Common use of Risoluzione del contratto e recesso Clause in Contracts

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vestiario Da Lavoro, Servizio Di Disinfezione, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vestiario Da Divisa

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi: a. ritardo nella fornitura dei veicoli in oggetto superiore a 30 (trenta) giorni dal termine temporale massimo di consegna fissato in base a quanto previsto al precedente art. 8; b. quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo della 1° verifica di conformità definitiva; c. mancato intervento in garanzia entro le 72 ore dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante, quando l’evento si verifichi per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia più di tre volte nel corso del periodo di garanzia di cui all’art. 108 D.Lgs12; d. mancato rispetto delle norme regolanti il subappalto o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni contrattuali; e. frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; f. mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; g. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; h. ogni altra ipotesi prevista dalla normativa di gara e/o dalle norme di legge o di regolamento pro tempore vigenti. 50/2016In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante procede all’incameramento dell’intera cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. per effetto della risoluzione stessa, anche in misura maggiore alla cauzione. Ai fini Le parti convengono che la Stazione appaltante possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. A seguito della risoluzione, si considera grave inadempimentola Stazione Appaltante procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore economico addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016immagine. La Stazione appaltante si riserva la di applicare l’art. 110, D. Lgs 50/2016. È facoltà della Stazione appaltante di recedere in qualsiasi momento dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile109, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.LgsD. Lgs. 50/2016.

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Samples: Appalto, Acquisition Agreement

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la a) Si può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardonei seguenti casi: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale . quando l’Amministrazione e che si verifichino più di 3 (tre) volte l'Impresa, per la medesima ipotesi di inadempimentomutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino . sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scrittacausa ad essa non imputabile; 3) inosservanza . frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle direttive dell’Amministrazione in sede condizioni sottoscritte, cessazione di avvio dell’esecuzione del contrattoattività; resta salvo, secondo quanto previsto dal contratto di appaltoper l’Amministrazione, l’ulteriore diritto al risarcimento danni; 4) inosservanza. fallimento dell'Impresa, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ad eccezione delle ipotesi di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato)Raggruppamenti Temporanei d'Impresa; 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale. ricorso al subappalto; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore. cessione dell'azienda, ove l’Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per reati accertati, cento dell’importo contrattuale e l’Amministrazione si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la avvalga della facoltà di cui al presente Capitolato; 8. qualora le transazioni siano eseguite in assenza di bonifico bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero degli altri documenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., del D.Lgs n. 187 del 12/11/2000 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18/11/2010; 9. negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa. b) L’Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, in base all’art. 21-sexies avvalendosi della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’artfacoltà consentita dall’art. 1671 del Codice civileC.C. e per qualsiasi motivo, in qualunque tempo previa comunicazione scritta, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e fino dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre di fornitura effettuate. c) Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016nuovo affidamento.

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Samples: Appalto Per La Manutenzione, Appalto Per Lo Sviluppo Della Piattaforma Integrata Di Infomobilità

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il concedente medesimo si riserva la risoluzione facoltà di avvalersi nei confronti del contratto concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, previa diffida, anche per grave una sola delle ipotesi di inadempimento e/o violazione degli obblighi contrattualmente assunti, nessuno escluso. Ricorrendo l’inadempimento il concedente, valutate le circostanze, assegnerà 30 (trenta) giorni al concessionario per adempiere, decorsi infruttuosamente i quali la concessione si intenderà ipso iure risolta. A titolo meramente esemplificativo si individuano le seguenti ipotesi di inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione violazione del divieto di una penale utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, la struttura per usi o finalità diverse da quelle oggetto della concessione; b) violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria degli immobili; c) inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente; d)violazioni in materia di sicurezza e che si verifichino più prevenzione degli infortuni sul lavoro; d) negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti del Comune di Vigone; e) mancato pagamento di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi rate del canone di inadempimentoconcessione, anche non consecutive; 2f) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidaticessione a terzi, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto di concessione; g) installazione di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici, elettronici, meccanici o elettromeccanici per reati accertatiil gioco lecito (es. congegni ed apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.), si rinvia a quanto previsto dall’arted esercizio delle attività di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di 88 T.U.L.P.S. Ove il concessionario intenda recedere dal contrattorapporto concessorio dovrà dare al concedente un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, in base all’arta titolo di penale, a valere sulla cauzione prestata di un importo pari al canone annuo di concessione offerto. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 In tutti i casi di cessazione del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine rapporto il concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio bene libero da persone e/o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudiziocose, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione vantare pretesa alcuna, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pqualsivoglia titolo.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Concession Agreement, Affidamento in Concessione Del Chiosco Bar

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, il Committente può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno: a) mancata completa fornitura entro i termini indicati dall'aggiudicatario in sede di gara; b) quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo del certificato di verifica della conformità; d) cessione dei crediti effettuata senza l’osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato e) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto; f) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In ogni caso di risoluzione per grave inadempimentoinadempimento dell’Appaltatore, grave irregolarità il Committente procede all’incameramento della garanzia definitiva e grave ritardol’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, si rinvia all’artivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Committente per effetto della risoluzione stessa. 108 D.LgsLe parti convengono che il Committente possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. 50/2016. Ai fini A seguito della risoluzione, si considera grave inadempimentoil Committente procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore economico addebitando all’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggiore spesa sostenuta, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatieventuali danni, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pimmagine.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Fornitura Di Contenitori E Sacchetti Per La Raccolta Differenziata Dei Rifiuti, Fornitura Di Contenitori E Sacchetti Per La Raccolta Differenziata Dei Rifiuti

Risoluzione del contratto e recesso. Per Le parti convengono che, oltre a quanto riguarda è genericamente previsto dall’art. 1453 Cod. civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per grave inadempimentocontratto, grave irregolarità e grave ritardoai sensi dell’art. 1456 Cod. civ., si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardole seguenti ipotesi: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una penale e che si verifichino più delle condizioni poste a base di 3 (tre) volte ammissione alla gara o per la medesima ipotesi quale l’Impresa Aggiudicataria ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’Impresa Aggiudicataria è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di inadempimentoammissione; 2b) gravi e reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del contratto che si verifichino rapporto contrattuale; la gravità è valutata con riferimento al servizio reso per più di 3 (tre) volte lo specifico Ente Committente e siano preceduti da comunicazione scrittanon all’appalto nella sua globalità; 3c) mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell’offerta tecnica; d) mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto; e) impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente Capitolato; f) casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell’esecuzione; g) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede norme di avvio dell’esecuzione legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; h) grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie; i) interruzione non motivata del servizio; j) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio. Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disserviziun termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Per quanto concerne la La risoluzione del contratto comporterà l’escussione della cauzione definitiva, la facoltà da parte dell’Ente Committente di procedere nei confronti dell’Impresa Aggiudicataria per reati accertatiil risarcimento dell’ulteriore eventuale danno e, si rinvia a quanto previsto dall’artnei casi previsti, la segnalazione dell’inadempimento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contrattonon ammettere, in base all’artfuturo, a gare analoghe l’impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente Committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento all'Impresa Aggiudicataria, previa adozione di apposito provvedimento. In caso di recesso l’Impresa Aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto. Inoltre, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile1 D.L. 95/2012, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi l’Ente Committente ha diritto di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Impresa Aggiudicataria con preavviso non inferiore a proprio insindacabile giudizioquindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’artdell'art. 26, co. comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso stipulato e l'Impresa Aggiudicataria non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a acconsenta ad una modifica, modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’artall'art. 26, co. 3, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016488.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la a) Si può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardonei seguenti casi: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale . quando l’Amministrazione e che si verifichino più di 3 (tre) volte l'Impresa, per la medesima ipotesi di inadempimentomutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino . sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scrittacausa ad essa non imputabile; 3) inosservanza . frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle direttive dell’Amministrazione in sede condizioni sottoscritte, cessazione di avvio dell’esecuzione del contrattoattività; resta salvo, secondo quanto previsto dal contratto di appaltoper l’Amministrazione, l’ulteriore diritto al risarcimento danni; 4) inosservanza. fallimento dell'Impresa, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ad eccezione delle ipotesi di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato)Raggruppamenti Temporanei d'Impresa; 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale. ricorso al subappalto; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore. cessione dell'azienda, ove l’Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per reati accertati, cento dell’importo contrattuale e l’Amministrazione si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la avvalga della facoltà di cui al presente Capitolato; 8. qualora le transazioni siano eseguite in assenza di bonifico bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero degli altri documenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., del D.Lgs n. 187 del 12/11/2000 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18/11/2010; 9. negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa. b) L’Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, in base all’art. 21-sexies avvalendosi della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’artfacoltà consentita dall’art. 1671 del Codice civileC.C. e per qualsiasi motivo, in qualunque tempo previa comunicazione scritta, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e fino dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre di fornitura effettuate. c) Visto il riordino istituzionale che interessa l'Ente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC. In tali casi, l'appaltatore ha diritto al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso. d) Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016nuovo affidamento.

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Samples: Appalto Per La Manutenzione Di Licenze Vmware, Appalto Per La Manutenzione Annuale Delle Licenze Per Il Firewall Watchguard

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, il Committente può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno: a) mancata completa fornitura entro i termini indicati dall'aggiudicatario in sede di gara; b) quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo del 1° collaudo operativo; c) mancato intervento in garanzia entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Committente; d) cessione dei crediti effettuata senza l’osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato e) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto; f) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In ogni caso di risoluzione per grave inadempimentoinadempimento dell’Appaltatore, grave irregolarità il Committente procede all’incameramento della garanzia definitiva e grave ritardol’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, si rinvia all’artivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Committente per effetto della risoluzione stessa. 108 D.LgsLe parti convengono che il Committente possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. 50/2016. Ai fini A seguito della risoluzione, si considera grave inadempimentoil Committente procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore economico addebitando all’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggiore spesa sostenuta, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatieventuali danni, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pimmagine.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione Ai sensi dell’articolo 109 del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini , è in facoltà della risoluzioneSA, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni e 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni già eseguite eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. La SA ha diritto di recedere dal contratto anche in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore. Nel caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà̀ cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non ancora eseguitecomporti danno alcuno alla SA. Non si fa ricorso al La SA avrà il diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modificarisolvere il contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC, o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, attraverso lettera raccomandata A/R, nei casi qui di seguito indicati: a) inadempimento alle disposizioni del “Direttore dell'Esecuzione” del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle condizioni economiche ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; c) rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da rispettare pregiudicarne la realizzazione e il limite completamento nei termini previsti dal presente contratto e dal Capitolato d’Oneri; d) non rispondenza delle prestazioni contrattuali fornite al Capitolato d’Xxxxx e al contratto; e) sia intervenuta, nei confronti dell’appaltatore, sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’artall'articolo 80 del D.Lgs. 26n. 50/2016, co. 3ovvero nel caso in cui l’appaltatore non sia in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 80. Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; b) costituzione di associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto abusivo, fatta salva, in quest’ultimo caso l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2-quinquIes della legge Legge 12 ottobre 1982, n. 488 726; c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx.; d) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 1999D.Lgs. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei n. 81/2008 e xx.xx., ovvero per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis del citato decreto legislativo; e) casi di cui all’artall’articolo 3, comma 9-bis della Legge n.136/2010 e xx.xx. 48. c. e di violazione di quanto previsto dal Capitolato Tecnico; f) sospensione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o mancata ripresa degli stessi da parte della SA senza giustificato motivo; g) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari nei confronti del Fornitore che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; h) violazione dell'obbligo a carico del Fornitore di riconoscere la SA quale unico interlocutore nell'esecuzione del contratto; i) contestazione e applicazione di penali, da parte della SA, per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, come previsto dal precedente articolo 19 del D.Lgs. 50/2016.presente contratto; m) gravi violazioni di legge;

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Samples: Contract for the Supply of Goods

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del Il contratto per potrà essere risolto in tutti i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardoai sensi dell’art. 1455 x.x. x xxxx'xxx. 000 xxx X.xxx. x. 00/0000 x.x.x., xxxxxx diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. La Stazione Appaltante si rinvia all’artriserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 Cod. 108 D.LgsCiv. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardonei seguenti casi: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione . inadempimento successivo a tre diffide di una penale e che si verifichino più cui al comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimentodiversa natura; 2. applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scrittadell’importo contrattuale; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione . mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appaltoesito all’escussione della stessa; 4) inosservanza. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice di Comportamento dell’Azienda Ospedaliera, dei Protocolli e Patti di legalità; 5. inadempimento agli obblighi di tracciabilità; 6. violazione del divieto di cessione del contratto; 7. xxxxxxx, da parte dell’appaltatoredell’Aggiudicatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia dei requisiti di lavoro carattere generale e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche idoneità professionali richiesti per l’espletamento del servizio. La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto, con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione PEC o raccomandata A/R, all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del presente Capitolato); 5) altre situazioniservizio effettuato, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016detratte le eventuali penalità. La Stazione appaltante Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 x.x. x xxxx'xxx. 000 xxx X.xxx. x. 00/0000 s.m.i., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, o dal Soggetto Aggregatore Regionale (SUA-Calabria) convenzioni ai sensi dell’art. 26 comma l della L. n. 488/1999 s.m.i., sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1. cc. 1, 3 e 13. L. n. 135/2012, e art. 1. co. 449, periodi I e II. L. 296/2006, e al D.L. 24.4.2014, n. 66 convertito con L. 23.6.2014, n. 89 e al DPCM 24.12.2015, per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l’Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l’Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999, l’Amministrazione, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore al contraente con preavviso non inferiore a venti 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente: − nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.); − nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dalla Provincia mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell’affidamento del servizio; − nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimentocolpa del concessionario del servizio questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’artla Provincia è liberata da ogni obbligo sui servizi già erogati. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e grave ritardo: 1inevitabili) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione verificatisi dopo la data di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione stipula del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto per reati accertatidi cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si rinvia a quanto previsto dall’artall’articolo 145 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 ultimo periodo, nonché alle disposizioni di cui all’art. 108 136 del D.Lgs. 50/2016163/2006. La Stazione appaltante Il Dirigente del Settore si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del serviziodella concessione, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzigiusta causa. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto La facoltà di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto verrà esercitata mediante invio l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.precesso.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Pronto Intervento

Risoluzione del contratto e recesso. Per In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto riguarda disposto dal Codice Civile. Xxxxx i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, l'A.C. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: a. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’AC volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l’igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato; b. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori; c. cessione del contratto, dell’attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell’impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell’impresa; d. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; e. violazione delle norme in materia di sicurezza; f. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; g. per interruzione non motivata del servizio; h. in caso di dichiarazioni mendaci; i. negli altri casi previsti dalla vigente normativa. L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato via PEC. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Nei soli casi di risoluzione del contratto per grave inadempimentofatto dell’appaltatore, grave irregolarità l’AC ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e grave ritardo, si rinvia all’artdegli importi relativi. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti dall’AC rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nei casi di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatiinadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante si rinvia riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a quanto previsto dall’artpartire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 108 D.LgsL'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 50/2016. La Stazione appaltante Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed contratto ai sensi dell’art. 1671 109 del Codice civile, D.Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso Tale facoltà è esercitato esercitata per iscritto mediante tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. L’Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza norma dell’art. 1 co. 131, l. 135/2012comma 13 del D.L. 95/2012, l’Amministrazione convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di fornitura nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’artl’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli La risoluzione e recesso del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore vengono disposti con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale atto dell'organo competente da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016notificare all’appaltatore.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto riguarda disposto dal Codice Civile. Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, il Comune. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: a. subappalto non autorizzato b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l’igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato; c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori; d. cessione del contratto; e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; f. violazione delle norme di sicurezza; g. ritardo nell’avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al comune per oltre due settimane; h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale i. interruzione non motivata del servizio; j. dichiarazioni mendaci; k. negli altri casi previsti dalla vigente normativa . L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato via PEC. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Nei soli casi di risoluzione del contratto per grave inadempimentofatto dell’appaltatore, grave irregolarità il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e grave ritardo, si rinvia all’artdegli importi relativi. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti dal Comune rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nei casi di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatiinadempimento dell’appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, si rinvia risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a quanto previsto dall’artpartire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 108 D.LgsL'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta. 50/2016. La Stazione appaltante Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed contratto ai sensi dell’art. 1671 109 del Codice civile, D.Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso Tale facoltà è esercitato esercitata per iscritto mediante tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Il Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza norma dell’art. 1 co. 131, l. 135/2012comma 13 del D.L. 95/2012, l’Amministrazione convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di fornitura nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’artl’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli La risoluzione e recesso del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore vengono disposti con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale Determinazione Dirigenziale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016notificare all’appaltatore.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la 1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’artpreviste dall’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. Ai fini della risoluzione1456 codice civile, si considera grave inadempimentodandone comunicazione al Fornitore, grave irregolarità e grave ritardosenza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione documentato verificarsi delle cause di una penale risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e che dal Capitolato Tecnico; b) qualora durante il periodo di fornitura si verifichino più di 3 n. 2 (tredue) volte contestazioni formali che abbiano dato luogo all'applicazione di penali; c) qualora si verifichino gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico, all’Offerta Tecnica nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti di fabbricazione dei prodotti; d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 107 D.Lgs n. 50/2016; e) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro; f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori; g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa; h) inadempimento dell’obbligo di copertura assicurativa; i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; k) subappalto non autorizzato; l) cessazione dell’attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la medesima ipotesi dichiarazione di inadempimentouna di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Azienda Sanitaria contraente conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l’anticipata risoluzione. m) perdita dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell’insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006; n) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 2. Il mancato esercizio da parte della Azienda Sanitaria contraente della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. 3. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Azienda Sanitaria contraente, oltre all’applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Azienda Sanitaria contraente per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Azienda Sanitaria contraente dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 4. Resta comunque salvo il diritto della Azienda Sanitaria contraente, oltre ed in aggiunta alla applicazione delle penalità previste, di procedere all’acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l’inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Azienda Sanitaria contraente a causa di tale inadempienza. 5. L’esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Azienda capofila e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 nonché anche ai fini della risoluzione dei contratti stipulati dal Fornitore con le altre Aziende Sanitarie in esito alla aggiudicazione della medesima procedura di gara. 7. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, commi 4- bis e 4-ter, e art. 92, commi 3 e 4, D.Lgs. 159/2011, la Azienda Sanitaria contraente potrà recedere dal contratto in qualunque tempo dandone comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a 20 (venti) reiterati inadempimenti giorni solari rispetto agli obblighi effetti del recesso, decorsi i quali prenderà in consegna la fornitura e ne verificherà la regolarità. 8. In caso di recesso della Azienda Sanitaria contraente il Fornitore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell’esecuzione del contratto che si verifichino per più e mettere i magazzini a disposizione della Azienda Sanitaria contraente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese. 9. In caso di 3 (tre) volte recesso della Azienda Sanitaria contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione a regola d’arte, e del valore degli eventuali materiali esistenti in sede di avvio magazzino, purché già accettati dal Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatiindennizzo e/o rimborso delle spese, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia in deroga a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Per Anestesia E Rianimazione

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) . reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) . reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) . inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) . inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolatocapitolato); 5) altre situazioni. inosservanza, valutate come con carattere di continuità le condizioni del servizio ovvero sia responsabile di gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disserviziinadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente capitolato. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile,, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 94 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione del contratto e recesso. Per In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto riguarda disposto dal Codice Civile. Xxxxx i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, il Comune. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: a. subappalto non autorizzato b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l’igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato; c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori; d. cessione del contratto; e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; f. violazione delle norme di sicurezza; g. ritardo nell’avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al comune per oltre due settimane; h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale i. interruzione non motivata del servizio; j. dichiarazioni mendaci; k. negli altri casi previsti dalla vigente normativa . L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato via PEC. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Nei soli casi di risoluzione del contratto per grave inadempimentofatto dell’appaltatore, grave irregolarità il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e grave ritardo, si rinvia all’artdegli importi relativi. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti dal Comune rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nei casi di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatiinadempimento dell’appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, si rinvia risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a quanto previsto dall’artpartire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 108 D.LgsL'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta. 50/2016. La Stazione appaltante Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed contratto ai sensi dell’art. 1671 109 del Codice civile, D.Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso Tale facoltà è esercitato esercitata per iscritto mediante tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Il Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza norma dell’art. 1 co. 131, l. 135/2012comma 13 del D.L. 95/2012, l’Amministrazione convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di fornitura nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’artl’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli La risoluzione e recesso del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore vengono disposti con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale Determinazione Dirigenziale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016notificare all’appaltatore.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del 1. Il contratto per grave inadempimentopotrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti ipotesi: a. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conformemente al comma 1 del presente articolo, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; b. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice civileEtico dell’Agenzia; c. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal DIP; d. applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale; e. mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva in esito all’escussione della stessa; f. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto; g. mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Affidatario; h. mancata validazione del progetto o l’esito di valutazione “negativa assoluta”; i. cessione del contratto; 0.Xx risoluzione, in qualunque tempo e fino al termine del serviziopresenza delle fattispecie sopra elencate, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo diventerà operativa a proprio insindacabile giudizio, senza seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato Appaltante darà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera all’Affidatario, tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art0.Xx caso di risoluzione del contratto sarà corrisposto all’Affidatario il prezzo contrattuale delle attività regolarmente effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 1 co. 130.Xx risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio restante, l. 135/2012in danno dell'Affidatario risolto, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso con addebito a quest’ultimo dei costi sostenuti in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi più rispetto a quelli del previsti per l'intero appalto. 0.Xx Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 26109 del Codice degli Appalti, co. 3dandone un preavviso a mezzo PEC all’Affidatario con un termine di almeno 20 (venti) giorni. In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante l'affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, della legge n. 488 purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, conformemente a quanto previsto dall’art.109 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.LgsD.lgs. 50/2016. 0.Xx pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Redazione Del Progetto Di Fattibilità Tecnica Ed Economica (Pfte)

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’Affidatario e specificatamente: ✔ nel caso in cui le obbligazioni dell’Affidatario non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 CC.) ✔ nel caso in cui l’Affidatario, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 CC.) ✔ nel caso in cui l’Affidatario ceda il contratto o lo dia in subappalto ✔ mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62". Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Città Metropolitana di Cagliari dichiara all’Affidatario, a mezzo di comunicazione PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimentocolpa dell’Affidatario, grave irregolarità questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e grave ritardoal risarcimento del danno, si rinvia all’arte la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sulla prestazione già effettuata. 108 D.LgsInoltre, la Città Metropolitana di Cagliari potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l’ammontare del danno che l’aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e grave ritardo: 1inevitabili) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione verificatisi dopo la data di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione stipula del contratto. In tali casi all’Affidatario non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione penalità o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizirisoluzione per inadempimento. Per quanto concerne la non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’artdi cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del serviziodella prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizziinteresse pubblico. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto La facoltà di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio verrà esercitata con l’invio, tramite PEC, di apposita comunicazione a mezzo scritta che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di lettera raccomandata con avviso di ricevimentorecesso. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione tal caso l’amministrazione si riserva obbliga a pagare all’Affidatario un’indennità di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente ammontare corrispondente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle somma dovuta per le prestazioni già eseguite oltre al decimo momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modificasvolte, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016redatto dall’amministrazione.

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Samples: Appalto Di Servizi

Risoluzione del contratto e recesso. Per Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente documento di condizioni di fornitura, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto riguarda è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per grave inadempimentocontratto, grave irregolarità e grave ritardoai sensi dell’art. 1456 Cod. civ., si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardole seguenti ipotesi: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione il venire meno, per la durata del progetto, di una penale e che si verifichino più delle condizioni previste nel documento di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi condizioni di inadempimentofornitura; 2b) gravi e reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scrittarapporto contrattuale; 3c) mancato rispetto delle modalità di svolgimento secondo le presenti condizioni di fornitura; d) mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto; e) casi di grave negligenza da parte del personale del Soggetto Proponente; f) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede norme di avvio dell’esecuzione legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; g) interruzione non motivata del progetto; Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente Beneficiario disporrà la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni che sarà inviata a mezzo PEC all’indirizzo che sarà comunicato dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disserviziSoggetto Proponente. Per quanto concerne la La risoluzione del contratto comporterà la facoltà da parte dell’Ente Beneficiario di procedere nei confronti del Soggetto Proponente per reati accertatiil risarcimento dell’ulteriore eventuale danno e, si rinvia a quanto previsto dall’artnei casi previsti, la segnalazione dell’inadempimento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante L’Ente Beneficiario si riserva la facoltà di recedere dal contrattonon ammettere a procedure analoghe, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civilefuturo, in qualunque tempo e fino al termine del serviziol’impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto. E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente Beneficiario per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto La volontà di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione dovrà essere comunicata al Soggetto Proponente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoPEC all’indirizzo che sarà comunicato. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al entro il periodo di comodato, il Soggetto Proponente ha diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 ad ottenere la restituzione del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016mezzo.

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Samples: Conditions for the Free Loan of a Vehicle for Civil Protection Service

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia 1. Oltre alle fattispecie previste all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardoil contratto è risolto di diritto nei seguenti casi: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione fallimento della Ditta Aggiudicataria; b. dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di una penale ramo d’azienda della ditta aggiudicataria, inerente le attività ed i servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione del Comune; c. cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad esso connessi, senza autorizzazione del Comune. 2. Il contratto potrà essere altresì risolto su iniziativa del Comune: a) in relazione a gravi e che si verifichino più inadempienze da parte della ditta aggiudicataria agli obblighi concernenti la corretta gestione del servizio di 3 (tre) volte per cui al presente capitolato, tali da pregiudicarne in modo diffuso la medesima ipotesi di inadempimentofunzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell’utenza; 2b) reiterati inadempimenti rispetto in caso di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza; c) in caso di accertata violazione delle disposizioni relative al rapporto di lavoro con riguardo in particolare agli obblighi del contratto che si verifichino per più datore di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente lavoro in materia di lavoro sicurezza del lavoratore, di tutela assicurativa, previdenziale, contributiva e retributiva. 3. Ricorrendo alcuna delle fattispecie previste a punti a), b) e c) che precedono, la Stazione Appaltante invierà alla ditta aggiudicataria specifica contestazione scritta con assegnazione di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di memorie e/o controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato l’Amministrazione, esaminate le eventuali giustificazione dell’Appaltatore, adotterà la determinazione definitiva in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la ordine alla risoluzione del contratto contratto. Resta comunque salvo il diritto dell’Amministrazione di rivalersi in ogni caso sulla cauzione definitiva o sulle somme da corrispondere all’appaltatore per reati accertatiil risarcimento dei danni subiti, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva impregiudicata comunque la facoltà di recedere dal contratto, in base all’artagire giudizialmente per il ristoro integrale dei danni. 4. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai Ai sensi dell’art. 109 del D.lgs D.Lgs. 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di la Stazione appaltante può recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri qualunque momento previo il pagamento delle convenzioni stipulate da Consip S.pprestazioni svolte.A. ai sensi dell’art 5. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto La Stazione Appaltante procede in corso di esecuzioneesecuzione del contratto alla verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore mediante acquisizione del DURC. In caso di ottenimento di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento sospende i pagamenti fino alla regolarizzazione e trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. La Stazione Appaltante dà comunicazione dell’inadempienza all’Impresa con nota raccomandata, e invita alla regolarizzazione entro 15 giorni. L’Impresa sarà comunque tenuta ad eseguire le prestazioni richieste in esecuzione del presente Capitolato Speciale d’Appalto e del Contratto. In caso di non regolarizzazione nel termine assegnato, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante DURC, può essere disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi su loro indicazione. Il diritto pagamento così effettuato ha effetto liberatorio nei confronti dell’Appaltatore. 6. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una trattenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di recesso va esercitato liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio di DURC regolare. 7. Nel caso di ottenimento di un DURC negativo per due volte consecutive il Responsabile del Procedimento propone, la risoluzione del contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a venti quindici giorni e previo pagamento per la presentazione delle prestazioni già eseguite oltre al decimo controdeduzioni. Quanto sopra fatte salve le modifiche legislative eventuali in materia di obbligatorietà di acquisizione del DURC da parte delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016stazioni appaltanti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Affidataria alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: a. apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Affidataria o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio; b. cessione totale o parziale del contratto d’appalto; c. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’Affidataria di una o più attività affidate, tale da compromettere la regolare prosecuzione di altre attività ad esse connesse e conseguenti; d. violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; e. violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010; f. mancato rispetto di quanto riguarda previsto nell’offerta tecnica presentata dall’Affidataria; g. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza nello svolgimento delle attività affidate; h. comportamento dei dipendenti ripetutamente non corretto e/o non consono all’ambiente nel quale sono tenuti a svolgere le attività affidate; i. gravi danni provocati al patrimonio dell’Amministrazione; j. mancanza della copertura assicurativa prevista all’art. 22; k. applicazione di tre penali per inadempienze contrattuali; l. ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare le attività a terzi, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento di penali, maggiori spese o danni. In particolare, in caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione potrà affidare le attività previste nel presente Capitolato ad altro operatore economico scorrendo la graduatoria formata in sede di gara o, in mancanza, tramite espletamento di nuova procedura di affidamento, con eventuale interdizione alla partecipazione dell’operatore economico in dolo a nuove gare dell’Amministrazione, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione stessa in occasione della gara successiva. L’applicazione delle penali come pure la risoluzione del contratto saranno comunicate ad ANAC e verranno valutate dall’Amministrazione in termini di grave illecito professionale. All’Affidataria sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini le attività regolarmente eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, si considera grave inadempimentodetratto l’importo delle eventuali penalità maturate. Resta comunque inteso che, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione in caso di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione risoluzione del contratto, secondo l’Affidataria avrà l'obbligo di consegnare tutta la documentazione e gli elaborati prodotti sino a quel momento, anche in forma parziale e/o non definitiva, all'Amministrazione stessa, che ne diventerà proprietaria in base a quanto previsto stabilito dal precedente art. , e potrà farne pienamente uso nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dalle normative vigenti. L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, con applicazione di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs D.Lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pe ss.mm.ii.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contract for Environmental Education Services

Risoluzione del contratto e recesso. Per 1. Il Circondario ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’operatore economico, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti, con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Circondario, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’operatore economico stesso nell'espletamento del servizio in parola, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. 2. Si applicheranno, per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimentocompatibili, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’artle fattispecie previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimentononché, grave irregolarità in relazione alle modalità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte sempre per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;quanto compatibili. 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede . Le parti hanno facoltà di avvio dell’esecuzione risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile. 4. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.; b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente lavoro e violazioni alle norme in materia di lavoro contributi previdenziali e assistenziali; c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; d) transazioni di cui al presente accordo quadro e ai contratti attuativi non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge n.136/2010 xx.xx.. L’operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 xx.xx., procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Circondario e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, di ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza. 5. In tutte le ipotesi di cui sopra, con riferimento alle rilevazioni eseguite all’operatore economico inadempiente, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Circondario, in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioniforma di lettera raccomandata/PEC, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale;di volersi avvalere della clausola risolutiva. 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Circondario al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. 7. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto di ciascun contratto specifico e relativo accordo quadro, sempre con riferimento all’operatore inadempiente, e ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti: a) applicazioni delle penali previste nell’art. 20 del presente accordo quadro per reati accertatiun importo complessivo superiore al 5% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi dell’Accordo Quadro; b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Circondario, ferma restando l’applicazione delle penali; c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si rinvia protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Circondario all’operatore economico per porre fine all'inadempimento. 8. In tali casi il Circondario procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a quanto previsto dall’artgiorni 15, entro il quale l’operatore economico dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con PEC o con raccomandata a/r. 9. 108 D.LgsIl singolo contratto attuativo, nonché l’Accordo Quadro si intenderanno risolti di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. 10. 50/2016All’operatore economico verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. 11. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell’operatore economico. 12. In caso di risoluzione contrattuale, il Circondario procederà all'incameramento della cauzione definitiva forfettaria, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. 13. La Stazione appaltante risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Circondario al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. 14. Il Circondario si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contrattopresente Accordo Quadro e dal contratto attuativo per motivi di interesse pubblico, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC all’operatore economico e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del Codice codice civile. 15. Ai sensi dell’art.1, in qualunque tempo e fino al termine comma 13 del servizioD.L. n. 95/2012, per motivi come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, il Circondario una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i attuativo/i ha diritto di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità recedere in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudiziodal/i contratto/i attuativo/i medesimo/i, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore all'operatore economico con preavviso non inferiore a venti quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente , nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e Intecent-er ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i attuativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i attuativo/i sottoscritto/i e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica, modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. all'articolo 26, co. 3, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 488. 16. Ogni patto contrario alla disposizione del 1999precedente comma è nullo. 17. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., il presente Accordo Quadro e il/i contratto/i attuativo/i è/sono sottoscritti sotto condizione risolutiva e il Xxxxxxxxxxx recede dai contratti attuativi e dal contratto di Accordo Quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 18. La revoca e il recesso di cui all’art. 48. c. 19 sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del D.Lgs. 50/2016contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i attuativo/i inerenti.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Accoglienza E Integrazione

Risoluzione del contratto e recesso. Per ACIAM S.p.A. potrà risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi di quanto riguarda previsto dall’art. 108, c. 1, del Codice dei Contratti. ACIAM S.p.A. inoltre risolverà il contratto: a) qualora l’Appaltatore non sia più in possesso dei requisiti occorrenti per l’ammissione alla procedura e qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la risoluzione decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'Applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti; c) in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con ACIAM S.p.A. accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a ACIAM S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.. d) qualora si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per verifichi la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidaticessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata; e) qualora l’affidatario non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta, oppure una nuova garanzia o assicurazione; f) in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto; g) qualora si verifichi una delle cause di risoluzione comunque previste nel presente Capitolato. Quando il DEC o il Responsabile del Procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comportare gravi disservizicomprometterne la buona riuscita delle prestazioni, o qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per grave negligenza dell'appaltatore stesso rispetto alle previsioni del contratto, il DEC invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle parti della fornitura eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Per Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il contratto è altresì risolto in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3, c. 8, della Legge 136/2010. Fermo restando quanto concerne previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ACIAM S.p.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori e delle opere eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Sono inoltre causa di risoluzione: a) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC, dal Responsabile del Procedimento o dal CSE; b) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di risoluzione del contratto per reati accertatil'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, si rinvia servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle forniture e dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Il Collaudatore procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente Capitolato d’Appalto. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto dall’artnel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. 108 D.LgsNei casi di cui sopra, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l’esecuzione del contratto, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'art. 50/2016110, c. 1, del Codice dei Contratti. Nei casi di risoluzione del Contratto di Appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante si riserva Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti, la facoltà di Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle opere già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e fino al termine l'ammontare netto delle opere eseguite. L'esercizio del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso di cui al comma precedente è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate preceduto da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il cantiere ed effettua l’accettazione provvisoria della fornitura. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma precedente, sono soltanto quelli già accettati dal DEC, o del Responsabile del Procedimento o, in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso. I danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della posa in opera affidato a terzi, sono dovuti dall’Appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione delle opere eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e previo pagamento gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle prestazioni già eseguite oltre opere e degli impianti non ammortizzato nel corso delle opere eseguite, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al decimo delle prestazioni momento dello scioglimento del contratto. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente accettati dal DEC e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, disposizione della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto riguarda disposto dal Codice Civile. Xxxxx i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, il Comune. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: a. subappalto non autorizzato; b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l’igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato; c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori; d. cessione del contratto; e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; f. violazione delle norme di sicurezza; x. xxxxxxx nell’avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre due settimane; h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale i. interruzione non motivata del servizio; j. dichiarazioni mendaci; k. negli altri casi previsti dalla vigente normativa. L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato via PEC. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Nei soli casi di risoluzione del contratto per grave inadempimentofatto dell’appaltatore, grave irregolarità il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e grave ritardo, si rinvia all’artdegli importi relativi. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti dal Comune rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nei casi di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatiinadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante si rinvia riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a quanto previsto dall’artpartire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 108 D.LgsL'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta. 50/2016. La Stazione appaltante Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed contratto ai sensi dell’art. 1671 109 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso Tale facoltà è esercitato esercitata per iscritto mediante tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Il Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza norma dell’art. 1 co. 131, l. 135/2012comma 13 del D.L. 95/2012, l’Amministrazione convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di fornitura nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’artl’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli La risoluzione e recesso del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore vengono disposti con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale Determinazione Dirigenziale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016notificare all’appaltatore.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimentomediante semplice lettera inviata a mezzo PEC con messa in mora di 15 giorni, grave irregolarità e grave ritardosenza necessità di ulteriori adempimenti, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardonei seguenti casi: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto; c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di verifica di una penale e che si verifichino più delle seguenti condizioni: - decadenza attestazione S.O.A.; - presentazione di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi false documentazioni; - presentazione di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza dichiarazioni mendaci; - ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto; - violazione delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente norme in materia di lavoro sicurezza sui luoghi di lavoro, o di contenimento dell’emergenza COVID. In tali casi la risoluzione potrà avvenire mediante comunicazione a mente dell’art. 1456 cod. civ.. Inoltre, il Direttore Lavori e il RUP potranno far interrompere immediatamente i lavori, al verificarsi dei motivi di sicurezza nei confronti risoluzione 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei dipendenti impegnati nell’appalto danni a lui imputabili. 4. Il presente contratto é sottoscritto previa acquisizione dell’informativa antimafia (anche oppure) in mancanza del rilascio dell’informativa antimafia da parte del Ministero dell’Interno BDNA entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione dell’autocertificazione prevista dall’art. 89 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alle rilevazioni eseguite la quale i soggetti di cui all’art. 85 del citato decreto attestano l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione appaltante recederà dal presente contratto, stipulato in applicazione assenza dell’informativa antimafia, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 92, comma 3, del presente Capitolato);D. Lgs. n. 159/2011. 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e xx.xx., oltre alla fattispecie sopra contemplata, la facoltà di recedere dal contratto, presente contratto in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, qualsiasi momento per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzirimesse alla sua esclusiva valutazione. 6. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’artIn tal caso verranno corrisposti all’appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109. 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda agli articoli 108 e 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pCodice dei contratti.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Lavori

Risoluzione del contratto e recesso. Per In tutti i casi di inadempienza, da parte dell’Affidataria, alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: a. apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Affidataria o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio; b. cessione totale o parziale del contratto d’appalto; c. sospensione, abbandono o reiterata non effettuazione, da parte dell’Affidataria, di una o più attività affidate, tale da comprometterne la regolare prosecuzione, o l’esecuzione e la prosecuzione di altre attività ad esse connesse e conseguenti; d. violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; e. violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010; f. mancato rispetto di quanto riguarda previsto nell’offerta tecnica presentata dall’Affidataria; g. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza nello svolgimento delle attività affidate; h. comportamento dei dipendenti ripetutamente non corretto e/o non consono all’ambiente nel quale sono tenuti a svolgere le attività affidate; i. gravi danni provocati al patrimonio dell’Amministrazione; j. mancanza della copertura assicurativa prevista all’art. 7; k. ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare le attività a terzi, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per grave inadempimentoil risarcimento di penali, grave irregolarità e grave ritardomaggiori spese o danni. In particolare, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione in caso di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi risoluzione del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione l’Amministrazione potrà affidare le attività oggetto d’appalto ad altro operatore economico, scorrendo la graduatoria formata in sede di avvio dell’esecuzione del contrattogara o, in mancanza, tramite espletamento di nuova procedura di affidamento, con eventuale interdizione dell’operatore economico in dolo alla partecipazione a nuove gare indette dell’Amministrazione, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, motivata valutazione da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente effettuarsi in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizioccasione della gara successiva. Per quanto concerne la La risoluzione del contratto sarà comunicata ad ANAC e verrà valutata dall’Amministrazione in termini di grave illecito professionale. All’Affidataria sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per reati accertatile attività regolarmente eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, si rinvia a detratto l’importo maturato delle eventuali penalità e danni. L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, con applicazione di quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii.

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Samples: Servizio Di Derattizzazione E Disinfestazione

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la 1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) quando il Comune di Terni e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; c) frode, grave negligenza e inadempimento, grave irregolarità mancato rispetto degli obblighi e grave ritardodelle condizioni sottoscritte, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini cessazione di attività; il Comune di Terni incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni; d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresa; e) ricorso al subappalto non autorizzato; il Comune incamera la cauzione definitiva; f) mancata reintegrazione della risoluzionecauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune di Terni incamera la parte restante della cauzione; g) cessione dell'azienda, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione ove il Comune di una penale e che si verifichino più Terni decida di 3 (tre) volte per non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima ipotesi procedura si adotta in caso di inadempimentoaffitto e usufrutto dell'azienda; 2h) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 % dell’importo contrattuale e l’Amministrazione si verifichino per più avvalga della facoltà di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scrittacui al precedente art. 18 comma 6; il Comune di Terni incamera la cauzione definitiva; 3i) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. 2. L’Amministrazione, in sede di avvio dell’esecuzione del contrattoqualunque momento dell'esecuzione, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di può recedere unilateralmente dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine previo invio di apposita comunicazione all'impresa appaltatrice entro 30 giorni dalla data di richiesta di cessazione del servizio, per comprovati motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzativetra i quali, il venir meno della necessità dei servizi prestati con il presente appalto, anche a seguito di servizio o una diversa organizzazione dei servizi che l’Amministrazione intendesse effettuare; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento dei servizi effettuati. 3. Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pprezzo conseguente al nuovo affidamento.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la 1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) quando l’Amministrazione e l'Impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; c) frode, grave negligenza e inadempimento, grave irregolarità mancato rispetto degli obblighi e grave ritardodelle condizioni sottoscritte, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzionecessazione di attività; l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva, si considera grave inadempimentosalvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni; d) fallimento dell'Impresa, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ad eccezione delle ipotesi di inadempimentoRaggruppamenti Temporanei d'Impresa; 2e) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo ricorso al subappalto non autorizzato oltre a quanto previsto dal contratto di appaltopresente contratto; l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva; 4f) inosservanzamancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal l’Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; l’Amministrazione incamera la parte restante della cauzione; g) cessione dell'azienda, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente ove l’Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in materia caso di lavoro affitto e usufrutto dell'azienda; h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni cui al presente capitolato; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva; i) qualora le transazioni siano eseguite in applicazione assenza di bonifico bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero degli altri documenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136 del presente Capitolato)13/08/2010 e s.m.i., del D.Lgs n. 187 del 12/11/2000 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18/11/2010; 5j) altre situazioninegli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. 2. L’Amministrazione, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatiin qualunque momento dell'esecuzione, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di può recedere unilateralmente dal contratto, in base all’art. 21-sexies avvalendosi della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’artfacoltà consentita dall’art. 1671 del Codice civileC.C. e per qualsiasi motivo, in qualunque tempo previa comunicazione scritta, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e fino dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre di fornitura effettuate. 3. Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016nuovo affidamento.

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Samples: Appalto Per La Manutenzione Del Software

Risoluzione del contratto e recesso. Per Xxxxx restando i casi di risoluzione espressamente previsti nella documentazione di gara, e salvo quanto riguarda disposto dal successivo articolo “Penali”, l'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PUBBLICAZIONI UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI PERIODICHE ITALIANE ED ESTERE E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, la fornitura sia erogata in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Il mancato rispetto di ciascuno dei criteri tecnici dichiarati in sede di gara, salva comunque l’applicazione delle penali previste al precedente art.18, saranno considerati grave inadempimento e costituiranno, se reiterati, motivo di risoluzione del contratto. Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell’art. 14 del Disciplinare di gara (Trattamento dei dati personali) e nel caso in cui l’Operatore economico aggiudicatario (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente gara. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante l’Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’artprocedere ad aggiudicare la fornitura oggetto della presente gara all’Operatore economico classificatosi al secondo posto nella graduatoria. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre È fatta salva la Stazione appaltante può esercitare il diritto facoltà di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato anticipato dell’Autorità per iscritto mediante invio di apposita comunicazione la seconda annualità (2020), da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p(A/R)/PEC entro il 31 ottobre 2019.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimentoIl rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione1456 del C.C., si considera grave inadempimento, grave irregolarità qualora il concessionario incorra nei seguenti fatti e grave ritardocomportamenti: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 cessione dell’azienda, concordato preventivo (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), fallimento, stato di moratoria e di procedure concorsuali; b) inadempienza delle obbligazioni o mancata esecuzione secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel Capitolato e nel contratto; c) abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo; d) violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il servizio stesso; e) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall’Amministrazione; f) abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il servizio stesso; g) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dello stesso; h) nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall’amministrazione concedente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio; i) impiego di personale in numero inidoneo per una efficace e tempestiva attività di ripristino post-incidente; l) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; m) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; n) applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; o) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dalla Provincia di Mantova. 50/2016Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge e del presente Capitolato che sia di gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto, sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto a mezzo pec, con la fissazione di specifico termine per procedere all’adempimento, secondo le modalità previste dall’art. 1454 c.c., decorso il quale, perdurante l’inadempimento, il contratto si intenderà risolto. La Stazione appaltante garanzia definitiva prestata dal concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall’Amministrazione concedente. Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice civile e a quella di cui agli articoli 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del serviziodella concessione, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzigiusta causa. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto La facoltà di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto verrà esercitata mediante invio l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.precesso.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Risoluzione del contratto e recesso. Per 1. Oltre a quanto riguarda la stabilito dall’art.1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa ed indennizzo sia da parte del Soggetto Attuatore sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi: a. mancata attivazione dei servizi entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell’AC, anche in pendenza di contratto; b. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio; c. reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse; d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale, dal Bando e dai documenti di offerta; e. cessione del contratto, tranne che nei casi e nei modi stabiliti dall’art.105 del D.Lgs.50/2016; x. xxxxx e reiterate violazioni relativamente alla cura, igiene e sanificazione dei locali e alla cura, assistenza e vigilanza; g. apertura e procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico del Soggetto Attuatore; h. mancata esecuzione dei piani di investimento presentate in sede di gara; i. violazione della vigente normativa antimafia; j. violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito a assunzione, tutela e assistenza dei lavoratori; k. gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, per quanto previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia. 2. Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimentoi casi previsti dal presente articolo, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini il Soggetto Attuatore incorre nella perdita della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti cauzione che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi resta incamerata dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione , salvo il risarcimento dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto danni per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo l’eventuale riappalto e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza tutte le altre circostanze che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.ppossono verificarsi.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per 1. Il Circondario ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’operatore economico, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti, con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Circondario, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’operatore economico stesso nell'espletamento del servizio in parola, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. 2. Si applicheranno, per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimentocompatibili, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’artle fattispecie previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimentononché, grave irregolarità in relazione alle modalità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte sempre per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;quanto compatibili. 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede . Le parti hanno facoltà di avvio dell’esecuzione risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile. 4. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx.; b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente lavoro e violazioni alle norme in materia di lavoro contributi previdenziali e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato)assistenziali; 5c) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunalefalsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni; 6d) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione transazioni di cui al presente accordo quadro e ai contratti attuativi non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatidella società Poste italiane Spa, anche parzialeo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi del comma 9 bis dell’art. 1671 del Codice civile3 della Legge n.136/2010 xx.xx.. L’operatore economico, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite tracciabilità finanziaria di cui all’art. 263 della Legge n.136/2010 xx.xx., co. 3procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, della legge n. 488 informandone contestualmente il Circondario e la Prefettura - ufficio territoriale del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente Governo territorialmente competente; e) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata, nei casi confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui all’artlo stesso venga a conoscenza. 5. 48In tutte le ipotesi di cui sopra, con riferimento all’operatore economico inadempiente, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Circondario, in forma di lettera raccomandata/PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 6. c. 19 La risoluzione del D.Lgscontratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Circondario al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. 7. 50/2016Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto di ciascun contratto specifico e relativo accordo quadro, sempre con riferimento all’operatore inadempiente, e ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti: a) applicazioni delle penali previste nell’art. 17 del presente Accordo Quadro per un importo complessivo superiore al 5% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi dell’Accordo Quadro; b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Circondario, ferma restando l’applicazione delle penali; c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Circondario all’operatore economico per porre fine all'inadempimento. 8. In tali casi il Circondario procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l’operatore economico dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Accoglienza E Integrazione

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda l’ATS può risolvere il contratto, sempre ai sensi dell’art 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), con provvedimento motivato e previa comunicazione dl provvedimento stesso, nei seguenti casi: - dopo 3 contestazioni di omissione o ritardi, anche parziali; - dopo 3 contestazioni di irregolarità, insufficienza, difformità di esecuzione; - comportamenti dell’Operatore Economico determinanti avvio di procedimento dell’autorità giudiziaria, ordinaria o amministrativa, a carico dello stesso; - frode, dolo, colpa grave e grave negligenza; - cancellazione della Cooperativa dall’Albo regionale delle cooperative sociali, come stabilito all’art 5 della LR 16/22.4.1997; - sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - mancata sostituzione del personale, laddove richiesto; - perdita, da parte dell’Operatore Economico dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo, come contemplato nell’art 6 comma 8 del DPR 207/2010; - violazione della normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 Legge 136/13.8.2010 smi; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Operatore Economico; - ricorso al subappalto non contemplato dall’ATS; - violazione disposizioni antimafia; - motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione. Rimane sempre in capo all’ATS l’accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale, nei casi di cessione, fusione, scissione, trasformazione societaria. Nel caso di variazione della soggettività giuridica dell’Operatore Economico fornitore, la prosecuzione del rapporto deve essere autorizzata dall’ATS. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell’Operatore Economico inadempiente. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’ATS. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l’ATS, concluso il relativo procedimento, determini di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Operatore aggiudicatario. Il provvedimento formale di recepimento della risoluzione per grave inadempimentoinadempimento disciplinerà parimenti, grave irregolarità e grave ritardogli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell’ATS contraente che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione applicano le disposizioni di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente cui al codice civile in materia di lavoro risoluzione e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione recesso del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Servizio Di Organizzazione E Gestione

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del 1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.----------------------- 2. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardouna delle seguenti clausole risolutive espresse: 1a) reiterati grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1;-------------- b) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo;-------------------------------------------- c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta ai sensi dell’art. 10, comma 3, del presente Contratto.------------------------------------ d) adozione di comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimentocontrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; 2e) reiterati inadempimenti rispetto inadempimento agli obblighi di tracciabilità;---------------------------------- f) violazione di norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione a terzi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scrittacontratto; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione . La risoluzione in sede tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r all’Appaltatore di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. 4) inosservanza. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia detratte le eventuali penalità e spese di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);cui ai precedenti articoli. 5) altre situazioni. L’Agenzia, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatiai sensi dell’art. 1373 c.c., anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contratto Di Servizio

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del 1. Il contratto per grave inadempimentopotrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, grave irregolarità e grave ritardoai sensi dell’art. 1455 c.c., si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzioneprevia diffida ad adempiere, si considera grave inadempimentomediante pec, grave irregolarità e grave ritardo: 1entro un termine non superiore a 15 (quindici) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione giorni dal ricevimento di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;tale comunicazione. 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini previsti; c) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui al § 35 del presente Capitolato; e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato; f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto; g) in corso di verifica la procedura di integrazione e/o modifiche al medesimo livello progettuale potrà essere reiterata per un massimo di 2 (due) volte consecutive. L’ulteriore richiesta di integrazioni e/o modifiche per carenze progettuali, sarà considerata grave inadempimento e potrà dar luogo alla risoluzione contrattuale per mancato adempimento degli obblighi contrattuali previa contestazione da parte del RUP.; h) la conclusione con esito negativo del procedimento di verifica per reiterate carenze del progetto esecutivo di cui all’art. 26 del Codice; i) mancato deposito almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna del servizio della polizza di cui all’art. 103 comma 7 del Codice; j) tardivo avvio dell’esecuzione del contratto per causa imputabile all’operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 ultimo periodo, del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120; k) (se del caso, nell’ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo; l) (laddove l’operatore non abbia dichiarato in sede di gara la volontà di avvalersi del subappalto) violazione delle norme in materia di subappalto.; m) la sospensione o il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario secondo quanto previsto dal par. 27 del presente Capitolato. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 3. La Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 109 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. In caso di recesso l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall`art.1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Dei Servizi Tecnici

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del 1. Il contratto per grave inadempimentopotrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, grave irregolarità e grave ritardoai sensi dell’art. 1455 c.c., si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzioneprevia diffida ad adempiere, si considera grave inadempimentomediante raccomandata a/r, grave irregolarità e grave ritardo: 1entro un termine non superiore a 15 (quindici) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione giorni dal ricevimento di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;tale comunicazione. 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/201650/2016 nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto, le parti convengono che il contratto potrà essere risolto dall’Agenzia del Demanio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., quando ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: a) inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di contestazione scritta; b) applicazione di penali per un importo totale superiore al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale complessivo; c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta ai sensi dell’art. 7 del presente contratto; f) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; g) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia; h) violazione di norme riguardanti il subappalto ovvero il divieto di cessione a terzi del contratto. i) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto. 2. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 3. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, detratte le eventuali penalità e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore il contratto e sempre salvo il maggior danno, ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento. 4. La Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 109 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per Xxxxx restando i casi di risoluzione espressamente previsti nella documentazione di gara, e salvo quanto riguarda disposto dall’articolo “Penali”, l'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1456 C.C., la risoluzione facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nelle premesse, la fornitura sia erogata in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall’art.122 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. L’Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: a) grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardocomunicato ai sensi del presente articolo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione tra cui rientra anche il mancato rispetto dei termini di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimentoesecuzione dei servizi; 2b) reiterati inadempimenti rispetto mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità; c) subappalto non autorizzato; d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 9 del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scrittapresente Disciplinare; 3e) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contrattomancata, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione incompleta o comunque mancata non tempestiva esecuzione dei servizi affidatiaccessori essenziali di cui all’art.3 del Capitolato tecnico, anche parzialesalva comunque l’applicazione delle penali previste al precedente art.18, tale da comportare gravi disservizisaranno considerati grave inadempimento e costituiranno, se reiterati, motivo di risoluzione espressa del contratto; f) violazione dell’art. Per quanto concerne 17 (Trattamento dei dati personali) e nel caso in cui l’Operatore economico aggiudicatario (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente gara; g) mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d’integrità; h) cessione di tutto o parte del contratto. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione del contratto opera di diritto allorquando l’Autorità comunica per reati accertatiiscritto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà con PEC al Fornitore di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell’art. 1671 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento. In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell’Autorità di procedere all’esecuzione in danno del Codice civileFornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione. La risoluzione, a qualsiasi titolo effettuata, dà diritto all’Autorità di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell’Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione. È fatto sempre salvo, in qualunque tempo ognuno dei casi di cui ai precedenti commi, il diritto al risarcimento del danno. Il contratto sarà risolto, inoltre, in caso di sottoposizione del Prestatore a liquidazione giudiziale, in caso di sua soggezione a procedura equipollente, oppure al verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno, in capo al Prestatore ditta, dei necessari requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti con la P.A. e fino al termine del serviziodi affidabilità tecnica e finanziaria che possa, per motivi di pubblico interessein ogni caso, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio pregiudicare o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare svolgimento della fornitura e dei servizi connessi L’Autorità si riserva il diritto di recesso recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni, ai sensi dell’art. 109 123 del D.lgs 50/2016 Il d.lgs. 36/2023. In caso di recesso è esercitato l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato al decimo dell’importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall’allegato II.14 del d. lgs. n. 36/2023. È fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell’Autorità per iscritto mediante invio di apposita comunicazione la seconda annualità (2026), da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pPEC entro il 31 ottobre 2025.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contract

Risoluzione del contratto e recesso. Per Il mancato rispetto di quanto riguarda previsto nel presente capitolato, nell’offerta e nel progetto di gestione può costituire valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto per grave inadempimentod'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi: • qualora, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione anche successivamente alla stipula del contratto, secondo quanto previsto venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; • qualora non venga dato inizio alla gestione del servizio entro i termini previsti dal contratto presente capitolato; 1840 • per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di appalto; 4) inosservanzaadempiere ai propri obblighi contrattuali; • per effetto di reiterate, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento gravi inadempienze alle rilevazioni eseguite in applicazione prescrizioni del presente Capitolato); 5) altre situazionicapitolato; • per fallimento della ditta; • per effetto del terzo inadempimento o ritardo, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatidurante la vigenza dell’Accordo Quadro, anche parzialenell’esecuzione della prestazione contrattualizzata; • per effetto delle fattispecie di grave inadempimento di cui al precedente articolo. Qualora le penali applicate dovessero superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, tale da comportare gravi disservizila Provincia potrà risolvere il contratto oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno. Per quanto concerne In ogni caso la dichiarazione di risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016viene comunicata mediante posta elettronica certificata. La Stazione appaltante Provincia di Brescia ha diritto di recesso dal contratto nel rispetto dell’articolo 109 del Codice. Come disposto dall’art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 la Provincia si riserva la facoltà il diritto di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed recesso qualora i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso stipulato e l’appaltatore non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a acconsenta ad una modifica, modifica delle condizioni economiche economiche, tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di recedere in tutto o in parte dai contratti stipulati in forza dell’accordo quadro, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi ovvero di cui chiederne la temporanea sospensione totale o parziale, qualora intervenissero provvedimenti giurisprudenziali o normativi adottati anche da Organismi periferici, tali da non permettere l’utilizzo dei sistemi di rilevazione automatica delle violazioni all’art. 48. c. 19 142 del D.Lgs. 50/2016Codice della Strada.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione del contratto e recesso. Per 1. Oltre a quanto riguarda la risoluzione stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimentoinadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, grave irregolarità escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del Soggetto Attuatore sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi: a. mancata attivazione d ei servizi entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale, anche in pendenza di contratto; b. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e grave ritardodella salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio; c. reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, si rinvia all’artformalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse; d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente CAPITOLATO SPECIALE, dal Bando e dai documenti di offerta; e. cessione del contratto, tranne che nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 108 105 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte x. xxxxx e siano preceduti da comunicazione scrittareiterate violazioni relativamente alla cura, igiene e sanificazioni dei locali e alla cura, assistenza e vigilanza; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione g. apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico del Soggetto Attuatore; h. mancata esecuzione dei piani di investimento presentati in sede di avvio dell’esecuzione del contrattogara; i. violazione della vigente normativa antimafia; j. violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito ad assunzione, secondo tutela, protezione e assistenza dei lavoratori; k. gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, per quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia D.Lgs. 81/2008. 2. Nel caso di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatii casi previsti dal presente articolo, si rinvia il Soggetto Attuatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi, anche per: a. Far fronte alle spese conseguenti al ricorso a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contrattoterzi soggetti, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento e fino al termine impedire l’interruzione del servizio, ; b. Coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per motivi di pubblico interesse, il riaffidamento del servizio. c. Soddisfarsi per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni penalità contestate e non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016versate dalla ditta.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda 1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimentod’appalto, grave irregolarità tenuto conto dello stato dei lavori e grave ritardodelle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, si rinvia mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso. 2. Nei casi previsti all’art. 108 D.Lgs108, comma 2, lett. 50/2016. Ai fini della risoluzionea) e b) del Codice, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi diritto del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;d’appalto. 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede . In caso di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione grave inadempimento o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati grave ritardo dell’Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto dall’artall’art. 108 108, commi 3 e 4 del Codice. 4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi: a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/201681/2008 e s.m.i.; c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; d) in caso di fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; e) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’Appaltatore, ex art. La Stazione appaltante 7 comma 11 del presente Capitolato; f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento della Città di Torino” adottato con Deliberazione della G.C. n. 2013 07699/004 del 31/12/2013, nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 42 del Codice. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. 5. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di recedere dal esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, in base come previsto anche all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art108, comma 8 del Codice. 6. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale E’ fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare salvo il diritto di recesso ai della Città sensi dell’artdegli artt. 1671 C.C. e 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso Codice, secondo le modalità ivi previste. Tale diritto è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pagli artt. 91 e seg. X.Xxx. 159/2011 e s.m.i.A. ai sensi dell’art, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso. 7. 26L’Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli comma 9. 8. L’Appaltatore potrà altresì richiedere la risoluzione del contratto in corso d’appalto, senza indennità, al verificarsi di esecuzionequanto previsto dall’art. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica107, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 comma 2 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016Codice.

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Samples: Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione Si applicano gli artt. 108, 109 e 110 del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.LgsD. Lgs. 50/2016. Ai fini L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida adadempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi: - mancata acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento del servizio entro il termine di 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto; - grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario; - sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’utenza); - utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l’Affidatario è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; - violazione dei diritti degli utenti; - impossibilità di effettuare verifiche di cui all’art. 9, paragrafo “Valutazione e Verifica del servizio” del presente capitolato per cause imputabili all’Affidatario; - mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L.136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010; - reiterazione per tre volte della risoluzionemedesima inadempienza. L’Amministrazione comunale, inoltre, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, si considera grave inadempimentoriserva la facoltà di risolvere il contratto relativo , grave irregolarità dandone comunicazione scritta all’affidatario, trattenendo la cauzione definitiva, quale penale, e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi: - utilizzazione di una penale personale non rispondente quantitativamente e che si verifichino più qualitativamente alle previsioni della proposta progettuale aggiudicata e del presente capitolato; - mancata corresponsione, al personale utilizzato per il servizio, della retribuzione e dei relativi oneri, e mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia materia; - mancato rispetto del C. C. N .L. di lavoro categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio; - gravi inadempienze e/o disservizi; - mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di sicurezza settore; - non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dal presente capitolato, rilevata dalle verifiche effettuate dai referenti della Amministrazione Servizi alla Persona. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Affidatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Amministrazione può inoltre recedere dal contratto d’appalto nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite seguenti casi: - per motivi di pubblico interesse - in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioniqualsiasi momento dell’esecuzione, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disserviziavvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. Per quanto concerne L’Affidatario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per reati accertaticausa allo stesso soggetto non imputabile, si rinvia a quanto previsto dall’artsecondo le disposizioni del codice civile (artt. 108 D.Lgs1218,1256,1463 cod. 50/2016civ.). La Stazione appaltante si riserva Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la facoltà sospensione delle attività; i costi eventualmente sostenuti dall’Affidatario durante il periodo di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.psospensione non saranno riconosciuti.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione del contratto e recesso. Per In tutti i casi di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, del Codice degli appalti e del relativo Regolamento di attuazione. In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di: a. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere; b. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato; c. impiego di personale, per numero e qualità, inferiore a quanto riguarda la previsto dal Comune e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; d. violazione degli orari di servizio concordati. e. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; f. subappalto non autorizzato In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimentoinadempimento dell’appaltatore o fallimento del medesimo, grave irregolarità il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, ai sensi e grave ritardoper gli effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs.163/2006; pertanto ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzionel'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione sino al quinto migliore offerente in sede di avvio dell’esecuzione gara. All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato del contrattoservizio effettuato, secondo quanto previsto sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Il Comune di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante Firenze si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, Civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso Tale facoltà è esercitato 24 esercitata per iscritto mediante tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Inoltre, l’Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza norma dell’art. 1 co. 131, l. 135/2012comma 13 del D.L. 95/2012, l’Amministrazione convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di fornitura nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pl’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto riguarda disposto dal Codice Civile. Xxxxx i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del Codice, il Comune. avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: a. subappalto non autorizzato b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l’igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato; c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori; d. cessione del contratto; e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; f. violazione delle norme di sicurezza; g. ritardo nell’avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al comune per oltre due settimane; h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale i. interruzione non motivata del servizio; j. dichiarazioni mendaci; k. mancata adozione delle disposizioni sanitarie per fronteggiare l’emergenza COVID, per tutta la durata dello stato di emergenza. L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato via PEC. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Nei soli casi di risoluzione del contratto per grave inadempimentofatto dell’appaltatore, grave irregolarità il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e grave ritardo, si rinvia all’artdegli importi relativi. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti dal Comune rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nei casi di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatiinadempimento dell’appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, si rinvia risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a quanto previsto dall’artpartire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 108 D.LgsL'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta. 50/2016. La Stazione appaltante Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed contratto ai sensi dell’art. 1671 109 del Codice civile, D.Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso Tale facoltà è esercitato esercitata per iscritto mediante tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Il Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza norma dell’art. 1 co. 131, l. 135/2012comma 13 del D.L. 95/2012, l’Amministrazione convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di fornitura nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’artl’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli La risoluzione e recesso del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore vengono disposti con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale Determinazione Dirigenziale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016notificare all’appaltatore.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda 1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l’espletamento del servizio concesso, nonché dalla normativa vigente. 2. Il Comune si riserva la risoluzione facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi degli artt.1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi: a) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; b) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre; c) mancata regolarizzazione da parte del Tesoriere a seguito della violazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi del personale; d) mancata reintegrazione nei termini della cauzione parzialmente escussa; e) inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro; f) cessione del contratto ovvero subappalto non conformi alla discplina di cui al successivo art.37 della convenzione; g) fallimento, avvio della procedura per grave inadempimentoil concordato preventivo o di altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Tesoriere; h) violazione della normativa vigente all'esercizio del servizio di tesoreria; i) verificarsi delle condizioni di cui all'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o altre cause di risoluzione previste da specifiche norme del D. Lgs. n. 50/2016 o di ogni altra normativa applicabile. 3. La risoluzione anticipata verrà disposta nel rispetto dell’art.176 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 4. Il recesso da parte del Comune è disciplinato dall’art. 109, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della risoluzioneIl Comune si riserva inoltre la facoltà, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso di almeno 30 giorni solari, presso la sede legale da questi indicata tramite comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata. Per giusta causa si considera grave inadempimentointende, grave irregolarità a titolo esemplificativo e grave ritardonon esaustivo, il verificarsi di uno dei sottoindicati eventi: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente altra legge applicabile in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione beni o venga incaricato della gestione degli affari del presente Capitolato)Tesoriere; 5b) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunalequalora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per la concessione del servizio e comunque quelli previsti dagli atti di gara; 6c) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatorequalora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore delegato del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia; d) qualora nel corso della convenzione venga a cessare per il Comune l’obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto; in tale caso al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio; e) per pubblico interesse. 5. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un’attiva collaborazione in funzione della fase di transizione della concessione del servizio ad altro soggetto indicato dal Comune. 6. In caso di recesso per giusta causa il Tesoriere rinuncia espressamente, secondo la formula ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso delle spese sostenute. 7) sospensione . Qualora nel corso della durata della convenzione siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 per il servizio di tesoreria o comunque per le prestazioni oggetto della convenzione, il Comune chiederà al Tesoriere di adeguarsi ai parametri di tali convenzioni che dovessero risultare più favorevoli al Comune. In caso di mancata esecuzione dei servizi affidatiaccettazione da parte del Tesoriere di modificare le condizioni economiche della convenzione al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999, il Comune tenuto conto anche parzialedell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore al contraente con preavviso non inferiore a venti quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 8. Non In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, il Comune si fa ricorso impegna ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi, in via subordinata, all’atto del conferimento dell’incarico al diritto Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti le anzidette esposizioni debitorie, gli impegni di recesso se l’appaltatore acconsente a una modificafirma rilasciati nell’interesse del Comune, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite le delegazioni di cui all’artpagamento relative ai mutui e prestiti notificate ai sensi dell’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 206 del D.Lgs. 50/2016267/2000.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento in Concessione Del Servizio Di Tesoreria

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la 21.1 Risoluzione del contratto‌ L’Amministrazione può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia o recedere dallo stesso nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016. Si definiscono inoltre le seguenti specifiche cause di risoluzione del contratto per in quanto costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità : − Mancanza di erogazione dell’incentivo Conto Termico 2.0 per motivi riconducibili all’appaltatore. − Applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore netto contrattuale o comunque superiori all’utile di impresa dichiarato dall’appaltatore; − Un ritardo di oltre 12 mesi nelle attività di progettazione esecutiva per ritardi e grave ritardo, si rinvia cause imputabili all’appaltatore; − Un ritardo di oltre 12 mesi rispetto le tempistiche richieste all’art. 108 D.Lgs9 per la conclusione degli interventi obbligatori strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio richieste nel medesimo articolo, per cause imputabili all’appaltatore; − Scadenza del termine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento per provvedere all’esecuzione delle prestazioni richieste nel presente appalto, risultanti ritardate rispetto a quanto richiesto per negligenza dell’Appaltatore. 50/2016Nel caso di risoluzione del contratto verranno eseguite le seguenti azioni: a) Integrale incameramento della garanzia definitiva, prestata dall’appaltatore ai sensi del precedente art. Ai fini 17, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. b) Liquidazione a favore dell’appaltatore delle prestazioni di gestione da questo regolarmente eseguite a buon fine fino alla data della risoluzione. c) L’importo residuo degli interventi obbligatori strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio oppure per il relativo importo dei medesimi, si considera grave inadempimentoregolarmente eseguiti dall’appaltatore, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti sarà liquidato a quest’ultimo entro un anno dal provvedimento di risoluzione. Nel caso l’Amministrazione non possa stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio interpellando progressivamente i soggetti che giustifichino l’applicazione hanno partecipato all’originaria procedura di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione gara, risultanti dalla relativa graduatoria, in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti liquidazione finale sarà posto a carico dell’Appaltatore la maggior spesa per affidare l’appalto ad una nuova impresa. Restano salve ogni eventuali altre azioni nonché l'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza legge nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere 21.2 Recesso dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante contratto‌ L’Amministrazione può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’artin ogni momento tramite preavviso all’appaltatore non inferiore a trenta giorni. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate disciplinato da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgsquanto prescritto nell’articolo 109 D. Lgs. 50/2016.

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Samples: Construction Contract

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la 1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; c) per frode, grave negligenza e inadempimento, grave irregolarità mancato rispetto degli obblighi e grave ritardodelle condizioni sottoscritte, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva; d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'imprese; e) ricorso alla sub-concessione del servizio, alla cessione del contratto o al subappalto in deroga a quanto stabilito del presente capitolato; il Comune incamera la cauzione definitiva; f) mancata reintegrazione della risoluzionecauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione; g) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori, si considera grave inadempimentoil Comune incamera la cauzione definitiva; h) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, grave irregolarità assistenziali e grave ritardo:previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva; 1i) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione cessione dell'azienda, ove il Comune decida di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima ipotesi procedura si adotta in caso di inadempimentoaffitto e usufrutto dell'azienda; 2j) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civileove il Comune, in qualunque tempo e fino al termine del serviziomomento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi; l’impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa. 2. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto In caso di recesso ai sensi dell’art. 109 unilaterale da parte del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pun nuovo affidamento.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Concession Agreement

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la risoluzione del facoltà di considerare il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardorisolto di diritto anche nei seguenti casi: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione grave inadempimento successivo a tre diffide di una penale e che si verifichino più cui al comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimentodiversa natura; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino applicazione di penali per più di 3 un importo totale superiore 10% (tredieci) volte e siano preceduti da comunicazione scrittadell’importo contrattuale; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appaltoesito all’escussione della stessa; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia adozione di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione comportamenti contrari ai principi del presente Capitolato)Codice Etico dell’Agenzia; 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunaleinadempimento agli obblighi di tracciabilità; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatoreviolazione del divieto di cessione del contratto; 7) sospensione perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l’espletamento del servizio. 8) ritardi nell’esecuzione del servizio non tempestivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione ed alla Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx, in modo da consentire l’adozione delle misure d’urgenza volte a garantire il funzionamento dell’ufficio. 9) Accertamento della mancata segnalazione di accessi non autorizzati o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatielementi che inequivocabilmente inducano a ritenerli. La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016detratte le eventuali penalità. La Stazione appaltante Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo , fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016effettuate dall’Aggiudicatario.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la risoluzione del facoltà di considerare il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardorisolto di diritto anche nei seguenti casi: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di una penale e che si verifichino più diversa natura, oggetto di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;diffida ai sensi del comma 1. 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino applicazione di penali per più di 3 un importo totale superiore 10% (tredieci) volte e siano preceduti da comunicazione scrittadell’importo contrattuale; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede adozione di avvio dell’esecuzione comportamenti contrari ai principi del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appaltoCodice Etico dell’Agenzia; 4) inosservanzainadempimento agli obblighi di tracciabilità; 5) violazione del divieto di cessione del contratto; 6) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale richiesti per l’esecuzione dell’appalto 7) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia; 8) mancata assunzione del servizio alla data stabilità; 9) gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, degli tali da compromettere il servizio oggetto del contratto stesso a giudizio insindacabile della Amministrazione, qualora l’Appaltatore, diffidato, persista nell’inadempienza per quindici giorni; 10)sospensione anche parziale, del servizio per un periodo superiore a ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore; 11)cessione totale o parziale del contratto o subappalto ad altra ditta, senza autorizzazione della Amministrazione appaltante; a) in caso di inosservanza della vigente normativa sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro previdenziali e di sicurezza nei confronti ed assicurazione antinfortunistica a favore dei dipendenti impegnati nell’appalto propri dipendenti; b) mancata reintegrazione della cauzione; c) cessione dell’Azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; d) cancellazione dall’Albo della C.C.I.A.A.: o sopravvenuta inefficacia, invalidità o sospensione dell’iscrizione. e) consumo reale complessivo degli impianti superiore al consumo complessivo atteso (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione convenzionale) di oltre il 10% per almeno due annualità; f) mancata ultimazione degli interventi di ripristino impianti di condizionamento e solari termici (art. 1, lettere d) ed e) del presente Capitolato); 5capitolato) altre situazionientro il 30.04.2014 La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016detratte le eventuali penalità. La Stazione appaltante Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo , fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016effettuate dall’Appaltatore.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione 1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 2. L’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardouna delle seguenti clausole risolutive espresse: a. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione , aventi ad oggetto prestazioni anche di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimentodiversa natura; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino b. informativa antimafia pregiudizievole; c. mancato pagamento, per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede una volta, di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto punto 6 “Corrispettivi economici”, 7 “Oneri di appaltocustodia extra-franchigia” e 8 “Penali”, nei termini indicati; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, d. reiterata omessa presentazione della documentazione probatoria prevista al punto 10 “Ulteriori obblighi e formalità” nonché degli obblighi altri documenti previsti dalla normativa vigente ai commi 2 e 3 del punto 5 “Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli demoliti - Adempimenti in materia caso di lavoro e veicoli con targhe straniere – Adempimenti in caso di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato)ciclomotori/microcar muniti di targa e/o <targhino>”; 5) altre situazionie. non venga reintegrata la garanzia fideiussoria di cui al punto 9 “Garanzie”, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidaticomma 3, in seguito all’escussione, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatidella stessa, si rinvia entro il termine ivi previsto; f. adozione di comportamenti contrari a quanto previsto dall’artdal Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.lgs. 108 D.Lgs08/06/2001, n. 231 e ss.mm.ii. 50/2016ed ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui al successivo punto 14 “Codice etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.lgs. 08/06/2001, n. 231 e ss.mm.ii.”; g. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità; h. perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale, economico- finanziari, tecnico-organizzativi e professionali, per l’espletamento del servizio; i. cessione a terzi del contratto di cui al successivo punto 13 “Divieto di cessione del contratto”. 3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. Si precisa che, ai fini del comma 2, lettera a) l’applicazione delle penali previste dal punto 8 “Penali” non sana l’inadempimento, a fronte del quale l’Agenzia, ricorrendone i presupposti previsti nei commi che precedono, può agire in risoluzione. 4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Agenzia il prezzo contrattuale del servizio effettuato. 5. La Stazione appaltante Appaltante, ai sensi dell’art. 1343 del Codice Civile, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo , fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016effettuate dall’Aggiudicatario.

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Samples: Capitolato Tecnico

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la Qualora l’appaltatore risultasse inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto d’appalto, l’appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per grave inadempimento). In tal caso l’appaltante, grave irregolarità e grave ritardoai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, potrà fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’appaltatore si rinvia all’artdovrà conformare alle prescrizioni richieste. 108 D.LgsLa diffida ad adempiere conterrà la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione L’appaltante avrà diritto di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa di appaltocui all’art.1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: a) ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiranno “ripetute inosservanze”); 4b) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell’appalto; c) cessione totale o parziale del contratto; d) violazioni delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato)subappalto; 5e) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato cessazione o fallimento dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per reati accertatil’appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, si rinvia a quanto previsto dall’artsenza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore potesse dare luogo. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante L’appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civilecon un preavviso di almeno 30 giorni, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio da esercitare mediante comunicazione all’appaltatore tramite PEC o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13A.R.: a) qualora l'appaltatore, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore uno solo dei requisiti previsti dagli articoli da 38 a venti giorni 45 del D.Lgs.12.04.2006 n.163 e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre s.m.i.; b) in caso di riscontri negativi inerenti le comunicazioni in materia di antimafia, ai sensi e per gli effetti dell’art.87 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.; c) al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, verificarsi delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’artall’articolo 1, comma 13, del D.L.95/2012 convertito in L.135/2012; d) per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendessero non opportuna la sua prosecuzione. 26In tale caso l’appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, co. 3escluso ogni risarcimento o indennizzo. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, della legge n. 488 n.207, in caso di inadempienza contributiva o retributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 1999contratto, il responsabile del procedimento provvederà ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.4. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 Ai sensi dell’articolo 297 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, si applicano gli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006, per cui l’appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e ad interpellare progressivamente i soggetti che avranno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento per il completamento del servizio.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda Qualora l’Impresa a giudizio venga meno ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lenta, negligente o inadempiente agli ordini ricevuti e relativi ai lavori e forniture, in modo da compromettere la regolare esecuzione degli stessi, l'ente appaltante si riserva, a seguito di proposta della Direzione Lavori, la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per grave inadempimento, grave irregolarità compiere i lavori e grave ritardo, si rinvia all’artin contraddittorio con il medesimo appaltatore. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in sede di avvio dell’esecuzione seguito alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizilavori affidato a terzi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà il risarcimento di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per tali danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Nel caso di risoluzione del contratto la ditta appaltatrice deve provvedere a quanto disposto nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’Art. 110 del D.lgs. 50/2016 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) la stazioni appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di apposita comunicazione a mezzo dichiarazione giudiziale di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 inefficacia del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli si riservano la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del contratto completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in corso di esecuzionesede in offerta. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso Per quanto non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non espressamente previsto dal presente contratto, si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016applicano le disposizioni normative vigenti.

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Samples: Capitolato Speciale

Risoluzione del contratto e recesso. Per Le parti convengono che, oltre a quanto riguarda è genericamente previsto dall’art. 1453 Cod. civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per grave inadempimentocontratto, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’artai sensi dell’art. 108 D.Lgs1456 Cod. 50/2016civ. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardole seguenti ipotesi: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione Il venire meno, in corso di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione esecuzione del contratto, secondo di una delle condizioni poste a base di ammissione alla gara o per la quale l’Appaltatore ha ottenuto l’aggiudicazione; a tal fine l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione. b) Gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale. c) Mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell’offerta tecnica. d) Ripetuto impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal contratto presente capitolato. e) Casi di appalto; 4) inosservanza, grave negligenza da parte dell’appaltatoredel personale, accertati dal responsabili comunali. f) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi. g) Interruzione non motivata del servizio. h) Subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio. Nelle ipotesi sopra indicate l’Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia addebiti e assegnazione di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disserviziun termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Per quanto concerne la La risoluzione del contratto comporterà l’escussione della cauzione definitiva e, nei casi previsti, la segnalazione dell’inadempimento alla Autorità per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La Stazione appaltante risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto di azioni di risarcimento per i danni subiti. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l’impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto. L’Ente committente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre comunicandone la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore decisione con preavviso non inferiore a venti giorni e previo 30 giorni. La volontà di recesso dovrà essere trasmessa all'Appaltatore in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata, previa adozione di apposito provvedimento da parte della giunta comunale. In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, e di altre spese già eseguite oltre sostenute per i suddetti servizi, fino al decimo delle prestazioni non ancora eseguitemomento della cessazione della propria attività. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’artSi applicano in ogni caso gli artt. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall’art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011. Al contratto che discenderà dall’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato si applica infine la clausola automatica di recesso ex art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile del Servizio.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del 1. Il contratto per grave inadempimentopotrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, grave irregolarità e grave ritardoai sensi dell’art. 1455 c.c., si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzioneprevia diffida ad adempiere, si considera grave inadempimentomediante pec, grave irregolarità e grave ritardo: 1entro 15 (quindici) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione giorni dal ricevimento di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;tale comunicazione. 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, dal protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017 e dall’art. 2.19 del Capitolato speciale d’appalto, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti; c) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 8 del presente Contratto; f) violazione delle norme relative al subappalto; g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e richiamato nel presente Contratto; h) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale; i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati; j) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Affidatario; k) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali o degli allegati di cui all’art. 1, indipendentemente dall'applicazione delle penali, ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste all’art. 80 del Codice; l) violazione del divieto di cessione del contratto; m) omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di subcontratto, all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. (art. 4 comma 2 lett. a) dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post- sisma); n) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. (art. 4 comma 2 lett. b) dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma); o) qualora dovesse pervenire nel corso del rapporto contrattuale un’informazione antimafia con esito di accertamento della sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 5. La Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 26109 del D. Lgs. 50/2016, co. 3nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 commi 3 e 4 del d. lgs. 159/2011, in considerazione della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi circostanza di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016in premessa circa l’acquisizione della documentazione antimafia.

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Samples: Contract for the Joint Assignment of Executive Design and Execution of Works

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del 1. Il contratto per grave inadempimentosi risolverà di diritto dall'Azienda, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardonei seguenti casi: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione a. l’ammontare delle penali per il servizio oggetto del presente atto raggiunga il 10% dei corrispettivi, spese incluse, b. in caso di una penale e che si verifichino più frode da parte dell’Appaltatore o di 3 (tre) volte collusione, in qualunque modo accertate, con personale appartenente all’organizzazione dell’Ente o con terzi; c. per la medesima ipotesi violazione dell’obbligo di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino riservatezza, divulgazione a terzi e l’eventuale impiego, in modo diverso da quello occorrente per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione realizzare l’oggetto del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appaltodelle informazioni relative al servizio, non autorizzato esplicitamente e per iscritto dall’Azienda; 4) inosservanzad. negli altri casi previsti dalla legge. 0.Xx risoluzione opera de jure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile quando una delle parti interessate dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. 3.L’addebito della contestazione sarà significato per iscritto, a mezzo posta certificata (PEC), entro 10 gg. dalla constatazione dei fatti; l’Appaltatore, entro 10 giorni dall’addebito della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. 4.Qualora le controdeduzioni presentate dall’Appaltatore a seguito di una contestazione da parte dell’appaltatoredell'Azienda siano valutate negativamente da quest'ultima, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la si procederà alla risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’artfatto salvo il risarcimento danni. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto 5.E’ inoltre facoltà dell’Azienda risolvere il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle ogni momento quando l’Appaltatore contravvenga alle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26al contratto stesso, co. 3oppure a norme di legge o aventi forza di legge, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.ad ordini ed istruzioni legittimamente impartiti dal RUP,

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione “Su Chiamata” Degli Ausili Meccanici

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore l’appaltatore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Postalizzazione

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la Ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’artrecesso previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione50/2016 e s.m.i., che integralmente si considera grave inadempimentorichiamano, grave irregolarità e grave ritardoil Comune di Fano si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi: 1a) reiterati comportamenti grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; b) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicataria; c) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Comune di Fano, ovvero realizzato oltre i limiti di legge; d) inadempienza dell’obbligo assicurativo previsto dall’art. 18; e) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; f) mancato reintegro della cauzione secondo quanto previsto dall’art. 17; g) le eventuali contestazioni di cui all'art. 17, successive alla terza, non ritenute sufficientemente giustificate; h) violazione delle norme di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari relativi al presente appalto; i) mancata presenza di un ufficio sul territorio, (entro 30 km. da Fano), che giustifichino l’applicazione di una penale possa interfacciarsi direttamente con l'utenza e che fornisca orario di ricevimento al pubblico almeno tre volte a settimana, (vedasi precedente art. 3). Qualora si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione addivenga alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto per le motivazioni sopra riportate, L'Aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. E’ espressamente attribuita al Comune di Fano la facoltà di recedere dal presente contratto prima della scadenza stabilita, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, con preavviso di appalto; 4) inosservanza180 giorni da comunicarsi con nota PEC o lettera raccomandata AR. In tal caso L'Aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatirinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche parzialedi natura risarcitoria, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatie ad ogni eventuale compenso, si rinvia indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs1671 del codice civile. 50/2016. La Stazione appaltante Il Comune di Fano si riserva di esercitare la facoltà di recedere dal contrattorecesso prevista dall'art. 1, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. comma 13, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale

Risoluzione del contratto e recesso. Per La Stazione appaltante avvia la risoluzione del contratto quando: a) nei confronti dell’Appaltatore sia adottato un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 e agli artt. 2 e seguenti della legge 575/1965 (ora artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011) oppure venga pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli artt. 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale, nonché per reati di usura e riciclaggio, nonché per frodi, nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; b) in danno dell’Appaltatore intervenga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver il medesimo prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. Nel caso di risoluzione disposta a norma dei punti precedenti, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La Stazione appaltante avvia la procedura di risoluzione di cui al punta a) anche in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario negativo per due volte consecutive. • Costituisce inoltre presupposto per l’avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento la mancata approvazione da parte dell’Amministrazione del Progetto esecutivo; si considera non meritevole di approvazione il progetto: • che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara; • che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, di superamento delle barriere architettoniche o con altre norme speciali; • che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; • che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; • che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto riguarda previsto dalla progettazione preliminare posta a base di gara. Nel caso di risoluzione disposta a norma del punto precedente nulla è dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo o di rimborso spese. La Stazione appaltante avvia la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardoinadempimento al ricorrere di una delle seguenti circostanze: 1c) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimentofrode nell’esecuzione dell’appalto; 2d) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi mancato allestimento del contratto che si verifichino per più cantiere e/o mancata adozione delle procedure e modalità esecutive delle opere indicate nell’offerta tecnica senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scrittaquest’ultima; 3e) inosservanza sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest’ultima del Direttore di cantiere, dei componenti del suo staff, delle direttive dell’Amministrazione maestranze, siccome individuati in sede di avvio dell’esecuzione del offerta, al di fuori delle ipotesi previste dal contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4f) inosservanzasostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest’ultima dei progettisti designati per la redazione del Progetto esecutivo o del professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, da parte dell’appaltatorecome indicati in sede di offerta; g) mutamento senza giustificato motivo e/o comunicazione alla Stazione appaltante e/o benestare di quest’ultima del luogo designato per la redazione del Progetto esecutivo in sede di offerta; h) violazione dell’art. 37, comma 13, del Codice dei contratti; i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; j) immotivato inadempimento a qualunque disposizione concernente l’esecuzione del contratto impartita dagli organi della Stazione appaltante; k) manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore o dei subappaltatori/cottimisti all’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto; l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; m) violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di attinenti alla sicurezza sul lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato)o inosservanza delle prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza; 5n) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunaleinadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale; 6o) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disserviziazioni od omissioni dell’Appaltatore preordinate a impedire l’accesso al cantiere agli organi della Stazione appaltante nonché a ogni altro organo ispettivo deputato ai controlli di legge. Per quanto concerne La Stazione appaltante avvia la risoluzione del contratto per reati accertatigrave ritardo al ricorrere di una delle seguenti circostanze: p) mancata presa in consegna dei lavori o la mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, si rinvia entro il termine a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La tal fine fissato dalla Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contrattoappaltante; q) ritardo, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civileimputabile all’Appaltatore, in qualunque tempo e fino superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per la presentazione del servizioProgetto esecutivo, eventualmente prorogato; r) ritardo, imputabile all’Appaltatore, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per motivi di pubblico interessel’ultimazione dei lavori, per sopravvenute esigenze organizzativeeventualmente prorogato; s) sospensione unilaterale e non autorizzata dei lavori da parte dell’Appaltatore che determini un ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma; t) mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, di servizio tutto o di necessità parte dei lavori appaltati entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni Contratto e/o indennizzinel Programma operativo. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto Resta ferma ogni altra ipotesi di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli risoluzione del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni prevista dalla vigente normativa e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016dal Capitolato Speciale d’Appalto.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori

Risoluzione del contratto e recesso. Il Comune ha titolo alla risoluzione unilaterale del contratto mediante apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. In danno al Gestore, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni da parte dell'ente nei casi specificati all'art. 13 del CCSA. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’arttrova applicazione l’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzionedel Codice L’Amministrazione si riserva, inoltre la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: Clausola n. 1: La Ditta si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione impegna a dare comunicazione tempestiva all’Amministrazione ed alla Prefettura di una penale e tentativi di concussione che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti della Ditta, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione il relativo inadempimento darà logo alla risoluzione espressa del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanzaai sensi del richiamato art. 1456 del c.c., da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza ogni qualvolta nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente Capitolato); 5) altre situazionicontratto, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione sia stata misura cautelare o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto sia intervenuto rinvio a giudizio per reati accertati, si rinvia a quanto il delitto previsto dall’art. 108 D.Lgs317 del c.p. 50/2016Clausola n. 2: l’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. La Stazione appaltante si riserva 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti della Ditta o dei componenti la facoltà compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. Nei casi di cui alle clausole n. 1 e n. 2, l’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Amministrazione è subordinata alla previa intesa con l’autorità Nazionale Anticorruzione A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell’Amministrazione della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutoria espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Amministrazione e Ditta, alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014, così come integrato e modificato con legge di conversione n. 114/2014. L’Amministrazione può recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, contratto in qualunque tempo momento e fino al termine del serviziodella prestazione, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre secondo la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso Codice. Tale facoltà è esercitato esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13o posta elettronica certificata, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente che dovrà pervenire alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a Ditta almeno venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 prima del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016recesso.

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Samples: Contratto D’appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'Impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'Impresa trasformata. Il contratto ceduto è da considerarsi rescisso ope legis. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale In ogni caso, La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, così come disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti (allorché l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, in modo che a giudizio esclusivo della Stazione appaltante ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero che sia dichiarato fallito, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto), l'Amministrazione ha facoltà di deliberare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal nei modi e con le formalità consentiti dalle leggi in vigore (artt.135,136,138,139 d. lgs. 163/2006) previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale. In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio in economia. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatorel'Amministrazione, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. Le ripetute violazioni del Piano di lavoro sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza o il Piano di sicurezza sostitutivo nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazionicasi previsti, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidatinonché il piano operativo di sicurezza, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016risoluzione contrattuale .

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto e recesso. Per In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Affidatario alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: a. apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Affidatario o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio; b. cessione totale o parziale del contratto d’appalto; c. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’Affidatario di una o più attività affidate, tale da compromettere la regolare prosecuzione di altre attività ad esse connesse e conseguenti; d. violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; e. violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010; f. mancato rispetto di quanto riguarda previsto nell’offerta tecnica presentata dall’Affidatario; g. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza nello svolgimento delle attività affidate; h. comportamento dei dipendenti ripetutamente non corretto e/o non consono all’ambiente nel quale sono tenuti a svolgere le attività affidate; i. gravi danni provocati al patrimonio dell’Amministrazione; j. mancanza della copertura assicurativa prevista all’art. 22; k. applicazione di tre penali per inadempienze contrattuali; l. ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare le attività a terzi, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento di penali, maggiori spese o danni. In particolare, in caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione potrà affidare le attività previste nel presente Capitolato ad altro operatore economico scorrendo la graduatoria formata in sede di gara o, in mancanza, tramite espletamento di nuova procedura di affidamento, con eventuale interdizione alla partecipazione dell’operatore economico in dolo a nuove gare dell’Amministrazione, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione stessa in occasione della gara successiva. L’applicazione delle penali come pure la risoluzione del contratto saranno comunicate ad ANAC e verranno valutate dall’Amministrazione in termini di grave illecito professionale. All’Affidatario sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini le attività regolarmente eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, si considera grave inadempimentodetratto l’importo delle eventuali penalità maturate. Resta comunque inteso che, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione in caso di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione risoluzione del contratto, secondo l’Affidatario avrà l'obbligo di consegnare tutta la documentazione e gli elaborati prodotti sino a quel momento, anche in forma parziale e/o non definitiva, all'Amministrazione stessa, che ne diventerà proprietaria in base a quanto previsto stabilito dal precedente art. 17, e potrà farne pienamente uso nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dalle normative vigenti. L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, con applicazione di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs D.Lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pe ss.mm.ii.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contract for Environmental Education Services

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione 1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 2. L’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardouna delle seguenti clausole risolutive espresse: a. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione , aventi ad oggetto prestazioni anche di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimentodiversa natura; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino b. informativa antimafia pregiudizievole; c. mancato pagamento, per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede una volta, di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto punto 6 “Corrispettivi economici”, 7 “Oneri di appaltocustodia extra-franchigia” e 8 “Penali”, nei termini indicati; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, d. reiterata omessa presentazione della documentazione probatoria prevista al punto 10 “Ulteriori obblighi e formalità” nonché degli obblighi altri documenti previsti dalla normativa vigente ai commi 2 e 3 del punto 5 “Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli demoliti - Adempimenti in materia caso di lavoro e veicoli con targhe straniere – Adempimenti in caso di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato)ciclomotori/microcar muniti di targa e/o <targhino>”; 5) altre situazionie. non venga reintegrata la garanzia fideiussoria di cui al punto 9 “Garanzie”, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidaticomma 3, in seguito all’escussione, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatidella stessa, si rinvia entro il termine ivi previsto; f. adozione di comportamenti contrari a quanto previsto dall’artdal Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.lgs. 108 D.Lgs08/06/2001, n. 231 e ss.mm.ii. 50/2016ed ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui al successivo punto 14 “Codice etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.lgs. 08/06/2001, n. 231 e ss.mm.ii.”; g. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità; h. perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale, economico- finanziari, tecnico-organizzativi e professionali, per l’espletamento del servizio; i. cessione a terzi del contratto di cui al successivo punto 13 “Divieto di cessione del contratto”. 3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. Si precisa che, ai fini del comma 2, lettera a) l’applicazione delle penali previste dal punto 8 “Penali” non sana l’inadempimento, a fronte del quale l’Agenzia, ricorrendone i presupposti previsti nei commi che precedono, può agire in risoluzione. 4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Agenzia il prezzo contrattuale del servizio effettuato. 5. La Stazione appaltante Appaltante, ai sensi dell’art. 1343 del Codice Civile, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo , fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016effettuate dall’Aggiudicatario.

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Samples: Capitolato Tecnico

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda la risoluzione Il rapporto contrattuale viene risolto di diritto nei seguenti casi: a) sospensione della prestazione per fatto dell’impresa aggiudicataria per una durata superiore a 12 ore b) fallimento dell’impresa aggiudicataria o della mandataria in caso di associazione temporanea di imprese c) cessione del contratto per grave inadempimentoe subappalto così come previsto dal precedente punto 5.4 d) intervenuto provvedimento definitivo, grave irregolarità e grave ritardoa carico dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino disponga l’applicazione di una penale o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 d ella legge 1423/1956 ed agli artt. 2 e segg. Legge 575/1965 e) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alla prestazione contrattuale f) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori g) violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy h) grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave irregolarità e/o grave ritardo (per negligenza dell’appaltatore), tali da compromettere la buona riuscita della prestazione contrattuale i) in tutti gli altri casi previsti dal codice civile La risoluzione comporta l’incameramento della cauzione prestata. E’ fatta salva la facoltà dell’Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito che si verifichino più ne consegue o delle maggior spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. In caso di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione risoluzione anticipata del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanzail compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell’affidamento. L’Ente potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. Il Committente, da parte dell’appaltatoreai sensi dell'art. 1, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione comma 13, del presente Capitolato); 5) altre situazioniD.L. n. 95 del 06.07.2012 convertito nella L. 135 del 07.08.2012, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà ha diritto di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore all'appaltatore, con preavviso non inferiore a venti quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguitesecondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso c/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 1671 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016c.c.

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Samples: Capitolato Speciale

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda 1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo da parte dell’Appaltatore, la Città procede nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 136, 137 e 138 del Codice e s.m.i. 2. Qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso. 3. A norma e per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia gli effetti di cui all’art. 108 D.Lgs1456 Cod. 50/2016. Ai fini Civ., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il presente contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della risoluzionepresente clausola risolutiva espressa, si considera grave inadempimentocon riserva di risarcimento danni, grave irregolarità e grave ritardonei seguenti casi: 1a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione inadempienza accertata alle norme di una penale legge sulla prevenzione degli infortuni e che si verifichino più di 3 (trela sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 28; b) volte proposta motivata del coordinatore per la medesima ipotesi di inadempimentosicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008; 2c) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scrittacontratto; 3d) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanzaxxxxxxx, da parte dell’appaltatoredell'Appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art.135, comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di lavoro e misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche contrattare con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione la pubblica amministrazione. e) violazione della disposizione di cui all’art. 3 della L. 136/2010, come meglio previsto all’art. 18 bis del presente Capitolato); 5) altre situazionicontratto. I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione previamente o comunque mancata esecuzione dei servizi affidaticontestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, anche parzialequale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, tale da comportare gravi disservizieventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertatiNel caso di risoluzione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante l’Amministrazione si riserva la facoltà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di recedere dal esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, in base all’art. 4. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale E’ fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare salvo il diritto di recesso ai della Città sensi dell’artdegli artt.1671 Codice Civile e 134 del Codice. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso Tale diritto è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura altresì esercitabile nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26cui, co. 1durante l'esecuzione dei lavori, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contrattol’Amministrazione venga a conoscenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso sede di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite informative di cui all’artall'art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del 4 D.Lgs. 50/2016490/94, ovvero all'art. 1 septies del D.L. 06/09/82, convertito nella legge 726/82 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

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Samples: Contract for Works

Risoluzione del contratto e recesso. Per Fermi restando i casi di risoluzione espressamente previsti nella documentazione di gara, e salvo quanto riguarda disposto dall’articolo “Penali”, l'Autorità si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura e relativi servizi accessori oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni stabilite nella documentazione di gara e in particolare nel Capitolato tecnico, la fornitura e relativi servizi siano erogati in modo intempestivo, incompleto e qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall’art.108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse ai sensi dell’art.1456 c.c.: a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo; b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità; c) subappalto non autorizzato; d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità; e) mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione dei servizi accessori essenziali di cui all’art.3 del Capitolato tecnico, salva comunque l’applicazione delle penali previste al precedente art.18, saranno considerati grave inadempimento e costituiranno, se reiterati, motivo di risoluzione espressa del contratto; f) violazione dell’art. 17 (Trattamento dei dati personali) e nel caso in cui l’Operatore economico aggiudicatario (o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente gara; g) inottemperanza al Patto d’integrità AGCM. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l’Autorità comunica per iscritto, con PEC al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell’art. 1456 c.c.., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento. In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell’Autorità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante l’Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’artprocedere ad aggiudicare la fornitura oggetto della presente gara all’Operatore economico classificatosi al secondo posto nella graduatoria. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre È fatta salva la Stazione appaltante può esercitare il diritto facoltà di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato anticipato dell’Autorità per iscritto mediante invio di apposita comunicazione la seconda annualità (2024), da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.pPEC entro il 31 ottobre 2023.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Fornitura Di Pubblicazioni Periodiche

Risoluzione del contratto e recesso. Per quanto riguarda Lacancellazionedell’Appaltatoredall’elencodicuiall’articolo30, comma11, del decreto-legge n. 189 del 2016 («Anagrafe»), determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatta salva la prova dell’eventuale maggior danno. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore, ivi compresa la violazione degli obblighi da costui espressamente assunti all’art.4, comma 9, e all’art. 5, comma 9, del presente contratto, e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art.1668c.c. ed a altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto per grave inadempimentostesso, grave irregolarità e grave ritardodandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, si rinvia all’artcon specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza o ritardo eccessivo nell’esecuzione dei lavori. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima Nelle ipotesi di inadempimento; cui ai commi 1 e 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte , all’Appaltatore spetterà, previa verifica della esecuzione a perfetta regola d’arte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, le indicazioni progettuali da parte dell’appaltatoredel Direttore dei Lavori, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia il pagamento dei soli lavori eseguiti fino al momento della emissione del provvedimento di lavoro cui all’articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, purché detti lavori siano stati accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo e fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizirisarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzic.c. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13A/R o tramite posta elettronica certificata, l. 135/2012corrispondendo all’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.poltre all’indennizzo per mancato guadagno pari al% del valore complessivo dei lavori, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

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