Personale del Fornitore. 9.1 Il Fornitore si impegna a rispettare ogni prescrizione normativa in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro e ad adottare qualsiasi accorgimento necessario per garantire la sicurezza dei propri lavoratori.
Personale del Fornitore. Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio. Inoltre il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale: indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni; sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale; segnali al Referente dell Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio. Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende. Le Aziende hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/ 1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro. Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio. Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/ norme di comportamento previste all interno delle singole Aziende sanitarie
Personale del Fornitore. Il personale impiegato dal Fornitore nell’attività oggetto dell’Ordine dovrà essere in possesso di idonee competenze e professionalità. A semplice richiesta di ORGANON, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di questa l’elenco del personale utilizzato nell'esecuzione dell’Ordine. È specifico diritto di ORGANON di non accettare l'adempimento del Fornitore nel caso questi impieghi persone prive dei requisiti indicati nell'Ordine e/o richiesti dalla legge ovvero persone prive dei requisiti ritenuti necessari da ORGANON per eseguire l'Ordine con la massima diligenza e professionalità. Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell’attività oggetto dell’Ordine previsti dalla vigente normativa di legge e dal Contratto Collettivo applicabile, e rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione dell’Ordine. Resta in ogni caso escluso per il personale del Fornitore ogni carattere di subordinazione a poteri direttivi, organizzativi o disciplinari di ORGANON o di inserimento nella struttura gerarchica e organizzativa di quest’ultima. Il Fornitore si obbliga a sollevare e tenere indenne ORGANON da: (i) qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in qualsiasi momento e a qualsiasi titolo dal personale del Fornitore, sostenendo tutti i costi e gli oneri che dovessero derivare a ORGANON da eventuali controversie di lavoro promosse dal proprio personale nei confronti di ORGANON; (ii) ogni perdita, spesa o danno o responsabilità che possa derivare a ORGANON a seguito di atti o omissioni imputabili al personale impiegato dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.
Personale del Fornitore. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, in considerazione del settore economico di appartenenza. Essi sono altresì obbligati ad osservare le prescrizioni di legge ed i regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Qualora la Società riscontri attraverso propri controlli o durante l’esecuzione delle forniture ripetute o gravi violazioni in ordine alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno del Fornitore, previa formale costituzione in mora dell’interessato. In riferimento alla tipologia dei prodotti forniti il personale addetto al trasporto ed allo scarico dei medesimi deve essere in possesso dei titoli abilitativi idonei e della formazione all’esecuzione di eventuali operazioni richieste. Il personale del fornitore che accede alle sedi operative della Società è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come riportate nei moduli M ILS 21-01 rev.02 e M ILS 21-02 rev.02 allegati alle presenti condizioni. Il personale del fornitore al momento dell’accesso alle sedi del Cliente è tenuto ad identificarsi e a rispettare le istruzioni date dal personale della Società.
Personale del Fornitore. 20.1 Non esiste alcun contratto tra RWE e i dipendenti, i direttori, i funzionari, gli agenti, il personale, lo staff, gli appaltatori, i subappaltatori o altri lavoratori (staff) del Fornitore.
Personale del Fornitore. 17.1. II personale del Fornitore che, ove richiesto, opererà presso la sede di GSK CH dovrà essere in regola dal punto di vista assicurativo e previdenziale con la normativa vigente in materia di impiego di manodopera. Dovrà altresì adeguarsi alle norme di sicurezza, alle altre regole in genere ed agli orari in vigore presso gli insediamenti di GSK CH. GSK CH potrà vietare l'accesso o chiedere l’immediato allontanamento del personale del Fornitore che non rispetti i regolamenti suddetti. GSK CH si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore per danni arrecati a cose e/o persone dai beni, dal personale e/o dai mezzi del Fornitore stesso.
Personale del Fornitore. Il Fornitore deve effettuare la Fornitura con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse agli obblighi derivantigli dal Contratto. Il Fornitore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto dall’Acquirente per il controllo degli accessi. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Acquirente in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti o da dipendenti dei propri subappaltatori e/o di terzi, da consulenti o da collaboratori che prestino la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l’esecuzione del Contratto, intervenendo anche nei relativi giudizi e chiedendo l’estromissione dell’Acquirente. Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 Codice Civile, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto alla Fornitura. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela della salute, sicurezza, igiene del lavoro, protezione, assicurazione, ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo. Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte dell’Acquirente non esonera in alcun modo il Fornitore dalle relative responsabilità ed obblighi.
Personale del Fornitore. L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto con il personale presentato in sede di offerta, garantendo la sostanziale stabilità della composizione del gruppo di lavoro proposto, di cui garantisce livello professionale e aggiornamento adeguati per tutta la durata del contratto. Tutto il personale che eroga i servizi e che si interfaccia con il personale dell’AVEPA deve parlare perfettamente la lingua italiana. Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del gruppo durante la vigenza contrattuale, l’Appaltatore si impegna ad effettuare la sostituzione con profili equivalenti ed a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Agenzia. Resta inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente. L’Ente si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell’Appaltatore qualora quest’ultimo, a insindacabile giudizio dell’Ente stesso, non sia ritenuto idoneo ad assicurare il servizio secondo lo standard qualitativo richiesto.
Personale del Fornitore. 14.1. Il personale del Fornitore che, ove previsto nell’Ordine d’Acquisto, lavorerà presso gli stabilimenti, magazzini e uffici ROLFO spa, dovrà essere in regola dal punto di vista previdenziale, assicurativo nel rispetto delle norme vigenti in materia di impiego della manodopera e di sicurezza sul lavoro.
Personale del Fornitore. Per garantire la qualità del servizio, il Fornitore deve curare al massimo la scelta del proprio personale. Il Fornitore deve, a proprie spese, fornire al personale una divisa decorosa ed adeguata alle funzioni da svolgere. Nell’espletamento delle attività gli addetti al servizio, pur se titolari di licenza per il poto d’armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere o qualunque strumento di coazione fisica conforme a quanto previsto all’articolo 6 del DM 6 ottobre 2009 Il personale utilizzato per l’espletamento del servizio deve essere munito di idoneo documento di identità e di tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto all’articolo 7 del DM 6 ottobre 2009. Il personale incaricato dovrà essere presente un’ora prima dell’evento e trattenersi sino all’uscita di tutti i partecipanti all’evento e dovrà collaborare con l’organizzatore dell’evento designato dall’Amministrazione.