Bilateralità Clausole campione

Bilateralità. In funzione della contribuzione di cui all’articolo 12 del D.lgs. 276/2003, le Parti concordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’Agenzia tramite Forma.Temp. Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti per l’accesso alle prestazioni Ebitemp e Fondo di Solidarietà.
Bilateralità. 1. In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente Contratto Collettivo Na- zionale operano gli Enti Bilaterali, di cui al successivo articolo 11, in ordine a: - formazione professionale, previdenza e sostegno al reddito, il Fondo per la formazione e l’integrazione al reddito denominato “FORMA.TEMP” di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, e di cui all’articolo 11, punto 1, del presente CCNL; - relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale opera l’Ente Nazionale Bilaterale Paritetico denominato “EBITEMP” di cui all’articolo 11, punto 2 del presente CCNL. 2. Ai fini dell’attuazione delle misure di previdenza e di sostegno al reddito i due Enti possono operare anche congiuntamente. Per tali misure FORMA.TEMP dispone di risorse pari allo 0,32 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, e al lordo dei costi di gestione. Le risorse vengono destinate: - 0,12 per cento per implementare le prestazioni erogate da Ebitemp; - 0,20 per cento per interventi di sostegno al reddito e/o per la costituzione del Fondo di solidarietà. Tali interventi sono altresì sostenuti da ulteriori risorse derivanti dai residui del finanziamento già stanziato dalla bilateralità con l’Accordo del 13 maggio 2009 nonché da risorse, di pari misura, derivanti dai residui del Fondo per la formazione con- tinua istituito presso FORMA.TEMP.
Bilateralità. 1. Le Parti riconoscono il valore della bilateralità quale strumento idoneo a perseguire sia lo sviluppo di un efficace sistema di Relazioni Industriali che il rispetto delle norme di legge oltreché delle finalità da queste previste. 2. In coerenza con quanto previsto al comma precedente le Parti si danno recipro- camente atto che il sistema bilaterale nel settore della somministrazione di lavoro è fondato sui seguenti Enti: FORMA.TEMP, EBITEMP, FONDO DI SOLIDARIETA’, FONTE.
Bilateralità. Le parti rilevano nel sistema della bilateralità uno strumento strategico che consenta di affrontare tutte le tematiche in sede sia nazionale sia territoriale, relative alle materie demandate agli scopi dell'EBIT, ferme restando le esperienze positive attualmente in essere a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità. Entro il 31 marzo 1999 le parti si impegnano a rendere effettivamente operativo l'EBIT di FEDERTURISMO sulla base dello Statuto e del Regolamento, definiti nel C.C.N.L. FEDERTURISMO 7 febbraio 1996, i cui testi sono in allegato al C.C.N.L. stesso. Le parti s'impegnano a costituire una apposita Commissione incaricata di identificare le modalità atte ad ampliare gli scopi dell'EBIT, favorirne lo sviluppo sul territorio, definire le forme di finanziamento e contribuzione anche con riferimento alle modalità relative al sostegno del reddito. Le parti confermano che nella valutazione per la definizione del costo del rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
Bilateralità. Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli. In tal senso predisporranno un avviso comune in materia di riforma degli ammortizzatori sociali. Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.
Bilateralità. A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV dichiarano che la bilateralità di settore rappresenta e continuerà a rappresentare sempre più una opportunità di cooperazione tra le parti, utile alle imprese e ai lavoratori solo laddove sia espressione unitaria degli attori del settore. In tal senso la disciplina contrattuale in materia non vuole essere innovazione della bilateralità, che viene invece, allo stato, confermata negli enti di appartenenza E.Bi.N.Vi.P., FASIV e Commissione Paritetica Nazionale. 2014.
Bilateralità. 1. Si prevede inoltre sulla opportunità di estendere ai lavoratori autonomi di cui al presente disciplinare i servizi già previsti dalla bilateralità a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che applicano i cc.cc.nn.l. sottoscritti da Sistema cooperativo. 2. A tal proposito in ossequio all'accordo interconfederale "per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" del 28 maggio 2014, si prevede che per l'entità e modalità di versamento assunte dal Consiglio di amministrazione si demanda ai relativi fondi per la definizione dell'entità del versamento e delle modalità di adesione all'E.BI.TE.N. e a FORMAZIENDA, rinviano alle determinazioni che verranno assunte dai rispettivi Consigli di amministrazione. 3. In alternativa alla modalità di calcolo del versamento percentuale, per la specificità del rapporto di lavoro, i Consigli di amministrazione degli enti destinatari dei versamenti - FORMAZIENDA ed E.BI.TE.N. - possono stabilire un versamento forfettario convenzionale. 4. Verrà costituito, pertanto, un apposito Comitato paritetico bilaterale quale Comitato di indirizzo e vigilanza riferito alla gestione separata dei Fondi bilaterali.
Bilateralità. Al fine di garantire e qualificare la rappresentanza dei lavoratori agricoli della nostra Provincia, oltre ad accrescerne l’attenzione e la sensibilità sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, le parti convengono di istituire la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, come prevista dall’Art. 68 del CCNL e rispettivi allegati. (vedi allegato 4) Il Fondo, sulla base di quanto convenuto in sede di rinnovo del CPL operai agricoli e florovivaisti del 22 maggio 2017, provvede, con decorrenza dalla sottoscrizione del CPL operai agricoli e florovivaisti, attraverso l’utilizzo del fondo per la sicurezza di cui all’art. 36, ad implementare misure ed interventi in favore di lavoratori ed aziende, relativi a: a)visita medica preventiva di cui all’art. 78 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 ed al DM 27 marzo 2013 in favore di tutti i lavoratori iscritti negli elenchi nell’anno precedente;
Bilateralità. E’ demandato alla contrattazione collettiva nazionale o confederale la definizione di ulteriori forme di bilateralità per servizi integrativi di welfare.
Bilateralità. Il sistema della bilateralità regolato dal Capo I, Titolo IV,SEZIONE PRIMA, della “Disciplina 2013” è abrogato e regolamentato sulla base dei seguenti principi: