Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto La lettura dei contatori dovrà essere eseguita a regola d’arte nel rispetto delle indicazioni fornite da ACEA ed entro i tempi concordati e secondo quanto riportato nel presente capito- lato. Nel caso d’inadempienze ACEA, una volta sentite le giustificazioni dell’Appaltatore, si riserva la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penalitàpenali: • € (prezzo offerto x 25) per ogni “giro di lettura” consegnato con un ritardo su quanto pre- visto dal CPL compreso tra i quattro e i sei giorni di calendario, • € (prezzo offerto x 50) per ogni “giro di lettura” consegnato con un ritardo su quanto pre- visto dal CPL compreso tra i sette e i dieci giorni di calendario, • € (prezzo offerto x 100) per ogni “giro di lettura” consegnato con un ritardo su quanto previsto dal CPL compreso tra gli undici ed i quindici giorni di calendario, • € (prezzo offerto x 150) per ogni “giro di lettura” consegnato con un ritardo su quanto previsto dal CPL compreso tra i sedici ed i venti giorni di calendario, • € (prezzo offerto x 200) per ogni “giro di lettura” consegnato con un ritardo su quanto previsto dal CPL compreso tra i ventuno ed i trenta giorni di calendario, • € (prezzo offerto x 250) per ogni “giro di lettura” consegnato con un ritardo su quanto previsto dal CPL maggiore di trenta giorni di calendario più l’ammontare di un valore cal- colato forfetariamente applicando come interesse il tasso legale sull’ammontare del ruolo di fatturazione comprensivo del giro lettura interessato dal ritardo per i giorni del ritardo stesso, • € (prezzo offerto x 30) per ogni nota di credito emessa a favore della Clientela aziendale e resasi necessari a seguito dalla trasmissione di un dato errato (lettura e/o data di ese- cuzione della stessa), • € 0,50 per ogni lettura accompagnata da rilievo fotografico mancante o comunque insuf- ficiente alla certa verifica dei dati di consumo trasmessi, • € 15,00 per ogni chiave persa o danneggiata, • € 100,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a sulla consegna delle letture delle attività definite ai punti 2.2 e 2.3. • € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica sull’avvio del contratto. Nel caso in cui i ritardi siano determinati da problematiche che, a insindacabile giudizio di ACEA, siano non riconducibili a deficit organizzativi o operativi dell’Appaltatore, l’ammontare delle relative penalità potrà essere applicata una penale pari calcolato sulla base delle conseguenze da questi generati sui flussi operativi aziendali (esempio, ritardi di bollettazione). Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo giudizio di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, ACEA la grave inadempienza che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine risolve il contratto, ACEA si riserva più severe misure da adottarsi di cui all'artvolta in volta. 42 Qualora l’importo della penalità superi il 10% dell’importo contrattuale annuo si darà avvio alla procedura di rescissione del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00contratto per grave inadempimento come previsto dal suc- cessivo art 21. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni al presente articolo non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo pregiudica il risarcimento dell’eventuale maggior dannodi even- tuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia al Comune il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 31 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizioservizio di assistenza, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 41 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti dal presente capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia al Comune di BresciaImperia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 41 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia dal Comune di Brescia Imperia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia al Comune di Brescia Imperia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciadel Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Penalità. L’affidataria riconosce Qualora, su base trimestrale, la percentuale di imballaggi cellulosici prodotta dalla selezione dell’appaltatore rispetto ai rifiuti (carta/cartone) in ingresso sia inferiore al 37%, verrà addebitato all’appaltatore la differenza economica tra: - l’importo di spettanza della stazione appaltante agli effetti della convenzione COMIECO, quale moltiplicazione del 37% delle quantità di rifiuti in ingresso per il corrispettivo unitario, comprensivo degli eventuali corrispettivi integrativi per la raccolta di prossimità e dei rimborsi per pressatura e lavorazione, - Il valore della carta riconosciuto dall’appaltatore alle condizioni di aggiudicazione del presente appalto (es 2: consegnati nel trimestre ottobre-dicembre 3.000 tonnellate di carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata; l’appaltatore ha separato 1.200 tonnellate di imballaggi cellulosici, come risulta dai DDT di trasporto alla Provincia cartiera COMIECO; in tal caso 1.200/3.000 = 40% > 37% quindi nessuna penalità; quantitativo minimo di imballaggi cellulosici che l’appaltatore deve avere consegnato alla cartiera COMIECO: 1.110 t (=3.000 X 30%); in tal caso 1.000/3.000 = 30% < 37% quindi la penalità applicata all’appaltatore sarà di 110 (= 1.110 – 1.000) tonnellate X (106 – 30 =) 76 €/tonnellata = 8.360 € Non sono previsti né ammessi conguagli con trimestri successivi o precedenti; pertanto, qualora venisse applicata una penalità secondo le modalità sopra descritte, questa sarà incamerata dalla stazione appaltante (previa debita regolarizzazione contabile) senza possibilità di compensazioni di sorta. Qualora il diritto prezzo unitario di applicare aggiudicazione applicato per la vendita della carta risulti maggiore dei corrispettivi riconosciuti da COMIECO alla stazione appaltante, comprensivi degli eventuali corrispettivi integrativi per la raccolta di prossimità e dei rimborsi per pressatura e lavorazione ed al netto dei rimborsi spesa riconosciuti all’appaltatore, non si applicheranno conguagli a debito della stazione appaltante. In ogni caso l’applicazione della penalità secondo le seguenti penalità: • modalità sopra descritta sarà preceduta da contestazione per ogni giorno iscritto all’appaltatore e quindi alla procedura di cui all’art. precedente. Oltre alla facoltà di applicazione delle previste penalità di cui al presente articolo, la stazione appaltante, previa l’adozione della procedura di cui al precedente art. 7, potrà addebitare all’appaltatore gli ammanchi quantitativi di carta/cartone eventualmente riscontrati nel corso delle verifiche di cui all’art. 16. Nel caso di ritardo nelle diverse fasi oltre 30 giorni calendariali dai termini stabiliti per le comunicazioni di avvio del serviziocui al successivo art. 15, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede è facoltà della stazione appaltante procedere con l’applicazione di offerta potrà essere applicata una penale pari a 500 €, per ciascuna comunicazione in ritardo. Se il suddetto ritardo si protrae oltre il termine ulteriore di 60 giorni calendariali, la stazione appaltante può applicare un’ulteriore penalità pari ad € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)1.000. Eventuali penalità per le ulteriori ingiustificate infrazioni agli obblighi contrattuali, sono irrogate previa formale contestazione all'appaltatore, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari misura variabile da Euro 500,00 a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoEuro 3.000,00.
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Samples: www.coabser.it
Penalità. L’affidataria riconosce Nei casi in cui le lavorazioni eseguite dovessero essere di qualità non adeguata a quella richiesta, il lavoro sarà respinto. In questi casi, la Società Aggiudicataria dovrà provvedere alla Provincia il diritto di applicare riesecuzione dei lavori rispettando scrupolosamente le prescrizioni del presente Capitolato. Sono previste le seguenti penalitàpenali: • per ciascun pacco bombole non revisionato a regola d’arte o non in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, si applicherà una penale del 10% (dieci per cento) del valore del lavoro, sempre che la società aggiudicataria provveda prontamente alla corretta riparazione, facendosi carico di tutti gli oneri aggiuntivi relativi; • per ritardi nel ritiro di autobus soggetti a revisione bombole metano o nella loro riconsegna dopo l’avvenuta revisione, se imputabili alla società aggiudicataria, si applicherà una penale di €. 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascun autobus, per ogni giorno o frazione di ritardo nelle diverse fasi giorno, festivi esclusi; • per l’utilizzo di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata ricambi non originali si applicherà una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio 50% (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato specialecinquanta per cento) sul valore della riparazione (materiale + mano d’opera); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci per ogni mancato intervento entro due giorni dalla data del contraddittorio di preavviso; in caso contrario verrà applicata verifica si applicherà una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale 500,00 (Euro cinquecento/00) al giorno. L’AMTAB S.p.A. si riserva di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo richiedere il risarcimento dell’eventuale maggiore dei maggiori danni subiti, quando le penali sopra descritte non siano sufficienti a coprire l’intero ammontare del danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e penalità maturate, saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali preventivamente comunicate dall’AMTAB S.p.A., alla società aggiudicataria, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di avrà a disposizione 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazioneper la trasmissione di eventuali motivate osservazioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili Le penalità saranno defalcate dalle fatture relative alle lavorazioni eseguite. In caso di ripetute inadempienze, superiori a giudizio della Provinciatre situazioni che producano addebiti di penalità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatol’AMTAB S.p.A., potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentosi riserva il diritto di procedere alla risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior diritto di rivalersi di ogni danno, nei termini di legge nelle sedi e con le modalità ritenute più opportune.
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Samples: www.amtab.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00500,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artall’Art. 38 del presente capitolato speciale22 delle presenti condizioni di contratto); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 500,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per assenza di ciascun operatore in presidio verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati (di cui all'Art. 18 (i) - Software di gestione (Anagrafica utenti, Trouble Ticketing e Asset) - delle presenti condizioni di contratto) potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per per ogni mancata segnalazione intervento prioritario (di alert ai sistemisti cui all’Art. 18 (g) - Responsabile Tecnico - delle presenti condizioni di contratto) eseguito al di fuori degli SLA contrattualizzati, che non sia determinato da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale oraria pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato50,00; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa - Art. 18 (l) - potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 100,00 per ciascun report non consegnato; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,001.000,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 all'Errore: sorgente del presente capitolato specialeriferimento non trovata- Errore: sorgente del riferimento non trovata delle presenti condizioni di contratto, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno2.000,00. Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sulle fatture nelle quali è assunto il provvedimento di applicazione della penalità, previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato specialescritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Samples: www.provincia.brescia.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Qualora la Ditta non effettuasse gli interventi entro i termini di applicare cui all’art. 6, verranno applicate le seguenti penalitàpenali: • - ritardo non giustificato da 1 a 5 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio; - ritardo non giustificato da 6 a 10 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio; - ritardo non giustificato da 11 a 15 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio; - ritardo non giustificato da 16 a 20 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. - ritardo non giustificato oltre 20 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, relativamente oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede far eseguire le prestazioni presso un’altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente. - mancata esecuzione di offerta potrà essere una o più prestazioni previste dall’art. 5: verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)far eseguire le prestazioni presso un’ altra ditta, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artaddebitando il relativo costo alla ditta inadempiente. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario - ritardo non giustificato da 1 a 5 giorni: verrà applicata una penale di € 100,00 giornaliera pari allo 0,3 per ogni omessa comunicazionemille dell’ammontare netto contrattuale del servizio; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa - ritardo non giustificato da 6 a 10 giorni: verrà applicata una penale di € 100,00 giornaliera pari allo 0,5 per ogni giorno in cui il mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio, anche parzialmente, ; - ritardo non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere giustificato da 11 a 15 giorni: verrà applicata una penale del 2% del valore mensile giornaliera pari allo 0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere - ritardo non giustificato da 16 a 20 giorni: verrà applicata una penale di € 100,00giornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio; • - ritardo non giustificato oltre 20 giorni: verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire le prestazioni presso un’ altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente; - mancata esecuzione delle prestazioni richieste: verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a € 70,00 far eseguire le prestazioni presso un’altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente. - ritardo non giustificato di 24 ore: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per ciascun report mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio; - ritardo non consegnatogiustificato di 48 ore: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio; • - ritardo non giustificato oltre 48 ore: verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mancato rilascio della documentazione mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio. In tal caso, oltre alla penale, l’Amministrazione Comunale provvederà a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere far eseguire le prestazioni presso un’ altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente; - mancata esecuzione delle prestazioni richieste: verrà applicata una penale pari al 1% del valore all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio. In tal caso, che non sia determinata da eventi di forza maggioreoltre alla penale, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza l’Amministrazione Comunale provvederà a fine contrattofar eseguire le prestazioni presso un’altra ditta, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente. Per tutte le casistiche sopra riportate, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di cui all'artprocedere alla risoluzione del contratto. 42 All'applicazione delle penalità si procederà in contraddittorio con l’appaltatore, tramite apposita nota scritta. Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell’Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannocapitolato. Le penali penalità verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'artai sensi dell’art. 50 145 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoDPR 207/2010.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • Nel caso in cui l'Aggiudicatario contravvenga ad uno degli obblighi contrattuali sarà soggetto ad una penale per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari infrazione da € 100,00= a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio 2.000,00= in base alla gravità dell'infrazione. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante (S.A.) l'inadempienza che risolve il contratto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, la S.A. si riserva di adottare misure più severe con formale atto del Responsabile del Servizio. Gli addebiti devono essere contestati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite raccomandata con consegna a mano entro i 10 giorni successivi dall'avvenuta conoscenza del fatto. L'Aggiudicatario può far pervenire nei 10 giorni lavorativi successivi le controdeduzioni all'addebito. Qualora l’Amministrazione Comunale valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dall'Aggiudicatario, ne darà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni. Qualora l’Amministrazione Comunale ritenga insufficienti gli elementi presentati dall'Aggiudicatario a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché, comunicherà, entro il termine di 30 giorni, l'ammontare della penale che l'Aggiudicataria dovrà versare entro il termine di 30 giorni. A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcune inadempienze oggetto di sanzione da parte dell’Amministrazione Comunale: ▪ impiego di personale non idoneo (per titolo di studio o professionalità) euro 100,00 ▪ mancata compilazione o non adeguata compilazione dei registri, assenza di adeguate misure per la valutazione ed il monitoraggio del servizio (periodo transitorio), euro 50,00 ▪ mancata predisposizione dei report periodici euro 50,00 ▪ utilizzo della banca dati relativa agli utenti dei servizi per comuicazioni che esulino dai servizi in caso oggetto da euro 50,00 a euro 100,00 ▪ sostituzione della figura del referente con un operatore non avente idoneo titolo di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate studio o esperienza euro 1000,00 ▪ sostituzione della figura del referente con un operatore non avente idoneo titolo di studio o esperienza prima dell’anno euro 2000,00 L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici in modo da verificare le penalità previste all'artmigliorie o le variazioni effettuate dall’Aggiudicataria in seguito alle comunicazioni e le applicazioni delle penalità. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario Se l’inadempienza riscontrata permane verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata nuovamente una penalità pari al 1% del canone mensilee, fatto salvo nei casi più gravi, si potrà risolvere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannocontratto.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioOve siano accertati fatti, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato speciale); • o di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, l’ente interessato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere sempre chiaramente individuabileaumentata fino al raddoppio. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni facoltà di preavviso; in risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell’impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso contrario verrà applicata una di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di € 100,00 risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale. Gli enti possono comminare sanzioni pecuniarie per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • le seguenti infrazioni: — per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari dell’autovettura oltre il termine stabilito in sede di gara [€ 200,00] per la consegna di ciascuna autovettura; — per ogni giorno di ritardo oltre i termini indicati all’articolo 2, paragrafo 2.2.2 [€ 100,00]; — mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell’appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 70,00 per ciascun report 1.000,00]; — ogni altra infrazione non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • € 500,00]. — per ogni ora giorno solare di sospensione del servizioritardo, che non sia determinata da eventi di forza maggioreimputabile all’Amministrazione, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari rispetto al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo stabilito in caso di 5 verifica di conformità (cinquecollaudo) giorni solari dal ricevimento negativa per l’eliminazione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta conformità o la stessa non sia giunta nel termine indicatosostituzione dei Prodotti, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate il Fornitore è tenuto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannocorrispondere all’Amministrazione Contraente [€ 100,00].
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Penalità. L’affidataria riconosce In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentati, dalle Ordinanze Municipali, e dal presente capitolato, queste saranno accertate mediante rapporto al responsabile del servizio che ne darà formale comunicazione alla Provincia Ditta affidataria a mezzo pec con l'indicazione della penale applicabile e l'invito a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il diritto congruo termine che le verrà assegnato; l’affidatario avrà la facoltà di applicare presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi i dieci giorni, ed esaminate le seguenti penalitàgiustificazioni, qualora l'impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del soggetto affidatario non siano ritenute condivisibili dal Responsabile del Servizio Ecologia, o ancora non dovessero pervenire al Responsabile del Servizio Ecologia nel termine previsto, il Responsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, una penalità a secondo la minore o maggiore gravità dell'infrazione così come analiticamente riportato nella tabella che segue: • Mancata effettuazione di tutti i servizi 15.000,00 € per ogni giorno di mancata effettuazione Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, nei tempi e modi definiti dal capitolato. Fino ad un massimo di 6.000,00 € per inadempienza o 250 € per giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio per attrezzatura o automezzo Mancata raccolta dei rifiuti per cause imputabili a mera negligenza del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a personale impiegato 15.000,00 € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari omissione Assenza sul cantiere del responsabile non preventivamente comunicata 1.000 € per ogni giorno di assenza Omessa raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati settimanali 3.500,00 € se totale, 2.000 € se parziale Presenza sul cantiere di personale in numero inferiore a quello minimo previsto dal capitolato 350,00 € 70,00 per ogni unità/giorno in meno Omessa o ritardata raccolta dei rifiuti ingombranti dal territorio 4.500,00 € Mancato svuotamento di ciascun cestino portarifiuti 300,00 € cadauno Mancato svuotamento di ciascun contenitore. 300,00 € cadauno Mancato lavaggio e disinfezione di ciascun contenitore 300,00 € cadauno Mancato spazzamento stradale (per ciascuna via, piazza o spazio pubblico) 1.000,00 € Mancato spazzamento meccanizzato 1.200,00 € Mancato impiego delle divise aziendali 1.500,00 € Inadeguato stato di conservazione degli automezzi 1.500,00 € per ciascun automezzo Mancata consegna di documentazione amministrativa -contabile (esempio report richiesti, formulari) nei tempi richiesti 3.000,00 € Altre inadempienze contrattuali non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% contemplate tra le precedenti 2.500,00 € Mancata irrogazione delle disposizioni disciplinari previste dall’articolo 73 del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • CCNL Fise Assoambiente ai dipendenti 4.500,00 per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.sanzione omessa
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Nessuna delle parti sarà responsabile per il diritto mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto inadempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente o indirettamente a cause di applicare le seguenti penalità: • forza maggiore (disordini, calamità naturali, scioperi o ritardi nei trasporti). Qualora, poi l'Amministrazione riscontrasse una manifesta incapacità professionale nel personale fornito o nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, la stessa può risolvere immediatamente il contratto richiedendo i danni conseguenti al contraente. Nel caso di mancato avvio del servizio entro il termine indicato nel presente contratto, si applica la penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi ritardo, oltre al recupero dell'eventuale danno erariale cagionato all'Amministrazione. In caso di avvio rifiuto o omissione momentanei nell'esecuzione di una o più delle attività oggetto del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), presente contratto si applicano le seguenti sanzioni economiche: - per ogni singolo rifiuto o omissione - in caso di mancato rispetto reiterazione € 500,00 (cinquecento/00) € 1.000,00 (mille/00) La reiterazione si intende operante a decorrere dal secondo rif uto o omissione compresi, intervenuti nel corso del rapporto contrattuale. Per ogni singolo verbale erroneamente notificato, in violazione della procedura descritta all’art 3., ultimo periodo ( congruità targhe e accertamento preventivo dati conducente veicoli a noleggio) si applica la sanzione economica di € 50,00 per ogni verbale erroneamente notificato, fermo restando che non sarà contabilizzabile tra i verbali postalizzati e notificati ai fini del calcolo dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite. Fatto salvo quanto indicato circa la manifesta incapacità professionale, alla terza contestazione per iscritto relativa ad omissione o rifiuto con contestuale diffida ad adempiere, il Comune può dar corso alla risoluzione automatica del rapporto contrattuale facendo salve le procedure di risarcimento degli eventuali danni subiti. La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artdoveri contrattuali avviene con atto espresso a principalmente a mezzo posta elettronica certificata ed in via residuale con lettera raccomandata. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento L’Amministrazione procede al recupero della penale, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità immediatamente reintegrata. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale maggior danno subito a causa del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannodisservizio verificatosi.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioOve siano accertati fatti, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabileovvero violazioni di norme che possano condurre a disservizio, Brianzacque srl contesterà gli addebiti prefiggendo un congruo termine per la presentazione di giustificazioni. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, la stazione appaltante, valutate la natura e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni la gravità dell’inadempimento, le circostanze di preavviso; fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere una penalità. Le penalità per infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in caso contrario verrà applicata una penale misura variabile da un minimo di € 100,00 €.200,00 ad un massimo di €. 500,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale infrazione ad esclusivo giudizio di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensileBrianzacque srl, fatto salvo il diritto il risarcimento dell’eventuale maggiore dannodegli eventuali maggiori danni. Le penali verranno comminate previa In particolare in caso: • di ritardo sulle tempistiche concordate di installazione delle casette; • di contestazione scritta degli impianti in fase di collaudo provvisorio o definitivo, perché non conformi all’offerta o per altre anomalie, difetti di funzionamento ecc., • di mancato ritiro e saranno trattenute secondo sostituzione o per quanto previsto all'artaltro si rendesse necessario perché non conformi all’offerta o per altre anomalie, difetti di funzionamento ecc., Brianzacque srl applicherà una penale di €. 50 del presente capitolato speciale200,00 (duecento/00) per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, con facoltà di risoluzione contrattuale al raggiungimento delle penalità complessiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo Il Committente si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Committente, valutata la gravità dell’inadempienza, provvederà all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia una decurtazione a titolo di Brescia penale, fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine un massimo di 5 tre sanzioni pena la risoluzione del contratto. Il Committente si riserva il controllo del personale presente, e la verifica/corrispondenza all’elenco fornito (cinquedebitamente aggiornato anche per via fax). In caso di difformità, il Committente provvederà all’applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fino a Euro 500,00 (cinquecento/00) giorni solari dal ricevimento della contestazionee qualora venissero accertate gravi inadempienze, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili L’ammontare delle penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio della ProvinciaCommittente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannodal deposito cauzionale.
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Penalità. L’affidataria riconosce In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrono i presupposti, l’appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante all’infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune direttamente o indirettamente, è tenuto al pagamento di una penalità dell’importo variabile a seconda della inadempienza riscontrata e riferita espressamente alle seguenti situazioni: - superati i 30 minuti calcolati dall’arrivo dell’automezzo presso l’impianto di conferimento e conclusi con dall’uscita del mezzo dall’impianto medesimo, verificata, a insindacabile giudizio tramite sistema gps, istallato sui mezzi di AREASUD MILANO SpA, l’aggiudicataria corrisponderà alla Provincia il diritto stazione appaltante una penale pari a €. 100,00 per ogni 30 minuti di applicare le seguenti penalità: • permanenza ulteriore presso l’impianto; - in caso di chiusura dell’impianto, (salvo i casi di forza maggiore), senza preventiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, alla ditta appaltatrice oltre ai casi previsti di cui all’art. 20) che precede, verrà applicata una penale pari a €. 1.000,00 - per ogni giorno di chiusura; - in caso di mancato rispetto dell’art. 10) gestione amministrativa del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a €. 5,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioper cad/formulario non trasmesso, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00nei termini pattuiti; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), - in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del mancata consegna di materiale o documenti previsti nel presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di Capitolato: € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 30,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna trascorsi 30 giorni dalla data della reportistica potrà essere applicata richiesta. - qualora venga verificato dalla stazione appaltante che la percentuale di recupero effettata nel corso dell’appalto, da parte dell’aggiudicataria, sia inferiore a quella richiesta dal presente capitolato, la stazione appaltante addebiterà alla una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • €/ton. 2,00 per ogni ora punto percentuale di sospensione del serviziomateriale non recuperato, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00calcolato sulle quantità in ingresso fino a quel momento conferite; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento notifica della contestazione. Qualora dette deduzioni L’ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza. Verificandosi deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore regolarmente diffidato, non siano accoglibili ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio a giudizio della Provinciaspese dell’appaltatore, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoi lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, potranno essere fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dalla stazione appaltante. La sommatoria delle penali applicate all’affidataria le penali come in riferimento alla sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoriportata tabella, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannopotrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento di tale importo massimo costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, Coni Servizi, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare applicare, oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, le seguenti penalitàpenali: • nel caso in cui il Fornitore presti i servizi in maniera difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato e sulla base di quanto sancito dalla Travel policy con conseguenti limitazioni per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio la normale attività del servizio, relativamente verrà applicata una penale giornaliera pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo conforme, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. In tal caso dovrà essere altresì corrisposta la differenza di maggior costo sostenuto da Coni Servizi; per ogni di titolo di viaggio non supportato da adeguata indagine finalizzata alla ricerca delle migliori condizioni possibili, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (duecento/00); nel caso di erronea emissione, mancato o ritardato inoltro dei titoli di viaggio che comporti l’impossibilità di utilizzo degli stessi o la loro sostituzione per la trasferta programmata sarà addebitata al Fornitore una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per singolo titolo; per ritardata consegna dei report, superati i primi 7 giorni lavorativi di xxxxxxx, sarà addebitata al Fornitore a una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo; per ritardata consegna dei file elettronici e del supporto di carta alla fatturazione, superati i primi tre giorni lavorativi di ritardo sarà, addebitata al Fornitore una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede stabilito contrattualmente; per ogni indagine di offerta potrà essere Customer Satisfaction effettuata anche tramite terzi incaricati, che individui un risultato negativo, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.8, verrà applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio 3.000,00 (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato specialetremila/00); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, in tal caso la soglia di soddisfazione minima da raggiungere è del 70% per la prima rilevazione e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavvisoda concordare per le successive verifiche volte a migliorare la perfomance; in nel caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizionel corso di un trimestre, anche parzialmentesi verifichino almeno 5 errori amministrativi quali ad esempio: doppia fatturazione, non viene espletato; • per mancatomancato invio all’Ufficio “Amministrazione, parziale Finanza e Controllo” di Coni Servizi dell’estratto conto e/o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione eventuali note di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere credito, verrà applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report 400 (quattrocento/00). Il Fornitore avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Trascorso tale termine o qualora le giustificazioni non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione siano soddisfacenti, Coni Servizi provvederà a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% detrarre l’importo delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, mese nel quale viene assunto il provvedimento ovvero a forza maggiore o trattenere l’importo dalla garanzia definitiva; il Fornitore in quest’ultimo caso, dovrà provvedere a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia ripristinare nel suo valore la garanzia definitiva nel termine massimo di 5 10 (cinquedieci) giorni solari dal ricevimento della contestazionegiorni. Qualora dette deduzioni non nel corso di un semestre siano accoglibili applicate almeno 4 penali dello stesso tipo, Coni Servizi si riserva il diritto di risolvere il Contratto incamerando la garanzia definitiva, senza che il Fornitore abbia nulla a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, pretendere e fatto salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento dell’eventuale maggior dannodegli ulteriori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Qualora la penale applicata raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, Coni Servizi avrà la facoltà di risolvere il Contratto, incamerando la Garanzia definitiva. La legittima applicazione delle penali previste nel presente Contratto, costituisce un credito liquido, certo ed esigibile, che Xxxx Xxxxxxx ha la facoltà di compensare con i crediti vantati dal Fornitore.
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Samples: www.sportesalute.eu
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia L’Azienda USL si riserva il diritto di applicare attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso o in alcune sue parti. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: • per ogni giorno in caso di ritardo nelle diverse fasi di avvio sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 70,00500,00 per ogni giorno di mancato servizio; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabilegravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà sarà applicata una penale di € 100,00 1.000,00 per ogni omessa comunicazioneinadempimento; • per assenzain caso di impiego di personale inadeguato e/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà o insufficiente a garantire i livelli di servizio previsti dalla normativa, dal presente capitolato, dall'offerta tecnica aggiudicata e dal PTRI, sarà applicata una penale di € 100,00 300,00, per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletatodi inadempimento; • per mancatoin caso di reiterata e ingiustificata violazione dell'impegno a garantire la continuità di cura, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere sarà applicata una penale di € 100,00300,00 per ogni episodio; • per ogni giorno in caso di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati200,00, per ogni parzialeinadempimento. In caso di segnalazioni di inadempimenti, imperfetta il Direttore del DSM-DP o mancata esecuzione del servizio nei termini un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata o fax, al referente della Ditta quanto emerso e modi indicati dalle presenti capitolato specialeinsieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla Ditta, si darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che non sia imputabile alla Provincia sarà contabilizzata in sede di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari liquidazione delle fatture in corso al 1% momento del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazionenota di accredito. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a giudizio carico della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoDitta aggiudicataria.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia 1. In caso d'inadempienza, anche parziale, agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di re- sponsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penalità da applicarsi da parte della Stazione Ap- paltante nella misura variabile di seguito indicata: Servizio Violazione Importo (Euro) Minimo Massimo LOTTO 1 mancato servizio per un'intera giornata, anche in un solo Co- mune 500,00 5.000,00 LOTTO 1 mancata esecuzione della raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti 200,00 2.000,00 LOTTO 1 ritardata o trascurata raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti 100,00 1.000,00 LOTTO 1 inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione dei servizi 250,00 2.500,00 LOTTO 1 omesso intervento richiesto o per intervento eseguito oltre il diritto termine previsto dal presente Capitolato 120,00 1.200,00 LOTTO 1 irregolare raccolta con conseguente mescolamento dei rifiuti 500,00 5.000,00 LOTTO 1 mancata o irregolare consegna all'area di applicare travaso o agli impian- ti di recupero dei materiali raccolti con perdita della finalità per cui è stata attivata la raccolta differenziata 500,00 5.000,00 LOTTO 1 mancata o incompleta pulizia nei punti dei contenitori stradali 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata o incompleta rimozione del materiale a terra intorno ai contenitori stradali 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata esecuzione, nei termini stabiliti, degli ordini di servi- zio della Stazione Appaltante 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata predisposizione dei mezzi di raccolta e di trasporto, di cui all’Art. 35, 36, 37 con le seguenti penalità: • per ogni relative iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali dal primo giorno di ritardo nelle diverse fasi servizio 2.500,00 25.000,00 LOTTO 1 mancata trasmissione dei dati o delle informazioni entro i ter- mini fissati 120,00 1.200,00 LOTTO 1 mancata presentazione, dell'Appaltatore o del suo incaricato presso la Stazione Appaltante, a seguito di avvio invito anche se tele- fonico, per ricevere disposizioni o comunicazioni inerenti ai servizi 50,00 500,00 LOTTO 1 ogni inadempienza alle norme igieniche e di decoro nell'esecu- zione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio incluse scorrettezze comportamentali del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.personale dell’Appaltatore 120,00 1.200,00
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Samples: v4m-vps5.juniper-xs.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto, nonchè prescritti nel presente capitolato, e comunque nel caso in cui il diritto servizio non risulti prestato a regola d’arte e in modo soddisfacente, l’esecutore del contratto sarà invitato dal Responsabile del Procedimento ad effettuare un sopralluogo volto a chiarire e/o rimuovere l’inadempimento nei tempi da concordare. Tuttavia AREA si riserva la facoltà di applicare applicare, previa comunicazione scritta, in caso di violazione le seguenti penalità: • o detrazione di € 1.000,00 per ogni giorno il mancato invio nei termini dell’elenco nominativo del personale previsto al successivo art.11, qualora l’inadempienza dovesse persistere sarà motivo di ritardo nelle diverse fasi risoluzione contrattuale; o detrazione di avvio € 1.000,00/mese per incompleta od omessa compilazione del registro di esecuzione del servizio; o detrazione di € 500,00 in caso di mancate esecuzioni ovvero incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato di ciascuna delle prestazioni previste nei servizi giornalieri; o detrazione di € 750,00 in caso di mancate esecuzioni ovvero incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato di ciascuna delle prestazioni previste nei servizi settimanali; o detrazione di € 1.000,00 in caso di mancate esecuzioni ovvero incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato di ciascuna delle prestazioni previste nei servizi mensili; o detrazione di € 2.000,00 in caso di mancate esecuzioni ovvero incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato delle prestazioni previste nei servizi semestrali; o detrazione di € 100,00, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)rapportato ad ora, in caso di mancato rispetto dell’orario di lavoro da parte di ogni operatore. A seguito dell’applicazione di cinque penali, AREA potrà avvalersi della facoltà di rescindere il contratto, addebitando all’esecutore del servizio il risarcimento dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artdanni e spese conseguenti. 38 Per l’espletamento del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni servizio dovranno essere comunicate impegnati indicativamente quattro operatori, con almeno qualificazione professionale adeguata. Detti operatori devono essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del soggetto aggiudicatario. Inoltre deve risultare idoneo a svolgere le prestazioni del servizio e con provata capacità. Entro i dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella precedenti la consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, l’esecutore del contratto dovrà comunicare ad AREA l’elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, degli operatori che non sia determinata da eventi svolgeranno il servizio e degli eventuali sostituti, con l’indicazione per ognuno dell’inquadramento nei livelli del CCNL di forza maggiorecategoria. Altresì dovrà indicare il nominativo del proprio rappresentante presente sul posto, supervisore del servizio, al quale faranno capo gli operatori ed a cui il Responsabile del Procedimento potrà rivolgersi per comunicazioni e contestazioni in caso di rilevata irregolarità nella prestazione del servizio. Detto personale, compresi i soci in caso di cooperative, dovrà essere applicata una penale in regola con le norme di € 100,00; • igiene e sanità secondo le norme vigenti in materia. In tal senso il Responsabile del Procedimento ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per ogni inadempienza l’espletamento del servizio. Il personale dovrà essere dotato di apposito camice di lavoro e cartellino di riconoscimento. Detto personale è tenuto a fine contratto, mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui all'artsia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e corretto. 42 del presente capitolato specialeE' fatto divieto al personale di utilizzare le macchine e le attrezzature presenti negli uffici, potrà essere applicata una penale quali telefoni, computer, fotocopiatori, ecc. Il personale che svolge le operazioni di € 320,00pulizia quando gli uffici sono deserti deve curare la custodia dei locali in modo da impedire l’accesso agli estranei e provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre. Fuori dai casi sopra indicatiQualora ultimate le pulizie gli uffici siano chiusi, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione il supervisore del servizio nei termini ha l’obbligo di chiudere completamente i locali e modi indicati dalle presenti capitolato specialedisattivare la corrente elettrica dal quadro di comando generale. Spetta all'Amministrazione chiedere la sostituzione degli operatori non graditi a causa di comprovati motivi. Nel caso di esercizio di tale facoltà, che l'esecutore del contratto dovrà provvedere alla sostituzione di detti operatori entro e non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) oltre 10 giorni solari dal ricevimento della contestazionecomunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della ProvinciaPrima dell’inizio del servizio l’esecutore del contratto deve presentare al Responsabile del Procedimento un proprio programma affinché si attivi un metodo di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione delle varie attività, ovvero non vi sia stata risposta o elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e al proprio sistema e organizzazione lavorativa. Detto programma dovrà prevedere: - il programma degli interventi e le attività; - il coordinamento e controllo del personale; - la stessa non sia giunta gestione e le sostituzioni del personale per xxxxx, malattie, infortunio, ecc. e in tutti i casi in cui ciò si renda necessario. Tale programma deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento mediante apposizione di un visto entro cinque giorni dal ricevimento. In mancanza del visto nel termine indicatosuesposto, potranno essere applicate all’affidataria il programma si intende accettato, fuorché palesi illogicità o indicazioni erronee manifestamente incompatibili con le penali prescrizioni dettate dal contratto e dal presente capitolato speciale d’appalto. L’esecutore del contratto è tenuto ad attenersi al programma del servizio come sopra indicate approvato e dallo stesso redatto. Il programma può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante mediante ordini di servizio, ogni qualvolta si ritenga necessario ai fini di una miglior esecuzione del servizio. Eventuali ulteriori proposte di aggiornamento del programma, dipendenti da motivate esigenze dell’esecutore del contratto, sono approvate dal Responsabile del Procedimento previa verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità. L’esecutore del contratto deve utilizzare detergenti e prodotti chimici idonei in relazione alla sicurezza, sia verso le persone che verso i materiali, beni e apparecchiature, nonché rispondenti alle norme vigenti in materia di biodegrabilità ed antinquinamento. Nell’espletamento del servizio l’utilizzo della forza motrice e attrezzature elettriche dovranno essere limitate rigorosamente all’indispensabile. Durante le operazioni di pulizia i locali e uffici dovranno essere convenientemente areati. E’ autorizzato ad accedere negli uffici e locali elencati all’art.1 esclusivamente il personale preventivamente designato dall’esecutore del contratto. Tutti i macchinari e attrezzature devono essere mantenuti in buone condizioni d’uso, onde mantenere l’omologazione e rispondere costantemente a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoquanto previsto in materia antinfortunistica sugli ambienti di lavoro. Tutti i rifiuti risultanti dall’espletamento del servizio devono essere raccolti in sacchetti di plastica a perdere, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoi cui costi sono a carico dell’esecutore del contratto, con raccolta differenziata e da eliminare secondo le norme e procedure comunali vigenti al riguardo.
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Samples: www.area.sardegna.it
Penalità. L’affidataria riconosce Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta aggiudicataria, il Responsabile del Settore Amministrativo, su proposta del RCC/DEC e/o di altri soggetti competenti ai controlli previsti per legge e/o determinati dal presente Capitolato, procede alla Provincia contestazione diretta al Responsabile della Ditta. Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere controdedotte entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il diritto servizio. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all’irrogazione delle sanzioni sulla base di quanto sotto riportato. L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi : ▪ inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e delle clausole contrattuali; ▪ carenze nell'organizzazione del servizio; ▪ mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto presentato in sede di gara; ▪ mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale; ▪ ritardi nelle sostituzioni di personale; ▪ non corrispondenza delle attività in atto al programma didattico – pedagogico; ▪ violazione di norme igienico – sanitarie e di sicurezza; ▪ violazioni diverse alle norme del presente Capitolato e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; ▪ inosservanza degli standard gestionali previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalitàsanzioni: • - fino a € 1.000,00 per ogni violazione di quanto stabilito dai menù e dalle tabelle dietetiche; - fino a € 1.000,00 per ogni infrazione riguardante la grammatura prevista dalle tabelle dietetiche; - fino a € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi infrazione nell’ipotesi di avvio mancato rispetto della dotazione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari personale; - fino a € 70,005.000,00 per ogni violazione delle norme igienico-sanitarie riferite alla conservazione degli alimenti somministrati; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), - fino a € 5.000,00 per ogni violazione delle modalità di preparazione e distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; - fino a € 5.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le delle norme di pulizia ed igiene. In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabileprevia diffida al Concessionario ad adempiere in tempo utile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, comunque non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari superiore a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di sospensione gravità e comportino pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto. Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso in cui il Concessionario dimostri la causa di forza maggiore non imputa bile o riconducibile al Concessionario stesso. Non sono considerate cause di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e meteorologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali). Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della facoltà ivi prevista. Si intende per infrazione di particolare gravità l’infrazione che non sia determinata da eventi pregiudichi il regolare svolgimento del servizio e che comporti l’applicazione di forza maggioreuna penale pari o superiore a € 2.500,00. Il Responsabile del Settore Amministrativo, su proposta del Direttore dell'esecuzione, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla Ditta aggiudicataria, potrà essere applicata una penale graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, non applicarle qualora sia stato accertato che l'inadempimento non sia imputabile alla Provincia di Bresciasussiste, ovvero a forza maggiore o a caso fortuitoqualora sia risultato lieve, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannonon abbia comportato danni all'Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e sanzioni economiche saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione applicate mediante trattenuta sull'importo delle penali fatture con emissione da parte della Ditta aggiudicataria di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia note di Brescia accredito sulle stesse per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoun importo pari alle penalità irrogate.
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Penalità. L’affidataria riconosce Nel caso in cui l'Aggiudicatario contravvenga ad uno degli obblighi contrattuali sarà soggetto ad una penale per ogni infrazione da € 100,00= a € 2.000,00= in base alla Provincia gravità dell'infrazione Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante (S.A.) l'inadempienza che risolve il diritto contratto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, la S.A. si riserva di applicare adottare misure più severe con formale atto del Responsabile del Servizio. Gli addebiti devono essere contestati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite raccomandata con consegna a mano entro i 10 giorni successivi dall'avvenuta conoscenza del fatto. L'Aggiudicatario può far pervenire nei 10 giorni lavorativi successivi le seguenti penalitàcontrodeduzioni all'addebito. Qualora l’Amministrazione Comunale valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dall'Aggiudicatario, ne darà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni. Qualora l’Amministrazione Comunale ritenga insufficienti gli elementi presentati dall'Aggiudicatario a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché, comunicherà, entro il termine di 30 giorni, l'ammontare della penale che l'Aggiudicataria dovrà versare entro il termine di 30 giorni. A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcune inadempienze oggetto di sanzione da parte dell’Amministrazione Comunale: • m ancata compilazione o non adeguata compilazione dei registri, assenza di adeguate misure per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio la valutazione ed il monitoraggio del servizio (periodo transitorio), euro 50,00 • m ancata predisposizione dei report periodici euro 50,00 • u tilizzo della banca dati relativa agli utenti dei servizi per comunicazioni che esulino dai servizi in caso oggetto da euro 50,00 a euro 100,00 • sostituzione della figura del referente con un operatore non avente idoneo titolo di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate studio esperienza euro 1000,00 L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici in modo da verificare le penalità previste all'artmigliorie o le variazioni effettuate dall’Aggiudicataria in seguito alle comunicazioni e le applicazioni delle penalità. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario Se l’inadempienza riscontrata permane verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata nuovamente una penalità pari al 1% del canone mensilee, fatto salvo nei casi più gravi, si potrà risolvere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannocontratto.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali saranno applicate a carico del Concessionario le penali secondo quanto di applicare le seguenti penalitàseguito indicato: • ⮚ mancata istallazione e/o rimozione dei distributori nei termini prescritti dall'articolo 6: uno per mille del valore della concessione per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente rispetto ai termini fissati; ⮚ mancata corrispondenza dei distributori installati rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma presentato quelli offerti in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € gara: Euro 100,00 al giorno per ogni omessa comunicazionedistributore, fintanto che non saranno installati i distributori conformi; • ⮚ mancato pagamento del canone entro i termini: uno per assenza/mancata reperibilità mille del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 valore della concessione per ogni giorno in cui il serviziodi ritardo; ⮚ mancato rifornimento dei distributori, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale assenza di un prodotto o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • difformità rispetto a quelli offerti: Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 e per ciascun report distributore per cui si è verificato l’evento; ⮚ mancata pulizia e/o disinfezione dei distributori: Euro 70,00 al giorno per ogni distributore, fintanto che non consegnatosarà constatata l’effettuazione dell’intervento; • ⮚ mancata assistenza tecnica: uno per mancato rilascio mille del valore della documentazione a fine contratto concessione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’assistenza tecnica. Per tutte le fattispecie sopra previste l’inadempienza verrà considerata, ai fini della risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo 24, reiterata qualora si protragga per più di 10 (dieci) giorni o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1qualora, anche se di durata minore, si ripeta nell’arco dell’anno e grave qualora l’ammontare delle penali superi il 10% del valore contrattuale della concessione. In tali casi l’Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione tramite pec con possibilità di ricorrere all’esecuzione in danno del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannoConcessionario presso altri Operatori Economici. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta saranno applicate anche qualora dipendano da fatto di terzi senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dall’Aggiudicatario. Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare tramite PEC l’avvio del procedimento al Concessionario, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale imputandola sull'importo del canone di cui all'articolo 3. Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Concessionario, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannopenali.
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Penalità. L’affidataria riconosce In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, la cooperativa aggiudicataria, oltre ad ovviare alle infrazioni contestate nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie, da applicarsi con provvedimento del Dirigente competente. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza; La cooperativa, nei tre giorni dalla data di notifica dell'addebito, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il dirigente preposto. L’ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalitàcooperativa aggiudicataria e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione: • penale da €100,00 a €300,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00contributo non regolarmente e tempestivamente erogato; • decorsi tre mesi dall’avvio penale da €50,00 a €150,00 per mancata comunicazione al responsabile del servizio (periodo transitorio)competente, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale)sostituzione di un operatore; • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di da €100,00 a € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 300,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari sostituzione degli operatori a € 70,00 per ciascun report non consegnatoqualsiasi titolo assenti; • penale da €200,00 a €800,00 per mancata applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operatori e di tutte le disposizioni in materia previdenziale; • penale da €200,00 a €400,00 per mancato rilascio della documentazione rispetto delle ore di tutoraggio mensili; • penale da €50,00 a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale €100,00 per ogni utente che durante lo svolgimento del servizio rapportato ad un periodo non risulta essere munito di 3 (tre) mesiapposito cartellino di riconoscimento; • penale da €150,00 a €200,00 per ogni ora di sospensione del servizio, utente non regolarmente sottoposto alle necessarie visite mediche; • penale da €150,00 a €200,00 per ogni utente che non sia determinata viene munito delle apposite scarpe ed abbigliamento da eventi lavoro, nonché dei necessari dispositivi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00sicurezza individuale; • penale da €200,00 a €600,00 per ogni inadempienza mancata predisposizione del piano di sicurezza; • penale da €150,00 a fine contratto€300,00 per mancata adozione di tutte quelle misure e accorgimenti per prevenire ed evitare rischi di infortuni durante lo svolgimento delle attività programmate, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008; • penale da €200,00 a €400,00 per mancata assicurazione degli utenti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT); • penale da €200,00 a €400,00 per mancata applicazione nei confronti del proprio personale delle norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia assicurativa e previdenziale; • penale da €100,00 a €1;000,00 in caso di mancata esecuzione delle soluzioni proposte e degli obblighi auto-assunti dalla ditta con la presentazione del proprio progetto tecnico. Le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale. In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di cui all'art. 42 del presente capitolato specialenon ottemperanza al complesso degli impegni assunti, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicativerificata e reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati, per ogni parzialerelativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato specialeil responsabile competente procederà a diffidare l'aggiudicataria ad adempiere entro congruo termine, che non sia imputabile alla Provincia di Bresciadichiarando che, ovvero a forza maggiore o a caso fortuitodecorso inutilmente detto termine, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannocontratto s'intenderà risolto.
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Penalità. L’affidataria riconosce In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, l’impresa, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell’infrazione, sarà passibile di sanzioni amministrative da applicarsi mediante provvedimento a firma del Responsabile del competente Servizio Comunale. L’applicazione sarà preceduta da formale contestazione di inadempienza, alla Provincia quale l’impresa avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 7 giorni dalla notifica della contestazione inviata a mezzo raccomandata A. R.. Le sanzioni verranno applicate all’Impresa anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il diritto pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio. Xxxxx restando quanto sopra, viene riportato qui di applicare le seguenti penalitàseguito un elenco non esaustivo di possibili inadempienze e relative sanzioni: • Mancato raggiungimento nei primi 6 mesi di servizio (dalla presa cantiere) di una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65% (calcolato come media mensile degli ultimi tre mesi) € 5.000,00; • Mancato raggiungimento nei primi 12 mesi di servizio (dalla presa cantiere) di una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 68% (calcolato come media mensile degli ultimi sei mesi) € 5.000,00; • Mancato raggiungimento nei primi 24 mesi di servizio (dalla presa cantiere) di una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 70% (calcolato come media mensile degli ultimi dodici mesi) € 7.000,00; • Mancato raggiungimento nei primi 36 mesi di servizio (dalla presa cantiere) di una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65% (calcolato come media mensile dell’intero periodo) € 10.000,00; • Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida € 100 per utenza; • Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta frazione umida € 10 per utenza e per giorno; • Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua indifferenziata € 30 per utenza; • Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua indifferenziata € 10 per utenza e per giorno; • Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili carta, cartone e vetro € 30 per utenza; • Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili carta, cartone e vetro € 10 per utenza e per giorno; • Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili plastica, alluminio e contenitori banda stagnata € 50 per utenza; • Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili plastica, alluminio e contenitori banda stagnata € 10 per utenza e per giorno • Mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida € 2.000; • Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta della frazione umida € 500,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00ritardo; • decorsi tre mesi dall’avvio Mancata effettuazione del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale)raccolta frazione secca residua indifferenziata € 1.000; • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni Ritardo nella effettuazione del servizio di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di raccolta della frazione secca residua € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 500,00 per ogni giorno di ritardo ritardo; • Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili carta, cartone € 1.000; • Ritardo nella consegna effettuazione del servizio di raccolta delle frazioni valorizzabili carta e cartone € 500,00 per ogni giorno di ritardo; • Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili plastica, alluminio e contenitori banda stagnata (multimateriale) € 1.000; • Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta della reportistica potrà essere applicata una frazione valorizzabili plastica, alluminio e contenitori banda stagnata (multimateriale) € 500,00 per ogni giorno di ritardo; • Mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili vetro € 1.000; • Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta della frazione valorizzabili vetro € 500,00 per ogni giorno di ritardo; • Ritardo nella effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti a seguito di chiamata € 100 per giorno di ritardo; • Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti a seguito di chiamata ( si considera non effettuato il servizio quando sono trascorsi inutilmente giorni 10 dalla chiamata) € 1.000; • Mancata esecuzione di servizi vari ed occasionali concordati con l'amministrazione penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.volte l’importo concordato;
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Penalità. L’affidataria riconosce La Ditta assicura e garantisce i servizi di cui al presente Capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi, etc., nel rispetto della normativa vigente. Trattandosi di appalto di pubblica utilità e di servizi essenziali, la mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, ivi inclusi quelli di cui al precedente comma e che comporti per l’Azienda l’obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito alla Provincia il diritto Ditta delle spese a tale scopo sostenute dall’Azienda, oltre ad una penale come stabilita nel presente articolo. Il Direttore Generale dell’Azienda, o chi ne fa le funzioni, previa contestazione scritta, applicherà nei casi di applicare seguito indicati le seguenti penalitàcorrispondenti penali: • mancata effettuazione delle prestazioni previste dal piano di lavoro o dal P.A.I.: € 50,00 per evento/ospite/operatore coinvolto; • mancato rispetto delle disposizioni del personale sanitario/infermieristico: € 100,00 per evento/ospite/operatore coinvolto; • ritardo superiore ai 20’ nelle attività di cui al punto 1), non giustificate da urgenze e/o forza maggiore: € 50,00 per evento/ospite/operatore coinvolto; • condotta non conforme a principi di correttezza, disponibilità ed educazione verso gli utenti e gli altri operatori: € 100,00 per evento/ospite/operatore coinvolto; • impiego di prodotti non adeguati rispetto alle prescrizioni normative o di qualità previste dal presente capitolato: € 150,00 per tipologia di prodotto; • preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre il termine di legge: da € 600,00 a € 1.000,00; • mancata sostituzione, anche temporanea, di proprio personale: € 100,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi assenza (diurna) dal servizio per operatore; • mancata sostituzione, anche temporanea, di avvio proprio personale: da € 100,00 a € 300,00 per ogni assenza notturna dal servizio per operatore; • gravi violazioni delle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di decoro riferite al personale in servizio: € 100,00 per evento/operatore coinvolto; • ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell’esercizio del servizio, relativamente contratto desumibili direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: da € 50,00 a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede € 2.000,00. Qualora dai controlli sull’esecuzione dei lavori previsti venga riscontrato il livello ”tracce di offerta potrà essere applicata sporco” verrà addebitata una penale pari a € 70,0050,00 (Euro cinquanta/00) al giorno per ogni stanza, locale o parte di area; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)Qualora dai controlli sull’esecuzione dei lavori previsti venga riscontrato il livello “sporco, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabilee/o polvere, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario e/o alcune ragnatele” verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata addebitata una penale pari a € 70,00 100,00 (Euro cento/00) al giorno per ciascun report non consegnatoogni stanza, locale o parte di area; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto Qualora dai controlli sull’esecuzione dei lavori previsti venga riscontrato il livello “diffusamente sporco e/o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata ragnatele evidenti” verrà addebitata una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00) al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo giorno per ogni stanza, locale o parte di 3 (tre) mesiarea; • In caso di mancato risanamento, sarà addebitata una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00) al giorno per ogni ora stanza, locale o parte di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00area; • Mancata reperibilità dei Supervisori nelle fasce orarie indicate: € 100,00 (Euro cento/00). • Mancato rispetto monte ore minimo fissato: € 15,00 (Euro quindici/00) per ogni inadempienza ora. • Mancato aggiornamento dell’elenco del personale: €. 500,00.= (Euro cinquecento/00),. • Comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all’ambiente nel quale svolge il servizio: € 500,00.= (Euro cinquecento/00). • Inadempimento rispetto all’obbligo previsto per la corrispondenza dei macchinari utilizzati rispetto a fine contrattoquelli descritti nei documenti di gara e per la conformità dei macchinari alle prescrizioni antinfortunistiche: € 500,00.= (Euro cinquecento/00); È facoltà del Direttore, o di cui all'artchi ne fa le funzioni, applicare le sanzioni variabili a seconda della gravità e/o frequenza delle carenze rilevate. 42 del presente capitolato speciale, L’Azienda potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo inoltre chiedere il risarcimento dell’eventuale maggiore dannodei danni conseguenti alle soprascritte infrazioni. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'artriscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta dalla somma da pagare sulle fatture emesse. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla Ditta che avrà la facoltà di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla Provincia di Brescia per iscrittonotifica della contestazione stessa. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.normale tolleranza viene così stabilita:
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Nel caso di applicare inosservanze di quanto definito nella documentazione di gara e delle norme in generale e per ciascuna carenza rilevata, l’Asl Roma 6 si riserva l’insindacabilità di applicare, oltre che le previsioni normative generali e di specie, anche le seguenti penalitàpenalità ed anche quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni: • per ogni giorno - mancata trasmissione dei report di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioesecuzione dei lavori e mancata segnalazione dei trattamenti effettuati, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio 5.000,00 (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato specialecinquemila/00); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile- non reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report 5.000,00 (cinquemila/00); - mancato invio entro i termini temporali prescritti dell’elenco del personale penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00); - mancata comunicazione entro il termine fissato nel Capitolato Tecnico di trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti del personale, penale pari a € 300,00 (trecento/00) ciascuno; - uso di formulati e prodotti non consegnatoa norma di Capitolato Tecnico, penale pari all’1% del valore della fattura mensile del presidio territoriale/ospedaliero nel quale sono stati utilizzati; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una - impiego di personale non addestrato, penale pari al 13% del valore contrattuale della fattura mensile del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesipresidio territoriale/ospedaliero nel quale sono impiegati; • per ogni ora di sospensione - comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all’ambiente dove si svolge il servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 13% del canone mensilevalore della fattura mensile del presidio territoriale/ospedaliero nel quale sono impiegati; - nel caso in cui si verifichi la non corretta applicazione delle procedure di lavoro la penale prevista è pari al 7% del fatturato mensile oltre al risarcimento di ulteriori danni alle persone; - nel caso che in cui si susseguano attività incomplete o imperfette (almeno 5), fatto salvo sia pure sanate a mezzo di ripetizione gratuita, e contestate formalmente anche per una sola volta la penale prevista è pari a € 3.000,00 (tremila/00). - per tutte le inosservanze di altra natura rilevate dall’Amministrazione, nonché il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione mancato rispetto delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 fasce orarie convenute, penale pari a € 3.000,00 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannotremila/00).
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia In caso di inadempienze e tenuto conto della gravità delle infrazioni eventualmente accertate e notificate, l'Amministrazione Comunale 1) avvierà il diritto procedimento di contestazione mediante richiesta scritta al Concessionario chiedendo giustificazioni da rendersi sempre per iscritto entro un termine non superiore a giorni sette; 2) in assenza di giustificazioni, in caso di giustificazioni tardive o nel caso in cui le motivazioni siano ritenute insufficienti o non idonee, provvederà ad applicare le seguenti penalitàuna penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di legge come di seguito specificato: • per ogni giorno manifesto non affisso sarà applicata una penalità di € 3,00 (tre/00), senza pregiudizio dell’azione di danni che venisse fatta dai committenti e con l’obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità; • per il ritardo nelle diverse fasi nei versamenti alla Tesoreria Comunale, di avvio cui al precedente articolo 9, sarà dovuta una indennità di mora pari al 3% oltre il tasso legale da calcolarsi sugli importi non versati; • per ogni altra infrazione alle norme del serviziopresente capitolato, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede nonché alle disposizioni del Comune, saranno applicate le norme e le sanzioni previste dai Regolamenti Comunali per ogni gruppo omogeneo di offerta potrà essere infrazioni accertate e, comunque, non inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00); • per la mancata copertura dei manifesti scaduti, sarà applicata una penale pari a in ragione di € 70,001,00 per ogni manifesto non ricoperto e per ogni giorno; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio)per la mancata costituzione della sede comunale entro i 30 giorni previsti dal precedente articolo 7, in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • e per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report ritardo; se poi ciò non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo avvenisse ancora entro 180 giorni dalla data di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione decorrenza del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine il Comune si riserva la possibilità della risoluzione del contratto, previa diffida. Per l’accertamento delle inadempienze sono incaricati il personale di cui all'art. 42 vigilanza e dell’Ufficio Tributi del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannoComune. Le penali verranno penalità, indennità o sanzioni sono comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 con semplice comunicazione da notificarsi al Concessionario che ne firma ricevuta ed è tenuto a versare l’importo alla Tesoreria Comunale del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari 30 dalla notifica, salvo che giustifichi l’inadempienza entro 10 giorni dal ricevimento della contestazionecomunicazione, con idonea motivazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della ProvinciaIl Comune è autorizzato, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta senza nessuna ulteriore comunicazione, qualora il Concessionario, nel termine indicatosuddetto, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentonon effettui il versamento di cui al precedente comma, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoad effettuare equivalente prelievo sulla cauzione definitiva.
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Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Ove siano accertati fatti, comportamenti, omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato, ovvero violazioni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del serviziocomune contesterà formalmente gli addebiti, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale indicando il termine ritenuto congruo, solitamente pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci 10 giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione, per eventuali controdeduzioni. Qualora dette deduzioni il gestore non siano accoglibili provveda a giudizio della Provinciafornire le predette controdeduzioni, ovvero o qualora le stesse non vi sia stata risposta o risultino sufficientemente valide, il Comune, valutata la stessa non sia giunta nel termine indicatonatura e la gravità dell’inadempimento, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentocircostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare , con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli. In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualsiasi obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l’applicazione di una penalità di Euro 100,00 che potrà essere raddoppiata in caso di recidiva. Nel caso di inadempienze più gravi, che non comportino la revoca della concessione, il risarcimento dell’eventuale maggior dannoComune si riserva di applicare le penalità in misura variabile da Euro 200,00 ad Euro 800,00; l’importo potrà essere raddoppiato in caso di recidiva. Costituiscono gravi inadempienze: • chiusura ingiustificata dell’impianto natatorio o di sua parte fino a 3 giorni continuativi senza preventiva comunicazione motivata al Comune o senza giustificazione successiva; • mancata concessione a terzi dell’uso dell’impianto senza giustificato motivo • applicazione di tariffe d’obbligo difformi da quelle vigenti all’atto dell’attivazione del servizio, salvo eventuali aggiornamenti delle stesse secondo le modalità previste dal Capitolato; • mancata presentazione delle schede di rilevamento statistico per almeno tre volte in un anno • mancata presentazione del rendiconto di gestione e della relazione gestionale nei termini previsti dal precedente art. 19. Oltre a quanto sopra riportato, l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare caso per caso la gravità delle inadempienze. Il Comune concedente in seguito a mancato pagamento delle penali risultate definitive a seguito della procedura di cui ai punti precedenti, si riserva la facoltà di rivalersi sull’importo corrispondente al pagamento della gestione della mensilità successiva. L’Amministrazione si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente al concessionario.
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Samples: www.comune.monfalcone.go.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia Come stabilito dall’art. 37 del Capitolato Speciale di gara, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Aggiudicatario, il diritto servizio di applicare le seguenti penalità: • cui al presente contratto, anche per ogni un solo giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente non venga espletato o non dovesse riscontrarsi conforme a quanto indicato nel cronoprogramma previsto dal Capitolato Speciale di gara ed al progetto tecnico presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00gara, l’Unione Comuni d’Ogliastra applicherà all’Aggiudicatario le penalità di cui al capitolato speciale d’appalto e nello specifico: • per sostituzione durante l'anno educativo del personale educatore effettuato per esigenze organizzative dell’appaltatore, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e- mail) all’Ente: la sanzione prevista è di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni operatore. La sanzione si triplica alla terza violazione; • decorsi tre mesi dall’avvio per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. La sanzione si triplica alla terza violazione; • per negligenza constatata dell’appaltatore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento; • per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’appaltatore e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento; • per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell 'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 (cento/00) ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del servizio personale interessato; • per mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e/o per mancato rispetto di nonne igienicosanitarie o di nonne di qualsiasi altro genere attinenti i servizi insediati: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 (periodo transitorio)tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell' addebito, secondo la procedura sopra descritta e, in caso di mancato rispetto inadempimento accertato, l'applicazione avverrà mediante trattenuta dell'ammontare previsto dall'importo a saldo delle rette fatturate per i mesi a seguire provvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o sulla cauzione definitiva prestata dall’appaltatore, in caso di insufficienza dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento corrispettivi dovuti, cauzione che dovrà essere sempre chiaramente individuabilereintegrata dall’Aggiudicatario. L’Ufficio emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate. L’Ufficio, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggioreinsindacabile valutazione, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria applicare le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoqualora dovesse riscontrare alcun danno all’Amministrazione né tantomeno all’utenza.
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Samples: Contratto Di Servizio Di Asilo Nido Nel Territorio Dei Comuni Dell’unione Comuni D’ogliastra
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Nel caso di inosservanza di quanto riportato nella documentazione di gara e delle norme in generale e per ciascuna carenza rilevata, la Stazione Appaltante si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischio, responsabilità e risarcimento per eventuali danni: • non conformità rilevate circa lo stato di pulizia degli ambienti interni/esterni, chiamate a ripristino per le prestazioni non conformi, qualora determinino, per frequenza e modalità, intralcio e danno alla normale attività della struttura, ovvero non sanate nei tempi e modi richiesti, pulizie continuative non effettuate secondo le frequenze e modalità stabilite, pulizie periodiche non effettuate secondo le frequenze e modalità stabilite: penale pari all’ l% del valore della fattura mensile relativa alla Struttura / reparto / servizio per ogni giorno contestazione; pulizie a chiamata, ritardi ad intervenire a qualunque titolo penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00); non reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di ritardo nelle diverse fasi competenza penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00); mancato invio entro i termini temporali prescritti dell'elenco del personale penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00); mancata comunicazione entro il termine fissato nel Capitolato speciale di avvio trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti del serviziopersonale penale pari ad € 300,00 (trecento/00) per ogni mancata comunicazione Tutte le inosservanze di altra natura rilevate dalla Stazione Appaltante e contestate formalmente anche per una sola volta e che di seguito si elencano: mancato rispetto delle fasce orarie convenute penale pari ad € 3.000,00 uso di macchine e prodotti non a norma del Capitolato speciale penale pari all'1% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio nel quale sono stati utilizzati impiego di personale non addestrato penale pari al 3% del valore della fattura mensile relativa alla struttura / reparto / servizio nel quale sono impiegati comportamento non corretto da parte del personale impiegato, relativamente divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio penale pari al 3% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio nel quale sono impiegati inefficienza nella distribuzione e gestione delle attrezzature (dispenser e contenitori) messe a quanto indicato disposizione per la fornitura del materiale igienico sanitario e raccolta rifiuti laddove previsti penale pari al 3% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio nel cronoprogramma presentato quale si verifica inefficienza nella gestione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale igienico-sanitario penale pari al 5% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio nel quale si verifica inefficienza nella gestione del servizio di raccolta rifiuti assimilabili agli urbani penale pari al 5% del valore della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio nel quale si verifica nel caso si verifichi la non corretta applicazione delle procedure di lavoro, come previsto dal capitolato e dagli ulteriori atti di gara penale prevista pari al 7% della fattura mensile relativa alla struttura/reparto/servizio Il procedimento di applicazione della penale sarà attivato dal RUP su segnalazione scritta del DEC competente, il quale specificherà l’inadempimento e/o parziale adempimento o adempimento difforme e le conseguenze ad essi legate nonché l’ammontare della penale da applicare. Il RUP contesterà l’addebito all’appaltatore e inviterà lo stesso a forniture, entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, chiarimenti ed eventuali esimenti in ordine all’addebito mossogli. Delle penali applicate sarà data comunicazione ufficiale all’affidatario tramite PEC. L’affidatario dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio liquidazione delle fatture in corso al momento del servizio (periodo transitorio)ricevimento della nota di credito. Dopo due contestazioni scritte, la ASL Caserta si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Resta salva la facoltà insindacabile della stessa ASL Caserta in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni personale di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 ricorrere ad altre società per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile l’effettuazione del servizio; • Per ogni mancata segnalazione in tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell’affidatario. È fatta salva la possibilità di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale ricorrere in caso di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% grave inadempimento alla risoluzione del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Samples: www.soresa.it
Penalità. L’affidataria riconosce Qualora dai controlli le prestazioni dovessero risultare non conformi al presente capitolato o a quanto contenuto nel preventivo di spesa e nel caso di accertato utilizzo di prodotti non originali, la ditta appaltatrice è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti e/o alla Provincia sostituzione del pezzo, previa specifica e tempestiva segnalazione da parte dell’ATS. Nel caso in cui l’appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, l’ATS potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dello stesso o sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata, entro 15 (quindici) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. L’ATS si riserva il diritto di applicare le seguenti penalitàpenali: • € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche indicate per il recupero del veicolo nell’ambito territoriale dell’ATS; • € 50,00 per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi nell’emissione del preventivo di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00spesa; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dall’ordinativo; • € 200,00 per ogni accertato utilizzo di materiali non originali in luogo degli originali; • € 50,00 per ogni irreperibilità tempestiva del referente di cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletatoall’art. 4 del presente CSA; • per mancatoqualsiasi altro inadempimento al presente capitolato considerato grave, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere previa contestazione scritta da parte dell’ATS verrà applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale da un minimo di € 100,00; • per ogni giorno 500,00 fatta salva la maggiore stima del dovuto (es. mancata effettuazione di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'artrevisione obbligatoria nei tempi previsti). 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’applicazione delle penali verrà comunicata via P.E.C. all’Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto presentare le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento lavorativi dalla data della contestazionePEC. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l’inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva. Nei casi di violazione delle precedenti disposizioni che diano luogo nel corso di un anno a giudizio della Provinciacinque contestazioni scritte e notificate mediante P.E.C., ovvero non vi sia stata risposta o l’ATS potrà risolvere il contratto e affidare il servizio ad altra ditta. In tal caso l’ATS incamererà la stessa non sia giunta nel termine indicatocauzione definitiva posta a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto e provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo che sarà sostenuto durante il periodo di vigenza del contratto compresa l’eventuale proroga, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannofatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.
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Samples: www.ats-brianza.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia La Ditta assicura e garantisce il diritto servizio di applicare le seguenti penalità: • per cui al presente capitolato sempre ed in ogni giorno caso, anche in presenza di ritardo nelle diverse fasi agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi di avvio fornitori o trasportatori, etc. Trattandosi di appalto di pubblica utilità e di servizi essenziali, la mancata prestazione del servizio, relativamente dovuta a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede qualunque motivo, ivi inclusi quelli di offerta potrà essere applicata cui al precedente comma e che comporti per l’Amministrazione l’obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito alla Ditta delle spese a tale scopo sostenute dall’Amministrazione, oltre ad una penale pari come stabilita nel presente articolo. L’Amministrazione, previa contestazione scritta, applicherà nei casi di seguito indicati le corrispondenti penali: – fornitura di pasti preparati in base a menù non conformi alla tabella allegata al presente capitolato: da € 500,00 a € 70,001.000,00; • decorsi tre mesi dall’avvio – fornitura di pasti/alimenti per quantità e grammature non corrispondenti a quelle previste nella tabella allegata al presente capitolato: da € 600,00 a € 1.200,00; – fornitura di pasti/alimenti non conformi alle caratteristiche qualitative previste dalla tabella allegata al presente capitolato: da € 600,00 a € 1.500,00; – fornitura di pasti/alimenti nei giorni di funzionamento del servizio (periodo transitorio), in caso di numero e/o quantità inferiori a quelli ordinati: da € 300,00 a € 1.200,00; – mancato rispetto dell’orario di consegna dei Service Level Agreement verranno applicate pasti (con conseguente disservizio per l’utenza): da € 300,00 a € 1.200,00; – preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre il termine di legge: da € 600,00 a € 1.200,00; – inosservanza di disposizioni impartite dalle competenti autorità sanitarie in ordine alla produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti, nonché in ordine alle condizioni igienico-sanitarie degli addetti ed alle condizioni e modalità d’uso di locali, servizi, attrezzature, ecc.: € 1.600,00; – ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell’esercizio del contratto desumibili direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: da € 50,00 a € 2.000,00. L’Amministrazione potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle soprascritte infrazioni. Dove non espressamente previsto, le penalità previste all'artsi intendono per evento e/o operatore coinvolto. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento È facoltà dell’Amministrazione applicare le sanzioni variabili a seconda della gravità e/o frequenza delle carenze rilevate. L’applicazione delle penali dovrà essere sempre chiaramente individuabile, preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla Ditta che avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci non oltre 10 giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna solari e consecutivi dalla notifica della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore dannocontestazione stessa. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'artriscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulle somme regolarmente fatturate. 50 del presente capitolato specialeIl provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione è notificato alla Ditta con l’invito a reintegrare la cauzione stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciasopra, ovvero non vi sia stata risposta o pena la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannorisoluzione del contratto.
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Samples: www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio, relativamente avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, nonché le disposizioni del presente capitolato. L’Ufficio di Piano, previa contestazione alla ditta aggiudicataria del servizio, applica sanzioni pecuniarie (d.p.r. 554/99- art.117) nei casi in cui non vi sia rispondenza dei servizi a quanto indicato richiesto nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabilecapitolato, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di specificatamente: ▪ € 100,00 per ogni omessa comunicazioneora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di ▪ € 100,00 250,00 per ogni giorno mancato singolo servizio giornaliero; ▪ € 150,00 in cui caso di ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni singolo servizio; ▪ € 250,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti; ▪ € 250,00 per ogni mancato avvio di servizio secondo le modalità e i tempi indicati dall’Ufficio di Piano; ▪ € 250,00 per il servizio, anche parzialmentemancato intervento urgente richiesto. La sanzione sarà addebitata successivamente all’invio per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. della contestazione alla ditta appaltatrice e qualora le controdeduzioni da quest’ultimo prodotte entro 10 giorni dalla data del ricevimento della stessa, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento dovessero essere esaustive dell’episodio verificatosi. In caso di mancata presentazione delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio controdeduzioni nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato specialeo di motivazioni giudicate non accoglibili, che non sia imputabile saranno comunque applicate le sanzioni. Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione alla Provincia di Bresciaditta entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni o, ovvero a forza maggiore o a caso fortuitoin mancanza, potrà essere applicata una penalità pari dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. L’Ambito procederà al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione recupero delle penali applicate mediante ritenuta sul mandato di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria pagamento delle fatture emesse dalla Provincia di Brescia Ditta, o, in alternativa, avvalendosi della cauzione definitiva prestata. L’applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per iscrittomaggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili Per reiterati inadempimenti, a giudizio della Provinciainsindacabile dell’Ambito, ovvero non vi sia stata risposta o lo stesso avrà il diritto di chiedere la stessa non sia giunta nel termine indicatorisoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoai sensi dell’articolo 18.
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Samples: www.comune.arnesano.le.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia In caso di infrazioni agli obblighi che derivano dalle disposizioni legislative e regolamentati, dalle Ordinanze Municipali, e dal presente capitolato speciale d’appalto, queste saranno accertate mediante rapporto al responsabile del servizio che ne darà formale comunicazione all’aggiudicatario a mezzo pec con l'indicazione della penale applicabile e l'invito a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il diritto congruo termine che le verrà assegnato; l' aggiudicatario avrà la facoltà di applicare presentare eventuali giustificazioni e /o controdeduzioni agli addebiti entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi i dieci giorni, ed esaminate le seguenti penalitàgiustificazioni, qualora l'impresa affidataria non abbia provveduto a rimuovere l'inadempimento realizzatosi entro il congruo termine assegnato, o qualora le controdeduzioni del soggetto aggiudicatario non siano ritenute condivisibili dal Responsabile del Servizio, o ancora non dovessero pervenire al Responsabile del Servizio nel termine previsto, il Responsabile del Servizio potrà irrogare con apposito provvedimento, una penalità a secondo la minore o maggiore gravità dell'infrazione così come analiticamente riportato nella tabella che segue: • Mancata effettuazione di tutti i servizi 3.000,00 € per ogni giorno di mancata effettuazione Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, nei tempi e modi definiti dal capitolato. Fino ad un massimo di 1.000,00 € per inadempienza o 150 € per giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio per attrezzatura o automezzo Mancata raccolta dei rifiuti per cause imputabili a mera negligenza del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a personale impiegato 1.000,00 € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari omissione Assenza sul cantiere del responsabile 250 € per ogni giorno di assenza Omessa raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati settimanali 500,00 € se totale, 250 € se parziale Presenza sul cantiere di personale in numero inferiore a quello minimo previsto dal capitolato 200,00 € 70,00 per ogni unità/giorno in meno Omessa o ritardata raccolta dei rifiuti ingombranti dal territorio 250 € Mancato svuotamento di ciascun cestino portarifiuti 50,00 € cadauno Mancato svuotamento di ciascun contenitore. 50,00 € cadauno Mancato lavaggio e disinfezione di ciascun contenitore 50,00 € cadauno Mancato spazzamento stradale (per ciascuna via, piazza o spazio pubblico) 100,00 € Mancato impiego delle divise aziendali 200,00 € Inadeguato stato di conservazione degli automezzi 250,00 € per ciascun automezzo Mancata consegna di documentazione amministrativa -contabile (esempio report richiesti, formulari, MUD) nei tempi richiesti 250,00 € Altre inadempienze contrattuali non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai contemplate tra le precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.300,00 €
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per Le Cooperative Esercenti Attivita’ Di Pulizia
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in In caso di mancato ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'artai termini stabiliti agli artt. 38 4 e 5 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmenteCapitolato, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione imputabile a causa di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuitoad altre legittime cause di esclusione della responsabilità previste ex lege, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensileprevia formale contestazione della S.A., fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali rispetto alla quale l’impresa avrà la facoltà di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto presentare le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento relativo ricevimento, l’Impresa fornitrice, in mancanza di controdeduzioni e/o di giustificazioni congrue, documentate o non pertinenti, sarà passibile dell’applicazione delle seguenti penalità: • una quota pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale (rectius: quello discendente dall’aggiudicazione, ossia quello derivante dal ribasso offerto in sede di trattativa) per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all’ultimo giorno utile per effettuare la consegna e l’istallazione di cui all’art. 4 del presente Capitolato, fino al decimo giorno di ritardo consecutivo. Dall’undicesimo giorno di ritardo sarà facoltà della contestazioneSRR far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno e dichiarare la risoluzione contrattuale; • una quota pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale (rectius: quello discendente dall’aggiudicazione, ossia quello derivante dal ribasso offerto in sede di trattativa) per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all’ultimo giorno utile per gli interventi manutenzione ed assistenza di cui all’art. 5 del presente Capitolato, fino al decimo giorno di ritardo consecutivo. Dall’undicesimo giorno di ritardo sarà facoltà della SRR far eseguire la prestazione non effettuata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno e dichiarare la risoluzione contrattuale. L’applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno comunicate alla stessa via PEC o con altre modalità che ne garantiscano la regolare ricezione. Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La Ditta affidataria non potrà opporre alla SRR, quale esimente della propria responsabilità, i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta. Il valore complessivo delle penali non potrà comunque superare il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provinciail valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa affidataria raggiunga il 20% di tale importo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoSRR avrà facoltà, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoin qualunque tempo, di risolvere di diritto il discendente contratto di fornitura, fatto salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale di tutti i danni subiti e subendi. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, la SRR si riserva ad ogni modo di richiedere il maggior dannodanno eventualmente subito, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del discendente contratto nell’ipotesi di grave o reiterato inadempimento.
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Samples: srrpalermo.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del concessionario, le seguenti penalitàquali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Le non conformità rilevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del Concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle controdeduzioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di controdedurre secondo la procedura ordinaria. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: • mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente capitolato: € 5.165,00; • mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nelle strutture residenziali e semiresidenziali: € 5.165,00 per ciascun rilievo; • mancata ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Concessionario entro due mesi: € 5.165,00per ciascun rilievo; • mancata trasmissione bimestrale al Comune delle ricevute mensili degli stipendi pagati: € 3.000,00; • mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto: € 3.000,00 per ciascuna unità di personale; • mancata applicazione di norme in vigore contenute nel/nei Contratto/i Collettivo/i Nazionale/i di Lavoro o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello/degli stesso/i: € 3.000,00 per ciascuna mancanza; • reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: da € 1.500,00 ad € 3.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso; • mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richieste al Concessionario e offerti dallo stesso, rilevati dal personale comunale incaricato: € 1.500,00 per ciascuna unità di personale; • mancato rispetto delle procedure di autocontrollo: € 1.000,00 per ciascuna mancanza; • mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione relativi al piano di evacuazione in atto presso la struttura, mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso: € 1.000,00 per ciascuna mancanza; • mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008: € 1.000,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo; • mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente: € 1.000,00 per ciascuna mancanza; • mancato rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato:€ 1.000,00 per ciascun rilievo; • mancata manutenzione ordinaria: € 520,00 per ciascuna mancanza; • pulizia dei locali di competenza del Concessionario non eseguita o eseguita in modo del tutto insoddisfacente: € 260,00 per ciascun rilievo; • mancato pagamento del canone a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello stabilito dal presente Capitolato: € 300,00 per ogni giorno di ritardo,fermo restando che il ritardo nelle diverse fasi di avvio o il mancato pagamento del serviziocanone costituirà grave inadempimento, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00tale da comportare la risoluzione del contratto; • decorsi tre mesi dall’avvio mancato rimborso del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 costo del personale distaccato a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello stabilito dal presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di Capitolato: € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • 300,00 per ogni giorno di ritardo, fermo restando che il ritardo nella consegna della reportistica potrà o il mancato pagamento del canone costituirà grave inadempimento, tale da comportare la risoluzione del contratto. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicata una penale pari a applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato 260,00 ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari €5.165,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Nei casi di elevata gravità, le controdeduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al Concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a giudizio punti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannocauzione definitiva.
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Samples: www.provincia.pu.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicatiServizio, per ogni parzialeLotto di aggiudicazione, imperfetta l’Impresa aggiudicataria, senza giustificato motivo, non rispetti una delle seguenti condizioni: le prescrizioni del presente Capitolato la pianificazione concordata con il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione del Contratto le modalità di intervento agronomiche corrette l’utilizzo delle attrezzature richieste sostituendole con altre di caratteristiche tecniche inferiori o numericamente insufficienti il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà all’invio della segnalazione di cui al punto 4, dell’articolo 14, che costituirà nello specifico contestazione scritta di inadempienza contrattuale, e fermo restando l’obbligo dell’impresa esecutrice di provvedere immediatamente alla cessazione dell’inadempienza, comporterà l’applicazione delle seguenti penali: per mancato rispetto della pianificazione concordata, utilizzo di attrezzature diverse da quanto richiesto o per ritardo nell’avvio dell’esecuzione: prima infrazione € 200,00 seconda infrazione € 300,00 terza infrazione € 500,00 quarta infrazione: € 1.000,00 quinta infrazione : € 2.000,00 sesta infrazione : risoluzione del contratto per modalità agronomicamente scorrette, per interruzione nell’esecuzione: prima infrazione € 200,00 seconda infrazione € 300,00 terza infrazione € 500,00 quarta infrazione € 1.000,00 quinta infrazione € 2.000,00 sesta infrazione : risoluzione del contratto per mancato rispetto del presente Capitolato o per mancata esecuzione delle attivita’ previste: prima infrazione € 500,00 seconda infrazione € 1.200,00 terza infrazione - € 2.000,00 quarta infrazione - risoluzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione contratto L’applicazione delle penali di cui ai punti precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia non esclude l’addebito di Brescia per iscrittoeventuali danni arrecati al patrimonio vegetale dell’Amministrazione. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia In caso di Brescia nel termine massimo risoluzione del contratto l’Amministrazione affiderà a terzi il servizio o parte rimanente di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazionequesto, in danno dell’impresa aggiudicataria inadempiente. Qualora dette deduzioni L’esecuzione in danno non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o esime l’impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate possa incorrere a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannonorma di Xxxxx per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Samples: www.comune.valenza.al.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità: 1: • mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, riguardanti la conservazione delle derrate e delle norme previste per il personale: € 1.000,00 per ogni episodio; • nel caso di prodotto biologico inquinato da residui chimici o sostanze chimiche di sintesi, fatto salvo l’obbligo di segnalazione all’autorità penale: € 1.000,00 per ogni episodio; • per ogni giorno mancata somministrazione di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioprodotti biologici, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato IGP, DOP, ecc. previsti da capitolato e dichiarati in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a tecnica: € 70,001.000,00 per ogni episodio; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio mancata somministrazione di prodotti rinvenienti da filiera corta (periodo transitorioKm 0), come da capitolato e dichiarati in caso sede di offerta tecnica: € 1.000,00 per ogni episodio; • mancata conservazione dei campioni finalizzati al controllo igienico-sanitario € 1.000,00 per ogni episodio; • mancato rispetto dell’orario di consegna dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di pasti per un ritardo superiore a venti minuti dall’orario previsto € 100,00 200,00 per ogni omessa comunicazioneepisodio; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, pasto ordinato e non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di consegnato € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari pasto consegnato in modo difforme a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di quanto previsto dal presente capitolato € 100,00; • per ogni inadempienza mancato rispetto di grammature (si considera mancato rispetto quando su un campione di 10 porzioni, almeno 3 sono difformi (in più o in meno) o almeno 2 hanno un peso del 20% inferiore a fine contrattoquello previsto nelle tabelle dietetiche: € 100,00; • in caso di ritrovamento di corpi estranei, organici e inorganici, nelle derrate alimentari o nei parti: € 500,00; • in caso di mancato rispetto delle temperature, come indicate dalle linee guida per la refezione scolastica di cui all'art. 42 al Burp n. 112 del presente capitolato speciale28.08.18: € 100,00 per pietanza; • per ogni difformità delle pietanze, potrà comprensive delle diete speciali, rispetto a quelle previste dal menù giornaliero non autorizzate dal SIAN: € 200,00; • per ritardo nel caricamento e aggiornamento delle banche dati: (il guasto deve essere applicata una penale chiaramente imputabile alla ditta aggiudicataria e non dipendere, ad esempio, dalla lentezza della rete, dall’obsolescenza dei sistemi operativi comunali o da errori di caricamento da parte dell’operatore comunale) € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati100,00 per ogni giorno di disservizio; • per tardiva consegna dei report trimestrali: € 100,00 per ogni giorno di ritardo; • per ogni unità lavorativa mancante rispetto all’organico giornaliero previsto: € 300,00; • per difformità rispetto a quanto proposto in sede di gara rispetto ai servizi migliorativi: € 5.000,00 per proposta/progetto; Il Comune contesterà alla ditta aggiudicatrice, per ogni parzialeiscritto, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini il disservizio e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia l’intenzione di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscrittoapplicare la relativa penale. La ditta potrà comunicare avrà 5 giorni di tempo per iscritto giustificare quanto contestato. Il Comune, valuterà le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazioneeventuali giustificazioni e qualora non ritenute sufficienti, procederà con l’applicazione delle penali. Qualora dette deduzioni non le penali applicate siano accoglibili superiori al n. 10 o, comunque, l’importo sia superiore a giudizio € 7.000,00, si procederà alla risoluzione del contratto a danno della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o ditta aggiudicataria senza che la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate possa aver nulla a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannopretendere.
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Samples: www.comune.san-severo.fg.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia L’Azienda USL si riserva il diritto di applicare attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso o in alcune sue parti. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell’addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: • per ogni giorno in caso di ritardo nelle diverse fasi di avvio sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 70,001.000,00 per ogni giorno di mancato servizio; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabileservizio, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà sarà applicata una penale di € 100,00 1.000,00, per ogni omessa comunicazionefatto; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 100,00 1.000,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletatofatto; • per mancatoin caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell’Azienda USL, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere sarà applicata una penale pari a € 70,00 1.000,00, per ciascun report non consegnatoogni fatto; • per mancato rilascio della documentazione in caso rifiuto o di ritardato avvio superiore a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% 30 giorni del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizioProgetto Personalizzato con BdS, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere sarà applicata una penale di € 100,001.000,00 per ogni fatto; • per ogni inadempienza a fine contrattoin caso di rifiuto di fornire informazioni e relazioni scritte su uno o più Progetti Personalizzati, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere sarà applicata una penale di € 320,001.000,00 per ogni fatto. Fuori dai casi sopra indicati• nel caso in cui all’esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, sarà applicata una penale di € 1.000,00 (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara). In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata o fax, al referente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per ogni parzialecause direttamente o indirettamente imputabili alla Ditta, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato specialesi darà immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta salva la facoltà dell’Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Come previsto dall’articolo 113 – bis co.4) del D.Lgs 50/2016 l’ammontare delle penali non sia imputabile alla Provincia può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’importo netto contrattuale in caso di Brescia, ovvero ritardo delle prestazioni. La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Appaltante a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo richiedere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli degli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia per iscritto. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior dannomaggiori danni.
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Samples: www.ausl.pr.it
Penalità. L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare Tutte le seguenti penalità: • per ogni giorno di ritardo nelle diverse fasi di avvio del servizioinfrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente capitolato, relativamente a quanto indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta potrà essere applicata una penale pari a € 70,00; • decorsi tre mesi dall’avvio del servizio (periodo transitorio), in caso di mancato rispetto dei Service Level Agreement verranno applicate le penalità previste all'art. 38 del presente capitolato speciale); • il Supervisore dell’impresa cui fare riferimento dovrà essere sempre chiaramente individuabile, e eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno dieci giorni di preavviso; in caso contrario verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni omessa comunicazione; • per assenza/mancata reperibilità del Supervisore dell’impresa verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il servizio, anche parzialmente, non viene espletato; • per mancato, parziale o non corretto aggiornamento delle basi dati potrà essere applicata una penale del 2% del valore mensile del servizio; • Per ogni mancata segnalazione di alert ai sistemisti potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica potrà essere applicata una penale pari a € 70,00 per ciascun report non consegnato; • per mancato rilascio della documentazione a fine contratto o mancato aggiornamento della stessa potrà essere applicata una penale pari al 1% del valore contrattuale del servizio rapportato ad un periodo di 3 (tre) mesi; • per ogni ora di sospensione del servizio, che non sia determinata da eventi di forza maggiore, potrà essere applicata una penale di € 100,00; • per ogni inadempienza a fine contratto, di cui all'art. 42 del presente capitolato speciale, potrà essere applicata una penale di € 320,00. Fuori dai casi sopra indicati, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dalle presenti capitolato speciale, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penalità pari al 1% del canone mensile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Le penali verranno comminate previa contestazione scritta e saranno trattenute secondo quanto previsto all'art. 50 del presente capitolato speciale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’affidataria dalla Provincia di Brescia contestate dal Comune all’appaltatore per iscritto, a mezzo pec. La ditta potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di L’appaltatore entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazionepec contenente lettera di contestazione dovrà produrre le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto addebitato. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall’appaltatore, a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoinsindacabile del Comune, potranno essere applicate all’affidataria le penali seguenti penali, cumulabili per singole contestazioni: • per mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi € 150,00; • per mancato rispetto degli obblighi attinenti la sanificazione dei mezzi secondo protocolli anti covid-19 € 250,00 • per mancata fornitura agli utenti di mascherine e/o gel igienizzante € 250,00 • per mancato rispetto degli orari stabiliti e delle fermate senza valida giustificazione: € 300,00; • per mancata effettuazione anche di parte di una corsa: € 400,00; • per comportamento scorretto e lesivo della personalità e della moralità dei passeggeri, da parte del personale di servizio: € 400,00; • per la presenza sugli automezzi di persone non autorizzate: € 300,00. In caso di recidiva, le penalità sopra elencate verranno automaticamente raddoppiate. Il Comune ha la facoltà di risolvere definitivamente il rapporto quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno tre volte nell’anno scolastico, mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti all’accordo stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele. In caso di risoluzione del rapporto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, la facoltà di chiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa. L’applicazione delle penalità come sopra indicate elencate non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l’appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. Gli importi addebitati a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il titolo di penale o di risarcimento dell’eventuale maggior dannodanni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.
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