FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE Clausole campione

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; - predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione inerente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all'art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.; - redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; - redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora previsto ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i.); - nel caso di appalto pubblico, redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora non previsto); - predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli; - predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza; - predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio; - pr...
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ed al Direttore dei Lavori; redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) da considerare quale piano di dettaglio della sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, verifiche, prove e controlli; predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza; provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere; provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al R.U.P., al Progettista, al Direttore dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,Direttore Operativo; provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto; provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi elettrici, schemi di officina, ecc.); provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere; approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere; disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazion...
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore, soggetto al quale l'Amministrazione regionale ha affidato l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, esegue i lavori con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso competono obblighi, oneri e responsabilità previsti ex lege e ai sensi del presente capitolato. Tra le altre cose, ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: - nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile dei lavori, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione; - comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile dei lavori, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza; - redigere il Piano operativo di sicurezza, secondo quando prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.. e come precisato ai successivi articoli del presente capitolato; L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità direttamente o indirettamente connessa all’esecuzione dell’appalto, impegnandosi a tenere indenne l’A.R. e i terzi, anche in sede giudiziale, da infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere o impianti preesistenti. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno causato all’A.R. o a terzi dal proprio personale, intendendosi quindi direttamente obbligato a risarcire il danno o a provvedere a proprie spese alla sostituzione o riparazione di quanto danneggiato o asportato. L’Appaltatore è responsabile inoltre dell’esecuzione dei rispettivi lavori da parte dei subappaltatori, che in ogni caso devono essere stati preventivamente autorizzati, dei lavoratori autonomi nonché delle attività svolte dai subcontraenti, comprese le relative forniture, dei danni e degli eventuali ritardi causati da tali soggetti, che possano incidere sulla regolare esecuzione nei tempi stabiliti dal contratto. In caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro otto giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore è responsabile della custodia delle attrezzature e dei materiali posti in opera e di eventuali sottrazioni. Di conseguenza, l’Appaltatore è obbligato a sostituire a proprie spese i materiali, le attr...
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. Art. 25 - Personale dell'Appaltatore
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 39 23. PERSONALE DELL’APPALTATORE 42
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: L’Appaltatore dovrà rendere disponibile in qualunque momento e per tutta la durata dell’appalto, ivi compresi orari e giorni non lavorativi (festivi, notturni ecc.), anche mediante suo delegato ed entro il tempo massimo di due ore dalla chiamata dell’intervento, una squadra operativa costituita almeno da un caposquadra ed un operaio, adeguatamente attrezzati ed in grado di operare interventi e/o riparazioni in tutti gli aspetti dei lavori appaltati. In relazione all’obbligo di cui sopra, l’appaltatore dovrà comunicare, all’atto della consegna dei lavori, un recapito telefonico e/o telefax sempre presidiato cui possono essere effettuate le chiamate suindicate.(vedasi art. 14, 2° comma) La richiesta del citato intervento d’urgenza, che, di fatto, si presenta solo in casi eccezionali per far fronte a sopravvenute imprevedibili emergenze degli immobili comunali, sarà effettuata della Direzione Lavori, che se ne riserva l’insindacabile uso, ed avrà valore di “disposizione di servizio” anche se effettuata telefonicamente.
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: – nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; – comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; – redigere il Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996 n° 494; – redigere il cronoprogramma dei lavori se dovuto il piano di sicurezza sostitutivo; – redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 2 comma 1 lettera f-ter del D. Lgs. 494/96 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento ovvero del piano di sicurezza sostitutivo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. La redazione del X.X.X., xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx X.X.X. xxx xxxxx 00xx. dall’aggiudicazione. L'Impresa è obbligata a comunicare tempestivamente alla D.L.: o Eventuali modifiche e/o integrazioni al piano operativo di sicurezza che si rendessero necessarie in corso d'opera;

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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