Ulteriori impegni delle Parti Clausole campione

Ulteriori impegni delle Parti. In aggiunta a tutto quanto sopra previsto con riferimento alla governance di RP e di Moncler e alle limitazioni ai Trasferimenti delle partecipazioni in RP e delle azioni di Moncler, a norma del Patto Parasociale, sono stati assunti dalle Parti i seguenti ulteriori impegni.
Ulteriori impegni delle Parti. 4.4.1 Previsioni relative a Investitore 1 e Investitore 2 Per l’intera durata del Patto Parasociale, JCT dovrà: (a) mantenere, direttamente o indirettamente, il controllo dell’Investitore 1 (o, a seconda dei casi, di un Trasferitario Consentito) e, in ogni caso, non trasferire – e far sì che qualunque soggetto che detenga, di volta in volta, direttamente o indirettamente, una partecipazione nell’Investitore 1 non trasferisca – a terzi, in tutto o in parte, qualsiasi partecipazione detenuta nell’Investitore 1 senza il consenso di RP, restando inteso che (A) il consenso di RP dovrà intendersi come già negato nel caso in cui (1) il trasferitario sia un concorrente di Moncler ovvero non sia un investitore con una posizione passiva e meramente di natura finanziaria; o (2) il trasferimento comporti l’obbligo delle Parti o Newco di lanciare un’OPA Obbligatoria e (B) RP non potrà irragionevolmente negare o ritardare il proprio consenso nel caso in cui il trasferitario non sia un concorrente di Moncler e sia un investitore con una posizione passiva e meramente di natura finanziaria; (b) rispettare – e far sì che qualunque soggetto che, di volta in volta, detenga direttamente o indirettamente una partecipazione nell’Investitore 1, rispetti – gli obblighi di cui al successivo punto 4.4.3. Per l’intera durata del Patto Parasociale, ciascuna delle seguenti circostanze sarà inoltre considerata rilevante al fine dell’attivazione delle conseguenze previste ai sensi del presente punto 4.4.1: (a) TH cessi di controllare indirettamente Investitore 2; e/o (b) TH trasferisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione di minoranza in Investitore 2 (i) a un terzo che non sia un investitore con una posizione passiva e meramente di natura finanziaria; o (ii) un terzo che sia un concorrente di Moncler; o (iii) mediante un trasferimento tale da comportare l’obbligo, per qualunque delle Parti o RP, di lanciare un’OPA Obbligatoria; (c) qualunque soggetto, che detenga, di volta in volta, direttamente o indirettamente, una partecipazione in Investitore 2, non adempia agli obblighi di cui al successivo punto 4.4.3. Nel caso in cui JCT violi qualsiasi delle sue obbligazioni di cui al presente punto 4.4.1 e/o si verifichi qualunque altra circostanza tra quelle sopra indicate, Investitore 1 (in caso di violazione da parte di JCT delle obbligazioni previste a suo carico nel presente punto 4.4.1) e/o Investitore 2 (nel caso si verifichi una circostanza che riguardi TH ai sensi present...
Ulteriori impegni delle Parti. 1. Con effetto dalla data della Comunicazione di Accettazione, la SGR si impegna: a. a non intraprendere, in relazione al Credito, alcuna azione che possa compromettere in qualsivoglia maniera il relativo Valore nominale; b. a trasferire, qualora richiesto, al Cessionario ogni atto, documento o informazione, comunque riferiti al Credito, che dovessero pervenire alla SGR anche successivamente alla cessione; c. ad informare senza indugio il Cessionario in caso di eventuali pretese, eccezioni o contestazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti terzi in relazione al Credito; d. nel caso in cui dovessero essere avanzate pretese, eccezioni o contestazioni nei confronti del Cessionario da parte dell’Agenzie delle Entrale o terzi in relazione al Credito e/o alla relativa cessione, ad ottenere e fornire al Cessionario tutti i documenti e le informazioni necessari, atti a verificare l’effettiva esistenza del Credito, al fine di consentire al Cessionario stesso di tutelare, in qualsiasi sede e in qualunque forma, i diritti acquisiti dalla SGR; e. a non disporre in alcun modo, neanche in parte, del Credito, né in compensazione, né attraverso la cessione a terzi soggetti, fino al perfezionamento della cessione al Cessionario.
Ulteriori impegni delle Parti. Ciascuna delle Parti si è impegnata a non fare acquisti o intraprendere alcuna azione o compiere qualsiasi altro atto (c.d. standstill), direttamente o indirettamente e anche di concerto con le altre Parti ai sensi dell’art. 109 del TUF, che, in virtù del Patto, possa generare, o far sorgere, qualsiasi obbligo di promuovere, congiuntamente con le altre Parti, un’offerta pubblica di acquisto sulle Azioni ai sensi degli articoli 106 e ss. del TUF (l’“OPA Obbligatoria”). Il Patto prevede che in caso di inadempimento di una o più Parti, la Parte inadempiente sia tenuta ad indennizzare e manlevare le altre Parti da qualsiasi perdita, costo, pretesa, danno o responsabilità (incluse le spese legali e le commissioni) sostenuti, correlati a, o derivanti da, direttamente o indirettamente, qualsiasi violazione dell’impegno di cui sopra. Qualora le Parti non-inadempienti siano comunque tenute a lanciare l’OPA obbligatoria, la Parte inadempiente si è impegnata, ove richiesto, a rilevare tutte o parte delle Azioni al prezzo dell’OPA Obbligatoria e a rimborsare tutti i costi a qualsiasi titolo sostenuti dalle Parti non-inadempienti.
Ulteriori impegni delle Parti. Le parti firmatarie del presente Accordo di Collaborazione concorreranno all’attuazione dello stesso, nell’ambito dei propri ordinamenti e assetti organizzativi. Regione Lombardia, EXPO S.p.A. e USR Lombardia metteranno a disposizione reciprocamente risorse e professionalità concordate, impegnandosi a tutelare e a promuovere l’immagine dell’iniziativa comune. I loghi di Regione Lombardia, EXPO S.p.A., USR Lombardia, della Regione Ecclesiastica Lombarda, di ANCI Lombardia potranno essere utilizzati previa autorizzazione da richiedere via PEC, per le attività comuni concordate realizzate nell’ambito del presente accordo. Le conoscenze congiuntamente acquisite e i risultati scaturiti dalle attività sopraccitate costituiranno patrimonio comune delle parti.
Ulteriori impegni delle Parti. 7.1 Con l’obiettivo di supportare le esigenze di liquidità delle imprese che vantano crediti fiscali nei confronti dell’erario, le Parti si attiveranno al fine di sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle Entrate in base al quale le imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito di natura fiscale possano ottenerne l’anticipazione bancaria, previa presentazione dell’attestazione di certezza e liquidità del credito appositamente rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 7.2 Le Parti si impegnano a costituire, entro il 30 giugno 2015, un forum di dialogo per la promozione di un maggiore utilizzo, da parte delle banche, delle informazioni di natura qualitativa, anche riferite agli attivi intangibili, per la valutazione del merito di credito delle imprese. A tal fine, ciascuna delle Parti individua un proprio referente all’interno di tale organismo. Presso l’ABI è costituita la segreteria del Forum. L’ABI si impegna altresì a costituire uno specifico gruppo di lavoro interbancario e ad assicurarne un adeguato coinvolgimento nell’iniziativa. 7.3 Le Parti si impegnano a costituire un Tavolo di confronto sul rapporto banca- Confidi, con l’obiettivo di promuoverne l’evoluzione anche su nuove linee di operatività e di ampliare le possibilità di accesso al credito, anche attraverso un migliore utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI. 7.4 Le Parti si impegnano a lavorare congiuntamente per modificare interventi regolamentari sovranazionali che non tengono nella dovuta considerazione il contesto operativo italiano, con il rischio di effetti negativi sul mercato del credito alle imprese. Roma, 31 marzo 2015 Associazione Bancaria Italiana AGCI Confcooperative Legacoop Alleanza delle Cooperative Italiane CIA CLAAI Coldiretti Confagricoltura Confapi Confedilizia Confetra Confindustria Cna Confartigianato Confersercenti Confcommercio Casartigiani riunite in Rete Imprese Italia A. a partire dal 2009, l’ABI e le Parti hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le PMI beneficiarie hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 415 mila finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di euro; B. l’articolo 1, comma 246, della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico si accordino con l’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese, per la definizione di mi...
Ulteriori impegni delle Parti. Le parti venditrici e la parte acquirente si impegnano, alla prima assemblea utile successiva all’iscrizione di parte acquirente nel libro soci, ad apportare allo statuto della Società Core spa le modifiche necessarie affinché: 1 - fino alla conclusione dei lavori di costruzione della biopiattaforma, prevista entro il 31/12/2022, la società sia amministrata da un Amministratore Unico nella persona che sarà indicata dai Comuni soci di CORE;
Ulteriori impegni delle Parti. (A) Impegni di voto di Quattroduedue in assemblea (B) Key Managers
Ulteriori impegni delle Parti. 10.1 Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Contratto, fermo quanto previsto dal Capitolato prestazionale, saranno a carico del Concessionario ed inseriti sia nel quadro tecnico che nel piano economico e finanziario dell’intervento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche gli oneri ed obblighi seguenti: a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto; le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori, di cui al presente Contratto; b) le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica; c) le spese ed oneri per assicurazione e previdenza della manodopera, secondo le vigenti norme di legge; spese ed oneri per contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero, eventualmente, emanate durante la durata del presente Contratto. Il Concessionario deve garantire l'osservanza delle suddette norme nei confronti dell’Amministrazione Concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici relativamente ai loro dipendenti; d) le spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere; le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro smaltimento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non olt...
Ulteriori impegni delle Parti. 4.1 AEB e, a seguito dell’adesione all’Accordo (come modificato dal presente Accordo Modificativo), il Comune di Seregno faranno sì che AEB e le società da quest’ultima controllate alla data odierna adottino e completino compiutamente ed adeguatamente, prima della Data di Efficacia dell’Aggregazione, tutte e ciascuna delle attività, della documentazione e degli adempimenti di cui all’Allegato 2 qui accluso, in tema di prescrizioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 679/2016. 4.2 In relazione alla responsabilità solidale della beneficiaria prevista, in caso di scissione, dal combinato disposto dei commi 12 e 13 dell’articolo 173 del TUIR, nonché dall’art. 15 del D.Lgs. n. 472/1997, per obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale la scissione ha effetto, Unareti (in qualità di società scissa nell’ambito della Scissione; di seguito la “Scissa”) e AEB (in qualità di beneficiaria della Scissione; di seguito la “Beneficiaria") riconoscono e prendono atto che, qualora tale responsabilità solidale venga azionata nei confronti della Beneficiaria dagli organi competenti dell’Amministrazione Finanziaria, la Beneficiaria avrà il diritto di rivalersi e agire in regresso nei confronti della Scissa per la totalità delle imposte, delle sanzioni, degli interessi e di ogni altro importo che la Beneficiaria abbia eventualmente versato a titolo di obbligato in solido. 4.3 Le Parti prendono atto e confermano che, come da accordi, alla Data di Efficacia dell’Aggregazione, AEB adotterà un modello di gestione che prevede un sistema di deleghe gestionali solo ad un Amministratore Delegato (ferme le deleghe previste nel Patto Parasociale di AEB in favore del Presidente e del Vice-Presidente) e pertanto AEB non avrà il Direttore Generale. 4.4 Con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 4.3 e all’articolo 4.8 del Patto Parasociale di AEB, AEB e il Comune di Seregno nell’ambito della nuova composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate da AEB dichiarano e garantiscono il rinnovamento dei vertici del consiglio di amministrazione delle Società Controllate, la cui nomina, ai sensi dei citati articoli 4.3 e 4.8 del Patto Parasociale di AEB, spetta al Comune di Seregno. 4.5 In considerazione del fatto che le Parti intendono improntare l’organizzazione e la gestione di AEB e delle Società Cont...