Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Contratto Collettivo, Collective Labor Agreement, Contratto Collettivo
Premesse. La legge Con determina a contrarre n. 81/2017 , questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di deposito, conservazione e archiviazione di documenti sanitari e cartelle cliniche/ambulatoriali in fabbisogno all’Aulss 8 Berica, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico. Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura la presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, denominato “SinTel” (arttdi seguito per brevità anche solo Sistema e/o SinTel e/o Piattaforma), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 18 Le modalità tecniche per l’utilizzo di SinTel sono contenute nell'Allegato Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel, che è parte integrante e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra sostanziale del presente Disciplinare, ove sono descritte in particolare le parti informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per stabilire lo smart workingla partecipazione alla presente procedura, quale modalità di esecuzione la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Per la lettura della prestazione di lavoro subordinatodocumentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui agli arttall’art. 18 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 19 95 del Codice. Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della legge sul lavoro agile fornitura è ITH 32 codice NUTS Gara n. 81 9029519 CIG 9749978061 CUI S02441500242202200015 Il Responsabile del 2017 procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artGestione della Logistica, xxxx. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccXxxxxx Xxxxxxxx.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Premesse. La legge Con determina a contrarre n. 81/2017 (...................... del , questa Amministrazione ha deliberato di affidare l’appalto per la fornitura di gas analitici per la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico. Il presente documento disciplina la procedura e le modalità di partecipazione a tale gara, espletata mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95.4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: “Codice”). La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica per l’e- procurement, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxx, costituente mercato elettronico della stazione appaltante, (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “piattaforma”), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica sono contenute nell’allegato al presente disciplinare di gara denominato “Disciplinare telematico” ove sono descritte, in particolare, le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione accesso e utilizzo della prestazione piattaforma telematica, la registrazione alla Piattaforma, la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura nonché le tempistiche relative alle varie fasi della procedura di lavoro subordinatogara. Per partecipare alla presente procedura telematica, finalizzata ad incrementare gli operatori economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata all'interno del disciplinare telematico di gara. Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la competitività e ad agevolare corretta presentazione delle offerte, la conciliazione dei tempi stazione appaltante adotterà i provvedimenti di vita e cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del D. Lgs n. 50/2016. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di lavorotelefono: 0000 000000, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30 ÷ 13.00/14.00 ÷ 17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx /xxxx@xxx0xxxxxx.xxx. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici scostamento del presente accordo concordano sulla necessità Disciplinare dalle previsioni del Disciplinare tipo. Il luogo di sottoscrivere un accordo quadro in consegna della fornitura è la sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.[codice NUTS: ITH36] – codice ISTAT CIG: 860150172B; CUI 00206200289201900008 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Direttore della SCA2 – Acquisti e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplareLogistica, così come riportato dall’articolato che seguedr. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccXxxxxxx Xxxxxxxx.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre
Premesse. La legge n. 81/2017 presente descrizione delle opere, relative alla costruzione in oggetto, ha lo scopo di individuare, illustrare e fissare tutti gli elementi che compongono l’intervento. Essa inoltre deve intendersi comprensiva di quanto, pur non essendo specificato nella descrizione delle singole opere, né sulle tavole di progetto, risulti tuttavia necessario per dare le opere ultimate nel loro complesso. In particolare tutte le opere e forniture si intendono comprensive, di ogni e qualsiasi onere, (arttmateriale, mano d’opera, mezzi d’opera, assistenza, etc.), necessario a dare le medesime opere o forniture, complete, posate e funzionanti a perfetta regola d’arte. 18 Tutte le lavorazioni sono da intendersi complete di tutte le opere provvisionali ed accorgimenti necessari per il rispetto della sicurezza. Su eventuali divergenze fra le tavole di progetto e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione descrizione delle opere deciderà il Direttore dei tempi di vita e di Lavori in base alle esigenze tecniche ed estetiche del lavoro. La previsione dell’accordo tra I materiali da impiegare debbono essere di prima qualità, rispondenti a tutte le partinorme stabilite per la loro accettazione, dai decreti ministeriali, dalle disposizioni vigenti in ambito giornalisticomateria, va tuttavia declinata tenuto conto dovranno inoltre conformarsi ai campioni, ai disegni o modelli indicati, e comunque preventivamente approvati dalla Direzione dei Lavori o dalla Committenza. Per tutti i materiali, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori e del Committente, l’Impresa Appaltatrice è tenuta a far eseguire prove ed analisi di laboratorio, qualora si ravvisasse questa necessità, per la loro accettazione. L’Appaltatore dovrà attenersi ai disegni di progetto ed alle prescrizioni contenute nelle descrizioni particolareggiate riportate, con l’avvertenza che, per quanto non detto e specificato nella descrizione seguente, valgono i particolari sui disegni e le relative prescrizioni che la Direzione dei Lavori darà all’atto dell’esecuzione. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti realizzati sulla base delle previsioni norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - presente Capitolato Speciale d'Appalto e giornalista interessato come previsto alle indicazioni che riceverà dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro Direzione dei giornalisti, Lavori ogni qualvolta se ne presenterà la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccnecessità.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Premesse. Questa Stazione appaltante, che opera in qualità di Centrale di Committenza, indice una procedura aperta per la stipula, ai sensi del comma 7 lettera b) dell’articolo 37 del Codice, di un Accordo quadro suddiviso in lotti, al quale le Stazioni appaltanti possono ricorrere per aggiudicare i propri Appalti specifici. La legge n. 81/2017 Centrale regionale di Committenza mette a disposizione dell’Amministrazione regionale e degli enti appartenenti al Sistema Regione, ex art. 1 comma 2bis della L.R. 31/98, e degli enti Sistema dell'amministrazione territoriale e locale, ex art.1 comma 2ter della L.R. 31/98 (arttalle condizioni sotto riportate), uno strumento telematico di negoziazione, come definito dalla lettera dddd) dell’articolo 3 del Codice, che prevede l’aggiudicazione di singoli contratti con gli Operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro per ciascun lotto, con riapertura del confronto competitivo. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingSi tratta, quale modalità quindi, di esecuzione della prestazione una procedura articolata in due fasi: la prima completamente gestita dalla Centrale Regionale di lavoro subordinatoCommittenza, finalizzata ad incrementare all’individuazione degli Operatori economici aggiudicatari dei diversi lotti nei quali è suddiviso l’Accordo quadro; la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi seconda gestita direttamente dalla Stazione appaltante che, accedendo al lotto di vita e interesse, rinegozierà il prezzo sulla base degli Elementi caratterizzanti l’esecuzione che fornirà agli Operatori aggiudicatari di lavoroquel lotto dell’Accordo quadro. La previsione dell’accordo tra le partiprocedura ha, in ambito giornalisticoquindi, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale come obiettivo quello di lavoro giornalistico. Infattiindividuare un numero definito di Operatori economici per ciascun lotto, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo i quali saranno poi invitati, dalle Stazioni appaltanti che aderiranno all’Accordo quadro, attraverso una richiesta di offerta (RdO) telematica sulla piattaforma SardegnaCAT, a seguito rinegoziare con la presentazione di accordo scritto tra aziendaun ribasso migliorativo, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il sull’elemento prezzo, rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed quello effettuato in sede di partecipazione all’Accordo quadro, previa pubblicazione da parte della Stazione appaltante di alcuni Elementi caratterizzanti l’Appalto specifico stesso che saranno dettagliati nei paragrafi seguenti. La procedura è stata indetta con Determinazione a contrarre del Servizio interventi inerenti il Patrimonio Edilizio della Centrale regionale di Committenza - Regione Autonoma della Sardegna, e si svolgerà in forma telematica attraverso la piattaforma SardegnaCAT. L’individuazione degli Operatori economici avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, con ribasso percentuale sulle voci del Prezziario Regionale di cui all’allegato n. 1 alla Delib. G.R. n. 19/39 del 17.4.2018, prima applicazioneparte relativa ai costi elementari, fatto salvo i prezzi dei semilavorati e delle voci finite, e il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione precedente Prezziario per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione non aggiornate dal suddetto e di cui alle Delibere della modalità silenziosa delle chat Giunta Regionale n. 51/20 del 20 dicembre 2007, n. 21/50 dell’8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglio 2008 e n.10/56 dell’11/02/2009. I criteri di redazione così valutazione dell’offerta tecnica saranno descritti nei paragrafi successivi. La fase di rinegoziazione sarà relativa solo all’offerta economica. L’Accordo quadro ha ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (CPV 45450000-6) da garantire per il periodo eseguirsi in immobili in uso/di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali proprietà dell’amministrazione e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” degli enti del Sistema Regione con diverse destinazioni d’uso (abitativo/commerciale/uffici etc) e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recessocapienza residua del plafond del presente Accordo quadro, con decorrenza dal secondo anno di vigenza dello stesso, delle amministrazioni locali che costituiscono il Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna, previa stipula di apposita convenzione con la CRC RAS, e secondo quanto si vorrà disporre eventualmente con Delibera di Giunta. La procedura è suddivisa in 10 lotti definiti in cinque ambiti territoriali corrispondenti alle attuali strutture amministrative territoriali. Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2]. Il valore stimato dell’Accordo quadro è rappresentativo della somma dei valori presunti degli Appalti specifici che potranno essere aggiudicati in virtù dell’accordo stesso, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 35 del Codice, è pari ad € 23.400.000,00 + IVA. (ventitremilioniquattrocentomila/00 euro). Le categorie di lavorazioni sono ricomprese nella qualifica OG1 e la classificazione necessaria varia dalla I alla II, a seconda del lotto per il quale l’Operatore economico intende presentare offerta. La qualificazione richiesta è stata stabilita tenuto conto dei limiti di partecipazione e di aggiudicazione. La partecipazione è limitata ad un massimo di due lotti della medesima classifica, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. L’operatore economico potrà ad esempio presentare offerta per un lotto come impresa singola e per un altro lotto come partecipante ad un raggruppamento (mandataria o mandante), oppure presentare offerta per un massimo di due lotti in qualità di impresa individuale o alternativamente presentare offerta per due lotti come partecipante ad un RTI. L’Operatore economico potrà presentare offerta per un numero massimo di due lotti ed essere aggiudicatario in entrambi. All’interno di ciascun lotto aggiudicato è poi previsto un limite minimo di importo di affidamento (superiore a € 150.000 per i lotti dispari e superiore a € 258.000 per i lotti pari) e un numero massimo di affidamenti al medesimo Operatore economico (due). Nei lotti per la cui qualificazione è necessaria la Classifica I (lotti 1,3,5,7,9) potranno essere affidati contratti di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. A ciascun Operatore economico potranno essere affidati un massimo di due contratti, per ciascun lotto di cui risulti aggiudicatario (massimo due lotti), per un totale di quattro contratti, a prescindere dall’importo di aggiudicazione e dalla Stazione appaltante che affida. Nei lotti per la cui qualificazione è necessaria la Classifica II (lotti 2,4,6,8,10) potranno essere affidati contratti di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. A ciascun Operatore economico potranno essere affidati un massimo di due contratti, per ciascun lotto di cui risulti aggiudicatario (massimo due lotti), per un totale di quattro contratti, a prescindere dall’importo e dalla Stazione appaltante che affida. L’appalto è finanziato con i fondi delle Stazioni appaltanti che aderiscono all’Accordo quadro e contrattano per i singoli Appalti specifici. Le Stazioni appaltanti indicano la fonte del finanziamento nella richiesta di negoziazione e nei loro atti di avvio della procedura. L’Accordo quadro è suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1 - Città Metropolitana di Cagliari Importo € 2.600.000,00 CIG 7638695287 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Lotto 2 Città Metropolitana di Cagliari Importo € 3.000.000,00, CIG 763870284C per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II; Xxxxx 0 Xxx Xxxxxxxx importo € 2.600.000,00 CIG 7638707C6B per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Xxxxx 0 Xxx Xxxxxxxx importo € 3.000.000,00 CIG 7638713162 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II; Lotto 5 Oristano importo € 2.200.000,00 CIG 7638719654 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Lotto 6 Oristano importo € 1.100.000,00, CIG 763878197D per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II; Lotto 7 Nuoro importo € 2.200.000,00, CIG 7638786D9C per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; Lotto 8 Nuoro importo € 1.100.000,00, CIG 76387900ED per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II; Lotto 9 Sassari importo € 2.600.000,00 CIG 76387976B2 per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10. Categoria OG1 Classifica I; per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categoria OG1 Classifica II. Nei casi in cui il numero degli operatori economici aggiudicatari si riducesse rispetto a quello previsto durante la vigenza dell’Accordo quadro, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di operatori economici aggiudicatari rispetto a quello previsto o non ci sia una graduatoria utilizzabile si veda il paragrafo 6.1. Gli Operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti si impegnano a presentare un’offerta migliorativa con riferimento agli Elementi caratterizzanti gli Appalti specifici delle singole Stazioni appaltanti. La tipologia di lavorazioni rientra nella categoria OG1. Per accedere ai lotti 1, 3, 5, 7 e 9 è necessario possedere la classifica I; per i restanti lotti (2, 4, 6, 8 e 10) è necessaria la classifica II. Il bando di gara è stato: - inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 05/11/2018; - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20); - pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx; - pubblicato su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale. Le pubblicazioni a pagamento, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedentecui importo è quantificato in circa € 15.000,00, da ripartire in base ai lotti e ai relativi importi, saranno suddivise proporzionalmente tra gli aggiudicatari dei 10 lotti dell’Accordo Quadro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del DM MIT del 2/12/2017; Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dottor Xxxx Xxxxxxx, dirigente del Servizio Interventi inerenti il Patrimonio Edilizio.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
Premesse. La legge n. 81/2017 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (artt. 18 di seguito le “Condizioni”) si applicano ai rapporti contrattuali tra LEGALEYE S.R.L, con sede legale in UDINE, Via X. Xxxxx nr°9 (di seguito “LEGALEYE”), ed il CLIENTE aventi ad oggetto la fornitura dei Servizi (di seguito i “Servizi” o il “Servizio”) individuati nella Proposta di Contratto (di seguito la “Proposta”) e/o nella Proposta Tecnico Economia (di seguito “PTE”) specificamente formulata per il CLIENTE.
1.2 Le Condizioni, unitamente alla Proposta e/o alla PTE, alle Condizioni Aggiuntive eventualmente applicabili, alle Specifiche Tecniche, Descrittive e 19) espressamente prevede l’accordo scritto Tariffarie dei Servizi, e ad ogni altro documento contrattuale eventualmente richiamato e/o allegato, rappresentano il Contratto, ovvero la totalità delle pattuizioni intervenute tra le parti per stabilire lo smart workingParti in merito ad una specifica fornitura del Servizio.
1.3 Le presenti Condizioni, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistil’Offerta Commerciale, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordataProposta, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agilela PTE ove presente, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (AziendaSpecifiche Tecniche, Descrittive e Tariffarie dei Servizi, ed ogni altro documento contrattuale richiamato e/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionaleallegato, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante documentate nel sito web xxx.xxxxxxxx.xx (o in indirizzi web da questo sito accessibili) e come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione tali fanno parte integrante e sostanziale del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così Contratto.
1.4 Le presenti Condizioni sono da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione ritenersi integralmente efficaci dal momento in cui il CLIENTE le accetta espressamente mediante click sul pulsante “Accetto” o mediante apposizione di massima” eseguirà flag nel check box presentato nel sito xxx.xxxxxxxx.xx con la propria prestazione lavorativa esternaProposta di Contratto
1.5 Salvo espressa disposizione contraria, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàl'introduzione di una qualsiasi modifica al Servizio che lo renda diversamente fruibile rispetto alla sua forma attuale, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, come pure il lancio di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalistanuovi servizi, sarà chiamatosoggetto, anche occasionalmentee pertanto sarà regolato, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:dalle presenti Condizioni generali.
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Samples: General Contract Terms, General Contract Terms
Premesse. La Il DPR 20/10/1998, 428 disponeva che le pubbliche amministrazioni dovessero provvedere “entro 5 anni a partire dal 1/1/1999 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 81/2017 (artt567, nonché dell'art. 18 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra dei relativi regolamenti di attuazione”. Tra le parti amministrazioni tenute a tale adempimento sono comprese anche le istituzioni scolastiche. Come era previsto nel DPR 428, veniva emanato successivamente il regolamento DPCM 31 ottobre 2000 “Regole tecniche per stabilire lo smart workingil protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, quale modalità n. 428”. Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 disponeva che “le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di esecuzione della prestazione ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.” Nel tempo sono state emanate una serie di lavoro subordinatodisposizioni, finalizzata ad incrementare che hanno integrato quanto inizialmente disposto col DPR 428/1998, sia sotto il profilo tecnologico sia quello organizzativo. Gli aspetti qualificanti di questa innovazione sono numerosi anche perché si combinano con altre normative, prima fra tutte la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di vita procedimento amministrativo e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale diritto di lavoro giornalisticoaccesso ai documenti amministrativi”. Infatti, l’applicazione proprio da quest'ultima scaturisce il diritto del cittadino all'accesso ai documenti riservandogli la facoltà di seguire, in qualsiasi momento, l'iter formativo degli atti amministrativi che lo riguardano. Altro aspetto caratterizzante è l'introduzione delle nuove tecnologie per la gestione degli atti amministrativi. In particolare il D.Lgs. 82 /2005 riconosce che i cittadini e le imprese “hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice”. La norma riserva comunque il principio che alle amministrazioni regionali e locali questa attività possa svolgersi nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della modalità loro autonomia normativa. Si tratta di una innovazione non da poco: il cittadino non è più costretto ad adeguarsi, come avveniva in passato, alla vetustà della “macchina” pubblica, ma questa deve adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche per garantire i diritti del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito cittadino. La nuova procedura deve anche tenere conto di accordo scritto tra aziendaquanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, direttore - responsabile dell’organizzazione n. 1962. Strumento fondamentale per raggiungere questo fine è il protocollo informatico. Comunque sono da sottolineare altri vantaggi del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato protocollo informatico: elimina i registri cartacei, diminuisce gli uffici di protocollo, razionalizza i flussi documentali, rende più efficace ed economica l’azione amministrativa, favorisce, come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistigià detto, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordatatrasparenza dell’azione amministrativa dei procedimenti Va evidenziato che il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministraziomne) sul tema della protocollazione informatica, mediante apposito accordodella gestione documentale ed archivistica svolge una serie importantissima di funzioni tra cui: propone alle funzioni competenti l’emanazione delle norme, tra l’editore, il direttore ed il comitato lasciando alla autonomia di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti ciascuna amministrazione tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine aspetti relativi al miglioramento della propria efficienza interna; svolge un ruolo di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce sussidiarietà nei confronti delle amministrazioni; favorisce il confronto riuso (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx) di applicativi utilizzati da altre amministrazioni; propone e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato coordina le iniziative delle amministrazioni allo scopo di giorni (su base settimanale o mensile) economicizzare le stesse e favorirne il reimpiego in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:altre realtà.
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Samples: Materiale Di Studio Assistenti Amministrativi – Area Nuove Tecnologie, Materiale Di Studio
Premesse. La legge n. 81/2017 Il progetto Medir ha previsto la realizzazione di un Sistema Informativo per l’integrazione operativa di tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi sanitari a livello regionale, per arrivare alla creazione e gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico (arttFSE), tramite il quale saranno progressivamente raccolte e rese fruibili tutte le informazioni relative agli eventi sanitari che fanno capo al singolo assistito. 18 Il FSE è l’insieme dei documenti informatici sanitari del cittadino creato nella storia dei suoi contatti con i diversi attori del SSN. E’ accessibile da internet dal cittadino e 19dagli operatori sanitari giuridicamente autorizzati, in qualunque luogo ed in qualunque momento, nel rispetto della regolamentazione nazionale e della tutela della privacy. Tramite l’infrastruttura realizzata, le informazioni sanitarie potranno essere disponibili dal momento in cui vengono generate sia per gli usi primari (emergenza, assistenza) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti che per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita gli usi secondari (amministrativi e di lavorogoverno). La previsione dell’accordo tra Tra gli obiettivi del progetto Medir vi è la realizzazione dell’Infrastruttura di Base della Sanità Elettronica (IBSE), un insieme di componenti logiche che comprendono: − un “archivio di puntatori”, con la funzione di indirizzare le partiinformazioni richieste dagli attori autorizzati del sistema attraverso un meccanismo di routing che ne consenta il raggiungimento; − la definizione e l’implementazione degli standard semantici e sintattici necessari allo scambio e alla mutua comprensione delle informazioni; − un sistema integrato di servizi e processi sanitari on-line; − un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e della privacy. Il FSE e, in ambito giornalisticogenerale, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale i servizi applicativi del dominio Medir, renderanno quindi disponibili le informazioni cliniche dell'assistito a qualunque attore autorizzato e in qualsiasi luogo fisico (purché dotato di lavoro giornalisticoun adeguato accesso informatizzato). InfattiIl progetto “EVO Medir “è l’EVOluzione del progetto “Medir”. Tra i suoi task è incluso il servizio di supporto tecnico principalmente rivolto ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra aziendama anche ai Farmacisti, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale Specialisti Ambulatoriali ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, generale a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – Operatori Sanitari che impoverisce il confronto inviano e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità visualizzano documenti sanitari al Fascicolo Sanitario Elettronico del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Paziente.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità L’Avviso si inquadra nel percorso stabilito dall’atto di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità indirizzo adottato dal Ministero del lavoro smart all’interno e delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra aziendapolitiche sociali in data 13.11.2017 in attuazione agli articoli 72 e 73 del D.lgs. 3 Luglio 2017, direttore - responsabile dell’organizzazione n. 117 (”Codice del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreTerzo settore”) che, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agiledopo aver individuato gli obiettivi generali, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità aree prioritarie di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente intervento e le indicazioni linee di attività finanziabili, destina, attraverso gli Accordi di programmi annuali, una parte delle risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostengo di iniziative e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà progetti a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione erilevanza locale, al fine di garantire assicurare, in un contesto di prossimità un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali entro la compiuta formazione professionalecornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome. Il presente Avviso ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale, sono esclusi dalla modalità da parte delle Organizzazioni di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileVolontariato, nelle redazionidelle Associazioni di Promozione Sociale e delle Fondazioni del Terzo Settore che risultino iscritte nel Registro Regionale del Terzo Settore e/o Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale in fase di trasmigrazione nel RUNTS, l'esatta determinazione del numero delle ore o che abbiano concluso l’iter di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà trasmigrazione consolidando la propria prestazione lavorativa esternaiscrizione nel RUNTS, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltào trasmigrati dai Registri Regionali e/o Nazionali con ancora dei procedimenti in corso o direttamente iscritti nel RUNTS dalla data del 23/11/2022 che abbiano esperienza ed operatività nel territorio ligure negli ultimi 5 anni da almeno 3 non continuativi nel settore dell’inclusione sociale a sostegno delle persone con Alzheimer e dei loro familiari/caregiver. L’Accordo sottoscritto tra Ministero del Lavoro e Regione Liguria, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, ha previsto un finanziamento complessivo di modificare - senza autorizzazione - la scelta € 978.647,00 di cui € 600.000,00 già accertati (accertamento 2327/2021) e impiegati ai sensi della DGR 398 del luogo. Xxx, in occasione 7 maggio 2021; € 78.687,36 già impiegati ai sensi della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto DGR 652 del 23 luglio 2021 e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni DD 7560/2021; € 299.959,64 solo accertati (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreaccertamento 3088 /2021), che ne mantiene comunque la piena disponibilitàRegione Liguria intende destinare a progetti di inclusione sociale, al fine impegnando: € 130.000,00 per attività di garantiresostegno nei confronti dei pazienti con Alzheimer e dei familiari/caregiver; ed € 169.959,64 per azioni inclusive di promozione alla cultura inclusiva, nella fattispecie nell’area socio-culturale. Da molti anni il mondo delle attività socio-culturali, segmentato nelle sue varie competenze di genere si dedica anche ad attività rivolte ad essere di stimolo verso segmenti della popolazione caratterizzate da oggettive marginalità e fragilità, tra le quali si possono riconoscere portatori di disabilità fisica e cognitiva, cittadini in caso stato di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedentecostrizione carceraria o viventi in zone del territorio caratterizzate da un sensibile degrado sociale. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Tutto ciò con l’intento di intervenire sempre più fattivamente nel mondo dell’inclusione.
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Samples: Deliberazione, Public Notice for Funding
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl Legislatore, cercando di individuare una soluzione normativa che consentisse di limitare il potere discrezionale degli amministratori pubblici in fase di aggiudicazione degli appalti di lavori, pensò, nell’ormai lontano 1994, che la strada migliore fosse quella di far dipendere l’aggiudicazione stessa da un algoritmo matematico totalmente svincolato dal potere decisionale dei funzionari responsabili delle gare pubbliche. 18 Com’è noto, tale decisione fu presa nel pieno di una fase critica per la vita economica, politica, giudiziaria e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità sociale del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione nostro paese e, al fine come tutti i provvedimenti normativi di garantire emergenza, risentì (e continua a risentire) di quella forte spinta emotiva che spesso determina, ancorché involontariamente, uno spostamento dell’asse dell’equilibrio legislativo talmente drastico da raggiungere il punto opposto a quello di partenza. E, sicuramente, molti devono essersi convinti che la compiuta formazione professionalestrategia più giusta dovesse essere quella di pervenire a delle conclusioni universali partendo dall’analisi di una somma finita di casi particolari. Ma questa, come ci ha insegnato il filosofo austriaco Xxxx X. Xxxxxx, è una pura illusione: in quanto “per quanto numerosi siano i casi di cigni bianchi (ndr procedure di gara “alterate”) che possiamo aver osservato, ciò non giustifica affatto la conclusione che tutti i cigni sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta bianchi (ndr che tutte le gare sono espletate in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoromateria scorretta)”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduceA ben guardare, infatti, la volontà di delineare un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici sistema di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno affidamento dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantolavori svincolato, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera bpiù possibile, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resadalle scelte soggettive degli amministratori pubblici ha fatto si che, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede punto di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazionevista strettamente lessicale, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreparola “fiducia” scomparisse, che ne mantiene comunque la piena disponibilitàquasi totalmente, al fine di garantiredal vocabolario del Legislatore che, in caso più riprese, ha provveduto all’estensione, alla modifica ed all’integrazione della Legge quadro sui lavori pubblici. La possibilità di recessoricorrere, legittimamente, a “soggetti di fiducia della stazioni appaltanti” è relegata a sole tre ipotesi, assolutamente residuali, del vasto panorama della Legge 109/1994: o art.17, comma 12 - “Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare” (comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge n. 166 del 2002); o art.24, comma 5-bis - “L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il ripristino effettivo ed immediato cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della situazione precedentepresente legge per i lavori oggetto dell’appalto. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare”. (comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera p), della redazione dovrà svolgersi garantendo:legge n. 166 del 2002) o art.30, comma 6-bis - “Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. (comma introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera t), della legge n. 166 del 2002)
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Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di Costruzione di n. 81/2017 (artt26 alloggi di E.R.P. compre nel PDZ in Loc. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità “Is Tanas” nel Comune di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroTortolì. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Premesse. La legge Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni già in fase di gara d’appalto in materia di sicurezza da fornire all’impresa appaltatrice relativamente ai rischi specifici derivanti da possibili interferenze esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81/2017 81 e successivo D. Lgs 3 Agosto 2009 n° 106, ed alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici 5 marzo 2008, relativa a: Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (arttDUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. 18 (Determinazione n. 3/2008). Secondo il suddetto art. 26, al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingva adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, quale servizi e forniture”. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: > derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; > immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; > esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; > derivanti da modalità di esecuzione della prestazione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). L’impresa dovrà presentare il Piano Sostitutivo di lavoro subordinatoSicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza secondo le indicazioni previste nell’allegato XV D.Lgs 81/08, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa coordinato con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici i contenuti del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccDUVRI.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Accordo Quadro
Premesse. La legge n. 81/2017 sponsorizzazione, costituendo sia un fondamentale strumento di finanziamento per molte attività, in primis quelle sportive, sia un efficacissimo strumento di comunicazione aziendale per le imprese, nonché il negozio giuridico obbligatorio con cui lo scambio “finanziamento -comunicazione” si realizza, si presenta come un fenomeno complesso, che deve essere analizzato quindi sotto diversi punti di vista: quello economico, quello comunicazionale e quello giuridico. A tal riguardo, con la presente opera sulla sponsorizzazione e la cessione d’immagine in ambito sportivo, si è cercato di ricostruire il fenomeno della sponsorizzazione in generale e in tutte le sue forme, in modo da fornire una visione dello stesso a trecentosessanta gradi, per poi individuarne e trattarne, anche in senso critico, alcuni singoli e specifici aspetti in relazione alla sua applicazione in ambito sportivo. A tal fine, infatti, nel capitolo primo si procede innanzitutto alla ricostruzione etimolog ica del termine sponsor il quale, sebbene sia di indubbia origine latina, è stato importato nel nostro ordinamento attraverso il filtro della cultura anglosassone. Nell’intenzione poi di procedere all’analisi del fenomeno, è stato necessario affrontare, in xxx xxxxxxxxxxx, il delicato problema della distinzione tra sponsorizzazione e mecenatismo, la cui risolu zione infatti è di fondamentale importanza per comprendere il processo evolutivo del fenomeno in questione. Se infatti la sponsorizzazione, caratterizzandosi nella sua forma originaria come atto unilaterale, deriva sicuramente dal mecenatismo, già nella pr ima età industriale inizia a discostarsi da esso, assumendo progressivamente la forma di un contratto di scambio a scopo pubblicitario, che si diffonde nel settore televisivo e in particolare in quello sportivo, per poi estendersi anche a quello artistico, culturale e sociale. Individuato così il background della sponsorizzazione, si è ritenuto poi opportuno, sulla base del fatto che ancor oggi in nessun ordinamento giuridico europeo ed extra europeo è data rinvenire una definizione legale di sponsorizzazione, ricercar ne le varie definizioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e confrontarle tra loro al fine di individuare gli aspetti economici, comunicazionali e giuridici della stessa. Dal punto di vista comunicazionale , infatti, la sponsorizzazione rappresenta ormai un autonomo strumento di marketing, inserito dall e imprese tra gli elementi del c.d. communication mix . Di conseguenza la sponsorizzazione viene in genere affiancata e combinata, all’interno delle strategie di marketing delle aziende , con altri strumenti comunicazionali, e in particolare con l’advertising, dal quale comunque la sponsorizzazione resta autonoma e distinta così come autonoma e distinta è la fattispecie contratt uale “sponsorizzazione” da tutta una serie di figure contratt uali promopubblicitarie affini. Una volta inquadrato in termini generali il fenomeno in questione, volendo rivolgere l’attenzione al solo settore sportivo, si è data prima di tutto risposta al perch é di una così forte affermazione della sponsorizzazione nello sport e in seguito si sono individuate le caratteristiche del fenomeno in questo settore. A tal riguardo , nel capitolo secondo si indicano le peculiarità dello sport come veicolo comunicazionale e gli eventi e i mutamenti sociali che hanno contribuito all’affermazione della sponsorizzazione, in diverse forme (arttsponsorizzazione di una squadra, di un atleta, di una federazione e di un evento) e livelli (sponsorizzazioni uniche, principali , secondarie e tecniche), nel mondo dello sport, e al conseguente passaggio dello stesso da mero gioco a vero e proprio business, caratterizzato da un proprio mercato, in cui non solo le imprese sponsor ma anche le stesse società sportive (sempre meno club e sempre più aziende) ricorrono agli strumenti del c.d. 18 marketing sportivo. Una volta compresi i perché di questo matrimonio tra sport e 19industria, volendo passare ad un’analisi più giuridica del fenomeno, si sono dovute innanzitutto individuare le regole che presiedono alla disciplina del contratto di sponsorizzazione sportiva, affrontando e risolvendo il pr oblema di fondo di tale accordo che, essendo definito come il contratto con cui lo sponsor utilizza l’immagine dello sponsee a scopo pubblicitario, non può che essere rappresentato da qu ello relativo allo sfruttamento commerciale-pubblicitario dell’immagine (e del nome e degli altri segni distintivi in senso lato) espressamente prevede l’accordo scritto tra dello sponsee. A tal riguardo, infatti, nel capitolo terzo si ripercorrono, con particolare riferimento a casi relativi al mondo dello sport, le parti per stabilire lo smart workingtappe fondamen tali della dottrina e della giurisprudenza che hanno contribuito al riconoscimento, quale modalità nel nostro ordinamento, di esecuzione un diritto esclusivo all’utilizzazione e conomica della propria immagine e, più in generale, di ogni elemento identificativo della persona. I n forza di tale diritto è stato possibile riconoscere il carattere patrimoniale della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita dello sponsee e di lavoroconseguenza il carattere giuridico e vincolante del contratto di sponsorizzazio ne ai sensi dell’art. 1174 c.c. e, allo stesso tempo, fornire una forte e certa tutela allo sponsee in tutti i casi di non autorizzato sfruttamento promopubblicitario dei propri elementi distintivi da parte dello sponsor o comunque da parte di terzi. La previsione dell’accordo tra le partisomiglianza, in ambito giornalisticoalcuni casi, e la diversità, in altri, con cui nei vari ordinamenti stranieri la questione in esame viene affrontata e risolta, ha poi offerto la possibilità di effettuare una comparazione con il sistema USA, UK e quello di altri Paesi europei circa appunto lo sfruttamento inautorizzato dei c.d. sport personality rights e sport intellectual property rights . Una volta individuate così le “fondamenta” del contratto di sponsorizzazione, si è affrontato il problema della sua qualificazione giuridica, il quale, essendo il contratto di sponsorizzazione ampiamente diffuso nella prassi e non ancora espressamente previsto dalla legge ma solo preso in considerazione in alcuni testi normativi al fine di disciplinarne alcuni aspetti specifici in determinati settori, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa risolto con il direttorericonoscimento dell’accordo di sponsorizzazione in termini di contratto nominato, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità socialmente tipico e legalmente atipico. Tali questioni di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione qualificazione sono affrontate al capitolo quarto in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione ecui inoltre, al fine di garantire individuare la compiuta formazione professionaledisciplina applicabile al contratto di sponsorizzazione, sono esclusi da un lato si ripercorrono da un lato i c.d. tentativi di tipizzazione tout court operati dalla modalità dottrina e quelli di lavoro agile ricorso ai criteri della combinazione, dell’assorbimento e dell’analogia, e dall’altro si affrontano i praticantiproblemi riguardanti l’estendibilità al contratto di sponsorizzazione della disciplina speciale in materia di pubblicità, in particolare quella concernente i divieti di pubblicità dei prodotti da fumo, e quelli relativi all’ applicazione allo stesso dei codici di autoregolamentazione in materia, della normativa delle varie federazioni sportive in cui la stessa sponsorizzazione opera, e infine della normativa tributaria. L’accordo aziendale dovrà contenere Individuata la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficiledisciplina o , nelle redazionimeglio, l'esatta determinazione del numero le discipline applicabili al contratto di sponsorizzazione, si è poi potuto passare all’a nalisi della sua struttura, delle ore di lavoro sue caratteristiche e dei suoi elementi. In tal senso infatti nel capitolo quinto si affrontano le questioni giuridiche relative alla sussistenza della sinallagmaticità e della loro distribuzione - onerosità delle prestazioni anche nell’accordo di c.d. sponsorizzazione interna e quella relativa al riconoscimento del contratto di sponsorizzazione come contratto aleatorio in senso economico ma non tecnico-giuridico, all’interno della quale un ruolo fondamentale è giocato dalla qualificazione dell’obbligazione dello sponsee in termini di obbligazioni di mezzi e non di risultato. Problemi giuridici relativi alla gestione del rapporto con lo sponsee e alla procedura di stipulazione del contratto di sponsorizzazione sono poi sollevati, rispettivamente, dall’affermazione nella prassi di forme associative di sponsor, i c.d. pool e comitati, e dall’emersione di nuove figure di sponsor, quali gl i Enti Pubblici Territoriali. Inoltre, sul versante dello sponsee la prestazione lavorativa svolta sponsorizzazione di atleti minori e quella d elle federazioni sportive richiede necessariamente la preventiva risoluzione delle questioni relative rispettivamente all’inquadramento della sponsorizzazione tra gli atti di straordinaria o ordinaria amministrazione e quella della natura giuridica delle f ederazioni stesse. Tali aspetti infatti sono oggetto di specifiche trattazioni sempre al capitolo quinto, in remoto dovrà cui, dopo aver fornito le risposte alle questioni anzidette, vengono anche indicate le peculiarità degli elementi essenziali del contratto di sponsorizzazione. Al fine di fornire poi una visione completa ed esauriente del contenuto di un contratto di sponsorizzazione, è stato necessario individuare le singole clausole che lo compongono o , più correttamente, che possono essere comunque eseguita entro i limiti eventualmente previste in un accordo di durata massima dell’orario sponsorizzazione sportiva, dal momento che lo stesso varia, e non di lavoro giornaliero poco, a seconda delle diverse normative federali, del tipo di soggetto sponsorizzato, della tipologia di sponsorizzazione e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle concreta volontà delle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo quindi, per l’elaborazione di un ipotetico e generale contenuto di un accordo di sponsorizzazione, non si poteva fare a meno di un minuzioso riferimento ad una pluralità di contratti di sponsorizzazione stipulati nella prassi. Al capitolo sesto infatti , attraverso una serie di rinvii a contratti effettivamente rinvenuti nella prassi, riportati in appendice, è stato possibile indicare con precisione le disposizioni che, in genere, le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa inseriscono nelle c.d. premesse contrattuali , così come individuare le prestazioni principali ed accessorie dello sponsee e tutta una serie di clausole dirette a disciplinare i rapporti delle chat parti durante la fase di redazione così esecuzione e quella successiva alla sua scadenza dell’accordo. Attraverso questa tecnica di rinvii si è individuato anche il nucleo essenziale del contratto di sponsorizzazione, costituito da garantire per il periodo un insieme di riposo l’assenza specifiche clausole di comunicazioni inerenti l’attività redazionalec.d. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale tutela preventiva (lettera b, dello schema allegatorisoluzione automatica e/ o riduzione del corrispettivo) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, vengono inserite nell’accordo al fine di garantireelimin are, o comunque ridurre, quei rischi tipici del contratto di sponsorizzazione che derivano dall’interferenza d’immagine tra sponsor e sponsee che il contratto in questione inevitabilmente realizza. Partendo dal presupposto infatti che , in un contratto di sponsorizzazione, l’immagine dello sponsor viene associata a quella dello sponsee, è inevitabile che lo sponsor godrà , in termini di ritorno pubblicitario, dei positivi risultati sportivi dello sponsee e della simpatia che lo stesso suscita nel pubblico, così come, per converso, subirà diminuzioni di ritorni pubblicitari e persino ritorni d’immagine negativi nel caso di recessoinsuccessi sportivi e scandali, anche in ambito privato, dello stesso. Nell’eventualità in cui le parti non provvedano all’inserimento nel contratto di sponsorizzazione di tali clausole, si sono poi anche ricostruite , sulla base degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, le eventuali possibilità (per lo sponsor) di adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere una risoluz ione del contratto e un eventuale risarcimento del danno, in presenza di determinate situazioni, fatti e comportamenti dello sponsee idonei a vanificare l’investimento dello sponsor e a ripercuotersi negativamente sulla sua reputazione commerciale. Il verificarsi poi, nella nostra realtà , di episodi e fatti sempre nuovi, potenzialmente capaci di incidere sui ritorni d’immagine dello sponsor (come per esempio i cori razzisti dei tifosi e il mancato rispetto da parte dello sportivo sponsorizzato delle c.d. re gole di fair play, così come l’eventuale mancato raggiungimento, da parte dello stesso, di un traguardo sportivo in seguito proprio ad un suo comportamento di fair play) hanno inoltre offerto lo spunto per un’analisi giuridica degli stessi che porta ad ipotizzare la previsione, all’interno dei contratti di sponsorizzazione, di specifiche clausole di tutela preventiva al riguardo. Ricostruito, in tal modo, il ripristino effettivo contenuto di un contratto di sponsorizzazione sportiva , si è poi ritenuto opportuno approfondire l’argomento nel settore specifico del calcio, dal momento che tale sport, per il numero di praticanti e appassionati e per il coverage televisivo, almeno in Italia e in Europa, è quello che offre agli sponsor la più vasta e frequente audience. A tal riguardo infatti, nel capitolo settimo, dopo aver ripercorso le fasi principali dell’avvento della sponsorizzazione nel “tempio del calcio”, si sono ricostr uite, sempre attraverso la tecnica dei rinvii in appendice, le varie forme di sponsorizzazione di una squadra di calcio, quelle relative ai singoli calciatori, agli allenatori e agli arbitri nonché quelle della FIGC e della Nazionale e del Campionato e della Coppa di Lega. In relazione alla sponsorizzazione delle squadre, che è la forma più antica e diffusa di sponsorizzazione calcistica, si sono inoltre analizzate le specifiche disposizioni federali dirette ad indicare i tipi e le opzioni di sponsorizzazione consentite in tale settore e gli spazi riservati ai marchi dello sponsor sulla divisa degli atleti e la loro dimensione, peraltro in costante ampliamento, in ossequio alle regole e alle esigenze del calcio business. Si sono poi analizzate le varie procedure di autorizzazione e controllo dei contratti di sponsorizzazione da parte dei relativi organi calcistici competenti e, sulla base delle disposizioni contenute in apposite convenzioni interne, anch’esse riportate in appendice, si è ricostruita la specifica disciplina nel settore del calcio della titolarità dei diritti di sfruttamento commerciale dell’immagine dei calciatori “in borghese” e “in divisa” e come “singoli” e come “gruppo” così come quella dei rapporti tra gli sponsor di soggetti calcistici diversi. Il continuo ed immediato inarrestabile sviluppo della situazione precedentetecnologia, unitamente al sempre maggiore bisogno di comunicazione da parte delle aziende per rimanere competitive nel mercato, ha determinato poi una diffusione della sponsorizzazione sportiva in senso lato in settori fino a qualche anno fa impensabili, come internet, i cellulari e i videogiochi e ha consentito la nascita di forme di sponsorizzazione sportiva digitali virtuali. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere Queste nuove forme sponsorizzative però non hanno solamente aumentato le opportunità comunicazionali delle aziende e le entrate dei vari sponsee, ma, dal punto di vista giuridico, hanno sollevato una serie di vecchi problemi, come quello dello sfruttamento commerciale non autorizzato degli elementi identificativi di una persona fisica o giuridica e quello dei tetti massimi della sponsorizzazione televisiva, in nuovi e non ancora regolamentati settori e media. Allo stesso tempo poi, i sempre più crescenti costi di sponsorizzazione hanno anche contribuito alla formazione di forme di sponsorizzazione improprie e parassitarie, conosciute sotto il nome di ambush marketing, che, se non adeguatamente e rapidamente combattute, rischiano di mettere in seria crisi l’intero sistema delle sponsorizzazioni ufficiali. A tutte queste forme di sponsorizzazione e ai problemi giuridici vecchi e nuovi che l’attività resa all’esterno le stesse comportano è stato dedicato il capitolo ottavo, che va così a concludere il tragitto evolutivo compiuto fino ad oggi dal fenomeno della redazione dovrà svolgersi garantendo:sponsorizzazione.
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Samples: Sponsorship Agreement
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Premesso che il Dipartimento Tutela Ambientale è titolare, nell’ambito delle sue attribuzioni e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingfunzioni istituzionali, quale modalità delle attività di esecuzione della prestazione tutela del benessere degli animali da affezione nonché dell'obbligo di lavoro subordinatoassicurare il ricovero, finalizzata ad incrementare la competitività custodia e ad agevolare la conciliazione il mantenimento dei tempi di vita cani e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partigatti nelle strutture appositamente predisposte, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato così come previsto dalla normativa ordinaria vigente legge quadro 14 agosto 1991, n.281 e dalla Legge Regione Lazio 21.10.1997, n.34; che il Dipartimento Tutela Ambientale, sulla base delle citate disposizioni normative, evidenzia la competenza in materia di cui agli artt. 18 tutela del benessere degli animali, favorendo le migliori condizioni di coesistenza tra le diverse specie viventi nel senso più ampio del termine, fronteggiando qualsiasi esigenza legata all'aumento indiscriminato di animali domestici liberi e 19 vaganti (randagismo) nel territorio di Roma Capitale, nonché migliorando, nel contempo, la sensibilizzazione e l'approccio dei cittadini verso gli animali; che l’articolo 4 della citata legge 14 agosto 1991, n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), così come integrato dall’art.2, comma 371, della legge sul lavoro agile 244/2007, prevede che: “…I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani… I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.”; che la Legge Xxxxxxx Xxxxx 00 ottobre 1997, n. 81 34, dispone l’obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’Azienda USL; che le convenzioni in atto, con gli Organismi gestori delle le strutture pubbliche che ospitano cani e gatti di proprietà di Roma Capitale giungono a scadenza il prossimo ; che l’Amministrazione Capitolina ha effettuato una procedura comparativa finalizzata all’individuazione di Organismi da convenzionare con Roma Capitale per la gestione dei Canili e dell’Oasi Felina di proprietà di Roma Capitale. Con determinazione dirigenziale n._ del 2017 _ (prot. QL/ ) è stato approvato il testo della presente convenzione e fermo restando ne è stato autorizzato il rispetto delle procedure previste al riguardo perfezionamento; che ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, nulla osta alla stipulazione del presente atto; che ai sensi dell’art. 32 quater del Codice Penale, come sostituito dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata 3 della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editorelegge 15 novembre 1993 n. 461, il direttore ed il comitato Sig. ……………………………………….. ha dichiarato di redazione o fiduciario avere piena capacità di redazione contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta dichiarazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto artdata conservata in atti. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto Tutto ciò premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici come in epigrafe rappresentate, dando reciprocamente atto che tali premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni atto, sia ai fini della sua interpretazione che ai fini della sua corretta esecuzione, stipulano e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che convengono quanto segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Convenzione Per La Gestione Dei Canili E Dell’oasi Felina
Premesse. La legge Visto quanto previsto dalle leggi vigenti in tema di formazione professionale continua per gli ingegneri ed in attuazione dell’art. 9 comma 1 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che attribuisce agli Ordini Territoriali l’organizzazione delle attività formative rivolte agli iscritti ingegneri anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. ‐ Visto i corsi specialistici proposti dalla Cooperativa Muratori & Cementisti - CMC di Ravenna Società Cooperativa rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal proprio Piano Didattico allegato. ‐ Visto il carattere formativo professionale delle attività proposte. regolamento citato in premessa, promuovendo, uno o più corsi rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’allegato 1, con impegno da parte degli Ordini stessi di accreditare crediti formativi professionali agli ingegneri partecipanti nella misura di n. 81/2017 1 (arttuno) CFP per ora di partecipazione ad ogni singolo evento per gli eventi che rientreranno nelle qualifiche e caratteristiche definite per la formazione dal Consiglio dell’Ordine, di competenza territoriale rispetto alla sede del corso, in relazione alle specifiche competenze degli ingegneri ed al Regolamento vigente approvato dal Ministro della Giustizia. 18 Per il riconoscimento dei CFP (riconosciuti dall’Ordine di competenza territoriale rispetto alla sede del corso) la partecipazione ai singoli eventi dovrà essere totale e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra continuativa: le parti per stabilire lo smart workingParti concorderanno preventivamente, quale di volta in volta, le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita organizzative e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partirilevazione delle presenze degli ingegneri partecipanti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta conformità di quanto premesso, previsto dal Regolamento per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici l’aggiornamento della competenza professionale. Gli eventi oggetto del presente accordo concordano sulla necessità avranno luogo presso le sedi indicate, di sottoscrivere volta in volta, da CMC. I corsi dovranno essere approvati dal Consiglio dell’Ordine di competenza territoriale rispetto alla sede del corso indicata, previa comunicazione allo stesso, trasmessa con un accordo quadro in sede aziendale anticipo di almeno 30 gg, dei seguenti dati: ‐ TITOLO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA ‐ DATA DI EFFETTUAZIONE ‐ DURATA (Aziendaorario + ore complessive) ‐ PROGRAMMA DEL CORSO ‐ DOCENTE/Direttore/CDR-FiduciarioI con qualifica di laureato magistrale (di cui dovranno essere allegati i CV) contenente ‐ N. MASSIMO POSTI RISERVATI ALL’ORDINE DI COMPETENZA TERRITORIALE ‐ RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO (soggetto da contattare per tutte le indicazioni attività di coorganizzazione congiunta) L’Ordine di competenza, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio, provvederà alla divulgazione delle predette iniziative sul proprio portale della formazione, ad inserirli nella piattaforma nazionale della Formazione degli Ingegneri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaltri Ordini Territoriali degli Ingegneri d’Italia.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Cooperation Agreement
Premesse. Con Provvedimento di Decisione di Contrattare la Stazione appaltante Istituto di Biostrutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche-IBB -CNR, ha deciso di affidare la fornitura di N.1 LOTTO per l’acquisto di Polarizzatore per polarizzazione nucleare dinamica (dynamic nuclear polarization – DNP), CPV 33110000-4. La legge n. 81/2017 presente procedura riguarda gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (arttPNRR) e pertanto fa esplicito riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale, per la fattibilità dell’intervento nel rispetto del principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonchè ai principi trasversali, tra i quali il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. 18 tagging), il principio di parità di genere e 19l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi dei Regolamenti (UE) espressamente prevede l’accordo scritto tra 2020/852 e 241/2021. Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, il presente intervento è ricompreso nella Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 Progetto SEE LIFE. IR 000023”. La tipologia di fornitura si limita a non arrecare un danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH, pertanto trova applicazione il regime del contributo minimo (Regime 2) che si traduce nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche n.3, selezionate dalla Stazione Appaltante in conformità alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla circolare RGS nr.33 del 13/10/2022, correlate alla Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1. Tale procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le parti per stabilire lo smart working, quale modalità procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando. Il luogo di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatodell’appalto è Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx n.111 Napoli 80131, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroEd. La previsione dell’accordo tra le parti17 codice NUTS ITF33. CIG B26FEAA61F CUI F80054330586202300858 CUP B53C22001810006 Il Responsabile unico del progetto (RUP) è il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx , in ambito giornalisticoe-mail: xxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecctel.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Il Comune di Sant’Xxxxxxx di Gallura come sopra costituito affida alla Ditta _ , come sopra costituita, che accetta, l’appalto dei Servizi di Igiene urbana e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità complementari a favore del Comune di esecuzione della prestazione Sant’Xxxxxxx di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire Gallura per il periodo di riposo l’assenza 5(cinque) anni, decorrenti dalla data di comunicazioni inerenti l’attività redazionaleavvio dell’esecuzione del contratto che risulterà da apposito verbale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza L’assunzione dell’appalto di notifiche durante cui al presente contratto implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possano influire su forniture, disponibilità e costo di manodopera e più in generale di tutte le circostanze che possano influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l’appalto sulla base dell’offerta presentata, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione. In virtù di quanto sopra i periodi servizi di riposo. Quanto al luogo raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni della prestazionerete stradale, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esternosia essa asfaltata o non asfaltata, senza una postazione fissa” eoppure che la suddetta sia, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamatoper qualsiasi motivo o durata, anche occasionalmenteparzialmente percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell’effettuazione dei servizi oggetto dell’appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti le avverse condizioni di pericolo per gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale addetti ai servizi o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:gravi danni ai veicoli dell’impresa affidataria.
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Samples: Contract for the Assignment of Urban Hygiene and Complementary Services
Premesse. La legge n. 81/2017 Al fine di evitare errori e refusi, si suggerisce di indicare nella documentazione di gara (arttbando e disciplinare) una sola volta informazioni rilevanti quali importi a base d’asta e criteri di selezione e pertanto di precisare che il bando possa rinviare a precisi paragrafi del disciplinare per l’indicazione di alcuni dati rilevanti (es. 18 par. 3 e 194 per quanto attiene agli importi a base d’asta, par. 7 per i criteri di selezione richiesti, valore delle sotto basi d’asta unitarie ove previste). Nell’ambito delle “istruzioni sintetiche” del bando tipo si legge: «Non si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta valida, che non verrà aperta. …” Si suggerisce di prevedere per la stazione appaltante la facoltà di stabilire che “Non si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta, che non verrà aperta” senza riferimento alla validità della stessa, termine che potrebbe implicitamente richiamarne l’apertura e la valutazione. Si chiede di chiarire che l’indicazione dell’avviso di pre-informazione (che non è previsto quale adempimento obbligatorio nel Codice) espressamente prevede l’accordo scritto tra debba intendersi quale informazione facoltativa, da inserire solo nel caso in cui esso sia stato pubblicato. Sempre rispetto alle premesse. Si chiede altresì di prevedere la facoltà per le parti stazioni appaltanti di introdurre una disciplina specifica per stabilire lo smart workingla fase di “verifica tecnica” sui beni acquisiti, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroantecedente l’aggiudicazione. La previsione dell’accordo scrivente quanto spedisce, per la successiva pubblicazione, i Bando alla commissione europea, e contemporaneamente pubblica sul profilo del committente la documentazione di gara (tra le particui ovviamente il disciplinare), in ambito giornalisticonon ha conoscenza della data di pubblicazione sulla GURI. Provvede a valorizzare tale informazione solo sul profilo del committente successivamente alla pubblicazione nella detta Gazzetta. Pertanto nei disciplinari della scrivente non potrà essere presente tale informazione. Nel descrivere gli adempimenti di pubblicità obbligatoria codesta spett.le Autorità ha individuato, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatticorrettamente, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistila GUUE, la nuova organizzazione GURI e il profilo del lavoro dovrà essere concordatacommittente. Solo alle anzidette pubblicazioni, mediante apposito accordoinfatti, tra l’editorevengono riconnessi effetti dal codice degli appalti in tema di termini di presentazione delle offerte e termini per l’impugnazione. Non viene fatto riferimento alla pubblicazione sui quotidicani in quanto la stessa, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione non essendo inquadrabile nelle pubblicazioni obbligatorie, rientra in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, quelle cd facoltative al fine di garantire la compiuta formazione professionaleuna capillare pubblicità dell’appalto. La non obbligatorietà della pubblicazione sui quotidiani è intuibile anche in considerazione del fatto che, i relativi oneri, non sono esclusi imputabili all’OE aggiudicatario (arrt 216, comma 11, del d.lgs 50/2016). Si chiede di fornire maggiori indicazioni in merito alla nozione di servizi analoghi, chiarendo se, come sembra emergere dalla modalità nota illustrativa (pag.14), i medesimi si traducano in un rinnovo contrattuale predeterminato ab origine, oppure se debba trattarsi di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileservizi non coincidenti con quelli originariamente previsti in gara, nelle redazioni, l'esatta determinazione nonché in merito al contenuto del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, progetto a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:dell’affidamento.
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Samples: Bando Tipo Per L’affidamento Di Pubblici Contratti Di Servizi E Forniture
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl sistema sanitario ed il sistema universitario sono sempre stati reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca. 18 In particolare la necessaria inscindibilità e 19) espressamente prevede l’accordo scritto pariteticità tra le parti predette funzioni diventa elemento essenziale: - per stabilire il miglioramento della salute della popolazione; - per la qualità della formazione dei professionisti della sanità; - per l’ideazione, lo smart workingsviluppo e l’implementazione di nuove conoscenze nelle scienze di base ed applicate collegate alla medicina. Il contesto normativo all’interno del quale sono declinati i rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università è rappresentato: ▪ dal decreto legislativo 517/1999 che ha sancito, tra gli altri: - il principio della partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale; - la necessità dello strumento convenzionale per assicurare, in concreto, l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca attraverso l'individuazione di attività, strutture e programmi; ▪ dal D.P.C.M. del 24 maggio 2001, contenente le linee guida da seguire per un’omogenea ed uniforme redazione dei protocolli d’intesa; ▪ dalla legge 240/2010 che, all’art. 8, comma 13, ha sancito la necessità di predisporre un nuovo schema tipo delle convenzioni al quale modalità devono attenersi le regioni e le Università per regolare i rapporti in materia di esecuzione attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione, tuttavia, non ha avuto attuazione in quanto il decreto applicativo non è stato mai emanato. In aggiunta alle norme sopra richiamate vengono in rilievo: ▪ il decreto legge 158/2012 (il c.d. “Decreto Balduzzi”) in materia di riorganizzazione dei servizi sanitari; ▪ il “Patto per la salute” tra Governo, regioni e province autonome, firmato il 10.7.2014 e contenente l’accordo finanziario e programmatico su spesa, programmazione del Servizio sanitario nazionale, miglioramento della prestazione qualità dei servizi, promozione dell’appropriatezza delle prestazioni e unitarietà del sistema sanitario; ▪ il decreto del Ministro per l’Università e la ricerca scientifica n. 47/2013, attuativo della legge 240/2010 e del decreto legislativo 19/2012 in materia di lavoro subordinatoautovalutazione, finalizzata ad incrementare accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, valutazione periodica dei corsi di studio e delle sedi universitarie; ▪ il decreto interministeriale 68/2015 in materia di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, con il quale si definiscono i nuovi parametri per le scuole di specializzazione mediche. In tale contesto si colloca la competitività legge regionale n. 17, del 22.10.2014, di Riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale che, tra le altre cose: ▪ ha ribadito l’importanza del rapporto tra Servizio sanitario regionale ed Università con riferimento alle attività di assistenza, didattica e ad agevolare la conciliazione dei tempi ricerca; ▪ interviene sulle due aziende ospedaliero – universitarie presenti in Regione prevedendo l’incorporazione dell’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali riuniti”, nonché dell’Azienda ospedaliero universitaria “S. Xxxxx della Misericordia”, rispettivamente nell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e nell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli centrale” che, all’esito di vita tale incorporazione, assumeranno il nome di aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di lavoroUdine. La previsione dell’accordo tra le partiPer entrambi tali aspetti la legge regionale 17/2014 rinvia allo strumento pattizio di cui al decreto legislativo 517/1999. In attuazione della legge di riforma è già stato siglato, in ambito giornalisticodata 16.12.2014, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale un accordo Regione / Università degli studi di lavoro giornalisticoTrieste e di Udine che ribadisce il ruolo di presidi di riferimento, per la collaborazione tra Servizio sanitario regionale ed Università, dei presidi degli enti nei quali confluiscono le aziende ospedaliero – universitarie. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordoSi tratta, tra l’editorel’altro, di presidi che hanno acquisito l’accreditamento internazionale con la modalità “Joint Commission International” come “Academic hospital”, in quanto sedi dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, di corsi di laurea triennali di area sanitaria, scuole di specializzazione, master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento. L’accordo del 16.12.2014 prevede la sottoscrizione, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, di un unico protocollo d’intesa. Tale protocollo quindi sostituirà: ▪ l’intesa tra la Regione e l’Università degli studi di Trieste concernente: “Principi fondamentali propedeutici per la costituzione dell'Azienda ospedaliero – universitaria di Trieste - linee guida”, del 5.3.2004; ▪ il direttore “Protocollo d’intesa tra Regione ed Università degli Studi di Trieste per l’organizzazione ed il comitato funzionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di redazione o fiduciario Trieste”, del 13 febbraio 2006; ▪ il “Protocollo d’intesa tra Regione ed Università degli Studi di redazione in virtù Udine per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Xxxxx della Misericordia” di Udine”, del 9 gennaio 2006; ▪ il “Protocollo d’intesa tra Regione Università degli studi di Trieste relativo all’organizzazione ed al funzionamento delle prerogative garantite dal predetto artstrutture universitarie operanti presso l’IRCCS “Burlo Xxxxxxxx”, del 21.1.2009. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni Tutto ciò premesso e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:considerato
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Samples: Protocollo d'Intesa
Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di Costruzione di n. 81/2017 (artt6 alloggi di E.R.P. siti in Loc. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità “Su Tauli” nel Comune di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroLanusei. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttL’Organo Amministrativo, xxxx’ambito del sistema di governo societario, ha istituito con specifica delibera le Funzioni Fondamentali in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa. 18 Sono state istituite le Funzioni di Compliance, Risk Management, Attuariale e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingRevisione Interna. Sono stati altresì nominati i Titolari delle Funzioni nel rispetto dei requisiti previsti. I compiti attribuiti al Titolare della Funzione sono chiaramente definiti ed approvati, quale sentito il Collegio Sindacale, con delibera del Xxxxxxxxx di Amministrazione xxx x xxxx anche poteri, responsabilità e modalità di esecuzione reportistica all’Organo Amministrativo stesso da parte del Titolare della prestazione Funzione. L’attività di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività supporto al Titolare della Funzione è esternalizzata e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo le attività sono regolate da apposita convenzione tra le parti, . Tale esternalizzazione non pregiudica in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale ogni caso il sistema di lavoro giornalisticogovernance dell’impresa e non incrementa il rischio operativo. Infatti, l’applicazione sono definiti adeguati meccanismi e presidi di controllo che assicurano la qualità e la continuità del servizio fornito, nonché la possibilità di continue verifiche xxxxx stesso. Al riguardo il Xxxxxxxxx di Amministrazione ha individuato all’interno della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito Società il Titolare della Funzione cui è stata assegnata la responsabilità correlata alla funzione nel pieno rispetto dei requisiti di accordo scritto tra aziendaprofessionalità, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artonorabilità e indipendenza. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria L’Alta Direzione può avvalersi dell’apporto della Funzione di cui agli arttRevisione Interna (richiesta di pareri, consulenza, compiti speciali, attività non previste da piano) attraverso apposita richiesta, formalizzata dall’Amministratore Delegato o dal Direttore Generale. 18 e 19 Il Titolare della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreFunzione, ove l’editore, d’intesa con il direttoresupporto esterno, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata applica con scrupolo la normativa interna aziendale e le comunicazioni di periodo censite della modalità Politica di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale reporting all’Autorità di lavoro dei giornalistiVigilanza. Nel caso di potenziali altre ipotesi di comunicazione all’IVASS, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, Funzione informa il direttore ed Collegio Sindacale e il comitato Xxxxxxxxx di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccAmministrazione.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl Servizio Opere di competenza regionale e degli Enti dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione dell’archivio di deposito generale dell’Amministrazione Regionale e di un primo nucleo dell’archivio storico – Capannone officine presso i locali CRFP EX CISAPI - CAGLIARI”. 18 Detti lavori, che sono comprensivi di opere, impianti e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingforniture accessorie, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività risultano caratterizzati da opere complesse e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroelevata componente tecnologica. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Premesse. La legge n. 81/2017 Nel corso dell’anno 2021 giungeranno a scadenza gli attuali contratti di durata triennale per cui si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per la fornitura di carta in risme (A4 e A3) ed articoli di cancelleria/materiale vario d’ufficio e i relativi servizi connessi, per soddisfare i fabbisogni di “Agenzia delle entrate–Riscossione” (di seguito anche AdeR o Ente). I servizi connessi consistono nel trasporto e consegna del materiale presso gli sportelli di riscossione e le sedi indicate. Tali ineludibili forniture economali sono infatti a supporto dei processi di riscossione aziendale ed in particolare delle attività di “business” presso gli sportelli specie per la gestione degli istituti delle maggiori rateazioni e della “definizione agevolata” che comportano la predisposizione e stampa di voluminosi fascicoli cartacei. A fronte della necessità di proseguire nel già operativo piano delle sinergie acquisitive con Agenzia delle Entrate (di seguito anche AdE), finalizzato a perseguire una razionalizzazione delle procedure e dei costi di acquisizione di servizi e forniture, aggregando i relativi fabbisogni, si è convenuto con la stessa AdE l’opportunità di prevedere, nelle more dell’espletamento di una gara pluriennale congiunta, un autonomo affidamento di AdeR finalizzato alla stipula di contratti di sola durata biennale. Sulla base del suddetto accordo il Comitato di gestione di AdeR, con delibera del 25 febbraio 2021, ha autorizzato l’affidamento di cui al presente Progetto per la durata di 24 mesi. Tale durata è reputata come sufficiente a consentire l’approvvigionamento sia di AdE che di AdeR nel rispetto della tempistica ipotizzata per l’avvio esecutivo dei prossimi contratti in sinergia a seguito della creazione di apposito Gruppo Di Lavoro tecnico congiunto per la redazione dei documenti di gara e per l’espletamento della stessa. Verificata l’indisponibilità di Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno ovvero l’impossibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria - ed allo SDAPA, per assenza di bando idoneo, l’affidamento avverrà mediante procedura di gara da esperirsi tramite la piattaforma ASP messa a disposizione dal MEF per il tramite della CONSIP. Come meglio dettagliato nel seguito del documento verrà bandita una procedura aperta suddivisa in due lotti, aggiudicabili entrambi attraverso il criterio del minor prezzo, determinato sull’importo complessivo, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 18 60 e 1995 comma 4, lett. b) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli arttX.Xxx. 18 e 19 della legge sul lavoro agile aprile 2016, n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità 50 – Codice dei contratti pubblici (di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.seguito: Codice). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendoIl presente Progetto si articola nei seguenti paragrafi:
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Premesse. La legge Con determinazione a contrarre n. 81/2017 853 del 13 luglio 2020 il Settore Vigilanza e Sicurezza della Provincia di Brescia ha disposto di procedere ad una procedura di rilevanza comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. iii), 35, 54 e 60, del Codice, finalizzata, ai sensi dell’articolo 54 del medesimo decreto, alla sottoscrizione di un Accordo Quadro multilotto con un unico fornitore per lotto per la fornitura di attrezzature tecniche, armeria e vestiario per il Corpo della Polizia provinciale di Brescia per la durata di quattro anni, demandando al settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta l’espletamento della relativa procedura. Con successiva determinazione dirigenziale 2020 il Settore Vigilanza e Sicurezza ha riapprovato le 5 (arttcinque) Liste prezzi dei lotti. 18 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35, 54 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità 60 del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa Codice da aggiudicarsi con il direttorecriterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, intenda ricorrere comma 4 lett. b) del medesimo Codice. Ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Codice, il presente appalto viene aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo in quanto ha ad un’applicazione generalizzata oggetto forniture le cui caratteristiche sono standardizzate dal mercato e precisamente dettagliate all’interno del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della modalità provincia di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione Brescia. Rimane ferma la competenza del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi Settore proponente la procedura di gara in ordine alla necessità di nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità relativamente alle fasi di esecuzione del lavoro agile - singolo Contratto di Fornitura, qualora ne sussistano i presupposti. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: • di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in via sperimentale ed relazione all’oggetto contrattuale, in sede conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; • di prima applicazionenon procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima comma 3, del Codice; • di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - procedere all’aggiudicazione anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza di una sola offerta valida ovvero la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 59 commi 3 e lavoro da remoto. Pertanto4 del Decreto Legislativo n. 50/2016; • di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente; • di non stipulare, motivatamente, il giornalista - pur indicando contratto anche qualora sia intervenuta in sede precedenza l’aggiudicazione. • di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) non stipulare il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà contratto applicativo anche qualora sia intervenuta la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Premesse. La legge Con determinazione a contrarre n. 81/2017 1888 del 21/12/2020, il Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione della Provincia di Brescia ha indetto di una PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (arttDPI) PER Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 18 31 del Codice, è il Rag. Xxxxxx XXXXXXX – Funzionario Amministrativo P.O. del delle Risorse Umane e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingdel Controllo di Gestione della Provincia di Brescia. Il Referente del procedimento di gara della CUC è il Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX – Funzionario Amministrativo del Settore della Stazione appaltante – CUC di Area Vasta della Provincia di Brescia. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35, quale modalità 54 e 60 del Codice da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo Codice. Il luogo di esecuzione svolgimento della prestazione fornitura è il comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi Brescia. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: • di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partinon procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in ambito giornalisticoconformità a quanto previsto dall’art. 95, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale comma 12, del Codice; • di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui agli arttall'art. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 30, comma 3, del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreCodice; • di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; • di sospendere, ove l’editoreannullare, d’intesa con il direttorerevocare, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente; • di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistinon stipulare, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editoremotivatamente, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione contratto anche qualora sia intervenuta in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccprecedenza l’aggiudicazione.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale (Dpi)
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttpresente Richiesta di attivazione del Servizio per la componente del Ciclo Attivo sottoscritta dal Cliente Operatore Eco- nomico, cedente/prestatore obbligato all’emissione trasmissione e conservazione della fattura elettronica nei rapporti commerciali con la PA, rappresenta l’adesione alla componente del Servizio “LEGALSOLUTIONDOC-FATTURA ELET- TRONICA CICLO ATTIVO” da parte del Cliente nei termini e secondo le modalità indicate dalle condizioni generali del Servizio, le quali devono intendersi qui integralmente richiamate ove non specificamente ed espressamente derogato. 18 Il Cliente Operatore Economico ha il dovere di prendere visione delle condizioni generali del Servizio prima della lettura e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità sottoscrizione della presente Richiesta di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroAttivazione. La previsione dell’accordo tra presente Richiesta di Attivazione Ciclo Attivo e le partiCondizioni generali costituiscono parti integranti, sostanziali e inscin- dibili di un unico Contratto di erogazione del Servizio e in ambito giornalisticotal modo devono, va tuttavia declinata tenuto pertanto, essere lette ed accettate. Ai fini della corretta instaurazione del rapporto in oggetto e dell’erogazione del Servizio Ciclo Attivo, il Cliente è altresì te- nuto ad incaricare 2C Solution Srl soggetto terzo per l’emissione per conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale terzi in relazione alle FatturePA oggetto del Servizio, ad affidare a 2C Solution le attività di lavoro giornalisticoconservazione ai sensi dell’art. Infatti6, l’applicazione della modalità comma 7, del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo D.P.C.M. 3 dicembre 2013, a seguito nominare 2C Solution Responsabili esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 in materia di accordo scritto tra aziendaprotezione dei dati personali, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria mediante l’apposito atto di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISCnomina inserito nella presente Richiesta di Attivazione. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità tramite appositi atti di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editoredelega, il direttore Responsabile della Conservazione, delega lo svolgimento del processo di conser- vazione a 2C Solution, di comprovata competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate, essendo Con- servatore Accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’art. 44 del Codice del’Amministrazione Digitale. Ta- le delega è formalizzata, esplicitando chiaramente il comitato contenuto della stessa, ed in particolare le specifiche funzioni e com- petenze affidate, in osservanza all’art. 6, comma 6, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013. La conservazione offerta dal Servizio “FATT-PAl” è conforme alla normativa di redazione riferimento in materia di sistema di conser- vazione di documenti informatici con rilevanza tributaria, in particolare è conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - decreto legislativo n. 82/2005 s.m.i.) e alle sue regole tecniche di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e al Decreto del Ministero delle Finanze del 17 giugno 2014 s.m.i. avente a oggetto “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto” (emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del CAD). L’attivazione e/o fiduciario la fruizione del Servizio da parte dell’Operatore Economico, come meglio indicato dalle condizioni gene- rali del Servizio, è possibile anche in modalità indiretta in forza di redazione accordi commerciali definiti tra questi e 2C Solution Srl. Il Committente che attiva il Servizio in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima dell’accettazione di un anno. L’accordo aziendale offerta commerciale del Fornitore dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart workinggarantire il pa- gamento dei corrispettivi, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione esecondo i termini e le modalità concordati con 2c Solution, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile poter fruire del Servizio “FATT-PA CICLO ATTIVO” per sé stesso e i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:suoi Clienti.
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Samples: Service Activation Request
Premesse. La legge n. 81/2017 In data 29 gennaio 2012, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (artt. 18 di seguito, “UGF”) e 19) espressamente prevede l’accordo scritto Premafin hanno stipulato un accordo (di seguito, l’“Accordo di Investimento”), integrato con accordi raggiunti per scambio di corrispondenza tra le parti in data 22 - 25 giugno 2012 (di seguito, gli “Accordi Integrativi”), avente a oggetto i reciproci impegni assunti con riguardo alla realizzazione di un progetto di integrazione per stabilire lo smart workingfusione tra Fonsai, quale modalità Unipol Assicurazioni, Premafin ed, eventualmente, per i motivi più oltre illustrati, Milano Assicurazioni, con l’obiettivo di esecuzione della prestazione salvaguardare la solvibilità attuale e futura di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività Premafin e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita Fonsai e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le particreare, in ambito giornalisticonel contempo, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto un operatore nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno primario rilievo nel settore assicurativo in grado di competere efficacemente con i principali concorrenti nazionali ed europei e di generare valore per tutti gli azionisti delle redazioni potrà avvenire solo a seguito società coinvolte (di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editoreseguito, il direttore ed il comitato “Progetto di redazione o fiduciario Integrazione per Fusione”). Si segnala che questa relazione è stata predisposta dal consiglio di redazione amministrazione di Unipol Assicurazioni in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima occasione di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato costante confronto con i consigli di giornalisti da adibire amministrazione di UGF, Xxxxxx, Premafin e Milano Assicurazioni, nonché con gli advisor coinvolti, allo smart workingscopo di garantire ai rispettivi azionisti pari informativa in relazione ad aspetti fattuali del tutto coincidenti e comuni, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, e ciò al fine di garantire fornire agli azionisti e al mercato rappresentazioni tra loro omogenee e coerenti. Nell’ambito del Progetto di Integrazione per Fusione – in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Investimento – sono state poste in essere le seguenti principali attività, tutte da considerarsi quali fasi essenziali ed inscindibili di detto Progetto di Integrazione per Fusione: - l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di Fonsai di un aumento di capitale sociale per un ammontare di Euro 1.100 milioni, funzionale al proprio rafforzamento patrimoniale, in conformità con quanto richiesto dall’ISVAP con provvedimento in data 10 gennaio 2012 (l’“Aumento di Capitale Fonsai”); - l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria di UGF di un aumento di capitale sociale per un ammontare di Euro 1.100 milioni, finalizzato a dotare UGF delle risorse necessarie (i) per sottoscrivere l’Aumento di Capitale Premafin, come di seguito definito, e (ii) per dotare Unipol Assicurazioni delle risorse finanziarie e patrimoniali necessarie per concorrere, nel contesto della fusione, al rafforzamento patrimoniale di Fonsai; - la compiuta formazione professionalepredisposizione da parte di Premafin di un piano di risanamento della propria esposizione debitoria ex art. 67, sono esclusi dalla modalità terzo comma, lett. d), della legge fallimentare (di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere seguito, il “Piano di Risanamento”) e, conseguentemente, la precisazione per cui ricapitalizzazione di Premafin attraverso un aumento di capitale riservato a UGF (di seguito, l’“Aumento di Capitale Premafin”); - nonostante come noto risulti difficilel’utilizzo da parte di Premafin delle risorse finanziarie derivanti dall’Aumento di Capitale Premafin al fine di consentire l’integrale sottoscrizione, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro da parte sua e della loro distribuzione controllata Finadin S.p.A. Finanziaria di Investimenti (di seguito, “Finadin”), per le quote di rispettiva pertinenza, dell’Aumento di Capitale Fonsai; - la fusione in Fonsai di Unipol Assicurazioni e Premafin, da considerarsi parte essenziale e irrinunciabile del Progetto di Integrazione per Fusione, alla quale è invitata a partecipare anche la prestazione lavorativa svolta Milano Assicurazioni. La fusione costituisce quindi parte integrante del più ampio Progetto di Integrazione per Fusione, nell’ambito e in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti funzione del quale: - nei mesi di durata massima dell’orario maggio, giugno e luglio 2012, UGF ha ottenuto:
(i) dalle autorità competenti (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ISVAP, Banca d’Italia, Autorità di lavoro giornaliero vigilanza estere), le esenzioni e settimanale le autorizzazioni necessarie per l’acquisto del controllo diretto su Xxxxxxxx, e dunque del controllo indiretto su Fonsai e su Milano Assicurazioni, e (36 ore settimanaliii) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente dalla Consob le esenzioni dal lancio dell’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 106, xxxxxx xxxxx, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”) e degli artt. 45 e 49 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito, il “Regolamento Emittenti”), (di seguito, le “Esenzioni”); - in data 19 luglio 2012, UGF ha sottoscritto e liberato complessive n. 1.741.239.877 azioni ordinarie Premafin – emesse a fronte dell’Aumento di Capitale Premafin deliberato dall’assemblea straordinaria di Premafin del 12 giugno 2012 – e, per l’effetto, UGF ha acquistato il controllo diretto su Xxxxxxxx e dunque il controllo indiretto su Fonsai e su Milano Assicurazioni; - in data 13 settembre 2012, è stata data esecuzione all’Aumento di Capitale Fonsai – deliberato dall’assemblea straordinaria di Fonsai del 27 giugno 2012 – con l’integrale sottoscrizione delle n. 916.895.448 azioni ordinarie Fonsai e delle n. 321.762.672 azioni di risparmio di categoria “B” Fonsai complessivamente offerte in opzione ai soci di Xxxxxx; - nelle assemblee ordinarie del 18 settembre 2012, 30 ottobre 2012 e 30 novembre 2012, Premafin, Fonsai e Milano Assicurazioni hanno proceduto, rispettivamente, al rinnovo dei propri consigli di amministrazione. Nell’ambito del Progetto di Integrazione per Fusione è previsto che UGF sottoscriva e liberi, prima della data di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi stipula dell’atto di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infattifusione, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici aumento di lavoro capitale di Unipol Assicurazioni per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriacomplessivi Euro 600 milioni. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantofine, il giornalista - pur indicando consiglio di amministrazione di Unipol Assicurazioni ha deliberato in sede data 28 novembre u.s., di accordo individuale (lettera bsottoporre ad una convocanda assemblea straordinaria degli azionisti la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento, dello schema allegato) il luogo esterno per un importo di Euro 600 milioni, da eseguirsi mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1, pari al valore nominale unitario, con godimento regolare, da assegnare in opzione all’unico azionista UGF. L’esecuzione del predetto aumento di capitale di Unipol Assicurazioni – funzionale al rafforzamento patrimoniale dell’Incorporante successivamente alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàfusione, in relazione all’evoluzione vista dei programmi di sviluppo e nell’ottica di mantenere stabilmente congrui i requisiti patrimoniali previsti dalla disciplina vigente – è comunque subordinata all’avveramento delle esigenze lavorativecondizioni sospensive apposte, ai sensi di modificare - senza autorizzazione - la scelta legge, al valido perfezionamento della fusione, e segnatamente: (i) all’ottenimento delle autorizzazioni alla fusione da parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art. 201 del luogoD.Lgs. Xxx7 settembre 2005, in occasione della giornata n. 209 (di lavoro da remotoseguito, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine “Codice delle Assicurazioni Private”) e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 (di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recessoseguito, il ripristino effettivo “Regolamento ISVAP sulle Operazioni Straordinarie”), nonché delle ulteriori competenti Autorità di Vigilanza, italiane ed immediato estere, ai sensi di ogni altra disposizione normativa applicabile; (ii) all’assunzione delle delibere di approvazione definitiva della situazione precedentefusione da parte degli organi societari competenti di ciascuna delle società coinvolte, secondo quanto previsto dal Progetto di Fusione; e (iii) alla mancata opposizione dei creditori nei termini di cui all’art. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno 2503 cod. civ. ovvero al superamento di dette opposizioni secondo le modalità ivi descritte. Più in particolare, si procederà all’esecuzione del predetto aumento di capitale di Unipol Assicurazioni una volta verificatesi le sopra indicate condizioni sospensive e prima della redazione dovrà svolgersi garantendo:stipula dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2504 cod. civ.
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Samples: Fusione Per Incorporazione
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Ai sensi del Decreto, l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingl’osservanza del Modello, quale modalità nonché di esecuzione della prestazione curarne l’aggiornamento, s’identifica in un Organismo di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi Vigilanza interno alla Società dotato di vita autonomi poteri di iniziativa e di lavorocontrollo. La In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Xxxxxxxxx, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è stato affidato ad un organismo ad hoc. L’Organismo di Xxxxxxxxx deve soddisfare i seguenti requisiti: - autonomia e indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida emanate da Confindustria, la posizione dell’Organismo di Vigilanza nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’Organismo di Vigilanza deve, pertanto, essere inserito in una posizione, la più elevata possibile, con la previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste un riporto informativo al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISCmassimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire garantirne la compiuta formazione professionalenecessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, sono esclusi dalla modalità “è indispensabile che all’Organismo di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileXxxxxxxxx non siano attribuiti compiti operativi che, nelle redazionirendendolo partecipe di decisioni e attività operative, l'esatta determinazione del numero ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle ore di lavoro verifiche sui comportamenti e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavorosul Modello”. L’artSi precisa che per “compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell’attività della Società, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società. 19 della L. 81/2017 introduce- professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’Organismo di Vigilanza per poter svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell’Organismo di Vigilanza devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida emanate da Confindustria. E’, infatti, un vero essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici valutazione dei rischi, del flow charting di lavoro procedure e processi, delle metodologie per un periodo l’individuazione di tempo determinato dalle partifrodi, ulteriore del campionamento statistico e della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati. - continuità di azione: tale requisito deve connotare l’attività dell’Organismo di Vigilanza per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo. - onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ai tempi componenti dell’organo amministrativo e di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:controllo.
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Premesse. Con determina a contrarre n. 179 del 14/11/2022, questa Amministrazione ha deliberato di indire una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, di durata triennale, con più operatori per la fornitura di protesi per la chirurgia vertebrale per le esigenze dell’U.O.S.D. Ortopedia dell’AOU “Xxxxx Xxxxxxxxxx”, per l’importo presunto di € 5.373.000,00, distinta in n° 14 lotti. Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. La legge n. 81/2017 gara è finalizzata alla selezione dei contraenti per la conclusione di un AQ con più OE senza la fissazione delle quantità, le quali possono dunque variare sia rispetto ai singoli sistemi costitutivi ciascun oggetto di contratto applicativo (arttCA) sia rispetto alle singole componenti del sistema in ragione delle effettive necessità, eventualmente anche in aumento tenuto conto sia dell’economia di gara conseguita sui singoli prezzi unitari sia dell’importo pieno riferito a ciascun oggetto di CA. 18 Rispetto al valore pieno dell’AQ stipulato e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale alle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatocalcolo del quadro economico, finalizzata si rinvia interamente a successivo paragrafo del presente documento. Gli OE selezionati per la conclusione dell’AQ sono tutti i primi quattro (4) che rispetto ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto almeno un lotto presentano offerta accettabile All’esito delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria operazioni di cui agli arttsopra la commissione/seggio – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto in favore dei primi quattro (4) concorrenti risultanti dalla graduatoria finale. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisticontratto, la nuova organizzazione stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dello specifico oggetto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione Codice. Gli importi massimi indicati non sono in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, alcun modo vincolanti per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” el’Amministrazione contraente che, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro non risponderà nei confronti del fornitore in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) caso in cui la prestazione può essere resafornitura risulti complessivamente inferiore a detti importi. La fornitura, dal singolo lavoratorepertanto, sarà determinata, fino a concorrenza del predetto importo massimo in modalità agile all’esterno base alle effettive esigenze dell’Azienda. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei locali della redazionecontratti pubblici (in seguito: Codice). L’accordo quadro dovrà inoltre contenere Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazioneSig.ra Xxxxx Xxxxxx, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoretel. 081/0000000, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
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Samples: Accordo Quadro
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità Il presente Capitolato delinea gli obiettivi dell’intervento di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita adeguamento e di lavoroinstallazione nuovo impianto vasche di stoccaggio e smaltimento reflui radiaottivi provenienti dalla S.C. DI MEDICINA NUCLEARE P.O.C. STABILIMENTO “SS. ANNUNZIATA” di Taranto. Di seguito sono fornite le prescrizioni da assumere in fase di progettazione nonché le indicazioni relative alle apparecchiature da installare ed allo stato di fatto di strutture e impianti. La previsione dell’accordo tra definizione dettagliata di tutte le partisoluzioni tecniche atte a consegnare l’impianto funzionale e funzionante, in ambito giornalisticononché a norma secondo le leggi e normative vigenti, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticoresta a carico del Fornitore, che nella sua Offerta Tecnica dovrà sottoporre le proprie proposte alla stazione appaltante. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - Tali sistemi devono essere opportunamente certificati e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando deve essere prodotta la documentazione attestante il rispetto delle procedure previste direttive delle norme nazionali ed internazionali applicabili. La fornitura dovrà essere eseguita nella formula “chiavi in mano”, comprensiva di tutte le apparecchiature, i programmi, l’esecuzione di allacciamenti alle reti impiantistiche predisposte elettrica/ trasmissione dati/idraulica/scarico, gli impianti di distribuzione ed i servizi necessari alla messa in esercizio di tali sistemi. Il sistema offerto dovrà essere di ultima generazione tecnologica, collocata al riguardo dall’arttop della gamma tra le apparecchiature commercializzate dalla Ditta offerente. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreLa fornitura comprende inoltre: Il trasporto, ove l’editorefacchinaggio, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni smaltimento rifiuti e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiimballaggi, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordataposa in opera, mediante apposito accordol’installazione, tra l’editore, il direttore ed il comitato la messa in funzione e la verifica di redazione o fiduciario buon funzionamento delle apparecchiature e degli impianti; Configurazione di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, tutte le parti sottoscrittrici informatiche; Formazione e addestramento del presente accordo concordano sulla necessità personale medico e paramedico; Formazione e addestramento del personale tecnico; I dispositivi hardware e software e tutto il materiale necessario ad eseguire la diagnosi on line dell’impianto, rappresentazione grafica del circuito, registro degli eventi, azioni ed allarmi, performance dell’impianto; L’ASL TA si riserva la facoltà di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarerisolvere il contratto anticipatamente, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantirenaturale scadenza, in caso di recessoaccertate violazioni degli obblighi e condizioni previste col presente capitolato, col solo obbligo di avviso a mezzo raccomandata A.R., con conseguente danno e spese a carico della Ditta. Ciascuna Impresa concorrente deve specificare chiaramente nella documentazione da allegare all'offerta le dimensioni di ingombro dell'apparecchiatura proposta con il ripristino effettivo relativo peso. Infine l’apparecchiatura deve essere opportunamente certificata, in conformità alle direttive ed immediato della situazione precedentealle norme nazionali ed internazionali applicabili e deve risultare adeguata alle compatibilità elettromagnetiche (EMC) contro i radiodisturbi. L’accordo aziendale Tutte le apparecchiature fornite devono essere conformi alla legislazione nazionale vigente. Le apparecchiature fornite dovranno possedere la marcatura CE, ai sensi del D.Lgs 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE, che modifica la Direttiva 93/42/CE-Dispositivi Medici, con indicato il numero dell’organismo certificatore che le ha rilasciate. La Ditta dovrà inoltre prevedere fornire copia dei certificati CE di conformità e la loro eventuale traduzione in italiano. Inoltre, l’apparecchiatura offerta deve essere conforme alle norme tecniche CEI in materia sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettromedicali. La Relazione Tecnica Descrittiva presentata nell’offerta tecnica deve consentire alla Commissione tecnica di valutare la soluzione progettuale proposta nelle sue caratteristiche e punti di forza, oltre che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:le caratteristiche di ogni zona funzionale di progetto. Nelle Relazioni Tecniche sono richiesti paragrafi specifici per tipologia di opera, che illustrino le caratteristiche tecniche proposte per ogni voce di lavoro. Il Fornitore ha facoltà di proporre delle migliorie rispetto a quanto richiesto nel capitolato delle opere di adeguamento. Tali elementi, che dovranno essere compresi nell’offerta economica, saranno valutati nell’offerta tecnica, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
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Samples: Capitolato Tecnico
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttLe osservazioni contenute nel presente documento sono riferibili a tutte le tipologie di appalto di servizi. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Si ritiene comunque auspicabile la previsione di disciplinari ad hoc per stabilire lo smart workingsettori con importanti specificità, quale modalità ad esempio quello della ristorazione collettiva. Si ritiene congruo, come tremine ultimo entro cui inviare i chiarimenti, il termine di esecuzione 5 giorni prima della prestazione di lavoro subordinatoscadenza della gara Riteniamo che, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando per garantire il rispetto delle procedure previste del principio di concorrenza e la massima partecipazione alla procedura di gara, sia necessario sottolineare la facoltatività di tale opzione per la stazione appaltante, evidenziando le ragioni per le quali procedere a tali limitazioni con particolare riferimento alla dimensione, al riguardo dall’artnumero dei lotti e al settore merceologico dell’appalto. 26 CNLG FNSI ANSO FISCVa evitato il rischio, al crescere dei requisiti tecnico economici richiesti, di ridurre eccessivamente il numero degli offerenti. Inoltre, ove l’editoreappare eccessivo consentire che la Stazione Appaltante limiti, d’intesa con contemporaneamente, tanto la partecipazione solo ad alcuni Lotti quanto l’aggiudicazione solo ad alcuni dei Lotti partecipati. Si tratta di ipotesi che dovrebbero configurarsi alternative fra loro. Se il direttoresingolo Operatore Economico può aggiudicarsi solo alcuni Lotti, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità allora dovrebbe poter partecipare a tutti i Lotti oggetto di lavoro agile o aggiudicazione. Nella nota illustrativa viene prevista la possibilità di vietare la partecipazione al singolo Lotto di quelle Aziende che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi da sole hanno la complessiva capacità produttiva ed esecutiva richiesta. La clausola in questione non è prevista nel dal Codice e, a nostro avviso, giustamente dal Disciplinare tipo poiché appare eccessivamente limitante. Occorre prevedere, come indicato nella nota illustrativa a pag.14, la possibilità di rinnovo espresso del contratto nazionale alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato In caso di lavoro utilizzo dei giornalistiprezzi di riferimento, la nuova organizzazione procedura di gara dovrebbe prevedere espressamente, per l'elemento relativo al prezzo, un valore molto basso ben al di sotto del lavoro dovrà essere concordatalimite massimo dal Codice (30 punti) oppure l’utilizzo dell’opzione prevista dall’articolo 95, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26comma 7 (gara a prezzo fisso). Pertanto, sulla scorta è assolutamente condivisibile quanto evidenziato nella nota illustrativa a pag. 13, che prevede, nel caso di quanto premessoutilizzo a base d’asta dei prezzi di riferimento (poichè già elaborati alle condizioni di maggior effcienza di Beni e Servizi), per che la Stazione Appaltante potrà ridurre il peso della componente economica (esempio max 5 punti al prezzo e 95 al offerta tecnica) oppure valutare la possibilità, già prevista all’art.95 comma 7 del codice dei contratti, di una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità competezione in base solo a criteri qualitativi con un costo fisso (prezzi di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.riferimento ANAC). Tenuto conto delle peculiarità della professione eE’ necessario prevedere dei limiti non superabili anche in termini di ribasso rispetto ai prezzi di riferimento, al fine soprattutto a fronte di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile realtà in cui i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionaleribassi offerti non possono considerarsi omogenei. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza clausola non è in linea con quanto stabilito dall’articolo 48, comma 7 bis, del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal d.lgs. 56/17, che ha previsto una generale possibilità di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo sostituzione della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàconsorziata esecutrice, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta ragione della natura del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto rapporto esistente tra consorzio e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreconsorziata, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:anche
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Samples: Bando Tipo Per L’affidamento Di Pubblici Contratti Di Servizi E Forniture
Premesse. La legge Con delibera 31 del 23.03.2022, questa Amministrazione ha deliberato di concludere un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 81/2017 (artt. 18 50/2016 per l’affidamento di successivi contratti operativi di appalto inerenti i lavori di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editorestraordinaria edile ed impiantistica, il direttore ed il comitato ripristino di redazione alloggi sfitti da realizzarsi sul patrimonio immobiliare di proprietà o fiduciario in gestione di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto artA.C.E.R. Ravenna. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione eL’Accordo Quadro, al fine di garantire il principio di massima partecipazione alla procedura di gara anche delle piccole medio imprese, in linea con i principi comunitari, sarà concluso con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 del Codice. L’Accordo Quadro prevede l’aggiudicazione di due Aree di intervento, la compiuta formazione professionalecui consistenza è indicata all’articolo 5 del Capitolato di Accordo Quadro. L’Operatore Economico primo classificato nella graduatoria, sono esclusi dalla modalità che sarà formulata alla conclusione della procedura di lavoro agile i praticantigara, sarà chiamato ad indicare la zona di riferimento, presso cui intende svolgere le prestazioni. L’accordo aziendale dovrà contenere All’Operatore Economico secondo classificato nella graduatoria che sarà formulata sarà invece affidata la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore seconda area di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriaintervento oggetto dell’Accordo Quadro. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione discrezione della modalità silenziosa delle chat Stazione Appaltante, e sulle base di redazione così da garantire per il periodo particolari esigenze facenti capo alla medesima (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: esigenze organizzative dei cantieri; rischio di riposo l’assenza perdita di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà finanziamenti; esigenze di sicurezza pubblica indicate dai Comuni ecc.), potrebbero essere chiamati a sottoscrivere accordi operativi anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto gli operatori economici classificati al luogo terzo e al quarto posto della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remotograduatoria finale. Pertanto, il giornalista - pur indicando laddove presenti, sarà richiesta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro anche agli Operatori Economici classificati al terzo e al quarto posto della graduatoria finale in qualità di “Aggiudicatari di Riserva”. Rimane inteso che la sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte degli operatori Aggiudicatari di Riserva NON comporta alcun obbligo per la stazione appaltante di affidare lavorazioni. Ogni Operatore Economico sarà chiamato a svolgere le prestazioni alle condizioni offerte in sede di accordo individuale gara. Ogni Operatore Economico sarà chiamato a svolgere le lavorazioni esclusivamente nella zona di riferimento individuata al momento della stipula dell’Accordo Quadro. Tuttavia qualora per esigenze straordinarie, non dipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante (lettera ba mero titolo esemplificativo e non esaustivo: rischio di perdita di finanziamenti; esigenze di sicurezza pubblica indicate dai Comuni ecc.), dello schema allegato) si rendesse necessario implementare i lavori in una delle due zone, l’Aggiudicatario dell’altra zona potrà essere chiamato ad eseguire alcune lavorazioni. In questo caso le prestazioni saranno eseguite alle condizioni indicate in sede di offerta dall’operatore economico chiamato a intervenire, e il luogo esterno alla redazione in cui “compenso sarà detratto dall’importo di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esternariferimento della sua area di competenza, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, ovvero quella al medesimo assegnata all’esito della procedura di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstigara. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato garantire l’esecuzione di giorni (su base settimanale o mensile) tutte le prestazioni necessarie sull’intero territorio provinciale, lo stesso meccanismo sopra descritto opererà nell’ipotesi in cui la prestazione può essere resal’importo massimo dell'Accordo Quadro, dal singolo lavoratorestimato in euro 6.000.000,00 (euro seimilioni / 00) per singola area, venisse raggiunto rispetto a una sola delle due aree. L’Accordo Quadro verrà concluso mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in modalità agile all’esterno dei locali della redazioneseguito: Codice). L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazioneAi sensi dell’art. 58 del Codice, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al lavoratoresuccessivo paragrafo 1.1 del presente disciplinare, fatta eccezione per i calcoli di coefficienti e punteggi, fermo restando quanto di seguito indicato. Questo meccanismo, che ne mantiene comunque la piena disponibilitàprevede una valutazione dell’operato del Contraente al termine della esecuzione di ogni singolo Contratto Operativo, è volto ad incentivare negli Operatori Economici l’innalzamento delle prestazioni che sono chiamati a svolgere, al fine di garantiremigliorarne la qualità, in coerenza con la finalità ultima delle attività di A.C.E.R., ovvero, restituire alla comunità – utenza finale – alloggi di standard qualitativi superiori alla media e con modalità realizzative, in particolare nel caso di recessoalloggi occupati, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedenteche tengano in ampia considerazione la presenza in situ dell’utenza. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Il luogo di svolgimento è la Provincia di Ravenna.
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Samples: Accordo Quadro
Premesse. La legge L’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio (nel prosieguo anche Stazione Appaltante) è affidato secondo quanto previsto dall’articolo 40 dello Statuto consortile, il quale prevede che il servizio sia affidato “in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere con l’istituto di credito affidatario ” e che suddetta convenzione preveda: “la gestione gratuita del servizio, salvo rimborso spese, la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza del Consorzio giacenti in tesoreria, l’effettuazione dei pagamenti disposti dal Consorzio anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazione di cassa entro importi stabiliti, le sanzioni a carico dell’affidatario in caso di inadempimento”. Pertanto l’affidamento del servizio, in forza della Determina a Contrarre n. 81/2017 (248 del 22.11.2018, avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti aprile 2016, n. 50 di seguito richiamato, per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorobrevità Codice. La previsione dell’accordo tra presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), mediante la quale verranno gestite le partifasi di pubblicazione della procedura, in ambito giornalisticodi presentazione delle offerte, va tuttavia declinata tenuto conto di verifica e valutazione delle previsioni contenute stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento. Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Oristano (OR) codice NUTS ITG28. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx. La scadenza per la presentazione delle offerte come anche precisato nel Contratto nazionale successivo art. 15.1 è riportata nel bando di lavoro giornalisticogara di cui il presente disciplinare costituisce un allegato. Infatti, l’applicazione Detta scadenza può essere prorogata da parte della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo Stazione Appaltante a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artprecisa richiesta scritta e motivata da parte dell’Operatore Economico interessato. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - Si specifica che:
a) il presente disciplinare è stato redatto in conformità e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria senza significative variazioni (se non quelle relative alle implementazioni necessarie per la formulazione della gara in modalità telematica) al Bando-tipo n. 1/2017 dell’Anac: Schema di cui agli artt. 18 disciplinare di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il direttorecriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
b) ai sensi dell’art. 32, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione comma 4 del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiCodice, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto l’operatore economico sarà vincolato alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro propria offerta per un periodo di tempo determinato 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte;
c) ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti dalle partinormative vigenti, ulteriore la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua Italiana o corredati di traduzione giurata;
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in Euro;
f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
g) è esclusa la competenza arbitrale;
h) non sono ammesse le varianti;
i) i dati raccolti saranno trattati, ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriasensi del D. Lgs. A tal riguardo n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare.
j) l’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio consortile anno 2018;
k) il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, secondo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
l) si procederà all’aggiudicazione anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegatoconveniente;
m) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recessoofferte uguali si procederà per sorteggio;
n) non sono ammesse offerte in aumento;
o) è in facoltà del Consorzio di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se proposto di aggiudicare di non stipulare in autotutela il contratto d’appalto;
p) al contratto, oltre agli elaborati progettuali vengono allegati il bando di gara, il ripristino effettivo ed immediato presente disciplinare, le polizze assicurative e l’offerta economica presentate dall’Operatore Economico partecipante (nel prosieguo definito anche indifferentemente Impresa, Ditta, Società, concorrente, candidato);
q) il concorrente si impegna ad accettare e osservare le disposizioni previste dal Patto di Integrità Consortile, il cui schema, allegato al presente disciplinare, dovrà essere timbrato e firmato dal legale rappresentante e inserito nella documentazione della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere busta telematica A – “Documentazione Ammnistrativa” di cui si dirà più avanti; è prevista l’esclusione dalla gara per i candidati che l’attività resa all’esterno omettono di allegare ai documenti amministrativi della redazione dovrà svolgersi garantendo:Busta telematica A il Patto di Integrità Consortile, fatta salva l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio; il Consorzio non procederà alla stipula del contratto qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il Patto di Integrità Consortile;
r) ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del Codice, il Consorzio si riserva di non aggiudicare l'appalto se accerta che l’aggiudicatario ha presentato un’offerta che non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice - rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui al seguente elenco: i Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione; - ii Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
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Samples: Service Agreement
Premesse. La legge n. 81/2017 1. Le attività oggetto del contratto comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (arttUE) 679/2016 (di seguito, “Regolamento”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), nonché del D.lgs. 18 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018.
2. Il Regolamento fissa le modalità da adottare e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partiindividua i soggetti che, in ambito giornalisticorelazione all’attività svolta, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosono tenuti agli adempimenti previsti dal Regolamento. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni Le presenti clausole definiscono i diritti e gli elementi di dettaglio obblighi del Titolare e quelli del Responsabile.
3. L’art. 28 del Regolamento afferma che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato Responsabili del trattamento che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - presentino garanzie sufficienti per mettere in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le atto misure tecniche e organizzative per assicurare adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la disconnessione tutela dei diritti dell’interessato.
4. Nell’esecuzione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche servizio [Erogazione dei servizi previsti dall’Avviso “Ricostruire il Mio Futuro” Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di lavoro”. L’art. 19 un percorso integrato di Certificazione delle Competenze” approvato con Deliberazione della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàGiunta Regionale 08/11/2021 n. 1005, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorativeai trattamenti dei dati derivanti dall’utilizzo degli applicativi Sil Consolle e Progetti SIL, sottosistemi del Sistema Informativo del Lavoro di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remotoRegione Liguria], il giornalistaResponsabile tratterà i dati personali per conto del Titolare in conformità alle presenti clausole.
5. Il presente Accordo non esonera il Responsabile dagli obblighi ai quali lo stesso è soggetto ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) o di altra legislazione.
6. Si specifica che il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile (cd. “sub- Responsabile”) senza previa autorizzazione scritta, sarà chiamatospecifica o generale, del titolare del trattamento.
7. L’Appendice A contiene i dettagli sul trattamento dei dati personali, inclusi l’oggetto, la finalità, la base giuridica, la tipologia di dati personali e le categorie di soggetti interessati.
8. L'Appendice B contiene le condizioni stabilite dal Titolare per il ricorso dei sub-Responsabili da parte del Responsabile.
9. L'Appendice C contiene ulteriori disposizioni che non sono contenute nel presente Accordo.
10. Le premesse e le tre appendici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
11. L’Accordo e le Appendici devono essere conservate per iscritto, anche occasionalmenteelettronicamente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:da entrambe le Parti.
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Samples: Data Processing Agreement
Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità 4 alloggi di esecuzione della prestazione E.R.P.compresi nel PdZ nel Comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroLULA”. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Premesse. L’intento di Azienda Sociosanitaria Ligure 3 è di stabilire un processo che consenta di gestire l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in ciascuna fase del ciclo di vita. La legge n. 81/2017 metodologia del Building Information Modeling (arttBIM) è stata scelta per agevolare questo percorso. 18 L’applicazione della metodologia (BIM), nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la condivisione e 19la consegna di un modello digitale dell’opera che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l’esecuzione del Servizio stesso. L’applicazione della metodologia BIM prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione e consegna del Modello. Nell’ambito dell’espletamento dei servizi richiesti, è interesse dell’Asl ricevere un insieme di informazioni funzionali sia alla descrizione e alla catalogazione, che siano strutturate e coerenti tra loro in modo da garantirne la sua gestione durante il ciclo di vita. L’Asl, attraverso l’applicazione delle regole e delle procedure descritte nel presente documento, si pone l’obiettivo di ottenere informazioni consistenti, fruibili e aggiornabili durante le diverse fasi di vita del Bene. Il Modello elaborato dall’Appaltatore del servizio deve assicurare l’estrazione delle informazioni richieste dall’Asl e la produzione di elaborati tecnici, caratterizzati da definizioni grafiche e informative, coerenti con la tipologia di appalto e con il livello di progettazione richiesto. Per questa ragione, si richiede all’appaltatore del servizio di porre particolare attenzione all’inserimento delle informazioni richieste, e alla loro consegna secondo le modalità indicate nel presente documento. La gestione dei contenuti informativi rimarrà in capo all’appaltatore del servizio per il tramite dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (di seguito ACDat) espressamente prevede l’accordo scritto tra condiviso con la Committenza. Rimane altresì in capo all’appaltatore del servizio la responsabilità del sistema di produzione, gestione, aggiornamento, verifica, validazione e coordinamento dei modelli informativi considerato quale supporto ai processi decisionali. Il presente capitolato informativo fornisce le indicazioni per la creazione, condivisione e consegna dei Modelli, fornendo indicazioni in termini di: • contenuto informativo, ossia requisiti di produzione, strutturazione e codifica delle informazioni; • strumenti informativi, ossia requisiti per gli strumenti da utilizzare per la condivisione di quantoprodotto e per i formati di condivisione delle informazioni. Per quanto concernente le parti per stabilire lo smart workingdel presente capitolato informativo che fanno riferimento a fasi realizzative successive alla validazione della fase di progetto affidato, quale modalità le stesse devono intendersi non pertinenti relativamente alla procedura di esecuzione della prestazione affidamento del servizio di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi progettazione. Permangono indicate nel presente documento al fine di vita e far conoscere all’appaltatore del servizio incaricato le finalità del committente di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata cui dovrà esser tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale in fase di lavoro giornalisticoprogettazione In sede di gara di affidamento l’Appaltatore deve produrre l’ oGI. InfattiAd aggiudicazione avvenuta, l’applicazione della modalità lo stesso, dovrà redigere il pGI, esplicitando come si intendano perseguire gli obiettivi minimi definiti nei paragrafi successivi del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito presente CI. Nel caso di accordo scritto tra aziendaaffidamento di un Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro progetto correlato dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, redatto fino alla quinta dimensione (5D). Per gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR o del PNC è previsto il direttore ed ricorso a gare d’appalto con a base il comitato PFTE. In tal caso i documenti amministrativi per la gara di redazione o fiduciario appalto dovranno prevedere di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale giungere almeno alla settima dimensione (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario7D) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative progettazione definitiva e almeno alla nona dimensione (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali9D) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) progettazione esecutiva. Per questo scopo il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà presente CI descrive come giungere all’obiettivo finale sia per la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà fase progettuale che per la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:fase realizzativa.
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Samples: Capitolato Informativo
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Con determina a contrarre del 26/01/2023 la Volsca Ambiente e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Servizi SpA ha deliberato di indire la procedura aperta per stabilire lo smart working, quale modalità l’affidamento del servizio di esecuzione della prestazione somministrazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordatatempo determinato, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato sottoscrizione di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro con un operatore, avente durata di 36 mesi. L’accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della struttura utilizzatrice - ma solo il loro prezzo e tipologia. Con l’operatore economico sottoscrittore dell’accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell’accordo specifici contratti fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla Ditta aggiudicataria. L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 4.600.000 oltre iva e l’operatore economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni sono puramente indicativi, pertanto l’impresa aggiudicataria dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dall’azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, e ciò all’interno del valore dell’accordo quadro. L’appalto è riservato agli operatori economici in sede aziendale possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all’art. 20 del D.Lgs. 276/2003 smi, e conseguente iscrizione all’apposito Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciariodi seguito Piattaforma) contenente le indicazioni il cui accesso è consentito dall'apposito link: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e gli del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. L’appalto verrà aggiudicato a lotto intero, unico ed indivisibile, poiché l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale, previa valutazione di rispondenza alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, o a quelle ritenute ad esse equivalenti, dalla commissione giudicatrice, e valutazione degli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarequalità e prezzo, così come riportato dall’articolato che segueil tutto di seguito descritto. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” Sarà dichiarato aggiudicatario e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantoammesso alla sottoscrizione dell’accordo quadro, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale concorrente la cui offerta abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta inteso quale somma del luogopunteggio qualitativo e del punteggio tecnico). Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto Per le attività oggetto dell'appalto e la discussione redazionale con disciplina dei rapporti fra la conseguente diminuzione della qualità Stazione Appaltante e l’appaltatore, si rimanda al capitolato speciale d’appalto, disponibile fra gli atti di gara. CIG 96259419CC Il Responsabile del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resaprocedimento, dal singolo lavoratoreai sensi dell’articolo 31 del Codice, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazioneè Xxxxxx Xxxxx, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:x.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Il direttore dell’esecuzione del contratto è Xxxxxxxx Xxxxxxx coadiuvato da personale amministrativo
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro
Premesse. La legge n. 81/2017 Le biblioteche pubbliche si devono confrontare con un inedito scenario segnato dalla rivoluzione digitale. L'innovazione scientifica e tecnologica mette in discussione una concezione tradizionale di biblioteca, basata sull'intermediazione di libri e in genere di documenti scritti (artt. 18 la pubblica lettura) e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra sulla tutela di documenti rari (la conservazione); cambia le parti per stabilire lo smart working, quale modalità forme e le finalità della conservazione: la possibilità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare dematerializzazione dei documenti ne garantisce la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiprotezione, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazionenel tempo, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, replicabilità in caso di recessoperdita o di deterioramento dell'originale, ma permette anche di delocalizzarne la fruizione. Con l'avvento della rete le forme tradizionali di intermediazione dei documenti cambiano radicalmente: i contenuti culturali nella rete si muovono fuori dai canali consueti (cambia l'editoria, cambia la distribuzione, cambiano le modalità di acquisizione dei testi); cambia il ripristino effettivo modo di fruirne da parte dell'utenza, che è in grado di raggiungere l'informazione senza altre intermediazioni (bibliotecari); cambia l'approccio alla cultura, che diventa sempre più attivo (un aspetto positivo inaugurato dalla rivoluzione digitale è quello delle culture partecipative) grazie alla componente sociale del web. Dal punto di vista delle collezioni della biblioteca, la discontinuità rispetto al passato è contrassegnata da un passaggio definitivo alla dematerializzazione: dal possesso di documenti, di norma cartacei, ai servizi che forniscono l'accesso ai contenuti. Fra le conseguenze, è cruciale che le biblioteche possono creare contenuti digitali anche attraverso forme partecipative da parte degli utenti; il tema della formazione degli utenti, inteso anche come sviluppo di competenze, capacità, sensibilità, senso critico, diviene in questa prospettiva centrale. L'associazione culturale InFormAzionI si propone in termini generali obiettivi di promozione sociale, la formazione culturale, ricerca e innovazione, promozione e sviluppo territoriale (con particolare attenzione alle aree periferiche) e sviluppo delle competenze digitali. Per il perseguimento di queste finalità, l’associazione può fra l'altro istituire e gestire corsi di formazione a tutti i livelli, organizzando servizi per aziende, enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado e università; svolgere corsi di aggiornamento; realizzare progetti di ricerca e pubblicarne i risultati; svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali; partecipare a bandi pubblici o di fondazioni private. Fra la Biblioteca comunale di Trento e singoli componenti dell’associazione, attivisti del movimento Wikimedia, è nata e si è sviluppata a partire dal 2015 una stretta collaborazione nello svolgimento di iniziative di digitalizzazione e divulgazione della conoscenza tramite gli strumenti collaborativi della Wikimedia Foundation. Su queste premesse, le Parti ritengono possibile ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:opportuno fissare, attraverso questo Accordo, una cornice programmatica entro la quale concretizzare forme strutturate e permanenti di consultazione e di collaborazione.
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Samples: Accordo Operativo
Premesse. La legge Con determinazione n. 81/2017 512 R.G. del 05.11.2019, l’Area Tecnica del Comune di Erbusco (arttBS) ha stabilito di avviare la procedura di gara per l’affidamento in concessione, tramite lo strumento della finanza di progetto, di cui al combinato disposto degli articoli 179, comma 3, e 183, comma 1 e 15, del Codice, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della fornitura di energia elettrica e dei lavori di riqualificazione degli impianti con conversione a led di tutti i centri luminosi, demandando alla CUC l’espletamento della relativa procedura. 18 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingcon applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, quale modalità ai sensi dell’articolo 183, comma 4 e 5, del Codice. Il luogo di esecuzione svolgimento del servizio/consegna della prestazione fornitura è il comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi Erbusco. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: - di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partinon procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in ambito giornalisticoconformità a quanto previsto dall’articolo 95, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale comma 12, del Codice; - di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 all'articolo 30, comma 3, del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. InoltreCodice; - di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; - di sospendere, ove l’editoreannullare, d’intesa con il direttorerevocare, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità indire nuovamente o non aggiudicare la procedura motivatamente; - di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistinon stipulare, motivatamente, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione Convenzione anche qualora sia intervenuta in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccprecedenza l’aggiudicazione.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Concession Agreement
Premesse. La legge n. 81/2017 Direzione Servizi ICT – Funzione Demand & Delivery Servizi Riscossione, Enti e Contribuenti di Equitalia S.p.A. (arttd’ora in avanti Direzione richiedente) ha trasmesso la Richiesta di Acquisto RdA-2017-40 (d’ora in avanti RdA) con cui ha rappresentato la necessità di rinnovare, per la durata di ventiquattro mesi, il servizio di manutenzione delle licenze sw dei prodotti della suite Columbus già in uso e i relativi aggiornamenti a partire dalla data di scadenza del contratto in essere, intervenuta in data 12 febbraio 2017. 18 Al riguardo, la Direzione richiedente, nel progetto allegato alla citata Rda, ha evidenziato che Equitalia Spa utilizza già dal 2012 le licenze Columbus come soluzione tecnologica per la gestione dei flussi AFP (Advanced Function Presentation) prodotti per la stampa, l’archiviazione e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra consultazione dei documenti e la produzione dei file in formato PDF/A per l’invio degli atti di riscossione tramite PEC. Nel 2012 è stata aggiudicata la gara EA11002 che riguardava la realizzazione di un sistema di Customer Communication Management per la produzione, gestione e delivery di documenti esattoriali. In conseguenza di tale aggiudicazione sono state avviate le parti attività di porting sulla nuova piattaforma di tutti i servizi gestiti dalla piattaforma CSF, il cui perfezionamento è previsto nel corso del biennio 2017-2018. Nell’ambito del complesso sistema che governa la produzione e gestione di documenti esattoriali destinati ai contribuenti, il sw Columbus si integra con la piattaforma CSF in maniera complementare attraverso funzionalità diverse che completano la soluzione tecnologica. Capitale Sociale € 150.000.000, interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 08704541005 Dunque, nelle more del completamento del porting verso la nuova soluzione e della dismissione della piattaforma CSF, il servizio di manutenzione delle licenze della suite Columbus si rende necessario per stabilire lo smart workinggarantire la continuità operativa dei servizi di produzione, quale modalità gestione e delivery di esecuzione della prestazione documenti esattoriali e, di lavoro subordinatoconseguenza, finalizzata dei processi aziendali di riscossione ancora gestiti dalla vecchia piattaforma CSF sino alla effettiva conclusione del porting sulla nuova piattaforma. In assenza del servizio di cui trattasi non sarebbe possibile garantire la continuità operativa del servizio di consultazione delle cartelle di pagamento e l’invio di documenti tramite PEC attualmente previsto dalle norme sulla notifica degli atti. Il servizio di manutenzione ed aggiornamento del software è essenzialmente finalizzato alla diagnosi e alla rimozione di eventuali problemi riscontrati nell’uso dei prodotti software, nonché ad incrementare la competitività assicurare ad Equitalia SpA il rilascio di nuove versioni, release, aggiornamenti e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorocorrezioni degli stessi. La previsione dell’accordo tra le partispesa massima complessiva, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto indicata dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premessoDirezione richiedente nella RdA, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agileil servizio di manutenzione delle licenze Columbus e dei relativi aggiornamenti, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza 24 mesi, è pari ad € 29.390,00, oltre IVA, di comunicazioni inerenti l’attività redazionalecui € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso così costituito: Descrizione Licenza Durata (mesi) Costo (12 mesi) Costo (24 mesi) Rinnovo manutenzione licenze sw Columbus acquisite con contratto prot. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza 2393/2012 Ambiente di notifiche durante i periodi test: Columbus DW – prodotto base, WUI Columbus OM Columbus CAT – 2 processi paralleli Ambiente di riposo. Quanto al luogo della prestazionecollaudo: Columbus DW – prodotto base, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esternoWUI Columbus OM Columbus CAT – 1 processo Ambiente di produzione: Columbus DW – prodotto base, senza una postazione fissa” WUI Columbus OM Columbus CAT – 5 processi paralleli 24 € 10.795 € 21.590 Manutenzione licenze sw Columbus CAT acquisite con contratto CIG 5415504745 Ambiente di produzione: Columbus CAT – 10 processi paralleli 24 € 3.900 € 7.800 Data la natura dell’acquisto, il contratto verrà stipulato a misura e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remotoalla luce di quanto riportato all’art. Pertanto95 c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il giornalista - pur indicando criterio di aggiudicazione sarà quello del “minor prezzo”, mediante offerta a prezzi unitari, trattandosi di servizi standard le cui condizioni sono stabilite dal mercato. Per il servizio in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione oggetto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione della procedura in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàpiù lotti, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorativequanto una eventuale suddivisione su più fornitori apporterebbe un aggravio gestionale aumentando la complessità e non garantendo allineamento tra tutte le licenze. La spesa prevista è parzialmente imputabile, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, per un importo stimato in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilitàeuro 14.695,00, al fine budget dell’anno in corso. La restante parte troverà copertura negli esercizi successivi, ed il Responsabile di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:budget ne ha verificato la disponibilità.
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Samples: Service Agreement
Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working14 alloggi di edilizia residenziale da realizzarsi in Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxx, quale modalità in Località PdZ “Via di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroVittorino””. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire Il Piano di Organizzazione Variabile costituisce lo smart workingstrumento, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla vigente normativa ordinaria contrattuale, mediante il quale il Consorzio definisce la propria struttura organizzativa per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, tenendo conto degli aspetti economici connessi alla gestione del personale. Con il Piano di Organizzazione Variabile si delinea l’assetto organizzativo e strutturale del Consorzio e si individuano, sulla base della declaratoria esistente, le relative figure professionali per lo svolgimento delle attività. Il Piano di Organizzazione Variabile comprende 3 Direzioni Operative a capo delle quali sono preposti altrettanti dei Dirigenti. Alle Direzione Operativa Ambiente e Gestione Idraulica e Contabilità, Personale e Entrate sono preposti due dirigenti. Il coordinamento dell’attività di tutte le Direzioni Operative viene garantito dalla partecipazione di tutti i dirigenti e, di volta in volta, di alcuni dei quadri (in base agli argomenti da trattare), al Comitato Esecutivo, un organismo di confronto che si riunisce periodicamente convocato dal Direttore, che lo presiede. Le Direzioni operative sono suddivise in Settori a ciascuno dei quali è preposto personale con qualifica di “quadro”. Il Settore si definisce complesso quando è articolato in più sezioni cui agli arttsiano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti appartenenti alle aree inferiori. 18 e 19 In questo caso il Capo Settore assume la qualifica di quadro preposto ad un settore operativo complesso. Nel caso in cui il settore non sia articolato in sezioni, il capo settore assume la qualifica di quadro preposto ad un settore semplice. Complessivamente il Piano di Organizzazione Variabile conta 12 Settori. All’interno di ogni Settore vi saranno impiegati direttivi o di concetto a seconda della legge sul lavoro agile n. 81 complessità dell’ufficio, oltre ad impiegati esecutivi. Il personale operaio è organizzato in squadre che costituiscono le unità operative di base per gli operai. Ad ogni Squadra è preposto un Capo Operaio che risponde del 2017 e fermo restando suo operato al Capo Settore. Complessivamente si contano 16 Squadre Operai. All’intera organizzazione del Consorzio è preposto il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa Direttore Generale con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità compito di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione dirigerne e coordinarne il funzionamento. Alle dirette dipendenze del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, Direttore Generale si collocano il direttore Settore Segreteria ed il comitato Servizio Prevenzione e Protezione. ******* Il Piano di redazione o fiduciario Organizzazione Variabile del Consorzio di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertantobonifica dell’Emilia Centrale è articolato, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio oltre che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficilenelle Premesse, nelle redazioni, l'esatta determinazione seguenti parti: ▪ Struttura Operativa; ▪ Competenze delle Direzioni Operative; ▪ Profili Professionali; ▪ Norme di Organizzazione del numero delle ore Lavoro; ▪ Procedure di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo gestione del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative personale; ▪ Criteri da seguire per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno l’assegnazione dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, punteggi in occasione della giornata dei meriti comparativi; ▪ Norme da osservare nell’ipotesi di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine assunzione per pubblico concorso; ▪ Codice di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:comportamento.
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Samples: Piano Di Organizzazione Variabile
Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità 4 alloggi di esecuzione della prestazione E.R.P. siti in Via E.Loi nel Comune di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoroBORORE”. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Premesse. Al fine di far fronte all'elevato livello di morosità riscontrato dal Comune nello svolgimento dell'attività concernente l'espletamento del servizio idrico integrato, si rende necessario procedere attraverso una politica volta a rendere efficace l'azione di recupero dei crediti vantati, ferma restando la necessità operare senza incorrere nel rischio di compiere “pratiche commerciali scorrette”. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 una pratica commerciale si definisce scorretta “ se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori ”. La legge gestione del SII assolve a due distinte e convergenti funzioni di interesse pubblico: l'approvvigionamento della risorsa idrica, di carattere essenziale, e la tutela della medesima in chiave di protezione ambientale. In considerazione dell'obbligo di gestire il SII in condizioni di equilibrio economico e finanziario (articolo 117 del Decreto Legislativo n. 81/2017 (267/2000 e artt. 18 149 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti 151 del Decreto Legislativo n. 152/06), il pagamento del servizio alla tariffa determinata al fine di coprire oltre i costi operativi anche la quota di ammortamento degli interventi di competenza dell'esercizio, deve consentire di disporre dei mezzi finanziari per stabilire lo smart workingla gestione stessa del SII, quale modalità inclusa anche la auspicabile realizzazione degli investimenti, realizzando la duplice funzione di esecuzione della prestazione interesse pubblico sopra individuata. In questo quadro, la tutela dei crediti commerciali realizza, dunque, una peculiare convergenza degli interessi del soggetto gestore e dei soggetti beneficiari, tanto che il legislatore ha previsto peculiari forme di lavoro subordinatotutela del credito, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le particonsentendo, in ambito giornalisticoparticolare, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale al gestore del SII di lavoro giornalisticoagire in autotutela, con la sospensione del servizio di fornitura d'acqua mediante distacco (D.P.C.M. 4 marzo 1996, art. Infatti8.4.5; “Il gestore, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di accordo scritto tra aziendaintervento dell'autorità competente”). Lo stesso codice civile all'art. 1565 prevede che: “ Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto nazionale senza dare congruo preavviso …” . L'obiettivo che si prefigge il presente documento è quello di lavoro dei giornalistidefinire una rigorosa procedura interna che impedisca di operare in modo non uniforme e scoordinato, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccingenerando confusione nell'utenza.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico
Premesse. La legge Il presente documento è redatto in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2017 (artt. 18 81 al fine di: ⮚ informare i soggetti partecipanti alla gara per l’affidamento del servizio di sgombero della neve e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti spargimento del sale per stabilire lo smart workingdisgelo stradale stagione invernale 2019/2020, quale modalità dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamati ad operare; ⮚ informare l’azienda sulle misure di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita prevenzione e di lavoroemergenza adottate dal Comune di Merate nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale; ⮚ coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi; ⮚ eliminare le interferenze fra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nel presente appalto. La previsione dell’accordo tra Si specifica che le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artcomma 3 dell’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISCdel D.Lsg. Inoltre81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e dunque: ✓ non costituiscono oggetto del presente “documento” le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editoreagli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ed ai macchinari in genere utilizzati dalla ditta appaltatrice, il direttore ed il comitato cui impiego può costituire causa di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertantorischio commesso con la specifica attività svolta da quest’ultima; ✓ per tali attrezzature, sulla scorta di quanto premessoimpianti e macchinari, nonché per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la relative modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantooperative, il giornalista - pur indicando committente non è tenuto alla verifica dell’idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell’attività della ditta appaltatrice; ✓ la stessa ditta appaltatrice deve inoltre provvedere all’informazione, formazione, scelta e addestramento nell’uso di idonee mezzi personali di protezione da parte del proprio personale. Si precisa altresì che il presente documento potrà essere aggiornato in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamatoqualsiasi momento, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità su proposta dell’esecutore del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantirecontratto, in caso di recessomodifiche di carattere tecnico, il ripristino effettivo logistico o organizzativo; lo stesso potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:a seguito di valutazione da parte dell’Amministrazione appaltante.
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Samples: Service Agreement
Premesse. La legge n. 81/2017 disciplina di gara è dettata dal Bando ed integrata dal presente Disciplinare e relative norme ed atti di rinvio, tra i quali, in particolare, il CSA. In ipotesi di contrasto tra i suddetti atti prevarranno:
a) il Bando ed il Disciplinare per le norme afferenti la procedura di gara;
b) il CSA per la parte contrattuale.
1) decorso il termine per la ricezione delle offerte indicato al punto 6 del Bando di gara, la commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora indicati nel Bando di gara, in seduta pubblica, procederà, nell’ordine:
a) ad accertare che il medesimo concorrente non partecipi alla procedura in forma individuale e, contestualmente, in raggruppamento, consorzio, GEIE od altro soggetto multiplo, ove non consentito dal presente disciplinare (artt. 18 vedasi oltre) ovvero in più raggruppamenti, consorzi, GEIE od altro soggetto multiplo e 19ad adottare provvedimento di non ammissione alla procedura nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, ove ricorra uno di tali casi.
b) espressamente prevede l’accordo scritto tra all’apertura dei plichi, all’esame della completezza della documentazione, quindi all’analisi della documentazione amministrativa per verificarne la correttezza e all’adozione dei relativi provvedimenti; saranno esclusi i candidati che abbiano prodotto documentazione insufficiente o non conforme, per il contenuto e/o le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatoredazione e presentazione, finalizzata ad incrementare la competitività a quanto previsto nel presente Disciplinare (vedasi oltre più in dettaglio); indi si procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e ad agevolare la conciliazione un mero riscontro di corrispondenza tra elenco dei tempi di vita documenti costituenti l’offerta tecnica e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partii documenti ivi contenuti;
2) In sedute riservate, in ambito giornalisticoper gli offerenti ammessi, va tuttavia declinata tenuto conto si procederà all’esame delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infattiofferte tecniche e alla loro valutazione qualitativa attribuendo i relativi punteggi, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria i criteri di cui agli arttal paragrafo 7 del presente Disciplinare, che rinvia all’art. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 7 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiCSA;.
3) In seduta pubblica, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà cui data verrà comunicata agli offerenti ammessi a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle mezzo fax con almeno 48 ore di lavoro preavviso, si effettuerà l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, verranno attribuiti i punteggi relativi al prezzo; qualora uno o più offerenti abbiano dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto con altro partecipante si procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; indi si procederà all’individuazione del miglior offerente e all’estensione della loro distribuzione - anche graduatoria definitiva. Nel corso della procedura, la prestazione lavorativa svolta Commissione potrà chiedere ai concorrenti, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti e nei limiti ivi previsti, documenti e notizie a completamento o chiarimento del contenuto delle dichiarazioni presentate. Ma in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti nessun caso saranno ammessi, scaduto il termine di durata massima dell’orario presentazione delle offerte: a) l’integrazione di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanaliun’offerta incompleta; b) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto la correzione di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi errori; c) la modificazione o sostituzione di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente un’offerta pervenuta nei termini previsti. Al fine N.B. Non essendo previsti specifici requisiti di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’ammissione alla procedura, non sarà effettuato il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazionesorteggio per le verifiche ai sensi dell’art. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente48 D. Lgs. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:163/2006.
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Samples: Accordi Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Funzionalità Cardiaca
Premesse. 1. La legge Società Transcom Worldwide Italy S.p.A. (d’ora in poi anche “Transcom”) intende continuare a migliorare, al di là delle contingenze del momento, il contesto nel quale i propri lavoratori sono chiamati ad operare incrementando il benessere personale ed il clima aziendale. In tale quadro si inserisce lo strumento dello Smart Working (di seguito anche “Lavoro Agile”) che, anche all’esito del periodo di emergenza sanitaria, si è mostrato in grado, non solo di garantire il contemperamento tra salute ed esigenze aziendali, ma anche di: - produrre effetti positivi sulla motivazione e sulla conciliazione vita-lavoro del personale; - rafforzare il rapporto di fiducia azienda-lavoratore conseguente ad una modalità di svolgimento della prestazione basata su flessibilità, autonomia ed impegno; - garantire, attraverso la tecnologia e la strumentazione messa a disposizione dall’azienda, modalità organizzative e formative idonee a mantenere elevati standard qualitativi e livelli di produttività non inferiori al lavoro in azienda; - produrre benefici per il lavoratore (in termini di costi e tempi di spostamento); - ridurre le emissioni verso l’ambiente (emissioni di CO2 e PM10, riduzione del traffico e dei consumi energetici) nonché il rischio correlato agli spostamenti casa-lavoro.
2. Le Parti riconoscono, in relazione al punto che precede, un ruolo centrale alla formazione per una positiva implementazione di modelli di lavoro agile. A tal fine si ritiene di particolare importanza il costante aggiornamento professionale con l’obiettivo di favorire l’accrescimento e la certificazione delle competenze dei lavoratori e sostenere il processo di riorganizzazione aziendale e di trasformazione ed evoluzione digitale/tecnologica.
3. In ragione di quanto sopra le Parti reputano indispensabile un intervento teso al superamento della fase emergenziale e volto alla definizione di un ritorno ad una “nuova” normalità ibrida nella quale le prestazioni di lavoro agile si alterneranno con le prestazioni di lavoro rese in presenza.
4. Il presente Accordo sperimentale (in avanti anche “Accordo”), al fine di implementare e regolamentare l’istituto a livello aziendale, definisce le modalità operative dello Smart Working in Transcom, nel rispetto della vigente normativa legale (L. n. 81/2017 81 del 2017 e Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021) e contrattuale (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra CCNL TLC), per le parti per stabilire lo smart working, quale risorse con mansioni compatibili con tale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatolavorativa.
5. Le Parti, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resapresente intesa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione si danno atto che lo svolgimento Smart Working non sarà causa della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede dismissione di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:sedi aziendali
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Samples: Smart Working Agreement
Premesse. La legge n. 81/2017 Con la XxX xx. xx. 0000/000 (artt. 18 x’ora in avanti RdA) la Struttura Demand&Delivery Riscossione Enti e 19Contribuenti (d’ora in avanti Struttura) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità ha formalizzato l’esigenza di esecuzione della prestazione acquisto di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi servizi di vita manutenzione degli applicativi gestionali ancillari alla riscossione e di lavorogestione del protocollo elettronico, per la durata di 48 mesi e per l’importo complessivo massimo di spesa pari ad € 7.400.720,00, oltre IVA e di cui oneri della sicurezza connessi a rischi da interferenza pari a zero. Nella documentazione tecnica prodotta dalla Struttura è evidenziato che l’Agenzia delle entrate-Riscossione (d’ora in avanti AeR) si avvale di operatori del mercato per la manutenzione e lo sviluppo della quasi totalità degli applicativi funzionali alla riscossione nonché dei sistemi gestionali a supporto della riscossione stessa e che con la presente acquisizione si vuole conseguire l’obiettivo di portare sotto un unico contratto, denominato G11, la manutenzione delle applicazioni gestionali a supporto della riscossione, già gestite nell’ambito del contratto X0X0, xx scadenza al 31/10/2018 e dei tre contratti riguardanti gli applicativi relativi al protocollo elettronico, d’ora in avanti denominati CPE, tutti in scadenza al 13/04/2018. La previsione dell’accordo tra le partiStruttura propone che il nuovo contratto sia tempestivamente stipulato in modo che, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute del necessario passaggio di consegne tra il fornitore uscente ed il subentrante, sia consentito a quest’ultimo di essere operativo sin dal 14/04/2018, giorno successivo a quello di scadenza dei contratti CPE, consentendo così la continuità operativa dei servizi. Detta decorrenza risulta coerente anche per il contratto G6L1, per il quale, pur essendo fissata la scadenza per il 31/10/2018, è stimato l’esaurimento del suo massimale anzitempo (fra maggio e luglio 2018) per effetto di implementazioni aggiuntive indispensabili e necessarie sorte successivamente alla sua stipulazione. La decorrenza dei servizi già compresi nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che contratto G6L1 sarà comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi successiva all’esaurimento anticipato dell’importo massimo del contratto nazionale stesso, ovvero alla sua naturale scadenza in caso tale ipotesi non si verificasse. La Struttura propone inoltre che il nuovo Contratto abbia durata di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore 4 anziché di 3 anni come negli attuali contratti G6L1 e CPE e motiva l’allungamento della durata sostenendo che esso si rende necessario per mitigare le difficoltà ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici sovraccarico di lavoro per un periodo i fornitori e per lo staff ICT di tempo determinato dalle partiAeR che si manifestano nei mesi a cavallo del passaggio di consegne conseguente alla fine del contratto precedente e l’avvio del nuovo. Dal punto di vista dello strumento acquisitivo, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così la Struttura ha verificato che nel panorama degli strumenti messi a disposizione da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. PertantoConsip, il giornalista - pur indicando Lotto 1, specifico per le Amministrazioni Pubbliche Centrali, del Contratto Quadro Consip denominato “Sistemi Gestionali Integrati” (d’ora in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegatoavanti SGI) il luogo esterno alla redazione sia quello maggiormente idoneo. Ciò in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, quanto l’iniziativa è focalizzata sui progetti relativi a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto Sistemi Gestionali Integrati negli ambiti funzionali ERP e dei Procedimenti Amministrativi e la discussione redazionale totalità degli applicativi, per i quali sono richiesti i servizi oggetto della RdA, sono afferenti a processi amministrativi ed informazioni correlate (come ad esempio report e informazioni statistiche). Il Contratto Quadro è stato stipulato in data 08/11/2017 fra Consip ed il RTI costituito fra l’Accenture Spa (mandataria capogruppo) e le mandanti, Accenture Technology Solutions S.r.l., Leonardo S.p.A. (già Finmeccanica S.p.A.), IBM Italia S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l., aggiudicatario del Lotto 1 al termine della gara a procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, indetta da Consip con il Bando pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. in data 10/04/2015 e prorogata con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. in data 15/05/2015. Il Contratto Quadro individuato ha per oggetto i servizi di: Sviluppo Software, Gestione Manutenzione e Assistenza e Supporto Organizzativo negli ambiti funzionali dei Sistemi Informativi Gestionali e dei Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi. Il Contratto Quadro ha durata di 18 mesi per l’emissione degli ordini, con possibili 6 mesi di estensione, mentre i relativi Contratti Esecutivi stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni in adesione ad esso possono avere la conseguente diminuzione della qualità durata massima di 48 mesi. Nell’ambito del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione Contratto Quadro SGI sono pertanto disponibili servizi riconducibili a quelli che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata dovranno rientrare nel Contratto G11 e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendoseguito si riepilogano:
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Samples: Acquisto Di Servizi Di Manutenzione Correttiva Ed Evolutiva
Premesse. La legge In linea con quanto previsto dallo Statuto dell’Ente e nell’ambito delle attività previste dall’art. 26 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente, il CNR ha ritenuto opportuno avviare, negli ultimi anni, un processo di razionalizzazione delle collaborazioni con le Università e i Politecnici italiani al fine di definire, in un quadro sistematico ed organico, un sistema che garantisca alla propria rete scientifica una serie di strumenti di cooperazione e interazione con il mondo accademico nei diversi settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione tecnologica. In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 81/2017 (artt272/2022 del 13 settembre 2022 ha approvato un articolato standard di schema di Convenzione tipo in cui viene uniformata una specifica forma di accordo per attività di ricerca e per l’ospitalità delle strutture di ricerca dell’Ente presso l’Università. 18 A tal riguardo, alla luce del combinato disposto all’art. 15, l. 241/1990: «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» e 19) espressamente prevede l’accordo scritto dell’art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, è stato predisposto dall’Ufficio Contratti e Partnership un Format di Convenzione operativa che definisce i rapporti tra gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e le parti per stabilire lo smart working, Università nel quale modalità assume rilievo la posizione di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo equiordinazione tra le parti, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune e non di comporre interessi di carattere patrimoniale; in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistisostanza, la nuova organizzazione finalità della disciplina prevista è una “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur nella diversità del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione. In particolare lo scopo delle Convenzioni operative tra l’editore, il direttore ed il comitato gli Istituti di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto ricerca del lavoro agile, CNR e le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplareUniversità, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - disciplinato nel Format in via sperimentale ed in sede di prima applicazioneoggetto, fatto salvo è il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima perseguimento di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale interesse scientifico comune volto alla realizzazione del fine pubblico istituzionale di ciascuna parte contraente in cui l’ospitalità degli Istituti CNR in spazi delle Università non può essere considerato come mero oggetto di un contratto di locazione, comodato o concessione ma è elemento essenziale di un numero massimo predeterminato rapporto sinallagmatico di giornalisti da adibire allo smart workingcooperazione scientifica Direzione Generale in cui le parti mettono a disposizione nel comune interesse risorse umane, ripartito su singole unità operative (redazionistrumentali ed economiche, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, ciò anche al fine di garantire la compiuta formazione professionaleuna efficiente riduzione della spesa in un’ottica di economia della finanza pubblica. In tale ambito il contributo forfettario erogato dal CNR ai partner, sono esclusi dalla secondo le modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione riportate in Convenzione, si configura come ristoro delle spese sostenute per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e le attività oggetto della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esternoconvenzione, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede materia di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:contratti pubblici.
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Samples: Convenzione Operativa
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 FST per lo svolgimento delle sue attività si deve dotare dei servizi di operatori media esterni che siano in grado di operare, con adeguata qualità e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti capacità di risposta, ai suoi bisogni per stabilire lo smart workingla predisposizione di materiali multimediali, quale modalità di esecuzione video, audio, assimilabili a supporto della prestazione di lavoro subordinatosua redazione, finalizzata ad incrementare dei suoi siti, dei servizi che la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26Fondazione stessa eroga. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire avere a disposizione queste potenziali capacità e servizi a prezzi prevedibili con adeguata garanzia di esperienza e qualità, avvia un indagine di mercato per la compiuta formazione professionalecostruzione di un accordo quadro con gli operatori disposti a rendersi disponibili per tutto il 2017 a condizioni economiche determinate. All’articolo 54 del D.Lgs 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici o Codice degli Appalti), sono esclusi dalla modalità si descrivono gli elementi della procedura alla quale ci si ispira (in particolare comma 3) ma semplificandone il percorso, vista la dimensione totale e parziale degli impegni. In sostanza: per accordo quadro si deve intendere un accordo tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici - individuati con procedura di lavoro agile i praticantigara aperta - in cui si definiscono le condizioni della fornitura (es. L’accordo aziendale dovrà contenere prezzi, qualità), rimandando a successivi “incarichi specifici” l'approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni. Questa procedura, dunque, offre la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficilepossibilità alla Fondazione di individuare uno o più operatori a supporto del Mediacenter in base alle condizioni economiche e operative proposte (prima parte, nelle redazioniovvero quella presentata dal presente avviso, l'esatta determinazione del numero della selezione), sulla base delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche quali la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale Fondazione potrà poi procedere a realizzare singoli acquisti (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriaincarico specifico). A tal riguardo titolo esemplificativo: per organizzare delle riprese audiovideo di un determinato evento, la FST invierà a tutti gli operatori individuati nella prima parte, ovvero sulla base del presente avviso) una richiesta di disponibilità indicando quando, cosa e dove e ricordando le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionaletariffe applicate e che sono rese note con questo avviso. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione Nel caso in cui “alcune condizioni siano diverse dallo standard, si proporrà una soluzione o si chiederà un’offerta. Sulla base delle disponibilità ricevute, la FST individuerà l’operatore sulla base del principio di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorativeesperienza, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogorotazione, di economicità e di prudenza (p.e. Xxxfavorendo chi è più vicino all’evento se il tempo di preavviso è limitato). Il principio che prevarrà sugli altri, in occasione per stretto riferimento di legge, comunque, è quello della giornata di lavoro da remotorotazione, il giornalistapoi dall’economicità (costo dei rimborsi spese), sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto seguito dall’esperienza e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:infine dalla prudenza.
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Premesse. La legge n. 81/2017 (artt1.1 L’efficacia del Contratto è subordinata all’accettazione delle presenti Condizioni Generali da parte dell’Acquirente, che dovrà restituirle al Venditore controfirmate dal proprio Legale Rappresentante o da un procuratore autorizzato per accettazione. 18 Tutti i successivi Contratti con lo stesso Acquirente saranno soggetti alle Condizioni Generali tempo per tempo vigenti. Laddove sia/siano già in vigore tra le Parti un accordo commerciale e/o singoli contratti compravendita/fornitura nei quali Bialetti rivesta la qualità di venditore, le presenti Condizioni Generali costituiscono integrazione a tali accordi. L’applicazione delle presenti Condizioni Generali da parte del Venditore viene richiamata in tutte le Offerte e 19) espressamente prevede l’accordo Conferme d’Ordine da quest’ultimo inviate ai propri Clienti.
1.2 In caso di mancata restituzione delle Condizioni Generali regolarmente firmate, il Venditore avrà la facoltà di annullare l’Ordine dell’Acquirente. Tuttavia, l’avvenuta esecuzione del Contratto da parte dell’Acquirente verrà considerata quale tacita accettazione da parte dell’Acquirente delle presenti Condizioni Generali.
1.3 L’accettazione, espressa o tacita, costituisce rinuncia da parte dell’Acquirente all’applicazione delle proprie Condizioni di Acquisto, generali e particolari. Qualunque condizione contenuta nell’Ordine che modifichi, contrasti o contraddica le presenti Condizioni Generali sarà considerata invalida e non applicabile, salvo diverso accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingParti.
1.4 Il Venditore si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualsiasi momento le Condizioni Generali, quale modalità dandone comunicazione scritta ai Clienti. Nel caso in cui l’Acquirente ometta di esecuzione sollevare obiezioni a tali modifiche entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione scritta, le predette modifiche dovranno ritenersi tacitamente accettate dall’Acquirente. L’Ordine è inteso come proposta irrevocabile di acquisto, mentre deve ritenersi accettato dal Venditore unicamente a seguito della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo Conferma d’Ordine o dell’evasione dell’Ordine stesso.
1.5 Le presenti Condizioni Generali potranno essere espressamente derogate da un accordo scritto stipulato tra le partiParti (di seguito, l’“Accordo in ambito giornalisticoDeroga”) o dalla Conferma d’Ordine stessa. In caso di discrepanze, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni l’ordine di prevalenza sarà il seguente: la Conferma d’Ordine prevale sull’Accordo in Deroga, l’Accordo in Deroga prevale sulle Condizioni Generali. In assenza di specifiche pattuizioni contenute nel Contratto nazionale in un apposito contratto di lavoro giornalistico. Infattifornitura o di distribuzione stipulato per iscritto, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito l’Acquirente non godrà di accordo scritto tra aziendaalcun diritto di esclusiva per la rivendita dei Prodotti in un determinato territorio o nei confronti di determinati clienti.
1.6 Ciascuna Parte può comunicare con l’altra tramite mezzi elettronici e tale comunicazione è equiparabile ad un documento scritto, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, avente piena validità fra le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazioneParti, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge. In particolare, le Parti espressamente concordano che l’Ordine inoltrato tramite mezzi elettronici sarà dalle Parti stesse considerato equivalente a documenti cartacei sottoscritti, con il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima medesimo carattere obbligatorio e vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecclegge.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Premesse. La legge n. 81/2017 Le presenti Condizioni Generali di contratto (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingdi seguito denominate “Condizioni Generali”), quale modalità unitamente alle eventuali condizioni particolari di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contratto contenute nel Contratto nazionale modulo d’ordine o preventivo sottoscritto (di lavoro giornalisticoseguito denominati “Allegato/i”), relativo a prodotti e servizi informatici offerti da SINATTICA SRL (di seguito denominata “Fornitore”), disciplinano le modalità e i termini di fornitura nei confronti del Cliente (di seguito Fornitore e Cliente collettivamente denominati “Parti”) di tutti i prodotti e servizi attualmente offerti dal Fornitore. InfattiIn particolare, l’applicazione il Fornitore eroga servizi informatici nell’ambito della modalità sicurezza e/o assistenza e/o monitoraggio e/o consulenza in relazione ai sistemi informativi del lavoro smart all’interno Cliente medesimo (di seguito denominati “Servizi” e ciascuno di essi denominato “Servizio”), nonché fornisce i prodotti informatici software e/o hardware eventualmente correlati ovvero necessari per la corretta esecuzione dei Servizi da erogare o comunque che è interesse del Cliente acquistare o avere in uso (di seguito denominati “Prodotti” e ciascuno di essi denominato “Prodotto”). L’accettazione delle redazioni potrà avvenire solo a seguito presenti Condizioni Generali, pubblicate e consultabili sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ si intenderà avvenuta, di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordatavolta in volta, mediante apposito accordola trasmissione del modulo d’ordine o preventivo, tra l’editoredatato e sottoscritto per accettazione, a SINATTICA SRL, tramite p.e.c. o raccomandata a.r. o comunicazione e-mail o consegna a mani ed è requisito necessario ed indispensabile per l’erogazione e fruizione dei Prodotti e/o Servizi offerti dal Fornitore. Con l’accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali secondo le suddette modalità, il direttore Cliente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed il comitato di redazione accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti e si impegna, sin d’ora, a prendere visione ed accettare tutte le eventuali modifiche, integrazioni e/o fiduciario di redazione aggiornamenti alle presenti, che verranno in virtù delle prerogative garantite futuro adottate e contestualmente pubblicate dal predetto artFornitore. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio Xxxxx che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertantonon sia espressamente dichiarato diversamente, il giornalista - pur indicando in sede Cliente si presume agisca per scopi professionali o di accordo individuale (lettera bimpresa e non sia qualificabile come un consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 6 settembre 2005, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto n. 206 e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:s.m.i.
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Samples: Fornitura E Assistenza Informatica
Premesse. La legge n. 81/2017 Con determina a contrarre del 02.09.2019, Lazio Innova S.p.A. (artt. 18 di seguito “Lazio Innova”) ha deliberato di affidare il servizio di manutenzione “full service ed all risk” sia in campo impiantistico, che di piccoli lavori di ripristino di tipo edile, degli impianti posizionati negli Edifici di Lazio Innova “Agenzia della Regione Lazio” e, più in generale, di tutte le attività di gestione, conduzione e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingmanutenzione degli impianti presenti negli Edifici stessi da svolgersi nel rispetto della normativa vigente, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività del Capitolato tecnico e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed dell'Offerta tecnica presentata in sede di prima applicazionegara, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere con riferimento ai servizi di seguito elencati e meglio descritti nel Capitolato tecnico: manutenzione impianti elettrici e dati (Quadri elettrici, cablaggi e distribuzione energia elettrica, gruppi di continuità, trasmissione via cavo di segnali telefonici e dati, citofoni, impianti porte e cancelli motorizzati, illuminazione e sostituzione lampade, impianti fotovoltaici); manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento; manutenzione impianto di raffrescamento delle Aree CED; manutenzione Gruppo Elettrogeno situato nell’edificio di Via Peroni al Tecnopolo Tiburtino. L’appalto, inoltre, è costituito da una durata predeterminata massima serie di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato attività, di giornalisti da adibire allo smart workingtipo manutentivo, ripartito su singole unità operative (redazionigestionale, servizi ecc.). Tenuto conto organizzativo, finalizzate a garantire la costante e piena fruibilità degli impianti e delle peculiarità della professione eattività che vi hanno sede, al fine mantenimento di garantire la compiuta formazione professionalevalore del parco Impiantistico, sono esclusi dalla modalità a limitare il verificarsi di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficileguasti od anomalie funzionali, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore nonché il rispetto di leggi e norme in materia di salute negli ambienti di lavoro e della loro distribuzione - di sicurezza impiantistica. In quest’ambito l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante anche la prestazione lavorativa svolta attività di supporto in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti materia di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto adeguamento impiantistico alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorativenormativa, di modificare - senza autorizzazione - efficientamento energetico, di miglioramento funzionale, esprimendo valutazioni in termini di costi/benefici, da sottoporre all’esame ed alle decisioni dell’Ente. Il Committente, quindi, con un solo appalto misto di servizi (prevalenti) e lavori (accessori) si propone di portare a sintesi unitaria le molteplici esigenze di gestione dei diversi servizi indispensabili alla funzionalità del suo patrimonio impiantistico con una manutenzione tempestiva e razionale in grado, non solo di mantenere i livelli minimi di efficienza del patrimonio ma di adeguarne ed aggiornarne lo stato (adeguamento funzionale e normativo) in linea con le diverse e mutevoli esigenze cui deve assolvere e quindi con una impostazione “globale” della gestione del servizio manutentivo, ottimizzando la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata capacità di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione controllo della qualità e dei costi dei servizi. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). La presente procedura sarà gestita mediante piattaforma e-procurement accessibile al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/. La documentazione di giorni (su base settimanale o mensile) in cui gara, inoltre, è disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxxx/. Il luogo di svolgimento del servizio è la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazioneRegione Lazio. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:CIG 801892309A CUP F84F19000230002
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Samples: Disciplina Di Gara
Premesse. La presente procedura è stata autorizzata con deliberazione del Commissario Straordinario della Asl di Olbia n. 1273 del 23/12/2016; dopo l’incorporazione della Asl 2 in ATS, Azienda Incorporante Asl 1 Sassari, con effetto 1/01/2017, la progettazione è stata oggetto di modifiche, includendovi i fabbisogni dell’Assl di Sassari; essendo peraltro ancora in corso, al momento della formalizzazione della proposta di modifica all’autorizzazione a contrarre originaria, la ricognizione dei fabbisogni preordinata alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in ATS, a titolo cautelativo è inserita nel presente CSA opzione di estensione (vedasi oltre). L’offerente dev’essere consapevole che non potrà vantare, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia, soggetto giuridico che ha autorizzato l’avvio della procedura di gara, o di ATS, soggetto incorporante che ha disposto modifiche alla progettazione di gara, interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto, nel caso in cui questa debba essere annullata, revocata o non si debba procedere alla stipulazione dei contratti dopo l’aggiudicazione; ed anche il contraente dev’essere consapevole che la stazione appaltante ATS potrebbe recedere anticipatamente dal contratto stipulato in esito alla procedura di gara, senza oneri aggiuntivi oltre il pagamento delle prestazioni già eseguite, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Tutto questo perchè nel momento in cui è bandita la presente procedura di gara è ancora in itinere la riforma del SSR (Legge Regionale 23/2014, legge n. 81/2017 regionale 17/2016), e le esigenze di approvvigionamenti dell’unica Azienda Sanitaria a valenza regionale potrebbero essere diverse da quelle conosciute dalla Asl di Olbia al momento dell’indizione della procedura o dalla stessa ATS ancora al momento ipotetico dell’aggiudicazione, posto che a quest’ultima Azienda occorrerà un ragionevole lasso di tempo per la programmazione razionale delle proprie acquisizioni di beni e servizi. Di quest’alea pre contrattuale ed eventualmente contrattuale concorrenti e aggiudicatari dovranno tenere conto nel momento in cui decideranno di formulare le proprie offerte ed eventualmente di stipulare i relativi contratti. L’appalto condurrà alla stipulazione di accordi quadro, con un aggiudicatario per ciascun lotto, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 50/2016. Le forniture previste in CSA costituiscono lo scopo degli accordi. Le condizioni di acquisizione saranno quelle definite negli accordi quadro, che potranno prevedere responsabili dell’esecuzione contrattuale differenziati per Area Socio Sanitaria interessata ed anche eventualmente, in quei rispettivi ambiti territoriali, per strutture secondo i modelli organizzativi interni vigenti nel periodo di esecuzione degli accordi (arttquindi eventualmente soggetti a modifiche in divenire); correlativamente le fatturazioni delle prestazioni rese dovranno essere differenziate per ambiti territoriali in relazione agli ordini emessi dai responsabili dell’esecuzione contrattuale. 18 La disciplina contrattuale risultante dal presente CSA, dal CGA per le forniture di beni e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingservizi dell’ex Asl 2 di Olbia, quale valido in quanto applicabile rispetto alle sopravvenute norme regionali sul riassetto organizzativo del SS e dall’offerta tecnico-economico accettata è integrabile, nei contratti, in base alle peculiari necessità delle singole Aree Socio Sanitarie, senza alterazioni sostanziali e senza oneri aggiuntivi (ad esempio: la disciplina delle consegne è integrabile delimitando un arco orario di ricevimento merci differenziato; si potranno prevedere in contratto peculiari modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione trasmissione degli ordini dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccdiversi punti ordinanti).). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 Nell’ambito del Progetto RiformAttiva – Metodi e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Strumenti per stabilire lo smart workingl’implementazione e diffusione attiva della riforma della Pubblica Amministrazione, quale modalità PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020, Asse I, Azione 1.3.5 del Dipartimento della Funzione Pubblica, attuato dal FormezPA - questa Amministrazione intende affidare servizi di esecuzione consulenza specialistica per il supporto e l’affiancamento alle amministrazioni regionali e locali finalizzati all’implementazione della prestazione di lavoro subordinatoriforma della pubblica amministrazione nell’ambito della semplificazione, finalizzata ad incrementare la competitività della gestione delle risorse umane con riguardo all’analisi delle competenze e ad agevolare la conciliazione definizione dei tempi di vita fabbisogni e di lavorovalutazione delle performance individuali. La previsione dell’accordo tra le partiprima fase dell’ “Azione 1.1. Sperimentazione di metodi e strumenti” riguarda 17 amministrazioni pilota, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute è stata avviata nel Contratto nazionale mese di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del settembre 2017 e fermo restando si concluderà entro il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artprimo semestre del 2018. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa La seconda fase della stessa azione relativa all’utilizzo assistito e alla valutazione di metodologie e strumenti realizzati con il direttorecontributo delle amministrazioni pilota, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità coinvolge un secondo gruppo complessivamente di lavoro agile 108 amministrazioni locali e regionali attraverso incontri territoriali e/o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistinazionali (workshop, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordataseminari, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.), con occasioni di affiancamento individuale e/o per gruppi di amministrazioni. Tenuto conto Le amministrazioni (sono suddivise per tema nel modo seguente: - Semplificazione: 16 - Analisi delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità competenze e definizione dei fabbisogni: 36; - Valutazione delle performance individuali: 39; - Trasparenza e accesso civico generalizzato: 17. Le amministrazioni aderenti a questa seconda fase di lavoro agile i praticantisono state selezionate attraverso una manifestazione di interesse. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione La terza fase di “Azione 1.2 Disseminazione e accompagnamento” all’utilizzo di metodi e strumenti per cui l’implementazione della riforma usufruirà degli esiti della seconda fase in termini di output e di percorsi sperimentati e si realizzerà con azioni di accompagnamento, formative e/o workshop a distanza e in presenza. Le amministrazioni locali e regionali da interessare in questa fase dovranno essere almeno 100. La presente procedura di gara, suddivisa in 3 lotti indipendenti relativamente ai temi della Semplificazione, Gestione delle risorse umane con riferimento a Assessment delle competenze e Valutazione del personale, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Per l’Accesso civico generalizzato – FOIA – tenuto conto della specificità della materia e della recente introduzione del FOIA nelle PPAA - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore le amministrazioni saranno supportate direttamente da un gruppo di lavoro composto da esperti esterni ed interni di FormezPA. Pertanto il tema non sarà oggetto di gara e della loro distribuzione - anche le 17 amministrazioni non faranno parte dei destinatari coinvolti dal presente disciplinare. Il luogo di svolgimento dei servizi differisce in base ai lotti: lotto 1 : codice NUTS 1 ( ITC, ITH, ITI, ITF, ITG) lotto 2 : codice NUTS 2 (ITC; ITH) lotto 3 : codice NUTS 2 (ITI; ITF; ITG) lotto 1 CIG742808165ACUP J59J17000090007 lotto 2 CIG 7428093043 CUP J59J17000090007 lotto 3 CIG 74281027AE CUP J59J17000090007 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Premesse. La legge IL Distretto di Cagliari di AREA, Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Edilizia di AREA, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d’appalto, la redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working6 alloggi di edilizia residenziale da realizzarsi in Giba, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoronel PdZ 167/62”. La previsione dell’accordo tra le partiredazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni oltre che dalle norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticosopraccitato contratto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria Le norme di cui agli artt. 18 articoli seguenti, regolamentano inoltre il rapporto tra l'Amministrazione e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 le Imprese concorrenti, allo scopo di provvedere alla progettazione esecutiva ed alla successiva costruzione di tutte le opere ed impianti utili e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrenecessari per dare pronto all'uso e perfettamente funzionante in ogni sua parte, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni l’edificio e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplaresue pertinenze, così come riportato dall’articolato che segueindividuati nel progetto preliminare e secondo le esigenze operative e le strategie desumibili dall’allegata relazione. L’ accordo aziendale che introduce la Ciò premesso, il presente Capitolato prestazionale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di esecuzione presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro agile - in via sperimentale ed in sede completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti cui al progetto esecutivo da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaffidare.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttSi intendono per obblighi tecnico-amministrativi quelli che comportano l’adempimento di attività che non consistono nell’esecuzione di opere o apprestamenti, ma che comportano la redazione e/o presentazione dei principali documenti preliminari all’inizio dei lavori. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti Si precisa che quanto riportato è solo una descrizione sintetica di alcuni degli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008. Pertanto ogni soggetto indicato, per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo ottemperare compiutamente a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come quanto previsto dalla normativa ordinaria vigente, dovrà attenersi agli specifici articoli di sua competenza previsti dal Titolo IV del Decreto ed in generale al quadro normativo complessivo in materia di sicurezza. PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO (qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento) L’articolo 10, comma 1, lettera dd), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ha previsto, tra le funzioni e i compiti del Responsabile del procedimento anche quello di svolgere “ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, su delega del soggetto di cui agli arttall’articolo 26, comma 3 (datore di lavoro committente) del predetto decreto legislativo i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3 (redazione del D.U.V.R.I.), qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” Il D.lgs. 18 81/2008 e 19 della legge sul s.m.i. all’articolo 26, comma 3 prevede che “il datore di lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando committente promuova la cooperazione ed il rispetto delle procedure previste coordinamento di cui al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltrecomma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove l’editoreciò non è possibile, d’intesa con il direttoreridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità servizi e forniture”. Di seguito vengono elencate sinteticamente le procedure che saranno attuate, per l’appalto in oggetto, in fase di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni gara, di aggiudicazione definitiva e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi stipulazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendocorso d’opera:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Premesse. La legge Con Deliberazione n. 81/2017 (arttdel l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ha indetto una procedura aperta per l’“Acquisto di sistemi diagnostici di immunoematologia eritrocitaria e dei relativi materiali di consumo per Asl Roma 6”. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingSi precisa, quale modalità che la procedura è sottoposta a condizione risolutiva anticipata nel caso di esecuzione della prestazione definizione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorogara centralizzata regionale e/o procedura in aggregazione. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di lavoro giornalisticonegoziazione ai sensi dell’art. Infatti, l’applicazione 58 del Codice. Ai fini della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro Sistema dovrà essere concordataeffettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xx- imprese. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo. L’Operatore Economico, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce con la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione registrazione e, al fine di garantire comunque, con la compiuta formazione professionalepresentazione dell’offerta, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione dà per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” eSistema si intenderà, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza direttamente e lavoro da remotoincontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. PertantoL’accesso, il giornalista - pur indicando in sede l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di accordo individuale (lettera btutti i termini, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “le condizioni di massima” eseguirà utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le Istruzioni di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstipubblicazione nel Sistema. Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: • un personal computer collegato ad internet e dotato di evitare un browser; • una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82; • la registrazione al Sistema con le modalità e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato in conformità alle indicazioni di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in presente Disciplinare; In caso di recessopartecipazione di RTI/Consorzi/Reti d’Impresa/GEIE la registrazione deve essere effettuata da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedentecomma 2, lettere b) e c), d.lgs. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:50/2016 e s.m.i. o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è .
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Samples: Procurement Agreement
Premesse. La legge n. 81/2017 (artt. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria L’indagine esplorativa di cui agli arttal presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, di conseguenza non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità precontrattuale in capo alla medesima. 18 Il presente Avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara, né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. Trattandosi di richiesta di preventivi non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e 19 non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e la Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta anche in presenza di un unico preventivo ricevuto. Qualora, successivamente ricorressero le condizioni e la Stazione Appaltante decidesse di procedere ad un’eventuale successiva procedura di affidamento, questa avverrà tramite piattaforma "Mercato Elettronico della legge sul lavoro agile n. 81 Pubblica Amministrazione" (MEPA) a mezzo Trattativa Diretta con l’operatore economico che abbia correttamente inviato un preventivo e che sia stato individuato idoneo. Ciascun soggetto che abbia inviato un preventivo ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante si impegna a fornire alla Stessa, prima dell’eventuale stipula del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisticontratto, la nuova organizzazione seguente documentazione: • Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1 comma 17; • Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010; La richiesta di preventivi di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del lavoro dovrà essere concordataCNR (xxx.xxx.xxx.xx sezione Gare e appalti), mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato ha lo scopo di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce favorire la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto più ampia partecipazione e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato consultazione di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Operatori economici abilitati sul MEPA.
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Premesse. La 1. In base all’art. 15 della legge n. 81/2017 183/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni (arttad eccezione della Questura ai fini della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno, per cui è richiesto il certificato di iscrizione al Corso di Dottorato) ed i soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra In questi casi l’utente deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le parti per stabilire lo smart workingautocertificazioni, quale modalità pena la violazione dei doveri d’ufficio.
2. L’Università di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partiCamerino rilascia pertanto, in ambito giornalisticobase alla normativa sopra citata, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale certificati utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati (art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000 – Testo Unico in materia di lavoro giornalisticodocumentazione amministrativa) e non chiede né accetta dai suoi utenti certificati rilasciati da Amministrazioni Pubbliche e da gestori di pubblici servizi.
3. InfattiIn conseguenza di quanto esposto ai punti precedenti: • l’Ateneo rilascia certificati sui quali è riportata la frase prevista dalla già citata normativa vigente “Il presente certificato si rilascia a richiesta dell’interessato e non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; • nei rapporti con l’Ateneo, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito i dottorandi, i dipendenti e gli utenti esterni devono ricorrere all’autocertificazione, ossia alla dichiarazione sostitutiva di accordo scritto tra aziendacertificazione ed alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artentrambi esenti dall’imposta di bollo (art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - 37, comma 1, D.P.R. 445/2000.
4. Non sono sostituibili con l’autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme comunitarie, di marchi e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore brevetti ed il comitato documento unico di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto artregolarità contributiva (DURC).
5. 26. Pertanto, L’ufficio della School of Advanced Studies provvede ad effettuare controlli sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione veridicità dei dati autocertificati dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriautenti. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionaleproposito, si ricorda che sono previste conseguenze penali, richiamate dall’art. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta 76 del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmenteD.P.R. 445/2000, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine carico di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale chiunque rilasci dichiarazioni o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:atti falsi.
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Premesse. Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici nei LL.PP., occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 rubricato “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Facendo un passo indietro l’art. 24, comma 8 del D. Lgs 50/2016, prevede infatti che: “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.” L’art. 24 comma 8 ha dunque sancito la necessità di emanare il decreto, divenuto appunto DM 17/06/2016, ma ha anche posto alcune prescrizioni in merito alla corresponsione dei corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura. In particolare, il comma 8-bis del medesimo articolo afferma che: “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.” E ancora il comma 8-ter prevede che: “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.” La legge determinazione di corrispettivi è stata poi ripresa dalle Linee Guida ANAC n. 81/2017 (artt1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti all’ingegneria, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e in ultimo aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Esse trattano l’argomento al capitolo III “Indicazioni operative” che qui, per stabilire lo smart workingsemplicità di lettura, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria non vengono integralmente riportate ma di cui agli artt. 18 si richiamano alcuni principi fondamentali: • Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni architettura e gli elementi altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016; • Per motivi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a sua volta contemplarebase di gara, così inteso come riportato dall’articolato che segueelenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. L’ accordo aziendale che introduce Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la modalità congruità dell’importo fissato, l’assenza di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede eventuali errori di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale impostazione o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al calcolo; • Al fine di garantire la compiuta formazione professionaleil principio dell’equo compenso, sono esclusi dalla modalità fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoregara, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:gara;
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Samples: Guida Corrispettivi
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttL’Organo Amministrativo, nell’ambito del sistema di governo societario, ha istituito con specifica delibera le funzioni fondamentali in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa. 18 Sono state istituite le Funzioni di Compliance, Risk Management, Attuariale e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingRevisione Interna. Sono stati altresì nominati i Titolari delle Funzioni nel rispetto dei requisiti previsti. I compiti attribuiti al Titolare della Funzione sono chiaramente definiti ed approvati, quale sentito il Collegio Sindacale, con delibera del Consiglio di Amministrazione che fissa anche poteri, responsabilità e modalità di esecuzione reportistica all’Organo Amministrativo stesso da parte del Titolare della prestazione Funzione. L’attività di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività supporto al Titolare della Funzione è esternalizzata e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo le attività sono regolate da apposita convenzione tra le parti, . Tale esternalizzazione non pregiudica in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale ogni caso il sistema di lavoro giornalisticogovernance dell’impresa e non incrementa il rischio operativo. Infatti, l’applicazione sono definiti adeguati meccanismi e presidi di controllo che assicurano la qualità e la continuità del servizio fornito, nonché la possibilità di continue verifiche sullo stesso. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha individuato all’interno della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito Società il Titolare della Funzione cui è stata assegnata la responsabilità correlata alla funzione nel pieno rispetto dei requisiti di accordo scritto tra aziendaprofessionalità, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artonorabilità e indipendenza. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria L’Alta Direzione può avvalersi dell’apporto della Funzione di cui agli arttRevisione Interna (richiesta di pareri, consulenza, compiti speciali, attività non previste da piano) attraverso apposita richiesta, formalizzata dall’Amministratore Delegato o dal Direttore Generale. 18 e 19 Il Titolare della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa Funzione con il direttoresupporto esterno applica con scrupolo la normativa interna aziendale, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata e le comunicazioni di periodo censite della modalità Politica di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione reporting all’Autorità di Vigilanza. Principi generali del lavoro all’interno Sistema di Control Governance delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale Funzioni di lavoro dei giornalistiControllo Interno. Nel caso di potenziali altre ipotesi di comunicazione all’IVASS, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, Funzione informa il direttore ed Collegio Sindacale e il comitato Consiglio di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccAmministrazione.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Premesse. La legge n. 81/2017 L’avviamento per le cure termali degli assicurati INPS (arttdi seguito denominato anche “Istituto”) alla struttura (di seguito denominata anche “amministrazione” o “struttura”), costituente un unico complesso alberghiero/termale, ovvero situata nelle vicinanze, è subordinato alla constatazione dello standard delle prestazioni sanitarie nonché del servizio alberghiero normalmente fornito ai clienti privati, standard che l’Amministrazione si impegna a garantire anche nei confronti degli assicurati che saranno avviati dall’Istituto. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingLe strutture saranno inserite, quale modalità di esecuzione previa valutazione dell’INPS della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partirispondenza delle condizioni richieste, in ambito giornalisticoelenco alfabetico annuale suddiviso per regione e per ciascuna tipologia di trattamento termale. L’elenco sarà messo a disposizione degli assicurati completo di indirizzo, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale numero di lavoro giornalistico. Infattitelefono e degli eventuali trattamenti gratuiti (esclusi quelli termali), l’applicazione di miglior favore rispetto a quelli generali praticati secondo il presente “capitolato”, nonché della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - categoria alberghiera e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa dell’ accreditamento tariffario con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, ASL per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplarecure termali, così come riportato dall’articolato che segueespressamente indicati dalle strutture stesse nell’atto di adesione. L’ accordo aziendale che introduce Per l'erogazione delle cure e la modalità sistemazione alberghiera, l'amministrazione si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto un congruo numero di esecuzione posti in tutti i turni stabiliti dall’INPS, ammettendo nella struttura gli assicurati autorizzati dall’INPS stesso. Il numero dei posti messi a disposizione potrà oscillare da turno a turno, tra la disponibilità minima e quella massima, entro il limite del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione25%. In deroga all’oscillazione anzidetta, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o le strutture potranno peraltro accettare un numero maggiore di assicurati rispetto alla disponibilità inizialmente fornita per i vari turni. Previa autorizzazione della Direzione regionale competente, può essere ammessa l’adesione parziale ai turni nel limite di 1/3 in meno, in apertura o in chiusura della stagione, rispetto ai turni programmati. L’assicurato, che sarà libero di scegliere il turno in cui praticare le cure, sarà preventivamente avvertito dall’INPS dell’accettazione della sua domanda. La domanda dal secondo anno di validità della presente convenzione, dovrà essere presentata durante l’anno di effettuazione delle cure. La Sede INPS competente ricevuta ed esaminata la domanda invierà un’apposita comunicazione/autorizzazione - a cui sarà allegato l’elenco delle strutture termali convenzionate – con cui l’assicurato prenderà diretti contatti con la struttura, almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. La comunicazione/autorizzazione costituirà presupposto per l’ammissione dell’interessato alle cure da parte della struttura, che segnalerà entro il giorno successivo - pena il mancato riconoscimento della tariffa per i giorni di ritardo - l’arrivo dell’interessato e l’inizio delle cure (queste ultime con le modalità indicate nel relativo punto B2, n. 4, lett. a) alla Direzione Provinciale presso cui è ubicata la struttura stessa e a quella a cui appartiene l’assicurato. Oltre alla comunicazione che precede, l’amministrazione, ricevute le prenotazioni da parte degli assicurati, invierà comunque alla Direzione Provinciale presso cui è ubicata la struttura, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del turno, l’elenco dei curandi di cui è previsto l’arrivo. All’atto della prenotazione la struttura termale potrà chiedere espressamente all’assicurato una somma, entro un massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working50 euro, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.)a titolo di caparra a garanzia dell’effettiva presentazione alle cure. Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto Tale somma dovrà essere comunque eseguita entro i limiti restituita alla fine del soggiorno o conguagliata con quanto eventualmente dovuto dall’assicurato per la fruizione di altri servizi; la stessa verrà altresì restituita nel caso in cui l’interessato, impossibilitato a presentarsi nel turno previsto, abbia comunicato la disdetta della prenotazione almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. Qualora lo stabilimento termale abbia una gestione diversa rispetto a quella alberghiera, quest’ultima, prima di confermare all’interessato la disponibilità, dovrà garantire la effettuabilità delle prescritte cure nel periodo in questione. I turni avranno la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero due settimane (dal lunedì della prima settimana, al sabato della seconda (13 giorni di soggiorno completo di cui 12 di cure), secondo il calendario triennale stabilito dall’INPS, allegato al presente capitolato (All. 1). L’arrivo è previsto il pomeriggio della domenica precedente l’inizio del turno e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente la partenza il sabato di fine turno, fermo restando quanto previsto di 10 ore giornaliereal successivo paragrafo E), pause comprese. L’accordo aziendale dovràpunto 2), altresìsecondo e terzo cpv.. L’allegato calendario generale dei turni, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire in particolare per il periodo 2009, potrà, comunque subire modifiche, che saranno tempestivamente comunicate ai singoli aderenti. Per tutti gli adempimenti connessi con la pratica attuazione del servizio, si dovrà far capo alla Direzione Provinciale dell’Istituto che effettua il pagamento delle fatture, ovvero alla Direzione Regionale competente. Il servizio potrà cessare di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “avere efficacia od essere modificato in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltàqualsiasi momento, in relazione all’evoluzione ad eventi che dovessero influire sulla erogazione delle esigenze lavorativeprestazioni alberghiere o di quelle terapeutiche, che costituiscono il presupposto delle prime. La volontà della struttura di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmentepartecipare al servizio si concretizza mediante l’invio, a prestare un determinato mezzo di lettera raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPS dove è ubicata la struttura termale, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico/invito, della espressa adesione al presente capitolato, unitamente alle dichiarazioni della sussistenza dei requisiti di seguito indicati e all’indicazione dei posti messi a disposizione in tutti i vari turni, adesione che avrà validità fino all’anno solare 2011; è fatta salva la facoltà di recesso anticipato, da effettuare con lettera raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPS dove è ubicata la struttura termale, almeno entro il 31 ottobre degli anni 2009 o 2010, recesso che avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’adesione, per la quale potrà essere utilizzato lo schema riportato in allegato (All. 2), dovrà essere debitamente sottoscritta (anche dal titolare delle Terme qualora la titolarità della struttura alberghiera e dello stabilimento facciano capo a due soggetti distinti) con l’esatta denominazione della struttura e indicazione espressa degli altri elementi indicati di seguito nel presente paragrafo e non dovrà contenere riserve o condizioni di sorta, a pena di esclusione. Eventuali adesioni successive al termine indicato nell’avviso al pubblico/invito 2009 avranno efficacia per gli anni solari successivi a quello di adesione, entro il triennio di validità del presente capitolato.
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.;
b) il possesso della licenza di Pubblico esercizio rilasciata dal Comune in relazione all’attività svolta;
c) (per l’albergo) la classificazione con almeno 3 stelle;
d) (per le terme) l’accreditamento presso le competenti strutture sanitarie al livello tariffario A, ovvero B;
e) (per l’albergo non costituente unico complesso con le terme) l’ubicazione nelle vicinanze delle terme e, se la distanza è superiore a circa 300 metri, ma non oltre 700 metri, collegamento con le medesime tramite servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previstiautomobilistico di navetta dedicato, continuativo e coperto da polizza assicurativa per danni alle persone trasportate in corso di validità;
f) l’inesistenza di crediti dell’Istituto nei confronti dell’azienda;
g) la regolarità della posizione aziendale sotto il profilo contributivo, regolarità che deve sussistere per tutta la durata del contratto;
h) la regolarità sotto il profilo normativo generale, con particolare riferimento all’aspetto fiscale, alla inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla legislazione antimafia (in proposito dovrà essere prodotto lo stato di famiglia e certificato di residenza dei titolari degli alberghi e/o stabilimenti), alla rispondenza alle prescrizioni del d.lgs. Al fine n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni e al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 68/1999 (“norme per il diritto al lavoro dei disabili);
i) il possesso della certificazione di evitare prevenzione antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco; Le condizioni suddette potranno essere autocertificate secondo le disposizioni vigenti, salvo la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto documentazione richiesta dalla legislazione antimafia e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione certificazione dell’assicurazione di cui al punto e) che dovranno essere prodotte in copia autentica prima dell’avvio degli assicurati. La certificazione o le autocertificazioni dovranno essere rinnovate annualmente prima dell’avvio dei curandi e comunque alla eventuale scadenza di validità anticipata rispetto alla data dell’ultimo giorno di cure della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale stagione. Tutti i requisiti per il convenzionamento saranno verificati annualmente, prima dell’inizio della stagione termale, dalle Direzioni regionali INPS competenti, secondo le prescrizioni della Direzione generale. Ulteriori accessi di verifica potranno essere effettuati durante l’anno. L’eventuale cessione di azienda ad altro soggetto dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratoreimmediatamente comunicata all’Istituto, che ne mantiene comunque si riserva la piena disponibilità, al fine facoltà di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:recedere dal contratto.
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Samples: Capitolato Regolante
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttIl presente documento fornisce le indicazioni generali relative alle specifiche informative finalizzate alla gestione digitale del progetto. 18 Costituisce atto propedeutico alla redazione dell’Offerta per la Gestione Informativa oGI, come di seguito specificato. L’art. 23, c.13, del D.lgs. 50/2016 introduce il concetto di metodi e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingstrumenti elettronici specifici atti alla definizione, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività consegna e ad agevolare la conciliazione gestione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le particontenuti informativi, in ambito giornalisticoformato digitale, va tuttavia declinata tenuto conto relativi ad un appalto di opera pubblica. Il presente documento, di seguito denominato Capitolato Informativo è stato redatto avendo a riferimento le indicazioni della Norma UNI 11337:2017. L’ottemperanza da parte del concorrente alle richieste espresse da questo Capitolato Informativo è da intendersi obbligatoria e prenderà forma con la redazione del documento Offerta per la Gestione Informativa (oGI). Il documento prodotto dal concorrente a dimostrazione delle previsioni contenute sue capacità di assicurare le esigenze della Stazione Appaltante sarà oggetto di valutazione, nei termini indicati nel Contratto nazionale Disciplinare di lavoro giornalisticogara. InfattiIl Capitolato Informativo costituisce l’atto propedeutico ed indispensabile alla redazione di una Offerta per la Gestione informativa in fase di gara in cui il Concorrente, l’applicazione rispondendo ad ogni specifica sezione del Capitolato Informativo, descrive come intende garantire la rispondenza a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante da considerarsi pre- contratto BEP(pre contract BIM Execution Plan - PAS 1192-2:2013). Si specifica che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e prima della modalità stipulazione del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito contratto d’appalto, l’affidatario avrà l’onere di accordo scritto tra aziendaprodurre un piano per la Gestione Informativa (pGI) che sostanzia, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’artintegra e precisa quanto dichiarato nell’oGI, anche sulla base di osservazioni, commenti e prescrizioni proposte dalla Stazione Appaltante contestualmente all’aggiudicazione. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - Quanto richiesto nel documento in oggetto non esime l’affidatario da tutte le proprie e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando più ampie responsabilità inerenti sia il rispetto delle procedure previste normative nazionali applicabili al riguardo dall’artcaso, sia l’adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi possibili, sia sul piano realizzativo che gestionale. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con Il Piano di Gestione Informativa farà parte a tutti gli effetti dei Documenti Contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Appalto e traduce il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione nell’ottica della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione digitalizzazione dei processi informativi della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Stazione Appaltante.
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Samples: Servizi Di Progettazione
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttL’Amministratore di Condominio è una professione che riveste grande importanza nella complessa pratica della gestione condominiale dei fabbricati civili, anche alla luce delle recenti disposizioni di riforma del quadro normativo inerenti il condominio e la sua amministrazione. 18 Come visto dal capitolo dedicato all’Amministratore di Condominio, sono diversi i compiti e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra gli obblighi a cui deve attenersi. Ciò richiede una sempre maggiore preparazione e competenza per svolgere con diligenza l’incarico e tutelare gli interessi del condominio che rappresenta. Ovviamente anche tale professione è soggetta a rischio, per cui è lecito chiedersi cosa succederebbe se l’Amministratore venisse meno a uno o più dei suoi compiti e da questo ne derivasse un danno per il condominio? Logicamente ne pagherebbe le parti conseguenze e ne risponderebbe personalmente, una cosa non di poco conto considerando che, se fosse chiamato a rispondere di un sinistro grave, potrebbe irrimediabilmente compromettere la propria situazione patrimoniale. Alla luce di ciò, analogamente a quanto detto per stabilire la polizza del condominio, è sempre consigliabile per l’Amministratore trasferire il rischio e stipulare una polizza di Responsabilità Civile della professione che lo smart workingtuteli in caso di errore nell’esercizio delle sue funzioni; ancor più se tale polizza riguarda la tutela di tutti i condomini che amministra. Tutto questo consente, quale modalità oltre che una personale tutela, un rapporto di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa maggiore fiducia con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata condominio (o i condòmini) che rappresenta (al di là che la polizza sia o meno richiesta). Di norma le Compagnie assicurative regolano il Premio della modalità polizza professionale principalmente in funzione del fatturato dell’Amministratore (di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione solito sulla base del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, fatturato dell’anno precedente) ma anche sulla scorta di quanto premessoaltri elementi di rischio quali ad esempio: - il numero dei dipendenti - i massimali di garanzia - l’estensione agli errori pregressi; - l’ambito di validità territoriale; - eventuali errori già manifestati; - eventuali garanzie aggiuntive. Tali informazioni vengono raccolte attraverso un questionario assuntivo che l’Amministratore compila e sottoscrive e che consentono all’Assicuratore di definire il rischio. Si tenga conto di alcune cose: - che la compilazione del questionario non obbliga l’Amministratore alla stipula del contratto, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità ma ne sarà parte integrante qualora si decida di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente la polizza; - che per quanto riguarda le indicazioni dichiarazioni rilasciate dall’Amministratore nel questionario, valgono le disposizioni di cui si è parlato nel paragrafo circa la veridicità delle stesse e gli elementi stesso dicasi per l’obbligo di dettaglio comunicare le eventuali variazioni del rischio; - che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire garanzia assicurativa sarà subordinata allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità svolgimento della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e nel rispetto della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:normativa vigente.
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Samples: Assicurazione Del Condominio
Premesse. La L’articolo 60, comma 1, del vigente CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI 17/06/2011, prevede le attività culturali e ricreative promosse nell'azienda siano gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori e che la regolamentazione di tali organismi sia demandata alla contrattazione aziendale. Le parti prendono atto che presso CMV SERVIZI e, dunque, presso CMV RACCOLTA è stato istituito e risulta funzionante un CRAL, denominato CRAL GRUPPO CMV SERVIZI - Associazione di Promozione Sociale, via Baldassarre Malamini, 1 - 44042 CENTO (Ferrara) - codice fiscale 90012820388. Il succitato CRAL GRUPPO CMV SERVIZI ha sottoscritto con la parte datoriale un apposito accordo di agibilità (16/11/2012) che prevede, da un lato, l’utilizzo di uno spazio all’interno della struttura del Gruppo CMV SERVIZI dotato di arredi, fruibile compatibilmente con le procedure di prenotazione in essere, dall’altro, la possibilità di godere di un monte annuale permessi aziendali retribuiti pari a 60 ore, da utilizzarsi da parte dei membri del CdA, anche in modo diversificato. Accanto a ciò, per ciascun dipendente associato al CRAL, vengono garantite due ore di permesso retribuito all’anno per partecipare alla presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Con accordo sottoscritto in data 14/09/2012 al CRAL GRUPPO CMV SERVIZI sono stati assegnati fondi annuali pari al prodotto di 100,00 (cento/00) euro per il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre di ciascun anno. L’azienda, in forza di quanto prescritto dall’articolo 60 del vigente CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI 17/06/2011, sostiene la costituzione di una associazione di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 81/2017 383 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale dell’Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, denominata CRAL CLARA SPA, cui possono partecipare tutti i dipendenti dell’azienda, gli ex dipendenti di CLARA SpA e delle aziende partecipanti alla sua costituzione (arttCMV RACCOLTA e AREA), i famigliari dei soci e quanti, condividendone le finalità istituzionali, ne vogliano far parte. 18 CLARA SpA contribuirà alle spese di funzionamento e 19di gestione del CRAL nei seguenti termini: • sarà garantita, presso la sede aziendale o presso una delle sedi periferiche, la fruibilità di un apposito spazio, dotato di arredi, anche in comunione con altre attività, da prenotarsi con le modalità che saranno in uso nell’azienda, per l’agibilità funzionale del CRAL; • sarà messo a disposizione: • un monte permessi annuali retribuiti pari a 60 (sessanta/00) espressamente prevede l’accordo scritto tra ore, da fruirsi da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione del CRAL; • un monte permessi annuali retribuiti pari a 2 (due/00) ore, per ciascun dipendente associato al CRAL, per consentire la partecipazione alle assemblee che verranno convocate per la discussione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell’APS; • verrà garantito un contributo annuale pari al prodotto di 40,00 (quaranta/00) euro per il numero di dipendenti presenti in organico al 31 dicembre dell’anno precedente - il contributo sarà versato in due rate: la prima, pari al 50% del contributo dell’anno precedente, entro il mese di marzo - il conguaglio entro il mese di agosto; • per il 2017 le parti per stabilire concordano che il contributo annuale sarà pari a 17.000,00 (diciasettemila/00) euro e lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partistesso verrà versato, in ambito giornalisticoun’unica soluzione, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale entro trenta giorni dalla data di lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità costituzione del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore CRAL CLARA SPA; • le condizioni su citate saranno valide fino al 31/12/2019 - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, successivamente le parti sottoscrittrici del si ritroveranno per rimodulare il presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccaccordo.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Accordo Sindacale Aziendale
Premesse. La legge n. 81/2017 (arttdisciplina relativa ai contratti pendenti nel concordato preventivo ha rappresentato e, per alcuni versi, continua ancor oggi a rappresentare una delle tematiche più controverse dell’intera sistematica fallimentare italiana. 18 ‚ll’analitica e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti per stabilire lo smart workingdettagliata disciplina dettata in tema di rapporti preesistenti nel fallimento, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatoregolati dalla disposizione contenuta nell’articolo 72 l.fall, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partifaceva da contraltare, in ambito giornalisticotema di concordato preventivo, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale l’inspiegabile silenzio del Legislatore. Tale mancanza, foriera di numerose problematiche applicative poneva gli operatori del diritto e lo stesso imprenditore uno stato di incertezza tale da rendere eccessivamente nebuloso l’accesso alla procedura de qua. Il presente lavoro giornalistico. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito muoverà dunque dall’analisi degli orientamenti sviluppatisi intorno all’opportunità o meno di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - applicare in via sperimentale ed analogica al concordato preventivo la disciplina dettata in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione ambito fallimentare e, precisamente, lo stesso articolo 72 l.fall.. Lo scrivente si soffermerà sulle soluzioni interpretative offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza al fine di garantire colmare tale vuoto normativo, interpretato da alcuni come chiaro segno dell’impossibilità di estendere la compiuta formazione professionaledisciplina del fallimento al concordato preventivo, sono esclusi da altri, al contrario, come tacita volontà di equiparare le due figure in nome dell’unitarietà, quanto a funzioni presupposti ed effetti, delle procedure concorsuali disciplinate dalla modalità legge fallimentare. Dopo aver tratteggiato lo stato dell’arte agli albori della riforma, la trattazione procederà ad illustrare la svolta rappresentata dall’introduzione dell’articolo 169 bis l.fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 8, che, sposando la tesi maggiormente avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha donato alla disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo un precipuo ed autonomo assetto normativo. L’intervento del 2012 definito dalla stessa dottrina “un’equilibrata soluzione di lavoro agile compromesso tra le esigenze dell’imprenditore in crisi e il sacrificio imposto al contraente in bonis” ha rappresentato la manifestazione di una chiara volontà del Legislatore di favorire la soluzione concordataria della crisi, consentendo al debitore di liberarsi da quei contratti che ostacolino il processo di riorganizzazione e concorsualizzando, contestualmente, il diritto di credito del contraente in bonis, in virtù del venir meno del vincolo negoziale. Particolare attenzione sarà rivolta ad un’altra figura introdotta dalla stessa legge di riforma, riflesso anch’essa dello spirito della riforma: il c.d. concordato in bianco o con riserva ossia la facoltà per l’imprenditore che presenti richiesta ex articolo 161 l.fall. di posticipare il momento della presentazione del piano concordatario, beneficiando comunque degli effetti dell’accesso alla procedura concorsuale de qua . Non mancherà, anche con riferimento a quest’ultimo istituto, l’indagine volta ad accertare la compatibilità dello stesso con gli strumenti della sospensione e dello scioglimento delineati nell’articolo 169 bis l.fall. ‚ll’analisi sostanziale e procedurale della disciplina regolante i praticantirapporti pendenti nel concordato preventivo seguirà poi un’approfondita indagine critica delle numerose fragilità riferibili alla stessa norma. L’accordo aziendale dovrà contenere Il plauso manifestato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nei confronti dell’intervento legislativo sopra richiamato ha subito invero, fin dalle prime applicazioni dell’articolo 169 bis l.fall., una repentina battuta di arresto. L’agognato inserimento di una disposizione che disciplinasse la precisazione sorte dei rapporti pendenti nella procedura del concordato preventivo, priva fino a quel momento di qualsiasi collocazione all’interno della legge fallimentare, si era infatti dimostrato sotto numerosi aspetti deludente ed eccessivamente frettoloso. La seconda parte della trattazione sarà dunque dedicata allo studio di alcuni aspetti di indiscutibile rilievo pratico trattati dal Legislatore con estrema genericità, o per cui - nonostante come noto risulti difficilemeglio dire approssimazione, nelle redazioniche hanno reso ancor più incerto l’assetto sostanziale e procedurale dell’istituto, l'esatta determinazione si da comprometterne le elementari esigenze di certezza connesse alla sua applicazione. Xxxxxxx affrontati uno ad uno i dubbi interpretativi sorti con riferimento all’articolo 169 bis l.fall e le soluzioni integrative offerte dal d.l.83/2015 in relazione alle questioni afferenti, l’ambito di applicazione della norma e l’infelice nozione di “contratti in corso di esecuzione”, l’individuazione del numero delle ore momento di lavoro presentazione della domanda e la possibilità di deposito in corso di procedura, il diritto al contraddittorio del contraente in bonis e le finalità connesse al suo intervento, la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione o di scioglimento, finanche la natura prededucibile o concorsuale dell’indennizzo concesso al contraente a titolo di risarcimento del danno. ‚ll’indagine in chiave teorica degli aspetti problematici della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornalieredisciplina dei contratti pendenti seguirà, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo nella terza ed ultima parte del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta focus su alcune fattispecie contrattuali che con maggiore frequenza vengono ad acquisire rilevanza nell’ambito del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:concordato preventivo.
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Premesse. Il presente documento costituisce l’allegato tecnico al testo dell’Accordo di Pianificazione “COLLEGAMENTO DA CITTIGLIO A LAVENO - SP1” (in seguito denominato semplicemente accordo), e ha in particolare la finalità di sintetizzare i dati conoscitivi dei sistemi territoriali ed ambientali considerati e definire le strategie di sviluppo e le azioni di progetto, riservando al rapporto ambientale il ruolo privilegiato della valutazione degli effetti ed al testo dell’accordo quello della definizione degli impegni. Detto accordo è stato promosso quale occasione di condivisione di una proposta pianificatoria/progettuale in grado di valutare le soluzioni viabilistiche alla luce sia dell’efficienza trasportistica sia del loro minor impatto territoriale, nonché di supportare con interventi di valorizzazione territoriale (agendo non solo per mitigare gli impatti ma per, almeno in parte, risolvere le attuali criticità ambientali e paesaggistiche) e con indirizzi di governo delle trasformazioni indotte (in un’ottica di sostenibilità delle politiche insediative di rilievo sovracomunale). L’accordo si propone di interpretare l’infrastruttura come progetto di territorio, in una logica di approccio integrato ai progetti infrastrutturali che caratterizza l’azione della Provincia sin dalla stesura del Documento Strategico, preliminare alla redazione del PTCP. La legge n. 81/2017 Provincia si è infatti proposta l’obiettivo di “Governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali” principalmente con due tipi di attività: - “Definire criteri di valutazione dei progetti infrastrutturali per limitare gli impatti sui sistema ecologico, paesaggistico e socio-economico”, che ha portato all’introduzione nelle NdA del PTCP delle previsioni in merito alla “Compatibilità ambientale delle infrastrutture” (arttart. 18 15) da perseguire attraverso adeguati studi di inserimento volti ad indagare le relazioni tra infrastruttura e 19) espressamente prevede l’accordo scritto contesto (territoriale, paesaggistico, ambientale, insediativo); - “Prospettare indirizzi per la gestione delle trasformazioni indotte”, che ha invece trovato concretezza nell’inserimento, nei diversi temi trattati dal PTCP, di indirizzi relativi alle previsioni infrastrutturali (art. 48, per l’impatto rispetto al sistema agricolo, art. 55 sulla valorizzazione del bosco, art. 71, indirizzi per la rete ecologica provinciale). Tale indirizzo di governo provinciale trova conferma anche nelle azioni promosse da Regione Lombardia ed in particolare negli indirizzi derivanti dai “Piani di sistema – tracciati base paesistici”,. Dal documento redatto per la Regione da IREALP è possibile trarre considerazioni circa la multifunzionalità del progetto infrastrutturale, si ribadisce infatti che “l’oggetto della pianificazione e della progettazione è la rete e il suo contesto” proprio perché “ogni intervento che riguarda le infrastrutture è un complesso progetto di paesaggio [di territorio, precisiamo noi]” sul quale “occorre stabilire una stretta collaborazione tra le parti per stabilire lo smart workingchi pianifica e progetta l’infrastruttura e chi pianifica e progetta i territori contermini”. L’approccio al progetto infrastrutturale “come progetto di territorio”, quale modalità inteso nella duplice veste di esecuzione della prestazione di lavoro subordinatoprogettazione coordinata tra infrastruttura viaria e suo inserimento/mitigazione/compensazione paesistico- ambientale (richiamandosi all’esperienza dell’autostrada pedemontana lombarda), finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavorogoverno coordinato delle trasformazioni indotte dalla nuova infrastruttura, posto al centro della volontà di azione provinciale, è stato quindi posto alla base dello sviluppo dell’Accordo di Pianificazione. La previsione dell’accordo tra le partiDa ciò è derivato dunque anche lo sviluppo del processo di Valutazione Ambientale Strategica che, in ambito giornalisticosecondo un approccio integrato, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale ha permesso di lavoro giornalistico. Infattipalesare coerenze e potenziali criticità inerenti sia la sostenibilità ambientale dell’Accordo sia la sua sostenibilità sotto il profilo economico e sociale, l’applicazione della modalità ed ha fornito, come esito del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infattiprocesso valutativo, un vero e proprio diritto quadro di riferimento alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo decisione ampio ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:integrato.
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Samples: Accordo Di Pianificazione
Premesse. La legge n. 81/2017 In base a quanto emerso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.19936 citata in precedenza, con la presente si è proceduto alla determinazione del valore venale a base del calcolo dell’indennità di servitù per i terreni interessati dalle condotte irrigue. Criteri di calcolo: Nel procedere al calcolo della “Indennità di asservimento” ai sensi di legge, sono stati adottati i seguenti criteri: • Preliminarmente è stata accertata la destinazione urbanistica dei terreni interessati dalle opere. In base all’esame del vigente strumento urbanistico dei Comuni di Manoppello e Casalincontrada, è emerso che le condotte irrigue (arttinteressate dalla servitù) ricadono per la maggior parte in “zone agricole”, per alcuni casi in “zone edificabili e per casi sporadici in “zone non edificabili”; nello specifico si evidenzia che le destinazioni urbanistiche riscontrate sono state le seguenti: -xxxx xxxxxxxx (x0) -xxxx xxxxxxxx (x0) -verde pubblico attrezzato -completamento urbano (b2.1) -completamento urbano (b2.3) -zona agricola a valenza ambientale (B.3.2.) Per l’individuazione dell’indennità di servitù relativa alle zone edificabili si riferirà nel successivo paragrafo della presente relazione. 18 e 19) espressamente prevede l’accordo scritto tra • Tenuto conto che le parti per stabilire lo smart working, quale modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La previsione dell’accordo tra le partizone agricole interessate dalle opere risultano in prevalenza senza colture arboree, in ambito giornalisticocasi limitatissimi si riscontrano piante arboree e che comunque, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale stante la tipologia di lavoro giornalistico. Infattiopere (condotte irrigue interrate), l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere si andrà ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premessointeressare le aree libere da piantagioni, per la individuazione del valore venale si farà riferimento ad un terreno agricolo senza soprassuolo. Per quanto concerne le zone non edificabili, stante il vincolo a “verde pubblico attrezzato” riscontrato, si applicherà una corretta gestione dell’istituto riduzione pari al 20% del lavoro agilevalore venale. Tali valori, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro espressi in sede aziendale (AziendaEuro/Direttoreettaro, saranno poi trasformati in Euro/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni mq e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro successivamente moltiplicati per un periodo coefficiente pari a 0,50 per individuare l’indennità di tempo determinato dalle parti, ulteriore servitù. • Per la determinazione dei prezzi sono stati raccolti molti dati e svolte accurate indagini di mercato che hanno portato ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoriadati che seguono. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi Il calcolo effettuato in base ai criteri sopra enunciati ha portato alla determinazione dei seguenti valori a mq come sotto riportato nel dettaglio: Manoppello €/ettaro 20.000,00 €/mq 2,00 €/mq 1,00 Casalincontrada €/ettaro 20.000,00 €/mq 2,00 €/mq 1,00 Manoppello €/ettaro 16.000,00 €/mq 1,60 €/mq 0,80 Zone non edificabili destinate a “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:Verde Pubblico Attrezzato”
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Premesse. La legge n. 81/2017 Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella Conferma d’Ordine (arttper brevità CdO) e sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita (per brevità CGV). 18 Eventuali variazioni o comunicazioni nel corso della fornitura non costituiranno novazioni di contratto. Le CGV sono parte integrante dei nostri listini e 19saranno inviate, in allegato, a tutti i nuovi Clienti contestualmente alla prima CdO. L’Acquirente potrà in ogni momento visionare e scaricare le CGV dal nostro sito: xxx.xxxxx.xx. A ordinazione ricevuta, Vefim S.r.l. avrà 30 (trenta) espressamente prevede l’accordo scritto tra le parti giorni di tempo, durante i quali l’ordinazione stessa rimarrà irrevocabile da parte del cliente, per stabilire lo smart working, quale modalità trasmettere la relativa accettazione. L'Acquirente dichiara di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita essere a conoscenza delle nostre CGV e di lavoroassumersi ogni rischio o responsabilità derivante dall'uso del prodotto acquistato avendone accertata l'idoneità all'uso per il quale intende destinarlo. La previsione dell’accordo tra 2. Inoltro, formalizzazione e Conferma dell’Ordine Secondo quanto previsto dalle nostre Procedure Aziendali gli ordini dovranno esserci trasmessi esclusivamente in forma scritta e inviati mediante posta elettronica, fax, posta prioritaria. Gli ordini telefonici dovranno esserci confermati in forma scritta entro i 2 (due) giorni successivi e formulati mediante una delle modalità sopra descritte. Qualsiasi ordine inoltrato da un nostro Agente di Xxxxxxx, dovrà essere approvato da Vefim S.r.l.: L’accettazione dell’ordine sarà formalizzata con l’invio all’Acquirente della nostra CdO a mezzo posta elettronica o fax. Per quanto non espressamente specificato nella CdO, fanno fede le partipresenti CGV. L’Acquirente dovrà verificare con la massima attenzione e tempestivamente la CdO segnalando a Vefim S.r.l. entro 1 (uno) giorno dalla data della CdO, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalisticoeventuali contestazioni. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria di cui agli artt. 18 e 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 e fermo restando il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’art. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalistiIn mancanza, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editore, il direttore ed il comitato di redazione o fiduciario di redazione in virtù delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni CdO si intende interamente e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi eccincondizionatamente accettata.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta in remoto dovrà essere comunque eseguita entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto di 10 ore giornaliere, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:
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Samples: Modulo Concessione Linea Di Credito
Premesse. La legge n. 81/2017 Il presente Piano di Sicurezza e Xxxxxxxxxxxxx, che nel seguito viene indicato come “PSC”, contiene, come disposto al Titolo IV del X.X.xx 81/08, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dalle Imprese Appaltatrici ed subappaltatrici nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto. Il PSC viene redatto seguendo la traccia definita nell’allegato XV del Testo Unico e secondo le istruzioni del D.M. 09-09-2014. Gli argomenti sono evidentemente interlacciati e, per maggior garanzia si è preferito ripetere alcune prescrizioni in più paragrafi, senza preoccuparsi della ridondanza. Il PSC riporta l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano l’appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente. I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno poter prendere visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori (arttTitolo IV del Testo Unico); gli stessi rappresentanti dei lavoratori potranno avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e ove lo ritengano necessario produrre proposte di modifica. 18 E' facoltà e 19dovere del Coordinatore in fase di esecuzione, ove egli stesso lo ritenga necessario per il verificarsi di mutate condizioni nel corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque indispensabile, apportare eventuali modifiche al fine di integrare e migliorare il presente Piano. Il Piano stesso potrà essere modificato, integrato od aggiornato dal Coordinatore anche in accoglimento di eventuali proposte da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni. • Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia quelli dipendenti dell'impresa appaltatrice che quelli autonomi, dovranno seguire i contenuti e prescrizioni del presente Piano. • Il committente (Responsabile dei Lavori) espressamente prevede l’accordo scritto tra è obbligato a prodursi perché nell'ambito delle lavorazioni vengano applicate le parti per stabilire lo smart workingnorme di sicurezza previste dalla legge, quale modalità attraverso la valutazione preventiva del rischio e la vigilanza nella fase di esecuzione; potrà essere coadiuvato, incaricandoli personalmente, dai Coordinatori in fase di progetto e di esecuzione della prestazione lavori. • Il Coordinatore in materia di lavoro subordinato, finalizzata ad incrementare sicurezza e salute durante la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi esecuzione dell'opera è tenuto agli obblighi di vita e di lavorocui all'art. La previsione dell’accordo tra le parti, in ambito giornalistico, va tuttavia declinata tenuto conto delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico92 del D.Lgs. Infatti, l’applicazione della modalità del lavoro smart all’interno delle redazioni potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra azienda, direttore - responsabile dell’organizzazione del lavoro secondo l’art81/08. 6 del CNLG FNSI ANSO FISC - e giornalista interessato come previsto dalla normativa ordinaria • I Lavoratori autonomi sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 18 21 e 94 del D.Lgs. 81/08. • I Datori di lavoro per le Imprese Appaltatrici sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 17, 18, 93, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/08. • I preposti, ed i responsabili del Cantiere sono tenuti agli obblighi di cui agli artt. 19 della legge sul lavoro agile n. 81 del 2017 D.Lgs. 81/08. • I lavoratori sono tenuti agli obblighi di cui agli art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare, il Direttore Tecnico di Cantiere, che dirige l'impresa è tenuto ad attuare il presente Piano di Sicurezza e fermo restando di Coordinamento e ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che si rendono necessarie a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle procedure previste al riguardo dall’artnorme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 26 CNLG FNSI ANSO FISC. Inoltre, ove l’editore, d’intesa con il direttore, intenda ricorrere ad un’applicazione generalizzata della modalità Il Direttore Tecnico di lavoro agile o che comunque comporti una modifica dell’organizzazione del lavoro all’interno delle redazioni e interessi tangenzialmente aspetti retributivi e normativi del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, la nuova organizzazione del lavoro dovrà essere concordata, mediante apposito accordo, tra l’editorecantiere, il direttore Preposto o l’assistente di cantiere per conto dell'impresa è tenuto, secondo le proprie competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte di tutti le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dal Piano di Sicurezza e dal Coordinatore in fase di esecuzione. In particolare devono rendere edotti i lavoratori circa i rischi specifici cui sono esposti in funzione delle mansioni loro affidate; ad assicurare l'affissione di idonei cartelli monitori in cantiere; ad esigere dai lavoratori il rispetto delle norme e misure di prevenzione e protezione vigenti e previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal proprio Piano Operativo di Sicurezza; a verificare le omologazioni, i collaudi e le verifiche dei macchinari, attrezzature ed il comitato impianti di redazione o fiduciario cantiere. Ciascun lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di redazione in virtù quella delle prerogative garantite dal predetto art. 26. Pertanto, sulla scorta di quanto premesso, per una corretta gestione dell’istituto del lavoro agile, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo quadro in sede aziendale (Azienda/Direttore/CDR-Fiduciario) contenente le indicazioni e gli elementi di dettaglio che ciascun accordo scritto individuale (Direttore/Giornalista) dovrà a sua volta contemplare, così come riportato dall’articolato che segue. L’ accordo aziendale che introduce la modalità di esecuzione del lavoro agile - in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, fatto salvo il futuro accordo sulla sua trasformazione in strutturale - dovrà avere una durata predeterminata massima di un anno. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere una percentuale o un numero massimo predeterminato di giornalisti da adibire allo smart working, ripartito su singole unità operative (redazioni, servizi ecc.). Tenuto conto delle peculiarità della professione e, al fine di garantire la compiuta formazione professionale, sono esclusi dalla modalità di lavoro agile i praticanti. L’accordo aziendale dovrà contenere la precisazione per cui - nonostante come noto risulti difficile, nelle redazioni, l'esatta determinazione del numero delle ore altre persone presenti sul luogo di lavoro e della loro distribuzione - anche la prestazione lavorativa svolta sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni; ad utilizzare i macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva ed individuale conformemente alle istruzioni ricevute ed alle norme di sicurezza; a non modificare in remoto dovrà essere comunque eseguita entro alcun modo i limiti suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di durata massima dell’orario protezione collettiva ed individuale; a segnalare tempestivamente ai propri superiori qualunque difetto o carenza dei suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di lavoro giornaliero protezione collettiva ed individuale; a sottoporsi ai controlli sanitari previsti; a rispettare e settimanale (36 ore settimanali) tenuto conto dell’arco d’impegno massimo contrattualmente previsto contribuire all'applicazione del presente Piano di 10 ore giornaliereSicurezza e Coordinamento, pause comprese. L’accordo aziendale dovrà, altresì, individuare “i tempi come eventualmente aggiornato dal Piano Operativo di riposo del lavoratore” nonché “le misure tecniche Sicurezza e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. L’art. 19 della L. 81/2017 introduce, infatti, un vero e proprio diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro per un periodo di tempo determinato dalle parti, ulteriore ai tempi di riposo definiti dalla contrattazione di categoria. A tal riguardo le parti prevedono l’attivazione della modalità silenziosa delle chat di redazione così da garantire per il periodo di riposo l’assenza di comunicazioni inerenti l’attività redazionale. Tale sarà anche estesa all’utilizzo delle email aziendali attivando appositamente l’assenza di notifiche durante i periodi di riposo. Quanto al luogo della prestazione, dovrà svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa” e, pertanto, garantendo una alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Pertanto, il giornalista - pur indicando in sede di accordo individuale (lettera b, dello schema allegato) il luogo esterno alla redazione in cui “di massima” eseguirà la propria prestazione lavorativa esterna, nelle giornate concordate col direttore - avrà la facoltà, in relazione all’evoluzione delle esigenze lavorative, di modificare - senza autorizzazione - la scelta del luogo. Xxx, in occasione della giornata di lavoro da remoto, il giornalista, sarà chiamato, anche occasionalmente, a prestare un determinato servizio esterno allo stesso saranno garantiti tutti gli istituti contrattualmente previsti. Al fine di evitare la “smaterializzazione della redazione” – che impoverisce il confronto e la discussione redazionale con la conseguente diminuzione della qualità del prodotto editoriale quale opera intellettuale collettiva – l’accordo aziendale dovrà prevedere un numero massimo predeterminato di giorni (su base settimanale o mensile) in cui la prestazione può essere resa, dal singolo lavoratore, in modalità agile all’esterno dei locali della redazione. L’accordo quadro dovrà inoltre contenere la precisazione che lo svolgimento della prestazione in smart working non comporta la variazione della sede di lavoro assegnata e che quando la prestazione non viene resa in remoto ma in presenza in redazione, la stessa viene prestata nella consueta postazione lavorativa assegnata al lavoratore, che ne mantiene comunque la piena disponibilità, al fine di garantire, in caso di recesso, il ripristino effettivo ed immediato della situazione precedente. L’accordo aziendale dovrà inoltre prevedere che l’attività resa all’esterno della redazione dovrà svolgersi garantendo:nel corso d'opera.
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Samples: Piano Di Sicurezza E Coordinamento