PREFAZIONE Clausole campione

PREFAZIONE. Il contratto di rete, e più ancora la codatorialità, intesa come possibilità di simultanea riconduzione di un rapporto di lavoro a più datori di lavoro, re- sta, per molti versi, un enigma tutto italiano. Noncurante delle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza più autore- vole che aveva affermato la necessaria unicità ex latere creditoris del rapporto di lavoro, il legislatore ha agevolato le imprese che sottoscrivono un contrat- to di rete garantendo loro una più vantaggiosa disciplina del distacco e la possibilità di costituire rapporti di lavoro caratterizzati dalla codatorialità dei dipendenti “ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stes- so”. Senonché, come rileva Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, i problemi sorgono tutti dal fatto che la codatorialità fa sì ingresso nell’ordinamento italiano, “ma la legge nomina l’istituto senza tipizzarlo e senza descriverne caratteristiche e con- torni, lasciando la regolamentazione al contratto di rete, con tutti i problemi che ne derivano in tema di ripartizione dei poteri e di individuazione e tutela dei diritti”. Fatto è che, nello spazio di pochi anni e a ragione dell’incompletezza del- la disciplina legislativa, si è aperto un articolato e approfondito dibattito che ha finito per assumere una posizione “centrale” nella prospettiva culturale della materia giuslavoristica. Ed è questa la ragione per cui il tentativo di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx di trarre le conclusioni di quel dibattito aiuta anche a comprendere dove sta andando il diritto del lavoro. Come puntualmente è stato ricostruito da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, le voci che hanno alimentato quel dibattito hanno avuto toni ed intensità diversi. Tuttavia, dovendo semplificare, l’impressione è che, per quanto multiformi, sfaccettate o sfumate, le diverse posizioni della dottrina possono, ancora una volta, essere coagulate attorno ai due partiti storici che, regolarmente e scon- tata una qualche circolazione dei protagonisti, si fronteggiano ogni volta che si tratti di valutare novità normative, specialmente quelle più destrutturaliz- zanti. Da un lato, coloro che ritengono di assecondare fino in fondo la tendenza innovativa che ha caratterizzato l’intenzione del legislatore non evitando, a X Il rapporto di lavoro nell’impresa multidatoriale volte, di proporre soluzioni eversive. Dall’altro, le interpretazioni riduzioni- ste o normalizzatrici. Solo che, nel caso della codatorialità ex lege, è impossibile negare cittadi- nanza all’una o all’altra dell...
PREFAZIONE. La quantità di documenti e la lunghezza dell’arco temporale testi- moniano purtroppo la lunga attesa di Confindustria perché nel Paese e nel sindacato maturasse la consapevolezza della necessità di regole diverse di fronte alla sfida del mondo nuovo, rispetto a quelle che erano state definite nello storico Protocollo del 23 luglio 1993. L’attesa responsabile di tale maturazione è durata anni e anni. Ma nella grande crisi, insieme a Cisl e Uil e agli altri sindacati, a conclusione di un percorso fatto di comune intesa con tutte le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, il 15 aprile 2009 abbiamo sottoscritto l’accordo che ha rafforzato il salario di produttività contrattato in sede decentrata e aperto alla possibilità di deroghe contrattuali con- trattate per consentire a specifiche aree geografiche o ad aziende di ri- spondere al meglio al mutare della domanda. Il sistema di relazioni industriali aveva più che mai la necessità di rea- lizzare un modello di rapporti di tipo più partecipativo e meno con- flittuali. E noi l’abbiamo costruito. Sono orgogliosa di aver condiviso la responsabilità di questa profonda innovazione con la parte larga- mente maggioritaria del sindacato italiano. Se ancora oggi continua a mancare la condivisione della Cgil, proprio ora che si tratta di attuare concretamente le nuove regole calandole al- l’interno della realtà di importanti aziende e comparti decisivi, lance- remo da Genova un nuovo appello perché anche chi ha detto no alle nuove regole comprenda che la porta resta ben aperta. Perché nel- l’impresa italiana non vive oggi alcun istinto di meschina chiusura alle ragioni del lavoro, anche di chi le incarna e rappresenta nella maniera più combattiva. L’aspra competizione in atto sul mercato globale chiede a tutti – nessuno escluso – un grande spirito civile di responsabilità. Nessuno nel nostro Paese chiede ai dipendenti più lavoro a parità di salario, o pari lavoro a retribuzioni più basse, come pure è avvenuto in altri grandi Paesi come Germania e Stati Uniti. Nessuno in Italia ha mai pensato di mettere in discussione e tanto meno di ledere i diritti dei lavoratori sanciti nel nostro ordinamento.
PREFAZIONE. Il contributo del giovane xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ha un significato che va, in primo luogo, sottolineato. L’avere dedicato una approfondita riflessione alla figura del c.d. “le- gato di contratto” ha il merito di avere determinato la reviviscenza di una figura quasi del tutto negletta dalla nostra dottrina con qualche fe- lice eccezione e trattata per lo più occasionalmente e non in un contesto “aperto” e sistematico, quale oggi offerto dall’A. Che invece il legato di contratto si presti ad una rinnovata riflessione sull’efficacia obbligatoria del testamento, tale appunto che la disposi- zione testamentaria non abbia solo ad essere identificata con un atto “dispositivo delle proprie sostanze”, secondo la definizione consegnata all’art. 587 c.c., ma anche con un atto destinato a creare rapporti con- trattuali con i terzi in qualità di legatari per il soddisfacimento post mor- tem di interessi patrimoniali e non patrimoniali del testatore, è questo il leitmotiv del lavoro di Xxxxxxxxx. Non a caso l’A. parte da lontano, indagando sui profili storico-giu- ridici dell’autonomia testamentaria in materia di legati ad efficacia ob- bligatoria. Il legato di contratto rientra in tali fattispecie. Esso comporta una obbligazione di facere a carico del soggetto onerato, erede o legatario in caso di sublegato. La singolarità dunque della figura è che qui non si è in presenza di una prestazione consistente nel dare ma nella stipulazione di un contrat- to e cioè di un atto negoziale che presuppone non solo la volontà del- l’onerato ma anche quella collaborativa del terzo. Che possa dunque parlarsi, a favore del legatario, di un diritto di cre- dito, ritiene possibile l’A., giacché qui il contratto è un atto dovuto e al- la sua conclusione ha pieno diritto il legatario. Il che significa, come per XII Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi tutte le obbligazioni, anche di facere, che è ammissibile la tutela risarci- toria e quella in forma specifica (art. 2932 c.c.). Ma il compito dell’A. non si limita ad enunciare il contesto più gene- rale in cui si colloca il legato di contratto ma procede ad una descrizio- ne, quasi tassonomica, dei principali legati di contratto (da quello di compravendita al legato di trust). Ed è proprio l’ampiezza di tale elenco che induce l’A. a valorizzare l’archetipo più generale della figura, che è quello ormai di inserire anche il testamento, si è detto non solo quale atto di disposizione di beni ma quale fonte di obbligazioni, accanto a...
PREFAZIONE. Le aggregazioni in rete sono un patrimonio proprio delle imprese italiane, che da tempo attuano diverse forme di collaborazione ed integrazione tra di loro. Per rispondere alla crisi economica ed alle nuove sfide dettate dall’economia glo- bale, le imprese hanno oggi in molti casi bisogno di una forma di aggregazione più flessibile ed innovativa rispetto a quelle tradizionali, in grado di aumentarne la capacità competitiva senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia. Il “Contratto di rete” risponde a queste esigenze. La presente pubblicazione vuole contribuire ad avvicinare le imprese a questo nuovo strumento di aggregazione, descrivendone le caratteristiche principali, le sue modalità di applicazione ed i suoi vantaggi. La pubblicazione si rivolge a quelle imprese che intendono valutare l’opportunità di realizzare un contratto di rete in funzione dei propri obiettivi strategici e dei programmi di sviluppo condivisi con altre imprese.
PREFAZIONE. Oggetto di analisi è il contratto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, con particolare riferimento alle cautele pattizie utili alla ripartizione del rischio economico, connesso alla possibile divergenza tra valore dell’azienda e prezzo convenuto. Non è escluso che, con opportuni adattamenti, le osservazioni che condurremo possano attagliarsi anche ad altri strumenti di acquisizione di imprese, quali conferimenti di aziende, permute di partecipazioni, fusioni, scissioni, ed in generale ipotesi di cessione di beni aventi quale corrispettivo il trasferimento di partecipazioni sociali, nonché al recente istituto del patto di famiglia. Abbiamo tuttavia circoscritto l’indagine al diffuso contratto di acquisizione o sale and purchase agreement, strumento negoziale al quale le parti ricorrono per ottenere, mediante il formale trasferimento delle partecipazioni sociali di una società operativa, anche il “passaggio” dei beni costituenti il patrimonio aziendale della società medesima. Laddove si consideri, infatti, che non solo l’esercizio di attività economiche ma anche la gestione di patrimoni privati avviene sotto la veste societaria, è di tutta evidenza come il mutamento di gestione delle imprese sia spesso conseguenza del trasferimento delle partecipazioni sociali. Dopo un inquadramento generale, concentreremo l’attenzione sulla problematica dell’allocazione del rischio economico insito in tale genere di contrattazione, ossia l’eventuale e possibile discrepanza tra valore del patrimonio aziendale e corrispettivo pattuito per la cessione delle partecipazioni sociali, al fine di distribuire tra le parti il danno che potrebbe prodursi qualora l’errore impedisse la realizzazione degli interessi di entrambe. Si tratterà, in altri termini, di analizzare se, contrariamente alla irrilevanza giuridica della equivalenza di valore tra le prestazioni dei contratti commutativi, possano avere rilevanza parametri di determinazione del corrispettivo della cessione, estranei all’oggetto immediato del trasferimento. Il contratto in argomento ha subìto una notevole evoluzione quanto alle modalità di negoziazione ed alle tecniche di stesura e formulazione, senza mancare di recepire le prassi della lex mercatoria e la tradizione anglosassone e statunitense. E’ noto come la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali – generalmente di società di capitali – sia disciplinata dalle norme in tema di vendita nonché dalle regole peculiari per il trasferimento del...
PREFAZIONE. L’anno 2008 addì 4 aprile in Roma tra la Federazione Italiana Editori Giornali, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, l’Associazione Stampatori Italiana Giornali, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxx, con l’intervento del Sig. Xxxxxxx Xxxxxx, capo della delegazione degli editori e dei Signori: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, assistiti dai Signori Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx. è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro, per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.
PREFAZIONE. La relazione annuale sullo stato di attuazione del “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato” rappresenta un fondamentale momento di analisi e sintesi che intreccia fattori trasversali di grande complessità. Oltre a rispondere alla previsione di cui all’art. 9 della legge del 29 ottobre 2016 n.199, il documento è il frutto del confronto tra tutti gli attori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni dello sfruttamento lavorativo in agricoltura; la condivisione di questo obiettivo rappresenta la cifra di questa operazione ed è un risultato importante e non affatto scontato. Per questa motivazione, oltre il dispositivo della norma, alla stesura della presente relazione hanno partecipato, assieme al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS), al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) e al Ministero dell’Interno, i rappresentanti delle Regioni e tutti i coordinatori dei Gruppi tematici afferenti al “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (Tavolo)”. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, rappresenta, per il triennio 2020-22, l’organismo interistituzionale di indirizzo e coordinamento delle politiche di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato nel settore agricolo. Le riunioni, come previsto dalla norma istitutiva (art. 25 quater D.L. del 23 ottobre 2018 n. 119, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2018 n. 136), vedono la partecipazione di tutte le amministrazioni nazionali coinvolte, delle Regioni, degli Enti locali (attraverso l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI), dei sindacati, dei rappresentanti dei datori di lavoro del settore e delle principali associazioni del Terzo Settore. Come noto, in considerazione della complessità e della trasversalità dell’azione di contrasto ai fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro nel settore agricolo, i lavori del Tavolo sono stati organizzati in sei Gruppi tematici coordinati, ratione materiae, da altrettante Organizzazioni capofila: (i) prevenzione vigilanza e repressione del fenomeno del caporalato - Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ; (ii) filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli - MIPAAF; (iii) Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e valorizzazione dei Centri per l’impiego - Agenz...
PREFAZIONE. Il DUVRI è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, relativo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Secondo le disposizioni del suddetto decreto, l’elaborato comprende: • un insieme di notizie utili al fine della comprensione del DUVRI. Si tratta di informazioni generali, di carattere contrattuale che regolano i rapporti tra Committenza e Appaltatore; • una documentazione esecutiva che definisce le prescrizioni operative relative alle singole attività tenendo conto dei rischi interferenziali evidenziati e individuandone le relative misure di prevenzione. Il DUVRI sarà utilizzato nell’ambito del coordinamento dell’appalto e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento. E’ necessario revisionare e integrare il DUVRI ogni qualvolta, durante l’esecuzione dell’appalto, si manifesti l’esigenza di modificare le indicazioni precedentemente definite. Alla fine dell’appalto, il DUVRI sarà consegnato, in originale, alla Committenza e rappresenterà la certificazione del lavoro di coordinamento svolto.
PREFAZIONE. Il presente allegato specifica le misure di sicurezza tecniche e organizzative implementate da SIA volte a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati ai dati trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, e contro tutte le ulteriori forme illecite di trattamento. Le misure di sicurezza sono state selezionate utilizzando un approccio basato sul rischio dal punto di vista della sicurezza e della protezione dei dati, tenuto conto degli standard e delle leggi applicabili. SIA, per le attività di propria competenza, mantiene, monitora e aggiorna regolarmente la conformità alle predette misure in base alle disposizioni delle norme ISO / IEC 27001, ISO/IEC 22301 e, ove applicabile, lo standard PCI-DSS; inoltre, saranno conseguite certificazioni e condotti periodici audit di terze parti. Le misure tecniche e organizzative saranno mantenute durante il periodo dell'accordo e potranno essere riviste e aggiornate per adattarle ai cambiamenti avvenuti nel panorama normativo e delle minacce di sicurezza. In caso di variazioni, SIA si impegna a darne opportuna comunicazione a PagoPA, specificando entità ed impatti del cambiamento, nel caso in cui tali modifiche dovessero comportare una diminuzione del livello di protezione rispetto a quanto riportato all’interno del seguente allegato.