Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Contract for Asset Management Services, Contratto Di Servizio, Contratto Di Servizio
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’AppaltatoreL’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’AppaltatoreL’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’AppaltatoreL’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’ISPRA e alla Prefettura – - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. L’ISMEA L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Resta inteso che l’ISMEAAl fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si riserva obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di procedere apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazionequalsiasi titolo interessate ai lavori, ai sensi di legge servizi e di contrattoalle forniture.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Contratto Di Servizio, Servizio Di Manutenzione Ed Assistenza, Service Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi a mente dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattoLegge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di Romarisoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’ISMEA L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 105118, comma 2, quinto 11 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’ISMEAl’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore L’Aggiudicatario è tenuto a comunicarle comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti già effettuatiall’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi, Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Romacomunicazione. L’ISMEA L’ASST appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subforniturasubservizio, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAtrasmettere, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEAl’ASST, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore stessi – che saranno comunicati dall’Appaltatore ai competenti Uffici dell’ASST appaltante con le modalità esplicitate nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, co. 8commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore e dell’articolo 38 del Contratto.
4. Il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori o e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di pagamento costituisce causa dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno [•] qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà suo carico, che nei contratti di subappalto cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, un’apposita apposita clausola con la quale il subappaltatore assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata13 agosto 2010, n. 136.
6. Con riferimento ai contratti Il Concessionario, in caso di subfornituracessione dei crediti, l’Appaltatore si obbliga impegna a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicecomunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445nell’atto di cessione, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipagamento utilizzati.
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Samples: Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, Il Soggetto attuatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce con la specifica indicazione che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. L’Appaltatore, il subappaltatore Il Soggetto attuatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citataGoverno.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore l’Attuatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche all’Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. D.P.R. 28 dicembre 2012 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEAl’Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore l’Attuatore è tenuto a comunicarle tempestivamente darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore l’Attuatore non potrà potrà, tra l’altro l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556.
8. In atti è presente la comunicazione dell’Attuatore in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi (Prot. N. del )
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Samples: Partnership Agreement, Partnership Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. 3, co. 8, Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. previsto all’articolo 3, co. 9 bis commi 2, 3 e 4, della l. 136/2010legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, Contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 3, co. 8comma 9-bis, secondo periodo della l. 136/2010, legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori o e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di pagamento costituisce causa dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno [•] qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inseritalegge 13 agosto 2010, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati136.
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Samples: Contract, Contratto Di Concessione
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreL’impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi a mente dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeLegge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore L’impresa o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaXxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx. L’ISMEA verificherà L’Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di subappalto sia inserita, risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con consentire la quale il subappaltatore assume gli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatafinanziari. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore l’Impresa si obbliga a trasmettere all’ISMEAal Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 105118, comma 2, quinto 11 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’ISMEA, il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore L’impresa è tenuto tenuta a comunicarle comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti già effettuatiall’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore l’Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis bis, della l. legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreL’Esecutore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’AppaltatoreL’Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino. L’Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subforniturasubcontratti, l’Appaltatore l’Esecutore si obbliga a trasmettere all’ISMEAalla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Resta inteso che l’ISMEAla Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore l’Esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore l’Esecutore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi X.X.XX.).
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Samples: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato, Servizi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Automezzi Pesanti E Leggeri
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/i postale/i, dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, co. 8commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore e dell’articolo 38 del Contratto.
4. Il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori o e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di pagamento costituisce causa di risoluzione dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Governo della Provincia qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà suo carico, che nei contratti di subappalto cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, un’apposita apposita clausola con la quale il subappaltatore assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata13 agosto 2010, n. 136.
6. Con riferimento ai contratti Il Concessionario, in caso di subfornituracessione dei crediti, l’Appaltatore si obbliga impegna a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicecomunicare il CIG/CUP al cessionario, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445nell’atto di cessione, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipagamento utilizzati.
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Samples: Concessione Per La Progettazione, Realizzazione E Gestione
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore l’esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis bis, della l. legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreL’esecutore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’AppaltatoreL’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino. L’esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA La stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subforniturasubcontratti, l’Appaltatore l’esecutore si obbliga a trasmettere all’ISMEAalla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, 105 del Codiced.lgs., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Resta inteso che l’ISMEAla stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore l’esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore l’esecutore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi X.X.XX.).
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Samples: Fornitura Di Gasolio Da Autotrazione
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, co. 8commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore e dell’articolo 38 del Contratto.
4. Il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori o subappaltatori, i subcontraentisubcontraenti e i consorziati esecutori, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori subappaltatori, i subcontraenti e i subcontraenticonsorziati esecutori, venga inserita la clausola secondo cui il e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di pagamento costituisce causa dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Trieste qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà suo carico, che nei contratti di subappalto cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, un’apposita apposita clausola con la quale il subappaltatore assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata13 agosto 2010, n. 136.
6. Con riferimento ai contratti Il Concessionario, in caso di subfornituracessione dei crediti, l’Appaltatore si obbliga impegna a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicecomunicare il CIG/CUP al cessionario, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445nell’atto di cessione, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipagamento utilizzati.
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Samples: Contract
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. 3, co. 8, Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. previsto all’articolo 3, co. 9 bis commi 2, 3 e 4, della l. 136/2010legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, Contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 3, co. 8comma 9-bis, secondo periodo della l. 136/2010legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare con nota prot. n. 175634 del giorno 28 maggio 2021, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, il Concessionario ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche: Banco BPM SPA - IBAN: XX00X0000000000000000000000 individuando nei signori: Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. FLCLSN70H10H501R e XXXXXX XXXXX C.F. PRSMRC69M03H264A le persone delegate ad operare su di esso:
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136; b)a dare immediata comunicazione al Concedente e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del bonifico bancario o postale, ovvero Governo della Provincia di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.finanziaria;
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Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Del Servizio Di Bike Sharing
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore l. 136/2010 la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattocapitolato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreLa Ditta aggiudicataria, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’AppaltatoreLa Ditta aggiudicataria, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreLa Ditta aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaFirenze. L’ISMEA L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita la clausola con la quale il subappaltatore subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subforniturasub-contratti, l’Appaltatore la Ditta aggiudicataria si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore la Ditta aggiudicataria è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore la Ditta aggiudicataria non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Service Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaPadova. L’ISMEA ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore l’Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis bis, della l. legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreL’Esecutore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’AppaltatoreL’Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vercelli. L’Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subforniturasubcontratti, l’Appaltatore l’Esecutore si obbliga a trasmettere all’ISMEAalla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105118, comma 211, quinto ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Resta inteso che l’ISMEAla Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore l’Esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore l’Esecutore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi X.X.XX.).
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Samples: Servizio Di Sgombero Neve
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattocapitolato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaFerrara. L’ISMEA L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita la clausola con la quale il subappaltatore subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subforniturasub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Service Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore l’ApL si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzoL’ApL, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero sua qualità di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatoreappaltatore, si obbliga, ai sensi a mente dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeLegge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreL’ApL, il subappaltatore o il subcontraente che hanno ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Romaove ha sede l’Amministrazione.
4. L’ISMEA verificherà L’ApL, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di subappalto sia inserita, risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con consentire la quale il subappaltatore assume gli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatafinanziari.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga L’ApL è tenuta a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
6. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’ApL, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti già effettuatiall’ ApL mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’ApL medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 3, co. comma 8, della legge Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore le parti si impegna impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando • A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i[bancario/io postale/i]di seguito indicato/i,dedicato/i [- anche se non in via esclusiva -] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico – RID [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le ulteriori ipotesi persone di risoluzione previste seguito indicate: - Banca : conto corrente [bancario] identificato dal presente contrattocodice IBAN: ……………… - acceso presso BANCA ; - generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: ……………………… – C.F. ………………….. NATO A ……………….. IL LEGALE RAPPRESENTANTE; • Ciascun RID[bancario] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136. • Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità [• specificare nome e cognome] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. • Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. dall’articolo 3, co. comma 9 bis bis, della l. Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del contrattosuccessivo articolo 24. L’Appaltatore, • Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell’art. a mente dell’articolo 3, co. 8commi 8 e 9, secondo periodo della l. Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l’impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i subappaltatori e i propri subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui ]. Qualora il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaBrescia. L’ISMEA • Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. • Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrattodello stesso contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti • Il Concessionario, in caso di subfornituracessione dei crediti, l’Appaltatore si obbliga impegna a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicecomunicare il CIG/CUP n. 7830461CD3 / D46C18001480005 al cessionario, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445nell’atto di cessione, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipagamento utilizzati.
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Samples: Convention
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA alla Fondazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaBrescia. L’ISMEA La Fondazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita la clausola con la quale il subappaltatore subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subforniturasub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAalla Fondazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, la Fondazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del Codice la Fondazione non accetterà la cessione del credito.
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Samples: Servizi Museali Di Custodia, Accoglienza E Vigilanza
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore l. 136/2010 la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattocapitolato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreLa Ditta aggiudicataria, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’AppaltatoreLa Ditta aggiudicataria, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreLa Ditta aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaFirenze. L’ISMEA L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub- contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita la clausola con la quale il subappaltatore subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subforniturasub-contratti, l’Appaltatore la Ditta aggiudicataria si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore la Ditta aggiudicataria è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore la Ditta aggiudicataria non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA al Consorzio e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA Il Consorzio verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita la clausola con la quale il subappaltatore subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subforniturasub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAal Consorzio, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, il Consorzio si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC). L’Appaltatore ha comunicato al Consorzio gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui al comma 1 del richiamato articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., acceso in via non esclusiva presso Istituto Bancario, da servire per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Consorzio. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG:7337057AF7)attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici( oggi ANAC). L’effettuazione di transazioni in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
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Samples: Contratto d'Appalto
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 11.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
11.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il Contratto, l’Appaltatore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. …… - Codice unico di progetto (CUP) n. …………..
11.3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattoContratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, utilizzo nella transazione finanziaria, finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione del contrattoContratto.
11.4. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeLegge 13 agosto 2010 n. 136.
11.5. L’Appaltatorein caso di Raggruppamento, la mandataria del presente si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso la mandante gli obblighi di tracciabilità.
11.6. L’Appaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento
11.7. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattodei flussi finanziari.
11.8. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata L’Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai pagamenti già effettuatidati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
11.9. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente appalto deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Di Un Servizio Integrato
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore il Broker affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattocapitolato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreIl Broker affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’AppaltatoreIl Broker affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreIl Broker affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaParma. L’ISMEA L’Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore il Broker affidatario si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Ente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto quarto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. D.P.R. 28 dicembre 2012 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEAl’Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore il Broker affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore il Broker affidatario non potrà potrà, tra l’altro l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto della determinazione 3 maggio 2017, n. 556 di ANAC. Almeno 10 giorni prima della stipula del contratto il Broker affidatario dovrà inviare apposita comunicazione in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi.
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Samples: Brokerage Service Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai 11 sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA contratto La stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAalla stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105118, comma 2, quinto 11 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.rx.xx. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Resta inteso che l’ISMEAla stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 12 In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Recupero Della Frazione Verde Dei Rifiuti Urbani
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, l’Affidatario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, co. 8commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identi- ficativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi all’Amministrazione aggiudicatrice;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transa- zione posta in essere dall’Affidatario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore e dell’articolo 36 del Contratto.
4. L’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori o e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Foggia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di pagamento costituisce causa dare immediata comunicazione all’Amministrazione, all’Affidatario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Foggia qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. L’Amministrazione aggiudicatrice verifica, senza alcuna responsabilità a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà suo carico, che nei contratti di subappalto cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, un’apposita apposita clausola con la quale il subappaltatore assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata13 agosto 2010, n. 136.
6. Con riferimento ai contratti L’Affidatario, in caso di subfornituracessione dei crediti, l’Appaltatore si obbliga impegna a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicecomunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445nell’atto di cessione, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipagamento uti- lizzati.
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Samples: Contratto Di Disponibilità
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola xxxxxxxx con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaParma.
6. L’ISMEA L’Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAal Settore Cultura Giovani e Sviluppo strategico del territorio, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto quarto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. D.P.R. 28 dicembre 2012 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEAl’Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà potrà, tra l’altro l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.
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Samples: Service Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia di RomaParma.
6. L’ISMEA L’Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai contratti Il numero di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni conto corrente bancario dedicato sul quale verranno eseguite le transazioni suddette è il seguente: Ag. di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante – IBAN e che nel relativo suble persone delegate ad operare sullo stesso sono: - -contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà potrà, tra l’altro l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.
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Samples: Project of Service Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. 3, co. 8, Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge Legge 13 agosto 2010 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010A tal fine, il mancato utilizzoConcessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il conto corrente bancario, nella transazione finanziariadedicato in via esclusiva al Contratto e già comunicato all’Amministrazione con nota prot. EA10499/2021, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o postale, ovvero di altri strumenti idonei pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni operazioni,fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati trasmessi al Concedente inerenti agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto conto;
c) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e nella specie 8757372BFB.
3. Il mancato rispetto di tale procedura, costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, Contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 3, co. 8comma 9-bis, secondo periodo della l. 136/2010, legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori o e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti eventualmente sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumanosia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di pagamento costituisce causa di risoluzione dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Governo della provinciadi Roma qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà suo carico, che nei contratti di subappalto cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, un’apposita apposita clausola con la quale il subappaltatore contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata13 agosto 2010, n. 136.
6. Con riferimento ai contratti Il Concessionario, in caso di subfornituracessione dei crediti, l’Appaltatore si obbliga impegna a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicecomunicare il CIG n. 8757372BFB al cessionario, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445nell’atto di cessione, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipagamento utilizzati.
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Samples: General Conditions
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita la clausola con la quale il subappaltatore subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subforniturasub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 Legge n. 136136 del 2010, l’Appaltatore la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del Decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 2014, onde assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti di questa Amministrazione, le fatture elettroniche emesse dalla Società ai sensi della vigente normativa dovranno riportare il Codice Identificativo Gara 7 6 6 3 4 7 0 F 7 D pena l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al pagamento delle stesse ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 25. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. dall’articolo 3, co. comma 9 bis della l. 136/2010Legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreLa Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. a mente dell’articolo 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010Legge n. 136 del 2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggesuddetta Legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreL’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA al Ministero e alla Prefettura – - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. L’Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di Romarisoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’ISMEA Il Ministero verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatacitata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore l’Impresa si obbliga a trasmettere all’ISMEAal Ministero, oltre alle informazioni di cui all’art. all’articolo 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445445 del 2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’ISMEAil Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore L’Aggiudicatario è tenuto a comunicarle comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti già effettuatiall’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
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Samples: Contract
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore dichiara pertanto che tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto saranno registrati sul conto corrente dedicato acceso presso la ……….. e che sullo stesso è delegato ad operare ……….. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara CIG 7034095ECF. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEAl’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Contract for the Supply and Maintenance of Breathalyzer Test Benches
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di in ottemperanza a quanto disposto dall’art. dall’articolo 3, co. comma 9 bis bis, della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, postale ovvero di degli altri strumenti documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (cfr. Legge 13 agosto 2010 n. 136, Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010), senza bisogno di pagamento costituisce causa assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di risoluzione diritto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del contrattocodice civile. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. a mente dell’articolo 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraentisubappaltatori, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentisubappaltatori, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, L’Appaltatore o il subappaltatore o il subcontraente che hanno ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA Il Ministero verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga L’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge comunicare tempestivamente e di contratto. In caso di comunque entro sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. su detto/i conto/i. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti, ai sensi di quanto previsto nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l’Appaltatore s’impegna a comunicare il CIG n. 6855931D3A al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso sia riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 6855931D3A dallo stesso comunicato. In relazione a quanto sopra, i conti correnti bancari dedicati ai pagamenti della presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare su tali conti sono quelli comunicati con nota dell’Appaltatore , acquisita al protocollo n. _ del . L’Appaltatore si impegna a comunicare al Ministero ogni variazione intervenuta in merito ai suddetti conti e alle persone delegate.
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Samples: Servizio Di Certificazione
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136l. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaAvellino. L’ISMEA L’UTG verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita la clausola con la quale il subappaltatore subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subforniturasub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’UTG, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicepreviste dal Xxxxxx, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, l’UTG si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, attestato e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa UTG per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Contratto Di Appalto
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di in ottemperanza a quanto disposto dall’art. dall’articolo 3, co. comma 9 bis bis, della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, postale ovvero di degli altri strumenti documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (cfr. Legge 13 agosto 2010 n. 136, Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010), senza bisogno di pagamento costituisce causa assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di risoluzione diritto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del contrattocodice civile. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. a mente dell’articolo 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraentisubappaltatori, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraentisubappaltatori, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, L’Appaltatore o il subappaltatore o il subcontraente che hanno ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA Il Ministero verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatarichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga L’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge comunicare tempestivamente e di contratto. In caso di comunque entro sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. su detto/i conto/i. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti, ai sensi di quanto previsto nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l’Appaltatore s’impegna a comunicare il CIG n. 8763461CC8 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso sia riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 8763461CC8 dallo stesso comunicato. In relazione a quanto sopra, i conti correnti bancari dedicati ai pagamenti della presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare su tali conti sono quelli comunicati con nota dell’Appaltatore , acquisita al protocollo n. _ del . L’Appaltatore si impegna a comunicare al Ministero ogni variazione intervenuta in merito ai suddetti conti e alle persone delegate.
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Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. 3, co. 8, Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme -------------
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga: -----
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i] dedicato/i anche non in via esclusiva alla Concessione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione e al Contratto EPC-iesimo, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. previsto all’articolo 3, co. 9 bis commi 2, 3 e 4, della l. 136/2010legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre sette giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente; ----------
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) nella specie CIG 84929625F4 – CUP C81D20000400005. Si dà atto che il Concessionario con nota in data 4 maggio 2021 protocollata l’11 maggio 2021 P.G. n. 111067, depositata agli atti del Comune, ha comunicato al Concedente i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale e l’elenco delle persone abilitate ad operare sui conti correnti medesimi.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, Contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 3, co. 8comma 9-bis, secondo periodo della l. 136/2010, legge 13 agosto 2010 n. 136. ---------------
4. Il Concessionario si obbliga altresì: ---------
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori o ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia - della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e ed i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di pagamento costituisce causa dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Brescia - qualora abbiano notizia dell’inadempimento dell’ina- dempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto legge 13 agosto 2010, n. 136. -----------
5. Il Concedente verifica, senza alcuna respon- sabilità a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà suo carico, che nei contratti di subappalto cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, un’apposita apposita clausola con la quale il subappaltatore assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata13 agosto 2010, n. 136.
6. Con riferimento ai contratti Il Concessionario, in caso di subfornituracessione dei crediti, l’Appaltatore si obbliga impegna a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicecomunicare il CIG e il CUP al cessionario, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.rnell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.---------
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Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’artdall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreL'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’artdell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola un'apposita xxxxxxxx con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’AppaltatoreL'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’AppaltatoreL'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all'Amministrazione e alla Prefettura – — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAall'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’artall'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEAl'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore l'Appaltatore non potrà tra l’altro l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Contratto Di Affidamento Dei Servizi Di Rassegna Stampa E Monitoraggio
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaSassari. L’ISMEA L’Istituto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Istituto, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEAl’Istituto, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Servizi Di Raccolta, Trasporto E Conferimento Di Rifiuti Speciali
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA contratto L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105118, comma 2, quinto 11 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Resta inteso che l’ISMEAl’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente al Ministero e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 3, co. comma 8, della legge l. 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore le Parti si impegna impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare i conti correnti [bancari/postali] trasmessi unitamente alla documentazione di aggiudicazione, dedicati, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sui quali dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tali conti esclusivamente le ulteriori ipotesi persone indicate nel predetto documento.
3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di risoluzione previste dal presente contrattogara (CIG), di cui all’articolo 3, comma 5, l. n. 136/2010, e nella specie: CIG n. 7642586D78.
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. dall’articolo 3, co. comma 9 bis della bis, l. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del contrattosuccessivo Articolo 23 -.
6. L’Appaltatore, Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell’art. a mente dell’articolo 3, co. 8commi 8 e 9, secondo periodo della l. n. 136/2010, ad a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatorel. n. 136/2010, si obbliga e garantisce che con divieto di ulteriore subappalto nonché con l’impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i subappaltatori e i propri subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui . Qualora il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA al Concedente e alla Prefettura – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia di RomaCuneo.
7. L’ISMEA Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. n. 136/2010.
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contrattorichiamata.
9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi cessione dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare crediti, il Concessionario s’impegna a comunicare al cessionario il CIG n. 7642586D78, che deve essere riportato sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto strumenti di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipagamento utilizzati.
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Samples: Contratto Di Appalto
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi a mente dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattoLegge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di Romarisoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’ISMEA L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105118, comma 2, quinto 11 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’ISMEAl’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore L’Aggiudicatario è tenuto a comunicarle comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti già effettuatiall’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Della Fornitura Dei Servizi Di Pulizia E Igiene Ambientale
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il conto corrente [bancario o postale], dedicato in via esclusiva al Contratto, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, co. 8commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del conto o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare su detto conto;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore e dell’articolo 30 del Contratto.
4. Il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori o e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di SIENA della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di pagamento costituisce causa dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno SIENA qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà suo carico, che nei contratti di subappalto cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, un’apposita apposita clausola con la quale il subappaltatore assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata13 agosto 2010, n. 136.
6. Con riferimento ai contratti Il Concessionario, in caso di subfornituracessione dei crediti, l’Appaltatore si obbliga impegna a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicecomunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445nell’atto di cessione, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipagamento utilizzati.
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Samples: Contratto Di Rendimento Energetico
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136Legge 136/2010, l’Appaltatore l’APPALTATORE si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 comma 9-bis della l. Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, (eventuale in caso di subappalto) L’APPALTATORE si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraentigli eventuali subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggeLegge 136/2010.
4. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario (eventuale in caso di subappalto) L’APPALTATORE o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA a PENSPLAN e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. (eventuale in caso di Romasubappalto) L’APPALTATORE si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’ISMEA PENSPLAN verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata Xxxxx.
6. (eventuale in caso di subappalto) Con riferimento ai contratti di subforniturasubappalto, l’Appaltatore l’APPALTATORE si obbliga a trasmettere all’ISMEAa PENSPLAN, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, 105 del CodiceCodice Appalti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’ISMEAPENSPLAN, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore L’APPALTATORE è tenuto a comunicarle comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19, l’APPALTATORE, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti già effettuatiall’APPALTATORE mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’APPALTATORE medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
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Samples: Outsourcing Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 23.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 3, co. comma 8, della legge Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore le Parti si impegna impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando .
23.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i[bancario/io postale/i]di seguito indicato/i, dedicato/i [- anche se non in via esclusiva -] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le ulteriori ipotesi persone di risoluzione previste seguito indicate:
a) [•]: conto corrente [bancario/postale] identificato dal presente contrattocodice IBAN: [•] acceso presso [•];
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: [•] (C.F. • nato a •).
23.3 Ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.
23.4 Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità [• specificare nome e cognome] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
23.5 Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. dall’articolo 3, co. comma 9 bis bis, della l. Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del contratto. L’Appaltatore, successivo articolo 28.
23.6 Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell’art. a mente dell’articolo 3, co. 8commi 8 e 9, secondo periodo della l. 136/2010Legge n.136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l’impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i subappaltatori e i propri subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui ]. Qualora il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà Trieste.
23.7 Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di subappalto sia inseritarisoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, a pena nonché l’obbligazione di nullità assoluta dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli Governo della provincia di Trieste qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 Legge 13 agosto 2010 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati136.
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Samples: Concessione
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contrente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. L’Appaltatore, Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. L’Appaltatore, si obbliga e Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. L’AppaltatoreIl Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. L’ISMEA L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore il Contraente si obbliga a trasmettere all’ISMEAall’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEAl’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, onde assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti di questa Amministrazione, le fatture elettroniche emesse dal Fornitore ai sensi della vigente normativa dovranno riportare il Codice Identificativo Gara 64171141FF, pena l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al pagamento delle stesse ai sensi del comma 3 del medesimo art. 25. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi a mente dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. 136/2010Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contrattoLegge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di Romarisoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’ISMEA Il Ministero verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatacitata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAal Ministero, oltre alle informazioni di cui all’art. 105118, comma 2, quinto 11 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta su richiamata Legge, restando inteso che l’ISMEAil Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore L’Aggiudicatario è tenuto a comunicarle comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti già effettuatiall’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
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Samples: Contratto Di Appalto
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’Appaltatore indica i seguenti conti correnti: Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA contratto Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAal Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 105118, comma 2, quinto 11 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citatasu richiamata legge. Resta inteso che l’ISMEAil Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore 136/2010 l’Affidatario si impegna obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. comma 9 bis della l. legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’AppaltatoreL’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. comma 8, secondo periodo della l. legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’AppaltatoreL’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’AppaltatoreL’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA all’ISPRA e alla Prefettura – - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. (NEL CASO DI RTI E CONSORZI) Nei raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite, ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. Le medesime disposizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti.
8. Nei consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo stesso deve osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettuerà, a sua volta, il pagamento.
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Samples: Service Agreement
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Romacomunicazione. L’ISMEA La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEAtrasmettere, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEAl’ASST, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore stessi – che saranno comunicati dall’Appaltatore ai competenti Uffici della Stazione appaltante con le modalità esplicitate nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Sanitari
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, co. 8commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore e dell’articolo 38 del Contratto.
4. Il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, utilizzo del bonifico bancario o postale, postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di pagamento costituisce causa dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno Oristano qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà suo carico, che nei contratti di subappalto cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrattoassoluta, un’apposita apposita clausola con la quale il subappaltatore assume i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata13 agosto 2010, n. 136.
6. Con riferimento ai contratti Il Concessionario, in caso di subfornituracessione dei crediti, l’Appaltatore si obbliga impegna a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codicecomunicare il CIG/CUP al cessionario, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445nell’atto di cessione, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuatipagamento utilizzati.
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Samples: Concessione Per La Gestione Di Struttura Per La Somministrazione Di Alimenti E Bevande