Common use of Penalità Clause in Contracts

Penalità. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract for School Meal Services, Service Contract

Penalità. E’ previstaIn casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli: a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori); b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti); c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di specifiche infrazionirecidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato alla quale il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con Concessionario avrà la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticopenali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.

Appears in 2 contracts

Samples: Concessione Del Servizio, Concessione Del Servizio

Penalità. E’ previstaAeroporti di Puglia S.p.A. avrà facoltà, nel caso di inosservanza di norme contenute nel presente Capitolato ed inadempienza di norme contrattuali, di comminare all’Appaltatore penalità variabili secondo la gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. Alla comminazione delle penali, nelle misure di seguito indicate, si procederà in contraddittorio con la ditta appaltatrice, mediante apposita nota scritta e previa acquisizione delle deduzioni dell’appaltatore, che avrà la facoltà di produrre nei 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione. Le possibili penali risultano strutturate nel seguente modo: a) per i casi di infrazioni di lieve entità, inadempimenti, ritardi o cattive esecuzioni del servizio, è fissata la penale di € 100,00 (diconsi euro cento/00), oltre spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio, o attraverso altra Ditta, delle prestazioni non eseguite o male effettuate, previa contestazione degli addebiti; b) per le gravi infrazioni, ove non si ravvisi la grave inadempienza che determini la rescissione del contratto, Aeroporti di Puglia S.p.A. adotterà più severe, da quantificarsi di volta in volta, previa contestazione di addebiti, e contenute entro un minimo di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) e un massimo di € 1.000,00 (diconsi eurmille/00), fermo restando l’eventuale esecuzione d’ufficio; c) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione del servizio la ditta appaltatrice sarà applicata ad una penale pecuniaria di € 300,00 (diconsi euro trecento/00); d) l’Appaltatore dovrà provvedere all'adeguamento delle prestazioni di cui alle lett. a) e b) richieste nei termini indicati da ADP; in caso contrario sarà applicata un’ulteriore penale pecuniaria di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardoritardo nell'adeguamento, per un massimo di giorni dieci. Trascorso inutilmente tale termine, Aeroporti di Puglia S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni il risarcimento dei maggiori danni, senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà l’Appaltatore possa pretendere indennizzi e compensi di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticosorta.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. E’ previstaLa ditta deve iniziare il servizio entro la data stabilita e si impegna a comunicare al Comune ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Il Comune, in caso previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi: - per utilizzo di specifiche infrazionimezzi non corrispondenti a quelli indicati, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùnon preventivamente autorizzati: penale pari ad 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 500,00 per ogni giorno di ritardoutilizzo di tali mezzi - per ritardo nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi superiore a 10 (dieci) minuti, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà casi di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi forza maggiore di volta in volta a seconda analizzati: € 150,00 al verificarsi di ogni episodio, dopo la contestazione del terzo ritardo - per parziale o difforme percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata: € 150,00 al giorno - per mancata effettuazione del servizio, anche della gravità delle conseguenze della violazione stessasola tratta di andata e/o ritorno, non preventivamente autorizzata: € 300,00 al giorno - inadempienza di quanto prescritto all'art. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte 10 del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare presente capitolato: "Requisiti per lo svolgimento del servizio, ": € 500,00 Verranno inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune può risolveredovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali. La ditta potrà presentare in forma scritta le proprie controdeduzioni alle contestazioni del Comune entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco valuti positivamente le controdeduzioni, ne dà comunicazione alla ditta entro il termine di un quadrimestre trenta giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo pagamento in scadenza. Nel caso in cui gli inadempimenti e i ritardi per cause imputabili all'appaltatore eccedano il numero di quattro per ogni anno scolastico, il Comune si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta di danni all'appaltatore medesimo. Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, la ditta incorre nella decadenza dall'affidamento del servizio quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. In ogni caso la reiterata violazione degli obblighi in materia di personale dipendente di cui all'art. 11 e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comporta parimenti la decadenza. Il Comune ha facoltà, oltre all'applicazione della penale, di agire per il risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità. E’ previstaL'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di specifiche infrazioniverificata violazione di tali norme, l’applicazione secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle penalità seguentieventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùa) Xxxxxxx nella sostituzione del personale, oltre le 48 ore : penale pari ad 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente b) segnalato comportamento scorretto o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate sconveniente nei menù: penale confronti dell’utenza - da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravitàeuro 500,00# ad euro 1.000,00# per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi c) mancata manutenzione ordinaria euro 500,00# per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravitàciascuna mancanza; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati d) pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente euro 250,00# per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento ciascun rilievo. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio: . Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 250,00# ad un massimo di euro 5.000,00# rapportate alla gravità dell'inadempienza. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al Concessionario per un'inadempienza commessa sarà di cui importo doppio al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato dovuto, la terza il triplo e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticocosì via.

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Penalità. E’ prevista1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. 2. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. 3. Il committente si riserva di applicare le penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), per ogni decade di ritardo maturata rispetto al termine contrattuale. 4. In caso di specifiche infrazionisuperamento di 30 (trenta) giorni della scadenza contrattuale, l’applicazione delle penalità seguentiil committente avrà la facoltà di: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti risolvere il contratto in menù: penale pari ad € 250,00 tutto o in parte per ogni campione mancantele apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni; b. Ritardo nell’avvio del servizio: consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di proroga. 5. Se durante il periodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, salvo i casi di forza maggiore, il committente si riserva di procedere all’applicazione di una penalità di importo come da tabella seguente: Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 50010.000,00 per ogni mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a guasti o malfunzionamenti hardware e software. 10€ per ogni minuto ulteriore rispetto al numero massimo previsto per il ripristino della piattaforma. L’obiettivo è quello di evitare interruzioni della disponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero”. Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a GDPR, etc… 50€ a non conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di ritardorilevamento e quella di risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni. 6. Per tutte le altre casistiche di non conformità, la penale sarà dello 0,5% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al 4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi3. È fatto salvo ciò discenda il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dal committente. 7. L’applicazione della penalità sarà preceduta da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizioregolare contestazione scritta dell’inadempienza, è facoltà del Comune risolvere il contratto con alla quale l’Impresa avrà la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale;presentare le controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura 8. La riscossione delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione penali avverrà mediante sottrazione dell’importo delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare panali dai primi pagamenti utili dovuti alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticodegli enti.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. E’ previstaIl Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, a mezzo di proprio personale, controlli ed ispezioni relativamente alla corretta esecuzione del contratto da parte del Concessionario. Per la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale come di seguito specificato, in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione di cui all’Art. 35. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida. In caso di specifiche infrazioniinadempienze più significative, l’applicazione delle penalità seguentiil Concessionario è tenuto al pagamento di penali che potranno variare, secondo la gravità dell’infrazione, da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 5.000,00 Euro, secondo la seguente articolazione: a. Non disponibilità a) ritardo sul termine previsto per l'ultimazione dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùlavori: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 €. 200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 con un massimo di trenta giorni senza che sia stato regolarmente avviato il serviziorispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma, è facoltà del Comune risolvere superati i quali il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penalesi intenderà risolto; c. Fornitura b) ritardo sull’avvio operativo del sistema nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo, con un massimo di trenta giorni rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma, superati i quali il contratto si intenderà risolto; c) ritardo sull’avvio operativo del sistema nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo a causa di modifiche del progetto derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi di realizzazione, con un massimo di trenta giorni, superati i quali il contratto si intenderà risolto; d) ritardo sull’avvio operativo del sistema nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo a causa di esecuzione dell'opera difforme al progetto, con un massimo di trenta giorni, superati i quali il contratto si intenderà risolto; e) ritardo oltre le 24 ore per interventi a seguito di segnalazioni relative a: i. presenza di biciclette fuori uso, giacenti in luoghi non autorizzati o accumulate in quantità eccessive; ii. sporcizia e/o degrado delle stazioni; iii. mal funzionamento dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da totem informativi; iv. omessa manutenzione del sistema; € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravitàper ogni giorno di ritardo; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza f) mal funzionamento del sistema di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò gestione che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi comporti sospensioni o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento forti limitazioni del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, € 100,00 per ogni giorno successivo al primo con un massimo di 15 giorni trascorsi i quali il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende si riterrà risolto per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico.inadempienza;

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Del Servizio Di Bike Sharing

Penalità. E’ previstaL’aggiudicataria è tenuta ad eseguire la fornitura rispettando rigorosamente le prescrizioni richieste dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto e dichiarati nell’offerta. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato, la ASL a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente capitolato, qualora le stesse vengano in caso tutto e/o in parte disattese, si riserva di specifiche infrazioniapplicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità giornaliere cumulabili: 1. Per ogni giorno di ritardo per l’ultimazione delle opere edili e dell’installazione di tutte le componenti oggetto del presente appalto rispetto ai termini massimi di cui al presente CSA, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00). 2. Per ogni ora lavorativa di ritardo, rispetto ai termini concordati in sede di collaudo, per l’applicazione delle penalità seguenti:prescrizioni dovute a rivedibilità del collaudo stesso, l’Azienda applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 300,00= (trecento/00). a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: 3. Per ora lavorativa di ritardo rispetto al termine massimo stabilito per l’individuazione della tipologia ed entità del malfunzionamento e/o guasto, di cui al presente CSA, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 300,00= (trecento/00). 4. Per ogni ora lavorativa di ritardo per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità delle apparecchiature installate rispetto ai termini massimi di fermo tecnico/annuo (complessive 80 ore lavorative anno), la ASL applicherà al Fornitore una penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante;Euro 300,00= (trecento/00). Verrà altresì decurtata la quota corrispettiva del canone di manutenzione. b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto mancanza e/o difformità rispetto alle frequenze degli interventi di manutenzione preventiva secondo il referente del Comune potrà stabilire di applicare calendario concordato con l’Ingegneria Clinica, il fornitore è tenuto a corrispondere alla ditta ASL una penalità nella misura da € 100,00 penale pari ad € 5.000,00, da valutarsi di volta Euro 300,00 (trecento/00). Deve considerarsi ritardo anche il caso in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo cui il fornitore esegua le modalità prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la ASL applicherà al fornitore le penali di cui all’articolo 10 sesto commaai precedenti punti sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. Per infrazioni Fatte in ogni caso salve le disposizioni tutte in tema di particolare gravità o a seguito risoluzione del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del serviziocontratto, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17art. Si intende 13, alle contestazioni inviate all’appaltatore si applicheranno le procedure di seguito descritte: a) Il Direttore dell’Esecuzione provvederà a far pervenire per infrazioni iscritto all’Appaltatore le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. b) Entro tre giorni dal ricevimento della nota di particolare gravità l’infrazione contestazione, l’Appaltatore dovrà presentare le proprie giustificazioni alla Ingegneria clinica. c) La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione, previa valutazione delle giustificazioni addotte dall’appaltatore per i singoli e specifici casi. d) L'appaltatore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti che comporta l’applicazione potevano essere previsti e che non sono stati preventivamente comunicati per iscritto. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ASL potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Qualora l’ammontare delle penali, complessivamente addebitate all’aggiudicatario per le inadempienze di cui sopra, superi il 10% del valore del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una penale pari nuova procedura concorsuale. L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato natura e/o in qualsiasi altra sede, che la ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato alla ASL il regolare svolgimento diritto di pretendere il risarcimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticomaggior danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. E’ previstaLa fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in caso volta, all’applicazione di specifiche infrazionipenali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei campioni giornalieri dei piatti previsti dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in menù: tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del Comune risolvere il contratto con contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare immediatamente alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o superiore di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a 5.000,00 Euro e € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di un quadrimestre scolasticoapplicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

Appears in 1 contract

Samples: Invito a Gara Europea

Penalità. E’ previstaL’aggiudicataria è tenuta ad eseguire la fornitura rispettando rigorosamente le prescrizioni richieste dal capitolato speciale d’appalto e relativa scheda tecnica e dichiarati nell’offerta. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato, la ASL a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nello stesso, qualora le anzidette norma vengano in caso tutto e/o in parte disattese, si riserva di specifiche infrazioniapplicare, l’applicazione delle previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità seguentigiornaliere cumulabili: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti 1. Per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di cui all’art. 4 del presente CSA, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00). Decorso tale termine la ASL potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto al successivo art. 14. 2. Per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi rispetto alla tempistica concordata per l’adempimento delle prescrizioni richieste dalla ASL in menù: ipotesi di collaudo con esito di rivedibilità, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00). Decorso tale termine la ASL potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto al successivo art. 14. 3. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine massimo (n° 8 ore lavorative dalla comunicazione del guasto) stabilito per l’individuazione della tipologia ed entità del malfunzionamento e/o guasto di cui al presente CSA , la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 300,00= (trecento/00). 4. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine massimo (24 ore lavorative decorrenti dalla data riportata nel “Verbale di rilevazione guasto”) stabilito nel presente CSA per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità delle apparecchiature installate, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante;Euro 300,00= (trecento/00). b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità5. Per ogni altra violazione delle disposizioni ora lavorativa ulteriore rispetto ai termini massimi di fermo tecnico/annuo (complessive 80 ore lavorative anno), la ASL applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00= (trecento/00). Verrà altresì decurtata la quota corrispettiva del presente capitolato speciale d’appalto canone di manutenzione 6. Per ogni mancanza e/o difformità rispetto alle frequenze degli interventi di manutenzione preventiva secondo il referente del Comune potrà stabilire di applicare calendario concordato con l’Ingegneria Clinica, il fornitore è tenuto a corrispondere alla ditta ASL una penalità nella misura da € 100,00 penale pari ad € 5.000,00, da valutarsi di volta Euro 300,00 (trecento/00). Deve considerarsi ritardo anche il caso in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo cui il fornitore esegua le modalità prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la ASL applicherà al fornitore le penali di cui all’articolo 10 sesto commaai precedenti punti sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. Per infrazioni Fatte in ogni caso salve le disposizioni tutte in tema di particolare gravità o a seguito risoluzione del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del serviziocontratto, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17art. Si intende 14, alle contestazioni inviate all’appaltatore si applicheranno le procedure di seguito descritte: a) Il Direttore dell’Esecuzione provvederà a far pervenire per infrazioni iscritto al Fornitore le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. b) Entro tre giorni dal ricevimento della nota di particolare gravità l’infrazione contestazione, il Fornitore dovrà presentare le proprie giustificazioni ai Servizi di Ingegneria Clinica e Radioterapia. c) La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione, previa valutazione delle giustificazioni addotte dall’appaltatore per i singoli e specifici casi. d) Il Fornitore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti che comporta l’applicazione potevano essere previsti e che non sono stati preventivamente comunicati per iscritto. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ASL potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Qualora l’ammontare delle penali, complessivamente addebitate all’aggiudicatario per le inadempienze di cui sopra, superi il 10% del valore del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una penale pari nuova procedura concorsuale. L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato natura e/o in qualsiasi altra sede, che la ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato alla ASL il regolare svolgimento diritto al risarcimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticomaggior danno subito.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. E’ prevista, in 1. In caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del dal presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell’utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di € 100,00 a (cento//00) ad un massimo di € 5.000,00 a seconda (cinquemila//00), secondo la gravità dell’inadempienza valutata dall’Amministrazione. 2. Per le successive fattispecie si individuano le penali che seguono: a) manifesti non affissi: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del disagio provocato diritto per tutto il tempo della mancata esposizione, senza pregiudizio dell’azione di danni che venisse fatta dai committenti e della gravitàcon l’obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati b) affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e tutto il tempo della gravitàindebita esposizione; f. Mancato espletamento c) affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data del servizioriscontro dell’abusivismo: penalità il Concessionario deve corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione; d) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 25,00 (venticinque//00) per ogni manifesto. 3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dall’Amministrazione, nei limiti di cui al precedente punto 2);comma 1. g. Fornitura 4. In caso di cibi inattività, il Comune, qualora esegua direttamente o pietanze faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri a carattere generale. 5. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la Ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non corrispondenti ai requisiti oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione medesima. 6. Se la Concessionaria non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere della stazione appaltante, non risultassero valide, quest’ultima irrogherà, con atto motivato, le penalità di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo cui sopra, fatte salve le ipotesi di derrate alimentari in violazione delle norme decadenza e risoluzione previste dal presente capitolato capitolato. 7. L’ammontare della penalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati comunicata a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;mezzo raccomandata a/r oppure mediante posta elettronica certificata ovvero con altra forma equivalente. h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa8. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità penale non preclude all’Amministrazione Comunale la possibilità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni attivare altre forme di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticotutela.

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Penalità. E’ prevista, in In caso di specifiche infrazioniinadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l’applicazione l’Impresa Appaltatrice, oltre alla decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi su deliberazione della Stazione Appaltante. Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi di seguito riportati: mancata effettuazione del servizio completo di raccolta della frazione umida €./turno 2.000,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta frazione secca residua €./turno 2.000,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta differenziata delle penalità seguenti: a. Non frazioni valorizzabili €/turno 1.500,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti €/turno 500,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi €/turno 500,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP €/turno 500,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida per singola utenza €/utenza 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua per singola utenza €/utenza 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili (per utenza o contenitore) €/utenza (cont) 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza) €/utenza 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza) €/utenza 50,00 ritardo nella disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti veicoli previsti in menù: penale pari ad € 250,00 nel progetto offerta per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 i servizi (per ogni veicolo e giorno di ritardo) €/veic/die 100,00 ritardo nella disponibilità dei contenitori (Bio-xxxxxx-xxxxxxxx, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia contenitori vari e buste) €./cad./die 2,00 ritardo nella trasmissione dei rapporti (per giorno di ritardo) €./die 50,00 inadeguato stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà degli automezzi €/cad./die 100,00 mancato impiego delle divise aziendali €./cad 50,00 altre negligenze nella gestione del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. servizio €/cad 20 (min)- 50 (max) L’applicazione della sanzione è sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza che dovrà essere inoltrata alla Ditta Aggiudicataria dal Responsabile entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dall’avvenimento e, ove possibile, contestualmente ad esso. L’Impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 7 (sette) giorni dalla contestazione dell’addebito da parte notifica della contestazione. L’ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima rata di corrispettivo in pagamento. Qualora la Ditta non riuscisse, dall’avvio del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvereservizio e nel corso dell’appalto, a suo insindacabile giudiziorispettare gli obiettivi indicati dalla Regione Sardegna per l’ottenimento della massima premialità regionale, il contratto avvalendosi sarà passibile di ammenda pari all’importo della facoltà mancata premialità per l’Amministrazione, riferita a ciascun trimestre di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento esecuzione del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco non si è raggiunto il limite di un quadrimestre scolasticoriferimento. L’ammontare dell’ammenda sarà trattenuta dalla prima rata utile di corrispettivo in pagamento.

Appears in 1 contract

Samples: Public Procurement Contract

Penalità. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle Sono previste penalità seguentia carico dell’Appaltatore nei seguenti casi: a. Non disponibilità a) ritardo nell’esecuzione delle letture o di ritardata consegna dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùdati di lettura rispetto al programma ed alle tempistiche definite da GESTIONE ACQUA S.p.A.: penale pari ad 250,00 1,50 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 lettura mancante moltiplicata per ogni giorno di ritardo; b) lettura errata a seguito della quale si renda necessario riemettere la bolletta/rettificare la lettura già trasmessa: non verrà pagata la lettura stessa e verrà addebitata la relativa spesa sostenuta dall’Appaltante, forfetizzata in € 7,00; c) rilascio avviso di mancata lettura non correttamente documentato con foto dell’avviso stesso, del n. civico o campanello, d) rilascio avviso di mancata lettura con contatore liberamente accessibile, a prescindere dall’indicazione caricata sul file di consegna, e) consegna di foto lettura illeggibile per cause non imputabili al contatore stesso, forfetizzate in € 5,00 per ognuno dei quattro casi. Ulteriori penali possono essere applicate a carico dell’Appaltatore nei seguenti casi: a) mancata comunicazione all’Appaltante delle generalità dei letturisti operanti sul territorio prima dell’inizio dell’attività e/o in caso di sostituzioni: € 100,00; b) reclami di utenti per comportamenti non consoni e/o irrispettosi da parte degli operatori, accertati e documentati dall’Appaltante (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: violazione della proprietà privata; minacce; ingiurie; danneggiamento; ecc.): € 100,00, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi maggior danno; c) mancato utilizzo del tesserino di riconoscimento: € 100,00. L’applicazione delle penalità è comunicata per iscritto all’Appaltatore, che avrà 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà naturali e consecutivi dalla data del Comune risolvere il contratto con la facoltà ricevimento per presentare le proprie controdeduzioni scritte. In assenza di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente controdeduzioni o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticol’Appaltante le respingessero in tutto o in parte, si provvederà all’applicazione delle penali decurtandole dal primo pagamento utile, o attivando la cauzione definitiva.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. E’ previstaIn relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in caso di specifiche infrazioniesso determinati per l’appaltatore, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti qualora lo stesso non li adempia in menù: penale pari ad € 250,00 tutto o in parte e per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardogli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con l’Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente applicare specifiche penali. In caso di inadempimento di uno o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione più degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità obblighi di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del serviziotecnico, il Comune può risolvereavrà la facoltà di applicare le penali sotto indicate in relazione all'entità, alla gravità e recidiva dell'inadempimento, salvi i casi di forza maggiore ed eventi eccezionali: INADEMPIENZE PENALI Mancata effettuazione del SERVIZIO GIORNALIERO DI RITIRO DALLA SEDE COMUNALE DELLA CORRISPONDENZA DA RECAPITARE (art. 2 del capitolato), presso la sede dell’ufficio Comunale di riferimento € 300,00 Mancata sostituzione del personale non di gradimento dell’Amministrazione comunale entro il termine perentorio di 10 giorni, previa procedura di contestazione addebiti € 100,00 per ogni inadempimento Ritardo pari o superiore ad 1 ora nel servizio di ritiro della corrispondenza previsto nel capitolato, salvi i casi di forza maggiore o di eventi eccezionali anche atmosferici €. 100,00 per ogni inadempienza. Mancata rendicontazione giornaliera o mensile o flusso informativo previsto in capitolato €. 25,00 per ogni inadempienza per rendicontazione giornaliera €. 50,00 per ogni inadempienza per rendicontazione mensile Posta tracciata - Mancato recapito della corrispondenza entro i 30 gg. lavorativi ovvero danneggiamento totale della corrispondenza €. 30,00 per ogni inadempienza Posta tracciata – Xxxxxxx nel recapito della corrispondenza superiore a 20 gg. lavorativi €. 15,00 per ogni inadempienza L'importo delle penali sarà detratto dal Comune al momento del primo pagamento utile del corrispettivo mensile a rendiconto delle spedizioni effettuate, sarà comunque possibile rivalersi sulla cauzione definitiva. Qualora l'inadempimento lo renda necessario, il Comune si riserva inoltre di avvalersi, per l'effettuazione del servizio ad altro operatore, addebitandone il costo alla Ditta aggiudicataria inadempiente. L’applicazione delle penali sopra riportate non esonera la ditta appaltatrice dell’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Rimane fermo il diritto del Comune al risarcimento di ogni danno che la stessa abbia a subire a causa dell’inadempimento. Il Comune, a suo seguito dell'applicazione di n. 3 penali nel corso della durata del contratto potrà, a proprio insindacabile giudizio, il procedere alla risoluzione del contratto avvalendosi della facoltà senza oneri aggiuntivi e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di cui al successivo articolo 175 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o superiore la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticodecorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Postalizzazione

Penalità. E’ prevista€ 250,00 ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dall’Amministrazione Comunale e/o dalla Casa di Riposo "Xxx Xxxxxxx Xxxxxx" di Barge ad eseguire i controlli di conformità € 250,00 per ogni mancato rispetto senza preavviso del menù previsto € 500,00 per ogni mancato rispetto delle tecnologie di manipolazione e cottura € 100,00 per ogni caso di non conformità relativa alla struttura e alla composizione del pasto € 100,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 50,00 per ogni pasto in meno (compreso le diete), consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto ovvero non € 250,00 per ogni dieta non correttamente preparata o personalizzata € 250,00 per mancato rispetto degli orari di distribuzione dei pasti € 250,00 per ogni mancato rispetto della tabella delle grammature per ciascuna categoria di utenti € 100,00 per ogni violazione di quanto previsto dai criteri qualitativi contenuti nell’art. 28 del presente capitolato € 100,00 per confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 100,00 per etichettatura non conforme alla vigente normativa € 250,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti crudi e/o cotti, consegnati dalla ditta € 1.000,00 per ogni rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 100,00 per mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e dei pasti o quanto altro previsto dalla legge in materia € 500,00 per ogni caso di riciclo di derrate € 100,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi della vigente normativa in materia € 500,00 per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dal presente capitolato € 1.500.00 per ogni verifica microbiologica non conforme nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni € 250,00 per carenza igienica del centro cottura, dei refettori o dei mezzi di trasporto dei pasti € 250,00 per ogni caso di mancato rispetto di quanto disposto dal presente capitolato relativamente alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria € 250,00 per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata € 250,00 per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione € 500,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso i Centri Cottura e i refettori nonché del personale addetto al trasporto dei pasti € 250,00 per ogni non conformità operativa rispetto a quanto previsto nel Manuale per l’autocontrollo igienico € 500,00 per ogni mancato reintegro di attrezzature, macchine, arredi, contenitori, stoviglie, utensili, tegameria, tovagliato ecc. presso i centri cottura e refettori € 500,00 per totale mancata consegna di una portata presso ogni singolo plesso scolastico € 250,00 mancanza della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi della normativa vigente € 1.500,00 nel caso di destinazione dei locali affidati all’Impresa ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato € 250,00 per ogni violazione delle norme del presente capitolato non diversamente sanzionate €. 2.000,00 per mancata esecuzione di ogni singola miglioria proposta in sede di offerta tecnica Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, l’Ente appaltante contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni. Qualora la ditta non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, l’Ente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare - con atto motivato - le penalità indicate nella soprariportata tabella. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. All’impresa verrà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, l’Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. L'ammontare della penalità, qualora non corrisposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, sarà prelevato dal deposito cauzionale ovvero, in caso di specifiche infrazioniinsufficienza, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticotrattenuto sui corrispettivi dovuti.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione/Appalto Servizio Mensa Scolastica

Penalità. E’ prevista1. Qualora accerti irregolarità, in caso di specifiche infrazioniinadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da parte del Gestore, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con avrà la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale;applicare una penale compresa tra Euro 250,00.= e Euro 1.000,00.=,per ogni singola infrazione. c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura 2. L’importo delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche penali sarà in relazione all’importanza dell’irregolarità, al trasporto ripetersi degli episodi ed ai contenitori utilizzati al danno arrecato. 3. L’applicazione delle penali viene effettuata dal Funzionario competente, con propria determinazione, previa contestazione dell’irregolarità per iscritto al Gestore. ------------------------------- 4. Il Gestore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa. 5. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica della determinazione dirigenziale di applicazione della penale. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, il Funzionario competente potrà avvalersi della cauzione che dovrà, quindi, essere ripristinata nel suo originario ammontare 6. Il pagamento della penale non esonera il Gestore dall’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell’irregolarità contestata. ------------------------------- 7. L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento grave, qualora il Comune riscontri tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni -------------------------------------------------- 8. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00Gestore, da valutarsi di volta in volta le prestazioni atte a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino garantire il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17resesi necessarie per inadempienza dello stesso. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico.-

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per La Gestione E Manutenzione Dell’impianto Sportivo Comunale

Penalità. E’ previstaL’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa si riservano la facoltà di comminare all’impresa, per mancata effettuazione del servizio, o per l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti di cui al presente capitolato speciale d’appalto, le penali di seguito specificate. Alla comminazione delle penali si procederà tramite apposita nota scritta. Le possibili penali risultano strutturate come segue: ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata nel del piano di start up definito con l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa ai sensi del precedente art. 4; ⇒ € 500,00 per la mancata esecuzione delle procedure di backup con le modalità previste all’art.5; ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio dei cedolini paga e dei tabulati di riepilogo per il controllo rispetto a quanto previsto in sede di offerta; ⇒ € 100,00 per ciascun errore nell’elaborazione dei cedolini paga dovuto all’impresa; ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio del file per l’emissione dei mandati di pagamento rispetto a quanto previsto in sede di offerta; ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio dei cedolini paga o dei tabulati di riepilogo o del file per il caricamento dei mandati di pagamento nel programma di contabilità, rispetto alle tempistiche indicate all’art. 8; ⇒ € 250,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio delle elaborazioni periodiche rispetto ai termini di legge; ⇒ € 2.000,00 per il mancato invio delle elaborazioni periodiche di cui all’art. 7, punto 3, lett. da a) a m); ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo a partire dal 1 gennaio 2019 nell’integrazione della gestione economica del personale con il software di gestione della contabilità dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e dei Comuni costituenti l'Unione stessa; ⇒ € 100,00 per ciascun giorno di ritardo nell’attivazione del sistema di invio dei cedolini in formato elettronico rispetto a quanto concordato con l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa; ⇒ € 5.000,00 in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità mancato adempimento relativo alla fase transitoria di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità conclusione di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravitàall’art. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico13.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità. E’ previstaPer la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in caso particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale da € 50,00 (cinquanta/00) a € 150,00 (centocinquanta/00), in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di specifiche infrazionirecidiva, l’applicazione di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione fideiussoria definitiva, e di affidare la concessione alla Ditta seconda classificata nella gara per l’aggiudicazione della gestione del servizio, con l’unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell’esame delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 controdeduzioni della Ditta prima aggiudicataria. Le penali accumulate per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio mese di servizio dovranno essere versate contestualmente all’importo dovuto all’ente per il servizio reso. Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio: penalità di € 10.000,00 servizio o €. 100,00 al giorno Inadeguata copertura del controllo della sosta a mezzo degli ausiliari del traffico. €. 100,00 al giorno Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio €. 100,00 al giorno Inosservanza del termine stabilito per la fornitura e/o sostituzione parcometri €. 100,00 per ogni giorno di ritardoritardo Omissione, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il serviziorifiuto o ritardo nell'espletamento della fornitura, è facoltà posa €. 100,00 per ogni giorno di ritardo opera, manutenzione e riparazioni previste della segnaletica verticale di quella orizzontale, di quella di servizio e degli elementi di arredo. In caso di guasti delle apparecchiature, inosservanza del Comune risolvere il contratto con la facoltà termine €. 50,00 per ogni ora di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda ritardo intervento per le verifiche del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticomal funzionamento.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per La Gestione Dei Parcheggi a Pagamento

Penalità. E’ previstaEventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione comporteranno l'applicazione delle penalità seguentiseguenti penali: a. Non disponibilità 1. Per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria stabilite dal presente capitolato entro i termini richiesti per l'esecuzione dei campioni giornalieri lavori, a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale, per ogni singola inadempienza, da un minimo di €. 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di €. 300,00 (euro trecento/00) a discrezione del Comune. Nel caso in cui dette opere vengano eseguite dal Comune o a spese del Comune, lo stesso si potrà avvalere della garanzia prestata come fideiussione, che dovrà poi essere reintegrata dal concessionario ai sensi del precedente articolo 23; 2. Per ingiustificata chiusura dei piatti previsti locali e degli ambienti in menù: concessione, una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00) per giornata; 3. Per mancata tenuta del registro delle manutenzioni una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) a stagione; 4. Per mancata trasmissione al Comune entro i termini previsti o mancato aggiornamento, se richiesto, dell'elenco del personale una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) a richiesta; 5. Per violazione del calendario ed orari concordati, una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per singolo caso; 6. Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata, per ogni singola inadempienza, una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardoeventuale chiusura dell'Impianto per adeguamenti conseguenti, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che sia stato regolarmente avviato il serviziopotranno essere comminate dai competenti organismi di controllo. Dal presente articolo sono escluse eventuali irregolarità relative ai quantitativi di cloro libero e combinato purché occasionali. 7. Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'Impianto, è facoltà una penale di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società). 8. Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'Impianto o verso i Funzionari del Comune risolvere il contratto con la facoltà incaricati dall'Amministrazione di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penalevigilare sull'operato del Concessionario, una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso; c. Fornitura 9. Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: locali, una penale da giornaliera di € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato (euro cento/00). Le sanzioni saranno applicate solo dopo aver notificato in precedenza gli addebiti al concessionario e valutate le controdeduzioni o scritti difensivi che lo stesso dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni. Dopo l'applicazione della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza terza penale, in una singola stagione di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizioesercizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento potrà addivenire all'immediata rescissione del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per La Gestione E Conduzione Di Impianti Sportivi

Penalità. E’ previstaLe inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria relative ai servizi oggetto del Disciplinare e del Capitolato Speciale, in caso comporteranno l’applicazione di specifiche infrazionipenali, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùdi seguito dettagliate, fatto salvo il diritto degli Enti contraenti di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 Da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza ed a seguito di quantificazione economica del disagio provocato e della gravitàdanno. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune infrazione e/o inadempienza riferita all’area a basso rischio, potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di essere addebitata una penale pari a € 400,00 Per ogni infrazione e/o superiore inadempienza riferita all’area a 5.000,00 Euro medio rischio, potrà essere addebitata una penale pari a € 500,00 Per ogni infrazione e/o inadempienza riferita all’area ad alto rischio, potrà essere addebitata una penale pari a € 600,00 Per ogni infrazione e/o inadempienza riferita all’area ad altissimo rischio, potrà essere addebitata una penale pari a € 700,00 Per ogni infrazione riscontrata in un’area a minimo rischio o in area esterna potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 500,00. Per ogni infrazione riscontrata in un’area verde (compreso servizio neve e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco ghiaccio), potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 400,00. Per ogni infrazione relativa al ritiro dei rifiuti potrà essere addebitata una penale fino ad un quadrimestre scolasticomassimo di € 500,00. 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 Per ogni mancato intervento di disinfestazione potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 500,00. Per mancato intervento su chiamata o non effettuato a regola d’arte potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 500,00.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale

Penalità. E’ 1. Qualora si verificassero le condizioni sotto riportate, il Comune potrà applicare unilateralmente le sanzioni seguenti: • per le infrazioni di tipo occasionale alle disposizioni del presente capitolato, una sanzione pecuniaria di un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 da determinarsi in relazione alla gravità dell’infrazione; • per la ritardata ed immotivata non esecuzione di una prestazione prevista, in caso una sanzione pecuniaria di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità un minimo di € 10.000,00 500,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 da determinarsi in relazione all’entità del ritardo o dell’omissione; • per ogni giorno la irregolare esecuzione delle richieste prestazioni, una sanzione pecuniaria da un minimo di ritardo€ 500,00 ad un massimo di € 2.000,00. 2. Il Comune procederà entro 15 giorni dalla rilevazione, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizioalla formale contestazione dell’inadempienza, è facoltà del Comune risolvere il contratto con mediante posta elettronica certificata, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale presentare controdeduzioni scritte da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente far pervenire all’Ufficio Tecnico del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessaentro 7 gg. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo dal ricevimento. Valutate le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del serviziocontrodeduzioni, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudiziogiudizio – potrà rinunciare all’applicazione della sanzione, il contratto avvalendosi richiedere ulteriori chiarimenti o applicare la sanzione stessa. 3. L’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto dall’importo della facoltà di cui al successivo articolo 17prima fatturazione dell’Appaltatore successiva alla contestazione, ovvero dalle fatturazioni seguenti qualora l’importo della fattura non risultasse sufficiente a coprire l’importo totale delle sanzioni. 4. Si intende potrà tuttavia procedere al mancato pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune e inviate all’Appaltatore, risulteranno non effettuati nel corso dell’anno di riferimento. 5. Non si applicherà alcuna penalità o mancato pagamento se i disservizi sono dovuti a cause di forza maggiore che dovranno comunque essere documentate dall’Appaltatore. 6. L’applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’Appaltatore per infrazioni eventuali danni patiti e documentati, né pregiudica il diritto del Comune di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento dichiarare la risoluzione del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità. E’ previstaAeroporti di Puglia si riserva la facoltà, in nel caso di specifiche inosservanza di norme contenute nel presente atto e nel contratto che si andrà a stipulare di comminare all’appaltatore penalità variabili secondo l'importanza dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. Alla comminazione delle penali, nelle misure di seguito indicate, si procederà in contraddittorio con l'Appaltatrice, mediante apposita nota scritta e previa acquisizione delle deduzioni fornite da quest'ultima, che avrà la facoltà di produrre nei 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione. Le possibili penali risultano strutturate nel seguente modo: a) nel caso di infrazioni di lieve entità, inadempimenti, ritardi o cattive esecuzioni del servizio, è fissata la penale di € 100,00 (diconsi eurocento/00) oltre alle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle prestazioni non eseguite o male effettuate, previa contestazione degli addebiti; b) per le gravi infrazioni, l’applicazione ove non si ravvisi la grave inadempienza che determini la rescissione del contratto, Aeroporti di Puglia si riserva più severe misure da adattarsi di volta in volta, previa contestazione di addebiti, contenute da un minimo di € 200,00 (diconsi euroduecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (diconsi euromille/00); c) per ogni giorno di ritardo dalla data di inizio del servizio la ditta appaltatrice sarà sottoposta ad una penale pecuniaria di € 300,00 diconsi (eurotrecento/00); d) l'appaltatrice dovrà provvedere all'adeguamento delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: prestazioni di cui alle lett. a) e b) richiesto nei termini indicati da Aeroporti di Puglia. In caso contrario sarà applicata un’ulteriore penale pari ad pecuniaria di € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardoritardo nell'adeguamento, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 per un massimo di giorni senza che sia stato regolarmente avviato il serviziodieci. Trascorso inutilmente tale termine, è facoltà del Comune risolvere il contratto con Aeroporti di Puglia ha la facoltà di incamerare risolvere il contratto, incamerando la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura garanzia fideiussoria, salvo il risarcimento dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato maggiori danni, senza che l'appaltatrice possa pretendere indennizzi e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza compensi di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticosorta.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Generali Di Contratto

Penalità. E’ previstaOve siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio della stazione di ricarica, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 ed € 3.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di specifiche infrazionirecidiva nell’arco di 60 giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di concessione, l’applicazione o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata attivazione della stazione di ricarica entro 12 [dodici] mesi dalla data di aggiudicazione della concessione, oltre che il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante rivalsa sul deposito cauzionale. La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: — ritardo nell’attivazione delle stazioni di ricarica oltre il termine definito in menù: penale pari ad sede di gara [250,00 500,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità mese e per ogni stazione di € 10.000,00 ricarica]; — per ogni giorno di ritardomancato funzionamento, salvo ciò discenda in tutto o in parte, della singola stazione di ricarica senza giustificato motivo, tale da cause imputabili all’Amministrazione Comunalepregiudicare l’utilizzo della stessa da parte degli utenti [€ 500,00]; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio— per ogni ora di ritardo oltre i termini indicati all’articolo 2, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà lettera d) [€ 50,00]; — mancato rispetto delle modalità di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da € 100,00 questo capitolato [fino a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato 2.000,00]; — ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico500,00].

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Di Stazioni Di Ricarica

Penalità. E’ previstaPer i danni cagionati nell'Alpe la responsabilità viene assunta dall’affittuario, in caso di specifiche infrazionianche per tutte le persone che agiscono per suo conto, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio nella custodia del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua bestiame ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti qualità di altro contingente. Tutte le penalità, escluse quelle specificatamente previste dalle Leggi e Regolamenti Forestali ed altre di natura speciale, saranno riscosse dal Comune di Montegrosso Pian Latte, col privilegio degli atti fiscali come dalle vigenti leggi sulle riscossioni delle imposte. Le infrazioni alle norme di cui al presente Capitolato costituiscono contravvenzione ai sensi dell' art. 135 del D.L. 30.12.1923, n. 2367 e ai sensi del presente capitolato Titolo III dell’art. 52 Regolamento Regionale 29.06.99 n° 1 Regolamento delle Prescrizioni di Massima e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità successive modifiche ed integrazioni. Il conduttore che ometterà di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi soddisfare in tutto o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente parte alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologichedel presente Capitolato, incorrerà, oltre al pagamento delle eventuali penalità derivanti da denuncia all'Autorità Giudiziaria, anche in relazione nelle seguenti penali: a) per gli animali immessi oltre al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: carico consentito, per ogni giornata di pascolo, verrà applicata una penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad 5,00 a 5.000,0015,00 per ogni capo ovino, e da € 10,00 a € 30,00 per ogni capo di bestiame da quello ovino. L'affittuario dovrà, inoltre, smonticare gli animali eccedenti il normale carico entro le ventiquattro ore dal rilievo; tale infrazione, se ripetuta, da valutarsi possibilità all'Ente di volta rescindere il contratto; b) in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte caso di bestiame rivenuto sull'Alpe prima del referente del Comune secondo le modalità periodo stabilito per la monticazione o dopo quello di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del serviziodemonticazione, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di verrà applicata una penale pari a 10% del canone di locazione di cui all’art 4 per ogni mese o superiore frazione di mese di sforamento; - per la suddivisione arbitraria dell'Alpe, per la destinazione a 5.000,00 Euro scopi diversi dai pascoli e si intende pregiudicato per sub-affitto clandestino, € 1.000,00 con recessione immediata dell'atto dichiarato illegale; c) per il regolare svolgimento rifiuto e la mancata facilitazione nel conteggio del servizio nel caso bestiame, € 100,00; d) per l'inquinamento delle acque o abusiva inversione delle stesse o abusiva derivazione da altre proprietà, € 250,00 salvo rivalsa da parte di terzi danneggiati; e) per l'asportazione di fieno, € 50,00 al q.le; f) per l'asportazione di erba, strame, letame, legna raccolti nell'Alpe, € 50,00 al q.le; g) per mancata manutenzione ordinaria dei sentieri, delle opere dell'acqua e manufatti in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico.genere, € 100,00; h) per ineffettuato od irregolare spargimento del letame o per averlo lasciato disperdere, € 100,00;

Appears in 1 contract

Samples: Concessione in Affitto

Penalità. E’ previstaAi sensi di quanto stabilito nell’art. 21 del C.S.A., le penali o sanzioni da applicare in caso di specifiche infrazioniinadempienza anche parziale di quanto previsto dal presente contratto e relativi allegati, l’applicazione delle penalità seguentiprevia redazione di apposito verbale di contestazione alla ditta, vanno da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 520,00 per ogni infrazione, secondo la gravità della inadempienza ad esclusivo giudizio del Comune. In particolare le sanzioni saranno dei seguenti importi nei casi di: a. Non disponibilità a) riscontrata inadempienza nel servizio di manutenzione ordinaria di sostituzione dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùfiltri o di sostituzione o ricarica delle bombole di anidride carbonica, per incuria e per intempestivo intervento manutentivo: € 520,00; b) mancata compilazione del registro di manutenzione: € 250,00; tale penale pari ad € 250,00 viene ripetuta per ogni campione mancante;violazione. b. Ritardo nell’avvio del servizioc) mancata esecuzione dell’analisi della qualità dell’acqua: penalità € 300,00; tale penale viene ripetuta per ogni violazione. d) per ogni ora di ritardo per l’ intervento in loco per risolvere qualsiasi problematica riguardante il non/mal funzionamento dell’ impianto rispetto a quanto offerto in sede di gara 10.000,00 10,00; tale penale viene ripetuta per ogni violazione. e) per ogni giorno di ritardoritardo sui tempi di inizio e di fine delle lavorazioni per la installazione dei punti acqua €. 30,00. f) per mancata pulizia dell’area e svuotamento dei cestini per rifiuti € 50,00. g) Ove le inadempienze, salvo ciò discenda oggetto delle suddette penalità, si protraessero in modo da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato compromettere la funzionalità del servizio ed il serviziodecoro dell’area, è facoltà del il Comune risolvere il contratto con si riserva la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e provvedere alla rescissione della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi concessione. Il Concessionario non potrà per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze nessuna ragione sospendere il servizio se non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste autorizzato dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del referente del Comune secondo le modalità Comune, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Concession of the Design, Implementation, and Management of Water Distribution Plants

Penalità. E’ previstaL’appaltatore, in caso nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà l’obbligo di specifiche infrazioniuniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, é tenuta al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione. In particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penalità seguentipenali sotto specificate: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 1. per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore ritardo rispetto al numero richiesto giornalmente o termine fissato per l’inizio della fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui indicato al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda articolo 5 “Durata del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione contratto” è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di specificamente stabilita una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro 500,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore, per un totale di giorni 5; decorso il sesto giorno senza che la prestazione sia stata iniziata la prestazione verrà considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo sarà dovuta una somma pari al 10% dell’ammontare dell’importo dell’ordine - al netto dell’IVA – a titolo di mancato adempimento. 2. per il mancato rispetto dei termini indicati dall’articolo 20, lett. h) “Ritiro indumenti sporchi e si intende pregiudicato consegna indumenti puliti” sarà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascun giorno di ritardo per ciascun indumento; 3. per ciascuna anomalia riscontrata nelle modalità di consegna degli indumenti sarà applicata una penale pari a 250,00 €; 4. per il regolare svolgimento mancato rispetto del termine indicato dall’art. 22 “resoconto della fornitura/servizio effettuato” sarà applicata una penale pari a 50,00 € per ciascun giorno di ritardo; 5. nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco le verifiche condotte da G.A.I.A. S.p.A. in contraddittorio con l’appaltatore diano esito positivo in merito alla presenza di tracce evidenti di lavaggio mal effettuato o cariche batteriche e/o microbiologiche sensibilmente differenti da quelle rilevabili su un quadrimestre scolasticoindumento nuovo, ovvero nel caso in cui si rilevi una non corrispondenza alle specifiche di cui all’art. 21 “Caratteristiche tecniche degli indumenti” sarà applicata una penale pari a € 500,00. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. Le penali saranno decise con Determinazione del Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione. Decorsi 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s’intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all’impresa. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per le eventuali violazioni verificatesi.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura in Noleggio Di Indumenti Di Lavoro E d.p.i.

Penalità. E’ previstaIn caso di accertate inadempienze contrattuali, l’Ente provvederà a contestare per iscritto al gestore quanto rinvenuto, assegnando un termine per l’adempimento o per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso il termine assegnato, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito mancato riscontro da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio gestore ovvero nel caso in cui vengano contestate gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, l’Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni: - omessa presentazione della relazione semestrale di cui all’art. 5 lett. f) 🡪 € 1.000,00; - rilascio di dati, informazioni e interviste sull’attività svolta per conto dell’Amministrazione senza autorizzazione del Comune 🡪 € 2.500,00; - presa in consegna di cani dal canile sanitario nel mancato rispetto dell’art. 7 e senza preventivo nullaosta del Comune 🡪 obbligo di intestazione del cane in capo al gestore ed € 1.000,00 a violazione; - omessa trasmissione della documentazione di cui all’art. 7 entro i termini previsti 🡪 € 100,00 per giorno di ritardo; - Omessa comunicazione dei giorni di apertura al pubblico 🡪 € 500,00; - Omessa comunicazione, entro i termini previsti, del nominativo dei soggetti di cui agli artt. 10/11/12 € 100,00 per giorno di ritardo; - Omessa compilazione delle Schede sanitarie di cui all’art. 11 🡪 € 150,00 a Scheda; - Omessa compilazione delle Schede sanitarie di cui all’art. 12 🡪 € 50,00 a Scheda; - Omessa tenuta o irregolarità nonché mancata vidimazione da parte del Servizio veterinario del registro carico-scarico di cui all’art. 13 🡪 € 3.000,00; - Omessa effettuazione dei trattamenti ordinari di cui all’art. 14 🡪 € 50,00 a trattamento per cane; - Avvenuto accoppiamento o riproduzione di cani fertili all’interno del canile 🡪 € 10.000,00 oltre alla eventuale azione di risarcimento del danno; - Omesse comunicazioni di cui all’art. 17 entro i tempi previsti 🡪 € 50,00 per giorno di ritardo; - Soppressione eutanasica senza osservare le procedure di cui all’art. 17 🡪 € 10.000,00 oltre alla eventuale azione penale nei confronti dei responsabili; - Omessa redazione del programma delle adozioni di cui all’art. 19 🡪 € 5.000,00; - Omessa attuazione del programma delle adozioni di cui all’art. 19 🡪 € 100,00 a cane eccedente; - Violazione delle norme igienico-sanitarie e/o di benessere psico-fisico dei cani (mancata attività di sgambamento) 🡪 € 1.500,00; - Danni irreversibili arrecati agli animali per negligenza del Gestore 🡪 € 5.000,00 oltre alla eventuale azione penale. L’applicazione di almeno tre infrazioni nell’arco delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore, a tale proposito si applica il disposto dell’articolo successivo. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione 12 da parte dell’aggiudicatario di note di credito sulle stesse per un quadrimestre scolasticoimporto pari alle penalità irrogate. Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Penalità. E’ prevista, in 1. In caso di specifiche infrazioniinadempienza degli obblighi contrattuali assunti rilevati dagli uffici comunali, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùl’Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali con le modalità indicate nell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio le prestazioni di cui al Titolo II e III del servizioCapitolato Speciale d’Appalto: penalità di € 10.000,00 INADEMPIENZA PENALE Sospensione ingiustificata del servizio per ogni giorno € 500,00 Incompleta affettuazione del servizio di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 raccolta e/o del servizio di spazzamento per il primo giorno € 500,00 per più giorni senza che sia stato regolarmente avviato € 1.000,00 Irregolare raccolta delle frazioni di RSU con ingiustificato mescolamento per il servizio, è facoltà primo episodio € 500,00 per il secondo episodio € 1.000,00 dal terzo episodio € 2.000,00 Irregolare consegna delle frazioni di RSU nell’are di stoccaggio o agli impianti di smaltimento o destinazione final per il primo episodio € 500,00 per il secondo episodio € 1.000,00 dal terzo episodio € 2.000,00 Mancato rispetto degli orari indicati dall’Ente per l’esecuzione del Comune risolvere servizio per giorno € 200,00 Ritardo nella consegna del materiale informativo e dei Kit per il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura conferimento domiciliare dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da rifiuti per giorno € 200,00 Ritardo nella consegna della documentazione amministrativa/contabile per giorno € 100,00 Mancato rispetto delle norme sul personale fino a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato 3.000,00 Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate previste per giorno € 300,00 Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi delle attrezzature impiegate per tale anche la mancanza giorno € 200,00 Mezzi ed unità di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati personale per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno numero inferiore a quello dichiarato per mezzo e unità € 500,00 Impedimento dell’azione di controllo da parte della stazione appaltante per circostanza € 500,00 Disordine e/o alla mancanza della divisa o del cartellino identificativo del personale per giorno a persona € 100,00 Inosservanza e/o ritardo di oltre tre infrazioni nell’arco giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei dati necessari alla Per giorno € 2.000,00 Per ogni giorno € 100,00 compilazione del M.U.D., da effettuare obbligatoriamente entro il mese di un quadrimestre scolastico.febbraio di ogni anno successivo Altra violazione di norma contrattuale nonché di leggi e regolamenti emanati o emanandi, non rientrante tra le precedenti. Per il primo episodio € 50,00 Per il secondo episodio € 100,00 Per ogni successivo episodo € 200,00

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità. E’ prevista0.Xx Comune concedente si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli e ispezioni. 2.Fermo restando l’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, il Comune, a suo giudizio, potrà applicare penali per irregolarità e inadempienze relative a quanto contrattualmente previsto. 3.All’applicazione della penale si procederà previa contestazione dell’inadempimento, a mezzo PEC da effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento dell’inadempimento. Il Concessionario ha facoltà di presentare, a mezzo PEC le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. La penale verrà applicata in assenza di risposta scritta nei tempi ivi indicati, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi. 4.Nello specifico il Comune si riserva di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguentiapplicare le seguenti penalità: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 a) per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio inosservanza dell’orario e del calendario delle attività che rechi pregiudizio alla puntuale esecuzione del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni inosservanza, fino alla seconda, €.100,00; a partire dalla terza inosservanza in poi, per ogni inosservanza: €.200,00; b) per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda interruzione/sospensione non giustificata del servizio (inteso come singolo servizio da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penaleprestare nel giorno stabilito): €200,00; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravitàc) per ogni carenza riscontrata nell’attività di pulizia (sale, servizi igienici): €. 100,00; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi d) per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è comportamento del personale non conforme a corredo dei pasti ai sensi quanto previsto dal capitolato € 200,00; e) per ogni violazione alle norme del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: non contemplata nel presente articolo penale da euro 100,00 a € 5.000,00 euro 500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per 4.Le penali si intendono riferite a ogni altra singola violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi violazioni e penali. 6.Le penali sono riscosse mediante emissione di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito ordinativo di incasso da parte del referente del Comune secondo le modalità Comune. In mancanza di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, pagamento il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticorivale sulla cauzione.

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Penalità. E’ previstaIl Comune di Fauglia, in a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni: € 110,00= per anticipi superiori ai 30 minuti sull’entrata a scuola e posticipi superiori a 10 minuti sull’uscita da scuola; € 110,00= per ritardi sull’entrata a scuola, superiori a 5 minuti, salvo cause di forza maggiore; € 110,00= per tempi di percorrenza per ogni alunno superiori ai 60 minuti, salvo cause di forza maggiore; € 200,00= per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative all’organizzazione del servizio impartite dal Comune; € 200,00= nel caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad rifiuto di controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune; 250,00 250,00= per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio percorso, gita o parte di percorso (salto di fermata) non assicurati senza congruo preavviso e motivazione o senza provvedere ad immediata sostituzione del mezzo, entro 20 minuti ca. dal momento in cui si verifica un guasto al mezzo; € 250,00= qualora l’autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi; € 1.000,00= per ogni giornata di mancato servizio senza congruo preavviso e senza adeguate motivazioni; da € 100,00= a € 1000,00= per altre irregolarità e inadempienza riscontrata, a seconda della gravità della medesima, come stimata dal responsabile del servizio; In aggiunta alle penali sopra descritte, il Comune potrà applicare le seguenti penali: penalità di da 10.000,00 100,00= a € 1.000,00= per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il irregolarità e inadempienze riscontrate sul generale andamento del servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze stesse, come stimata dal responsabile dei Servizi Scolastici del Comune; La guida pericolosa o le violazioni al Codice della violazione stessaStrada rilevate dalle competenti Autorità, comporterà l’applicazione di una riduzione del 40 % sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, con facoltà per il Comune di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare Lo svolgimento del servizioservizio con mezzi diversi e con requisiti non equivalenti a quelli dichiarati in sede di presentazione dell’offerta tecnica, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà comporterà una penale da euro 100,00 fino ad un massimo di euro 1.000,00. a) Le gravi e reiterate inadempienze agli obblighi di cui al successivo presente articolo, nonché l’inosservanza delle norme contrattuali di cui al presente Capitolato, potranno essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Tutte le inadempienze di cui alle precedenti lettere del presente articolo 17. Si intende per infrazioni dovranno essere formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, da inviarsi entro 20 giorni dal momento in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco si sono verificate. Fermo restando la facoltà delil Comune di un quadrimestre scolasticoapplicare, in ogni caso, le penalità previste, la Ditta aggiudicataria potrà formulare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione con le stesse modalità di invio delle contestazioni. Le penali sopra indicate sono cumulabili fra loro. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l’importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull’importo cauzionale, con conseguente obbligo della Ditta aggiudicataria a provvedere, nel termine massimo di cinque giorni dalla richiesta delil Comune al reintegro della stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico

Penalità. E’ previstaLa fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in caso volta, all’applicazione di specifiche infrazionipenali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: Ritardo nella consegna, Installazione, messa in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio servizio offerta aggiudicataria ditta Data consegna Verbale di Installazione riduzione del servizio: penalità 0,05% del canone di € 10.000,00 noleggio complessivo per ogni giorno di ritardoritardo Consegna di dispositivi non corrispondenti a quelli offerti offerta aggiudicataria ditta Verbale di installazione ritiro immediato. Penale su eventuale ritardo nelle consegna e messa in servizio definitiva Carenze che hanno portato a collaudo positivo con riserva art. 8 e art. 9 dell’ Allegato A - Capitolato prestazionale verbale di collaudo riduzione del 1% del canone di noleggio complessivo fino alla risoluzione delle carenze evidenziate Carenze nell'addestramento del personale offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Anatomia Patologica riduzione 0,01% del canone noleggio fino a risoluzione carenza attestata da Anatomia Patologica Ritardo sul tempo di intervento e risoluzione offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Anatomia Patologica riduzione 1% canone relativo alla mensilità per cui è stato segnalata la carenza segnalata Mancato rispetto della programmazione MPP e verifiche periodiche offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Anatomia Patologica Mancata MPP esecuzione offerta aggiudicataria ditta verifica annuale DEC esecuzione MPP e riduzione dello 0,1% canone per 12 mesi Ripetuti fermi macchina che compromettono la produttività giornaliera offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Anatomia Patologica riduzione dello 0,5% canone noleggio complessivo fino alla completa risoluzione del problema attestata dalla Anatomia Patologica Ritardo sul tempo di consegna del materiale di consumo offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Farmacia con riferimento ordine e bolla consegna segnalazione alla ditta. Alla seconda segnalazione penale 200€ per ogni giorno di ritardo Oltre all’applicazione delle penali, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizioqualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, è facoltà del Comune risolvere il contratto con l’Azienda USL si riserva altresì la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore risolvere anticipatamente il contratto. Ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, l'entità delle penali legate al numero richiesto giornalmente o fornitura ritardo nell'esecuzione delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò cento. La Ditta Aggiudicataria prende atto che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione l’applicazione delle norme penali previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati articolo non preclude il diritto dell’azienda USL a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticostornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale

Penalità. E’ previstaA fronte del ritardo rispetto ai tempi di consegna e installazione delle apparecchiature, indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di specifiche infrazionimancato intervento concernente l’assistenza e la garanzia dei prodotti offerti come da art.4 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., l’applicazione ove è previsto che: i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste : - in menùcaso di disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il DEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, con applicazione di una penale: penale pari ad 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno consecutivo e solare rispetto ai tempi fissati per la consegna, collaudo/accettazione presentati in sede di ritardogara; € 50,00 (cinquantaeuro/00) per ogni giorno consecutivo e solare di ritardo rispetto a quanto dichiarato per il servizio di assistenza/manutenzione per il periodo di garanzia di tipo “full risk”. La Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla risoluzione contrattuale dichiarando risolto il contratto. In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il serviziodiritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la competenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, è in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà del Comune dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di incamerare dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di rescissione anticipata del contratto, la cauzione versata ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo pari alla percentuale di utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. L’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti stessa, nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità di sorta. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi solari dalla notifica. Trascorso tale termine ed in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di paneaccoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, fruttal’ASST provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. In caso di escussione della cauzione definitiva, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità comunicazione di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticoavvenuta escussione.

Appears in 1 contract

Samples: Determinazione a Contrarre

Penalità. E’ previstaPer la caratteristica delle prestazioni, le attività oggetto del presente Capitolato non potranno essere sospese. Pertanto, l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione dell’appalto anche in caso di scioperi e/o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. Nei casi in cui l’aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, le prestazioni così come previste dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, le ATS procederanno, anche separatamente e anche senza darne preventiva comunicazione, all’acquisto diretto del servizio, presso altro operatore economico, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali. Le eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o le inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, comporteranno le seguenti penalità: − applicazione di una penale fino a € 300,00/die per ritardato avvio (totale o parziale) del servizio per cause imputabili direttamente al fornitore. Sono equiparati al ritardo nell’avvio del servizio anche le mancate forniture di buste, avvisi di ricevimento ed accessori a completamento -per ognuno dei luoghi di ritiro - prima dell’avvio del servizio ed anche successivamente su richiesta, come normato dal presente contratto. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza del ritardo, sino alla data in cui il servizio sarà assicurato a norma di capitolato; − applicazione di una penale pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell’avviso di ricevimento in caso di smarrimento, o furto, o danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario (Regolamento di cui alla Delibera AGCOM n. 600/2018); − applicazione di una penale da € 150,00/die per mancato o ritardato adempimento delle prestazioni richieste per le attività di base e variante integrata, di cui agli artt. 4 e 5 dal presente CSA. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza dell’inadempimento, sino alla data in cui il servizio tornerà ad essere regolare; − applicazione di una penale di € 100,00/prestazione nel caso in cui l’aggiudicatario esegua una prestazione in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato. La penale verrà applicata per ogni prestazione difforme. Questa penale si applica anche per ogni notifica eseguita in violazione delle norme contemplate nella L. 890/1982 e ss.mm.ii. e comunque per ogni violazione delle procedure previste per la notifica a mezzo atti giudiziari; − applicazione di una penale di € 50,00/die nel caso in cui venga riscontrata la mancata ovvero inesatta trasmissione dei flussi informativi e/o report previsti, da calcolarsi a decorrere dal giorno in cui l’attività avrebbe dovuto essere eseguita, fino al suo corretto adempimento; − applicazione di una penale di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno, in caso di specifiche infrazioniconcessioni, l’applicazione autorizzazioni e analoghi provvedimenti relativi alla sfera giuridica dell’aggiudicatario che rendessero illegittima la prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Per le casistiche non espressamente previste nel presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall’Allegato A alla Delibera n. 600/2018 di AGCOM “Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del Servizio Postale”. Fatta salva la procedura prevista, la richiesta e/o il pagamento delle penali sopra citate non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale. Per le penalità seguenti: a. Non disponibilità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei campioni giornalieri dei piatti previsti pagamenti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto via pec dall’Amministrazione interessata all’affidatario, il quale dovrà comunicare per iscritto in menù: penale pari ad € 250,00 ogni caso le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accogliibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilite. Qualora la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la non corrispondenza dello stesso alle esigenze aziendali si sia verificata più di tre volte per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardoanno, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizioanche non consecutive, è facoltà del Comune risolvere il contratto con le ATS hanno la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato risarcimento di maggiori danni, senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza compensi di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticosorta.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. E’ prevista1. Le penali si riferiscono ad obbligazioni contrattuali diverse e pertanto possono essere tra loro cumulate. - Penalità per ritardata consegna 2. Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto ai termini contrattuali, in salvo il caso di specifiche infrazionicomprovata forza maggiore, l’applicazione delle motivata con relazione del Legale Rappresentante Fornitore ed autorizzata da Società TPL sarà applicata la penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 dello 0,1% (zero virgola uno per cento) per ogni campione mancante;giorno solare di ritardo, sul valore dell’importo, IVA esclusa, relativo agli autobus oggetto della fornitura non consegnati; tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo corrispondente fino ad un ritardo di 30gg naturali e consecutivi. b. Ritardo nell’avvio 3. Per i successivi giorni e fino ad un ritardo complessivo ulteriore non superiore a 35gg naturali e consecutivi, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dello 0,2% (zero virgola due per cento) per ogni giorno solare, sul valore dell’importo, IVA esclusa, relativo agli autobus oggetto della fornitura non consegnati. 4. Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. 5. La somma delle penali così applicate non potrà essere superiore al 10,0% (dieci virgola zero per cento) del servizio: valore, IVA esclusa, dei veicoli consegnati in ritardo. 6. Qualora il ritardo di consegna complessivo superi i 65 (sessantacinque) giorni solari naturali e consecutivi, si procederà alla messa in mora di Fornitore e inviando una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni (art. 1454 Cod. Civ.). L’inutile decorso del termine determina la risoluzione ipso jure del contratto relativamente alla parte di fornitura non eseguita, con conseguente applicazione di una penale per inadempimento nella misura del 10% (dieci per cento) del valore della Fornitura con eventuale riserva della prova del maggior danno sofferto. 7. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione parziale del contratto resta inteso che le obbligazioni post- consegna assunte da Fornitore rimangano valide per la parte di fornitura regolarmente effettuata. 8. Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. - Penalità per mancato rispetto garanzie 9. La penalità per mancato rispetto dei tempi massimi previsti per l’esecuzione degli interventi di € 10.000,00 manutenzione in garanzia di cui al successivo paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico è pari al 2,0‰ (due per mille) dell’importo complessivo del singolo veicolo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardoritardo nella riconsegna di ciascun autobus da riparare in garanzia. 10.Le eventuali penali verranno consuntivate da Società TPL, salvo ciò discenda proprietaria dei veicoli, su base mensile e comunicate a Fornitore per l’applicazione e ad ACaMIR per conoscenza. - Penalità per mancato supporto tecnico 11.I veicoli oggetto della Fornitura dovranno essere allestiti anche con gli apparati elettronici di bordo di tipo ITS, che non costituiscono oggetto della presente procedura di gara, prima della consegna a Società TPL. Fornitore dovrà assicurare il supporto tecnico che dovesse occorrere all’allestitore ITS ai fini della corretta installazione e dell’efficace interfacciamento degli apparati elettronici di bordo con gli apparati del Centro Servizi Regionale e dei Centri di Controllo Aziendali. Tale supporto potrà riguardare gli alloggiamenti degli apparati e/o le predisposizioni richieste nella procedura di gara de qua e dovrà essere prestato, a cura e spese di Fornitore, sino alla completa risoluzione dei problemi che dovessero emergere. 12.Nell’eventualità che ACaMIR non dovesse essere pronta a far eseguire l’installazione degli apparati elettronici di bordo di tipo ITS, che non costituiscono oggetto della presente fornitura, nei tempi compatibili con il programma di fornitura dei veicoli predisposto da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 Fornitore, i veicoli stessi potranno essere collaudati e successivamente consegnati a Società TPL anche senza i citati impianti a bordo. 13.Le date degli interventi per l’allestimento dei veicoli saranno concordate tra ACaMIR ed il Fornitore con un anticipo congruo, in modo da consentire a Fornitore dei veicoli di concordare adeguatamente tempi e modalità di intervento da parte dell’allestitore ITS, al quale dovranno essere riconosciuti non meno di 15 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizionaturali e consecutivi di tempo per organizzarsi ai fini dell’esecuzione degli interventi di installazione. 14.Nel caso in cui, è facoltà del Comune risolvere il contratto per responsabilità di Fornitore, dovesse verificarsi un ritardo rispetto a quanto verrà concordato con la facoltà ACaMIR nell’installazione degli apparati di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze bordo per l’ITS, non oggetto della presente fornitura, sarà applicata una penale con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato le modalità e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità gli importi di cui al precedente punto comma 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autobus

Penalità. E’ previstaLe penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale: esse sono da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 15 (“Esecuzione in caso danno”) e 25 (“Risoluzione del contratto”), qualora la consegna di specifiche infrazioniuna o più parti della fornitura o l’esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, l’applicazione delle penalità seguenti:la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali (salvo eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della stessa stazione oppure documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di imprese produttrici ): a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad 1. 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 50,00 per ogni giorno solare di ritardo per il mancato rispetto del cronoprogramma così come concordato con la Stazione Appaltante, per giorno di ritardo; 2. € 80,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di scadenza normativa per ritardi nel rilascio di aggiornamenti normativi e legislativi dei moduli previsti nel Capitolato Tecnico (Allegato A); 3. € 10,00 per ogni ora di ritardo oltre l’ottava per ritardi nella risoluzione di anomalie classificate come bloccanti, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza ossia che sia stato regolarmente avviato rendono la funzione applicativa indisponibile a causa delle quali si verifica un blocco operativo dell’Ente. La penale è aumentata di € 10,00 per ogni ora di ritardo oltre l’ottava, per anomalie bloccanti riscontrate in prossimità di scadenze amministrative urgenti. L’applicazione di n. 100 penali di valore complessivo pari o superiore a € 9.000,00 o il servizio, è facoltà raggiungimento di n. 200 penali nel corso del Comune medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 25 (“Risoluzione del contratto”). La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda l’integrazione dell’importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta). Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda valore complessivo del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessacontratto. L’applicazione della sanzione è delle penali dovrà essere preceduta dalla da regolare contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di dell’inadempienza, verso cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della l’aggiudicatario avrà la facoltà di cui al successivo articolo 17presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante. Si intende per infrazioni In caso di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari mancata presentazione o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticoaccoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all’applicazione delle sopra citate penali.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Piattaforma Software Di Contabilità E Gestione Documentale Per Enti Pubblici

Penalità. E’ prevista, 1. La fornitura dei beni richiesti e le prestazioni dei servizi connessi devono essere eseguite in modo corretto e soddisfacente. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta alla Commissionaria che è tenuta ad approvare i correttivi del caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle e a rifondere la Stazione appaltante dei danni da questa subiti. Le penalità previste sono le seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti 1. Periodici cartacei (print e print + on line): Per la mancata sottoscrizione degli abbonamenti a periodici presso gli editori nei termini previsti in menù: dall’articolo 5 del presente Capitolato (15 giorni dalla ricezione dell’ordine) si applicherà una penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio di 0,05% del servizio: penalità di € 10.000,00 valore dell’abbonamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi ritardo relativo ad ogni titolo. 2. Periodici on line (print + on line e e-only): Per la mancata attivazione degli abbonamenti presso gli editori nei termini previsti dall’articolo 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato Capitolato (15 giorni dalla ricezione dell’ordine) si applicherà una penale di 0,05% del valore dell’abbonamento per ogni giorno naturale e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo. e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità 3. Per il mancato rispetto di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste qualunque adempimento previsto dal presente capitolato Capitolato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso di: ripetute fatturazioni errate, fascicoli erroneamente recapitati ad altre strutture, ripetute inadempienze relative al sollecito delle attivazioni on line, annate non pervenute e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologichenon fatturate, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati indisponibilità o inadeguatezza della piattaforma bibliografica e amministrativa) l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a tale fine: penale suo insindacabile giudizio da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna un minimo di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad un massimo di 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico2.500,00.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. E’ previstaLa fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in caso volta, all’applicazione di specifiche infrazionipenali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In particolare, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: - Consegna, Installazione, messa in funzione dei campioni giornalieri dei piatti previsti dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in menù: tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del Comune risolvere il contratto con contratto. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare immediatamente alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o superiore di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a 5.000,00 Euro e € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di un quadrimestre scolasticoapplicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

Appears in 1 contract

Samples: Invito a Procedura Aperta

Penalità. E’ previstaLa Stazione Appaltante, qualora l’Aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto, oltre ad addebitargli ogni danno conseguente, nonché i costi eventualmente sostenuti dall’Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in caso di specifiche infrazionimodo inadeguato dall’Aggiudicatario, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: potrà applicare le penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 seguito specificate. Per violazioni a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme disposizioni previste dal presente capitolato Capitolato Speciale d’appalto, e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologichenon ricomprese nella casistica di cui di seguito, motivata penalità ricompresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 800,00 in relazione alla gravità dell’infrazione o disservizio causato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali, strutturate come segue: a) per mancata comunicazione del nominativo del sostituto del Referente aziendale e/o del Coordinatore tecnico di cui all’articolo 8 verrà comminata una penale pari a € 100,00; qualora la mancata comunicazione superasse i 3 giorni consecutivi, la penale si intenderà giornaliera; b) per ogni mancata reperibilità, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: orari serali e festivi, del Coordinatore tecnico per la soluzione di problemi urgenti (es. assenza del custode, ecc.) relativi agli spazi museali, alle sale civiche e agli spazi espositivi verrà comminata una penale da € 500,00 pari a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità200,00; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL c) € 50,00 per ogni mancato rispetto dell’orario di servizio richiesto e con il Comune: penale da 500,00 ad € 5.000,00 a seconda 200,00 per ogni mancata effettuazione del disagio provocato e della gravitàservizio richiesto; i. Consegna d) per ogni omesso o parziale inserimento degli allarmi e/o mancata chiusura di diete speciali sbagliateporte e/o finestre della struttura al termine del turno di servizio: penale da 1.000,00 200,00; e) per omessa segnalazione entro 24 ore di anomalie, mancanze e rotture di strutture e/o attrezzature in dotazione, nonché ogni qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo: € 100,00; f) per ogni mancato utilizzo dell’abbigliamento corrispondente a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravitàquanto previsto al comma 6 dell’art. Per ogni altra violazione delle disposizioni 8 del presente capitolato speciale Capitolato Speciale d’appalto (per ogni singolo addetto): € 50,00. g) per ogni mancata esposizione di tesserino di riconoscimento del personale impiegato (per ogni singolo addetto): € 50,00. h) la mancata o parziale esibizione entro i termini previsti della documentazione che attesta il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda possesso della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità qualifiche di cui all’articolo 10 sesto commaall’art. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta 9 comma 2) comporterà l’applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni singolo custode. All’applicazione delle penalità si procederà, in contradditorio con l’Aggiudicatario, tramite apposita nota scritta. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il referente aziendale o superiore il coordinatore tecnico dovranno intendersi fatte direttamente all’Aggiudicatario stesso. La Stazione Appaltante procederà al recupero delle penalità a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato carico dell’Aggiudicatario mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 14 del presente Capitolato Speciale d’appalto. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino a un massimo del 10% (dieci per cento) del valore del presente accordo quadro. Qualora le inadempienze dell’Aggiudicatario eccedano il regolare svolgimento suddetto limite, la Stazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticoContratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Custodia E Accoglienza

Penalità. E’ previstaPer guasti bloccanti imputabili a Sanitaservice (Livelli 0-1 di competenza) causati da malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche e/o telematiche e/o del software applicativo e/o da altri software previsti, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari tali da impedire ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità pluralita6 e/o a seguito tutti gli utenti l’utilizzo del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del serviziosistema, il Comune può risolvere, (guasto bloccante) sara6 applicata a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi carico della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di Sanitaservice una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni penalita6 così6 determinata: se nell’arco di un quadrimestre scolasticoperiodo di 30 giorni solari i fermi saranno superiori alle 24 ore, anche non consecutive, sara6 applicata una penale di € 200,00 (duecento) per ogni ulteriore ora o frazione di ora di indisponibilita6 del servizio (un incaricato della ASL xxxxxxxx0 – in un apposito registro - il giorno e l’ora di indisponibilita6 del servizio ed il giorno e l’ora del ripristino). Per guasti non bloccanti imputabili a Sanitaservice (Livelli 0-1 di competenza) dovuti a malfunzionamenti di singole apparecchiature (postazioni lavoro, stampanti, dispositivi, etc.) per periodi di tempo superiori alle 36 ore lavorative, sara6 applicata a carico di Sanitaservice una penale di € 100,00 (cento) al giorno o frazione di giorno, per ogni apparecchiatura indisponibile. Per mancato presidio (totale o parziale) laddove non siano rispettati il numero e/o la composizione degli operatori che devono essere in servizio contemporaneamente con la ripartizione sopra indicata, sara6 applicata a carico di Sanitaservice una penale di € 50,00 (cinquanta) ad ora o frazione di ora di mancato presidio moltiplicato per il numero degli operatori non presenti.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinary Service Agreement

Penalità. E’ prevista, in In caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti mancata consegna completa del singolo ordine entro i termini previsti in menù: per ogni giorno di ritardo Umbra Acque S.p.A si riserverà di applicare una penale pari ad € 250,00 allo 0,5 (zero/50) per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio mille del servizio: penalità valore del contratto senza che nulla possa essere eccepito dal fornitore. In caso di € 10.000,00 non rispondenza del materiale a quanto richiesto o in mancanza di consegna delle certificazioni eventualmente richieste relative ai materiali forniti, l’Appaltatore avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per provvedere alla nuova fornitura di materiale e/o dei relativi certificati. In caso di superamento di tale termine, per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserverà di applicare una penale pari all’1 (uno) per mille del valore del contratto. Per gravi inadempimenti contrattuali e qualora l’importo complessivo delle penali superi il servizio10% (dieci per cento) del valore totale del contratto, è facoltà del Comune risolvere il contratto con Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserva la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: procedere alla risoluzione del contratto; il deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di paneindennizzo, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per fatta salva ogni altra violazione azione che riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L’applicazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire penali sarà preceduta da regolare contestazione a mezzo PEC dell’inadempienza avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della gravità delle conseguenze della violazione contestazione stessa. L’applicazione Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della sanzione Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è preceduta tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla contestazione dell’addebito da parte comunicazione del referente suo utilizzo pena la risoluzione del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticocontratto.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Segnaletica Stradale E Di Sicurezza

Penalità. E’ previstaSalvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Casalgrande, a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del Concessionario, applicherà le seguenti penalità: 1. in caso di specifiche infrazionisospensione, l’applicazione abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 2.000,00, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore; 2. qualora il Concessionario non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, nello spirito di quanto dichiarato in sede di candidatura della proposta, verrà applicata una penale fino ad Euro 1.000,00; 3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del Concessionario verrà applicata una penale fino ad Euro 2.000,00. L’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in menù: penale pari cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad € 250,00 insindacabile giudizio del Comune di Casalgrande. Se il Concessionario, nell’arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardoimposizioni al risarcimento danni, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è sarà facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di panecontratto. Il Concessionario è tenuto, fruttainoltre, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ad ottemperare ai sensi dell’art. 2 del presente capitolato D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per la consegna taluno dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità reati di cui al precedente punto 2); g. Fornitura agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato condanne per gli illeciti sopra indicati, e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare comunicarlo alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17Stazione Appaltante. Si intende per infrazioni precisa che in sede di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticogara sarà richiesta specifica dichiarazione.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per Uso E Gestione Impianti Sportivi

Penalità. E’ prevista€ 250,00 ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dall’Amministrazione Comunale e/o dalla Casa di Riposo "Xxx Xxxxxxx Xxxxxx" di Barge ad eseguire i controlli di conformità € 250,00 per ogni mancato rispetto senza preavviso del menù previsto € 500,00 per ogni mancato rispetto delle tecnologie di manipolazione e cottura € 100,00 per ogni caso di non conformità relativa alla struttura e alla composizione del pasto € 100,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 50,00 per ogni pasto in meno (compreso le diete), ovvero non consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto € 250,00 per ogni dieta non correttamente preparata o personalizzata € 250,00 per mancato rispetto degli orari di distribuzione dei pasti € 250,00 per ogni mancato rispetto della tabella delle grammature per ciascuna categoria di utenti € 100,00 per ogni violazione di quanto previsto dai criteri qualitativi contenuti nell’art. 28 del presente capitolato € 100,00 per confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 100,00 per etichettatura non conforme alla vigente normativa € 250,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti crudi e/o cotti, consegnati dalla ditta € 1.000,00 per ogni rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 100,00 per mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e dei pasti o quanto altro previsto dalla legge in materia € 500,00 per ogni caso di riciclo di derrate € 100,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi della vigente normativa in materia € 250,00 per ogni caso di raffreddamento di prodotti cotti con modalità non previste nel presente Capitolato € 500,00 per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dal presente capitolato € 1.500.00 per ogni verifica microbiologica non conforme nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni € 250,00 per carenza igienica del centro cottura, dei refettori o dei mezzi di trasporto dei pasti € 250,00 per ogni caso di mancato rispetto di quanto disposto dal presente capitolato relativamente alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria € 250,00 per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata € 250,00 per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione € 500,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso i Centri Cottura e i refettori nonché del personale addetto al trasporto dei pasti; € 50,00 per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro stabilita € 250,00 per ogni non conformità operativa rispetto a quanto previsto nel Manuale per l’autocontrollo igienico € 500,00 per ogni mancato reintegro di attrezzature, macchine, arredi, contenitori, stoviglie, utensili, tegameria, tovagliato ecc. presso i centri cottura e refettori € 500,00 per totale mancata consegna di una portata presso ogni singolo plesso scolastico € 250,00 mancanza della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi della normativa vigente € 1.500,00 nel caso di destinazione dei locali affidati all’Impresa ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato €. 250,00 per ogni violazione delle norme del presente capitolato non diversamente sanzionate €. 2.000,00 per mancata esecuzione di ogni singola miglioria proposta in sede di offerta tecnica Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, l’Ente appaltante contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni. Qualora la ditta non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, l’Ente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare — con atto motivato — le penalità indicate nella soprariportata tabella. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. All’impresa verrà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, l’Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. L'ammontare della penalità, qualora non corrisposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, sarà prelevato dal deposito cauzionale ovvero, in caso di specifiche infrazioniinsufficienza, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticotrattenuto sui corrispettivi dovuti.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Concessione/Appalto

Penalità. E’ previstaNel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari la stazione appaltante procederà ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza provvisoria. In caso di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato obblighi e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme prescrizioni previste dal presente capitolato la stazione appaltante provvederà alla applicazione delle penali come di seguito meglio specificate. - Inosservanza di prescrizioni in materia di personale adibito al servizio (es: comunicazioni, sostituzioni, inadempienze, discordanza tra il numero di persone impiegate e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologichequello previsto dal presente Capitolato, anche inadeguato rapporto con il pubblico, ecc.): penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza delle prescrizioni in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale finemateria di assistenza medico veterinaria, penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, benessere, cura, alimentazione, recupero/cattura, trasporto: penale da un minimo di 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune200,00 ad un massimo di €1.000,00; - Inosservanza dell’offerta tecnica: penale da un minimo di 500,00 200,00 ad un massimo di 5.000,00 a seconda del disagio provocato 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia e della gravità; i. Consegna disinfezione, manutenzione ed attrezzature, adempimenti burocratici e informativi (adozioni, segnalazioni smarriti / trovati, sito web, ecc.): penale da un minimo di diete speciali sbagliate€ 50,00 ad un massimo di € 500,00; - Altre violazioni degli obblighi e delle prescrizioni previste dal presente capitolato non comprese nelle voci sopra riportate: penale da un minimo di 1.000,00 a 50,00 ad un massimo di 10.000,00 a seconda 500,00; Le penali sono cumulabili. L’applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. La stazione appaltante, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti del disagio provocato gestore o sulla cauzione che, in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 15 giorni successivi alla data del prelievo. L’applicazione della/e della gravitàpenalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla stazione appaltante per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Per ogni altra In caso di violazione degli obblighi e delle disposizioni del prescrizioni previste dal presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire la stazione appaltante si riserva di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00sostituirsi al gestore per sanare i disservizi riscontrati, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità imputando gli oneri sostenuti al gestore, procedendo al recupero delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del serviziosomme come sopra indicato, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta e fatto salvo l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticodelle penali.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Del Servizio Di Gestione Del Canile E Gattile Intercomunale

Penalità. E’ previstaPer ogni danno arrecato, in se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Xxxxxxx e di P.F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. E a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. In caso di specifiche infrazioni, l’applicazione violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali. - Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 16 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 €. 10,00= per ogni giorno di ritardoritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: pagamento della penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2presente comma. - In caso di mancata o non corretta esecuzione delle operazioni di esbosco e trasporto (vedi artt. 9; 36 e 37); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi in sede di volta rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del prezzario regionale in volta a seconda uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, con riferimento ai prezzi orari della gravità manodopera ed al prezzo unitari delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticoopere compiute.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Tecnico

Penalità. E’ previstaSospensione del servizio fino alla riattivazione € 200,00 al giorno Mancata esposizione del listino ASSOBAR nei locali e/o mancata esposizione dei prezzi sulle singole tipologie di prodotti esposti in vendita all‟interno dei locali € 250,00 al giorno fino all‟adempimento; Mancata attivazione e/o volturazione delle utenze € 100,00 al giorno fino a 10 gg. dall‟inizio del servizio salvo che il ritardo non si imputabile al concessionario Vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostante nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica € 250,00 al giorno Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa dell‟appaltatore € 250,00 a persona al giorno fino all‟adempimento Mancato e/o inadeguato smaltimento dei rifiuti e/o mancata e/o inadeguata pulizia dei locali e delle relative pertinenze/zone circostanti 200 € al giorno per ogni giorno di inadempimento Mancata contabilizzazione degli incassi 500 € per ogni violazione accertata Inadempienze relative agli obblighi di reportistica da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza Inadempienze relative agli obblighi di etichettatura dei prodotti, dell‟indicazione della scadenza e di eventuali componenti allergeniche (v. art. 8 del da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza 1. In caso di specifiche infrazionimancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, l’applicazione al concessionario saranno applicate le seguenti penali: Inadempienze relative al rispetto dei CAM e della Dir. UE sulla riduzione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari plastiche da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio inadempienza Ritardata corresponsione del servizio: penalità canone mensile di concessione, delle royalties ovvero degli altri importi dovuti all‟Amministrazione 10.000,00 100,00 per ogni giorno di ritardo. Mancato, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato incompleto o ritardato invio della documentazione contabile ufficiale per il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura calcolo delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da royalties € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza ogni giorno di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticoritardo.

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Penalità. E’ prevista, in In caso di specifiche infrazioniinosservanza delle prescrizioni derivanti dal presente contratto, l’applicazione il Concedente si riserva di applicare delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità la cui misura varierà da un minimo di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a un massimo di 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta 3.000,00 a seconda della gravità delle conseguenze dell’inadempienza e al protrarsi della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto avvalendosi contratto. Per disservizi o mancati adempimenti imputabili al gestore, sarà comminata una penale, previa contestazione e eventuale contro deduzione da formulare entro termine perentorio assegnato, come da tabella qui di seguito riportata: Comune di LEVERANO - Cod. Amm. c_e563 - Prot. n. 0014213 del 09/08/2019 10:18 - ARRIVO € 3.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini; € 2.000,00 per accoglienza di un numero di bambini superiore agli standard di legge; € 2.000,00 per reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo previ n. 3 richiami scritti (per ciascun operatore); € 1.500,00 per interruzione ingiustificata del servizio; € 1.000,00 mancata pubblicizzazione ed esposizione nella struttura della facoltà Carta dei servizi; € 1.500,00 Personale impiegato senza i titoli previsti (per ciascun operatore); € 300,00 per ciascuna inadempienza pulizia locali ed impianti; € 300,00 per ogni inadempienza riferita al rapporto addetti/utenti del servizio e al possesso delle qualificazioni necessarie richieste; € 300,00 per ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento del servizio; €100,00 al giorno per forniture generi alimentari, generi extra e derrate varie non rispondenti alle prescrizioni di cui al successivo articolo 17presente capitolato. Si intende La stessa penalità sarà applicata per infrazioni ciascuna singola infrazione riscontrata; € 80,00 per utilizzazione da parte del personale di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione indumenti inadatti. Le penali previste nei commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di una recidiva. Le penali applicate saranno trattenute dal deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere tempestivamente reintegrato. Verranno considerate oggetto di penale pari anche: - l’inosservanza degli orari di apertura dei servizi ; - l’inosservanza del calendario di apertura dei servizi; - il comportamento scorretto o superiore sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso seguito di procedimento in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto/sconveniente, o il suo ripetersi per più di un quadrimestre scolasticodue volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. - il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate; - ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi compreso l’utilizzo di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ambito UE; - il ritardo nell’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria; Qualora l’Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, salvo e impregiudicata la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento. Il pagamento della penale non esonera l’appaltatore dall’obbligazione di risarcire l’eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 20 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità. 1. Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta il Responsabile del settore socio- culturale procede alla contestazione diretta al responsabile dell’appalto per la ditta. 2. Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere controdedotte entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. 3. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del settore socio-culturale provvederà all’irrogazione delle sanzioni sulla base di quanto sotto riportato. 4. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non a) non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: menù = penale pari ad € a Euro 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio b) ritardo nell'avvio del servizio: servizio = penalità di € 10.000,00 Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 7 giorni lavorativi senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; il mancato espletamento del servizio dà luogo a risoluzione del contratto; c. Fornitura c) fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da Euro 100,00 a € 5.000,00 Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura d) fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua condimenti ed in genere di tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da Euro 100,00 a € 5.000,00 Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata e) ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da Euro 500,00 a € 5.000,00 Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura f) fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi che si è resa aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da Euro 500,00 a € 10.000,00 Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni g) variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL dell’ULSS e con il Comune: penale RCC da € 500,00 ad € 5.000,00 Euro 100,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna h) consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 Euro 500,00 a € 10.000,00 Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni gravità e fino alla risoluzione del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico.contratto;

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità. E’ prevista, in Nel caso d’inadempienze D.G.N. s.r.l. si riserva la facoltà di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùapplicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali: penale pari ad 250,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 20,00 per ogni giorno di ritardoritardo rispetto al programma allegato al presente documento delle verifiche metriche periodiche, salvo ciò discenda • € 20,00 per ogni giorno di ritardo per gli interventi non programmati se eseguiti dopo 5 gg lavorativi dalla richiesta scritta, • € 50,00 per ogni telelettura mensile non trasmessa a causa di non funzionamento del SAC o del canale di comunicazione con il gruppo di misura, • € 50,00 per ogni anagrafica del SAC priva dei corrispondenti dati della SIM attiva (numero di telefono, PIN e PUK) dopo 7 gg lavorativi dal momento dell’attivazione della SIM, • € 90,00 in caso di esecuzione dell’attività di verifica metrica incompleta o errata oppure in caso di controllo metrologico casuale da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza parte della Camera di Commercio, a valle di una verifica metrica effettuata, con esito negativo, • € 20,00 in caso di mancato funzionamento della telelettura dopo l’intervento di verifica metrica e/o manutenzione oltre l’intervento gratuito per ristabilire la comunicazione, • € 20,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione richiesta da D.G.N. s.r.l. . Nel caso in cui vi siano ritardi e si riscontrino problematiche che, a insindacabile giudizio di D.G.N. s.r.l., siano riconducibili a deficit organizzativi o operativi dell’appaltatore, verranno addebitati oltre alle penali anche tutti i costi e i danni, diretti ed indiretti, richiesti da terzi e causati da tali omissioni o errori. In particolare per ogni documentazione non conforme che sia stato regolarmente avviato il servizioproduca alla committente effetti sanziona‐ tori da parte delle autorità preposte, è facoltà l’appaltatore risponde di ogni danno arrecato in aggiunta all’applicazione della penale. In caso di ripetuta inosservanza delle prescrizioni del Comune risolvere il contratto con la presente documento sarà facoltà di incamerare D.G.N. s.r.l. far eseguire gli interventi ad altra ditta addebitando all’appaltatore i costi sostenuti maggiorati del 30%. Per le inadempienze meno gravi, ove non si ravvisi a giudizio di D.G.N. s.r.l. la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti grave inadempienza che risolve il contratto, D.G.N. s.r.l. si riserva più severe misure da adottarsi di volta in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura volta. Qualora l’importo della penalità superi il 10% dell’importo contrattuale annuo si darà avvio alla pro‐ cedura di rescissione del contratto per grave inadempimento come previsto dal successivo art. 21. L’applicazione delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità penali di cui al precedente punto 2); g. Fornitura presente articolo non pregiudica il risarcimento di cibi eventuali danni o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari ulteriori oneri sostenuti dalla D.G.N. s.r.l. a causa dei ritardi. Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo questo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticoconfigurano come grave ina‐ dempimento contrattuale.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Penalità. E’ prevista, in In caso di specifiche infrazioniinadempimento, l’applicazione delle penalità seguentida parte dell’Appaltatore, alle obbligazioni contrattualmente pattuite, il RUP potrà applicare all’Impresa, previa contestazione scritta della Direzione dell’Esecuzione, le penali di seguito indicate: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti Per la mancata esecuzione di attività previste in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancanteun singolo Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto se non diversamente concordato con la stazione appaltante = 50 €/gg di ritardo; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità Per il mancato inizio entro 5 giorni solari continuativi delle attività di € 10.000,00 per ogni giorno servizi programmati eseguibili in 14 giorni solari continuativi se non diversamente concordato con la stazione appaltante = 50 €/gg di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti Per ritardo nella conclus ione dell’esecuzione delle attività previste in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze un singolo Verbale Consegna Servizi se non diversamente concordato con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravitàla stazione appaltante = 50 €/gg di ritardo; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche Per il ritardo nell’esecuzione di attività previste come intervento d’urgenza in un singolo Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto se non diversamente concordato con la mancanza stazione appaltante = 50 €/gg di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravitàritardo; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna Per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;servizi di urgenza così come definite all’articolo 19.3 = 200€/ ora di ritardo. f. Mancato espletamento del servizio: penalità Per mancata esecuzione di cui al precedente punto 2)attività di pronto intervento (è considerato mancato intervento anche il ritardo superiore alle 4 ore) = € 500/intervento; g. Fornitura Per la mancata dotazione minima di cibi segnaletica di sicurezza a bordo di ogni mezzo o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; per il mancato opportuno utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da della stessa = 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;100 / controllo negativo h. Variazioni al menù Per la mancata preventiva comunicazione via fax o e-mail dei giorni in cui verranno effettuati i servizi programmati = € 50/cad i. Per mancata disponibilità di attivazione contemporanea di n° 03 squadre operative = € 100 a richiesta j. Per il mancato rispetto delle migliorie contrattuali proposte in fase di aggiudicazione se non concordate previamente diversamente concordato con la dietista dell’AUSL e con stazione appaltante = 250 € / per controllo negativo; Tanto le penali quanto il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro messe a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna debito dell'Impresa. Si precisa inoltre che l’applicazione delle penali di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni cui ai precedenti commi sarà considerata grave inadempienza contrattuale ai fini di quanto previsto all’ Art.25 del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticoCapitolato Speciale d’Appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Pulizia E Manutenzione Reti Fognarie

Penalità. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle Sono previste penalità seguentia carico dell’Appaltatore nei seguenti casi: a. Non disponibilità a) ritardo nell’esecuzione delle letture o di ritardata consegna dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùdati di lettura rispetto al programma definito dalle Società: penale pari ad 250,00 1,00 per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 lettura mancante moltiplicata per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti b) lettura errata a seguito della quale si renda necessario riemettere la bolletta/rettificare la lettura già trasmessa alla Società di vendita: non verrà pagata la lettura stessa e verrà addebitata la relativa spesa sostenuta dalle Società, forfetizzata in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità7,00; d. Fornitura c) rilascio avviso di mancata lettura non correttamente documentato con foto del n. civico o campanello, rilascio avviso di mancata lettura con contatore accessibile, consegna di foto lettura illeggibile per cause non imputabili al contatore stesso, forfetizzate in € 5,00 per ognuno dei pasti incompleta intendendosi per tale anche tre casi. d) Per le letture del servizio gas devono essere letti almeno il 95% dei contatori accessibili. Alla fine di ogni giro di letture saranno calcolate la mancanza percentuale di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato contatori letti e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravitàlo scostamento sul risultato atteso. Per ogni altra mancata lettura sarà applicata la penale di euro 1,00. Tale penale sarà applicata alle letture effettuate dopo i primi 6 mesi di contratto. e) Sempre per il servizio gas, per ogni lettura eseguita ed inviata a Reti S.r.l., eccedente le 450, sarà applicata una penale di € 0,20. Ulteriori penali possono essere applicate a carico dell’Appaltatore nei seguenti casi: a) mancata comunicazione alle Società delle generalità dei letturisti operanti sul territorio prima dell’inizio dell’attività e/o in caso di sostituzioni: € 100,00; b) reclami di utenti per comportamenti non consoni e/o irrispettosi da parte degli operatori, accertati e documentati dalle Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: violazione delle disposizioni della proprietà privata; minacce; ingiurie; danneggiamento; ecc.): € 100,00, salvo maggior danno; c) mancato utilizzo del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire tesserino di applicare alla ditta una penalità nella misura da riconoscimento: 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa100,00. L’applicazione della sanzione delle penalità è preceduta comunicata per iscritto all’Appaltatore, che avrà 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione dell’addebito da parte data del referente del Comune secondo ricevimento per presentare le modalità proprie controdeduzioni scritte. In assenza di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità controdeduzioni o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolasticol’Appaltante/Reti le respingessero in tutto o in parte, si provvederà all’applicazione delle penali decurtandole dal primo pagamento utile, o attivando la cauzione definitiva.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Penalità. E’ previstaL’impresa appaltatrice, in caso di specifiche infrazioniinadempienza agli obblighi contrattuali e di cui al presente capitolato, l’applicazione oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo utile a quello della contestazione, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 20,00 (Euro Venti/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Euro Duemila/00). In particolare si applicheranno, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, le seguenti penalità seguenti: a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menùper la/e inadempienza/e di cui al presente capitolato e quelle riportate di seguito, salvo cause di forza maggiore non imputabili all’impresa: penale pari CATEGORIA INADEMPIENZA IMPORTO Esecuzione del servizio Mancata esecuzione di un servizio (ad € 250,00 es.: Mancata raccolta); Euro 1.500,00 (millecinquecento) per ogni campione mancante; b. Ritardo nell’avvio singola Contestazione Impedimento esecuzione del servizio (ad es.: Assenza ingiustificata di idonei automezzi necessari per la corretta esecuzione del servizio: penalità ; avaria tale da impedirne il servizio e mancata sostituzione dello/gli stesso/i; ecc.). Euro 600,00 (seicento) per singola Contestazione Mancata esecuzione della raccolta rifiuti e/o del servizio di € 10.000,00 spazzamento di una singola via, piazza o parte della stessa nei turni stabiliti Euro 50,00 (cinquanta) per ogni singola Contestazione Ritardata o incompleta esecuzione della raccolta rifiuti e/o del servizio di spazzamento di una singola via, piazza o parte della stessa nei turni stabiliti Euro 50,00 (cinquanta) per singola Contestazione Omesso intervento richiesto o intervento eseguito oltre il termine stabilito Euro 500,00 (cinquecento) per singola Contestazione Irregolare raccolta delle frazioni dei RSU con conseguente ed ingiustificato miscelamento da Euro 500,00 (cinquecento) ad Euro 2.000,00 (euro duemila) Mancata o irregolare consegna delle frazioni dei RSU nell’area di stoccaggio e/o agli impianti di smaltimento e/o impianti/siti di destinazione finale da Euro 500,00 (cinquecento) ad Euro 2.000,00 (euro duemila) Mancato rispetto degli orari indicati dal Committente per l’esecuzione del/i servizio/i Euro 200,00 (duecento) per singola Contestazione Xxxxxxx nella stipula della convenzione per la raccolta degli stracci ed abiti usati. Euro 20,00 (euro venti) per giorno di ritardo Rapporti Mancata consegna di documentazione amministrativa/contabile (es. rapporti richiesti dall’EnteAppaltante ecc.) Euro 100,00 (euro cento) per giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; e. Ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; f. Mancato espletamento del servizio: penalità di cui al precedente punto 2); g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; h. Variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità; i. Consegna di diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di applicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del referente del Comune secondo le modalità di cui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 17. Si intende per infrazioni di particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penale pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio nel caso in cui vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di un quadrimestre scolastico.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato d'Oneri