Common use of DIRITTO Clause in Contracts

DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto 1.- Per economia di finanziamentogiudizio, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegiogiova prendere le mosse dal terzo motivo di appello, con cui si critica, nel merito, disattesala statuizione di primo grado di accoglimento dei motivi di censura di Xxxx, volti a contestare l’omessa esclusione della Xxxxxx Xxxxxxxx in ragione dell’asserita non conformità al costante orientamento dei Collegi ABF modello di cui all’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, della garanzia provvisoria presentata in materiagara, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa nonché dell’impegno a presentare la garanzia definitiva, nonché la violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015T.U.B.), richiama sotto il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento profilo della invalidità della cauzione presentata dall’odierna appellante per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporismancata iscrizione della UBS Switerland AG nel registro dei soggetti autorizzati ad emettere fideiussioni bancarie dalla Banca d’Italia e dall’IVASS. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede Deduce l’appellante l’inapplicabilità al caso di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi specie dell’art. 3593, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, disciplinante la garanzia fideiussoria (bancaria od assicurativa), vertendosi al cospetto di una garanzia presentata nella forma del bid bond emesso dal primario gruppo bancario UBS, che si è impegnato irrevocabilmente a versare al beneficiario il prescritto importo di garanzia su presentazione della domanda del beneficiario; si tratta dunque di garanzia autonoma contenente la clausola di pagamento a prima richiesta. Ai sensi delle URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) del 2010 il garante che si impegna al rilascio della garanzia nella forma del bid bond può essere anche un soggetto diverso da un istituto bancario o compagnia assicurativa; nella prassi internazionale vale quale garanzia alternativa al deposito cauzionale ed equivalente ad un deposito in denaro, rientrando dunque nell’ambito della previsione di cui all’art. 93, comma 2, del Codice d.lgs. n. 50 del Consumo e dell’art2016, con conseguente irrilevanza della mancata iscrizione della banca UBS Switzerland AG nel registro dei soggetti autorizzati ad emettere fideiussioni bancarie dalla Banca d’Italia. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, Aggiunge l’appellante che l’impegno al rilascio della garanzia definitiva nella specie non era comunque necessaria in quanto la garanzia provvisoria presentata dalla Boschung nella forma di bid bond di per sé contiene anche l’impegno ad emettere la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nnd.lgs. 10035/2016, 10017/2016 10003/ n. 50 del 2016). Il Collegio richiamamotivo è fondato. La statuizione di primo grado ha, più specificamentecome già esposto, l’approfondita e analitica motivazione affermato che ASPI non avrebbe dovuto accettare, a titolo di garanzia provvisoria, un bid bond proveniente da un soggetto non legittimato a rilasciare garanzie sulla base delle disposizioni regolanti l’ordinamento giuridico interno, ed in particolare in ragione del fatto che UBS Switzerland AG non è abilitata/autorizzata all’esercizio di attività bancaria o assicurativa in Italia; per analoghe ragioni UBS Switzerland AG non poteva validamente impegnarsi al rilascio della decisione garanzia definitiva. L’assunto, fondato sul combinato disposto degli artt. 93, comma 3, del d.lgs. n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce 50 del 2016 sopra citate) con e 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non appare condivisibile, in quanto riguarda propriamente la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti garanzia fideiussoria, che può essere rilasciata da imprese bancarie od assicurative, mentre nella fattispecie in esame la cauzione rilasciata da UBS Switerland AG è costituita da un bid bond, istituto invalso nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”operazioni internazionali, la cui voce di costo è ammissibilità era stata riconosciuta da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo Autostrade in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante “succinto” chiarimento di risposta a quesito della stessa appellante. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il bid bond è una garanzia bancaria a “prima domanda”, costituente un contratto da cui deriva un impegno autonomo a garanzia della serietà dell’offerta, con il quale la stessa banca emittente si impegna nei confronti della stazione appaltante in base all’applicazione caso di inadempimento della ditta concorrente (in termini Cons. Stato, V, 28 giugno 2019, n. 4463; V, 12 giugno 2017, n. 2851). Si tratta di una figura che presenta tutte le caratteristiche del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis contratto autonomo di garanzia (quali individuate dalla giurisprudenza civile : cfr. le citate pronunce Xxxx., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 10003394) e che corrisponde alle caratteristiche ed ai criteri individuati nella pubblicazione n. 758 del 2010 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi “Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), 10017 tale da renderlo forma di garanzia alternativa al deposito cauzionale ammessa quanto meno alla stregua di uso negoziale. Inoltre il bid bond comprende in sé anche l’impegno a prestare la garanzia a copertura della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione del contratto, implicando la garanzia complessiva del “buon fine dell’operazione sottostante”, cioè l’aggiudicazione e 10035 l’esecuzione del contratto (Cons. Stato, V, 17 giugno 2017, n. 2851). Appare dunque evidente l’inapplicabilità dell’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, nelle quali in quanto il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014)bid bond è differente, per le caratteristiche sue proprie, dalla fideiussione. Preso attoIl bid bond, quindicome già osservato, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto è conforme ai criteri delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste URDG del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis2010, secondo il prospetto quanto emerge dalla stessa lettura del testo, ed eventualmente può essere assimilato al deposito cauzionale presso l’istituto bancario, inquadrabile nell’ambito della previsione di cui all’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016. Consegue da quanto esposto come erroneamente la sentenza di primo grado abbia ritenuto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono l’offerta presentata da Xxxxxxxx dovesse essere riconosciuti, esclusa in conformità ai principi fatti propri quanto non corredata da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio una valida garanzia provvisoria e da una valida dichiarazione di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore impegno alla costituzione della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionegaranzia definitiva.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto Si deve preliminarmente rilevare, ai fini della composizione del Collegio oltre che della normativa sostanziale applicabile ai rapporti di finanziamentocui si verte, da rimborsare mediante cessione che la ricorrente deve qualificarsi come “consumatore”, e non come c.d. “professionista di riflesso”, pur avendo prestato fideiussione in favore di soggetto verosimilmente imprenditore (come è legittimo desumere dalla natura di parte del quinto della pensione. Il Collegiocredito nei suoi confronti vantato dall’intermediario, nel merito, disattesasegnatamente quello avente ad oggetto i titoli tornati insoluti) dovendosi ritenere, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF difetto di prova contraria, che la detta garanzia sia stata rilasciata esclusivamente in materiaragione del vincolo coniugale con il debitore principale, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario come deciso con pronuncia resa da questo Collegio in ordine analoga vertenza, alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non cui motivazione sul punto si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring rinvia anche ai sensi dell’art. 35118, comma 2Disp. att. c.p.c.. (v. ABF dec. 4109/13 del 26/07/2013). Ciò posto, deve preliminarmente dichiarasi irricevibile la domanda risarcitoria riferita alla risoluzione del contratto di mutuo del quale la ricorrente non è parte, stante il conseguente difetto di legittimazione ad agire. Venendo al merito della controversia, come sopra rilevato, la ricorrente censura la compensazione operata dall’intermediario tra l’importo di € 14.392,03, costituente il saldo del suo conto corrente, e parte dell’esposizione maturata dal coniuge nei confronti dello stesso intermediario, da lei garantita sino a concorrenza di € 195.000,00 con fideiussione rilasciata il 25/01/01, da ultimo rinnovata in data 30/09/10 (v. all. 1 di parte resistente). Al riguardo è bene precisare che le condizioni generali che disciplinano il rapporto di conto corrente di cui si tratta - nel riprodurre in modo pressoché pedissequo l’art. 11 della Circolare ABI LG/000906 del 25/02/05 a sua volta estensivamente modellato sulla scorta dell’art. 1853 cod. civ. – alla clausola 5, III° e IV° co., dispongono: “Quando esistono tra l’Azienda di credito ed il correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorchè intrattenuti presso altre Dipendenze italiane o estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. L’Azienda di credito ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorchè i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro cui non potrà in ogni caso eccepirsi la convenzione di assegno – l’Azienda di credito darà prontamente comunicazione al correntista.” (v. all.4 di parte resistente). Come è reso evidente dalla sua formulazione letterale, la disciplina negoziale adottata dalle parti rimanda inizialmente a quella della compensazione legale, ammettendo però, in deroga a quanto disposto dall’art. 1243, I° co., cod. civ. e così introducendo la disciplina propria della compensazione volontaria, la possibilità di operare in tal senso anche in presenza di crediti “non liquidi ed esigibili”. E’ dunque con riferimento alla disciplina di cui all’art. 1252 cod. civ. e a quella del c.d. Codice del Consumo consumo, stante la qualificazione soggettiva della ricorrente sopra rilevata, che occorre indagare in ordine alla validità della clausola sopra citata e dell’artalla contestata legittimità della condotta tenuta nella specie dall’intermediario. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabiliPrima di ciò, per la parte non maturatae al fine di delimitare l’ambito dell’indagine, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione opportuno evidenziare l’infondatezza della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, censura svolta dalla ricorrente con riferimento al rimborso dedotto difetto di identità soggettiva tra i titolari dei rapporti resi oggetto di compensazione. A suo avviso, infatti, l’esposizione parzialmente estinta con utilizzo del saldo del conto corrente, in quanto debito di spettanza del coniuge e non della stessa ricorrente, avrebbe importato la violazione dell’art. 1853 cod. civ. secondo la cui previsione i rapporti contrapposti devono riguardare il medesimo soggetto; ma è agevole obiettare che il credito azionato dalla banca non era costituito direttamente dall’esposizione maturata dal debitore principale, quanto piuttosto dall’obbligazione fideiussoria assunta dalla correntista, con perfetta coincidenza soggettiva della titolare dei rapporti resi oggetto di compensazione, ancorchè, sotto il profilo funzionale, l’obbligazione fideiussoria rivesta natura accessoria di quella garantita e all’entità di questa debba necessariamente riferirsi. Ugualmente infondata deve ritenersi la doglianza concernente il difetto di preavviso (e, a fortiori, di autorizzazione) dell’operazione di compensazione atteso che, come ritenuto dal Supremo Collegio, la banca, una volta annotata l’operazione di compensazione, ha soltanto l’onere di “darne immediata comunicazione al cliente, in applicazione del principio di buona fede contrattuale” (Cass. 28/09/05 n. 18947), come fatto nella specie con comunicazione 12/03/13, inviata dall’intermediario il giorno dell’operazione stessa e debitamente pervenuta nella sfera di conoscibilità della odierna ricorrente (v. all. 3 di parte resistente), con correlata applicabilità della presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ., stante il difetto di prova contraria. Rilevato quanto sopra, occorre ora esaminare se la deroga ai requisiti di liquidità ed esigibilità dei reciproci crediti posta dalla disciplina pattizia inter partes (art. 5 sopra citato) sia conforme al dettato dell’art. 1252 cod. civ. e, nella specie, se sia valida ai sensi delle commissioni a vario titolo corrisposte disposizioni di cui agli artt. 33 e ss. D. Lgs. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), in ciò sostanziandosi la censura della ricorrente riferita alla circostanza che i rapporti oggetto di compensazione erano ancora “in essere ed attivi”, non avendo esaurito i rispettivi “cicli vitali”(cfr. ricorso, pag. 1), con conseguente violazione dei costi assi- curativi (criterio requisiti posti dall’art. 1243 cod. civ.. A tal proposito può essere utile rilevare, quanto al requisito di distinzione tra costi up-front e recur- ring“liquidità”, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con che, come noto, la giurisprudenza del Supremo Collegio formatasi con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta compensazione legale di cui all’art. 1853 cod. civ. è orientata nel senso che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia il requisito in considerazione della opacità delle relative clausoleè escluso dalla contestazione del credito opposta dal debitore (x. Xxxx. 18/10/02 n. 14818), sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteripur dovendosi ritenere, in linea con autorevole opinione dottrinale ripresa da precedente pronuncia di questo Arbitro (v. ABF dec. n. 323 del 2012), che non qualsiasi contestazione sia a ciò idonea, non potendosi far coincidere, per ovvie esigenze di rispetto dei generali principi di buona fede e di meritevolezza di tutela sottese anche alla disciplina di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., il citato orientamentotermine di “credito liquido” con quello di “credito incontestato”, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territorialipotendosene perciò escludere la rilevanza ogni qual volta la contestazione stessa appaia ictu oculi infondata e strumentale. Quanto al requisito di “esigibilità”, considerate le restituzioni già intervenute è ugualmente noto come la più recente giurisprudenza del Supremo Collegio sia dell’avviso che tale requisito - inizialmente considerato compatibile con il permanere in sede essere dei rapporti resi oggetto di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte compensazione ex art. 1853 cod. civ. (x. Xxxx. 17/07/97 n. 6558) e successivamente orientata in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide senso opposto (x. Xxxx. 3/05/07 n. 10208) – sia soddisfatto con la somma richiesta chiusura di un conto e la mera annotazione su altro conto dell’avvenuta compensazione, purchè l’esigibilità del credito vantato verso il debitore non sia esclusa dalla parte ricorrentenatura del rapporto, come accade in presenza di un saldo negativo rientrante in affidamento non ancora revocato (x. Xxxx. Quanto agli interessi 5/02/09 n. 2801), o di una moratoria assunta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito, ovvero consegua all’applicabilità di disposizioni legali, si rileva che essi devono essere riconosciutiad esempio in tema di crisi aziendali e/o procedure concorsuali, aventi analogo effetto. Peraltro, ai fini della soluzione della presente controversia non sembra doversi fare riferimento tanto all’elaborazione giurisprudenziale delle nozioni di tali requisiti riferita alla compensazione legale, quanto alla natura giuridica dei requisiti stessi, la cui derogabilità nell’ambito della compensazione volontaria non sembra potersi revocare in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali dubbio alla luce della previsione dell’art. 1252 cod. civ. e della lettura datane dalla Suprema Xxxxx (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfrx. Xxxx. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/201418947/05 cit.). Dovendo il rimborsoResta pertanto da valutare, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoriaai fini che qui interessano, la validità della clausola di cui all’art. 5 delle condizioni generali di contratto alla luce della speciale disciplina di tutela dei consumatori di cui al D. Lgs. 206 del 2005. A tale riguardo questo Xxxxxxxx ritiene che la clausola in parola sia nulla per contrasto con l’art. 33, I° co., e 36 I° co., D. Lgs. 206/05 nella parte in cui non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamoesclude, inteso quale atto formale come è invece significativamente previsto nel relativo schema contrattuale predisposto dall’ABI, la possibilità di messa compensazione in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali presenza di crediti non liquidi e non esigibili anche nei confronti di difesa tecnica in favore di parte soggetti consumatori quali la ricorrente, la richiesta non può accogliersicosì dando luogo ad un “significativo squilibrio” contrattuale in suo danno. Ne segue l’obbligo dell’intermediario di provvedere al riaccredito sul conto della ricorrente, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio con valuta alla data dell’operazione di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore compensazione di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma cui si verte, dell’importo di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione€ 14.3292,03.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamentoLa controversia ha ad oggetto la presunta illegittimità della segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. In particolare, il ricorrente contesta la legittimità della segnalazione sotto due distinti profili, da rimborsare mediante cessione un lato la sua inconciliabilità con l’intervenuto accordo transattivo, da cui deriverebbe l’obbligo di cancellazione della originaria segnalazione in sofferenza e non il suo passaggio a perdita, dall’alto la mancanza di preavviso della segnalazione. Quanto al primo profilo, è opportuno prendere le mosse dalle previsioni contenute nella Circolare n. 139 del quinto 1991 della pensioneBanca d’Italia, nella sua versione applicabile alla data della segnalazione contestata, la quale afferma che “devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze – crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l’intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Il CollegioConfluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, nel meritodi concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, disattesai crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione”. Su tale presupposto, deve quindi ritenersi che sotto il profilo sostanziale, vale a dire dei presupposti della segnalazione del credito passato a perdita a fronte dell’intervenuto accordo transattivo, la segnalazione contestata dal ricorrente sia legittima. Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, l’intermediario, anche quanto addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, è sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato, in conformità quanto non coperto dalla transazione (ABF – Coll. Milano n. 16138/2017; ABF – Coll. Napoli n. 6484/2015, n. 2519/2012, n. 3180/2016; ABF – Coll. Bari n. 6550/2018). Quanto al costante diverso profilo del preavviso della segnalazione, di cui non vi è prova da parte dell’intermediario e sul quale ricade il relativo onere, secondo il consolidato orientamento dei Collegi di questo Arbitro la sua mancanza non costituisce condizione di legittimata della segnalazione, ma violazione di un obbligo di trasparenza, la cui violazione rileva unicamente sotto il profilo risarcitorio (ABF in materia– Coll. Roma n. 260/2016; n. 10957/2017). Tutto ciò premesso e considerato, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla la domanda di retrocessione cancellazione della quota assicurativa (cfrsegnalazione formulata dal ricorrente non può essere accolta, stante la sussistenza dei presupposti sostanziali per procedere alla segnalazione, residuando unicamente la possibilità di ottenere il risarcimento del danno subito in ragione del mancato preavviso. Collegio A tale ultimo riguardo, può ulteriormente chiarirsi che, indipendentemente da una previsione di Coordinamentolegge che imponga all’intermediario di comunicare preventivamente al cliente la segnalazione, decisione n. 6167/2014; Collegio tale obbligo debba ritenersi esistente in quanto derivante dal generale dovere di Milanocorrettezza e buona fede che deve notoriamente ispirare l’agire delle parti di un rapporto contrattuale, decisione n. 7216/2014 dal quale originano – oltre agli obblighi rientranti nella prestazione contrattuale – obblighi di protezione autonomi rispetto a questi ultimi, in quanto non rivolti a soddisfare l’interesse creditorio sotteso alla prestazione. Gli obblighi di protezione in parola, per quanto in questa sede interessa, comportano l’obbligo di non pregiudicare la sfera personale e Collegio patrimoniale della controparte contrattuale anche oltre l’oggetto della prestazione obbligatoria principale e la loro violazione comporta, in presenza di Napoliun danno, decisione n. 856/ 2015)l’obbligo di risarcirlo. Tuttavia, richiama anche la domanda risarcitoria, genericamente proposta dal ricorrente, deve essere rigettata, difettando non solo la prova dell’intervenuto pregiudizio e del nesso di causalità tra la condotta illegittima e il costante indirizzo interpretativo danno subito, ma anche la prova dell’ammontare dei Collegi ABF pretesi danni subiti di cui il ricorrente si limita chiede la liquidazione in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring via equitativa ai sensi dell’art. 351226 cod. civ. In via generale occorre infatti ribadire che spetta alla parte danneggiata, comma 2che chiede il risarcimento del danno subito, l’onere di fornire prova del Codice pregiudizio in concreto subìto ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del Consumo danno (cfr. tra le tante: Xxxx. 25 marzo 2009, n. 7211), mentre in mancanza della prova del danno non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e dell’art2056 cod. 1370 c.cciv.: (a) sono rimborsabili, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò posto, non maturataè possibile, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporisinvece, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso surrogare, per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per tramite della liquidazione equitativa del danno, il numero delle rate residue; mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette vocicosì amplius Xxxx. 30 aprile 2010, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016n. 10607). Il Collegio richiamaIn altri termini, più specificamentecome rilevato in dottrina, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i l’impossibilità di provare il danno cui principi sono stati ribaditi dal Collegio si riferisce l’art. 1226 c.c. attiene all’impossibilità o difficoltà di Coordi- namento nelle recenti pronunce prova sull’ammontare, non sull’esistenza del 2016 sopra citate) con la quale danno, laddove l’incertezza su quest’ultimo esclude il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatediritto al risarcimento. Ciò posto, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità il ricorrente si è limitato a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo chiedere il risarcimento del danno subito, da liquidare in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante via equitativa, senza neppure dedurre il pregiudizio in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003concreto subito, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva conseguenza che essi devono anche sul punto la relativa domanda deve essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionerigettata.

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DIRITTO. Il ricorso verte su Collegio rileva che la vicenda, sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione a disposizione, può essere così riassunta: a) il padre del ricorrente era titolare di un contratto rapporto di finanziamentoc/c n. ***108, da rimborsare mediante cessione di un deposito titoli, n. ***464, e di una polizza assicurativa vita; b) in data 13/04/2020 decedeva il padre; c) la richiesta di liquidazione pro quota fatta del quinto della pensionericorrente veniva respinta in ragione, come afferma l’intermediario, dell’opposizione manifestata dal fratello del ricorrente. Il Parte ricorrente formula essenzialmente due domande: (i) la liquidazione di parte dell’asse ereditario depositato sui conti accesi dal de cuius presso l’intermediario; (ii) il risarcimento del danno subito in conseguenza del precedente diniego. Quanto alla prima domanda, il Collegio, nel meritoin punto di diritto, disattesarichiama anzitutto la decisione del Coll. Coord. n. 27252/18 la quale, sulla scia dell’ordinanza della Cassazione n. 27417/2017, ha fissato il seguente principio di diritto: «Il singolo coerede è legittimato a far Il Collegio evidenzia che nei casi in conformità al costante orientamento cui vi è un conflitto tra il cointestatario superstite di un conto e gli eredi del cointestatario defunto – la giurisprudenza dei Collegi ABF ritiene legittimo il rifiuto dell’intermediario a procedere allo svincolo dei fondi (richiesto dal cointestatario iure proprio e non iure successionis) in materiacaso di opposizione manifestata da uno dei coeredi, l’eccezione preliminare quando ciò sia oggetto di carenza specifica previsione contrattuale. Nel caso di legittimazione passiva formulata dall’intermediario specie, nessuna delle parti ha depositato la documentazione contrattuale e, di conseguenza, il Collegio ritiene che non sia documentata l’eventuale base negoziale dell’eccezione dell’intermediario. L’intermediario, inoltre, non documenta l’opposizione da parte del fratello del ricorrente, pur se parte ricorrente non contesta la presenza della stessa, in ordine punto di fatto. Ne consegue che la domanda avente ad oggetto la liquidazione di metà della quota di euro 15.726,97 giacente sul conto corrente può essere accolta; del pari, deve essere accolta la domanda di liquidazione della somma di euro 6.746,14 reclamato dal ricorrente. Per contro, non può essere accolta la domanda di liquidazione dell’intero deposito titoli in assenza di richiesta o adesione alla richiesta di apertura da parte dell’intermediario di un conto corrente “dedicato”, anche per gli adempimenti di natura fiscale, necessario per il trasferimento su di esso dei titoli ai fini della loro liquidazione. Ciò anche in considerazione del fatto che al seguito della morte del de cuius si viene a creare una comunione ereditaria sui titoli caduti in successione e il diritto alla liquidazione spetta solamente dopo la loro vendita. Da ultimo, in relazione alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. risarcimento danni, il Collegio rileva che parte ricorrente individua il danno subito “nell’aggravio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturatacosti - inerenti gli interessi, le commissioni spese legali e gli oneri tributari - addebitati alla società ingiunta” in relazione a due decreti ingiuntivi di intermediazione cui la società era stata destinataria; decreti ingiuntivi che sarebbero stati evitati – afferma – se il ricorrente avesse potuto disporre tempestivamente delle somme di cui all’esse ereditario. Si deve osservare che parte ricorrente è citato quale fideiussore in uno dei due decreti ingiuntivi notificati alla società (comunque denominatequello da circa € 3.000,00); (b) l’importo . Tuttavia, dalla narrazione dei fatti risulta che i costi aggiuntivi in relazione a tale decreto ingiuntivo siano stati sopportati dalla società precettata e, dunque, da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporissoggetto separato ed indipendente rispetto a parte ricorrente. Xxxxx che, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette vociquindi, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016)non potrebbero nemmeno essere reclamati dal ricorrente ma dalla società. Il Collegio richiamaevidenzia, più specificamentealtresì, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni nulla argomenta circa eventuali danni subiti in proprio, in via indiretta o riflessa, né fornisce informazioni circa lo stato patrimoniale della società atte a dimostrare che i decreti ingiuntivi non si sarebbero potuti evitare in altro modo. L’intermediario, al riguardo, rimarca come detti debiti fossero sorti anteriormente alla morte del de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso attocuius e, quindi, in un momento in cui il ricorrente non poteva comunque fare affidamento sulle sostanze ereditarie. Ne consegue che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede la domanda di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta risarcimento danni non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionetrovare accoglimento.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un La controversia riguarda la mancata ammissione del ricorrente a godere della sospensione del pagamento dei canoni di in contratto di finanziamentoleasing, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 3556 d.l. n. 18/2020, comma 2, e la indebita segnalazione del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabiliricorrente stesso presso la Centrale dei Rischi, per il mancato pagamento di canoni, con conseguente richiesta di risarcimento del danno. In via principale, il ricorrente chiede, premessa ogni statuizione inerente alla cessazione del contratto di leasing in oggetto, che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere la parte sospensione del pagamento dei relativi canoni, dal mese di ottobre 2020 sino al 30 giugno 2021 ex art. 56, d.l. n. 18/2020. La domanda non maturatamerita di essere accolta. Il caso di specie può così essere ricostruito. In data 13 novembre 2018, le commissioni il ricorrente stipulava con l’intermediario un contratto di intermediazione locazione finanziaria avente ad oggetto un macchinario, della durata di sessanta mesi (comunque denominate); (be, quindi, sino al 1° novembre 2023) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporise con canone periodico mensile. Con comunicazione in data 24 aprile 2019, tale per cui l’importo complessivo il ricorrente informava l’intermediario concedente della propria intenzione di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore recedere dal contratto di leasing, in conseguenza del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016)malfunzionamento del macchinario. Il Collegio richiamarileva altresì che, più specificamentedalla documentazione in atti risulta, l’approfondita precedentemente alla dichiarazione di recesso da parte del ricorrente, il mancato pagamento di due canoni scaduti, e analitica motivazione che in data 29 aprile 2019 l’intermediario aveva inviato al ricorrente una lettera di pre-risoluzione, invitandolo alla regolarizzazione della decisione propria posizione. Nel mese di settembre 2019 l’intermediario aveva accordato al ricorrente un piano di rientro, configurabile come una rinegoziazione dei termini di pagamento dell’insoluto su richiesta del ricorrente, con una ulteriore rateizzazione in dieci rate assistite da effetti cambiari, precisandosi che “l’accettazione degli effetti cambiari non costituisce novazione rispetto agli obblighi contrattuali assunti”. Il tutto accompagnato dalla ripresa dl pagamento regolare dei canoni a partire da quello in scadenza l’1 ottobre 2019. Intervenuta la crisi economica da pandemia, la società ricorrente ha formulato richiesta di sospensione dei canoni del contratto di leasing in contestazione, una prima volta con nota del 16.3.2020, e successivamente, richiamando l’art. 56 del D.L. n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio 18/2020, in data 20.3.2020. L’intermediario ha riscontrato la richiesta con e-mail del 28.9.2020, comunicando alla cliente di Coordi- namento nelle recenti aver “accolto la … richiesta di sospensione del pagamento del contratto di leasing, allegando a tale comunicazione la bozza di un “Atto integrativo”, che conteneva la ridefinizione del piano di ammortamento. L’intermediario ha ripetutamente sollecitato la sottoscrizione da parte della cliente di tale atto integrativo, in particolare con e-mail del 16.12.2020. Così ricostruita la vicenda, emerge che la domanda del ricorrente sia rivolta ad ottenere pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio che esulano dall’ambito di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia competenze di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatequesto Arbitro. In primo luogo, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio alla statuizione incidentalmente richiesta in ordine alla cessazione col contratto di distinzione tra costi up-front e recur- ringleasing, eccessiva onerosità dei costi questa presupporrebbe l’accertamento della difettosità del bene oggetto di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”leasing, la cui voce di costo cognizione è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminaripreclusa all’organo qui adito. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltreInfatti, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della vigente normativaDeliberazione Cicr n. 275 del 29 luglio 2008, che l’intermediario corrisponda ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento, “sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati”. Del pari destinata a fuoriuscire dalla competenza di questo Arbitro è la somma domanda concernente il riconoscimento del diritto di euro 200,00ottenere la sospensione dei canoni, quale con- tributo alle spese della proceduraai sensi dell’art. 56 d. l. 18/2020. Il menzionato art. 56 prevede che: “1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, e alla parte ricor- rente la somma ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 2. Al fine di euro 20,00sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quintocome definite al comma 5, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.possono avvalersi dietro comunicazione

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DIRITTO. Prima di scendere nel merito del contendere, questo Collegio ritiene opportuno precisare la corretta qualificazione giuridica del contesto operativo nel quale s’innesta l’odierno litigio. Contesto che parrebbe essere stato frainteso da entrambe le parti contendenti. La società ricorrente, in persona del suo liquidatore, asserisce di aver tentato di condurre in porto un concordato preventivo stragiudiziale coi propri creditori: concordato che sarebbe stato compromesso dalla condotta denunziata in capo alla banca resistente. In particolare, tanto non avrebbe consentito la cessione della licenza relativo all’esercizio commerciale già gestito dalla società in bonis, cessione la cui efficacia risultava sospensivamente condizionata all’“accettazione da parte di creditori di una proposta di concordato preventivo stragiudiziale”. Il ricorso verte su richiamo al concordato preventivo stragiudiziale è altresì contenuto nelle difese della resistente che la stessa qualifica come “contratto atipico che si risolve nella ricerca del consenso dei creditori ad una proposta volta al salvataggio dell’azienda”. Non pare a questo Collegio che il richiamo alla procedura concordataria, pur nella sua versione meramente stragiudiziale oggi sostanzialmente superata dalle diverse soluzioni alternative contenute nella legge fallimentare (cfr. ad es. art. 67, comma 3° lett. e) e art. 182/bis L.F.), possa ritenersi pertinente al caso di specie, atteso che qualsivoglia accordo o procedimento alternativo al fallimento implica la giuridica fallibilità del debitore. Va rammentato che, a mente dell’art. 1 L.F. (per come modificato dall’art. 1, comma 1: d. lgs. 12.9.2007 n. 169 con efficacia dal 1.1.2008) non è soggetta né a fallimento né a concordato l’impresa che nei tre esercizi anteriori alla data di presentazione dell’istanza (o comunque, in caso di accordo stragiudiziale, dal manifestarsi dell’insolvenza) abbia avuto un contratto attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore ai 300.000 euro e ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro, nonché un debito complessivo non eccedente i 500.000 euro. Ora, per quanto non risultino prodotti in atti i bilanci relativi ai tre esercizi anteriori, la proposta concordataria evidenzia un passivo totale di meno di 91.000 euro e la proposta di cessione formulata, al prezzo di 27.000 euro, menziona quali componenti dell’attività un bancone bar scaffalato e accessoriato, tavoli e seggiole, 2 condizionatori, scaffalature varie in acciaio e per dispensa, dunque valori nettamente inferiori alla soglia dei 300.000 euro, il che lascia altresì ragionevolmente presumere che il volume complessivo del fatturato annuo anteriore si sia attestato sotto la soglia dei 200.000,00 euro. Tanto porterebbe ad escludere che la società potesse tecnicamente proporre un concordato non disponendo dei requisiti sufficienti a renderla assoggettabile al fallimento. Il sedicente concordato preventivo parrebbe dunque doversi riqualificare alla stregua di tentativo di negoziazione individuale condotto in xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx creditorio. Le domande formulate dalla ricorrente si articolano, per un verso, nella richiesta di restituzione di un riaccredito Iva di 4.058,00 euro, a dire della ricorrente indebitamente compensate dalla banca sul proprio maggior credito vantato a fronte di una linea di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegioe per altro verso, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare nell’accertamento di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione un eventuale comportamento scorretto da parte della ricorrenteresistente con l’assunzione dei provvedimenti del caso. Ora, il cuore del contendere si incentra proprio sulla ritenuta illegittimità del comportamento osservato dalla banca, la quale, non avendo aderito al concordato, avrebbe in un primo momento trattenuto detto importo derivante dal credito Iva restituito dall’Erario, quindi passato a sofferenza la posizione e compensato il predetto credito col proprio maggior credito derivante dal predetto finanziamento insoluto. In linea di principio, la compensazione propria, che ha luogo cioè rispetto a posizioni nascenti da rapporti giuridicamente autonomi (quali sarebbero il credito derivato dal riaccredito Iva e il saldo debitore del conto passato a sofferenza, dunque previa chiusura del conto stesso; cfr. altresì sull’autonomia del rapporto Collegio Milano, dec n. 1409/2010) costituisce il normale esercizio di un diritto che questo Arbitro ha già altrove ritenuto perfettamente lecito (Collegio Milano dec. n. 34/2012). Non è dunque possibile rinvenire, in siffatto comportamento, alcuna fattispecie di violazione. Questo non già sulla base delle inconferenti difese della Banca, la quale osserva nelle controdeduzioni che la somma controversa sarebbe stata resa disponibile alla ricorrente solo dopo che tutti i creditori avessero aderito alla proposta concordataria: asserto doppiamente fuori luogo, una prima volta in quanto palesemente provocatorio sul piano dialettico, atteso che la banca resistente poche righe sopra afferma espressamente di non aver aderito alla proposta compositiva; una seconda volta in quanto quivi non di concordato trattasi bensì di proposta compositiva individuale, ancorché condotta a immagine e somiglianza di un’offerta concordataria. L’assenza di violazione si rinviene invece nel fatto che la resistente, così come non aveva alcun obbligo di aderire a quella proposta, del pari essa, operando una compensazione sulle partite a debito e a credito nei confronti della ricorrente si è limitata ad avvalersi di un diritto accordatole tanto dalla legge quanto dalla specifica pattuizione di cui all’art. 11 delle condizioni generali di contratto in essere fra le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi parti. Per altro verso, la ricorrente sembrerebbe addebitare alla resistente una responsabilità per la fallita composizione stragiudiziale in ragione della sua mancata adesione alla procedura che non avrebbe permesso all’art. 2560 c.c. di esplicare l’effetto di esdebitazione a beneficio del debitore cedente. L’argomento non ha pregio, per almeno tre ragioni. In primo luogo, la banca resistente non aveva alcun obbligo di aderire alla proposta individuale compositiva (ma neppure avrebbe avuto tale obbligo quand’anche la procedura fosse ascrivibile al modello concordatario o ad altra assimilabile procedura concorsuale). In secondo luogo, la circostanza che la proposta di cessione dell’attività fosse condizionata all’accettazione della proposta di sistemazione, rende del tutto inconferente il richiamo al disposto dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 2560 c.c.: , norma che, in caso di cessione di azienda, prevede che l’alienante (anella specie il ricorrente) sono rimborsabilisia liberato dal proprio debito solo se il creditore vi consenta, dovendosi qui condividere la, pur più che ovvia, affermazione della banca per la parte quale tale norma accorda una facoltà e non maturatagià impone un obbligo al creditore del cedente di acconsentire a siffatta liberazione. In terzo luogo, la stessa ricorrente afferma che la proposta compositiva non ha avuto seguito per la mancata adesione, oltre che della resistente, anche di altri due fornitori di utenze energetiche e telefoniche e che nel frattempo lo sfratto intimato dalla proprietà dell’immobile, in cui era sito l’esercizio in predicato di cessione, era divenuto esecutive rendendo impraticabile la cessione stessa o altre soluzioni. Ne consegue che comunque, a prescindere dalla mancata adesione della banca resistente, l’operazione non avrebbe avuto successo e l’esecutività dello sfratto, non vertendosi appunto in una effettiva condizione concordataria idonea a congelare le commissioni azioni esecutive, avrebbe comunque sortito il suo effetto. Né maggior pregio ha il sostenere, come la ricorrente sostiene, che l’importo controverso fosse di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso vitale importanza per il numero complessivo delle rate successo dell’operazione compositiva (pagamento fra il 12% e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 201613 dei chirografi). Xxxx è al contrario che la proposta versata in atti prevedeva il pagamento della predetta percentuale al netto del sopraindicato importo che invece, sempre stando alla proposta, ove acquisito alla “massa”, avrebbe comportato un incremento di siffatta percentuale al 17%. Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita che vale ad escludere che il rifiuto di adesione all’asserito concordato e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio la compensazione di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale tale importo possano aver eziologicamente influenzato il Collegio fallimento di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia un tentativo di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”sistemazione, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività attuazione anzidetto livello minimo non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminaripresupponeva affatto la disponibilità del predetto importo. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.IL PRESIDENTE

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DIRITTO. Il In xxx xxxxxxxxxxx, xx esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso verte su un contratto di finanziamentoformulata dall’intermediario resistente sulla base dell’asserito carattere costitutivo della pronuncia richiesta all’ABF. Sul punto, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegioil Collegio osserva che, nel procedimento davanti all’ABF, le parti possono fare a meno di avvalersi dalla difesa tecnica e che la conseguente possibilità per le parti di elaborare personalmente la formula delle proprie domande e allegazioni giustifica un’interpretazione non strettamente letterale e formale di queste ultime, anche in ossequio ad una esigenza di conservazione della domanda. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso in esame, indipendentemente dalle espressioni letterali usate, possa essere legittimamente qualificato come volto ad ottenere dall’Arbitro l’accertamento del diritto della ricorrente all’applicazione della richiamata normativa -Accordo per il Credito 2013-, anche considerato che una domanda di accertamento sarebbe sempre implicita in una domanda, pur vietata, di pronuncia costitutiva. Ritiene pertanto infondata la predetta eccezione di improcedibilità. Nel merito, disattesail Collegio osserva che la controversia trae origine dall’emanazione del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n. 102/2009, il cui art. 5, c. 3-quater, prevedeva che “al fine di sostenere le piccole e medie imprese in conformità difficoltà finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze” fosse autorizzato a “stipulare (…) un’apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana per favorire l’adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti”. A tale provvedimento seguiva la stipula della convenzione con l’ABI, denominata “Accordo per il credito 2013” in cui si prevedeva che potessero accedere ai benefici ivi definiti tutte le PMI che, “al costante momento di presentazione della domanda” possedessero determinati requisiti e “con una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica”. Sotto il profilo delle modalità di svolgimento dell’istruttoria sulle domande, l’Accordo precisava che le Banche aderenti avrebbero dovuto attuare un esame “su base individuale (…) senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell’intervento” e che “nell’effettuare l’istruttoria” si sarebbero attenute “ai principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione”, impegnandosi “a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca” (così il par. 4), principi, questi ultimi, ribaditi dall’ABI nella propria Circolare di chiarimento del 03/07/2013. Tale disciplina, secondo un orientamento dei Collegi ABF in materiaconsolidato (e condiviso dal Collegio) di questo Arbitro, l’eccezione preliminare rimettendo la decisione sull’applicazione del beneficio alla decisione discrezionale della banca improntata al rispetto del principio di carenza sana e prudente gestione, esclude, con evidenza, un diritto soggettivo del cliente di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa ottenere i benefici previsti dall’Accordo (cfr. Collegio Coll. Milano n. 872/2015; n. 369/2011; Coll. Centro n. 6673/2013; Coll. Sud n. 1710/2012). In particolare, “non può ritenersi sussistente alcuna obbligazione di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità contrarre a carico delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturatabanche aderenti, le commissioni quali sono libere di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo valutare il merito creditizio di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativiimpresa richiedente” (Collegio di Coordinamento nncfr. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016Coll. Centro n. 5222/2014; n. 819/2013). Il Collegio richiamaCiò non di meno, più specificamentericonosciuta, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che anche nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle specie, l’autonomia della banca nel valutare l’accoglimento della domanda formulata dal cliente ai sensi del suddetto Accordo, va comunque osservato che la stessa disciplina in esame obbliga la banca a dare tempestiva risposta al cliente (entro 30 giorni lavorativi dalla domanda) sulla decisione assunta in merito alla domanda ricevuta. Tale risposta deve essere debitamente motivata, nel rispetto dei generali doveri di correttezza e buona fede che le incombono nei rapporti con il cliente ed in particolare nel caso di decisioni connotate da discrezionalità (v. Coll. Milano n. 872/2015; Coll. Napoli n. 5222/2014; Coll. Roma n. 5913/2013) Ciò premesso, nel caso de quo, il Collegio rileva che tale obbligo di tempestivo riscontro e di adeguata informazione alla cliente non è stato assolto dall’intermediario dal momento che, come affermato dalla ricorrente e non contestato dall’intermediario resistente, alla prima richiesta di accesso alla moratoria non è stata fornita risposta alcuna fino al momento della proposizione di un primo reclamo, mentre la seconda richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro fino all’instaurazione del presente procedimento. Né tali doveri possono dirsi validamente adempiuti dall’intermediario con le risposte e le motivazioni fornite nell’ambito delle controdeduzioni presentate nel presente procedimento. Pertanto, ferma restando l’impossibilità di accogliere il ricorso per l’esclusione di ogni automatismo nella concessione dei benefici collegati al predetto Accordo e la propria disponibilità riconosciuta autonomia riservata alla banca in tali decisioni, il Collegio reputa opportuno invitare l’intermediario resistente a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo fornire ai propri clienti, in sede di conteggio estintivo casi consimili, un’informativa adeguata e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per tempestiva circa le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis della decisione, mediante risposte motivate, soprattutto se relative a decisioni di diniego fondate su valutazioni discrezionali (cfr. le citate pronunce Coll. Nord, n. 10003872/2015), 10017 e 10035 del 2016- al pari di quel che accade nei casi di c.d. diniego di credito - “indicazioni, nelle quali il Collegio anche se di Coordina- mento ha ripreso carattere generale (in quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali” (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento Coll. Coord. n. 6167/20146182/2013). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il In via preliminare, si rende necessario esaminare d’ufficio l’ammissibilità del ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto sotto il profilo della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016)previo reclamo. Il Collegio richiamaosserva al riguardo che le contestazioni formulate con il presente ricorso non paiono trovare tutte puntuale riscontro in un preventivo reclamo; reclamo che peraltro non risulta neppure univocamente identificabile. Invero la ricorrente ha allegato una molteplicità di richieste tutte volte a ottenere la vendita del BTP e a contestare l’aggravio delle condizioni economiche applicate ai rapporti, più specificamentegiudicate “eccessivamente elevate”, l’approfondita chiedendone la “rettifica”, ma senza nulla inferire in merito alla legittimità delle stesse. Ai sensi delle disposizioni ABF il ricorso all’Arbitro deve essere preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 deve avere ad oggetto la medesima questione (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilateoperazioni e servizi bancari e finanziari, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ringSez. VI, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non godutipar.1). Con riferimento E sebbene, secondo il consolidato orientamento dell’ABF, non si richiede una corrispondenza rigorosamente formalistica tra il contenuto del reclamo e quello del ricorso (v. Collegio di Roma nn. 661/2014, n.819/2013 e n.3721/2012), resta però fermo che può essere considerato “reclamo” solo l’atto «con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo» (Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. 1, par. 3). Tanto premesso, dalla documentazione in atti il Collegio ritiene che possa ritenersi soddisfatto il requisito del preventivo reclamo solo limitatamente alla clausole lamentata mancata esecuzione dell’ordine di vendita dei titoli di Stato; non possono invece considerarsi “reclamo” le richieste, ancorché reiterate e pressanti, volte ad ottenere il miglioramento delle condizioni economiche praticate dalla banca in contestazionequanto tali istanze non sono formulate sulla base della denuncia di un comportamento illecito dell’intermediario. Pertanto, per quanto concerne dichiarate irricevibili le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo altre domande, il Collegio procede all’esame dei ricorso solo limitatamente a quella riguardante la mancata tempestiva esecuzione dell’ordine di vendita di BTP. Nel merito, tuttavia, anche tale istanza risulta infondata, in quanto l’intermediario ha dato prova che i suddetti titoli risultavano costituiti in pegno della banca a garanzia dell’esposizione del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività cliente e che non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che sussistevano nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato i requisiti previsti dal contratto per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporislo svincolo della garanzia. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.IL PRESIDENTE

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto Questione preliminare che il Collegio è chiamato a risolvere, al fine di finanziamentopoter decidere nel merito la controversia, da rimborsare mediante cessione è se sia corretto l’assunto sulla base del quinto quale l’ente competente ha respinto come inidonea la garanzia rilasciata dal resistente, ossia che l’intermediario non risulterebbe autorizzato al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico. A questo proposito ritiene il Collegio che la ricostruzione operata dall’ente pubblico, sulla scorta della pensionenota della Banca d’Italia, sia corretta e che non pertinenti siano i rilievi addotti, per sostenere il contrario, dal resistente. Il CollegioXx xxxxxx, nel meritopur se iscritto nell’elenco generale di cui all’art. 106 TUB vecchio testo – che è senz’altro quello a cui occorre fare riferimento ratione temporis - , disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non è tuttavia in possesso degli specifici requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 29/2009 per lo svolgimento in via professionale dell’attività di rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico. Tale disciplina regolamentare ha, infatti, riconosciuto espressamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze, su indicazione della Banca d’Italia, il potere di stabilire requisiti di forma giuridica e patrimoniali ulteriori e/o diversi rispetto a quelli richiesti per l’iscrizione nell’elenco generale. E’ stato così stabilito che lo svolgimento dell’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico - sia esso costituito da clienti privati o da pubbliche amministrazioni – è subordinato, inter alia, al possesso di un capitale pari ad almeno € 1,5 milioni di euro investito in attività liquide e mezzi patrimoniali per almeno € 2,5 milioni. Ancora tale disciplina ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto stabilito che le medesime commissioni società che, dal momento dell’iscrizione nell’elenco ex art. 106 TUB o – se già iscritta – a seguito di variazione del proprio oggetto sociale, intendano esercitare la concessione di garanzia, devono tutte qualificarsi recurring provare di soddisfare le condizioni richieste con l’esibizione della documentazione indicata dal provvedimento BI del 14/5/2009. Nel medesimo provvedimento, si specifica poi che “gli intermediari finanziari inizieranno l’attività di rilascio di garanzie solo dopo aver ricevuto dalla Banca d’Italia la conferma dell’iscrizione sulla base della nuova documentazione prodotta” (art. 12, comma 8). A mente di quanto precede, appaiono allora assolutamente inconferenti i rilievi svolti dal resistente riguardo alla correttezza delle informazioni rese dalla Banca d’Italia e alla presunta penalizzazione subita. L’Autorità di Xxxxxxxxx si è limitata, infatti, a informare l’amministrazione istante che il resistente non risultava abilitato al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico. D’altra parte è un fatto non controverso che il resistente non ha mai comunicato l’intendimento di operare nel relativo settore finanziario, né – tantomeno – ha mai provato il possesso dei necessari requisiti patrimoniali. Chiarito, dunque, che l’intermediario non era autorizzato al rilascio di fideiussioni in favore del pubblico, e che la sua condotta si presenta suscettibile di integrare gli estremi anche della fattispecie delittuosa di abusivo esercizio di attività finanziaria ai sensi dell’art. 35132 TUB vecchio testo, comma 2la questione che però a questo punto si tratta di affrontare – ed è quella realmente decisiva – è se la violazione delle norme pubblicistiche che stabiliscono i presupposti per il legittimo esercizio dell’attività finanziaria sia destinata anche ad avere incidenza ex se sui contratti in cui tale attività si scandisce e a determinarne l’invalidità. Si tratta, per vero, di un problema che involge questioni di vertice della teoria non solo del Codice contratto ma anche dell’impresa, e che si riassume nell’interrogativo se alla qualificazione dell’impresa come “illecita” debba conseguire anche una qualificazione in chiave di nullità dei contratti che essa pone in essere. Il problema è delicato, e lo è in misura ancora più accentuata nel caso che ci occupa, dove ci si confronta con un contratto che si riconduce al paradigma di un contratto tipico, quale appunto la fideiussione, e dove allora è sicuramente più difficile seguire la traiettoria interpretativa consueta, che vorrebbe, in casi del Consumo e genere, concludere nel senso della nullità virtuale del contratto ai sensi dell’art. 1370 c.c.: 1418, primo comma, cod. civ. Se, infatti, si accede a quell’indirizzo ermeneutico che sottolinea come la nullità virtuale non discenda da ogni violazione di norma imperativa che abbia una qualche connessione con l’attività contrattuale dei privati, ma solo allorché si stabilisca una incompatibilità tra i valori protetti dalla norma e la regola negoziale, si può anche ragionevolmente dubitare che in casi come quello di specie una simile incompatibilità davvero sussista, così come si potrebbe anche dubitare che la qualificazione in chiave di nullità del contratto sia la soluzione più appropriata per la tutela degli interessi individuali coinvolti (a) sono rimborsabilie basti pensare, in un contesto come quello che ci occupa, al fatto che affermare la nullità del contratto se, per un verso, significa – ed è quanto rileva nel caso in esame – permettere al debitore garantito di ottenere la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso restituzione del corrispettivo pagato per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato rilascio della fideiussione, per altro verso significa anche accordare un beneficio allo stesso intermediario, il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto quale potrà evidentemente sottrarsi, evocando la nullità, all’adempimento dei suoi obblighi nei confronti di quanti, tra i beneficiari di garanzie abusivamente rilasciate, al rimborso a favore del cliente delle suddette vociverificarsi dei relativi presupposti, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016intendessero procedere egualmente alla loro escussione). Il E tuttavia, pur non potendosi disconoscere che la conclusione della nullità del contratto presenta alcuni profili di criticità, sembra al Collegio richiamache essa sia quella in casi del genere da privilegiare, più specificamenteancorché sulla base di una considerazione diversa da quella consueta, l’approfondita che invoca genericamente il contrasto con le norme imperative disciplinanti l’esercizio dell’attività bancaria e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 finanziaria e, dunque, predica la nullità virtuale del contratto ex art. 1418 c.c. Ritiene, infatti, il Collegio che se, in casi del genere, di nullità dell’atto di autonomia negoziale si può (i e si deve) parlare, ciò avviene perché il contratto attraverso cui principi sono stati ribaditi dal Collegio si scandice l’attività di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) impresa è caratterizzato – com’è stato detto con espressiva formula in quello che è ancora oggi il fondamentale studio in argomento – da una “inerenza teleologica e strutturale” alla stessa, con la quale conseguenza che in tali casi è la sua funzione che finisce per risultare illecita, giacché se al contratto non si comunicasse il Collegio disvalore espresso dalla illiceità dell’attività esso fungerebbe da strumento per conseguire proprio le utilità complessive di coordinamento ha fatto un’attività che risulta essere vietata. Insomma, quel che si intende sottolineare è che l’inerenza dell’atto all’attività fa sì che sia la concreta causa negoziale del contratto a risultare illecita, il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF allora quanto consente – in un caso come quello che ha ritenuto recurring ci occupa con cui ci si confronta con uno schema contrattuale tipico, quale appunto la provvigione dell’agente indicata con clausola fideiussione – di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso concludere per la loro natura recurring “sia in considerazione nullità. Alla luce di quanto esposto, deve pertanto dichiararsi la nullità della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività fideiussione e conseguentemente dichiararsi l’intermediario tenuto a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte restituire al ricorrente la somma di euro 3.373,80€ 1.550,00, da questi versata come corrispettivo, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltrelegali: interessi la cui decorrenza deve fissarsi dalla data in cui è stato eseguito il pagamento, dovendosi ritenere l’intermediario accipiens di mala fede ai sensi della vigente dell’art. 2033 cod. civ., e ciò proprio in ragione del fatto che esso era ragionevolmente consapevole di svolgere l’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico senza soddisfare i requisiti prescritti dalla normativa. Non sembra, invece, al Collegio che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia possa accogliersi la somma richiesta di euro 200,00, quale con- tributo alle rimborso delle spese della di procedura, se con essa il ricorrente intende ottenere in particolare il rimborso delle spese di difesa, e alla parte ricor- rente la somma ciò anche in considerazione del fatto che comunque l’intermediario già a valle delle controdeduzioni si era offerto di euro 20,00restituire il corrispettivo, quale rimborso come riconosce del resto lo stesso ricorrente nelle repliche, senza peraltro dare sufficiente prova di avere cercato di ottenere l’adempimento spontaneo della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneprestazione restitutoria.

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DIRITTO. Il ricorso verte su Le domande svolte dalla ricorrente ineriscono le vicende riferite alla pretesa perdita di efficacia dell’impegno fideiussorio assunto dall’intermediario nell’interesse della ricorrente stessa ed a beneficio del soggetto concedente in affitto il ramo di azienda di cui al contratto sottoscritto in data 20 gennaio 2010. Da un lato, la ricorrente contesta la debenza della commissione annuale relativa al rilascio della garanzia fideiussoria da parte dell’intermediario; commissione addebitata, in via anticipata, in data 19 gennaio 2011 e 19 gennaio 2012 per le annualità 2011 e 2012. Dall’altro, la ricorrente contesta la mancata esecuzione dell’ordine di chiusura del conto corrente n. 421061 impartito il 30 luglio 2011 e i conseguenti addebiti, nel periodo successivo, delle commissioni e spese di tenuta conto e delle imposte di bollo. Con riferimento alla domanda volta a contestare la debenza delle commissioni per il rilascio della garanzia fideiussoria (per gli anni 2011 e 2012), deve osservarsi quanto segue. Risulta documentato in atti e non controverso l’intervenuto rilascio, in data 19 gennaio 2010, della garanzia nell’interesse della ricorrente. Appare altresì pacifico che il contratto di finanziamentoaffitto di ramo d’azienda, della durata di un anno con rinnovo tacito annuale (art. 2), sia cessato il 31 dicembre 2010 per tempestivo esercizio della disdetta da rimborsare mediante cessione parte del quinto della pensioneconcedente (comunicazione del 18 agosto 2010, acclusa al ricorso). Il CollegioE’ altresì documentale che la fideiussione fosse volta a garantire il corretto “pagamento dei canoni”, nel meritopagamento eseguito dalla ricorrente, disattesaper il primo anno contrattuale, con i 3 versamenti allegati al ricorso, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del contratto di affitto d’azienda. Ciò premesso, è altresì documentale il tenore delle previsioni integranti la garanzia suddetta ove, da un lato, si precisa che “la presente garanzia sarà valida e operante sino al costante orientamento dei Collegi ABF 31.12.2014, e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in materiaanno, l’eccezione preliminare salvo disdetta di carenza una delle parti …” e, dall’altro, si dispone che la costituzione di legittimazione passiva formulata dall’intermediario garante da parte dell’intermediario avviene “con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ.” e che l’intermediario, in ordine caso di richiesta del beneficiario della garanzia, sia tenuto a pagare “ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni della Parte Affittuaria, alla domanda sola condizione che la Parte Concedente ci produca motivata richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata a.r.”. In conformità alla giurisprudenza espressa dalla Corte di retrocessione Cassazione, come risulta nel caso di specie, “L’introduzione in una polizza delle clausole "a prima richiesta" o "senza riserva" ovvero "senza eccezioni", derogatorie del regime normativo tipico della quota assicurativa fideiussione - art. 1945 e 1941 c.c. - riconducono la polizza che le contiene alla categoria del contratto autonomo di garanzia che ammette la sola "excepio doli" (cfrCass. Collegio 28 ottobre 2010 n. 22107; così già Cass., SS. UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). In caso di Coordinamentocontratto autonomo di garanzia, decisione “l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita” (Xxxx. SS.UU. n. 6167/2014; Collegio 3947/2010 cit.). Ciò premesso, è già possibile pervenire alla prima conclusione per cui, proprio in ragione della autonomia della garanzia assunta dall’intermediario, rispetto all’adempimento previsto nel contratto garantito, non è possibile, come invece pretenderebbe la ricorrente, ricollegare sic et simpliciter l’estinzione della garanzia alla perdita di Milanoefficacia del contratto di affitto di ramo d’azienda. Peraltro, decisione n. 7216/2014 nel caso di specie, l’efficacia della garanzia è pattuita sino al 31 dicembre 2014, risultando solo in seguito ricollegata alle vicende (rectius, ai rinnovi) del contratto principale. Come sopra osservato, infatti, la garanzia dispone che, successivamente al 31 dicembre 2014 “si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta del contratto da una delle parti da comunicarsi all’altra parte almeno 3 mesi prima della scadenza”. Allo stesso modo, e Collegio sotto altro profilo, non risulta, nel caso di Napolispecie, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo l’originale della garanzia sia stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring riconsegna all’intermediario, circostanza che, ai sensi dell’art. 351 lett. c dell’accordo tra la ricorrente e l’intermediario (allegato alle controdeduzioni) avrebbe determinato il venir meno dell’obbligo della ricorrente al pagamento della commissione oggetto di contestazione. Tutto ciò premesso, comma 2non può essere accolta la richiesta della parte ricorrente volta ad ottenere il rimborso della “commissione da trattenersi in via anticipata con periodicità annuale” pari all’1,80% dell’ammontare garantito (euro 20.000), addebitata dall’intermediario per gli anni 2011 e 2012, in ragione del Codice permanere del Consumo contratto autonomo di garanzia sino all’anno 2014. Allo stesso modo non pare accoglibile la domanda proposta dalla ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle spese e dell’artdelle commissioni ulteriori addebitate sul conto corrente n. 421061 successivamente al 30 luglio 2011. 1370 c.c.: L’ordine di chiusura di tale conto appare, infatti, in conflitto con l’obbligo in precedenza assunto dalla ricorrente e portato dall’art. 1, lett. c, dell’accordo sottoscritto con l’intermediario per il rilascio della garanzia (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, allegato alle controdeduzioni). E’ documentale l’assunzione dell’impegno della ricorrente a corrispondere all’intermediario “le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativile spese relative alla fideiussione oggetto della presente” (Collegio cfr. art. 1, lett. c citato) mediante addebito sul conto corrente n. 420881 intrattenuto presso lo stesso intermediario. Risulta altrettanto documentale l’intervenuta chiusura di Coordinamento nnquest’ultimo conto corrente, in conformità a quanto disposto dalla ricorrente medesima con ordine del 20 ottobre 2010, che, tuttavia, prevedeva anche di girare “tutti i pagamenti automatici agganciati ai c/c a me intestati … sul mio nuovo rapporto n. 421061” (cfr. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016documentazione versata agli atti dall’intermediario). Il Collegio richiamaCiò premesso, più specificamentenella sussistenza dell’impegno della ricorrente a corrispondere “le commissioni e le spese relative alla fideiussione oggetto della presente” sul conto corrente 421061 è evidente che, l’approfondita nella permanenza della fideiussione e analitica motivazione dell’obbligo alla corresponsione delle relative commissioni annuali, la pretesa di chiusura del conto corrente n. 421061 (quello sul quale, in conformità alle disposizioni della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio medesima ricorrente, tali commissioni avrebbero dovuto essere addebitate) non può considerarsi legittima, implicando ciò inadempimento al proprio obbligo di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale pagamento così convenuto. Per quanto sopra, fermo restando il Collegio non accoglimento della domanda della ricorrente, avvalendosi della Sez. VI, par. 3 delle “Disposizioni sui sistemi di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte operazioni e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front servizi bancari e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione praticafinanziari”, la il Collegio, valutati complessivamente i fatti di cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in alla presente controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che segnala all’intermediario l’opportunità di disapplicare nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione tenuta del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce conto corrente n. 10003421061, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrentiallorquando, anche solo di natura assicurativafatto, l’A.B.F. torinese riconosce il medesimo conto risulti esclusivamente utilizzato dalla ricorrente per l’addebito, nell’interesse dell’intermediario, della commissione annuale relativa alla garanzia fideiussoria in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneessere.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare Collegio deve preliminarmente dar conto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sollevata dall’intermediario in ordine alla domanda convenuto, il quale sostiene che, ai sensi degli accordi intervenuto con l’intermediario che ha provveduto al collocamento del finanziamento (cd. accordo di retrocessione della quota assicurativa internalizzazione), tenuto al “soddisfacimento di eventuali pretese e/o reclami – anche innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario (cfrABF) o altre Autorità – avanzati dal Mutuatario e/o da terzi” sia esclusivamente il mandatario medesimo. Tale eccezione non può essere accolta. Costituisce infatti consolidato orientamento di questo Collegio di Coordinamento(e v., decisione n. 6167/2014; Collegio di Milanoad es., decisione n. 7216/2014 e Collegio di ABF Napoli, decisione n. 856/ 2015)6047/2014) ““Infondata e perciò immeritevole di accoglimento è l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti quanto la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest’ultima”. Tanto premesso, può esaminarsi la domanda del ricorrente di accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali ed assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125- sexies t.u.b. In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione rimborsabilità delle voci di costo oggetto di contestazione da parte relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’arteventuale estinzione anticipate (cc.dd. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016up front). Il Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio ritiene di Coordi- namento nelle recenti pronunce applicare l’orientamento del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale. Posto quanto precede, in relazione alla commissione in favore dell’intermediario mandante, dalla lettura della relativa clausola contrattuale, emerge che la stessa sia stata corrisposta al fine di remunerare attività eterogenee non tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito (quali, esemplificativamente, “l’esame della documentazione, la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, gli oneri per l’acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, etc.: cfr. lett. a1). Pertanto, in considerazione dell’estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione, pari ad euro 416,98. In ordine alla commissione prevista per l’intermediazione del prestito, va rilevato che l’esplicito riferimento nella relativa clausola contrattuale alla “garanzia non riscosso per riscosso” lascia presumere che le attività remunerate dalla commissione in questione non sono tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito; in tal caso, l’opacità della clausola dipende dall’indistinto riferimento sia ad attività recurring, sia ad attività up front. Pertanto, in considerazione dell’estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di quest’ultima commissione, pari ad euro 1.187,12. Non sfugge peraltro al Collegio che il ricorrente ha fatto già ottenuto, in sede di conteggio estintivo, la somma di euro 120,70 a titolo di “abbuono spese per rata”. Del pari, va riconosciuto alla ricorrente il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento diritto al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari della quota parte del premio assicurativo versato in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduticontratto di finanziamento anticipatamente estinto, stante il consolidato orientamento di questo Arbitro (da ult., ABF Napoli, 5566/2015 e 6047/2014). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la vieppiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coor- dinamento coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 5031/2017 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo. Pertanto, spetta a tale titolo al ricorrente il rimborso della somma di euro 370,97. Infine, in merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di tenore analogo a quella formulata nel contratto un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in controversiaconsiderazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, da questo Collegio liquidato equitativamente in euro 200,00. In considerazione di quanto precede, il Collegio non reputa congrua la somma che la convenuta si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità dichiarata disponibile a riconoscere alla parte al ricorrente la differenza tra e riconosce il diritto di quest’ultimo ad ottenere dall’intermediario, al netto di quanto già rimborsato per le commissioni de quo restituito in sede di conteggio estintivo estintivo, l’importo complessivo di euro 1.854,37 a titolo di commissioni e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) premio assicurativo per il riconosci- mento delle spese legali in favore periodo di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80finanziamento non goduto, oltre interessi legali dal reclamo (che ha valore giuridico di formale messa in mora) al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionesoddisfo.

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DIRITTO. Con riferimento alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, avanzata dal ricorrente in ragione dell’estinzione anticipata del finanziamento de quo, la parte resistente ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto, richiamando a tal fine le previsioni di cui all’art. 2952 c.c., nella sua previgente formulazione (”Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”). Tuttavia, con riguardo a controversie analoghe alla presente, questo Arbitro, con orientamento che si applica anche nel caso in esame, non ha accolto tale eccezione: ad esempio, Collegio di Napoli, decisone n. 2180/2016 ha statuito che “[…] Il ricorso verte su resistente eccepisce inoltre la prescrizione del diritto del ricorrente al rimborso del premio assicurativo stante il decorso del termine biennale di prescrizione stabilito dall’art. 2952 c.c. per “gli altri diritti derivanti dal rapporto di assicurazione”. L’eccezione tuttavia va disattesa in considerazione della circostanza, già più volte ribadita da questo Collegio, che la prescrizione breve di cui all’art. 2952, comma 2, c.c. trova applicazione solo con riguardo ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo, e non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall’assicurato o dall’assicuratore sulla base di altro titolo (cfr. per la giurisprudenza di legittimità, Cass., 18 febbraio 2010, n. 3913; Cass., 26 luglio 2002, n. 11052; per questo Collegio, tra le altre, dec. nn. 4481/13; 2441/2012; 5725/2015) che nella specie è costituito dalla fattispecie di cui all’art. 125 sexies, comma 1, t.u.b.[…]”. Occorre altresì soffermarsi sulla legittimazione passiva dell’intermediario quanto al premio assicurativo, per evidenziare che questo Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che ogni contestazione in argomento “è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, da rimborsare mediante cessione affermato in svariate occasioni dall’Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l’accordo del quinto 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l’intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all’intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della pensione. Il Collegiocorretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio ). Il collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall’art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell’art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. In virtù di Milanoquesta considerazione unitaria dell’intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, decisione n. 7216/2014 avvalorate dalle previsioni di cui all’accordo ABI-ANIA e Collegio di Napolidai riferimenti normativi da ultimo richiamati, decisione n. 856/ 2015)l’obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell’intermediario, richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporiscollocatore della polizza assicurativa associata al prestito”. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvieneQuesto Arbitro, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle analizzando le singole voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabiliricorso, per la parte non maturataquanto concerne le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione (comunque denominate)e gli oneri assicurativi – nei limiti del premio netto -, il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring. Conseguentemente, considerato che l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 47ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 574,14 a titolo di commissioni bancarie; (b) l’importo in euro 2.036,39 a titolo di commissioni intermediazione, da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporiscui detrarre l’ammontare già riconosciuto di euro 109,50, tale per cui l’importo complessivo ed in euro 616,17 a titolo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedonoComplessivamente, pertanto, elementi si accerta l’obbligo per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso l’intermediario di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte corrispondere al ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma l’ammontare di euro 3.373,803.117,20, oltre interessi legali dal reclamo al saldoreclamo. Il Collegio dispone inoltreInfine, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia non si accoglie la somma di euro 200,00, quale con- tributo domanda relativa alle spese legali, attesa la serialità della proceduravicenda (e v., e alla parte ricor- rente la somma Coll. coord., n. 4618/2016), secondo gli orientamenti di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionequesto Arbitro.

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DIRITTO. Il ricorso verte su è fondato e va accolto. Non rileva qui l’adeguatezza della motivazione: la richiesta di accesso della ricorrente è di tipo endoprocedimentale, essendo preordinata alla conoscenza di documenti relativi a un contratto di finanziamentoprocedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico soggettiva dell’accedente, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegioe trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’articolo 10, nel meritocomma 1, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015lettera a), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvienedella legge n. 241 del 1990, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e dell’art. 1370 c.c.quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: (a) sono rimborsabilidi prendere visione degli atti del procedimento, per salvo quanto previsto dall’articolo 24”. A differenza del caso di accesso esoprocedimentale, qui l’interesse della richiedente è considerato dal legislatore in re ipsa, poiché è la parte stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento a cui si sia preso parte. In tale senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non maturatacontestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso senza che ricorra la necessità per il numero complessivo delle rate medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nnimmediato interesse. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013Di recente, nello stesso senso cfrsenso, T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 10 marzo 2006, n. 1862. Né appare condivisibile l’asserita genericità della domanda ostensiva: a parere di questa Commissione, non essendo necessaria per la pronuncia validità della richiesta di accesso la menzione degli estremi identificativi precisi, appare sufficientemente chiara e precisa la richiesta fatta, dei documenti riguardanti la ricorrente e rilevanti ai fini del Collegio procedimento di Coordinamento ridistribuzione delle sedi di servizio, tanto che la stessa parte resistente elenca nella sua memoria i documenti che, a questo proposito, ritiene rilevanti. E neppure rileva qui il fatto che l’amministrazione, quando riceve la richiesta di accesso, ritenga che i documenti domandati siano già nella disponibilità del richiedente, stante che, a norma dell’art. 2 c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 6167/2014). Dovendo il rimborso184, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoriaIl diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazioneformare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il Collegio deve anzitutto rigettare l’eccezione di irricevibilità per non corrispondenza fra i motivi di reclamo e i motivi di ricorso, stante la sostanziale coincidenza della richiesta espressa dalla ricorrente in sede di reclamo e di ricorso, in quanto è orientamento ormai consolidato dell’ABF (e v., per tutte, dall’ABF Napoli, n. 5814/2015) che il ricorrente “può chiedere nel ricorso verte su il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo”. Venendo all’esame del merito del ricorso, il Collegio deve anzitutto rilevare che, come correttamente eccepito dalla resistente, il contratto di finanziamento in esame prevede la restituzione del finanziamento mediante il versamento di n° 47 rate, e non già n. 72, come asserito dalla ricorrente. Tanto premesso, il Collegio ritiene infondata la principale contestazione mossa da parte attrice vertente sulla presunta usurarietà del finanziamento in esame, in quanto la ricorrente, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia, ha erroneamente incluso il tasso di mora nel calcolo del TEG. Questo Xxxxxxxx ritiene infatti di aderire all’orientamento ormai consolidato dell’ABF, consacrato anche da alcune pronunce del Collegio di coordinamento (e v., ad es., n. 2666/2014), che nega l’effetto usurario derivante dall’operazione di “sommatoria” del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in vista del relativo confronto col “tasso soglia” individuato con riguardo al momento della stipulazione del mutuo e delle conseguenze che se ne intendono trarre sotto il profilo dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2°, c.c. Questa impostazione risulta del resto coerente con quanto statuito dall’art. 19, 2° paragrafo, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE, che prescrive che “al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi”. In termini analoghi, l’art. 4, n. 13, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi a immobili residenziali, la quale è stata approvata dal Parlamento europeo il 10 settembre 2013 con emendamenti, espressamente prevede che dal costo totale del credito “sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”. Infatti, “il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito” (art. 19, 3° paragrafo, direttiva 2008/48/CE). Invero, gli interessi moratori realizzano una liquidazione preventiva e forfettaria del danno risarcibile e, pertanto, la clausola che ne determina convenzionalmente l’ammontare è certamente assimilabile alle “penali” cui fanno specifico riferimento i testi comunitari. D’altra parte, militano nel senso indicato anche dalle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, le quali dispongono che “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” sono esclusi dal calcolo del TEGM (paragrafo C4, Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG). Parimenti infondata è la doglianza della ricorrente relativa al presunto effetto anatocistico del contratto di finanziamento in esame, dovuto al sistema di “ammortamento alla francese”. Il Collegio deve al riguardo preliminarmente rilevare che il ricorrente formula un’eccezione del tutto generica, non suffragata da alcuna contestazione in merito. In ogni caso, il Collegio ricorda che l’essenza del sistema di rimborso alla francese è nella formula matematica iniziale, in cui si definisce l’importo che consente di rimborsare il prestito con un numero predefinito di rate costanti contenenti una quota capitale (crescente) e una quota interessi (decrescente); di conseguenza, lo schema di riferimento per la costruzione del piano di ammortamento è rappresentato dalla relazione tra l’ammontare del prestito erogato e le rate, in quanto la somma mutuata è uguale alla sommatoria delle rate attualizzate pagate dal debitore in ciascun periodo. Tanto premesso, va ricordato che le argomentazioni alla base della presunta illegittimità della modalità di ammortamento diffusamente utilizzata nella prassi bancaria sono state più volte rigettate dai tre Collegi di questo Arbitro (e v., per tutti, ABF Napoli, n. 4115/14), che hanno concordemente escluso la sussistenza di “controindicazioni di principio alla scelta del metodo in questione - come di qualsiasi altro, in assenza di divieti o imposizioni di legge - e che la questione piuttosto si sposta sulla sufficiente contezza che del metodo (e delle conseguenze) ne abbia la parte mutuataria”. Ebbene, nel caso in esame, il Collegio rileva che, dalla documentazione in atti, non sia ravvisabile il difetto di informativa e trasparenza lamentato dalla ricorrente. Parimenti infondate sono le doglianze relative alla presunta sproporzionalità delle spese assicurative (pari ad euro 1.324,01) e delle spese istruttorie (pari ad euro 250,00), nonché alla violazione delle norme sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari. Il Collegio rileva infatti che il contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione con l’indicazione delle relative spese (assicurative e istruttorie), risulta essere sottoscritto dalla ricorrente, con la conseguenza che la cliente ne era ab origine a conoscenza; conseguentemente le lamentele sollevate ex post dalla stessa appaiono inerenti a circostanze che non possono essere considerate sopravvenute, né tanto meno sconosciute. Neppure è dato riscontrare, infine, un superamento del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesatasso soglia, in conformità al costante orientamento quanto dall’elaborazione dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella dati risultanti dalla documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci è emerso che il TEG, nel caso si specie, è pari al 15,98% e, di costo conseguenza, inferiore alla soglia vigente nel trimestre di riferimento (pari al 16,975%) individuata nelle serie storiche dei tassi effettivi globali medi della Banca d’Italia. Nel calcolo del tasso questo Collegio ha peraltro incluso, come da contratto, anche la polizza “furto incendio (pacchetto blu)” perché a protezione del bene oggetto di contestazione finanziamento, ma non invece anche l’ulteriore copertura “Gap 10.000 E”, da parte della ricorrente; ritenuto reputarsi non obbligatoria giacché permette al proprietario che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso risarcito per il numero complessivo furto o il danno irreparabile di un’automobile di recuperare la differenza (il “gap”, appunto) tra il prezzo di acquisto dell’auto e la valutazione che l’auto ha al momento dell’evento dannoso [di quest’ultima è stata inclusa la sola parte commissionale incamerata dall’intermediario di 51,09 euro, sulla scorta delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli disposizioni della Banca d’Italia sui oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie Quesiti pervenuti in materia di estinzione anticipata rilevazione dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, tassi effettivi globali ai sensi della vigente normativalegge sull’usura”, che al punto C4 (“trattamento degli oneri e delle spese”) prevedono che “laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura polizza assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG”]. In considerazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottopostoragioni che precedono, in forma anonima, al vaglio le domande del Comitato di valutazionericorrente non appaiono fondate.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di finanziamentodocumenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, da rimborsare mediante cessione quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511). Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesasindacato, in conformità al costante orientamento quanto tale e ai diritti di informazione, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei Collegi ABF in materialavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, l’eccezione preliminare di carenza talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF Istituto in materia di rimborsabilità delle commis- sioni distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporiscurare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 3524, comma 27, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabiliprimo periodo, per la parte non maturatal. 241/1990), le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso vale a favore del cliente delle suddette voci, inclusi dire gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata interessi dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014)formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto. Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “La Commissione osserva che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrentisindacato vanta un interesse differenziato, anche di natura assicurativacarattere difensivo, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021). D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di manovra commisurato all’esigenza non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di esatta quantificazione delle voci accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionenon utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

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DIRITTO. Il L’eccezione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso verte su un contratto di finanziamentoè, da rimborsare mediante cessione ad avviso del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesaparzialmente meritevole di accoglimento. In merito alla contestata riproposizione di richieste già oggetto di esame da parte del Collegio, in conformità al costante orientamento via preliminare, si riportano le domande formulate dal ricorrente in occasione del primo ricorso, presentato in data 30 luglio 2012: - accertamento della “possibilità di esercitare congiuntamente i diritti dell’opzione scelta tasso”; - “il rispetto dei Collegi ABF termini contrattuali e l’applicazione del nuovo tasso da utilizzare uguale a quello rilevato l’ultimo giorno del mese di maggio, senza l’aggiunta di alcuno spread”; - “la rideterminazione del tasso fisso contrattuale, il ricalcolo del piano di ammortamento e la restituzione delle somme indebitamente pagate”; - “il rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 385/93” in materiatema di comunicazioni periodiche; - il risarcimento del danno. Ciò chiarito, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario deve anzitutto sottolinearsi che le domande che questo Collegio può prendere in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto esame nel presente procedimento sono quelle che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo siano già state oggetto di contestazione da parte del precedente ricorso e della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’artsuccessiva decisione. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi Muoviamo dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti)primo profilo. Con riferimento alla clausole al ricorso in contestazioneesame, per quanto concerne le si discute se il parametro Euribor 6M sia da rilevare ed utilizzare con base 360 oppure con base 365 (domanda non formulata dal ricorrente in occasione del precedente ricorso e, dunque, meritevole di essere esaminata). Sulla variazione del tasso, il contratto di mutuo e surrogazione prevede, all’art. 4, che: commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring In ogni caso di variazione del tasso la provvigione dell’agente indicata banca rileverà i parametri EURIBOR SEI MESI e IRS lettera dal quotidiano il Sole 24 ore ovvero dai comunicati stampa della Banca d’Italia o, in difetto, da altra analoga pubblicazione, con clausola obbligo, in questi ultimi casi, di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; rendere edotta la parte mutuataria”. Preliminarmente, lo stesso contratto sancisce, alla lettera “H” che “al presente contratto è a dirsi, con riferimento alle “commissioni unito un Documento di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltresintesi, ai sensi della vigente normativadelibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega sotto la lettera “C” e che l’intermediario corrisponda alla la parte mutuataria dichiara di ben conoscere per averne ricevuta copia dalla Banca d’Italia la somma in precedenza”. Nel “Riquadro condizioni operative” riportate nel Documento di euro 200,00sintesi, quale con- tributo allegato “C” al contratto, è previsto quale tipo divisore per ammortamento il divisore “Commerciale/Commerciale”. Sulla questione, la resistente ha prodotto il Foglio informativo Ed. 3 aprile 2009 (“Mutui ipotecari e fondiari privati – Mutui residenziali. Tasso variabile”), messo a disposizione della clientela, vigente al momento della sottoscrizione del mutuo nonché successivo foglio informativo vigente al momento dell’esercizio dell’opzione da parte del mutuatario. A seguito dell’opzione “scelta tasso”, ovvero dal 5 maggio 2012, il mutuo in questione è regolato a tasso variabile ed entrambi i fogli informativi citati farebbero riferimento ad un divisore 365. La resistente, tuttavia, inoltrava, in data 31 maggio 2012, una e-mail, avente ad oggetto la “Rendicontazione periodica” del mutuo in oggetto, con cui comunicava alla parte ricorrente “il modulo di trasparenza condizioni e la comunicazione relativa all’opzione cambio tasso, con il nuovo piano di ammortamento”. Nel documento di sintesi del 31 maggio 2012, si prevede quale tasso base “EURIBOR 6 MESI – STIPULA” e, quale tipo di divisore per ammortamento, ancora il divisore “Commerciale/Commerciale”: denominazione che, nella prassi, indica, appunto, il divisore 360. Sotto tale profilo, dunque, la domanda del ricorrente appare fondata con il conseguente obbligo, per l’intermediario, di rilevare ed applicare l’Euribor 6M su base 360 e, per quanto riguarda le rate pregresse già scadute, a partire dalla rata n. 37, rideterminarne l’esatto ammontare facendo corretta applicazione del divisore applicabile e provvedendo alle spese opportune compensazioni con giusta valuta. Al riguardo, il Collegio prende atto della proceduradichiarazione dell’intermediario il quale ha riconosciuto che, per un mero errore procedurale, l’aggiornamento da effettuare in corrispondenza della rata n. 43 è stato posticipato alla rata n. 44 e si è impegnato a decurtare l’importo dovuto al ricorrente a titolo di conguaglio da una successiva rata. Non merita, invece, accoglimento la domanda riguardante lo spread. Posto che la resistente eccepisce un ne bis in idem sulla richiesta di ricalcolare l’importo delle rate del mutuo, senza l’aggiunta di alcuno spread, si osserva che in relazione al precedente ricorso il Collegio prendeva atto di come il ricorrente lamentasse che “Nessuna previsione contrattuale stabilisce poi, in relazione all’esercizio dell’opzione, un eventuale spread da aggiungere ai tassi di mercato”. La decisione n. 2948/13 ha, per altro, accertato la corretta applicazione dello spread in caso di opzione per il tasso fisso, senza scendere espressamente nel merito della questione per l’ipotesi di scelta del tasso variabile. Ancora una volta assume, tuttavia, rilievo decisivo il documento di sintesi del 31 maggio 2012, nel quale è chiaramente indicata l’applicazione dello spread dell’1,10% rispetto all’EURIBOR 6M. Appare infondata anche la doglianza relativa alla mancata comunicazione preventiva dell’importo delle rate, atteso il tenore dell’art. 4 del contratto, in base al quale, “per l’ipotesi di variazione dal tasso fisso al tasso variabile, e alla viceversa, la parte ricor- rente mutuataria autorizza sin d’ora la somma banca ad apportare, senza alcuna comunicazione scritta, le modifiche dell’ammontare delle rate che saranno determinat5e di euro 20,00volta in volta”. Infine, quale rimborso della somma versata alla presentazione del la richiesta avanzata dal ricorrente avente ad oggetto il mancato ricevimento delle comunicazioni al proprio indirizzo PEC, non può ritenersi procedibile, trattandosi di questione che era già stata avanzata con il precedente ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni Non può perciò che confermarsi quanto ha formato oggetto (nei limiti della domanda in esame) della decisione di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quintoquesto Collegio n. 2948/2013, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo cui motivazione in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionediritto deve intendersi qui integralmente richiamata.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di finanziamentodocumenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, da rimborsare mediante cessione quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511). Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesasindacato, in conformità al costante orientamento quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei Collegi ABF in materialavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, l’eccezione preliminare di carenza talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF Istituto in materia di rimborsabilità distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle commis- sioni risorse del Fondo di istituto. La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021). La Commissione da ultimo rileva che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in rilievo, trattandosi dell’ostensione degli oneri importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento potendo il personale che ha ricevuto l’importo essere considerato “controinteressato”. Né rileva il parere del Garante per la quota parte non maturata ovvero secondo protezione dei dati personali, allegato alla memoria di replica dell’Amministrazione resistente, reso il criterio proporzionale ratione temporis….., in cui si legge espressamente “Restano, in ogni caso, salve le forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (artt. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede 22 xx. xxxxx x. x. 000 xxx 0/0/0000 e art. 5 d.lgs. 33/2013), i cui presupposti saranno valutati dall’amministrazione al fine di estinzione anticipata; consentire o meno l’ostensione della documentazione richiesta, tenuto conto che l’organizzazione sindacale può essere legittimata all’esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla “cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione [sindacale]” (cfr., fra le altre, le sentenze: Cons. Stato, sez. III, 23/10/2014, n. 5236; Cons. Stato, sez. VI, del 20/11/2013, n. 5511; T.A.R. Bari, Puglia, sez. III, 5/10/2018, n. 1275; T.A.R. Parma, Xxxxxx-Romagna, sez. I, 13/05/2015, n.141)”. D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non si rinvienedivulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’artse non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 3524, comma 27, ultimo periodo, L. n. 241 del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a1990) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) utilizzarlo per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito scopi diversi da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionequelli propri dell'organizzazione sindacale.

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DIRITTO. Il Circa l’eccezione sul valore tacitativo e rinunciativo della quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente, avanzata dall’intermediario, essa appare infondata poiché dall’analisi della documentazione allegata al ricorso verte su un contratto risulta evidente che il modulo “Accettazione e quietanza liberatoria” sottoscritto dal ricorrente differisce da quello originario predisposto dalla banca. Tale differenza testuale non è di poco conto poiché il pagamento della somma offerta a scopo transattivo non è accettato dal cliente “a completa tacitazione di ogni diritto” derivante dal contratto, ma a titolo di “acconto”. Nel caso in questione, la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, anche se rilasciata successivamente all’estinzione del finanziamento, da rimborsare mediante cessione è formulata in termini di “acconto” e pertanto non ha, neppure indirettamente, carattere rinunciativo circa ogni altra ulteriore pretesa derivante dal contratto. La richiesta dell’intermediario non può pertanto essere accolta. La domanda del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità ricorrente è relativa al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, 10017 e 10035 co. 1 lettera e) del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindiTUB, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede indica la nozione di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste costo totale del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrentecredito e all’art. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa125-sexies T.U.B., che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la impone una riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art“pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. 125 sexies T.U.B.E da premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, opera tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla scorta trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di competenza economicariducibilità generalmente adottato, incidendo in misura assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel mtodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis. Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla quota-parte Corte di finanziamento effetti- vamente usufruita Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal clientecontratto di credito. Accogliendo In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la bipartizione restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C- 383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra costi fissi le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Nel merito, il ricorrente chiede il rimborso di complessivi €2.240,59 a titolo di commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi ricorrentiassicurativi. Le commissioni bancarie, anche secondo la posizione condivisa dai Collegi ABF, sono da ritenersi recurring. Le commissioni di intermediazione, invece, considerata la natura assicurativagiuridica del soggetto intervenuto e tenuto conto dell’orientamento espresso dell’Arbitro, l’A.B.F. torinese riconosce sono qualificabili come up front. Non emergono dubbi, infine, circa la retrocedibilità dei costi assicurativi, in favore dell’autonomia negoziale uno spazio ossequio al consolidato orientamento dei Collegi territoriali. Nel caso di manovra commisurato all’esigenza specie, il Collegio ritiene di esatta quantificazione delle accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.per gli importi appresso indicati:

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DIRITTO. Il ricorso verte su un Muoviamo dalla disciplina del contratto di finanziamentomutuo, stipulato il 30 maggio 2006. La facoltà potestativa di modifica unilaterale (ex 118 TUB) è prevista dall’art. 1, il quale così recita: Tale clausola appare conforme alla disciplina vigente al tempo della conclusione del contratto, recata dall’art. 118 TUB, in vigore dal 1 gennaio 1994 al 3 luglio 2006 ( nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223), a tenore del quale: Il contratto prevede espressamente che il finanziamento sia erogato “a condizioni di favore” per i dipendenti dell’Istituto stesso. In particolare, l’all. A al contratto di mutuo prevede “la decadenza delle condizioni” in caso di perdita della qualifica di dipendente. La clausola non indica tuttavia la misura ordinaria del tasso, ossia non determina l’obbligazione feneratizia alternativa alle “condizioni di favore” applicate ai dipendenti. La controversia si restringe allora alla ammissibilità di un ius variandi nei contratti di mutuo del consumatore, ancorché sottoposti alla condizione risolutiva del venir meno del rapporto di lavoro. Sembra al Collegio che tale diritto potestativo non sia ammissibile per indeterminatezza del tasso, applicabile al mutuo dopo l’avveramento della condizione. Da rammentare come ampia parte della dottrina e precedenti pronunce dell’Ombudsman Bancario e dello stesso Arbitro Bancario e Finanziario hanno affermato l’inapplicabilità dell’art. 118 del TUB (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) ai contratti di mutuo e l’inefficacia di successive modifiche unilaterali degli interessi. In caso di esercizio dello ius variandi da rimborsare mediante cessione parte della banca, la facoltà di recesso del quinto della pensionemutuatario risulterebbe infatti priva di senso, essendo egli comunque tenuto alla immediata restituzione del debito residuo. Questa linea è stata condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico che, con nota esplicativa del 21 febbraio 2007, n. 5574, ha affermato che risultano esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 118 del TUB (come sostituito dall’articolo 10 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 e dalla legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006) i contratti di mutuo, nei quali lo svolgimento del rapporto in un arco temporale concordato tra le parti costituisce un elemento essenziale, a tutela degli interessi di entrambi i contraenti. Il CollegioMinistero dello Sviluppo Economico precisa che l’espressa volontà del legislatore, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei conversione nella legge n. 248/2006, è stata quella di voler escludere “i contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporisdurata aventi una natura peculiare e regolati da leggi speciali”, come quello di mutuo (e, a tale proposito, si ricorda che l’art. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene40 TUB stabilisce una disciplina speciale, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione diversa da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi quella dell’art. 35118, per l’estinzione anticipata delle operazioni di credito fondiario). Sotto questa luce, il nuovo testo dell’art. 118 (come aggiornato dall’art. 4, comma 2, X.Xxx. 13 agosto 2010, n. 141 – in vigore al momento dell’esercizio dello ius variandi) del Codice del Consumo D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) raccoglie tale indirizzo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.cosi prevede:

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DIRITTO. La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda gli effetti dell’inadempimento dell’obbligo di consegna del bene/esecuzione del servizio da parte del fornitore, quando sia stato contestualmente stipulato un contratto di finanziamento tra l’intermediario resistente e il ricorrente, in qualità di consumatore, finalizzato all’acquisto del bene o del servizio medesimo. In merito alla vicenda all’origine della presente vertenza, pare utile, ai fini della decisione, rammentare i seguenti aspetti. Con riferimento all’eccezione preliminare in rito sollevata dall’intermediario (inammissibilità del ricorso in quanto fondato sull’affermato inadempimento di un soggetto che non possiede la qualifica di intermediario) si richiama, in senso contrario a quanto prospettato da parte resistente, l’opinione unanime dei Collegi dell’ABF. Il ricorso verte su ha, infatti, per oggetto un rapporto contrattuale che il ricorrente vanta con l’intermediario resistente sicché, secondo l’insegnamento dei Collegi dell’ABF, l’eventuale adempimento del soggetto fornitore determinerebbe l’infondatezza della domanda e non già la sua inammissibilità. Ciò chiarito in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ricordare che la ricorrente ha stipulato con la società terza un contratto di fornitura per l’installazione di una piscina in data 18.12.2012. In data 10.01.2013, la ricorrente concludeva con l’intermediario resistente un contratto di credito al consumo collegato al contratto di fornitura stipulato con la società terza. Sono agli atti condizioni generali del finanziamento sulle quali figura il timbro apposto sul contratto stesso dalla società fornitrice convenzionata. La ricorrente si è impegnata a versare il totale da rimborsare in rate mensili 941,12 € (+ 1,30 € spese incasso) con decorrenza della prima rata il 15.02.2013. Occorre rilevare che la caparra di € 10.000,00 consegnata brevi manu dalla ricorrente alla società fornitrice non è menzionata nel contratto di finanziamento dedotto in atti. Tuttavia, nella mail (inviata tramite posta certificata) del 8.07.2013 spedita dalla ricorrente alla società fornitrice figura la seguente espressione “termini di consegna oltre i quali si intende il contratto nullo con la restituzione di tutti i soldi (10.000,00 € + 16.940,00)” seguita dall’indicazione del 18.07.2013 per il montaggio della struttura, del 22.07.2013 per il montaggio dell’impianto e del 30.07.2013 per il riempimento della piscina e per l’attivazione di tutto l’impianto. Dal momento che alla date ut supra concordate non seguiva l’offerta della prestazione da parte della società fornitrice, la ricorrente provvedeva alla messa in mora con contestuale diffida ad adempiere entro e non oltre il 15 giorni dal ricevimento della comunicazione (data finale 2.08.2013). La ricorrente fonda quindi la propria domanda di restituzione delle rate corrisposte ponendo a titolo della propria pretesa l’art. 125-quinquies, t.u.b. La disposizione in esame, oltre a richiedere la messa in mora del fornitore, rinvia all’art. 1455 c.c. al fine di definire i caratteri dell’inadempimento necessari per domandare la risolzione del contratto di credito al consumo. Dall’analisi dei documenti in atti, effettuata al fine di valutare la gravità dell’inadempimento della società fornitrice, emerge anche la sostanziale irreperibilità della medesima, come peraltro confermato dalla stessa società resistente che, nella lettera inviata alla ricorrente del 13.08.2013, afferma che “(…) la nostra richiesta di informazioni rivolta alla predetta società [la società fornitrice] non è stata riscontrata”. Inoltre, la ricorrente ha prodotto agli atti una foto della condizione dei luoghi che documenta che, alla data del 18.10.2013, i lavori non erano ancora stati eseguiti. Con riferimento alla quantificazione della somma oggetto di eventuale restituzione la difesa della ricorrente rinvia ad un allegato che contiene la lista dei movimenti riferibili alle rate corrisposte. La somma precisa non risulta, tuttavia, quantificata in modo espresso nella domanda. L’intermediario resistente non sembra tuttavia contestare questa ricostruzione, eccependo solo “di aver interrotto a tempo indeterminato” le azioni di recupero. L’espressione pare ambigua, potendola forse intendere come mera dilazione del termine di adempimento. La ricorrente domanda anche “le spese”, ma non risultano puntualmente né allegate né provate tali ulteriori voci di costo. Infine, occorre segnalare che nel ricorso la ricorrente ha spiegato altresì una domanda ordinatoria finalizzata ad ottenere la cancellazione dai SIC. Sul punto l’intermediario ha affermato di aver provveduto in tal senso (ma non sono dedotte in atti evidenze documentali), così come, peraltro, le segnalazioni indicate non risultano in altro modo documentate in atti. Venendo ora all’esame del merito della controversia, giova anzitutto rilevare che la questione delle segnalazioni dei nominativi della ricorrente e del coniuge nelle centrali rischi private sembra aver trovato una definizione tra le parti; ad ogni modo, questo Collegio non avrebbe potuto comunque formare sul punto alcun convincimento, essendo il profilo appena illustrato assolutamente privo di qualsiasi riscontro probatorio. Per quanto attiene, invece, la questione centrale che questo Collegio è chiamato ad esaminare, pare utile ricordare, com’è noto, che in ipotesi quale quella appena descritta, ci si trova in presenza di un di un mutuo di scopo, e cioè di un mutuo concesso esclusivamente per la finalità dedotta in contratto, ovvero l’ acquisto di un determinato bene che viene fornito dal venditore convenzionato con il finanziatore. L’operazione negoziale trilaterale prevede che l’ammontare del finanziamento sia versato direttamente al fornitore, che si impegna a consegnare il bene o il servizio oggetto della fornitura, mentre il mutuatario-acquirente si obbliga alla restituzione rateale della somma oggetto del finanziamento. E’ dato ormai pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che sussista un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita del bene al mutuatario, con la conseguenza che i due distinti contratti (mutuo e compravendita), pur mantenendo la loro autonomia causale, appaiono tra loro coordinati al fine di realizzare un risultato economico unitario. Ora, nel caso di specie, non può dubitarsi che ricorra il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di beni o servizi ed il contratto di finanziamento, essendo pacifico che il secondo è stato proposto dal fornitore di beni o servizi ed accettato dal ricorrente in occasione della stipulazione del contratto di fornitura. Né può avere particolare rilievo che – come sostenuto dal ricorrente e, peraltro, non contestato dall’intermediario resistente – il rapporto tra il fornitore e il finanziatore fosse o meno “esclusivo”, in quanto, come già si è avuto modo di rilevare in altre occasioni, partendo dalla considerazione che la direttiva 102/87/CE e la conseguente normativa interna di attuazione hanno un intento volutamente protettivo nei confronti del consumatore, deve concludersi che “il rapporto di esclusiva” tra fornitore e consumatore non può essere considerato un presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica in peius della posizione del consumatore, come la Sentenza della Corte di giustizia CE n. 509 del 2009 ha già chiaramente sancito. Ciò chiarito, deve ora essere richiamata la normativa applicabile ratione temporis al caso all’origine della presente vertenza, ovvero l’art. 125-quinquies (Inadempimento del fornitore) del TUB, introdotto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 - Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4.9.2010 ed in vigore dal 19.9.2010. Secondo quanto dispone il menzionato art. 125-quinquies del TUB, infatti, “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare mediante cessione al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del quinto della pensionecontratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il Collegiofinanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso […]”. Premesso che, nel meritocaso di specie, disattesal’inadempimento del fornitore può sicuramente dirsi conclamato e irreversibile, deve in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione questa sede unicamente valutarsi se tale inadempimento rivesta o meno gli estremi della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota scarsa importanza avuto riguardo all’interesse” della parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporisinadempiente cui fa espresso riferimento l’art. Considerato 1455 cod. civ. E’ noto che l’intermediario resistente l’orientamento prevalente della giurisprudenza insegna che tale valutazione debba essere operata applicando contestualmente sia un parametro soggettivo sia un parametro oggettivo; infatti, come ancora piuttosto recentemente è stato sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, lo scioglimento dell’accordo contrattuale, quando non ha appli- cato detto criterio in sede opera di estinzione anticipata; tenuto conto diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione presuppone da parte del giudicante la valutazione della ricorrentenon scarsa importanza dell’inadempimento stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte; ritenuto tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo, il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: rapporto (a) sono rimborsabiliin astratto, per la parte non maturatasua entità e, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporisin concreto, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non godutipregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; nell’applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra) che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata” (così, testualmente, Xxxx., 18-02-2008, n. 3954). Con riferimento alla clausole in contestazioneEbbene, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni non può revocarsi in dubbio che l’inadempimento – essendo assoluto – non rivesta affatto quella “scarsa importanza” idonea ad impedire la propria disponibilità a riconoscere realizzazione dell’effetto risolutorio. Ciò comporta che l’inadempimento del fornitore, integrando gli estremi della non scarsa importanza contemplati dall’art. 1455 cod. civ., determina in capo al ricorrente il diritto alla parte ricorrente risoluzione del contratto di credito ed il conseguente obbligo del finanziatore alla restituzione delle rate già pagate, nonché di ogni altro onere eventualmente applicato, così come sancisce la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo normativa in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporismateria. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in In linea con il citato proprio consolidato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il questo Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre riconosce gli interessi legali sulle somme oggetto di restituzione dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre; non può, ai sensi della vigente normativainvece, prendere in considerazione la richiesta relativa al rimborso delle ulteriori “spese sostenute” in quanto queste non sono né sommariamente descritte né è in alcun modo provato che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionesiano state effettivamente sostenute.

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DIRITTO. Il Al fine di pervenire alla decisione della controversia occorre preliminarmente rilevare che nel ricorso verte si precisa di aver inviato un reclamo all’intermediario per ottenere la restituzione di euro 2.894,26, a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati. Si precisa altresì che l’intermediario riconosceva come dovuto solamente l’importo di euro 1.759,01 e concentra le richieste finali all’Arbitro su quest’importo. Nonostante il ricorso non appaia di estrema chiarezza, tale circostanza emerge da più passaggi degli scritti difensivi. Ciò posto, sembra di tutta evidenza che la domanda del ricorrente incontri la posizione della resistente in punto di quantificazione degli oneri da retrocedere (euro 1.759,01). Ne deriva che il momento controverso della fattispecie risiede nella possibilità per l’intermediario di eccepire la compensazione con altro (e maggiore) credito vantato nei confronti del ricorrente. In particolare, si tratta di un contratto ulteriore prestito personale concesso dall’intermediario (n. 890002181181), per il quale il ricorrente ha ricevuto una lettera di finanziamentodecadenza dal beneficio del termine. Con quest’ultima, la banca richiedeva la restituzione in unica soluzione di euro 10.693,36. Seguiva, in data 15.04.2015, l’emissione di un decreto ingiuntivo da rimborsare mediante cessione parte del quinto Tribunale competente in favore dell’intermediario, per l’importo di euro 13.022,82, oltre interessi come da domanda e spese di procedura. Le parti, poi - come affermato da entrambe - si accordavano per una soluzione bonaria della pensionevertenza. In particolare, la banca accettava una proposta transattiva formulata dal legale del ricorrente. Il Collegioricorrente contesta che il suddetto atto transattivo impedirebbe la compensazione eccepita dalla resistente, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama risultando il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni debito de quo in sede regolare pagamento. Produce, per dimostrarlo, n. 2 ricevute di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporisversamento da euro 150,00 cadauna, risalenti al 26.06.2015, al 28.07.2015. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” contro, l’intermediario produce una lista di movimenti inerenti il prestito personale oggetto di transazione, da cui si evince che sono stati effettuati pagamenti solo nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e novembre 2015. Ad avviso del Collegio l’eccezione di compensazione proposta dalla resistente deve essere però dichiarata inammissibile e ciò in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis quanto la stessa non può essere esaminata in questa sede risultando estranea al perimetro dell’oggetto del procedimento che è stato definito con il ricorso. Con l'eccezione di compensazione infatti la banca non porta nel procedimento un fatto giuridico (cfrdedotto in via di eccezione), ma introduce un rapporto giuridico, l’effetto di una fattispecie, che potrebbe costituire l’oggetto di un autonomo processo. le citate pronunce Trattasi in questo caso di una eccezione riconvenzionale che, secondo l’insegnamento della S.C., consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo (Cass. 15 aprile 2010, n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/20149044). Preso atto, quindi, Per cui se pur è vero che l’intermediario non ha fatto applicazione proposto una domanda riconvenzionale, con l’eccezione di compensazione – avente natura riconvenzionale – inevitabilmente propone un allargamento dell’oggetto del procedimento. Appare dunque evidente che l’Arbitro al fine di accogliere l’eccezione proposta dovrebbe delibare - sia pur ai soli fini sopra indicati - in ordine ad un diverso rapporto in essere tra le parti su iniziativa della banca e non del cliente e ciò collide con la struttura e con la funzione del sistema ABF come normativamente delineato. Se questo Collegio dovesse decidere sull’eccezione di compensazione si pronuncerebbe quindi non su un fatto, ma su un rapporto che deriva da una eccezione riconvenzionale proposta dalla banca che non solo paralizza (in parte o in tutto la pretesa del ricorrente), ma che accerta sia pur incidentalmente un diritto della medesima (c.d. accertamento costitutivo incidenter tantum). D’altronde la compensazione è un modo satisfattivo di estinzione dell’obbligazione, nel senso che essa determina lo stesso risultato pratico dell’adempimento. Accogliendo l’eccezione della banca resistente, pertanto, quest’ultimo otterrebbe dall’ABF una pronuncia che soddisfa “per equivalente” la sua pretesa creditoria nei confronti del cliente. Un esito del genere non è tuttavia consentito nel sistema ABF, il quale prevede che quest’ultimo possa pronunciarsi soltanto su un diritto del cliente, ma non anche su un diritto dell’intermediario (e tanto meno con una pronuncia equivalente al suo adempimento). Preclusione che ovviamente non opera per il conto corrente (bancario), perché lì non si verifica una vera e propria compensazione nel senso degli artt. 1243 ss. c.c., ma soltanto la progressiva determinazione del quantum dovuto dall’una o dall’altra parte, il quale si cristallizza infine con la chiusura del conto stesso. Il procedimento ABF è invero strutturato al fine di dare risposta alle richieste dei sopra richiamati criteri, in linea soli clienti i quali con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide reclamo e poi con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone definiscono il confine entro il quale sarà poi decisa la controversia, senza che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma possa nemmeno in via di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. eccezione (*riconvenzionale) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneampliare lo stesso.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il 0.Xx Collegio, nel meritoesaminando l’eccezione dell’intermediario, disattesa, in conformità al richiama i principi di diritto affermati dalla costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare giurisprudenza della Corte di carenza Cassazione secondo cui la quietanza ha una volontà dismissiva del diritto allorché risulti dal documento o dal concorso di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda altre specifiche circostanze desumibili aliunde la consapevolezza dell’interessato della titolarità di retrocessione della quota assicurativa determinati diritti e l’intento cosciente di abdicarvi o transigere (cfr. Collegio di CoordinamentoCass. 8 settembre 2017, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano20976, decisione Cass. 15 settembre 2015, n. 7216/2014 18094). Nella fattispecie in esame, la dichiarazione sottoscritta dal cliente contiene un richiamo generico e Collegio di Napoliindeterminato alla rinuncia a qualsiasi diritto nascente dal contratto e dalla sua anticipata estinzione, decisione n. 856/ 2015), richiama e non il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità riferimento specifico alla rinuncia alla restituzione delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporiscompetenza della banca in ragione dell’anticipata estinzione. Si legge, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per infatti, “Resta inteso che con il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette vocipagamento della somma sopra indicata, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring intende rinunciato ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite eventuale diritto e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel pretesa nascente dal contratto in controversiaepigrafe e dalla sua anticipata estinzione – anche in questa sede non espressamente menzionato – nei confronti della nostra Società”. Né nella dichiarazione sottoscritta dal cliente vi è il riferimento alla rinuncia al ricorso all’ABF. Anzi sul punto si osserva che, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità specie, in calce alla lettera di accompagnamento della quietanza, predisposta dall’intermediario, è scritto in basso e a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso caratteri più piccoli rispetto al carattere usato nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindilettera, che l’intermediario “aderisce all’Istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) al quale la clientela, qualora non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criterisoddisfatta potrà rivolgersi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (...)”. Pertanto, tale indicazione può indurre in linea con errore il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute cliente che riceve tale lettera. Per quest’ultimo può non essere chiaro se possa rivolgersi all’ABF anche nel caso in sede cui non si senta soddisfatto dopo la compilazione e la sottoscrizione del modulo predisposto e inviato dall’intermediario ovvero soltanto nel caso in cui scelga di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo non compilare e sottoscrivere il prospetto modulo allegato. Ne consegue che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013non accoglie, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In nel caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quintospecie, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionel’eccezione dell’intermediario.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento L’orientamento prevalente dei Collegi ABF è nel senso di ritenere il preavviso di segnalazione in materiaCR non già una condizione di legittimità della segnalazione, l’eccezione preliminare bensì un obbligo di carenza trasparenza. Ne discende che la mancanza del preavviso rileva soltanto sotto un profilo risarcitorio. Tale posizione si fonda sul presupposto che la segnalazione a sofferenza presuppone per definizione l’esistenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda una situazione debitoria consolidata che non potrebbe essere eliminata immediatamente (diversamente da un ritardo di retrocessione pagamento). Sul punto si vedano ex multis le seguenti decisioni: Collegio di Roma, n. 1927/2017; Collegio di Palermo, n. 15051/2017; Collegio di Napoli, n. 441/2017; Collegio di Roma, n. 10957/17; Collegio di Bologna, decisione n. 4784/17; Collegio di Bari, n. 14541/2017. Sull’obbligo di preavviso nei SIC, quale condizione di validità della quota assicurativa (cfr. segnalazione, si richiama la decisione n.9311/16 del Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milanosecondo cui “a favore delle persone fisiche, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoliconsumatori o professionisti che siano, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, va sempre applicato l’art.4 comma 2, 7 del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Consumo e dell’art. 1370 c.cCodice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata.: (a) sono rimborsabili” Sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da segnalazione illegittima, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce ha precisato che “spetta al cliente il risarcimento […] del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi danno non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”patrimoniale, la cui voce sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminaricomune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”. A supporto Nello stesso senso anche: Cass. n. 16659/17, n.1931/17 e n.27557/17. Per la giurisprudenza ABF, si richiama vedano anche la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia n.9311/16 del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014)(che pure accertava la illegittimità della segnalazione) e le seguenti decisioni: Coll. Dovendo il rimborsoMilano n.10026/16, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutorian.1726/17, n.10283/16 e non risarcitoria” ne deriva “n.1655/16. Sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, i Collegi territoriali hanno evidenziato la necessità che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamocliente offra la prova del nesso esistente tra la segnalazione (illegittima) e il conseguente pregiudizio economico asseritamente patito. Si rinvia, inteso quale atto formale ex multis, alle decisioni n.12111/17 del Collegio di messa in mora da parte Napoli e n.515/17 del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e Collegio di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneMilano.

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DIRITTO. Il ricorso verte su La controversia all’esame del Collegio concerne la contestazione della legittimità di un contratto di finanziamentofinanziamento per violazione dell’art. 117 T.u.b., nonché l’applicazione di tassi di interesse oltre la soglia antiusura. Occorre rilevare che la controversia concerne il contratto c.d. Multiconto, tipologia di finanziamento che viene stipulata in occasione della richiesta da rimborsare parte del cliente di un prestito finalizzato all’acquisto di un bene o di un servizio, mediante cessione del quinto della pensioneun modulo prestampato che contiene, altresì, la facoltà di richiedere ulteriori finanziamenti ad uso rotativo, spesso connessi all’utilizzo di carta di credito da attivare per via telefonica. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento Numerosi sono i precedenti già portati all’attenzione dei Collegi ABF nonché del Collegio di coordinamento, il quale, riconoscendo la sostanziale autonomia dei finanziamenti “attivati” telefonicamente (anche in materiarelazione allo iato temporale tra contratto iniziale e successivi “riutilizzi”), l’eccezione preliminare si è espresso nel senso della nullità di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa tali ulteriori contratti (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento n. 3257/2012). Inoltre, va ricordato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (con provvedimento n. 22450/11) ha fatto sanzionato questa tipologia di contratti come pratica commerciale scorretta. Ebbene, il punto sulle caso di specie si pone nell’ambito delle questioni ricorrenti nelle concernenti le modalità di stipula di tali contratti, con specifico riferimento al requisito della forma scritta; la ricorrente lamenta, infatti, la violazione dell’art. 117 Tub chiedendo che sia dichiarata la nullità della pattuizione con tutte le conseguenze che deriverebbero da siffatto accertamento. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che il contratto di finanziamento originario è stato stipulato nel novembre 2000 così come l’attivazione dei successivi “utilizzi” si colloca in epoca anteriore all’1.1.2009, come riportato dall’intermediario e come risultante da una verifica effettuata sugli estratti conto forniti da quest’ultimo (cfr. Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilateoperazioni e servizi bancari e finanziari, con riferimento Sezione I, Par. 4: “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti1° gennaio 2009”). Con riferimento alla clausole in contestazioneNe deriva pertanto l’irricevibilità ratione temporis delle domande di parte ricorrente cui ai punti 1,2,3,4,5,7 e 9, per sopra elencati. Per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola domanda di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsirestituzione, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”in subordine, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversiaquanto indebitamente percepito per interessi successivamente all’1/1/2009 (v. supra punto 6), come si è espresso per avuto modo di precisare altre volte, non si può giungere ad un risultato diverso dall’inammissibilità di domande al di fuori dell’ambito di competenza temporale di questo Collegio, attraverso un’operazione di sostanziale frazionamento della domanda, considerato che la loro natura recurring “sia richiesta restitutoria della ricorrente implica l’accertamento di un vizio genetico di un contratto di finanziamento sorto in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per epoca anteriore a tale limite temporale. Da ultimo residua la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci contestazione relativa al mancato all’invio periodico degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis estratti conto (cfr. punto 8). Al riguardo, l’intermediario respinge tale richiesta affermando che la cliente ha ricevuto al domicilio le citate pronunce n. 10003informative periodiche. In ogni caso, 10017 e 10035 la domanda risulta comunque soddisfatta in quanto l’intermediario ha allegato alle sue controdeduzioni l’estratto conto storico del 2016rapporto. In definitiva, nelle quali ritenendo prevalente ai fini della pronuncia di rigetto la parte restitutoria della domanda, rispetto alle richieste di diversa natura, il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario si orienta per considerare non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con ricevibile il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del presente ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto La domanda della ricorrente è diretta ad ottenere una più precisa informazione circa le ragioni che hanno indotto l'intermediario a non accogliere la sua richiesta di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare concessione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016)fido. Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita di Milano richiama e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento si uniforma alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento coordinamento n. 5031/2017 6182/2013 del 29.11.2013. A tale riguardo premette che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”non può considerarsi esistente, alla luce dell'attuale disciplina generale della materia, un diritto del cliente alla concessione del credito. L'intermediario, infatti, è certamente autonomo nelle proprie valutazioni in ordine alla concessione del credito in quanto afferenti alla sfera di tenore analogo a quella formulata nel contratto discrezionalità nella gestione imprenditoriale. Di conseguenza, l'ABF non può sostituirsi al banchiere nella valutazione della convenienza di un'operazione creditizia. Tuttavia, tale discrezionalità tecnica si deve svolgere nei limiti dei principi di correttezza, buona fede e adeguata professionalità quale, in controversiaparticolare, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione coniugato nelle norme primarie di settore (artt. 124, comma 5, e 127, comma 1, TUB) e nelle disposizioni della opacità Banca d'Italia sulla "trasparenza delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedonooperazioni e dei servizi bancari e finanziari". I principi e le disposizioni richiamate rendono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamentosindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli intermediari nell'esercizio del credito. Si fa altresì presente aggiunga che nel caso l'Autorità di specie l’interme- diario Xxxxxxxxx, con la Comunicazione del 22.10.2007, ha manifestato nelle controdeduzioni indicato che, qualora, nell'ambito della propria autonomia gestionale, l'intermediario "decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che . fornisca riscontro con sollecitudine al cliente. Nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la propria disponibilità relazione col cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a riconoscere alla parte non accogliere la richiesta di credito". Tanto premesso, questo ABF ritiene che le comunicazioni inviate dall'intermediario all'odierna ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato non soddisfino né l'obbligo di collaborazione attiva nei confronti del cliente né il dovere di "assistenza" nei suoi riguardi quali risultano dalle disposizioni sopra sinteticamente richiamate. Infatti, nella lettera del 2.3.2013 di diniego della richiesta di credito, l'intermediario si limita ad indicare i parametri valutativi di cui si avvale a livello generale per le commissioni de quo in sede valutazioni delle richieste di conteggio estintivo e quanto spet- tante in credito, senza, tuttavia, indicare nello specifico quale/quali di questi parametri abbiano condotto l'intermediario ad una valutazione negativa del merito creditizio della ricorrente. La risposta dell'intermediario è all'evidenza una lettera standard inviata indifferentemente a tutta la clientela, mentre mancano del tutto indicazioni personalizzate, ancorché di carattere generale, laddove, sulla base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003esposti principi, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio la specifica indicazione delle motivazioni di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste esclusione del cliente meritano dal credito è imprescindibilmente collegata alla doverosa funzione che le risposte dell'intermediario sono destinate ad assumere ai fini dell'orientamento del cliente stesso nei suoi rapporti di essere accolte credito presenti e futuri. In conclusione, pur restando ferma la insindacabilità della decisione dell'intermediario in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda ordine alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale concessione del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrentiricorrente ha senza dubbio diritto a ricevere indicazioni, anche se di natura assicurativacarattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni del diniego di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionecredito.

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DIRITTO. Il .1 – Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso verte su formulata dalla parte resistente. Tale eccezione risulta infondata, posto che non potrebbe ravvisarsi una decisione di tipo costitutivo nell’ipotesi di accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, considerato che l’eventuale accertata inefficacia della modifica unilaterale formulata dall’intermediario dovrebbe determinare la permanenza tra le parti delle originarie pattuizioni presenti nelle condizioni generali di contratto, non potendosi astringere il cliente in quella che questo Collegio ha già in passato definito come “implacabile alternativa” fra l’accettazione della modifica e la rinuncia ai servizi bancari (in tal senso, seppur con riguardo all’ipotesi di modifica unilaterale dei tassi di interesse in un contratto di finanziamentomutuo, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensionecfr. Il CollegioColl. Roma, dec. n. 10006/16). .2 – Nel merito deve rilevarsi quanto segue. Innanzitutto occorre verificare se (e in che misura) l’intermediario possa modificare – come sarebbe avvenuto nel merito, disattesacaso qui in oggetto – le condizioni di un contratto a tempo indeterminato. Sul punto viene in rilievo l’art. 118 T.U.B., in conformità tema di c.d. ius variandi, che – in deroga al costante principio generale di cui all’art. 1372 c.c. - prevede che “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo”. La norma prosegue, stabilendo, poi, sotto il profilo procedurale, che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”. Infine, è previsto che “La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Secondo un consolidato orientamento di questo Arbitro, premesso che l’art. 118 T.U.B. risulta applicabile anche alle modifiche normative e regolamentari del contratto (cfr., di recente, Coll. Roma, dec. n. 2505/17): - la modifica da parte dell’intermediario delle condizioni previste nei contratti a tempo indeterminato è possibile solo ove il contratto preveda espressamente tale possibilità e solo in caso di giustificato motivo. Dovendosi a contrario ritenere che, in difetto di previsione contrattuale o della ricorrenza di un giustificato motivo, la facoltà di modifica da parte dell’intermediario sia esclusa; - quand’anche l’intermediario possa procedere alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, è fatta salva la possibilità per il cliente di recedere dal contratto. Ciò premesso, relativamente al caso in esame, occorre osservare quanto segue. In primo luogo, deve rilevarsi che non sono versati in atti i contratti a cui si riferirebbero le modificazioni in oggetto. Sì che non è dato verificare la presenza, o meno, della previsione a favore dell’intermediario della facoltà di modifica unilaterale della condizioni contrattuali per giustificato motivo Inoltre deve, altresì, rilevarsi che l’adozione delle modalità di firma proposte dall’intermediario è regolata da una specifica disciplina di settore. Al riguardo viene in rilievo, innanzitutto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Collegi ABF Ministri del 22 febbraio 2013, “Regole tecniche in materiamateria di generazione, l’eccezione preliminare apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”, che disciplina, in via generale, sia la firma digitale, sia la firma grafometrica (avanzata), in quanto ‘firme elettroniche avanzate’. Tale D.P.C.M. prevede espressamente all’art. 57 del D.P.C.M. - regolante gli obblighi a carico dei ‘soggetti che erogano soluzioni di carenza firma elettronica avanzata’ (quale è, in questo caso, l’Intermediario resistente) - che tali soggetti debbano: - “a) identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di legittimazione passiva formulata dall’intermediario riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell’uso, subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell’utente; - […] h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all’utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza”. Sì che dalla normativa in esame sembra potersi ricavare che la disciplina di settore richieda, ai fini dell’impiego di tali modalità di firma, l’assenso del titolare espresso per iscritto. Pertanto, rilevato che la disciplina di settore allo scopo di salvaguardare la consapevole scelta del soggetto interessato in ordine all’utilizzo delle suddette modalità di firma presuppone il suddetto assenso scritto, rilevato, altresì, che non sembrano emergere ragionevoli motivi per escluderne l’applicazione nell’ambito dei contratti bancari, deve concludersi che, in virtù di una interpretazione sistematica della intera normativa di riferimento, per dar corso a quella particolare modifica del contratto che introduca tanto la firma digitale quanto la firma grafometrica avanzata, è necessario – oltre alla domanda previsione contrattuale di retrocessione uno ius variandi e il ricorrere, in concreto, di un giustificato motivo – l’assenso scritto da parte del cliente. Requisiti, questi, non soddisfatti nella vicenda in esame. Peraltro, con particolare riguardo alla firma grafometrica – che, richiedendo il trattamento di dati biometrici, involge profili di tutela della quota assicurativa privacy – il quadro di diritto si arricchisce di ulteriori prescrizioni normative. Sul punto, premesso che, secondo l’orientamento dell’Arbitro, questo è competente a conoscere delle controversie che impingono le materie disciplinate dal Codice della Privacy (o da testi normativi adottati ai suoi sensi), quante volte venga dedotta in giudizio una violazione “riconducibile o comunque connessa all’esecuzione da parte dell’intermediario di servizi od operazioni bancari e finanziari” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione Coll. Roma n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015984/2016), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF vengono in rilievo, innanzitutto, le ‘Linee Guida in materia di rimborsabilità riconoscimento biometrico e firma grafometrica’ allegate al ‘Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria n. 513’, adottate dall’Autorità Garante della Privacy il 12 novembre 2014. In particolare, all’art. 4.1 (Liceità) di tale provvedimento si stabilisce, nell’ambito dei Principi Generali cui è informato il trattamento dei dati biometrici (quale è la firma grafometrica), che i soggetti privati (a differenza di quelli pubblici) “prima di iniziare il trattamento, devono, di regola, acquisire il consenso informato dell’interessato, che è sempre revocabile e deve essere manifestato in forma libera ed espressa, ossia deve essere scevro da eventuali pressioni o condizionamenti, fermi restando i casi in cui si è in presenza di uno dei presupposti equipollenti (artt. 23 e 24 del Codice)”. In secondo luogo, e più in particolare, viene in rilievo il Provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy denominato «Rettifica alla Deliberazione n. 513 del 12 novembre 2014 recante 'Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria'» del 15 gennaio 2015 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2015). Tale provvedimento precisa, con riguardo al trattamento dei dati biometrici costituiti da informazioni dinamiche associate all'apposizione a mano libera di una firma autografa, che «il presupposto di legittimità del trattamento dei dati biometrici è dato dal consenso, effettivamente libero degli interessati ovvero, in ambito pubblico, dal perseguimento delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede finalità istituzionali del titolare. Il consenso è espresso dall'interessato all'atto di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvieneadesione Pertanto, come già rilevato, nella documentazione vicenda in attioggetto, una compiuta descrizione delle voci in difetto del necessario assenso scritto – e in presenza, come nel caso di costo oggetto specie, addirittura di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring un rifiuto scritto – la modifica unilaterale del contratto (quand’anche fosse stata prevista dal contratto al ricorrere di un giustificato motivo ai sensi dell’art. 35118 T.U.B) deve ritenersi non perfezionata. Ciò detto, comma 2, occorre ulteriormente valutare se l’esercizio di tale rifiuto da parte del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabilicliente possa tradursi nella facoltà, per la parte non maturatal’intermediario, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporisnegare i propri servizi o nell’onere, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo cliente, di esercitare il recesso dal contratto. Una simile soluzione, tuttavia, appare in contrasto con il dovere di correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. – anche tenuto conto dell’onere modesto che, in concreto, il ricorrente sembra richiedere all’intermediario nell’adempimento delle rate sue obbligazioni contrattuali. Diversamente opinando, poi, come già osservato, finirebbe per astringersi il cliente in quella che questo Collegio ha ritenuto rappresentare una “implacabile alternativa” fra l’accettazione della modifica e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; la rinuncia ai servizi bancari (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette vocicfr., inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nnancora, Coll. 10035/2016Roma, 10017/2016 10003/ 2016dec. n. 10006/16). Il Collegio richiamaSì che deve ritenersi, più specificamenteuna volta accertato il mancato perfezionamento della modifica unilaterale formulata dall’intermediario, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale che il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie resistente abbia diritto a vedere applicate le originarie condizioni contrattuali in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, firma previste nei diversi contratti stipulati con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. La questione sottoposta a questo Collegio di Coordinamento riguarda in generale lo spazio applicativo del principio dell’onere della prova nel procedimento abf e sollecita più specificamente una soluzione al problema delle conseguenze che l’Arbitro bancario deve trarre dalla eventuale carenza o insufficienza del materiale probatorio fornito dal ricorrente che abbia proposto una domanda di rimborso dei costi continuativi del credito ai sensi dell’art.125 sexies TUB. La risposta al quesito esige alcune puntualizzazioni sulle caratteristiche peculiari del procedimento abf e, successivamente, sulla natura della domanda proposta ai sensi dell’art.125 sexies TUB. Come è noto, il “ricorso”, con il quale è formulata la domanda all’Arbitro Bancario, è preceduto necessariamente da una fase interlocutoria diretta tra le parti, attivata da un atto di contestazione denominato reclamo, che integra una vera e propria condizione di procedibilità. Tale fase preliminare non condiziona solo formalmente l’avvio del procedimento avanti all’ABF, ma refluisce e influisce anche sulla decisione del merito della controversia, giacchè il ricorso deve avere ad oggetto la stessa “questione” esposta nel reclamo, il quale dunque diventa utile strumento interpretativo della domanda presentata col ricorso e flessibilmente qualificata dal Collegio. Inoltre ai fini della valutazione del “ricorso” (o meglio, della pretesa) è considerata rilevante anche la documentazione relativa alla fase del reclamo, che l’intermediario ha il dovere di trasmettere alla Segreteria unitamente alle proprie controdeduzioni nei trenta giorni successivi alla comunicazione del ricorso, unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, compresa quella relativa alla fase del reclamo (v. art.1, comma 5, delle Sez. VI delle Disposizioni emanate dalla Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Questo singolare dovere collaborativo attribuito all’intermediario (ben eccedente il limite del dovere di lealtà sancito nell’art.88 c.p.c., e) il cui mancato assolvimento è sanzionato nelle citate Disposizioni (v. la Sez. VI, art.1 ult. comma, secondo il quale “qualora il ritardo o l’assenza della documentazione dovuta dall’intermediario – anche a seguito di eventuali integrazioni da parte della segreteria tecnica – rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l’organo decidente valuta la condotta dell’intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest’ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto nel paragrafo 4”, secondo il quale “viene resa pubblica, altresì la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell’intermediario”, come “l’omissione o il ritardo nell’invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia”), nonché il potere conferito al Presidente del Collegio di rilevare la eventuale incompletezza della documentazione presentata e di fissare un termine per le integrazioni del caso (Sez, VI par.2) e infine l’affidamento alla Segreteria del compito di svolgere la istruttoria “preliminare” diretta a valutare la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione del ricorso al Collegio (v. art. 6, comma 1, della delibera CICR del 29 luglio 2008 n.275) costituiscono le tessere di un composito quadro normativo nel quale emerge enfaticamente il rilievo attribuito all’intervento di soggetti diversi dal ricorrente per sanare le eventuali irregolarità o incompletezze del ricorso. Ma tutto ciò è previsto e compiuto, è bene sottolinearlo, soprattutto allo scopo di eliminare gli ostacoli che impediscano la decisione sul merito (che può anche concretarsi però nel suo rigetto per difetto di prova). Deve invece escludersi che l’obbligo di cooperazione dell’intermediario, ancorchè stigmatizzabile e suscettivo di sanzione reputazionale, possa trasformare la sua “contumacia” nell’equivalente di un atto di costituzione invisibile e muto nel procedimento con l’effetto di rendere indiscriminatamente incontroversi tutti i fatti allegati dal ricorrente, a fronte di un principio generale desumibile dall’art.115 c.p.c., che sottrae all’onere probatorio i soli fatti “non specificamente contestati” dal convenuto costituito. E deve parimenti escludersi che tale obbligo di cooperazione possa tradursi nella inversione della distribuzione dell’onere della prova che incombe su chi avanza una pretesa, giacchè a un esito così grave e contrario a principi fondamentali del diritto, civile e processuale, avrebbe potuto pervenirsi solo in presenza di una chiara e speciale disposizione derogatoria del principio di uguaglianza delle parti nel processo (pur tenendo conto della natura peculiare del procedimento ABF, per il quale non può affermarsi la estensione automatica di tutte le norme del codice di rito, le cui disposizioni vanno applicate, in assenza di regole particolari, nei limiti della compatibilità). Quel che invece può ammettersi, proprio in virtù del particolare valore attribuito al dovere di cooperazione da parte dell’intermediario nel sistema abf, è che dalla sua mancata costituzione, ed anche dal suo atteggiamento non collaborativo o ancor peggio ostruzionistico nella fase del reclamo, il Collegio possa trarre “argomenti” di prova favorevoli alla tesi del ricorrente, in applicazione dell’art.116, comma 2, c.p.c. e in necessario collegamento con le risultanze istruttorie già acquisite, mentre nel processo civile la contumacia non rileva di per sé a fini probatori e neppure ai sensi dell’art.116 c.p.c. (x. Xxxx.,13.6.2013, n.14860). Il ricorso verte su un contratto che però non significa che in virtù della contumacia dell’intermediario sia possibile dare per ammesso o dimostrato il fatto costitutivo della domanda, di cui non sia stata fornita la conferma documentale, come ad es. può accadere se il ricorrente propone una domanda ex art.125 sexies TUB senza dimostrare neppure la estinzione del finanziamento (ove essa non emerga già dalla risposta al reclamo o non sia altrimenti deducibile), onde in detta eventualità la mancata dimostrazione della effettiva estinzione del finanziamento, che non sia almeno suffragata da rimborsare mediante cessione un principio di prova scritta (e tale non è un semplice conteggio estintivo di incerto finalismo), non essendo per ciò stesso superabile con una integrazione istruttoria, non può che comportare il rigetto della pretesa. Quindi, prendendo subito posizione sull’ultimo profilo problematico prospettato dal Collegio rimettente (peraltro irrilevante in questa controversia, stante la costituzione dell’intermediario), va respinta la tesi che la sanzionabilità reputazionale per la omissione o il ritardo nell’invio della documentazione richiesta all’intermediario possa di per sè implicare un obbligo di mettere a disposizione dell’ABF i documenti rilevanti a sostegno dei fatti esposti dal cliente “a prescindere dal comportamento tenuto dal ricorrente e finanche a prescindere dai poteri che al cliente siano riconosciuti dagli artt.117 e 119 TUB”. Anche perché la sanzione di cui si tratta sconta la premessa che l’esito del quinto procedimento possa essere comunque condizionato dalla mancanza di quei documenti. Del resto, mentre il ritardo nella produzione si atteggia semplicemente a intralcio della pensione. Il durata e funzionalità del procedimento, senza minimamente incidere sul suo esito, la mancata produzione di un documento “richiesto” (all’intermediario costituito o contumace) dal Collegio, per il tramite della Segreteria, e perciò, solo perché richiesto, “dovuto”, conserva il valore comunemente attribuito alla mancata ottemperanza a un ordine del giudice ex art.210 c.p.c.: dalla mancata allegazione del documento “richiesto”, il Collegio può trarre argomenti di prova sfavorevoli alla tesi dell’intermediario e favorevoli al ricorrente. Pertanto, una volta che il ricorso sia stato depurato da eventuali ragioni di preliminare inammissibilità, per decidere alfine sulla fondatezza della domanda non può che farsi applicazione, “in linea di massima” (stante l’assenza di specifici richiami alle norme generali e avuto riguardo alla natura “valutativa” del responso), delle regole fondamentali del processo civile: il principio dispositivo (artt.99 e 115 c.p.c); il principio del contraddittorio (art.101 c.p.c. e 167 c.p.c. ) e il principio dell’onere della prova (art.2697 cc.). In tal senso si è già espresso il Collegio di Coordinamento con la decisione n.10929 del 15 dicembre 2016, nella quale sono stati tra l’altro precisati i limiti cognitivi dell’ABF (“definiti dalla domanda formulata dalla parte ricorrente e dalle argomentazioni di segno contrario, addotte dalla parte resistente, senza che l’arbitro possa esaminare situazioni fattuali diverse da quelle rappresentate dalle parti interessate”). E quindi sui principi chiaramente enunciati con quella decisione non è necessario tornare per ribadirli. In questa sede si rende invece opportuna qualche ulteriore osservazione sulle ricadute pratiche delle regole generali del processo civile nel meritoprocedimento abf, disattesadi cui vanno pure valorizzate alcune particolarità. In relazione al principio dispositivo, non par dubbio che la instaurazione del procedimento abf e la sua stessa continuazione dipendano dall’impulso del ricorrente, che dopo averlo attivato può provocarne l’estinzione con la rinuncia al ricorso o attraverso il promuovimento di un giudizio ordinario o arbitrale; e che può anche condizionarne l’esito concludendo con la controparte un accordo che dissolva la materia controversa. Né vi è dubbio che, sempre in conformità al costante orientamento virtù del principio dispositivo, l’ Arbitro bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei Collegi ABF fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni (non a caso il Codice deontologico per i componenti dell’Organo decidente stabilisce all’art.11, comma 3, che “i componenti del collegio esaminano adeguatamente i fatti e gli argomenti prodotti dalle parti”). A tale riguardo va solo recuperato il rilievo prima attribuito alla fase del reclamo in quanto, essendo il procedimento abf a contraddittorio “contratto”, articolato cioè nello scambio del ricorso e delle controdeduzioni, ha importanza speciale l’esame degli atti e dei documenti acquisiti anche nella necessaria sede propedeutica (anche se nella prassi non manca lo scambio di successive memorie per precisazioni delle deduzioni già svolte o per portare alla cognizione del Collegio eventi rilevanti intervenuti nel corso della procedura). Quanto poi alla prova dei fatti rilevanti (e specificamente contestati), deve convenirsi che poiché l’Arbitro bancario deve decidere secondo diritto (v. art. 3 della Sez. VI delle Disposizioni: la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015ecc.), richiama e quindi anche in base alla regola di giudizio sancita nell’art.2697 c.c., il costante indirizzo interpretativo rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l’interesse a dimostrarlo. Va ricordato però che il rigore di tale regola è stato attenuato già dalla giurisprudenza ordinaria per non pregiudicare la tutela processuale dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento diritti (art.24 Cost.), attraverso l’applicazione del criterio della c.d. vicinanza della prova, secondo il quale il rischio per la quota mancata dimostrazione di un fatto rimasto incerto nel giudizio deve essere addossato alla parte che si sarebbe dovuta trovare nelle migliori condizioni per provarlo (Xxxx., 28.2.2013, n.5025). Detto criterio è teoricamente applicabile anche nel procedimento abf quale strumento alternativo alla giustizia ordinaria, che deve essere capace di offrire anche allo sprovveduto consumatore, non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede tenuto all’onere di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in attimunirsi dell’assistenza legale, una compiuta descrizione tutela sostanziale rapida ed efficace dei suoi diritti. Tuttavia non va sottaciuto che proprio nelle controversie bancarie, e quindi anche nel sistema abf, il principio di prossimità della prova non può trarre semplicistica legittimazione dalla disparità economica delle voci parti in quanto la virtuale asimmetria nelle possibilità di costo oggetto accesso alla documentazione di contestazione da un rapporto contrattuale è legalmente e almeno in parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni compensata dalla norma dell’art.117 del TUB secondo cui i contratti bancari devono tutte qualificarsi recurring essere redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (Cass., 12.9.2016, n.17923). I quali, ove non abbiano ricevuto il documento o ne abbiano perduto il possesso, possono comunque ottenerlo facendone richiesta alla banca ai sensi dell’art.119 TUB e, nel caso di richiesta inevasa, possono se del caso acquisirlo nel corso del procedimento per ordine del Giudice ai sensi dell’art. 35210 c.p.c., comma 2applicabile analogicamente avanti all’Arbitro Bancario. Senza alcuna riserva è invece applicabile il principio di acquisizione processuale, in virtù del Codice del Consumo e dell’artquale le prove prodotte da una parte (ad es. 1370 c.cla banca) che non era tenuta a produrle, servono anche all’altra (il cliente) che aveva l’onere di fornirle (Cass.: (a) sono rimborsabili,19.4.2000, per la parte non maturatan.5126; Cass., le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis3.5.1996, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016n.4077). Il Collegio richiamaSulla base di quanto finora illustrato, più specificamentedeve concludersi perciò che il ricorrente che non sia comunque riuscito a fornire la prova dei fatti (costitutivi) rilevanti e controversi posti a base della domanda, l’approfondita e analitica motivazione non può risultare vittorioso, sempreché alla carenza probatoria non abbia sopperito l’altra parte o non sia marginalmente applicabile a carico della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale resistente il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ringvicinanza della prova, eccessiva onerosità ove specificamente giustificato dalla ineguaglianza dei costi contendenti nelle “concrete” possibilità di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione accesso al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama documento (sul punto v. la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”Napoli, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per n.6597/2013; e le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014Roma nn. 7106/2015 e 7139/2015). Dovendo Stabilire però quando questo esito si realizzi non è possibile in astratto e dunque spetta ai singoli Collegi risolvere prudentemente la singola controversia alla luce dei principi dianzi ricordati. Un cenno particolare merita tuttavia la ipotesi, tutt’altro che infrequente, in cui il rimborsoricorrente abbia fornito una prova documentale non sufficiente (meglio: incompleta) del diritto affermato. In linea concettuale una prova insufficiente equivale a una prova mancante, ma tale enunciato va coordinato nel procedimento abf con la non trascurabile regola sancita nell’art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF, il quale stabilisce al comma 3 che qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoriaove il Collegio ritenga necessaria una integrazione dell’istruttoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte dispone la sospensione del creditore della prestazioneprocedimento”. Quanto alle spese legali Premesso che la prevista sospensione del procedimento è logicamente strumentale alla integrazione della istruttoria e che, essendo questa per sua natura documentale, deve necessariamente risolversi nell’acquisizione di difesa tecnica documenti mancanti (o, come si dirà tra poco, di chiarimenti scritti) che siano necessari per la decisione, si pone il quesito se tale disposizione (che si salda con l’art.128 bis TUB) possa tradursi in favore di parte strumento idoneo per supplire alla inerzia probatoria del ricorrente, quando la richiesta non può accogliersiprova documentale sia per l’appunto mancante o incompleta. Come è stato già rilevato, accertato deve senz’altro escludersi che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio la integrazione istruttoria possa compensare la prova di Coordinamento (un fatto del tutto assente, sia perché la integrabilità presuppone logicamente la esistenza di una prova, sia pure “insufficiente”, sia perché altrimenti verrebbe sconvolto il principio “sostanziale” dell’onere della prova senza la chiara presenza di una disposizione deviante. Inoltre, ipotizzare sulla base della norma in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora discorso la possibilità di una surrogazione del Collegio nell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico del ricorrente ogniqualvolta si rilevi la carenza di un documento essenziale per la decisione n. 6167/2014significherebbe rendere il procedimento abf strutturalmente inquisitorio (a favore del cliente) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, anche prolungato e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottopostooggettivamente costoso, in forma anonimaaperta contraddizione con i connotati di rapidità ed economicità (“della soluzione delle controversie”) predicati dall’art.128 bis, al vaglio comma 1, del Comitato di valutazioneTUB.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto Preliminarmente, il Collegio rileva come la presente controversia verta sul quantum dell’importo dovuto dal ricorrente in vista del rimborso anticipato di finanziamento, da rimborsare mediante due contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione. Il Collegiodello stipendio, nel merito, disattesa, in conformità e non anche sull’an del diritto del ricorrente al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata e dei contratti di finanziamento costi anticipati per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipatamaturata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso nonché sulla legittimità delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio per “Mediatore Creditizio” previste in entrambi i contratti. Risulta anzitutto infondata l’eccezione sollevata dall’intermediario circa un “difetto di distinzione tra costi up-front e recur- ringlegittimazione passiva”, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non godutiprimo contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente (e in riferimento al quale l’intermediario ha operato unicamente quale mandatario di un terzo intermediario). Con riferimento alla clausole in contestazioneDa un lato, per quanto concerne le pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso (anche) ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, dalla procura speciale prodotta dall’intermediario risulta, tuttavia, che la commissioni intermediario incaricato” si rappresenta presente procura potrà essere utilizzata dalla società procuratrice [i.e. l’intermediario] oltre che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausoledai suoi legali rappresentanti anche dai suoi appositi procuratori, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibilifirma dei contratti, sia per tutto quanto riguarda la gestione degli stessi, delineandosi in tal modo una procura generale alla gestione dei contratti di finanziamento; dall’altro lato, in entrambi i contratti di finanziamento sottoscritti dal ricorrente è possibile leggere – nonostante le contrarie dichiarazioni dell’intermediario – che: Non si ravvedonoi) “competente per la definizione di eventuali reclami è l’Ufficio Reclami” dell’intermediario “cui il Cedente dovrà inviare eventuali rimostranze” (punto 11); ii) “ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e ss. D. Lgs. 206/05, pertantoprevia espressa trattativa, elementi le parti convengono che per discostarsi da tale consolidato orientamentoogni eventuale controversia avente ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto, il Foro Giudiziale competente sarà quello” dell’intermediario, “con ciò derogandosi volontariamente alla competenza ordinaria” (punto 16). Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003Ciò premesso, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione riferimento. Al riguardo, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 6167/2014). Preso atto, quindi, 141/2010 prevede che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in linea con tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato consumatore ha diritto a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la una riduzione del costo totale del credito, prevista dall’artpari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”). 125 sexies T.U.B.In riferimento, opera sulla scorta invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l’accordo ABI-Ania del criterio 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le ‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di competenza economicafinanziamento’), incidendo in misura proporzionale alla quota-base al quale “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” – l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento effetti- vamente usufruita dal clientesia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). Accogliendo L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrentidocumentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di natura assicurativaristorare, l’A.B.F. torinese riconosce quanto meno con riferimento ai contratti in favore dell’autonomia negoziale uno spazio essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottopostorecente, in forma anonima, al vaglio la Comunicazione della Banca d’Italia del Comitato di valutazione7 aprile 2011).

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DIRITTO. Il In via preliminare, si deve rilevare che, com’è pacifico tra le parti del presente giudizio, esse hanno concluso tra il febbraio e il marzo del 2012 un accordo transattivo “a saldo e stralcio” della posizione debitoria della ricorrente. Nella comunicazione del 9 marzo 2012 (allegata al ricorso verte su come doc. 5), in particolare, la banca resistente espressamente conferma che, così come già dichiarato nella comunicazione del 16 febbraio 2012 (allegata al ricorso come doc. 3), a seguito del pagamento di € 40.000,00 da parte della ricorrente «si intende perfezionato il presente accordo e da parte nostra non avremo più nulla a pretendere nei confronti della sola Signora […]». Poiché tale pagamento è stato effettuato il 14 marzo 2012 (doc. 6 allegato al ricorso), è da tale data che deve considerarsi concluso o comunque efficace un contratto di finanziamentotransazione tra le parti, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento avente effetto liberatorio esclusivamente per quanto riguarda la quota parte del debito imputata alla ricorrente (e non maturata ovvero invece quella imputata all’altro debitore solidale). In tale fattispecie, secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede la giurisprudenza di estinzione anticipata; tenuto conto che non legittimità, «si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo riduce l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota oggetto di contestazione da parte transazione, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono pertanto obbligati nei limiti della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’artloro quota» (Cass. 35civ., comma 2sez. III, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili24 gennaio 2012, per la parte non maturatan. 947, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016sottolineatura aggiunta). Il Collegio richiamaLa qualificazione di tale contratto come pactum de non petendo, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto si rinviene nella comunicazione della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento banca resistente datata 9 marzo 2012 (allegata al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo ricorso come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionedoc.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un La ricorrente chiede all’Arbitro l’accertamento della fondatezza della risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario convenuto. A tale riguardo, occorre considerare che la richiesta della ricorrente, pur nella genericità della sua formulazione, sembra invocare una decisione di questo Collegio in ordine alla verifica della risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di prestazione di servizi a cui è collegato il contratto di finanziamento. Tale verifica sembra tuttavia preclusa a questo Collegio. Giova a tale proposito ricordare che la Sez. I, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio§ 4, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare comma 1 delle “Disposizioni sui sistemi di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di rimborsabilità delle commis- sioni operazioni e degli oneri servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, e successivi aggiornamenti, dispone che dalla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario “sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’art. 3523, comma 24 del decreto legislativo 24 febbraio 2008, del Codice del Consumo e dell’artn. 58”. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”Inoltre, la cui voce competenza di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia questo Arbitro sembra preclusa anche in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel dell’inapplicabilità al caso di specie l’interme- diario dell’art. 125 quinquies del TUB che consente di affermare la competenza per materia dell’Arbitro qualora si tratti di accertare l’inadempimento contrattuale del fornitore di beni e servizi con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento collegato a tale contratto. Infatti, l’applicazione di tale disposizione impone la preventiva costituzione in mora del fornitore che la ricorrente non ha manifestato nelle controdeduzioni provato di aver mai effettuato. Inoltre, la propria disponibilità ricorrente invoca una pronuncia dell’Arbitro circa la risoluzione del contratto di finanziamento per impossibilità sopravvenuta del contratto di prestazione di servizi a riconoscere alla parte cui è collegato. Un simile accertamento presupporrebbe una valutazione nel merito della domanda della ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali ed il Collegio assumerebbe una decisione destinata ad operare direttamente nei confronti di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con un soggetto ( il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste fornitore del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato programma alimentare) che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-è neanche parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal clientequesto contenzioso. Accogliendo Dalle considerazione svolte discende la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche dichiarazione di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneincompetenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario.

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DIRITTO. Il ricorso verte su La questione decisiva ai fini della risoluzione della vicenda controversa è costituita dalla verifica degli effetti della dichiarazione rilasciata dal ricorrente all’atto della realizzazione dell’estinzione anticipata. Come già questo Collegio ha avuto modo di precisare con la decisione n. 2109 dell’8 aprile 2014, il documento in esame – lungi dal rappresentare un contratto negozio transattivo, che secondo la disciplina codicistica ha comunque natura contrattuale, richiedendo l’accordo di finanziamentodue o più parti tra le quali sia insorta una controversia alla quale queste intendono porre fine mediante reciproche concessioni – ha natura di un atto unilaterale proveniente dal ricorrente. Negozio unilaterale, quindi, che contiene tre distinte affermazioni, la cu efficacia deve essere valutata singolarmente. In primo luogo esso contiene una dichiarazione espressa che rappresenta una quietanza del pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di restituzione, riconosciute integrali e corrette. Trattasi di un’espressa ed inequivoca dichiarazione in ragione della quale va rigettata la domanda di restituzione delle stesse qui avanzata, essendo stata espressa l’integrale soddisfazione da rimborsare mediante cessione del quinto della pensioneparte dello stesso ricorrente. Il CollegioI precedenti di questo Collegio e la giurisprudenza di legittimità hanno infatti chiarito che vada riconosciuta piena efficacia alla quietanza rilasciata a saldo, nel merito, disattesaladdove, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materiabase all’interpretazione del documento, l’eccezione preliminare risulti chiaramente la volontà di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e rinunciare ad ogni pretesa creditoria inerente il medesimo diritto: così Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015)2162/2013, richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni n. 3999/2012 e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipatan. 5380/2013; tenuto conto che non si rinvieneCass., nella documentazione in atti17 maggio 2006, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016n. 11536). Il Collegio richiamaIn secondo luogo, più specificamentedetto documento contiene un’ulteriore dichiarazione con cui il ricorrente ha espressamente affermato di tenere indenne parte resistente da qualsiasi responsabilità o molestia derivante dal pagamento effettuato, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio rafforzando in tal guisa la propria volontà anche con una manleva nei confronti dell’intermediario. Da ultimo, il richiamato atto unilaterale contiene un’ulteriore dichiarazione di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio evidente valore abdicativo rispetto ad altre pretese, posto che viene espressamente affermato di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni non avere null’altro a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari pretendere in relazione al ristoro dei premi assicurativi prestito in questione e alla sua estinzione. L’imputazione del pagamento ricevuto va quindi riferita anche a tutte le altre somme eventualmente dovute da parte resistente: seppure dalla semplice quietanza non goduti). Con riferimento alla clausole può desumersi in contestazionevia automatica alcuna ulteriore volontà transattiva del dichiarante, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta deve tuttavia rilevarsi che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola ad essa va riconosciuto valore rinunciativo di tenore analogo a quella ulteriori pretese creditorie, laddove tale volontà emerga in maniera in equivoca dal testo del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsidocumento, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che come accade nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la (Cass., 29 ottobre 2002, n. 15245; Cass., 14 gennaio 1992, n. 320); di conseguenza tali dichiarazioni sottoscritte dal soggetto da cui esse provengono rivestono l’efficacia probatoria privilegiata propria disponibilità della scrittura privata, a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporisnorma dell’art. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis 2702 c.c. (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento 4129/2012 di questo Collegio). Né a diversa soluzione può pervenirsi in relazione all’ambito delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso pretese rinunciate, poiché la dizione generale e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80gli esempi riportati coprono sia le commissioni, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltresia gli oneri assicurativi, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionesia qualunque altra spesa o onere.

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DIRITTO. Il ricorso verte su 1. La fattispecie sottoposta al vaglio dell'adita Sezione Giurisdizionale attiene alla pretesa risarcitoria azionata dalla Procura Regionale Lombardia nei confronti di amministratori comunali, segretario comunali e parti pubbliche stipulanti contratti collettivi decentrati, per un contratto danno derivante dall'illegittima riduzione dell'orario settimanale (da 36 a 35 ore) di finanziamento, da rimborsare mediante cessione 43 dipendenti del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesaComune di Inzago, in conformità al costante orientamento non corretta applicazione di previsioni ostative alla generalizzata restrizione oraria contenute in sovraordinate fonti contrattuali nazionali. D'altro canto una condotta dannosa per le casse pubbliche può trarre origine sia dall'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte di amministratori o dipendenti pubblici, sia dalla sottoscrizione da parte degli stessi di contratti (quali quelli Orbene, tale ampliamento generalizzato dei Collegi ABF lavoratori abilitati a fruire della contrazione lavorativa a 35 ore settimanali nel periodo gennaio 2001-gennaio 2004 disposto dal contratto decentrato 19.1.2000, viola il divieto legislativo di sottoscrizione "in materiasede decentrata (di) contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali" (art.40, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfrco.3, d.lgs. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015n.165 del 2001), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF e le relative clausole erano dunque affette da "nullità" e come tali inapplicabili (art.40, co.3, cit.). Non va dimenticato che l'assunzione della carica di membro di una Giunta Comunale impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e anche in materia piccoli Comuni ove l'attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato riferimento che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo regolamenta le materie oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35deliberazione, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che come nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoriaspecie, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba può delegarsi tale obbligo di doveroso riscontro normativo a soggetti terzi, risultando altrimenti deresponsabilizzabile, con tale "delega" ogni scelta operata dall'organo comunale. La predetta delibera "pungolatoria" verso i capi struttura rappresenta inoltre una evidente scelta gestionale e non già politica posta in essere considerato a partire dal reclamoda organi politici, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrenteche, come tale, involge la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) loro responsabilità per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrentedanno successivamente arrecato alle casse comunali. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80Lombardia, oltre interessi legali dal reclamo al saldosez. Il Collegio dispone inoltregiurisd., ai sensi della vigente normativa11 marzo 2005, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionen. 185).

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di finanziamentodocumenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, da rimborsare mediante cessione quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511). Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesasindacato, in conformità al costante orientamento quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei Collegi ABF in materialavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, l’eccezione preliminare di carenza talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF Istituto in materia di rimborsabilità delle commis- sioni distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporiscurare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 3524, comma 27, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabiliprimo periodo, per la parte non maturatal. 241/1990), le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso vale a favore del cliente delle suddette voci, inclusi dire gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata interessi dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014)formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto. Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “La Commissione osserva che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrentisindacato vanta un interesse differenziato, anche di natura assicurativacarattere difensivo, l’A.B.F. torinese riconosce a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021). La Commissione da ultimo rileva che la tutela della riservatezza dei terzi non viene in favore dell’autonomia negoziale uno spazio rilievo, trattandosi dell’ostensione degli importi erogati, vantando il sindacato un interesse differenziato, anche di manovra commisurato all’esigenza carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione e non potendo il personale che ha ricevuto l’importo essere considerato “controinteressato”. D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di esatta quantificazione delle voci non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di costo rimborsabiliaccesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. (*24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato e di valutazionenon utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

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DIRITTO. Il 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 029/CGF del 22 agosto 2012, integrata con le motivazioni e pubblicata il 24 settembre 2012, con Comunicato Ufficiale n. 054/CGF, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Riunite, aveva rigettato il ricorso verte su proposto dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11/CDN del 10 agosto 2012, con la quale la Commissione Giudicante Nazionale aveva inflitto all’istante la sanzione della squalifica di anni tre e mesi sei per la violazione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS in relazione alla gara Novara/Siena del 1° maggio 2011, stagione sportiva 2010/2011. La decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata ha richiamato, innanzitutto, l’attività istruttoria svolta dal Procuratore Federale e la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, riepilogando le indagini effettuate e gli elementi posti a base dell’atto di deferimento con riguardo alla gara in questione. Nell’atto di deferimento (depositato nel presente giudizio dalla parte istante come allegato all’istanza doc. n. 4) sono stati riportati, con una articolata elencazione (punto V.3 – pagg. 41-61) infatti, sia il “materiale probatorio acquisito”, sia “gli stralci più significativi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti”, in particolare, dai Signori Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx. La “valutazione delle risultanze probatorie”, tenendo conto delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Sig. Gervasoni e del Sig. Carobbio, ha condotto la Procura Federale a ritenere sussistente l’attività sfociata in un contratto accordo volto a realizzare l’alterazione del corretto svolgimento e dello stesso risultato finale del gara, nel senso di finanziamentoun pareggio, da rimborsare mediante cessione che avrebbe consentito a entrambe le squadre di ottenere un punto importante in classifica in ottica promozione, essendo entrambe impegnate nella lotta per la promozione nella serie superiore; e dando il giusto rilievo all’intervento degli esponenti del quinto c.d. “gruppo degli zingari” (Gegic e Xxxxxxxx), che avevano contattato il Sig. Xxxxxxxx proponendogli la realizzazione di un “over”; e sottolineando la circostanza che sia il risultato del pareggio, sia la realizzazione dell’ “over” sono stati conseguiti all’esito della pensionegara in questione (la partita si è conclusa con il risultato di 2-2). Le risultanze contenute nell’ordinanza del GIP di Cremona sono state ritenute attendibili dalla Procura Federale, nel quadro complessivo probatorio raccolto con particolare riferimento all’individuazione dei Signori Carobbio e Xxxxxxx come i principali referenti delle due squadre (pag. 50; pag. 52, per quanto riguarda la validità dei riscontri e pagine 54-55 con espresso riferimento al sig. Bertani dell’atto di deferimento). Sulla fattiva partecipazione dell’istante alla “combine” in questione si era, d’altronde, soffermata anche la Commissione Disciplinare Nazionale, che, come ricordato nella sentenza della Corte di Giustizia Federale censurata dal Sig. Xxxxxxx, aveva, in particolare, posto in rilievo, tra l’altro, che: “...Xxxxxxxx apprese, prima come “voce” all‘interno dello spogliatoio del Siena, poi con certezza, all ‘esito delle parole dell’allenatore Xxxxx nel corso della riunione tecnica pre—gara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il Collegioperfezionamento dell’intesa avvenne nell‘incontro avuto tra Xxxxxxxx, del Siena, e Xxxxxxx, del Novara, avvenuto la sera in cui il Siena raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel meritocorso dei vari deferimenti che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di Xxxxxxxx e Xxxxxxx, disattesacome risulta dalle memorie dagli Ne è derivato, pertanto, il corretto accertamento della responsabilità per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 CGS per avere l’istante, prima della predetta gara, posto in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materiaessere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della citata gara, l’eccezione preliminare accettando l’istante stesso di carenza partecipare alla “combine”. L’istanza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della CGF sia per difetto di retrocessione della quota assicurativa motivazione (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti come già in sede di estinzione anti- cipata dei contratti reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale), sia per inattendibilità della chiamata in correità dell’istante effettuata dal Sig. Xxxxxxxxx alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella “combine” della partita Novara/Siena del 1° maggio 2011. Nell’atto di finanziamento per costituzione la quota FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie, sottolineando la concordanza delle dichiarazioni rese dai diversi tesserati e, quindi, confutando l’affermazione della parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato istante che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce impugnata si fondasse unicamente sulle dichiarazioni del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti)Sig. Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminariGervasoni. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, La parte intimata si è espresso per la loro natura recurring “soffermata anche sui principi generali in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e sul valore autoaccusatorio delle dichiarazioni rese, sia in considerazione della opacità delle relative clausolesede penale, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere innanzi alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneProcura Federale.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto La questione ha per oggetto l’assunta illegittimità della perdurante segnalazione in Centrale Rischi del nominativo del ricorrente, stante l’asserito venir meno del suo obbligo fideiussorio ai sensi dell’art. 1957 c.c. Per accertare se nel caso in esame l’obbligo di finanziamentosegnalazione in Centrale Xxxxxx sia cessato per estinzione dell’obbligazione del garante, da rimborsare mediante cessione del quinto come affermato dal ricorrente, o, viceversa, permanga, come sostenuto dalla parte resistente in considerazione della pensionenon risolta posizione debitoria, occorre rifarsi sia all’art. Il Collegio1957 c.c., nel meritorichiamato dall’una e dall’altra parte a sostegno delle proprie opposte ragioni, disattesasia alle previsioni negoziali di cui alla costituzione della fideiussione. In prospettiva generale, occorre inoltre ricordare che, in conformità al costante orientamento relazione alla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (Cap. II - Classificazione dei Collegi ABF rischi -, Sez. 2, Par. 3 - Garanzie ricevute -), in materia, l’eccezione preliminare varie occasioni questo Arbitro - in linea con la giurisprudenza civile ed il Collegio di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa Coordinamento (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; 3089/2012) - ha evidenziato non solo i requisiti di legittimità della segnalazione in Centrale Rischi delle garanzie ricevute dall’intermediario, ma anche i presupposti che ne legittimano la cancellazione, precisando come “l’obbligo dell’intermediario di segnalare o di mantenere la segnalazione delle garanzie ricevute cessa o ‘quando si estingue l'obbligazione del garante’ o ‘quando viene meno il rapporto garantito’” (Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 8288/2014). Circa l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. al caso in esame, pare non doversi dubitare: l’art. 5 (Responsabilità del fideiussore) del contratto (a tenore del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e Collegio il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”) configura infatti una fattispecie non assimilabile, stante la sua ambigua formulazione, a quella che, secondo il prevalente orientamento della Cassazione, esclude l’operare del termine di Napolidecadenza stabilito dalla norma codicistica (cfr. Cass. n. 16836/2015: “nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza La citata disposizione impone al creditore, decisione n. 856/ 2015il quale, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, voglia conservare la garanzia del fideiussore, l’onere di proporre le sue istanze contro il debitore principale nel termine di decadenza di sei mesi, termine peraltro derogabile (come infatti risulta previsto al già ricordato art. 5 della fideiussione, che lo fissa a “36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”). Accertata la scadenza dell’obbligazione principale, da individuarsi nella risoluzione del contratto di finanziamento (avvenuta in data 23.06.2011), richiama da cui è conseguita la costituzione in mora del debitore principale e del garante (il 28.07.2011) e, di seguito, la segnalazione “a sofferenza” del nominativo di quest’ultimo, stante il perdurare della sua insolvenza (come da comunicazione del 09.09.2011), per stabilire se il vincolo fideiussorio permanga o sia venuto meno e se, quindi, il ricorrente sia ancora obbligato oppure no al pagamento delle somme dovute (con i conseguenti risvolti sulla legittimità o meno della permanenza della segnalazione del suo nominativo in Centrale Rischi, sia come garante, sia, di seguito, come debitore “in sofferenza”), occorre valutare il comportamento del creditore e cioè se nei 36 mesi successivi al giugno 2011 abbia, come dispone l’art. 1957 c.c., “proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La circostanza che il creditore debba prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale, per recuperare il credito, trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di evitare che la posizione del garante resti sospesa sine die (così, da ultimo, Cass. n. 1724/2016). In tale ottica, l’osservanza del suddetto onere esige, secondo il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF orientamento della Cassazione, il ricorso a mezzi processuali di tutela del diritto in materia di rimborsabilità via cognitoria o esecutiva volti ad ottenere l’accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditrice. Nella specie, a fronte della contestazione del ricorrente in ordine al mancato assolvimento da parte dell’intermediario delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota attività dirette a recuperare il credito, parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede offerto se non indicazioni generiche circa le attività intraprese nei confronti dell’obbligato principale (si parla di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvieneun affidamento della posizione debitoria ad una società di recupero crediti), nella documentazione in attisenza riferimento alcuno a specifiche iniziative giudiziarie o all’impossibilità di esperirle per la presenza di ostacoli giuridici (come, una compiuta descrizione delle voci ad es, l’apertura della procedura di costo oggetto concordato preventivo del debitore: così, Cass. 3085/ 1996). Da ciò consegue che, risultando inutilmente trascorsi più di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring 36 mesi, l’obbligazione fideiussoria a carico del ricorrente debba ritenersi, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 1957 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite estinta e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni non più giustificata la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo segnalazione del suo nominativo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneCentrale Rischi.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesaCollegio ritiene, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF via preliminare, di dovere esaminare la questione relativa alla sopravvenuta cancellazione dell’intermediario dall’elenco di cui all’art. 106 del t.u.b., avvenuta in materiadata 10.1.17. Sebbene non eccepita dalle parti, l’eccezione preliminare la sopravvenuta cancellazione impone di carenza di verificare se permanga la legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione del resistente. La risposta al quesito è affermativa. Xxxx infatti ritenersi che la legittimazione passiva si radica al momento della quota assicurativa proposizione del ricorso e, quindi, non si perde a seguito della successiva cancellazione del resistente dall’albo degli intermediari ex artt. 106 e 107 t.u.b. (cfrnello stesso senso Coll. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio 804 del 2014). Prima ancora di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per venire al merito della controversia occorre ancora sottolineare che al momento della sottoscrizione del contratto la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario società resistente non ha appli- cato detto criterio era autorizzata al rilascio di garanzie con la conseguenza che, se il contratto in sede esame dovesse essere inteso come una garanzia concessa dall’intermediario, verrebbe in rilievo il problema della validità del contratto in mancanza della prescritta autorizzazione per l’esercizio dell’attività. Ritiene il Collegio che l’assunzione dell’obbligo di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci acquisto dei crediti della ricorrente nei confronti del conduttore di costo oggetto un immobile di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per sua proprietà persegue indiscutibilmente la parte non maturata, le commissioni finalità di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso garantire il cedente per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per caso di ritardo od inadempimento del conduttore, il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore che del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) resto ben si concilia con la quale causa variabile che caratterizza la cessione di credito. Viene, dunque, in rilievo il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie tema della illiceità dell’attività d’impresa svolta in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso mancanza delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversiaprescritte autorizzazioni; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente illiceità che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base darebbe luogo all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista sanzioni penali previste dall’art. 125 sexies T.U.B.132 t.u.b. per l’esercizio abusivo di attività finanziaria. Com’è noto un ormai risalente orientamento di dottrina e giurisprudenza esclude che dalla violazione delle disposizioni che dette autorizzazioni richiedono per l’esercizio dell’attività d’impresa possano prodursi conseguenze di rilievo in ordine alla stessa configurabilità della fattispecie-impresa ed alla applicabilità della disciplina ad essa eventualmente dedicata. Proprio in tema di esercizio dell’attività bancaria può considerarsi ormai acquisito il principio secondo cui l’esercizio di fatto dell’attività bancaria non esenta affatto l’imprenditore dall’applicazione delle disposizioni dettate dal testo unico bancario, opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale particolare della disciplina dello stesso testo unico dedicata alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneregolamentazione della crisi dell’impresa bancaria.

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DIRITTO. Il ricorso verte su La domanda del ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto al rimborso delle commissioni finanziarie e accessorie, oltre che del premio assicurativo e delle spese di istruttoria, in conseguenza dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento. Tale diritto al rimborso trova il proprio fondamento nel principio della equa riduzione del costo del finanziamento, da rimborsare mediante sancito dal t.u.b. (già all’art. 125, comma 2, oggi all’art. 125- sexies), oltre che nella normativa speciale che regola i contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto della pensioneretribuzione (d.p.r. Il n. 180/1950): in ossequio a tale principio, lo stesso Governatore della Banca d’Italia ha fornito chiare ed in equivoche indicazioni agli operatori operanti in detto settore (cfr. comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011), che già i tre Collegi di questo Arbitro avevano anticipato, differenziando nettamente, tra le voci di costo imposte alla clientela, le commissioni anticipate all’intermediario in relazione allo svolgimento di attività preliminari alla concessione del prestito (cc. dd. commissioni up front) da quelle relative a prestazioni continuative in relazione all’intera durata del finanziamento (cc.dd recurring). Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le citate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l’identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Ciò premesso, il Collegio non può mancare di rilevare che nessuna delle parti abbia allegato integralmente la documentazione contrattuale, essendosi limitato il solo ricorrente a depositare copia parziale del contratto, dal quale tuttavia non può evincersi alcuna descrizione degli oneri commissionali dallo stesso corrisposti al momento della stipula del finanziamento. Tale carenza sul piano documentale, in violazione dei principi relativi alla distribuzione dell’onere probatorio a carico delle parti costituite, rappresenta una palese ed evidente violazione dei principi di trasparenza, nonché di quelli specificamente connessi alla conoscibilità delle componenti di costo sottese al diritto alla restituzione di quelle non soggette a maturazione nel tempo, determina il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione di tutte le voci commissionali, calcolate in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto. Quanto alle commissioni finanziarie, non sfugge che l’intermediario abbia già provveduto ad un rimborso in occasione dell’estinzione anticipata del finanziamento (riportato nel conteggio come “abbuoni commissioni bancarie” e pari ad euro 268,07), calcolato, secondo la prospettazione di parte resistente, seguendo l’impostazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, distribuendo l’ammontare complessivo delle commissioni per ciascuna rata del piano di ammortamento. A tale riguardo il Collegio, pur consapevole del proprio consolidato orientamento sulla applicabilità di metodi di calcolo siffatti, deve prendere atto di una recente decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, che è intervenuta (tra le altre questioni) proprio su quella relativa ai criteri di calcolo per la determinazione dei rimborsi da parte degli intermediari, sulla quale lo stesso ricorrente sollecitava l’intervento. Tale decisione – alla luce di una interpretazione complessiva del quadro normativo, primario e secondario, ispirata al principio di trasparenza e alla conoscibilità ex ante delle condizioni economiche applicabili a queste forme di finanziamento, nonché alla tutela dell’integrità dei mercati – ha inteso riconoscere l’incongruità di criteri di calcolo diversi da quello c.d. proporzionale puro, ed in particolare quello che – come nel meritocaso di specie – applichi il sistema di computo degli interessi anche ai costi recurring. In particolare, disattesanella rassegnata decisione, si afferma che “tali costi in conformità realtà remunerano, e quindi sono corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative del rapporto, sicché il loro costo, al netto di fattori esogeni, è costante orientamento dei Collegi ABF in materiapendenza di rapporto, l’eccezione preliminare perché il tempo e le energie dedicate al loro svolgimento è indipendente dall’ammontare delle somme amministrate ed è piuttosto correlato alle complicazioni della normativa che si deve applicare, sicché anche diminuendo l’ammontare complessivo del prestito amministrato i costi recurring non variano e non ha alcun senso imputare diversamente nel tempo il loro ammontare. Da ciò deriva il convincimento che in riferimento a detti costi il criterio pro rata temporis è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale” (cfr. dec. n. 6167/2014). Deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso ulteriore, oltre agli abbuoni già riconosciuti, della somma di carenza euro 354,05. Riguardo alle commissioni accessorie, invece, deve innanzitutto prendersi in considerazione la domanda di restituzione integrale della quota destinata alla remunerazione della provvigione per l’agente/mediatore avanzata dal ricorrente, il quale intende far rilevare la nullità della clausola. L’invalidità di tale pattuizione negoziale deriverebbe dalla violazione della forma scritta del contratto di mediazione, prescritta dal provvedimento UIC del 2005: a tale specifico riguardo, la rassegnata decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha precisato che “effettivamente il Provvedimento dell’UIC del 29/04/2005, emanato ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 287/2000, stabilisce che il contratto debba rivestire forma scritta dato che la mediazione sarebbe avvenuta tramite l’attività di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB., ma poiché il contratto è stato eseguito e risulta documentalmente che la provvigione mediatizia è stata pagata, la pretesa nullità del contratto è solo il presupposto di una normale azione di ripetizione dell’indebito, la quale non può che svolgersi nei confronti del mediatore stesso. Non sussiste infatti alcuna fonte idonea a configurare l’assunzione di una responsabilità dell’intermediario per l’ipotesi di invalidità del contratto di mediazione; né a tale fine sarebbe idoneo configurare l’ipotesi del collegamento negoziale perché i contratti collegati rimangono contratti distinti ed il collegamento istituisce solo la loro interdipendenza conferendo una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi simul stabunt, simul cadent (Cfr. Cass. civ., sez. III, 22- 03-2013, n. 7255); eventualità che nel caso non sarebbe di alcuna utilità per la ricorrente. Diverso sarebbe stato il caso se a suo tempo il cliente, sulla base del difetto di forma scritta del contratto di mediazione, avesse chiesto, o ingiunto, all’intermediario di non procedere al pagamento della provvigione a favore del mediatore stesso. Ma una volta che l’intermediario a ciò delegato abbia provveduto al pagamento suddetto, l’azione di ripetizione dell’indebito, fondata sul difetto di forma scritta ad substantiam del contratto che è relativo solo al cliente ed al mediatore, non può rivolgersi nei confronti del solo intermediario che nella fattispecie ha assunto il ruolo di mandatario del cliente, perché diviene palese il difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto. Perciò la domanda principale formulata dall’intermediario dalla ricorrente a questo riguardo non può accogliersi”. Il ricorrente, tuttavia, ha chiesto in ordine via subordinata la restituzione in misura proporzionale delle stesse commissioni; anche con riferimento a detta voce, risulta per tabulas che l’intermediario abbia inteso riconoscere un abbuono in occasione del rilascio del conteggio di anticipata estinzione, pari ad euro 602,89 imputato a “commissioni finanziarie”: importo calcolato sulla base dei medesimi criteri di calcolo già censurati. Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle commissioni accessorie, al netto dell’abbuono già riconosciuto, pari ad euro 971,21. Con riferimento alla domanda di retrocessione restituzione del premio assicurativo, negli ormai numerosi precedenti sottoposti al vaglio di questo Arbitro, si è avuto modo di chiarire che, contrariamente alla ricostruzione dell’intermediario, la disposizione contenuta nell’art. 22 della quota legge n. 221/2012 – effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell’art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l’adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (cfr. Collegio di CoordinamentoNapoli, decisione n. 6167/2014dec. nn. 873, 796, 298, 140, 46/2013; 2613, 2612, 2610, 2439, 2280, 1720, 746/2012; 1073, 359, 2466/2011; Collegio di Roma, dec. nn. 1138/2013; 1979, 491/2012; Collegio di Milano, decisione dec. nn. 980, 480, 432/2013; 2730, 2055, 776, 195/2012). Tale associazione, invero, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un’operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione devii dalla propria causa tipica per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l’integrale restituzione dell’importo finanziato. Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 7216/2014 e Collegio 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884). Nel caso di Napolispecie, decisione n. 856/ 2015), richiama l’anticipata estinzione del finanziamento determina il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell’importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua del finanziamento, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto. In virtù del richiamato collegamento negoziale, l’obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non maturata ovvero secondo assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione. Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente. La legge n. 221/2010, infatti, così come il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio mirano essenzialmente a stabilire l’obbligo restitutorio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione favore del sovvenuto proprio in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, ragione del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.descritto collegamento negoziale: (a) sono rimborsabiliobbligo che, per la parte non maturatale ridette ragioni, può essere posto anche in carico all’intermediario collocatore della polizza. In tale contesto devono essere collocate anche le commissioni linee guida di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporiscui all’accordo Abi-Ania del 2008, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione oggetto della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”coordinamento di questo Arbitro rassegnata in precedenza, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, nella quale si è espresso per la loro natura recurring rilevato che esso sia trova il suo fondamento nella considerazione realistica dell’assetto di interessi che viene posto in considerazione della opacità delle relative clausoleessere, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che secondo una prassi consolidata – e nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante cessione del quinto anche in base all’applicazione a disposizioni legislative – relativamente alle modalità di pagamento del criterio pro rata temporispremio assicurativo connesso al contratto di finanziamento. La prassi di versare il premio assicurativo in una unica soluzione anticipata è invalsa per garantire il finanziatore, che è il beneficiario, formale o, comunque, sostanziale, della copertura assicurativa, contro l’eventualità del mancato pagamento dei premi da parte del finanziato assicurato, posto che in tal caso l’efficacia del contratto di assicurazione sarebbe sospesa ex lege ex art. 1901 c.c., vanificando lo scopo per cui il contratto stesso è stato concluso. Per evitare simile eventualità, la prassi prevede che il premio unico sia normalmente corrisposto all’assicuratore dal finanziatore che aggiunge al capitale prestato la somma corrispondente all’ammontare del premio unico e pertanto calcola tale ulteriore finanziamento nell’ammontare delle rate di ammortamento. Pertanto se il versamento anticipato tutela soprattutto, anche se non solo, l’interesse del finanziatore si deve osservare che l’onere assunto dagli associati ABI a farsi carico di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell’intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente. Sotto il profilo giuridico formale l’accordo suddetto configura una ipotesi di assunzione del debito altrui di cui esistono varie ipotesi nel nostro ordinamento positivo. Il codice civile prende in considerazione e disciplina la delegazione, l’espromissione e l’accollo che hanno in comune il risultato pratico dell’assunzione dell’obbligo altrui, ma il sistema conosce numerose ipotesi in cui l’assunzione del debito si produce in virtù di previsione legale, cui si affianca, come nel caso in esame, la fonte derivante dall’esercizio della autonomia collettiva. Prescindendo da un esame più analitico è solo da ricordare che tutte le ragioni sin qui esposte diverse concretizzazioni del fenomeno producono il normale effetto del cumulo di responsabilità, sicché potrebbe giovare il ricordo della distinzione cara alla più risalente dottrina tra dovere di prestare e garanzia patrimoniale, per sottolineare che nella ipotesi in esame se il debito restitutorio rimane imputabile al solo assicuratore, la “rispondenza” alla pretesa restitutoria del cliente è estesa all’intermediario finanziatore che ha assunto, alla luce della simmetria sopra rilevata ed anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativiper semplificare la esecuzione dei rapporti patrimoniali, una posizione di responsabilità-garanzia della corretta restituzionein contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. dec. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, Pertanto va riconosciuto in linea con capo al ricorrente il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore diritto alla restituzione della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80274,75. Va altresì riconosciuto il diritto del ricorrente alla ripetizione della quota non maturata delle spese contrattuali, oltre interessi legali dal reclamo per un importo calcolato in misura proporzionale e quantificato in euro 168,00. Deve invece essere respinta la domanda di restituzione integrale della commissione di anticipata estinzione: deve rilevarsi, infatti, che la somma addebitata corrisponda invero al saldocompenso pari all’1% del capitale residuo contrattualmente previsto e legittimamente applicato, non ricorrendo alcuna delle esimenti di cui all’art. 125-sexies commi 2 e 3 , t.u.b. Parimenti, deve essere respinta la domanda risarcitoria, in ragione del mancato assolvimento del necessario onere probatorio in relazione all’asserito nocumento subito, sia di carattere patrimoniale sia di carattere morale. Il Collegio dispone inoltreche sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, ai sensi della vigente normativaa far data da entrambi i reclami; dispone altresì che vada disposta la rifusione delle spese di assistenza difensiva, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di da considerarsi quale una delle voci del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente, equitativamente determinato in euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la pretesa illegittimità di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesauna segnalazione a sofferenza presso Centrali Rischi di tre società di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), in conformità quanto effettuata asseritamente in carenza dei presupposti per assenza dell’invio del preavviso. Parte ricorrente è il debitore principale di n. 2 rapporti di finanziamento finalizzato conclusi con il resistente: circostanza che risulta non contestata, come altrettanto pacifica è l’intervenuta segnalazione alle banche dati di tre società di Sistemi di Informazione Creditizia. Altresì è pacifica la circostanza che il ricorrente agisce come persona fisica. Occorre rilevare, al costante orientamento fine dell’esatto inquadramento della vicenda, che l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (applicabile alle SIC coinvolte) dispone che "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione dei dati in uno 0 più sistemi di informazioni creditizie", mentre l'art. 125, comma 3, del TUB prevede che "l finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa é resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"; infine la Circolare 139/1991 della Banca d'Italia (come aggiornata il 29/04/2011), prescrive che "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza". Rappresenta, quindi, presupposto indefettibile per la validità della segnalazione ai SIC l'invio del preavviso imposto dalla normativa di riferimento: tale segnalazione non ha però obbligo di formalità specificatamente prescritte. In più, per quanto riguarda la legittimità della segnalazione alle società SIC coinvolte, il Collegio rileva che secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. ABF Roma 937/13, 7180/2015, 9295/2016, 8818/16; ABF Milano 7873/2016; ABF Napoli 8935/2017; 8572/2017), il preavviso di cui parte ricorrente eccepisce la formalizzazione non costituisce requisito di legittimità delle segnalazioni che rappresentino l’evoluzione di inadempimenti precedentemente segnalati, come il caso di segnalazione a sofferenza a seguito di reiterati ritardi o omessi pagamenti. Dai documenti versati si rinviene la prova del reiterato ritardo da parte del ricorrente nel pagamento delle rate con riferimento ad entrambi i finanziamenti in discorso. Per vero, risultano dalla lista movimenti depositata da parte resistente: - Finanziamento A, scadenza insoluti 30.1.2017 30.6.2017 30.9.2017 - Finanziamento B, scadenza insoluti 15.7.2017 15.8.2017 15.10.2017 15.02.2018 15.04.2018 15.05.2019 Si rileva a tal proposito come lo stesso ricorrente, nelle controrepliche, non contesti il ritardo nei pagamenti ed il diritto da parte resistente a recuperare il credito vantato, “ma unicamente il mancato assolvimento dell’obbligo di preavviso”. Quanto alle comunicazioni inoltrate all’indirizzo del ricorrente, quale risulta identico anche sul documento di identità allegato all’odierno ricorso, risultano le seguenti note: - Con riferimento al finanziamento sub. A ✓ nota in data 4.1.2018 rubricata “prolungati ritardi nel pagamento delle rate”, con indicazione, in aggiunta al sollecito riferito all’arretrato, che in difetto di immediato pagamento si sarebbe provveduto alle segnalazioni presso le SIC, come previsto nel contratto di finanziamento sottoscritto e che anche gli eventuali successivi ritardi sarebbero stati segnalati alle SIC senza ulteriore avviso; ✓ nota in data 5.2.2018 rubricata “ultimo avviso di pagamento imminente decadenza dal benefico del termine”, in cui si rinnovava l’avvertimento a saldare le rate scadute essendo stati vani i precedenti solleciti e si avvertiva che ciò sarebbe stato oggetto di segnalazione alle SIC. - Con riferimento al finanziamento sub. B ✓ nota in data 21.5.2018 rubricata “prolungati ritardi nel pagamento delle rate”, con indicazione, in aggiunta al sollecito riferito all’arretrato, che in difetto di immediato pagamento si sarebbe provveduto alle segnalazioni presso le SIC, come previsto nel contratto di finanziamento sottoscritto e che anche gli eventuali successivi ritardi sarebbero stati segnalati alle SIC senza ulteriore avviso; ✓ nota 20.4.2019 rubricata “ultimo avviso di pagamento imminente decadenza dal benefico del termine”, in cui si rinnovava l’avvertimento a saldare le rate scadute essendo stati vani i precedenti solleciti e si avvertiva che ciò sarebbe stato oggetto di segnalazione alle SIC. Risulta, di più ed oltre, che in riferimento al finanziamento sub A con raccomandata datata 29.9.2018 (nr.61472057739.6), inviata anch’essa all’indirizzo del ricorrente quale risulta anche dai documenti di identità versati in uno con il ricorso, si evidenziava sia la rata in sofferenza sia che in difetto di pagamento si sarebbe dato seguito alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia. Sempre con raccomandata datata 15.5.2019 (nr.61473255149.2), inviata all’indirizzo del ricorrente quale risulta anche dai documenti di identità versati in uno con il ricorso, con riferimento al finanziamento sub B si evidenziavano le sofferenze in corso e si avvertiva che in difetto di pagamento si sarebbe dato seguito alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia. Detto finanziamento sub B risulta estinto giusta accettazione della proposta transattiva a saldo e stralcio formulata da parte ricorrente, come da nota dell’intermediario 5.8.2019: il resistente con comunicazione di quietanza a saldo in data 15.10.2019 dava atto dell’intervenuto pagamento. Quanto alla eccepita assenza di preavviso, il Collegio rileva che, oltre alle plurime comunicazioni ordinarie cui si è dato contezza, le due raccomandate prodotte godono della presunzione di recapito atteso che la produzione di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, oltre a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017; Cass.12954/2007, 86492006, 758/2006, 22133/2004). Ad abundantiam si rileva come la contezza della situazione della esposizione debitoria è altresì provata, con riferimento al contratto sub. B, dalla transazione “a saldo e stralcio” sottoscritta dal ricorrente nell’agosto 2019: tale transazione, dimostrata dalla nota di quietanza, richiama una precedente nota di inizio agosto in cui l’intermediario accoglieva la proposta transattiva formulata dal ricorrente, che non poteva formulare detta proposta ove non fosse stato a conoscenza della sofferenza accumulata e quindi della conseguente segnalazione alle SIC. Se è, quindi, indispensabile, anche alla luce dei precedenti ABF citati da parte ricorrente, che siano rispettati i principi in materia di liceità del preavviso (cfr Collegio di Coordinamento, Coordinamento decisione n. 6167/20143089 del 24.9.2012: (i) che il preavviso di segnalazione prescritto dall’art. 4, comma, del Codice deontologico sia (non solo inviato, ma altresì) pervenuto all’indirizzo della persona alla quale è destinato (artt. 1334, 1335 c.c.); (ii) che, nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso (come effettivamente il ricorrente ha recisamente negato, nella presente procedura e già in sede di reclamo), l’intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della sua ricezione; (iii) che, ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata la segnalazione è da ritenersi illegittima), è altresì vero che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso. Né si può dare ingresso ad una lettura eccessivamente formalistica della disposizione citata sull’obbligo di preavviso. Pertanto, la valutazione di illiceità della segnalazione dipende dalla mancata dimostrazione da parte dell’intermediario di aver posto il preavviso dovuto nella sfera di conoscibilità del cliente: dimostrazione che può offrirsi attraverso tutti gli elementi di prova comunque acquisiti. Il Collegio di Roma a tal fine ha affermato (dec. 2369/2015) che “… nel caso in cui il ricorrente, che sia stato segnalato da un intermediario in una centrale rischi privata, chieda la cancellazione della segnalazione allegando di non aver avuto conoscenza del preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice deontologico e dall’art. 125, comma 3, del t.u.b., l’onere di provare che il segnalato è stato messo previamente nella condizione di conoscere l’intenzione del segnalatore incombe sull’intermediario. Da ciò consegue che si applicano i principî generali previsti dal codice civile per le dichiarazioni recettizie e le relative presunzioni. Posto però che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso, la soccombenza della parte onerata che consegue alla valutazione di illiceità della segnalazione, dipende non solo dalla mancata dimostrazione da parte dell’intermediario di aver posto il preavviso dovuto nella sfera di conoscibilità del cliente segnalando, ma dall’impossibilità che il convincimento del Collegio giudicante circa l’effettivo adempimento dell’obbligo di preavviso possa formarsi in base a tutti gli elementi di prova comunque acquisiti”. Dall’esame complessivo e congiunto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, può trarsi il convincimento, anche a prescindere dalla prova dell’avvenuta ricezione delle lettere inviate dalla resistente, che la parte ricorrente abbia effettivamente ricevuto il menzionato preavviso dell’imminente iscrizione, poi intervenuta ed ascrivibile ai finanziamenti in discorso, dovendosi pertanto concludere per la legittimità dell’operato dell’intermediario resistente nella vicenda all’origine della presente controversia. Corroborano la convinzione anche le varie comunicazioni ordinarie di sofferenza inviate al ricorrente. Infatti, richiamando il precedente della decisione 8874/2016 del Collegio di Roma, la molteplicità di comunicazioni inoltrate a titolo di preavviso e di sollecito di pagamento si possono ritenere circostanze idonee “a inferire che il ricorrente abbia ricevuto un’adeguata percezione della propria esposizione debitoria e delle conseguenze pregiudizievoli che da essa potevano scaturire. In definitiva, appare del tutto inverosimile, ad avviso del Collegio, ipotizzare che nessuna delle numerose comunicazioni spedite a controparte, sia pure per mezzo della posta ordinaria, abbia raggiunto il suo scopo, che era quello di giungere nella sfera di conoscibilità del cliente al fine di renderlo edotto dell’imminente segnalazione del suo nominativo nei sistemi privati di informazioni creditizie, in ragione della persistente esposizione debitoria (cfr., in tale prospettiva, Collegio ABF di Milano, decisione n. 7216/2014 4442/2012; e Collegio ABF di NapoliRoma, decisione n. 856/ 20157180/2015)”. Di più ed oltre, richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni è patente l’esistenza della sofferenza nel pagamento di alcune rate dei finanziamenti in essere, così come la propria disponibilità a riconoscere precisa informativa resa al ricorrente nella fase pre-contrattuale che si sarebbe provveduto alla segnalazione del nominativo ai SIC competenti: questi ultimi risultano aver ricevuto e registrato dette segnalazioni. Come è noto la nozione di sofferenza che legittima l’intermediario ad attivare la segnalazione alla banca dati delle SIC coinvolte si può ravvisare in quella situazione di «grave difficoltà economica» (Cassazione 21428/2007) che, pur non traducendosi in uno status di incapienza irreversibile, sia di carattere non transitorio e dagli sviluppi non prevedibili, tale da rendere serio, concreto ed attuale il pericolo di irrecuperabilità del credito da parte ricorrente dell’intermediario. In buona sostanza la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo segnalazione in sede sofferenza è dunque giustificata quando la valutazione condotta dall'intermediario riveli una stabile e consolidata incapacità del debitore di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporisfar fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003Ebbene, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto dalle allegazioni delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “parti risulta pacifico che il decorso degli interessi debba essere considerato ricorrente abbia incontrato difficoltà nel rimborso dei finanziamenti ed altresì che lo stesso abbia ricevuto plurime comunicazioni scritte in merito, da ultimo anche raccomandate, tutte inoltrate all’indirizzo corretto di residenza quale risulta dai documenti versati. E’ quindi da ritenersi provato che il ricorrente è incorso in quelle situazioni che si possono definire “di sofferenza” non avendo provveduto a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa saldare nei tempi prescritti le rate dei finanziamenti in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionescadenza.

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DIRITTO. Il Sul ricorso verte su presentato la Commissione osserva che l’istanza d’accesso, per come strutturata e per la mole della documentazione richiesta – relativa a ben nominativi - appare volta ad effettuare un contratto controllo generalizzato sull’operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24, comma 3, della Legge 241/’90. L’accesso ex lege 241/’90, infatti, non può essere utilizzato a fini ispettivi per verificare un’attività che si sospetta indebita o di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesacui si vuole verificare, in conformità via esplorativa, la legittimità. La Commissione, pertanto, al costante orientamento dei Collegi ABF fine di contemperare il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi forza del combinato disposto dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo 7 e dell’art. 1370 c.c.: 10 della legge n. 241/1990, ritiene che non potendo parte ricorrente accedere a ….. posizioni, l’Amministrazione resistente consentirà all’accedente di prendere visione di un numero congruo di posizioni tra le cinque e le dieci - significativo ai fini della comparazione -. In tale ambito il ….. concorrente, cui i documenti richiesti in ostensione si riferiscono, non riveste tecnicamente la figura del controinteressato, risultando superflua la notifica allo stesso dell’istanza ricevuta; ciò perché, secondo la giurisprudenza amministrativa e l’indirizzo di questa Commissione, il partecipante ad una procedura selettiva ha implicitamente accettato che i propri dati personali possano essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti (a) sono rimborsabiliper tutte TAR Lazio, per la parte non maturataRoma, le commissioni Sez. III, n. 6450/2008, di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo recente ribadita da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporisT.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci15/02/2019, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016n. 48). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedonoL’amministrazione adita dovrà, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso consentire l’accesso alla documentazione nei sensi di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni cui sopra, con oscuramento dei soli dati sensibili o riservati, eventualmente contenuti nei documenti de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionequibus.

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DIRITTO. Il ricorso verte su La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli “enti pubblici non economici”. L’Ordine dei Farmacisti è un contratto ente pubblico non economico ausiliario dello Stato, sul quale vigilano alcuni ministeri. L’Ordine rappresenta tutti i farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la loro attività in diversi campi o settori produttivi, alcuni dei quali richiedono l’iscrizione obbligatoria all’Albo; sorveglia la correttezza dell’attività professionale degli iscritti e adotta, se necessario, provvedimenti disciplinari per l’inosservanza del Codice Deontologico. Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di finanziamentocui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni − in sede relazione al potere-dovere di estinzione anti- cipata dei contratti esaminare le domande di finanziamento per accesso −. La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la quota propria competenza. Quanto al merito, il ricorso deve ritenersi fondato, avendo parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede ricorrente indicato la sussistenza di estinzione anticipata; un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che non la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito ….., essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si rinvieneoccupa di pubblicare i recapiti, nella documentazione in attigli orari e i turni delle farmacie d’Italia. La Scrivente sottolinea, una compiuta descrizione peraltro, che gli elenchi inerenti alle farmacie di turno costituiscono dati consultabili e visionabili sui siti istituzionali. La Commissione rileva ancora che la turnazione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto farmacie è un servizio che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ASL adottano su parere dell’Amministrazione resistente, come dedotto dalla stessa ….. La Commissione per l’accesso ai sensi dell’art. 35documenti amministrativi, comma 2esaminato il ricorso, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabililo accoglie e, per la parte non maturatal’effetto, le commissioni invita l’Ordine dei Farmacisti a riesaminare l’istanza di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per accesso nei sensi di cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionemotivazione.

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DIRITTO. La controversia attiene alla presunta illegittimità della chiusura di un conto corrente da parte dell’intermediario resistente in quanto avvenuta senza un giustificato motivo. In relazione al rapporto di conto bancario corrente a tempo indeterminato, quale appunto quello che viene in rilievo nel caso di specie, ciascuna parte, e dunque anche l’intermediario, può liberamente recedere, avendo semplicemente l’onere di dare il preavviso nei termini di cui al contratto, ovvero in mancanza di quindici giorni (art. 1854 c.c.). Dalla documentazione agli atti non risulta il contratto stipulato dalle parti. Dalle condizioni di contratto di conto corrente pubblicate sul sito internet dell’intermediario resistente risulta invece che il recesso dell’intermediario è possibile senza preavviso qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo ovvero, nel caso in cui non vi sia un giustificato motivo, dando un preavviso scritto non inferiore a due mesi. In questo caso il preavviso di un mese concesso dall’intermediario non sarebbe sufficiente per l’esercizio del recesso ad nutum (la lettera di preavviso è datata 17-7-2015, il conto è stato chiuso il 14-8-2015). Peraltro, l’intermediario afferma nelle controdeduzioni che il recesso è avvenuto per giusta causa: tuttavia nella corrispondenza relativa alla chiusura del conto (preavviso di chiusura del 17-7-2015) si limita a comunicare che «A seguito di verifiche sulla gestione del conto di cui in oggetto, con la presente le comunichiamo che non ci è consentito proseguire nel rapporto di conto corrente con Lei intrattenuto. Pertanto La informiamo che si procederà nei prossimi giorni all’estinzione di tale rapporto». E di analogo tenore è anche il successivo avviso di chiusura del 14-8-2015. Nemmeno nelle controdeduzioni presentate a questo Arbitro la resistente è stata più chiara sulle ragioni della chiusura del conto, limitandosi a dichiarare in modo assai generico che «nello svolgimento della propria attività di analisi e monitoraggio riferita ai rapporti di Conti Xxxxxxxx, operata a norma del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha evidenziato una gestione anomala del conto corrente intestato al ricorrente conseguentemente ostativa alla regolare prosecuzione del rapporto». Una tale affermazione è, all’evidenza, del tutto inidonea a consentire una valutazione sulla effettiva sussistenza della giusta causa e pertanto insufficiente. Ritiene il Collegio tuttavia che la domanda di informazioni del ricorrente sia fondata anche nell’ipotesi che l’intermediario (diversamente da quanto egli stesso sostiene) abbia esercitato il diritto di recesso libero da un rapporto a tempo indeterminato ed indipendentemente dalla questione sopraesaminata del rispetto del termine di preavviso. Infatti, nei casi in cui è concesso il diritto di recesso ad nutum, libertà di recedere significa che l’atto di chiusura del conto corrente non trova fondamento nell’esistenza di una giusta causa e perciò il recesso stesso è in via di principio valido anche in assenza di eventi oggettivamente apprezzabili come “giustificato motivo”; ma ciò non esclude che in forza del generale principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1357 c.c.) l’intermediario debba esprimere le ragioni che l’hanno indotto ad interrompere il rapporto a tempo indeterminato. Al riguardo questo Collegio richiama il condivisibile insegnamento della Corte di cassazione secondo cui: «L'esercizio di un clausola che riconosca ad un contraente di recedere «ad nutum» dal contratto deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, anche al fine di riconoscere l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'esercizio di tale facoltà in modo non conforme a tali principi. Spetta al giudice valutare che l'esercizio del recesso non integri l'ipotesi di abuso di diritto; la valutazione deve essere più ampia e rigorosa laddove vi sia una provata disparità di forze fra i contraenti» (Xxxx. Civ., sez. III, n. 20106/2009). Il ricorso verte su principio enunciato dalla S.C. vale in particolar modo per gli intermediari creditizi, non soltanto per l’evidente disparità di forza contrattuale esistente fra le parti quando il cliente è (come nel caso di specie) un imprenditore individuale titolare di una microimpresa, ma anche in considerazione del dovere di favorire l’inclusione sociale e finanziaria gravante sul sistema bancario in generale e sui suoi singoli componenti, vale a dire il dovere di favorire l’accesso della collettività ai servizi bancari. Ne consegue che la banca, anche quando sia libera di non concludere un contratto o di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegioestinguerlo, nel merito, disattesa, negare ad un cliente la prestazione dei propri servizi deve comunque comportarsi in conformità dei principi di correttezza e buona fede e trasparenza. Sulla base di queste considerazioni, ad esempio, la normativa regolamentare e la giurisprudenza dell’Arbitro affermano costantemente che quando una banca riceve una richiesta di credito, pur essendo libera di non accoglierla, è però tenuta a riscontrare la domanda in tempi ragionevolmente celeri ed a comunicare al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa cliente le ragioni del diniego (cfr. Banca d’Italia – Comunicazione del 22-10-2007; Banca d’Italia - Comunicazione n. 993215 del 26-11-2012; e fra molti Collegio di Coordinamento, decisione Coordinamento - Decisione n. 6167/20146182/13; Collegio di Milano, Napoli – decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 20163181/15). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale Ritiene pertanto il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che anche nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni specie, quando l’intermediario eserciti la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede sua libertà di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per porre termine ad un rapporto di conto corrente con preavviso, il cliente abbia comunque diritto di conoscerne le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì ed eventualmente a sollecitare un controllo giurisdizionale sulle stesse, là dove il recesso appaia sorretto da considerarsi recurring finalità contrarie a correttezza e rimborsabili pro rata temporis buona fede (cfr. le citate pronunce n. 10003ad esempio, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In nel caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quintointenti discriminatori, la riduzione del costo totale del creditodi boicottaggio, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo per esercitare pressioni sul cliente in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, relazione a vicende estranee al vaglio del Comitato di valutazionerapporto bancario ecc.).

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l’accertamento della legittimità delle penali applicate dall’intermediario in seguito all’esercizio da parte del ricorrente del diritto di finanziamento, recesso da rimborsare mediante due contratti di cessione del quinto della pensionecredito d’imposta relativi al c.d. Il Collegio“superbonus 110%”, nel meritononché del diritto del cliente al rimborso del valore delle stesse per complessivi € 700,00. Preliminarmente, disattesava valutata l’eccezione d’incompetenza per materia sollevata dall’intermediario, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama secondo il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata quale la tipologia dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che ricorso non rientrano tra le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’artoperazioni e i servizi bancari e finanziari. 35A tal proposito, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio osserva che il par. 4, sez. 1, delle “Disposizioni sui sistemi di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione operazioni e servizi bancari e finanziari”, prevede che: “(…) all’ABF possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del quinto T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Si osserva, inoltre che il Collegio di Coordinamento ha già escluso - con pronuncia di tenore generale – che l’ABF possa conoscere di tutte quelle controversie, nelle quali si discuta della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatecorretta applicazione della normativa tributaria, in quanto materia specialistica e indipendentemente dalla complessità dell’accertamento in concreto richiesto all’Arbitro. Sulla base di tale premessa, il Collegio osserva anche che i contratti di cessione del credito d’imposta sono stati sottoscritti dal ricorrente secondo quanto previsto dall’art. 121 del D.lgs. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020, n. 77 Il citato articolo, rubricato “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile” dispone, infatti, che “1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”. Da tutto quanto sopra, emerge chiaramente che il convenuto non ha agito nello svolgimento di un servizio bancario, ma in veste di operatore economico abilitato dalle norme tributarie alla conclusione di contratti di cessione del credito con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsisuperbonus 110%, con riferimento alle “commissioni la conseguenza che deve ritenersi sottratta alla competenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario la pretesa posta a oggetto del ricorso introduttivo di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminariquesto procedimento. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteriPertanto, in linea con il citato orientamentoaccoglimento dell’eccezione d’incompetenza per materia formulata dall’intermediario, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionedeve ritenersi inammissibile.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un Collegio deve anzitutto rilevare l’infondatezza della domanda formulata dal ricorrente in via principale volta ad ottenere la restituzione integrale delle commissioni di intermediazione per presunta violazione dell’art. 1754 c.c. Ed infatti, risulta documentalmente che il contratto è stato eseguito e la provvigione mediatizia è stata pagata, sicché la pretesa nullità costituisce esclusivamente presupposto di un’azione di ripetizione d’indebito, la quale non può che esperirsi nei confronti del mediatore stesso; non sussiste, infatti, alcuna fonte idonea a configurare l’assunzione di una responsabilità dell’intermediario per l’ipotesi di invalidità del contratto di finanziamentomediazione; né, da rimborsare mediante cessione all’uopo, potrebbe giovare il collegamento negoziale, perché i contratti collegati restano distinti ed il collegamento vale esclusivamente ad istituire la loro interdipendenza ed a conferire una regolazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del quinto della pensione. Il Collegiovincolo contrattuale, onde essi simul stabunt, simul cadent: eventualità che, nel meritocaso di specie, disattesanon sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente (in termini, Xxxx. xxxxx., x. 0000/0000, xxxxx xxxx di Cass., 22.3.2013, n. 7255). Merita, invece, accoglimento la domanda relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125-sexies t.u.b. In conformità al costante orientamento alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi ABF in materiadi questo Arbitro, l’eccezione preliminare ed alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cfrcc.dd. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015recurring), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in materia di favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Per quanto concerne il criterio di contestazione da parte calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale. Posto quanto precede, dalla lettura della ricorrenteclausola contrattuale relativa alla commissione bancaria emerge che la stessa sia stata corrisposta al fine di remunerare attività eterogenee non tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi in tal caso, l’opacità delle clausola dipende dall’indistinto riferimento sia ad attività recurring ai sensi dell’art. 35(ad es., comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, “oneri per la parte copertura del differenziale per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del tasso degli interessi”: cfr. lett. a del contratto), sia ad attività up front. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione che, tenuto conto dell’estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), pari ad euro 90,36. Con riguardo alla commissione di intermediazione, emerge in modo evidente dalla relativa clausola contrattuale che la stessa è stata corrisposta al fine di remunerare attività concernenti l’intera durata del finanziamento: esemplari i riferimenti all’”amministrazione del finanziamento nel corso della sua intera durata” ed alla “garanzia non riscosso per riscosso”. Deve pertanto riconoscersi il diritto del ricorrente al rimborso, a titolo di commissione di intermediazione non maturata, le commissioni dell’importo di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporiseuro 2.769,06, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al netto del rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo effettuato in sede di conteggio estintivo e di euro 288,72. Il Collegio reputa retrocedibile, nel caso di specie, anche la quota parte relativa alle “spese di istruttoria”, in quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporisla descrizione contenuta nella relativa clausola contrattuale fa riferimento anche ad attività c.d. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014art. 5). Preso attoDeve pertanto riconoscersi il diritto del ricorrente al rimborso, quindia tale titolo, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamentodi euro 180,00. La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territorialidella natura seriale del ricorso (e v., considerate le restituzioni già intervenute in sede Coll. coord., n. 4618/2016 ed accordo del 24 giugno 2016). In considerazione di estinzionequanto precede, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere dall’intermediario l’importo complessivo di Coordi- namento decisione n. 5304/2013euro 3.039,42, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio a titolo di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) commissioni per il riconosci- mento delle spese legali in favore periodo di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80finanziamento non goduto, oltre interessi legali dal dalla data del reclamo al saldo(che ha valore di formale messa in mora) all’effettivo soddisfo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.P.Q.M.

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DIRITTO. Il ricorso verte Giova toccare in linea preliminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario. Secondo espressa previsione regolamentare, la competenza arbitrale è circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la correttezza del conteggio estintivo svolto dalla Banca, in applicazione del metodo di calcolo previsto dall’art. 9 del contratto. Non già il mero accertamento di una nullità originaria del contratto dello stesso; bensì il corretto criterio di determinazione della somma, dovuta a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto. Nel merito, la controversia ruota introno all’art. 9 del contratto. Recita l’art. 9: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Xxxxxx Xxxxxxxx-Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Xxxxxx e pubblicato su “il sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente tale cifra verrà convertita in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. Su tale clausola si è analiticamente pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5866/2015; con un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensioneiter argomentativo affatto condivisibile. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio coordinamento reputa che “l’art. 9 non esponga in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF calcolo applicabile in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione occasione dell’estinzione anticipata; tenuto conto tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice del Consumo). Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che non la clausola di cui si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art. 353, comma 2paragrafo 1 della stessa, del Codice del Consumo laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e dell’artdegli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Il Collegio di Coordinamento nnrileva la nullità – rilevabile officiosamente – dell’art. 10035/20169 del contratto, 10017/2016 10003/ 2016ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Sulla stessa linea anche la Corte Suprema, secondo cui la violazione della fondamentale regola della trasparenza determina nullità della clausola (Cass. Sez. III, 8 agosto 2011, n.17351). Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea «L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, […] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva». Il Collegio richiamadi coordinamento di questo Arbitro ha chiarito che, più specificamentetenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’approfondita alla nullità di una clausola abusiva ai sensi dell’art. 36 cod. cons. consegue l’applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio (sentenza n. 3995 del 24 giugno 2014). Nel caso di specie, il già menzionato art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B.. (corrispondente all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citateche abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore». In armonia con la quale Corte di Giustizia si pone l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui (confronta Xxxx. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686) l’accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il Collegio contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi. Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti. Posta la nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di coordinamento ha fatto cui all’art. 1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà svolgere il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di conteggio dell’anticipata estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatefinanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà sarà pari alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla parte ricorrenteclausola contrattuale nulla. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneOgni altra domanda o eccezione rimane assorbita.

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DIRITTO. La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto il diritto al risarcimento del danno, in conseguenza dell’inadempimento contrattuale dell’intermediario, nella prestazione del servizio incassi SSD. Il Collegio rileva, preliminarmente, l’estrema laconicità del ricorso, soprattutto sotto il profilo della ricostruzione dei fatti costitutivi della pretesa e, dunque, della esposizione della causa petendi. Non di meno, dall’esame congiunto del ricorso verte su un e del reclamo – oltre che dell’ulteriore documentazione allegata –, si desumono elementi sufficienti per ritenere ammissibile il ricorso, sotto il profilo evidenziato. Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che la società ricorrente non ha allegato copia del contratto di finanziamentoconto corrente e dell’accordo inerente il “servizio incassi SDD”, asseritamente conclusi con l’intermediario. Quest’ultimo, peraltro, ha riconosciuto l’effettivo svolgimento del servizio incassi, affermando di averne sospeso la gestione, in ottemperanza a una “disposizione interna” (della quale, peraltro, non produce evidenza). La gestione del servizio risulta, inoltre, documentata, nel periodo ottobre 2015 – gennaio 2016, dagli estratti conto nn. 4/2015 e 1/2016 (all.2 alle controdeduzioni). Dal 27/01/2016 non risultano registrate ulteriori operazioni di incasso SDD, per effetto della sospensione del servizio. La mancata produzione dei documenti contrattuali assume rilievo, rispetto all’onere della prova, incombente sulla ricorrente, della sussistenza e del contenuto del rapporto fonte delle obbligazioni asseritamente inadempiute e, dunque, dei fatti costitutivi della pretesa. Al riguardo, mette conto rilevare, innanzi tutto, che, vertendosi in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, è quanto meno dubbia l’ammissibilità della prova del rapporto contrattuale mediante equipollenti, quali presunzioni ovvero dichiarazioni confessorie, giusta il disposto dell’art. 2725, cod. civ. (cfr., da rimborsare mediante cessione ultimo, Cass., 27 aprile 2017, n. 10447, sul punto aderendo ai precedenti di Cass., 24 marzo 2016, n. 5919, Cass. 11 aprile 2016, n. 7068, Cass., 27 aprile 2016, n. 8395, Cass., 27 aprile 2016, n. 8396, Cass., 19 maggio 2016, n. 10331 e Cass., 3 gennaio 2017, n. 36). Vero è, d’altronde, che un recente orientamento della giurisprudenza di merito ha valorizzato le peculiarità della forma solenne di protezione, prevista in materia di contratti bancari (artt. 117, 126-quinquies, 127 T.U.B.) e di intermediazione finanziaria (art. 23 T.U.F.), in particolare, in punto di legittimazione a dedurre o eccepire il vizio; legittimazione, come noto, limitata al cliente, salvo il potere di rilievo officioso del quinto giudice, a vantaggio del cliente. In particolare, si è osservato che “se il cliente può chiedere l’esecuzione del contratto bancario amorfo, senza farne valere la nullità, non è evidentemente possibile negargli la possibilità di prova, applicando il limite previsto dall'art. 2725 c.c, per il contratto formale. La questione può essere esaminata anche dall'angolazione del giudice, ma le conclusioni non mutano: se il giudice, in mancanza di eccezione, non può rilevare la mancanza di forma scritta per dichiarare la nullità del contratto, non può neppure rilevarla per applicare in danno del cliente un limite probatorio previsto per il solo caso dei contratti formali” (Trib. Torino, 2 luglio 2015). Questo suggestivo orientamento della pensione. Il Collegio, nel giurisprudenza di merito, disattesaperaltro, presta il fianco alla possibile obiezione di un approccio “selettivo” alla disciplina della nullità; nel senso che l’interprete, movendo dalla ricostruzione degli interessi protetti dalla legislazione speciale, introdurrebbe deroghe ulteriori alla disciplina generale, rispetto a quelle espressamente previste dal legislatore (nel caso di specie: la legittimazione a dedurre il vizio, non anche la prova del rapporto). Emblematico di questo approccio è l’orientamento giurisprudenziale, che ritiene ammissibile la convalida del contratto nullo, per violazione della “forma di protezione”, nei casi in cui le parti abbiano, comunque, dato esecuzione al rapporto, in conformità tal modo disapplicando il chiaro disposto dell’art. 1423, cod. civ. (cfr., ad es., Trib. Verona, 23 marzo 2010. Ma contra, da ultimo: Cass., 11 aprile 2016, n. 7068). Osserva, al costante orientamento riguardo, il Collegio che il tema del formalismo di protezione, nei contratti bancari e di intermediazione finanziaria, è al centro di un ampio dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, con particolare riferimento al non agevole coordinamento dei Collegi ABF “frammenti di disciplina”, introdotti dalla legislazione speciale, con lo statuto generale della nullità, contenuto nel codice civile. Da ultimo, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla prova dell’avvenuta conclusione del contratto, con specifico riferimento all’ipotesi di produzione in materiagiudizio, l’eccezione preliminare da parte dell’intermediario, di carenza copia del testo contrattuale sottoscritto dal solo cliente, ma evocando una pluralità di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda questioni di retrocessione della quota assicurativa portata più generale (cfr. la citata ord. di Cass., 27 aprile 2017, n. 10447). L’assenza della documentazione contrattuale rileva, altresì, sotto un ulteriore e decisivo aspetto, che attiene all’osservanza dei princìpi e delle regole che governano il procedimento dinanzi a questo Arbitro. Al riguardo, il Collegio di CoordinamentoCoordinamento ha avuto modo di chiarire che “il giudizio avanti alla ABF deve necessariamente rispettare i principi generali del vigente sistema processuale civile. Il principio della domanda e il rispetto del contraddittorio sono cardini di tale sistema, decisione n. 6167/2014; cui il procedimento ABF non può sottrarsi. Ne consegue che il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa. Reciprocamente, il resistente ha l’onere processuale di addurre le argomentazioni (fattuali e giuridiche) idonee a contrastare la domanda e di produrre la documentazione ritenuta idonea allo scopo. Il giudicante (l’arbitro come il giudice) ha il potere – dovere di stabilire la corretta qualificazione giuridica delle questioni portate alla sua cognizione, ma non quello di prendere in esame situazioni di fatto diverse da quelle rappresentate dalle parti” (Coll. Xxxxx., Decisione N. 10929 del 15 dicembre 2016). Più di recente, il Collegio di MilanoXxxxxxxxxxxxx ha ulteriormente precisato che “in virtù del principio dispositivo, l’Arbitro bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni […]. Quanto poi alla prova dei fatti rilevanti (e specificamente contestati), richiama deve convenirsi che poiché l’Arbitro bancario deve decidere secondo diritto […] e quindi anche in base alla regola di giudizio sancita nell’art.2697 c.c.”. Ne consegue che “il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l’interesse a dimostrarlo” (Coll. Coord., Decisione N. 7716 del 29 giugno 2017). In conformità con i richiamati princìpi generali, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la domanda della ricorrente ha ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno subìto, in materia conseguenza di rimborsabilità delle commis- sioni una condotta illecita dell’intermediario, consistente nell’illegittima sospensione del servizio incassi SSD. L’allegazione di un “arbitrario e degli oneri unilaterale” “abbassamento” del fido, per contro, non goduti si traduce in alcuna specifica domanda, non avendo, inoltre, la società ricorrente neanche riproposto, in sede di estinzione anti- cipata dei contratti ricorso, le censure relative alla segnalazione in Centrale Rischi, presenti nella preliminare interlocuzione con l’intermediario. Sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle rispettive allegazioni, ritiene il Collegio che, anche ove si ritenessero provate la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes e l’inadempimento dell’intermediario, sotto il profilo dell’illegittima sospensione del servizio – nessuna rilevanza potendo, a tal fine, assumere la non meglio precisata “disposizione interna sul servizio incassi SDD”, richiamata dall’intermediario –, osterebbe all’accoglimento del ricorso l’assenza della prova di finanziamento per un danno, che costituisca la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporisconseguenza diretta e immediata dal dedotto inadempimento (artt. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio 1218, 1223, 1453 cod. civ.). Per vero, in sede di estinzione anticipata; tenuto conto ricorso, la società ricorrente si è limitata ad affermare che la sospensione unilaterale del servizio avrebbe causato un danno economico, in termini di mancati incassi, e un danno all’immagine. La generica allegazione di un danno patrimoniale, tuttavia, non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci è supportata da alcun elemento di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’artprova dei mancati incassi. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabiliIl danno all’immagine, per la parte non maturatacontro, le commissioni è soltanto affermato (da ultimo, sulla necessità della prova dell’effettivo pregiudizio, in tema di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporisdanno all’immagine, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette vocicfr. Cass. civ., inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nnsez. 10035/2016III, 10017/2016 10003/ 13-10- 2016, n. 20643). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.IL PRESIDENTE

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DIRITTO. Il ricorso verte su In via pregiudiziale vanno affrontate le questioni di rito sollevate dell’amministrazione resistente. Deduce in primo luogo il Comune che la ricorrente non avrebbe interesse all’impugnazione in quanto, sebbene sino al 31/12/2004 la medesima abbia gestito parte dei servizi affidati in via diretta alla XX.XX.XX., a partire dal 1/1/2005 la gestione degli stessi è cessata, e l’istante non ha dimostrato di avere in concreto risorse sufficienti per assicurare il proseguimento dell’attività, dato che il suo personale è stato interamente assorbito dalla suddetta società pubblica. L’eccezione è infondata. In base ad un consolidato principio giurisprudenziale gli imprenditori che svolgono la propria attività nel medesimo ambito economico cui si riferisce l’oggetto del contratto, vantano un interesse qualificato ad impugnare l’atto con cui l’amministrazione decide di aggiudicare il contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa stesso a trattativa privata (cfr. Collegio ex plurimis, T.A.R. Sardegna 11/6/2003 n°738, nonché Cons. Stato IV Sez., 15/2/2003 n°952, V Sez., 19/3/1999 n°292). Nel caso di Coordinamentospecie, decisione n. 6167/2014; Collegio è indubbio che la Oltrans Service soc. coop. a r.l. operi nel settore dei servizi socio-assistenziali, tanto è vero che, come riconosce la stessa amministrazione (memoria difensiva depositata in data 19/1/2005) parte delle attività cui si riferiscono le deliberazioni impugnate erano gestite, sino al 31/12/2004, dalla stessa cooperativa, per cui non è seriamente contestabile la sua legittimazione a proporre l’odierno gravame. D’altra parte, è irrilevante, ai fini di Milanoche trattasi, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoliogni verifica in ordine all’attuale possesso, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto di quest’ultima, delle risorse economiche ed umane occorrenti per lo svolgimento dei servizi assegnati a trattativa privata. L’interesse nella specie azionato dalla ricorrente non è quello ad aggiudicarsi l’appalto, bensì quello strumentale a che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35i servizi siano affidati mediante gara, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per alla quale la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso medesima aspira a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016)partecipare. Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce Comune deduce ancora l’irricevibilità del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteriricorso, in linea quanto la lesione sarebbe derivata in via immediata alla ricorrente dalla delibera consiliare n° 37 del 13/5/2004 con il citato orientamentocui l’ente ha deciso la costituzione della società pubblica cui affidare in via diretta numerosi servizi pubblici, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate mentre le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste successive deliberazioni nn°103 e 104 del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura 3/12/2004 sarebbero atti meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneconsequenziali.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di finanziamentodocumenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, da rimborsare mediante cessione quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511). Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesasindacato, in conformità al costante orientamento quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all’ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei Collegi ABF in materialavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, l’eccezione preliminare di carenza talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF Istituto in materia di rimborsabilità delle commis- sioni distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento solo conoscitivo, "la cui conoscenza sia necessaria per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporiscurare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 3524, comma 27, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabiliprimo periodo, per la parte non maturatal. 241/1990), le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso vale a favore del cliente delle suddette voci, inclusi dire gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata interessi dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014)formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto. Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “La Commissione osserva che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrentisindacato vanta un interesse differenziato, anche di natura assicurativacarattere difensivo, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021). D’altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di manovra commisurato all’esigenza non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell’istanza di esatta quantificazione delle voci accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionenon utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

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DIRITTO. Il In considerazione dell’eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente, il Collegio ritiene di doversi preliminarmente soffermare sulla verifica della propria competenza nella trattazione del ricorso verte su de quo. L’eccezione di incompetenza ratione temporis di questo Arbitro deve essere disattesa. Infatti, appare evidente come la ricorrente – in questa sede – non voglia far valere vizi genetici del contratto, quanto le vicende ad esso successive (verificatesi a partire dal mese di aprile 2009), afferenti all’esecuzione del rapporto e alla sua risoluzione. Tali vicende, come evidente, si collocano all’interno dell’ambito temporale affidato alla competenza di questo Arbitro. Tanto premesso, il Collegio procede ad esaminare nel merito la questione sottoposta al proprio esame. Dall’analisi della documentazione versata in atti appare evidente come sussista un collegamento negoziale tra il contratto di noleggio e quello di finanziamento, risultando questo espressamente volto ad assicurare il corrispettivo mensile convenuto tra le parti per il nolo dell’autovettura nel periodo convenuto. Sussistono, infatti, i presupposti di cui all’art. 121 TUB per poter ritenere che si tratti di un contratto di credito collegato. Ciò produce, in particolare, l’unitarietà causale dell’operazione economica, risolvendosi un una “interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso tra i due negozi fa sì che “l’esistenza, la validità, l’efficacia dell’uno influiscano sull’altro, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all’altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia per relationem determinato dal contenuto dell’altro, e così via” (cfr. Collegio Napoli, decisione 3443/2013). In considerazione del legame negoziale tra i contratti, si deve procedere a verificare, allora, se – sotto il piano oggettivo – possa ritenersi applicabile la disciplina del TUB in tema di credito ai consumatori, ovvero se la vicenda debba essere risolta applicando i principi generali, posto che la ridetta ricostruzione incide anche sul piano degli effetti della risoluzione. Al riguardo, non può sottacersi come il contratto stipulato dal ricorrente sia volto al finanziamento del noleggio di un’autovettura, la cui finalità risulta quella di conferire al noleggiatore il godimento di un bene mobile per un certo periodo di tempo e previo pagamento di un canone mensile. Del pari evidente è la circostanza che la materiale sottrazione del bene dalla disponibilità della ricorrente abbia indotto un’alterazione dell’originario sinallagma, con evidenti conseguenze anche sul piano del pagamento dell’importo finanziato. Si consideri, al riguardo, che nell’ambito delle vicende sottoposte all’attenzione di questo Arbitro non può sfuggire la circostanza che il noleggiatore abbia – al momento della sottoscrizione del contratto – incassato l’intero ammontare dovuto dalla ricorrente per tutta la durata del noleggio, beneficiando del finanziamento accordato alla cliente. Dunque, abbia ottenuto preventivamente il pagamento anche di tutte quelle rate successive alla risoluzione del contratto di noleggio. Inoltre, a seguito delle vicende intercorse, il noleggiatore ha alienato a terzi il veicolo, con suo esclusivo beneficio. Nonostante la qualificazione stessa del contratto, il Xxxxxxxx ritiene di non poter applicare al caso di specie le disposizioni di cui all’art 125-quinquies TUB, ponendosi una questione di diritto intertemporale, concernente la disciplina applicabile. Ora, a norma dell’art. 3, co. 3, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (come modificato dal successivo d. lgs. 14 dicembre 2010, n. 218), i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alla disciplina del Capo II del Titolo VI del TUB (nella quale è inserito il riportato art. 125 – quinquies rubricato all’inadempimento del fornitore) entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione (provvedimento della Banca d’Italia avente natura regolamentare del 9 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011). Il contratto in oggetto, concluso addirittura prima della emanazione della legge di modifica della richiamata disciplina, è pertanto estraneo alla sua portata applicativa (anche nel caso in cui si voglia considerare la norma in argomento, in quanto afferente al riparto del rischio contrattuale, direttamente applicabile). Tale circostanza, tuttavia, non esclude che al caso de quo possa applicarsi l’allora vigente disciplina consumeristica, di cui all’art. 42 d.lgs. 206/2005. Le circostanze descritte in fatto (e sostanzialmente avallate, oltre che dalla documentazione in atti, dallo stesso riconoscimento dell’intermediario della sussistenza di una correlazione causale tra finanziamento e compravendita) dimostrano l’esistenza di una specifica connessione, non occasionale ma strutturale e teleologica, tra il contratto di vendita e quello di finanziamento, da rimborsare mediante cessione i quali risultano coordinati dalle parti in vista del quinto della pensioneconseguimento di una funzione unitaria, ascrivibile alla fattispecie negoziale complessivamente considerata e sovrastante le cause dei singoli tipi di cui l’operazione è composta, sicché le vicende o la disciplina di ciascun negozio sono variamente destinate a ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia. Il CollegioLa norma dell’art. 42 del codice del consumo subordina, nel meritonei contratti di credito al consumo, disattesail “diritto di agire” nei confronti del finanziatore alla inutile costituzione in mora del fornitore. Ma, osserva il resistente, in conformità assenza di accordo di esclusiva (presupposto di operatività della norma) non possono, a mente degli artt. 6.1 e 6.4 delle condizioni generali di contratto, essere opposte all’intermediario le eccezioni relative al costante orientamento dei Collegi ABF rapporto di compravendita intervenuto tra il fornitore e il cliente. Sul punto è importante ribadire che una significativa sentenza della Corte di giustizia Ce del 23 aprile 2009 (n. C – 509/07) su questione pregiudiziale sollevata proprio da un giudice italiano (Trib. Bergamo, 4 ottobre 2007) ha affermato che, pure in materiaassenza dell’accordo di esclusiva, l’eccezione preliminare “il subordinare l’esercizio del diritto del consumatore di carenza procedere contro il creditore (finanziatore) alla condizione dell’esistenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario una clausola di esclusiva tra il creditore e il finanziatore contrasterebbe con l’obiettivo della direttiva 87/102/Cee” (prima direttiva sul credito al consumo). Ha quindi dichiarato il diritto del consumatore di procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento (con conseguente sospensione delle rate e restituzione di quelle già versate), sia pure prescindendo dalla protezione supplementare (risarcimento del danno) assicurata dalla vigenza di tale accordo. Tale sentenza ha prodotto in ordine alla domanda Italia talune similari pronunce di retrocessione della quota assicurativa merito (cfr. Trib Terni, 6 novembre 2009 che, per inciso, ha dichiarato nulla per contrasto con la disciplina delle clausole abusive la pattuizione secondo la quale era preclusa al consumatore, in assenza di accordi di esclusiva, la possibilità di eccepire alcunché al finanziatore) e omologhi, ormai consolidati, orientamenti di questo Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Collegio di CoordinamentoNapoli, decisione decisioni n. 6167/2014917/2010; 1054/2010; 678/2011; 1131/2011; 2011/2011; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 917/2010). Dunque, la ricorrente avrà diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e il rimborso delle rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente pagato. Ne discende che – stante la legittimità delle richieste di risoluzione e rimborso avanzate dalla ricorrente, essendo ormai da tempo venuta meno la causa del finanziamento – illegittima deve ritenersi la segnalazione del nominativo della ricorrente presso il sistema gestito da Crif. Infatti, sebbene la resistente abbia dato prova di aver rispettato la procedura richiesta per procedere all’iscrizione, anche tramite l’invio del rituale preavviso, difettano i requisiti sostanziali per l’iscrizione. Infatti, le prestazioni richieste non erano affatto dovute da tempo e l’iscrizione pare, piuttosto, assumere i connotati di uno strumento di pressione utilizzato per ottenere l’adempimento. Stante l’illegittimità della segnalazione, dunque, la resistente dovrà attivarsi per la cancellazione del nominativo iscritto, laddove non vi abbia già provveduto. Quanto, invece, alla richiesta di risarcimento del danno patito, in mancanza di qualunque prova da cui far discendere l’effettività del pregiudizio lamentato e dovendo escludersi che possa aderirsi alla teoria del c.d. “danno non patrimoniale in re ipsa”, automaticamente desunto dalla violazione di una regola di condotta contrattualmente stabilita (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 20152210/2011), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta questa non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionetrovare accoglimento.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un In via preliminare, il Collegio rileva che la ricorrente ha chiesto all’ABF di intervenire, affinché l’intermediario “proceda all’acquisto dei crediti per i massimali previsti dal contratto” esentandola “da obblighi ed oneri derivanti dall’esigibilità degli stessi”. In proposito, l’intermediario non solleva eccezioni in merito all’eventuale natura costitutiva della domanda, estranea alla competenza dell’ABF. Tuttavia, secondo l’orientamento dei Collegi ABF, la domanda può essere interpretata come richiesta di accertamento dell’obbligo dell’intermediario di acquistare pro-soluto il credito relativo al contratto di finanziamentolocazione alle condizioni pattuite e dell’inadempimento della resistente di detto obbligo, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensionenon essendosi resa disponibile ad acquistare i crediti alle condizioni previste in contratto. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla Si può giungere a questo esito anche perché una domanda di retrocessione della quota assicurativa accertamento è sempre implicita in una domanda, pur vietata all’ABF, di pronuncia costitutiva (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e 6974/2016; Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 20157456/2016). La vicenda verte sull’asserito inadempimento della resistente di un contratto atipico denominato “Affitto Assicurato”, richiama stipulato il costante indirizzo interpretativo 27.11.2012, in virtù del quale la ricorrente avrebbe il diritto a cedere pro soluto crediti derivanti da un contratto di locazione. Dalle condizioni generali di contratto si desume che la ricorrente ha diritto a cedere pro soluto crediti derivanti dal contratto di locazione, i quali al momento della cessione devono esser “certi, reali ed esigibili”, entro i valori massimi negozialmente fissati di € 9.000,00 per i canoni di locazione e di € 2.500,00 per le spese legali relative alle procedure di sfratto. L’acquisto dei Collegi ABF crediti si perfeziona in materia seguito al rispetto di rimborsabilità una specifica procedura stabilita nell’art. 3 delle commis- sioni condizioni generali. Tra gli altri adempimenti, parte ricorrente (e degli oneri xxxxxxx) doveva accettare e rinviare “nel termine perentorio di 30 giorni” la proposta di acquisto inviatale dall’intermediario, il quale “non goduti in sede si rende disponibile fin d’ora ad acquistare crediti corrispondenti a canoni di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento locazione dovuti per il rilascio dell’immobile senza il dovuto preavviso” (lett. e). Analoga procedura è disposta dall’art. 5 per la quota parte non maturata ovvero secondo cessione dei crediti per le spese legali derivanti dallo sfratto, il criterio proporzionale ratione temporisquale prevede che la resistente doveva accettare e rinviare “nel termine perentorio di 30 giorni” la proposta di acquisto inviatale dall’intermediario (lett. Considerato b). Ai sensi dell’art. 8 l’intermediario è espressamente liberato dall’obbligo di acquistare in caso di mancato rispetto delle procedure delle procedure di cui agli art. 3 e 5 (lett. a). Innanzi tutto, ritiene il Collegio che Il contratto in oggetto può esser qualificato come un contratto atipico ad effetti obbligatori, con il quale l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede si obbliga ad acquistare pro soluto crediti derivanti dal contratto di estinzione anticipata; tenuto conto locazione, a condizione che non il cliente rispetti determinati termini e procedure. Con il predetto contratto dunque si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci realizza l’assunzione dell’obbligo di costo oggetto di contestazione acquisto da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’artresistente dei crediti della ricorrente nei confronti del conduttore di un immobile di sua proprietà. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per Xxxxxxxx negozio persegue così la parte non maturata, le commissioni funzione di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso garantire il cedente per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per caso di ritardo o inadempimento del conduttore, il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore che ben si concilia con la causa variabile che caratterizza la cessione del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” credito (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016Napoli, 10017/2016 10003/ 2016n. 8653/2017). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce In esecuzione del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatecontratto, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi comunicazione del 31.05.2016 (criterio ricevuta il 10.06.2016) l’intermediario formulava proposta di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi acquisto di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, crediti derivanti dal contratto di locazione scaduti per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola un totale di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”€ 8.604,00, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversiacui € 7.875,00 (per i mesi dicembre 2014-ottobre 2015, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione considerata metà della opacità delle relative clausolemensilità di dicembre 2014, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedonopoiché l’altra metà risulta pacificamente essere stata versata dal conduttore), pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato e € 729,56 per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo spese legali. In data 27.06.2016 la ricorrente contestava la quantificazione operata dall’intermediario, indicando quali importi corretti § 9.000,00 per i canoni scaduti e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte pagati in applicazione del criterio pro rata temporismassimale, secondo giacché conteggiava tutto il prospetto 2015 e due mezze mensilità (dicembre 2014 e gennaio 2016), e € 860,00 per le spese legali; ha inoltre osservato che seguegli obblighi e gli oneri di cui al punto 4 (notifica di cessione) e al punto 7 (cause pendenti) della lettera di cessione non corrispondono alle condizioni contrattuali: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide pertanto, tali costi li imputava a carico del cessionario. L’intermediario, con comunicazione del 4.07.2016, confermava l’importo indicato nella suddetta proposta e specificava che la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, stessa si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità riferiva ai principi fatti propri canoni da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborsodicembre 2014 a ottobre 2015, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoriain considerazione del fatto, anch’esso pacifico ed indiscusso, che la permanenza dei conduttori all’interno dell’immobile è stata (dalla ricorrente) dimostrata per tabulas sino al mese di ottobre e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazioneoltre”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di Con riscontro del 28.07.2016 parte ricorrentericorrente ribadiva quanto già contestato precedentemente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento salvo mostrare disponibilità alla quantificazione delle spese legali in favore € 729,56. Infine, l’intermediario, in data 11.08.2016, dava atto del mancato rispetto del termine perentorio da parte della ricorrente e si dichiarava non più disponibile all’acquisto dei crediti. Sulla base di quanto ora esposto, il Collegio rileva che parte ricorrentericorrente aveva diritto a cedere pro soluto i crediti corrispondenti ai canoni maturati sino alla riconsegna dell’immobile, la quale risulta avvenuta a dicembre, come da provvedimento di convalida di sfratto del 28 gennaio 2015, con formula esecutiva apposta il 16.02.2015, ma con data di esecuzione del 27.02.2015. Infatti, dal verbale di rilascio d’immobile, prodotto dall’intermediario, risulta che in data 13.10.2015 i conduttori erano ancora presenti nell’appartamento che non hanno riconsegnato. Inoltre, l’ufficiale giudiziario, impossibilitato a procedere, ha rinviato l’esecuzione al 02.12.2015 con richiesta dell’intervento della forza pubblica. Di conseguenza, il massimale previsto dal contratto e richiesto dalla ricorrente viene raggiunto, considerando le 12 mensilità del 2015 (€ 750 x12) e il mese di dicembre 2014, pur se computato per metà canone. Il Collegio accoglie parzialmente pertanto ritiene che la proposta formulata dall’intermediario sia stata non corretta, dovendosi ritenere accertato il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla diritto della parte ricorrente alla cessione dei crediti per l’importo massimo di € 9.000,00. Per ciò che attiene le spese legali, senza considerare le spese vive, di cui la ricorrente non allega elementi di prova, l’importo complessivo risulta pari a quanto indicato dall’intermediario nella proposta, ossia € 729,56 (somma peraltro accettata dalla ricorrente nella corrispondenza intervenuta prima del ricorso). A questa possono essere aggiunti € 50,00 (a titolo di euro 3.373,80ricevuta deposito UNEP-Milano) risultanti dal verbale di rilascio dell’immobile prodotto dall’intermediario, oltre interessi legali dal reclamo al saldoper un totale di 779,56. Quanto agli oneri di cui a punti 4 e 7 della proposta di cessione formulata dall’intermediario, il Collegio osserva che questi non risultano dovuti in quanto contrattualmente non contemplati, quindi non accettati dalla ricorrente e a questa non imputabili. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’obbligo dell’intermediario di acquistare i crediti della ricorrente, ai sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo contributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamentoA proposito della prima eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca resistente, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabilideve rilevare che, per la parte non maturataquanto qui rileva, le commissioni Disposizioni sui sistemi di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna risoluzione stragiudiziale delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia stabiliscono quanto segue: «Se la richiesta del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatericorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, con riferimento al rimborso delle commissioni la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro» (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ringsez. I, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti§ 4). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola Nel caso di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”specie, la banca resistente ha asserito che l’asse ereditario di cui voce si tratta avrebbe un valore di costo € 273.731,48. La domanda dei ricorrenti ha tuttavia a oggetto un sesto di tale valore, cosicché l’importo richiesto non è superiore a € 100.000,00. L’eccezione pregiudiziale della banca resistente a proposito del valore della controversia è pertanto respinta, perché infondata in fatto e in diritto. Dando continuità alle precedenti decisioni di questo Arbitro, deve essere invece accolta l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca resistente a proposito del difetto di contradditorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari. Com’è stato più volte affermato da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate questo Arbitro, infatti, sussiste un litisconsorzio necessario tra i coeredi di un correntista, il quale preclude di liquidare a favore di uno di essi la quota ereditaria di sua spettanza senza il consenso degli altri ovvero in loro contraddittorio (ad attività preliminari. A supporto si richiama es., v. la decisione del Collegio di coor- dinamento Roma n. 5031/2017 283 del 2013). Il contrasto giurisprudenziale che pronunciandosi su clausole relative si era formato al riguardo è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 24657 del 28 novembre 2007, la quale ha aderito all’orientamento interpretativo secondo il quale i crediti non si dividono automaticamente tra i coeredi, in proporzione alle “commissioni bancarie”rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. A fondamento di tenore analogo tale decisione, che questo Xxxxxxx ritiene di condividere, è stato messo in rilievo che la regola tradizionale della divisione automatica delle obbligazioni tra i coeredi (nomina hereditaria ipso iure dividuntur) è stata sancita dall’art. 752 c.c. riguardo ai «debiti e pesi ereditari», e non anche riguardo ai crediti ereditari, i quali sono piuttosto specificamente disciplinati dagli artt. 727 e 757 c.c. Ne consegue che, secondo quanto è stato affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella sentenza citata, «i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a quella formulata nel contratto far parte della comunione ereditaria». Tale soluzione soddisfa la duplice esigenza di conservare l’integrità dell’asse ereditario e di evitare che singole iniziative possano compromettere l’esito dello scioglimento della comunione. Né può giungersi a diversa e opposta conclusione sulla base della norma dettata dall’art. 1314 c.c., la quale riguarda la divisibilità del credito in controversiagenerale, si ma non attiene specificamente al credito dei coeredi. Secondo il costante orientamento di questo Arbitro, occorre tenere distinti da un lato l’accertamento del credito ereditario nei confronti di un terzo, al quale ciascun coerede è espresso per legittimato singolarmente; dall’altro lato, l’accertamento della singola quota ereditaria del condividente, che non può essere disposto se non in contraddittorio con tutti gli altri coeredi. Infatti, come le domande di divisione ereditaria devono essere proposte nei confronti di tutti gli eredi in quanto litisconsorti necessari (art. 784 c.p.c.), così anche lo scioglimento della comunione e l’accertamento delle singole quote non può avvenire che in contraddittorio con tutti i coeredi ovvero con il loro consenso unanime. Mancando il consenso degli altri coerenti, il rifiuto opposto dalla banca resistente a liquidare ai ricorrenti la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausolequota ereditaria che spetta a ciascuno di essi è pertanto legittimo, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso perché giustificato dall’esigenza di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni tutelare anche la propria disponibilità a riconoscere alla posizione nei confronti di eventuali successive pretese da parte ricorrente la differenza tra quanto degli altri coeredi (in tal senso, v. già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia decisioni del Collegio di Coordinamento Roma n. 6167/2014952 del 2011 e n.1064 del 2012). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto merita di finanziamentoessere accolto nei limiti appresso indicati. Quanto alla nota dell’11.12.2009 prot. 24796, da rimborsare mediante cessione con cui l’Ufficio Scolastico Regionale del quinto Lazio ha trasmesso all’Ufficio scolastico provinciale di Roma l’esposto presentato dal ricorrente contro la delibera del Consiglio d’Istituto della pensioneS.M.S. ……………………. Il Collegioper l’istituzione della settimana corta, nel meritonon vi è ragione per non riconoscerne l’ostensibilità al ricorrente. Anche la nota, disattesadatata 11.1.10, e recante numero di protocollo 24796/A, con cui l’Ufficio scolastico provinciale di Roma chiedeva al Dirigente scolastico della S.M.S. una relazione approfondita sui fatti oggetto del gravame proposto dal ricorrente è pienamente accessibile. A diversa conclusione si deve pervenire con riferimento alla relazione trasmessa dal predetto Ufficio scolastico provinciale, trasmessa in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa data 4.2.2010 (cfrprot. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015505), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia al fine di rimborsabilità soddisfare la richiesta di invio delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede necessarie controdeduzioni difensive a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio menzionato nella nota del 24.2.2010 inviata dal Dirigente dell’U.S.P. di estinzione anti- cipata dei contratti Roma all’odierno ricorrente. Si tratta di finanziamento una relazione che, contenendo elementi necessari per la quota parte non maturata ovvero secondo difesa in giudizio dell’Amministrazione, è destinata ad essere trasfusa in una nota qualificabile come corrispondenza inerente ad una lite in atto tra il criterio proporzionale ratione temporisricorrente e l’Amministrazione. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio Qualora fosse consentito l’accesso alla relazione in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’artquestione verrebbe elusa la norma contenuta nell’art. 352, comma 21, lettera c) del Codice d.P.C.M. n. 200 del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, 1996 – contenente il regolamento recante norme per la parte non maturata, le commissioni disciplina di intermediazione (categorie di documenti formati o comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore accesso – che esclude l’ostensibilità della corrispondenza inerente ad una lite in atto che coinvolga l’Amministrazione. Ne deriva la legittimità del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio rigetto dell’istanza di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari accesso in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti)alla nota prot. Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella 505 del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio 4.2.2010 La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla in parte ricorrente la somma qua ed invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai accesso nei sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo cui in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionemotivazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto è fondato, e va accolto. Con il gravame in epigrafe la **** s.p.a. ha impugnato il verbale di finanziamentogara del tre febbraio 2005, da rimborsare mediante cessione relativo all’appalto di fornitura di autocarri con permuta necessari per l’esecuzione dei lavori affidati alla **** indetto dal Comune di Palermo, con importo a base d’asta di Euro 367.000.000, nella parte in cui il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente “poichè la polizza assicurativa non riporta la clausola “a semplice” richiesta scritta della stazione appaLtante così come previsto dall’art. 30 comma 2_is della L. 10994 e successive modifiche e integrazioni ed espressamente richiesto dal bando di gara”, nonchè il successivo verbale di gara del quinto della pensione15 febbraio 2005 di aggiudicazione definitiva dell’incanto in favore dell’impresa controinteressata **** s.r.l. Il CollegioI primi due motivi, nel meritoper la loro connessione logica, disattesapossono essere esaminati congiuntamente. Con il primo mezzo, la ditta ricorrente censura gli atti gravati per eccesso di potere per carenza istruttoria, genericità e travisamento dei fatti. La polizza presentata dalla ricorrente non reca, è vero, la parola “semplice” dopo “richiesta”, ma ciò non implica mancata copertura fideiussoria, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF quanto la polizza non contrasterebbe con l’art. 30 comma 2 bis L. 10994. Infatti, l’art. 4 delle condizioni di polizza reca espressa dicitura per cui il pagamento delle somme dovute in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine base alla domanda di retrocessione polizza stessa deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione richiesta scritta da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring dell’Ente garantito, ed inoltre la garante Società ***** di assicurazioni non godrà del beneficio di preventiva escussione dell’obbligato ai sensi dell’art. 351944 c.c. Nel secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dei principi di massima partecipazione alla gara; violazione dell’art. 6, comma 21, del Codice del Consumo e dell’artlettera B, della legge 7.8.1990 n. 241. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabiliL’esclusione da una pubblica gara potrebbe avere legittimamente luogo solo se rispondente ad un interesse dell’Amministrazione, che nella specie non sarebbe stato leso dal tenore della garanzia rilasciata dalla ricorrente; mentre, per la parte non maturatatale ragione, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario l’esclusione sarebbe derivata da un inutile ed ingiustificato formalismo. I due motivi sono fondati, e devono essere accolti. La questione nodale della presente controversia si risolve, alla luce dei motivi di ricorso, nell’interpretazione della polizza depositata dalla ricorrente presso il seggio di gara, e nella sua rispondenza, o non, alle finalità perseguite dal bando di gara, mediante disposizione dettata a pena di esclusione, e che, per quanto qui interessa, imponeva l’operatività della garanzia “entro 15 giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante.” La previsione del bando qui in esame è aderente a quanto disposto dall’art. 4 D.M. 1232004, che ha manifestato nelle controdeduzioni il seguente tenore: “Escussione della garanzia- Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 (ossia con lettera raccomandata indirizzata alla sede del garante) e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.” La clausola in questione, da apporre al negozio avente funzione di garanzia, serve pertanto ad evitare che il Comune, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte dell’impresa, sia onerato, per conseguire il risarcimento, del preventivo esperimento di un’azione giudiziaria, per sua natura recante un certo margine di aleatorietà, e che, in ogni caso, per salvaguardare i propri diritti, l’Amministrazione sia costretta ad affrontare formalità più gravose che non l’invio di una semplice lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del soggetto garante; formalità che, se non rispettate appieno, o non precedute da altri adempimenti preliminari, rendano tale richiesta più difficoltosa e meno certa nei suoi esiti. Ciò è confermato dalla parallela previsione, contenuta sia nella medesima clausola del bando che nel citato D.M. 1232004, del beneficio dell’esonero dalla preventiva escussione, previsto a favore dell’Amministrazione, la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente quale, per effetto di esso, non sarà neppure onerata di richiedere l’adempimento al debitore prima di potersi rivolgere, al medesimo fine, al garante. Se tale è la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo funzione della clausola in questione, l’omissione della parola “semplice” nel formulario predisposto dal garante, e sottoscritto dalla ricorrente, non può elidere la causa della clausola, come sopra evidenziata. Infatti, essendo presente nell’art. 4 della polizza prodotta in sede di conteggio estintivo gara dalla **** s.p.a. la previsione per cui il pagamento dovuto dal garante sarà effettuato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta scritta dell’Ente garantito, è evidente che, in caso di inadempimento, il Comune non sarà onerato alla proposizione di preventiva azione giudiziaria o di altre formalità, ma potrà ottenere il risarcimento previa semplice lettera raccomandata inviata al garante; in altri termini, l’Amministrazione, ove ciò si renda necessario, potrà agevolmente esercitare i propri diritti verso il garante, mercè la sola segnalazione dell’inadempimento mediante lettera raccomandata. Se così è, il contenuto della polizza prodotta dalla ricorrente risponde in pieno all’interesse dell’Amministrazione tutelato dalla clausola del bando sopra riportata, la cui portata si è individuata in precedenza. Le parti resistenti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno evidenziato le differenze sostanziali tra il negozio fideiussorio e le garanzie atipiche, quali l’assicurazione fideiussoria o cauzionale ed il contatto autonomo di garanzia, ed hanno sostenuto che il bando, prevedendo la presenza della clausola “a semplice richiesta” nelle polizze richieste ai concorrenti, avrebbe richiesto la produzione di queste ultime, atte a garantire gli interessi dell’Amministrazione di più e meglio della fideiussione codicistica, in quanto spet- tante esse –proprio perchè slegate da vincoli di accessorietà- non recherebbero tra i propri effetti naturali l’opponibilità al creditore, da parte del garante, delle eccezioni che quest’ultimo potrebbe opporre al debitore principale (art. 1945 c.c.), oltre che delle tipiche eccezioni di liberazione del fideiussore (art. 1956 c.c.) e di decadenza dalla garanzia in base all’applicazione caso di scadenza dell’obbligazione principale e di mancata proposizione, da parte del criterio pro rata temporiscreditore, delle proprie istanze verso il debitore principale (art. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/20141957 c.c.). Preso attoL’eccezione deve essere disattesa. Come sopra spiegato, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute l’art. 4 della polizza prodotta in sede di estinzionegara dalla ricorrente consente al Comune di ottenere dal garante quanto è dovuto, respinte le eccezioni dell’intermediario in caso di inadempimento del garantito, soltanto mediante l’invio di una lettera raccomandata alla sede legale del garante stesso, senza che siano configurabili oneri diversi da quello appena citato (come prevede anche il citato D.M. 1232004). A tale previsione negoziale si affiancano -inserite nello stesso comma primo dell’art. 4- quella che esclude la necessità di preventiva escussione del debitore inadempiente, e quella per cui, sul parallelo piano dei rapporti garante-debitore, sarà sufficiente un semplice avviso inoltrato dal primo al secondo perchè il garante effettui il pagamento in favore del Comune. Inoltre, sul medesimo piano, una volta che abbia soddisfatto i diritti del Comune, il garante può senz’altro –ai sensi del seguente art. 5- conseguire il rimborso delle somme pagate, rivalendosene verso il debitore (che non potrà sollevare eccezioni di sorta), e surrogarsi nei suoi confronti nei diritti già spettanti all’Amministrazione creditrice. Sicchè bisogna concludere che, per la natura della clausola negoziale oggetto della controversia, e per gli altri elementi sopra considerati, la polizza prodotta dalla ricorrente a corredo della propria offerta ha le richieste medesime caratteristiche dei sopra citati negozi di garanzia non informati a vincolo di accessorietà con l’obbligazione principale (e delle cui vicende essi non risentono in senso limitativo del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporisdiritto a conseguire il risarcimento); il che è confermato, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide tra l’altro, da numerosi, ulteriori, elementi evidentemente incompatibili con la fideiussione tipica, quali la qualificazione di “risarcimento” conferita dal formulario approntato dall’assicuratore alla somma richiesta da pagarsi in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, dal brevissimo termine entro cui deve essere effettuato tale pagamento (quindici giorni, come previsto dal D.M. 1232004), nonchè dalla parte ricorrenterinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Quanto Da ciò consegue che, perchè la garanzia possa operare, il Comune non risulta onerato degli adempimenti di cui all’art. 1957 c.c., nè può essere destinatario delle eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; e, quanto alla liberazione del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art. 1956 c.c., essa risulta esclusa in radice, oltre che dalla mancanza di accessorietà tra obbligazione principale e negozio di garanzia, anche dalla stessa natura del rapporto tra Comune e soggetto partecipante alla gara, che, evidentemente, esclude qualsivoglia concessione di credito dal primo al secondo. Deriva da quanto sopra che i provvedimenti gravati non resistono alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso, giacchè, l’omissione della dizione “semplice” prima della parola “richiesta” nell’art. 4 della citata polizza non è suscettibile di ledere alcun interesse dell’Amministrazione, ma è, al contrario, conforme al bando di gara ed agli interessi legalipubblici che con la sua formulazione il Comune ha inteso tutelare. Con il terzo mezzo di gravame la ricorrente ritiene sussistere a carico degli atti impugnati eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa deduce che vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto a quanto deciso dal seggio di gara per la concorrente **** s.r.l., la cui polizza pure non presentava la dizione “a semplice” prima di “richiesta”, ma la cui offerta è stata giudicata ammissibile, perché si rileva che essi devono essere riconosciutisarebbe trattato, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda quel caso, di mero errore materiale. La difesa della controinteressata eccepisce, sul punto, che la ricorrente non avrebbe interesse a svolgere tale censura, perchè l’avvenuta esclusione della **** s.r.l. sarebbe irrilevante. L’eccezione è palesemente infondata, poichè la questione della mancata esclusione di un terzo è stata dedotta unicamente quale parametro cui riferirsi per adombrare un presunto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’esclusione subita dalla ricorrente, che versava nelle medesime condizioni, e dunque, in relazione alla formulazione del motivo in esame, costituisce necessario presupposto, senza il quale il mezzo risulterebbe inammissibile. Ciò premesso, osserva il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoriache anche detto motivo è fondato, e deve essere accolto. Alle pagine 2-3 del verbale di gara del 3 febbraio 2005 si legge espressamente che la **** s.r.l. ha prodotto polizza conforme allo schema di cui al ridetto D.M. 1232004, anche se in detto documento non risarcitoria” ne deriva era stata inserita, per errore materiale, la locuzione che a semplice”, e ciò perchè su di un documento allegato a detta polizza era presente la clausola per la quale la Società garante si obbligava ad effettuare il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamopagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante. In effetti, inteso quale atto formale l’allegato alla polizza prodotta in sede di messa in mora gara dalla **** s.r.l., prevede la rinuncia, da parte del creditore garante, al beneficio della prestazionepreventiva escussione, nonchè l’obbligo di questi “ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante”. Quanto alle spese legali e Risulta, allora, evidente da quanto detto nell’esaminare i primi due motivi di difesa tecnica in favore di parte ricorso, che la polizza rilasciata dalla **** s.r.l., aveva contenuto sostanzialmente eguale a quella prodotta dalla ricorrente, rispondente a quanto imposto dal bando di gara; e che, tuttavia, in quella circostanza il seggio di gara aveva correttamente inteso il senso e il valore della polizza in questione, e l’aveva ritenuta conforme al bando di gara, ammettendo la richiesta non può accogliersi, accertato citata società a concorrere; cosa che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (aveva fatto, in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) eguali condizioni, per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte l’impresa ricorrente. Il Pertanto sussiste il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento lamentato dalla ricorrente. In definitiva, i tre motivi d’impugnazione devono essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti gravati. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, osserva il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della proceduraessa è del tutto indeterminata, e alla che per questo deve essere dichiarata inammissibile. Conclusivamente, il ricorso, per la sua parte ricor- rente demolitoria, è fondato e deve essere accolto, mentre va dichiarata inammissibile la somma domanda di euro 20,00, quale rimborso risarcimento dei danni. In relazione agli specifici profili della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni controversia si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione giudizio tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionetutte le parti.

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DIRITTO. Il In via preliminare, occorre osservare che la ricorrente non formula precise domande all’Arbitro bensì, dopo aver rappresentato le vicende sopra descritte ed in particolare la sequenza dei reclami rimasti inevasi, conclude con un apodittico: “dal che la presente azione”. Tuttavia, secondo un orientamento ormai consolidato dell’ABF (Collegio di Roma, n. 656/2014, n. 1323 del 2013 e n. 2648 del 2011; Collegio di Napoli, n. 2140 del 2012), anche in mancanza di un’esplicita domanda formulata nel ricorso, la richiesta del ricorrente può essere individuata dal Collegio sulla base di un esame complessivo del ricorso verte su stesso, esteso sia alla parte espositiva sia alle relative conclusioni. Tanto premesso, sulla base della documentazione disponibile il Collegio ritiene di dover individuare l’oggetto dell’istanza nella richiesta di documentazione, avanzata dalla ricorrente in qualità di garante, concernente il rapporto bancario facente capo al debitore principale. Per quanto riguarda un’eventuale richiesta di risarcimento del danno, essa non viene chiaramente formulata dalla ricorrente neppure in sede di reclamo (nella lettera del 13.11.2015, il legale rappresentante della ricorrente fa solo un generico riferimento all’esistenza di un “grave pregiudizio” per le ragioni della sua assistita) e la difesa della banca sul punto appare più che altro tuzioristica. Così delimitato il perimetro della controversia, l’eccezione di incompetenza dell’Arbitro ratione temporis avanzata dall’intermediario non risulta fondata. È vero che dagli atti risulta come i contratti in questione (mutuo e fideiussione) siano stati stipulati nel 2005 e che in base alle regole di funzionamento dell’ABF non possono essere sottoposte all’Arbitro le «controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» (par. 4, sez. I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari). Tuttavia nel caso di specie non si tratta di accertare la validità di un contratto anteriore al 2009, bensì di finanziamentoverificare il corretto adempimento da parte della banca dei doveri nascenti dal contratto stesso e dalla legge in occasione della presentazione della richiesta di documentazione da parte della ricorrente. Tanto premesso, da rimborsare mediante cessione la pretesa della ricorrente va vagliata in relazione a quanto disposto dal T.U.B. e dalle disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia. L’art. 119, 4° comma, del quinto Testo unico bancario (D.lgs. n. 385/1993) dispone al riguardo che: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della pensionedocumentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». A loro volta, le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari del 29.7.2009, emanate dalla Banca d’Italia, stabiliscono (Sez. IV, par. 4 – Richiesta di documentazione su singole operazioni) che: «Il Collegiocliente, nel meritocolui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, disattesaa proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in conformità essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al costante orientamento cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese». Dal dato testuale delle norme richiamate risulta chiaramente che la legittimazione a chiedere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari spetta al «cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei Collegi ABF in materiasuoi beni». In alcuni precedenti l’ABF ha attribuito la legittimazione attiva alla proposizione dell’istanza ex art. 119, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa co. 4, T.U.B. anche al garante (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 1037/2016; Collegio Roma, decisione 2306/14; nonché, ma con orientamento più restrittivo, Collegio Napoli, decisione 1447/2010) ritenendo che: «La costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica, a tutti gli effetti, come “cliente” dell’intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata (Disposizioni in tema di trasparenza, Sez. I, § 3, alinea 2). E lo legittima pertanto ad ottenere, ai sensi dell’art. 119, comma 4 T.U.B., “copia della documentazione” relativa al rapporto instaurato con l’intermediario». Il Collegio osserva che il garante è qualificabile come “cliente” della banca con riferimento al rapporto di garanzia, ossia il rapporto direttamente intercorrente fra il garante e la banca. In relazione a questo rapporto, il garante è certamente legittimato ad esercitare il diritto di documentazione ex art. 119, 4° comma, T.U.B. Lo stesso garante non è invece parte del rapporto contrattuale esistente tra la banca ed il debitore principale. Infatti, per quanto il contratto fra fideiussione si presenti normalmente come rapporto accessorio rispetto al debito garantito (nel senso che le vicende dell’obbligazione principale si riflettono sul rapporto di garanzia), è incontestabile che dal punto di vista delle parti contraenti la fideiussione si presenta come un contratto distinto (come rileva Corte di Giustizia UE, ord. 19-11-2015, Causa C-74/15, decisione “Tarčau”). II garante è perciò formalmente “terzo” rispetto al rapporto bancario del debitore principale ai fini dell’esercizio del diritto di documentazione previsto dall’art. 119, 4° comma, T.U.B. Tuttavia, se da un lato le premesse considerazioni depongono contro il riconoscimento di un diritto illimitato di informazione del garante relativo al rapporto fra la banca ed il debitore garantito, neppure può trascurarsi in senso opposto la rilevanza del collegamento giuridico esistente fra la garanzia ed il debito principale. E in particolare la circostanza che l’andamento dell’obbligazione principale va a determinare in concreto il debito del garante; di conseguenza, nel momento in cui il garante chiede alla banca informazioni sull’esposizione debitoria del garantito, egli in realtà non fa che informarsi sull’ammontare del proprio debito in qualità di coobbligato. Per tale motivo, può concludersi che esiste un diritto di informazione del garante sul debito principale, ma nel contempo occorre riconoscere che lo stesso è funzionalmente limitato rispetto all’esigenza di conoscere l’ammontare del proprio debito di garanzia; per contro non si può riconoscere al garante il diritto di richiedere genericamente tutta la documentazione riguardante i rapporti intercorsi tra la banca ed il debitore principale, senza il consenso di quest’ultimo, dovendosi contemperare il diritto del richiedente con la necessità di rispettare il segreto bancario del garantito (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 20151447/10). In questa logica di contemperamento di interessi si muove, richiama in effetti, anche il costante indirizzo interpretativo Protocollo di intesa stipulato tra l’ABI e le Associazioni di Consumatori il 2/10/2002, come emendato da Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/05/2005, richiamato dal resistente. L’accordo stabilisce (art. 4, 2° comma) che: « La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell’importo dallo stesso garantito, l’entità dell’esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa». È opportuno osservare che il suddetto Protocollo non sembra applicabile direttamente al caso di specie, poiché disciplina lo schema contrattuale delle fideiussioni omnibus, ossia di un tipo diverso di garanzia rispetto a quella prestata dal ricorrente (fideiussione specifica). Ciò nonostante, la disciplina contrattuale individuata di concerto fra le associazioni rappresentative delle banche e dei Collegi ABF clienti, in materia relazione ad una forma di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti fideiussione comunque prossima a quella della vicenda in sede esame, manifesta l’esistenza di estinzione anti- cipata dei contratti una forma di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto “consenso sociale” verso una regola che non si rinvienesacrifichi oltre il necessario il diritto di riservatezza del garantito. Per questi motivi e conclusivamente, nella il Collegio ritiene che il garante abbia diritto di ricevere tutta la documentazione attinente al contratto di garanzia ed al relativo rapporto con la banca, in applicazione diretta dell’art. 119, 4° comma, T.U.B.; abbia altresì diritto di ricevere informazione dalla banca, entro i limiti dell’importo garantito, sull’entità dell’esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché a ricevere (in linea con quanto stabilito dal precedente di Collegio di Napoli, decisione 1447/2010) i documenti comprovanti la costituzione del debito garantito o sue modifiche che ricadano sul rapporto di garanzia; infine, previo consenso del debitore garantito, abbia diritto a ricevere l’ulteriore documentazione relativa al rapporto fra la banca e lo stesso debitore garantito, verso corresponsione all’intermediario delle sole spese di produzione della documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi applicazione analogica dell’art. 35119, comma 24° comma, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che T.U.B. Poiché nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, risulta che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteriabbia già fornito al ricorrente tutta la documentazione che poteva consegnare senza consenso del debitore garantito, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede né viene fornita l’attestazione dell’esistenza di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora un’autorizzazione da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrentequest’ultimo a superare il segreto bancario, la richiesta il ricorso non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneessere accolto.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno provocato dall’asserito ritardo da parte dell’intermediario convenuto nel comunicare l’esito negativo della richiesta di finanziamento, da rimborsare mediante cessione presentata dalla ricorrente, per il quale questa aveva già ottenuto la garanzia del quinto della pensioneConfidi. Il CollegioAl riguardo, il Collegio richiama il costante orientamento dell’Arbitro (v. per tutte, Collegio di coordinamento, n. 6182/13), per il quale, non può dirsi esistente, nel meritonostro ordinamento un obbligo dell’intermediario di erogare credito, disattesané tanto meno l’ABF può sostituirsi ad un intermediario per valutare la convenienza di un’operazione e per imporgli la concessione di un finanziamento. Nel contempo, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materiaperò, l’eccezione preliminare è del pari indubitabile che anche nell’esercizio dell’attività creditizia “la discrezionalità tecnica di carenza cui indiscutibilmente gli intermediari dispongono ... non può che svolgersi all’interno del perimetro segnato dai limiti di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda correttezza, buona fede e specifico grado di retrocessione della quota assicurativa professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione 3181/15; Collegio di Roma, n. 856/ 20152625/2012). Sotto quest’ultimo profilo, richiama si può rilevare come la normativa regolamentare si sia assunta il costante indirizzo interpretativo compito di rendere il più possibile espliciti i parametri di riferimento della correttezza e buona fede dell’intermediario nella materia che qui occupa: - ad esempio, nella Comunicazione Banca d’Italia del 22 ottobre 2007 (Bollettino di Vigilanza n. 10 dell’ottobre 2007) in tema di rifiuto di una richiesta di finanziamento, in particolare, è precisato che qualora la banca, nell’ambito della propria autonomia gestionale, “decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l’intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell’occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito”; - nella Circolare ABI del 22 gennaio 1996, n. 6, che ha reso pubblico il Codice di comportamento del settore bancario e finanziario, in forza del quale, nello svolgimento dell’istruttoria delle domande di finanziamento, è sancito che “l’aderente (banca) si atterrà alle specifiche regole di comportamento di seguito indicate, poste nell’interesse generale dei Collegi ABF in materia clienti e a tutela degli stessi. In particolare, esso si impegna a: - ridurre il più possibile i tempi per le decisioni sulle richieste di rimborsabilità affidamento, tenendo conto della propria struttura organizzativa, delle commis- sioni procedure interne e degli oneri non goduti in sede della tipologia del fido richiesto; - seguire criteri di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento trasparenza nelle procedure per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporisvalutazione delle richieste di affidamento al fine di consentire la conoscenza dello stato di avanzamento della pratica di fido”; - ed ancora nella Comunicazione della Banca d’Italia n. 993215 del 26-11-2012 (in tema di segnalazione dei Prefetti previste dall’art. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 3527-bis, comma 21-quinquies, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.d. l.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un La questione controversa tra le parti attiene all’efficacia del diritto di recesso, esercitato dal ricorrente, rispetto al contratto di finanziamentocredito concluso con l’intermediario resistente, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegiomirato a finanziare, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35121, comma 2d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, “la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio”. L’intermediario ha contestato che tale recesso sia stato esercitato in tempo utile, facendo propria l’obiezione già sollevata dal prestatore di servizio, coinvolto nella convenzione di finanziamento, il quale ha sottoscritto con il cliente il contratto per un corso di formazione in data 18 gennaio 2014 e ha respinto l’iniziativa risolutoria del Codice ricorrente in considerazione del Consumo e fatto che la nota con cui il cliente ha esercitato il relativo diritto è datata in partenza 7 febbraio 2014. La società erogatrice del servizio, evidentemente, ha invocato l’applicazione dell’art. 1370 64 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), pure richiamato nella scheda contrattuale, che prevede che il diritto di recesso sia esercitato dal consumatore entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta contrattuale, salva la diversa decorrenza prevista dal successivo art. 65. Xxxx è che la controversia qui dedotta non riguarda il contratto concluso tra il professionista-erogatore del servizio (corso di formazione) e il consumatore, bensì il connesso contratto di credito, concluso tra il consumatore e l’intermediario resistente, erogatore del finanziamento. La facoltà del consumatore di recedere dal contratto di credito, diversamente, è regolamentata dall’art. 125-ter t.u.b., che legittima il consumatore a esercitare tale ius se poenitendi entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dall’art. 125-bis, 1° comma, t.u.b. Al fine di valutare l’efficacia di quest’ultima iniziativa risolutoria posta in essere dal consumatore è fondamentale, evidentemente, accertare il dies a quo per il computo del relativo termine. Anche per questo contratto accessorio alla prestazione principale il ricorrente ha affidato la sua iniziativa risolutoria a una comunicazione di recesso datata in partenza 7 febbraio 2014. Accantonando la questione della data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del destinatario, rimane una grave incertezza in ordine alla data di conclusione del contratto, che scandisce il termine iniziale ai fini del calcolo dello spatium deliberandi di quattordici giorni, legislativamente concesso al consumatore. La scheda contrattuale prodotta in atti non reca, infatti, la data di sottoscrizione, né questa è altrimenti ricavabile dalla documentazione versata in atti o dal confronto tra le prospettazioni rispettivamente formulate dalle parti. Il medesimo intermediario resistente non è stato in condizione di prendere posizione in ordine alla circostanza che il contratto sia privo della data di sottoscrizione, declinando la propria responsabilità per tale carenza e limitandosi a osservare che alla sottoscrizione del modulo di finanziamento era presente un rappresentante della società convenzionata. Vero è che la mancanza della data di sottoscrizione del contratto di prestito non può che giovare al cliente ai fini del computo del termine di quattordici giorni. Infatti, l’assenza di un termine iniziale certo da cui muovere per il relativo computo non può condurre a ritenere consumato lo spatium deliberandi offerto al consumatore. Considerato che lo ius se poenitendi costituisce uno strumento di tutela accordato al consumatore, una volta acclarato l’esercizio di tale diritto da parte del legittimo titolare, è onere della controparte, ai sensi del secondo comma dell’art. 2697 c.c.: (a) sono rimborsabili, per contestare la parte non maturata, le commissioni tardività di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario esercizio offrendo la prova del fatto impeditivo o estintivo. Xxxx è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criterifornito nessuna risultanza probatoria che potesse tornare utile a quest’ultimo scopo, né ha fornito elementi che potessero consentire al Collegio di pervenire a questo risultato per via indiretta, ad esempio costruendo un rigoroso ragionamento presuntivo. Per conseguenza, in linea accoglimento della domanda del ricorrente, deve riconoscersi come il diritto di recedere dal contratto di credito concluso con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte l’intermediario resistente sia stato efficacemente esercitato dal ricorrente. Quanto agli interessi legaliAl ricorrente spetta, si rileva che essi devono essere riconosciutiinfine, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento ristoro delle spese legali in favore di parte ricorrenteassistenza legale utile a far valere le proprie ragioni. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80reputa equo liquidare, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltrea favore del ricorrente, ai sensi della vigente normativaa questo titolo, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma l’importo di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamentoIn via preliminare, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegioil Collegio deve esaminare l’eccezione sollevata dall’intermediario, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporisquale il ricorso sarebbe improcedibile per carenza del preventivo reclamo. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvieneA tal proposito, nella documentazione in attiil Collegio ricorda che, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’artdella Sez. 35I, comma 2, del Codice del Consumo e dell’artpar. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni 3 delle Disposizioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna risoluzione stragiudiziale delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata operazioni e servizi bancari e finanziari, è definito reclamo “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento omissivo”. Tuttavia, si ricorda che il consolidato orientamento ABF ritiene che anche la richiesta di documentazione inviata dal cliente all’intermediario possa essere assimilata ad un reclamo, ogni qual volta contenga una sostanziale contestazione del suo operato; di conseguenza, dato che, nel caso di specie, la società ha richiesto il contratto in oggetto in data 20/11/2015 e 30/03/2016, contestualmente contestando il comportamento omissivo dell’intermediario, il Collegio respinge l’eccezione formulata dalla resistente. Venendo al merito della questione, innanzitutto, il Collegio sottolinea che l’art. 119, co. 4, TUB stabilisce che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei prestiti contro ces- sione suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Tale norma stabilisce, quindi, il diritto del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatecliente ad ottenere tutti i documenti relativi alle operazioni svolte e, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte quindi, anche i contratti di finanziamento, come nel caso in questione, e dei costi assi- curativi (criterio il corrispondente dovere dell’intermediario di distinzione tra costi up-front conservare tutta la documentazione del cliente e recur- ringdi adempiere in tempi congrui alla richiesta inoltratagli. Inoltre, eccessiva onerosità dei costi il Collegio ricorda che quanto esposto discende dal più generale principio di mediazione correttezza e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella buona fede nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., principi a cui l’intermediario deve ispirare la propria condotta nei rapporti con i clienti, eseguendo le richieste rivoltegli senza opporre un ingiustificato ostruzionismo. Appare, invece, a questo Collegio che la condotta dell’intermediario, che si è rifiutato di consegnare il documento richiesto, adducendo quale giustificazione l’intervenuta transazione della parte e l’estinzione del rapporto a cui il contratto in oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è si riferisce, sia non solo del tutto contraria a dirsitali principi, con riferimento alle “commissioni ma sia anche in violazione di gestione pratica”quanto prescritto dal citato articolo 119 TUB, la visto che l’obbligo di conservazione imposto all’intermediario riguarda tutti i documenti inerenti ad operazioni svolte negli ultimi dieci anni, periodo di tempo in cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel rientra il contratto in controversia, si seppure ormai il rapporto è espresso per estinto. Per tali motivi, non vi è dubbio che la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente abbia il diritto di ottenere la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede copia del contratto di conteggio estintivo finanziamento a cui ha aderito e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring di tutta la documentazione che ha sottoscritto e, di conseguenza, l’istanza della ricorrente è fondata e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano merita di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneaccolta.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata sollevata dall’intermediario convenuto, il quale ha prodotto agli atti copia della Gazzetta Ufficiale del 18.04.2019, contenente la pubblicità dichiarativa della cessione del ramo di azienda cui inerisce il contratto di leasing finanziario per il quale pende controversia. Come è noto, l’art. 58, comma 5 TUB prevede, per il caso di “cessione a banche di aziende e rami d’azienda” che “i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario, l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in ordine via esclusiva”. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente indirizzato, in data 26 febbraio 2019, la propria eccezione di nullità di pattuizioni contrattuali per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali nonché le proprie domande di restituzione delle somme pagate in esecuzione di quanto previsto dalle predette clausole e di risarcimento del danno da sovrapprezzo nei confronti dell’intermediario cedente, odierno convenuto. Egli ha, infatti, dato avvio al procedimento dinnanzi a questo Arbitro presentando reclamo all’intermediario cedente in data 26.02.2019, dunque prima della pubblicazione in GU della cessione del relativo ramo di azienda, avvenuta il 18.04.2019 (da cui decorre il termine di 3 mesi per l’opponibilità della cessione del ramo d’azienda ai creditori ceduti). La cessione non può pertanto essergli opposta ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 comma 5 TUB. In un caso analogo, questo Collegio si è poi pronunciato sulla necessità di dare rilievo alla domanda di retrocessione della quota assicurativa natura extracontrattuale delle pretese risarcitorie e restitutorie fatte valere dal ricorrente nei confronti dell’intermediario convenuto, la cui eventuale responsabilità da fatto illecito non sarebbe comunque soggetta a cessione (cfr. Collegio di CoordinamentoBologna, decisione n. 6167/2014; 19 del 2020). Ne deriva che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario convenuto è del tutto infondata e deve essere rigettata. Passando al merito della controversia, questo Collegio ha avuto modo di ritenere, in conformità con la giurisprudenza ABF in materia, che “una violazione del diritto della concorrenza consistente in un cartello, ove provata, possa dare luogo, rispetto ad un rapporto contrattuale “a valle”, tanto ad un danno risarcibile nella forma del danno da sovrapprezzo, così come identificato all’art. 10 d.lgs. 19.01.2017, n. 3 (la cui esistenza, una volta provata l’intesa anticoncorrenziale a monte, “si presume, salva prova contraria dell’autore della violazione”, ai sensi dell’art. 14 co.2 d.lgs. n. 3/2017) che ad un’ipotesi di nullità totale o parziale, a seconda dell’esito cui conduce nel singolo caso concreto l’applicazione dell’art. 1419 c.c.” (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 24607 del 2019 e, analogamente, Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 16558 del 2019). In punto di valore probatorio dell’accertamento AGCM, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, anche recentemente, la funzione di “prova privilegiata” del provvedimento AGCM, il quale è dotato di “elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori” (cfr. Cassazione Civile, 22.5.2019, n. 13846). Il dettato normativo è tuttavia chiaro nell’attribuire valenza di definitivo accertamento della violazione del diritto della concorrenza alla decisione dell’AGCM non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso ovvero alla sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato (art. 7 del d.lgs. n. 3/2017). L’odierno ricorrente si limita a produrre il provvedimento n. 27492/2018 dell’AGCM, sub all. a), quale pretesa prova dell’illecito anticoncorrenziale posto a fondamento di tutte le sue domande – sia di quelle che mirano alla declaratoria di nullità di singole clausole del contratto di leasing finanziario che di quelle restitutorie e risarcitoria, senza che vengano prodotte ulteriori evidenze. Come già chiarito, tuttavia, la questione della violazione della normativa concorrenziale da parte dell’intermediario convenuto è pacificamente pendente dinnanzi al TAR del Lazio, dove il provvedimento in discorso è stato impugnato e risulta attualmente sospeso in via cautelare in attesa della decisione di merito. Tanto premesso, questo Xxxxxxxx ritiene di condividere l’indirizzo fatto proprio dal Collegio di NapoliTorino, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non cui “[poiché] l’accertamento compiuto dall’Autorità si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso fa vincolante per il numero complessivo delle rate giudice dell’azione civile – e poi moltiplicato dunque anche per questo Arbitro – quando il numero delle rate residueprovvedimento sanzionatorio non sia più soggetto ad impugnazione dinanzi al giudice amministrativo o sia stato da quest’ultimo confermato con sentenza passata ingiudicato; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci[ciò] significa, inclusi gli “oneri assicurativievidentemente, che prima di quello stadio il provvedimento non fa prova, di per sé solo, dell’asserita violazione” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016Torino, 10017/2016 10003/ 2016decisione n. 21285 del 2019). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilateTorino, con riferimento motivazione che risulta pertinente anche nel caso in esame, ha pertanto concluso che “al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ringpari del giudice civile, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi pure questo Xxxxxxx non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazionepuò reputare provata, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”allo stato, la cui voce violazione sulla quale è fondato il presente ricorso, giacché detta violazione forma oggetto di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio un provvedimento ancora sub judice […]; e poiché in punto di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”onere della prova il ricorso rinvia in toto al previo accertamento espletato dall’Autorità col Alla luce di quanto sopra osservato, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta ricorso non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio essere accolto in quanto sfornito di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneprova.

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DIRITTO. Il ricorso verte su Ai fini dell’individuazione della corretta composizione del Collegio ai sensi dell’art. 4, sez. III, del “Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF” si evidenzia che i ricorrenti in sede di ricorso, si identificano come tipologia di clienti “consumatore”. Occorre considerare che - la fideiussione prestata dagli stessi risulta a favore di una s.r.l.; - la ragione alla base della prestazione di tale garanzia sembra fondata, nella narrativa dei ricorrenti, non tanto sulla qualità di soci di tale s.r.l., quanto sul rapporto affettivo che legava gli stessi al padre, titolare dell’azienda di cui la suddetta s.r.l. era proprietaria: In proposito il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx, nella decisione n. 5368/2016 ha stabilito che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. Nella fattispecie esaminata, il Collegio ha rilevato che “non risultano agli atti elementi tali da indurre a contestare l’esposizione del ricorrente, che come anticipato si è autoqualificato come “consumatore”. Non emerge il possesso al momento del rilascio della garanzia di una partecipazione non trascurabile al capitale della società, oppure l’assunzione di cariche sociali. Al contrario, la natura di cooperativa edilizia della società garantita e le finalità stesse della garanzia (agevolare la concessione di un finanziamento alla società per la realizzazione degli immobili programmati) lascia ipotizzare che il garante non sia stato mosso esclusivamente da favor societatis ma anche dall’interesse mutualistico a diventare proprietario di un immobile. Più di recente, il Collegio di Coordinamento ha ribadito tali principi (decisione n. 14555/20), richiamando il proprio precedente del 2016 e l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 19 novembre 2015 nella causa C-74/15. Si segnala al riguardo anche il recente intervento della Suprema Corte (ord. 742/2020) che ha considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (a anche più attività professionali), stipuli il contratto di finanziamentogaranzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegiobensì estranee alla stessa, nel meritosenso che si tratti di atto non espressivo di questa, disattesané strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”. Può dunque concludersi per la competenza del Collegio in composizione non consumatori. Ciò premesso, i ricorrenti chiedono che venga accertata la non debenza dell’importo richiesto loro dalla banca resistente in conformità virtù di una garanzia fideiussoria prestata dagli stessi per un debito della C* s.r.l. di cui erano soci. In particolare, lamentano l’illegittimità di tale richiesta in quanto successiva al costante orientamento dei Collegi ABF loro recesso dalla fideiussione prestata e risultato di una sostanziale concessione abusiva del credito nei confronti della medesima s.r.l. A supporto di ciò producono la raccomandata a/r di recesso dalla fideiussione del 22.10.2019 (di cui manca tuttavia la ricevuta di ritorno della missiva); la comunicazione del 03.01.2021 ricevuta dalla banca e contenente il rendiconto al 31.12.2010; la lettera di riscontro al recesso da parte della banca resistente; ulteriori comunicazioni inviate alla banca in materiadata 16.02.2021 e 20.02.2021; comunicazione inviata dalla banca alla debitrice s.r.l. del 13.11.2019. L’intermediario eccepisce che l’importo richiesto ai ricorrenti è esatto, l’eccezione preliminare poiché calcolato (nonostante il soddisfacimento in linea capitale) sugli interessi, spese e commissioni rimasti insoluti alla data di carenza efficacia del recesso, che, secondo quanto emergente in atti, sarebbe la data del 23.11.2019 (dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di legittimazione passiva formulata dall’intermediario recesso, avvenuta il 13.11.2019). Produce a tal fine copia della fideiussione rilasciata in ordine data 09.01.2019 (in particolare art. 3) e il riscontro al recesso inviato tramite raccomandata ricevuta in data 27.11.2019, nonché estratti conto scalare per il periodo intercorrente tra il 31.03.2020 e il 31.12.2021. Orbene, secondo l’orientamento dell’Arbitro, il recesso dalla garanzia fideiussoria non ha l’effetto di estinguere la garanzia, ma solo di circoscriverne l’importo al debito esistente alla domanda data di retrocessione della quota assicurativa efficacia del recesso (cfr. Collegio di CoordinamentoRoma, decisione n. 6167/2014428 del 10.01.2019; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e 2773 del 29.01.2019; Collegio di NapoliRoma, decisione n. 856/ 20157290 del 05.04.2018). La domanda dei ricorrenti va dunque accolta nel limitato senso per cui la garanzia deve essere circoscritta all’importo del debito esistente alla data predetta: ad avviso della Banca, richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia la pretesa riguarderebbe unicamente somme dovute a titolo di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per interessi, ma la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente Banca non ha appli- cato detto criterio in sede dimostrato quali fossero e come fossero stati computati. Gli estratti conto (primo trimestre successivo) non consentono di estinzione anticipata; tenuto conto individuare con chiarezza quale fosse il debito per interessi al momento del recesso, il che rientrava negli oneri probatori dell’intermediario, giusta la ripartizione di cui all’art. 2697 c.c. L’intermediario non si rinvieneha dunque fornito prova sufficiente della consistenza del debito ulteriore rispetto all’esposizione capitale, nella documentazione in attidi modo che deve ritenersi che nulla sia, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione a tale titolo, dovuto da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su Relativamente ad entrambe gli affidamenti si rileva quanto segue. Nella comunicazione di avvio dell’istruttoria è stato evidenziato come l’art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 ammetta la possibilità di affidare un contratto appalto di finanziamentoservizi tramite procedura negoziata senza bando quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, per una serie di ragioni tassativamente indicate dalla norma. Nel caso degli affidamenti posti in essere dal Comune di Mantova viene in rilievo il caso di cui al punto 1 dell’art. 63 comma 2 lettera b) ovvero quando «lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica». In base a quanto verificato, il Comune di Mantova non ha acquistato delle opere d’arte, poiché le opere oggetto di esposizione sono state concesse in prestito dalla Galleria Tret’jakov di Mosca per quanto riguarda la mostra di Chagall, e da altri musei e collezioni internazionali per quanto riguarda la mostra di Braque (Kunstmuseum Picasso di Münster, Museo di Belfort, Fondazione Maeght di Saint Xxxx de Vence, National Gallery di Praga, Museo del Novecento di Milano). Inoltre la società Mondadori Electa non è l’artista di cui le opere d’arte sono frutto di espressione di specifica identità. È stata rilevata, altresì, la violazione del comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 in quanto non risulta espletata, da rimborsare mediante cessione parte dell’amministrazione comunale, una verifica sulla circostanza per cui i servizi in esame potevano essere forniti unicamente da quel determinato operatore economico attraverso una consultazione preliminare di mercato, di cui occorre dare conto nella motivazione della determina a contrarre (comma 1 dell’art. 63 del quinto della pensioned.lgs. 50/2016). L’oggetto dell’affidamento è stato quindi qualificato quale appalto di servizi di organizzazione di mostre di cui all’Allegato IX del d.lgs. 50/2016 (CPV 79950000 -8), in relazione ai quali, se sotto soglia, nel MePa è presente un bando relativo alla categoria merceologica dei servizi di organizzazione di eventi, tra cui l’organizzazione di mostre ed eventi. La società Mondadori Electa S.p.A. non risulta quindi l’unico operatore economico in grado di offrire il servizio, essendo il mercato dell’organizzazione di mostre ed eventi caratterizzato dalla presenza di una pluralità di operatori economici, che vi operano in concorrenza. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare Comune di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedonoMantova, pertanto, elementi per discostarsi da avrebbe potuto approvvigionarsi del servizio attraverso tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteristrumento, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise modo da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con garantire la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione più ampia concorrenza tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneoperatori economici.

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DIRITTO. Il Sul ricorso verte su presentato dallo SNALS, la Commissione osserva quanto segue. Va innanzitutto sottolineato che secondo l’unanime giurisprudenza "È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di accesso a documenti amministrativi meramente confermativo di un contratto precedente xxxxxxx non tempestivamente impugnato dall'interessato, potendo quest'ultimo reiterare l'istanza solo in presenza di finanziamentofatti nuovi, da rimborsare mediante cessione del quinto sopravvenuti o non, non rappresentati nell'originaria istanza, o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della pensioneposizione legittimante all'accesso" (Consiglio di Stato, Sez. Il CollegioV, nel merito10/02/2009, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014742; Collegio di conforme: T. A. R. Lombardia - Milano, decisione 19.05.2009, n. 7216/2014 e Collegio di Napoli3783). Nella fattispecie concreta, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente ricorrente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto prodotto l’originaria domanda d'accesso, ma tuttavia il contenuto della seconda richiama quello della prima. In ogni caso, la Commissione rileva che parte ricorrente non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring può definirsi soggetto “interessato” ai sensi dell’art. 35, 22 comma 2, del Codice del Consumo e dell’art1 lett. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo della legge 241/90, difettando la sussistenza di un criterio proporzionale ratione temporisinteresse diretto, tale per cui l’importo complessivo concreto ed attuale all’accesso richiesto. La finalità dell’istanza di ciascuna accesso presentata appare, infatti, non strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta e all’esercizio delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione prerogative proprie della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte sigla sindacale ricorrente. Quanto agli interessi legaliEssa appare, si rileva che essi devono essere riconosciutiinvece - ed inammissibilmente – volta ad un dichiarato controllo generalizzato dell’attività della P.A. (art. 24 comma 3, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014L. 241/90). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il In via preliminare il Collegio deve affrontare le eccezioni sollevate dall’intermediario contro la ricevibilità del ricorso. In relazione al mancato rispetto del termine dilatorio di 30 gg. fra il reclamo e la presentazione del ricorso, il Collegio intende dare continuità al principio stabilito dal Collegio di Coordinamento (decisione 6666/14) in base al quale occorre “distinguere l’ipotesi di mancata comunicazione del reclamo alla banca resistente, la quale comporta l’inammissibilità del ricorso verte su un contratto senz’altro, dall’ipotesi in cui il reclamo sia stato preventivamente comunicato alla banca resistente, ma il ricorso sia stato presentato prima che essa abbia potuto dare una risposta al reclamante entro il termine di finanziamentotrenta giorni … in quest’ultimo caso, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesal’improcedibilità in oggetto deve ritenersi di natura solo temporanea, in conformità quanto la stessa non pregiudica la decisione del ricorso, ma implica soltanto che il procedimento di definizione della vertenza mediante decisione può essere avviato solo dopo che sia trascorso il tempo (trenta giorni) necessario all’intermediario per replicare al costante orientamento dei Collegi ABF in materiareclamo”. Nel caso di specie risulta che reclamo è stato presentato il 15.1.2016, l’eccezione preliminare il ricorso è pervenuto all’Arbitro il 5.2.2016, il riscontro al reclamo è stato poi fornito dal resistente il 16.2.2016, successivamente alla presentazione del ricorso: pertanto la causa di carenza improcedibilità è cessata. In relazione poi all’eccezione di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo risulta incontroverso tra le parti che il rapporto di ciascuna conto corrente è stato acceso in data anteriore al 1.1.2009, posta come limite dalla normativa vigente al potere decisionale dell’Arbitro (par. 4, sez. I, delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte operazione e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front servizi bancari e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non godutifinanziari). Con riferimento alla clausole in contestazioneNe consegue che il Collegio non può valutare la validità originaria degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola ma solo ed eventualmente ragioni di tenore analogo a quella invalidità sopravvenute dopo il 1.1.2009. Peraltro, va rilevato come nessuna parte abbia prodotto copia del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsidi apertura di credito, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole le quindi relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante pattuizioni possono essere ricostruite unicamente in base all’applicazione del criterio pro rata temporisalle affermazioni delle parti stesse. Per Ciò determina le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi seguenti conseguenze in ordine alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte domande presentate dal ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.:

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DIRITTO. Il ricorso verte su un difetto di sottoscrizione del contratto di finanziamentoapertura di credito risulta pacifico tra le parti. E’, da rimborsare mediante cessione invece, allegato alle controdeduzioni il contratto di conto corrente, stipulato in data 21/04/2011, completo di sottoscrizione della cliente. La ricorrente dichiara di aver ripetutamente chiesto all’intermediario la consegna dei documenti contrattuale completa di sottoscrizione ed espone che, a seguito della richiesta del quinto 19/02/2015, l’intermediario le comunicava la revoca della pensionelinea di credito e successivamente il “trasferimento alle sofferenze di istituto”. Il CollegioCollegio deve soffermarsi su due profili. In primo luogo, nel merito, disattesala validità del contratto di apertura di credito, in conformità difetto di forma per scrittura privata. Viene qui in rilievo l’art. 117, comma 1, TUB a tenore del quale “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa cliente” (cfrarticolo richiamato dall’art. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF 124 in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento credito al consumo). Si tratta, per la quota parte non maturata ovvero secondo consolidata giurisprudenza del Collegio (v. da ultimo dec. n. 158/15), di una forma ad substantiam actus, sicché il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede difetto della sottoscrizione, ossia di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring scrittura privata ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 2702 c.c.: (a) sono rimborsabili, incide sulla validità del contratto di apertura di credito. Ne discende, la nullità del contratto di finanziamento per la parte non maturatadifetto di forma ex art. 117 TUB. Non è dato tuttavia d’intendere quale sia il danno, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporisgiuridicamente rilevante e risarcibile, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette vocisofferto dalla parte, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio ha di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia fruito dell’apertura; manca qui per definizione prima che la prova la stessa configurabilità astratta di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte un pregiudizio suscettibile di responsabilità e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non conseguente azione risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il Collegio deve preliminarmente dar conto dell’eccezione di incompetenza temporale sollevata dall’intermediario in via pregiudiziale. Tale eccezione va rigettata in quanto, pur essendo la competenza arbitrale effettivamente circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dall’intermediario resistente nel novembre 2015 e contestati dal ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale, come chiarito anche dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (v. dec. 5866/2015, seguita ad es. da ABF Napoli n.809/2016). Venendo all’esame del merito, l’oggetto del ricorso verte su un riguarda l’accertamento della legittimità del metodi di calcolo previsto dall’art. 7 del contratto predisposto dall’intermediario e, conseguentemente, la validità e l’efficacia della clausola stessa che rappresenta la base normativa del suddetto calcolo. La norma contrattuale in esame prevede, in casi di estinzione anticipata del finanziamento, da rimborsare mediante cessione che l’importo del quinto capitale residuo vada primo convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco/svizzero rilevato al giorno del rimborso. Espressamente: “Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base “ al tasso di cambio convenzionale”, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero - euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Xxxxxx e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso”. Quindi, ai fini del suddetto calcolo, sono previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in franchi svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della pensionestipula; successivamente tale cifra verrà convertita in euro sula base del tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo. Il CollegioPertanto, nel meritosulla base delle regole di correttezza, disattesatrasparenza e buona fede, che devono caratterizzare qualsiasi regolamento contrattuale, risulta evidente che tale art. 7 non espone in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell’estinzione anticipata, tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall’ordinamento nazionale attraverso l’adozione del Codice di Consumo). Né si trascuri che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la violazione del principio di trasparenza, di cui all’art. 4, paragrafo 2 della direttiva sopra citata, fa sì che la clausola di cui si tratta sia valutata come abusiva ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1 della stessa, laddove “malgrado il requisito della buona fede, si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Conseguentemente, in conformità al costante orientamento quanto abusiva, la clausola contrattuale è suscettibile di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons. Ad esiti analoghi è pervenuta la stessa Cassazione, affermando che la violazione della fondamentale regola della trasparenza comporta la nullità della clausola (Cass., sez. III, 8 agosto 2011, n.17351). Ed alla luce dei Collegi ABF in materiapredetti dati normativi e orientamenti giurisprudenziali, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. nazionali e europei, il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/20145866/2015, ha stabilito che conseguentemente alla nullità della clausola abusiva “si applica la norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio”, in quanto detta nullità non travolge l’intero contratto, ma impone soltanto un nuovo calcolo degli interessi. Questo Collegio deve altresì rilevare, con specifico riguardo al caso di specie, che il ricorrente, nella formulazione della domanda, richiede anche la disapplicazione del tasso ultralegale che regola il rapporto di finanziamento a vantaggio di quello sostitutivo di cui all’art. 117 TUB, previo accertamento dell’assoluta opacità dei meccanismi di indicizzazione tali da determinare incertezza sull’effettivo costo del finanziamento. E anche tale domanda merita accoglimento perché la formulazione contrattuale risulta opaca, non essendo facilmente intellegibile né su quale base di calcolo (“ La somma restituita dalla parte mutuataria al netto di quanto sopra e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla parte mutuataria alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo”) sia applicata semestre per semestre l’eventuale differenza tra i tassi di cambio convenzionali e quelli di mercato, né tanto meno le differenti modalità di regolamento dei conguagli semestrali ( se positivi, accreditati su un conto vincolato e sostanzialmente infruttifero, con capitalizzazione annuale disallineata rispetto alla tempistica mensile dei pagamenti rateali; se negativi, immediatamente compensati con il saldo eventualmente positivo del conto oppure richiesti in pagamento alla successiva scadenza rateale). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteriIn considerazione di quanto precede ed, in linea specie della nullità della clausola contenuta dall’art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, e tenuto conto del principio nominalistico di cui all’art.1277, 1° comma, c.c., l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire dovrà essere pari alla differenza tra la somma mutuata di euro 90.000,00 e quella già corrisposta previamente ricalcolata sostituendo il tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il citato orientamentotasso di interesse ex art. 117 TUB, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con senza praticare la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista duplice conversione indicata dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio 7 di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal clientecui è stata dichiarata la nullità. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto Infondata e perciò immeritevole di finanziamentoaccoglimento è l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente in quanto viene nel caso di specie in considerazione una contestazione attinente a diritti maturati dalla parte ricorrente in ragione di effetti prodottisi sotto l’imperio della vigente disciplina di cui all’art. 125 – sexies del Tub, da rimborsare mediante cessione essendo stati i contratti estinti nel corso del quinto della pensione. Il Collegio2012 (v., nel meritotra le tante, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di CoordinamentoRoma, decisione n. 6167/20141302/2010; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e 719/2011; Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015810/2011). Nel merito, richiama i contenuti delle diverse voci di costo qualificate a titolo di commissioni testimoniano il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF diritto del ricorrente alla restituzione per la vita residua del rapporto secondo il criterio proporzionale. In particolare, quanto alla commissione alla mandataria, la stessa comprende (per entrambi i contratti) attività tanto up front quanto recurring (es., la gestione delle rate di rimborso in materia di rimborsabilità delle commis- sioni scadenza e degli oneri la prestazione della garanzia del non goduti riscosso per riscosso). Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014 e n. 482/2014) il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento. Ed invero se, muovendo dall’assenza tanto in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio disciplina primaria quanto in sede di estinzione anticipata; tenuto conto disciplina secondaria di precise e vincolanti regole in punto di metodologie di calcolo delle quote di premio assicurativo accessorio al contratto di finanziamento (o anche di commissioni relative al periodo residuo), i consolidati indirizzi di questo Collegio sono nel senso di ritenere che quello proporzionale è un mero criterio di default (scilicet, suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo adottata dall’intermediario, questa dovrà tuttavia risultare esente da vizi logici e/o da manifesta irragionevolezza. Non è così nel caso di specie, dove la determinazione dell’ammontare retrocesso riferito a quote recurring non precisa alcuna specifica metodologia adottata. Aggiungasi inoltre che la recente pronuncia n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento stabilisce che, a fronte dell’opacità della relativa clausola contrattuale, un criterio di rimborso diverso da quello proporazionale “non appare conforme a ragionevolezza” e “non si rinviene, nella documentazione giustifica in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring riferimento ai sensi dell’artcosti recurring”. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso Tanto determina a favore del cliente delle suddette vociricorrente, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio in applicazione del riferito criterio proporzionale alla durata del contratto, il diritto alla retrocessione di Coordinamento nn. 10035/2016ulteriori 918,57 euro, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio al netto di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatequanto già retrocesso, con riferimento al rimborso primo contratto e di 2.252,78 euro (al netto di quanto retrocesso) quanto al secondo. Venendo alla commissione bancaria, essa (in ambedue i contratti) comprende la copertura “delle commissioni a vario titolo corrisposte attività necessariamente preliminari e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ringconclusive del prestito quali, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazionead esempio, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsil’esame della documentazione, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso gli oneri per la loro natura recurring “sia conversione o la convertibilità da variabile in considerazione della opacità delle relative clausole, sia fisso del saggio degli interessi e per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi copertura del relativo rischio per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni tutta la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato durata dell’operazione; gli oneri per le commissioni de quo in sede operazioni di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003acquisizione della provvista, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione l’elaborazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stessodati ex l. 197/91, le richieste del cliente meritano perdite per l’eventuale ritardo d’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporispreavviso delle mutate condizioni di mercato etc.”. Tale formulazione appare, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la alla luce della riferita pronuncia del Collegio di Coordinamento coordinamento, priva dei requisiti di trasparenza utili a valutarne il carattere up front con riferimento alle diverse attività. E dunque, di nuovo, dalla conseguente opacità deriva il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte secondo criteri proporzionali che, quanto al primo contratto, determina la retrocessione di 383,37 euro; quanto al secondo di 364,04 euro al netto di quanto già retrocesso. Infine, in ordine al rimborso delle quote parte di premio assicurativo è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall’altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell’assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell’intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere “risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n. 6167/20143645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Dovendo Il nesso fra più negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il rimborsorequisito di un negozio si comunichi all’altro, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoriao ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell’altro, e non risarcitoria” ne deriva “così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che il decorso i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi debba essere considerato globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l’assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell’accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “linee guida per le polizze assicurative connesse a partire dal reclamo, inteso quale atto formale mutui e altri contratti di messa in mora da parte del creditore della prestazionefinanziamento”. Quanto alle spese legali e Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso delle relative quote di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) premio per il riconosci- mento periodo di copertura non goduto in esito all’estinzione anticipata dei finanziamenti, calcolate, rispettivamente, in 258,00 e in 503,00 euro. Così per il complessivo importo di 4.679,76 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese legali di assistenza difensiva, equitativamente determinate in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione200,00 euro.

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DIRITTO. Il ricorso verte su La tesi secondo cui la morte del titolare di un contratto conto corrente bancario determinerebbe lo scioglimento di finanziamentotale rapporto contrattuale è stata più volte seguita da questo Arbitro (da ultimo, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegiov. la decisione ABF, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 1931 del 31 marzo 2014, ampiamente motivata sul punto). In realtà, la dottrina commercialistica più autorevole ha potuto senz’altro affermare che «il conto corrente di corrispondenza non si scioglie invece per la morte del correntista. In questo caso, al correntista si sostituiscono invece gli eredi che peraltro debbono operare congiuntamente». A proposito del contratto tipico di conto corrente, infatti, l’art. 1833, 2° comma, c.c. statuisce che «in caso di interdizione, d’inabilitazione, d’insolvenza o di morte delle parti, ciascuna di queste o i suoi eredi hanno diritto di recedere dal contratto» tipico di conto corrente. Com’è noto, si dubita tuttavia dell’applicabilità di tale disposizione codicistica al contratto atipico di conto corrente bancario, da un lato perché quest’ultimo è caratterizzato da una componente gestoria ulteriore, che è propria del mandato, e dall’altro perché l’art. 1833 c.c. non è stato espressamente richiamata dall’art. 1857 c.c. a proposito delle operazioni bancarie regolate in conto corrente (e ubi lex noluit, tacuit). Tenuto conto della componente gestoria del contratto di conto corrente bancario, è stato piuttosto ritenuto che sia a esso applicabile (per analogia ovvero direttamente) l’art. 1722, n. 4, c.c., il quale statuisce che la morte del mandante estingua il contratto di mandato. Per quanto qui rileva, si deve tuttavia rilevare che tale disposizione codicistica è fin dall’inizio inapplicabile all’oggetto del presente giudizio, in quanto essa prende in considerazione l’ipotesi in cui il mandato sia stato conferito da un unico mandante. Nel caso di specie, si tratta invece di un mandato collettivo, poiché il conto corrente in questione era cointestato al de cuius e a una delle ricorrenti (sua coniuge). Da prendere in considerazione è pertanto (non già il suddetto art. 1722, n. 4, c.c., ma semmai) l’art. 1726 c.c., il quale statuisce che la revoca del mandato «non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa». In tal senso si è peraltro pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2404 del 23 settembre 1964, secondo la quale «il mandato a compiere un opus perfectum non viene meno per morte di uno dei mandanti che si sono reciprocamente vincolati, o di uno dei mandatari, ma solo per il compimento dell’affare. Al mandante morto succedono nelle obbligazioni i suoi coeredi, il mandatario defunto va semplicemente sostituito». Nel caso di specie, il cointestatario del conto corrente di cui si tratta è deceduto nel maggio 2013, ma le sue eredi (e attuali ricorrenti) non hanno manifestato la volontà di recedere da tale rapporto contrattuale con la banca resistente se non mediante la dichiarazione dell’8 gennaio 2014 (allegata come doc. 5 alle controdeduzioni): anteriormente a tale data, le spese di tenuta e gli altri oneri economici del medesimo conto corrente sono pertanto dovuti senz’altro. Per altro verso, la banca resistente ha dato atto (a p. 1 delle controdeduzioni) che, a seguito della suddetta dichiarazione di recesso delle ricorrenti, il conto corrente cointestato al de cuius si è effettivamente estinto soltanto il 29 gennaio 2014. In realtà, tuttavia, già dal giorno successivo a quello della dichiarazione di recesso da parte delle ricorrenti non è più giustificato l’addebito delle spese di tenuta e degli altri costi del conto corrente di cui si tratta, fermo restando il tempo occorrente per il compimento delle conseguenti operazioni di liquidazione, e in particolare per il pagamento del suo eventuale saldo positivo da parte della banca resistente. In ogni caso, qualsiasi ragione di credito della banca resistente che si sia perfezionata posteriormente al recesso da un conto corrente non è più suscettibile di esservi annotata come operazione, fermo restando che, per quanto di ragione, il cliente deve provvedere al suo pagamento. Ciò posto, la banca è tenuta alla restituzione dei seguenti importi, perché addebitati sul conto corrente di cui si è detto posteriormente alla dichiarazione di recesso da parte delle ricorrenti: -€ 17,00 addebitati il 14 gennaio 2014, a titolo di spese gestione/amminis; -€ 3,00, addebitati il 24 gennaio 2014, a titolo di spese mensili di tenuta conto; -€ 93,20, addebitati il 28 gennaio 2014, a titolo di bolli su deposito titoli; -€ 1,50, addebitati il 29 gennaio 2014, a titolo di canone Inbank famiglie. Per quanto riguarda invece l’importo di € 3,42, addebitato sul conto corrente di una delle ricorrenti il 31 gennaio 2014, a titolo di canone mensile Telepass, la banca resistente ha affermato (a p. 2 delle controdeduzioni) e adeguatamente documentato (all. 7 alle controdeduzioni) di aver già provveduto al suo rimborso. Per quanto riguarda lo “scarico” del BTP dal dossier cointestato al de cuius e il suo “carico” frazionato sui dossier rispettivamente intestati alle ricorrenti, si deve premettere che il deposito di titoli in amministrazione è disciplinato dall’art. 1838 c.c. come un contratto bancario, per quanto la sua esecuzione possa altresì richiedere l’esecuzione di veri e propri servizi e attività di investimento da parte della banca. A ciò consegue che la competenza di questo Arbitro a decidere i ricorsi che abbiano a oggetto il suddetto contratto deve essere stabilita sulla base della doglianza fatta concretamente valere dal ricorrente, e in particolare deve essere affermata qualora si tratti della diligenza alla quale la banca depositaria si è attenuta nella custodia degli strumenti finanziari di cui si tratta. Tale competenza deve essere invece negata quando si tratti della prestazione di servizi e attività di investimento da parte della banca depositaria, anche per quanto riguarda l’adempimento dei connessi obblighi informativi nei confronti del cliente depositante (v. le decisioni del Collegio di Napolicoordinamento di questo Arbitro n. 898 del 14 febbraio 2014 e n. 6673 del 10 ottobre 2014). Nel caso di specie, decisione n. 856/ 2015)le ricorrenti hanno lamentato di non aver autorizzato la banca depositaria a effettuare le movimentazioni degli strumenti finanziari di cui si è detto: esse hanno pertanto contestato la diligenza di tale banca nell’esecuzione del servizio di deposito che è disciplinato dall’art. 1938 c.c., richiama e non già nella prestazione di servizi e attività di investimento. L’eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca resistente deve essere dunque respinta, perché infondata in diritto, e il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità ricorso può essere deciso da questo Arbitro. Nel merito, si deve rilevare che, a fronte della contestazione da parte delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per ricorrenti, la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario banca resistente non ha appli- cato detto criterio in sede provato che a essa fosse stata effettivamente impartita alcuna istruzione di estinzione anticipata; tenuto conto effettuare le movimentazioni dei titoli di cui si tratta. Questo Arbitro accerta pertanto che la banca resistente non ha adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali con la diligenza che è richiesta dall’art. 1176, 2° comma, c.c. e che comunque non si rinvieneè comportata secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). A proposito della domanda risarcitoria delle ricorrenti, si deve premettere che questo Arbitro (ad es., nella documentazione decisione del Collegio di Roma n. 1027 del 2013 e ancor prima in attiquella del Collegio di coordinamento n. 3500 del 2012) ha fatto dichiaratamente proprio l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, una compiuta descrizione delle voci secondo il quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di costo oggetto un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione Secondo la regola generale che è dettata dall’art. 2697, 1° comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l’onere di contestazione dare la prova dell’esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l’esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art1226 c.c. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturataNel caso di specie, le commissioni ricorrenti non hanno dato prova alcuna che il comportamento illegittimo della banca abbia loro cagionato un danno patrimoniale, non sussistendo pertanto neppure i presupposti perché esso sia liquidato equitativamente. In particolare, è pacifico tra le parti del presente giudizio che una delle ricorrenti abbia volontariamente deciso di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporistrasferire all’altra il titolo “caricato” sul proprio dossier dalla banca resistente e che la perdita del c.d. premio fedeltà e i costi lamentati dalle ricorrenti abbiano costituito la conseguenza di tale trasferimento, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato essere pertanto qualificata come immediata e diretta rispetto al comportamento illegittimo della banca resistente. Non sussistono pertanto i requisiti di risarcibilità del danno che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista sono posti dall’art. 125 sexies T.U.B.1223 c.c. La domanda è dunque respinta, opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo perché infondata in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi fatto e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionediritto.

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DIRITTO. Il Preliminarmente, merita considerazione l’eccezione di irricevibililità del ricorso verte su un per difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario convenuto. La banca afferma che la controversia – attenendo alla validità del contratto assicurativo e al presunto diritto del cliente alla restituzione di finanziamento, da rimborsare mediante cessione parte del quinto premio pagato – sarebbe di competenza dell’ISVAP e osserva che “ai sensi dell’art. 1.10 delle condizioni contrattuali della pensionepolizza assicurativa i reclami riguardanti il rapporto contrattuale vanno presentati direttamente alla Compagnia e/o al Broker”. Il Collegio, nel meritoal riguardo, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine ritiene necessario distinguere le due domande formulate dal ricorrente. Ritiene infatti codesto Xxxxxxxx che soltanto con riguardo alla domanda volta ad accertare lo scioglimento del contratto di retrocessione assicurazione l’eccezione del ricorrente coglie nel segno. Sebbene sia indiscusso che il contratto di assicurazione oggetto della quota assicurativa (cfrvertenza sia stato concluso tramite l’intermediazione della banca convenuta e fosse collegato al contratto di mutuo, è pacifico che il soggetto con cui il contratto è stato stipulato non è la banca, bensì la società di assicurazione. Collegio Ne consegue che qualsiasi controversia attinente la validità del contratto di Coordinamentoassicurazione deve essere promosso nei confronti della società di assicurazione e non della banca. D’altro canto, decisione n. 6167/2014; Collegio con riguardo alla predetta domanda di Milanoaccertamento, decisione n. 7216/2014 e Collegio neppure sussiste la competenza dell’ABF, tenuto anche conto di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF quanto previsto dalle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di rimborsabilità delle commis- sioni operazioni e degli oneri servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18.6.09, Sezione I, par. 4. Come codesto Collegio ha ripetutamente avuto modo di affermare in precedenti occasioni, sussiste invece la competente dell’ABF, così come sussiste la legittimazione passiva della banca convenuta, a decidere circa da domanda di “restituzione della somma del premio già pagata e non goduti dovuta in sede relazione al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”, in quanto domanda di danni che viene domandata dal ricorrente proprio nei confronti dell’intermediario convenuto, in ragione della cessazione anticipata (a causa della surrogazione) del rapporto di xxxxx. Nel merito, in relazione a tale seconda domanda, il Collegio ritiene che l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 riproduca e consolidi un insieme di regole di good practice e rappresenti per l’intero sistema bancario – anche per gli istituti non associati all’ABI – un punto di riferimento dal quale non discostarsi; in tema di rimborso dei premi assicurativi, l’accordo ABI-Ania prevede espressamente che: “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. Quanto poi all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, richiamato dal ricorrente, il Collegio ha in più occasioni avuto modo di ribadire come, anche se non ancora in vigore all’epoca dei fatti di causa, esso rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anti- cipata dei anticipata / surrogazione del mutuo: “Nei contratti di finanziamento assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la quota parte definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non maturata devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero secondo un onere ingiustificato in caso di rimborso”. In considerazione del richiamato paradigma normativo, il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio Collegio ritiene che, così in sede caso di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvieneanticipata come in caso di surrogazione del mutuo, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabilideve essere parzialmente rimborsato il premio assicurativo pagato, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene un importo equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso ottenuto suddividendo il premio per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato moltiplicandolo per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci. Alla luce di tali principi, inclusi gli “oneri assicurativi” (il Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi – considerato che non sono stati ribaditi prodotti documenti relativi alla surroga né i conteggi estintivi del mutuo e che l’importo indicato dal Collegio ricorrente non forma oggetto di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con contestazione tra le parti – accoglie la quale il Collegio domanda di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è formulata da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionequest’ultimo.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto La controversia richiede di finanziamento, da rimborsare mediante cessione valutare la legittimità delle segnalazioni effettuate a carico del quinto ricorrente in qualità di amministratore di una società nonché a carico della pensionemedesima società. Il Collegio, nel merito, disattesa, Si ritiene in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare proposito di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per analizzare preliminarmente la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, censura rivolta all’intermediario con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte alla segnalazione della società amministrata in quanto garante di altra società. Al riguardo si rileva che il ricorrente ha proposto il ricorso in nome proprio e dei costi assi- curativi (criterio non anche in nome della società di distinzione tra costi up-front e recur- ringcui era amministratore. Difetta sotto tale profilo, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e pertanto, la sua legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti)ad agire nei confronti della banca resistente. Con riferimento alle segnalazioni relative ai contratti di prestito stipulata con l’intermediario ove il ricorrente risulta coobbligato con la società, pur ricordando che fosse intervenuto il 18/02/2016 tra le parti in causa un accordo transattivo per la cancellazione delle segnalazioni, rileva che agli atti non risulta l’esistenza di segnalazioni successive a tale accordo, essendo la visura allegata al ricorso del 31/12/2015. Peraltro, non appare superfluo precisare che l’intermediario nell’ambito del predetto accordo manteneva il potere di effettuare segnalazioni ulteriori in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia e che, come risulta dalla risposta al reclamo del 03/05/2016 ove la banca invitava in considerazione di irregolarità nei pagamenti alla clausole riattivazione della modalità di pagamento tramite RID, il ricorrente e la società risultano incorsi in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, ulteriori ritardi nell’adempimento degli impegni contrattuali assunti. Infine con riferimento alle “commissioni alla segnalazione in CR del ricorrente in qualità di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione fideiussore omnibus della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criterisocietà, in linea con il citato orientamentoassenza di una visura agli atti che dia prova dell’esistenza della predetta segnalazione questo Xxxxxxxx ritiene di non poter accertare alcun comportamento illegittimo della banca che, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciutiperaltro, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio forza della documentazione contrattuale allegata alle controdeduzioni non risulta al riguardo aver assunto un comportamento poco trasparente. In considerazione di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio quanto precede e dell’accertata condotta legittima della banca risulta priva di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, fondamento la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione risarcimento del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionedanno.

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DIRITTO. Il Collegio rileva in via preliminare che la qualità del ricorrente, indicata nel ricorso, di “consumatore”, non appare corretta. La stessa parte ricorrente specifica, nelle deduzioni, che la vicenda sottesa al ricorso verte su interessa la s.n.c. di cui è rappresentante legale, come risultante altresì dal contenuto dell’accordo transattivo per cui è controversia, ove sono presenti riferimenti all’“annullamento/revoca delle segnalazioni a nome proprio e della società”, nonché dal reclamo. Di conseguenza il Collegio, riqualificato il ricorso, rinvia la sua decisione nella composizione adeguata, competente per le controversie che vedono come parte un contratto “non consumatore”. La parte ricorrente lamenta l’illegittimità di finanziamentouna segnalazione a perdita nella Centrale Rischi Banca d’Italia, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensionenonostante quanto espressamente pattuito in un accordo transattivo concluso con la banca creditrice. Ne chiede pertanto la cancellazione. Giova una breve ricostruzione dei fatti come emergono dalla documentazione prodotta. Il Collegio, nel merito, disattesa9 ottobre 2017 il ricorrente, in conformità qualità di legale rappresentante della società di persone debitrice, formula, “a seguito delle trattative intercorse”, una proposta di accordo transattivo, prodotto da entrambe le parti, e in relazione al costante orientamento quale non vi è controversia in merito al contenuto ed alla sua conclusione. In base a tale accordo, “a saldo e stralcio di ogni pretesa”, le parti pattuiscono il versamento di € 18.000 (a fronte di un debito di € 41.623,38) entro il 3 novembre 2017, rinunciando reciprocamente alle azioni in corso (con particolare riferimento all’efficacia di un decreto ingiuntivo). L’accordo prevede inoltre un’ulteriore clausola, in base alla quale è prevista la “revoca e/o annullamento della segnalazione [da parte del creditore, intermediario resistente] di sofferenza e/o di altra comunicazione alla Centrale Rischi”. Il regolare adempimento dell’accordo da parte del ricorrente, con il pagamento della somma concordata con bonifico effettuato il giorno 2 novembre 2017, risulta agli atti e anch’esso non è oggetto di contestazione. Altrettanto pacifica fra le parti è la segnalazione oggetto del presente ricorso, con la quale è segnalato il “passaggio a perdita” nel novembre 2017 della parte del credito non recuperata e della quale è chiesto “l’annullamento/revoca”. L’intermediario resistente produce inoltre evidenza che dal periodo novembre 2017 - febbraio 2018, a seguito del passaggio a perdita del novembre 2017, la posizione non è più segnalata. Deve in primo luogo essere precisato che in base alle disposizioni della Banca d’Italia relative agli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari creditizi alla Centrale dei Collegi ABF Rischi “devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita i crediti in materiasofferenza che l'intermediario, l’eccezione preliminare con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di carenza recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di legittimazione passiva formulata dall’intermediario accordi transattivi con la clientela. [….] La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita” (Cap. 2, sez.2, par 5.5 della Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” – 16° Aggiornamento di giugno 2017). Costituisce pertanto un obbligo per l’intermediario segnalare tra le perdite le frazioni non recuperate di un credito oggetto di accordo transattivo e di cessare la segnalazione a seguito del passaggio a perdita del debito residuo, se questo coincide con l’intera parte del debito non rimborsata. La richiamata disciplina induce ad un doppio ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfrconsiderazioni. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento Se da un lato costituisce un obbligo per la quota parte banca creditrice di procedere alla segnalazione alla Centrale dei Rischi dei crediti non maturata ovvero secondo recuperati a seguito di un accordo transattivo, cosicchè, il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non comportamento dell’intermediario resistente, il quale ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, effettuato la segnalazione del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, credito per la parte non maturatarecuperata, le commissioni deve ritenersi legittimo, dall’altro è evidente come non potesse essere nella disponibilità del creditore concludere un accordo che avesse ad oggetto tale segnalazione, in quanto dovuta. Ne consegue, in primo luogo, che la domanda di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo parte ricorrente non può essere accolta, poiché la segnalazione risulta correttamente effettuata. Se la domanda del ricorrente non può essere accolta, tuttavia il Collegio non può esimersi dall’esprimere più di un dubbio sulla illegittimità della clausola, parte integrante dell’accordo transattivo sul debito, relativa all’“annullamento/revoca della segnalazione”, con conseguente possibile sorgere di una responsabilità contrattuale in capo all’intermediario. La formulazione della clausola oggetto di controversia infatti non è limpida nel suo significato, bensì tale da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporisingenerare nel debitore, tale per cui l’importo complessivo che non necessariamente è a conoscenza degli obblighi che incombono sull’intermediario in tema di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la legittima aspettativa che al rimborso pagamento concordato non segua una segnalazione del debito residuo quale “credito passato in perdita”. Pertanto, nell’esercizio della facoltà di formulare indicazioni utili a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (migliorare i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) rapporti con la quale clientela, attribuita all’ABF dalla Sez. VI, par. 3, delle Disposizioni di Banca d’Italia sul funzionamento di questo Arbitro, il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte ritiene opportuno invitare l’intermediario ad un comportamento maggiormente corretto e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteritrasparente, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise modo da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneindurre false aspettative nella clientela.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un È noto che, sulla base dell’art. 125-quinquies t.u.b., «nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, credito se con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio contratto di distinzione tra costi up-front e recur- ringfornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 1455 c.c.». Ciò posto, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a risultano sussistere gli elementi richiesti dalla norma appena citata per riconoscere il diritto della cliente alla parte ricorrente la differenza risoluzione del contratto di finanziamento. In effetti, l’esistenza di un collegamento negoziale tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede il contratto di conteggio estintivo fornitura di servizi odontotecnici e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio contratto di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, credito si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore rivela manifesta alla luce della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore documentazione versata nel fascicolo di parte ricorrente: cfr. i) contratto di finanziamento del 15 gennaio 2013, contenente il riferimento esplicito a servizi di natura dentistica; ii) comunicazione di parte resistente del 6 giugno 2014, in cui il soggetto erogatore del servizio è indicato come “Società convenzionata”. L’atto di costituzione in mora del fornitore risulta in atti e in ogni caso manca una specifica contestazione al riguardo da parte dell’intermediario. Al di là di quanto eccepito da parte resistente, anche la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 1455 c.c. si presenta sicura. Premesso che - come più volte sottolineato da questo Collegio sulle orme della giurisprudenza della Suprema Corte – deve reputarsi gravante sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, allorquando il creditore lamenti l’inadempimento o l’inesatto adempimento, non può invero sfuggire come, nella vicenda in esame, il suddetto onere non sia stato minimamente assolto dal fornitore: quest’ultimo non avendo replicato alcunché alle contestazioni provenienti dalla ricorrente in ordine alla mancata esecuzione di gran parte dei lavori contrattualmente previsti. D’altro canto, una volta preso atto – anche alla luce della perizia prodotta da parte ricorrente e non specificamente contestata ex adverso – che risulta essere stata eseguita addirittura meno della metà dei lavori concordati, la richiesta non scarsa rilevanza dell’inadempimento non può accogliersiche presentarsi evidente. Peraltro, accertato proprio il fatto che non sussistono una parte delle cure odontoiatriche programmate sia stata comunque compiuta induce a ravvisare i presupposti indicati dal Col- legio per una risoluzione soltanto parziale del contratto di Coordinamento (fornitura dei servizi e, conseguentemente, dello stesso annesso contratto di credito. Considerando da un lato che, fino a novembre 2014, la ricorrente ha corrisposto a parte resistente – in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore esecuzione del piano di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma ammortamento originariamente previsto – l’ammontare complessivo di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della proceduraEuro 2.631,06, e alla parte ricor- rente dall’altro lato che la somma stessa perizia allegata dalla cliente quantifica, nella misura di euro 20,00Euro 1790,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorsole prestazioni eseguite dal fornitore, a carico dell’intermediario saranno da ravvisare - sempre in applicazione dell’art. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni 125- quinquies t.u.b. - obblighi restitutori di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo quanto ricevuto in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, eccedenza rispetto al vaglio del Comitato di valutazionevalore dei lavori effettivamente realizzati.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamentoCollegio osserva come l’ABF abbia ritenuto che esuli dalla propria competenza l’esame della corretta applicazione della normativa tributaria da parte degli intermediari in quanto materia altamente specialistica, da rimborsare mediante cessione estranea all’area del quinto della pensione. Il Collegiodiritto civile, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa che governa il rapporto banca-cliente e soggetta ad interpretazioni non univoche e sovente mutevoli (cfr. Collegio di CoordinamentoNapoli, decisione decisioni n. 6167/201442/2014, n. 1484/2014, n. 3169 del 22 aprile 2015; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e 4983/2014). Nel caso di specie, da quanto risulta agli atti, il ricorrente lamenta di aver subito danni economici a seguito di una errata gestione della procedura di valorizzazione dei titoli a fini fiscali, in occasione di un trasferimento tra dossier. La materia è stata decisa dal Collegio di Napoli, Coordinamento nel senso della irricevibilità del ricorso (cfr. decisione n. 856/ 4142 del 20 maggio 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF anche con considerazioni in materia merito agli ulteriori possibili profili di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento incompetenza per la quota parte materia dei servizi di investimento, che paiono ancor più pertinenti, nel caso di cui qui si tratta. Questa l’ampia ed esauriente motivazione del menzionato Collegio di coordinamento: “la questione esula senz’altro dalla cognizione dell’ABF per un duplice ordine di motivi. In primo luogo va osservato che il conto deposito, sebbene non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio sia riconducibile alla diversa figura contrattuale del deposito titoli in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 amministrazione (art.1838 c.c.: () che l’art.1 comma 6 lett. a) sono rimborsabiliTUF considera come attività accessoria rispetto al servizio di investimento in un prodotto finanziario, per dal punto di vista della legge sul bollo è ora disciplinato in modo diverso dal contratto di conto corrente, sul presupposto, esplicitato in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate, che la parte sua funzione preponderante non maturataè quella di fornire la provvista al rapporto di conto corrente (soggetto a imposta in misura fissa), le commissioni ma piuttosto di intermediazione garantire una speciale remunerazione alle somme depositate, così assimilandolo a una forma di investimento (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso soggetta a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016imposta in misura proporzionale). Il Collegio richiamaNe deriva che già sotto tale particolare profilo potrebbe dubitarsi della competenza a decidere del Collegio, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione posto che l’art. 4 delle disposizioni della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio Banca d’Italia sui sistemi di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione operazione e servizi bancari e finanziari sottrae espressamente alla competenza dell’ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilateTUB ai sensi dell’art.23 comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi n.58 (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia vedi l’art.1 della delibera 29 luglio 2008 n. 275 del Collegio CICR sulla disciplina dei sistemi di Coordinamento n. 6167/2014risoluzione stragiudiziale delle controversie riconducibili all'art.128 bis del TUB). Dovendo il rimborsoIn secondo luogo, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoriama in via assorbente, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamosi deve osservare che, inteso quale atto formale anche al di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e fuori dei servizi di difesa tecnica in favore di parte ricorrenteinvestimento (propriamente detti o ad essi assimilabili, quantomeno per i profili fiscali), la richiesta controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto (sia pure privatistico) intercorrente tra banca e cliente esula comunque dalla competenza dell’ABF. Deve convenirsi infatti che quando si disputa della corretta applicazione della imposta di bollo a un contratto bancario la natura del diritto controverso è indiscutibilmente tributaria e, come è noto, il criterio generale in base al quale va stabilita la competenza per materia è costituito dalla natura del diritto affermato con la domanda (nella specie il diritto vantato dal ricorrente a un’applicazione ridotta della base imponibile considerata dall'intermediario per l'applicazione della imposta sul bollo, così come rileverebbe la natura assicurativa della controversia nei casi in cui il ricorrente pretenda un esame nel merito delle clausole di una polizza, ancorché connessa a un contratto bancario). Nella sfera giurisdizionale la distribuzione della competenza per materia trova del resto la sua ragione giustificativa nella valutazione che l'ordinamento compie della migliore attitudine di un giudice rispetto a un altro a risolvere con sveltezza e rapidità un determinato tipo di controversia. E, sotto tale riguardo, non può accogliersi, accertato trascurarsi il rilievo che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00l’ABF, quale con- tributo alle spese organo di risoluzione ‘alternativa’ delle controversie tra clienti e intermediari, non possiede di regola le necessarie competenze per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale e tantomeno sui criteri di calcolo in proposito applicati, se non altro perché esse potrebbero astrattamente esigere un contributo tecnico di consulenti specializzati , di cui non può normativamente avvalersi. Né potrebbe attribuirsi importanza al grado minore o maggiore di complessità tecnica della proceduraquestione fiscale devoluta, e nel senso cioè di riservare alla parte ricor- rente la somma cognizione dell'ABF i soli casi di euro 20,00minore difficoltà, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quintocome pure è stato talvolta ritenuto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio giacché in tema di competenza economicanon può assumersi a criterio discretivo un incerto e soggettivo parametro empirico del tutto estraneo all'ambito oggettivo della materia controversa, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita come individuata dal clientec.d. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionepetitum sostanziale”.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto Devesi preliminarmente constatare come l’intermediaria non abbia fornito alcuna risposta al reclamo, violando le previsioni dell’art. 4, 3° comma, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 275 del 29 luglio 2008. Quanto attestato al riguardo dalla ricorrente deve ritenersi pacifico anche per l’assenza di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione contestazioni sul punto da parte della ricorrente; ritenuto resistente, che, infatti, non è stata in grado di produrre alcuna propria missiva in riscontro alla lettera di contestazioni indirizzatale dall’associazioni di consumatori. Venendo al merito della vertenza, con il ricorso la cliente chiede “il rispetto delle originarie clausole contrattuali di erogazione del mutuo”, nonché il risarcimento dei danni. In quanto tesa ad ottenere una pronuncia costitutiva, volta alla modifica delle condizioni contrattuali formalizzate con il rogito del 26 luglio 2011, la prima domanda è certamente inammissibile o comunque improponibile. E ciò ancor prima che per le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi ragioni prospettate dalla resistente nelle controdeduzioni, in considerazione del disposto dell’art. 352908 cod. civ. che circoscrive il potere dell’autorità giudiziaria di costituire, comma 2modificare o estinguere rapporti giuridici ai soli casi in cui sia espressamente contemplato dalla legge, del Codice del Consumo casi che non sono conseguentemente suscettibili di applicazione analogica. Detto potere rappresenta, infatti, un’eccezione alle regole generali, secondo cui il potere giurisdizionale deve essere esercitato attraverso la pronuncia di sentenze di accertamento e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016)condanna. Il Collegio richiamapuò quindi conoscere soltanto della domanda di condanna dell’intermediaria al risarcimento dei danni che la ricorrente pretende di avere subito, più specificamenteprevio accertamento dell’asserito mancato “rispetto delle originarie clausole contrattuali di erogazione del mutuo”. Con il reclamo, l’approfondita la consumatrice precisa di fondare la propria richiesta sulla pretesa violazione dell’art. 1337 cod.civ., lamentando la responsabilità precontrattuale in cui la banca sarebbe incorsa per avere tenuto un comportamento contrario ai doveri di buona fede nelle trattative. La resistente, infatti, solo il giorno precedente la conclusione del contratto di compravendita immobiliare e analitica motivazione la stipula del mutuo, in via del tutto occasionale, all’atto dell’apertura del conto corrente di appoggio, avrebbe informato la cliente delle condizioni cui il finanziamento sarebbe stato concesso, diverse da quelle in precedenza prospettate con il “Foglio informativo” del 5 aprile 2011, su cui la ricorrente avrebbe fatto affidamento e in considerazione delle quali si sarebbe indotta ad addivenire all’operazione di finanziamento. La prospettazione dei fatti operata dalla ricorrente risulta in realtà smentita dalla documentazione agli atti. La cliente ha prodotto un “Foglio informativo” da identificarsi con il documento precisato all’art. 5 della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce Deliberazione del 2016 sopra citate) con la quale Comitato Interministeriale per il Collegio di coordinamento ha fatto Credito e il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione Risparmio del quinto 4 marzo 2003, recante Disciplina della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso trasparenza delle commissioni a vario titolo corrisposte condizioni contrattuali delle operazioni e dei costi assi- curativi (criterio servizi bancari e finanziari, e al paragrafo 3 della Sezione II del Provvedimento della Banca d’Italia sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Il documento in questione, che risulta rivolgersi genericamente alla clientela, precisando tassi, spese, oneri, altre condizioni e principali rischi dei mutui ipotecari a tasso variabile a rata fissa riservati ai consumatori per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di distinzione tra costi up-front e recur- ringimmobile ad uso di civile abitazione, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione risulta “aggiornato al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione05/04/2011”, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a una data anteriore quindi a quella (luglio 2011) alla quale la ricorrente sostiene di avere ottenuto la disponibilità della banca alla concessione del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle finanziamento in esame. All’inizio della sezione commissioni di gestione praticaPrincipali condizioni economiche”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle dopo il sottotitolo commissioni bancarieQuanto può costare il mutuo” e “Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEG) 3,866%”, si precisa che le indicazioni riportate sono relative al costo “calcolato al 15/12/2010 e riferito ad un mutuo di tenore analogo a quella formulata nel contratto In una sezione successiva si riporta il “Calcolo esemplificativo dell’importo della rata”, condotto applicando il medesimo tasso di interesse nominale annuo (sempre su di un capitale di € 140.000,00) in controversiafunzione della variabile rappresentata da quattro diverse possibili durate del finanziamento, ossia dieci, quindici, venti e venticinque anni. La resistente ha prodotto inoltre la “richiesta di mutuo ipotecario”, sottoscritta dalla cliente e datata 22 giugno 2011, in cui si è espresso per la loro natura recurring “sia quantifica in considerazione della opacità delle relative clausole€ 143.000,00, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedonol’importo del finanziamento richiesto e in 276 le rate mensili di rimborso, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso attoequivalenti, quindi, a una durata di 23 anni. Il medesimo modulo, munito però di sua sola firma, è stato versato agli atti anche dalla ricorrente, che l’intermediario non ne ha fatto applicazione dei eccepito l’abusivo riempimento. Entrambe le parti hanno allegato ai rispetti atti difensivi il “Prospetto informativo «mutuo casa»”, che risulta “stampato il 19/07/2011”, nel quale, a differenza del “Foglio Informativo”, si fa espressa menzione alla ricorrente e si indicano in € 143.000,00 il capitale finanziato e in 23 anni il periodo di rimborso. Sulla base del tasso vigente al momento, l’ammontare della singola rata mensile è quantificato in € 868,50. Dette condizioni risultano integralmente riprodotte nel contratto formalizzato tra le parti. L’intermediaria ha inoltre offerto in produzione la documentazione contrattuale relativa al conto corrente di appoggio, che risulta datata 19 luglio 2011 e sottoscritta dalla cliente, che non l’ha disconosciuta. Ciò vale a smentire quanto sostenuto dalla mutuataria circa la data alla quale avrebbe aperto il conto e, per sua stessa affermazione, ricevuto le precisazioni circa le condizioni alle quali il finanziamento le poteva essere concesso. Condizioni che risulta comunque avere accettato prima della formalizzazione del contratto di mutuo, come conferma la garanzia rilasciata da un terzo nel suo interesse il 21 luglio 2011, data resa certa dall’apposizione del timbro postale. Va incidentalmente segnalato che sul testo della garanzia è indicata una denominazione identificativa del tipo di mutuo diversa da quella riportata sul “Prospetto informativo” e corrispondente invece a quella indicata nel “Foglio informativo”. Da quanto sopra richiamati criterinon emerge esservi stato un affidamento della consumatrice in determinate condizioni contrattuali, artatamente creato o comunque leso dall’intermediaria. E’ incontestabile, infatti, che il “Foglio informativo” si rivolgesse, per così dire, alla generalità della clientela e precisasse che il mutuo avrebbe potuto avere diverse durate. Al contempo, fatta eccezione per periodo di rimborso e per l’importo finanziato (che sono elementi variabili, frutto della negoziazione tra le parti), non emergono esservi difformità tra le condizioni offerte al pubblico e quelle a cui il contratto è stato concluso. Xxxx, TAEG e TAN riportati nell’atto notarile risultano addirittura inferiori rispetto a quelli figuranti nel “Foglio informativo”. Appare al contempo plausibile quanto sostenuto dalla resistente circa le ragioni per le quali la durata del mutuo era stata accordata in linea diciotto anni. Si può presumere che il problema fosse stato segnalato già all’atto della compilazione della richiesta di erogazione del finanziamento e fosse stato suggerito alla ricorrente di ridurre il periodo di rimborso rispetto ai venticinque anni verosimilmente dalla stessa auspicati. In ogni caso, quanto affermato dalla cliente circa la propria piena consapevolezza, al momento della stipula dell’atto, delle condizioni alle quali il finanziamento le sarebbe stato concesso e la conseguente accettazione delle stesse, permette di escludere che il consenso della mutuataria fosse viziato, e quindi che fosse frutto di errore (essenziale e riconoscibile dall’altro contraente) o, addirittura, carpito con dolo. Nel rilevare come la contraente non abbia avanzato alcuna pretesa all’annullamento dell’atto e si abbia ragione di ritenere che abbia regolarmente versato, anche successivamente al reclamo, le rate di rimborso nell’importo stabilito con il citato orientamentocontratto di mutuo (ciò che avrebbe potuto rilevare anche sotto il profilo della convalida), tenuto conto non può comunque sussistere un suo diritto al risarcimento dell’asserito danno, essendo stata, all’atto della stipula, pienamente consapevole delle posizioni con- divise condizioni applicate, senza peraltro riuscire a fornire prova alcuna dell’altrui malafede e quindi della sussistenza di raggiri che l’avrebbero indotto a concludere il contratto a condizioni diverse da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede quelle volute. Alla luce delle considerazioni e valutazioni di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrentecui sopra, la richiesta pretesa risarcitoria della ricorrente non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionequindi trovare accoglimento.

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DIRITTO. Il ricorso verte su La ricorrente, coniuge del titolare (ora deceduto) di un contratto di finanziamentofinanziamento che in aggiunta prevedeva la possibilità del rilascio di una carta di credito ad uso rotativo, chiede che il Collegio voglia dichiarare la nullità del finanziamento stesso per mancanza di forma scritta ed altri elementi e, infine, effettuare un controllo sul tasso applicato e l'ammontare degli interessi complessivamente pagati. L’intermediario non ha sollevato questioni pregiudiziali, tuttavia occorre precisare che dalla documentazione agli atti non emergono profili di inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis dell’ABF. Difatti, la questione oggetto di lite attiene ad un nuovo finanziamento concesso in data 12.1.2009. Pertanto sussiste la competenza ratione temporis di questo Arbitro come modificata dal provvedimento di “Revisione” 12/12/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, che alla Sez. I^, § 4, IV comma, dispone: «non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». Passando al merito della controversia occorre rilevare come la stessa abbia ad oggetto le modalità di stipula (con specifico riferimento al requisito della forma scritta) idonee a garantire la validità di un contratto di finanziamento collegato ad un contratto c.d. multiconto. Tale particolare tipologia di contratto - più volte oggetto d’esame da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesaparte dell’ABF – viene stipulato, in conformità occasione della richiesta da parte del cliente di un finanziamento per l’acquisto di un bene o di un servizio, mediante un modulo prestampato che contiene, altresì, la facoltà di richiedere ulteriori finanziamenti ad uso rotativo. Al fine di pervenire ad una soluzione circa la controversia sottoposta all’esame di questo Collegio non può non verificarsi prioritariamente la validità del contratto di finanziamento collegato alla carta di credito revolving che nel caso di specie emerge essere stato stipulato verbalmente (a mezzo comunicazione avvenuta per via telefonica). IL XXXX.xx Sul tema è nota l’ampia ed articolata decisione del Collegio di coordinamento dell’ABF la quale nel risolvere il contrasto interpretativo insorto tra i diversi Collegi ha adottato in analoga vicenda la soluzione ermeneutica che conduce alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento in quanto privo della forma scritta, al costante orientamento tempo dei Collegi ABF in materiafatti richiesta dall’art. 117, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa commi 1 e 3, T.U.B. (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; 3257 del 12.10.2012). Questo Collegio ritiene di Milanocondividere la linea interpretativa della decisione richiamata che certo non ignora le disposizioni con cui la Banca d’Italia, decisione n. 7216/2014 sulla base della delibera CICR del 4.3.2003 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi del rinvio ad essa dell’art. 35117, comma co. 2, del Codice del Consumo e dell’artTUB (disposizione, pare il caso di sottolineare, comunque significativamente non richiamata dall’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili124, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilateco. 1, con riferimento al rimborso credito al consumo), ha stabilito, nella normativa in materia di “Trasparenza delle commissioni operazioni e servizi bancari e finanziari” (sez. III, par. 2), che «la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto». Nel caso oggetto di esame del Collegio di coordinamento, come anche in quello qui in discussione, peraltro, la concessione del prestito revolving risulta avvenuta a vario titolo corrisposte distanza di molto tempo (nel gennaio 2009) dalla sottoscrizione del modulo iniziale di richiesta (nel 1991) e quando, ormai, il cliente aveva provveduto all’integrale restituzione del finanziamento originariamente concessogli quale c.d. “primo utilizzo particolare” della pretesa unitaria linea di credito apertagli dall’intermediario. Si deve dunque ritenere impossibile – come pure sostiene l’intermediario resistente – che la concessione del prestito revolving possa essere considerata operazione effettuata in esecuzione dell’originario contratto. Trattasi, in realtà, di una operazione economica, nella sostanza, del tutto indipendente rispetto al contratto originariamente perfezionatosi, nel caso di specie, con riguardo al finanziamento specificamente concesso nel 1991 per acquistare un bene di consumo (televisore) come tale, quindi, da valutare autonomamente, circa la sua validità, alla luce dei costi assi- curativi requisiti di forma previsti dal TUB (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ringColl. Roma, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non godutidec. n. 187/2013). Con riferimento Ne deriva che l’assetto di interessi relativo al prestito revolving si palesa delineato, nei suoi elementi essenziali, solo a seguito di una nuova fase costitutiva, ricollegabile alla clausole relativa richiesta del cliente formulata oralmente, ma in contestazionepalese assenza, per quanto concerne le allora, dei requisiti di forma imposti, a tutela del cliente, dal TUB (che simili requisiti pone proprio al fine di assicurare commissioni intermediario incaricatotrasparenzasi rappresenta all’operazione creditizia), non essendo ovviamente consentito che è consolidato l’orientamento ABF ammontare, condizioni essenziali e voci di costo non contemplate nella forma prescritta al momento della conclusione (insomma avvenuta oralmente) possano, poi, essere validamente integrate a mezzo di successivi documenti, predisposti unilateralmente (Coll. Roma, dec. n. 1575/2013). Secondo l’impostazione accolta dal Collegio di coordinamento e che ha ritenuto recurring questo Collegio ritiene di far propria, la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella tutela dell’istante deve essere fatta discendere dall’accertata nullità del contratto di finanziamento rotativo, in applicazione dell’art. 117, co. 1 e 3, TUB (anche in quanto fatto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsidi richiamo, con riferimento alle “commissioni in tema di gestione pratica”credito al consumo, dall’art. 124, nel testo vigente pro-tempore). Peraltro, deve essere anche rilevato come la cui voce sottoscrizione del contratto di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda finanziamento, stipulato presso un rivenditore di beni accessoriamente al contratto di credito finalizzato all’acquisto di beni di consumo forniti dal rivenditore medesimo, deve essere inquadrata nella complessiva disciplina delle attività non chiaramente definite finanziarie: disciplina, questa, che stabilisce apposite riserve di legge per l’esercizio di particolari attività di finanziamento e/o accessorie. Assume rilievo in particolare, nella fattispecie in esame, l’art. 3 D.lgs. 25.9.1999, n. IL XXXX.xx 374 in base al quale gli intermediari finanziari per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria iscritti all’apposito albo, soggetti ai quali è riservata tale specifica attività. Inoltre, secondo quanto successivamente stabilito all’art. 2 del regolamento attuativo emanato dal Ministro dell’ Economia e della Finanza con decreto del 13.12.2001, n. 485 «non colle- gate ad integra esercizio di agenzia in attività preliminarifinanziaria … la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari». A supporto si Pertanto, se il contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto del bene di consumo – il quale non entra in contestazione nella fattispecie in oggetto - poteva essere legittimamente stipulato presso il rivenditore commerciale, con tutta evidenza non qualificato come “agente in attività finanziaria”, lo stesso non può dirsi per il cosiddetto contratto accessorio di finanziamento attivato mediante la carta revolving, che risulta essere stato stipulato in difformità dalle previsioni normative all’epoca già vigenti, che per l’appunto richiedevano, a tutela della clientela, l’assistenza di competenze e professionalità specifiche quali quelle dei citati agenti iscritti all’apposito albo. Si richiama sul punto la decisione comunicazione n. 0313116 del 20.4.2010 diramata dalla Banca d’Italia, che condanna la prassi riscontrata presso alcuni intermediari finanziari di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati per la promozione e conclusione di contratti non finalizzati, quali, per l’appunto, le carte di credito revolving. Ne consegue che il contratto di finanziamento collegato alla carta di credito revolving, utilizzato dal ricorrente, deve essere considerato nullo anche sotto questo ulteriore profilo in quanto stipulato con modalità non conformi a quelle inderogabilmente stabilite dal legislatore (in termini, Collegio di coor- dinamento Roma, dec. n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”2200 del 27 giugno 2012). Le conseguenze dell’accertamento della nullità del contratto di finanziamento devono poi essere individuate nella disciplina civilistica generale della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.). La somma ricevuta in prestito dovrà essere quindi restituita dalla ricorrente, essendo stata accertata la mancanza di tenore analogo un contratto valido, idoneo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausolegiustificarne l’acquisizione da parte dello stesso, sia per la natura recurring delle attività pure non a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamentotitolo definitivo (art. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/20141422 c.c.). Preso attoIn casi del genere, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la richiamandosi alla più volte citata pronuncia del Collegio di Coordinamento coordinamento (n. 6167/20143257 del 2012). Dovendo , ricollegandosi l’obbligazione restitutoria dell’accipiens, conseguente all’accertata inefficacia del contratto, direttamente al contratto, il rimborsorelativo assetto sinallagmatico non potrà non influire sulla complessiva configurazione della obbligazione restitutoria medesima, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoriarisultando allora chiaro come, per il mutuo oneroso (e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrentei contratti affini), la richiesta pretesa restitutoria nascente dall’accertamento della inefficacia del contratto non può accogliersipossa limitarsi alla sola somma-capitale, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio restando, altrimenti, priva di Coordinamento reintegrazione, a favore del solvens (in generale decisione n. 3498/ 2012 con evidente frustrazione delle finalità della ripetizione e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento ingiustificato arricchimento di una delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80parti), oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi quella convenzionalmente concessa dilazione della vigente normativarestituzione del capitale prestato, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00vale proprio a caratterizzare – sul piano della corrispettività delle prestazioni e, quale con- tributo alle spese della proceduraquindi, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionesotto il profilo causale – i contratti creditizi.

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DIRITTO. Il ricorso verte su Come eccepito da parte resistente, il ricorrente ha contestato in termini generici l’usura, genetica e sopravvenuta, degli addebiti in relazione ai quali gli viene chiesto il rientro dalla banca. A supporto della contestazione dell’usura genetica il ricorrente si è limitato a produrre una perizia contabile di parte, non asseverata, contenente un contratto mero prospetto riepilogativo delle competenze addebitate sul conto ordinario *** 819 nel periodo 30 aprile – 31 dicembre 2013 e nell’anno 2014. Come è noto, il valore legale di finanziamentouna perizia stragiudiziale, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegioper di più non asseverata, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare è quello di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa una mera allegazione difensiva (cfr. Collegio Cass. civ., sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437; Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1902). Da tale prospetto, non è poi possibile ricavare quali commissioni e spese siano state incluse nel calcolo effettuato dal perito di Coordinamentoparte né, decisione n. 6167/2014; Collegio comunque, le modalità con le quali gli importi contestati siano stati ricavati, rendendo così impossibile verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal ricorrente. In secondo luogo, la perizia stragiudiziale allegata dal ricorrente fonda erroneamente la contestazione dell’usura sul calcolo del TAEG (secondo la formula TAEG = competenze del periodo X 36.500 / numeri debitori) che, come è noto, costituisce un mero indicatore sintetico di Milanocosto, decisione n. 7216/2014 e Collegio avente finalità di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama trasparenza ma non rilevante ai fini dell’accertamento dell’usura. È invece al TEG che occorre fare riferimento ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia usura. La formula per il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata calcolo del TEG dei contratti di finanziamento factoring, sulla base delle Istruzioni U.I.C. 2006 e delle Istruzioni per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata rilevazione dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, tassi effettivi globali medi ai sensi della vigente normativalegge sull’usura (L. 108/96) emanate dalla Banca d’Italia, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia sez. I, § C3, è la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.seguente:

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, da rimborsare mediante cessione a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del quinto della pensioneTUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. Il Collegio, nel merito, disattesaL’odierna resistente eccepisce, in conformità primo luogo, con riferimento al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza contratto ***594 il difetto di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine quanto il rapporto oggetto di contestazione, e con essi tutti i derivanti diritti di credito, sono stati ceduti – in epoca anteriore all’estinzione anticipata – ad altra società la quale ha emesso il relativo conteggio estintivo Nel caso di specie l’estinzione del contratto è avvenuta successivamente alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfrcessione del credito come emerge dalla documentazione in atti. Il Collegio di CoordinamentoBologna, decisione n. 6167/2014; Collegio come evidenziato anche dalla resistente, si è già espresso nei confronti dell’odierna banca convenuta in molteplici ricorsi aventi analogo thema decidendum, rilevando d’ufficio il difetto di Milanolegittimazione passiva della cedente allorquando, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella dalla documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci emergeva che il contratto di costo finanziamento era stato oggetto di contestazione da parte una operazione di cartolarizzazione. Sulla base degli orientamenti assunti dal sistema ABF, il difetto di legittimazione passiva è rilevabile ex officio, applicando al procedimento ABF i principi affermati dalle SS.UU. della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, Corte di Cassazione (n. 2951 del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a16.02.2016) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo “La legittimazione ad agire attiene al diritto di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore grado del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativigiudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (sull’applicazione nel procedimento x. Xxxxxxxx xx Xxxx, xxx. x. 0000/00 del 04.05.2017). Con la pronuncia n. 6816/18, il Collegio di Coordinamento nnha pertanto escluso la legittimazione dell’originator cedente laddove la cessione del credito sia anteriore all’estinzione del finanziamento, a meno che non abbia assunto il ruolo di servicer gestendo direttamente la procedura di estinzione e di riscossione, in base all’assunto che l’indebito è sorto “nel momento dell’estinzione del finanziamento”. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016)Nel caso di specie non vi è alcun elemento da cui possa trarsi il ruolo di servicer della parte resistente. Il Collegio richiamadi Bologna si è già espresso in ricorsi analoghi nei confronti dell’odierno resistente (cfr. per tutte Collegio di Bologna, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio 3342/19 del 4.02.2019), rilevando d’ufficio il difetto di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale legittimazione passiva in quanto dalla documentazione agli atti emergeva che il Collegio contratto di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia finanziamento era stato oggetto di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilateuna operazione di cartolarizzazione. Alla luce di quanto sopra, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi detto contratto il ricorso non goduti)può trovare accoglimento. Con riferimento alla clausole in contestazioneal contratto ***855, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta va osservato che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione seguito della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali sentenza Lexitor il Collegio di Coordina- mento Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso attoenunciato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, quindiimmediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteril’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da cessione conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del quintoCollegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità. Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE. A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, prevista dall’artcosì come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato. 125 A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies T.U.B.del TUB. Venendo al caso di specie, opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura la domanda presentata ha ad oggetto il rimborso proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabilidi cui all. E lett. C), D), F) e G). Nella documentazione contrattuale è presente una descrizione delle voci di costo relative alle commissioni addebitate al cliente (cfr. art. 6). L’ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall’art. 9 del contratto di finanziamento e prevede che l’importo di cui alla lett. D) sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”. Tale piano, qui trasmesso da parte resistente non sottoscritto dal ricorrente, riporta la quota rimborsabile degli oneri di cui alle lett. B) e D), precisando che la quota parte rimborsabile dell’importo delle “commissioni reti distributiva” è individuata nella misura massima del 60% e calcolata “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento” e che il Cedente “avrà altresì diritto al rimborso degli oneri assicurativi non goduti” di cui alle lett. F) e G) del contratto. Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto al 29.02.2020, decorsa la 48a rata sulle 120 complessive. Con riferimento alle spese di istruttoria, dalla descrizione contenuta nella clausola si evince che la stessa remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori, per cui, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. in tal senso, la decisione del Collegio di Bologna n. 24041 del 14.11.2018) viene considerata up front da rimborsare con il rimedio della curva degli interessi. La voce “commissioni rete distributiva” viene previsto sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, allegato al contratto. Il suddetto piano, prodotto in atti da parte resistente e non sottoscritto dal ricorrente, individua la quota parte rimborsabile dell’importo della commissione in esame nella misura massima del 60% e calcolata “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento”. La parte del 40%, up front, pertanto, deve essere restituita secondo il criterio della curva degli interessi. La controversia in oggetto riguarda un contratto analogo a quello oggetto di attenzione del Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10003 del 11.11.2016, che ha ritenuto valido il criterio contrattuale presente nel Piano annuale. Nel caso di specie, si evidenzia che l’intermediario ha restituito al ricorrente la somma di € 272,42 in fase di conteggio estintivo, corrispondente a quanto previsto dal richiamato “Piano” in corrispondenza alla rata successiva, la 59 a, a quella del mese di estinzione. Si rileva, inoltre, che l’intermediario ha offerto evidenza in sede di controdeduzioni del riconoscimento di un ulteriore rimborso, mediante assegno circolare (cfr. all. 3), in favore del ricorrente per l’importo complessivo di € 898,02 a titolo di rimborsi delle “commissioni rete distributiva” e dei premi assicurativi, calcolato al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio e sulla base del c.d. “criterio lineare” nei termini di cui al Collegio di Coordinamento 6167/2014, comprensivo di € 20,10 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali. In relazione al rimborso degli oneri assicurativi, è orientamento costante dei Collegi ritenere che il rimborso degli oneri assicurativi possa avvenire secondo la metodologia indicata ex ante nel contratto. Nel caso di specie, nel richiamato “Piano annuale” allegato al contratto il rateo di rimborso degli oneri assicurativi, previsto alla 59a rata, è pari a € 210,55. Parte resistente dà atto dell’avvenuto rimborso di complessivi € 341,24, importo superiore a quanto previsto pattiziamente, calcolato sulla base del c.d. “criterio lineare” nei termini di cui al Collegio di Coordinamento 6167/2014. Alla luce di quanto sopra, con riferimento al contratto ***855 il ricorrente, effettuate le compensazioni, ha diritto al rimborso di euro 260,83 come risulta dalla seguente tabella. durata finanziamento 120 TAN 4,96% Criterio di rimborso Importi Rimborso da effettuare Rimborsi già effettuati Residuo rate scadute 58 rate residue 62 % rest. (*pro rata temporis) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.51,67% % rest. (criterio finanziario) 28,99%

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DIRITTO. Il ricorso verte su Collegio rileva come la presente controversia verta unicamente sul quantum del rimborso dovuto al ricorrente a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante finanziamento contro cessione del quinto della pensionedello stipendio (sottoscritto nel luglio 2005) e non anche sull’an del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Il Collegio, nel merito, disattesaPreliminarmente va affrontata l’eccezione di incompetenza temporale del Collegio sollevata dall’intermediario, in conformità quanto il contratto è stato concluso in data anteriore al costante orientamento dei Collegi ABF primo gennaio 2009. L’eccezione non è fondata. Questo Collegio ha già avuto modo di chiarire in materiapiù occasioni che nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all’estinzione anticipata di un finanziamento, l’eccezione preliminare il ricorrente fa valere una pretesa legata all’esecuzione e all’estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso ed è alla data di carenza estinzione (avvenuta nel luglio 2013) che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa questo Collegio (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; v. per tutte Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e 6627/2013). In riferimento, invece, al difetto di legittimazione passiva invocato dall’intermediario, si osserva che, pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso (anche) ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, da un lato, questo Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF ha già chiarito come in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti tal caso occorra tenere in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato considerazione che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, ricorrente risulta essere proprio l’attività affidata ed effettivamente svolta dal convenuto e consistente nella predisposizione del Codice conteggio per l’estinzione anticipata del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativifinanziamento” (Collegio di Coordinamento nnMilano, decisione n. 2394 del 13 luglio 2012); dall’altro lato, il contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente prevede espressamente che “Competente per la definizione di eventuali reclami è l’Ufficio Reclami” dell’intermediario resistente (art. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 201611 del contratto). Il Collegio richiamaCiò premesso, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie riferimento. Al riguardo, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteriqualsiasi momento, in linea con tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato consumatore ha diritto a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la una riduzione del costo totale del credito, prevista pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”). In particolare, la contestazione dell’intermediario resistente in merito all’applicazione del vigente art. 125-sexies TUB è priva di alcun rilievo. Anche il previgente art. 125 TUB, richiamato dall’intermediario resistente, riconosceva chiaramente il diritto del cliente “ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito”; ne consegue che, come più volte ribadito da questo Collegio, in assenza di una chiara e precisa distinzione tra costi esauriti all’atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel tempo, l’“equa riduzione del costo complessivo del credito” non può che essere operata secondo il criterio residuale pro rata temporis fatto proprio dal consolidato orientamento di questo Collegio. In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le ‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” – l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all’epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall’art. 125 sexies T.U.B.22, opera sulla scorta comma 15-quater, del criterio D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di competenza economicaconversione 17 dicembre 2012, incidendo in misura proporzionale alla quota-n. 221), secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”. In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento effetti- vamente usufruita dal clientesia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). Accogliendo L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrentidocumentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di natura assicurativaristorare, l’A.B.F. torinese riconosce quanto meno con riferimento ai contratti in favore dell’autonomia negoziale uno spazio essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottopostorecente, in forma anonima, al vaglio la Comunicazione della Banca d’Italia del Comitato di valutazione7 aprile 2011).

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DIRITTO. Il ricorso verte su non è meritevole di accoglimento. Come esattamente argomentato dalla società concedente, non sussiste alcun diritto, di origine legale, in capo all’utilizzatore di un bene oggetto di un contratto di finanziamentoleasing, da rimborsare mediante cessione di riscattarlo anticipatamente (rectius: di esercitare prima del quinto della pensionetermine l’opzione per il relativo acquisto). Il CollegioTale diritto ben può essere eventualmente introdotto per via pattizia, nell’ambito del contratto di leasing, ma nel meritocaso di specie siffatta previsione non risulta inserita nella convenzione in essere tra le parti. D’altra parte, disattesa, in conformità al il costante orientamento dei Collegi ABF di questo Arbitro è nel senso di negare l’esistenza di un simile diritto a favore dell’utilizzatore (salva l’ipotesi, come detto, di previsione convenzionale dello stesso), dovendosi ritenere che il termine per l’esercizio del riscatto sia stabilito a favore di ambo le parti, sicché, così come la società concedente non può unilateralmente abbreviare la durata del contratto, altrettanto non può fare l’utilizzatore, pretendendo di esercitare in materiaanticipo l’opzione per l’acquisto (così, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di CoordinamentoRoma, decisione 13 gennaio 2012, n. 6167/201469; Collegio di Napoli 29 marzo 2011, n. 626; Collegio di Milano, decisione 28 marzo 2012, n. 7216/2014 e Collegio 917). Ne consegue, dunque, che il riscatto anticipato del bene oggetto del contratto, in assenza di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia previsione pattizia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso diritto potestativo a favore del cliente delle suddette vocidell’utilizzatore, inclusi gli “oneri assicurativi” è rimesso all’accordo tra le parti e, dunque, è subordinato (Collegio anche) al consenso della società concedente. Non potendosi quindi ravvisare alcun profilo di Coordinamento nn. 10035/2016illegittimità nella condotta della parte resistente, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con anche la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta domanda risarcitoria non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneessere accolta.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un Ai sensi dell’art. 1421 c.c. si rileva d’ufficio che, per quanto riguarda l’oggetto del presente giudizio, il contratto di finanziamentotransazione stipulato tra le parti contraenti il 28 maggio 2012 è nullo. Decidendo casi precedenti, da rimborsare mediante cessione questo Xxxxxxx ha già affermato il seguente principio di diritto: «La transazione che intervenga tra l‘intermediario ed il cliente in occasione della chiusura di un rapporto di conto corrente e connesso affidamento, con la quale tra le altre pattuizioni si stabilisca che il cliente rinunci ad ogni possibile eccezione relativa alla tenuta del quinto della pensione. Il Collegioconto corrente con particolare riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicati dalla banca fin dall’inizio del rapporto, nel merito, disattesa, è valida nei limiti in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa cui non contrasti con norme imperative» (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 1495 del 2010). Infatti, l’art. 1972, 1° comma, c.c. stabilisce che «è nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo». L’oggetto del presente giudizio è costituito da clausole dei contratti di conto corrente stipulati tra le parti che sono illecite, perché il loro contenuto è contrario a una norma imperativa (art. 1346 c.c.): esse sono pertanto nulle (art. 1418, 2° comma, c.c.) e, nella parte in cui le riguardi, è nullo altresì il contratto di transazione che è stato invocato dalla banca resistente (art. 1972, 1° comma, c.c.). La “commissione di utilizzo oltre la disponibilità fondi” applicata dalla banca resistente (e denominata DIF negli estratti conto da quest’ultima inviati alla società ricorrente) rientra infatti nella categoria delle commissioni sugli utilizzi in assenza di fido, le quali sono state ritenute nulle da questo Arbitro (Collegio di NapoliMilano, decisione n. 856/ 20154240 del 2012; Collegio di Roma, decisione n. 3401 del 2013), richiama perché inderogabilmente vietate a pena di nullità dall’art. 2-bis, 1° comma, 1° periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il costante indirizzo interpretativo sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2. Secondo il conteggio elaborato dalla società ricorrente, il quale non è stato specificamente contestato dalla banca resistente e può pertanto ritenersi pacifico ai fini del presente giudizio, l’importo complessivo delle “commissioni di utilizzo oltre la disponibilità dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per fondi” (DIF) addebitate sui conti correnti della medesima società ammonta a € 13.659,50: la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario banca resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvieneè pertanto obbligata a restituirlo, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art2033 c.c. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso Riguardo alla spesa sostenuta dalla società ricorrente per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette vocicompenso dei propri consulenti contabili, inclusi questo Xxxxxxx ritiene che siano applicabili gli “oneri assicurativi” (Collegio stessi principî di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della diritto enunciati dalla decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014)3498 del 2012 a proposito dell’onorario di un avvocato: si tratta pertanto di un danno patrimoniale che è risarcibile, ancorché la sua quantificazione debba naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, i quali includono l’accertamento dell’attività professionale effettivamente svolta, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell’importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia. Dovendo il rimborsoPoiché la società ricorrente non ha dato una prova certa dell’ammontare della spesa sostenuta e tenuto conto dei criteri enunciati nella suddetta decisione del Collegio di coordinamento, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltrequesto Xxxxxxx ritiene che, ai sensi dell’art. 1226 c.c., il danno patrimoniale di cui si tratta possa essere equitativamente determinato in € 1.000,00. Venendo ora al lamentato addebito di importi eccedenti rispetto al tasso di soglia imperativamente posto dalla legislazione anti-usura, si deve rilevare che esso è stato esemplificato dalla società ricorrente riguardo a tre fattispecie concrete (secondo trimestre del 2012 del conto c.d. anticipi; terzo trimestre del 2012 del conto c.d. anticipi; terzo trimestre del 2009 del conto c.d. ordinario). Rispetto al conto c.d. anticipi, questo Xxxxxxx ritiene che, tenuto conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (art. 644, 4° xxxxx, c.p.), sussistano elementi di prova che sia stato superato il limite imperativamente posto dalla legislazione antiusura. La società ricorrente non ha tuttavia analiticamente indicato gli importi eccedenti il suddetto limite, di cui ha domandato la restituzione, né ha quantificato la somma che dovrebbe esserle complessivamente pagata dalla banca resistente a titolo di restituzione dell’indebito (art. 2033 c.c.). D’altro canto, lo svolgimento di un’attività consulenziale equiparabile a una perizia tecnico-contabile non rientra tra le funzioni che sono attribuite a questo Arbitro dall’art. 128-bis t.u.b. e dai regolamenti delegati della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia e del CICR (ex plurimis, Collegio di Roma, decisione n. 4674 del 2013). La domanda qui considerata della società ricorrente non può essere pertanto accolta. È invece infondata senz’altro la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese domanda della procedurasocietà ricorrente finalizzata a ottenere che gli effetti giuridici a sé favorevoli della transazione stipulata tra le parti il 28 maggio 2013 comincino a decorrere dall’inizio della trattativa precontrattuale, e al più tardi dal 1° gennaio 2012. Il medesimo contratto (allegato al ricorso come doc. 4) inequivocabilmente stabilisce che il tasso d’interesse pattuito tra le parti contraenti sia applicato «a fare tempo dal 28 maggio 2012». È altresì infondata la domanda di risarcimento del danno che sarebbe stato cagionato dalla banca resistente effettuando a carico della società ricorrente eventuali segnalazioni negative alla parte ricor- rente la somma Centrale Rischi. Dalla visura depositata dalla banca resistente come doc. 23 risulta infatti che tali segnalazioni hanno riguardato le categorie di euro 20,00, quale rimborso della somma versata censimento dell’accordato e dell’utilizzato e non sono pertanto idonee a cagionare alla presentazione del ricorsosocietà ricorrente un danno ingiusto ai sensi dell’art. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione2043 c.c.

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DIRITTO. Il In via preliminare, il Collegio osserva che l’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso verte su per incompetenza ratione temporis. Sul punto si osserva che, siccome i buoni sono stati emessi successivamente al D.M. 13.06.1986, la volontà delle parti si è formata sulla base del testo dei buoni fruttiferi, pertanto non sussiste un contratto ingannevole comportamento di finanziamentoconsegna del buono recante un timbro incompleto, da rimborsare mediante cessione ma piuttosto un contratto, che dispiega tuttora i suoi effetti. Sul punto si richiama la recente decisone del quinto della pensioneCollegio di Roma n. 11045/2020, cui il Collegio intende uniformarsi, secondo cui: “In via preliminare, l’intermediario eccepisce la carenza di competenza dell’ABF sul piano temporale, poiché i fatti contestati risalgono a una data anteriore al 1°.1.2009. Il CollegioCollegio osserva che, nel meritosempre in via preliminare, disattesal’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF quanto trattasi di controversia esclusa dall’ambito di competenza di tale organo decidente, in materiaconsiderazione della disciplina speciale che regola i buoni postali fruttiferi, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfrdiversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B., sulla “Trasparenza bancaria”. Sul punto, si riporta l’impostazione assunta dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/20145674/2013, che ha riconosciuto la competenza dell’Arbitro argomentando a partire dall’applicabilità ai BFP della regolamentazione di trasparenza emessa dalla Banca d’Italia, fondata sulla loro inattitudine alla circolazione e conseguente non qualificabilità come strumenti finanziari, secondo cui: “È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del Nel merito, il Collegio rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell’Arbitro: “il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell’ambito di detto accordo, l’intermediario propone al cliente e quest’ultimo accetta di porre in essere un’operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall’ufficio emittente” (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18). È stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione in riferimento al quale non possono trovare applicazione i noti principi dell’astrattezza, dell’incorporazione e della letteralità che contraddistinguono invece i titoli di credito, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che “i buoni postali fruttiferi disciplinati dal X.X.X. 00 xxxxx 0000 x. 000 (xxxxxxxxxxxx xxx x.x. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”, di talché “la regolamentazione del rapporto non ha […] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente” (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18). Ne consegue che: 1) le condizioni contrattuali riportate sui titoli possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; 2) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18). Orbene, con riferimento al caso di specie, l’emissione del B.F.P. risale alla data del 15.10.1987, al tempo in cui risultava in collocazione la serie “Q”. Precisamente, il Collegio rileva che, risulta utilizzato un modulo della serie “P”, su cui è stato apposto un timbro sul fronte che indica la serie “Q/P” e che, sul retro del titolo, con riguardo al periodo successivo al 20° anno, vi è un timbro che non sembra innovare quanto era previsto originariamente. Dunque, nel caso di specie, il Collegio è chiamato a stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale a tergo del titolo, con indicazione di rendimenti, corrispondenti alla serie “P”, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, di cui al timbro sovrapposto alla stessa stampigliatura, possa aver ingenerato un legittimo affidamento dei sottoscrittori, circa la volontà dell’emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama, i rendimenti propri della serie “P”. Sul punto, si rammenta l’art. 173 del D.P.R. 156/1997, secondo cui: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questo Collegio, qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, “si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo […]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso” (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18). Tuttavia, giova rilevare che tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18). Si precisa, però, che i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando “l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno” (ex multis, cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18). Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di MilanoCoordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, decisione chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali era stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 7216/2014 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e Collegio investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF volta in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per volta sottoscritti. Resta ferma la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato possibilità che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 1339 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturatasotto il profilo della determinazione dei rendimenti, le commissioni da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”. Tale orientamento è stato di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (recente confermato dal Collegio di Coordinamento nn(decisione n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali è stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. 10035/2016Ne deriva che, 10017/2016 10003/ 2016la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo (emessi dal 1°luglio 1986). Il Collegio richiamaIn tal caso, più specificamenteinfatti, l’approfondita e analitica motivazione della decisione si ingenera un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative) (si richiama Coll. di Coordinamento 3 aprile 2020, n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi 6142). Nel caso di specie il buono risulta sottoscritto su un modulo appartenente alla serie P, ritimbrato Q/P, ove risulta apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate1° al 20° anno, ma non risulta alcuna variazione con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione periodo successivo al ristoro dei premi assicurativi non goduti)20° anno. Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”Dunque, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione domanda della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottopostovolta ad ottenere, in forma anonimaordine al B.F.P. il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del titolo, al vaglio del Comitato merita di valutazioneessere accolta.

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DIRITTO. Il A parere del Collegio appare necessario muovere dalle diverse eccezioni preliminari sollevate dagli intermediari convenuti. In primo luogo, giova metter conto all’eccezione di irricevibilità del ricorso verte su un contratto per incompetenza ratione temporis, poiché entrambi i contratti sono stati stipulati prima del termine fissato come dies a quo per la determinazione della cognizione di finanziamentoquesto Arbitro. L’eccezione è infondata e deve essere, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensionequindi, rigettata. Il CollegioSul punto, nel merito, disattesaappare appena sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza dei tre Collegi, in conformità virtù della quale si è stabilito che – laddove la controversia abbia ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al costante orientamento dei Collegi ABF 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data – occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all’incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell’ABF)” (cfr. ex multis, Collegio di Napoli, dec. n. 3155/2012). Xxxxxx, non pare dubbio che la domanda avanzata dal ricorrente sia relativa al rimborso della quota non maturata degli oneri economici connessi a due contratti i quali, pur essendo stati stipulati prima del mese di gennaio 2009, si sono estinti entrambi in materiaepoca successiva; è, quindi, proprio l’estinzione anticipata del finanziamento a costituire il fondamento della domanda del ricorrente, non potendo assumere alcun rilievo – ai fini della cognizione di questo Arbitro – il momento in cui i due negozi siano stati stipulati. Parimenti, deve essere ritenuta infondata, e quindi deve essere rigettata, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda richiesta di retrocessione restituzione del premio assicurativo. Anche sul punto il consolidato ed uniforme orientamento di questo Arbitro ha più volte ribadito che, contrariamente alla ricostruzione dell’intermediario, la disposizione contenuta nell’art. 22 della quota legge n. 221/2012 – effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell’art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l’adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (cfr. Collegio di CoordinamentoNapoli, decisione n. 6167/2014dec. nn. 873, 796, 298, 140, 46/2013; 2613, 2612, 2610, 2439, 2280, 1720, 746/2012; 1073, 359, 2466/2011; Collegio di Roma, dec. nn. 1138/2013; 1979, 491/2012; Collegio di Milano, decisione dec. nn. 980, 480, 432/2013; 2730, 2055, 776, 195/2012). Tale associazione, invero, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un’operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione, infatti, devii dalla propria causa tipica per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l’integrale restituzione dell’importo finanziato. Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 7216/2014 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884). Nel caso di specie, l’anticipata estinzione di entrambi i finanziamenti determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell’importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua degli stessi, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto. In virtù del richiamato collegamento negoziale, l’obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione. Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente; la legge n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l’obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all’intermediario collocatore della polizza. Da ultimo, il Collegio rileva l’inconferenza del richiamo effettuati dal resistente ad un proprio precedente, assunto in relazione a diversa fattispecie, non assimilabile a quella in esame, poiché relativa alla copertura assicurativa garantita da un ente previdenziale pubblico, così determinandosi l’applicabilità dell’art. 38 d.p.r. n. 180/1950. Nel merito, con riguardo ai ricorsi aventi ad oggetto il contratto di cessione del quinto, uno dei due convenuti ha sollevato un’ulteriore eccezione di carenza di legittimazione passiva, poiché questi non ha svolto alcun ruolo ella vicenda negoziale che occupa. Dall’esame della documentazione versata in atti, il Collegio rileva che l’eccezione merita accoglimento, posto che tale intermediario non risulta essere stato parte (né in senso formale, né in senso sostanziale) del contratto de quo, con la conseguenza che sia privo della legittimazione a resistere in ordine alle domande spiegate dal ricorrente. Esse, invero, sono relative al riconoscimento del proprio diritto all’equa riduzione del costo di due finanziamenti e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e del conseguente rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento commissionali per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporisa seguito dell’estinzione anticipata degli stessi. Considerato che l’intermediario resistente In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all’effettiva restituzione delle quote non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione maturate delle voci di costo oggetto imposte al sovvenuto in occasione della stipula di contestazione un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile; nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ex art. 125-sexies t.u.b.), la giurisprudenza uniforme dell’ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d’Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l’identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un’esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d’Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall’ordinamento. Ciò rilevato in premessa, dall’esame della documentazione versata in atti relativamente alla delegazione di pagamento emerge che – effettivamente come rilevato dall’intermediario mandante – il contratto non prevede la corresponsione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime del mutuatario di alcuna somma a titolo di commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35bancarie, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturatabensì solo di quelle di intermediazione, le commissioni quali sono state destinate a remunerare attività che non possono essere tutte collocate esclusivamente nella fase prodromica alla concessione del finanziamento, né a quella esecutiva del rapporto negoziale (1. l’attività istruttoria del prestito, comprensiva dell’acquisizione della documentazione necessaria, della notificazione del contratto di intermediazione mutuo agli enti interessati e di rimessa del netto ricavo al cliente; 2. la definizione dei relativi rapporti contabili; 3. l’eventuale estinzione dei precedenti prestiti contratti dal mutuatario; 4. la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” (comunque denominatese ed in quanto dovuta); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo 5. la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6. le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e poi moltiplicato per il numero delle rate residuedecorrenza dell’ammortamento; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci7. ogni altra attività svolta dall’Agente, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite Mediatore incaricato e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarieda ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 lett. a2 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014contratto). Preso attoL’opaca formulazione della norma, quindila quale non consente né di identificare la quota riservata alla copertura di attività recurring, né quella destinata a corrispondere le provvigioni all’agente/mediatore effettivamente intervenuto nel collocamento di entrambi i prestiti, determina il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata di tali commissioni, in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto; al riguardo non sfugge al Collegio che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni mandatario abbia già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica abbuonato in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte del ricorrente la somma di euro 3.373,80126,40 come risulta dal relativo conteggio estintivo, oltre ove compare la voce “deduzione commissioni soggette a maturazione nel tempo”. Al riguardo, sempre l’intermediario mandatario ha dedotto che tale importo sia stato determinato in applicazione delle norme vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché in ragione della policy aziendale di rimborso: in merito all’adeguatezza dei criteri di calcolo adottati dall’intermediario, il Collegio deve richiamare i propri precedenti arresti con i quali ha precisato che in assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto ovvero può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e coerenti con l’operazione economica posta in essere tra le parti. Da ciò può desumersi che, come più volte affermato dal costante orientamento di questo Arbitro, la quantificazione effettuata in applicazione di un criterio proporzionale puro, che tenga conto soltanto delle rate di ammortamento non ancora scadute, possa essere applicato in via suppletiva e sussidiaria, allorché difetti una diversa e specifica quantificazione (cfr. ex multis dec. nn. 2475/2011, 4435, 3053/2012; 1805/2013). I calcoli effettuati dall’intermediario convenuto, tuttavia, appaiono apodittici ed incoerenti con l’operazione economica posta in essere tra le parti ed in quanto tali censurabili, con la conseguenza che l’importo abbuonato nel conteggio di anticipata estinzione possa essere considerato quale acconto sulla quota non maturata delle commissioni di intermediazione, proporzionalmente quantificate in euro 2.292,23. Va, quindi, riconosciuto, il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della somma di euro 2.165,83. Per le ragioni dinanzi esposte, va altresì riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’ulteriore importo di euro 1.275,16 a titolo di quota parte del premio assicurativo non maturato in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento. Con riferimento al contratto di cessione del quinto, dall’esame della documentazione versata in atti dalle parti, emerge che le commissioni finanziarie siano state corrisposte a copertura di attività sostanzialmente up front, in quanto riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito (quali: l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione o per la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi legali dal reclamo o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, le perdite per l’eventuale ritardo d’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato etc., cfr. lett. a1 del contratto). Quanto alle commissioni di intermediazione, invece, valgono le medesime considerazioni spiegate in relazione al saldoprimo contratto, dovendosi così riconoscere il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle stesse, proporzionalmente quantificata in ragione della vita residua del finanziamento. Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dell’importo di euro 2.035,74. Inoltre, essendo stata rigettata l’eccezione formulata dall’intermediario resistente, deve altresì essere riconosciuto il diritto alla restituzione di quota parte del premio assicurativo, per un ulteriore importo di euro 700,14. In relazione al contratto di delegazione di pagamento al datore di lavoro, l’obbligo restitutorio può essere solidalmente posto in capo ad entrambi gli intermediari convenuti: il ricorrente, infatti, ha inteso estendere il contraddittorio tanto nei confronti dell’intermediario mandatario, quanto nei confronti dell’intermediario mandate della medesima operazione economica e contrattuale. Quanto al primo, sembra evidente che il ricorrente abbia comunque individuato nell’intermediario collocatore la propria controparte in ragione di un principio di apparenza; quanto al secondo, invece, l’individuazione del mandante appare del tutto coerente con i principi codicistici del contratto di mandato. Xxxxxx, è incontestabile la circostanza che il contratto di finanziamento in questione sia stato concluso per il tramite di un’articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell’intermediario mandante; pertanto, seppure deve riconoscersi che il contratto di mandato comporti l’assunzione del rischio economico in capo al mandatario, il quale ha posto in essere determinati atti per conto del mandante incassandone i relativi compensi commissionali, resta comunque fermo che la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all’erogante (cfr. ex multis, Collegio di Napoli dec. n. 2280/2012). Parallelamente, tuttavia, alla luce dell’apparentia juris ed in ragione di una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi coinvolti, può essere imposto l’obbligo restitutorio anche in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento ed interlocutrice naturale nella gestione del rapporto (cfr. Collegio di Napoli, dec. n. 2441/2012). Il Collegio dispone inoltreche sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo; inoltre dispone la rifusione delle spese di assistenza difensiva, ai sensi della vigente normativada intendersi quale componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del ricorrente, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di equitativamente determinate in euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.P.Q.M.

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DIRITTO. Il ricorso verte su è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto infondata e perciò immeritevole di accoglimento è l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente circa l’irricevibilità del ricorso per mancanza di prova dell’estinzione anticipata dei due finanziamenti poiché nell’interlocuzione successiva al reclamo l’intermediario ha basato la propria strategia di composizione bonaria della controversia proprio sul presupposto che i rapporti si fossero anticipatamente estinti. A tale riguardo, la parte ricorrente ha allegato al ricorso una corrispondenza della banca che dà inequivocabilmente per avvenuta l’estinzione dei due contratti (v. in un contratto caso analogo la decisione di questo Collegio n. 1556/2016). Nel merito, il ricorrente richiede il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi determinato in ossequio al criterio proporzionale in relazione a due distinti contratti di finanziamento, da rimborsare mediante il primo di cessione del quinto della pensioneed il secondo di delegazione di pagamento.. Al riguardo, costituisce orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: “La questione dei rimborsi spettanti in occasione dell’estinzione anticipata di prestiti concessi contro cessione del quinto e delegazione di pagamento è stata più volte portata all’attenzione dei tre Collegi dell’ABF (v. tra le altre, Decisione n. 4020 del 25 luglio 2013). Il CollegioGli approfondimenti effettuati, nel meritoda ultimo anche da parte del Collegio di coordinamento (v. dec. cit.), disattesahanno consentito di ritenere che, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede caso di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabilil’intermediario debba restituire, per la parte non maturata, le commissioni addebitate in sede di intermediazione (comunque denominate)stipula; (b) in assenza di una “chiara e congrua” ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere considerato soggetto a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale; c) in riferimento ai costi recurring, l’importo da rimborsare viene vada equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo temporis (in base al quale l’ammontare complessivo di ciascuna delle suddette voci spese viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue), giacché trattasi di corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative il cui costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto; (cd) l’inter- mediario è tenuto al l’onere economico del contratto di assicurazione, per il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento, debba essere annoverato tra i “costi” del credito presi in considerazione dall’art. 125-sexies, comma 1, TUB ai fini della determinazione del diritto di rimborso a favore del cliente; e) non sarebbe illegittimo, né irrazionale quantificare l’equa riduzione degli oneri assicurativi ponderando il rimborso della quota del premio in funzione del capitale residuo assicurato, purché l’applicazione di tale criterio di rimborso sia espressamente enunciata in contratto; f) in assenza di una siffatta previsione, sia ragionevole quantificare il diritto di rimborso del cliente delle suddette vociapplicando ai premi versati il principio di competenza economica, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio posto che si tratta di Coordinamento nn. 10035/2016costi che maturano in ragione del tempo, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi che di conseguenza sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio rilevare pro rata temporis” (ABF dec. Per 901 del 2015). In ossequio a tali consolidati principi, dalla documentazione contrattuale relativa a tali contratti emerge che la commissione bancaria si compone di una serie di attività esclusivamente up front e, dunque, non è rimborsabile. Al contrario, la commissione di intermediazione, comprensiva delle commissioni all’agente/mediatore, comprende attività recurring (es. gestione delle rate di rimborso in scadenza e spese di segreteria). Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014 e, in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003termini, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata la decisione n. 6167/2014). Preso atto482/2014) il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte pari (in applicazione del criterio pro rata temporisproporzionale), secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legalirispettivamente, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da dietro cessione del quinto, dell’importo pari a 1.316,86 euro e, per il finanziamento con delegazione di pagamento, dell’importo pari a 2.585,99 euro. Quanto al premio assicurativo, va riaffermata la riduzione legittimazione passiva della resistente ex art. 22 L. n.221/2012 (di conversione del costo totale D.L. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del creditodovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull’esercizio dell’eventuale azione di regresso. Precisato questo, prevista dall’artè appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. 125 sexies T.U.B.Essi si compongono, opera sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con la medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall’altro. Tale due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente ed incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell’assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbano ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell’intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla scorta causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere “risolvendosi nella interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n.3645; id., 10 luglio 2008, n.18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all’altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell’altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da un collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l’assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe privo di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell’accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “ linee guida per polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio di copertura non goduto in esito all’estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale), rispettivamente, per il finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, dell’importo pari a 823,15 euro e, per il finanziamento con delegazione di competenza economicapagamento, incidendo dell’importo pari a 823,51 euro. Così per il complessivo importo di 2.140,01 euro per il finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio e dell’importo di 3.409,50 euro per il finanziamento con delegazione di pagamento, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in misura proporzionale alla quota-parte 200,00 euro, rigettata sia la domanda di finanziamento effetti- vamente usufruita dal clienterisarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta ex art. Accogliendo 1277 c.c., sia la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche domanda di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottopostorisarcimento del danno non patrimoniale, in forma anonimaassenza dell’allegazione, al vaglio da parte del Comitato ricorrente, degli elementi di valutazionefatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

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DIRITTO. Il Sul ricorso verte su presentato dallo SNALS, la Commissione osserva quanto segue. Va innanzitutto sottolineato che secondo l’unanime giurisprudenza "È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di accesso a documenti amministrativi meramente confermativo di un contratto precedente diniego non tempestivamente impugnato dall'interessato, potendo quest'ultimo reiterare l'istanza solo in presenza di finanziamentofatti nuovi, da rimborsare mediante cessione del quinto sopravvenuti o non, non rappresentati nell'originaria istanza, o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della pensioneposizione legittimante all'accesso" (Consiglio di Stato, Sez. Il CollegioV, nel merito10/02/2009, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014742; Collegio di conforme: T. A. R. Lombardia - Milano, decisione 19.05.2009, n. 7216/2014 e Collegio di Napoli3783). Nella fattispecie concreta, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente ricorrente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto prodotto l’originaria domanda d'accesso, ma tuttavia il contenuto della seconda richiama quello della prima. In ogni caso, la Commissione rileva che parte ricorrente non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring può definirsi soggetto “interessato” ai sensi dell’art. 35, 22 comma 2, del Codice del Consumo e dell’art1 lett. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo della legge 241/90, difettando la sussistenza di un criterio proporzionale ratione temporisinteresse diretto, tale per cui l’importo complessivo concreto ed attuale all’accesso richiesto. La finalità dell’istanza di ciascuna accesso presentata appare, infatti, non strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta e all’esercizio delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione prerogative proprie della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte sigla sindacale ricorrente. Quanto agli interessi legaliEssa appare, si rileva che essi devono essere riconosciutiinvece - ed inammissibilmente – volta ad un dichiarato controllo generalizzato dell’attività della P.A. (art. 24 comma 3, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014L. 241/90). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso In via pregiudiziale il Collegio deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, poiché la controversia verte sull’addebito asseritamente illegittimo del corrispettivo per il servizio di consulenza in materia di investimenti operato dall’intermediario che - ai sensi del T.U.F. - rientra nel novero dei “servizi di investimento”. A norma delle Disposizioni ABF, possono essere sottoposte all’Arbitro solo le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari; sono, invece, escluse dalla competenza le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie che, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono assoggettate al Titolo VI del TUB (intitolato: “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) ed alle “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009. Nel caso di specie, come già scritto, parte ricorrente non rappresenta alcuna doglianza correlata a servizi/operazioni/comportamenti riconducibili al Titolo VI del TUB. La domanda, per come proposta ed illustrata, deve essere invece ricondotta al rapporto di servizio di consulenza in materia di investimenti intercorrente tra parte ricorrente e l’intermediario convenuto, su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi causae pentendi quindi che esorbitano dalla competenza ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e 20332/2018). Oltre a questo, il Collegio segnala che le Condizioni generali di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF contratto del servizio di consulenza inviate dall’intermediario alla parte ricorrente (cfr. par. 1.1) richiamano l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) scaturenti dalla violazione delle norme poste dal TUF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring esercizio delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamentoesso disciplinate. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente Pertanto il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneinammissibile.

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DIRITTO. Si constata come le doglianze esposte dalla parte ricorrente e la problematica giuridica ad esse sottesa siano da ricondursi all’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento a seguito di furto. Orbene, alla luce di tale qualificazione, ed in virtù della collocazione temporale dei fatti esposti in denuncia alla P.G. nonché dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, il Collegio deve ricordare, innanzitutto, che le operazioni contestate da parte ricorrente in quanto ritenute fraudolente sono successive all’entrata in vigore del D. Lgs. 11/2010 (1° marzo 2010) che, come noto, ha provveduto a recepire la c.d. Payment Service Directive, ossia la Direttiva 2007/64/CE. Il ricorso verte su un contratto menzionato decreto legislativo, in particolare, introduce una ripartizione del rischio connesso all’utilizzo di finanziamentostrumenti elettronici di pagamento tale da fare ricadere sull’intermediario il rischio stesso, a meno che non risulti provata una colpa grave dell’utilizzatore-cliente, sul quale ultimo resta, comunque, una partecipazione al rischio nella misura massima di euro 150,00 (c.d. franchigia), da rimborsare mediante cessione applicarsi in relazione ad ogni singolo strumento di pagamento utilizzato e salvo che esista una diversa pattuizione contrattuale migliorativa per il cliente stesso (tale, ad esempio, da trasferire anche il rischio della c.d. franchigia sullo stesso intermediario). Ovviamente, la scansione di tale rischio sulle parti coinvolte presuppone la corretta autenticazione e contabilizzazione delle operazioni contestate, così come richiesto dall’art.10 del quinto medesimo D.Lgs.11/2010. Va però chiarito che tale normativa, che risulterebbe idealmente idonea a valutare il caso in esame, non è utilizzabile dal generico utilizzatore di una carta, ma dal soggetto titolare della pensionecarta ovvero dello strumento di pagamento elettronico in questione. Il CollegioDel resto, l’intero impianto normativo anche nella parte relativa all’eventuale disconoscimento delle operazioni di pagamento, e del conseguente diritto alla restituzione di somme eventualmente sottratte per effetto di frodi o a seguito di altri comportamenti fraudolenti o criminosi di terzi, si riferisce al pagatore ovvero al legittimo utilizzatore della carta o strumento di pagamento, il quale ha stipulato con il fornitore del servizio il contratto relativo. Xxxxxx, nel merito, disattesa, caso in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per esame la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate carta prima rubata e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi illegittimamente utilizzata non goduti). Con riferimento risulta essere intestata alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta quale è mera contitolare del conto corrente su cui la carta di pagamento poggia. Il titolare della carta di pagamento, al contrario, resta nel caso in esame totalmente estraneo al conflitto, tanto da non può accogliersiaver nemmeno sottoscritto il ricorso per adesione oltre a non aver conferito alcun potere di rappresentare, accertato che in questa sede, i suoi diritti. La parte ricorrente, pertanto, non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) risulta essere il soggetto idoneo a domandare tutela per il riconosci- mento mancato rimborso delle spese legali somme sottratte per mezzo del bancomat rubato. Non ha, del resto, rilevanza ai fini della legittimazione ad agire il fatto che il conto corrente di riferimento sia cointestato anche alla ricorrente, perché l’oggetto del ricorso non si riconduce alla tutela della proprietà comune degli eventuali fondi residui sul conto, ma pertiene alle tutele offerte dalla legge e/o dal contratto al titolare dello strumento di pagamento e soprattutto enuclea una precisa domanda di restituzione degli importi sottratti con l’utilizzo del bancomat medesimo. Ne discende che il mero fatto per cui l’addebito in favore conto abbia avuto riflessi – mediati - anche sulla posizione economica della attuale ricorrente non vale a conferirle legittimazione ad agire. Questo Collegio deve pertanto concludere che, senza pregiudizio alcuno rispetto ai diritti azionabili dai soggetti titolati all’eventuale restituzione degli importi sottratti a seguito del furto, la domanda formulata dalla parte con l’attuale ricorso non possa essere esaminata per difetto di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla legittimazione attiva della parte ricorrente la somma di euro 3.373,80medesima, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione con conseguente improcedibilità del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un In diritto, il Giudice osserva che -con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio, somministrazione di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesaenergia elettrica- va ricordato come la Corte di Cassazione abbia con massime consolidate affermato, in conformità al costante orientamento applicazione dell’art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea a dimostrare l’entità dei Collegi ABF consumi della somministrazione in materiaassenza di contestazioni da parte dell’utente mentre, l’eccezione preliminare in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193). Quanto, poi, all’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda per intervenuta risoluzione del contratto di retrocessione della quota assicurativa (cfraffitto di azienda, con conseguente subentro nei contratti inerenti l’impresa da parte del nuovo affittuario, il fenomeno è previsto e regolato dall’art. Collegio di Coordinamento2558 cc, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milanoche testualmente prevede: “Se non è pattuito diversamente, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti di finanziamento stipulati per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabilidell’affittuario, per la parte non maturatadurata dell’usufrutto e dell’affitto.” Ai fini della conoscenza dei terzi, le commissioni come è noto, l’art. 2556 co. 2 cc, impone al notaio rogante (o autenticante la firma) dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda, l’obbligo di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale depositare i detti contratti nel Registro delle Imprese per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nnl’iscrizione entro 30 giorni dalla stipula. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”In argomento, la cui voce Corte di costo legittimità ha sancito che il meccanismo previsto dall’art. 2558 cc è un effetto naturale della cessione della proprietà o del godimento dell’azienda e si verifica ipso jure per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in corso, se diversi da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite quelli fondati sull’intuitus personae, a prescindere dall’accettazione e/o non colle- gate ad attività preliminaridalla comunicazione al terzo contraente; il terzo contraente può unicamente recedere per giusta causa, entro tre mesi dalla comunicazione: “L'art. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”2558 cc -il quale prevede con norma suppletiva che, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la propria disponibilità costituiscono si trasferiscono i contratti a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale- sancisce, in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindieffetti, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteriil trasferimento, in linea con quanto mirante a garantire il citato orientamentomantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede avviene secondo un meccanismo di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, le richieste nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del cliente meritano contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di essere accolte in applicazione comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del criterio pro rata temporiscontratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, secondo motivato da giusta causa.” (Cass. civ., sez. 3, 7.12.2005 n. 27011; conf.: Cass. civ., sez. 1, 9.10.2013 n. 22918); . La Corte ha chiarito che l’art. 2558 cc produce il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrentesubentro automatico del cessionario/affittuario/usufruttuario dell’azienda nel contratto inerente l’azienda (Cass. Quanto agli interessi legaliciv., sez. 1, 23.01.2012 n. 840), si rileva che essi devono essere riconosciuti, applica anche in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata risoluzione per mutuo consenso del finanziamento assistito da contratto di affitto di azienda (Cass. civ. sez. 3, 7.11.2003 n. 16724) e che gli effetti del trasferimento ovvero della cessione dell’azienda sono opponibili ai terzi dalla data della iscrizione nel Registro delle imprese (Cass. civ., sez. 3, 19.08.2013 n. 19155); il subentro si verifica anche per i contratti bancari inerenti l’azienda (Cass. civ., sez. 1, 26.10.2007) e assicurativi (Cass. civ., sez. 3, 7.12.2005 n. 27011); se l’evento del quintotrasferimento di azienda è avvenuto in corso di causa, la riduzione del costo totale del creditosi applica l’art. 111 cpc (Cass. civ., prevista dall’artsez. 125 sexies T.U.B.L, opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione7.07.2009 n. 15916).

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, Occorre esaminare preliminarmente l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata sollevata dall’intermediario convenuto, il quale ha prodotto agli atti copia della Gazzetta Ufficiale del 18.04.2019, contenente la pubblicità dichiarativa della cessione del ramo di azienda cui inerisce il contratto di leasing finanziario per il quale pende controversia. Come è noto, l’art. 58, comma 5 TUB prevede, per il caso di “cessione a banche di aziende e rami d’azienda” che “i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario, l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in ordine via esclusiva”. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente indirizzato, in data 26 febbraio 2019, la propria eccezione di nullità di pattuizioni contrattuali per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali nonché le proprie domande di restituzione delle somme pagate in esecuzione di quanto previsto dalle predette clausole e di risarcimento del danno da sovrapprezzo nei confronti dell’intermediario cedente, odierno convenuto. Egli ha, infatti, dato avvio al procedimento dinnanzi a questo Arbitro presentando reclamo all’intermediario cedente in data 26.02.2019, dunque prima della pubblicazione in GU della cessione del relativo ramo di azienda, avvenuta il 18.04.2019 (da cui decorre il termine di 3 mesi per l’opponibilità della cessione del ramo d’azienda ai creditori ceduti). La cessione non può pertanto essergli opposta ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 comma 5 TUB. In un caso analogo, questo Collegio si è poi pronunciato sulla necessità di dare rilievo alla domanda di retrocessione della quota assicurativa natura extracontrattuale delle pretese risarcitorie e restitutorie fatte valere dal ricorrente nei confronti dell’intermediario convenuto, la cui eventuale responsabilità da fatto illecito non sarebbe comunque soggetta a cessione (cfr. Collegio di CoordinamentoBologna, decisione n. 6167/2014; 19 del 2020). Ne deriva che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario convenuto è del tutto infondata e deve essere rigettata. Passando al merito della controversia, questo Collegio ha avuto modo di ritenere, in conformità con la giurisprudenza ABF in materia, che “una violazione del diritto della concorrenza consistente in un cartello, ove provata, possa dare luogo, rispetto ad un rapporto contrattuale “a valle”, tanto ad un danno risarcibile nella forma del danno da In punto di valore probatorio dell’accertamento AGCM, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, anche recentemente, la funzione di “prova privilegiata” del provvedimento AGCM, il quale è dotato di “elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori” (cfr. Cassazione Civile, 22.5.2019, n. 13846). Il dettato normativo è tuttavia chiaro nell’attribuire valenza di definitivo accertamento della violazione del diritto della concorrenza alla decisione dell’AGCM non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso ovvero alla sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato (art. 7 del d.lgs. n. 3/2017). L’odierno ricorrente si limita a produrre il provvedimento n. 27492/2018 dell’AGCM, sub all. a), quale pretesa prova dell’illecito anticoncorrenziale posto a fondamento di tutte le sue domande – sia di quelle che mirano alla declaratoria di nullità di singole clausole del contratto di leasing finanziario che di quelle restitutorie e risarcitoria, senza che vengano prodotte ulteriori evidenze. Come già chiarito, tuttavia, la questione della violazione della normativa concorrenziale da parte dell’intermediario convenuto è pacificamente pendente dinnanzi al TAR del Lazio, dove il provvedimento in discorso è stato impugnato e risulta attualmente sospeso in via cautelare in attesa della decisione di merito. Tanto premesso, questo Xxxxxxxx ritiene di condividere l’indirizzo fatto proprio dal Collegio di MilanoTorino, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non cui “[poiché] l’accertamento compiuto dall’Autorità si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso fa vincolante per il numero complessivo delle rate giudice dell’azione civile – e poi moltiplicato dunque anche per questo Arbitro – quando il numero delle rate residueprovvedimento sanzionatorio non sia più soggetto ad impugnazione dinanzi al giudice amministrativo o sia stato da quest’ultimo confermato con sentenza passata ingiudicato; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci[ciò] significa, inclusi gli “oneri assicurativievidentemente, che prima di quello stadio il provvedimento non fa prova, di per sé solo, dell’asserita violazione” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016Torino, 10017/2016 10003/ 2016decisione n. 21285 del 2019). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilateTorino, con riferimento motivazione che risulta pertinente anche nel caso in esame, ha pertanto concluso che “al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ringpari del giudice civile, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi pure questo Arbitro non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazionepuò reputare provata, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”allo stato, la cui voce violazione sulla quale è fondato il presente ricorso, giacché detta violazione forma oggetto di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/un provvedimento ancora sub judice […]; e poiché in punto di onere della prova il ricorso rinvia in toto al previo accertamento espletato dall’Autorità col provvedimento impugnato, la provvisorietà ed instabilità di quest’ultimo equivale a mancata (o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione ancora raggiunta) prova dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazionecontestati all’intermediario resistente”. Quanto alle spese legali e Alla luce di difesa tecnica in favore di parte ricorrentequanto sopra osservato, la richiesta il ricorso non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio essere accolto in quanto sfornito di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneprova.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto Le richieste della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza parte ricorrente non possono essere accolte per difetto di legittimazione passiva formulata dall’intermediario dell’intermediario convenuto. Quest’ultimo, infatti, in ordine alla domanda data 29 luglio 2010 stipulava con altra società, ai sensi e per gli effetti della legge n. 130/1999 e dell’art. 58 del T.U.B., un accordo in forza del quale cedeva periodicamente, secondo un programma predefinito, crediti in bonis erogati in forza di retrocessione della quota assicurativa contratti di finanziamento stipulati con propri clienti, nell’ambito dell’ordinaria attività di impresa; in particolare, in data 31 ottobre 2012 vendeva un blocco di finanziamenti erogati dalla banca convenuta, incluso quello in esame (cfr. Collegio allegato 6 alle controdeduzioni); conseguentemente, nell’atto di Coordinamentoconcessione di ipoteca del 15 settembre 2015, decisione le parti davano atto che “con scambio di corrispondenza in data 31 ottobre 2012, [la banca convenuta] ha ceduto [alla società] un blocco di crediti in bonis derivanti da crediti ipotecari concessi … [dalla banca convenuta] … Apposito avviso di tale cessione è stato pubblicato sulla G.U. n. 6167/2014130 del 6 novembre 2012; Collegio il credito derivante dal mutuo n. … (ex Va detto che, con apposita procura del 18 settembre 2014, l’intermediario convenuto riceveva da detta società ampio mandato ad eseguire, tra l’altro, cancellazioni di Milanoipoteca: mandato che, decisione n. 7216/2014 a sua volta, conferiva ad altra banca dello stesso gruppo, sulla base dell’ampio mandato ricevuto. Gli stessi accordi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo venivano in effetti stipulati tra i ricorrenti e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabilisocietà cessionaria, per la parte non maturata, le commissioni il tramite dell’intermediario convenuto ma in qualità di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis mero mandatario (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 allegati 2 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/20143 al ricorso). Preso attoIn definitiva, quindititolare del contratto e del credito verso i ricorrenti era, ed è, non l’intermediario convenuto ma altra società, come risulta dalla stessa segnalazione della Centrale Rischi (cfr. allegato 4 al ricorso). L’intermediario convenuto ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, facendo presente quanto sopra, e cioè di avere ceduto ad altra società il credito vantato nei confronti dei ricorrenti, derivante dal contratto di mutuo a suo tempo stipulato con gli stessi (cfr. allegato 6 alle controdeduzioni). Va osservato che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea nell’atto di assenso alla cancellazione ipotecaria del 15 settembre 2015 – con il citato orientamentoquale, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con sostiene la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, l’intermediario avrebbe effettuato una “ricognizione di credito” – si dà espressamente atto dell’intervenuta cessione del credito ad altra società. Inoltre, gli stessi accordi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo erano stati presi con tale altra società (cfr. allegati 1, 2 e 3 alle controdeduzioni), da essa rappresentata in qualità di mandataria. Come detto, anche nella segnalazione in Centrale Rischi viene indicata la richiesta società cessionaria quale creditrice dei ricorrenti. Com’è noto, la cessione del credito è un contratto che realizza una modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio. In particolare, per effetto del consenso legittimamente espresso fra il cedente e il cessionario, tale accordo produce l’immediato trasferimento del diritto di credito al cessionario, il quale diviene l’unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto. Per effetto della realizzata cessione, l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del debito residuo derivante dal contratto di mutuo (ed eventualmente a disporne) sarebbe dunque la società cessionaria e non può accogliersil’intermediario convenuto (se non su mandato della prima). La società cessionaria appartiene al medesimo gruppo bancario cui appartiene l’intermediario contro cui è stato proposto il ricorso. Tuttavia, accertato va rilevato che, nonostante il gruppo eserciti un’unica impresa, le varie società che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio lo costituiscono devono essere considerate come entità giuridicamente distinte e indipendenti l’una dall’altra: cfr. le sentenze del Consiglio di Coordinamento (in generale decisione Stato, Sez. V, n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura278/2007, e alla parte ricor- rente la somma della Corte di euro 20,00Cassazione, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorsoSez. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quintoI, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionen. 521/1999.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto è meritevole di finanziamentoaccoglimento parziale. In rito, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza partendo dall’eccezione di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto relativa al rimborso a favore del cliente delle suddette vocipremio assicurativo sollevata dalla resistente, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita possiamo affermare che essa sia infondata e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedonoche, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamentovada rigettata. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza Sul profilo dei rapporti tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindidebito dell’assicuratore, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criterideve restituire la parte di premio indebitamente percepita, e la responsabilità dell’intermediario, l’accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 prevede che, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo si proceda all’estinzione del contratto assicurativo accessorio e, che venga restituita al cliente la parte di premio relativa al periodo residuo del contratto. Sulla base del suindicato accordo, il Collegio di Coordinamento, con decisione n.6167 del 22.09.2014, ha affermato che la prassi di versare anticipatamente il premio assicurativo in un'unica soluzione svolge una funzione di garanzia per il finanziatore da una eventuale morosità del cliente e, conseguentemente, l’onere assunto dagli associati ABI, di farsi carico di anticipare all’assicurato il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, “appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto”. Aggiunge il Collegio, che sotto un profilo giuridico formale, configurandosi tale accordo come un’assunzione di debito altrui, esso comporta l’insorgere di una responsabilità solidale da parte del debitore e che, pertanto, anche in caso di restituzione parziale del premio assicurativo direttamente da parte dell’assicuratore, resterebbe comunque la responsabilità dell’intermediario per la quota residua. Circa la legittimazione passiva dell’intermediario, si può, altresì, citare una precedente decisione di questo Collegio (Collegio di Napoli n. 5566 del 2015) che “rigetta l’eccezione di parte resistente sulla asserita carenza di legittimazione passiva ex art. 22 della l. n. 221/2012, atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo di legittimazione quanto piuttosto sull’esercizio dell’eventuale azione di regresso”. Nel merito, il diritto del ricorrente all’estinzione anticipata del contratto di finanziamento assistito da cessione del quintoe, la conseguentemente, alla restituzione delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati, è sancito in primo luogo dall’art. 125 sexiesdel TUB: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, prevista pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, conformemente a quanto stabilito dall’art. 125 sexies T.U.B.8 della Direttiva 87/102/CEE. A questo proposito, opera l’indicazione degli oneri che maturano in corso di rapporto e che, pertanto vanno restituiti, rappresenta un obbligo per gli intermediari all’atto stesso di stipulazione del contratto di finanziamento. Le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 s.m.i. sulla scorta trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari chiariscono ulteriormente che: “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Sempre in un ottica di trasparenza, il Collegio di Coordinamento nella decisone sopra citata, ha affermato l’importanza dell’indicazione ex ante dei costi rimborsabili e non rimborsabili, così come specificato anche dalla Comunicazione n. 304921/11, che impone agli intermediari di: “definire correttamente la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo; […]distinguendo quelle da rilevare pro rata temporis, dalle altre, da rilevare quando percepite.”Per contrastare la prassi seguita dagli intermediari, di indicare nel corpo contrattuale cumulativamente l’importo di generiche spese, non consentendo una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati, con conseguente “opacità” delle condizioni contrattuali, la regola applicata dal Collegio è quella di “considerare recurring, e quindi rimborsabili, tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestate”. In relazione alla documentazione prodotta,la mancanza di descrizione delle voci commissionali, comporta la totale opacità della previsione contrattuale e ,quindi, la qualificazione di tali spese come costi di natura recurring, rimborsabili in maniera proporzionale alla vita residua del rapporto. Il criterio di calcolo, ritenuto dal Collegio di Coordinamento, meno penalizzante per il cliente, è quello pro rata temporis. Secondo un prospetto restitutorio così elaborato, l’importo da restituire è pari ad euro 1.736,31 a titolo di commissione finanziarie e di euro 186,66 a titolo di commissioni accessorie entrambi non maturate a causa dell’estinzione anticipata del finanziamento. In relazione al premio assicurativo non maturato, risultano rimborsabili euro 265,54, in applicazione del criterio pro rata. Peraltro, tenuto conto della necessità di competenza economicacontenere l’obbligazione restitutoria del resistente nei limiti della domanda formulata del ricorrente, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte l’importo da retrocedere è pari ad euro 1362,61, oltre al rimborso delle spese procedurali per importo di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazioneeuro 20,00.

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DIRITTO. Il ricorso La controversia verte su in merito al riaddebito di spese legali, sostenute dall’intermediario resistente (società concedente) e da questi rifatturate, nella misura di euro 14.598,09 euro, al cliente (utilizzatore in regime di leasing) in relazione ad un contenzioso tributario che avrebbe coinvolto l’immobile oggetto del contratto di finanziamentolocazione finanziaria. In via preliminare, da rimborsare mediante cessione il Collegio è chiamato ad esprimersi sull’ammissibilità della domanda svolta dalla ricorrente e tesa all’accertamento negativo della debenza fondata sulla nullità della clausola contrattuale che avrebbe consentito la suddetta rifatturazione. Sostiene la ricorrente che la clausola sarebbe nulla per contrasto con l’art. 1346 c.c. in ragione della carenza del quinto requisito di determinabilità dell’oggetto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016)prestazione. Il Collegio richiamaè privo di potestà decisionale sulla predetta domanda fondata sul rilievo di nullità in ragione dei limiti di competenza temporale stabiliti dalla Sez. I, più specificamente§ 4, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio 2° alinea Disposizioni sui sistemi di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte operazioni e dei costi assi- curativi servizi bancari e finanziari (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non godutibreve “Reg. ABF”). Con riferimento alla clausole Tale norma, che esclude la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario per fatti o comportamenti anteriori al 1.1.2009, va intesa nel senso che, in contestazionecaso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo posto dal Reg. ABF ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, per quanto concerne occorra aver riguardo al petitum onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale). Nel caso di specie la domanda imperniata sulla nullità è consolidato l’orientamento ABF basata su un asserito vizio della clausola, venuta ad esistenza sin dalla sottoscrizione del contratto che ha ritenuto recurring avuto luogo nel 2006. La successiva cessione grazie alla quale l’odierna ricorrente è subentrata nella posizione dell’originaria utilizzatrice a sua volta è avvenuta nel maggio 2008. Si verte dunque in tema di un vizio genetico che si colloca in data anteriore al limite temporale sopra richiamato. Ne consegue che la provvigione dell’agente indicata con clausola domanda di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni nullità non può essere valutata in quanto esula dalla competenza decisionale ratione temporis di gestione pratica”questo Arbitro. Di converso, la cui voce fatturazione effettuata dal resistente in forza della predetta clausola ha avuto luogo nel gennaio 2013. Ne consegue che, fermo il limite di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama conoscibilità della lamentata causa di nullità, questo Arbitro conserva invece il potere di conoscere della sua applicazione onde giudicare se la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “stessa sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che lecita nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni e di conseguenza statuire sulla domanda tesa ad accertare la propria disponibilità non debenza dell’importo richiesto. Nel merito, la clausola in questione, secondo uno stilema ricorrente nella contrattualistica di leasing e del resto giustificato in ragione del ruolo meramente finanziario svolto dall’intermediario, dispone che gravino sull’utilizzatore determinate voci di spesa e, per quanto qui rileva, specificamente essa recita: “...l’utilizzatore si obbliga inoltre a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali tenere indenne il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso attoconcedente e, quindi, a risarcirlo dietro sua semplice richiesta di tutte le spese di carattere legale o giudiziale, ivi compresi gli onorari ed i compensi di qualsiasi natura spettanti ad avvocati, consulenti anche tecnici e professionisti in genere, agenzie specializzate nel recupero dei crediti, che il concedente medesimo dovesse sostenere in relazione sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia all’acquisto, alla proprietà, all’utilizzo o alla restituzione dell’immobile, ed in dipendenza da iniziative, anche giudiziali, assunte sia nei confronti o da parte di terzi sia nei confronti o da parte dello stesso utilizzatore (...)”. La difesa della ricorrente, oltre al menzionato (e quivi, per le anzidette ragioni, non sindacabile) motivo di nullità, ha altresì argomentato la sua domanda sostenendo, per un verso, l’inapplicabilità al caso di specie della suddetta pattuizione che verrebbe piegata e distorta verso il perseguimento di un fine diverso da quello suo proprio (ossia, a detta della ricorrente, di riversare sull’utilizzatore le conseguenze economiche derivanti dal compimento di atti unilateralmente ed arbitrariamente posti in essere dall’altra parte) e, per altro verso, che il subentro dell’odierna ricorrente nella posizione del contraente originario per effetto di cessione deve intendersi limitato al solo rapporto derivante dal contratto di locazione finanziaria e “non anche esteso ai più complessi rapporti ‘a monte’ di tale contratto”, rapporti quest’ultimi che sarebbero stati all’origine dell’avviso di accertamento. La seconda argomentazione non persuade il Collegio. L’estraneità dell’odierna ricorrente alla fase genetica del negozio non sarebbe di per sé sufficiente ad esimerla dal rispetto della condizione contrattuale in parola: il subentro derivante dalla cessione implica infatti una totale sostituzione del cessionario al cedente e dunque l’applicazione dell’intero pattuito. Al contrario la prima argomentazione, afferendo alla determinazione del perimetro di applicabilità della clausola, merita ogni più debita riflessione. L’avviso di accertamento, da cui ha preso le mosse il procedimento giudiziario che ha visto coinvolto l’intermediario non resistente, era diretto negli esclusivi confronti di quest’ultimo a cui si contestava l’indebita detrazione dell’Iva sull’acquisto tanto dell’immobile oggetto del contratto qui controverso quanto di altri immobili di altri soggetti. In tesi, l’avviso di accertamento (che il resistente ha fatto applicazione trasmesso alla ricorrente solo parzialmente e con l’oscurazione dei sopra richiamati criterinominativi degli altri soggetti coinvolti e che la ricorrente ha di conseguenza depositato in tale menomata forma) si appunta sulla pretesa sopravvalutazione degli immobili rispetto al loro effettivo valore di mercato e ciò al fine di costituire, in linea con favore dell’utilizzatore (in caso di lease-back) ovvero ad un venditore ad esso collegato o correlato (in caso di leasing ordinario), una provvista supplementare, la quale, sempre a detta dell’ufficio accertatore, integrerebbe un dissimilato rapporto di finanziamento ulteriore e diverso rispetto a quello su cui si impernia la locazione finanziaria. Di tal guisa, il citato orientamentoresistente concedente avrebbe procurato siffatto improprio finanziamento sotto le mentite spoglie di un (eccessivo) prezzo di acquisto, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territorialicome tale gravato di Xxx, considerate le restituzioni già intervenute che quindi il resistente avrebbe portato in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporisdetrazione, secondo l’ufficio, indebitamente a motivo del descritto dissimulato rapporto. Donde il prospetto contenzioso con l’Erario, donde la necessità di sostenere un costo difensivo, donde infine la rifatturazione pro quota (posto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte l’accertamento riguardava svariate diverse posizioni) del relativo costo in capo alla ricorrente. Quanto agli interessi legaliRitiene questo Arbitro che la spesa defensionale in questione non possa ricadere nell’alveo dei costi di cui la clausola summenzionata dispone l’addossamento a carico del cliente. Due le ragioni che fondano detto convincimento in capo al Collegio. In primo luogo, il tenore della clausola è inequivoco nel riversare sull’utilizzatore i costi in parola solo se afferenti “alla conclusione, esecuzione o risoluzione” del contratto ovvero “all’acquisto, alla proprietà o all’uso dell’immobile”. Deve dunque trattarsi di spese defensionali che il resistente abbia sostenuto in contenziosi che abbiano riguardato il contratto ovvero l’acquisto, la titolarità o l’uso del bene. Non è chi non veda come nel caso in parola, la pretesa erariale sia incentrata non già sulla conclusione, risoluzione, esecuzione del contratto di leasing né sull’acquisto, sul possesso o sull’uso del bene, bensì su quell’ulteriore, diverso e in tesi dissimulato rapporto di finanziamento che si sarebbe sovrapposto al contratto di leasing grazie alla sopravvalutazione del bene. Ulteriore, diverso, dissimulato rapporto di finanziamento che dunque non può in alcun modo ricondursi al contratto di leasing. E, si rileva che essi devono essere riconosciutinoti, la conclusione non muterebbe anche quand’anche l’originario stipulante, cui la ricorrente è subentrata, pur fosse partecipe dell’ordito denunciato dall’ufficio. Quivi prescindendo dalle responsabilità delle parti (e financo dal fondamento della pretesa erariale e dall’esito – rimasto ignoto nel presente procedimento – del contenzioso), il distinguo fra i due sovrapposti segmenti contrattuali, ossia il leasing “a prezzo giusto” e il dissimulato finanziamento mediante la lievitazione del prezzo, fa sì che, in conformità ogni caso, non possa al secondo e distinto rapporto applicarsi la disciplina del primo. In secondo luogo, la contestazione dell’ufficio si appunta non già sull’invalidità del contratto di leasing né, parrebbe, sulla liceità in sé della pattuizione di un prezzo eccessivo in fase di acquisto (altro sarebbe stata, in tutta evidenza, la contestazione di un prezzo vile ai principi fatti propri fini di una ripresa della minore imposta pagata) bensì sulla conseguente e autonoma scelta del resistente di portare in detrazione l’Iva afferente al sovrappiù pagato rispetto al valore effettivo. Il processo causativo del fatto oggetto di contestazione vede quale esclusivo protagonista l’intermediario resistente e si fonda sulla condotta da tutti i collegi territoriali questi tenuta successivamente all’operazione di acquisto. In effetti, là dove il resistente non avesse portato in detrazione l’imposta pagata (ex multis si veda il Collegio rectius, la proporzionale quota di Coordi- namento decisione n. 5304/2013imposta afferente all’eccedenza di prezzo), nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa l’ufficio nulla avrebbe rilevato nell’operazione in mora da parte del creditore della prestazione”parola. Quanto alle precede vale dunque a riconoscere pieno fondamento all’argomentazione della ricorrente circa l’inapplicabilità della clausola sopracitata alla refusione di spese legali giudiziali sostenute per la difesa in un procedimento provocato da una contestazione che prescinde dal contratto di leasing per isolarvi, al suo interno, un diverso e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per dissimulato rapporto. Ne consegue il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione pieno accoglimento del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto merita di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensioneessere accolto. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare L’istanza di carenza accesso ai documenti di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015cui alle lettere b), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia c) e d) del punto 1) del ricorso veniva giustificata dall’esigenza del dottor B.F., uti singulus, di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede acquisire la documentazione richiesta al fine di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvienemeglio documentare le pretese risarcitorie vantate dallo stesso nei confronti dell’Amministrazione, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 3524, comma 27 della legge n. 241/90. Tale documentazione consiste nei curricula, del Codice del Consumo schede informative, appunti e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite similia predisposti e/o non colle- gate ad valutati dall’Amministrazione per pervenire all’adozione dei provvedimenti di mobilità menzionati nella narrativa in fatto, in analoghi documenti relativi a funzionari direttivi della Polizia di Stato che attualmente prestano attività preliminari. A supporto si richiama lavorativa presso gli uffici, organismi e/o amministrazioni specificamente indicati dai ricorrenti (autorità amministrative indipendenti, commissioni e/o uffici parlamentari, uffici studi, ricerche e consulenza e legislazione e affari parlamentari presso il Dipartimento della P.S., Servizio ordinamento e contenzioso c/o il Dipartimento della P.S., altre amministrazioni pubbliche), in atti e documenti dai quali sia possibile evincere quanto indicato nella nota dell’Amministrazione del 22.7.2010 in ordine alle difficoltà di carattere tecnico-applicativo per cui era stato sospeso lo svolgimento della procedura informatizzata per la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”gestione della mobilità, nonché ai programmi ed obiettivi dell’Amministrazione, di tenore analogo cui al comma 1, dell’art. 58 del d.P.R. n. 334/2000, valevoli dal maggio 2006 fino alla data di presentazione dell’istanza di accesso, con particolare riferimento agli incarichi cui aspirava il dottor B.F.. La partecipazione alla formulazione dell’istanza di accesso da parte della Federazione sindacale CONSAP Italia sicura ANIP veniva giustificata con riferimento all’interesse dell’organizzazione sindacale in questione alla tutela di un proprio dirigente sindacale oltreché del complesso dei suoi iscritti, interessati al buon andamento dell’Amministrazione di appartenenza. Non appare seriamente contestabile l’interesse diretto, concreto ed attuale del dipendente – che aspira a quella formulata nel contratto prestare servizio presso gli uffici direttivi dell’Amministrazione dell’Interno e presso gli altri organismi ed Amministrazioni specificamente indicati alle lettere b) e c) del punto 1 del ricorso – ad acquisire la documentazione relativa ad altri funzionari direttivi presa in controversiaconsiderazione e valutata dall’Amministrazione sia ai fini dell’adozione dei provvedimenti di mobilità di cui alla lettera a) del punto 1) del ricorso, si è espresso sia ai fini dell’utilizzazione di altri funzionari presso gli uffici, organismi ed amministrazioni indicati alla lettera c) del punto 1) del ricorso. Analogo rilievo vale per i documenti indicati alla lettera d) del punto 1) del ricorso (atti e documenti dai quali sia possibile evincere quanto indicato nella nota dell’Amministrazione del 22.7.2010 in ordine alle difficoltà di carattere tecnico- applicativo per cui era stato sospeso lo svolgimento della procedura informatizzata per la loro natura recurring “sia gestione della mobilità, nonché ai programmi ed obiettivi dell’Amministrazione, di cui al comma 1, dell’art. 58 del d.P.R. n. 334/2000, valevoli dal maggio 2006 fino alla data di presentazione dell’istanza di accesso), anch’essi certamente rilevanti ai fini della valutazione della legittimità della procedura di mobilità in considerazione questione e dell’assegnazione degli incarichi cui aspira il dottor B.F. L’acquisizione di tale documentazione appare necessaria ai fini della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso valutazione della proponibilità di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora un’eventuale azione risarcitoria da parte del creditore della prestazione”dr. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica B.F. nei confronti dell’Amministrazione. Né possono valere a precludere l’accesso ai documenti in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato questione – che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltredeve essere consentito, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della vigente normativalegge n. 241/90 – le considerazioni svolte dall’Amministrazione in ordine alla mancanza di provvedimenti che definiscano le dotazioni di personale direttivo degli uffici ai quali è interessato il dottor B.F. e comunque dell’assenza dal servizio dello stesso, essendo di tutta evidenza che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma si tratta di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorsorilievi che attengono al merito delle pretese che il dottor B.F. potrebbe far valere in giudizio. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo La legittimazione all’accesso che deve esser riconosciuta in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottopostocapo al dottor X.X. xxx singulus, in forma anonimaragione della carica da questi ricoperta in seno all’organizzazione sindacale di cui è rappresentante legale l’altro ricorrente, al vaglio deve essere estesa anche alla Federazione Consap-Italia Sicura (ANIP), quanto meno in considerazione del Comitato di valutazione.suo interesse differenziato e qualificato a tutelare gli interessi del dottor B.F..

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DIRITTO. Il ricorso verte su La controversia sottoposta all’Arbitro ha per oggetto una richiesta di risarcimento del danno a seguito di un contratto furto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesaidentità ed, in conformità particolare i controlli, che l’intermediario deve effettuare al costante orientamento dei Collegi ABF fine di identificare il cliente, onde prevenire possibili danni agli interessati ai quali i dati appartengono, oltreché a se stesso. In questi casi, secondo l’orientamento dell’ABF, grava sull’intermediario l’onere di dimostrare di avere posto in materiaessere tutte le necessarie cautele al fine di prevenire possibili danni e attestare di avere effettuato controlli adeguati, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa contraddistinti dal dovuto scrupolo e dalla necessaria diligenza professionale (cfr. cfr Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 20153851/2014). Quanto alla condotta dell’intermediario resistente il Collegio rileva che, richiama sebbene lo stesso ribadisca di aver eseguito tutte le verifiche prescritte in sede di istruttoria del prestito, non offre prova di tale affermazione. Invero, la convenuta neppure contesta le macroscopiche irregolarità segnalate dal ricorrente nella denuncia alla Polizia allegata al ricorso: che cioè le firme apposte sul contratto di finanziamento erano in modo “evidente” difformi da quelle apposte sul suo documento di identità, così come la fotografia e l’indirizzo di residenza; che la busta paga presente nel fascicolo del prestito avrebbe indicato un datore di lavoro differente. Per di più, l’intermediario non ha reso noto se il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF rapporto di finanziamento sia stato instaurato presso i locali della filiale né se abbia ottenuto l’esibizione del documento falsificato in originale e se abbia provveduto ad effettuare ulteriori verifiche, come prescritto dalla normativa in materia di rimborsabilità delle commis- sioni antiriciclaggio. Anche le note allegate dalla resistente a prova dell’invio del preavviso e degli oneri dei solleciti di pagamento sono state inviate all’indirizzo contestato dal ricorrente e quindi dallo stesso mai ricevute ma restituite al mittente. Il Collegio pertanto prende atto che non goduti in sede è contestato fra le parti il furto di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che identità ai danni del ricorrente e rileva come l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede abbia assolto l’onere probatorio di estinzione anticipata; tenuto conto che aver agito con la diligenza professionale per prevenire l’evento dannoso. Dal canto suo, sul ricorrente grava l’onere di provare l’esistenza del danno. Sotto il profilo del danno patrimoniale, però, lo stesso non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci produce la nota di costo oggetto diniego di contestazione finanziamento da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabilidell’altro intermediario, per dimostrare l’esistenza di un pregiudizio da mancato accesso al credito; e quanto al danno da perdita di occasioni economiche, allega solo evidenza di un mandato conferito nel novembre 2015 ad una società di consulenza incaricata di occuparsi per suo conto della acquisizione di uno studio professionale. La domanda risarcitoria non può pertanto essere accolta rispetto a questi profili di danno, per difetto di prova. Per contro, con riguardo al danno non patrimoniale, il ricorrente ha allegato evidenza della propria iscrizione all’albo dei commercialisti/revisori dei conti al fine di provare la parte non maturata, le commissioni propria qualifica professionale. Circostanza dalla quale è possibile presumere l’esistenza di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale danno alla reputazione professionale che il Collegio ritiene di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie poter liquidare in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è via equitativa come da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionedispositivo.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un L’eccezione (in senso lato) d’incompetenza, sollevata dal resistente, non può essere accolta. Per contratto di finanziamento«collegato», da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 352, comma 5, delibera CICR n. 275/2008, deve intendersi anche la transazione che modifica (nell’oggetto o anche nella disciplina) un’obbligazione derivata da un contratto bancario ovvero dall’inosservanza di doveri precontrattuali. Infatti, scopo dell’istituto dell’ABF è quello di assicurare effettività al rispetto della normativa nelle relazioni tra banca e cliente. Tant’è che, come noto, l’Arbitro include nella figura del cliente anche il potenziale cliente, quando si controverta dell’inosservanza di doveri precontrattuali. Nel merito, è da negarsi che l’intermediario sia stato inadempiente all’obbligo di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca «senza indugio». Infatti, ricevuto il pagamento il 21 Febbraio, la cancellazione è comunque avvenuta il 7 Marzo. In tempi brevi, dunque, se si considera, da un lato, che, nel caso di specie, secondo il Giudice Tavolare di Rovereto, era necessaria, per ottenere la cancellazione dell’ipoteca, una richiesta dell’intermediario stesso, di cui fosse almeno autenticata la sottoscrizione; dall’altro, che l’art. 13, commi 8- sexies ss., l. n. 40/2007 (c.d. decreto Bersani-bis), pur prevedendo una procedura semplificata di cancellazione (al fine di renderla meno costosa e più rapida), assegna alla banca un tempo per attivarla di trenta giorni. Né la circostanza che il resistente non fosse a conoscenza – come invece avrebbe dovuto (ex art. 1176, comma 2°, c.c.) – dell’orientamento del Giudice Tavolare di Rovereto (dove operava) ha significativamente allungato i tempi della cancellazione: dopo due giorni dal pagamento, comunque, l’intermediario si è reso disponibile presso il notaio per il perfezionamento dell’atto necessario alla cancellazione [in questo procedimento non è emersa la ragione specifica per cui il Conservatore del Libro Fondiario o il Giudice Tavolare hanno considerato necessaria, nella specie, una richiesta di cancellazione almeno in forma di scrittura autenticata: se perché si è ritenuto del tutto incompatibile la procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca con il sistema tavolare di pubblicità dei diritti immobiliari in vigore nel Trentino-Alto Adige (R.D. 28 Marzo 1929, n. 499) o se perché, ad esempio, l’ipoteca non accedeva ad un «mutuo»]. Solo incidentalmente, dunque, si nota che la ricorrente non ha fornito prova del pregiudizio che asserisce derivato dal fatto che la cancellazione è avvenuta il 7 Marzo: non dimostra, precisamente, che, a causa di ciò, ha perduto il credito di cui era titolare, quale promissario venditore, a concludere la vendita dell’immobile ipotecato. Quanto alle spese notarili, invece, l’intermediario, implicitamente, riconosce che, anche per le trattative intercorse (art. 1362, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: ), la clausola n. 6 della transazione (agià sopra riportata per quanto d’interesse) sono rimborsabili, poneva a suo carico le spese per la parte non maturatacancellazione dell’ipoteca. Nega infatti che le spese notarili poi effettivamente dovute fossero ancora a suo carico perché la «clausola deve ritenersi risolta, le commissioni essendo venuto meno il presupposto» su cui si fondava: quello, cioè, «di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporisottenere la cancellazione dell’ipoteca con il deposito senza indugio .. di un’istanza tavolare, tale e con una spesa preventivata di € 15,00 per cui l’importo complessivo diritti di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate deposito e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso € 168,00 per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione registrazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso attocontratto»; sul presupposto, quindi, che fosse applicabile (almeno in parte) la procedura semplificata di cancellazione, prevista dal decreto Bersani-bis. E la ricorrente riconosce, dal canto proprio, sia pure nel reclamo (allegato e richiamato nel ricorso), che «la trattativa … ha portato da parte Vostra [del resistente] alla quantificazione della somma di € 168 … per la cancellazione». E’ però da escludere, allo stato degli atti almeno, che abbia operato la regola della presupposizione. L’applicazione di tale regola, infatti, richiede – secondo quanto comunemente si ritiene – che il fatto presupposto, che ha determinato una parte o le parti a concludere il contratto, sia stato considerato come incerto (per quanto altamente probabile), nel suo essersi verificato (se presente) ovvero nel suo verificarsi (se futuro). Altrimenti, se la parte per cui il fatto è stato determinante lo ha ritenuto certo, essa, in realtà, deve ritenersi caduta in errore, con conseguente applicazione degli artt. 1427 ss. c.c. (nella specie, si tratterebbe di errore di diritto che si riflette sul valore della prestazione). E l’intermediario non ha fornito elementi (e prove) da cui risulti che il fatto applicazione dei sopra richiamati criteri– la sufficienza di una richiesta di cancellazione in forma di semplice scrittura privata – era stato dato per incerto durante le trattative (anzi, pare il contrario: l’intermediario avendo senz’altro presentato, a mezzo del proprio «procuratore», una richiesta non autenticata). Né ha dimostrato che l’istante abbia compreso che la possibilità che si applicasse il decreto Bersani-bis era determinante per l’intermediario; né che davvero lo fosse: anche tenuto conto che era comunque possibile una richiesta di cancellazione semplicemente con sottoscrizione autenticata; l’assunto del resistente, secondo cui il notaio avrebbe rifiutato tale ufficio «per questioni legate alla Legge notarile», in linea con il citato orientamentoeffetti, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territorialiè rimasto tale: sprovvisto anch’esso di qualsivoglia dimostrazione (d’altro canto, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzionelo si nota incidentalmente, respinte le eccezioni dell’intermediario stessofuoriuscendosi dal petitum, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “l’intermediario neppure ha provato che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda proprio errore fosse riconoscibile alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionecontroparte).

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità ricorrente agisce davanti al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso Bologna per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore degli interessi passivi versati alla banca resistente, all’indomani dell’estinzione della società titolare del cliente delle suddette vociconto corrente, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio alla luce di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi quanto ritenuto dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) Roma con la sua decisione n. 3259/2016 ovvero per la restituzione di quanto versato in misura superiore al tasso legale, in quanto asserisce che mancava nel contratto di conto corrente una corrispondente pattuizione. E’ dunque possibile evincere dal ricorso, non senza un significativo sforzo interpretativo, un petitum ed una causa petendi, che inducono questo Collegio a ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità. Lo stesso dicasi per l’eccezione di inammissibilità per asserita violazione del principio del ne bis in idem, atteso che il petitum e la causa petendi del presente ricorso differiscono dai precedenti. Il ricorso è dunque ammissibile ma infondato. Risulta infatti agli atti che il ricorrente, in data 28 gennaio 2013, ha perfezionato con l’intermediario convenuto un piano di rientro in virtù del quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, rinunciato ad ogni eccezione e riserva con riferimento al rimborso delle commissioni all’importo di quanto dovuto alla banca resistente per effetto della sua successione nel debito sociale all’indomani dell’estinzione della s.n.c. già titolare del conto corrente di cui si tratta. Tale accordo, benché escluda qualsiasi effetto novativo, deve qualificarsi come transattivo in quanto appare i concreto inteso a vario titolo corrisposte porre fine e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ringsoprattutto a prevenire future contese, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari comunque riferite a pretese originantesi dal conto corrente qui in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazioneesame, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” cui si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama riferisce peraltro anche la decisione del Collegio di coor- dinamento Roma n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”3259/2016. In particolare, tale piano di rientro aveva ad oggetto proprio la definizione, in via transattiva, delle reciproche pretese delle parti odierne in relazione alla posizione debitoria intestata alla società , pari a 22.732,35 euro, oltre interessi, quale saldo del c/c n. ***067, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, cui lo stesso ricorrente si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamentoriconosceva successore alla data di sottoscrizione del piano di rientro. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali L’accordo contiene il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora riconoscimento da parte del creditore ricorrente del debito sociale come proprio nonché la rinuncia ad ogni eccezione e riserva in relazione alla somma sopra riportata. Risulta dunque per tabulas che il ricorrente ha rinunciato, a titolo transattivo, a sollevare contestazioni sugli addebiti contabilizzati anteriormente alla sottoscrizione dell’accordo, a loro volta oggetto della prestazione”ricognizione di debito ivi contenuta da parte del ricorrente. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta Ne deriva che per questa ragione l’odierno ricorso non può accogliersiessere accolto, accertato che risultando ogni altra questione assorbita. D’altro canto questo Collegio ha già avuto occasione di riconoscere natura transattiva ad un accordo di riscadenziamento del debito laddove a fronte dell’impegno del debitore al pagamento del debito oggetto di ricognizione e a non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 sollevare eccezioni e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente riserve circa la somma oggetto di euro 3.373,80ricognizione l’intermediario abbia concesso il riscadenziamento del debito: “ne deriva che il debitore, oltre interessi legali dal reclamo per utilmente contestare la validità del proprio impegno al saldo. Il Collegio dispone inoltrepagamento della suddetta somma e, ai sensi della vigente normativaal contempo, che l’intermediario corrisponda del proprio impegno a non sollevare eccezioni circa i rapporti sottostanti, avrebbe dovuto preliminarmente investire il giudice competente dell’accertamento dell’eventuale annullabilità di tale impegno transattivo, una pronuncia estranea alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00competenza dell’ABF, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche quanto di natura assicurativacostitutiva” (Collegio di Bologna, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottopostodecisione 24 giugno 2019, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionen. 18176).

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DIRITTO. Nel primo motivo viene dedotta sia sotto il profilo del vizio di violazione che ex art. 360 c.p.c., n. 5, ante vigente la erroneità della qualificazione del contratto di mutuo in oggetto come fondiario. La Corte ha adottato un criterio meramente nominalistico. Nella specie non è stato raccolto il credito con obbligazioni garantite (ovvero mediante le cartelle di mutuo fondiario). Nel secondo motivo viene dedotta sia sotto il profilo del vizio della violazione di legge che ex art. 360 c.p.c., n. 5, ante vigente l’erroneità della decisione della Corte d’Appello relativa all’inapplicabilità nella specie della normativa antiusura anche qualora il contratto fosse regolato dalla lex specialis. Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione del mutuo come "agevolato" senza alcuna giustificazione e con palese illegittimità delle conseguenze (inapplicabilità l. n. 108 del 1996) scaturenti da tale qualificazione, meramente affermate. La censura viene formulata al medesimo fine anche ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. L’esame dei primi due motivi deve essere congiunto per ragioni di connessione logica. L’indagine da svolgere preliminarmente riguarda l’applicabilità della normativa antiusura al contratto dedotto in giudizio anche qualora fosse realmente qualificabile come mutuo fondiario, regolato ratione temporis dal D.P.R. 21 luglio 1976, n. 7. Ritiene il Collegio che il regime derogatorio della disciplina legale imperativa relativa all’ambito di esplicazione dell’autonomia negoziale in ordine all’applicazione degli interessi passivi, moratori o compensativi, sia limitato alla non vigenza per contratti di mutuo fondiario del divieto di anatocismo. L’indice normativo dal quale si trae tale conclusione è dettato dall’art. 14, del D.P.R. sopra citato che così recita: "Il ricorso verte su pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli enti sulle somme dovute e non pagate, stabilita dal primo comma della L. 17 agosto 1974, n. 397, art. 2, può essere modificata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio". Tale deroga, peraltro non è più vigente così come evidenziato dalla pronuncia 22/5/2014 n. 11400 di questa Corte che si riproduce: "Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, (cosiddetto t.u.b.), secondo il quale qualsiasi ente bancario può esercitare operazioni di credito fondiario la cui provvista non è più fornita attraverso il sistema delle cartelle fondiarie, la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., rinvenibili nel carattere pubblicistico dell’attività svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista, atteso che gli interessi corrisposti dai terzi mutuatari non costituivano il godimento di un capitale fornito dalla banca, ma il mezzo per consentire alla stessa di far fronte all’eguale importo di interessi passivi dovuto ai portatori delle cartelle fondiarie (i quali, acquistandole, andavano a costituire la provvista per l’erogazione dei mutui). Ne consegue che l’avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamentofinanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, da rimborsare mediante cessione comporta l’applicazione delle limitazioni di cui al citato art. 1283 c.c., e che il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina più l’obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario". La applicazione ratione temporis del quinto della pensionecitato art. Il Collegio4, nel meritonon autorizza, disattesatuttavia, a ritenere, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materiamancanza di qualsivoglia indicatore normativo proveniente dalla disciplina di settore e dal sistema legislativo di tutela penale e civile dall’usura, l’eccezione preliminare che, limitatamente ai contratti di carenza mutuo fondiario, si possa eludere il divieto di legittimazione passiva formulata dall’intermediario applicazione di tassi usurari in ordine alla domanda agli interessi corrispettivi dovuti in virtù dell’accensione di retrocessione un mutuo. La natura del divieto, la sua inderogabilità assoluta, la sanzione penale che ne accompagna la violazione ex art. 644 c.p., così come novellato dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 1, e la correlata sanzione civile della quota assicurativa (cfrnon debenza di alcun interesse in caso di superamento del tasso soglia ex art. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 351815 c.c., comma 2, così come novellato dalla L. n. 108 del Codice 1996, art. 4, inducono univocamente a ritenere che il sistema antiusura abbia un’ applicabilità generale (con riferimento alle tipologie contrattuali previste dalla L. n. 108 del Consumo 1996, art. 2) e non possa desumersene alcuna deroga in via interpretativa essendo necessaria un’espressa indicazione legislativa contraria. - Stabilita l’applicabilità, in astratto ed in via generale, anche ai contratti di mutuo fondiario del sistema normativo antiusura contenuto nella citata L. n. 108 del 1996, occorre verificarne l’incidenza in concreto, ancorchè la questione non sia stata trattata dalla Corte d’Appello, dal momento che, ove se ne dovesse escludere l’applicabilità al contratto in oggetto, in quanto sorto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, si dovrebbe concludere il giudizio con una statuizione di rigetto con correzione della motivazione in diritto. Sull’efficacia della normativa antiusura sui contratti sorti anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, ma che hanno avuto vigenza anche successivamente ad essa, è intervenuta la legge d’interpretazione d’autentica introdotta dal D.L. 29 settembre 2000, n. 394, art. 1, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, stabilendo che "Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1370 1815 x.x., xxxxx 0, xx intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". La norma è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002, nella quale si afferma "La norma denunciata trova giustificazione, sotto il profilo della ragionevolezza, nell’esistenza di tale obiettivo dubbio ermeneutico sul significato delle espressioni "si fa dare (...) interessi (...1 usurari" e "facendo dare (...) un compenso usurario" di cui all’art. 644 c.p., in rapporto al tenore dell’art. 1815 x.x., xxxxx 0, ("se sono convenuti interessi usurari") ed agli effetti correlativi sul rapporto di mutuo. Il D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui all’artt. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone tra le tante astrattamente possibili un’interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla L. n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza. La fattispecie sottoposta vaglio della Corte Costituzionale è identica a quella sottoposta al presente giudizio. - Deve, tuttavia, rilevarsi che anche dopo l’intervento legislativo d’interpretazione autentica e l’avallo della Corte Costituzionale gli orientamenti giurisprudenziali, ed in particolare quelli di questa Corte manifestano un netto contrasto. - Una delle opzioni interpretative esclude che, all’esito dell’interpretazione autentica intervenuta D.L. n. 394 del 2000, ex art. 1, convertito nella L. n. 241 del 2001, il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell’usurarietà), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex artt. 1339 e 1418 c.c., la riconduzione entro il predetto tasso soglia stabilito dalla legge così come integrata dai D.M. periodicamente emanati al riguardo. Viene valorizzato, da quest’orientamento, il dato testuale del D.L. n. 394 del 2000, art. 1, ed in particolare la locuzione "indipendentemente dal loro pagamento". La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiega la sua efficacia per tutta la durata del contratto nonostante l’eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che per una frazione o per tutta la durata del contratto successiva al suo sorgere ne rilevi la natura usuraria a partire da quel momento in poi. - Questo orientamento, formatosi su fattispecie consistenti in contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, ha trovato recente conferma nella sentenza 29/1/2016 n. 801 così massimata: (a) sono rimborsabili"I criteri fissati dalla L. n. 108 del 1996, per la parte determinazione del carattere usurario degli interessi, non maturatasi applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all’entrata in vigore di quella legge, siano esse contenute in mutui a tasso fisso variabile, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (conv., con modif., dalla L. n. 24 del 2001), che non reca una tale distinzione. In precedenza il medesimo principio è contenuto nella sentenza 19/3/2007 n. 6514 (in motivazione) e 27/9/2013 n. 22204 in motivazione. Si ritiene di non citare le commissioni di intermediazione numerose sentenze massimate che affermano i medesimi principi ma riguardano rapporti del tutto esauriti e non ancora in corso al momento della vigenza della L. n. 108 del 1996 (comunque denominate)a titolo esemplificativo si citano Cass. 25/3/2003 n. 4380; (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate 19/3/2007 n. 6514 e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 201617/12/2009 n. 26499). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione Parallelamente all’orientamento illustrato se ne sviluppato uno speculare di recente confermato dalla pronuncia 17/8/2016 n. 6167/2014 17150 così massimata: "Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) introdotte con la quale L. n. 108 del 1996, art. 4), pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il Collegio di coordinamento ha fatto rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito". Questa pronuncia, unitamente a molte altre relative a fattispecie identiche non contiene nello sviluppo motivazionale, il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione riferimento espresso alla citata norma d’interpretazione autentica (D.L. n. 394 del quinto 2002, art. 1) ed al successivo avallo della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilateCorte Costituzionale (si richiamano al riguardo anche le sentenze 14/3/2013 n. 6550, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non godutin.602 del 2013; 17854 del 2007). Con riferimento alla clausole in contestazioneNella pronuncia 31/1/2006 n. 2140 si fa, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta invece, espresso riferimento, a differenza che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella nelle altre, all’intervenuta legge d’interpretazione autentica della L. n. 108 del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi1996, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminariartt. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo 1 e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura4, e alla parte ricor- rente sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002. Ugualmente il richiamo si ritrova nella sentenza n. 11638 del 2016. - In conclusione, evidenziato il radicale contrasto anche sincronico tra i due orientamenti, il Collegio ritiene di rimettere la somma causa al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite di euro 20,00questa Corte. dispone la trasmissione del procedimento al Primo presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite civili. Così deciso in Roma, quale rimborso della somma versata alla presentazione nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017. Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quintorapporto, la riduzione soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del costo totale 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del creditotasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B.né la pretesa del mutuante, opera sulla scorta di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del criterio sopraggiunto superamento di competenza economicadetta soglia, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte contraria al dovere di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio buona fede nell’esecuzione del Comitato di valutazionecontratto.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un L’intermediario ha allegato alle controdeduzioni la copia del contratto di finanziamentoconto corrente sottoscritto dal de cuius in data 8/05/2013 e suddiviso in due parti. All’atto di sottoscrizione della prima parte del contratto, il de cuius dichiarava espressamente di essere consapevole che i servizi bancari prescelti erano regolati dalle condizioni economiche e dalle norme riportate nella prima e nella seconda parte del contratto. L’art. 5, co. 4, della seconda parte del contratto in esame stabilisce che “in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporne separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentate dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da rimborsare mediante cessione uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività del quinto della pensioneconto con firme disgiunte”. Il CollegioIn sede di repliche alle controdeduzioni, nel merito, disattesail ricorrente ha contestato l’applicabilità di suddetta disposizione contrattuale al caso de quo, in conformità quanto l’art. 5 disciplina espressamente l’ipotesi di conto corrente cointestato a firma disgiunta, non potendo pertanto trovare applicazione nel caso di contratto di conto corrente con un solo intestatario. Parte resistente ha replicato a tale eccezione, rilevando che la collocazione di tale clausola nella disciplina dei rapporti cointestati a firme disgiunte non esclude l’applicabilità della stessa anche ai rapporti mono-intestati, prevedendo anche per quest’ultimi la regola generale dell’onere dei coeredi di agire congiuntamente. Con riferimento a quest’ultimo punto, si osserva come parte ricorrente dichiara di essere coerede del defunto padre insieme alla sorella, la quale tuttavia non solo non aderisce al costante orientamento dei Collegi ABF in materiapresente procedimento, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine ma si è anche opposta alla domanda di retrocessione liquidazione da parte dell’intermediario della quota assicurativa (cfrpari al 50% delle giacenze presenti sul conto corrente del de cuius in favore del fratello. Collegio Parte resistente ha prodotto la copia delle missive inoltrate dalla sorella del ricorrente – coerede – con le quali veniva intimato all’intermediario di Coordinamentonon procedere alla liquidazione delle somme richieste da parte istante, decisione n. 6167/2014vale a dire la lettera del 30/06/2020; Collegio la lettera inviata dal procuratore della coerede in data 13/07/2020, in cui l’opposizione è motivata adducendo accertamenti in corso quanto alla possibile lesione di Milanoquota legittima, decisione n. 7216/2014 e Collegio l’ulteriore lettera inviata dal procuratore della coerede in data 15/07/2020, in cui l’opposizione è oggetto di Napoliulteriori considerazioni, decisione n. 856/ 2015)con riferimento a questioni controverse tra i coeredi. Al riguardo, richiama va osservato che la controversia deve essere esaminata tenendo in debito conto le condizioni contrattuali sottoscritte dal ricorrente al momento della conclusione del contratto, le quali contengono il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia suddetto art. 5. Tale articolo è testuale nello stabilire che “La Banca deve pretendere il concorso di rimborsabilità delle commis- sioni tutti i cointestatari e degli oneri eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività del conto con firme disgiunte.”. Dalla clausola sopra riportata si evince che, anche qualora il conto fosse a firma disgiunta per esplicita pattuizione contrattuale, la Banca non goduti solo può, ma deve, richiedere il concorso di tutti gli eventuali eredi nei casi in sede cui sia aperta la successione di estinzione anti- cipata uno dei contratti contitolari. Questa indicazione vale a reggere anche il caso presente. Infatti, si deve assumere che il rapporto di finanziamento per la quota parte conto corrente continui con i successori del de cujus fino a quando non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione sia manifestata da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’artloro la volontà di estinguere di estinguere il rapporto. 35La loro posizione di contitolari può e dunque essere assimilata a quelli di creditori in solido, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: con facoltà di operare disgiuntamente (a) sono rimborsabili, per v. in proposito la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi resa dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce coordinamento n. 27252/2018). Tuttavia, proprio in relazione a tale configurazione del 2016 sopra citate) con rapporto, la quale il Collegio di coordinamento Banca ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatepattuito espressamente, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta pattuizione che è consolidato l’orientamento ABF accettata dal dante causa dell’attuale ricorrente, che ha ritenuto recurring un’opposizione alla liquidazione paralizza la provvigione dell’agente indicata facoltà di pretendere il pagamento di quanto è sul conto con clausola disposizione disgiunta. Nel dare atto che, in presenza di tenore analogo opposizione del coerede, non era possibile procedere a quella liquidare la quota del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi50 % dell’attivo del conto, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”come il richiedente domandava, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario Banca non ha dunque fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto altro che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto attenersi alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionecondizioni contrattuali pattuite.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un I ricorrenti portano all’attenzione di questo Collegio diverse censure relative al contratto di finanziamentofinanziamento personale che, da rimborsare mediante cessione dunque, devono essere oggetto di trattazione distinta. Anzitutto, i ricorrenti si dolgono della nullità del quinto contratto per difetto di forma scritta, giacché alla proposta non avrebbe fatto seguito una formale accettazione debitamente sottoscritta dalla banca. Diversamente, la banca si sarebbe limitata al mero invio di un’accettazione priva di qualsivoglia sottoscrizione autografa, determinando in siffatto modo la nullità del contratto per mancanza di forma scritta. La doglianza è infondata per almeno due ordini di ragioni. Sotto un primo profilo, il difetto della pensione. Il Collegiosottoscrizione della banca è del tutto irrilevante, nel merito, disattesaatteso che, in conformità ogni caso, il contratto contestato è stato definitivamente eseguito dalle parti. Ed infatti, anche a voler in ipotesi considerare non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, l’intento di quest’ultima di avvalersi del contratto medesimo è pacificamente integrato tanto dalla incontroversa esecuzione del rapporto, giacché il finanziamento è stato erogato alle medesime condizioni rappresentate nella proposta sottoscritta dai ricorrenti, quanto dalla comunicazione degli estratti conto allegati da parte resistente. E ciò, vale a sopperire al costante orientamento dei Collegi ABF difetto di sottoscrizione da parte della banca in materiaquanto costituente forma scritta equipollente da cui può agevolmente evincersi la manifestazione di volontà della banca di avvalersi del contratto con conseguente perfezionamento dello stesso. Per altro verso, l’eccezione preliminare poi, i recenti approfondimenti svolti dalla giurisprudenza del giudice ordinario hanno consentito di ritenere che la predisposizione della proposta da parte della banca nonché la consegna di copia del contratto ai clienti rendono non necessaria un’ulteriore sottoscrizione da parte della banca, atteso che “… la volontà negoziale è già espressa nel documento dalla medesima predisposto e che la mera carenza formale di legittimazione passiva formulata dall’intermediario firma non potrebbe in ordine alla domanda ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto né sottrarsi alle regole in esso sancite” (Cass. civ., n. 22223/2006; Trib. Reggio Xxxxxx, 28/04/2015). Da ultimo, giova rilevare che la doglianza è infondata finanche in considerazione del tempo intercorso tra la stipula del contratto e l’azione proposta (si tratta, infatti, di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio un lasso di Coordinamentotempo tutt’altro che breve, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015pari a 5 anni), richiama durante il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia quale i ricorrenti hanno goduto del credito erogato. Peraltro, vale la pena sottolineare che laddove questo Arbitro ha ritenuto di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti dover rilevare la nullità del contratto di finanziamento per la quota difetto di forma scritta, ha rinvenuto una difformità tra le condizioni economiche dell’operazione rappresentate nella proposta e quelle indicate nell’accettazione, ipotesi che, diversamente da quanto finora prospettato, non è riscontrabile nel caso di specie. Con riferimento, poi, alla nullità del contratto per illeggibilità ed incomprensibilità del documento contrattuale, deve osservarsi che, sebbene vi sia evidenza di un vizio di chiarezza e trasparenza, tuttavia, le condizioni economiche del rapporto sono riportate con i medesimi contenuti nel documento di accettazione ove appaiono ben comprensibili ed evidenti. Riprova ne sia il fatto che parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporisricorrente ha comunque potuto sollevare censure quali l’anatocismo del rapporto, piuttosto che l’usurarietà dei tassi di mora - di cui appresso si dirà - dando atto dell’avvenuta comprensione dei termini economici del contratto. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvieneNe deriva, nella documentazione in attidunque, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring doglianze relative alla nullità del contratto non possono trovare accoglimento. Del tutto pretestuosa è, poi, la censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 125-bis TUB, argomentata sulla base dell’avvenuta sottoscrizione di più contratti con il medesimo modulo. Ed infatti, in siffatta ipotesi, la tesi sostenuta dai ricorrenti si pone in evidente contrasto con la littera legis, atteso che lo stesso disposto di cui all’art. 125-bis statuisce che “… in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell’art. 35121, comma 21, lett. d), il consenso del Codice consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati”. Ebbene, nell’ipotesi in esame, deve osservarsi che il contestato prestito personale ed il contratto di assicurazione stipulato contestualmente al primo rappresentino un’ipotesi di “contratti collegati” ex art, 121, comma 1, lett. d), TUB e corrispondono ad una prassi bancaria del Consumo tutto lecita a patto che oltre la polizza assicurativa commercializzata si sottoponga al cliente l’alternativa di optare per diverse polizze a copertura del rischio del credito. Ed è anche in tale ultimo senso che la pretesa sussistenza di un conflitto di interessi tra l’intermediario e dell’artla compagnia assicurativa sollevata dai ricorrenti appare destituita di qualsivoglia fondamento, viepiù considerato che la stessa documentazione contrattuale prevede espressamente l’obbligo per l’intermediario di pubblicizzare in esclusiva la stipula delle polizze con quella determinata compagnia assicurativa. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabiliResidua, per pertanto, l’esame della doglianza relativa all’asserito anatocismo praticato dalla banca, laddove la parte medesima ha computato gli interessi di mora sull’ammontare delle intere rate scadute e non maturatapagate, le commissioni comprensive dunque di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporisquota capitale ed interessi corrispettivi. A tale ultimo riguardo, tale per cui l’importo complessivo corre l’obbligo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per analizzare il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto rapporto tra anatocismo ed interessi calcolati sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilatesomme capitalizzate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi alla disciplina dell’usura bancaria. In realtà, la questione concernente la capitalizzazione degli interessi di mora sulle intere rate scadute ha trovato, nel tempo, diverse risposte. Ed infatti, il discrimen temporale che viene in rilievo nella fattispecie in esame è rappresentato dalla delibera CIRC del 9 febbraio del 2000 (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari emessa in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti)attuazione dell’art. Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF 120 TUB) che ha ritenuto recurring legittimato la provvigione dell’agente indicata capitalizzazione degli interessi a determinate condizioni ai sensi dell’art. 3, a mente del quale “… nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con clausola scadenze temporali predefinite, in caso di tenore analogo inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a quella decorrere dalla data di scadenza fino al momento del pagamento”. Sicché, a fronte di un contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che stipulato post 2000 – come nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni - che prevede che il tasso moratorio si applichi sull’intera rata scaduta, non è possibile sostenere in senso contrario che il capitale a cui rapportare gli interessi di mora sia quello originario, decurtando, quindi, la propria disponibilità rata degli interessi corrispettivi. E ciò in quanto, la capitalizzazione degli interessi di mora, ove contrattualmente prevista, è del tutto legittima e vale, dunque, ad escludere l’integrazione dell’anatocismo. Peraltro, come a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede più riprese rilevato dai diversi Collegi ABF e, da ultimo, finanche dalla giurisprudenza di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis merito (cfr. le citate pronunce Trib. Arezzo, 23/01/2014), la prassi testé descritta integra, in ogni caso, un tecnica bancaria del tutto lecita e consolidata che vale, di per sé, ad escludere il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. Ad abundantiam, si osserva che diversamente sarebbe a dirsi con riferimento ai contratti di mutuo stipulati successivamente al 1 gennaio 2014, ove la L. n. 10003147/2013, 10017 e 10035 del 2016nel modificare il disposto di cui all’art. 120 TUB, ha inciso sull’anatocismo bancario, statuendo che il CICR è tenuto a prevedere che “… gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle quali successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sola sorte capitale”. Sebbene la predetta previsione non si distingua per brillante chiarezza, tuttavia, sembra chiara la volontà del legislatore di ritenere la previsione contrattuale di anatocismo illegittima, con l’ovvia conseguenza che la clausola del contratto di mutuo che computi gli interessi di mora sull’intera rata è da ritenersi senz’altro nulla. Sempre con riferimento agli interessi di mora, ma sotto altro profilo, parte ricorrente deduce l’usurarietà del tasso applicato al rapporto poiché stabilito in misura superiore al tasso soglia del periodo di riferimento. La censura è priva di qualsivoglia pregio, atteso che il Collegio di Coordina- mento Coordinamento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, definitivamente chiarito che l’intermediario gli interessi di mora non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, rilevano ai fini della valutazione in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute ordine al superamento del tasso soglia ma solo allorquando stabiliti in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso misura manifestamente sproporzionata rispetto a quella degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato corrispettivi; manifesta sproporzione che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In è rinvenibile nel caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionespecie.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto 1.1. Con il primo motivo, articolato in due profili, gli impugnanti lamentano violazione della l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 6, degli artt. 116, 421 e 445 c.p.c., art. 269 c.c., l. 12 maggio 1984, n. 222, art. 2; l. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, l. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1. Oggetto delle critiche è anzitutto l’affermazione della Corte territoriale secondo cui correttamente era stata rigettata la domanda di finanziamentoaccertamento dell’avvenuta successione nel rapporto di affitto agrario, per l’insussistenza della qualifica di coltivatore diretto in capo a Z.A., essendo emerso, da rimborsare mediante cessione del quinto informazioni richieste all’INPS, ex art. 213 c.p.c., che questi percepiva, a far tempo dal 1° settembre 1981, un assegno di accompagnamento in quanto invalido civile totale. Rilevano per contro gli esponenti che l’indennità di accompagnamento, a differenza della pensionepensione di inabilità, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Il CollegioSotto altro profilo i ricorrenti contestano l’affermazione della Corte territoriale secondo cui neppure aveva senso ipotizzare, nel meritoai fini dell’attribuzione della qualifica di coltivatore diretto, disattesache lo Z. svolgesse esclusivamente attività direttiva e gestionale, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materiaconsiderato che, l’eccezione preliminare nello specifico, il fondo era di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 modestissime dimensioni e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso attotale, quindi, che l’intermediario da non ha fatto applicazione giustificare una suddivisione dei sopra richiamati critericompiti implicante l’esercizio, da parte di uno dei componenti, di siffatta attività. A confutazione di tali affermazioni, gli impugnanti richiamano in linea con il citato orientamentochiave critica le deposizioni dei testi escussi, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “concordi nel riferire che il decorso degli interessi debba essere considerato fondo era stato coltivato dalla Ch., con l’ausilio dei figli, e, morta la Ch., da Z.A., coadiuvato dai suoi familiari, di talché erroneamente il giudice di merito avrebbe escluso che egli aveva svolto mansioni di direzione personale nonché prestazioni materiali meno pesanti rispetto a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionequelle espletate dagli altri.

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DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel Preliminarmente al merito, disattesail Collegio deve esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso, in conformità al costante orientamento considerazione dei Collegi ABF rilievi specificamente dedotti dall’intermediario in tema di incompetenza per materia e per valore e in tema di competenza temporale dell’ABF. Quanto alla incompetenza per materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario eccepisce l’intermediario come le richieste della ricorrente siano riferite ad operazioni in ordine alla domanda di retrocessione derivati finanziari e dunque a servizi e attività d’investimento che, ai sensi della quota assicurativa (cfrSez. Collegio di CoordinamentoI, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milanopar. 4, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF delle Disposizioni sui sistemi risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di rimborsabilità operazioni e sevizi bancari e finanziari, sono escluse dalla competenza per materia dell’ABF. La predetta eccezione, nel caso di specie, appare passibile di accoglimento. La Sez. I, par. a) delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede suddette disposizioni della Banca d’Italia esclude la competenza dell’ABF per quelle controversie attinenti ai servizi ed attività di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata investimento ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto ai servizi che non si rinvienesiano assoggettati al titolo VI del TUB. Ciò premesso, nella documentazione in attinon v’è dubbio che i contratti derivativi integrino servizi ed attività di investimento, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring essendo “strumenti finanziari” ai sensi dell’art. 351, comma 2°, lett. e), f), h), j) del Codice del Consumo D.Lgs. n. 58/1998 la cui relativa attività di collocamento (i.e. di sottoscrizione) integra, appunto, “servizi e attività di investimento” ai sensi dell’art. 1370 c.c.: (1, comma 5° D.Lgs. 58/1998. Più complessa appare la verifica della seconda parte della Sez. I, par. a) sono rimborsabilidella suddetta previsione regolamentare, cioè quella volta ad appurare se, per la parte non maturatai contratti in derivati dedotti in causa, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporistrovi applicazione, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna o meno, il Titolo VI del TUB. Come previsto dalla sez. 1 par. 1.1 delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo Disposizioni Banca d’Italia sulla trasparenza delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte operazioni e dei costi assi- curativi servizi bancari e finanziari (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ringda ora in poi, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non godutiDisposizioni). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella può trovare applicazione il Titolo VI del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso TUB per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle sottoscrizione di contratti oggetto di servizi e attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che di investimento (nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni contratti in derivati) nel solo caso in cui tali contratti siano inseriti in “prodotti composti la propria disponibilità cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento”. La sez. 1 par. 3 delle Disposizioni precisa che per “prodotti composti” debbono intendersi quegli “schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica”. Ciò premesso, affinché si verifichi l’effetto dell’applicazione del Titolo VI del TUB ad un “servizio di investimento”, al quale consegue la competenza dell’ABF a riconoscere alla valutare il rispetto da parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato dell’intermediario della suddetta normativa anche per tale componente di “investimento” del prodotto bancario, occorre che il “servizio di investimento” sia compreso nel singolo schema negoziale predisposto dall’intermediario, schema che preveda più contratti fra loro collegati che, complessivamente, esprimano una finalità (esclusiva o preponderante) diversa da quella di investimento. Il riferimento agli “schemi negoziali” espresso nella definizione di “prodotti composti” è tale da individuare l’unicità dell’offerta del singolo prodotto, così composto. Ed è in tal senso che le commissioni de quo in sede medesime Disposizioni, al par. 3 sez. II, dispongono che “Nel caso di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione prodotti composti, gli intermediari predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del criterio pro rata temporisprodotto offerto. Per le ragioni sin qui esposte anche i prodotti composti che includono componenti non disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perché aventi natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi relativi alle voci degli che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto”. Ciò premesso, un primo elemento costitutivo del oneri assicurativiprodotto compostoai sensi delle Disposizioni deve ravvisarsi nella contestualità dell’offerta e della sottoscrizione delle differenti componenti del prodotto e ciò al di là del format contrattuale proposto dall’intermediario (cioè che i due contratti siano compresi in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014un unico modulo contrattuale o meno). Preso attoUn secondo elemento costitutivo è invece rappresentato dal collegamento negoziale fra le due componenti volte a realizzare un’unica “operazione economica”. In mancanza del primo, quindiovvero, del secondo presupposto, ai fini della applicazione della disciplina di trasparenza bancaria ed ai fini della conseguente individuazione della competenza, o meno, dell’ABF a decidere nel merito della componente “di investimento”, non potrà giammai ravvisarsi la sussistenza di un “prodotto composto” e dunque dovrà essere negata la relativa competenza dell’ABF. Nel caso di specie, entrambi i presupposti sopra menzionati non appaiono sussistere. Il contratto quadro in derivati depositato sub all. 6 ricorrente riporta la data del 18 marzo 2005 e risulta anteriore di due anni al contratto di mutuo del 13 aprile 2007 (all. 5 ricorrente). Anche il collegamento negoziale (e dunque il rapporto di correlazione) tra il mutuo e l’Interest Rate Swap Accrual del 23 febbraio 2007 non appare coerente essendo il mutuo stipulato per un valore capitale di 600.000,00 Euro ed ammontando il Capitale di Riferimento del derivato ad Euro 1.000.000,00. Deve peraltro osservarsi come nelle premesse al contratto quadro sopra menzionato non possa ravvisarsi un collegamento negoziale espresso con rapporti di finanziamento specificamente individuati e, comunque, intercorrenti con l’intermediario, facendosi in tale sede generico riferimento a “operazioni commerciali o finanziarie dalle quali derivano posizioni creditorie o debitorie, in Euro o in valuta, rispetto alle quali (la ricorrente) intende cautelarsi” e prevedendosi, all’art. 1, che l’intermediario “Eventuali successivi mutamenti delle esigenze e motivazioni che hanno indotto le Parti a concludere il contratto-quadro e ciascun contratto derivato specifico su tassi di interesse non ha fatto applicazione influiscono e non hanno effetto alcuno sulla validità e sull’efficacia dei singoli contratti derivati specifici su tassi di interesse”. Al di là della effettiva opponibilità di tali previsioni fra le parti, ai fini che qui ci occupano, i contenuti sopra richiamati criteriindicati non possono convergere nel senso di individuare i presupposti per il riconoscimento della natura composta del prodotto asseritamente costituito, da un lato, da un finanziamento riconosciuto dall’intermediario alla ricorrente e, dall’altro, dai derivati sottoscritti, secondo la narrazione della ricorrente, ad esclusivo fine di copertura. È, in linea con il citato orientamentoaltri termini, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate evidente lo iato temporale e sostanziale fra le restituzioni già intervenute in sede due componenti e la non riconducibilità dell’operazione derivativa nel quadro di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segueuna funzione geneticamente ancillare al finanziamento: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciutisicché non può riconoscersi, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio una prospettiva ontologica prima ancora che giuridica, una ricercata e strutturale combinazione dei due prodotti capace di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia relegare lo swap ad un mero segmento compositivo del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.prevalente prodotto

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DIRITTO. Il ricorso verte su Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Tra le parti è in essere un contratto conto corrente. Dalla documentazione acclusa alle controdeduzioni risulta che il rapporto è stato acceso in data 23.04.2002; le relative condizioni contrattuali prevedono, con clausola oggetto di finanziamentoapprovazione specifica, da rimborsare mediante cessione del quinto lo ius variandi della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa banca (cfr. Collegio art. 16) ed un tasso creditore originariamente fissato nella misura minima dello 0,0625%. Si osserva in via preliminare che il ricorrente si è qualificato come non consumatore, ma il contratto di Coordinamentoconto corrente non è stato compilato nella parte relativa alla classificazione del cliente, decisione n. 6167/2014mentre nei successivi contratti di comodato del dispositivo token del 15.12.2006 e del 10.11.2011 l’istante risulta usufruire sia del servizio di “Banca Multicanale Privati”, sia del servizio di “Banca Multicanale per Azienda”. Si deve tener presente ancora che: - il ricorrente contesta le variazioni unilaterali apportate dalla resistente al tasso di interesse creditore del conto corrente a decorrere al 01.01.2009 fino alla data del reclamo (21.01.2015); Collegio - le sole proposte di Milanomodifica unilaterale del contratto versate agli atti sono state comunicate con missive del 21.11.2008 e del 18.12.2008; - con la proposta del 21.11.2008 il tasso creditore, decisione n. 7216/2014 indicato nella misura dell’1,50% in vigore dal 01.08.2008, veniva abbassato all’1% con effetto dal 01.01.2009; - con la proposta del 18.12.2008 il tasso creditore veniva ulteriormente ridotto dall’1% (decorrente dal 01.01.2009) allo 0,01% con effetto dal 10.02.2009. Si pone dunque la questione della parziale incompetenza ratione temporis dell’ABF – rilevata dall’intermediario – ed in proposito rileva che le prime variazioni unilaterali, di cui meglio sopra e Collegio che l’istante nega di Napoliaver ricevuto, decisione n. 856/ 2015sono redatte in data antecedente al 1° gennaio 2009. Il ricorrente riferisce che l’intermediario aveva “convenuto” di riconoscergli un tasso attivo lordo del 2% in data 15.11.2008, successivamente ridotto in più occasioni tramite modifiche unilaterali del contratto mai comunicategli, di cui afferma pertanto l’inefficacia. Evidenza del tasso di interesse creditore nella predetta misura del 2% si desume dalla copia parziale dell’estratto conto al 31.03.2009 acclusa al ricorso. L’istante ha poi ricostruito i tassi attivi tempo per tempo applicati dai successivi estratti conto fino al 31.12.2014 (anch’essi allegati parzialmente), richiama determinando il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF maggior importo dovuto, sulla base della differenza con il tasso del 2% che gli sarebbe spettato, in materia € 8.586,10, da cui ha detratto l’accredito già riconosciutogli di rimborsabilità delle commis- sioni e € 445,65 per infine indicare in € 8.140,45 la somma richiesta all’Arbitro (oltre ad interessi). La banca afferma di aver inviato correttamente, a norma dell’art. 118 T.U.B., tutte le proposte di modifica unilaterale del tasso di interesse, ma, oltre a richiamare le comunicazioni del 2008 allegate dal ricorrente che ne ha comunque contestato la ricezione, non ha prodotto alcuna evidenza degli oneri non goduti adempimenti posti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento essere a tale fine, né dell’effettivo recapito al ricorrente. La questione preliminare che questo Collegio deve affrontare per la quota parte non maturata ovvero secondo soluzione del caso in esame riguarda la competenza dell’ABF sotto il criterio proporzionale ratione temporisprofilo temporale. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinvieneDeve, nella documentazione in attiinfatti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto ricordarsi che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, Disposizioni della Banca d’Italia del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: 18.6.09 (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni sui sistemi di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna risoluzione stragiudiziale delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilateoperazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, con riferimento art. 4, punto 3) “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi 1° gennaio 2009”. Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione n. 918/10), il criterio di distinzione tra costi up-front riferimento della normativa appena citata è oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi non già al momento della loro emersione nella sfera di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione conoscenza del ricorrente; qualora le doglianze si riferiscano a fatti risalenti ad un periodo anteriore al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”1°gennaio 2009, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività domanda del ricorrente non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto può in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia alcun modo essere presa in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamentoin questa sede. Si fa altresì presente che nel Nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità le doglianze si riferiscono a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede comunicazioni di conteggio estintivo variazioni unilaterali tutte anteriori al suddetto limite temporale (benché destinate a produrre effetti nel futuro) e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia l’esame del Collegio dovrebbe, dunque, soffermarsi su circostanze, presupposti ed eventi (id est: la spedizione e la ricezione delle suddette missive; la sussistenza e l’adeguata illustrazione del “giustificato motivo” di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “variazione unilaterale delle condizioni contrattuali) che il decorso degli interessi debba essere considerato si collocano integralmente in un periodo anteriore a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) quello per il riconosci- mento delle spese legali in favore quale sussiste la competenza di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionequesto Collegio.

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DIRITTO. Il ricorso verte su Parte ricorrente contesta innanzitutto la condotta tenuta dalla resistente in sede di stipula dell’accordo definitivo sulle condizioni di ammortamento del mutuo agrario condizionato in precedenza contratto. Eccepisce in particolare che la resistente, abusando della propria posizione, l’avrebbe indotta ad accettare condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle in origine contrattate. La resistente riporta che tale maggiorazione sia motivata dal ritardo con il quale si è addivenuti a tale accordo definitivo rispetto a quanto in origine pattuito e che il comportamento tenuto ha avuto la sola finalità di favorire il proprio cliente, ben potendo risolvere il contratto ai sensi dell’art. 2 dell’accordo sottoscritto tra le parti. Ebbene, la lettura del citato art. 2 rileva che tra le facoltà spettanti alla banca non è ricompresa in caso di ritardo nell’ultimazione dell’investimento la ricontrattazione delle condizioni di ammortamento. Tuttavia, il fatto che la banca non possa imporre una modifica delle condizioni pattuite non preclude alle parti di addivenire a tale modifica liberamente, cosa in effetti avvenuta nel caso di specie. Appare, peraltro, rilevante sottolineare come dalla documentazione in atti risulti che la maggiorazione del tasso di interesse sia stato formalmente proposto dalla medesima ricorrente e poi oggetto di specifico accordo. In sostanza la sussistenza di un contratto inadempimento della ricorrente e di finanziamentoun’effettiva ragione giustificatrice a fondamento della modifica contrattuale concordata escludono che si possa attribuire un comportamento abusivo della banca, tale da rimborsare mediante cessione indurre coercitivamente la controparte alla accettazione delle predette condizioni contrattuali. La società ricorrente chiede, inoltre, che venga accolta la richiesta dalla medesima avanzata a luglio 2014 e poi a gennaio 2015 volta ad ottenere la sospensione delle rate del quinto della pensionemutuo in forza dell’Accordo ABI - PMI. Il Collegio, nel merito, disattesaLa domanda così formulata non può trovare accoglimento, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materiaquanto mira ad ottenere un provvedimento di condanna della banca ad un facere specifico, l’eccezione preliminare estraneo alla competenza di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa questo Arbitro (cfr. Collegio di CoordinamentoMilano, decisine n. 5235/2016). Per quanto riguarda la richiesta di riapertura dell’affidamento in conto corrente, si rileva in base alla documentazione contrattuale agli atti che l’apertura di credito era a tempo determinato e che, perciò, non è intervenuto alcun recesso della banca. La banca, al contrario, ha deciso di non rinnovare l’affidamento in favore della ricorrente, scelta che attiene al merito creditizio in alcun modo sostituibile con un provvedimento dell’Arbitro (per tutti Collegio di Roma, decisione n. 6167/2014; 1876/2016). Infine nel ricorso è evidenziata una generale scorrettezza della banca nella gestione del rapporto con il cliente. In particolare viene contestato, ad esempio, il fatto che la banca abbia imputato delle somme destinate al pagamento della rata del mutuo a copertura invece dell’esposizione debitoria relativa all’affidamento e viene richiesto al Collegio di Milanofar cessare la condotta contraria alla buona fede e alla correttezza nonché l’assunzione dei provvedimenti più opportuni anche nei confronti del personale dell’intermediario. In proposito si ritiene che la richiesta così formulata sia generica, decisione n. 7216/2014 e Collegio non consentendo l’esatta identificazione della condotta della banca di Napolicui si chiede la cessazione e, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti). Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne le “commissioni intermediario incaricato” si rappresenta che è consolidato l’orientamento ABF che ha ritenuto recurring la provvigione dell’agente indicata con clausola di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell’odierna controversia; lo stesso è a dirsi, con riferimento alle “commissioni di gestione pratica”, la cui voce di costo è da ritenersi recurring ogni qualvolta ricom- prenda attività non chiaramente definite e/o non colle- gate ad attività preliminari. A supporto si richiama la decisione del Collegio di coor- dinamento n. 5031/2017 che pronunciandosi su clausole relative alle “commissioni bancarie”, di tenore analogo a quella formulata nel contratto in controversia, si è espresso per la loro natura recurring “sia in considerazione della opacità delle relative clausole, sia per la natura recurring delle attività a queste riconducibili”: Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento. Si fa altresì presente che nel caso di specie l’interme- diario ha manifestato nelle controdeduzioni la propria disponibilità a riconoscere alla parte ricorrente la differenza tra quanto già rimborsato per le commissioni de quo in sede di conteggio estintivo e quanto spet- tante in base all’applicazione del criterio pro rata temporis. Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi alle voci degli “oneri assicurativi” in contestazione sono altresì da considerarsi recurring e rimborsabili pro rata temporis (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordina- mento ha ripreso quanto espresso nella citata decisione n. 6167/2014). Preso atto, quindi, che l’intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteriperaltro, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni con- divise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell’intermediario stesso, le richieste parte estranea alla competenza dell’Arbitro laddove si fa riferimento a provvedimenti nei confronti del cliente meritano di essere accolte in applicazione del criterio pro rata temporis, secondo il prospetto che segue: L’importo come sopra calcolato pari ad euro 3.373,80 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (ex multis si veda il Collegio di Coordi- namento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, “qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria” ne deriva “che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”. Quanto alle spese legali e di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Col- legio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/ 2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il riconosci- mento delle spese legali in favore di parte ricorrente. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.373,80, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00, quale con- tributo alle spese della procedura, e alla parte ricor- rente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. rate pagate 58 rate residue 62 Importi Metodo pro quota Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni di gestione pratica 1.466,23 757,55 471,10 286,45 Commissioni intermediario incaricato 4.389,60 2.267,96 2.267,96 Oneri assicurativi 1.585,92 819,39 819,39 In caso di estinzione anticipata del finanziamento assistito da cessione del quinto, la riduzione del costo totale del credito, prevista dall’art. 125 sexies T.U.B., opera sulla scorta del criterio di competenza economica, incidendo in misura proporzionale alla quota-parte di finanziamento effetti- vamente usufruita dal cliente. Accogliendo la bipartizione tra costi fissi e costi ricorrenti, anche di natura assicurativa, l’A.B.F. torinese riconosce in favore dell’autonomia negoziale uno spazio di manovra commisurato all’esigenza di esatta quantificazione delle voci di costo rimborsabili. (*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazionepersonale dell’intermediario.

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