Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli: a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori); b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti); c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.
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Penalità. In casi E’ prevista, in caso di ripetute specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti:
a. Non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù: penale pari ad € 250,00 per ogni campione mancante;
b. Ritardo nell’avvio del servizio: penalità di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 5 giorni senza che sia stato regolarmente avviato il servizio, è facoltà del Comune risolvere il contratto con la facoltà di incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale;
c. Fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
d. Fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale anche la mancanza di pane, frutta, condimenti, acqua ed in genere tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da € 100,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
e. Ingiustificata violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da 500,00 a € 5.000,00 a seconda del disagio provocato e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio della gravità;
f. Mancato espletamento del procedimento servizio: penalità di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”al precedente punto 2);
g. Fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti di qualità espressi nell’offerta resasi aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata anche in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da € 500,00 a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona 10.000,00 a seconda del disagio provocato e detratta dagli importi dovuti dal comune della gravità;
h. Variazioni al concessionario menù non concordate previamente con la dietista dell’AUSL e con il Comune: penale da € 500,00 ad € 5.000,00 a titolo seconda del disagio provocato e della gravità;
i. Consegna di compartecipazione al pagamento diete speciali sbagliate: penale da € 1.000,00 a € 10.000,00 a seconda del disagio provocato e della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al gravità. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capitolato speciale d’appalto il referente del Comune potrà stabilire di Novate Milaneseapplicare alla ditta una penalità nella misura da € 100,00 ad € 5.000,00, mancata sostituzione da valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa. L’applicazione della sanzione è preceduta dalla contestazione dell’addebito da parte del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune secondo le modalità di Novate Milanesecui all’articolo 10 sesto comma. Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, mancato rispetto degli orariil Comune può risolvere, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individualea suo insindacabile giudizio, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia il contratto avvalendosi della facoltà di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= cui al successivo articolo 17. Si intende per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more infrazioni di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare particolare gravità l’infrazione che comporta l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da pari o superiore a 5.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o svolgimento del servizio nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento vengano contestate almeno tre infrazioni nell’arco di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”un quadrimestre scolastico.
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Samples: Contract for School Meal Services, Service Contract
Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità 1. Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta il Responsabile del settore socio- culturale procede alla contestazione diretta al responsabile dell’appalto per la ditta.
2. Le contestazioni sono fatte in forma scritta e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale possono essere controdedotte entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In dell’addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di mancata rispostagravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.
3. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario stesse siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà Responsabile del settore socio-culturale provvederà all’irrogazione delle sanzioni sulla base di quanto sotto riportato.
4. E’ prevista, in caso di specifiche infrazioni, l’applicazione delle penalità seguenti:
a) non disponibilità dei campioni giornalieri dei piatti previsti in menù = penale pari a Euro 250,00 per ogni campione mancante;
b) ritardo nell'avvio del servizio = penalità di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ciò discenda da cause imputabili all’Amministrazione Comunale; decorsi 7 giorni lavorativi senza che sia stato regolarmente avviato il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionaleservizio, a insindacabile giudizio è facoltà del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi risolvere il contratto con la facoltà di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione incamerare la cauzione versata dalla ditta quale penale; il mancato espletamento del servizio dà luogo a risoluzione del contratto” l’applicazione ;
c) fornitura dei pasti in misura minore al numero richiesto giornalmente o fornitura delle singole pietanze con peso inferiore alle grammature indicate nei menù: penale da Euro 100,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento gravità;
d) fornitura dei pasti incompleta intendendosi per tale la mancanza di tre penali annualipane, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofilafrutta, condimenti ed in genere di tutto ciò che è a corredo dei pasti ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del presente capitolato e dell’offerta resasi aggiudicataria: penale da Euro 100,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
e) ingiustificata violazione degli orari concordati per la consegna dei pasti alle singole destinazioni: penale da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
f) fornitura di cibi o pietanze non corrispondenti ai requisiti qualità espressi nell’offerta che si è resa aggiudicataria; utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal presente capitolato e dagli allegati relativamente alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche, anche in relazione al trasporto ed ai contenitori utilizzati a tale fine: penale da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
g) variazioni al menù non concordate previamente con la dietista dell’ULSS e con RCC da Euro 100,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità;
h) consegna di diete speciali sbagliate: penale da Euro 500,00 a Euro 2.500,00 a seconda del disagio provocato e della gravità e fino alla risoluzione del contratto”.;
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In casi Aeroporti di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionePuglia S.p.A. avrà facoltà, dopo due diffide ad adempiere notificate nel caso di inosservanza di norme contenute nel presente Capitolato ed inadempienza di norme contrattuali, di comminare all’Appaltatore penalità variabili secondo la gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. Alla comminazione delle penali, nelle misure di seguito indicate, si procederà in contraddittorio con le modalità la ditta appaltatrice, mediante apposita nota scritta e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità previa acquisizione delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00deduzioni dell’appaltatore, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed avrà la facoltà di produrre nei 10 (dieci) giorni successivi alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livellicontestazione. Le possibili penali risultano strutturate nel seguente modo:
a) per i casi di infrazioni di lieve entità, inadempimenti, ritardi o cattive esecuzioni del servizio, è fissata la penale di € 500,00.= 100,00 (diconsi euro cento/00), oltre spese per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibilil'eventuale esecuzione d'ufficio, ma o attraverso altra Ditta, delle prestazioni non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milaneseeseguite o male effettuate, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)previa contestazione degli addebiti;
b) per le gravi infrazioni, ove non si ravvisi la grave inadempienza che determini la rescissione del contratto, Aeroporti di Puglia S.p.A. adotterà più severe, da quantificarsi di volta in volta, previa contestazione di addebiti, e contenute entro un minimo di € 1.000,00.= per inadempienze ritenute 200,00 (diconsi euro duecento/00) e un massimo di media gravità € 1.000,00 (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicatodiconsi eurmille/00), cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti)fermo restando l’eventuale esecuzione d’ufficio;
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione del servizio nelle more la ditta appaltatrice sarà applicata ad una penale pecuniaria di espletamento € 300,00 (diconsi euro trecento/00);
d) l’Appaltatore dovrà provvedere all'adeguamento delle prestazioni di nuove procedurecui alle lett. a) e b) richieste nei termini indicati da ADP; in caso contrario sarà applicata un’ulteriore penale pecuniaria di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivomassimo di giorni dieci. Trascorso inutilmente tale termine, utilizzo Aeroporti di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario Puglia S.p.A. avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata rispostarisolvere il contratto, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, incamerando il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi salvo il risarcimento dei maggiori danni, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi e compensi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”sorta.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In casi Per i danni cagionati nell'Alpe la responsabilità viene assunta dall’affittuario, anche per tutte le persone che agiscono per suo conto, nella custodia del bestiame ed in qualità di ripetute violazione altro contingente. Tutte le penalità, escluse quelle specificatamente previste dalle Leggi e Regolamenti Forestali ed altre di natura speciale, saranno riscosse dal Comune di Montegrosso Pian Latte, col privilegio degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento atti fiscali come dalle vigenti leggi sulle riscossioni delle imposte. Le infrazioni alle norme di cui all’Artal presente Capitolato costituiscono contravvenzione ai sensi dell' art. 33 - “Risoluzione 135 del contratto”D.L. 30.12.1923, il Concedenten. 2367 e ai sensi del Titolo III dell’art. 52 Regolamento Regionale 29.06.99 n° 1 Regolamento delle Prescrizioni di Massima e successive modifiche ed integrazioni. Il conduttore che ometterà di soddisfare in tutto o in parte alle condizioni del presente Capitolato, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contrattoincorrerà, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione oltre al pagamento della rettadelle eventuali penalità derivanti da denuncia all'Autorità Giudiziaria, in base ai anche nelle seguenti livellipenali:
a) per gli animali immessi oltre al carico consentito, per ogni giornata di pascolo, verrà applicata una penale nella misura da € 500,00.= 5,00 a € 15,00 per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione ogni capo ovino, e da € 10,00 a € 30,00 per ogni capo di interventi ammissibilibestiame da quello ovino. L'affittuario dovrà, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune inoltre, smonticare gli animali eccedenti il normale carico entro le ventiquattro ore dal rilievo; tale infrazione, se ripetuta, da possibilità all'Ente di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)rescindere il contratto;
b) in caso di bestiame rivenuto sull'Alpe prima del periodo stabilito per la monticazione o dopo quello di demonticazione, verrà applicata una penale pari a 10% del canone di locazione di cui all’art 4 per ogni mese o frazione di mese di sforamento; - per la suddivisione arbitraria dell'Alpe, per la destinazione a scopi diversi dai pascoli e per sub-affitto clandestino, € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale 1.000,00 con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti)recessione immediata dell'atto dichiarato illegale;
c) per il rifiuto e la mancata facilitazione nel conteggio del bestiame, € 2.000,00.= 100,00;
d) per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità l'inquinamento delle acque o abusiva inversione delle stesse o abusiva derivazione da altre proprietà, € 250,00 salvo rivalsa da parte di terzi danneggiati;
e) per l'asportazione di fieno, € 50,00 al q.le;
f) per l'asportazione di erba, strame, letame, legna raccolti nell'Alpe, € 50,00 al q.le;
g) per mancata manutenzione ordinaria dei sentieri, delle opere dell'acqua e manufatti in genere, € 100,00;
h) per ineffettuato od irregolare spargimento del servizio nelle more di espletamento di nuove procedureletame o per averlo lasciato disperdere, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.€ 100,00;
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Samples: Concessione in Affitto
Penalità. In casi 1. Salvi in ogni caso il risarcimento di ripetute ogni eventuale maggior danno e la risoluzione per grave inadempimento, la Società mista sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità: - per la sospensione, in tutto o in parte, dei servizi: penale pari al valore delle attività sospese, calcolato in base ai corrispondenti ricavi ed al tempo della sospensione; - per la violazione di norme di sicurezza e/o di tutela dei lavoratori: Euro 3.000,00 in ragione di ogni violazione accertata dall’ASP o dai competenti organi; è facoltà dell’ASP ridurre tale penalità ove, nel caso concreto, si manifesti sproporzionata; - per il mancato rispetto degli obblighi derivanti standard di personale previsti dalla concessionenormativa regionale di set- tore e, dopo due diffide laddove più impegnativi per il gestore, dal contratto di servizio: € 50,00 per ogni ora di servizio mancante rispetto agli standard di personali applicabili; - per l’inosservanza degli standard di qualità dei servizi: - insoddisfacente servizio di assistenza tutelare: da Euro 100,00 ad adempiere notificate con le modalità Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di assistenza sanitaria: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di animazione da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola conte- stazione a seconda della gravità; - insoddisfacente servizio di pulizia della Residenza e nel rispetto delle pertinenze in relazione alla gra- vità;da Euro 50,00 fino ad Euro 1.500,00 per singola contestazione; - insoddisfacente servizio di ristorazione: in relazione alla gravità: da Euro 50,00 fino ad Euro 2.000,00 per singola contestazione; - insufficiente numero di unità di personale impegnato a coadiuvare gli utenti nell’assunzione del cibo e delle bevande: Euro 250,00 per ogni contestazione; - malfunzionamento /interruzione dei termini previsti per l’avvio del procedimento servizi inerenti all’informazione, all’accoglienza ed alla reception di cui all’Artall’art. 33 9.1 del presente contratto: da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00 (a seconda della gravità) per ogni giorno di malfunzionamento/interruzione del servizio; - “Risoluzione per mancato aggiornamento del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni piano di assistenza individualizzato e della cartella clinica di ogni singolo utente: sanzione di Euro 100,00 per ogni utente a cui non sia tale stato ag- giornato il piano di assistenza o la cartella clinica; - mancato rispetto della privacy e della dignità dell’utenza: da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata Euro 100,00 ad Euro 5.000,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario della contestazione; a titolo di compartecipazione al pagamento della rettaindicativo e non esaustivo le violazioni riguardano le seguenti situazioni: - lavare più utenti contemporaneamente nello stesso ambiente; - cambiare / visitare / medicare un utente lasciando le porte aperte e quindi, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: dando visibi- lità all’intervento; - non garantire durante i pasti la continuità necessaria assistenza agli utenti non autosufficienti; - indurli a consumare i pasti con eccessiva fretta; - dimenticare / ritardare ingiustificatamente servizi / terapie da rendersi in favore di uno o più utenti; - trascurare la cura dell’abbigliamento; - rivolgersi in generale, all’utente con toni e modalità non cortesi e/o operare in termini non professionali; - perdita/danneggiamento di indumenti personali degli ospiti: Euro 30,00 per ogni capo oltre alla rifusione all’ospite del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionedanno cagionatogli.
2. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) applicazione ripetuta delle predette penali per episodi analoghi, a partire dalla ter- za volta nell’anno solare l’importo delle penali sarà raddoppiato.
3. Qualora l’applicazione delle penali dipenda dal Socio operativo, la penale corrispondente deve essere raddoppiataSocietà mista si rivale sul medesimo per pari importo.
4. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta delle penali avviene previa contestazione degli addebiti e previa valutazione di eventuali osservazioni/controdeduzioni da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni fornirsi entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della dieci dalla contestazione. In caso Qualora le penali possano riguardare anche il Socio operativo, ai sensi del precedente com- ma 3°, la contestazione degli addebiti è dovuta anche al medesimo.
5. Fatto salvo il potere di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientiASP di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14, il Comune concedente assumerà il provvedimento ritardato pagamento del canone di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionaleconcessione darà in ogni caso luogo, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta conven- zionalmente, al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, una maggior somma di importo corrispondente agli interessi calcolati ai sensi dell’Artdel d. lgs. 33 -“Risoluzione del contratto”n. 231/2002, salvi gli ulteriori rimedi a vantaggio dell’ASP.
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Samples: Contratto Di Servizio Integrato
Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore Sono previste penalità a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai carico dell’Appaltatore nei seguenti livellicasi:
a) ritardo nell’esecuzione delle letture o di ritardata consegna dei dati di lettura rispetto al programma ed alle tempistiche definite da GESTIONE ACQUA S.p.A.: € 500,00.= 1,50 per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione ogni lettura mancante moltiplicata per ogni giorno di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)ritardo;
b) lettura errata a seguito della quale si renda necessario riemettere la bolletta/rettificare la lettura già trasmessa: non verrà pagata la lettura stessa e verrà addebitata la relativa spesa sostenuta dall’Appaltante, forfetizzata in € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti)7,00;
c) rilascio avviso di mancata lettura non correttamente documentato con foto dell’avviso stesso, del n. civico o campanello,
d) rilascio avviso di mancata lettura con contatore liberamente accessibile, a prescindere dall’indicazione caricata sul file di consegna,
e) consegna di foto lettura illeggibile per cause non imputabili al contatore stesso, forfetizzate in € 2.000,00.= 5,00 per inadempienze ritenute gravi ognuno dei quattro casi. Ulteriori penali possono essere applicate a carico dell’Appaltatore nei seguenti casi:
a) mancata comunicazione all’Appaltante delle generalità dei letturisti operanti sul territorio prima dell’inizio dell’attività e/o in caso di sostituzioni: € 100,00;
b) reclami di utenti per comportamenti non consoni e/o irrispettosi da parte degli operatori, accertati e documentati dall’Appaltante (ad esempioa titolo esemplificativo ma non esaustivo: non garantire la continuità violazione della proprietà privata; minacce; ingiurie; danneggiamento; ecc.): € 100,00, salvo maggior danno;
c) mancato utilizzo del servizio nelle more tesserino di espletamento di nuove procedurericonoscimento: € 100,00. L’applicazione delle penalità è comunicata per iscritto all’Appaltatore, mancato espletamento che avrà 5 giorni naturali e consecutivi dalla data del servizio anche ricevimento per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionepresentare le proprie controdeduzioni scritte. In caso assenza di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui l’Appaltante le giustificazioni presentate respingessero in tutto o in parte, si provvederà all’applicazione delle penali decurtandole dal Concessionario siano ritenute insufficientiprimo pagamento utile, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”attivando la cauzione definitiva.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. In casi di ripetute violazione degli relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità specifici e nel rispetto dei termini previsti generali in esso determinati per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedentel’appaltatore, qualora ritenga che l’entità delle violazioni lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia tale da comportare rilevata l’effettiva inadempienza, l’Amministrazione avrà la risoluzione del contratto, può facoltà di applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionespecifiche penali. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso inadempimento di ritornouno o più degli obblighi di cui al capitolato tecnico, alla quale il Concessionario Comune avrà la facoltà di presentare controdeduzioni applicare le penali sotto indicate in relazione all'entità, alla gravità e recidiva dell'inadempimento, salvi i casi di forza maggiore ed eventi eccezionali: INADEMPIENZE PENALI Mancata effettuazione del SERVIZIO GIORNALIERO DI RITIRO DALLA SEDE COMUNALE DELLA CORRISPONDENZA DA RECAPITARE (art. 2 del capitolato), presso la sede dell’ufficio Comunale di riferimento € 300,00 Mancata sostituzione del personale non di gradimento dell’Amministrazione comunale entro e non oltre 5 giorni il termine perentorio di 10 giorni, previa procedura di contestazione addebiti € 100,00 per ogni inadempimento Ritardo pari o superiore ad 1 ora nel servizio di ritiro della corrispondenza previsto nel capitolato, salvi i casi di forza maggiore o di eventi eccezionali anche atmosferici €. 100,00 per ogni inadempienza. Mancata rendicontazione giornaliera o mensile o flusso informativo previsto in capitolato €. 25,00 per ogni inadempienza per rendicontazione giornaliera €. 50,00 per ogni inadempienza per rendicontazione mensile Posta tracciata - Mancato recapito della corrispondenza entro i 30 gg. lavorativi ovvero danneggiamento totale della corrispondenza €. 30,00 per ogni inadempienza Posta tracciata – Xxxxxxx nel recapito della corrispondenza superiore a 20 gg. lavorativi €. 15,00 per ogni inadempienza L'importo delle penali sarà detratto dal ricevimento della contestazioneComune al momento del primo pagamento utile del corrispettivo mensile a rendiconto delle spedizioni effettuate, sarà comunque possibile rivalersi sulla cauzione definitiva. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientiQualora l'inadempimento lo renda necessario, il Comune concedente assumerà si riserva inoltre di avvalersi, per l'effettuazione del servizio ad altro operatore, addebitandone il provvedimento costo alla Ditta aggiudicataria inadempiente. L’applicazione delle penali sopra riportate non esonera la ditta appaltatrice dell’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Rimane fermo il diritto del Comune al risarcimento di applicazione della penaleogni danno che la stessa abbia a subire a causa dell’inadempimento. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionaleIl Comune, a seguito dell'applicazione di n. 3 penali nel corso della durata del contratto potrà, a proprio insindacabile giudizio giudizio, procedere alla risoluzione del Comune concedentecontratto senza oneri aggiuntivi e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità dette deduzioni non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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Penalità. In casi € 250,00 ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dall’Amministrazione Comunale e/o dalla Casa di ripetute Riposo "Xxx Xxxxxxx Xxxxxx" di Barge ad eseguire i controlli di conformità € 250,00 per ogni mancato rispetto senza preavviso del menù previsto € 500,00 per ogni mancato rispetto delle tecnologie di manipolazione e cottura € 100,00 per ogni caso di non conformità relativa alla struttura e alla composizione del pasto € 100,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 50,00 per ogni pasto in meno (compreso le diete), consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto ovvero non € 250,00 per ogni dieta non correttamente preparata o personalizzata € 250,00 per mancato rispetto degli orari di distribuzione dei pasti € 250,00 per ogni mancato rispetto della tabella delle grammature per ciascuna categoria di utenti € 100,00 per ogni violazione di quanto previsto dai criteri qualitativi contenuti nell’art. 28 del presente capitolato € 100,00 per confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 100,00 per etichettatura non conforme alla vigente normativa € 250,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti crudi e/o cotti, consegnati dalla ditta € 1.000,00 per ogni rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 100,00 per mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e dei pasti o quanto altro previsto dalla legge in materia € 500,00 per ogni caso di riciclo di derrate € 100,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi della vigente normativa in materia € 500,00 per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dal presente capitolato € 1.500.00 per ogni verifica microbiologica non conforme nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni € 250,00 per carenza igienica del centro cottura, dei refettori o dei mezzi di trasporto dei pasti € 250,00 per ogni caso di mancato rispetto di quanto disposto dal presente capitolato relativamente alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria € 250,00 per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata € 250,00 per la mancata effettuazione degli obblighi derivanti dalla concessioneinterventi di disinfestazione e derattizzazione € 500,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso i Centri Cottura e i refettori nonché del personale addetto al trasporto dei pasti € 250,00 per ogni non conformità operativa rispetto a quanto previsto nel Manuale per l’autocontrollo igienico € 500,00 per ogni mancato reintegro di attrezzature, dopo due diffide macchine, arredi, contenitori, stoviglie, utensili, tegameria, tovagliato ecc. presso i centri cottura e refettori € 500,00 per totale mancata consegna di una portata presso ogni singolo plesso scolastico € 250,00 mancanza della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi della normativa vigente € 1.500,00 nel caso di destinazione dei locali affidati all’Impresa ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato € 250,00 per l’avvio ogni violazione delle norme del procedimento presente capitolato non diversamente sanzionate €. 2.000,00 per mancata esecuzione di cui all’Art. 33 - “Risoluzione ogni singola miglioria proposta in sede di offerta tecnica Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del contratto”presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata l’Ente appaltante contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a € 500,00dieci giorni per eventuali giustificazioni. Qualora la ditta non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona l’Ente, valutate la natura e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo la gravità dell’inadempimento, le circostanze di compartecipazione al pagamento della rettafatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale potrà irrogare - con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una atto motivato - le penalità in funzione della gravità dell’infrazioneindicate nella soprariportata tabella. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) nell’arco di sessanta giorni la penale corrispondente deve penalità già applicata potrà essere raddoppiataaumentata fino al raddoppio. L’applicazione della All’impresa verrà applicata una penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso fissa di ritorno€ 5.000,00 per interruzione, alla quale anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazionerisarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di mancata rispostaabituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, o fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, l’Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. L'ammontare della penalità, qualora non corrisposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, sarà prelevato dal deposito cauzionale ovvero, in caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientidi insufficienza, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”corrispettivi dovuti.
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Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) accertate inadempienze contrattuali, l’Ente provvederà a contestare per iscritto al gestore quanto rinvenuto, assegnando un termine per l’adempimento o per la penale corrispondente deve essere raddoppiatapresentazione di eventuali controdeduzioni. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornoDecorso il termine assegnato, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In in caso di mancata risposta, o mancato riscontro da parte del gestore ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, l’Ente si riserva la facoltà di applicare le giustificazioni presentate seguenti sanzioni: - omessa presentazione della relazione semestrale di cui all’art. 5 lett. f) 🡪 € 1.000,00; - rilascio di dati, informazioni e interviste sull’attività svolta per conto dell’Amministrazione senza autorizzazione del Comune 🡪 € 2.500,00; - presa in consegna di cani dal Concessionario siano ritenute insufficienticanile sanitario nel mancato rispetto dell’art. 7 e senza preventivo nullaosta del Comune 🡪 obbligo di intestazione del cane in capo al gestore ed € 1.000,00 a violazione; - omessa trasmissione della documentazione di cui all’art. 7 entro i termini previsti 🡪 € 100,00 per giorno di ritardo; - Omessa comunicazione dei giorni di apertura al pubblico 🡪 € 500,00; - Omessa comunicazione, il Comune concedente assumerà il provvedimento entro i termini previsti, del nominativo dei soggetti di applicazione della cui agli artt. 10/11/12 € 100,00 per giorno di ritardo; - Omessa compilazione delle Schede sanitarie di cui all’art. 11 🡪 € 150,00 a Scheda; - Omessa compilazione delle Schede sanitarie di cui all’art. 12 🡪 € 50,00 a Scheda; - Omessa tenuta o irregolarità nonché mancata vidimazione da parte del Servizio veterinario del registro carico-scarico di cui all’art. 13 🡪 € 3.000,00; - Omessa effettuazione dei trattamenti ordinari di cui all’art. 14 🡪 € 50,00 a trattamento per cane; - Avvenuto accoppiamento o riproduzione di cani fertili all’interno del canile 🡪 € 10.000,00 oltre alla eventuale azione di risarcimento del danno; - Omesse comunicazioni di cui all’art. 17 entro i tempi previsti 🡪 € 50,00 per giorno di ritardo; - Soppressione eutanasica senza osservare le procedure di cui all’art. 17 🡪 € 10.000,00 oltre alla eventuale azione penale nei confronti dei responsabili; - Omessa redazione del programma delle adozioni di cui all’art. 19 🡪 € 5.000,00; - Omessa attuazione del programma delle adozioni di cui all’art. 19 🡪 € 100,00 a cane eccedente; - Violazione delle norme igienico-sanitarie e/o di benessere psico-fisico dei cani (mancata attività di sgambamento) 🡪 € 1.500,00; - Danni irreversibili arrecati agli animali per negligenza del Gestore 🡪 € 5.000,00 oltre alla eventuale azione penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti L’applicazione di almeno tre delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionalepenali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore, a insindacabile giudizio del Comune concedentetale proposito si applica il disposto dell’articolo successivo. Qualora ricorrano gli estremi Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione 12 da parte dell’aggiudicatario di gravità note di cui dell’Artcredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della Le penalità non esclude l’attivazione del sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”giudiziale.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. In casi di ripetute violazione degli 1. Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio contrattuali da parte del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”Gestore, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare Comune avrà la risoluzione del contratto, può facoltà di applicare una penale, graduata penale compresa tra Euro 250,00.= e Euro 1.000,00.=,per ogni singola infrazione.
2. L’importo delle penali sarà in relazione alla gravità dell’inadempimentoall’importanza dell’irregolarità, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali al ripetersi degli episodi ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:danno arrecato.
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata3. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare delle penali viene effettuata dal Funzionario competente, con propria determinazione, previa contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la dell’irregolarità per iscritto al Gestore. -------------------------------
4. Il Gestore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 il termine di dieci giorni dal ricevimento dalla notifica della contestazionecontestazione stessa.
5. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento Il pagamento della penale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica della determinazione dirigenziale di applicazione della penale. L’importo In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, il Funzionario competente potrà avvalersi della cauzione che dovrà, quindi, essere ripristinata nel suo originario ammontare
6. Il pagamento della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate non esonera il Gestore dall’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o sul deposito cauzionalea terzi in dipendenza dell’irregolarità contestata. -------------------------------
7. L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento grave, qualora il Comune riscontri tale gravità. --------------------------------------------------
8. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a insindacabile giudizio spese del Comune concedenteGestore, le prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.-
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Samples: Convenzione Per La Gestione E Manutenzione Dell’impianto Sportivo Comunale
Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore Sono previste penalità a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai carico dell’Appaltatore nei seguenti livellicasi:
a) ritardo nell’esecuzione delle letture o di ritardata consegna dei dati di lettura rispetto al programma definito dalle Società: € 500,00.= 1,00 per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione ogni lettura mancante moltiplicata per ogni giorno di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)ritardo;
b) lettura errata a seguito della quale si renda necessario riemettere la bolletta/rettificare la lettura già trasmessa alla Società di vendita: non verrà pagata la lettura stessa e verrà addebitata la relativa spesa sostenuta dalle Società, forfetizzata in € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti)7,00;
c) rilascio avviso di mancata lettura non correttamente documentato con foto del n. civico o campanello, rilascio avviso di mancata lettura con contatore accessibile, consegna di foto lettura illeggibile per cause non imputabili al contatore stesso, forfetizzate in € 2.000,00.= 5,00 per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità ognuno dei tre casi.
d) Per le letture del servizio nelle more gas devono essere letti almeno il 95% dei contatori accessibili. Alla fine di espletamento ogni giro di nuove procedureletture saranno calcolate la percentuale di contatori letti e lo scostamento sul risultato atteso. Per ogni mancata lettura sarà applicata la penale di euro 1,00. Tale penale sarà applicata alle letture effettuate dopo i primi 6 mesi di contratto.
e) Sempre per il servizio gas, per ogni lettura eseguita ed inviata a Reti S.r.l., eccedente le 450, sarà applicata una penale di € 0,20. Ulteriori penali possono essere applicate a carico dell’Appaltatore nei seguenti casi:
a) mancata comunicazione alle Società delle generalità dei letturisti operanti sul territorio prima dell’inizio dell’attività e/o in caso di sostituzioni: € 100,00;
b) reclami di utenti per comportamenti non consoni e/o irrispettosi da parte degli operatori, accertati e documentati dalle Società (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: violazione della proprietà privata; minacce; ingiurie; danneggiamento; ecc.): € 100,00, salvo maggior danno;
c) mancato espletamento utilizzo del servizio anche tesserino di riconoscimento: € 100,00. L’applicazione delle penalità è comunicata per un solo giorno iscritto all’Appaltatore, che avrà 5 giorni naturali e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito consecutivi dalla data del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionericevimento per presentare le proprie controdeduzioni scritte. In caso assenza di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui l’Appaltante/Reti le giustificazioni presentate respingessero in tutto o in parte, si provvederà all’applicazione delle penali decurtandole dal Concessionario siano ritenute insufficientiprimo pagamento utile, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”attivando la cauzione definitiva.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. 1. In casi caso di ripetute violazione degli irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi derivanti previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla concessionegestione), dopo due diffide ad adempiere notificate risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell’utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00provvedimento dirigenziale, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo vanno da un minimo di compartecipazione al pagamento della retta€ 100,00 (cento//00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila//00), in base ai seguenti livellisecondo la gravità dell’inadempienza valutata dall’Amministrazione.
2. Per le successive fattispecie si individuano le penali che seguono:
a) € 500,00.= manifesti non affissi: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione tutto il tempo della mancata esposizione, senza pregiudizio dell’azione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del danni che venisse fatta dai committenti e con l’obbligo di tenere sollevato il Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)da ogni responsabilità;
b) € 1.000,00.= affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti)tutto il tempo della indebita esposizione;
c) affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data del riscontro dell’abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
d) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 2.000,00.= 25,00 (venticinque//00) per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: ogni manifesto.
3. Per ogni altra fattispecie non garantire contemplata la continuità del servizio nelle more penale verrà determinata dall’Amministrazione, nei limiti di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionecui al precedente comma 1.
4. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiatainattività, il Comune, qualora esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri a carattere generale.
5. L’applicazione della delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornodell’inadempienza, alla quale il Concessionario la Ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 15 giorni dal ricevimento della contestazionecontestazione medesima.
6. In caso Se la Concessionaria non provvederà a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni, a parere della stazione appaltante, non risultassero valide, quest’ultima irrogherà, con atto motivato, le penalità di mancata rispostacui sopra, o nel caso in cui fatte salve le giustificazioni presentate ipotesi di decadenza e risoluzione previste dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione presente capitolato.
7. L’ammontare della penalepenalità dovrà essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r oppure mediante posta elettronica certificata ovvero con altra forma equivalente.
8. L’importo L’applicazione della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi non preclude all’Amministrazione Comunale la possibilità di gravità attivare altre forme di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”tutela.
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Samples: Concession Agreement
Penalità. 1. In casi caso d’inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici preposti applicheranno le seguenti penalità:
a) in merito al disordine nelle divise del personale, alla manutenzione e pulizia dei mezzi e del materiale in uso (cassonetti, contenitori, ecc.) verrà applicata una penale di ripetute € 50,00 (cinquanta euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno d’inadempienza.
b) in merito a ritardo o cattiva esecuzione dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani, ritardo o inadempienza nella spazzatura di vie o piazze o altre aree pubbliche, cattiva esecuzione delle pulizie stesse, verrà applicata una penale da € 50,00 (cinquanta euro) a € 1.000,00 (mille euro), oltre alle spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, proporzionata alla gravità dell’inadempimento e alla relativa frequenza, secondo specifica verifica degli uffici preposti.
c) In caso di raccolta e/o smaltimento accertato di rifiuti provenienti dall’esterno del territorio comunale, verrà applicata per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneuna penale pari a € 5.000,00 (cinquemila euro).
d) In caso di ritardo o cattiva esecuzione nella raccolta dei rifiuti abbandonati, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 27 - “Risoluzione Raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico del contratto”presente Capitolato, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare verrà applicata una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore penale pari a € 500,00100,00 (cento euro) oltre alle spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati.
e) In caso di inosservanza e/o ritardo di oltre 7 giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei dati mensili dei rifiuti e dei dati necessari per la compilazione del M.U.D., di cui all’Art. 41 - Controllo di qualità e sperimentazioni, da effettuare obbligatoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno, verrà applicata una penale pari a € 2.000,00 (duemila euro), oltre a 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ulteriore ritardo, salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti all’Amministrazione Comunale da tale inadempimento. Le modalità di escussione saranno le medesime previste dall’ultimo comma del presente articolo.
f) In caso di disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta appaltatrice verrà determinata applicata la penale giornaliera di 700,00 (settecento euro).
g) In caso di violazione dell’art. 3 ultimo comma si applicherà una penalità pari a € 3.000,00 per ogni mese e per ogni addetto mancante. Tale penalità potrà essere applicata anche a posteriori quando sia accertata la violazione da documentazione ufficiale.
h) In caso di mancato raggiungimento della percentuale minima di cui all’art. 43 sarà applicata una penale pari alla maggiore spesa che il Comune deve sopportare per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, salvo i provvedimenti espressamente indicati all’art. 43 in caso di percentuali inferiori al 65%.
i) Per tutte le ulteriori inadempienze previste dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, presente capitolato ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune specificatamente esplicitate e quantificate nelle lettere precedenti, verrà applicata la medesima penale di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessoricui alla lettera a);.
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione2. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiatale infrazioni comporteranno l’applicazione delle penali di cui al comma 1, in misura doppia.
3. L’applicazione della penalità dovrà essere delle penali di cui al comma 1, sarà preceduta da regolare formale contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornoscritta (anche via fax o via e-mail) dell’inadempienza, alla quale il Concessionario la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni opposizione, presentando le proprie controdeduzioni, entro e il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti la Ditta dovrà dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. La ditta dovrà essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non oltre 5 giorni dal ricevimento corretta esecuzione del servizio a richiesta dell’Amministrazione Comunale. Quest’ultima effettuerà una valutazione obiettiva della contestazionefondatezza di tali cause giustificatrici.
4. In caso di mancata rispostaaccertamento della violazione da parte degli incaricati dell’Amministrazione Comunale, o nel caso in senza che sia pervenuta la comunicazione di cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficiential precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.
5. Il recupero delle spese per l’esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il pagamento dei danni, delle penali, verranno effettuate mediante compensazione in sede di liquidazione del canone di appalto in pagamento.
6. Al fine di applicare correttamente il presente capitolato il Comune concedente assumerà avrà diritto a richiedere informazioni e chiarimenti in forma scritta su ogni aspetto rilevante ai fini del rapporto contrattuale che si instaura con la ditta in virtù del presente capitolato, anche in relazione al personale impiegato, ai contratti in essere con il provvedimento di applicazione della penalepersonale ed ai pagamenti del personale stesso. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, La ditta è tenuta a insindacabile giudizio rispondere nei termini indicati nelle richieste del Comune concedenteallegando anche la documentazione necessaria ad attestare le affermazioni della ditta o comunque richiesta dal comune. Qualora ricorrano gli estremi di gravità la ditta non ottemperi nei termini indicati oppure ometta informazioni e documentazione richieste saranno applicate le penalità di cui dell’Artal comma 1 lettera a) per ogni giorno di ritardo. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se Superati i 30 giorni il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, Comune avrà diritto a risolvere il contratto potrà essere risolto dal Comune capofilacon la ditta, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione ferme restando le penalità ed il risarcimento del contratto”maggior danno o delle spese necessarie a colmare le inadempienze della ditta nell’esecuzione del servizio.
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Samples: Capitolato d'Onere
Penalità. In casi Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”legge, il ConcedenteComune di Casalgrande, a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto e qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia le stesse siano disattese con responsabilità del Concessionario, applicherà le seguenti penalità:
1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da comportare la risoluzione costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 2.000,00, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del contrattoservizio non eseguito ad altra impresa idonea, può applicare anche a prezzo superiore;
2. qualora il Concessionario non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, nello spirito di quanto dichiarato in sede di candidatura della proposta, verrà applicata una penale, graduata penale fino ad Euro 1.000,00;
3. in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore caso di gravi azioni a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento danno della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione dignità personale degli utenti da parte del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (del Concessionario verrà applicata una penale fino ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiataEuro 2.000,00. L’applicazione della delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni le proprie contro deduzioni entro e non oltre 5 dieci giorni dal ricevimento dalla notifica della contestazione. In caso Le penali di mancata risposta, o cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le giustificazioni contro deduzioni presentate dal Concessionario nei termini prescritti siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice CivileCasalgrande. Se il Concessionario sarà sottoposta Concessionario, nell’arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali annualipenali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto potrà essere risolto dal Comune capofilacontratto. Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell’Artdell’art. 33 -“Risoluzione 2 del contratto”D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.
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Penalità. La ditta ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi, del capitolato, del Piano annuale dei Trasporti, nonché alle indicazioni impartite dal Servizio Scuola del Comune di Ventasso durante lo svolgimento del servizio. In casi caso di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionecontrattualmente assunti, dopo due diffide ad adempiere notificate con il Comune applicherà le modalità e nel penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni: – mancato rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento punti di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, fermata e degli itinerari stabiliti in accordo con il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente servizio scuola del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema Ventasso € 100,00; – trasporto di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, 100,00; – mancato rispetto degli orari, modifica non concordata fatti salvi i casi di forza maggiore € 200,00; – trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti € 1.000,00; – sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno € 500,00; – per infrazioni reiterate, dalla terza volta e per tutte le successive, € 1.000,00; – mancata o insufficiente vigilanza al momento dell’affidamento dei compiti ragazzi trasportati al personale della scuola, ai genitori e/o ai soggetti maggiorenni da essi delegati € 1.000,00; – infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e delle azioni stabiliti nell’ambito fatta salva la risoluzione del progetto individualecontratto in casi di particolare gravità, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, € 1.500,00; – mancato rispetto dei termini contrattuali delle condizioni proposte in materia sede di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) gara nell’offerta tecnica, € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, 1.000,00; – utilizzo di personale automezzo non professionalmente idoneoidoneo € 1.000,00. Per l’accertamento dell’inadempienza, totale inadempimento dei compiti e il Comune potrà tenere conto anche delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione segnalazioni provenienti dai familiari degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiatautenti. L’applicazione della penalità dovrà essere penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza scritta e motivata, inviata con raccomandata con avviso di ritornoPEC, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione. L’azione di controllo e vigilanza da parte del Servizio Scuola del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il Concessionario avrà funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’aggiudicatario. Per l’applicazione delle penali, in caso di inadempienza da parte della ditta il Comune di Ventasso potrà rivalersi sulla garanzia, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso avanzare richieste di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”risarcimento per danni ulteriori.
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Samples: Service Agreement
Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto Per inosservanza dei termini tempi previsti per l’avvio la predisposizione e la operatività della postazione di controllo remoto degli impianti, sia “fissa” che “portatile”, di cui al precedente Art. 6, l’Appaltatore sarà passibile di una penalità pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo del procedimento costo della “conduzione” degli impianti. Qualora l'Appaltatore non inizi, secondo quanto indicato dal precedente Art. 6, la gestione degli impianti oggetto del presente appalto entro il termine di 24 ore dalla data di “consegna” degli stessi, sarà passibile di una penalità di 2.000,00 Euro (duemila/00 Euro) per ogni giorno di ritardo. Trattandosi di un appalto necessario per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità, finalizzato a garantire la sicurezza del traffico veicolare, in caso di inosservanza: - degli orari di presenza del personale addetto alla “conduzione” degli impianti, di cui all’Art. 33 7, l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora o frazione di ora di assenza accertata e pari ad Euro 2.000,00 (duemila) per ogni giornata di assenza accertata; - “Risoluzione del contratto”dell’obbligo di assicurare la reperibilità secondo le modalità prescritte, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni chiamata alla quale non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali stata data risposta ed alla Persona quale non abbia fatto seguito l’intervento necessario; - dei tempi previsti per la esecuzione degli interventi di manutenzione l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00 Euro) per ogni giorno di ritardo sulla scadenza prevista. Per inosservanza dell’obbligo di trasmissione all’Amministrazione Committente dei report (schede) di cui agli artt. 6.3 e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo 10 relative alla registrazione delle operazioni effettuate, l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di compartecipazione al pagamento una penale di 500,00 € (cinquecento/00 euro) per ogni scheda non trasmessa o trasmessa in ritardo. Per inadempimento di cui all’Art. 6 della retta, in base ai seguenti livelli:
a) Legge n. 123 del 3 agosto 2007 potrà essere applicata una penale di 50,00 € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individualecinquanta/00 euro). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione L’applicazione delle penali avverrà, previa contestazione all’Appaltatore dell’inadempimento accertato, con detrazione dell’importo corrispondente all’atto della gravità dell’infrazioneliquidazione del primo pagamento utile. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità Le penali di cui dell’Artsopra sono cumulabili. 33 -“Risoluzione Ai fini dell’accertamento e della contestazione delle inadempienze di cui sopra l’Amministrazione Committente potrà procedere a mezzo del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento proprio personale o su segnalazione delle forze di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.polizia o dei VV.F..
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Samples: Service Management Agreement
Penalità. Il Comune di Fauglia, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni: € 110,00= per anticipi superiori ai 30 minuti sull’entrata a scuola e posticipi superiori a 10 minuti sull’uscita da scuola; € 110,00= per ritardi sull’entrata a scuola, superiori a 5 minuti, salvo cause di forza maggiore; € 110,00= per tempi di percorrenza per ogni alunno superiori ai 60 minuti, salvo cause di forza maggiore; € 200,00= per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative all’organizzazione del servizio impartite dal Comune; € 200,00= nel caso di rifiuto di controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune; € 250,00= per ogni percorso, gita o parte di percorso (salto di fermata) non assicurati senza congruo preavviso e motivazione o senza provvedere ad immediata sostituzione del mezzo, entro 20 minuti ca. dal momento in cui si verifica un guasto al mezzo; € 250,00= qualora l’autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi; € 1.000,00= per ogni giornata di mancato servizio senza congruo preavviso e senza adeguate motivazioni; da € 100,00= a € 1000,00= per altre irregolarità e inadempienza riscontrata, a seconda della gravità della medesima, come stimata dal responsabile del servizio; In casi aggiunta alle penali sopra descritte, il Comune potrà applicare le seguenti penali: da € 100,00= a € 1.000,00= per irregolarità e inadempienze riscontrate sul generale andamento del servizio, a seconda della gravità delle stesse, come stimata dal responsabile dei Servizi Scolastici del Comune; La guida pericolosa o le violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti Autorità, comporterà l’applicazione di ripetute violazione degli una riduzione del 40 % sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, con facoltà per il Comune di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza. Lo svolgimento del servizio con mezzi diversi e con requisiti non equivalenti a quelli dichiarati in sede di presentazione dell’offerta tecnica, comporterà una penale da euro 100,00 fino ad un massimo di euro 1.000,00.
a) Le gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”al presente articolo, il Concedentenonché l’inosservanza delle norme contrattuali di cui al presente Capitolato, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la potranno essere causa di risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex artsensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario Tutte le inadempienze di cui alle precedenti lettere del presente articolo dovranno essere formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, da inviarsi entro 20 giorni dal momento in cui si sono verificate. Fermo restando la facoltà delil Comune di applicare, in ogni caso, le penalità previste, la Ditta aggiudicataria potrà formulare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione con le stesse modalità di invio delle contestazioni. Le penali sopra indicate sono cumulabili fra loro. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l’importo delle penali applicate sarà sottoposta trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull’importo cauzionale, con conseguente obbligo della Ditta aggiudicataria a provvedere, nel termine massimo di cinque giorni dalla richiesta delil Comune al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”reintegro della stessa.
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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico
Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva inadempimento, da parte dell’Appaltatore, alle obbligazioni contrattualmente pattuite, il RUP potrà applicare all’Impresa, previa contestazione scritta della medesima violazione (due violazioni) Direzione dell’Esecuzione, le penali di seguito indicate:
a. Per la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza mancata esecuzione di attività previste in un singolo Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto se non diversamente concordato con raccomandata con avviso la stazione appaltante = 50 €/gg di ritorno, alla quale ritardo;
b. Per il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni mancato inizio entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento solari continuativi delle attività di servizi programmati eseguibili in 14 giorni solari continuativi se non diversamente concordato con la stazione appaltante = 50 €/gg di ritardo;
c. Per ritardo nella conclus ione dell’esecuzione delle attività previste in un singolo Verbale Consegna Servizi se non diversamente concordato con la stazione appaltante = 50 €/gg di ritardo;
d. Per il ritardo nell’esecuzione di attività previste come intervento d’urgenza in un singolo Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto se non diversamente concordato con la stazione appaltante = 50 €/gg di ritardo;
e. Per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi di urgenza così come definite all’articolo 19.3 = 200€/ ora di ritardo.
f. Per mancata esecuzione di attività di pronto intervento (è considerato mancato intervento anche il ritardo superiore alle 4 ore) = € 500/intervento;
g. Per la mancata dotazione minima di segnaletica di sicurezza a bordo di ogni mezzo o per il mancato opportuno utilizzo della contestazione. In caso di stessa = € 100 / controllo negativo
h. Per la mancata risposta, preventiva comunicazione via fax o nel caso e-mail dei giorni in cui verranno effettuati i servizi programmati = € 50/cad
i. Per mancata disponibilità di attivazione contemporanea di n° 03 squadre operative = € 100 a richiesta
j. Per il mancato rispetto delle migliorie contrattuali proposte in fase di aggiudicazione se non diversamente concordato con la stazione appaltante = 250 € / per controllo negativo; Tanto le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, penali quanto il Comune concedente assumerà il provvedimento rimborso delle maggiori spese di applicazione della penaleassistenza verranno senz'altro messe a debito dell'Impresa. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti Si precisa inoltre che l’applicazione delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità penali di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione ai precedenti commi sarà considerata grave inadempienza contrattuale ai fini di quanto previsto all’ Art.25 del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con 1. Qualora si verificassero le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”condizioni sotto riportate, il ConcedenteComune potrà applicare unilateralmente le sanzioni seguenti: • per le infrazioni di tipo occasionale alle disposizioni del presente capitolato, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale una sanzione pecuniaria di un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata determinarsi in relazione alla gravità dell’inadempimento, dell’infrazione; • per la ritardata ed immotivata non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione esecuzione di una penalità prestazione prevista, una sanzione pecuniaria di un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 da determinarsi in funzione della gravità dell’infrazionerelazione all’entità del ritardo o dell’omissione; • per la irregolare esecuzione delle richieste prestazioni, una sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.
2. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare Il Comune procederà entro 15 giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornodell’inadempienza, mediante posta elettronica certificata, alla quale il Concessionario l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte da far pervenire all’Ufficio Tecnico del Comune entro e non oltre 5 giorni 7 gg. dal ricevimento della contestazionericevimento. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui Valutate le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienticontrodeduzioni, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, – a suo insindacabile giudizio – potrà rinunciare all’applicazione della sanzione, richiedere ulteriori chiarimenti o applicare la sanzione stessa.
3. L’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto dall’importo della prima fatturazione dell’Appaltatore successiva alla contestazione, ovvero dalle fatturazioni seguenti qualora l’importo della fattura non risultasse sufficiente a coprire l’importo totale delle sanzioni.
4. Si potrà tuttavia procedere al mancato pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune e inviate all’Appaltatore, risulteranno non effettuati nel corso dell’anno di riferimento.
5. Non si applicherà alcuna penalità o mancato pagamento se i disservizi sono dovuti a cause di forza maggiore che dovranno comunque essere documentate dall’Appaltatore.
6. L’applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto di rivalsa del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti e documentati, né pregiudica il diritto del Comune di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione dichiarare la risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.
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Samples: Service Agreement
Penalità. In casi Aeroporti di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionePuglia si riserva la facoltà, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità nel caso di inosservanza di norme contenute nel presente atto e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio contratto che si andrà a stipulare di comminare all’appaltatore penalità variabili secondo l'importanza dell'irregolarità commessa, del procedimento danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. Alla comminazione delle penali, nelle misure di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”seguito indicate, il Concedentesi procederà in contraddittorio con l'Appaltatrice, qualora ritenga che l’entità mediante apposita nota scritta e previa acquisizione delle violazioni non sia tale deduzioni fornite da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00quest'ultima, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed avrà la facoltà di produrre nei 10 (dieci) giorni successivi alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livellicontestazione. Le possibili penali risultano strutturate nel seguente modo:
a) nel caso di infrazioni di lieve entità, inadempimenti, ritardi o cattive esecuzioni del servizio, è fissata la penale di € 500,00.= 100,00 (diconsi eurocento/00) oltre alle spese per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibilil'eventuale esecuzione d'ufficio delle prestazioni non eseguite o male effettuate, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)previa contestazione degli addebiti;
b) per le gravi infrazioni, ove non si ravvisi la grave inadempienza che determini la rescissione del contratto, Aeroporti di Puglia si riserva più severe misure da adattarsi di volta in volta, previa contestazione di addebiti, contenute da un minimo di € 1.000,00.= per inadempienze ritenute 200,00 (diconsi euroduecento/00) ad un massimo di media gravità € 1.000,00 (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambientidiconsi euromille/00);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità ogni giorno di ritardo dalla data di inizio del servizio nelle more la ditta appaltatrice sarà sottoposta ad una penale pecuniaria di espletamento € 300,00 diconsi (eurotrecento/00);
d) l'appaltatrice dovrà provvedere all'adeguamento delle prestazioni di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno cui alle lett. a) e senza giustificato motivo, utilizzo b) richiesto nei termini indicati da Aeroporti di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionePuglia. In caso contrario sarà applicata un’ulteriore penale pecuniaria di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata€ 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento, per un massimo di giorni dieci. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso Trascorso inutilmente tale termine, Aeroporti di ritorno, alla quale il Concessionario avrà Puglia ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro risolvere il contratto, incamerando la garanzia fideiussoria, salvo il risarcimento dei maggiori danni, senza che l'appaltatrice possa pretendere indennizzi e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso compensi di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”sorta.
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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Generali Di Contratto
Penalità. In casi L’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa si riservano la facoltà di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionecomminare all’impresa, dopo due diffide ad adempiere notificate per mancata effettuazione del servizio, o per l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti di cui al presente capitolato speciale d’appalto, le penali di seguito specificate. Alla comminazione delle penali si procederà tramite apposita nota scritta. Le possibili penali risultano strutturate come segue: ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata nel del piano di start up definito con l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa ai sensi del precedente art. 4; ⇒ € 500,00 per la mancata esecuzione delle procedure di backup con le modalità previste all’art.5; ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio dei cedolini paga e dei tabulati di riepilogo per il controllo rispetto a quanto previsto in sede di offerta; ⇒ € 100,00 per ciascun errore nell’elaborazione dei cedolini paga dovuto all’impresa; ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio del file per l’emissione dei mandati di pagamento rispetto a quanto previsto in sede di offerta; ⇒ € 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio dei cedolini paga o dei tabulati di riepilogo o del file per il caricamento dei mandati di pagamento nel programma di contabilità, rispetto dei alle tempistiche indicate all’art. 8; ⇒ € 250,00 per ciascun giorno di ritardo nell’invio delle elaborazioni periodiche rispetto ai termini previsti di legge; ⇒ € 2.000,00 per l’avvio del procedimento il mancato invio delle elaborazioni periodiche di cui all’Artall’art. 33 - “Risoluzione del contratto”7, il Concedentepunto 3, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale lett. da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) a m); ⇒ € 500,00.= 500,00 per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione ciascun giorno di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione ritardo a partire dal 1 gennaio 2019 nell’integrazione della gestione economica del personale entro due giorni lavorativi, non con il software di gestione della contabilità dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e dei Comuni costituenti l'Unione stessa; ⇒ € 100,00 per ciascun giorno di ritardo nell’attivazione del sistema di invio dei cedolini in formato elettronico rispetto dei termini contrattuali a quanto concordato con l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i Comuni costituenti l'Unione stessa; ⇒ € 5.000,00 in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso mancato adempimento relativo alla fase transitoria di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità conclusione di cui dell’Artall’art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”13.
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Samples: Service Agreement
Penalità. In casi di ripetute violazione 1. La fornitura dei beni richiesti e le prestazioni dei servizi connessi devono essere eseguite in modo corretto e soddisfacente. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta alla Commissionaria che è tenuta ad approvare i correttivi del caso e a rifondere la Stazione appaltante dei danni da questa subiti. Le penalità previste sono le seguenti:
1. Periodici cartacei (print e print + on line): Per la mancata sottoscrizione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei abbonamenti a periodici presso gli editori nei termini previsti dall’articolo 5 del presente Capitolato (15 giorni dalla ricezione dell’ordine) si applicherà una penale di 0,05% del valore dell’abbonamento per l’avvio ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
2. Periodici on line (print + on line e e-only): Per la mancata attivazione degli abbonamenti presso gli editori nei termini previsti dall’articolo 5 del procedimento presente Capitolato (15 giorni dalla ricezione dell’ordine) si applicherà una penale di cui all’Art0,05% del valore dell’abbonamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
3. 33 - “Risoluzione del contratto”Per il mancato rispetto di qualunque adempimento previsto dal presente Capitolato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Concedentenel caso di: ripetute fatturazioni errate, qualora ritenga che l’entità fascicoli erroneamente recapitati ad altre strutture, ripetute inadempienze relative al sollecito delle violazioni attivazioni on line, annate non sia tale da comportare la risoluzione del contrattopervenute e non fatturate, può indisponibilità o inadeguatezza della piattaforma bibliografica e amministrativa) l’Ateneo potrà applicare una penale, graduata in relazione commisurata alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata dell'inadempienza e comunque non inferiore quantificata a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a suo insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi da un minimo di gravità € 100,00 ad un massimo di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”€ 2.500,00.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Ai sensi di quanto stabilito nell’art. 21 del C.S.A., le penali o sanzioni da applicare in caso di inadempienza anche parziale di quanto previsto dal presente contratto e relativi allegati, previa redazione di apposito verbale di contestazione alla ditta, vanno da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 520,00 per ogni infrazione, secondo la gravità della inadempienza ad esclusivo giudizio del Comune. In particolare le sanzioni saranno dei seguenti importi nei casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livellidi:
a) riscontrata inadempienza nel servizio di manutenzione ordinaria di sostituzione dei filtri o di sostituzione o ricarica delle bombole di anidride carbonica, per incuria e per intempestivo intervento manutentivo: € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)520,00;
b) mancata compilazione del registro di manutenzione: € 1.000,00.= 250,00; tale penale viene ripetuta per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);ogni violazione.
c) mancata esecuzione dell’analisi della qualità dell’acqua: € 2.000,00.= 300,00; tale penale viene ripetuta per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire ogni violazione.
d) per ogni ora di ritardo per l’ intervento in loco per risolvere qualsiasi problematica riguardante il non/mal funzionamento dell’ impianto rispetto a quanto offerto in sede di gara € 10,00; tale penale viene ripetuta per ogni violazione.
e) per ogni giorno di ritardo sui tempi di inizio e di fine delle lavorazioni per la continuità installazione dei punti acqua €. 30,00.
f) per mancata pulizia dell’area e svuotamento dei cestini per rifiuti € 50,00.
g) Ove le inadempienze, oggetto delle suddette penalità, si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedureed il decoro dell’area, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà Comune si riserva la facoltà di presentare controdeduzioni entro provvedere alla rescissione della concessione. Il Concessionario non potrà per nessuna ragione sospendere il servizio se non autorizzato dal Comune. L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e non morali. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della alla penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”servizio.
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Penalità. L’appaltatore, nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, é tenuta al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione. In casi particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate:
1. per ogni giorno di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel ritardo rispetto dei termini previsti al termine fissato per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - l’inizio della fornitura indicato al precedente articolo 5 “Risoluzione Durata del contratto”” è specificamente stabilita una penale pari a 500,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore, per un totale di giorni 5; decorso il Concedentesesto giorno senza che la prestazione sia stata iniziata la prestazione verrà considerata come mai avvenuta e, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare dal giorno successivo, oltre la risoluzione del contratto, può applicare somma per il ritardo sarà dovuta una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune somma pari al concessionario 10% dell’ammontare dell’importo dell’ordine - al netto dell’IVA – a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:mancato adempimento.
a) € 500,00.= 2. per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, il mancato rispetto dei termini contrattuali in materia indicati dall’articolo 20, lett. h) “Ritiro indumenti sporchi e consegna indumenti puliti” sarà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascun giorno di pulizia e sanificazione degli ambienti)ritardo per ciascun indumento;
c) 3. per ciascuna anomalia riscontrata nelle modalità di consegna degli indumenti sarà applicata una penale pari a 250,00 €;
4. per il mancato rispetto del termine indicato dall’art. 22 “resoconto della fornitura/servizio effettuato” sarà applicata una penale pari a 50,00 € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more ciascun giorno di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale)ritardo;
5. Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientiverifiche condotte da G.A.I.A. S.p.A. in contraddittorio con l’appaltatore diano esito positivo in merito alla presenza di tracce evidenti di lavaggio mal effettuato o cariche batteriche e/o microbiologiche sensibilmente differenti da quelle rilevabili su un indumento nuovo, il Comune concedente assumerà ovvero nel caso in cui si rilevi una non corrispondenza alle specifiche di cui all’art. 21 “Caratteristiche tecniche degli indumenti” sarà applicata una penale pari a € 500,00. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. Le penali saranno decise con Determinazione del Direttore Generale e comunicate con la notifica della relativa decisione. Decorsi 60 gg. senza che la Ditta appaltatrice abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s’intendono definitive e sarà emessa apposita nota di applicazione della penaledebito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all’impresa. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti L’applicazione delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità penalità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per le eventuali violazioni verificatesi.
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Samples: Fornitura in Noleggio Di Indumenti Di Lavoro E d.p.i.
Penalità. In casi Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionenorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio della stazione di ricarica, dopo due diffide ad adempiere notificate con la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora il concessionario non provveda ovvero le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il Concedenteresponsabile, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare valutate la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla natura e la gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata le circostanze di fatto e comunque non inferiore a € 500,00le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli le infrazioni agli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità sono irrogate in funzione misura variabile tra € 50,00 ed € 3.000,00 a seconda della gravità dell’infrazionedi ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di recidiva nell’arco di 60 giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di concessione, o a seguito della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornon. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, alla quale il Concessionario avrà Comune ha la facoltà di presentare controdeduzioni risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata attivazione della stazione di ricarica entro e non 12 [dodici] mesi dalla data di aggiudicazione della concessione, oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazioneche il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di mancata rispostarisoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o risarcimento danni saranno recuperati mediante rivalsa sul deposito cauzionale. La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: — ritardo nell’attivazione delle stazioni di ricarica oltre il termine definito in sede di gara [€ 500,00 per ogni mese e per ogni stazione di ricarica]; — per ogni giorno di mancato funzionamento, in tutto o in parte, della singola stazione di ricarica senza giustificato motivo, tale da pregiudicare l’utilizzo della stessa da parte degli utenti [€ 500,00]; — per ogni ora di ritardo oltre i termini indicati all’articolo 2, lettera d) [€ 50,00]; — mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità € 2.000,00]; — ogni altra infrazione non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].
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Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Di Stazioni Di Ricarica
Penalità. In Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, a mezzo di proprio personale, controlli ed ispezioni relativamente alla corretta esecuzione del contratto da parte del Concessionario. Per la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale come di seguito specificato, in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionerecidiva, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”35. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida. In caso di inadempienze più significative, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione Concessionario è tenuto al pagamento della rettadi penali che potranno variare, in base ai seguenti livellisecondo la gravità dell’infrazione, da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 5.000,00 Euro, secondo la seguente articolazione:
a) € 500,00.= ritardo sul termine previsto per inadempienze ritenute lievi (ad esempiol'ultimazione dei lavori: attivazione €. 200,00 al giorno per ogni giorno di interventi ammissibiliritardo, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune con un massimo di Novate Milanesetrenta giorni rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)superati i quali il contratto si intenderà risolto;
b) € 1.000,00.= ritardo sull’avvio operativo del sistema nel suo assetto completo: €. 200,00 per inadempienze ritenute ogni giorno di media gravità (ad esempio: utilizzo ritardo, con un massimo di personale con curriculum diverso da quello indicatotrenta giorni rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti)superati i quali il contratto si intenderà risolto;
c) € 2.000,00.= ritardo sull’avvio operativo del sistema nel suo assetto completo: €. 200,00 per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more ogni giorno di espletamento ritardo a causa di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito modifiche del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione derivanti da errori o omissioni di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso progettazione, tali da incidere significativamente su tempi di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza realizzazione, con raccomandata con avviso un massimo di ritornotrenta giorni, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, superati i quali il contratto potrà essere si intenderà risolto;
d) ritardo sull’avvio operativo del sistema nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo a causa di esecuzione dell'opera difforme al progetto, con un massimo di trenta giorni, superati i quali il contratto si intenderà risolto;
e) ritardo oltre le 24 ore per interventi a seguito di segnalazioni relative a:
i. presenza di biciclette fuori uso, giacenti in luoghi non autorizzati o accumulate in quantità eccessive;
ii. sporcizia e/o degrado delle stazioni;
iii. mal funzionamento dei totem informativi;
iv. omessa manutenzione del sistema; € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
f) mal funzionamento del sistema di gestione che comporti sospensioni o forti limitazioni del servizio, € 100,00 per ogni giorno successivo al primo con un massimo di 15 giorni trascorsi i quali il contratto si riterrà risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.per inadempienza;
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Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In casi particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneseguito: - Consegna, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel rispetto tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto”. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.12): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, il Concedenteoltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.12). In tal caso, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare le Aziende Appaltanti si riservano la risoluzione del contratto, può facoltà di applicare una penalepenale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, graduata fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.13). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in relazione sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 15). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della rettaoltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientinon vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.18. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 16). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il Comune concedente assumerà contratto (vedi Art.21). Per quanto riguarda il provvedimento ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di applicazione della penaleconsumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex fornitura (art. 1456 145 e art. 298 comma 2 del Codice CivileDPR 207/2010). Se La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il Concessionario sarà sottoposta al pagamento diritto di tre ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”applicate.
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Samples: Invito a Procedura Aperta
Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In casi particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di ripetute violazione degli obblighi derivanti seguito: Ritardo nella consegna, Installazione, messa in servizio offerta aggiudicataria ditta Data consegna Verbale di Installazione riduzione del 0,05% del canone di noleggio complessivo per ogni giorno di ritardo Consegna di dispositivi non corrispondenti a quelli offerti offerta aggiudicataria ditta Verbale di installazione ritiro immediato. Penale su eventuale ritardo nelle consegna e messa in servizio definitiva Carenze che hanno portato a collaudo positivo con riserva art. 8 e art. 9 dell’ Allegato A - Capitolato prestazionale verbale di collaudo riduzione del 1% del canone di noleggio complessivo fino alla risoluzione delle carenze evidenziate Carenze nell'addestramento del personale offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Anatomia Patologica riduzione 0,01% del canone noleggio fino a risoluzione carenza attestata da Anatomia Patologica Ritardo sul tempo di intervento e risoluzione offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Anatomia Patologica riduzione 1% canone relativo alla mensilità per cui è stato segnalata la carenza segnalata Mancato rispetto della programmazione MPP e verifiche periodiche offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Anatomia Patologica Mancata MPP esecuzione offerta aggiudicataria ditta verifica annuale DEC esecuzione MPP e riduzione dello 0,1% canone per 12 mesi Ripetuti fermi macchina che compromettono la produttività giornaliera offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Anatomia Patologica riduzione dello 0,5% canone noleggio complessivo fino alla completa risoluzione del problema attestata dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate Anatomia Patologica Ritardo sul tempo di consegna del materiale di consumo offerta aggiudicataria ditta segnalazione scritta Farmacia con le modalità riferimento ordine e nel rispetto dei termini previsti bolla consegna segnalazione alla ditta. Alla seconda segnalazione penale 200€ per l’avvio del procedimento ogni giorno di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedenteritardo Oltre all’applicazione delle penali, qualora ritenga che l’entità la frequenza e/o la tipologia delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contrattoconformità lo rendesse necessario, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà l’Azienda USL si riserva altresì la facoltà di presentare controdeduzioni entro e risolvere anticipatamente il contratto. Ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, l'entità delle penali legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata rispostapossono comunque superare, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienticomplessivamente, il Comune concedente assumerà 10 per cento. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il provvedimento diritto dell’azienda USL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ Azienda si riserva la facoltà di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”applicate.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell’adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, l’AZIENDA avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00=(cinquemila/00) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze. In casi particolare la tabella sottostante esplicita possibili penalità da applicare in funzione delle inadempienze (tale tabella non deve essere ritenuta come esaustiva ma solo esmplificativa): In caso di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionemancata effettuazione del servizio, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”totale o parziale, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contrattocostringere l’Azienda a provvedere in altro modo 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto oltre all’addebito degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità oneri connessi all’affidamento del servizio nelle more di espletamento di nuove procedurenon eseguito ad altra impresa idonea, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionea prezzo superiore. In caso di recidiva inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge penale rapportata in ragione della medesima violazione (due violazioni) gravità del fatto, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite , fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile. Inosservanza degli orari di apertura dei servizi € 500,00.= salvo il fatto che non costituisca più grave inadempimento, il che comporta maggiorazione di sanzione Mancato rispetto di termini previsti per l'inoltro al Comune di informazioni relative al servizio quali: elenco nominativo degli educatori, presenze dei bambini,... € 50,00.= per ogni giorno di ritardo. Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio da € 50,00.= ad € 500,00.= per ogni singolo episodio, secondo la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale gravità e salvo che il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e fatto non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazionecostituisca più grave inadempimento. In caso di mancata rispostacomportamento grave o di comportamento scorretto reiterato si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato. L’appaltatore potrà altresì essere soggetto all’applicazione di una penale di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00=) in caso di eccessivo turn-over del personale impiegato. Tale penale potrà essere applicata più volte nel corso del presente contratto, o nel fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 17. Nei casi previsti dai commi precedenti, l’AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, l’AZIENDA adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R. In caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo , la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionalestessa, a insindacabile giudizio del Comune concedentefermo restando l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento A seguito dell’applicazione di tre penali annualipenalità nell’arco del medesimo anno solare, il fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 19 comma 3, lettera o), l’AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”19 atte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall’AZIENDA e l’incameramento della cauzione definitiva.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In casi € 250,00 ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dall’Amministrazione Comunale e/o dalla Casa di ripetute Riposo "Xxx Xxxxxxx Xxxxxx" di Barge ad eseguire i controlli di conformità € 250,00 per ogni mancato rispetto senza preavviso del menù previsto € 500,00 per ogni mancato rispetto delle tecnologie di manipolazione e cottura € 100,00 per ogni caso di non conformità relativa alla struttura e alla composizione del pasto € 100,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature, verificato su 10 pesate della stessa preparazione € 50,00 per ogni pasto in meno (compreso le diete), ovvero non consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto € 250,00 per ogni dieta non correttamente preparata o personalizzata € 250,00 per mancato rispetto degli orari di distribuzione dei pasti € 250,00 per ogni mancato rispetto della tabella delle grammature per ciascuna categoria di utenti € 100,00 per ogni violazione di quanto previsto dai criteri qualitativi contenuti nell’art. 28 del presente capitolato € 100,00 per confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia € 100,00 per etichettatura non conforme alla vigente normativa € 250,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti crudi e/o cotti, consegnati dalla ditta € 1.000,00 per ogni rinvenimento di prodotti alimentari scaduti € 100,00 per mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e dei pasti o quanto altro previsto dalla legge in materia € 500,00 per ogni caso di riciclo di derrate € 100,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi della vigente normativa in materia € 250,00 per ogni caso di raffreddamento di prodotti cotti con modalità non previste nel presente Capitolato € 500,00 per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dal presente capitolato € 1.500.00 per ogni verifica microbiologica non conforme nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni € 250,00 per carenza igienica del centro cottura, dei refettori o dei mezzi di trasporto dei pasti € 250,00 per ogni caso di mancato rispetto di quanto disposto dal presente capitolato relativamente alle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria € 250,00 per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata € 250,00 per la mancata effettuazione degli obblighi derivanti dalla concessioneinterventi di disinfestazione e derattizzazione € 500,00 per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale operante presso i Centri Cottura e i refettori nonché del personale addetto al trasporto dei pasti; € 50,00 per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro stabilita € 250,00 per ogni non conformità operativa rispetto a quanto previsto nel Manuale per l’autocontrollo igienico € 500,00 per ogni mancato reintegro di attrezzature, dopo due diffide macchine, arredi, contenitori, stoviglie, utensili, tegameria, tovagliato ecc. presso i centri cottura e refettori € 500,00 per totale mancata consegna di una portata presso ogni singolo plesso scolastico € 250,00 mancanza della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi della normativa vigente € 1.500,00 nel caso di destinazione dei locali affidati all’Impresa ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato €. 250,00 per l’avvio ogni violazione delle norme del procedimento presente capitolato non diversamente sanzionate €. 2.000,00 per mancata esecuzione di cui all’Art. 33 - “Risoluzione ogni singola miglioria proposta in sede di offerta tecnica Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del contratto”presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata l’Ente appaltante contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a € 500,00dieci giorni per eventuali giustificazioni. Qualora la ditta non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona l’Ente, valutate la natura e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo la gravità dell’inadempimento, le circostanze di compartecipazione al pagamento della rettafatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale potrà irrogare — con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una atto motivato — le penalità in funzione della gravità dell’infrazioneindicate nella soprariportata tabella. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) nell’arco di sessanta giorni la penale corrispondente deve penalità già applicata potrà essere raddoppiataaumentata fino al raddoppio. L’applicazione della All’impresa verrà applicata una penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso fissa di ritorno€ 5.000,00 per interruzione, alla quale anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazionerisarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di mancata rispostaabituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, o fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, l’Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo. L'ammontare della penalità, qualora non corrisposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, sarà prelevato dal deposito cauzionale ovvero, in caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientidi insufficienza, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”corrispettivi dovuti.
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Penalità. In casi caso di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei mancata consegna completa del singolo ordine entro i termini previsti per l’avvio ogni giorno di ritardo Umbra Acque S.p.A si riserverà di applicare una penale pari allo 0,5 (zero/50) per mille del procedimento valore del contratto senza che nulla possa essere eccepito dal fornitore. In caso di cui all’Artnon rispondenza del materiale a quanto richiesto o in mancanza di consegna delle certificazioni eventualmente richieste relative ai materiali forniti, l’Appaltatore avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per provvedere alla nuova fornitura di materiale e/o dei relativi certificati. 33 - “Risoluzione In caso di superamento di tale termine, per ogni giorno di ritardo, Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserverà di applicare una penale pari all’1 (uno) per mille del valore del contratto”. Per gravi inadempimenti contrattuali e qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore totale del contratto, Xxxxx Xxxxx S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; il Concedentedeposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale e di indennizzo, qualora ritenga fatta salva ogni altra azione che l’entità riterrà opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali. L’applicazione delle violazioni non sia penali sarà preceduta da regolare contestazione a mezzo PEC dell’inadempienza avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale da comportare termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.
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Penalità. In casi La Stazione Appaltante, qualora l’Aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto, oltre ad addebitargli ogni danno conseguente, nonché i costi eventualmente sostenuti dall’Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in modo inadeguato dall’Aggiudicatario, potrà applicare le penalità di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneseguito specificate. Per violazioni a disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’appalto, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento non ricomprese nella casistica di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”di seguito, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata motivata penalità ricompresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 800,00 in relazione alla gravità dell’inadempimentodell’infrazione o disservizio causato, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livellistrutturate come segue:
a) per mancata comunicazione del nominativo del sostituto del Referente aziendale e/o del Coordinatore tecnico di cui all’articolo 8 verrà comminata una penale pari a € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili100,00; qualora la mancata comunicazione superasse i 3 giorni consecutivi, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)la penale si intenderà giornaliera;
b) per ogni mancata reperibilità, anche in orari serali e festivi, del Coordinatore tecnico per la soluzione di problemi urgenti (es. assenza del custode, ecc.) relativi agli spazi museali, alle sale civiche e agli spazi espositivi verrà comminata una penale pari a € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti)200,00;
c) € 2.000,00.= 50,00 per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità ogni mancato rispetto dell’orario di servizio richiesto e € 200,00 per ogni mancata effettuazione del servizio nelle more richiesto;
d) per ogni omesso o parziale inserimento degli allarmi e/o mancata chiusura di espletamento porte e/o finestre della struttura al termine del turno di nuove procedureservizio: € 200,00;
e) per omessa segnalazione entro 24 ore di anomalie, mancanze e rotture di strutture e/o attrezzature in dotazione, nonché ogni qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo: € 100,00;
f) per ogni mancato espletamento utilizzo dell’abbigliamento corrispondente a quanto previsto al comma 6 dell’art. 8 del servizio anche presente Capitolato Speciale d’appalto (per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo ogni singolo addetto): € 50,00.
g) per ogni mancata esposizione di tesserino di riconoscimento del personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale)impiegato (per ogni singolo addetto): € 50,00.
h) la mancata o parziale esibizione entro i termini previsti della documentazione che attesta il possesso della qualifiche di cui all’art. Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare 9 comma 2) comporterà l’applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni singolo custode. All’applicazione delle penalità si procederà, in funzione della gravità dell’infrazionecontradditorio con l’Aggiudicatario, tramite apposita nota scritta. In caso Tutte le comunicazioni e contestazioni di recidiva della medesima violazione inadempienza fatte in contraddittorio con il referente aziendale o il coordinatore tecnico dovranno intendersi fatte direttamente all’Aggiudicatario stesso. La Stazione Appaltante procederà al recupero delle penalità a carico dell’Aggiudicatario mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente articolo 14 del presente Capitolato Speciale d’appalto. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino a un massimo del 10% (due violazionidieci per cento) del valore del presente accordo quadro. Qualora le inadempienze dell’Aggiudicatario eccedano il suddetto limite, la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario Stazione Appaltante avrà la l’insindacabile facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata rispostadichiarare la risoluzione del Contratto, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex artai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Se codice civile, fermo restando il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Custodia E Accoglienza
Penalità. In casi Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria relative ai servizi oggetto del Disciplinare e del Capitolato Speciale, comporteranno l’applicazione di ripetute violazione penali, di seguito dettagliate, fatto salvo il diritto degli obblighi derivanti dalla concessioneEnti contraenti di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti: 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art0 – tel. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 Da € 1.000,00 a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario 10.000,00 a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione seconda della gravità dell’infrazionedell’inadempienza ed a seguito di quantificazione economica del danno. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornoPer ogni infrazione e/o inadempienza riferita all’area a basso rischio, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofilaaddebitata una penale pari a € 400,00 Per ogni infrazione e/o inadempienza riferita all’area a medio rischio, ai sensi dell’Artpotrà essere addebitata una penale pari a € 500,00 Per ogni infrazione e/o inadempienza riferita all’area ad alto rischio, potrà essere addebitata una penale pari a € 600,00 Per ogni infrazione e/o inadempienza riferita all’area ad altissimo rischio, potrà essere addebitata una penale pari a € 700,00 Per ogni infrazione riscontrata in un’area a minimo rischio o in area esterna potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 500,00. 33 -“Risoluzione del contratto”Per ogni infrazione riscontrata in un’area verde (compreso servizio neve e ghiaccio), potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 400,00. Per ogni infrazione relativa al ritiro dei rifiuti potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 500,00. 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxx, 0 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155 Per ogni mancato intervento di disinfestazione potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 500,00. Per mancato intervento su chiamata o non effettuato a regola d’arte potrà essere addebitata una penale fino ad un massimo di € 500,00.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione1. In caso di mancata rispostao non perfetta esecuzione delle prestazioni, al concessionario saranno applicate le seguenti penali: Sospensione del servizio fino alla riattivazione € 200,00 al giorno Mancata esposizione del listino ASSOBAR nei locali e/o nel caso mancata esposizione dei prezzi sulle singole tipologie di prodotti esposti in vendita all’interno dei locali € 250,00 al giorno fino all’adempimento; Mancata attivazione e/o volturazione delle utenze € 100,00 al giorno fino a 10 gg. dall’inizio del servizio salvo che il ritardo non si imputabile al concessionario Vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostante nocive e comunque non € 250,00 al giorno corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa del concessionario € 250,00 a persona all’adempimento al giorno fino Mancato e/o inadeguato smaltimento dei rifiuti e/o mancata e/o inadeguata pulizia dei locali e delle relative pertinenze/zone circostanti 200 € al giorno per inadempimento ogni giorno di Mancata contabilizzazione degli incassi 500 € per ogni violazione accertata Inadempienze reportistica relative agli obblighi di da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza Inadempienze relative agli obblighi di etichettatura dei prodotti, dell’indicazione della scadenza e di eventuali componenti allergeniche da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza Inadempienze relative al rispetto dei CAM e della Dir. UE sulla riduzione delle plastiche da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza Ritardata corresponsione del canone mensile di concessione, delle royalties ovvero degli altri importi dovuti all’Amministrazione € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
2. Residualmente, qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, l’Impresa a cui le è affidato il servizio, corrisponderà una penale da 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni liberi dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientipertinenti e valide. L’entità della penale è definita a discrezione dell’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempimento.
3. Per ottenere la rifusione dei danni, il Comune concedente assumerà rimborso di spese ed il provvedimento pagamento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o penalità, l’Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.
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Penalità. In Per la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale da € 50,00 (cinquanta/00) a € 150,00 (centocinquanta/00), in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionerecidiva, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, risolvere di diritto il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario trattenendo a titolo di compartecipazione risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al pagamento risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione fideiussoria definitiva, e di affidare la concessione alla Ditta seconda classificata nella gara per l’aggiudicazione della rettagestione del servizio, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= con l’unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell’esame delle controdeduzioni della Ditta prima aggiudicataria. Le penali accumulate per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione ogni mese di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= servizio dovranno essere versate contestualmente all’importo dovuto all’ente per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità il servizio reso. Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento o €. 100,00 al giorno Inadeguata copertura del controllo della sosta a mezzo degli ausiliari del traffico. €. 100,00 al giorno Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio anche €. 100,00 al giorno Inosservanza del termine stabilito per un solo la fornitura e/o sostituzione parcometri €. 100,00 per ogni giorno di ritardo Omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento della fornitura, posa €. 100,00 per ogni giorno di ritardo opera, manutenzione e senza giustificato motivoriparazioni previste della segnaletica verticale di quella orizzontale, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti quella di servizio e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione elementi di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionearredo. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiataguasti delle apparecchiature, inosservanza del termine €. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso 50,00 per ogni ora di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui ritardo intervento per le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio verifiche del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”mal funzionamento.
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Samples: Concessione Per La Gestione Dei Parcheggi a Pagamento
Penalità. In casi di ripetute violazione degli Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:
1. Per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria stabilite dal presente capitolato entro i termini richiesti per l'esecuzione dei termini previsti per l’avvio del procedimento lavori, a seguito di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”formale diffida, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare verrà applicata una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimentoper ogni singola inadempienza, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore da un minimo di €. 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di €. 300,00 (euro trecento/00) a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente discrezione del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale)Comune. Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel Nel caso in cui dette opere vengano eseguite dal Comune o a spese del Comune, lo stesso si potrà avvalere della garanzia prestata come fideiussione, che dovrà poi essere reintegrata dal concessionario ai sensi del precedente articolo 23;
2. Per ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00) per giornata;
3. Per mancata tenuta del registro delle manutenzioni una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) a stagione;
4. Per mancata trasmissione al Comune entro i termini previsti o mancato aggiornamento, se richiesto, dell'elenco del personale una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) a richiesta;
5. Per violazione del calendario ed orari concordati, una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per singolo caso;
6. Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata, per ogni singola inadempienza, una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre ad € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'Impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientiresponsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo. Dal presente articolo sono escluse eventuali irregolarità relative ai quantitativi di cloro libero e combinato purché occasionali.
7. Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'Impianto, una penale di €. 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società).
8. Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'Impianto o verso i Funzionari del Comune incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario, una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso;
9. Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento/00). Le sanzioni saranno applicate solo dopo aver notificato in precedenza gli addebiti al concessionario e valutate le controdeduzioni o scritti difensivi che lo stesso dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni. Dopo l'applicazione della terza penale, in una singola stagione di esercizio, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione potrà addivenire all'immediata rescissione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.
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Samples: Concessione Per La Gestione E Conduzione Di Impianti Sportivi
Penalità. In casi caso di ripetute violazione inosservanza delle prescrizioni derivanti dal presente contratto, il Concedente si riserva di applicare delle penalità la cui misura varierà da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto. Per disservizi o mancati adempimenti imputabili al gestore, sarà comminata una penale, previa contestazione e eventuale contro deduzione da formulare entro termine perentorio assegnato, come da tabella qui di seguito riportata: Comune di LEVERANO - Cod. Amm. c_e563 - Prot. n. 0014213 del 09/08/2019 10:18 - ARRIVO € 3.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini; € 2.000,00 per accoglienza di un numero di bambini superiore agli standard di legge; € 2.000,00 per reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo previ n. 3 richiami scritti (per ciascun operatore); € 1.500,00 per interruzione ingiustificata del servizio; € 1.000,00 mancata pubblicizzazione ed esposizione nella struttura della Carta dei servizi; € 1.500,00 Personale impiegato senza i titoli previsti (per ciascun operatore); € 300,00 per ciascuna inadempienza pulizia locali ed impianti; € 300,00 per ogni inadempienza riferita al rapporto addetti/utenti del servizio e al possesso delle qualificazioni necessarie richieste; € 300,00 per ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento del servizio; €100,00 al giorno per forniture generi alimentari, generi extra e derrate varie non rispondenti alle prescrizioni di cui al presente capitolato. La stessa penalità sarà applicata per ciascuna singola infrazione riscontrata; € 80,00 per utilizzazione da parte del personale di indumenti inadatti. Le penali previste nei commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva. Le penali applicate saranno trattenute dal deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere tempestivamente reintegrato. Verranno considerate oggetto di penale anche: - l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla concessioneorari di apertura dei servizi ; - l’inosservanza del calendario di apertura dei servizi; - il comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, dopo accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto/sconveniente, o il suo ripetersi per più di due diffide ad adempiere notificate volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. - il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate; - ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi compreso l’utilizzo di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ambito UE; - il ritardo nell’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria; Qualora l’Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei i termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornoquanto omesso dall’aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. Per la rifusione dei danni ed il Concessionario avrà pagamento delle penalità la facoltà Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, salvo e impregiudicata la possibilità di presentare controdeduzioni risolvere il contratto per inadempimento. Il pagamento della penale non esonera l’appaltatore dall’obbligazione di risarcire l’eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro e non oltre 5 20 giorni dal ricevimento dalla notifica o dalla ricezione della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, lettera A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”si rivarrà sulla cauzione.
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Samples: Service Agreement
Penalità. In L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Nei casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneelevata gravità, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale contro deduzioni dovranno pervenire entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni 24 ore dal ricevimento della contestazione. In caso Qualora la violazione riscontrata risulti di mancata rispostalieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofilacomminata una semplice ammonizione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, ai sensi dell’Artsecondo i parametri più sotto precisati:
a) Xxxxxxx nella sostituzione del personale, oltre le 48 ore : € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
b) segnalato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 500,00# ad euro 1.000,00# per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;
c) mancata manutenzione ordinaria euro 500,00# per ciascuna mancanza;
d) pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente euro 250,00# per ciascun rilievo. 33 -“Risoluzione Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del contratto”servizio. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 250,00# ad un massimo di euro 5.000,00# rapportate alla gravità dell'inadempienza. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al Concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via.
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Samples: Concession Agreement
Penalità. In casi 1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionenorme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, dopo due diffide ad adempiere notificate con i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.
2. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il Concedenteresponsabile, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare valutate la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla natura e la gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata le circostanze di fatto e comunque non inferiore le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.
3. Il committente si riserva di applicare le penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a € 500,00base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune per ogni decade di ritardo maturata rispetto al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:termine contrattuale.
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione4. In caso di recidiva superamento di 30 (trenta) giorni della medesima violazione (due violazioni) scadenza contrattuale, il committente avrà la facoltà di:
a. risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni;
b. consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di proroga.
5. Se durante il periodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, salvo i casi di forza maggiore, il committente si riserva di procedere all’applicazione di una penalità di importo come da tabella seguente: Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 500€ per ogni mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a guasti o malfunzionamenti hardware e software. 10€ per ogni minuto ulteriore rispetto al numero massimo previsto per il ripristino della piattaforma. L’obiettivo è quello di evitare interruzioni della disponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero”. Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a GDPR, etc… 50€ a non conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di rilevamento e quella di risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni.
6. Per tutte le altre casistiche di non conformità, la penale corrispondente deve essere raddoppiatasarà dello 0,5% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al 4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi3. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dal committente.
7. L’applicazione della penalità dovrà essere sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornoscritta dell’inadempienza, alla quale il Concessionario l’Impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni le controdeduzioni, entro e non oltre 5 10 giorni dal ricevimento della contestazionecontestazione stessa.
8. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui La riscossione delle penali avverrà mediante sottrazione dell’importo delle panali dai primi pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”utili dovuti alla ditta da parte degli enti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. In casi L’aggiudicataria è tenuta ad eseguire la fornitura rispettando rigorosamente le prescrizioni richieste dal disciplinare di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionegara e dal capitolato speciale d’appalto e dichiarati nell’offerta. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato, dopo due diffide ad adempiere notificate con la ASL a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le modalità norme contenute nel presente capitolato, qualora le stesse vengano in tutto e/o in parte disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità giornaliere cumulabili:
1. Per ogni giorno di ritardo per l’ultimazione delle opere edili e nel dell’installazione di tutte le componenti oggetto del presente appalto rispetto dei ai termini previsti per l’avvio del procedimento massimi di cui all’Artal presente CSA, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00).
2. 33 - “Risoluzione Per ogni ora lavorativa di ritardo, rispetto ai termini concordati in sede di collaudo, per l’applicazione delle prescrizioni dovute a rivedibilità del contratto”collaudo stesso, l’Azienda applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 300,00= (trecento/00).
3. Per ora lavorativa di ritardo rispetto al termine massimo stabilito per l’individuazione della tipologia ed entità del malfunzionamento e/o guasto, di cui al presente CSA, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 300,00= (trecento/00).
4. Per ogni ora lavorativa di ritardo per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità delle apparecchiature installate rispetto ai termini massimi di fermo tecnico/annuo (complessive 80 ore lavorative anno), la ASL applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00= (trecento/00). Verrà altresì decurtata la quota corrispettiva del canone di manutenzione.
5. Per ogni mancanza e/o difformità rispetto alle frequenze degli interventi di manutenzione preventiva secondo il calendario concordato con l’Ingegneria Clinica, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00). Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la ASL applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti punti sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. Fatte in ogni caso salve le disposizioni tutte in tema di risoluzione del contratto, può applicare una penaledi cui al successivo art. 13, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo alle contestazioni inviate all’appaltatore si applicheranno le procedure di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelliseguito descritte:
a) € 500,00.= Il Direttore dell’Esecuzione provvederà a far pervenire per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibiliiscritto all’Appaltatore le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 Entro tre giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l’Appaltatore dovrà presentare le proprie giustificazioni alla Ingegneria clinica.
c) La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione, previa valutazione delle giustificazioni addotte dall’appaltatore per i singoli e specifici casi.
d) L'appaltatore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti che potevano essere previsti e che non sono stati preventivamente comunicati per iscritto. In La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione pagamento della medesima penale. L’importo La ASL potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della penale verrà trattenuto sui pagamenti cauzione definitiva o delle prestazioni effettuate eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedenteprocedimento giudiziario. Qualora ricorrano gli estremi di gravità l’ammontare delle penali, complessivamente addebitate all’aggiudicatario per le inadempienze di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione sopra, superi il 10% del valore del contratto” l’applicazione della penalità , l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. L'applicazione delle suddette penali non esclude l’attivazione qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che la ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato alla ASL il diritto di pretendere il risarcimento del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”maggior danno subito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali. In casi particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneseguito: - Consegna, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6 o in quelli migliorativi indicati nel rispetto tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto”. - Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11): in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, il Concedenteoltre ad un eventuale risarcimento danni. - Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare le Aziende Appaltanti si riservano la risoluzione del contratto, può facoltà di applicare una penalepenale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, graduata fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. - Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. - Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in relazione sede di presentazione dell’offerta (vedi Art. 14). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della rettaoltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientinon vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. - Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. - Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il Comune concedente assumerà contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il provvedimento ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di applicazione della penaleconsumo, nel caso in cui i ritardi comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex fornitura (art. 1456 145 e art. 298 comma 2 del Codice CivileDPR 207/2010). Se La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il Concessionario sarà sottoposta al pagamento diritto di tre ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali e/o alle determinazioni, le quote derivanti dalle eventuali penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”applicate.
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Samples: Invito a Gara Europea
Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l’Impresa Appaltatrice, oltre alla decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi su deliberazione della medesima violazione Stazione Appaltante. Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi di seguito riportati: mancata effettuazione del servizio completo di raccolta della frazione umida €./turno 2.000,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta frazione secca residua €./turno 2.000,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili €/turno 1.500,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti €/turno 500,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi €/turno 500,00 mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP €/turno 500,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida per singola utenza €/utenza 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua per singola utenza €/utenza 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili (due violazioniper utenza o contenitore) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. €/utenza (cont) 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza) €/utenza 50,00 mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza) €/utenza 50,00 ritardo nella disponibilità dei veicoli previsti nel progetto offerta per i servizi (per veicolo e giorno di ritardo) €/veic/die 100,00 ritardo nella disponibilità dei contenitori (Bio-xxxxxx-xxxxxxxx, contenitori vari e buste) €./cad./die 2,00 ritardo nella trasmissione dei rapporti (per giorno di ritardo) €./die 50,00 inadeguato stato degli automezzi €/cad./die 100,00 mancato impiego delle divise aziendali €./cad 50,00 altre negligenze nella gestione del servizio €/cad 20 (min)- 50 (max) L’applicazione della penalità dovrà essere sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso che dovrà essere inoltrata alla Ditta Aggiudicataria dal Responsabile entro il termine massimo di ritorno3 (tre) giorni dall’avvenimento e, alla quale il Concessionario ove possibile, contestualmente ad esso. L’Impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento dalla notifica della contestazione. In caso L’ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima rata di corrispettivo in pagamento. Qualora la Ditta non riuscisse, dall’avvio del servizio e nel corso dell’appalto, a rispettare gli obiettivi indicati dalla Regione Sardegna per l’ottenimento della massima premialità regionale, sarà passibile di ammenda pari all’importo della mancata rispostapremialità per l’Amministrazione, o nel caso riferita a ciascun trimestre di esecuzione del servizio in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, non si è raggiunto il Comune concedente assumerà il provvedimento limite di applicazione della penaleriferimento. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi L’ammontare dell’ammenda sarà trattenuta dalla prima rata utile di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”corrispettivo in pagamento.
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Samples: Public Procurement Contract
Penalità. Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria. In casi caso di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento delle prescrizioni previste dal presente capitolato la stazione appaltante provvederà alla applicazione delle penali come di cui all’Artseguito meglio specificate. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata Inosservanza di prescrizioni in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo materia di personale adibito al servizio (es: comunicazioni, sostituzioni, inadempienze, discordanza tra il numero di persone impiegate e quello previsto dal presente Capitolato, inadeguato rapporto con curriculum diverso il pubblico, ecc.): penale da quello indicatoun minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza delle prescrizioni in materia di assistenza medico veterinaria, cambiamento penale da un minimo di personale senza comunicazione al referente del Comune € 200,00 ad un massimo di Novate Milanese€ 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di custodia, mancato rispetto degli oraribenessere, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individualecura, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativialimentazione, mancata presentazione delle relazioni nei termini previstirecupero/cattura, mancato rispetto dei termini contrattuali trasporto: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €1.000,00; - Inosservanza dell’offerta tecnica: penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00; - Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia e sanificazione disinfezione, manutenzione ed attrezzature, adempimenti burocratici e informativi (adozioni, segnalazioni smarriti / trovati, sito web, ecc.): penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00; - Altre violazioni degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti obblighi e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel prescrizioni previste dal presente capitolato potrà comportare l’applicazione non comprese nelle voci sopra riportate: penale da un minimo di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso € 50,00 ad un massimo di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata€ 500,00; Le penali sono cumulabili. L’applicazione della della/e penalità dovrà essere sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornodell’inadempienza, alla quale il Concessionario l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 10 (dieci) giorni dal ricevimento dalla notifica della contestazione. La stazione appaltante, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti del gestore o sulla cauzione che, in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro 15 giorni successivi alla data del prelievo. L’applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla stazione appaltante per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. In caso di mancata rispostaviolazione degli obblighi e delle prescrizioni previste dal presente capitolato la stazione appaltante si riserva di sostituirsi al gestore per sanare i disservizi riscontrati, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientiimputando gli oneri sostenuti al gestore, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti procedendo al recupero delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionalesomme come sopra indicato, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” e fatto salvo l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”delle penali.
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Samples: Appalto Del Servizio Di Gestione Del Canile E Gattile Intercomunale
Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionePer ogni danno arrecato, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei termini previsti per l’avvio del procedimento valori di cui all’Artalla tabella annessa alle PP. 33 - “Risoluzione del contratto”di Xxxxxxx e di P.F., il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, per le piante di diametro non superiore alla cauzione definitiva versata ai 20 cm. E a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e comunque non inferiore a € 500,0028 del R.D.L. 30.12.1923, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti n. 3267 e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia vigenti Prescrizioni di pulizia Massima e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionePolizia Forestale. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali. - Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 16 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale corrispondente deve essere raddoppiatadi €. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso 10,00= per ogni giorno di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non oltre 5 giorni dal ricevimento sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della contestazionepenale di cui al presente comma. - In caso di mancata rispostao non corretta esecuzione delle operazioni di esbosco e trasporto (vedi artt. 9; 36 e 37), o nel caso da valutarsi in cui le giustificazioni presentate sede di rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal Concessionario siano ritenute insufficientitecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del prezzario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione con riferimento ai prezzi orari della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti manodopera ed al prezzo unitari delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”opere compiute.
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Samples: Capitolato Tecnico
Penalità. In Per la caratteristica delle prestazioni, le attività oggetto del presente Capitolato non potranno essere sospese. Pertanto, l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione dell’appalto anche in caso di scioperi e/o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. Nei casi in cui l’aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, le prestazioni così come previste dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, le ATS procederanno, anche separatamente e anche senza darne preventiva comunicazione, all’acquisto diretto del servizio, presso altro operatore economico, così da assicurare la continuità di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneprestazioni essenziali. Le eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o le inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, dopo due diffide ad adempiere notificate con comporteranno le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento seguenti penalità: − applicazione di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore penale fino a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a300,00/die per ritardato avvio (totale o parziale) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento per cause imputabili direttamente al fornitore. Sono equiparati al ritardo nell’avvio del servizio anche le mancate forniture di buste, avvisi di ricevimento ed accessori a completamento -per ognuno dei luoghi di ritiro - prima dell’avvio del servizio ed anche successivamente su richiesta, come normato dal presente contratto. Verrà applicata la citata penalità per un solo ogni giorno e senza giustificato motivolavorativo di permanenza del ritardo, utilizzo sino alla data in cui il servizio sarà assicurato a norma di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione capitolato; − applicazione di una penalità penale pari a cinque volte il prezzo complessivamente corrisposto per la spedizione del piego e dell’avviso di ricevimento in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata rispostasmarrimento, o furto, o danneggiamento del piego prima della notificazione al destinatario (Regolamento di cui alla Delibera AGCOM n. 600/2018); − applicazione di una penale da € 150,00/die per mancato o ritardato adempimento delle prestazioni richieste per le attività di base e variante integrata, di cui agli artt. 4 e 5 dal presente CSA. Verrà applicata la citata penalità per ogni giorno lavorativo di permanenza dell’inadempimento, sino alla data in cui il servizio tornerà ad essere regolare; − applicazione di una penale di € 100,00/prestazione nel caso in cui l’aggiudicatario esegua una prestazione in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato. La penale verrà applicata per ogni prestazione difforme. Questa penale si applica anche per ogni notifica eseguita in violazione delle norme contemplate nella L. 890/1982 e ss.mm.ii. e comunque per ogni violazione delle procedure previste per la notifica a mezzo atti giudiziari; − applicazione di una penale di € 50,00/die nel caso in cui venga riscontrata la mancata ovvero inesatta trasmissione dei flussi informativi e/o report previsti, da calcolarsi a decorrere dal giorno in cui l’attività avrebbe dovuto essere eseguita, fino al suo corretto adempimento; − applicazione di una penale di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno, in caso di concessioni, autorizzazioni e analoghi provvedimenti relativi alla sfera giuridica dell’aggiudicatario che rendessero illegittima la prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Per le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienticasistiche non espressamente previste nel presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall’Allegato A alla Delibera n. 600/2018 di AGCOM “Regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del Servizio Postale”. Fatta salva la procedura prevista, la richiesta e/o il Comune concedente assumerà pagamento delle penali sopra citate non esonera in nessun caso il provvedimento fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione pagamento della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionalepenali verranno contestati per iscritto via pec dall’Amministrazione interessata all’affidatario, il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accogliibili a insindacabile giudizio del Comune concedentedell’Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilite. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto” l’applicazione della penalità contratto e/o la non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento corrispondenza dello stesso alle esigenze aziendali si sia verificata più di tre penali annualivolte per anno, anche non consecutive, le ATS hanno la facoltà di risolvere il contratto potrà essere risolto dal Comune capofilacontratto, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In casi Per guasti bloccanti imputabili a Sanitaservice (Livelli 0-1 di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio competenza) causati da malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche e/o telematiche e/o del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale software applicativo e/o da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini altri software previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia tali da impedire ad una pluralita6 e/o a tutti gli utenti l’utilizzo del sistema, (guasto bloccante) sara6 applicata a carico della Sanitaservice una penalita6 così6 determinata: se nell’arco di pulizia e sanificazione degli ambienti);
cun periodo di 30 giorni solari i fermi saranno superiori alle 24 ore, anche non consecutive, sara6 applicata una penale di € 200,00 (duecento) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità ogni ulteriore ora o frazione di ora di indisponibilita6 del servizio nelle more (un incaricato della ASL xxxxxxxx0 – in un apposito registro - il giorno e l’ora di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento indisponibilita6 del servizio anche per un solo ed il giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito l’ora del progetto individualeripristino). Qualsiasi ulteriore violazione Per guasti non bloccanti imputabili a Sanitaservice (Livelli 0-1 di competenza) dovuti a malfunzionamenti di singole apparecchiature (postazioni lavoro, stampanti, dispositivi, etc.) per periodi di tempo superiori alle 36 ore lavorative, sara6 applicata a carico di Sanitaservice una penale di € 100,00 (cento) al giorno o frazione di giorno, per ogni apparecchiatura indisponibile. Per mancato presidio (totale o parziale) laddove non siano rispettati il numero e/o la composizione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione operatori che devono essere in servizio contemporaneamente con la ripartizione sopra indicata, sara6 applicata a carico di Sanitaservice una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso penale di recidiva della medesima violazione € 50,00 (due violazionicinquanta) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso ad ora o frazione di ritorno, alla quale ora di mancato presidio moltiplicato per il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e numero degli operatori non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”presenti.
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Samples: Disciplinary Service Agreement
Penalità. In casi L’impresa appaltatrice, in caso di ripetute violazione degli inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità contrattuali e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Artal presente capitolato, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo utile a quello della contestazione, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 20,00 (Euro Venti/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Euro Duemila/00). 33 - “Risoluzione In particolare si applicheranno, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, le seguenti penalità per la/e inadempienza/e di cui al presente capitolato e quelle riportate di seguito, salvo cause di forza maggiore non imputabili all’impresa: CATEGORIA INADEMPIENZA IMPORTO Esecuzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia servizio Mancata esecuzione di un servizio (ad es.: Mancata raccolta); Euro 1.500,00 (millecinquecento) per singola Contestazione Impedimento esecuzione del servizio (ad es.: Assenza ingiustificata di idonei automezzi necessari per la corretta esecuzione del servizio; avaria tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata impedirne il servizio e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione dello/gli stesso/i; ecc.). Euro 600,00 (seicento) per singola Contestazione Mancata esecuzione della raccolta rifiuti e/o del personale entro due giorni lavorativiservizio di spazzamento di una singola via, non rispetto piazza o parte della stessa nei turni stabiliti Euro 50,00 (cinquanta) per singola Contestazione Ritardata o incompleta esecuzione della raccolta rifiuti e/o del servizio di spazzamento di una singola via, piazza o parte della stessa nei turni stabiliti Euro 50,00 (cinquanta) per singola Contestazione Omesso intervento richiesto o intervento eseguito oltre il termine stabilito Euro 500,00 (cinquecento) per singola Contestazione Irregolare raccolta delle frazioni dei termini contrattuali in tema RSU con conseguente ed ingiustificato miscelamento da Euro 500,00 (cinquecento) ad Euro 2.000,00 (euro duemila) Mancata o irregolare consegna delle frazioni dei RSU nell’area di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
bstoccaggio e/o agli impianti di smaltimento e/o impianti/siti di destinazione finale da Euro 500,00 (cinquecento) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità ad Euro 2.000,00 (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato euro duemila) Mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia orari indicati dal Committente per l’esecuzione del/i servizio/i Euro 200,00 (duecento) per singola Contestazione Xxxxxxx nella stipula della convenzione per la raccolta degli stracci ed abiti usati. Euro 20,00 (euro venti) per giorno di pulizia e sanificazione degli ambienti);
critardo Rapporti Mancata consegna di documentazione amministrativa/contabile (es. rapporti richiesti dall’EnteAppaltante ecc.) € 2.000,00.= Euro 100,00 (euro cento) per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more giorno di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.ritardo
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Samples: Capitolato d'Oneri
Penalità. In casi Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si procederà, con riferimento ai singoli mezzi, all’applicazione delle seguenti penalità:
1. una penalità pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per ogni giornata di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide mancata prestazione di servizio (giornata intera o parziale);
2. una penalità pari ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli1.000,00 (mille) giornalieri:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibiliqualora l’Impresa non abbia provveduto, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanesenei termini previsti dalla richiesta dell’ufficio comunale competente, mancata alla sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori)idoneo al servizio;
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute mancata segnalazione di media gravità eventuali incidenti, sinistri, collisioni, etc. nei tempi previsti (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambientila giornata);
c) € 2.000,00.= in caso di rilievi alle condizioni igienico sanitarie degli automezzi adibiti al servizio di cui al presente Capitolato;
d) per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: variazione dei percorsi o di fermate non garantire preventivamente autorizzate;
e) qualora l’Impresa non utilizzi la continuità del tipologia degli automezzi individuati per i singoli percorsi;
f) qualora l’Impresa non rispetti i tempi di messa in servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali nuovi mezzi previsti nel piano di ammodernamento del parco mezzi, è prevista una franchigia di 15 giorni;
g) nel caso di ogni altra infrazione rilevata dagli organi di controllo, anche se non compresa nella casistica di cui al presente capitolato potrà comportare l’applicazione di articolo.
3. una penalità pari ad € 500,00 giornalieri:
a) qualora l’Impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sui mezzi e di attesa all’entrata o all’uscita della scuola, prescritto dal presente Capitolato, salvo diversa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
b) per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta, sia anteriore che posteriore;
c) per mancato utilizzo della divisa o mancata identificazione del personale.
4. per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai precedenti punti, la Stazione Appaltante applicherà penali variabili da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di € 1.000,00 (mille) giornaliere, in funzione della rapporto alla gravità dell’infrazionedell’inadempienza e a proprio insindacabile giudizio.
5. In in caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiatadelle violazioni di cui ai precedenti punti, le penalità saranno prima raddoppiate e poi triplicate. L’applicazione della delle penalità dovrà essere sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornoscritta inoltrata a mezzo PEC dall’Amministrazione concedente all’Impresa, alla la quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal dalla data di ricevimento della contestazione. In caso Il Comune, fatta salva la prova di mancata rispostamaggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o nel caso sulla cauzione che, in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficientiquest’ultimo caso, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penaledovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità L’applicazione della/e penalità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta sopra è indipendente da ulteriori diritti spettanti al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. In casi A fronte del ritardo rispetto ai tempi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneconsegna e installazione delle apparecchiature, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità indicati dall’aggiudicatario nel mod. Gamma – offerta economica, o in caso di mancato intervento concernente l’assistenza e nel la garanzia dei prodotti offerti come da art.4 della presente,troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., ove è previsto che: i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto dei termini previsti per l’avvio all’importo del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora nel corso del rapporto contrattuale della fornitura resa non fosse conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara e non dovesse rispondere alle necessità effettive dell’Azienda appaltante, verranno applicate le seguenti procedure e penalità aggiuntive, fatte salve quindi quelle già previste : - in caso di disfunzioni, mal funzionamento e inadempimento/violazione lieve o parziale o di valutazione qualitativa difforme della fornitura “chiavi in mano”, il ConcedenteDEC procederà al richiamo in forma scritta della Xxxxx affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni; - qualora il richiamo scritto abbia avuto esito negativo, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contrattosi procederà ad una formale diffida alla Ditta in forma scritta, può applicare con applicazione di una penale: € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno consecutivo e solare rispetto ai tempi fissati per la consegna, graduata collaudo/accettazione presentati in relazione sede di gara; € 50,00 (cinquantaeuro/00) per ogni giorno consecutivo e solare di ritardo rispetto a quanto dichiarato per il servizio di assistenza/manutenzione per il periodo di garanzia di tipo “full risk”. La Stazione Appaltante procederà dopo la terza contestazione/diffida ufficiale alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazionerisoluzione contrattuale dichiarando risolto il contratto. In caso di recidiva risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della medesima violazione (due violazioni) appaltatrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la penale corrispondente deve essere raddoppiatacompetenza della gestione dell’appalto disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. L’applicazione Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, è altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante verificare la congruità economica del contratto nell’eventualità in cui o Consip o la Centrale Regionale Acquisti dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. E’ altresì facoltà dell’ASST, durante il rapporto contrattuale, verificare la congruità dei prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria con i prezzi di riferimento comunicati dall’ANAC ed eventualmente ricondurli agli stessi come previsto dalla normativa vigente. A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa Appaltatrice, l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. In caso di rescissione anticipata del contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto ad un indennizzo pari alla percentuale di utile dichiarata in fase di offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di recesso e la naturale scadenza del contratto. L’importo derivante dall’applicazione di penalità dovrà essere e sanzioni e dalle spese sostenute dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffide o formalità di sorta. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso scritta a mezzo di ritorno, alla quale il Concessionario PEC rilevante l'inadempienza; l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 n. 15 (quindici) giorni consecutivi solari dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell’Aggiudicatario, l’ASST provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell’importo dalla cauzione definitiva. In caso di escussione della cauzione definitiva, l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. In caso comunicazione di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”avvenuta escussione.
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Samples: Determinazione a Contrarre
Penalità. In casi 1. Le penali si riferiscono ad obbligazioni contrattuali diverse e pertanto possono essere tra loro cumulate. - Penalità per ritardata consegna
2. Qualora intervengano ritardi di ripetute violazione consegna degli obblighi derivanti dalla concessioneautobus rispetto ai termini contrattuali, dopo salvo il caso di comprovata forza maggiore, motivata con relazione del Legale Rappresentante Fornitore ed autorizzata da Società TPL sarà applicata la penalità dello 0,1% (zero virgola uno per cento) per ogni giorno solare di ritardo, sul valore dell’importo, IVA esclusa, relativo agli autobus oggetto della fornitura non consegnati; tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo corrispondente fino ad un ritardo di 30gg naturali e consecutivi.
3. Per i successivi giorni e fino ad un ritardo complessivo ulteriore non superiore a 35gg naturali e consecutivi, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dello 0,2% (zero virgola due diffide per cento) per ogni giorno solare, sul valore dell’importo, IVA esclusa, relativo agli autobus oggetto della fornitura non consegnati.
4. Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
5. La somma delle penali così applicate non potrà essere superiore al 10,0% (dieci virgola zero per cento) del valore, IVA esclusa, dei veicoli consegnati in ritardo.
6. Qualora il ritardo di consegna complessivo superi i 65 (sessantacinque) giorni solari naturali e consecutivi, si procederà alla messa in mora di Fornitore e inviando una raccomandata A/R di diffida ad adempiere notificate entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni (art. 1454 Cod. Civ.). L’inutile decorso del termine determina la risoluzione ipso jure del contratto relativamente alla parte di fornitura non eseguita, con conseguente applicazione di una penale per inadempimento nella misura del 10% (dieci per cento) del valore della Fornitura con eventuale riserva della prova del maggior danno sofferto.
7. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione parziale del contratto resta inteso che le obbligazioni post- consegna assunte da Fornitore rimangano valide per la parte di fornitura regolarmente effettuata.
8. Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. - Penalità per mancato rispetto garanzie
9. La penalità per mancato rispetto dei tempi massimi previsti per l’esecuzione degli interventi di manutenzione in garanzia di cui al successivo paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico è pari al 2,0‰ (due per mille) dell’importo complessivo del singolo veicolo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna di ciascun autobus da riparare in garanzia. 10.Le eventuali penali verranno consuntivate da Società TPL, proprietaria dei veicoli, su base mensile e comunicate a Fornitore per l’applicazione e ad ACaMIR per conoscenza. - Penalità per mancato supporto tecnico
11.I veicoli oggetto della Fornitura dovranno essere allestiti anche con gli apparati elettronici di bordo di tipo ITS, che non costituiscono oggetto della presente procedura di gara, prima della consegna a Società TPL. Fornitore dovrà assicurare il supporto tecnico che dovesse occorrere all’allestitore ITS ai fini della corretta installazione e dell’efficace interfacciamento degli apparati elettronici di bordo con gli apparati del Centro Servizi Regionale e dei Centri di Controllo Aziendali. Tale supporto potrà riguardare gli alloggiamenti degli apparati e/o le predisposizioni richieste nella procedura di gara de qua e dovrà essere prestato, a cura e spese di Fornitore, sino alla completa risoluzione dei problemi che dovessero emergere. 12.Nell’eventualità che ACaMIR non dovesse essere pronta a far eseguire l’installazione degli apparati elettronici di bordo di tipo ITS, che non costituiscono oggetto della presente fornitura, nei tempi compatibili con il programma di fornitura dei veicoli predisposto da Fornitore, i veicoli stessi potranno essere collaudati e successivamente consegnati a Società TPL anche senza i citati impianti a bordo. 13.Le date degli interventi per l’allestimento dei veicoli saranno concordate tra ACaMIR ed il Fornitore con un anticipo congruo, in modo da consentire a Fornitore dei veicoli di concordare adeguatamente tempi e modalità di intervento da parte dell’allestitore ITS, al quale dovranno essere riconosciuti non meno di 15 giorni naturali e consecutivi di tempo per organizzarsi ai fini dell’esecuzione degli interventi di installazione. 14.Nel caso in cui, per responsabilità di Fornitore, dovesse verificarsi un ritardo rispetto a quanto verrà concordato con ACaMIR nell’installazione degli apparati di bordo per l’ITS, non oggetto della presente fornitura, sarà applicata una penale con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento gli importi di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”precedente comma 2.
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Penalità. In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione1. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiatainadempienza degli obblighi contrattuali assunti rilevati dagli uffici comunali, l’Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penali con le modalità indicate nell’art. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui 36 del Capitolato Speciale d’Appalto: per le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Artal Titolo II e III del Capitolato Speciale d’Appalto: INADEMPIENZA PENALE Sospensione ingiustificata del servizio per ogni giorno € 500,00 Incompleta affettuazione del servizio di raccolta e/o del servizio di spazzamento per il primo giorno € 500,00 per più giorni € 1.000,00 Irregolare raccolta delle frazioni di RSU con ingiustificato mescolamento per il primo episodio € 500,00 per il secondo episodio € 1.000,00 dal terzo episodio € 2.000,00 Irregolare consegna delle frazioni di RSU nell’are di stoccaggio o agli impianti di smaltimento o destinazione final per il primo episodio € 500,00 per il secondo episodio € 1.000,00 dal terzo episodio € 2.000,00 Mancato rispetto degli orari indicati dall’Ente per l’esecuzione del servizio per giorno € 200,00 Ritardo nella consegna del materiale informativo e dei Kit per il conferimento domiciliare dei rifiuti per giorno € 200,00 Ritardo nella consegna della documentazione amministrativa/contabile per giorno € 100,00 Mancato rispetto delle norme sul personale fino a € 3.000,00 Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate previste per giorno € 300,00 Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate per giorno € 200,00 Mezzi ed unità di personale per svolgimento del servizio in numero inferiore a quello dichiarato per mezzo e unità € 500,00 Impedimento dell’azione di controllo da parte della stazione appaltante per circostanza € 500,00 Disordine e/o alla mancanza della divisa o del cartellino identificativo del personale per giorno a persona € 100,00 Inosservanza e/o ritardo di oltre tre giorni, dalla data concordata per la trasmissione dei dati necessari alla Per giorno € 2.000,00 Per ogni giorno € 100,00 compilazione del M.U.D., da effettuare obbligatoriamente entro il mese di febbraio di ogni anno successivo Altra violazione di norma contrattuale nonché di leggi e regolamenti emanati o emanandi, non rientrante tra le precedenti. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se Per il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, primo episodio € 50,00 Per il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.secondo episodio € 100,00 Per ogni successivo episodo € 200,00
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Penalità. In casi 0.Xx Comune concedente si riserva di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneeseguire in ogni momento, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità anche senza preavviso, controlli e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento ispezioni. 2.Fermo restando l’obbligo di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”risarcire gli eventuali ulteriori danni, il ConcedenteComune, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contrattoa suo giudizio, può potrà applicare una penale, graduata in relazione alla gravità penali per irregolarità e inadempienze relative a quanto contrattualmente previsto. 3.All’applicazione della penale si procederà previa contestazione dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario mezzo PEC da effettuarsi a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
acura del Responsabile del Servizio entro 10 (dieci) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale)dall’accertamento dell’inadempimento. Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Il Concessionario avrà la ha facoltà di presentare controdeduzioni presentare, a mezzo PEC le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 5 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. In caso La penale verrà applicata in assenza di mancata rispostarisposta scritta nei tempi ivi indicati, o ovvero nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario gli elementi giustificativi non siano ritenute insufficienti, ritenuti validi. 4.Nello specifico il Comune concedente assumerà si riserva di applicare le seguenti penalità:
a) per inosservanza dell’orario e del calendario delle attività che rechi pregiudizio alla puntuale esecuzione del servizio: per ogni inosservanza, fino alla seconda, €.100,00; a partire dalla terza inosservanza in poi, per ogni inosservanza: €.200,00;
b) per ogni giorno di interruzione/sospensione non giustificata del servizio (inteso come singolo servizio da prestare nel giorno stabilito): €200,00;
c) per ogni carenza riscontrata nell’attività di pulizia (sale, servizi igienici): €. 100,00;
d) per comportamento del personale non conforme a quanto previsto dal capitolato € 200,00;
e) per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo penale da euro 100,00 a euro 500,00 a seconda della gravità. 4.Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali. 6.Le penali sono riscosse mediante emissione di ordinativo di incasso da parte del Comune. In mancanza di pagamento il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”si rivale sulla cauzione.
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Samples: Concession Agreement
Penalità. In casi Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneritardo e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale: esse sono da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 15 (“Esecuzione in danno”) e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - 25 (“Risoluzione del contratto”, il Concedente), qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare consegna di una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento o più parti della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione fornitura o l’esecuzione di interventi ammissibilidi assistenza tecnica in garanzia sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali (salvo eventuali differimenti del Comune termine di Novate Milaneseconsegna concordati tra le parti su espressa richiesta della stessa stazione oppure documentate e comprovate cause di forza maggiore, mancata sostituzione escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di imprese produttrici ):
1. € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo per il mancato rispetto del personale entro due giorni lavorativicronoprogramma così come concordato con la Stazione Appaltante, non per giorno di ritardo;
2. € 80,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di scadenza normativa per ritardi nel rilascio di aggiornamenti normativi e legislativi dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessorimoduli previsti nel Capitolato Tecnico (Allegato A);
b) 3. € 1.000,00.= 10,00 per inadempienze ritenute ogni ora di media gravità ritardo oltre l’ottava per ritardi nella risoluzione di anomalie classificate come bloccanti, ossia che rendono la funzione applicativa indisponibile a causa delle quali si verifica un blocco operativo dell’Ente. La penale è aumentata di € 10,00 per ogni ora di ritardo oltre l’ottava, per anomalie bloccanti riscontrate in prossimità di scadenze amministrative urgenti. L’applicazione di n. 100 penali di valore complessivo pari o superiore a € 9.000,00 o il raggiungimento di n. 200 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicatosi rimanda, cambiamento di personale senza comunicazione in proposito, al referente successivo art. 25 (“Risoluzione del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individualecontratto”). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l’integrazione dell’importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta). Il valore complessivo delle penali non potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiatasuperiore al 10% del valore complessivo del contratto. L’applicazione della penalità delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritornodell’inadempienza, alla quale il Concessionario verso cui l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento dalla comunicazione della contestazionecontestazione inviata dalla stazione appaltante. In caso di mancata rispostapresentazione o accoglimento delle controdeduzioni, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti la stazione appaltante procederà all’applicazione delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”sopra citate penali.
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Samples: Fornitura Piattaforma Software Di Contabilità E Gestione Documentale Per Enti Pubblici
Penalità. In La ditta deve iniziare il servizio entro la data stabilita e si impegna a comunicare al Comune ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. Il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi: - per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di tali mezzi - per ritardo nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi superiore a 10 (dieci) minuti, salvo casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneforza maggiore di volta in volta analizzati: € 150,00 al verificarsi di ogni episodio, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti la contestazione del terzo ritardo - per l’avvio parziale o difforme percorrenza del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimentotragitto prescritto, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a preventivamente autorizzata: € 500,00150,00 al giorno - per mancata effettuazione del servizio, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo anche della sola tratta di compartecipazione al pagamento della rettaandata e/o ritorno, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati autorizzata: € 300,00 al referente giorno - inadempienza di quanto prescritto all'art. 10 del presente capitolato: "Requisiti per lo svolgimento del servizio": € 500,00 Verranno inoltre addebitate ulteriori spese che il Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= dovrà sostenere per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione supplire al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito obblighi contrattuali. La ditta potrà presentare in forma scritta le proprie controdeduzioni alle contestazioni del progetto individuale, mancata sostituzione del personale Comune entro 6 cinque giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata rispostaIl Comune, o nel caso in cui valuti positivamente le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienticontrodeduzioni, ne dà comunicazione alla ditta entro il termine di trenta giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul primo pagamento in scadenza. Nel caso in cui gli inadempimenti e i ritardi per cause imputabili all'appaltatore eccedano il numero di quattro per ogni anno scolastico, il Comune concedente assumerà il provvedimento si riserva la facoltà di applicazione chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta di danni all'appaltatore medesimo. Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, la ditta incorre nella decadenza dall'affidamento del servizio quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. In ogni caso la reiterata violazione degli obblighi in materia di personale dipendente di cui all'art. 11 e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comporta parimenti la decadenza. Il Comune ha facoltà, oltre all'applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti , di agire per il risarcimento del maggior danno subito o delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento.
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Samples: Service Agreement
Penalità. In casi Sospensione del servizio fino alla riattivazione € 200,00 al giorno Mancata esposizione del listino ASSOBAR nei locali e/o mancata esposizione dei prezzi sulle singole tipologie di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessioneprodotti esposti in vendita all‟interno dei locali € 250,00 al giorno fino all‟adempimento; Mancata attivazione e/o volturazione delle utenze € 100,00 al giorno fino a 10 gg. dall‟inizio del servizio salvo che il ritardo non si imputabile al concessionario Vendita di generi avariati, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità adulterati e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata contenenti sostante nocive e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica € 250,00 al giorno Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa dell‟appaltatore € 250,00 a persona al giorno fino all‟adempimento Mancato e/o inadeguato smaltimento dei rifiuti e/o mancata e/o inadeguata pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti locali e delle azioni stabiliti nell’ambito relative pertinenze/zone circostanti 200 € al giorno per ogni giorno di inadempimento Mancata contabilizzazione degli incassi 500 € per ogni violazione accertata Inadempienze relative agli obblighi di reportistica da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza Inadempienze relative agli obblighi di etichettatura dei prodotti, dell‟indicazione della scadenza e di eventuali componenti allergeniche (v. art. 8 del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione da un minimo di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso 100,00 € ad un massimo di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione300,00 € per ogni inadempienza
1. In caso di mancata rispostao non perfetta esecuzione delle prestazioni, al concessionario saranno applicate le seguenti penali: Inadempienze relative al rispetto dei CAM e della Dir. UE sulla riduzione delle plastiche da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 300,00 € per ogni inadempienza Ritardata corresponsione del canone mensile di concessione, delle royalties ovvero degli altri importi dovuti all‟Amministrazione € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Mancato, incompleto o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, ritardato invio della documentazione contabile ufficiale per il Comune concedente assumerà il provvedimento calcolo delle royalties € 100,00 per ogni giorno di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”ritardo.
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Penalità. In casi L’aggiudicataria è tenuta ad eseguire la fornitura rispettando rigorosamente le prescrizioni richieste dal capitolato speciale d’appalto e relativa scheda tecnica e dichiarati nell’offerta. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessionelegge e/o dal presente capitolato, dopo due diffide la ASL a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nello stesso, qualora le anzidette norma vengano in tutto e/o in parte disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità giornaliere cumulabili:
1. Per ogni giorno di ritardo fino ad adempiere notificate con le modalità un massimo di 30 giorni naturali e nel consecutivi rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento al termine di cui all’Artall’art. 33 - 4 del presente CSA, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00). Decorso tale termine la ASL potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto al successivo art. 14.
2. Per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi rispetto alla tempistica concordata per l’adempimento delle prescrizioni richieste dalla ASL in ipotesi di collaudo con esito di rivedibilità, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00). Decorso tale termine la ASL potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto al successivo art. 14.
3. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine massimo (n° 8 ore lavorative dalla comunicazione del guasto) stabilito per l’individuazione della tipologia ed entità del malfunzionamento e/o guasto di cui al presente CSA , la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 300,00= (trecento/00).
4. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine massimo (24 ore lavorative decorrenti dalla data riportata nel “Risoluzione Verbale di rilevazione guasto”) stabilito nel presente CSA per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità delle apparecchiature installate, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00= (trecento/00).
5. Per ogni ora lavorativa ulteriore rispetto ai termini massimi di fermo tecnico/annuo (complessive 80 ore lavorative anno), la ASL applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00= (trecento/00). Verrà altresì decurtata la quota corrispettiva del contratto”canone di manutenzione
6. Per ogni mancanza e/o difformità rispetto alle frequenze degli interventi di manutenzione preventiva secondo il calendario concordato con l’Ingegneria Clinica, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00). Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la ASL applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti punti sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. Fatte in ogni caso salve le disposizioni tutte in tema di risoluzione del contratto, può applicare una penaledi cui al successivo art. 14, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo alle contestazioni inviate all’appaltatore si applicheranno le procedure di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelliseguito descritte:
a) € 500,00.= Il Direttore dell’Esecuzione provvederà a far pervenire per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibiliiscritto al Fornitore le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 Entro tre giorni dal ricevimento della nota di contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà Fornitore dovrà presentare le proprie giustificazioni ai Servizi di Ingegneria Clinica e Radioterapia.
c) La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione, previa valutazione delle giustificazioni addotte dall’appaltatore per i singoli e specifici casi.
d) Il Fornitore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti che potevano essere previsti e che non sono stati preventivamente comunicati per iscritto. La richiesta e/o il provvedimento pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di applicazione pagamento della medesima penale. L’importo La ASL potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della penale verrà trattenuto sui pagamenti cauzione definitiva o delle prestazioni effettuate eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedenteprocedimento giudiziario. Qualora ricorrano gli estremi di gravità l’ammontare delle penali, complessivamente addebitate all’aggiudicatario per le inadempienze di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione sopra, superi il 10% del valore del contratto” l’applicazione della penalità , l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. L'applicazione delle suddette penali non esclude l’attivazione qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che la ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato alla ASL il diritto al risarcimento del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”maggior danno subito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In casi Nel caso d’inadempienze D.G.N. s.r.l. si riserva la facoltà di ripetute violazione degli obblighi derivanti applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali: • € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al programma allegato al presente documento delle verifiche metriche periodiche, • € 20,00 per ogni giorno di ritardo per gli interventi non programmati se eseguiti dopo 5 gg lavorativi dalla concessionerichiesta scritta, • € 50,00 per ogni telelettura mensile non trasmessa a causa di non funzionamento del SAC o del canale di comunicazione con il gruppo di misura, • € 50,00 per ogni anagrafica del SAC priva dei corrispondenti dati della SIM attiva (numero di telefono, PIN e PUK) dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento 7 gg lavorativi dal momento dell’attivazione della SIM, • € 90,00 in caso di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”esecuzione dell’attività di verifica metrica incompleta o errata oppure in caso di controllo metrologico casuale da parte della Camera di Commercio, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione valle di una penalità verifica metrica effettuata, con esito negativo, • € 20,00 in funzione caso di mancato funzionamento della gravità dell’infrazionetelelettura dopo l’intervento di verifica metrica e/o manutenzione oltre l’intervento gratuito per ristabilire la comunicazione, • € 20,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione richiesta da D.G.N. s.r.l. . Nel caso in cui vi siano ritardi e si riscontrino problematiche che, a insindacabile giudizio di D.G.N. s.r.l., siano riconducibili a deficit organizzativi o operativi dell’appaltatore, verranno addebitati oltre alle penali anche tutti i costi e i danni, diretti ed indiretti, richiesti da terzi e causati da tali omissioni o errori. In particolare per ogni documentazione non conforme che produca alla committente effetti sanziona‐ tori da parte delle autorità preposte, l’appaltatore risponde di ogni danno arrecato in aggiunta all’applicazione della penale. In caso di recidiva ripetuta inosservanza delle prescrizioni del presente documento sarà facoltà di D.G.N. s.r.l. far eseguire gli interventi ad altra ditta addebitando all’appaltatore i costi sostenuti maggiorati del 30%. Per le inadempienze meno gravi, ove non si ravvisi a giudizio di D.G.N. s.r.l. la grave inadempienza che risolve il contratto, D.G.N. s.r.l. si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta. Qualora l’importo della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiatapenalità superi il 10% dell’importo contrattuale annuo si darà avvio alla pro‐ cedura di rescissione del contratto per grave inadempimento come previsto dal successivo art. 21. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente. Qualora ricorrano gli estremi di gravità penali di cui dell’Artal presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla D.G.N. s.r.l. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione a causa dei ritardi. Le ripetute inadempienze della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave ina‐ dempimento contrattuale.
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