Common use of Risoluzione del contratto Clause in Contracts

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto 1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art.108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: il contratto ha subito una modifica sostanziale che deriverà dal presente Appalto potrà avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; con riferimento alle modifiche di cui all’art.106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui all'art.106, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al dell’art.106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’art.80, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere sottoposto escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108norma dell'art.136, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti. l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'art 92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e sarà .; il subappalto abusivo, associazione in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108partecipazione, comma 2, cessione anche parziale del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita contratto o violazione delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, norme regolanti il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.csubappalto., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Si applicheranno le fattispecie e le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo contratto applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, ai sensi dell’art.145, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 il responsabile unico del procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro determinerà la risoluzione dell’intero accordo e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Al soggetto individuato quale nuovo esecutore potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare. Il Contratto che deriverà dal mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 37 del presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste “schema di accordo quadro” da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 1087 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, comma 1convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del D.L.vo contratto. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 10850/2016, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto quando il direttore dei lavori accerta un che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali di contratto tali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne compromettere la buona riuscita delle prestazionidei lavori, invia al R.U.P. responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'esecutore. Su indicazione del responsabile unico del procedimento il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatoreall'esecutore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore l'esecutore abbia risposto, la Stazione AppaltanteRoma Capitale, su proposta del R.U.P.responsabile unico del procedimento, dichiara risolto il Contrattodispone la risoluzione del contratto. Qualora, al Nel caso di fuori esecuzione dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi lavori ritardata per negligenza dell’Appaltatore dell’esecutore rispetto alle previsioni del Contrattodi programma operativo di ciascun contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, il Direttore dell’Esecuzione responsabile unico del procedimento assegna a quest’ultimo all’esecutore un termine che, salvi salvo i casi di urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solaridieci giorni, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire per compiere le prestazioni. Scaduto il termine assegnatolavorazioni in ritardo, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattodà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il R.U.P. Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’Appaltatore all’esecutore la determinazione di risoluzione del Contratto, contratto dispone, con preavviso di 20 (venti) venti giorni, che il Direttore dell’Esecuzione direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni dei lavori già eseguiteeseguiti. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità lo stesso procede a redigere redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioniopere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Azienda comunicherà all’Appaltatore la determinazione propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione del Contrattoimputabili all’Appaltatore, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi l’Azienda procederà ad incamerare la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegnacauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno dell’Operatore una penale di risoluzione del importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda. L’ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; anche in caso di mancato rispetto sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture/Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l’offerta. L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cContratto., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, Gli Amministratori Comunali o il personale dipendente del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà Comune di Cento preposto ai servizi in gestione possono in ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto delle norme contrattuali. Oltre ai casi di risoluzione di diritto previsti al precedente punto 11.2 ed oltre all’ipotesi risolutiva prevista al precedente punto 7.4, nel caso sottoposto a di inadempimento contrattuale grave o persistente o di ritardo reiterato nell’adempimento, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione nelle ipotesi previste dall’artdel contratto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo 108 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione . Sono considerate grave inadempienze, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: - reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria; - grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell’impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce; - reiterato mancato pagamento delle utenze; - fallimento del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali gestore o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa che interessi l’appaltatore; - omessa o tardiva presentazione da parte dell’Appaltatoredel gestore della documentazione richiesta dal Comune di Cento, tale previa diffida espressa in tal senso. La risoluzione per inadempimento contrattuale grave o persistente o per ritardo reiterato nell’adempimento comporterà altresì l’incameramento da comprometterne parte dell’Ente comunale della garanzia definitiva - per l’intero o per la buona riuscita delle prestazioni, invia parte residua non progressivamente svincolata al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima momento della risoluzione del contratto - prestata dall’appaltatore a favore del committente a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni eseguite regolarmente, a cui il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatoregestore è contrattualmente tenuto. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine La risoluzione contrattuale comporterà altresì il riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal gestore e non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente ancora ammortizzate. Per le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso altre eventuali ipotesi di risoluzione contrattuale si rimanda all’art. 108 del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del ContrattoD.lgs. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1ss.mm.ii., del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto quale si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.crichiama qui espressamente l’applicazione., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artFatto salvo quanto espressamente disciplinato all’art. 108, comma 1D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivanti da violazioni di norme di legge o del D.L.vo contratto, l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Xxxxxxx Xxxx – Cto, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l’applicazione di penali di cui al precedente art. 12, provvederà a trasmettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l’intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto. Al verificarsi di n. 50/2016 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all’Ente contraente un grave pregiudizio organizzativo e s.m.i. gestionale ovvero un rischio di danno grave alla persona in termini di sicurezza assistenziale, accertato e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, dichiarato dal Responsabile Unico del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, l’ASST potrà esercitare il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso diritto di risoluzione del Contrattocontratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente documento, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dalla documentazione tecnica e dall’offerta economica presentate, l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Xxxxxxx Xxxx – Cto potrà procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. A riscontro del verificarsi delle prestazioni regolarmente eseguitefattispecie di seguito descritte, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Xxxxxxx Xxxx – Cto potrà risolvere il contratto, ai sensi di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

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Samples: Documento Unico Di Procedura, Documento Unico Di Procedura

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà essere sottoposto a risoluzione nelle risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento nei seguenti casi: - qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi previste dall’artdi cui al comma 1 dell’art.80 del D.Lgs. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione - nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, di cui ai commi 4 e 5 del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta medesimo art.80; - qualora nei confronti dell’aggiudicatario si intervenuto un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al o più misure di fuori dei casi prevenzione di cui al precedente capoversoCodice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, l’esecuzione fatto salvo quanto previsto dall’art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell’A.N.A.C. n.4/2011; - applicazione di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, penali oltre la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso misura massima stabilita all’art.14 del presente Capitolato tecnico; - nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione irrogazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti D.Lgs. 231/2001, che impediscano all’impresa di gara nonché nelle eventuali perizie di variantecontrattare con le Pubbliche Amministrazioni; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; - in caso di mancato rispetto del termine assegnatodi consegna, l’Azienda provvederà d’ufficioinstallazione e verifica di conformità di cui all’art. 4 del presente Capitolato tecnico; - in caso di esito negativo della procedura di verifica di conformità; - nel caso in cui, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spesedopo l’ulteriore periodo di prova concesso dal DEC, non vengano corrette eventuali anomalie riscontrate sull’apparecchiatura. Il Contratto In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cimpegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Agenzia., nei seguenti casi:

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Samples: Cessione Del Contratto, Cessione Del Contratto

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni ovvero nel caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso G.A.I.A. S.p.A. avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi: - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; - per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di G.A.I.A. S.p.A.; - qualora si verifichi la cessione, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazionianche parziale, invia al R.U.P. una relazione particolareggiatadell’appalto, corredata dei documenti necessarinonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata; - in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate in numero superiore a tre per anno solare; - qualora si accerti il mancato adempimento degli obblighi contributivi, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmenteprevidenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente dell’appaltatore; - per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore; - per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatorecessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore; - in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni 3 della L. 136/2010 per la presentazione tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto; - in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con G.A.I.A. S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioniparti ex art. 444 c.p.p., ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia rispostononché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contrattopubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. QualoraIn ogni caso, al momento dell’apertura di fuori dei casi un procedimento in sede penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a G.A.I.A. S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo si applica l’articolo 194 del D.Lgs 50/2016. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui al precedente capoversoall'art. 1456 c.c., l’esecuzione delle prestazioni ritardi ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contrattotaluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che318 c.p., salvi i casi di urgenza319 c.p., non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari319-bis c.p., entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali353-bis c.p.”. In caso di risoluzione del Contratto, contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto si impegnerà a fornire a G.A.I.A. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattofine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore G.A.I.A. S.p.A. si riserva la determinazione facoltà di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, interpellare progressivamente i soggetti che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta hanno partecipato alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di variantestipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Nei casi di cui ai precedenti capoversiSi procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cofferta., nei seguenti casi:

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Samples: gaia.at.it, gaia.at.it

Risoluzione del contratto. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente Al verificarsi di dirittouna delle cause di risoluzione sopraelencate, nelle forme l’Azienda comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e secondo le modalità previste dall’artper gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione imputabili all’Appaltatore, l’Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda. L’ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l’offerta. L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto., nei seguenti casi:

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà L’A.S.L. si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dell’art.1453 C.C., ovvero di recedere dallo stesso, con preavviso, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, 30 giorni prima, nei seguenti casi: - scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Tesoriere; - mancato inizio del servizio alla data fissata dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108capitolato o interruzione dello stesso; - mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi, comma 1offerti in sede di gara, nonché delle valute e tempi degli incassi e pagamenti richiesti nel presente capitolato; - sospensione del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali servizio da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni del tesoriere senza giustificato motivo; - ritardo rispetto ai termini fissati per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento degli stipendi al personale dipendente; - reiterato mancato rispetto di qualsiasi adempimento contrattuale; - ove non ritenesse congrue le migliori proposte dal tesoriere in conseguenza dell’attuazione di nuove norme di legge o regolamenti e procedure di gestione amministrativo-contabile che regolino diversamente i tempi ed i modi di giacenza delle penalisomme a qualunque titolo provenienti ed appartenenti all’A.S.L.; Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’A.S.L., oltre all’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato, si riserva di procedere all’esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione fallimento e/o di risoluzione del Contrattocontratto nei confronti dell’originario tesoriere, dispone, l’A.S.L. si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’artofferta. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi In caso di fallimento e/o di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree contratto nei confronti del secondo classificato l’A.S.L. si riserva la facoltà di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; interpellare il terzo classificato stipulando un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in caso sede di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cofferta., nei seguenti casi:

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Samples: Bando Di Gara, aslbi.piemonte.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto L’Amministrazione Comunale potrà essere sottoposto a procedere alla risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un contratto nei casi di grave inadempimento alle del contraente. Si considera grave inadempimento qualora si verifichino ritardi nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia che comportino l’applicazione di penali ai sensi del precedente art. 15 complessivamente superiori al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale. L’Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata. L’aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto dall’Amministrazione comunale. Nel caso in cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine l’aggiudicatario non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi rispetti i termini di cui al precedente capoversocomma, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni l’Amministrazione Comunale provvederà: - a risolvere il contratto; - a rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni. L’Amministrazione Comunale procederà inoltre alla risoluzione del Contrattocontratto nel caso in cui, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine cheviolando le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 xx.xx., salvi i le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.A. La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; l’atto deve essere notificato all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata. La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di settore. Nei casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permangarisoluzione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto procede unicamente al pagamento delle prestazioni dei servizi regolarmente eseguite, eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattocontratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 xx.xx in caso di fornitura di servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la determinazione di fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi, la Stazione Appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto. A seguito della risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversicontratto, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto dell’appalto risolto, l’onere da porre l’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altra impresa le Forniture, ove la altro operatore economico. La Stazione Appaltante non si sia avvalsa può valersi della facoltà prevista dall’artgaranzia definitiva ai sensi dell’art. 110103, comma 12 del Codice. È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l’art. 108 del D.L.vo D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c50/2016., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall’artagli art. 108108 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino procedere alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazionicontratto, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’artsensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il contratto. L'IVA è per legge a carico del Comune di Lucca.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Fatte salve le cause generali di risoluzione dei contratti stabilite dal codice civile e dal Codice dei contratti pubblici, l’utilizzatore ai sensi dell’art. 1456 c.c. può risolvere il contratto nei seguenti casi: - per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 giorni; - per il reiterarsi di inadempienze contrattuali del somministratore, nonostante una preventiva diffida scritta; - per ripetute inefficienze che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività sanitaria, assistenziale didattica ed educativa dell’utilizzatore; - per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento; - nei casi di cessazione dell’attività del somministratore, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo carico dello stesso; - per ripetute e gravi violazioni degli obblighi sopra richiamati al D.P.R. n. 50/2016 62/2013 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al Codice di Comportamento adottato dall’Asp Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxx xx Xxxx - revoca da parte dell’Appaltatoredel Ministero del Lavoro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione come Agenzia del Lavoro temporaneo di cui all’art. 7 D.lgs 276/2003 - mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei prestatori di lavoro da parte dell’Agenzia per il lavoro aggiudicataria. L’utilizzatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioniverificata l’eventuale violazione, invia contesta per iscritto al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, contraente il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatorefatto, assegnando un termine non inferiore superiore a 15 (quindici) dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell’Accordo. La risoluzione dell’accordo comporta il diritto per l’utilizzatore di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, e il subentro del somministratore che segue nella graduatoria in danno dell’aggiudicatario. E’ attribuita all’utilizzatore la facoltà di recedere dall’Accordo Quadro per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, quali ad esempio quelli derivanti da una nuova normativa nazionale o regionale che renda incompatibile la prosecuzione dell’accordo ovvero da un eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all’utilizzatore che non determini più l’esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro. In tal caso il recesso avrà effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione inviata all’Agenzia tramite lettera raccomandata e l’Agenzia avrà diritto al pagamento delle proprie controdeduzioni prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte. L’utilizzatore si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi art.1 comma 13 del D.L. n.95 del 6/7/2012, previa formale comunicazione all’agenzia con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al R.U.P.. Acquisite decimo delle prestazioni non ancore eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.(…) successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e valutate negativamente le predette controdeduzionil’appaltatore non acconsenta ad una modifica, ovvero scaduto proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi limite di cui al precedente capoversoall’art. 26, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488. Si precisa che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In nel caso di risoluzione del Contrattocontratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento sono fatti salvi i rapporti di lavoro in essere con i singoli lavoratori avviati in missione fino alla scadenza del Contrattorelativo contratto di lavoro richiesto dall’utilizzatore. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con Tutte le modalità comunicazioni di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre presente articolo saranno effettuate a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cmezzo pec., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere, da comunicarsi a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108mezzo raccomandata A.R., comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni ovvero nel caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, tale da comprometterne la buona riuscita nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al - il venire meno dei requisiti prescritti dal bando di gara; - mancata reintegrazione delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, cauzioni eventualmente escusse entro il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindicidi 10(dieci) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione comunale; - nei casi di cui al precedente capoversoagli articoli concernenti: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, l’esecuzione delle prestazioni ritardi responsabilità per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del Contrattocontratto e cessione del credito, sospensione dei servizi, violazione del Codice di comportamento del Comune di Napoli; L’Amministrazione si riserva il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine chediritto di verificare, salvi i casi di urgenzain ogni momento, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penalil’adeguatezza del servizio prestato dal Soggetto aggiudicatario. In caso di risoluzione del Contrattocontratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore l’Amministrazione comunale si riserva la determinazione facoltà di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, interpellare progressivamente i soggetti che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta hanno partecipato alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di variantestipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Nei casi di cui ai precedenti capoversiSi procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di liquidazione finale offerta. Inoltre saranno causa di recesso le gravi e reiterate violazioni delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi prescrizioni contenute nel codice di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.ccomportamento dell’Amministrazione., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto contratto potrà essere sottoposto risolto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artgiudizio di ciascun Ente nei casi previsti dall’art.108 del D.Lgs. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.ismi. L'Ente avrà la facoltà, previa comunicazione scritta alla D.A., di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l’incameramento del deposito cauzionale e sarà la facoltà di affidare l’appalto a terzi in ogni danno alla D.A., salva l’applicazione di penali nelle seguenti ipotesi: - qualora la D.A. addivenga alla cessione del contratto od al subappalto, anche parziale; - in caso sottoposto a risoluzione di fallimento della D.A.; - in caso di recidiva nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni inadempienze per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi quali siano state applicate almeno tre penalità di cui al precedente capoversoarticolo; - in caso di mancata comunicazione di cessione della D.A.; - in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni previdenziali ed assicurativi nei confronti del Contrattopersonale dipendente. Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permangaritiro, la Stazione Appaltante risolve decadenza, la sospensione e l’annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate alla D.A. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie alla D.A. per l’espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza di ciascun ente a cura e responsabilità della D.A. stessa. La D.A. riconosce fin d’ora il Contrattodiritto dell’Azienda, fermo restando ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere “ipso iure” il pagamento delle penalicorso dell’intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dalla D.A. medesima o a mezzo pec. In caso di risoluzione del Contrattofallimento della D.A., l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che tale comunicazione interrompe senz’altro il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali contratto dal giorno della notifica e la relativa presa in consegnaliquidazione dei crediti della D.A. avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti contratto, la D.A., oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di gara nonché nelle eventuali perizie penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variantetutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l'Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa Alla D.A. sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato al giorno della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cdisposta risoluzione., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l’A.C. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artcontratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 108110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell’impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 3, comma 18 L. 13/08/2010 n. 136 nonché nel caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i62 – Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici, nonché previsti dal Codice di Comportamento Integrativo approvato dal comune di Collegno con deliberazione della Giunta Comunale n. 32/2014. e Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà in ogni caso sottoposto risolto di diritto, con effetto immediato, a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108seguito della dichiarazione, comma 2via PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penalivolersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguiteoltre a procedere all’immediata escussione della cauzione definitiva prestata, decurtato degli oneri aggiuntivi l’A.C. si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dallo scioglimento dalla mancata attivazione del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto servizio nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.ctermini contrattuali)., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione presente contratto si intende risolto di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui diritto ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’artsensi dell’art. 1456 c.c.. nei seguenti casi: - cessione dell’appalto della intera gestione; -per messa in liquidazione o fallimento dell’Appaltatore. È facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida a provvedere nel termine massimo di 15(quindici) giorni, nei seguenti casi:: - per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi e degli obblighi relativi alla sicurezza; -per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate; -per interruzione del servizio o di parte di esso per oltre 3 (tre) giorni continuativi senza preventiva autorizzazione o comunicazione motivata al Comune; - per mancata reintegrazione della cauzione definitiva; -per abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dall’Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il funzionamento del servizio medesimo; - per gravi motivi di ordine pubblico; - per il venir meno della fiducia da parte dell’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità del contratto; -per mancata regolarizzazione di inadempienze normative, retributive, contributive ed assicurative verso il personale. Il Comune inoltre avrà diritto a richiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula del medesimo, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’art. 91 del d.lgs. 159/2011. Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione, per quanto compatibile, del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltreché la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Monfalcone approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 dd. 17.12.2013 rilevabile sul sito del Comune. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali da parte dell’Appaltatore potrà costituire clausola di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva altresì, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, di ridurre il corrispettivo spettante per le prestazioni rese come discendente dall’aggiudicazione definitiva, in caso di riduzione della quantità di prestazioni del servizio di trasporto scolastico a causa di imprevedibili mutamenti delle circostanze di svolgimento del servizio. L’Appaltatore potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto esclusivamente qualora dette modifiche superino la misura di 1/5 in diminuzione dell’intero importo contrattuale. Di converso, qualora le modifiche non superino detto limite e rientrino nella facoltà riconosciuta al contraente di rifiutarle (oltre il 10% dell’importo di stipula), l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto di appalto.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal mancato adempimento degli obblighi assunti dalla Ditta con la sottoscrizione del presente Appalto patto costituisce grave inadempimento del contratto appalto e potrà dar luogo alla risoluzione del medesimo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 c.c. Il contratto potrà essere sottoposto risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti della Ditta (dei componenti dei suoi organi sociali e/o dei suoi dirigenti e/o dipendenti o dei componenti degli organi sociali e/o dirigenti e/o dipendenti dei consorziati o dei soggetti partecipanti all’associazione temporanea d’impresa) sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artgiudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 108317 c.p., comma 1318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. Ecoprogetto entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti che costituiscono inadempimento contrattuale ai sensi del D.L.vo n. 50/2016 presente articolo, invierà comunicazione, a mezzo PEC o con altra forma idonea e s.m.icertificare legalmente il ricevimento, contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva ivi prevista. In tal caso la Società procederà all’escussione della cauzione definitiva e sarà all’addebito di una somma pari all’8% dell’ammontare del contratto o del valore presunto complessivo del contratto, a titolo di risarcimento del danno arrecato alla Società, fatto salvo in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artil risarcimento del maggiore danno. 108, comma 2, Qualora Ecoprogetto non intenda avvalersi della clausola risolutiva prevista dal presente articolo in ragione dell’interesse pubblico all’esecuzione del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresìcontratto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni Ditta sarà comunque tenuta al risarcimento del danno subito dalla Società per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattoeffetto dell’inadempimento. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione mancato adempimento degli obblighi ivi assunti determinerà altresì l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Società per un periodo massimo di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Fornitureanni 5 e/o decadenza dall’iscrizione all’Albo Fornitori, ove istituito, per eguale periodo, trascorso il quale la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’artXxxxx dovrà presentare nuova domanda di iscrizione. 110, comma 1, Ecoprogetto procederà altresì alla segnalazione del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cfatto all’ANAC., nei seguenti casi:

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Samples: Patto D’integrità’

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artE' facoltà del committente, ai sensi dell'art. 108ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, comma 1n. 50, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà di risolvere in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108qualsiasi momento il contratto, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima mediante pagamento delle prestazioni eseguite regolarmenteeseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109. Stante la prevista durata triennale della concessione, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un Comune di Sappada si riserva altresì di ricorrere alla facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto al comma precedente dandone preavviso al Concedente entro il termine non inferiore a 15 di 30 (quindicitrenta) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al mediante lettera raccomandata con avviso di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatorericevimento, qualora l’inadempimento permangaabbia la necessità di rientrare nel pieno possesso delle infrastrutture concesse in gestione, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto provvedendo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza eseguite oltre al 10% delle prestazioni già eseguite, l’inventario non eseguite da riferirsi unicamente ad ogni singolo periodo invernale data la stagionalità dell’utilizzo degli eventuali materiali impianti e la relativa presa in consegnapiste. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con Le parti riconoscono che le modalità clausole tutte di cui al D.L.vo n. 50/2016 presente contratto sono essenziali e s.m.i.. Con tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioniCodice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltanteservizio; - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel pre- sente capitolato, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il mancato rispetto degli obblighi di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Il Comune può inoltre, a proprio giudizio insindacabile, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora: - il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da compor- tare sostanziali disfunzioni gestionali per l’impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stes- so; - insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario; - il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gra- vi come di seguito specificato: - mancato rispetto funzionamento, senza preavviso, dell’impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi e conseguente mancata erogazione dei servizi in concessione. - ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a dieci volte nell’arco di un periodo di 5 giorni. - ripetizione di utilizzi impropri dell’impianto e delle strutture correlate, per attività incompati- bili, in un arco temporale determinato in tre mesi Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del termine assegnatoconcedente, l’Azienda provvederà d’ufficioin forma di lettera raccomandata, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spesedi volersi avvalere della clausola risolutiva. Il Contratto Qualora il concedente si risolverà immediatamente avvalga di dirittotale clausola, nelle forme e secondo le modalità previste dall’artl’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.cdel C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135., nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Di Concessione Della Gestione Biennale Di Un Impianto Di Collegamento (Pista Da Sci) Del Comprensorio Sciistico "Pian Dei Nidi E Raccordo Monte Siera", Della Relativa Seggiovia E Delle Piste Comunali Di Sci Nordico Inverno 2017 2019

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste contratto si intende risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. o nei casi previsti dall’art. 108108 del D.Lgs. 50/2016. Milano Serravalle si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 ai sensi e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi gli effetti di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’artall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:: - sopravvenuta perdita, da parte dell’operatore economico dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto; - negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’operatore economico che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura; - la sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata da Milano Serravalle, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione; - subappalto non autorizzato; - le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultino o rischino di essere sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l’impegno di fornitura nei confronti di Milano Serravalle; - il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo; - esistenza di un’istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore. Il contratto si risolverà, inoltre, di diritto nell’ipotesi prevista al successivo art. 15. Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura/prestazione, Milano Serravalle ha la facoltà di risolvere l’intero Contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale. Qualora Milano Serravalle risolva il contratto di fornitura ai sensi di quanto sopra, il Fornitore è tenuto a risarcire Milano Serravalle per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il Fornitore non sia responsabile di quanto ha dato vita all’esercizio del diritto di risoluzione del contratto. Nel caso in cui i pagamenti dovessero essere effettuati con modalità non adeguate a garantire la tracciabilità delle operazioni, Milano Serravalle si riserva il diritto di risolvere il contratto. Analoga riserva dovrà essere inserita, a pena di nullità del contratto, in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal E’ facoltà della Committente risolvere anticipatamente il presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà contratto in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, momento quando il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente Prestatore viola ingiustificatamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi condizioni di cui al precedente capoversopresente affidamento, l’esecuzione ovvero norme di legge, ovvero ordini ed istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, ovvero, in fine, non produca la documentazione richiesta. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta riportando le motivazioni della risoluzione, dando preavviso di 5 giorni. Oltre alla risoluzione la Committente riserva il diritto di richiedere al Prestatore il risarcimento dei danni subiti a causa delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni predette violazioni o inadempimenti del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi Professionisti. Il Prestatore non ha diritto di urgenza, recedere dal presente contratto. Le parti danno atto che la fornitura oggetto del presente contratto non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solariaffidata mediante ricorso alle Convenzioni CONSIP in quanto, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto ad oggi, non sussistono convenzioni attive per il termine assegnatoservizio necessitante, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, tenuto conto che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato prestatore Alesa s.r.l. è soggetto Organizzatore e gestore unico della seconda edizione della Fiera Sustexpo - Fiera delle Fonti Energetiche Rinnovabili, Uso Razionale dell’Energia e Protezione dell’Ambiente - presso l’Area Fieristica CCIAA - Camera di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali Commercio Industria Artigianato e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica Agricoltura di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico Chieti (c/o ex Foro Boario) nei giorni 26,27 e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c28 Settembre 2013., nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Acquisto Spazio Espositivo Seconda Edizione Fiera Sustexpo 2013 Cup D69g13000840005 – Cig Zd70b95401 – Attivita’ Por Fesr Regione Abruzzo 2007/20013 – Asse Ii Energia Attività Ii.1.3 Animazione Per La Promozione Delle Fonti Rinnovabili E Del Risparmio Energetico – Piano Attività Provincia Di Chieti

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artFermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, ad. 1081453, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà salvo in ogni caso sottoposto a il risarcimento del danno, AMA S.p.a. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 contratto ai sensi e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi gli effetti di cui al precedente capoversoall'art. 1456 del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: – Sospensione del servizio per fatto del Concessionario; – Altre gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali; – Cessione contrattuale o subappalto occulto dei lavori – Adozione nei confronti del legale rappresentante della Ditta di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia; – Stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; – Stato di fallimento, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contrattodi liquidazione, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazionicessazione attività o di concordato preventivo; – Sopraggiunti motivi di esclusione ai sensi dell’art. Scaduto il termine assegnato, 80 D.Lgs. 50/16 e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. s.m.i.; – In caso di risoluzione ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento canone di concessione di cui all'art. 3 del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, disponepresente Capitolato, con preavviso conseguente diritto di 20 (venti) giornirisarcimento del danno e diritto, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di consistenza delle prestazioni già eseguitecostituzione in mora, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui al D.L.vo all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 50/2016 231, in vigore alla scadenza del pagamento. Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla non deve intendersi tassativo ed esaustivo. La risoluzione del Contratto e ammesso contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con posta elettronica certificata. In tali casi AMA SPA si riserva, oltre all'addebito delle penali previste, la facoltà di procedere all’esecuzione in contabilità e quanto previsto danno nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa confronti della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cditta., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: abituale deficienza e negligenza nell’espletamento delle prestazioni previste dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108contratto, comma 1allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento delle prestazioni affidate; eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria; inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento personale nonché alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita norme previdenziali; sospensione o interruzione delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiataper qualsiasi causa, corredata esclusa la forza maggiore, per almeno cinque giorni consecutivi; messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del gestore; mancato pagamento dei documenti necessaripremi assicurativi della polizza; applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un anno. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore l’aggiudicatario abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta nulla a pretendere all’infuori del R.U.P., dichiara risolto pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penaligiorno della risoluzione. In caso di risoluzione del Contrattocontratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento al soggetto che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali nei modi e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità termini di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioniD.Lgs. n.50/2016, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui ai precedenti capoversiall’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 a titolo di risarcimento danni. L’affidamento può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al gestore un indennizzo, secondo la normativa vigente in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cmateria., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente Appalto contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artrisolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1081456 del C.C., comma 1allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del D.L.vo danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.iassenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto". Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e sarà 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artil risarcimento del danno. 108Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, comma 2ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del predetto D.L.vo costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Direttore dell’Esecuzione Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del Contratto quanto accerta un grave inadempimento corrispettivo pattuito solo con riferimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatoreprestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioniin alternativa, invia al R.U.P. l’applicazione di una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine penale in misura non inferiore a 15 (quindici) giorni al 10 per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta cento del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni valore del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.ccontratto"., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108Qualora si verificassero, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l’Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto d’appalto. L’Appaltante, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: ✓ Frode nell’esecuzione del contratto; ✓ Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.; ✓ Manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato; ✓ Gravi manchevolezze e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; ✓ In caso si siano verificate almeno due contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da comprometterne parte dell’Appaltante; ✓ Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata salute dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi lavoratori di cui al precedente capoversoD.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; ✓ Subappalto abusivo, l’esecuzione cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ✓ Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; ✓ In caso di vizi riguardanti lo svolgimento del servizio tali da dover comportare per l’Appaltante il ricorso ad un altro fornitore esterno; ✓ In caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria o altri casi di cessione di attività o di cessazione dell’Appaltatore; ✓ Sospensione delle prestazioni ritardi richiesta o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo. ✓ Ogni altra situazione per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni la quale, nella presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del Contrattocontratto. È causa di risoluzione automatica del contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioniai sensi dell’art. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga1456 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento violazione del divieto di cessione del contratto. La risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. con la semplice comunicazione dell’Appaltante all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento delle penaliobbligazioni previste. In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di legge, l’Appaltante, fermo restando l’applicazione delle penali, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitenonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. L’Appaltante potrà risolvere di diritto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione senza obbligo di risoluzione del Contrattoindennizzo, disponeil Contratto o parte di esso, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede all’art. 108 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. La volontà di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore risolvere il contratto è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.ccomunicata mediante PEC all’Appaltatore., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Comune effettuerà gli accertamenti che deriverà dal riterrà più idonei e opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura. Dopo tre formali contestazioni, cui ha conseguito il rigetto della giustificazione, per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Appalto capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108risolvere il contratto incamerando la cauzione previo preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera A.R. Nel caso in cui gli uffici preposti al controllo rilevino violazioni che possano compromettere la salute psicoficisa del bambino, comma 1l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine con effetto immediato senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penalipreavviso. In caso di risoluzione contrattuale l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità, l'Amministrazione Comunale assegnerà alla Ditta un termine perentorio di inizio del Contrattoservizio che sarà da essa medesima insindacabilmente stabilito. L'Amministrazione avrà facoltà, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguiteove tale termine sia trascorso infruttuosamente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento di dichiarare con semplice atto amministrativo risolto il contratto. Qualora il buon andamento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione rapporto contrattuale sia compromesso per motivi riconducibili alla correttezza, buona fede e affidamento della Ditta aggiudicataria, nonché da gravi inadempimenti di risoluzione del Contrattoquest'ultima, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazionicontratto con effetto immediato, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui senza preavviso ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, sensi dell’art.1456 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei c.c.nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà Salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni l’Ente Parco ha la facoltà di risolvere il contratto con l’aggiudicatario nelle seguenti ipotesi: - mancato rispetto dei termini essenziali per l’esecuzione delle attività, - in caso di inadempimento del professionista anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108capitolato che si protragga oltre il termine, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato e comunicato con lettera raccomandata a.r. dall’Ente Parco per porre fine all’inadempimento, - nel caso di svolgimento delle prestazioni in maniera non conforme alle direttive impartite, - nel caso di prestazioni svolte in maniera non soddisfacente per l’Ente. In ogni caso resta salva la presentazione delle proprie controdeduzioni facoltà dell’Ente di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Professionista con possibilità di rivolgersi ad altro professionista, con ogni onere e spesa a carico dell’aggiudicatario. Parco Regionale dei Colli Euganei Xxx Xxxx Xx Xxxx x. 0 00000 Xxxx (XX) Il sottoscritto nato il a residente a via codice fiscale in qualità di Libero professionista legale rappresentante procuratore altro dello studio/società con sede a via codice fiscale n° partita IVA n° Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità di eseguire personalmente l’incarico e di essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto n. dal che il termine senza professionista (avvocato) che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta eseguirà l’incarico è: ed è iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di al n. dal di non aver svolto attualmente o in passato contenziosi per conto di imprese/privati contro il Parco Regionale dei Colli Euganei che non sussistono ulteriori cause di incompatibilità riguardanti lo svolgimento del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi servizio di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contrattopresente appalto Lì , il Direttore dell’Esecuzione assegna IL DICHIARANTE Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR il sottoscritto dichiara di essere a quest’ultimo un termine conoscenza che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Contratto Si procede alla risoluzione, fermo quanto previsto dall’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso d'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti in modo che, a giudizio esclusivo del direttore dei lavori, ne risultino compromessi sia il buon esito dell’opera che deriverà dal presente Appalto l’ultimazione nel termine contrattuale, fatti salvi gli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto. L’Appaltatore non potrà essere sottoposto a risoluzione pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se l'ammontare delle opere non eseguite fosse superiore al quinto dell’importo contrattuale. In questi casi l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile, nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 18, del D.L.vo D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche del danno che provenisse alla stazione appaltante per la maggior spesa sostenuta per affidare i lavori ad altro Appaltatore. e sarà in ogni caso sottoposto a Costituiscono altresì causa di risoluzione nelle del contratto le ulteriori ipotesi previste disciplinate dall’art. 108, comma 2, 19 del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penalicontratto. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto è inoltre obbligato a provvedere al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni ripiegamento dei cantieri già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali allestiti e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine tempo a tale tal fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda la stessa provvederà d’ufficio, d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si risolverà immediatamente riserva di diritto, nelle forme applicare l’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:s.m.i..

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Samples: Contratto D’appalto

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante L'Università risolve il Contrattocontratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, nei casi e con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:: - in una delle condizioni previste all’Art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto nella sezione “Disposizioni amministrative e disciplina contrattuale”; - mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito portamento%20-%20sostituzione%20testo.pdf; - qualora l’ammontare delle penali applicate, previste all’art. 22 del contratto, superi complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, si avvia la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D,Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell'Appaltatore stesso.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto contratto si intende automaticamente risolto prima del termine previsto nei seguenti casi: - Non veridicità delle dichiarazione fornite. - Mancata costituzione delle garanzie. - Mancata ed ingiustificata prestazione del servizio, forniture o parti di esse, alla data stabilita nel contratto. - Sospensione anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore. - Cessione parziale o totale del contratto o presenza di subappalto non autorizzato. - Applicazioni di penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell’appalto aggiudicato. - Dichiarazione di fallimento dell’aggiudicatario e negli altri casi espressamente previsti dalla legge come causa di risoluzione. - Nel caso in cui la l’aggiudicatario violi le prescrizioni dell’appalto in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici se autorizzato e previsto. - Perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività. - Nel caso fossero accertate violazioni ambientali di cui all’art. 16 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. - In caso di mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) e del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché violazione delle norme che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste tutelano la sicurezza degli operatori dell’Impresa nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto. - Nel caso in cui l’aggiudicatario violi le prescrizioni dell’appalto in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici nei casi previsti. - Quando in presenza di eventuale associazione temporanea di impresa, talune delle condizioni sopra descritte coinvolge anche una sola delle imprese associate. - Perdita dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 1082 della legge 23 dicembre 1982 n° 936 e della Legge 19.03.1990 n° 55, comma 1art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. - Grave o reiterata violazione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Palma Campania, per quanto in essi compatibile con il servizio oggetto del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.ipresente affidamento. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al Qualora si riscontri l’insorgere di fuori uno dei casi di cui al precedente capoversorisoluzione sopra specificati la Stazione Appaltante notifica all’aggiudicatario l’addebito, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi massimo di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa dalla data della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cnotifica., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal L’Istituto Comprensivo avrà il diritto di risolvere il presente Appalto potrà essere sottoposto contratto con effetto immediato a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave di inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penalipresente contratto. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, l’Appaltatore ha l’Istituto Comprensivo avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguiterisarcimento del danno conseguente. Le parti convengono, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del ContrattoC.C. che l’Istituto Comprensivo potrà recedere dal presente contratto, qualora lo stesso non ne ritenga opportuna la conduzione a termine. L’Istituto Comprensivo dovrà comunicare alla Ditta Prometeo S.R.L., per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, la propria volontà di recedere dal contratto che cesserà di produrre i suoi effetti tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte della Ditta Prometeo S.R.L. . Ricevuta la comunicazione del recesso, la Ditta Prometeo S.R.L. dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall’Istituto Comprensivo, tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta fino a quel momento. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione Medico del ContrattoLavoro e il RSPP può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con recesso rientra fra le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cinadempienze contrattuali., nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Di Incarico Di Medico Competente E RSPP

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi Si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108108 del Dlgs n.50/2016. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni di contratto superi la percentuale del 10% del valore complessivo il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art.108 del D.lgs n.50/2016. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente ART. 10 da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, comma 1nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste così come modificato dall’art. 1087 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, comma 2convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del predetto D.L.vo contratto L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’Appaltatore non adempia, ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il 50/2016, quando il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto dei Lavori accerta un che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali di contratto tali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne compromettere la buona riuscita delle prestazionidei lavori, invia al R.U.P. Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere riconosciuto accreditati all’Appaltatore. Egli formula, altresì, Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione AppaltanteRoma Capitale, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto Nel caso di fuori esecuzione dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi lavori ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contrattodi programma operativo di contratto, il Direttore dell’Esecuzione Responsabile del Procedimento assegna a quest’ultimo all’Appaltatore un termine che, salvi salvo i casi di urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solaridieci giorni, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire per compiere le prestazioni. Scaduto il termine assegnatolavorazioni in ritardo, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattodà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il R.U.P. Responsabile del Procedimento, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contrattocontratto, dispone, dispone con preavviso di 20 (venti) giorni, diventi giorni che il Direttore dell’Esecuzione dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni dei lavori già eseguiteeseguiti. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità lo stesso procede a redigere redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioniopere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artAi sensi dell’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e 1456 C.C. il contratto sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c.su dichiarazione dell’Amministrazione, ferma ed impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi:: - situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell’appaltatore; - cessione del contratto a terzi; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; - frode o grave negligenza dell’appaltatore nell’adempimento degli obblighi contrattuali; - per comportamenti tenuti dal personale dell’appaltatore di gravità tale da sconsigliare la continua- zione del rapporto contrattuale; - reiterati e immotivati ritardi di consegna; - sospensione ingiustificata del servizio; - mancato rispetto delle disposizioni relative alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 136/2010; - misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. disposte/i nei confronti dell’imprenditore/socio/dirigente con funzioni specifiche relative all’affidamento ed alla stipula del contratto. - esiti sfavorevoli delle verifiche effettuate dall’Amministrazione sulle autocertificazioni; Nei casi succitati il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale eventualmente costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali o applicherà le penali previste fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal 1. La Giunta Regionale della Toscana ha facoltà di risolvere il presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108contratto, comma 1con efficacia su tutti gli undici luoghi contrattuali, ai sensi dell’articolo 1456 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al Codice Civile nei casi di fuori seguito specificati: - verificarsi dei casi di cui al precedente capoversoall’art. 108, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni commi 1 e 2, del ContrattoD.Lgs. 50/2016; - effettuazione di pagamenti relativi ad appalti pubblici di lavori, il Direttore dell’Esecuzione assegna forniture o servizi con modalità diverse dal bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a quest’ultimo un termine checonsentire la piena tracciabilità degli stessi, salvi i casi avvalendosi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato conti correnti bancari/postali dedicati anche in relazione via non esclusiva alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniturecommessa pubblica; - violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’artai sensi dell’art. 110, comma 1, 54 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione D. Lgs. 165/2001” (attività successiva alla cessazione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door);” - violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 e relative pertinenze nel termine suo aggiornamento con Delibera n. 978/2019, da parte dei dipendenti e collaboratori a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltantequalsiasi titolo dell’affidatario; in caso - assoggettamento dell’affidatario a liquidazione coatta amministrativa o di mancato rispetto del termine assegnatoaltra procedura concorsuale che determina l’estinzione dell’affidatario; - adozione, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c.da parte della Banca d’Italia, nei seguenti casi:confronti dell’affidatario di un provvedimento con cui viene disposta la sospensione o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione medesima;

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Le parti riconoscono che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi clausole tutte di cui al precedente capoversopresente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:  la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;  interruzione non motivata del Contrattoservizio;  gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;  gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitenelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;  il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante62; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;  la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  la violazione del divieto di installare all'interno ed all'esterno dei locali concessi in gestione di apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e/o gioco di qualsiasi tipo, quali video poker, slot machine, e similari che possano, anche in via occasionale, dar luogo a vincite o perdite di denaro;  il mancato rispetto pagamento di tre mensilità del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spesecanone annuale pattuito. Il Contratto Comune può inoltre, a proprio giudizio insindacabile, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora: - il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per i beni affidati in gestione, a danno dei fruitori degli stessi; - insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affida- tario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario; - il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempi- menti gravi come di seguito specificato: - mancato funzionamento, senza preavviso, dell’impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi e conseguente mancata erogazione dei servizi principali e complementari. - ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a dieci volte nell’arco di un periodo di 5 giorni. - ripetizione di utilizzi impropri dell’impianto e delle strutture correlate, per attività in- compatibili, in un arco temporale determinato in tre mesi Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del concedente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il concedente si risolverà immediatamente avvalga di dirittotale clausola, nelle forme e secondo le modalità previste dall’artl’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.cdel C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135., nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Di Affidamento in Gestione Dei Locali Ad Uso Pubblico Esercizio (Bar Piccola Cucina) Nell'ambito Di Un Edificio Di Proprietà Comunale Con Funzione Di Centro Di Aggregazione Nella Frazione Di Sachet Del Comune Di Vallada Agordina, Delle Aree Di Pertinenza Ad Uso Parco Giochi E Delle Strutture Annesse Cig Z18235f95b

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:: cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore; violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.; cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore; affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Azienda; esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte; frode nell’esecuzione del Contratto; applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto; mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Azienda. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Azienda comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tutti i casi di risoluzione imputabili all’Appaltatore, l’Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Azienda applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Azienda. L’ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l’offerta. L’ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Ed Installazione, Chiavi in Mano, in Service Per La Durata Di 3 Anni, Di Apparecchiature a Pressione Negativa E Del Relativo Materiale Di Consumo, Occorrenti Alle Necessità Della a.s.l. Di Viterbo (Ospedale E Territorio). Cig 8216420447

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artL’Università, in caso di inadempienze contrattuali, anche parziali, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. L’Università si riserva di risolvere il contratto nei casi di cui agli artt. 108, comma 1, 109 e 176 del D.L.vo n. d.lgs. 50/2016 e s.m.is.m. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei nei casi di violazione indicati all’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso in cui al precedente capoversol’informativa antimafia, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni rilasciata dalla Prefettura, accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, è previsto il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 94 del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioniD.lgs. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale 159 del 06/09/2011. Nel caso in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, cui la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contrattocontratto avvenisse per gravi violazione degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitegrave ritardo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento difetti nell’esecuzione della prestazione, prestazione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel Capitolato o per colpa del Contrattoconcessionario) ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico del concessionario. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di contratto potrà altresì sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. Nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del Contrattopresente contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegnacome previsto all’art. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese3 c. 9 bis L. 136/2010. Il Contratto si risolverà immediatamente di dirittoconcessionario dovrà assicurare la continuità del servizio a favore dell’Università e alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cfatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il fatte che ha determinato la risoluzione., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Si applicheranno le fattispecie e le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo contratto applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, ai sensi dell’art.145, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 il responsabile unico del procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016. La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro determinerà la risoluzione dell’intero accordo e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Al soggetto individuato quale nuovo esecutore potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare. Il Contratto che deriverà dal mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 37 del presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste “schema di accordo quadro” da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 1087 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, comma 1convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del D.L.vo contratto. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 10850/2016, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto quando il direttore dei lavori accerta un che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali di contratto tali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne compromettere la buona riuscita delle prestazionidei lavori, invia al R.U.P. responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'esecutore. Su indicazione del responsabile unico del procedimento il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatoreall'esecutore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore l'esecutore abbia risposto, la Stazione AppaltanteRoma Capitale, su proposta del R.U.P.responsabile unico del procedimento, dichiara risolto il Contrattodispone la risoluzione del contratto. Qualora, al Nel caso di fuori esecuzione dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi lavori ritardata per negligenza dell’Appaltatore dell’esecutore rispetto alle previsioni del Contrattodi programma operativo di ciascun contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, il Direttore dell’Esecuzione responsabile unico del procedimento assegna a quest’ultimo all’esecutore un termine che, salvi salvo i casi di urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solaridieci giorni, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire per compiere le prestazioni. Scaduto il termine assegnatolavorazioni in ritardo, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattodà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il R.U.P. Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’Appaltatore all’esecutore la determinazione di risoluzione del Contrattocontratto, dispone, dispone con preavviso di 20 (venti) giorni, venti giorni che il Direttore dell’Esecuzione direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni dei lavori già eseguiteeseguiti. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità lo stesso procede a redigere redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioniopere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

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Samples: Accordo Quadro Inerente I Lavori Di Manutenzione, Rinnovamento E Modifica Degli Impianti Di Allarme Antifurto, Antincendio, Antirapina, Televisivi a Circuito Chiuso, Di Controllo Accessi E Gestione Affluenza Pubblico, Presso Scuole Ed Edifici Di Pertinenza Roma Capitale, Nonché Del Centro Di Controllo E Gestione Centralizzata Di Tali Sistemi (Sala Ricezione Allarmi Presso Il Dipartimento Simu). Periodo Sei Mesi (Giorni N. E C.) 2017 Dal Verbale Di Consegna Lavori E/O Fino Ad Esaurimento Dei Fondi. Cup J89d17000060004 Cig 69743897de

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a La risoluzione nelle ipotesi previste del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall’art. 108, comma 1, 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.iD.Lgs. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione ., dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento Veneto in data 17/09/2019. In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente: - qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno; - nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle obbligazioni contrattuali competenti autorità dei tentativi di pressione criminale; - mancata comunicazione tempestiva da parte dell’Appaltatoredell’imprenditore all’Istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, tale in qualche modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell’istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 xxxxxx, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. L’Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmentecomunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell’ipotesi in cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatorele transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. Egli formulae del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute “sensibili”, altresìuna clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni previa revoca dell’autorizzazione al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzionisubappalto, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia rispostola risoluzione del subcontratto, la Stazione Appaltantequalora dovessero essere comunicate alla Prefettura, su proposta successivamente alla stipula del R.U.P.subappalto o del subcontratto, dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi informazioni interdittive di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni all’art. 84 del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazionid.lgs. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali159/2011. In caso di risoluzione del Contrattorisoluzione, l’Appaltatore l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiteeseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattocontratto. Il R.U.P. Per tutto quanto non previsto nel comunicare all’Appaltatore la determinazione presente articolo e nel d.lgs. 50/2016 e ss. M. e i., si applica il codice civile e il protocollo di risoluzione legalità. L’Istituto Oncologico Veneto in caso di inadempimento del Contrattofornitore anche di uno solo degli obblighi contrattuali, disponepotrà assegnare, con preavviso mediante PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di 20 ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (ventiart. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). L’Istituto Oncologico Veneto, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) giornie previa comunicazione scritta al fornitore, che da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguitecontratto: - qualora, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 precedente art. 10, cinque penali; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del Contratto e ammesso deposito cauzionale; - in contabilità e quanto previsto nei documenti caso di gara nonché nelle eventuali perizie perdita dei requisiti soggettivi di variantepartecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; è altresì accertata la presenza - in caso di eventuali prestazionisospensione dell’attività commerciale, riportate nello stato di consistenzaconcordato preventivo, ma non previste nei documenti di garafallimento, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi amministrazione controllata, di cui ai precedenti capoversiliquidazione; - in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, in sede qualora si verificasse tale situazione di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltantevariazione soggettiva; - in caso di mancato rispetto utilizzo del termine assegnatobonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l’Azienda provvederà d’ufficioai sensi dell’art 3, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri comma 9 bis della Legge 136/2010; - in caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; - in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e spesedal codice di comportamento dell’Istituto Oncologico Veneto; - esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. Il Contratto si risolverà immediatamente 84 del D. Lgs 159/11 rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di diritto, nelle forme Legalità della Regione Veneto di cui ratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015; - nel caso in cui l’ammontare delle penali contestate superi il 10% del valore del contatto. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e secondo le modalità previste dall’artss. 1456 c.c., nei seguenti casi:oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento della fornitura ad altra ditta. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Istituto Oncologico Veneto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Istituto Oncologico Veneto rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Istituto Oncologico Veneto e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà La risoluzione del contratto per morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie, ove ricorrano le condizioni di legge, è segnalata dall'Ente Gestore al Comune, competente a dichiarare la decadenza secondo i tempi ed i modi previsti dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, “Disciplinare di procedura per la gestione della mancata corresponsione del D.L.vo n. 50/2016 canone di locazione e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali delle spese accessorie da parte dell’Appaltatoredegli inquilini di alloggi ERP” approvato con Deliberazione L.O.D.E. Senese n. 7 del 16.12.2015. L'Ente gestore e il Comune devono confrontarsi con le XX.XX. dell'utenza per definire procedure e modalità relative alla risoluzione del contratto e alla pronuncia di decadenza dall'assegnazione. Contro gli assegnatari inadempienti l'Ente gestore procederà comunque al recupero, tale da comprometterne la buona riuscita anche giudiziale, delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatoresomme non corrisposte. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza A tal fine è precisato che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi costituisce inadempimento sanzionabile nei modi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando ai commi precedenti anche il pagamento parziale del canone e delle penaliquote accessorie. In A norma di legge gli assegnatari non potranno compensare il pagamento dei canoni e quote accessorie con propri pretesi crediti nei confronti dell'Ente gestore, se non nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattoin cui tali crediti siano stati accertati giudizialmente. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con L'Ente gestore determina le modalità di pagamento del canone e quote accessorie, cui al D.L.vo n. 50/2016 l'assegnatario dovrà uniformarsi; sono pertanto equiparati a tutti gli effetti ai debitori morosi gli assegnatari che versino il canone e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioniquote accessorie con modalità diverse da quelle predisposte dall'Ente gestore, riportate nello stato di consistenzasalva dimostrazione, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1degli interessati, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cbuon esito dei pagamenti., nei seguenti casi:

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Samples: Regolamento Di Utenza

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi Si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108108 del Dlgs n.50/2016. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni di contratto superi la percentuale del 10% del valore complessivo il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art.108 del D.lgs n.50/2016. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Art. 40 da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, comma 1nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste così come modificato dall’art. 1087 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, comma 2convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del predetto D.L.vo contratto L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’Appaltatore non adempia, ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il 50/2016, quando il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto dei Lavori accerta un che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali di contratto tali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne compromettere la buona riuscita delle prestazionidei lavori, invia al R.U.P. Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere riconosciuto accreditati all’Appaltatore. Egli formula, altresì, Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione AppaltanteRoma Capitale, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto Nel caso di fuori esecuzione dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi lavori ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di programma operativo di contratto,il Responsabile del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione Procedimento assegna a quest’ultimo all’Appaltatore un termine che, salvi salvo i casi di urgenzad’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solaridieci giorni, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire per compiere le prestazioni. Scaduto il termine assegnatolavorazioni in ritardo, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattodà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il R.U.P. Responsabile del Procedimento, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contrattocontratto, dispone, dispone con preavviso di 20 (venti) giorni, diventi giorni che il Direttore dell’Esecuzione dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni dei lavori già eseguiteeseguiti. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità lo stesso procede a redigere redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioniopere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Nei casi In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui ai precedenti capoversi, in sede al successivo Art. 35 si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere forfettaria dei danni salvo maggior danno da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; attivare in caso di mancato rispetto risoluzione automatica del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cvincolo contrattuale., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. L’ASP si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del C.C., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a/r. Il Contratto recesso non può avere effetto prima che deriverà siano decorsi 15 giorni da ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l’ASP si obbliga a pagare alla Ditta _______________ un’indennità corrispondente a quanto segue: prestazioni già eseguite dalla Ditta al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestato dal presente Appalto verbale di verifica redatto dall’ASP; spese sostenute dalla Ditta. Tale facoltà non è concessa alla Ditta aggiudicataria. L’ASP potrà essere sottoposto procedere ipso iure ex art. 1456 del Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura nei seguenti casi: interruzione del servizio; gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; cessione totale o parziale del contratto (subappalto) senza l’autorizzazione preventiva dell’A.S.P. di Vibo Valentia. La risoluzione nelle ipotesi previste dall’artdel contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti. 108L’ASP si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto tramite semplice comunicazione, comma 1, in caso si soppressione del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.iServizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale in contrasto con la prosecuzione del rapporto contrattuale. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formulaL’ASP si riserva, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al facoltà di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino procedere alla risoluzione del Contratto contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art.1453 e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni1454 del C.C., riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente valore del contratto di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cfornitura., nei seguenti casi:

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Accalappiamento Cani Randagi Sul Territorio dell’a.s.p. Di Vibo Valentia

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto contratto potrà essere sottoposto risolto in base a risoluzione nelle ipotesi previste quanto previsto dall’art. 108, comma 1, 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.iD.lgs. e sarà 50/2016. L’Appaltatore in ogni caso sottoposto incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivati, a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artnorma dell’art. 1081456 del C.C, comma 2nei casi sottoelencati: -mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; -per negligenze regolarmente accertate e notificate; -per scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore; -per sospensione ingiustificata del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente servizio oltre le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale 48 ore; - in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione protratta non esecuzione del Contrattoservizio di prelievo, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento trasporto o smaltimento -per ritardo nell’inizio del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione servizio di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso 48 ore; - in caso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla esito negativo della verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso -il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio o in contabilità e quanto previsto nei documenti caso di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata 4 gravi inadempienze regolarmente contestate dalla Stazione Appaltante, ; -nel caso in cui l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree si renda colpevole di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltantefrode; in -nel caso di infrazioni in materia di sicurezza che possano determinare il fermo delle prestazioni oggetto dell’appalto; -il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva. AMA S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’ammontare delle penali applicate all’Appaltatore raggiunga il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale. Resta in ogni caso fermo il diritto di AMA S.r.l. di richiedere la risoluzione per inadempimento del termine assegnatopresente contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cfatto salvo il risarcimento del maggior danno., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Si applicheranno le fattispecie previste dall art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 . Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del valore complessivo del contratto, il responsabile unico del procedimento promuoverà le procedure di cui all’art.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto comporterà l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto mancato utilizzo degli strumenti idonei a risoluzione nelle ipotesi previste consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo” da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 1087 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, comma 1convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del D.L.vo n. contratto. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, Roma Capitale, ai sensi dell’richiamati artt. 108e 109 del d.lgs 50/2016 e s.m.ismi, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artAl riguardo, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 108108 D. Lgs. n. 50/2016, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto quando il DEC accerta un che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali di contratto tali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne compromettere la buona riuscita delle prestazionidei lavori, invia invierà al R.U.P. RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmentedei servizi/lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del RUP, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, DEC formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatoreall'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore l'appaltatore abbia risposto, la Stazione AppaltanteRoma Capitale, su proposta del R.U.P.responsabile unico del procedimento, dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, dispone la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattocontratto. Il R.U.P. Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’Appaltatore all’appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, contratto dispone, con preavviso di 20 (venti) venti giorni, che il Direttore dell’Esecuzione DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni dei servizi/lavori già eseguiteeseguiti. Nell’ipotesi in cui fosse nominato l'organo di collaudo, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità lo stesso procede a redigere redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioninel contratto e relativi atti. Per quanto non espressamente indicato in precedenza, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variantetrovarà applicazione e validità quanto previsto all’art. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 108 D. lgs 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.csmi., nei seguenti casi:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Si applica la disciplina contenuta nell’art.108 del Codice. Per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 108 si intende: - ritardo reiterato nell’esecuzione della prestazione che deriverà comporti l’applicazione cumulativa di penali per l’importo complessivo superiore al 10 % dell’ammontare netto contrattuale; - reiterati ritardi nell’assistenza tecnica, tali da compromettere la continuità dell’attività interventistica; - reiterata consegna di prodotti non conformi alla richiesta. L’Azienda Ulss potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Ulss il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Ulss e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108articolo, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente si applicano le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi disposizioni di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazionicontratto. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permangaNelle ipotesi elencate, la Stazione Appaltante risolve il Contrattostazione appaltante procede a contestare le inadempienze con le modalità procedimentali previste dal citato comma 3 dell’art. 108. Ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Codice, fermo restando il pagamento delle penali. In nel caso di risoluzione del Contrattocontratto disposta ai sensi del citato art. 108, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti hanno partecipato all’originaria procedura di gara, né nelle eventuali perizie risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversistipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto; in tale ipotesi, l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cofferta., nei seguenti casi:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Contratto La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile. La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto, che deriverà dal l’Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente Appalto potrà essere sottoposto contratto anche nei seguenti casi: - reati accertati di cui all’art. 135 del CODICE; - grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art. 136 del CODICE; - motivi d’interesse pubblico; - cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, SO.GE.M.I. S.p.A.; - perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali rapporto; - qualora non vengano rispettati da parte dell’Appaltatore, tale i contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, etc.; - nel caso di mancata corresponsione da comprometterne parte dell’Appaltatore, di due mensilità consecutiva ai propri dipendenti; - in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; - in caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; - per cessione del contratto o subappalto non preventivamente autorizzati da SO.GE.M.I. S.p.A.; - qualora il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile; - in caso di tre contestazioni scritte per omissione del servizio nel corso del contratto stesso; - qualora si rilevino cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67, X.Xxx. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4; - in tutte le altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del Contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva di utilizzare la buona riuscita delle prestazioniprocedura per la diffida ad adempiere, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatoreai sensi dell’art. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore1454 del c.c., assegnando un congruo termine non inferiore per l’esecuzione, decorso inutilmente il quale, SO.GE.M.I. S.p.A., previa comunicazione inviata a 15 (quindici) giorni mezzo fax, potrà risolvere il contratto. In questo caso SO.GE.M.I. S.p.A. riconoscerà all’Appaltatore solo la parte del servizio già eseguito, nei limiti in cui è per la presentazione delle proprie controdeduzioni stessa SO.GE.M.I. S.p.A. utile, in proporzione al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, prezzo stabilito per l’intero appalto. Rimane ferma la Stazione Appaltante, su proposta facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento. Qualora si addivenga alla risoluzione del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi contratto per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permangaragioni imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante risolve escuterà il Contrattodeposito cauzionale in misura proporzionale al servizio non prestato, fermo restando il pagamento delle penali. In caso diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegnaogni altro danno diretto ed indiretto. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico risoluzione non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili eventualmente derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione dagli obblighi previsti dell’art. 139 del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cCODICE., nei seguenti casi:

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Samples: Contratto D’appalto Per Il Servizio Di Manutenzione Del Verde Nelle Aree Dei Mercati All’ingrosso Di Milano Gestiti Da so.ge.m.i. s.p.A.

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, L’Agenzia ha facoltà di risolvere il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al contratto di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’artex art. 1456 c.ccod. civ., mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:: - frode, grave negligenza e manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; - inadempienza accertata alle norme di legge su: riservatezza dei dati, prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010; - perdita o difetto delle condizioni di accesso alle pubbliche gare previste dall’art. 80 D.lgs. n. 50/2016. Con la risoluzione del contratto, sorge per l’Agenzia il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi verrà comunicato all’impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

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Samples: Contratto Di Cessione Di Materiale Cartaceo E Di Beni Mobili, Previo Ritiro in Sito Ed Al Piano, Dichiarati Fuori Uso (Carta Da Macero, Mobili, r.a.e.e. E Materiale Plastico) Presso Le Sedi Delle Direzioni Centrali Dell’agenzia Delle Entrate Per Triennio

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. R.U.P. . Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenzaurgenza o altri termini indicati, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solariquanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara contratto è risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’artai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:casi di: - ingiustificata sospensione dell’esecuzione del servizio; - violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; - violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; - sopravvenuta sospensione o revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto dichiarato; - reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o comunque finalizzata a regolarizzare la contabilità aziendale. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti; su espressa indicazione dell’Azienda, ove questa lo ritenga necessario, è consentito al Fornitore evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione del servizio. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’Amministrazione Comunale che deriverà hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’Amministrazione medesima, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici delle singole Amministrazioni Comunali, rinvenibili sui rispettivi siti internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione Comunale. La violazione degli obblighi previsti dal presente Appalto potrà essere sottoposto a articolo costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Responsabile del Servizio ad adempiere nelle ipotesi previste dall’artforme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell’erogazione del servizio. 108In tal caso al gestore sarà addebitato l’ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.isenza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita Per l’applicazione delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmentedisposizioni contenute nel presente articolo, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formulaComune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, altresìnonché sulla cauzione, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al bisogno di fuori dei casi formalità di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penalisorta. In caso di risoluzione fallimento del Contrattogestore il Comune riterrà risolto l’affidamento della gestione. Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati al gestore che sarà sentito in contraddittorio con gli organi del Comune, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattoche hanno effettuato i rilievi sul caso. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall’art. 1, comma 13 del ContrattoD.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in consegnaessere. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e In tal caso si applica quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 1101, comma 1, 13 del D.L.vo D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c135/2012., nei seguenti casi:

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Samples: Cessione Di Contratto E Di Credito, Subappalto

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle L’A.C. si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti delle norme del codice civile: - in caso d'inosservanza del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art. 85; - in caso di cambio di destinazione di uso dei locali affidati alla I.A.; - in caso di fallimento o amministrazione controllata della I.A.; -in caso di mancata sostituzione conseguente alla verifica degli impianti, dei locali e degli immobili di cui al precedente art. 14; - nei casi di grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali; - nei casi di gravi e reiterate irregolarità nel servizio. Si considerano gravi e reiterate le ipotesi previste dall’art. 10888 del presente capitolato. Fatta salva l’applicazione delle penali previste, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando l’A.C. fissa un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle entro il quale l’I.A. si deve conformare, nonché produrre le proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate negativamente non convincenti le predette controdeduzionigiustificazioni (o se non presentate), ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante l’ A.C. risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penalicontratto. In caso di risoluzione del Contrattorisoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto all'I.A. sarà corrisposto l'importo dovuto per il servizio effettuato, fino al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitegiorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattosalva l'escussione della polizza fideiussoria, nei casi previsti per legge. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore In caso di risoluzione, si procederà ad interpellare la determinazione seconda classificata al fine di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che stipulare il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni contratto alle medesime condizioni economiche già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, proposte in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’artofferta. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in In caso di mancato rispetto del termine assegnatofallimento o rifiuto della seconda classificata si procederà ad interpellare le successive ditte classificatesi utilmente in graduatoria. Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili, l’Azienda provvederà d’ufficiol’A.C. si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spesecon addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno. Il Contratto si risolverà immediatamente La risoluzione contrattuale, per colpa dell’I.A,. comporta altresì la non possibilità di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:partecipazione alla successiva gara per ristorazione scolastica indetta dalla A.C..

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Samples: static.guidonia.org

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà II Comune di Vicenza, di cui l'Istituzione è un settore con parziale autonomia gestionale ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente Appalto potrà essere sottoposto contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artquindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 10826, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.ipresente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. e Il diritto di recesso non sarà in ogni caso sottoposto esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penaliquelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a. In caso di risoluzione inadempimenti della ditta che abbiano comportato l’applicazione di tre penali, l’Istituzione Bertoliana ha la facoltà di recedere dal contratto affidando, in danno della ditta stessa, l’esecuzione della parte residuale del Contrattoservizio, con riferimento alla durata contrattuale, alla seconda ditta che segue nella graduatoria di gara o ad altro soggetto economico di propria fiducia scelto con procedura d’urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. Qualora l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l’Istituzione Bertoliana si rivarrà sul deposito cauzionale a titolo di penale e addebiterà la maggior spesa per l’affidamento a terzi dell’esecuzione della parte residuale delle prestazioni regolarmente eseguitecontrattuali con riferimento alla durata delll’appalto. L’ Istituzione Bertoliana ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto, decurtato ai sensi degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento artt. 1456 e seguenti del ContrattoC.C. nei seguenti casi:  interruzione parziale o totale dell’appalto senza giustificati motivi accertati;  grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell’appalto;  inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro;  cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto;  frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  cessione di Azienda, fallimento dell’Impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’impresa stessa;  grave danno all’immagine dell'Amministrazione Comunale;  nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall’art. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;  in caso di la determinazione violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità comportamento di cui al D.L.vo n. 50/2016 codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui al Codice di comportamento dell Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai precedenti capoversiseguenti link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/000000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000- regolamentocodicecomportamento.pdf" La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Istituzione Bertoliana darà per iscritto all’Impresa aggiudicataria presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC). La risoluzione dà altresì diritto all'Istituzione Bertoliana di affidare a terzi l’esecuzione dell'appalto in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche danno all’Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del costo in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato più sostenuto dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.ca quello previsto nel contratto., nei seguenti casi:

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Samples: www.comune.vicenza.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artAi sensi dell’art. 108, comma 1, 109 del D.L.vo n. 50/2016 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente con le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permangamodalità ivi indicate, la Stazione Appaltante risolve ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, il Contrattovalore dei materiali utilizzabili per il completamento dei lavori fisicamente esistenti in cantiere (a pié d’opera) e già accettati per iscritto dalla D.L. anteriormente alla data di notifica del provvedimento di scioglimento del contratto. Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante dovrà darne preavviso a mezzo PEC da spedirsi almeno 15 giorni prima della data indicata per il recesso. L’Assuntore da’ atto di essere a conoscenza e di accettare che parte delle attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte nei confronti di conduttori di immobili di proprietà di IFO e che tali conduttori potranno in qualsiasi momento interrompere dette prestazioni. L’Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell’intero appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguirei restanti lavori ad altra Ditta, addebitando all’Assuntore gli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni. La Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall’art.108 D.Lgs. 50/2016. L’Assuntore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’Assuntore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il pagamento delle penaliproseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo. In caso di risoluzione del Contrattograve inadempienza, l’Appaltatore ha diritto soltanto pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in corso e si ritiene pertanto svincolata dalle relative obbligazioni. A titolo meramente esemplificativo sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali l’Assuntore: • si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti; • non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al pagamento C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali; • utilizzi subappaltatori non autorizzati; • sospenda o ritardi ingiustificatamente l’esecuzione delle prestazioni regolarmente eseguitecontrattuali; • si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza; • non adempia alla diffida ad eliminare, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contrattoentro un congruo termine, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegnale irregolarità riscontrate. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del Contratto contratto e ammesso degli Ordinativi di Xxxxxx conseguenti qualora: • l’Assuntore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata; • l’Assuntore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in contabilità e quanto previsto materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento. Oltre che nei documenti casi specificamente previsti da singoli articoli del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha facoltà di gara nonché nelle eventuali perizie dichiarare risolto il rapporto in caso di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioniinadempimento, riportate nello stato di consistenzaanche parziale, ma non delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. In ognuna delle ipotesi sopra previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’artcompenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la cauzione prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di La risoluzione del Contratto dichiarata dalla contratto tra la Stazione AppaltanteAppaltante e l’Assuntore comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall’Assuntore in relazione alle prestazioni di cui all’art. 9 del presente Capitolato. L’Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto 1342 del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spesecod. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cciv., nei seguenti casi:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto Lepida S.p.A. potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario contratto e degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioniordini generati dal medesimo, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:: violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli obblighi di “Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Oltre ai casi previsti, Lepida S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, il Professionista si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando Lepida S.p.A. dichiari all’Aggiudicatario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di Lepida S.p.A. nei confronti dell’Aggiudicatario e Lepida S.p.A. xxxxxxxx avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all’Aggiudicatario fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa.

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Samples: Richiesta Di Offerta Per La Fornitura Di Servizi Di Consulenza Societaria, Contabile, Amministrativa E Fiscale

Risoluzione del contratto. Il Contratto Nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto indicato in sede di gara, o non siano rispettate le clausole previste, il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, si risolverà di diritto. L'Ente Appaltante si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in base all’art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, in caso di reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente Capitolato e di mancato rispetto degli standard offerti, tali che deriverà la mancata valutazione in sede di gara avrebbe comportato l'aggiudicazione ad un soggetto diverso. L’Appaltatore decade dall’appalto in caso di fallimento dell’impresa. La decadenza dell’appalto opera inoltre di diritto quando nei confronti dell’Appaltatore sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge n. 575 del 31/5/1965 e s.m.i.. In particolare, la risoluzione è prevista nei seguenti casi: ✓ interruzione del servizio senza giusta causa; ✓ inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’artcapitolato; ✓ concessione in subappalto, totale o parziale del servizio. 108✓ cessione in tutto o in parte dei servizi di cui al contratto stipulato; ✓ interruzione del servizio; ✓ mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; ✓ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; ✓ inosservanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.iin ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’AppaltatoreNei suddetti casi l’Ente Appaltante comunica all’Appaltatore gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) minimo di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite formulare giustificazioni e valutate negativamente ripristinare le predette controdeduzionicondizioni richieste. Qualora l’Appaltatore non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione a giudizio dell'Ente Appaltante, su proposta del R.U.P.accoglibili, dichiara risolto è facoltà dell’Ente Appaltante risolvere il Contrattocontratto. Qualora, al di fuori dei Per tutti gli altri casi di cui al precedente capoversoviolazione degli obblighi contrattuali, l’esecuzione l’Ente Appaltante, indipendentemente dall’applicazione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contrattopenali, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo comunica all’Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine chedi 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto è facoltà dell’Ente Appaltante risolvere il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penalicontratto. In caso di risoluzione l’Ente Appaltante beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattomaggior danno subìto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione Nel caso di risoluzione del Contrattocontratto, disponel’Appaltatore, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione qualora richiesto dall’Ente Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo aggiudicatario e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione garantire al medesimo, o all’Ente Appaltante; in caso di mancato rispetto , il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.cservizio oggetto del presente contratto., nei seguenti casi:

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Samples: gardonevaltrompia.etrasparenza.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la La Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al appaltante ha facoltà di fuori dei casi risolvere di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve diritto il Contratto, fermo restando il pagamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile e nelle fattispecie di cui all’art. 108 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, fatta salva ogni rivalsa per danni e l’applicazione delle penalipenali di cui all’articolo 7 “Penale per i ritardi, esecuzioni non conformi e danni alla vegetazione”. In particolare, con riferimento al fatto che il Contratto è stato avviato in via d’urgenza, questo verrà immediatamente risolto qualora gli accertamenti di Xxxxx, come precisati dalla Linee guida a dell’ANAC, alla loro conclusione diano esito negativo. Si ribadisce che l’Appaltatore fino alla ricezione di detti riscontri risulta quale aggiudicatario provvisorio. In ogni caso di l’aggiudicatario provvisorio avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore lavori sino al momento della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contrattocontratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore Nel caso in cui la determinazione di risoluzione del ContrattoContatto determinasse un evidente e dimostrabile danno, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa l’Ente potrà rifondere detto danno attingendo alla Cauzione definitiva. Inoltre ai fini dell’appalto in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove oggetto la Stazione Appaltante non appaltante si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi riserva di risoluzione del risolvere il Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero al sopravvenire delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casicircostanze:

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Samples: Ente Di Gestione Dei Sacri Monti

Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto Oltre a risoluzione nelle ipotesi previste quanto è genericamente previsto dall’art. 108, comma 1, 1453 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni C.C. per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenzainadempimento delle obbligazioni contrattuali, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, costituiscono motivo per la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contrattocontratto per inadempimento, l’Appaltatore ha diritto soltanto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi: ✓ Apertura di una procedura fallimentare a carico dell’aggiudicatario; ✓ Messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’aggiudicatario; ✓ Mancata assunzione del servizio alla data stabilita; ✓ Sospensione anche parziale del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore o caso fortuito; ✓ Abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso; ✓ Grave inosservanza delle norme di legge relative al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione personale; ✓ Quando l’aggiudicatario si renda colpevole di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello frodi o versi in stato di consistenza delle prestazioni già eseguitedissolvenza; ✓ Grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato; ✓ In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegnaai sensi dell’art.3 comma 8 L. n. 136/2010. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con Nelle ipotesi sopra indicate il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Azienda provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Contratto si risolverà immediatamente contratto sarà risolto di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’artcon effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Ente Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 1456 c.cQualora l’Ente Appaltante intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Ente Appaltante in conseguenza della risoluzione del contratto., nei seguenti casi:

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Samples: www.comune.moncalieri.to.it