Common use of Fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Del Servizio in Abbonamento Dei Notiziari Quotidiani Italiani

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: - 10% alla presentazione degli elaborati di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore punto a dell’art. 4 “Descrizione e modalità della prestazione”; - 60% alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b, c e d dell’art. 4 “Descrizione e modalità della prestazione”; 30% all’approvazione del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.C.R.E. 2. Il FornitoreLe fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento quali-quantitativo o dell’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Commissario, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma; 3. La fattura di saldo dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 13, da parte del Commissario, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 5. La comunicazione dell’avvenuto accertamento quali/quantitativo o dell’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 9, contestualmente all’accertamento quali/quantitativo, alla verifica di conformità in corso di esecuzione e al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso. Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potranno essere imputati al Commissario e, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedentenon troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni. 3. In ciascuna Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l’Appaltatore è assoggettato, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. 4. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Commissario di Governo contro il Fornitoredissesto idrogeologico, codice fiscale 94200620485, CUU 1E9CWJ, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione dei codici CIG 90234090AC e CUP J61B20000990001. I campi obbligatori ai sensi fini della corretta compilazione della fatturaPA per il Commissario vengono comunicati contestualmente alla stipula del Decreto Legge presente contratto. Per effetto della L. n. 50 190/2014, che dispone l’applicazione del 24 aprile 2017regime dello “Split payment”, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento il tracciato della stessa direttamente all'Erariofattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”. 5. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei I pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente saranno disposti ai sensi dell’art. 17113-ter bis , comma 1, del D.P.R. 633/72”. D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall’avvenuto accertamento quali – quantitativo o dall’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, da parte del Commissario e, rispetto all’ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 4, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse non verranno accettate. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel ogni caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata l’Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il Fornitore deve allegare alle singole fatturepagamento, dovrà l’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere prodotta imputabile al Commissario di Governo e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni. 6. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’intervento sostitutivo del Commissario in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corretteinadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 7. L'importo Il Commissario di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa Governo prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procederà altresì alla verifica che l’Appaltatore non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificoverifica suddetta. 8. AMAI pagamenti, da effettuarsi in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artconformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore pagamenti tramite Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale, sezione di Firenze, da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente dedicato indicato dall’Appaltatore, o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973Il Sig. Xxxxx Xxxxxxx esonera il Commissario di Governo da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il Commissario di Governo, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso nei casi in cui l'Agenzia siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle Entrate e Riscossione S.peventuali penali.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Attinente All’architettura E Ingegneria Di Progettazione

Fatturazione e pagamenti. 1Ai fini del pagamento dei corrispettivi, l’aggiudicatario emetterà, per ogni mensilità e per ogni sede di fatturazione, due fatture elettroniche rispettivamente per: a) Ammontare complessivo delle Transaction Fee per le operazioni svolte; b) Ammontare complessivo dei titoli di viaggio, prenotazioni alberghiere, noleggi ecc. effettuati per conto del CNR-INO nel mese di competenza. Le fatture dovranno essere emesse ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. Il pagamento delle fatture avverrà secondo i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 192 del corrispettivo 9 novembre 2012 sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari, previa emissione del Certificato di regolare esecuzione. In caso di biglietti non utilizzati o di parziale rimborso degli stessi a carico dei beneficiari, l'aggiudicatario presenterà separatamente le relative note di credito, allegando un elenco dei passeggeri con la data e identificazione del biglietto. Le fatture dovranno contenere i seguenti dati, pena il rifiuto delle stesse: a) Intestazione e l’indirizzo della sede (vedi art. 2); b) Il codice fiscale 80054330586; c) La partita Iva 02118311006 c) Il riferimento al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro documento di stipula Me.P.A. (N° di protocollo e nel Capitolato Tecnico.data); 2. d) Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere CIG esclusivamente per la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente.Transaction Fee; 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG e) Il CUU (Codice identificativo Univoco Ufficio) della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente sede (vedi art. 2, al numero ); f) L’eventuale CUP (Codice Unico di documento generato Progetto) comunicato dal sistema SAP CNR-INO g) L’importo imponibile; h) L’importo dell’IVA oppure il regime Iva applicato nel caso non ci sia addebito dell’Iva (esclusivamente per la fattura relativa alle Transaction Fee); i) Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti esclusivamente per la fattura relativa alle Transaction Fee; j) Il totale della fattura; k) L’oggetto: Servizio di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione business travel – CNR-INO – «mese di “Entrata Merci” ovvero riferimento» - «Transaction Fee» oppure «Rimborso degli acquisti effettuati per conto del CNR-INO»; l) Il codice IBAN del conto corrente dedicato; Ai fini del pagamento del corrispettivo il CNR-INO procederà alle verifiche di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>legge. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in CNR-INO potrà sospendere i pagamenti all’aggiudicatario cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”1460 C.C.). Le spese Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificonatura amministrativa. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Fornitura Di Servizi Di Business Travel

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento corrispettivo, per il completo ed esatto adempimento del corrispettivo presente contratto, è determinato dal costo orario offerto in sede di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore gara per ogni categoria, aumentato del Fornitore con cadenza trimestrale posticipatarelativo moltiplicatore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro comprensivo di ogni e nel Capitolato Tecnicoqualsiasi onere. 2. Il FornitoreAl fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l’Amministrazione appaltante, pertantoin persona del responsabile ufficio personale, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedentesottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’Agenzia a cura del lavoratore. 3. In ciascuna fattura emessa il FornitoreL’ente liquida esclusivamente le ore effettuate; rimangono, quindi, a carico dell'appaltatore (che ne avrà tenuto conto in sede di presentazione dell'offerta) quelle riferite a ferie, a festività, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017permessi retribuiti e non, dovrà esporre l'importo dell'IVAa congedi, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.etc.. 4. L’appaltatore fattura mensilmente all’ente. La fattura, emessa in base alle ore effettivamente utilizzate, dovrà contenere la specifica, per ogni dipendente, delle ore lavorate, del costo del lavoratore, del moltiplicatore applicato e del costo del servizio. L'appaltatore allega ad ogni fattura: a. la dichiarazione sull’imponibile IRAP ; b. la copia della busta paga dei lavoratori; 5. In conformità con la previsione caso di cui al D.Lgs n. 127/2015raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzi, la fattura dovrà essere è emessa esclusivamente in modalità elettronicadalla società capogruppo ovvero dal consorzio, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere alla/al quale l’ente liquiderà il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”corrispettivo. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal contratto e dal presente capitolato speciale d’appalto. L’appaltatore, che il Fornitore deve allegare alle singole fatturepertanto, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corretteprestazione del servizio. 7. L'importo Ogni singola fattura è liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ciascuna fattura verrà corrisposto ricevimento del documento da AMA secondo parte dell’ente, dopo aver riportato il visto di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione attestante la normativa vigente in materia e regolarità del servizio svolto, previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e salvo contestazioni da AMA, relativa ai riferimenti parte del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore Responsabile del Fornitore oggetto Procedimento o del bonificoDirettore dell'esecuzione. 8. AMAAi sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 8 e s.m.i., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artl’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità Si obbliga altresì a comunicare al Comune di Collesalvetti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al Decreto comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento Governo della provincia di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialetracciabilità finanziaria. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal FornitorePer poter procedere al pagamento, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente sulle fatture vi deve essere riportata la seguente annotazione:”CIG 0000000000, IBAN rispetto dell’art.3 L136/2010 e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegatis.m.i. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo canone e dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnicotecnico. Il canone complessivo, determinato ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, sarà quindi ripartito ai fini del pagamento in 12 rate annuali (36 per l’intera durata del presente Contratto), posticipate. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere emettere: a) la fattura relativa alla quota mensile del canone di cui al precedente articolo 8, comma 1, riferita al mese precedente; b) la fattura relativa ai corrispettivi determinati ai sensi del precedente articolo 8, comma 2, riferita alle prestazioni attività di “Manutenzione ordinaria a chiamata/richiesta” effettivamente prestate nel mese precedente; c) la fattura relativa ai corrispettivi determinati ai sensi del precedente articolo 8, comma 3, riferita alle attività di “Gestione rifiuti (prelievo, carico, trasporto, trattamento e correttamente eseguite smaltimento/recupero)” effettivamente prestate nel mese precedente. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dal Fornitore dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo Identificativo Gara) del relativo Lotto della Gara)Procedura di cui alle premesse, al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, 2 nonché al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola. fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura che dovrà essere inserito corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, di un riepilogo delle operazioni effettuate nel 4. mese di riferimento, nonché dell’ ulteriore documentazione di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”) necessaria ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato presente Contratto e nel caso in cui vi siano più numeri di Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 65. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3prevista, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazionen. , redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA intestato al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previstopresso Codice IBAN .

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia materia, nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoatto, con cadenza mensile posticipata. 2. Il FornitorePertanto, pertanto, il Fornitore con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni inerente gli Ordini di Servizio effettivamente e correttamente eseguite eseguiti nel mese precedenteconcluso. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dal Fornitore dovrà essere emessa esclusivamente trasmessa in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa formato elettronico all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara)) 6434445FF9, al corrispondente numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di dell’ordinativo AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero nonché al corrispondente numero di “Acquisizione Prestazione Prestazioni – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine L’importo di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione ciascuna delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3e, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo dalla data della ricezione della fattura al Protocollo/Gare di AMA mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazionepresso Fil. di , redatta secondo IBAN: 5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico136/2010. 86. (Clausola eventuale da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , Cod. Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig. , nato a , residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); prescritto all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010. 7. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 98. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 109. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1110. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la Fornitura e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione delle attività cui si riferisce. 12. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 13. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA AMA, in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo dal Fornitore conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato TecnicoContratto. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e al servizio correttamente eseguite effettuato nel mese precedenteprecedente e, conseguentemente, alle attività effettivamente eseguite con esito positivo in tale periodo, previo rilascio dei singoli certificati di verifica di conformità da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmettere ad AMA, unitamente a ciascuna delle suddette fatture, un report riepilogativo delle consegne effettuate. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della l’importo dell’IVA e la stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17- ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma 8, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 7. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 78. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazioneattraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “E”). Il Fornitore, redatta secondo il facsimile fornito da AMAin tale modo, relativa ai riferimenti del dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 89. Si evidenzia che AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e - Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. 910. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1011. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1112. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. a mezzo PEC inviata al Fornitore. 1213. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.da 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta dell’avvenuta prestazione/l'avanzamento l’avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 7. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara xxxxxx al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 78. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 89. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.e.i, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. 910. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1011. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1112. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 1213. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. 14. Il RTI avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, co. 13, del D.lgs n. 50/2016. 15. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro atto e nel Capitolato Tecniconelle Schede Tecniche. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), Contratto ed al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate ordinativo assegnato da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenzanonché il dettaglio della fornitura, il Fornitore e dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corretteessere intestata e spedita ad AMA. 73. L'importo di ciascuna fattura L’importo delle predette fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data fine mese di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario e bonificato sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazionepresso Fil. di , redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)IBAN: . Le spese di del bonifico sono a carico di AMA cheAMA, pertanto, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 84. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: Sig. , , Cod.Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); 5. (Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore)Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010. 6. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore beneficiario è adempiente all'obbligo inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito 7. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 98. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitorepagamenti, questo avrà diritto agli interessi il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 109. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. 12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA Soluzioni Integrate S.r.l. potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 1213. Sulle somme dovute da Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 14. AMA si riserva di richiedere al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previstomodalità che verranno congiuntamente concordate.

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Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo canone annuo verrà effettuato secondo le seguenti modalità: Coni Servizi emette un Ordine di cui acquisto (ODA) di importo pari al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore Canone annuo contrattuale; Il fornitore emette fattura elettronica seguendo le indicazioni di seguito riportate; Coni Servizi procede al pagamento di una quota pari: al 10% del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataCanone annuo contrattuale entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura; al 30% del Canone annuo contrattuale alla consegna definitiva della struttura e dopo avere verificato la regolare esecuzione; al 30% alla fine di Maggio (indicativamente al termine degli Internazionali); al 30% al termine dello smantellamento definitivo della struttura. I pagamenti, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativaad eccezione della prima quota, anche secondariasaranno effettuati entro 60 giorni data fattura. I pagamenti, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere al fine di assicurare la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitoretracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi del Decreto e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 50 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal fornitore. In conformità con la previsione di cui ottemperanza al D.Lgs D.M. n. 127/201555 del 3 aprile 2013, la fattura dovrà le fatture dovranno essere emessa trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara – <CIG> Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione Le fatture potranno essere presentate soltanto dopo l’emissione da parte di Coni Servizi dell’ordine di acquisto (ODA) e dopo aver completato le singole consegne. Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5nei seguenti casi: che non siano trasmesse in modalità elettronica; per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al mancanza dell’indicazione del numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di documento generato dal sistema SAP di AMAODA/CIG, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”ecc.), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialeacquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati). 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa ai canoni di manutenzione sui software e alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedenteattività di manutenzione sui prodotti della suite PITECO. Il Fornitore ai fini del pagamento di singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, tutta l’ulteriore documentazione atta a rendere noti i dettagli delle attività, che consentano ad AMA l’effettuazione dei controlli propedeutici ai pagamenti. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della e la stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta dell’avvenuta prestazione/l'avanzamento l’avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a entro 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data di ricezione della fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal intestato al Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato). Il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del in tal modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico136/2010. 87. Si evidenzia che AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA A. applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.Nessun 98. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitorepagamenti, questo avrà diritto agli interessi il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231192/2012. Si precisa che nessun interesse il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Fornitore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e/o 3 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 4: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro comma e relativi Allegatiil Fornitore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento. 9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni gni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Servizi Di Manutenzione E Assistenza Software

Fatturazione e pagamenti. 1Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente Capitolato verrà riconosciuto con riferimento ai seguenti driver: a) numero righe unitarie consegnate, a prescindere dalla tipologia del bene di consumo o cespite o logica di gestione (scorta, transito, urgenza, etc), presso l’esatta ubicazione di ciascuna U.R. (indirizzo, scala, piano, ecc. Il pagamento del corrispettivo sede fisica), entro i termini previsti dai livelli di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato servizio e dalle tempistiche prescritte; b) si precisa che è da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitoreconsiderarsi come riga unitaria, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017fini della fatturazione, dovrà esporre l'importo dell'IVAquella scaturente dalla consegna, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione ad evasione di cui al D.Lgs n. 127/2015un unico ordine, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato uno stesso articolo anche nel caso in cui vi siano più numeri i beni costituenti la riga di “Entrata Merci” consegna appartengano a lotti diversi; c) non saranno conteggiate, ai fini della fatturazione, le righe relative a consegne difformi dalla richiesta pervenuta o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2frazionate, a meno che il Fornitore deve allegare alle singole fatturefrazionamento non sia imposto in base a cause non imputabili alla ditta (es., mancato ripristino dello stock da parte dell’AULSS) La fatturazione dovrà essere prodotta su base mensile posticipata, riportante un documento anche in forma esaustiva e chiara al fine formato elettronico consuntivo delle righe consegnate nel mese di consentire ad AMA l'effettuazione riferimento, tenendo conto dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere driver sopra precisati; tali dati dovranno essere conformi a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, quelli trasmessi costantemente a 30 NFS (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentualigestionale Aulss 8), secondo quanto previsto dall'articolo 5 modalità che consentano all’Aulss di accertare che la riga consegnata rispetti i driver da a) a c) sopra riportati; Si evidenzia che la corresponsione del D.Lgs. 9 ottobre 2002corrispettivo a Riga d’ordine consegnata avverrà a decorrere dalla Seconda Fase del piano di avviamento, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi AllegatiArticolo 20. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Logistica Integrata

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e forniture correttamente eseguite effettuate nel mese precedente. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, file riepilogativo delle forniture rese. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la La fattura dovrà essere emessa inviata in formato pdf esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero di del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione Merci A.P.E.M.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e che riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà essere inserito contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato presente Contratto e nel caso in cui vi siano più numeri di Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal intestato al Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato E) il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “FE”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 86. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e s.m.i. con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere la regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. 97. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 4 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 108. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 119. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. 11. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 12. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 13. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - potranno essere – nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Fornitura Di GPL Per Forni Crematori

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo I corrispettivi di cui all’ART. 6, punto 1, dovranno essere oggetto di fatturazione elettronica mensile posticipata, mentre i rimborsi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato punto 3 dell’ART. 6 potranno essere fatturati successivamente al momento in cui l’Affidataria ne sostiene i relativi costi; i relativi crediti saranno esigibili soltanto al completamento della relativa istruttoria da AMA in favore parte del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataDipartimento volta a verificare la regolarità di esecuzione del servizio, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste che dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione occorrente trasmessa dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG Società (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente ex art. 24, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMAcomma 6, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.LgsD. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231). 2. Si precisa Le fatture dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la prestazione a cui si riferiscono. 3. Ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche emesse, a fronte del presente atto, prive del Codice Identificativo di Gara, da inserire nell’elemento “Codice CIG” del tracciato della fattura elettronica. 4. Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà dovessero essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro comminate e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi della ritenuta dello 0,50% di cui al presente Accordo Quadro all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relativi Allegatiss.mm.ii. (di seguito semplicemente “Codice”), avverrà entro trenta giorni, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato D. Lgs. 231/ 2002, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, della regolarità contributiva (DURC) e della regolarità fiscale. 105. Il FornitoreAi sensi dell'art. 35, sotto la propria esclusiva responsabilitàcomma 18, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità del Codice, sul valore complessivo stimato del contratto d'appalto sarà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all’Affidataria entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, a seguito di accredito formale richiesta dell'operatore economico. L'erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di cui sopra; in difetto idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatiinteresse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. 116. Ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dell’art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice univoco, da inserire nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica: 4PVQS4. Per le relative modalità operative si rinvia al sito web: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. 7. Oltre al citato codice obbligatorio, al fine di ottimizzare i processi interni di natura amministrativo-contabile, dovrà essere indicato nelle fatture elettroniche anche il “Codice Conto Economico” che sarà successivamente comunicato, da inserire nell’elemento “Dati Beni Servizi - Dettaglio Linee-Riferimento Amministrazione” del tracciato della fattura elettronica. 8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel compreso il caso di ritardato pagamento ritardi nei pagamenti dei corrispettivicorrispettivi dovuti, il Fornitore l'Affidataria potrà sospendere il Servizio e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore nel Contratto incluse quelle nei confronti di subappaltatori e lavoratori; qualora l'Affidataria si rendesse inadempiente a tale obbligotali obblighi, AMA il Contratto potrà risolvere l'Accordo Quadro essere risolto di diritto dall'Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitorea mezzo PEC. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Un Servizio Di Lotta Attiva Agli Incendi Boschivi

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei Corrispettivi di cui al precedente articolo 8 8, comma 1 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipatadell’Esecutore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia materia, nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato TecnicoContratto, con cadenza mensile posticipata. 2. Il FornitorePertanto, pertanto, l’Esecutore con cadenza trimestrale mensile posticipata provvederà ad potrà emettere la fattura relativa inerente alle prestazioni attività la cui remunerazione è posta a carico di AMA effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il FornitoreAi fini del pagamento dei Corrispettivi, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017l’Esecutore deve presentare ad AMA, dovrà esporre l'importo dell'IVAunitamente alle singole fatture, ma AMA procederà la documentazione relativa al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”sistema di autocontrollo relativo alle effettive attività prestate ed oggetto di fatturazione. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la Ciascuna fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dall’Esecutore dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), gara) ed al numero degli Ordinativi di Ordine Servizio di cui al precedente art. 2riferimento, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”intestata e spedita ad AMA. 65. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3e, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data fine mese di ricevimento della fattura, a mezzo mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazionen. , redatta secondo intestato all’Esecutore presso Fil. di 6. L’Esecutore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del conto di cui al precedente comma 5 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. 7. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte dell’Esecutore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: Sig. , Cod.Fisc. ruolo e poteri); operante in qualità di (specificare Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); L’Esecutore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico136/2010. 8. AMAAMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore beneficiario è adempiente all'obbligo inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal FornitoreCorrispettivi, questo l’Esecutore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo nell’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il FornitoreResta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’Esecutore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora l’Esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata all’Esecutore. 11. L’Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore l’Esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1112. Resta tuttavia Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente inteso che previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in nessun materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, ivi incluso nel la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. 13. AMA si riserva di richiedere all’Esecutore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 14. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligoritardo da parte dell’Esecutore nei pagamenti degli importi di cui al precedente comma 16, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro avrà diritto agli interessi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con lettera raccomandata a.rcomunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell’articolo 5 del D.Lgs. inviata al Fornitore9 ottobre 2002, n. 231. 1215. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore all’Esecutore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero penale, per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, ovvero per gli importi corrispondenti alla quota parte dei ricavi realizzati dall’Esecutore per l’esecuzione di attività la cui remunerazione è posta a carico dell’Utenza che deve essere retrocessa ad AMA, ma che l’Esecutore non ha corrisposto a quest’ultima.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia materia, nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoatto, con cadenza mensile posticipata. 2. Il Pertanto, il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad mensile posticipata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e inerente il Servizio correttamente eseguite prestato nel mese precedenteconcluso. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contratto, Contratto ed al CIG (Codice identificativo della Gara), al dettaglio del Servizio effettuato, nonché il numero di Ordine ordinativo assegnato da AMA, e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatturenecessaria ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni inerenti all’importo fatturato a quanto prescritto nel presente Contratto, dovrà essere prodotta in forma esaustiva nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), intestata e chiara al fine di consentire spedita ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 74. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3materia, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data della fattura, a mezzo mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo presso 5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del conto di cui al precedente comma 5 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. 6. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: Sig. , , Cod.Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); (Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore). Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. 7. Le spese di del bonifico sono a carico di AMA cheAMA, pertanto, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMAAMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore beneficiario è adempiente all'obbligo inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitorepagamenti, questo il Fornitore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo nell’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1112. Resta tuttavia Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente inteso che previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in nessun materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, ivi incluso nel caso la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione apposito prospetto riepilogativo delle attività previste nell'Accordo Quadroe delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Qualora il Fornitore Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si rendesse inadempiente a tale obbligo, riferisce. 13. AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro si riserva di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 1214. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato TecnicoContratto. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dal Fornitore dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, 2 nonché al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.Merci - E.M.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura che dovrà essere inserito corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, di un riepilogo delle forniture effettuate nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato mese di riferimento ed oggetto di fatturazione in formato excel su format indicato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, necessario ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel caso in cui vi siano più numeri di presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)presso _ Agenzia/Filiale Codice IBAN . Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 85. Il Fornitore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. 6. Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); 7. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 8. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la Fornitura e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto della Fornitura cui si riferisce. 13. Nel caso in cui la Mandataria capo gruppo, in esecuzione del mandato con rappresentanza esclusiva, emetta fattura unica nei confronti della Stazione Appaltante e riceva il pagamento da quest’ultima, provvedendo poi alla successiva ripartizione tra le Mandanti in rapporto alle attività svolte ed al regolamento interno di mandato, le Mandanti dichiarano di manlevare AMA - nel modo più ampio - da ogni e qualsiasi obbligazione e dichiarano di manlevare e tenere indenne AMA - nel modo più ampio - da ogni e qualsiasi pretesa dal corrispondere compensi di alcun genere e a qualunque titolo. 14. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 15. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 16. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract for the Supply and Coating of Wheels for Screening and Refining Plants

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA AMA, in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo dal Fornitore conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2Contratto. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e alla fornitura correttamente eseguite effettuata nel mese precedente. 3precedente e, conseguentemente, alle attività effettivamente eseguite con esito positivo in tale periodo, previo rilascio dei singoli certificati di verifica di conformità da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, un report riepilogativo delle consegne effettuate. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della l’importo dell’IVA e la stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta dell’avvenuta prestazione/l'avanzamento l’avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma 8, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.e.i, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. Il RTI avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, co. 13, del D.lgs n. 50/2016. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract for the Supply of Vehicles

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione le schede relative ai servizi resi, nei tempi e con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle le modalità precisati nel Capitolato Tecnico, al fine di consentire allo stesso Direttore di rilasciare il benestare alla fatturazione delle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della e la stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’artdell'art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fattureprodurre al Direttore dell'Esecuzione, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “G”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto medesimo Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Entrate- Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni attività effettivamente e correttamente eseguite svolte nel mese precedente. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, file riepilogativo degli interventi di manutenzione effettuati. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero di del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica AMA e indicante la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata MerciMerci – E.M.ovvero e “AP” per gli interventi di manutenzione). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola Acquisizione Prestazione – A.P.fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fac-simile fornito da AMA, AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “FE”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 86. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia la società Agenzia delle Entrate e Entrate-Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. 97. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 4 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 108. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 119. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. 11. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 12. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 13. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract for the Supply of Refrigerated Vehicle Chassis

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere mensile, dovrà far pervenire al Direttore dell'Esecuzione la fattura documentazione relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite attività svolte nel mese precedente, al fine di consentire al medesimo Direttore di effettuare il necessario controllo e procedere con il rilascio del benestare alla fatturazione. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della e la stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.pagamenti 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 7. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 78. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “E”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 89. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.- Riscossione, comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”. 910. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1011. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1112. Resta tuttavia Considerato che l'aggiudicatario del presente Contratto è un R.T.I., fermo restando quanto espressamente inteso che previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in nessun casomateria di pagamento del corrispettivo, ivi incluso nel caso le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di ritardato pagamento dei corrispettiviAMA, il Fornitore potrà sospendere il Servizio dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e la prestazione previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività previste nell'Accordo Quadroe delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Qualora il Fornitore Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitoreriferisce. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa La fatturazione dovrà riferirsi alle prestazioni effettivamente fornite/svolte con una cadenza posticipata e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In con periodicità da concordarsi con ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erariostruttura alberghiera. La fatturazione non potrà essere antecedente alla data del pernottamento e non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate. Alla fattura dovrà inoltre essere allegato l’estratto conto delle prestazioni (da inviare via mail all’UO) con l’indicazione del nominativo dell’ospite o del numero degli ospiti, le prestazioni e le date di erogazione, con evidenza della tassa di soggiorno – da inserire in fattura - come prevista dal Regolamento comunale in materia, o in alternativa le lettere di conferma (degli UO alle strutture e viceversa). L’UO potrà richiedere l’inserimento in fattura di ulteriori indicazioni necessarie ai fini della rendicontazione della spesa (es. nome iniziativa, etc.). Le fatture dovranno: • essere emesse in forma elettronica (rif. art. 1, co. 209 e 214 della L. 244/2007 e D.M. 55/2013); •essere intestate alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con il codice univoco ufficio come indicato (XXXXXX) • riportare la seguente annotazioneil CIG (Codice Identificativo Gara) dell’affidamento; •riportare l’annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura pagamenti” (rif. art. 2 Decreto MEF del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara23/01/2015), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di identificata con il codice Entrata MerciSovvero di nel campo Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>esigibilità IVA” per il corrispettivo del servizio; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso riportare l’esclusione dell’iva in cui vi siano più numeri riferimento alla tassa di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previstosoggiorno. In caso di non rispondenzaassenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre la Cassa potrà rifiutare le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione di seguito stabiliti. Se la fornitura o il servizio sono stati eseguiti correttamente, il pagamento delle fatture corrette. 7prestazioni avverrà entro i 60 gg. L'importo dalla data di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica ricezione della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3fattura, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo seguito di esito positivo dei controlli sull’affidatario previsti dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di leggein via non esclusiva, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatiche l’aggiudicatario comunicherà alla Cassa. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Alberghieri

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Responsabile Unico del corrispettivo procedimento (RUP) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA successivo art. 8. Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in favore oggetto; il CIG n. 9211786E46, l’indicazione del Fornitore con cadenza trimestrale posticipatapunto mensa, sulla base delle il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l’indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell’Azienda. Le fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativaelettroniche, anche secondariaintestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, vigente x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche: • Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia nonché nel presente Accordo Quadro di emissione, trasmissione e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertantoricevimento della fattura elettronica”, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3l’indicazione del codice CIG 9211786E46. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del Decreto Legge n. comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la seguente annotazione: dicitura IVA “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura pagamenti”. Ai fini del cessionario/committente ai sensi dell’artrispetto delle prescrizioni contenute all'art. 17-ter 30, comma 5, del D.P.R. 633/72”. 4D.Lgs. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/201550/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>emesse. Il blocco informativo andrà replicato totale degli importi descritti nel caso in cui vi siano più numeri campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6liquidazione finale. La documentazione richiamata al precedente I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatturelettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., dovrà essere prodotta a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in forma esaustiva vigore e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di seguito previsto. In caso di non rispondenzafatturazione, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a entro 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo, a mezzo bonifico bancario l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul conto corrente indicato lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal Fornitore nella Dichiarazionemomento della richiesta del DURC alla sua emissione, redatta secondo il facsimile fornito da AMApertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, relativa ai riferimenti l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Le spese di bonifico sono a carico di AMA cheAi sensi dell’art. 30, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore comma 5 del Fornitore oggetto del bonifico. 8D.Lgs. AMA50/2016, in ottemperanza caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle disposizioni medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società, previste dall'artper i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. CHIANTI BANCA - Agenzia Xxxxx Xxxxxxxxxx, con codice IBAN IT 77Y0867338100000000441649 L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 602205, con le modalità art. 1, commi 986-989, prima di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, effettuare il pagamento per ogni pagamento di un importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento l’Appaltatore non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di una 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso o più cartelle di pagamento su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per un ammontare complessivo pari almeno a tale importoi pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Nel caso L’Azienda, nei casi in cui l'Agenzia siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle Entrate e Riscossione S.peventuali penali.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Ristorazione

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento 9.1 Ai fini del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio emetterà, per ogni mensilità, due fatture elettroniche rispettivamente per: a) ammontare complessivo delle Transaction Fee per le operazioni svolte; b) ammontare complessivo dei titoli di viaggio, prenotazioni alberghiere e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitorenoleggi effettuati per conto del CNR-NANO-S3. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni 9.2 Le fatture dovranno essere emesse ai sensi e per gli importi eventualmente dovuti effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all’applicazione del meccanismo dello “Split Payment”. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione delle medesime sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari, previa emissione del Certificato di regolare esecuzione. 9.2 In caso di biglietti non utilizzati o di parziale rimborso degli stessi a titolo carico dei beneficiari, l'aggiudicatario presenterà 9.3 Le fatture dovranno contenere i seguenti dati, pena il rifiuto delle stesse: a) Intestazione: CNR Istituto Nanoscienze – Sede di penale ovvero Modena, Xxx X. Xxxxx 000/X, 00000 Xxxxxx; b) Il Codice Fiscale 80054330586; c) Il riferimento al documento di stipula Me.P.A. (N° di protocollo e data); d) Il CIG: Z4324E3D6E esclusivamente per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.la fattura relativa alle Transaction Fee; e) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): 6E092T; f) L’importo imponibile; g) L’importo dell’IVA esclusivamente per la fattura relativa alle Transaction Fee; h) Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti esclusivamente per la fattura relativa alle Transaction Fee; i) Il totale della fattura; j) L’oggetto: Servizio di business travel – CNR-NANO-S3 – «mese di riferimento» -

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Samples: Contract for Supply of Services

Fatturazione e pagamenti. Con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato un contratto di accordo quadro in virtù del quale esso non acquisisce il diritto ad essere l’operatore che stipulerà i singoli contratti specifici (buoni d’ordine), di volta in volta conclusi fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui all’art. 2. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti, a fronte di ogni servizio richiesto, con le seguenti modalità: 1) Il Dipartimento di Architettura procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Agenzia Entrate), a rilasciare il buono d’ordine, documento autorizzativo con i dati necessari alla fatturazione, e provvederà all’invio all’appaltatore; 2) La contabilizzazione dei servizi a misura sarà effettuata applicando i prezzi dell’elenco, al netto del ribasso contrattuale, alle quantità delle rispettive categorie di prodotti; 3) L’Appaltatore, ricevuto il buono d’ordine ed effettuati i servizi richiesti, emetterà fattura elettronica intestata al Dipartimento di Architettura, che dovrà contenere i seguenti dati: a. Codice Univoco IPA M5IWN8; b. Codice CIG e CUP, nei casi obbligatori per legge; c. Annotazione “scissione dei pagamenti” come previsto dall’art. 2 del Decreto del 23/1/2015 del Ministero Economia e Finanze; 4) Il Dipartimento di Architettura, ricevuta la fattura, provvederà all’emissione dell’ordinativo di pagamento; 5) Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 saldo sarà effettuato solo previo accertamento della regolare esecuzione di ciascun servizio richiesto, attestata dal D.E.C. (vedi art. 6); 6) Il pagamento all’appaltatore sarà corrisposto, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 % a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, al termine di ogni esercizio ed alla data di emissione di certificato/attestato di verifica di conformità da AMA cui risulti lo svolgimento regolare del servizio delle prestazioni contrattuali. Non saranno tenuti in favore conto servizi eseguiti irregolarmente, in contraddizione, o non conformi al contratto. Le fatture sono soggette al regime dello “split payment” ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b). È facoltà dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del Fornitore decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con cadenza trimestrale posticipatala legge 28 maggio 1997, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente n. 140, è fatto divieto alle trimestralità previste dalla normativaamministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, anche secondariain qualsiasi forma, vigente anticipazioni del prezzo in materia nonché nel presente Accordo Quadro di contratti di servizi e nel Capitolato Tecnico. 2forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il FornitoreDipartimento, pertantonel rispetto della procedura sopra esposta, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa dispone il Fornitore, pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore è obbligato ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del Decreto 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 50 217/2010 di conversione del 24 aprile 2017D.L. 187/2010, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; a tale scopo l’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlliuna commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Solo se detti controlli avranno esito positivoll mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto. I pagamenti, le fatture si intenderanno accettate previo benestare del responsabile del procedimento, saranno effettuati a 30 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da AMAparte del Dipartimento di Architettura, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi per vizio o difformità di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesioggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento si intenderanno previsti nel presente articolo restano sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3Infine, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia dal riscontro ordine/fattura emergessero delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di leggedivergenze, il Dipartimento di Architettura provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamentiogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite. Resta tuttavia espressamente Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC, attestante la regolarità del fornitore in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento merito al versamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio contributi previdenziali e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni dei contributi assicurativi obbligatori per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previstoinfortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Stampa

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicod’Appalto. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni ai Lavori effettivamente e correttamente eseguite eseguiti, nel mese precedente, sulla base delle risultanze e delle contabilizzazioni di cui al paragrafo 13.5 del Capitolato d’Appalto. Resta fermo che ciascun SAL sarà pagato al fornitore qualora l’ammontare raggiunga almeno € 100.000,00 3. Si applica altresì quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 in tema di anticipazione; l’anticipazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, come prescritto nel richiamato articolo. 34. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa inviata esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoAccordo Quadro, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta dell’avvenuta prestazione/l'avanzamento l’avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e che riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà essere inserito contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato presente Accordo Quadro e nel caso in cui vi siano più numeri di Capitolato d’Appalto (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 65. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 76. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 87. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.e.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del FornitoreFornitorie, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. 98. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico d’Appalto sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 109. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1110. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo nell’Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo l’Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Accordo Quadro un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Accordo Quadro a cui si riferisce. 12. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o ii) se, in alternativa il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016. 13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Accordo Quadro

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo art. 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente, come dettagliato nella reportistica e nella documentazione del Capitolato Tecnico. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dal Fornitore dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo Identificativo Gara) del relativo Lotto della Gara)Procedura di cui alle premesse, al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, 2 nonché al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura che dovrà essere inserito corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, di un riepilogo delle operazioni effettuate nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>mese di riferimento, in formato Excel su format indicato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, nonché dell’ ulteriore documentazione di cui all’art. Il blocco informativo andrà replicato 9 del Capitolato Tecnico (Allegato “A”) necessaria ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel caso in cui vi siano più numeri di presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo presso _ Agenzia/Filiale Codice IBAN . 5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico136/2010. 86. Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); 7. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00 (diecimila), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 98. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 109. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1110. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce. 12. Nel caso in cui la Mandataria capo gruppo, in esecuzione del mandato con rappresentanza esclusiva, emetta fattura unica nei confronti della Stazione Appaltante e riceva il pagamento da quest’ultima, provvedendo poi alla successiva ripartizione tra le Mandanti in rapporto alle prestazioni svolte ed al regolamento interno di mandato, le Mandanti dichiarano di manlevare AMA - nel modo più ampio - da ogni e qualsiasi obbligazione e dichiarano di manlevare e tenere indenne AMA - nel modo più ampio – da ogni e qualsiasi pretesa dal corrispondere compensi di alcun genere e a qualunque titolo. 13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 14. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 15. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato TecnicoContratto. 2. Il Fornitorecorrispettivo sarà dovuto, pertantoper la parte a canone, con cadenza trimestrale posticipata provvederà in funzione del canone mensile determinato sulla base dei corrispettivi offerti e, per la parte a misura, in relazione alle effettive prestazioni richieste da AMA e dimensionate in base ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedenteun massimale espresso in giorni/persona. 3. Ai fini del pagamento delle singole fatture, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello della effettiva erogazione dei servizi, al Direttore dell'Esecuzione una rendicontazione in formato elettronico secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico, al fine di consentire al medesimo referente di effettuare il necessario controllo e rilasciare il benestare alla fatturazione. 4. Acquisito il benestare alla fatturazione, lo stesso deve essere firmato dal Fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui viene presentato; in caso di firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, il Fornitore deve formalizzare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di identità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui il Fornitore non ha firmato il benestare alla fatturazione nel giorno in cui gli viene presentato, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 5. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’artdell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 46. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia materia, nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoatto, con cadenza mensile posticipata. 2. Il Pertanto, il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad mensile posticipata, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e inerente il Servizio correttamente eseguite prestato nel mese precedente. 3. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il Fornitore deve allegare alla fattura un riepilogo dei servizi effettuati nel mese di riferimento, in formato excel su format indicato dal Direttore Esecuzione del Contratto. 4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa inviata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui ordine riportato al precedente art. 2, ; al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dell’avvenuta prestazione dei lavori servizi resi (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato in formato PDF dovrà contenere una sola fattura. 65. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine L’importo di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione ciascuna delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3e, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo dalla data della ricezione della fattura al Protocollo di AMA S.p.A. mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 modulo afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato F). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 86. AMAAMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-dall’articolo 48- bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il Fornitore beneficiario è adempiente all'obbligo inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle la società Agenzia Entrate e Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito. 97. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitorepagamenti, questo il Fornitore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto 8 (otto) punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo nell’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 8. Si precisa Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun interesse di mora sarà dovutocaso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora risolvere il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto Contratto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al presente Accordo Quadro e relativi AllegatiFornitore. 109. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1110. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso AMA si riserva di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 1211. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contratto Di Revisione Legale Dei Conti

Fatturazione e pagamenti. Si fa presente che l’art. 1, c. 629, della L. n. 190 del 23/12/14, ha introdotto una modifica al testo unico sull’Iva (art. Il pagamento 17 – ter D.P.R. 633/1972) per qualsiasi tipologia di acquisto rilevante ai fini Iva nei confronti di alcuni soggetti della Pubblica Amministrazione (tra cui questa Camera di commercio) ponendo a carico di queste l’onere del corrispettivo versamento dell’Iva all’Erario; conseguentemente le fatture a carico di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore questo Ente dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipatarivalsa dell’Iva, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente indicando nelle medesime che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17-17 – ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artquanto verrà versata all’Erario direttamente da questo Ente. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973Inoltre, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi applicazione di quanto previsto dall’art. 42 del D.L. 66/2014, convertito nella L. n. 89/14, dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore31 marzo 2015, questo avrà diritto agli interessi Ente ha aderito al Registro Unico delle fatture. I fornitori sono invitati ad adeguare il proprio sistema di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato fatturazione alle nuove normative che regolano i rapporti economici con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato le pubbliche amministrazioni. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito dedicato xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nonché sul sito di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10questo Ente xxx.xx.xxxxxx.xx alla voce “pagamenti dell’amministrazione”. Il Fornitorecodice IPA, sotto la propria esclusiva responsabilitànecessario per l’accesso al Sistema di Interscambio, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni assegnato all’Ente è: GOOLCD. Le fatture verranno rifiutate per difetti nella forma e tramite il suddetto sistema di interscambio, in caso di: • codice IPA indicato in fattura non corretto • codice IPA corretto, ma diversa denominazione Ente ricevente • assenza o non rispondenza del CIG/CUP • mancata o inesatta indicazione relativa alla scissione dei pagamenti • mancata o inesatta esposizione dell’IVA • fatture commerciali soggette a reverse charge che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, non evidenzino il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.regime fiscale:

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Samples: Custody and Archive Management Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato effettuata da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro atto e nel Capitolato TecnicoTecnico (rif. Paragrafo 2.6 Documenti di riferimento, principali deliverable e step di fatturazione). 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e servizi ordinati dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui ordine riportato al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento della avvenuta prestazione dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”) e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione indicata nel Capitolato Tecnico, necessaria ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni inerenti l’importo fatturato a quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato in formato PDF dovrà contenere una sola fattura. 63. La documentazione richiamata al precedente comma 2ai precedenti commi 2 e 3, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà deve essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno hanno esito positivo, le fatture si intenderanno intendono accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 00000024966, intestato al Fornitore presso Banca Popolare di Milano Agenzia n.33 – Milano Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. 74. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data di ricezione fattura presso il Protocollo aziendale, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. Il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico136/2010. 85. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.I soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente sono: codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X; 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.a) Xxxxxxxx Xxxxxxx

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. L’aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a: 1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; 2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell’inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; 5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell’applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato secondo questa modalità: - in due tranche annuali di pari importo, esclusa l’anticipazione annuale; - la prima tranche decorsi almeno 60 giorni dalla data di decorrenza dell’annualità di riferimento; - la seconda tranche almeno 180 giorni dalla data di decorrenza dell’annualità di riferimento; per un totale di 8 (otto) pagamenti per tutta la durata contrattuale, escluse eventuali anticipazioni. Comune di Segrate - Protocollo n.0018970/2020 del 04-06-2020 In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l’aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata209 a 214. È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, sulla base che è un’informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativaEntrate, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere di recapitare correttamente la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3elettronica all'Ufficio destinatario. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi I dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione Comune di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, Segrate sono i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.seguenti:

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Samples: Fornitura Piattaforma Software Di Contabilità E Gestione Documentale Per Enti Pubblici

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il corrispettivo sarà dovuto in relazione alle effettive prestazioni (corsi per aggiornamenti CQC) richieste da AMA. 3. Ai fini del pagamento delle singole fatture, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello della effettiva erogazione dei servizi, una rendicontazione per le necessarie attività di controllo. 4. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni ai servizi effettivamente e correttamente eseguite erogati nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 45. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 56. Nell'ottica Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al  al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al  al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 67. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 8. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 79. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “D”). Il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore dall’importo del Fornitore oggetto del bonificopagamento. 810. AMA opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento) che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 11. AMA, in ottemperanza alle normative vigenti, provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”. 12. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, , per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e - Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito. 913. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1014. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1115. Resta tuttavia Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente inteso previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. 16. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o se, ii) in alternativa, il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi in nessun favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivifermo quanto previsto dall’art. 48, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadrocomma 13, del D.Lgs. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitoren. 50/2016. 1217. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 18. Ove richiesto dal Fornitore, AMA corrisponderà al medesimo l’anticipazione del prezzo in conformità a quanto stabilito dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contract for Training Activities

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente attività eseguite nel mese precedentemese. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitoredal Fornitore dovrà, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con la previsione ” ed essere inviata all’indirizzo di cui al D.Lgs n. 127/2015posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, 2 nonché al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione - A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e che riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”contenere una sola fattura. 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma ai precedenti commi 2 e 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fornito da AMA, AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “FE”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 85. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Agenzia Entrate e Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 96. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 7. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 108. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 119. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 11. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Servizi Di Sanificazione

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo canone e dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. Il canone complessivo, determinato ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, sarà quindi ripartito ai fini del pagamento in 12 rate annuali (36 per l’intera durata del presente Contratto), posticipate. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel alla quota mensile del canone di cui al precedente articolo 8, comma 1, riferita al mese precedente. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dal Fornitore dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, 2 nonché al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura che dovrà essere inserito corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, di un riepilogo dei servizi effettuati nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato mese di riferimento, in formato excel su format indicato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, nonché di eventuale ulteriore documentazione indicata nel caso in cui vi siano più numeri Capitolato Tecnico (Allegato “A”) necessaria ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo presso Agenzia/Filiale Codice IBAN 5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico136/2010. 86. Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); 7. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 8. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai fini della tracciabilità del rifiuto oggetto del Servizio e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce. 13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 14. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 15. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Helpdesk Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel dal Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità inviata all’indirizzo di posta elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa : xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, ; nonché al corrispettivo numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica AMA ed indicante la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare la parola “fattura”; l’allegato in formato PDF dovrà contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, 3 che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai si sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fac-simile fornito da AMA, AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore fornitore oggetto del bonifico. 86. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel fissate da richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle l’Agenzia Entrate e Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 97. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 108. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 119. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 1210. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 11. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento Con la sottoscrizione del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenzaContratto, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabilitiassume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. In tali ipotesi3 della l. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i termini movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione idonei a consentire la piena tracciabilità delle fatture corrette.operazioni. 0.Xx fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore: 7. L'importo a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 6; b) s’impegna a comunicare a CAV Spa entro il termine perentorio di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 7 (trentasette) giorni Data Ricevimento Fatturasolari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, a mezzo bonifico bancario ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazionecorrente; c) ha l’obbligo d’indicare in ogni fattura che verrà emessa, redatta secondo ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l’irricevibilità della medesima, il facsimile fornito da AMAcodice identificativo gara : 6019795BF9 ed il codice unico di progetto d’investimento pubblico: I22C14000030005; d) ha l’obbligo d’indicare il codice identificativo gara ed il codice unico di progetto sopra evidenziati sugli strumenti di pagamento inerente ad ogni transazione finanziaria relativa il presente appalto; e) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità tracciabilità dei flussi finanziari di cui al Decreto all’art. 3 della l. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, pena la nullità assoluta del Ministero dell'Economia e delle Finanze contratto medesimo; f) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione a CAV Spa ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del 18 gennaio 2008 n. 40Governo – della Provincia di Venezia, per ogni pagamento la notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti tracciabilità dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi flussi finanziari di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegatiarticolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contratto Di Sviluppo Sperimentale

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 10 sarà effettuato effettuata da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, Prestatore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro atto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il FornitoreIn particolare, pertantoil Prestatore, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad mensile posticipate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e inerente le attività correttamente eseguite effettuate nel mese precedenteconcluso. 3. In Ai fini del pagamento delle single fatture di cui al precedente comma 2, in relazione ed unitamente a ciascuna fattura emessa di esse il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma Prestatore deve tramettere ad AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”documentazione riepilogativa delle prestazioni effettivamente eseguite. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la Ciascuna fattura emessa dal Prestatore dovrà essere emessa esclusivamente inviata in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa elettronica all’indirizzo dovrà contenere il riferimento al presente contratto, Contratto ed al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), ) nonché al numero di Ordine ordinativo: ed il codice di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica “Acquisizione Prestazioni” ovvero la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (cosiddetta operazione di “Entrata MerciMerceovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate comunicato da AMA, nonché il dettaglio del servizio effettuato, e dovrà essere intestata ad AMA SpA – Via Xxxxxxxx de la quale provvederà al loro pagamento ai sensi Barca, 87 e spedita all’indirizzo di quanto di seguito previstoposta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx; 5. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data di ricezione della fattura medesima, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazionen. , redatta secondo intestato al Prestatore presso Agenzia/Filiale Codice IBAN . Il Prestatore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 136/2010. 6. (Allegato “F”Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Prestatore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); 7. Le spese di del bonifico sono a carico di AMA cheAMA, pertanto, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore Prestatore oggetto del bonifico. 8. AMAAMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore beneficiario è adempiente all'obbligo inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitorepagamenti, questo avrà diritto agli interessi il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231192/2012. Si precisa che nessun interesse il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Prestatore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedente comma 2 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 4: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro comma e relativi Allegatiil Prestatore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento. 10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Prestatore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Prestatore. 11. Il FornitorePrestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce. 1113. Resta tuttavia espressamente inteso AMA si riserva di richiedere al Prestatore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitoreverranno congiuntamente concordate. 1214. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore Prestatore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1La Società fatturerà direttamente ad ogni singolo Ente aderente l’importo relati- vo alle attività svolte per lo stesso, applicando i prezzi unitari offerti all’interno del Dettaglio Economico, allegato “C” al presente accordo quadro. Il pagamento La fatturazione avverrà con la seguente tempistica: - Prima fase (importo dell’atto di adesione alla prima fase dell’Accordo Quadro): a seguito della conclusione delle attività ivi ricomprese; - Seconda Fase (importo dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Qua- dro): sarà definita da parte dell’Ente all’interno dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro. L’ultima fattura che sarà emessa dalla Società, conter- rà anche l’importo corrispondente all’eventuale premialità a cui avrà diritto, come indicato all’art. 3 del corrispettivo Capitolato, in relazione al differenziale positivo rag- giunto tra il valore degli accertamenti andati a buon fine e quanto stimato inizial - mente all’interno del Tax Gap. Oppure, in caso di differenziale negativo, sarà sog- getta alle riduzioni determinate dalla penale applicata di cui al precedente successivo articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata11. Le fatture, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro predisposte e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente trasmesse in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018dovranno essere inte- state allo specifico ente aderente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: “ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RE- LATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, A FAVORE DEGLI ENTI LOCA- LI TOSCANI – CIG 8093488D92 – CIG derivato ” Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge). L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che Alla fattura dovrà essere inserito allegato il riepilogo dei servizi svolti nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>periodo di riferi - mento, dettagliati per tipologia. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento I pagamenti saranno disposti dagli Enti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, com- ma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di seguito previstoricevi- mento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l’accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all’esecuzione dell’Ente e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Ente procederà ad acquisire il documen- to unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costi- tuiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità compe- tente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è so- speso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà es- sere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Ente aderente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l’Ente aderente tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il do- cumento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previ - denziali e assicurativi. In caso di non rispondenza, ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società l’Ente aderente tramite il Fornitore dovrà provvedere a riproporre responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. Qualora le fatture corrette pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tranne nei modi sopra stabiliticasi previsti dalla normativa. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artAi sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministe- ro dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 n. 402008, l’Ente aderente, prima di effettuare il pagamento per ogni pagamento di un importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di versamento mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di ver- samento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. L’Ente aderente, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, qualora applicabile, e ad adot- tare le misure ivi previste. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l’Ente aderente ha pre- visto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questio- ne verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella sud- detta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emet- tere e trasmettere all’Ente aderente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’Ente aderente. La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara: - che il proprio c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il seguente: 1) Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Filiale di La Fontina- Ghezzano, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 22 – San Giuliano Terme con codice IBAN XX00X0000000000000000000000; - che la persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è la Signora: - Xxxxxxxx Xxxxxxxx codice fiscale XXXXXX00X00X000X; La Società è tenuta a comunicare all’Amministrazione e a ciascun Ente aderente eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contrat - to, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguen- te codice CIG 8093488D92 I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso Banca di Pisa e Fornacet- te Credito Cooperativo Filiale di La Fontina- Ghezzano, con codice IBAN XX00X0000000000000000000000 o su un ammontare complessivo pari almeno a tale importodiverso conto corrente, bancario o po- stale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensio- ne o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. Nel caso in cui l'Agenzia le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle Entrate e Riscossione S.p.A.operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, comunichi che risulta un inadempimento a carico l’Ente aderente e, di seguito, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte contratto ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9dell’art. In caso di ritardo 1456 del codice civile. L’Ente aderente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitorealla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e ferma restando l’applicazione delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11penali. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso compreso quello di ritardato pagamento ritardi nei pagamenti dei corrispettivicorrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il Servizio essere sospesa l’espletamento delle atti- vità oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitorel’incamera- mento della cauzione. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Analisi Fiscale

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. Ai fini della fatturazione, tutta la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione del servizio, così come previsto nel Capitolato Tecnico, dovrà essere fatta pervenire al Direttore dell'esecuzione al fine di consentire al medesimo Direttore di effettuare il necessario controllo per l'emissione dello Stato di Acquisizione Prestazioni, ed il rilascio del benestare alla fatturazione. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’artdell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 7. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 78. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “G”). Il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificopagamento. 89. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialeministeriale. 910. AMA, in ottemperanza alle normative vigenti, provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”. 11. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1012. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 1213. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Servizio Di Raccolta Differenziata, Trasporto E Conferimento Di Indumenti Ed Accessori Di Abbigliamento

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 contrattuale sarà effettuato da AMA Coni Servizi in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativaquest’ultimo, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoa seguito della regolare esecuzione. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedentefattura. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto l’Ordine di acquisto SAP da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”parte della Direzione Acquisti di Coni Servizi. 4. In conformità con la previsione di cui ottemperanza al D.Lgs D.M. n. 127/201555 del 3 aprile 2013, la fattura dovrà le fatture dovranno essere emessa trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate citato DM n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B955/2013. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a Coni Servizi, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fatturafattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, la stessa dovrà contenere è il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicatiseguente: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”UFEEXY. 6. La documentazione richiamata Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al precedente comma 2“Codice Univoco Ufficio”, che il Fornitore deve allegare alle singole fatturedovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine ove previsto, anche le seguenti informazioni: - Codice Identificativo Gara – < CIG > - Numero Ordine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlliAcquisto – OdA 7. Solo se detti controlli avranno esito positivoSi precisa che, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, Coni Servizi rientra nell’ambito di seguito previstoapplicazione dello split payment. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40Pertanto, per ogni pagamento tutte le operazioni effettuate nei confronti di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.Xxxx Xxxxxxx, comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi relative fatture emesse: ▪ dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”; ▪ dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, né in ordine ai pagamenti già effettuatila quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Coni Servizi all’Erario. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Attrezzature Sportive

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, Fornitore pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, provvederà ad emettere a far pervenire al Direttore dell'Esecuzione tutta la fattura relativa alle prestazioni effettivamente documenta attestante l'avvenuta fornitura necessaria per consentire l'effettuazione del controllo per l'emissione dello Stato di Avanzamento delle attività e correttamente eseguite nel mese precedenteil rilascio del benestare alla fatturazione. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, dell'IVA ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’artdell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.Merci - E.M.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 7. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatturetrasmettere al Direttore dell'Esecuzione, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 78. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a entro 30 (trenta) giorni dalla Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “D”). Il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 89. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e - Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra previsto. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”. 910. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1011. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Fornitura Di Materiale Di Cancelleria

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere emettere, al termine delle operazioni di installazione del nastro trasportatore ed al ricevimento da parte di AMA, dei risultati del Collaudo, la fattura relativa alle prestazioni effettivamente alla fornitura e correttamente eseguite nel mese precedenteposa in opera del nastro trasportatore redler a tapparelle metalliche. La fatturazione dei successivi interventi di manutenzione avverrà di volta in volta. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero di del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica AMA e indicante la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.Prestazione”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e che riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà essere inserito contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato presente Contratto e nel caso in cui vi siano più numeri di Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 23, che il Fornitore fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fac-simile fornito da AMA, AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore fornitore oggetto del bonifico. 86. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 97. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.LgsD. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 108. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 119. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la Fornitura e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 1210. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 11. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Un Trasportatore Redler

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 contrattuale sarà effettuato bimestralmente a seguito della completa e corretta esecuzione dei Servizi e delle attività oggetto di Contratto e dietro presentazione di regolare fattura da AMA in favore parte del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato TecnicoFornitore. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle Le fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà dovranno contenere il riferimento al presente contrattoContratto e dovranno essere intestate e spedite a Equitalia Polis S.p.A. – Amministrazione e Finanza – U.O. Contabilità - Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 20 – c.a.p. 80133, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”.NAPOLI - 63. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione liquidazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo sarà effettuata mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazionen. ……………………., redatta secondo il facsimile fornito intestato al Fornitore, previa verifica, da AMAparte della Stazione appaltante, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità che le attività siano state eseguite regolarmente e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificotrasmissione dei documenti richiesti. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 104. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in . In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero fossero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 115. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadrooggetto del Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA il Contratto potrà risolvere l'Accordo Quadro essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Facility Management Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel dal Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità inviata all’indirizzo di posta elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa : xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, Ordine; al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta dell’avvenuta prestazione/l'avanzamento l’avanzamento dei lavori lavori, rispettivamente dei beni ordinati (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni). Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare la parola “fattura, l’allegato in formato PDF dovrà contenere una sola fattura. L’ importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3prevista, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fac simile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto cinto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)) . Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 85. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e - Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 96. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 107. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 118. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la Fornitura e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costituito del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto della Fornitura cui si riferisce. 10. Relativamente al pagamento il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se i), AMA dovrà effettuarlo direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento medesimo. Tale scelta dovrà risultare dall’atto costituivo del raggruppamento,o ii) in alternativa, il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della Mandataria che provvederà alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna Mandante in ragione di quanto di spettanza. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 12. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 13. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel -nel rispetto della normativa fiscale - le -le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract for the Provision of Handling and Transport Services

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia materia, nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoatto, con cadenza mensile. 2. Il FornitorePertanto, pertanto, il Fornitore con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad mensile, potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni inerente gli Ordini di Fornitura effettivamente e correttamente eseguite eseguiti nel mese precedenteconcluso. 3. In ciascuna fattura emessa Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il FornitoreFornitore deve presentare ad AMA, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”unitamente alle singole fatture un report riepilogativo delle attività effettivamente prestate ed oggetto di fatturazione. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere emessa esclusivamente inviata in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa elettronica e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA ed indicato al precedente art. articolo 2, nonché al numero di documento generato dal sistema SAP di codice identificativo dell’Acquisizione Prestazione comunicato da AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 65. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine L’importo di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione ciascuna delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3in materia e, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo Ricezione Fattura al protocollo aziendale mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazionepresso Fil. di , redatta secondo IBAN: 6. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 136/2010. 7. (Allegato “F”Clausola eventuale da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , cod. fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig. Le spese , cod. fisc. operante in qualità di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.(specificare ruolo e poteri); 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la Fornitura e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione delle attività cui si riferisce. 13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract for the Supply and Placement of Waste Containers

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore presenterà mensilmente, per ogni tipologia di intervento ed entro la prima 3. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente attività eseguite nel mese trimestre precedente, previo rilascio dei singoli Certificati di Avvenuta Prestazione da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto. 34. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’artdell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 45. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 56. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3comma, a entro 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data di ricezione della fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal intestato al Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., -Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. a mezzo PEC inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia materia, nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoatto, con cadenza mensile posticipata. 2. Il FornitorePertanto, pertanto, il Fornitore con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni inerente gli Ordini di Fornitura effettivamente e correttamente eseguite eseguiti nel mese precedenteconcluso. 3. In ciascuna fattura emessa Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il FornitoreFornitore dovrà presentare ad AMA, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017unitamente alle singole fatture, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione copia dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”relativi Ordini di Forniture nonché un report riepilogativo delle attività effettivamente prestate ed oggetto di fatturazione. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la Ciascuna fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, all’Ordinativo di fornitura e al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”intestata e spedita ad AMA. 65. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine L’importo di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione ciascuna delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3e, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo dalla data della ricezione della fattura al Protocollo/Gare di AMA mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazionepresso Fil. di , redatta secondo IBAN: 6. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 136/2010. 7. (Allegato “F”Clausola eventuale da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , Cod. Fisc. (specificare ruolo e poteri); operante in qualità di b) Sig. Le spese , nato a , residente a , cod.fisc. operante in qualità di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.(specificare ruolo e poteri); 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la Fornitura e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione delle attività cui si riferisce. 13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract for Supply and Placement of Containers

Fatturazione e pagamenti. 1. Il Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità: a) fornitura di cui all’art. 2 lett. a) (Apparati Hardware e Servizio di manutenzione HW e garanzia dei prodotti) in unica soluzione all’esito del positivo collaudo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA art. 24 e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in favore del Fornitore corso di esecuzione; b) fornitura di cui all’art. 2 lett. b) (Licenze Software e Servizi connessi) con cadenza trimestrale posticipata, annuale all’esito della positiva attivazione e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione; c) servizi di cui all’art. 2 lett. c) (Servizi di Formazione e supporto) da erogarsi in modalità a consumo con pagamento al termine di ciascun ciclo di formazione sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente attività richieste dall’Amministrazione nell’arco del trimestre precedente ed effettivamente erogate dall’Appaltatore stesso e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. corso di esecuzione; Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In pagamento di ciascuna fattura emessa il Fornitoreavverrà entro 30 giorni, ai sensi decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del Decreto Legge n. 50 certificato di verifica di confomità in corso di esecuzione da parte del 24 aprile 2017Direttore dell’esecuzione del contratto, dovrà esporre l'importo dell'IVAin base al combinato disposto degli artt. 312, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 633/72”. 45 ottobre 2010, n. 207. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la Ciascuna fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice n. 4939483E4E, alla singola tipologia di attività/fornitura: a) elenco degli Apparati Hardware con indicazione del part-number, b) elenco delle Licenze software e servizi connessi con indicazione del codice identificativo della Gara)licenza e c) esatta denominazione del Servizio di formazione e supporto fornito, al numero periodo di Ordine di cui al precedente artcompetenza, oltre all’indicazione delle quantità e del relativo prezzo unitario. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato < nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, RTI con fatturazione pro quota riportare la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. seguente dicitura In caso di non rispondenzaRTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati > < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), provvederà a comunicare all’Autorità la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Autorità procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il Fornitore dovrà provvedere documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a riproporre le fatture corrette nei modi causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertantonon venga corrisposta dall’Autorità, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8produrrà alcun interesse. AMAL’Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore beneficiario è adempiente all'obbligo inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA beneficiario l’Autorità applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9sopra stabilito. In caso Le fatture dovranno essere intestate all’Autorità. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Autorità, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ritardo nei pagamenti ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgsflussi finanziari). 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il FornitoreL’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA note all’Autorità le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in . In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract for the Supply of It Infrastructure

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà 9, comma 1, è effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipatamensile posticipata dietro presentazione di regolare fattura corredata da un riepilogo dettagliato delle attività effettivamente prestate ed oggetto di fatturazione, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente con specifica indicazione del numero di Uscite eseguite nel mese di riferimento in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicorelazione a ciascuna Macro- attività. 2. In particolare, ai fini della determinazione dell’importo mensile oggetto di fatturazione, il Fornitore dovrà procedere alla divisione dei corrispettivi offerti per le singole Macro-attività, quali risultanti dall’Offerta economica (Allegato “C”), per il numero delle rispettive (ovvero relative alle singole Macro-attività di riferimento) Uscite offerte, quali risultanti dall’Offerta tecnica (Allegato “B”). Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e corrispettivo mensile sarà pertanto determinato moltiplicando il numero di Uscite correttamente eseguite nel mese precedentedi riferimento per ciascuna Macro-attività per il corrispondente risultato dei menzionati calcoli. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice Xxxxxx identificativo della Gara)gara) ed al dettaglio del Servizio effettuato, al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”intestata e spedita ad AMA. 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e e, comunque, previa verifica della correttezza per accettazione della documentazione richiamata al precedente comma 3alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario mediante bonificato sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazionepresso , redatta secondo IBAN bonifico sono a carico di AMA. . Le spese del 5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 136/2010. 6. (Allegato “F”Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , cod.fisc. (specificare ruolo e poteri); operante in qualità di b) Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. (specificare ruolo e poteri); operante in qualità di 7. Le spese di del bonifico sono a carico di AMA cheAMA, pertanto, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 , con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitorepagamenti, questo avrà diritto agli interessi il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati192/2012. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività e/o prestazioni previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 1 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce. 13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 14. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 15. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 15.1 Il Venditore emette fattura all'Acquirente per il prezzo del Prodotto contestualmente alla consegna. Qualora l'Acquirente non provveda al ritiro del Prodotto presso la sede del Venditore nel termine stabilito nel Contratto, il Venditore, fatto salvo il diritto di cui al successivo art. 6.3, ha diritto di emettere fattura in qualsiasi momento per il prezzo del Prodotto, previa comunicazione, anche verbale, all'Acquirente della disponibilità del Prodotto per il ritiro. 5.2 L'Acquirente deve pagare il prezzo del Prodotto entro il termine indicato nella Conferma d'Ordine e nella fattura. Il pagamento deve essere effettuato direttamente al domicilio del corrispettivo Venditore, che ha diritto al pagamento anche in caso di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato mancato ritiro dei Prodotti da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataparte dell'Acquirente, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro nelle forme e nel Capitolato Tecniconei termini indicati nella Conferma d'Ordine. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 5.3 Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.l'Acquirente non provveda al pagamento entro i termini stabiliti nel Contratto, comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà il Venditore ha diritto agli alla corresponsione degli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione ai sensi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.D. Lgs. 231/02, aumentato fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. 5.4 Il Venditore avrà comunque la facoltà di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse sospendere la consegna dei Prodotti in caso di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegatidell'Acquirente. 10. Il Fornitore5.5 Per i pagamenti dall'estero, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, i costi per il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi trasferimento dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatifondi dalla banca straniera alla banca italiana saranno interamente a carico dell'Acquirente. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Fatturazione e pagamenti. 1. Il 9.1) Le Parti espressamente concordano che il pagamento del corrispettivo corrispettivo, di cui al precedente articolo 8 4, sarà effettuato da AMA dalla Cassa in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataal massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa fattura, sulla base previo comunque: • puntuale riscontro delle fatture emesse attività rese ed oggetto di fatturazione; • verifica della regolarità contributiva da quest'ultimo conformemente comprovare mediante l’invio del DURC in corso di validità; • acquisizione della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 rilasciata da codesta Società, circa il rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie, dell’avvenuta corresponsione alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente maestranze dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e del corretto adempimento in materia nonché nel presente Accordo Quadro tema di versamento IVA e nel Capitolato Tecnicoritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. 2. 9.2) Il Fornitorecorrispettivo verrà liquidato dalla Cassa al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa fattura, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedenteprevia consegna - da parte del Fornitore alla Cassa - della dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria nonché del DURC in corso di validità. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al 9.3) Il pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal dedicato n. intestato al Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificopresso codice IBAN . 8. AMA9.4) Il Fornitore prende altresì atto che la Cassa non corrisponderà interessi moratori, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di qualora l’eventuale ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione derivi da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegatifatti non imputabili alla Cassa. 10. 9.5) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA alla Cassa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 119.6) Trova applicazione la disposizione di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come sostituito dall’art. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore13 - ter del D.L. 83/2012. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Dell’incarico Servizi Di Vigilanza Armata E Fornitura Di Ponti Radio

Fatturazione e pagamenti. 1Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: ⮚ per la/e apparecchiatura/e e per i dispositivi opzionali a verifica di conformità con esito positivo avvenuta, dopo la sottoscrizione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura. ⮚ per il servizio opzionale di “smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)” (cfr. par 4.1) dalla data di esecuzione del servizio di smontaggio, trasporto al piano terra dell’apparecchiatura usata e ritiro ai fini del trattamento in qualità di rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica (R.A.E.E.). ⮚ per il servizio opzionale di “assistenza e manutenzione full risk per 12 mesi sul detettore wireless” (cfr. par .4.2)., verranno emesse fatture trimestrali posticipate con riferimento ciascuna ai 3 mesi di assistenza e manutenzione. Le fatture dovranno essere emesse al termine del terzo mese, sesto mese, nono mese e dodicesimo mese del periodo di assistenza. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 dei corrispettivi sarà effettuato da AMA dalle Amministrazioni in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativaquest’ultimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà intestata e spedita alla Amministrazione e contenere il riferimento riferimento: • all’Accordo Quadro Consip; • all’Ordine di Fornitura; • alla Data di accettazione della Fornitura; • alla comunicazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali (per il servizio opzionale di smaltimento); • al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMAconto corrente, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>s.m.i. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6ove accreditare i corrispettivi previsti. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le L’importo delle predette fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3di Contabilità dello Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti nell’Accordo Quadro, all’art. 11, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificocui si fa espresso rinvio. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Apparecchiature Di Radiologia

Fatturazione e pagamenti. 1. Il L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 11 ed 11bis del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipatapresente contratto, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoraggiungano un importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00). 2. Il FornitoreA garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, pertantodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente protezione, assicurazione, assistenza e correttamente eseguite nel mese precedentesicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’approvazione dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. In ciascuna fattura emessa il FornitoreAi sensi dell’art. 4, ai sensi comma 6, del Decreto Legge D.Lgs. n. 50 del 24 aprile 2017231/2002, dovrà esporre l'importo dell'IVAentro 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente determinato ai sensi dell’art. 17-ter 194, comma 1, del D.P.R. 633/72”n. 207/2010, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il ………” con l’indicazione della data. 4. In conformità con la previsione Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni primo comma del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9presente articolo. 5. Nell'ottica Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario, dell’avvenuta emissione del certificato di agevolare la gestione della fatturapagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contrattosecondo quanto stabilito dal precedente articolo 15, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero contestualmente all’emissione del certificato di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”pagamento stesso. 6. La documentazione richiamata Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con la modalità indicata al precedente comma 2articolo 15, entro 20 (venti) giorni (o nel diverso termine eventualmente previsto per il pagamento dal contratto di subappalto) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione che il Fornitore deve allegare dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine prestazioni oggetto del contratto di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previstosubappalto. In caso di non rispondenzamancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, il Fornitore dovrà provvedere Commissario sospende i successivi pagamenti a riproporre le favore dell’Appaltatore. Nel caso in cui la mancata produzione delle fatture corrette nei modi sopra stabilitiquietanziate dipenda dalla contestazione, da parte dell’Appaltatore, della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, e la stessa sia effettivamente accertata dal Direttore dei lavori, il Commissario sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. In tali ipotesi, i termini caso di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture correttediretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore dovrà comunicare la parte di prestazione eseguita dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente Le fatture elettroniche intestate a Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017, codice fiscale 94079030485, Codice Univoco Ufficio (CUU) PM5WKM, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e previa verifica ricevimento della correttezza fattura elettronica”. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: CIG 737995103A, CUP J42B17000320002 ed il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la singola fattura. Per effetto della documentazione richiamata al precedente L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). 8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell’art. 4, comma 32, a lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine è aumentato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 60 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto sessanta) giorni per le somme che fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 6, o non verranno corrisposte ai sensi di siano conformi a quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialepresente articolo, saranno rifiutate. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal FornitoreAi sensi dell’art. 105, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.comma 9, aumentato di otto punti percentualiultimo periodo, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002n. 50/2016 il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Ove l’Amministrazione non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, n. 231precedentemente acquisito, il DURC verrà richiesto entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovutoIl termine per il pagamento, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegatiprecedente comma 7, è sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della sua emissione: pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. 10. Il FornitoreSi applicano i commi 5, sotto la propria esclusiva responsabilità5 bis e 6 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’intervento sostitutivo del Commissario in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi del Subappaltatore e dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuaticottimisti. 11. Resta tuttavia espressamente inteso Il Commissario, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che in nessun casoil destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, ivi incluso come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel caso periodo di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitoreeffettuazione della verifica suddetta. 12. Sulle somme dovute L’Appaltatore: a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136; b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti e subappaltatori, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; c) si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente e subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 13. Ai sensi della lettera a) del precedente comma 11, l’Appaltatore dichiara che i propri conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti: - sede di con codice IBAN IT ; - sede di con codice IBAN IT ; - sede di con codice IBAN IT ; - sede di con codice IBAN IT ; L’Appaltatore dichiara, inoltre, che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono: - il Sig. , Codice Fiscale: ; - il Sig. , Codice Fiscale: . L’Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare al Commissario eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione. 14. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 737995103A ed il seguente codice CUP J42B17000320002. 15. I pagamenti, da AMA effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore tramite Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale, Sezione di Firenze da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, di cui al Fornitore precedente comma 12, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. 16. Il Sig. dichiara espressamente di esonerare il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per in tal modo eseguiti. 17. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell’Appaltatore. 18. Il Commissario, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere il pagamento all’Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previstoobblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

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Samples: Contratto Per Lavori

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo canone e dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente attività eseguite nel mese precedentemese. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dal Fornitore dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo Identificativo Gara) del relativo Lotto della Gara)Procedura di cui alle premesse, al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, 2 nonché al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola. fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, di un riepilogo delle operazioni effettuate nel 4. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3prevista, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazionen. , redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA intestato al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previstopresso Codice IBAN .

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all'indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero di del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica AMA e indicante la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e che riportare nell'oggetto la parola “fattura”; l'allegato, in formato PDF, dovrà essere inserito contenere una sola fattura. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato presente Contratto e nel caso in cui vi siano più numeri di Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fac-simile fornito da AMA, AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “FD”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 86. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 97. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 8. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 109. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1110. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Hardware E Software

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA AMA, in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo dal Fornitore conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato TecnicoContratto. 2. Il Fornitore, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato Tecnico, dovrà trasmettere al Direttore Esecuzione del Contratto la documentazione ivi prevista secondo le tempistiche indicate, al fine di consentire al medesimo Direttore di effettuare il necessario controllo per l'emissione dello Stato di Avanzamento delle Attività e il rilascio del benestare alla fatturazione. 3. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite al numero degli interventi resi nel mese precedenteprecedente e, conseguentemente, alle attività effettivamente eseguite con esito positivo in tale periodo. 34. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della dell'IVA e la stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’artdell'art. 17-17- ter del D.P.R. 633/72”.del 45. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 56. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 67. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma 8, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 8. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 79. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazioneattraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “E”). Il Fornitore, redatta secondo il facsimile fornito da AMAin tal modo, relativa ai riferimenti del dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 810. Si evidenzia che AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e - Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”. 911. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1012. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1113. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. a mezzo PEC inviata al Fornitore. 1214. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA dagli Aderenti in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo a cadenza trimestrale, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia materia, nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoatto. 2. Il FornitoreIn particolare, pertantola fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente comunque non contestati, nei termini e correttamente eseguite nel mese precedentenei modi previsti dalla normativa in materia. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il Fornitoreriferimento alla presente Convenzione, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017singoli ordinativi di fornitura cui si riferisce, e dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”essere intestata e spedita agli Aderenti. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia L’importo delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle predette fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3e, a 30 comunque, entro 90 (trentanovanta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data di fine del mese di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario e bonificato sul conto corrente indicato dal bancario intestato al Fornitore nella Dichiarazionen. , redatta secondo il facsimile fornito da AMApresso Banca filiale di , relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA cheA.B.I. , pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificoC.A.B. . 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 95. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitoreritardato pagamento oltre i suddetti termini, questo avrà diritto agli e sino al 180° giorno di ritardo, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (Tasso di riferimento) maggiorato dei punti percentuali (margine) riportati nell’Offerta Tecnica. Successivamente al 180° giorno verrà applicato il tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse degli interessi di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegatidall’art. 5 Decreto Legislativo 231/2002. 106. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 117. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel compreso il caso di ritardato pagamento ritardi nei pagamenti dei corrispettivicorrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente nella Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura, a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro pena di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitorerisoluzione. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Locazione Triennale Con Patto Di Riscatto

Fatturazione e pagamenti. 1. Il Con riferimento a ciascun Ordine, il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicorate mensili posticipate di pari importo. 2. Il FornitorePertanto, pertanto, il Fornitore con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad mensile, entro il giorno 15 del mese successivo, potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente inerente il canone – di cui al precedente articolo 9, comma 1 - di ciascuno dei veicoli noleggiati. Quale condizione per il pagamento di ciascuna fattura, il Fornitore deve trasmettere ad AMA, unitamente alla fattura la documentazione inerente alla consegna e correttamente eseguite riconsegna dei singoli veicoli oggetto del Servizio nel mese precedentedi riferimento. 3. In Il Fornitore, con cadenza mensile e sempre entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere anche la fattura (separata rispetto a quella di cui al precedente comma 2) relativa ai corrispettivi - determinati con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 3 – afferenti agli interventi di cui al paragrafo “Interventi di riparazione a titolo oneroso per la stazione appaltante” dell’articolo 13 del Capitolato tecnico (Allegato”A”) effettivamente e correttamente eseguiti nel mese precedente. A ciascuna fattura emessa deve essere allegata, quale condizione necessaria per il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento degli importi dalla stessa portati documentazione attestante le attività eseguite nel mese di riferimento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”fattura. 4. In conformità con la previsione L’importo di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione ciascuna delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX commi 2 e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate 3 verrà corrisposto da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza per accettazione della documentazione richiamata al precedente comma 3alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data di emissione delle medesime, a mezzo bonifico bancario mediante bonificato sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazionepresso , redatta secondo IBAN . Le spese del bonifico sono a carico di AMA. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico136/2010. 85. AMA(Eventuale, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare clausola da inserire solo se è stato prestato il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopracod.fisc. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.(specificare ruolo e poteri); operante in qualità di 9b) Sig. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente nato a -, residente a , cod.fisc. (specificare ruolo e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata poteri); operante in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.qualità di

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni all’ultimazione della fornitura e dei lavori effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedenteeseguite, inoltre provvederà ad emettere fattura relativa al collaudo con esito favorevole, previo rilascio dei singoli certificati di verifica di conformità da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto per le fatture ivi menzionate. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, un report riepilogativo della consegna effettuata. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero di del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica AMA e indicante la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e che riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà essere inserito contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato presente Contratto e nel caso in cui vi siano più numeri di Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fac-simile fornito da AMA, AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 86. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. 97. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 108. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 119. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. 11. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 12. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 13. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract for the Supply of a Surveillance and Intrusion System

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della e la stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.Merci - E.M.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 7. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 78. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “D”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 89. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione - Riscossioni S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”. 910. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1011. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1112. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. a mezzo PEC inviata al Fornitore. 1213. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Fornitura Di Sistemi

Fatturazione e pagamenti. L’importo massimo da corrispondere alla Ditta nei primi 12 mesi di affidamento sarà dato dalla somma dei singoli importi che vanno a comporre l’importo complessivo stimato dell’appalto per i primi 12 mesi (€ 120.000,00 oltre IVA) e indicati nel disciplinare di gara, art. 5 - sezione “Documentazione da presentare” - paragrafo “C. OFFERTA ECONOMICA Max 15 punti” , punti 1), 2), 3), 4.1), 4.2), dedotta la percentuale di ribasso offerto in sede di gara per il corrispondente valore oggetto di ribasso (oltre IVA di legge, se e in quanto dovuta). Per le prestazioni di cui al presente capitolato, la Stazione Appaltante corrisponderà mensilmente, su presentazione di fattura, quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria. All’aggiudicatario verrà riconosciuto un corrispettivo complessivo mensile, oltre all’IVA di legge, dato dalla somma dei seguenti importi: 1) valore oggetto di ribasso indicato nel disciplinare di gara, art. 5 - sezione “Documentazione da presentare” - paragrafo “C. OFFERTA ECONOMICA Max 15 punti” - lettera a), dedotta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, diviso 12 2) valore oggetto di ribasso indicato nel disciplinare di gara, art. 5 - sezione “Documentazione da presentare” - paragrafo “C. OFFERTA ECONOMICA Max 15 punti” – lettera b), dedotta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, moltiplicato per il numero di presenze registrate complessivamente nel mese di riferimento (fermo restando che, per il servizio di accoglienza notturna, il corrispettivo massimo complessivo per i primi 12 mesi di affidamento è di € 30.660,00 – oltre IVA di legge - dedotta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara sull’importo pro capite/pro die) 3) valore oggetto di ribasso indicato nel disciplinare di gara, art. 5 - sezione “Documentazione da presentare” - paragrafo “C. OFFERTA ECONOMICA Max 15 punti” – lettera c), dedotta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, che sarà corrisposto per i mesi di effettiva messa a disposizione degli appartamenti di transito 4) valore oggetto di ribasso indicato nel disciplinare di gara, art. 5 - sezione “Documentazione da presentare” - paragrafo “C. OFFERTA ECONOMICA Max 15 punti” 5) valore oggetto di ribasso indicato nel disciplinare di gara, art. 5 - sezione “Documentazione da presentare” - paragrafo “C. OFFERTA ECONOMICA Max 15 punti” a) essere intestate al Comune di Pordenone – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 64 33170 Pordenone - C.F. 80002150938 / P.IVA 00081570939 – Settore III – Servizi alla persona e alla comunità; b) indicare il codice CIG e il codice CUP correlato alla specifica fornitura di servizio , nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN; c) indicare il numero della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio e l’impegno di spesa d) essere emesse posticipatamente secondo le tempistiche sopra indicate ed accompagnate da un report come sopra indicato; e) indicare l’importo complessivo della fattura, specificando l’importo della percentuale dello 0,5 sotto specificato. Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previo accertamento di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC. La liquidazione delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente potrà essere sospesa qualora: a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; b) la Ditta non risulti in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, regola con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3il versamento dei contributi a favore dei dipendenti. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi caso di ritardati pagamenti da parte del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'ErarioComune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’artTroveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs DPR 26 ottobre 1972, n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni 633 (scissione dei pagamenti - split payment) o del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previstoreverse charge. In caso di non rispondenzarisoluzione anticipata alla Ditta sarà corrisposto l'importo dovuto per il solo periodo di esecuzione. Il corrispettivo mensile risultante dalla fattura elettronica, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesiriscontrata regolare dal competente ufficio amministrativo, i termini sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento, previa acquisizione d’ufficio del regolare Documento Unico di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 Regolarità Contributiva (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”DURC). Le spese di bonifico sono a carico di AMA cheAi sensi dell’art. 30, pertantocomma 5 bis, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002n.50/2016, n. 231la ditta dovrà operare una ritenuta nella misura dello 0,50% sull’importo netto da fatturare. Si precisa Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che nessun interesse non evidenzino inadempienze, a fronte di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto emissione di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegatifattura a saldo. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Servizio Di Avvio E Gestione Di Un'unità Operativa Per Le Emergenze Alloggiative E La Grave Marginalità

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA verrà pagato in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base seguito alla completa e corretta esecuzione dei servizi e delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoattività oggetto di Contratto. 2. Il FornitorePiù precisamente, pertanto, detto pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte della “Società aggiudicataria” – in caso di R.T.I. da parte della Capogruppo - che dovrà dalla stessa essere emessa con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa mensile e con esclusivo riferimento alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite attività oggetto del presente Contratto, compiutamente definite in ogni loro fase nel mese precedentedi riferimento. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contrattocontratto e dovrà essere intestata e spedita a SERIT SICILIA S.p.A., al CIG Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 8, 90143 – Xxxxxxx (Codice identificativo della GaraXX), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6X. XXX 00000000000. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna liquidazione della fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, sarà effettuata a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazionen. , redatta secondo il facsimile fornito da AMAintestato alla “Società aggiudicataria” presso , relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMAAgenzia o Filiale , in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art, Via 4. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il FornitoreLa “Società aggiudicataria”, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA alla “Stazione appaltante” le eventuali variazioni che si verificassero circa le delle modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore la “Società aggiudicataria” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 115. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore la “Società aggiudicataria” potrà sospendere il Servizio e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore oggetto del presente Contratto; qualora la “Società aggiudicataria” si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA il presente Contratto potrà risolvere l'Accordo Quadro essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.rdalla “Stazione appaltante” ai sensi del successivo art. inviata al Fornitore. 1215. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate Disciplinare di gara – Allegato D - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni Schema di Contratto- Firma/e per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.accettazione:

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Gestione Integrale Del Processo Di Notifica Degli Atti Esattoriali

Fatturazione e pagamenti. 1. Ai sensi dell’ art. 20 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria, Il pagamento avverrà in ragione del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo le seguenti rateazioni: mensile, ferma restando la preventiva verifica del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicorispetto della regolarità contributiva. 2. Il FornitoreAi sensi dell’art. 20 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedenteè comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l’accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale. 3. In ciascuna Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 60 giorni da data fattura emessa il Fornitore, ai sensi fine mese previa verifica della prestazione effettuata e conseguente liquidazione da parte del Decreto Legge n. 50 direttore del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”contratto. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015Ciascuna fattura, la fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore dovrà essere emessa esclusivamente in intestata alla stazione appaltante – (C.F. ……………. P.IVA ) –, dovrà riportare le modalità elettronicadi pagamento, secondo le disposizioni comprensive del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fatturacodice IBAN, la stessa e dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara)n. 65838057C1 alla singola tipologia di attività/fornitura, al numero periodo di Ordine competenza, oltre all’indicazione delle quantità e del relativo prezzo unitario. 5. L'Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse, provvederà a comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”pagamento. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, fattura emessa dal subappaltatore dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi riportare i dati sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corretteriportati. 7. L'importo Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di ciascuna fattura regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse. 8. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia bonificato dalla Committente, previo accertamento della/e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata prestazione/i effettuata/e, entro il termine di cui al precedente comma 34, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)precedente art. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale3. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il FornitoreL’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in . In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Non sarà considerata comunicazione di variazione la mera indicazione di un conto corrente dedicato diverso riportata solo sulla fattura. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo art. 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dal successivo punto 2 e dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicomateria. 2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: a) Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente.50% (cinquanta/00 per cento) dell'importo relativo all'attività di progettazione: all'ottenimento della validazione del progetto definitivo o esecutivo da parte di AMA; b) il saldo del restante 50% (cinquanta/00 per cento) all'approvazione del progetto definitivo o esecutivo presso organi ed enti competenti; 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 7. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 78. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 32, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 89. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle la società Entrate e Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 910. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1011. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1112. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società designate, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale del Consorzio nei confronti di AMA, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, il Consorzio è obbligato a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle consorziate, fermo restando il pagamento in favore del Consorzio. 13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 1214. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Architettura E Ingegneria

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo Le parti convengono che i pagamenti saranno effettuati per “Piano di lavoro”, “Stato di avanzamento” trimestrali e “Rendicontazione risorse” approvati dall’Agenzia, ai prezzi unitari di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoarticolo. 2. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il Fornitorerestante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedentedopo l’approvazione da parte di ANSF della verifica di conformità. 3. (nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI): Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità e le tempistiche vincolanti per il puntuale pagamento delle fatture che verranno congiuntamente concordate. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Agenzia, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. (nel caso di RTI con fatturazione proquota): Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. Ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati di cui al primo periodo del presente comma. (nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria) In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati di cui al primo periodo del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”presente comma unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti. 4. In conformità con la previsione (nel caso di subappalto) La fattura dovrà riportare i dati di cui al D.Lgs n. 127/2015primo periodo del precedente comma 3 anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronicaal netto dell’IVA, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9che verrà liquidato al subappaltatore. 5. Nell'ottica Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ANSF procederà ad acquisire, (nel caso di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere subappalto anche per il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Garasubappaltatore), il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al numero di Ordine versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al precedente art. 2sopra non venga corrisposta da ANSF, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”non produrrà alcun interesse. 6. La documentazione richiamata liquidazione di ogni importo avverrà dopo l’emissione, da parte dell’Agenzia, del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento, a presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni fine mese dal suo ricevimento. Le fatture, emesse dal Fornitore, dovranno essere inoltrate all’Agenzia dopo che quest’ultima ha emesso il certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento e non prima che sia stato inoltrato il prospetto di cui di cui al primo periodo del precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette3. 7. L'importo Il Fornitore si impegna a presentare all’Agenzia ogni giustificativo, documento o atto che si rendesse utile all’emissione del certificato di ciascuna fattura verrà corrisposto pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento. La mancata presentazione di quanto richiesto non consentirà il pagamento delle somme spettanti e per tale mancanza l’Agenzia è esonerata da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese qualunque forma di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificoresponsabilità. 8. AMA, Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973formato elettronico ai sensi della l. 24 dicembre 2007, n. 602244, con le modalità art. 1 cc. 209-213 s.m.i., intestate esclusivamente ad ANSF, codice unico di cui al Decreto del Ministero dell'Economia fatturazione UFL7LQ, e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40dovranno riportare in evidenza, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi Codice Identificativo Gare (CIG) 6708219570 nonché i dati che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesuccessivamente indicati. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal FornitoreIl bonifico, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente previo accertamento dell’Agenzia della/e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.prestazione/i svolta/e, aumentato di otto punti percentualiverrà effettuato, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgsla modalità di fatturazione congiunta/disgiunta, sul/(i) conto(i) corrente seguente(i) dedicato(i): n. , intestato al Fornitore presso , Ag. 9 ottobre 2002; ............................................................................................................. n. , intestato al Fornitore presso , Ag. ; Il Fornitore dichiara che il predetto conto(i) opera(no) nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 231136. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovutoIl Fornitore si impegna a rendere note, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi con le stesse modalità di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10sopra, eventuali successive variazioni del(i) conto(i) corrente(i). Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto(i) corrente(i) precedentemente espresso(i) avranno effetto liberatorio. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA ANSF le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, legge il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatieffettuati ed eseguiti. 10. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’ANSF. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel In caso di ritardato pagamento dei corrispettivisubappalto si procederà ai sensi di quanto previsto all’art. 105, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadrocomma 13, del D.Lgs. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitoren. 50/2016. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente, come dettagliato nella reportistica e nella documentazione del Capitolato Tecnico. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.del 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione - A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 7. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 78. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore dall’importo del Fornitore oggetto del bonificopagamento. 89. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad € 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialeministeriale. 910. AMA, in ottemperanza alle normative vigenti, provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”. 11. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 1012. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1113. Resta tuttavia Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente inteso previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. 14. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o ii) se, in alternativa, il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in nessun ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivifermo quanto previsto dall’art. 48, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadrocomma 13, del D.Lgs. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitoren. 50/2016. 1215. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 articolo, sarà effettuato da AMA dalle Amministrazioni o Enti Contraenti in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro atto. In particolare: ⮚ il corrispettivo relativo alla fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, dei sistemi per il controllo accessi, il rilevamento presenza, gli allarmi, la videosorveglianza, verrà fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”, di cui al precedente articolo 11, comma 6; ⮚ Il corrispettivo relativo al costo chiamata del servizio di assistenza e nel Capitolato Tecnicomanutenzione con modalità express verrà fatturato in rate bimestrali posticipate; ⮚ il corrispettivo relativo al servizio di estensione della assistenza e manutenzione, di tipo standard o express, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal termine dei primi 36 (mesi), di cui al precedente articolo 12, comma 5, verrà fatturato dal Fornitore in rate bimestrali posticipate. 2. Il FornitoreCiascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, pertantooltre a quanto indicato al precedente articolo 9, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente il riferimento alla presente Convenzione, al singolo contratto di fornitura cui si riferisce e correttamente eseguite quant’altro stabilito nel mese precedenteparagrafo 10.7 del Capitolato Tecnico, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione o Ente Contraente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia L’importo delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle predette fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 90 (trentanovanta) giorni Data Ricevimento Fatturadata fine mese di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario e bonificato sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazionepresso , redatta secondo il facsimile fornito da AMAAgenzia o Filiale , relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertantoVia , non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificoA.B.I. , C.A.B . 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 94. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitorepagamenti, questo avrà diritto agli interessi il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo nell'art. 5 del D.Lgs. D.Lgs 9 ottobre 20022002 n.231, n. 231. Si precisa che nessun interesse maggiorato di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati7 punti. 105. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 116. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadronella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura, ad eccezione di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, nel qual caso il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l’Amministrazione o Ente Contraente si è resa inadempiente ovvero di nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione o Ente inadempiente. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà il contratto di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e dalla Consip S.p.A.. 7. inviata Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà essere intestata alla Amministrazione o Ente Contraente e dovrà contenere, oltre a quanto indicato al Fornitoreprecedente comma 2 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi/attività/forniture cui si riferisce. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Controllo Accessi E Servizi Connessi

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel al canone di ciascun carrello inerente il mese precedente. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dal Fornitore dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, al 2 nonché il numero di del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà contenere una sola fattura che dovrà essere inserito corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, di un riepilogo del canone e degli eventuali servizi effettuati nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato mese di riferimento ed oggetto di fatturazione in formato excel su format indicato dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, necessario ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel caso in cui vi siano più numeri di presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo presso _ Agenzia/Filiale Codice IBAN 5. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico136/2010. 86. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig. , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); 7. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 8. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico Tecnico, sulla documentazione da fornire ai fini della tracciabilità del rifiuto oggetto del Servizio e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce. 13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. 14. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 15. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il ES provvede a emettere la fattura per i corrispettivi previsti nelle presenti Condizioni generali: a. al ricevimento del TRN bancario relativo al pagamento del dei corrispettivi comunicati per la consegna della Cartografia; b. all’accettazione dell’Offerta per: • il corrispettivo dell’IRU per la durata ventennale relativo all'Infrastruttura ES con pagamento una tantum; • il corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura aerea; • il corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici; c. a partire dal mese successivo dall’effettuazione di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità tutte le altre prestazioni previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro nelle presenti Condizioni generali e nel Capitolato TecnicoRegolamento tecnico ed economico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel Le fatture emesse da ES devono essere pagate entro il mese precedentesuccessivo a quello di emissione delle fatture stesse; per ogni giorno di ritardo verranno applicati gli interessi moratori. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitorecaso di mancato pagamento anche di una sola fattura, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017ES si riserva di inviare l'intimazione di pagamento all’Operatore e, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà qualora quest’ultimo non proceda al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare entro i 30 Giorni successivi a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”quello di ricezione dell’intimazione, ES si riserva il diritto di risolvere i Contratti relativi a tutte le Offerte accettate e rifiutare nuove richieste di Offerta o di altri servizi. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9Il pagamento degli importi sopraindicati avviene mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate da ES. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine Qualora l’Operatore sia sottoposto agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 0000, x. 000 xx dà informativa a ES comunicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) e/o il Codice Unico di Progetto (CUP) al precedente artmomento della richiesta del servizio (es: Cartografia o Certificazione della Progettazione) oppure, quando previsto, in fase di accettazione (es: Offerta Infrastruttura). 2In tal caso ES comunica all’Operatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 Giorni dall’accensione o, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 Giorni dalla loro prima utilizzazione in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”operazioni finanziarie relative all’accettazione delle presenti Condizioni generali. Nello stesso termine, ES comunica all’Operatore le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente ed ogni modifica riguardo ai delegati. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fattureQualora l’Operatore dovesse richiedere una rettifica di fattura per causa allo stesso imputabile (ad esempio mancata comunicazione dei codici CIG e CUP), dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere corrispondere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In ES gli eventuali oneri per tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corretteattività aggiuntive compresi gli oneri fiscali conseguenti. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica Di Enel Sole

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare – XXX xxxxxxxxx a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, ” e la stessa dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al corrispondente numero di Ordine di cui al dell’ordinativo AMA, riportato nel precedente art. 2, nonché al corrispondente numero di del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione Merci A.P.E.M.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e che riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato in formato PDF dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”contenere una sola fattura. 64. La documentazione richiamata al precedente comma 23, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal intestato al Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del comunicato attraverso la compilazione della Dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “D”). Il fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore fornitore oggetto del bonifico. 86. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e.s.m.e.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 5.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., - comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 97. Ama, in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del documento unico di Regolarità Contributiva (cd DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “NON REGOLARE”, qualora il fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “INTERVENTO SOSTITUTIVO”. 8. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 109. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1110. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. 12. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, co. 13, del D.lgs n. 50/2016. 13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Fornitura Di Ricambi

Fatturazione e pagamenti. 1. Il Con riferimento al contratto afferente a ciascun Appalto Specifico, il pagamento del relativo corrispettivo di cui al – determinato ai sensi del precedente articolo 8 8, comma 1 - sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicorate mensili posticipate di pari importo. 2. Il Fornitore, pertantoPertanto, con riferimento al contratto afferente a ciascun Appalto Specifico, il Fornitore con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad mensile, entro il giorno 15 del mese successivo, potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite inerente il corrispettivo – determinato ai sensi del precedente articolo 8, comma 1– relativo al Servizio prestato nel mese precedente. Quale condizione per il pagamento di ciascuna fattura, il Fornitore deve trasmettere ad AMA, unitamente alla fattura, copia dei formulari identificazione rifiuto (di seguito anche “FIR”) oggetto di fattura nonché un report riepilogativo delle quantità di CDR/CSS conferito. 3. In L’importo di ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate 2 verrà corrisposto da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza per accettazione della documentazione richiamata al precedente comma 3alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario mediante bonificato sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazionepresso , redatta secondo IBAN . Le spese del bonifico sono a carico di AMA. Il Fornitore dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico136/2010. 84. AMA(Eventuale, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare clausola da inserire solo se è stato prestato il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopracod.fisc. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.(specificare ruolo e poteri); operante in qualità di 9b) Sig. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente nato a -, residente a , cod.fisc. (specificare ruolo e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata poteri); operante in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.qualità di

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Recupero Rifiuti

Fatturazione e pagamenti. 1. Il Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5 l’appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità: a. per i servizi di trasferimento di conoscenze e competenze di cui all’articolo 2, lettera a), il corrispettivo sarà determinato sulla base dei giorni persona effettivamente erogati nel trimestre di riferimento tenuto conto della preventiva pianificazione, accettata dal Ministero secondo le modalità di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataCapitolato tecnico, e sulla base della tariffa offerta dall’Appaltatore e indicata nell’Allegato I “Offerta economica”. Tale corrispettivo sarà liquidato trimestralmente previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal Direttore dell’esecuzione; b. per i servizi di Direzione lavori, di cui all’articolo 2, lettera b), il corrispettivo è determinato sulla base del canone mensile offerto dall’Appaltatore e sarà liquidato trimestralmente previo certificato positivo di verifica di conformità, rilasciato dalla/e Commissione/i di verifica di conformità all’uopo designate. La tariffa unica giornaliera (da intendersi comprensiva di eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) è pari a euro /giorno , = ( , ). Il canone mensile è pari a euro , = ( , ). Il valore contrattuale, all’atto della stipula, è pari a euro , = ( , ). Le tariffe ed il canone mensile offerti dall’Appaltatore sono stati calcolati e ponderati dal medesimo in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture esame dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa. Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture emesse al Sistema di Interscambio, si precisa che il codice univoco dell’Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: KO3KZS. Tenuto conto della specificità dei servizi oggetto della presente Fornitura e della possibilità, per lo stesso personale dell’Amministrazione, di procedere contestualmente a più operazioni di verifica di conformità/collaudo per consegne contemporanee, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, si prevede che la liquidazione dei corrispettivi sarà disposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo l’espletamento, da quest'ultimo conformemente parte degli organi competenti, delle attività volte ad accertare la conformità dei servizi alle trimestralità previste dalla normativaprevisioni contrattuali (attestazione di regolare esecuzione o certificato di verifica di conformità, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2rilasciati positivamente). Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere Qualora la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura elettronica venga emessa antecedentemente all’attestazione di regolare esecuzione o al certificato di verifica di conformità il Fornitoretermine di 60 giorni, ai sensi del Decreto Legge citato articolo 4, comma 2, lettera d) decorrerà, rispettivamente, dalla data dell’attestazione o dalla data del certificato di verifica di conformità. Sono fatti salvi in ogni caso – conformemente a quanto consente lo stesso articolo 4, comma 6 – i termini previsti dal D.P.R. n. 50 207 del 24 aprile 20172010 per l’espletamento delle attività volte all’emanazione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 66 del 2014, dovrà esporre l'importo dell'IVAconvertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.dovranno riportare il Codice Identificativo Gara 64171141FF, pena l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al pagamento, e contenere peraltro: 51. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero ; 2. la singola tipologia di Ordine attività oggetto di cui al precedente artliquidazione: a) servizi di trasferimento di conoscenza e competenze; b) servizi di Direzione lavori 3. 2, al numero le figure professionali nonché alla fase di documento generato dal sistema SAP riferimento / periodo di AMA, che indica competenza; 4. l’indicazione del relativo prezzo unitario. < Nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. seguente dicitura In caso di non rispondenzaRTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati > < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a), e b), provvederà a comunicare all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il Fornitore dovrà provvedere documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a riproporre le fatture corrette nei modi causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertantonon venga corrisposta dall’Amministrazione, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8produrrà alcun interesse. AMAL’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore beneficiario è adempiente all'obbligo inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate a: Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – Ufficio V - Contabilità e Contratti - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag. , in , Via , IBAN L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. < nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull’atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>: alla (mandataria) presso , Ag. , in , Via , IBAN alla (mandante) presso , Ag. , in , Via , IBAN .L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. In caso tale ipotesi, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Ministero, l e s tes s e provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è però obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle Finanze sulla G.U.R.I.competenze maturate, aumentato le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgsciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il FornitoreL’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in . In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. La revisione periodica dei prezzi opererà sulla base di un’istruttoria condotta con riferimento ai dati di cui all’art. 7 comma 4 lett. c, ove disponibili, e comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all’art. 115 del D.Lgs. da ultimo citato verrà effettuata sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Fatturazione e pagamenti. 1I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’allegato “Corrispettivi e Tariffe”. Il pagamento In particolare per ogni apparecchiatura, durata contrattuale e livello di produttività sono indicati: ▪ il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna apparecchiatura; ▪ eventuale corrispettivo relativo al numero di cui Copie eccedenti il quantitativo minimo stabilito; ▪ il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna eventuale opzione. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previa verifica previo accertamento della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3prestazione effettuate. I corrispettivi saranno accreditati, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturaspese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal intestato al Fornitore nella Dichiarazioneper il lotto 4 presso BNL Gruppo BNP Parisbas, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni Fornitore dichiara che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - predetto conto opera nel rispetto della normativa Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previstofornitura.

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Samples: Noleggio

Fatturazione e pagamenti. 1. Il L’importo annuo sarà corrisposto in sei rate bimestrali posticipate ed eventuale rata di saldo, dietro emissione di regolari fatture; eventuali conguagli o arrotondamenti saranno riconosciuti con il pagamento della sesta rata o dell’eventuale rata di saldo che avverrà previa verifica da parte di AMA S.p.A. della puntuale esecuzione del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA servizio svolto durante l'anno e contabilizzazione in favore base alle effettive prestazioni eseguite fermo restando l’obbligo del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicorispetto del programma concordato. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata bimestrale, entro il giorno 15 del mese, provvederà ad emettere la fattura relativa ai corrispettivi determinati, riferita alle prestazioni attività di “Manutenzione ordinaria a chiamata/richiesta” effettivamente e correttamente eseguite prestate nel mese bimestre precedente.; 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della e la stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta dell’avvenuta prestazione/l'avanzamento l’avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fac-simile fornito da AMA, AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “FG”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 86. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 97. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 8. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico tecnico sulla documentazione da fornire ai fini della tracciabilità del rifiuto oggetto del Servizio e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 109. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1110. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce. 12. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione

Fatturazione e pagamenti. L’aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a: 1. Il pagamento utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del corrispettivo presente appalto; 2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell’inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.Governo territorialmente competente; 5. Nell'ottica fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell’applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nessun interesse sarà dovuto per le somme L'aggiudicatario emetterà fattura elettronica al termine di ogni mese, in rate uguali corrispondenti a 1/12 del canone annuale. E’ obbligatorio che non verranno corrisposte ai sensi ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un’informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario. In caso I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.Peschiera Borromeo sono i seguenti:

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il Con riferimento alle singole Lettere d’ordine, il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 all’art. 11 del presente Contratto quadro sarà effettuato da AMA dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataPrestatore, sulla base delle di fatture trimestrali posticipate, emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativaquest’ultimo in base alla “classe” di appartenenza indicata dall’Amministrazione Contraente nella rispettiva Lettera d’ordine e/o in coerenza di quanto indicato nell’Allegato E, e adeguatamente corredate della documentazione giustificativa dei corrispettivi fatturati, anche secondariain considerazione, vigente in materia nonché nel se del caso, di quanto stabilito all’art. 11, commi 3 e 4, del presente Accordo Quadro e nel Capitolato TecnicoContratto quadro. 2. Il FornitorePrestatore emetterà le singole fatture intestate e spedite alla relativa Amministrazione Contraente nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, pertantosecondo la normativa vigente, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedenteivi inclusa quella in materia di fatturazione elettronica, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 12 del presente Contratto quadro. 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto quadro, alla singola Lettera d’ordine cui si riferisce, al CIG (Codice identificativo n. 559794632D del Contratto quadro e al CIG “derivato” della Gara)Lettera d’ordine. 4. All’atto della sottoscrizione della Lettera d’ordine, l’Amministrazione Contraente ed il Prestatore non dovranno procedere al numero pagamento del contributo alla AVCP, essendo tale contributo già stato versato dall’Agenzia e dal Prestatore in sede di Ordine stipula del presente Contratto quadro. 5. In applicazione del D.M. n. 55 del 6 aprile 2013, a decorrere dai termini ivi previsti, ciascuna fattura dovrà indicare, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2comma 3, al numero anche il codice dell’ufficio destinatario di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX fatturazione elettronica e che dovrà essere inserito intestata e spedita alla relativa Amministrazione con le modalità previste nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”.citato D.M.. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le L’importo delle predette fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a entro 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni dalla data di ricevimento della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificofattura. 87. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto Sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà il Prestatore si impegna a comunicare tempestivamente noto ad AMA alle Amministrazioni Contraenti tramite PEC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in accredito. In difetto di tale della relativa comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 118. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, essendo le prestazioni di ritardato pagamento dei corrispettivicui all’art. 3 del presente Contratto quadro erogate per l’espletamento di un pubblico servizio, il Fornitore Prestatore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle i servizi oggetto del presente Contratto quadro e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto quadro e nelle singole Lettere d’ordine, fermo restando che l’Agenzia, informata dei fatti, si attiverà per rimuovere le eventuali criticità. Qualora il Fornitore Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro di diritto diritto, rispettivamente, il Contratto quadro e le Lettere d’ordine mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitoretramite PEC, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni diretti e indiretti. 129. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - operate, nel rispetto della normativa fiscale - fiscale, le detrazioni decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti dal Prestatore alle singole Amministrazioni Contraenti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previstopenale.

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Samples: Contratto Quadro

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia materia, nonché nel dal presente Accordo Quadro contratto e nel dal Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e ai Servizi correttamente eseguite eseguiti nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 54. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara)75697925F8, al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 65. La documentazione richiamata L'importo verrà corrisposto, come previsto al precedente comma 2successivo comma, che il Fornitore deve allegare sul conto corrente indicato dal fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corretteprestazioni rese. 76. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3comma, a entro 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadata ricevimento fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal intestato al Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “D”). Il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del fornitore oggetto del bonifico. 87. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602602 e s.m.e.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo netto superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. 98. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.LgsD. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 109. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 1110. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni consegne effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente, previo rilascio dei singoli certificati di verifica di conformità da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, un report riepilogativo delle consegne effettuate, secondo quanto disposto all’art. 10 del Capitolato Tecnico. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero di del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica AMA e indicante la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e che riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà essere inserito contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato presente Contratto e nel caso in cui vi siano più numeri di Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara xxxxxx al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fac-simile fornito da AMA, AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “FE”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 86. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle la società Agenzia Entrate e Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 97. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 4 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 108. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 119. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 1210. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 11. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato da AMA Coni Servizi in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativaquest’ultimo, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.secondo le modalità di seguito evidenziate: 2. Il FornitoreEntro la prima settimana del mese la Direzione Acquisti di Coni Servizi invierà al Fornitore un Ordine di Acquisto SAP – OdA contenente il dettaglio (articoli, pertantoquantità, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite prezzo) degli ordini evasi nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”relativa fattura. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la La fattura dovrà potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto l’Ordine di acquisto SAP da parte della Direzione Acquisti di Coni Servizi. 5. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine formato di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di all’allegato A Entrata MerciFormato della fattura elettronicaovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”del citato DM n. 55/2013. 6. La documentazione richiamata Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a Coni Servizi, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. 7. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al precedente comma 2“Codice Univoco Ufficio”, che il Fornitore deve allegare alle singole fatturedovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine ove previsto, anche le seguenti informazioni: - Codice Identificativo Gara – < CIG > - Numero Ordine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlliAcquisto – OdA 8. Solo se detti controlli avranno esito positivoSi precisa che, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, Coni Servizi rientra nell’ambito di seguito previstoapplicazione dello split payment. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40Pertanto, per ogni pagamento tutte le operazioni effettuate nei confronti di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.Xxxx Xxxxxxx, comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi relative fatture emesse: ▪ dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”; ▪ dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, né in ordine ai pagamenti già effettuatila quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Coni Servizi all’Erario. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Fornitura Di Materiale Vario Per Premiazioni

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni consegne effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente, previo rilascio dei singoli certificati di verifica di conformità da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, un report riepilogativo delle consegne effettuate. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara), al numero di Ordine di cui ordinativo assegnato da AMA riportato al precedente art. 2, nonché al corrispondente numero di del documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica AMA e indicante la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori dell’avvenuta prestazione (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”). Ai fini del corretto invio, che inizia con WE5XXXXXXXX questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e che riportare nell’oggetto la parola “fattura”; l’allegato, in formato PDF, dovrà essere inserito contenere una sola fattura. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato presente Contratto e nel caso in cui vi siano più numeri di Capitolato Tecnico (Allegato Entrata Merci” o “Acquisizione PrestazioniA). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, Dichiarazione redatta secondo il facsimile fac-simile fornito da AMA, AMA relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 86. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. 97. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo, ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro Contratto e relativi Allegati. 108. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 119. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. 11. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 12. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 13. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo, conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia materia, nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoatto. 2. Il FornitoreIn particolare, pertantosono previste le seguenti modalità e termini di fatturazione e pagamenti: a) il 50% del corrispettivo alla consegna dell’intera fornitura in stabilimento; b) il restante 50% del corrispettivo, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedentea seguito del buon esito del collaudo previsto dal Capitolato. 3. In ciascuna fattura emessa Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il FornitoreFornitore deve presentare ad AMA, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017unitamente alle singole fatture, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione copia dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”relativi Ordini di Fornitura nonché un report riepilogativo delle attività effettivamente prestate ed oggetto di fatturazione. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la Ciascuna fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, all’Ordinativo di Fornitura e al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”intestata e spedita ad AMA. 65. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine L’importo di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione ciascuna delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia in materia e previa verifica della correttezza per accettazione della documentazione richiamata al precedente comma 3, alla medesima allegata a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, a mezzo Fattura mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal n. , intestato al Fornitore nella Dichiarazionepresso Fil. di , redatta secondo il facsimile fornito da IBAN: . Le spese del bonifico sono a carico di AMA, relativa ai riferimenti che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 6. Il Fornitore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 4 è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 136/2010. 7. (Allegato “F”Clausola eventuale da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono: a) Sig. , , Cod.Fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri); b) Sig. Le spese di bonifico sono , nato a carico di AMA che-, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo residente a favore del Fornitore oggetto del bonifico.operante in qualità di 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione la società Equitalia S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio la Fornitura e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadronel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione delle attività cui si riferisce. 13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contract for the Supply and Installation of Rubber Conveyor Belts and Supporting Structures

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 9 sarà effettuato effettuata da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo quest’ultimo conformemente alle trimestralità modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro atto e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente attività eseguite nel mese precedentemese. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVAl’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erarioall’Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-17 ter del D.P.R. DPR 633/72”. 4. In conformità con ” e la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura stessa dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica inviata all’indirizzo di agevolare la gestione della fattura, la stessa posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx e dovrà contenere il riferimento al presente contrattoContratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui ordine riportato al precedente art. 2, ; al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento della avvenuta prestazione dei lavori servizi ordinati (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”) e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione di cui ai precedenti commi, necessaria ai fini dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni inerenti all’importo fatturato a quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). 64. La documentazione richiamata al precedente comma 2ai precedenti commi 2 e 3, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà deve essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno hanno esito positivo, le fatture si intenderanno intendono accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 75. L'importo L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data di ricezione fattura presso il Protocollo aziendale, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal nel Modulo Tracciabilità dei Flussi Finanziari, di cui all’Allegato “F”. Il Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo dichiara e garantisce che il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”)136/2010. 6. Le spese di del bonifico sono a carico di AMA cheAMA, pertanto, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 87. AMAAMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. dall’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel previste dal richiamato Decreto Decreto, procederà a verificare se il Fornitore beneficiario è adempiente all'obbligo inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle la società Agenzia Entrate e Riscossione S.p.A., A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito. 98. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitorepagamenti, questo avrà diritto agli interessi il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231192/2012. Si precisa che nessun interesse il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Fornitore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e/o 3 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 4: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro comma e relativi Allegatiil Fornitore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento. 9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso AMA si riserva di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Servizio Di Trasporto E Scarico Di Rifiuti

Fatturazione e pagamenti. 1. Il Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore contrattuale risultante dall’offerta economica, il Prestatore potrà emettere fattura, con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse alla quale dovrà allegare un prospetto attestante i servizi a corpo e a misura resi nel periodo oggetto di fatturazione. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoparte del Direttore dell’esecuzione del contratto. 2. Il FornitoreLa remunerazione del servizio avverrà conformemente ai prezzi dichiarati nell’offerta economica, pertantosecondo la seguente suddivisione: • per la parte a corpo, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere mediante corrispettivo fisso (risultante dalla divisione tra il prezzo offerto nella Tabella A dell’offerta economica, ed il numero di trimestri successivi alla messa in produzione del sistema e fino alla conclusione del contratto); • per la parte a misura, sarà riconosciuto un corrispettivo a consuntivo delle attività richieste ed effettivamente svolte nel periodo (in misura corrispondente a quanto accertato dal DEC, rispetto al prospetto attestante i servizi a misura resi nel periodo oggetto di fatturazione allegato alla fattura relativa alle prestazioni effettivamente da parte del Prestatore), conformemente ai prezzi offerti per function point (Tabella B dell’offerta economica) e correttamente eseguite nel mese precedenteper profilo professionale/giornata uomo (Tabella C dell’offerta economica). 3. In ciascuna Ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Identificativo Gara) ed alle singole tipologie di attività fatturate, indicando anche le figure professionali utilizzate, nonché la fase di riferimento ed il periodo di competenza. 4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Forma.Temp procederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al numero di Ordine versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al precedente artsopra non venga corrisposta da Forma.Temp, non produrrà alcun interesse. 5. 2Le fatture, al numero redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Forma.Temp, p.zza Barberini, n. 52, 00187 Roma e riporteranno le modalità di documento generato dal sistema SAP di AMApagamento, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”comprensive del codice IBAN. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le L’importo delle predette fatture si intenderanno accettate verrà bonificato da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corretteForma. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario Temp sul conto corrente indicato dedicato dichiarato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonificoPrestatore. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Contratto Di Appalto

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo L'appalto è a misura; il servizio reso sarà computato a ore, prendendo a riferimento le ore di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataservizio degli operatori pari a 3028 ore complessive di servizio, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativaonnicomprensive di tutte le attività che verranno svolte (I, anche secondariaII, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato TecnicoIII, IV, V). 2. Il Fornitorecorrispettivo spettante all'Aggiudicatario sarà corrisposto in rate mensili posticipate, pertantoprevia verifica della regolarità della prestazione, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la su presentazione di regolare fattura relativa alle prestazioni effettivamente ed acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e correttamente eseguite nel mese precedentedei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 3. In ciascuna fattura emessa il FornitoreSecondo quanto previsto dall’art. 30, ai sensi comma 5, del Decreto Legge n. 50 Codice, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di verifica della conformità, previo rilascio del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erariodocumento unico di regolarità contributiva. 4. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura dovrà: 5. essere intestata al Comune di Udine – Xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxx (Servizio Servizi Educativi e Sportivi) C.F. / P.IVA 00168650307; 6. pervenire in formato elettronico nell’applicativo SDI FVG (codice univoco ufficio RCSEQ8); 7. indicare il periodo di riferimento del cessionario/committente servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicati ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”3 L. 136/2010); 8. riportare gli estremi della determinazione di affidamento (data e numero cronologico); 9. riportare il termine di scadenza, il CIG, gli estremi dell’impegno di spesa, il codice di esigibilità dell’IVA (scissione dei pagamenti per l’IVA). 410. In conformità con la previsione mancanza di uno solo degli elementi di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo paragrafo precedente le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9saranno restituite al mittente. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>11. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere sarà effettuato dalla Tesoreria Comunale a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fatturadalla data di ricevimento e acquisizione nell’applicativo SDI FVG della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo previa acquisizione della documentazione attestante il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitorecontributi assicurativi obbligatori. 12. Sulle somme dovute da AMA La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: • siano contestati eventuali addebiti all'Aggiudicatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Amministrazione, dopo aver sentito l'Aggiudicatario stesso; • l'Aggiudicatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo quanto precisato nel precedente art. 9, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata all'Amministrazione Comunale per il mancato rispetto dei termini di cui al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per precedente paragrafo. 13. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'Aggiudicatario ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previstodocumento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell’esecuzione del servizio.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Fatturazione e pagamenti. 1Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013). Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento. Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento. Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende/Enti del corrispettivo SSR che hanno emesso il “Contratto derivato. Gli Enti del S.S.R. rientrano nel regime di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore all'art. 17ter del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base DPR 633/72 (Split payment). Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità disposizioni previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro citata normativa e nel Capitolato Tecnico.dovrà essere compilato l’apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". La fatturazione dovrà: • essere mensile; • pervenire all’ente interessato entro i primi 20 giorni del mese successivo; • essere accompagnata da 1. un prospetto riassuntivo delle ore effettivamente svolte; 2. Il Fornitorei moduli di presenza mensile per mediatore, pertantofirmati dall’operatore dell’Ente che era presente all’intervento di mediazione, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente dal mediatore che l’ha svolto e correttamente eseguite nel mese precedente.dal coordinatore operativo della ditta; 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”.schede per attività di mediazione culturale (ove previste dalle singole aziende) 4. In conformità ogni altro documento/modulo che l’ente ritenesse necessario. Le modalità di consegna della modulistica verranno concordate con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente ditta aggiudicataria prima dell’ avvio del servizio in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018base alle indicazioni che verranno fornite da ciascun Referente Aziendale. L'indirizzo telematico prescelto Ogni Azienda per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica realizzazione degli interventi di agevolare la gestione mediazione attivati pagherà, previa presentazione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo documentazione sottoscritta dal Coordinatore responsabile della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia ditta con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesicadenza mensile, i termini costi effettivamente sostenuti e documentati per lo svolgimento dell’attività di pagamento mediazione richiesta. Prima dell’emissione della fattura si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corretterichiede (entro i 15 gg del mese successivo all’ effettuazione del servizio) l’invio per l’approvazione da parte dei Referenti aziendali del prospetto riassuntivo e del modulo di presenza mensile per mediatore. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Capitolato Tecnico

Fatturazione e pagamenti. 1Il calcolo del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice viene effettuato mensilmente sulla base del numero di atti lavorati e dovrà essere distinto per le parti di competenza delle diverse sedi periferiche (Pordenone - Cordenons). Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone – Cordenons si impegna a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite nel mese antecedente. Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del corrispettivo documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi inadempienze. Ai sensi comma 5 bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. su ogni pagamento verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto da fatturare. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione (o certificato di verifica di conformità), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzi irregolarità. Le fatture, in formato elettronico secondo la normativa vigente, dovranno: a) essere intestate al Comune di Pordenone, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 64 – 00000 XXXXXXXXX Codice UNIVOCO UFFICIO 8LQ8QM; b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicato); c) riportare il codice CIG relativo al servizio; d) indicare l’importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5% (il cui ammontare va comunque specificato) di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipatacapoverso precedente, sulla base e separatamente l’importo dell’IVA; e) indicare l’applicazione delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’artdisposizioni dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs DPR 26 ottobre 1972, n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG 633 (Codice identificativo della Garascissione dei pagamenti - split payment), al numero di Ordine di cui al precedente arte se del caso, dell’art. 217 del DPR 26 ottobre 1972, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMAn. 633 (inversione contabile – reverse charge). Si precisa che, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento in mancanza dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivosuddetti elementi, le fatture si intenderanno accettate da AMA, saranno restituite al mittente. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora: a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; b) la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previstoDitta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre ritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore. Troveranno applicazione le fatture corrette nei modi sopra stabilitidisposizioni dell'art. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti 17-ter del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973DPR 26 ottobre 1972, n. 602, con le modalità di cui al Decreto 633 (scissione dei pagamenti - split payment) o del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.preverse charge.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Appalto

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base I committenti procedono ai pagamenti delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativasecondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, anche secondarian. 231, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e nel Capitolato Tecnico. 2interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. Il Fornitoren. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3n. 161. In ciascuna fattura emessa il Fornitorenessun caso, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitoredovuti, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente il fornitore può sospendere l’esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore fornitore si rendesse renda inadempiente a tale obbligo, AMA potrà resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere l'Accordo Quadro di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi. Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale; - numero del DDT; - dettaglio merce consegnata; - codice CiG Codice Cup se previsto - Riferimento amm.vo: TEC - Codice commessa ≠0L06J9≠ Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da comunicarsi 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx”, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: Bonifici a fornitori con lettera raccomandata a.rconti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. inviata al Fornitore. 1217-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previstoRomagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

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Samples: Fornitura Di Beni

Fatturazione e pagamenti. 1. Il ED provvede a emettere la fattura per i corrispettivi previsti nelle presenti Condizioni generali: a. al ricevimento del TRN bancario relativo al pagamento del dei corrispettivi comunicati per la consegna della Cartografia; b. alla validazione da parte di ED per quanto riguarda la Richiesta di abilitazione al servizio di Delivery; c. all’invio degli esiti da parte di ED per quanto riguarda la Richiesta di Certificazione e ROD; d. all’accettazione dell’Offerta per: (i) il corrispettivo dell’IRU per la durata ventennale relativo all'Infrastruttura ED con pagamento una tantum; (ii) il corrispettivo per gli adeguamenti dell'Infrastruttura elettrica aerea, laddove previsto; (iii) il corrispettivo per l’aggiornamento degli archivi tecnici, laddove previsto; e. all’accettazione della richiesta di Variante per: (i) il corrispettivo per eventuali lavori di adeguamento dell'Infrastruttura elettrica aerea; (ii) l’eventuale rimborso all’Operatore di quanto già corrisposto per i lavori di adeguamento non più necessari o rinunciati, previa valutazione di ED di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità all’art. 12.7; f. a partire dal mese successivo dall’effettuazione di tutte le altre prestazioni previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro nelle presenti Condizioni generali e nel Capitolato TecnicoRegolamento tecnico ed economico. 2. Il FornitoreLe fatture emesse da ED per i corrispettivi di cui all’art. 1 lettera a, pertantolettera b, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente lettera c , lettera d (iii) e correttamente eseguite nel lettera f devono essere pagate entro il mese precedentesuccessivo a quello di emissione delle fatture stesse; per ogni giorno di ritardo verranno applicati gli interessi moratori. Le fatture emesse da ED per i corrispettivi di cui all’art. 1 lettera d (i), lettera d (ii), lettera e (i) e lettera e (ii) devono essere pagate entro 120* (centoventi) giorni dalla emissione delle fatture stesse; per ogni giorno di ritardo verranno applicati gli interessi moratori. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitorecaso di mancato pagamento anche di una sola fattura, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017ED si riserva di inviare l'intimazione di pagamento all’Operatore e, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà qualora quest’ultimo non proceda al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare entro i 30 Giorni successivi a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”quello di ricezione dell’intimazione, ED si riserva il diritto di risolvere i Contratti relativi a tutte le Offerte accettate e rifiutare nuove richieste di Offerta o di altri servizi. 4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9Il pagamento degli importi sopraindicati avviene mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate da ED. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine Qualora l’Operatore sia sottoposto agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 0000, x. 000 xx dà informativa a ED comunicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) e/o il Codice Unico di Progetto (CUP) al precedente artmomento della richiesta del servizio (es: Cartografia o Certificazione della Progettazione) oppure, quando previsto, in fase di accettazione (es: Offerta Infrastruttura). 2In tal caso ED comunica all’Operatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 Giorni dall’accensione o, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 Giorni dalla loro prima utilizzazione in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”operazioni finanziarie relative all’accettazione delle presenti Condizioni generali. Nello stesso termine, ED comunica all’Operatore le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente ed ogni modifica riguardo ai delegati. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fattureQualora l’Operatore dovesse richiedere una rettifica di fattura per causa allo stesso imputabile (ad esempio mancata comunicazione dei codici CIG e CUP), dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere corrispondere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In ED gli eventuali oneri per tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corretteattività aggiuntive compresi gli oneri fiscali conseguenti. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica

Fatturazione e pagamenti. 1Le fatture mensili, intestate a Comune di Vicenza, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataInoltre, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa dovranno: • riportare il Fornitore, codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del Decreto Legge DM 03/04/2013 n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare 55 - CODICE IPA : A59YHZ ; • indicare la seguente annotazione: dicitura Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. 4n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore. In conformità con Nel caso di R.T.I. la previsione fatturazione dovrà avvenire da parte di cui ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al D.Lgs n. 127/2015, la R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI). Ciascuna fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronicaaccompagnata da un riepilogo riportante, secondo le disposizioni per ciascun mezzo impiegato nel servizio, il numero corse effettivamente effettuate nel periodo di riferimento. Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta, dopo la stipula del provvedimento dell'Agenzia contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle Entrate n. 89757 fatture, previa verifica dell’adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell’azienda mediante richiesta del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che il Comune disconosca la ricezione regolarità delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata. Nell'ottica di agevolare Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente artcapitolato. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà Nelle singole fatture dovranno essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>i giorni di effettuazione del servizio. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che Con il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al presente Accordo Quadro fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto. Dal pagamento del corrispettivo, subordinato alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC, sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e relativi Allegati. 10quant'altro dalla stessa dovuto. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di accredito tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra; in difetto di tale comunicazioneall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio n. 136 e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.s.m.i..

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1Per ogni lavorazione effettuata a norma del presente contratto, la Ditta dovrà emettere fattura elettronica intestata alla “Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Ufficio Amministrazione (Codice Fiscale e Partita IVA 94194310630), Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx, 4 – 80133 Napoli“ – pec: xx0000000x@xxx.xxx.xx – Codice Univoco Ufficio: 02STBU, con riferimento al presente contratto. Il pagamento Ai fini della dimostrazione dell’accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il Direttore dell’esecuzione del corrispettivo contratto (DEC) apporrà la propria firma sulle fatture presentate dall’Esecutore. Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura fiscale, previo le prescritte verifiche di legge ed il rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2, lettera b), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, esclusivamente mediante bonifico postale on-line sul conto corrente “dedicato” di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataall’art. 3, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativacomma 1 della Legge 13 agosto 2010, anche secondarian. 136, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro intestato alla Ditta. A tal fine, la Ditta dichiara che tale conto corrente dedicato è acceso presso l’Istituto di Credito “Banco di Napoli S.p.A. (ABI 01010)“, Agenzia (CAB 03412), Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 000, Xxxxxx, cap. 00000, XXXX XX00X0000000000000000000000 e nel Capitolato Tecnico. 2che la persona delegata ad operare su di esso è il Signor Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Napoli il 08/06/1968 (codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X) nella sua qualità di Rappresentante dell’impresa (Amministratore Unico). Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/7226 ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. 4) – introdotto dall’art. In conformità con la previsione 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente stabilità 2015) – alla Ditta sarà corrisposto solo l’importo imponibile indicato in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere mentre l’imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all’Erario dall’Amministrazione (c.d. split payment). La fattura tramessa, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’indirizzo di posta elettronica certificata xx0000000x@xxx.xxx.xx, dovrà, tra l’altro: a) contenere: 1) il riferimento al presente contratto, al contratto e il Codice Identificativo di Gara (CIG lotto 1: 6964489E1F – CIG lotto 4: 6964515397); 2) le coordinate bancarie (Codice identificativo della Garacodice IBAN), al ; 3) l’annotazione “scissione dei pagamenti”; 4) l’indicazione degli estremi del preventivo di spesa/fornitura e il relativo ordinativo di lavorazione/fornitura inviati dall’Amministrazione; b) riportare: 1) i dati identificativi del veicolo (tipo e targa); 2) il tipo e il numero di Ordine interventi effettuati; 3) il codice identificativo dei ricambi; 4) le ore lavorative. Alla fattura saranno allegati, in formato pdf, il preventivo menzionato nonché il relativo ordinativo di lavorazione/fornitura inviati dall’Amministrazione. Le fatture emesse in difformità dalle prescrizioni di cui al precedente artpresente articolo saranno automaticamente rifiutate da questa Amministrazione mediante Sistema di Interscambio. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato L’Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. 6. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare variazioni alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini modalità di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7non portate a conoscenza dell’Amministrazione con mezzi idonei. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMAL’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'artdall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, n. 6021972, con le modalità di cui al Decreto decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il Fornitore beneficiario è adempiente all'obbligo inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A., comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall'articolo dall’art. 3 del Decreto Ministeriale decreto di attuazione di cui sopra. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nel caso in cui a seguito delle verifiche effettuate emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Ditta, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora dall’acquisizione del nuovo D.U.R.C., la Ditta risulti posta in regola, l’Amministrazione provvederà al pagamento. Nel caso in cui il D.U.R.C. continui a segnalare l’irregolarità, l’Amministrazione potrà provvedere, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, per le inadempienze accertate. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui il D.U.R.C. risulti irregolare due volte consecutive, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente atto negoziale previa contestazione degli addebiti alla Ditta ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministerialesopra stabilito. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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Samples: Service Agreement

Fatturazione e pagamenti. 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato da AMA Coni Servizi in favore del Fornitore con cadenza trimestrale posticipataFornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle trimestralità previste dalla normativaquest’ultimo, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnicoal termine delle prestazioni contrattuali eseguite regolarmente. 2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza trimestrale posticipata provvederà ad emettere la fattura pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedentefattura. 3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA può essere emessa solo dopo aver ricevuto l’Ordine di acquisto SAP da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”parte della Direzione Acquisti di Coni Servizi. 4. In conformità con la previsione di cui ottemperanza al D.Lgs D.M. n. 127/201555 del 3 aprile 2013, la fattura dovrà le fatture dovranno essere emessa trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate citato DM n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B955/2013. 5. Nell'ottica di agevolare la gestione Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a Coni Servizi, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fatturafattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, la stessa dovrà contenere è il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione/l'avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicatiseguente: • Al numero 2.2.1.16.1 <WE>; • Al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”UFEEXY. 6. La documentazione richiamata Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al precedente comma 2“Codice Univoco Ufficio”, che il Fornitore deve allegare alle singole fatturedovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine ove previsto, anche le seguenti informazioni: - Codice Identificativo Gara – < CIG > - Numero Ordine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlliAcquisto – OdA 7. Solo se detti controlli avranno esito positivoSi precisa che, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, Coni Servizi rientra nell’ambito di seguito previstoapplicazione dello split payment. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. 7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 3, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione, redatta secondo il facsimile fornito da AMA, relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 (Allegato “F”). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. 8. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40Pertanto, per ogni pagamento tutte le operazioni effettuate nei confronti di importo superiore alle soglie indicate nel richiamato Decreto procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.Xxxx Xxxxxxx, comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale. 9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi relative fatture emesse: ▪ dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”; ▪ dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, né in ordine ai pagamenti già effettuatila quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Coni Servizi all’Erario. 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l'Accordo Quadro di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. 12. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

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