Verifica di conformità Clausole campione

Verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. E’ fatta salva la possibilità di effettuare, controlli a campione o altri controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, a discrezione dell’ERSU. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto ogni sei mesi. L’amministrazione si riserva inoltre di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà: • di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 125 comma 6 lett. f del Codice dei contratti. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata. E’ fatta salva altresì la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione; • di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Verifica di conformità. La verifica di conformità deve accertare che il servizio sia eseguito secondo modalità e requisiti richiesti dal contratto, ovvero dal presente capitolato. La verifica di conformità verrà effettuata dal personale dell'Amministrazione all’uopo incaricato, presso gli stabilimenti di lavorazione dell'impresa dove avviene la riconsegna del mezzo al momento stesso del suo ritiro. Delle operazioni di verifica sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'Impresa. La regolare verifica del servizio e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Impresa per eventuali difetti e/o imperfezioni che non siano emersi al momento del controllo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di verifica dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Verranno rifiutati a verifica quei mezzi che manifestino difetti. In tali casi, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 9 del presente capitolato, l'impresa dovrà provvedere alla loro corretta riparazione entro 10 giorni. Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi originali o di qualità certificata pari all’originale “primo impianto”, nonché il corretto smaltimento dei pezzi sostituiti. In caso di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato, l’Amministrazione si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con originali o di primo impianto a spese dell’appaltatore.
Verifica di conformità. Entro 20 (venti) giorni solari dalla data di consegna, tutte le apparecchiature fornite dovranno essere sottoposte a verifica (inteso come verifica di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d’uso e dichiarato in sede d’offerta) da parte dell’Amministrazione. L’Amministrazione potrà comunque, in alternativa, procedere alla verifica a campione sulle apparecchiature fornite. Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. Per ordinativi di fornitura pari o superiori a 1.000 apparecchiature, l’Amministrazione può richiedere, senza alcun onere aggiuntivo, che il Fornitore effettui un’integrazione del proprio flusso di gestione delle richieste di intervento con il sistema di Trouble Ticketing dell’Amministrazione. La richiesta può essere effettuata selezionando la relativa voce di catalogo. Il Fornitore valuterà quale tra le seguenti integrazioni intende attivare: • integrazione SW dei sistemi Trouble Ticketing dell'Amministrazione: integrazione dei sistemi di Trouble Ticketing ad esempio attraverso l’utilizzo di web-services, tabelle di frontiera, procedure Extract-Transform-Load (ETL); • accesso tramite web-interface al sistema di Trouble Ticketing dell'Amministrazione: attraverso apposite credenziali (user/password) il personale del Fornitore accederà sul portale di Trouble Ticketing dell’Amministrazione ed aggiornerà lo stato della richiesta di intervento; • invio di email "strutturata": l’invio delle informazioni necessarie all’aggiornamento dello stato di una richiesta avverrà mediante l’interscambio di email strutturate, affinché un'apposita procedura SW possa interpretarne in modo automatico il contenuto ed effettuare l’aggiornamento stesso. La scelta del fornitore di attivare una delle tre soluzioni sopra indicate è da intendersi per singola Amministrazione richiedente, in base al sistema di trouble ticketing dell’Amministrazione stessa. L’Amministrazione, nell’ambito dello scambio di informazioni suddette, indicherà, per ogni ticket assegnato al Fornitore, il relativo codice identificativo, così come imputato all’interno del proprio sistema di Trouble Ticketing.
Verifica di conformità. 1. In corso di Contratto l’Amministrazione Contraente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei requisiti di AQ e di AS, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
Verifica di conformità. 1. Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto possono altresì concordare di affidare al sistema degli enti bilaterali, la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente Contratto. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito all'interno degli enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria fra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
Verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il Responsabile dell’esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto con tempistica trimestrale ovvero tutte le volte che l’amministrazione ravvisi l’opportunità di condurre tale verifica. In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattuale il Responsabile dell’esecuzione invita ai controlli sia l’esecutore che un rappresentante dell’amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.
Verifica di conformità. Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
Verifica di conformità. La verifica di conformità viene eseguita con periodicità annuale dal Dirigente Attività Riabilitative Psichiatriche del DSM per accertare: - il rispetto delle condizioni fissate dall’accordo contrattuale; - la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale; - la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale). I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati all’Ente erogatore per l’accettazione e la relativa sottoscrizione. Entro i successivi quindici giorni, la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza dell'accordo, l'Ente erogatore dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e al Dirigente Attività Riabilitative Psichiatriche una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.
Verifica di conformità. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.
Verifica di conformità. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità anche in corso di esecuzione ed in ogni caso in cui né verrà ravvisata l’opportunità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Nel caso in cui non sia consentita in ragione ci particolare condizioni di esecuzione, la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica di conformità.