROKER spa OXERISK srl il quale tratterà con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono Società Delegataria. La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato alla Società Delegataria per dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li sul documento di assicurazione, lo rende validi ad ogni effetto valido anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del R.T.I. XXXXX BROKER spa – OXERISK srl direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime. Tutte le rispettive quote)comunicazioni fatte alla Delegataria, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutianche attinenti alla denuncia dei sinistri, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contohanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 all’art.1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: santacecilia.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: www.amiavr.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione L'assicurazione è ripartita per quote tra più le Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di esse è tenuta alla prestazione sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della rispettiva quotapresente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale risulta dal contratto stessotratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla . La sottoscritta Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze quote delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contoCoassicuratrici.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi Assicurativi

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando restan- do tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale in- tegrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione co- municazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte tut- te le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi suc- cessivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: www.aspravennacerviaerussi.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria, sulla base dei parametri e dei rispettivi importi unitari indicati nella scheda di polizza quali elementi per il conteggio del premio. Il detto premio viene definito al termine di ciascun periodo assicurativo annuo sulla scorta delle differenze registrate a consuntivo negli anzidetti parametri. A tal fine, entro 120 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo dei parametri sopra menzionati, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento dell’eventuale differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni. Trascorso tale termine, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o non è stato effettuato il pagamento della differenza attiva; in carenza della prescritta comunicazione o del pagamento della differenza attiva dovuta alla Società, l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

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Samples: www.apespisa.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratriciCoassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna in caso di esse è tenuta alla prestazione sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della rispettiva quotaquota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale risulta dal contratto stessotratterà con la Delegataria. In particolare, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria per conto dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote)quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna Coassicuratrice, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contorisulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Incendio Rischi Accessori

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più Società fra diverse Imprese coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker, R.T.I. Consulbrokers – E-Media e successivamente le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria Spett.le ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal R.T.I. Consulbrokers – E-Media il quale tratterà con l’Impresa delegataria. La Delegataria dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono aver ricevuto mandato alla Società Delegataria per dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto conto tutti gli atti contrattuali. Pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li sul documento di assicurazione, lo rende validi ad ogni effetto valido anche per le coassicuratrici quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. E’ fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite del R.T.I. Consulbrokers – E-Media direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime. Tutte le rispettive quote)comunicazioni fatte alla Delegataria, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti delle Coassicuratrici. Nel caso in cui il contratto di sortaassicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. Relativamente ai premi scaduti1911 c.c., la delegataria potrà sostituire essendo tutte le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata imprese sottoscrittrici responsabili in loro nome e per loro contosolido nei confronti del contraente.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Patrimoniale Ente

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita La Compagnia Delegataria riceve mandato dalle Coassicuratrici (e le Compagnie Coassicuratrici con l’accettazione della quota di polizza di fatto rilasciano tale mandato) indicate nell’atto suddetto (polizza e appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. La firma apposta dalla Società Delegataria, pertanto, rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale delle Coassicuratrici; parimenti ogni comunicazione si intende pertanto effettuata o ricevuta dalla Delegataria nel nome e ciò in espressa per conto anche delle Coassicuratrici. L’impresa Delegataria risponde nei confronti dell’amministrazione committente per l’intera copertura del rischio con successiva rivalsa nei confronti delle altre imprese; si deroga all’artal disposto dell’art. 1911 del Codice Civile; – C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della contraente. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori o delle imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi . Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con esse solo dopo la firma del presente contratto le relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà può sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome nome. Il Contraente dichiara di prendere atto e per loro contodi accettare le condizioni contenute nella presente polizza.

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Samples: ospedaliriuniti.etrasparenza2.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita La Compagnia Delegataria riceve mandato dalle Coassicuratrici (e le Compagnie Coassicuratrici con l’accettazione della quota di polizza di fatto rilasciano tale mandato) indicate nell’atto suddetto (polizza e appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. La firma apposta dalla Società Delegataria, pertanto, rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale delle Coassicuratrici; parimenti ogni comunicazione si intende pertanto effettuata o ricevuta dalla Delegataria nel nome e ciò in espressa per conto anche delle Coassicuratrici. L’impresa Delegataria risponde nei confronti dell’amministrazione committente per l’intera copertura del rischio con successiva rivalsa nei confronti delle altre imprese; si deroga all’artal disposto dell’art. 1911 del Codice Civile; – C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della contraente. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori o delle imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi . Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con esse solo dopo la firma del presente contratto le relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà può sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome nome. Il Contraente dichiara di prendere atto e per loro conto.di accettare le condizioni contenute nella presente polizza. Data LA COMPAGNIA IL CONTRAENTE Agli effetti degli articoli 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

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Samples: Assicurazione Di Responsabilita'

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: comune.acquiterme.al.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratriciCoassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna in caso di esse è tenuta alla prestazione sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della rispettiva quotaquota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale risulta dal contratto stessotratterà con la Delegataria. In particolare, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contrattoil Contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria per conto dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. Il rischio viene ripartito tra le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni seguenti Società secondo le percentuali qui di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.seguito indicate:

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Samples: Capitolato Di Polizza RCT Sciatore

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria delegata- ria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Co- dice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria Dele- gataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria Delegata- ria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria Delegata- ria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Dei Rischi Di Responsabilità Civile Sanitaria

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l'assicurazione è ripartita per quote tra più le Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stessocontratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, restando tuttavia inteso la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società coassicuratrice designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’artprovvederà ad informarle. 1911 del Codice Civile; – In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, gestione stragiudiziale e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla comune. La sottoscritta Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria Documenti di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (quote delle Coassicuratrici. Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le rispettive quote)quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciascuna Coassicuratrice, con altra propria rilasciata risulta dall’apposito prospetto inserito in loro nome e per loro contopolizza.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilita' Civile Verso Terzi E La Responsabilita’ Amministrativa Di Amministratori E/O Dipendenti Della Pubblica Amministrazione

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 all’art.1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: santacecilia.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione (operativa nel solo caso di coassicurazione ex art. 1911 C.C.) L'assicurazione è ripartita per quote tra più le Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso indicate nel riparto allegato. Resta confermato che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al brokerpagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile …………. che in forza della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono xxxxxxxx riceve mandato alla Società Delegataria per dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro contoconto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell’eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome nome. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e per loro contoimposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

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Samples: Capitolato Di Polizza Per L’assicurazione Infortuni

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civilec.c.; – tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx ivi comprese quelle relative al recesso ed e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed e ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; – i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto pertanto, la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

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Samples: www.iccaposele.edu.it

Coassicurazione e delega. Se l’assicurazione è ripartita Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote tra più fra diverse Società coassicuratriciCoassicuratrici, rimane stabilito che: – ciascuna in caso di esse è tenuta alla prestazione sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell’indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa quota da esse assicurata. In deroga all’arta quanto disposto dall’art. 1911 del Codice Civilecodice civile, è prevista la responsabilità solidale delle imprese partecipanti all’accordo di coassicuraz ione. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Xxxxxx incaricato il quale tratterà con la delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla disdettagestione dei sinistri, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data intendono fatte o ricevuta ricevute dalla Società Delegataria anche nel delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; – i . Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il cui pagamento dei premi potrà essere verrà effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria per conto delegataria dichiara di tutte le coassicuratrici; – con la firma del presente contratto le aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali indicate negli atti suddetti (polizza e compiere tutti i necessari atti di gestione appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto; pertanto . Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società delegataria sui detti documenti dalla società Delegataria di Assicurazione, li rende validi ad ogni effetto validi anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote)quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scadutidei premi, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratriciaccessori e imposte, eventualmente mancantispettanti a ciasc una Coassicuratrice, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro contorisulta dall’apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

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Samples: www.comune.rozzano.mi.it