SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata: a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15; b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Del Verde, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Alberature, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art1. Nei Contratti strumentali, ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto del Codice, l’affidamento in Subappalto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi prestazioni ricomprese nell’oggetto del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP Contratto è consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute riferimento alle specifiche prestazioni indicati in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitariContratto.
2. Ai sensi fini del D.Lgsrilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma “Gestione Cantieri” realizzata e sviluppata dalla stessa. 159/2011 ▇▇.▇▇L’autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, termine che può essere prorogato per giustificati motivi. in materia La presentazione di documentazione antimafiaincompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 105 c. 18 del Codice.
3. Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, è per tale motivo, l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla Committente.
4. È fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire comunicare alla Committente tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei subcontraenti, l’importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti richiesti da quest’ultima. La comunicazione deve essere inoltrata tramite la piattaforma “Gestione cantieri”.
5. Nei confronti della Committente l'Appaltatore e trasmettere alla Stazione appaltantei suoi Subappaltatori sono responsabili in solido del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di Subappalto. In ogni caso, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente del perfetto adempimento degli impegni assunti dai terzi fornitori in genere.
6. La Committente provvede alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte dell'effettiva applicazione delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche prescrizioni di cui all’art. 105 c. 14 del D.lgsCodice. n.50/2016. InoltreL’Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice di questi ultimi, degli adempimenti obblighi di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenzaprevisti dalla normativa vigente, nonché all’Osservatorio regionale dell’avvenuto versamento dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell’esecuzione del 20 % del relativo ammontareContratto.
7. La Stazione appaltante può revocare Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi Subappaltatori.
8. Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà responsabile nei confronti della Committente.
9. Qualora, in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi di uno dei requisiti presupposto per l’autorizzazione viene concessaal Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In particolare l’autorizzazione è revocatanessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
10. Di regola, tra l’altrola Committente non corrisponde direttamente i pagamenti al Subappaltatore, qualora ricorrano fatte salve le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ipotesi di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgsall’art. 159/2011 ▇▇.▇▇105 c. 13. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso È fatto obbligo all’Appaltatore di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistastesso ai Subappaltatori. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro In difetto di ciò la Committente sospenderà il predetto terminesuccessivo pagamento.
11. In conformità all’art. 105 c. 9 del Codice, la Stazione appaltante sospende Committente acquisisce il successivo D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori al fine del pagamento in suo favoredelle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale, se previsto. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto Nell’ipotesi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina applicano le disposizioni di cui all’art. 105 c. 10 del D.lgsCodice.
12. 50/2016La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08.
13. L'esecuzione delle opere affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
14. L’accesso alle aree aeroportuali doganali, del Personale e dei mezzi operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le modalità previste all’Art. 9.
15. Nel caso di ricorso, da parte dell’Appaltatore, all’istituto dell’Avvalimento, trova applicazione l’art. 89 c. 8 del Codice.
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Sources: Contratti Di Fornitura, Contratti Di Servizi, Contratti Di Fornitura
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze – fatti salvi i casi previsti dall’art. 105, co. 13 del Codice - non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro Per Manutenzione Straordinaria, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
SUBAPPALTO. Per 1. Nei Contratti non strumentali, ai sensi dell'art. 1656 c.c. l'affidamento in Subappalto di prestazioni ricomprese nell’oggetto del Contratto è consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP limite percentuale e con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016riferimento alle specifiche prestazioni, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute indicati in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitariContratto.
2. Ai sensi fini del D.Lgsrilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta, unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma “Gestione Cantieri” realizzata e sviluppata dalla stessa. 159/2011 ▇▇.▇▇L’autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, termine che può essere prorogato per giustificati motivi. in materia Trascorso tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. La presentazione di documentazione antimafiaincompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso.
3. Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, è per tale motivo, l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla Committente.
4. È fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire comunicare alla Committente tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei subcontraenti, l’importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti richiesti da quest’ultima. La comunicazione deve essere inoltrata tramite la piattaforma “Gestione cantieri”.
5. Nei confronti della Committente l'Appaltatore e trasmettere alla Stazione appaltantei suoi Subappaltatori sono responsabili in solido del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di Subappalto. In ogni caso, contestualmente alla suddetta istanzal'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente del perfetto adempimento degli impegni assunti dai terzi fornitori in genere. L’Appaltatore è, altresì, responsabile in solido con i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispettoSubappaltatori degli adempimenti, da parte dell’Appaltatoredi questi ultimi, dell’obbligo posto degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a suo carico dall’artfavore del Personale.
6. 105 del D.LgsLa Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi Subappaltatori.
7. 50/2016Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà responsabile nei confronti della Committente.
8. Qualora, ai fini dell’autorizzazionein fase esecutiva, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato Committente accerti il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi di uno dei requisiti presupposto per l’autorizzazione viene concessaal Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgsnessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
9. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza È fatto obbligo all’Appaltatore di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistaai propri Subappaltatori. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, In difetto di ciò la Stazione appaltante sospende Committente sospenderà il successivo pagamento pagamento.
10. La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione delle disposizioni in suo favoremateria di sicurezza previste dal D.Lgs. Si applica altresì l’art81/08.
11. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.▇▇
12. Ai fini della verifica L’accesso alle aree aeroportuali doganali da parte del rispetto di quanto disposto dall’artPersonale e dei mezzi operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le modalità previste all’Art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/20169.
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Sources: Contratti Di Fornitura E Posa in Opera, Contratti Di Fornitura, Contratti Di Servizi
SUBAPPALTO. Per L’eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori – qualora l’aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto trovano integrale applicazione le - è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute rispettivamente di cui all’art. 105 D.Lgs118 e 37 comma 11, del Dlgs 163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo L’appaltatore deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garaAppaltante, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza al deposito del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e della documentazione attestante il possesso del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazionidei lavori. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodoperaLa Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008l’autorizzazione si intende concessa. In caso di esito negativo delle verifiche mancata presentazione in sede di cui sopra gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non si procede ad autorizzare il subappaltoconcederà nessuna autorizzazione. Inoltre l’eventuale esito negativo L’affidamento di opere in subappalto in assenza della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontarenecessaria autorizzazione da parte della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può Appaltante non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede provvede al pagamento degli stati diretto ai subappaltatori per i lavori ascrivibili alle categorie OG2 e OG1, pertanto è fatto obbligo all’esecutore del contratto di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti di questi, copia delle fatture quietanzate quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistaai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta I lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all’’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, saranno subappaltabili nei limiti del 30%, trovando applicazione ai sensi dell’art. 12 della L.80/2014 il limite di cui all’art.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, purché ricorrano tutte le fatture quietanzate entro il predetto terminecondizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/2010. Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favoreprovvederà ex art. Si applica altresì l’art37, comma 11, del D.lgs. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010163/2006 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, la bozza nei limiti del contratto di subappalto.Trova applicazione l’articolo 118, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs. 163/2006. Le opere affidate in subappalto ed non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti. L’Appaltatore resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti. Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall’art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore appalto e compatibili con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina termini di liquidazione degli acconti di cui all’artagli artt. 105 del D.lgs. 50/2016143 e 144 D.P.R. 207/2010.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Manutenzione, Accordo Quadro Per La Manutenzione Degli Immobili
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artall'art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dell'indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artdall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatoredell'Appaltatore, dell’obbligo dell'obbligo posto a suo carico dall’artdall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazionedell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo dell'effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza l'incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90dall'art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione l'accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore l'ulteriore documentazione prevista dall’Allegato dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale l'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione l'autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione l'autorizzazione è revocata, tra l’altrol'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazionedell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione l'Amministrazione acquisisce d’ufficio d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore dell'Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’artl'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’artdall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore l'Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’artdell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’artall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto L’Appaltatore potrà subappaltare nei limiti di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D. Lgs. 50/16 solo previa autorizzazione scritta da parte della Committente. L’Amministrazione dichiara di voler corrispondere all’Appaltatore le somme dallo stesso dovute nei confronti dei subappaltatori, fermo restando che l’Appaltatore si impegna a trasmettere, almeno 30 giorni prima del termine per l’emissione del relativo certificato di pagamento, idonea dichiarazione riguardante la quantificazione delle attività di competenza del subappaltatore, nonché a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni problematica riguardante i pagamenti nei confronti dei medesimi subcontraenti. L’Appaltatore, prima di ricorrere a qualsivoglia subappaltatore, dovrà trasmettere alla Committente l’istanza di autorizzazione per il subappalto, la quale dovrà contenere: - il contratto di subappalto condizionato all’autorizzazione della Committente; - le prestazioni che intende subappaltare con il relativo importo; - la denominazione e ragione sociale del soggetto proposto per il subappalto e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’affidamento, contenente la dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali e l’espressa dicitura antimafia, qualora possibile, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente; - l’attestazione dei requisiti posseduti dal soggetto proposto per il subappalto in relazione alle prestazioni oggetto di contratto, tra cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e l’autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i. circa il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/201681/2008 e s.m.i. Qualorae dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16. - ogni altro documento richiesto dalla Committente. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla legge di gara, ai fini dell’autorizzazionedal presente Contratto, venga presentata nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere fatta per iscritto ed inviata alla Committente, che provvederà al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la bozza documentazione occorrente. Ove ricorrano giustificati motivi, tale termine potrà essere prorogato una sola volta per uguale periodo. L’Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la Committente stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi anche in conseguenza delle forniture, attività, lavori e/o delle prestazioni. L’Appaltatore è tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti della Committente. Resta comunque fermo che l’Appaltatore deve tenere indenne la Committente da qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dei subappaltatori stessi. La Committente avrà il diritto di richiedere all’Appaltatore la risoluzione del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal cantiere, per imperizia o indesiderabilità del subappaltatore stesso, senza essere per questo motivo in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza alcun modo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Committente sarà in ogni caso autorizzata a esercitare direttamente i controlli e dei costi della manodoperale verifiche di cui all’art. 1662, comma 1, c.c.; a tal fine, l’Appaltatore si impegna a ottenere l’espresso consenso del Subappaltatore. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo o alla normativa applicabile, la Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai fini delle verifiche sensi dell’articolo 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016. Inoltren. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto che devono intendersi di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇seguito integralmente trascritte.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Contract for the Supply of Services, Contract
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art1. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto Il Fornitore, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016dichiarato in sede di offerta, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute affida in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzamisura non superiore al (se previsto un limite) dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), completo dell’indicazione l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei prezzi unitaridanni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di documentazione antimafiaper lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantealmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza copia del contratto di subappalto, questa . Copia del contratto di subappalto deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore inviata anche all’Azienda Sanitaria Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperasolido nei confronti dell’Agenzia e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 914, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.▇▇
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs
9. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa Fuori dai casi di cui all'articolo 84all’articolo 105 comma 13, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente Fornitore si obbliga a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva trasmettere all’Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (D.U.R.C.venti) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistacon l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l’Appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminedel subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Stazione appaltante l’Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del rispetto Fornitore agli obblighi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010cui ai precedenti commi, la bozza Agenzia potrà risolvere l’Accordo quadro e le Aziende Sanitarie Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016danno.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e ▇▇.▇▇.. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti parti del servizio che intende affidare a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire terzi e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante fatta sempre salva la verifica del rispettopossesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto relativamente alle prestazioni di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e spettanza dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche laboratori di cui all’art. 105 59 del D.lgsDPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all’art. n.50/201659 del DPR 380/2001. InoltreIn tal caso, sempre nel caso venga presentata la bozza non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazionic.d. Sull’importo del contratto subappaltatore necessario. Nell’ipotesi di subappalto è effettuata necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la verifica dell’incidenza volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei costi della manodoperalaboratori. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna Ai fini dell’affidamento in subappalto delle lavorazioni subappaltate l’incidenza prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica Codice e, nell’ipotesi di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti ministeriale di cui all’art.16all’art. 59 del DPR 380/2001. Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, comma 1con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione il prelievo dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione campioni e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso l’esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di esito negativo delle verifiche un Laboratorio di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappaltoall’art. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica 59 del D.P.R. 380/2001. L’esecuzione di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante tale prestazione può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblicoessere eseguita dal concorrente stesso, qualora il soggetto Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che la fornisce non sia sostituibile mediante partecipazione alla gara in tempi rapidiforma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza 31, comma 8, e regolarità sul lavoro105 del Codice. Conformemente a Analogamente per quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminetipo distruttivo eseguite sugli immobili, la Stazione appaltante sospende loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010personale idoneo, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ovvero essere anch’essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell’art. 105 del D.lgsCodice. 50/2016Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell’ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE, come meglio precisato nel par. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica 15.2. Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è ammessa la disciplina partecipazione anche dei soggetti di cui all’art. 105 45, comma 2, lett. a) del D.lgsCodice. 50/2016Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
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Sources: Servizio Di Verifica Della Vulnerabilità Sismica E Progettazione Di Fattibilità Tecnico Economica, Servizio Di Ingegneria E Architettura
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 dall’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇ss.mm.ii.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 L.R. n. 38/2007 nonché dall’art.90dall’art. 90, comma 9, lett.alettera a) D.lgs.81/2008del D.Lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16all’art. 16, comma 1, lett. lettere a) b) c) d) L.R.n.38/2007della L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008D.Lgs. 81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇ss.mm.ii., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. ss.mm.ii.. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇ss.mm.ii. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 L. 11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. ss.mm.ii.. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Ordinaria Edile Categoria Og 2
SUBAPPALTO. Per I lavori potranno essere subappaltati entro il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artlimite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. n.50/201650/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Nel Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgsdichiarazione ex art. n.50/2016105, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltocomma 7, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia 50/2016 circa la sussistenza o meno di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore eventuali forme di acquisire collegamento o controllo tra l’affidatario e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la il subappaltatore;
b) verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 105 del D.lgs10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. n.50/2016Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. InoltreRelativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima l'Amministrazione non intende avvalersi della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti facoltà - di cui all’art.16, al comma 1, lett13 dell'art. a) b) c) d) L.R.n.38/2007105del D. Lgs. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso n. 50/2016 - di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguitil'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminesubappaltatore, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Per Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè ammesso nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall’art. 105 D.Lgsdel D. Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale50/2016. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 commi 7 e 18 del D.lgs. n.50/2016, D.lgs.n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltosubappalto corredato della documentazione tecnica, eventualmente anche amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitaritermini prestazionali che economici. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, L’Appaltatore unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 105, comma 14, primo periodo del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016105/2016. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008L. R. n.38/2007. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007L. R. n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore medesima. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008prescritta. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra previste dal D. Lgs 50/2016 non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica In caso di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti presentazione di competenzafalsa dichiarazione o falsa documentazione, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblicila Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo 80 co. 12 del 20 % del relativo ammontareD. Lgs 50/2016. La Stazione appaltante Appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 88 commi 4 bis e 4 ter, 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.LgsD. Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.LgsD. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.LgsD. Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazioneAppaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.LgsD. Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, solo ed unicamente in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. Sono estesi all’impresa subappaltatrice al subappaltatore gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria dell’aggiudicatario con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la La Stazione appaltante Appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento del corrispettivo dei lavori o dello stato finale subappaltatori, fermo il rispetto della tempistica prevista dall’art. 13 del Capitolato, valida anche per il pagamento delle prestazioni dei lavori subappaltatori, solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavoriper ciascuno step di pagamento di cui all’art. 13 del Capitolato, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatoresubappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del D. Lgs. 50/2016, vale a dire:
a) quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consenta. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, co. 13 del D. Lgs. 50/2016, il Comune di Firenze non provvederà provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistaquietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminetermine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b) del D.Lgs.50/2016, la Stazione appaltante Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favorefavore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’artQualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità dei servizi da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇105, co. 13, lett. b) del Codice. L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. E' altresì fatto obbligo per l’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.lgsD. Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgsD. Lgs. n. 50/2016.
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Sources: Contratto Di Appalto, Technical Specifications for Public Procurement
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione 8.1. L’appaltatore può affidare l’esecuzione di lavori in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante secondo le disposizioni contenute rispettivamente e nei limiti di cui all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto Nel caso di ricorso al subappalto, questa l’Appaltatore deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore indicare in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche sede di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltrealla citata disposizione, sempre nonché quanto disciplinato nel caso venga presentata la bozza del contratto di presente articolo, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In in caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza mancato assolvimento anche di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione sola delle obbligazioni indicate ovvero, in caso di fornitura inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
8.2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di beni subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidiquelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a Ai sensi di quanto previsto dal precedente artall’art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo 105, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve provvedere a seguito di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa abbia dimostrato la sussistenza dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatoreCodice dei Contratti Pubblici.
8.3. Il Comune subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane l’unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.
8.4. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di Firenze esecuzione delle attività.
8.5. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non provvederà a corrispondere dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
8.6. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all’Appaltatore o direttamente al subappaltatore qualora previsto nel Disciplinare Tecnico e/o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguitinel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall’art. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
8.7. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticorrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore ritenute di garanzia effettuate, ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimistacon la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8.8. Qualora Ove l’Appaltatore non trasmetta le adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture quietanzate entro il predetto terminedi cui al punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Stazione appaltante sospende Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il successivo pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
8.9. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010relazione agli obblighi retributivi e contributivi, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del D.lgsCodice dei Contratti Pubblici.
8.10. 50/2016L’Appaltatore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore. Per tutto In ragione di quanto non espressamente previsto sopra l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal presente articolo si applica subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari. Altresì l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di tenere indenne la disciplina Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
8.11. In nessun caso le prestazioni oggetto di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
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Sources: Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 dall’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇ss.mm.ii.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 L.R. n. 38/2007 nonché dall’art.90dall’art. 90, comma 9, lett.alettera a) D.lgs.81/2008del D.Lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16all’art. 16, comma 1, lett. lettere a) b) c) d) L.R.n.38/2007della L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008D.Lgs. 81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇ss.mm.ii., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. ss.mm.ii.. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇ss.mm.ii. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze Palermo e non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 L. 11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. ss.mm.ii.. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi gara di volersi avvalere del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in bozzasubappalto nei limiti di cui agli artt. 118 e 37 comma 11, completo dell’indicazione Dlgs 163/06 e nel rispetto dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. presupposti e degli adempimenti di legge in materia di documentazione antimafiamateria, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garaAppaltante, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza al deposito del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti possesso del subappaltatore dei requisiti di cui all’art.16ordine generale, comma 1di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, lettsalvo proroga concessa una sola volta. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatriceTrascorso detto termine senza che si sia provveduto, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008l'autorizzazione si intende concessa. In caso di esito negativo delle verifiche mancata presentazione in sede di cui sopra gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontareconcederà nessuna autorizzazione. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti Appaltante non provvede per i lavori ascrivibili alle categorie OG2 e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede OG1 al pagamento degli stati diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all’esecutore del contratto di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti di questi, copia delle fatture quietanzate quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistaai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termineI lavori appartenenti alla categoria OG11, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favorequanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all’’art. Si applica altresì l’art37, comma 11, del D.Lgs. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica 163/2006, saranno subappaltabili nei limiti del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/201030%, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante trovando applicazione ai sensi dell’art. 105 12 della L.80/2014 il limite di cui all’art.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, purché ricorrano tutte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/2010. Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione Appaltante provvederà ex art. 37, comma 11, del D.lgs. 50/2016163/2006 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’artTrova applicazione l’articolo 118, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs. 105 del D.lgs. 50/2016163/2006.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è ammesso secondo le disposizioni contenute rispettivamente all’artdell’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 50/2016 e ▇▇.▇▇. in materia A pena di documentazione antimafianullità, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’appalto e della peculiare natura delle attività da svolgere al fine di garantire il raggiungimento del necessario livello qualitativo del servizio in termini di tempestività e qualità delle prestazioni, occorre: - unitarietà a livello organizzativo; - tempestività nell’esecuzione degli interventi di taratura e riparazione per la riduzione dei prezzi unitari posti tempi di fermo degli strumenti di misura e riduzione dei conseguenti disagi nelle attività sanitarie da svolgere; - un ottimo livello qualitativo dell’esecuzione degli interventi di taratura e riparazione degli strumenti di misura, in modo da garantire loro un’ottima durabilità nel tempo. Per raggiungere gli obiettivi indicati risulta necessaria una preponderante e continua attività dell’impresa affidataria e pertanto il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale. L’impresa affidataria, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna, in caso di subappalto, a base depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di garaeffettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica copia del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico relativo contratto che indica l’ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore 50/2016 e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualoraivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, in esito alle verifiche antimafia effettuate i requisiti richiesti per il tramite della Prefetturarilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la Stazione Appaltante revocherà l’autorizzazione. L’impresa affidataria si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di una causa esclusione di divieto indicata nell'articolo 67 cui all’art. 80 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi 50/2016 e ss.m. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di infiltrazione mafiosa ulteriore subappalto. In caso di cui all'articolo 84inadempimento, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 14, del D.Lgs. 159/2011 50/2016 e ▇▇.▇▇., il subappaltatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nei contratti di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, ivi inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ▇▇.▇▇. In tali ipotesil'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra. Per tutto quanto non previsto, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 159/2011 50/2016 e ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni La Stazione Appaltante rimane comunque esclusa da qualsiasi responsabilità civile e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza penale relativa ai rapporti contrattuali tra l’aggiudicatario e regolarità sul lavoro. Conformemente le ditte o società terze; l’Appaltatore si obbliga a quanto previsto dal precedente art. 25 tenere indenne la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇Appaltante da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Delibera/Determina a Contrarre
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artdell’art. 105 del D.Lgsd.lgs. 50/201618 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Qualoral’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti, ai fini dell’autorizzazionea pena di nullità, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artsalvo quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16106, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007del d.lgs. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblicin. 50/2016. Il subappalto è ammesso entro consentito nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto; - all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; - l’appaltatore dimostri l'assenza in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocatacapo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 all'art. 80 del D.Lgsd.lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇n. 50/2016. In tali ipotesi, la È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazioneAppaltante, ai sensi dell'articolo 94, e per gli effetti del comma 3 dell’art. 105 del D.Lgsd.lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmetteren. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistaai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010subappalto, il D.L. provvederà a: - verificare la bozza presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamentedelle imprese subappaltatrici autorizzate, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità nonché dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto Codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal presente articolo si applica subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la disciplina misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsCodice. 50/2016Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.
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Sources: Contract for Public Works
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art1. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto Il Fornitore, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016dichiarato in sede di offerta, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute affida in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzamisura non superiore al (se previsto un limite) dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), completo dell’indicazione l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei prezzi unitaridanni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo/Convenzione quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di documentazione antimafiaper lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantealmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza copia del contratto di subappalto, questa . Copia del contratto di subappalto deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore inviata anche all’Azienda Sanitaria Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperasolido nei confronti dell’Agenzia e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 914, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.▇▇
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs
9. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa Fuori dai casi di cui all'articolo 84all’articolo 105 comma 13, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente Fornitore si obbliga a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva trasmettere all’Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (D.U.R.C.venti) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistacon l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l’Appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminedel subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Stazione appaltante l’Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del rispetto Fornitore agli obblighi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010cui ai precedenti commi, la bozza Agenzia potrà risolvere l’Accordo/Convenzione quadro e le Aziende Sanitarie Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016danno.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e ▇▇.▇▇.. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo/Convenzione quadro.
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Sources: Accordo/Convenzione Quadro
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè regolato dall’art. 105 118 del D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari163/2006 e s.m.i. Ai sensi del D.Lgssuddetto art. 159/2011 ▇▇.▇▇118 i concorrenti dovranno indicare nell’offerta le parti della fornitura e montaggio che, eventualmente, intendono subappaltare a terzi, indicando i nominativi dei subappaltatori. in materia La richiesta di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanzasubappalto dovrà necessariamente contenere: il dettaglio delle attività che si intendono subappaltare, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇riferimenti di ciascun subappaltatore, tutti i documenti di carattere amministrativo e di sicurezza necessari CIS S.p.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto A. si riserva a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualorainsindacabile giudizio, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di accogliere o meno eventuali richieste di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e . Nei confronti del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle sub-Appaltatore CIS S.p.A. si riserva di effettuare le verifiche di cui all’artidoneità tecnica, economica e morale che riterrà necessarie. 105 Qualora l'Affidatario conceda in subappalto la fornitura/montaggio senza preventiva formale autorizzazione di CIS S.p.A. sarà sottoposto, con il sub-Appaltatore, alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. L' Affidatario rimarrà comunque sempre unico responsabile nei confronti di CIS S.p.A. di tutti gli adempimenti contrattuali anche per motivi imputabili direttamente a fatti di subappaltatore. In ogni caso il subappalto del D.lgsservizio richiesto non potrà, comunque, mai essere consentito in misura superiore al 30% rispetto all’entità complessiva dello stesso. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto L'Affidatario è tenuto in proprio a controllare il rispetto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperadetta clausola. Il subappaltatore è soggetto alla verifica mancato rispetto di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta queste clausole sarà considerato come gravissima inosservanza delle norme contrattuali e darà ampia facoltà a CIS S.p.A. di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante risolvere il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione contratto senza pregiudizio alcuno e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo con applicazione delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovverosanzioni previste, in caso di fornitura risoluzione per inadempimento nel capitolato. E’ fatto obbligo all'Affidatario di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistasub-Appaltatore. Qualora l’Appaltatore l'Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate dal sub-Appaltatore entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende CIS S.p.A. sospenderà il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇a favore dell’Affidatario.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. Per Non è ammesso il subappalto trovano integrale applicazione subappalto, se non nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 modalità autorizzative previste dalla normativa vigente Art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessan.81/2008. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, imprese che intendono subappaltare dovranno darne esplicita dichiarazione in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza fase di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei presentazione dell’offerta indicando i lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito le parti di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatoriopere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi o forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Conseguentemente, L’importo massimo subappaltabile non potrà comunque superare il 30% dell’importo dell’intero appalto. Gli importi corrispondenti ai servizi eseguiti dai subappaltatori saranno pagati all’impresa aggiudicataria. Ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavoridelle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, l’Amministrazione l’ASM Terni S.p.A. acquisisce d’ufficio il Documento documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore DURC), in corso di validità relativo all’affidatario e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmetteretutti i subappaltatori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgscitato ▇.▇▇▇. 50/2016. La Committente si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per la relativa pratica, ai sensi della normativa vigente. L'esecuzione del servizio affidato in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal indicato al presente articolo si applica la disciplina di cui all’artapplicherà per il subappalto l’art. 105 del D.lgsD. Lgs. 50/2016.. Si rammenta che il subappaltatore è soggetto inoltre, ai sensi della normativa vigente, ai seguenti obblighi: ⮚ verifica idoneità tecnico professionale; ⮚ l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di sui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; ⮚ requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata; ⮚ Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato; ⮚ predisposizione di un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi, presentato dall’Aggiudicatario sulle prestazioni oggetto del subappaltatore; ⮚ informare e formare le proprie maestranze in materia di sicurezza e regolarità dei lavori previsti, ⮚ Elenco del personale del subappaltatore che opera con relativo cartellino di identificazione previsto ai sensi art.26 del D.Lgs.81/2008; ⮚ Tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art.26 del T.U n.81/2008
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artPrevia autorizzazione del Commissario Straordinario Unico e nel rispetto degli artt. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi 118 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇163/06 e s.m.i. e 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.▇▇, nonché delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. in materia di documentazione antimafiamateria, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di ammesso il subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore nella misura, alle condizioni, con i limiti e del subappaltatore le modalità previste dalle predette disposizioni. In tale caso l’Affidatario rimarrà solidalmente responsabile verso il Commissario Straordinario Unico dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni affidate in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche subappalto non può formare oggetto di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di ulteriore subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra Commissario Straordinario Unico non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede provvede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa diretto dei subappaltatori. ConseguentementePertanto, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico l’Affidatario ha l’obbligo di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal medesimo corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistaai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta Nel caso in cui le fatture quietanzate quietanziate dei subappaltatori non vengano trasmesse entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento Commissario Straordinario Unico può imporre all’Appaltatore di adempiere alla trasmissione delle stesse entro 10 dieci giorni, con diffida scritta e, in suo favorecaso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che questi non provveda. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto L’Affidatario si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonchè a dare immediata comunicazione al Commissario Straordinario Unico ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del D.lgsGoverno competente della notizia dell’inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 50/2016L’Affidatario si impegna, altresì, a trasmettere, ai sensi di legge e tempestivamente, la documentazione inerente il subappaltatore utile e necessaria ai fini dell’esperimento dei controlli antimafia nei confronti di quest’ultimo.
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Sources: Contract for Services
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto l’esecuzione delle attività di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda cui al contratto, l’appaltatore potrà avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto ai sensi di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare; - il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza L’appaltatore che si avvale del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione appaltante l’Agenzia almeno 20 venti giorni solari prima della data dell’effettivo di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo prestazioni oggetto del contratto di subappalto è effettuata medesimo, trasmettendo altresì la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione certificazione attestante il rispetto possesso da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal ▇▇▇▇▇▇ in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore e attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del all’art.80 D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, 50/2016 e s.m.i. L’esecuzione delle prestazioni affidate in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; L’appaltatore dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di una causa eventuali forme di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 controllo o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante collegamenti ai sensi dell’art. 105 2359 del D.lgsC.C. con il titolare del subappalto. 50/2016L’Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall’art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per tutto quanto non espressamente previsto dal descritto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all’artrimanda all’art.105 del D.Lgs. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 e s.m.i.
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SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art1. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto Il Fornitore, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016dichiarato in sede di offerta, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute affida in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzamisura non superiore al (se previsto un limite) dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), completo dell’indicazione l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei prezzi unitaridanni che dovessero derivare alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di documentazione antimafiaper lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantealmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza copia del contratto di subappalto, questa . Copia del contratto di subappalto deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore inviata anche all’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperasolido nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 914, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.▇▇
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs
9. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa Fuori dai casi di cui all'articolo 84all’articolo 105 comma 13, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente Fornitore si obbliga a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva trasmettere all’Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (D.U.R.C.venti) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistacon l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l’Appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminedel subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Stazione appaltante l’Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in suo favoresubappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Si applica altresì l’artPer tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto Non essendo stato richiesto in sede di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullitàgara, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016Convenzione.
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Sources: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Per Ortopedia
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art1. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto L’Appaltatore, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016dichiarato in sede di offerta, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute affida in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzamisura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, completo dell’indicazione l’esecuzione delle seguenti prestazioni: .
2. La Regione non provvederà al pagamento diretto dei prezzi unitarisubappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Ai sensi Si procederà al pagamento diretto del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara105, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispettoco. 13, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. QualoraL’ Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, ai fini dell’autorizzazionei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Regione medesima, venga presentata almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la bozza copia del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata . Al momento del deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore trasmette la certificazione attestante il possesso da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e parte del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche requisiti generali di cui all’art. 105 80 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:D.Lgs n. 50/2016.
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/20086. In caso di esito negativo delle verifiche mancato deposito di cui sopra taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non si procede ad autorizzare verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
7. Il subappalto è ammesso entro non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il limite massimo quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del 20 % del relativo ammontarecontratto, anche per la parte subappaltata.
8. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione L’Appaltatore si obbliga a subappalti manlevare e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessacolpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92Ai sensi dell’art. 105, comma 3 e 9414, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.n. 50/2006, ovvero qualoral’Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefetturasubappalto, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria prezzi unitari di aggiudicazione, con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavororibasso non superiore al 20%. Conformemente 10.L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 11.L’Appaltatore si obbliga a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, trasmettere alla Regione entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminesubappaltatore, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Contratto Di Servizio Per La Realizzazione Di Una Rete Di Hub Cultura Socialità Lavoro
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso in conformità all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ▇▇.▇▇▇ Servizi delle prestazioni subappaltate. Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in materia di documentazione antimafiasubappalto, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei gli stessi prezzi unitari posti a base risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di garaappalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artrichiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazionealle seguenti condizioni: l’Impresa concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); dopo la stipula del contratto, venga presentata la bozza il Fornitore deve depositare presso Coni Servizi l’originale o copia autentica del contratto di subappaltosubappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; il Fornitore, questa unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, deve produrre: la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un consorzio, analoga dichiarazione deve essere accompagnata prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio; la dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e attestante l'assenza dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche motivi di esclusione di cui all’art. 105 80 del D.lgsD.Lgs. n.50/201650/2016. InoltreConi Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, sempre nel caso venga presentata comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore deve comunicare a Coni Servizi la bozza parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del contratto relativo importo e con proposta motivata di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazionipagamento. Sull’importo Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperail Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti indicati da Coni Servizi. Il subappaltatore è soggetto alla Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti esclusione di cui all’art.16, comma 1, lettall’art. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 80 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora50/2016. Si applicano, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefetturaquanto compatibili, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi altre disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016.
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SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione 1. Ferme restando le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto condizioni di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artcui dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tutte le categorie di lavori sono subappaltabili e affidabili a cottimo nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto Il calcolo delle percentuali di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta saranno riferite ai singoli contratti discendenti e non all’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperaDURC del subappaltatore, ai fini delle verifiche alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:Codice.
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici3. Il subappalto è ammesso entro concesso qualora l’Appaltatore indichi all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni implica che il limite massimo ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato.
4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
5. La D.L., il R.U.P. nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del 20 % del relativo ammontareD.Lgs. n. 81/2008, verificano, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può Appaltante non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede provvede al pagamento degli stati di avanzamento diretto dei lavori o dello stato finale subappaltatori e dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatoricottimisti. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore L’Appaltatore è obbligato a trasmetteretrasmettere alla stessa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, entro venti ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimistacottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termineAi sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto, la Stazione appaltante sospende Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori nei seguenti casi:
a) quando il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3 della L. 136/20103, la bozza comma 1, lettera aa), del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la disciplina parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016pagamento.
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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Segnaletica Stradale
SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzaprevia autorizzazione di ATM, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artnei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016. QualoraIl concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione della terna dei subappaltatori e delle prestazioni che intende subappaltare. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai fini dell’autorizzazionesubappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed a tal fine dovrà allegare, venga presentata la bozza per ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del contratto d.P.R. 445/2000, attestante l'assenza dei motivi di subappaltoesclusione in questione, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza ovvero da persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le ulteriori dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017 debitamente compilato nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei costi Trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27/7/2016, che dovrà essere presentato secondo le modalità previste al precedente punto 6.1. L'omessa indicazione della manodopera, terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in capo ai fini delle verifiche subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’artall'art. 105 80 del D.lgsd.lgs. n.50/201650/2016 costituisce mancanza di una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di soccorso istruttorio. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto I contratti di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamentedovranno riportare, a pena di nullitànullità assoluta, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016alla Legge 136/2010.
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Sources: Appalto Per La Progettazione E Realizzazione Di Un Sistema Di Segnalamento
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso ed in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto conformità di quanto disposto dall’art. 3 105 del D.lgs.50/2016. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non puo’ superare il limite previsto nella norma di legge. L’Appaltatore puo’ affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione dell’Appaltante, purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati da parte dell’Appaltatore i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. L'Appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso l’Appaltante almeno venti giorni prima della L. 136/2010, la bozza data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto ed presso l’Appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto prevedono espressamentesia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’artdell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina Nelle ipotesi di cui all’artal comma 13, lettere a) e c) dell’art.105 del D.Lgs.50/2016, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra. 105 del D.lgs. 50/2016.L’Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è È fatto obbligo all’Appaltatore all’Aggiudicatario di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettereAppaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore ai subappaltatori o cottimistacottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la Stazione stazione appaltante sospende sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in suo favorederoga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010 (tuttora in vigore ex art. Si applica altresì l’art217 comma primo lett. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇u) del D.Lgs. Ai fini della verifica n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del rispetto regolamento di quanto disposto dall’artcui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 3 della L. 136/2010L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, la bozza previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
1) che l’Aggiudicatario dell’A.Q., in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo Contratto Applicativo, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'Aggiudicatario, in sede di Contratto Applicativo, provveda al deposito del contratto di subappalto ed presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato, altresì, della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto prevedono espressamente, a pena di nullitàsia in termini prestazionali che economici. L'Aggiudicatario deve praticare, per l’Appaltatore ed le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento. L'Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, e ove presente il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei flussi finanziari relativi ai suddetti contrattilavori. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga clausola espressadichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, sempre società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a pena di nullità100.000 euro, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante ai sensi dell’artsono ridotti della metà. 105 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di cui all’artmanodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare con il singolo Contratto Applicativo. 105 È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del D.lgs. 50/2016sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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Sources: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Strade Comunali
SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il ricorso al subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente nei modi e termini di cui all’art. 105 D.Lgs. n.50/201650/2016 s.m.i. Nel contratto Senza l'autorizzazione di Soris S.p.A. è vietato all’Appaltatore di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Disciplinare. Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere alla Stazione Appaltante il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. Il subappalto potrà essere autorizzato, nei limiti sopra indicati, previa richiesta alla Soris S.p.A., a condizione che:
a) all'atto dell'offerta l’aggiudicatario abbia indicato i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassoservizi o parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, indicando altresì, ai sensi dell’art. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del 105 D.lgs. n.50/201650/2016 s.m.i., al fine del rispetto la terna di subappaltatori;
b) Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 s.m.i.. In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 7, D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato relative prestazioni, il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi Al momento del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia deposito del contratto di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario dovrà trasmettere altresì la verifica del rispetto, certificazione attestante il possesso da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a suo carico dall’art. 105 del D.Lgsse medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del Il contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri corredato della sicurezza e dei costi della manodoperadocumentazione tecnica, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza amministrativa ed eventualmente grafica/logistica direttamente derivata dagli atti del contratto di affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovverotermini prestazionali che economici. L’affidatario, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è sarà inoltre obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore gli affidatari non trasmetta trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione stazione appaltante sospende sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari. Non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in suo favorefavore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del Al contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina applicano inoltre le disposizioni di cui all’artall’ art. 105 del D.lgs. 30 c. 5 e 6 D.P.R. 50/2016.
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SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzaprevia autorizzazione di ATM, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artnei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. QualoraIl concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rendere, nell'ambito della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, recante l'indicazione della terna dei subappaltatori e delle prestazioni che intende subappaltare. Il concorrente è altresì tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto subappaltatori indicati dei motivi di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche esclusione di cui all’artall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 80 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.50/2016 ed a tal fine dovrà allegare, per ciascun subappaltatore, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione in questione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del subappaltatore ovvero qualorada persona munita dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. È facoltà del subappaltatore utilizzare a tal fine l'allegato DGUE, ivi compreso l’Addendum contenente le ulteriori dichiarazioni introdotte dal D.lgs. 56/2017, debitamente compilati nelle parti di interesse, sulla base delle indicazioni contenute nelle premesse del DGUE e nel Modello di Formulario di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, che dovrà essere presentato secondo le modalità previste al precedente punto 6.1. L'omessa indicazione della terna dei subappaltatori ovvero l'omessa presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza capo ai subappaltatori dei motivi di una causa esclusione di divieto indicata nell'articolo 67 cui all'art. 80 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi 50/2016 costituisce mancanza di infiltrazione mafiosa una dichiarazione essenziale, con conseguente applicazione della procedura di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgssoccorso istruttorio. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto I contratti di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamentedovranno riportare, a pena di nullitànullità assoluta, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della l’assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016alla Legge 136/2010.
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SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. ss mm in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. ss mm. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 L.R. n 38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.alett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente In conformità a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara26 della legge provinciale n. 2/2016 e, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire limitatamente alla stazione appaltante la verifica del rispettoquota subappaltabile, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di il subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90ammesso, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 30% del relativo ammontare(trenta per cento) dell’importo complessivo della concessione (comprensivo degli oneri della sicurezza). La Stazione appaltante può revocare Il concessionario, al fine di poter procedere all’affidamento in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e subcontratti qualora sia verificato adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il venir meno delle condizioni diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. dalla legge nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovverosubappalto non autorizzato, in caso di fornitura di beni nonché agli obblighi e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto adempimenti previsti dall’art. 3 della L. legge n. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullitànullità assoluta. Per la natura del contratto, per l’Appaltatore ed la stazione appaltante non procede al pagamento diretto ai subappaltatori degli importi delle prestazioni eseguite. L'elenco prodotto dal concessionario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori l’obbligo della e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai suddetti contrattisubappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei La stazione appaltante controlla i contratti sottoscritti dall’Appaltatore stipulati dal concessionario con i subappaltatori e i subcontraenti, comunicati per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non espressamente sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 dall'articolo 67 del D.lgs. 50/2016decreto legislativo n. 159 del 2011.
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Sources: Concession Agreement
SUBAPPALTO. Per I lavori potranno essere subappaltati entro il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artlimite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. n.50/201650/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Nel Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgsdichiarazione ex art. n.50/2016105, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltocomma 7, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia 50/2016 circa la sussistenza o meno di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore eventuali forme di acquisire collegamento o controllo tra l’affidatario e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la il subappaltatore;
b) verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto n. 50/2016 - di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguitil'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminesubappaltatore, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. Per Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs 50/2016 L’affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione dell’Amministrazione conseguente ad apposita istanza presentata dall'appaltatore, con riferimento alle lavorazioni elencate al Titolo III Art. 30, sussistendo le seguenti condizioni: - che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nel rispetto dei limiti (30% dell'importo complessivo del contratto ) di cui al comma 2 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016; - che il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 105 80 del D.Lgs. n.50/201650/2016 e che gli stessi risultino qualificati nelle categorie relative alle prestazioni oggetto di subappalto. Nel L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata presso la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artdei subappaltatori dei requisiti di qualificazione nonché la dichiarazione dei subappaltatori attestante l’assenza in capo agli stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 105 80 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del Il contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l’arresto e l’ammenda ai sensi dell’art. 21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all’aggiudicatario del cottimo. E’ data altresì all’Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L’Appaltatore ha l’obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in merito all’incidenza subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli oneri standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza lavorazioni oggetto del contratto di subappaltoappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione ovunque espletate, che richiedono l'impiego di mano d'opera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto prestazioni affidate o di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodoperamanodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore è soggetto L’appaltatore comunica alla verifica stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall’art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90nullità assoluta, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta un’apposita clausola con la quale ciascuno di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.16alla stessa legge. L’Appaltatore, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In nel caso di esito negativo delle verifiche ricorso al subappalto, ha l’obbligo, ai sensi del comma 15 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L’Appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi del comma 8 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇al citato ▇.▇▇▇ 50/2016 art 105 comma 13, lettere a) e c)., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
SUBAPPALTO. Per Ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artcontratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto, ovvero la possibilità di stipulare per l’esecuzione dell’appalto sub-contratti che non sono subappalti, secondo la disciplina prevista dal suddetto articolo 105 D.Lgs. n.50/201650/2016 s.m.i.. Si dà atto che in sede di offerta l’appaltatore ha fatto presente che provvederà a subappaltare o affidare in cottimo le seguenti lavorazioni: Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante. Nel La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. L’affidatario deposita il contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante l’Amministrazione Committente almeno 20 venti giorni prima della data dell’effettivo di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo Al momento del deposito del contratto di subappalto è effettuata l’affidatario trasmette la verifica dell’incidenza certificazione attestante il possesso dei costi della manodoperarequisiti di qualificazione del subappaltatore prescritti dal D.Lgs. A tal fine nel 50/2016 s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario che si avvale del costo della manodoperasubappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile con il titolare del subappalto. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva dei confronti della Amministrazione Committente. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante salvo il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti caso di cui all’art.16all’art. 50, comma 1co. 8, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatriceultimo periodo, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.50/2016 s.m.i.. L’affidatario e, ovvero qualoraper suo tramite, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefetturai subappaltatori, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione trasmettono al Comune committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa edile, ove presente, nonché copia del subcontratto la sussistenza piano di una causa sicurezza di divieto indicata nell'articolo 67 del cui al D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 81/2008. Ai fini del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesipagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e del subappalto, la Stazione stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia acquisisce d’ufficio il DURC in corso di ultimazione ovverovalidità dell’affidatario e ai subappaltatori. L’affidatario è tenuto a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L’appaltatore si impegna:
1) a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta e, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente varianti a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei indicare i lavori o dello stato finale dei lavori solo le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2) a seguito curare il coordinamento di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano prestato dall’appaltatore;
3) a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici ;
4) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentementei subcontraenti dalle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico servizi ed alle forniture di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente cui al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’artcomma 1 dell’art . 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamentelegge 136/2010 s.m.i., a pena di nullitànullità assoluta, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016alla suddetta legge.
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Sources: Contract for Public Works
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artall'art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dell'indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artdall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatoredell'Appaltatore, dell’obbligo dell'obbligo posto a suo carico dall’artdall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazionedell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo dell'effettivo inizio dell’esecuzione dell'esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni prestazioni subappaltate l’incidenza l'incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90dall'art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione l'accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore l'ulteriore documentazione prevista dall’Allegato dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art1. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappaltocondizioni, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire modalità e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al 30% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto, le seguenti prestazioni contrattuali: manutenzione impianti idrici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio ed elevatori.
2. QualoraIl Fornitore, ai fini dell’autorizzazioneprima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del subappaltatore, venga presentata dovrà trasmettere all’Agenzia la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche documentazione di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016n. 50/2016 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, resta fermo l’obbligo previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del deposito D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, i corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperaLegge n. 136/2010.
6. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore è soggetto alla verifica o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore dovrà dimostrare, per tutta la durata del Contratto, l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti esclusione di cui all’art.16, comma 1, lettall’art. a) b) c) d) L.R.n.38/200780 del D.lgs. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;n. 50/2016.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/20088. In caso ricorrano motivi di esito negativo delle verifiche esclusione di cui sopra non si procede ad autorizzare il all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, l’Agenzia revocherà l’autorizzazione al subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
9. Il subappalto è ammesso Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.venti) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistacon l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le vengano trasmesse dette fatture quietanzate entro il predetto terminenei termini previsti, la Stazione appaltante sospende l’Agenzia sospenderà il successivo pagamento in suo favorea favore del Fornitore.
10. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto prevedono espressamentequalora, a pena durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ Agenzia né al differimento dei termini di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 esecuzione del D.lgs. 50/2016Contratto.
11. Per tutto quanto non espressamente previsto dal nel presente articolo si applica la disciplina trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
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Sources: Contract for Maintenance Services
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualorapresente fornitura, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefetturariferimento ai singoli lotti oggetto di partecipazione, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84potrà essere subappaltata, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgsDecreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 50/2016Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Non si configurano come attività affidate in subappalto le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: ⮚ l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ⮚ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; ⮚ all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; ⮚ il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente Paragrafo. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Per tutto quanto i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non espressamente previsto dal superiore al venti per cento (valore indicativo), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le disposizioni in parola si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si applica è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la disciplina costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’artall'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. 105 del D.lgs. 50/2016I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
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Sources: Capitolato d'Oneri
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è ammesso secondo le disposizioni contenute rispettivamente modalità e nei limiti indicati all’art. 105 D.Lgsdel D. Lgs. n.50/201650/2016. Nel Ai sensi del comma 6 del citato art. 105 è obbligatorio, qualora il concorrente singolo o riunito volesse fare ricorso all’istituto del subappalto, indicare una terna di possibili subappaltatori. In ordine alle prestazioni di cui si compone l’appalto, la terna dei possibili subappaltatori deve essere indicata in relazione a ciascuna prestazione omogenea. L'impresa aggiudicataria, in caso di ricorso al subappalto, dovrà depositare il contratto di subappalto i costi relativi presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'impresa aggiudicataria trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla sicurezza non sono soggetti a ribassoprestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del citato decreto. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Il contratto di subappalto, eventualmente anche corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitaritermini prestazionali che economici. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.LgsD. Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. 50/2016, l’impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in materia di documentazione antimafiasubappalto, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei gli stessi prezzi unitari posti a base risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di garaappalto. L’impresa aggiudicataria deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Committente verifica del rispettol’effettiva applicazione della presente disposizione attraverso il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione. L’impresa aggiudicataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte dell’Appaltatoredi questo ultimo, dell’obbligo posto degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Non è consentito affidare subappalti a suo carico soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. In conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto 50/2016 all'atto dell'offerta è necessario che i concorrenti indichino le prestazioni o le parti delle prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di tali indicazioni il successivo subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontarevietato. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇ricorrere al subappalto.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Appalto Di Noleggio
SUBAPPALTO. Per È ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente subappalto, in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Nel Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedano l’impiego di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassomanodopera, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore al 50% dell’importo del contratto da affidate, ai sensi dell’art. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi 105, comma 2, del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs 50/2016, introdotto dal D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolon. 56/2017. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 Il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda ▇.▇.▇▇. Almeno venti giorni prima della data dell’effettivo inizio delle prestazioni in materia subappalto, il subappaltatore dovrà far pervenire alla stazione appaltante:
a) copia del contratto di documentazione antimafiasubappalto;
b) la dichiarazione di assenza di forme di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c. tra subappaltatore o cottimista e subappaltante;
c) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. lgs 50/2016 in relazione alle prestazioni da eseguire, è fatto obbligo all’Appaltatore qualora l’autocertificazione presentata in sede di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici gara si scaduta;
d) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artmotivi di esclusione di cui all’art. 85 80 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto 50/2016, qualora l’autocertificazione presentata sia scaduta ovvero debba essere modificata;
e) l’eventuale indicazione che il subappaltatore è una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante microimpresa o piccola impresa. La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare la verifica del rispettodella sussistenza delle condizioni di autorizzazione al subappalto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 14 del medesimo articolo. QualoraA tal fine, ai fini dell’autorizzazione, venga l’offerta presentata la bozza del contratto in sede di gara dovrà espressamente indicare l’importo delle prestazioni che si intendono affidare in subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del Il contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamenteespressamente prevedere, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori che le parti contraenti sono tenute a rispettare l’obbligo della di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, il contratto dovrà riportare le seguenti clausole:
1. L’impresa .....….…. in qualità di subappaltatore dell’impresa ..…………nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 8 Berica, CIG n……...…, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. 50/2016L’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ▇.▇.▇▇. n. 8 Berica, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Di Neurostimolazione Cerebrale Profonda
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artI soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel Il contratto non può essere ceduto a pena di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a nullità, fatto salvo quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, 106 comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) 1 lettera d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici). Il subappalto è ammesso entro il limite massimo secondo le disposizioni dell’art. 105 del 20 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’eventuale subappalto sarà autorizzato da ASL DI PESCARA nei limiti del 30% dell’importo complessivo del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti contratto purchè l’Operatore economico, all’atto dell’offerta, abbia indicato i servizi che intende subappaltare e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualoraabbia dimostrato l’assenza, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefetturacapo ai subappaltatori, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza dei motivi di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa esclusione di cui all'articolo 84all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’operatore economico deve obbligatoriamente indicare la terna dei subappaltatori. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Stazione apaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore, quale contraente principale, resta responsabile in via esclusiva dei danni che dovessero derivare ad ASL DI PESCARA , alle Aziende o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deve depositare presso ASL DI PESCARA , almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto, il contratto o copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dall’art. 105 comma 4 7 del D. Lgs. 50/2016: dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.mm.ii.; - dichiarazione attestante la non sussistenza a carico del subappaltatore di alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia in materia; - dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di R.T., società o consorzio (comma 18); Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia intermini prestazionali che economici. Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore dovrà applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% nel rispetto degli standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Appaltatore ed all'articolo 91 comma 6 il subappaltatore saranno tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti dell’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇50/2016 e del presente capitolato. In tali ipotesiL’Appaltatore, la Stazione appaltante può non procedere i subappaltatori ed i subcontraenti dovranno assicurare, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla revoca dell’autorizzazione, tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 94della L.136/2010. Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 comma 13, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, ASL DI PESCARA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa
b) in caso di fornitura inadempimento da parte dell’Appaltatore
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L’Appaltatore dovrà comunicare all’ASL DI PESCARA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblicopagamento. Resta inteso che l’ASL DI PESCARA , qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentementedel corrispettivo, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce acquisirà d’ufficio il Documento documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore e agli obblighi di cui ai precedenti commi, ASL DI PESCARA potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016danno. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD. Lgs. 50/2016.n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici19.1. Il subappalto non è consentito con riferimento alla fornitura dell’Impianto di cremazione. Ciò premesso, è per il resto consentito il subappalto nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità indicate dal combinato disposto degli artt. 118 Dlgs 163/2006 e s.m.i., in quanto applicabili, e 298, comma 4, d.p.r. 207/2010. L'Esecutore rimane comunque l'unico responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della corretta esecuzione dell'appalto.
19.2. In considerazione della tipologia della fornitura e delle limitate opere murarie necessarie per la posa dell’Impianto di cremazione all'interno del Tempio (fori nei solai e nei tamponamenti, ecc) e dei collegamenti alle reti di energia elettrica e gas, qualora l'Esecutore non intenda svolgere direttamente tali lavori, è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontaresubappalto di dette lavorazioni ad impresa di idonea capacità.
19.3. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede provvede al pagamento degli stati di avanzamento diretto dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore subappaltatori e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore l'Esecutore è obbligato a trasmetteretrasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimistacottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
19.4. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto L'Esecutore rispondere dell’osservanza di quanto disposto dall’artprevisto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito di quanto ad essi affidato. 3 L'Esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
19.5. Se durante l'esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, il DEC stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, al ricevimento della L. 136/2010comunicazione scritta,
19.6. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare con un anticipo di almeno 7 giorni all’Ufficio DEC per le lavorazioni non costituenti subappalto e, la bozza in generale, ogni qualvolta sono presenti lavoratori autonomi in cantiere, il nome dei lavoratori autonomi o della loro ditta, l’importo del contratto contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando visura di subappalto ed iscrizione al Registro delle Imprese del soggetto che effettua tali lavorazioni. L’inosservanza di tale specifico obbligo comporta che sarà negato l’accesso all’area di cantiere e, in casi di persistente violazione, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto con richiesta di risarcimento dei danni.
19.7. L’Appaltatore si impegna a rispettare anche qualsiasi norma attinente il subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 che intervenisse nel corso dell’esecuzione del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016contratto.
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Sources: Appalto Di Fornitura
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente In conformità a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di il subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90ammesso, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo del relativo ammontarecontratto (comprensivo degli oneri della sicurezza). La Stazione appaltante può revocare L’affidatario/appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessaart. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 105 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.n. 50/2016, ovvero qualorapena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della Prefetturalegge n. 136/2010, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza a pena di una causa nullità assoluta. Ai sensi di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgsquanto previsto dall’art. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 8426, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli stati importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito nei servizi e sottoposti agli obblighi di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai suddetti contrattisubappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei La stazione appaltante controlla i contratti sottoscritti dall’Appaltatore stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, comunicati per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non espressamente sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 dall'articolo 67 del D.lgs. 50/2016decreto legislativo n. 159 del 2011.
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Sources: Assicurazione Responsabilità Civile
SUBAPPALTO. Per E' ammesso il subappalto, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 105 (subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza e attività che non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 costituiscono subappalto) del D.lgs. n.50/201618 aprile 2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è n. 50 E’ fatto obbligo all’Appaltatore all’aggiudicatario di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontieffettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta A rt. 10 - Gestione del contratto La gestione del rapporto contrattuale con l’Impresa aggiudicataria, anche nelle forme del controllo e della collaborazione, e affidata al Comando di Polizia Locale. E’ fatta salva la facoltà del Comune di individuare diverse competenze nella gestione del contratto. La più compiuta e dettagliata regolamentazione delle modalità di erogazione del servizio potrà formare oggetto di specifiche intese, senza che queste possano in alcun modo integrare o modificare l’oggetto del contratto e gli elementi essenziali dello stesso. Il Comune si riserva di precisare in fase contrattuale le fatture quietanzate entro il predetto termineforme di controllo da esercitare su tutti i segmenti 8 di attività della gestione. L’aggiudicataria e tenuta all’osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003). Le relative clausole formeranno parte integrante del contratto. A rt. 11 - Cauzione Provvisoria Contestualmente alla presentazione dell'offerta l’appaltatore è tenuto a presentare una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo del presente servizio. Detta cauzione potrà essere costituita ai sensi dell‘articolo 93 del Decreto Legislativo del Codice degli Appalti, D. Lgs.50/2016. La cauzione provvisoria coprirà la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favoremancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Si applica altresì l’art. 15 Sarà quindi svincolata o restituita all'atto della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza stipula del contratto di subappalto ed il appalto e previa presentazione della cauzione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di esperimento della gara e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune appaltante. Tale cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. A rt. 12 – Cauzioni e Polizza A garanzia dell'esatta esecuzione del contratto di subappalto prevedono espressamentel’impresa dovrà versare all’Amministrazione, a pena di nullitàall'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressacento) dell’importo contrattuale, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’artdell'articolo 103 del D.Lgs. 105 n° 50/2016 e che sarà svincolata al termine dell’incarico nelle forme previste dalla legge. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 9 - 19032 Lerici (SP) - P.IVA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - Telefono +▇▇ (▇)▇▇▇ ▇▇▇▇ (r.a.) - Fax +▇▇ (▇)▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica Comune appaltante e la disciplina rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 105 1957, c.II, c.c. A rt. 13 – Riduzione delle Garanzie L'importo della cauzione sia provvisoria sia definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 9 della norma UNI ISO/TS 14067. A rt. 14 - Mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni. In caso di mancata, ritardata od irregolare lavorazione di ogni singolo verbale oggetto del presente appalto, che comporterà l’archiviazione dello stesso per decorrenza dei termini per la notifica o per errori insanabili, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 10% dell’importo della sanzione oltre al rimborso delle eventuali spese di procedimento e notifica spese . In caso di mancata, ritardata od irregolare consegna/istallazione dell’apparecchiatura di rilevamento delle infrazioni, oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto contrattualmente stabilito, una somma pari a € 200,00. In caso di mancata, ritardata od irregolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto che comprometta il recupero delle sanzioni, ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento. In questo spetta al Comune l’onere di eseguire d’ufficio, con proprio provvedimento il servizio, totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui al D.lgs. 50/201618 aprile 2016, n. 50. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa per il fatto che ha determinato l’inadempimento. E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di mantenere il Comune sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Comune. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 9 - 19032 Lerici (SP) - P.IVA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - Telefono +▇▇ (▇)▇▇▇ ▇▇▇▇ (r.a.) - Fax +▇▇ (▇)▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ L’Impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire il Comune del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. In caso di RTI verticale, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario, le imprese mandanti risponderanno esclusivamente delle attività di propria spettanza. A rt. 15 - Risoluzione del contratto Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, anticipatamente, nei seguenti casi:
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. Per L’Appaltatore può subappaltare le attività oggetto del presente appalto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa. L’eventuale esercizio della facoltà di subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artnon comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che rimarrà l’unico e solo responsabile nei confronti della Società Appaltante. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel L’affidamento di attività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant’altro previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016: - l’Appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori; - in capo al subappaltatore non devono sussistere la cause di esclusione di cui all’art. Qualora80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’autorizzazionefermo restando quanto previsto dall’art. 105, venga presentata comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016; - il subappaltatore non deve aver partecipato alla presente procedura per l’affidamento dell’appalto; - l’Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante apposita istanza, con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni naturali prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la bozza documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia: originale o copia autenticata del contratto di subappalto, questa fermo restando che tale contratto deve essere accompagnata contenere l’accettazione esplicita, da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e parte del subappaltatore subappaltatore, di tutte le condizioni del presente documento e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall’Appaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperaordine alle attività oggetto di subappalto nonché, ai fini delle verifiche a pena di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza nullità assoluta del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima un’apposita clausola ai sensi della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto quale le parti assumono tutti gli obblighi di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza tracciabilità dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti flussi finanziari di cui all’art.16all’art. 3 della Legge n. 136/2010; dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, comma 1, letta norma dell’art. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti 2359 del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008Codice Civile. In caso di esito negativo ROE, consorzio tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti; nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011); l’esecuzione delle verifiche attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società Appaltante sono ridotti della metà. In caso di subcontratti stipulati per l'esecuzione di attività oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore e/o al subappaltatore di trasmettere alla Società Appaltante un originale o una copia autenticata del subcontratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di stipula, da cui risulti almeno il nome del sub-contraente, l'oggetto dell’attività affidata, l'importo contrattuale e gli strumenti di pagamento del corrispettivo spettante al subcontraente nonché, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappaltoall’art. Inoltre l’eventuale esito negativo 3 della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenzaLegge n. 136/2010. Salvo quanto disposto dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente tutti i pagamenti al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato dovranno essere effettuati a trasmetterecura diretta dell'Appaltatore che deve comunque trasmettere alla Società Appaltante, entro venti 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore effettuati al subappaltatore subappaltatore. In caso di subappalto e/o cottimistasubcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all’art. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine3, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 comma 1, della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la bozza filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 1456 del D.lgsCodice Civile. 50/2016In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante e agli enti competenti dell’inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi. Per tutto quanto non espressamente Quanto previsto dal presente articolo documento e/o dal Contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.
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Sources: Servizio Manutenzione Impianti
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è ammesso nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente modalità previste all’art. 105 D.Lgs118 del D. Lgs. n.50/2016163/06. Nel contratto di Il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato Con il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza deposito del contratto di subappalto, questa l’appaltatore deve essere accompagnata trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui la dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche sostitutiva di cui all’art. 105 del D.lgs38, D. Lgs. n.50/2016n. 163/2006). Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza Copia del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione appaltante Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90fornitura, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16avvenuta denuncia agli enti previdenziali, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione assicurativi e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontareantinfortunistici. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non Azienda Sanitaria provvederà a corrispondere direttamente al ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. La Ditta appaltatrice si attiva affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto tracciabilità finanziaria di quanto disposto dall’artcui all'art. 3 della L. 136/2010136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitarie e la bozza prefettura – ufficio territoriale del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016Governo.
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Sources: Capitolato Speciale
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè ammesso in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 58 L.R. n. 5/2007 e dall’art. 118 D.Lgs. n.50/2016n. 163/2006, nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale. Nel contratto Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti, rispettivamente, della ASl 8 Cagliari e della AOU Cagliari per l’esecuzione di quanto eventualmente subappaltato. L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassopuò formare oggetto di ulteriore subappalto. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016Si precisa che, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto ipotesi di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione al pagamento dei prezzi unitaricorrispettivi per le prestazioni svolte dal subappaltatore provvederà l’aggiudicatario. Ai sensi del dell’art. 118, comma 3 D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia163/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore all’aggiudicatario di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistasubappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende le stazioni appaltanti sospendono il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso. L’affidamento in suo favore. Si applica subappalto è sottoposto, altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 dalle norme dianzi richiamate, alle seguenti condizioni: - l’affidamento in subappalto di parte delle prestazioni affidate all’aggiudicatario dalle stazioni appaltanti è subordinato al rilascio di espressa autorizzazione per iscritto da parte della L. 136/2010ASL 8 Cagliari e della AOU di Cagliari, la bozza ciascuna per quanto di ragione, nei modi, termini e condizioni previsti dalla vigente normativa; - il concorrente deve indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, le attività e/o i servizi e prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso le Stazioni appaltanti copia autentica del contratto di subappalto ed il almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto prevedono espressamentedi cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a pena norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; - al momento del deposito del contratto di nullitàsubappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina requisiti generali di cui all’art. 105 38 D.Lgs 163/2006; - non sussistenza, nei confronti dell’affidatario del D.lgssubappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n.575/1965 e successive modifiche ed integrazioni. 50/2016Si rinvia, per quanto sopra non specificato, alle altre disposizioni dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, per quanto compatibili, nonché alle ulteriori disposizioni in materia di subappalto previste nel Capitolato speciale d’appalto. Conformemente alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 118, commi 11-12 D.Lgs. n. 163/2006, non costituiscono, invece, subappalto e non è quindi necessaria alcuna autorizzazione, le ipotesi di affidamento di interventi di tipo specialistico ad imprese produttrici di apparecchiature biomedicali o ad imprese di assistenza tecnica autorizzate dal produttore.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Per È ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente subappalto, in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Nel Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedano l’impiego di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassomanodopera, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore al 50% dell’importo del contratto da affidate, ai sensi dell’art. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi 105, comma 2, del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs 50/2016, introdotto dal D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolon. 56/2017. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 Il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda ▇.▇.▇▇. Almeno venti giorni prima della data dell’effettivo inizio delle prestazioni in materia subappalto, il subappaltatore dovrà far pervenire alla stazione appaltante:
a) copia del contratto di documentazione antimafiasubappalto;
b) la dichiarazione di assenza di forme di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c. tra subappaltatore o cottimista e subappaltante;
c) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. lgs 50/2016 in relazione alle prestazioni da eseguire, è fatto obbligo all’Appaltatore qualora l’autocertificazione presentata in sede di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici gara sia scaduta;
d) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artmotivi di esclusione di cui all’art. 85 80 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto 50/2016, qualora l’autocertificazione presentata sia scaduta ovvero debba essere modificata;
e) l’eventuale indicazione che il subappaltatore è una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante microimpresa o piccola impresa. La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare la verifica del rispettodella sussistenza delle condizioni di autorizzazione al subappalto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 14 del medesimo articolo. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga A tal fine. L’offerta presentata la bozza del contratto in sede di gara dovrà espressamente indicare l’importo delle prestazioni che si intendono affidare in subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del Il contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamenteespressamente prevedere, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori che le parti contraenti sono tenute a rispettare l’obbligo della di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, il contratto dovrà riportare le seguenti clausole:
1. L’impresa .....….…. in qualità di subappaltatore dell’impresa ..…………nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 8 Berica, CIG n , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. 50/2016L’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ▇.▇.▇▇. n. 8 Berica, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”
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SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art1. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto Il Fornitore, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016dichiarato in sede di offerta, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute affida in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzamisura non superiore al dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), completo dell’indicazione l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei prezzi unitaridanni che dovessero derivare alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di documentazione antimafiaper lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantealmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza copia del contratto di subappalto, questa . Copia del contratto di subappalto deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore inviata anche all’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperasolido nei confronti dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 914, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.▇▇
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs
9. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa Fuori dai casi di cui all'articolo 84all’articolo 105 comma 13, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente Fornitore si obbliga a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva trasmettere all’Amministrazione Contraente entro 20 (D.U.R.C.venti) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistacon l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l’Appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminedel subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Stazione appaltante l’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del rispetto Fornitore agli obblighi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010cui ai precedenti commi, la bozza Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016danno.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e ▇▇.▇▇.. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
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Sources: Fornitura Di Gas Naturale
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione valgono le disposizioni contenute rispettivamente all’artdell’Art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L’Impresa Aggiudicataria potrà subappaltare a terzi esclusivamente le seguenti attività: sgombero della neve; iniziative di marketing e comunicazione; scassettamento, contabilizzazione, e versamento del denaro incassato; posa in opera del sistema di sorveglianza. In merito a questo ultimo punto, l’Impresa potrà sub-appaltare le sole attività di posa in opera e manutenzione dell’impianto di sorveglianza. L’Impresa in sub-appalto dovrà essere una Impresa terza specializzata nel settore che abbia almeno le seguenti caratteristiche, oltre a quelle indicate nel Disciplinare di Gara: - Iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza per l’attività impiantistica relativa agli impianti previsti dal comma 2 let. b dell’art. 1 del DM 37/08: “Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”. La Committenza verificherà comunque i requisiti tecnico-professionali dell’Impresa proposta per il sub-appalto secondo i dettami della normativa vigente in generale ed in particolare del D.Lgs. 81/08 e smi e avrà il diritto di non autorizzare il sub-appalto ove vi fossero irregolarità tecnico-professionali o contributive o comunque inerenti la responsabilità anche solidale del Committente in caso di sub- appalto. Per tutto quanto non espressamente previsto ogni attività di cui al precedente elenco l’Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a comunicare, già in sede di offerta, i subappaltatori di cui si intenderà avvalere. Rimarrà in ogni caso all’Impresa Aggiudicataria l’esclusiva titolarità e l’esercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo di tutte le attività subappaltate. L’Impresa Aggiudicataria si obbliga altresì a prevedere nei contratti di subappalto lo specifico obbligo del subappaltatore ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente articolo si applica Capitolato. L’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante all’affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Impresa Aggiudicataria, che rimane l’unica e la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016sola responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle attività affidate a terzi.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso in conformità all’art. 105 D.Lgsdel D. Lgs. n.50/201650/2016, vigente ratione temporis. Nel contratto di Il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione contraente delle prestazioni subappaltate. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore Si precisa peraltro che intenda avvalersi del subappalto o cottimo l’aggiudicatario deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016praticare, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute per le prestazioni affidate in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione del Contratto Esecutivo, fermo il ribasso eventualmente anche pattuito, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in bozzasubappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artrichiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni. QualoraIl concorrente deve aver indicato: - nell’apposita dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2.2.1, ai fini dell’autorizzazionele parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, venga presentata in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, in tale sede la bozza quota che intendono subappaltare. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate all’Amministrazione e da quest’ultima rilasciate. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. L’aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate a imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell’AQ. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappaltosubappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto Esecutivo. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I relativi contratti sono depositati all’Amministrazione Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del subappaltatore Contratto Esecutivo. Si applicano, in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperaquanto compatibili, ai fini delle verifiche le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi in tutto o in parte del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 servizio, previa autorizzazione espressa del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire Ministero e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico comunque nei termini previsti dall’art. 105 del D.LgsD.lgs.vo 50/2016 e dalla documentazione di gara. 50/2016L’Impresa, all’atto del presente affidamento, ha manifestato la volontà di subappaltare le seguenti parti del servizio: ………………………………………………………. QualoraResta comunque inteso che, ai fini dell’autorizzazione, ove venga presentata la bozza del contratto di concessa l'autorizzazione al subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore l’Impresa contraente non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'esecuzione del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza servizio e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artsarà tenuta all’osservanza dell’art. 105 del D.lgsD.lgs.vo 50/2016. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo subappalto): Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs.vo 50/2016, si precisa che il pagamento delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenzaprestazioni effettuate dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontieffettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 del D.lgs.vo 50/2016, comma 5, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 del D.lgs.vo 50/2016, comma 6, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o cottimistainadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, gara nonché dalla normativa vigente in materia per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
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Sources: Contract for Services
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze – fatti salvi i casi previsti dall’art. 105, co. 13 del Codice - non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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SUBAPPALTO. Per 10.1) Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto nel contratto principaledall’art. 105 del Codice. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 commi 7 e 18 del D.lgs. n.50/2016, n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, delle
10.2) L’Appaltatore unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 105, comma 14, primo periodo del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016105/2016. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. .
10.3) Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008L. R. n.38/2007. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) presentata la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007L. R. n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;medesima.
b10.4) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante Appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
10.5) Sono estesi all’impresa subappaltatrice al subappaltatore gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria dell’aggiudicatario con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C..
10.6) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del D. Lgs. 50/2016, vale a dire:
a) quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consenta. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, co. 13 del D. Lgs. 50/2016, il Comune di Firenze non provvederà provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistaquietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminetermine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b) del D.Lgs.50/2016, la Stazione appaltante Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favorefavore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’artQualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità dei servizi da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇105, co. 13, lett. b) del Codice.▇▇
10.7) L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. E' altresì fatto obbligo per l’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’artal comma 7 dell’art. 105 del D.lgsD. Lgs. 50/2016.
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Sources: Contract for Public Works
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso in conformità all’art. 105 D.Lgsdel D. Lgs. n.50/201650/2016. Nel contratto Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione del Contratto esecutivo, fermo il ribasso eventualmente pattuito, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassoè sottoposto, ai sensi del richiamato art. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente 105 del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni. Il concorrente indica: - all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, di voler ricorrere al subappalto; - nell’ambito del Piano Operativo, nella fase di affidamento dei contratti esecutivi, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.LgsCodice, ad eccezione di quanto stabilito nel comma 2 e nel comma 14 che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in tale sede, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione di quanto sopra, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate alla singola Amministrazione e da quest’ultima rilasciate. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappaltosubappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto Esecutivo. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. ▇ ▇▇▇) ▇▇▇ ▇. ▇▇▇. ▇. ▇▇/▇▇▇▇ e s.m.i., in particolare, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del subappaltatore Contratto Esecutivo. Si applicano, in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperaquanto compatibili, ai fini delle verifiche le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Per Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs 50/2016 L’affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione della Fondazione conseguente ad apposita istanza presentata dall'appaltatore, con riferimento alle lavorazioni elencate al Titolo III ed è sottoposto alle seguenti condizioni: - che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare nel rispetto dei limiti (30% dell'importo complessivo del contratto ) di cui al comma 2 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016; - che non sussista in capo al subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del citato ▇.▇▇▇ 50/2016 e che il medesimo risulti qualificato per l'esecuzione dei lavori oggetto del relativo subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artai sensi dell'art 84 del D.Lgs 50/2016 ovvero ai sensi dell'art 90 del DPR 207/2010. 105 D.LgsL'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. n.50/2016. Nel L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassopresso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Il contratto di subappalto, eventualmente anche corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in bozzatermini prestazionali che economici. L’Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, completo dell’indicazione sarà punito con l’arresto e l’ammenda ai sensi dell’art.21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all’aggiudicatario del cottimo. E’ data altresì alla Fondazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L’Appaltatore ha l’obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di mano d'opera. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di mano d'opera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. In tali casi l'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall’art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei prezzi unitariflussi finanziari di cui alla stessa legge. Ai L’Appaltatore, nel caso di ricorso al subappalto, ha l’obbligo, ai sensi del D.Lgscomma 15 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 159/2011 ▇L’Appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi del comma 8 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cui al citato ▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia▇ 50/2016 art 105 comma 13, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
lettere a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) e c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇).▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. Per E’ ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi nei limiti del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza 50% dell’importo complessivo del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n.50/201650/2016 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 sulle c.d. Inoltreopere superspecialistiche, sempre nel caso venga presentata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017; si ricorda dunque che per la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto categoria OS21 vige il divieto di subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere. L’operatore economico che intenda ricorrere al subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle tenuto a dichiarare tale volontà indicando espressamente ed analiticamente le lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica o parti di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008opere che intende subappaltare. In caso mancanza di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenzatale dichiarazione, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura dichiarazione generica, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato. Nel caso di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati raggruppamenti temporanei o di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, rispettivamente lett. d) ed e) del Codice, la dichiarazione relativa al subappalto dovrà essere espressa dal solo soggetto cui è conferito il ruolo di impresa mandataria. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato da ACIAM S.p.A.. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario è tenuto a comunicare a ACIAM S.p.A., prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate a ACIAM S.p.A. eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO. Per 1. È ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. QualoraResta inteso che, qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto del presente appalto.
3. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai subappaltatori.
4. L’Aggiudicatario deve depositare presso l’amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza sensi dell’art. 105 comma 7 D.Lgs. 50/2016. Con il deposito del contratto di subappalto, questa l’Aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; di essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della sicurezza e dei costi della manodoperafornitura, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgsD.Lgs. n.50/2016n. 81/2008, dichiarazione sostitutiva di certificato camerale ecc., e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi necessari per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto).
5. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del Il contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioniaffidato, deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. Sull’importo L’Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione. L’Aggiudicatario è responsabile in solido con il sub-Aggiudicatario in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodoperaD.Lgs. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperan. 276/2003. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90Nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, 13 lett. a) b) e c) d) L.R.n.38/2007l’Aggiudicatario è liberato dalla predetta responsabilità solidale.
7. A tale documentazione L’Aggiudicatario è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di esito negativo È altresì responsabile in solido dell’osservanza delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL L’Aggiudicatario e, per gli adempimenti di competenzasuo tramite, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocatai subappaltatori, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento trasmettono all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito la documentazione di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatoriavvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Conseguentemente, ai Ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavoridelle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore in corso di validità relativo all’affidatario e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇tutti i subappaltatori.▇▇
8. Ai fini della verifica sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’Aggiudicatario per l’esecuzione del rispetto contratto, è fatto obbligo all’Aggiudicatario medesimo di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010comunicare all’Amministrazione, la bozza il nome del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamentesub-contraente, a pena di nullitàl’importo del contratto, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della l’oggetto delle attività delle forniture affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contrattifinanziari. Analoga clausola espressaSono altresì comunicate all’Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
9. Si precisa che le seguenti categorie di servizi, sempre per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a. l’affidamento di attività specifiche a pena lavoratori autonomi;
b. la subfornitura a catalogo di nullitàprodotti informatici.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’artsi rimanda a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
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Sources: Contract for the Update of the Land Use and Coverage Database of the Sardinia Region
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artè ammesso nei termini e alle condizioni previsti dall'art. 105 118 del Dlgs 163/20106. Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall’art. 212 del D.Lgs. n.50/2016152/06, dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto. Nel In ogni caso l’eventuale affidamento dei servizi in subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale e non esonera l’Appaltatore dagli obblighi assunti col presente Contratto, in quanto resta l’unico responsabile del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi. È condizione indispensabile al subappalto il deposito da parte dell'Appaltatore, entro il termine di 20 giorni dall'inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza o assimilato presso la Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il ricorso al subappalto, in determinati periodi o per determinati servizi, possa influire sul buon andamento dell'appalto, potrà non sono soggetti a ribassoautorizzare, anche per un periodo temporaneo, il subappalto stesso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia termine di documentazione antimafia30 giorni dalla richiesta, è fatto obbligo all’Appaltatore da considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l'immediata risoluzione dell'intero contratto di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’artappalto. 85 Al momento del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza deposito del contratto di subappaltosubappalto presso la Stazione Appaltante, questa l'appaltatore deve essere accompagnata altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.163/2006 in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche requisiti generali di cui all’art. 105 38 del D.lgsD. Lgs163/2006. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno L'Appaltatore entro 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a(venti) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontipagamento, deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistafatti ai subappaltatori, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme del trattamento economico e normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del subappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori. Prima di iniziare le fatture quietanzate entro il predetto termineprestazioni, i subappaltatori devono trasmettere alla Stazione Appaltante, tramite l'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Poi, periodicamente (ogni sei mesi) e sempre tramite l'Appaltatore, essi trasmettono copia dei versamenti relativi, nonché dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, le imprese subappaltatrici debbono predisporre il proprio documento di valutazione dei rischi relativo alle lavorazioni previste, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva con il DUVRI e con il proprio documento di valutazione dei rischi. Copia del documento è trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, alla Stazione appaltante sospende Appaltante e il successivo pagamento documento stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive. L'Appaltatore deve praticare, per i lavori, le opere ed i servizi affidati in suo favoresubappalto, gli stessi costi unitari per i singoli servizi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica L'impresa che si avvale del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di subappalto ed il contratto eventuali forme di subappalto prevedono espressamente, controllo o di collegamento a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contrattinorma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga clausola espressadichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, sempre a pena società o consorzio. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016ulteriore subappalto.
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Sources: Contratto Per L’affidamento Dei Servizi Di Igiene Urbana E Complementari
SUBAPPALTO. Per 1 E’ consentito il subappalto trovano integrale applicazione nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente modalità previste dalla vigente normativa. Qualora la Società dichiari, in sede di offerta, di riservarsi la facoltà di subappaltare, dovrà rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2 La Società sarà responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3 Il subappaltatore dovrà possedere e mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti di ordine generale di cui all’art. 105 38 del D.Lgs. n.50/2016. Nel 163/2006; ove ciò non avvenisse l’Amministrazione avrà facoltà di revocare l’autorizzazione al subappalto.
4 La Società si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti (20) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto i costi relativi ed una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i. Con il deposito del contratto di subappalto la Società dovrà altresì trasmettere la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazioni richiesti alla sicurezza Società in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese. In caso di mancato deposito del contratto di subappalto entro il termine previsto, l’Amministrazione non sono soggetti autorizzerà il subappalto.
5 In caso di mancata o incompleta presentazione dei documenti allegati al contratto di subappalto entro il termine previsto, l’Amministrazione richiederà alla Società l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principaleun termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. L’Appaltatore che intenda avvalersi La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza previsto all’art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.
6 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società, la quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7 La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti a qualunque titolo imputabili al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato subappaltatore.
8 La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, eventualmente anche qualora durante l’esecuzione dello stesso, le vengano comunicati per iscritto dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice, nonché nel caso previsto dal successivo comma 12; in bozzatal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del presente contratto.
9 La Società si obbliga, completo dell’indicazione dei prezzi unitariai sensi dell’art. Ai sensi 118 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia163/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e a trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, all’Amministrazione entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso di volta in volta corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminesubappaltatore.
10 La Società si obbliga, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 118, comma 4, del D.lgsD.Lgs. 50/2016163/2006, a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti (20) per cento.
11 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per tutto quanto Ove ciò non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina avvenisse, l’Amministrazione avrà facoltà di revocare l’autorizzazione al subappalto.
12 In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui all’artai precedenti commi 3, 8, 9 e 10, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 105 118 del D.lgs. 50/2016D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.
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SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art1. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda L'esecutore per la parte relativa ai lavori in appalto può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, all’atto dell’offerta, apposita dichiarazione contenente l’indicazione dei servizi e dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
2. Il subappalto e il cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016regolarmente dichiarato in sede di offerta, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve nonchè tutti i subcontratti previsti nel precedente articolo 15 dovranno essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitaridebitamente autorizzati dall’appaltante. Ai sensi fini del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti rilascio dell’autorizzazione l’appaltante procede alla verifica antimafia come individuati dall’artdella regolarità contributiva acquisendo d’ufficio DURC on-line, in corso di validità, secondo le modalità di cui al D.M. 30/01/2015.
3. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di garaRiguardo ai limiti, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante modalità e requisiti per la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artrichiesta ed autorizzazione al subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. QualoraIn mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, ai fini dell’autorizzazionedal precedente articolo 15 e dai provvedimenti conseguenti, venga presentata la bozza il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.
5. Fino al rilascio dell’autorizzazione non potrà avere inizio l’esecuzione delle relative lavorazioni da parte del contratto subappaltatore o del cottimista.
6. Quanto sopra anche qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto.
7. L’esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. L'esecutore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell' appaltane. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai fini delle verifiche sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui all’artal comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltrecodice, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto l'appaltatore è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti liberato dalla responsabilità di cui all’art.16, sopra.
9. Per il trattamento economico e normativo si applica il comma 1, lett9 dell'art. a) b) c) d) L.R.n.38/2007105 del codice.
10. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso L’esecutore ha l’obbligo di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmetteretrasmettere all’appaltante, entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore l’esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante l’appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’esecutore. Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, l’appaltante sospende i pagamenti in suo favorefavore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
11. Si applica altresì l’artL'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice. Qualora durante l’esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione, senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l’esecuzione dei lavori.
12. L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
13. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richieda l’impiego di manodopera, come previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
14. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto. Fatti salvi gli obblighi posti a carico dell’esecutore dal precedente art. 15 della L.11/11/2011 n.180 di comunicazione dell’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, il medesimo deve trasmettere all’appaltante tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
15. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all’art. 105 del ▇.▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
16. Per tutto quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica, non espressamente previsto dal presente articolo si applica trova applicazione la disciplina normativa su subappalto. Lo sponsor potrà incaricare altro soggetto purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016qualificazione di legge.
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SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artdell’art. 105 del D.Lgsd.lgs. 50/201618 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Qualoral’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti, ai fini dell’autorizzazionea pena di nullità, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artsalvo quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16106, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007del d.lgs. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblicin. 50/2016. Il subappalto è ammesso entro consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto; - all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; - l’appaltatore dimostri l'assenza in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocatacapo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 all'art. 80 del D.Lgsd.lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇n. 50/2016. In tali ipotesi, la È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazioneAppaltante, ai sensi dell'articolo 94, e per gli effetti del comma 3 dell’art. 105 del D.Lgsd.lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmetteren. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistaai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Con riferimento alle prestazioni affidate in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010subappalto, il D.L. provvederà a: - verificare la bozza presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamentedelle imprese subappaltatrici autorizzate, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità nonché dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto Codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal presente articolo si applica subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la disciplina misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; - provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsCodice. 50/2016Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.
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Sources: Contract for Public Works
SUBAPPALTO. Per Non è ammesso il subappalto trovano integrale applicazione subappalto, se non nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 modalità autorizzative previste dalla normativa vigente Art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessan.81/2008. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, imprese che intendono subappaltare dovranno darne esplicita dichiarazione in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza fase di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei presentazione dell’offerta indicando i lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito le parti di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatoriopere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi o forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Conseguentemente, L’importo massimo subappaltabile non potrà comunque superare il 30% dell’importo dell’intero appalto. Gli importi corrispondenti ai servizi eseguiti dai subappaltatori saranno pagati all’impresa aggiudicataria. Ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavoridelle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, l’Amministrazione l’ASM Terni S.p.A. acquisisce d’ufficio il Documento documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore DURC), in corso di validità relativo all’affidatario e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmetteretutti i subappaltatori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgscitato ▇.▇▇▇. 50/2016. La Committente si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per la relativa pratica, ai sensi della normativa vigente. L'esecuzione del servizio affidato in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal indicato al presente articolo si applica la disciplina di cui all’artapplicherà per il subappalto l’art. 105 del D.lgsD. Lgs. 50/2016.. Si rammenta che il subappaltatore è soggetto inoltre, ai sensi della normativa vigente, ai seguenti obblighi: ⮚ verifica idoneità tecnico professionale; ⮚ l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di sui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; ⮚ requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata; ⮚ Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato; ⮚ predisposizione di un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi, presentato dall’appaltatore sulle prestazioni oggetto del subappaltatore; ⮚ informare e formare le proprie maestranze in materia di sicurezza e regolarità dei lavori previsti, ⮚ Elenco del personale del subappaltatore che opera con relativo cartellino di identificazione previsto ai sensi art.26 del D.Lgs.81/2008; ⮚ Tesserino di riconoscimento ai sensi dell’art.26 del T.U n.81/2008
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Per Articolo 8.1 Il subappalto è ammesso per il servizio di gestione dell’infrastruttura hardware, mentre le restanti prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore.
Articolo 8.2 L’Impresa ha dichiarato in sede di offerta di gara che intende subappaltare, nei limiti di legge vigenti, le seguenti attività: . In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’artsarà vietato. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di È vietato, pena la risoluzione del contratto, subappaltare attività per una quota superiore a quella consentita dalla normativa vigente; in ogni caso, il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono dovrà sempre essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza subordinato al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, rilascio dell’autorizzazione da parte di Milano Serravalle.
Articolo 8.3 La Stazione Appaltante pagherà direttamente al subappaltatore le prestazioni effettuate, a seguito delle opportune verifiche del RUP e concordemente con la gestione separata della contabilità, solo nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una piccola o micro impresa, secondo la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea;
b) in caso di inadempimento dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore, dell’obbligo posto a suo carico se la natura del contratto lo consente.
Articolo 8.4 La Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto qualora siano rispettate dall’Appaltatore tutte le prescrizioni dettate dall’art. 105 del D.Lgsd.lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti potrà revocarlo qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualoravengano meno, in esito alle verifiche antimafia effettuate capo al subappaltatore, i requisiti di qualificazione richiesti o sorga uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 8.5 L’autorizzazione eventualmente concessa da Milano Serravalle per le attività in subappalto non esonererà l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovveropresente contratto, in caso di fornitura di beni quanto resterà il solo e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblicocompleto responsabile del Servizio in oggetto; pertanto, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza sarà tenuto, a sua cura e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede spese, al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto previsto dalle leggi, dal contratto e dal Capitolato, anche nei confronti del personale dipendente dei suoi subappaltatori, nel caso i medesimi risultino inadempienti.
Articolo 8.6 La Società resterà esclusa da ogni rapporto diretto con i subappaltatori.
Articolo 8.7 L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne Milano Serravalle per tutti i danni contrattuali diretti e/o indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con le obbligazioni contrattuali da parte di subappaltatori, manlevandola altresì da ogni pretesa avanzata da terzi per fatto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/201030, la bozza commi 5 e 6 del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contrattid.lgs. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/201650/2016 e s.m.i.
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SUBAPPALTO. Per 1. È ammesso il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza nella misura non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente superiore al 30% dell’importo e comunque nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. QualoraResta inteso che, qualora il fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto del presente appalto.
3. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’articolo 105comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in capo ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza subappaltatori;
4. L’aggiudicatario deve depositare presso l’Amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, questa l’aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; di essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della sicurezza e dei costi della manodoperafornitura, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgsD. Lgs. n.50/201681/2008, dichiarazione sostitutiva di certificato camerale ecc., e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi necessari per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto).
5. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del Il contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodoperasia in termini prestazionali che economici.
6. Il fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione. Il fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, 13 lett. a) b) e c) d) L.R.n.38/2007il fornitore è liberato dalla predetta responsabilità solidale.
7. A tale documentazione Il fornitore è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di esito negativo E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL Il fornitore e, per gli adempimenti di competenzasuo tramite, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocatai subappaltatori, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento trasmettono all’Amministrazione prima dell'inizio dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito la documentazione di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatoriavvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Conseguentemente, ai Ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavoridelle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio d'ufficio il Documento documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore in corso di validità relativo all'affidatario e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇tutti i subappaltatori.▇▇
8. Ai fini della verifica sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del rispetto contratto, è fatto obbligo al fornitore medesimo di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010comunicare all’Amministrazione, la bozza il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività delle forniture affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contrattifinanziari. Analoga clausola espressaSono altresì comunicate all’Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
9. Si precisa che le seguenti categorie di servizi, sempre per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a. l’affidamento di attività specifiche a pena lavoratori autonomi;
b. la subfornitura a catalogo di nullitàprodotti informatici.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’artsi rimanda a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art1. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto Il Fornitore, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016dichiarato in sede di offerta, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute affida in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozzamisura non superiore al 40% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), completo dell’indicazione l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei prezzi unitaridanni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di documentazione antimafiaper lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltantealmeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza copia del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo Copia del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008inviata anche all’Azienda Sanitaria Contraente. In caso di esito negativo delle verifiche di cui mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non si procede ad autorizzare autorizzerà il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
5. Il subappalto è ammesso entro non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il limite massimo quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del 20 % del relativo ammontarecontratto anche per la parte subappaltata.
6. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione Il Fornitore si obbliga a subappalti manlevare e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi tenere indenne la Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessacolpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92Ai sensi dell’art. 105, comma 3 e 9414, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.▇▇
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs
9. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa Fuori dai casi di cui all'articolo 84all’articolo 105 comma 13, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente Fornitore si obbliga a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva trasmettere all’Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (D.U.R.C.venti) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimistacon l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l’Appaltatore il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto terminedel subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Stazione appaltante l’Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del rispetto Fornitore agli obblighi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010cui ai precedenti commi, la bozza Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016danno.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Aghi, Siringhe, Aghi Cannula E Tappi Per Catetere
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso in conformità all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ▇▇.▇▇▇ Servizi delle prestazioni subappaltate. Il Fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in materia di documentazione antimafiasubappalto, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei gli stessi prezzi unitari posti a base risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di garaappalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artrichiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, alle seguenti condizioni: il concorrente dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); dopo la stipula del Contratto, il Fornitore dovrà depositare presso Coni Servizi l’originale o copia autentica del Contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; il Fornitore, unitamente al Contratto di subappalto di cui sopra, ai fini dell’autorizzazionesensi dell’art. 105, venga presentata commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre: la bozza dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del contratto di subappaltoCodice civile con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un consorzio, questa deve analoga dichiarazione dovrà essere accompagnata prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio; la dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e attestante l'assenza dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche motivi di esclusione di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 80 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.50/2016. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, ovvero qualoracomma 13, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 8450/2016, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o al cottimista l’importo lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del Contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da Coni Servizi. Il Fornitore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei lavori dallo stesso eseguitimotivi di esclusione di cui all’art. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista80 del D.Lgs. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore50/2016. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di applicano, in quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010compatibili, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi le altre disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgsD.Lgs. 50/2016.
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SUBAPPALTO. Per Ai sensi dell’art. 26 della L.P. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale. Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, nè la presentazione di ulteriore documentazione. Non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di è vietato Il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire regolato dagli articoli 26 della L.P. n. 2/2016 e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. QualoraAi sensi dell'art. 26, ai fini dell’autorizzazionecomma 6 della L.P. n. 2/2016 e dell’art. 105, venga presentata la bozza comma 13 del Codice, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 26, questa comma 3, della L.P. n. 2/2016, l’Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri indicare all’Amministrazione aggiudicatrice, prima della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza stipula del contratto di subappaltoappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto l’elenco di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenzagara, nonché all’Osservatorio regionale il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti questi servizi e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza sottoposti agli obblighi di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai suddetti contrattisubappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. Analoga clausola espressaL’amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, sempre a pena di nullitàper le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016il pagamento diretto dei subappaltatori.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione Si rimanda alle previsione dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 16.MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Le fatturazioni, da effettuarsi all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, dovranno essere in regola con le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto attuali norme di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, legge.
A) Forniture e servizi -costi fissi-: Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare: - la rispondenza del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto quantitativo fatturato con quello effettivamente fornito; - la concordanza dei prezzi unitari posti a e delle altre condizioni di esecuzione della fornitura e del servizio, con quelli/e indicati/e nel contratto; - l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata e calcolata in ragione dell’importo delle prestazioni erogate in ciascun mese. La Ditta è tenuta ad allegare alla fattura la documentazione comprovante la fornitura ed il servizio prestato nel corso del mese di riferimento, sulla base dei prezzi offerti in sede di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica pagamento delle fatture, subordinato al riscontro di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90quanto accertato mensilmente dai Servizi preposti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazionesarà effettuato, ai sensi dell'articolo 94di legge, comma 3 del D.Lgsnel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime. 159/2011 ▇▇.▇▇Farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovveroIl pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura ed i servizi siano stati regolarmente eseguiti, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a secondo quanto previsto dal precedente presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal Decreto legislativo 9/11/2012 n. 192. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per l’interruzione della fornitura e del servizio. L’ASP di Agrigento a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇1460 c.c.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016).
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Sources: Contract for Supply of Medical Gases
SUBAPPALTO. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro in conformità all’art. 174 del D.lgs. 50/2016.
2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: .
3. Ai sensi dell’art. 174 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 il limite massimo del 20 % del relativo ammontareConcessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. La Stazione appaltante può revocare Il Concessionario in ogni tempo l’autorizzazione caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a subappalti quest’ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e subcontratti qualora sia verificato tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento 2019/679/UE.
7. Il Concessionario è responsabile in solido con il venir meno delle subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.
8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessadall’art. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92174, comma 3 e 94, comma 2 7 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.50/2016 la Concedente corrisponde direttamente al subappaltatore, ovvero qualora, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa; b) in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano caso inadempimento da questa accertati successivamente all’autorizzazione parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontratto subappaltatore se la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 natura del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇contratto lo consente. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 caso contrario e salvo diversa indicazione del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per Direttore dell’Esecuzione il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente Concessionario si obbliga a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, trasmettere entro venti 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto: i) la Concedente provvede tempestivamente a comunicare al Concessionario tramite PEC e/o raccomandata A/R le somme versate, ai fini del recupero delle stesse secondo le modalità indicate al successivo comma 10; ii) il concessionario è liberato dall’obbligazione solidale.
10. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla concessione e dai relativi allegati.
11. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno
13. Nei casi di pagamento diretto dalla Concedente al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate di cui al precedente comma 9, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il predetto terminetermine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell’importo versato dalla Concedente al subappaltatore.
14. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, la Stazione appaltante sospende prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il successivo pagamento in suo favorenome del sub-contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Si applica Sono altresì l’artcomunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010Il concessionario deposita, la bozza prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di subappalto ed il contratto concessione, i contratti continuativi di subappalto prevedono espressamentecooperazione, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina servizio e/o fornitura di cui all’art. 105 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
16. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.lgs. n. 50/2016.
1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.
3. Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
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Sources: Concession Agreement
SUBAPPALTO. Per il Il subappalto trovano integrale applicazione è ammesso nei limiti e con le disposizioni contenute rispettivamente modalità previste all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. QualoraIl subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda. Si precisa che l’Azienda, ai fini dell’autorizzazionesensi dell’art. 1 del “Protocollo di Legalità”, venga presentata la bozza di cui all’art. 14 del presente capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. Con il deposito del contratto di subappalto, questa la Ditta appaltatrice deve essere accompagnata trasmettere la documentazione attestante il possesso, da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e parte del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e subappaltatore, dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’artrequisiti previsti. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza Copia del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione appaltante l’Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi I subappaltatori trasmettono all’Azienda, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90fornitura, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.16alla L. 136/2010. L'Azienda verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – ufficio territoriale del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008Governo. In caso di esito negativo delle verifiche subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l’organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇gara dalla Ditta appaltatrice.▇▇., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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SUBAPPALTO. Per il ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 21/11/2022.0000838.I Il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente è ammesso in conformità all’art. 105 D.Lgsdel D. Lgs. n.50/201650/2016, vigente ratione temporis. Nel contratto di Il subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribassocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione contraente delle prestazioni subappaltate. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L’Appaltatore Si precisa peraltro che intenda avvalersi del subappalto o cottimo l’aggiudicatario deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016praticare, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute per le prestazioni affidate in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione del Contratto Esecutivo, fermo il ribasso eventualmente anche pattuito, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in bozzasubappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari. Ai ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇.. Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’artrichiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni. QualoraIl concorrente deve aver indicato: - all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, di voler ricorrere al subappalto; - nell’apposita dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2.2.1, le parti del servizio/fornitura che intende subap - paltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai fini dell’autorizzazioneprezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, venga presentata che a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori econo- mici indicano, in ogni caso, in tale sede la bozza quota che intendono subappaltare. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate all’Amministrazione e da quest’ultima rilasciate. L’aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate a imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dello specifico lotto dell’AQ. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappaltosubappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto Esecutivo. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. ▇ ▇▇▇) ▇▇▇ ▇. ▇▇▇. ▇. ▇▇/▇▇▇▇ e s.m.i., in particolare, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del subappaltatore Contratto Esecutivo. Si applicano, in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodoperaquanto compatibili, ai fini delle verifiche le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgsD. Lgs. n.50/2016n. 50/2016. InoltreSolamente con riferimento ai lotti 1 e 2 dell’Accordo Quadro, sempre nel caso venga presentata la bozza conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del contratto Mercato S536, al fine di subappaltoconsentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Sull’importo del contratto di e fermi i limiti previsti D.Lgs n. 50/2016, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII partecipazione al D.lgs.81/2008singolo lotto dell’AQ. In caso considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad imprese in grado di esito negativo delle verifiche soddisfare singolarmente i requisiti economici di cui sopra partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non si procede ad autorizzare il subappaltoopera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all’aggiudicatario. Inoltre l’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare. La Stazione appaltante può revocare Resta in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessacaso ferma l’applicazione dell’art. In particolare l’autorizzazione è revocata80 del D. Lgs. n. 50/2016. ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 21/11/2022.0000838.I Si precisa inoltre che l’impresa, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇., ovvero qualora, che sarà indicata come subappaltatrice in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ▇▇.▇▇. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentementeun lotto dell’AQ, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio dell’autorizzazione non dovrà aver partecipato ad un altro lotto dell’AQ per il Documento unico quale è presente un vincolo di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ▇▇partecipazione.▇▇. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi