Common use of Oggetto dell’assicurazione Clause in Contracts

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 3 contracts

Samples: Insurance Policy, Polizza Di Responsabilità Civile Patrimoniale, Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) : ▪ le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) ; ▪ i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) ; ▪ i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) ; ▪ i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: rovina totale o parziale delle opere stesse; gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratoridella Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 3 contracts

Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale, Polizza Di Responsabilità Civile Patrimoniale, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano E’ considerato infortunio l’evento dovuto a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagarecausa fortuita, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeviolenta ed esterna, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L’assicurazione viene prestata per gli infortuni che possono occorrere al conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza di mancato rilievo incidente stradale; l’assicurazione vale anche nel caso in cui il conducente a seguito di errori od omissioni fermata accidentale del progetto verificato veicolo assicurato, si trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia. Qualora il conducente sia persona diversa dall’Assicurato, la garanzia è operante a condizione che ne pregiudicano lo stesso sia stato autorizzato alla guida dall’Assicurato medesimo. Sono considerati infortuni, durante la guida e sono quindi compresi in tutto o garanzia anche: • l’asfissia non di origine morbosa, le lesioni riportate in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese conseguenza dell’ inspirazione di riprogettazione dell’opera gas e vapori; • i colpi di sole o di parte calore; • l’annegamento; • l’assideramento o il congelamento; • la folgorazione; • gli infortuni sofferti in stato di essa; b) i pregiudizi economici malore o incoscienza o infarto miocardico o cerebrale; • gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche grave; • gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe o slavine. L’assicurazione è valida a condizione che: • il conducente sia abilitato alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’operaguida a norma delle disposizioni in vigore, avendo superato gli esami di idoneità alla guida presso l’ufficio provinciale della direzione della M.C.T.C., salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato al momento del sinistro sia in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione possesso dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi requisiti per il rinnovo; • vengano osservate le disposizioni di Xxxxx concernenti l’obbligo dell’uso della cintura di sicurezza e del casco protettivo. La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le varianti di cui all'art. 132 comma 1somme pagate, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatoresuoi aventi causa contro i terzi responsabili dell’infortunio. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 3 contracts

Samples: Informativa Precontrattuale, Insurance Policy, Assicurazione Rc Auto Moto

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, quale civilmente responsabile il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di leggecontratto, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di errori viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all’abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di riprogettazione dell’opera partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di parte trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed convocazione a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni Giudice Popolare dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura viaggio alla condizione che anch’essi siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleassicurati.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Viaggi, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante: 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; 2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; 3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle opere ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in costruzione altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; - attraverso effrazione dei mezzi di protezione dei serbatoi completamente interrati e posti nell’area dell’Azienda, assicurata, anche se non recintata, e/o costruite sue Dipendenze (operante per le sole stazioni di servizio). b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed a in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori minaccia vengano prelevate dall’esterno e conseguenti ad uno siano costrette a recarsi nei suddetti locali; d) rapina, avvenuta nell’azienda ma al di fuori dei seguenti eventilocali dell’attività assicurata. La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori ed è operante esclusivamente per la seguente attività: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti Stazione di parti delle opere destinateServizio. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per propria naturaogni sinistro, di uno scoperto del 20%; e) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici; La garanzia è inoltre estesa: f) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, compreso il furto degli stessi, posti a lunga durata che compromettano riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in maniera certa polizza. La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e attuale la stabilità dell’operasfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate. Ferma ogni altra condizione generale o particolare Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; g) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicuratotrasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai soli errori casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od omissioni a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; - commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che: - la persona addetta al trasporto dei valori non intenzionali nell’attività abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di verifica portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni; - il servizio di portavalori si svolga entro i confini della progettazioneRepubblica Italiana, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze della Repubblica di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operaSan Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00; h) ai valori, contenuti nei locali aziendali, riposti sia dentro sia fuori cassaforte. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00, salvo quanto previsto alla lettera d) di cui qui sopra. Limitatamente alle Stazioni di servizio, con l’obbligo da parte riferimento al denaro contenuto negli accettatori self service, posti nell’area di pertinenza aziendale anche se non recintata, questa garanzia, fermo il limite del 10% della somma assicurata, è prestata con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. i) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di ottenere indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. Questa garanzia è prestata con il consenso scritto degli Assicuratori. In caso limite del 10% della somma assicurata e con il massimo di disaccordo sull’utilità delle euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 250,00 per il denaro; La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione: j) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali, comprese le spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se necessarie ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo effettivamente sostenute per la metà alle ricostituzione di essi. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00; k) le spese e competenze per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura. Questa garanzia è prestata con il limite del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00; l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a maggioranza seguito di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per le parti l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se uno dei periti si rifiuti attuato con scasso. Questa garanzia è prestata con il limite di firmare il relativo verbaleeuro 1.500,00 per sinistro.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All'impresa

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Previo il pagamento del Premio indicato in polizza, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta firmata che unitamente ai documenti di dettaglio forma parte integrante della presente Polizza, l’Assicuratore ai termini, limiti e condizioni della presente Polizza si obbligano a tenere indenne l'Assicurato ob- bliga a: Tenere indenni gli Assicurati di quanto questi sia tenuto siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, pagare a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) per Danni Patrimoniali cagionati a terzi derivanti da inadempimento in conseguenza inosservanza di mancato rilievo doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni commes- sa durante il Periodo di errori od omissioni del progetto verificato Assicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se applicabi- le) e che ne pregiudicano in tutto traggano origine da Richieste di risarcimento avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (o in parte durante il Perio- do di osservazione, quest’ultimo se applicabile). Tenere indenne la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinateContraente, per propria naturaDanni Patrimoniali cagionati a terzi dagli Assicurati de- rivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, a lunga durata dallo statuto o da delibere assemble- ari nell’esercizio delle proprie funzioni commessa durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se applicabile) e che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività traggano origine da Richieste di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo risarcimento avanzati per la metà alle spese prima volta nei loro confronti e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza notificati all’Assicuratore duran- te il Periodo di voti con dispensa da ogni formalità Assicurazione (o durante il Periodo di leggeosservazione, quest’ultimo se appli- cabile), esclusivamente nel caso e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.fino alla misura dell’indennizzo che la Contraente abbia legalmente corrisposto agli Assicurati

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Agreement, Insurance Coverage for Liability of Administrators, Auditors, and Executives

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Alle condizioni della presente polizza e nei limiti dei massimali ed indennizzi convenuti, nell'ambito della sezione "perdite pecuniarie", la Compagnia si obbligano obbliga a tenere indenne l'Assicurato corrispondere il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato a seguito di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitiviolazioni al codice della strada: a) le nuove A. indennità autoscuola per decurtazione punti: il rimborso delle spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’operasostenute, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinateFINO AL LIMITE MASSIMO DI €1.000,00, per propria natura, la partecipazione a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale un corso presso un'autoscuola o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato altro ente autorizzato al fine di ottenere il consenso scritto degli Assicuratorirecupero di punti persi sulla patente indicata in polizza. In La garanzia opera solo nel caso in cui l'assicurato dimostri di disaccordo sull’utilità essere stato titolare, al momento della stipula della presente polizza o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti, e quando la violazione al codice della strada sanzionata dall'autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente polizza, comporti la decurtazione di almeno quattro punti; B. indennità azzeramento punteggio: il rimborso delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferiresostenute, con scrittura privataFINO AL LIMITE MASSIMO DI €1.000,00, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese partecipazione a un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato al fine di sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente nel caso in cui, per effetto di un'unica violazione al codice della strada sanzionata dall'autorità preposta e competenze del terzo peritocommessa durante il periodo di validità della presente polizza, l'assicurato subisca la perdita integrale dei punti. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza La garanzia opera solo nel caso in cui l'assicurato dimostri di voti essere stato titolare, al momento della stipula della presente polizza o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalealmeno 10 punti.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Tutela Legale, Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagarecorrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeper capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni (capitale interessi e spese) involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell’assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: - per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine; - quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti da inadempimento dal mezzo in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) sosta se staccato dalla motrice, per i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o perdita d’uso; c) da difetti di manutenzione; - per i maggiori costi sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente; - per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e diretti proprio bagaglio; - per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso; - per i danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell'abitacolo per motivi di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleservizio.

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano Entro i limiti stabiliti in Polizza e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareDimora Abituale Permanente, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi la Società indennizzerà i Danni materiali e spese) derivanti da inadempimento diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in Contenuto, Bestiame limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e Macchine Agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi Fabbricati facenti parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitidell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a: a) Furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei Fabbricati situati nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata violandone le nuove spese difese esterne mediante: 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; 2. uso di riprogettazione dell’opera chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili; 3. uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di parte Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo; - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di essa;ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, - in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente Furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le Cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’usolettera a) di cui sopra; c) i maggiori costi per Rapina od Estorsione avvenuta all’interno dell’Azienda Agricola, quand’anche le varianti di cui all'art. 132 comma 1persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’Azienda Agricola stessa; d) Xxxxx, Xxxxxx, Estorsione e Xxxxxx ovunque commessi ai danni dell’Assicurato, di un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi denaro, gioielli, Preziosi e valori, portati indosso dagli stessi. La garanzia è inoltre estesa: e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i danni materiali locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e diretti subiti dalle opere pluviali, compreso il Furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il Furto, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti, specchi e cristalli) e le rispettive porte; f) atti vandalici commessi dagli autori del Furto, Rapina o Estorsione con il solo scopo di danneggiare o deteriorare i beni assicurati. La garanzia è estesa al Furto di: Macchine Agricole, Bestiame limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e Contenuto limitatamente all’Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale, che per loro natura sono destinati ad essere collocati all’aperto, anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilive situate in costruzione e/o costruite ed un raggio di massimo 200 metri dall’edificio adibito a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria naturaDimora Abituale Permanente, a lunga durata condizione che compromettano in maniera certa l’Azienda Agricola assicurata sia efficacemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire l’intrusione nell’area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalechiusura.

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Assicuratore si obbligano obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi l’Assicurato da ogni somma (capitali, interessi e spese) che egli sia tenuto a pagare, pagare a Cliente/terzo quale civilmente responsabile ai sensi di leggelegge nell'esercizio della Attività Professionale definita in Polizza per ciascun reclamo avanzato per la prima volta contro l’Assicurato e denunciato all’Assicuratore nel corso del periodo di assicurazione e cagionato da negligenza, imprudenza, imperizia, ignoranza, inosservanza di leggi e/o regolamenti commessi dall'Assicurato, da persone che sono, o sono state, a lui associate di diritto o di fatto, da contitolari, purché esercenti in maniera legittima l'attività di Consulente del Lavoro libero professionista, così come definita nel “Glossario”. Si intendono inclusi nella copertura i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell’Assicurato e da colpa grave o dolo delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge compresi praticanti, apprendisti, collaboratori occasionali anche se suoi congiunti in relazione alla sola attività svolta per conto dell’Assicurato, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’articolo 11 delle Condizioni Generali. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti all’Assicurato da: ▪ Rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie; ▪ Attività di risarcimento danni (capitale interessi libera docenza nonché titolarità di cattedra universitaria; ▪ Espletamento delle funzioni di Perito e spese) derivanti da inadempimento Consulente tecnico CTU in conseguenza materia di mancato rilievo lavoro;, ▪ Espletamento dell’attività stragiudiziale di errori od omissioni liquidatore di società; ▪ Consulenza ed assistenza stragiudiziale nel campo del progetto verificato che ne pregiudicano diritto del lavoro, previdenziale e assicurativo- assistenziale ▪ Consulenza, assistenza e rappresentanza in tutto o sede di contenzioso amministrativo con gli istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro; ▪ Tutti gli adempimenti in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese materia di riprogettazione dell’opera o lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti; ▪ Svolgimento del servizio di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti mediazione/conciliazione di cui all'artal D.Lgs. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatoren. 28/2010 e successive modifiche. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Responsabilità Civile Professionale, Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, quale civilmente responsabile il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di leggecontratto, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di errori od omissioni viaggio del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o in parte la realizzabilità del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o la sua utilizzazionedella necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. Si intendono pertanto garantiti: a) incluse in garanzia le nuove spese malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o decorrenza della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i garanzia - danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e diretti subiti indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle opere competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in costruzione e/Tribunale o costruite ed convocazione a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni Giudice Popolare dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura viaggio alla condizione che anch’essi siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleassicurati.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione, Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Compagnia si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga, quale civilmente responsabile ai sensi di leggenei limiti e alle condizioni che seguono, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle opere dal veicolo descritto in costruzione Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o costruite ed optional, il cui valore deve essere compreso nel “valore assicurato” riportato nella scheda di adesione, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi: - furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso - incendio, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori condizione che il valore degli stessi - se “non di serie” - sia sommato agli altri eventuali optional e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti trascritto nella casella “Valore assicurato Euro” prevista nella scheda di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratoriadesione. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro, la copertura è prestata con Forma di esse le parti si obbligano Assicurazione a conferireValore Totale. In deroga a quanto precedentemente stabilito: • nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo scoperto è sempre pari al 10% con scrittura privataminimo di € 1.000 • nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Catania, mandato Palermo, Reggio di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizziCalabria, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo oRoma, Salerno, Milano e Torino lo scoperto in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il luogo Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata è pari al 5 % con minimo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese € 250 • Nel caso in cui in polizza risulti la presenza di antifurto satellitare ma al momento del sinistro l’assicurato non fornisca la documentazione attestante l’istallazione dell’apparecchiatura entro la decorrenza di polizza e remunera la completa funzionalità dello stesso al momento del sinistro, lo scoperto e il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza minimo specifici della provincia di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleappartenenza vengono raddoppiati.

Appears in 2 contracts

Samples: Polizza Assicurativa, Polizza Assicurativa

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, quale civilmente responsabile il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di leggecontratto, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di errori viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. danni materiali all'abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di riprogettazione dell’opera partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di parte trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed convocazione a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni Giudice Popolare dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura viaggio alla condizione che anch’essi siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleassicurati.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione, Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile a tenere indenne l'Assicurato termini di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato polizza che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione comporti un Ricovero ospedaliero e/o costruite ed un’ingessatura, un’indennità giornaliera, pari a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti quanto indicato nel Modulo di parti delle opere destinatePolizza, per propria naturaciascun giorno di degenza e/o immobilizzazione, calcolata come da criteri che seguono. Per ogni Assicurato, la durata massima dei giorni indennizzabili per sinistro/anno assicurativo è complessivamente e cumulativamente non superiore a lunga durata 360 giorni fermi i limiti indennizzabili per il periodo di gessatura e immobilizzo dettagliati al paragrafo successivo. Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici, purché non superiori a 3 giorni effettivi. Se l’infortunio comporta sia il ricovero che compromettano la gessatura (o immobilizzo), l’indennità da gessatura (o per l’immobilizzo) verrà corrisposta a partire dal giorno successivo alla dimissione. La diaria raddoppia in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, degenza conseguente ad un collegio infortunio che comporti: ✓ Intervento per asportazione di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti organi; ✓ Trapianto; ✓ Artro-protesi delle grandi articolazioni (ginocchio, anca, gomito, spalla). Sono compresi in garanzia i seguenti apparecchi immobilizzanti: ✓ Apparecchi immobilizzanti in fibre di comune accordo ovetro (scotch-cast, dyna-cast), in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegiomateriale acrilico; ✓ Bendaggi amidati; ✓ Docce/valve gessate; ✓ Bendaggio desault; ✓ Minerve (anche in cuoio); ✓ Apparecchio di trazione cranica (tipo halo); ✓ Trazione/immobilizzazione dita (tipo xxxxxx). Questo risiede presso il luogo Per le modalità ed i criteri di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese calcolo della liquidazione e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti esclusioni si rifiuti rimanda rispettivamente agli specifici capitoli “CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO” e “COSA NON È POSSIBILE ASSICURABILE” delle presenti condizioni di firmare il relativo verbaleassicurazione.

Appears in 2 contracts

Samples: Assicurazione Infortuni, Assicurazione Infortuni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle opere alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da: – incendio; – fulmine; – esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; – caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali; – onda sonica determinata da aeromobili od ogget- ti in costruzione genere in moto a velocità supersonica; – urto veicoli stradali, non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente, in transi- to sulla pubblica via; – fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calo- re di pertinenza del fabbricato assicurato x xxxxx- nente le cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. La Società indennizza altresì: – i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente; – nel caso di assicurazione di dimora abituale, i danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali (compresi prezio- si e valori) dell'Assicurato e/o costruite dei suoi familiari con- viventi, facenti parte del contenuto dell'abitazio- ne, e trasportati in locali temporaneamente abita- ti ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei, sino alla concorrenza di 1/10 della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione; – i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale fun- zionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse; – i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; – le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle lastre per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto; questa garanzia è prestata a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti primo rischio assoluto; – le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesseresidui del sini- stro; • gravi difetti – i danni derivanti dal mancato godimento del fab- bricato assicurato, abitato dall'assicurato, che abbia subito un sinistro indennizzabile a termini di parti delle opere destinatepolizza, per propria naturail periodo necessario al suo ripristino, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale10 giorni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia Per L’abitazione E Il Patrimonio

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori In base alla presente Polizza la Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga, quale civilmente responsabile ai sensi di leggenei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a titolo corrispondere al Beneficiario un Indennizzo qualora si verifichi un Sinistro, per: • INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DA MALATTIA – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo – Cfr. Sezione A delle Condizioni Particolari; • PERDITA DI IMPIEGO INVOLONTARIA– qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di risarcimento danni Ente Privato o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico – Cfr Sezione B delle Condizioni Particolari; • MALATTIA GRAVE –qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore – Cfr. Sezione C delle Condizioni Particolari; • INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA ≥ 66% (capitale interessi e spese*) derivanti - qualunque sia l’Attività Lavorativa dell’Assicurato -Cfr. Sezione D delle Condizioni Particolari; Pertanto, a seconda dello status occupazionale dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, le coperture Danni prestate a ciascun Assicurato sono le seguenti: (*) - Si intende colpito da inadempimento in conseguenza Invalidità Totale Permanente l’Assicurato che a seguito di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera infortunio o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale permanente la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze capacità lavorativa generica all'esercizio di un grave difetto che incida qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%. All’Assicurato sono prestate le coperture che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, corrispondono al suo effettivo status occupazionale, in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operabase alla tabella sopra riportata. Ciascun Assicurato, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere pertanto, paga solo il consenso scritto degli AssicuratoriPremio relativo alle coperture a lui prestate in base al suo effettivo status occupazionale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti cambiamento di status occupazionale dell’Assicurato stesso in corso di contratto, si applica quanto previsto al successivo Art. 12. A ciascun Assicurato, le predette garanzie sono offerte congiuntamente, come parte di un unico pacchetto assicurativo, dove l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o sull’entità da Malattia, la Perdita di esse le parti si obbligano a conferireImpiego, con scrittura privatala Malattia Grave e l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia sono garanzie appartenenti al ramo Danni, mandato prestate dalla Compagnia BCC Assicurazioni S.p.A e disciplinate nel presente Set Informativo, mentre il Decesso è una garanzia di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizziramo vita, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente prestata dalla compagnia BCC Vita S.p.A.. La garanzia Decesso è disciplinata nell’apposita sezione Ramo Vita del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalepresente Set Informativo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società in base alla presente Xxxxxxx si obbligano impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto l’Assicurato in relazione a Xxxxx e Spese, che questi sia sarà tenuto a pagarecorrispondere per responsabilità derivantegli dalla legge o da contratto, quale civilmente responsabile ai sensi connesse ad una Richiesta di leggeRisarcimento presentatagli per la prima volta durante il Periodo di Polizza e denunciata alla Società nel corso del Periodo di Polizza, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto per uno o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitipiù dei seguenti atti: a) le nuove spese 1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di riprogettazione dell’opera un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di parte stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di essauna persona fisica o giuridica; b) i pregiudizi economici derivanti 2. violazione del diritto alla Stazione Appaltante / Committente dalla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non realizzabilità totale o parziale dell’operavere, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’usol’intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati; c) i maggiori costi per le varianti 3. invasione o interferenza nel diritto di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) tutela all’uso del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera nome o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze dell’immagine di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operaindividuo, con l’obbligo tra cui l’appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell’immagine; 4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee; 5. violazione del copyright; 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi; 7. improprio collegamento ipertestuale (deep‐linking) o framing all'interno di contenuti elettronici. purché tali atti colposi siano stati commessi per la prima volta prima della scadenza del Periodo di Polizza e durante la prestazione da parte dell’Assicurato di ottenere Attività Pubblicitaria. Rimane altresì inteso che si ritengono escluse dalla presente estensione i danni risultanti da ogni obbligo effettivo o asserito di eseguire pagamenti per diritti di licenza d’uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l’importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell’effettuazione degli stessi; sono inoltre esclusi i costi o spese sostenuti dall’Assicurato o da terzi per la ristampa, il consenso scritto degli Assicuratoriritiro o richiamo, la rimozione o l’eliminazione di Materiale Pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali Materiali Pubblicitari, informazioni, contenuti o media. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferirerelazione alla presente garanzia, con scrittura privata, mandato di decidere se ed è prevista una franchigia indicata in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalePolizza.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La presente assicurazione copre: • gli Infortuni subìti dall’Assicurato durante la normale Circolazione su strada da cui derivino decesso, Invalidità Permanente, spese mediche, Ricovero; e • gli inconvenienti non connessi alla Circolazione subìti dall’Assicurato durante Viaggi di Lavoro da cui derivino spese mediche, danni al Bagaglio Personale o necessità di assistenza. Nello specifico le garanzie prestate dalla Polizza sono dettagliatamente indicate all’art. 15 che segue. È condizione essenziale ai fini dell’operatività delle garanzie che la Circolazione avvenga nel rispetto della normativa applicabile. I Massimali sono riportati nella “Tabella delle garanzie e degli indennizzi” e sul Certificato di Adesione. Resta inteso che si obbligano a tenere indenne l'Assicurato considerano indennizzabili solo gli eventi verificatisi durante il Periodo di quanto questi sia tenuto a pagareAssicurazione. Si precisa che la definizione di Infortunio riportata nelle “Definizioni di Polizza” comprende anche: • l’asfissia meccanica (quale ad esempio l’annegamento); • l’assideramento o congelamento; • i colpi di sole o di calore; • le lesioni muscolari o tendinee determinate da sforzo, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi con esclusione degli infarti e spese) delle ernie; • gli Infortuni derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto guerra (dichiarata o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’operadichiarata), guerra civile, insurrezioni a carattere generale, ma solo per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, e purché l’Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni Paese; • gli Infortuni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatoremovimenti tellurici. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Infortuni E Assistenza

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagarel’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeorgano della Pubblica Amministrazione, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento nei casi in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiticui: a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di essauno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da ritardo atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o perdita d’usopiù dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Xxxxx abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave; c) i maggiori costi l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per Danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili restando inteso e convenuto tra le varianti parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di cui all'artuno o più soggetti indicati nella Scheda di Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o costruite ed ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniare inflitte a quelle sulle quali terzi. La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o nelle quali si esplicano deterioramento di atti, documenti o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalerapina.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società indennizza, nella forma a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareprimo rischio assoluto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti alle cose assicurate, anche se non di parti delle opere destinateproprietà dell’Assicurato, per propria naturacausati da: 1. furto, a lunga durata condizione che compromettano l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c. in maniera certa modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti; 2. rapina ed estorsione. L’assicurazione è estesa ai furti commessi: 3. attraverso maglie di saracinesche e attuale la stabilità dell’operadi inferriate con rottura del vetro retrostante; 4. Ferma ogni altra condizione generale durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso; 5. con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; 6. dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze: – il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere sorveglianza interna dei locali stessi; – il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano furto sia commesso a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se locali chiusi ed in quale misura siano dovuti ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi. Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell’estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l’estorsione o per tentare di commetterli. La Società indennizza altresì: 7. i danni da furto, rapina, estorsione dei valori contenuti nei locali dell’esercizio; 8. i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; 9. gli indennizziatti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegiorapina o estorsione consumati o tentati. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti La presente garanzia non è operante se prestata con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleanaloga copertura della medesima Società.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia Per L’attività Commerciale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori In base alla presente Polizza la Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga, quale civilmente responsabile ai sensi di leggenei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a titolo corrispondere al Beneficiario un Indennizzo qualora si verifichi un Sinistro, per:  INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DA MALATTIA – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo – Cfr. Sezione A delle Condizioni Particolari;  PERDITA DI IMPIEGO – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera Ente Privato o di parte Ente Pubblico – Cfr. Sezione B delle Condizioni Particolari;  MALATTIA GRAVE – qualora l’Assicurato sia Lavoratore di essa; bImpresa Familiare, Non Lavoratore, Key Man se Aderente Persona Giuridica – Cfr.Sezione C delle Condizioni Particolari;  INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA ≥ 60% (*) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'arttutti gli Assicurati - Cfr. 132 comma 1, lettera e) del D. LgsSezione D delle Condizioni Particolari;  DECESSO DA INFORTUNIO – per tutti gli Assicurati – Cfr. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale Sezione E delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria naturaCondizioni Particolari. Pertanto, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’operaseconda dello Status occupazionale dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, le coperture prestate sono le seguenti: qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico. Ferma ogni altra condizione generale qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore, Lavoratore Dipendente di Impresa familiare o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere Key Man se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleAderente Persona Giuridica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce durante la partecipazione all’attività istituzionale organizzata dal Contraente e per gli infortuni che l’Assicurato subisce per la partecipazione presso terzi, in tutto il mondo, ad attività autorizzate dai responsabili di struttura del Contraente o sotto il patrocinio del Contraente stesso. Si ritengono quindi compresi in garanzia, tra gli altri, gli infortuni subiti durante la frequenza, permanenza e trasferimento da struttura a struttura presso l’Ateneo o le Aziende comunali per il Diritto allo studio Universitario, la partecipazione ad iniziative o manifestazioni (con esclusione di quelle a carattere agonistico sportivo, fatta eccezione per la partecipazione al “Palio delle Università” e/o a competizioni remiere varie, allenamenti compresi, che devono invece intendersi coperte da garanzia); rientrano in garanzia tutti gli infortuni occorsi nelle medesime circostanze di cui sopra anche quando accaduti presso strutture equiparabili, omologabili, assimilabili e/o collegate, o attraverso cui si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareesplica l’attività istituzionale del Contraente, quale civilmente responsabile ai sensi di leggecome ad esempio qualsiasi stabilimento produttivo. Sono inoltre compresi in garanzia, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi esemplificativo e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitinon limitativo: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essal'annegamento; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale gli avvelenamenti acuti da ingestione o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’usoassorbimento di sostanze; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.la folgorazione; d) gli effetti delle influenze termiche e atmosferiche; e) l'asfissia per involontaria aspirazione di gas, vapori o esalazioni velenose; f) il congelamento o l'assideramento, i danni materiali colpi di sole, di calore o di freddo, le influenze termiche ed atmosferiche; g) gli effetti della grandine e diretti subiti dalle opere in costruzione delle tempeste di vento; h) gli effetti causati da scariche elettriche; i) gli effetti di esposizione, contatto, ingestione e assorbimento di sostanze nocive e/o costruite ed corrosive in genere; j) gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subìti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; k) gli infortuni determinati da vertigini, nonché gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, purché non cagionati da abuso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni; l) gli infortuni derivanti da colpa grave, imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; m) il soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo; n) le infezioni determinate da punture di insetti o di aracnidi (escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari), morsi di rettili o di animali, comprese le conseguenze dovute a quelle sulle quali vertigini o nelle quali si esplicano incoscienza causate da alterazioni patologiche conseguenti a morsi o si sono eseguiti i lavori punture; o) le lesioni causate da infezioni acute; p) gli infortuni derivanti da frane, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta di fulmini, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale maremoti; q) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, anche con movente politico, sociale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti sindacale, scioperi, sommosse, attentati, aggressioni e violenze, azioni delittuose, atti vandalici o dolosi, rapina e sequestro (anche tentati), scippo, terrorismo e sabotaggio, azioni delittuose, azioni di parti delle opere destinatepirateria aerea o di dirottamento di aeromobili, per propria naturanavi o altri mezzi, a lunga durata condizione che compromettano in maniera certa l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; r) le lesioni muscolari o tendinee determinate da sforzi (esclusi gli infarti) e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale delle rotture sottocutanee dei tendini; s) derivanti dall’uso e/o particolare del Certificatodalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicuratosemprechè l’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazionese alla guida, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operasia abilitato, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere ove prescritto, dalle disposizioni vigenti, salvo il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; t) le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o sull’entità trattamenti medici resi necessari a seguito di esse le parti si obbligano infortunio indennizzabile a conferire, con scrittura privata, mandato termini di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzipolizza; u) dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad un collegio eccezione di tre periti nominati uno quelli indicati nel successivo art. 16) – “Esclusioni”; v) il soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo; w) le ernie traumatiche; x) le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; y) gli infortuni derivanti da atti di temerarietà compiuti dall’Assicurato per parte ed il terzo dalle parti dovere di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo solidarietà umana o per legittima difesa; z) gli infortuni avvenuti durante la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalepartecipazione ad attività scolastiche e/o culturali.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, quale civilmente responsabile il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di leggecontratto, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid 19) o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di errori viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all’abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di riprogettazione dell’opera partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di parte trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed convocazione a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni Giudice Popolare dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura viaggio alla condizione che anch’essi siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleassicurati.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società in base alla presente Xxxxxxx si obbligano impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto l’Assicurato in relazione a Xxxxx e Spese, che questi sia sarà tenuto a pagarecorrispondere per responsabilità derivantegli dalla legge o da contratto, quale civilmente responsabile ai sensi connesse ad una Richiesta di leggeRisarcimento presentatagli per la prima volta durante il Periodo di Polizza e denunciata alla Società nel corso del Periodo di Polizza, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto per uno o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitipiù dei seguenti atti: a) le nuove spese 1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di riprogettazione dell’opera un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di parte stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di essauna persona fisica o giuridica; b) i pregiudizi economici derivanti 2. violazione del diritto alla Stazione Appaltante / Committente dalla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non realizzabilità totale o parziale dell’operavere, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’usol’intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati; c) i maggiori costi per le varianti 3. invasione o interferenza nel diritto di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) tutela all’uso del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera nome o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze dell’immagine di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operaindividuo, con l’obbligo tra cui l’appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell’immagine; 4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee; 5. violazione del copyright; 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi; 7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici. purché tali atti colposi siano stati commessi per la prima volta prima della scadenza del Periodo di Polizza e durante la prestazione da parte dell’Assicurato di ottenere Attività Pubblicitaria. Rimane altresì inteso che si ritengono escluse dalla presente estensione i danni risultanti da ogni obbligo effettivo o asserito di eseguire pagamenti per diritti di licenza d’uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l’importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell’effettuazione degli stessi; sono inoltre esclusi i costi o spese sostenuti dall’Assicurato o da terzi per la ristampa, il consenso scritto degli Assicuratoriritiro o richiamo, la rimozione o l’eliminazione di Materiale Pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali Materiali Pubblicitari, informazioni, contenuti o media. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferirerelazione alla presente garanzia, con scrittura privata, mandato di decidere se ed è prevista una franchigia indicata in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalePolizza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato Il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di quanto questi sia tenuto a pagarepolizza, quale civilmente responsabile ai sensi opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di leggeogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, a titolo alla vita di risarcimento danni (capitale interessi e spese) relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: ▪ l'asfissia non di origine morbosa; ▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; ▪ l'annegamento; ▪ l'assideramento o il congelamento; ▪ i colpi di sole o di calore; ▪ gli infortuni derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; ▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; ▪ gli infortuni che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di parte trasferimento effettuati in qualità di essa; bpasseggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Milita ri durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri; ▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non realizzabilità totale o parziale dell’operadichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; ▪ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano dovuti gli indennizzicausati dall’uso di stupefacenti, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleallucinogeni o alcolici.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano Entro i limiti stabiliti in Polizza e solo ed esclusivamente per Azienda Agricola adibita a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareDimora Abituale Permanente, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi la Società indennizzerà i Danni materiali e spese) derivanti da inadempimento diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in Contenuto, Bestiame limitatamente ai Bovini, Equini e Suini e Macchine Agricole quando detti beni sono ricoverati negli appositi Fabbricati facenti parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitidell’Azienda Agricola assicurata e conseguenti a: a) Furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei Fabbricati situati nell’ambito dell’Azienda Agricola assicurata - violandone le nuove spese difese esterne mediante: 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; 2. uso di riprogettazione dell’opera chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili; 3. uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di parte Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo; - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di essa;ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, - in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente Furto commesso: purché il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le Cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’usolettera a) di cui sopra; c) i maggiori costi per Rapina od Estorsione avvenuta all’interno dell’Azienda Agricola, quand’anche le varianti di cui all'art. 132 comma 1persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’Azienda Agricola stessa; d) i Xxxxx, Xxxxxx, Estorsione e Xxxxxx ovunque commessi ai danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, di un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi denaro, gioielli, Preziosi e valori, portati indosso dagli stessi. La garanzia è inoltre estesa: e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il Furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il Furto, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti, specchi e cristalli) e le rispettive porte; f) atti vandalici commessi dagli autori del Furto, Rapina o Estorsione con il solo scopo di danneggiare o deteriorare i beni assicurati. a condizione che l’Azienda La garanzia è estesa al Furto di: Macchine Agricole, Bestiame limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività Bovini, Equini e Suini e Con- tenuto limitatamente all’Attrezzatura, impianti e mobilio ad uso professionale, che per loro natura sono destinati ad essere collocati all’aperto, anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilive situate in un raggio di verifica della progettazionemassimo 200 metri dall’edificio adibito a Dimora Abituale Permanente, sostenute dal Committente l’intrusione nell’area aziendale senza che ci sia rottura o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze scasso di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato detti sistemi di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese protezione e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalechiusura.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle opere alle Cose assicurate, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, con i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, causati da: Incendio; fulmine; Esplosione non causata da ordigni esplosivi e Scoppio, fatta eccezione dei danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio se l'evento é determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; caduta di aeromobili e corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose trasportate esclusi in costruzione ogni caso ordigni esplosivi, meteoriti, scorie; implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di Macchinario, attrezzature; fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; urto di veicoli, compresi quelli ferroviari, non appartenenti all'Assicurato e/o costruite ed al Contraente né al suo servizio. Sempre che nella Scheda di Xxxxxxx sia richiamata la partita "ME - Merci", relativamente ai danni materiali e diretti di dispersione di liquidi l'Impresa indennizza esclusivamente quelli causati da rottura accidentale di serbatoi, contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, o delle relative valvole od organi di intercettazione. di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; causati da gelo; verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. E' inoltre compresa la rottura delle Lastre - intendendo per tali anche quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, facenti parte del Macchinario assicurato - riconducibile a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’operafatto accidentale non altrimenti previsto dall'assicurazione prestata dalla presente Sezione. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì L'Impresa rimborsa le spese imputabili ad errori sostenute per la sostituzione delle stesse con altre nuove uguali od omissioni dell’Assicuratoequivalenti per caratteristiche, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività comprensive dei costi di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa trasporto ed attuale sulla stabilità dell’operainstallazione, con l’obbligo da parte dell’Assicurato l'esclusione di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese qualsiasi altra spesa e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaledanno indiretto.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Contro I Danni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca in occasione dell’espletamento delle attività e l’assolvimento dei compiti e dei servizi effettuati per conto del Contraente, compreso il rischio in itinere se previsto nella specifica categoria. Anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1900 e 1912 del C.C. , si obbligano conviene di ricomprendere in garanzia anche: □ l'asfissia non di origine morbosa; □ gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze tossiche; □ il contatto con corrosivi o simili; □ le affezioni conseguenti a tenere indenne morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; □ l'annegamento; □ l'assideramento o congelamento; □ la folgorazione e le scariche elettriche in generale; □ i colpi di sole o di calore o di freddo; □ le ustioni in genere; □ le lesioni determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; □ gli infortuni derivanti da atti violenti e aggressioni in genere; □ gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; □ gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; □ gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi e da atti di quanto questi sia tenuto coraggio; □ gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di leggemotore in genere e natanti, a titolo condizione che l'Assicurato, se conducente, sia in possesso, ove prescritto, di risarcimento danni (capitale interessi e spese) regolare patente di abilitazione alla guida; □ gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; □ gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; □ gli infortuni derivanti da inadempimento in conseguenza abuso di mancato rilievo alcolici, con l'esclusione di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese quelli subiti alla guida di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione veicoli e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali natanti in genere; □ vertigini; □ le infezioni derivanti da operazioni chirurgiche, trattamenti, cure mediche rese necessarie da infortunio; □ xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; relativamente alle ernie addominali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventiconviene che: • rovina totale o parziale delle opere stessequalora l’ernia (anche bilaterale) risulti operabile verrà corrisposta solamente l’indennità per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni; • gravi difetti di parti delle opere destinatequalora l’ernia (anche bilaterale) non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleinvalidità permanente.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitisubisca nello svolgimento: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essadelle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dalla Società, non avrebbero determinato alcun aumento del premio; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla di ogni altra attività che non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti abbia carattere professionale; Nelle attività professionali di cui all'artal punto a) è compreso il rischio in itinere cioè gli infortuni che possono colpire gli Assicurati durante: − Il tragitto dall'abitazione, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa, − Il tragitto dalla sede dove viene svolta la loro attività fino al raggiungimento di altro luogo di lavoro e viceversa, e con utilizzo di mezzi di locomozione sia privati che pubblici. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso Sono equiparati ad infortunio anche: - l'asfissia non di esecuzione dell'opera o della parte origine morbosa; - soffocamento da ingestione di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione solidi e/o costruite ed liquidati; - gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze; - contatto con corrosivi, ustioni in genere; - le affezioni conseguenti a quelle sulle quali morsi di animali o nelle quali si esplicano rettili o si sono eseguiti a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali; - l'annegamento; - l'assideramento o congelamento; - la folgorazione; - i lavori e colpi di sole, di calore o di freddo; - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; - le ernie addominali traumatiche con l'intesa che: a: nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo di indennità permanente non superiore al 10% (dice per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente; b: qualora sorga una contestazione circa la naturale l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'articolo 5.8 della Sezione 5; - gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale ubriachezza; - gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o parziale delle opere stessedi pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; • gravi difetti - gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; - gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti dall'uso o guida di parti delle opere destinateciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, per propria naturatrattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti in genere, a lunga durata condizione che compromettano l'Assicurato sia in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificatopossesso, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicuratoove prescritto, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica regolare patente di abilitazione alla guida; - gli infortuni causati da forze della progettazionenatura compresi terremoto, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; - gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; - gli infortuni derivanti da abuso di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operaalcolici, con l’obbligo l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; - gli infortuni causati da parte dell’Assicurato pratica non professionale di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizziqualsiasi sport, ad un collegio eccezione di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, sports aerei in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese genere e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleparacadutismo.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto questi sia tenuto queste siano tenute a pagarepagare (capitale, quale interessi e spese), quali civilmente responsabile responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) per Perdite Patrimoniali derivanti da inadempimento inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale, o comunque prevista dalle Tariffe Forensi in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni vigore al momento del progetto verificato sinistro ivi compresa l'attività difensionale d'ufficio, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. La garanzia è operante a condizione che ne pregiudicano l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono compresi in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitigaranzia, a titolo esemplificativo e non limitativo e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza: a) le nuove spese l'espletamento delle funzioni di riprogettazione dell’opera carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività professionale indicata in polizza, intendendosi tra questi anche l'incarico di parte curatore nelle procedure di essafallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’usol'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società; c) i maggiori costi per le varianti Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di cui all'art. 132 comma 1atti, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.incendio; d) le Perdite Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i danni materiali clienti; e) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali e diretti subiti dalle opere in costruzione tributarie; f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o costruite ed collaboratori, xxxxx – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo; g) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori terzi da collaboratori, consulenti e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano professionisti in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze genere nell’ambito di un grave difetto rapporto di lavoro non-dipendente, provato che incida gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest’ultimi vengano dichiarati agli assicuratori; h) la responsabilità derivante all'Assicurato da fatto colposo di sostituti purché procuratori, praticanti abilitati o professionisti in maniera certa genere delegati di volta in volta in base all'Art. 109 delle Disposizione di Attuazione del Codice di Procedura Civile; i) la responsabilità civile dell'Assicurato per colpa nel la scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; l) le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso; m) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei collaboratori identificati in polizza facenti parte dello studio e iscritti all'Albo del relativo Ordine o nel Registro sociale, nonché dei dipendenti; n) la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per fatto commesso da praticanti, collaboratori anche occasionali, sostituti d’udienza, procuratori delegati, impiegati od apprendisti dell’Assicurato; o) l’assicurazione vale anche durante l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi comprese quella di tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; p) l’attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 C.C.; q) l’attività di consulenza relativamente a fusioni ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleacquisizioni.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento: ▪ delle attività professionali principali e secondarie, nonché delle eventuali diverse attività non dichiarate che, se fossero state conosciute dall’Assicuratore, non avrebbero determinato alcun aumento del Premio; ▪ di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento professionalità. Sono compresi in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitigaranzia anche: a) le nuove spese l'asfissia non di riprogettazione dell’opera o di parte di essaorigine morbosa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale gli avvelenamenti acuti da ingestione o parziale dell’operada assorbimento di sostanze, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti il contatto accidentale con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’usocorrosivi; c) i maggiori costi per le varianti l’uso, quale passeggero, di cui all'art. 132 comma 1qualsiasi mezzo di locomozione e di trasporto terrestre, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazionelacuale, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.fluviale, marittimo sia pubblico che privato; d) colpo di sonno; e) tentata rapina; f) l'annegamento; g) l'assideramento o il congelamento, la folgorazione; h) i danni materiali colpi di sole o di calore; i) le lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e diretti subiti dalle opere le ernie; sono invece comprese le ernie di origine traumatica con i limiti previsti nell’articolo 2.8; j) gli Infortuni sofferti in costruzione stato di malore o incoscienza, nonché gli Infortuni determinati da vertigini, purché non cagionati da abuso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni, e che non siano conseguenza di malattie croniche accertate ad eccezione del diabete; k) gli Infortuni derivanti da colpa grave, negligenza, imperizia o imprudenza; l) gli Infortuni causati da fulmine, grandine e tempeste di vento; m) gli Infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; n) gli Infortuni derivanti da aggressioni, rapine e sequestri di persona; purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e con o) gli Infortuni derivanti da attività inerenti a lavori manuali bricolage espletate anche con uso di utensili azionati da motore; p) ustioni prodotte da fiamma o da corpi incandescenti e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare surriscaldati; q) le conseguenze di un grave difetto che incida irradiazioni rese necessarie da Infortunio in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operagaranzia ad esclusione di possibili trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, con l’obbligo naturali o provocati, e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); r) gli Infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di atti di solidarietà; s) le morsicature, le punture (ad esclusione della malaria) e le ustioni da parte dell’Assicurato animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad Infortuni risarcibili a termini di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso Convenzione; t) dalla guida di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti qualsiasi veicolo o sull’entità di esse le parti si obbligano natante a conferiremotore, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo opurché l'Assicurato abbia la prescritta abilitazione, in conformità alle disposizioni di legge in vigore e purché non sia in stato di ubriachezza accertata, sono escluse in ogni caso contrariole gare, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese competizioni e remunera il perito le relative prove; u) i movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti ed eventi naturali in genere con i limiti previsti v) gli Infortuni derivanti da essa designato contribuendo per la metà alle spese operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da Infortunio indennizzabile ai sensi della Convenzione. w) le scariche elettriche e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti da improvviso contatto con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalecorrosivi e/o sostanze caustiche.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Infortuni Rischi Individuali

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Impresa si obbligano obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareindennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiticausati da: a) furto del Contenuto posto nei locali del Fabbricato assicurato e relative dipendenze, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le nuove spese cose assicurate: I. violandone le difese esterne mediante - rottura, scasso; - uso di riprogettazione dell’opera chiavi false, di grimaldelli o di parte arnesi simili; II. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di essaostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; III. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta in un momento successivo alla chiusura del Fabbricato; IV. con uso fraudolento di xxxxxx vere smarrite o sottratte all’assicurato o ai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, per il periodo compreso tra le ore 24 del giorno della denuncia fatta all’Autorità competente della sottrazione o dello smarrimento e le ore 24 del quinto giorno successivo a quello in cui è stata fatta la denuncia. Per i valori e gli oggetti preziosi custoditi in cassaforte, cassaforte a muro ed armadi corazzati, l’assicurazione è operante a condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato la cassaforte, cassaforte a muro o l’armadio corazzato nei modi previsti al precedente punto I). b) Rapina o estorsione avvenuta nel Fabbricato contenente le cose assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; c) Atti vandalici e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del furto, della rapina o dell’estorsione consumati o tentati, con il limite del 50% della somma assicurata. Agli effetti della presente Sezione Furto vale altresì il disposto delle seguenti clausole: L’assicurazione di cui alla presente sezione Furto è prestata a condizione, essenziale ai fini dell’efficacia della sezione medesima, che i locali contenenti le cose assicurate: a) siano costruiti e coperti in laterizio, pietra, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato; sono ammessi legno e metallo in misura non superiore al 20%; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla abbiano ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate di metallo o in lega metallica infisse nel muro o nella struttura dei serramenti. nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non realizzabilità totale consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture o parziale dell’operadei congegni di chiusura. In deroga a quanto sopra, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’usose l’introduzione nei locali avviene: i. forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopraindicati; c) ii. in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione al fabbricato contenente le cose assicurate; l’Impresa applicherà uno scoperto del 20% sull’ammontare del danno indennizzabile. É tuttavia tollerato che durante il periodo di presenza dell’assicurato o dei suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, non siano posti in essere i maggiori costi per le varianti mezzi di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali protezione e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale chiusura delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratorifinestre. In caso tale evenienza l’Impresa, liquiderà il 90% dell’importo del danno indennizzabile restando il rimanente 10% con il minimo di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano euro 100,00 a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalecarico dell’assicurato.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagarel’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeorgano della Pubblica Amministrazione, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento nei casi in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiticui: a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di essauno o più dei propri Dipendenti; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da ritardo atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o perdita d’usopiù dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave; c) i maggiori costi l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili; restando inteso e convenuto tra le varianti parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti. La garanzia di cui all'art. 132 comma 1sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso distruzione o deterioramento di esecuzione dell'opera atti, documenti o della parte di opera oggetto della progettazionetitoli non al portatore purché non derivanti da incendio, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori furto o dall'appaltatorerapina. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Affidamento Dei Servizi Assicurativi

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne La Società risponderà delle somme che l'Assicurato di quanto questi sia sarà tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, legge a titolo di risarcimento danni (capitale capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di mancato rilievo un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio assicurato. La denuncia del sinistro a Società dovrà essere inviata entro 180 giorni dalla fine del periodo assicurativo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva, per evento, viaggio di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto lavoro assicurato e annualità assicurativa di € 5.000.000,00. Nessun risarcimento sarà dovuto per qualsiasi responsabilità derivante all'Assicurato da: - danni per morte e lesioni personali involontariamente cagionati e subiti da persone aventi con l'Assicurato o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese con il Contraente un contratto di riprogettazione dell’opera lavoro dipendente, di consulenza o di tirocinio, quando tali eventi accadano in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni a favore del Contraente o dell'Assicurato; - proprietà, possesso, occupazione da parte dell' Assicurato di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla terreni, fabbricati, o altri beni immobili, non realizzabilità totale in via provvisoria; - qualunque atto volontario, doloso o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti comunque illecito compiuto dall'Assicurato; - esercizio da ritardo parte dell'Assicurato della propria professione o attività lavorativa; - svolgimento di gare; - qualsiasi perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di natura non pecuniaria; - qualsiasi danno causato da animali posseduti o custoditi dall'Assicurato o da persone di cui all'art. 132 comma 1è legalmente responsabile; - perdita o deterioramento accidentale di beni appartenenti, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie affidati o dati in corso di esecuzione dell'opera custodia o della parte di opera oggetto della progettazioneda controllare all'Assicurato, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzial Contraente, ad un collegio qualsiasi loro dipendente, ad un qualsiasi membro delle famiglie della Contraente, dell'Assicurato o di tre periti nominati un loro dipendente, o ad un domestico del cui operato la Contraente, l'Assicurato o un loro dipendente debba rispondere; - danni provocati dagli o agli edifici di proprietà, affittati o occupati dall'Assicurato; - danni provocati dall'Assicurato a beni di proprietà o in affitto del Contraente o danni a persone dipendenti o collaboratori del Contraente; - danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, imbarcazioni, o mezzi di trasporto in genere; - qualsiasi richiesta di risarcimento presentata in connessione con il fatto che l'Assicurato era in uno per parte ed il terzo dalle parti stato di comune accordo oinfermità mentale, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo o sotto l'influenza di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie droghe (fatta eccezione per le parti anche se uno dei periti si rifiuti sostanze medicinali prescritte da un medico autorizzato), di firmare il relativo verbalebevande alcoliche o di solventi inebrianti; - responsabilità per le quali sia previsto un risarcimento in base ad un qualsiasi altro contratto di assicurazione che copra l'Assicurato; - qualsiasi responsabilità derivante da un infortunio occorso ai suoi familiari diretti; - qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da malattie veneree, malattie trasmesse sessualmente, AIDS o sindromi correlate; - responsabilità derivante all'Assicurato in forza di clausole o impegni previsti da qualunque contratto sottoscritto o accettato da questi o dal Contraente, a meno che tale responsabilità non sussista in capo all'Assicurato indipendentemente dalla espressa previsione in tale contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Premesso che l’assicurazione vale per i veicoli cui si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareriferisce la Scheda Tecnica che forma parte integrante della presente assicurazione, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeper l’utilizzo dei medesimi per conto e nell’interesse del Contraente da parte dei soggetti designati nella stessa Scheda Tecnica, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte devono pertanto intendersi Assicurati, la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’operaSocietà indennizza, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1nei limiti ed alle condizioni che seguono, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere dall’Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, verificatisi durante la circolazione e conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni: - Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine; - Furto totale o parziale e rapina - consumati o tentati - compresi i danni prodotti al veicolo ed ai suoi componenti ed accessori, nell'esecuzione od in costruzione conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti al veicolo dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi; - Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, compresi - purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile - i danni verificatisi durante traino attivo e/o costruite passivo nonché manovre a spinta o a mano; - Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo; - Eventi naturali - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere e tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di sassi e di alberi, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti ed a quelle sulle quali eruzioni vulcaniche, compresi i danni causati da cose cadute, trasportate o nelle quali si esplicano trascinate dalla forza dei detti fenomeni; - Eventi diversi - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o si corpi volanti, anche non pilotati, loro parti e/o cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie. L’assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui i veicoli sono eseguiti i lavori destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purché ai medesimi incorporati e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinatevalidamente fissati, fatta eccezione per la garanzia kasko, per propria natura, la quale tali danni sono assicurati esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività un sinistro indennizzabile a termini di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalepolizza.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato La Società indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio, quale civilmente responsabile del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di leggeviaggio, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di errori viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Soci o contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate. Per gli Assicurati ed i loro familiari si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia; - danni materiali all'abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all'impresa dell'Assicurato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazionepresenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento. - impossibilità di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea. - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, di partecipazione ad un concorso pubblico, del matrimonio; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cani e gatti) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale regolarmente registrato. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità iscrizione contemporanea di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato un gruppo precostituito di decidere se ed in partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio “Compagno di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleviaggio”.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Contro I Danni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato La Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un solo compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica, quale civilmente responsabile del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di leggeviaggio, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di errori viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate. - danni materiali all'abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all'impresa dell'Assicurato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di riprogettazione dell’opera partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente incidente al proprio mezzo di parte trasporto che impedisca all’Assicurato di essa; b) i pregiudizi economici derivanti raggiungere il luogo di partenza del viaggio; -citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare, avvenute successivamente alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione data di decorrenza della garanzia; - furto dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi documenti dell’Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per le varianti il loro rifacimento; -impossibilità di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, di partecipazione ad un concorso pubblico, del matrimonio; - mancato superamento degli Assicuratoriscrutini o degli esami di fine anno scolastico, da parte dell’Assicurato iscritto ad una scuola media inferiore o superiore, regolarmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti insieme e contemporaneamente allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleviaggio.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Per Pacchetti Turistici

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Impresa in corrispettivo del versamento del Premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in Polizza, si obbligano obbliga ad Indennizzare all’Assicurato tutti i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati ai Beni Assicurati anche se di proprietà di terzi, nell’ambito della o delle ubicazioni indicate in Polizza, da: - Furto a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi condizione che l’autore del Furto si sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitiintrodotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le nuove spese difese esterne mediante rottura, scasso, uso di riprogettazione dell’opera chiavi false, di grimaldelli o di parte arnesi simili; è parificato all’uso di essachiavi false l’uso fraudolento di chiave vera; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o perdita d’usodi particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per Furto con introduzione clandestina si intende il Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.locali erano chiusi; d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l’orario di apertura di locali assicurati e aperti al pubblico, purché in presenza di personale; f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. - Rapina avvenuta nei locali assicurati quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; - Estorsione, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in Polizza; - guasti e atti vandalici sui Beni Assicurati causati dai ladri per commettere il Furto, o la Rapina, l’Estorsione, o per tentare di commetterli, - guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i danni materiali da Furto di fissi e diretti subiti dalle opere infissi; - spese sanitarie, documentate in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e originale, conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale infortunio subito dall’Assicurato, suoi familiari o parziale delle opere stesse; • gravi difetti dipendenti a seguito di parti delle opere destinateXxxxxx, per propria naturao Estorsione, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’operao Scippo, consumati o tentati, Indennizzabili ai sensi di Polizza. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì Non sono indennizzabili le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo oltre il 60° giorno da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalequello dell’infortunio.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenne l'Assicurato indennizzare i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi che abbiano interessato le cose assicurate: - furto delle cose assicurate nell’ubicazione indicata nella scheda di quanto questi sia tenuto a pagarepolizza relativa alla presente Sezione, quale civilmente responsabile ai sensi anche se di leggeproprietà di terzi, a titolo condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso, nonché uso di risarcimento danni (capitale interessi ordigni e spesegas esplosivi finalizzato a furto; 2) derivanti sfondamento dei muri, pavimento e soffitti; 3) uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili senza che questi lascino evidenti segni di scasso. In caso di sinistro è previsto uno scoperto del 20%. Qualora sia stata fatta denuncia per smarrimento o sottrazione delle chiavi, tale scoperto non si applicherà nel caso in cui il furto sia stato commesso entro 5 giorni da inadempimento quello successivo alla denuncia stessa. b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in conseguenza altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti nella scheda di mancato rilievo polizza relativa alla presente Sezione dei mezzi di errori od omissioni custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del progetto verificato furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a1). La Società si impegna a coprire i guasti, compresi atti vandalici, causati ai Fabbricati contenenti le cose assicurate avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo fino alla concorrenza del limite indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”. Qualora l’autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che ne pregiudicano si verifichino le seguenti circostanze: - che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in tutto o ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi. - rapina delle cose assicurate, avvenuta all’interno dei locali indicati nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione nei casi in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiticui: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera persone sulle quali viene fatta violenza o di parte di essaminaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi; b) l’Assicurato, i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale suoi familiari, i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o parziale dell’operaminaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. La Società si impegna a coprire i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, ma scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Relativamente a Valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in tale caso limitatamente cassetti, mobili, registratori di cassa o nei mezzi di custodia. Sono parificati ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o perdita d’uso; c) i maggiori costi la rapina o per le varianti tentare di commetterli. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, senza quindi applicare la regola proporzionale di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) all’articolo 1907 del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatoreCodice Civile. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto obbliga ad indennizzare il Contraente e/o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi l’Assicurato per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere causati alle cose assicurate, ovunque esistenti e comunque utilizzate, di proprietà, in costruzione locazione, in comodato, condotti, possesso, godimento, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o costruite ed per le quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a quelle sulle quali qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso, da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi); - autocombustione; - caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito al successivo art. 4.18 “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”, indennizza: a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o nelle quali si esplicano autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi; b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale loro parti illese o parziale delle opere stesse; • gravi difetti per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di parti delle opere destinateenti danneggiati, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze conseguenza di un grave difetto che incida in maniera certa sinistro indennizzabile a termini di polizza. c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento e/o bonifica di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza. d) Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed attuale sulla stabilità dell’operaintegrazioni, con l’obbligo da parte dell’Assicurato e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza di ottenere Euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo (o minor periodo qualora previsto). È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità risarcimento delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalesalvataggio.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto questi sia tenuto queste siano tenute a pagarepagare (capitale, quale interessi e spese), quali civilmente responsabile responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) per Perdite Patrimoniali derivanti da inadempimento inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, consulente legale o di procuratore legale, o comunque prevista dalle Tariffe Forensi in conseguenza vigore al momento del sinistro - ivi compresa l'attività di mancato rilievo mediatore, conciliatore, arbitrato, sindaco, membro del Consiglio di errori od omissioni Amministrazione come da Condizioni speciali A) e B) anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i casi nei quali si può adire la Corte dei Conti ,così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del progetto verificato relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne pregiudicano lo disciplinano. Sono comprese in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitigaranzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: a) le nuove spese l'espletamento delle funzioni di riprogettazione dell’opera carattere pubblico o di parte di essagiudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, purché inerenti all’attività professionale indicata in polizza; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’usol'espletamento dell'attività (stragiudiziale) di liquidatore di società; c) i maggiori costi per le varianti Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di cui all'artatti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio come regolamentato dall’art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso 35 Perdita di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.documenti; d) consulenza legale a società o singoli clienti, svolte dall’Assicurato in qualità di libero professionista; e) le Perdite Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i danni materiali clienti; f) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline legali e diretti subiti dalle opere in costruzione tributarie; g) la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o costruite ed collaboratori, xxxxx – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo; h) la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori terzi da collaboratori, consulenti e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano professionisti in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze genere nell’ambito di un grave difetto rapporto di lavoro non-dipendente, provato che incida gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest’ultimi vengano dichiarati agli assicuratori; i) la responsabilità civile dell'Assicurato per colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; j) l’attività di ottenere il consenso scritto degli Assicuratoriamministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. In caso 1130 Codice Civile k) attività di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno consulenza per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese Fusioni e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleAcquisizioni.

Appears in 1 contract

Samples: Responsabilità Civile Professionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante: 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; 2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; Tale garanzia è operante dalle opere ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento 3. uso di chiavi vere, qualora siano state in costruzione precedenza sottratte o smarrite. all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; b) furto commesso: c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali; d) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione con- sumati o tentati, compresi gli atti vandalici. La garanzia è inoltre estesa: e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’appli- cazione di eventuali scoperti previsti in polizza. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; f) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o costruite ed Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. dello Stato della Città del Vaticano. - il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e zio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni; - la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servi- L’assicurazione è operante a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori condizione che: DinamicaPlus Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00; g) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00; Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti con il massimo di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte euro h) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferireindumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleavvenuta all’interno dell’azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) : • le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) ; • i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Appaltante/Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) ; • i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) ; • i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratoridella Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano Con riferimento alle garanzie prestate a tenere indenne l'Assicurato seguito di quanto questi sia tenuto a pagareInfortunio, quale civilmente responsabile ai sensi il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di leggepolizza, a titolo opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di risarcimento danni (capitale interessi e spese) ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. ▪ l'asfissia non di origine morbosa; ▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; ▪ l'annegamento; ▪ l'assideramento o il congelamento; ▪ i colpi di sole o di calore; ▪ gli infortuni derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; ▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; ▪ gli infortuni che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di parte trasferimento effettuati in qualità di essa; bpasseggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri; ▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non realizzabilità totale o parziale dell’operadichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; ▪ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano dovuti gli indennizzicausati dall’uso di stupefacenti, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleallucinogeni o alcolici.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori E' considerato Infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il viaggio assicurato a condizione che la garanzia sia stata richiamata nel frontespizio di polizza. Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza: - l'asfissia non di origine morbosa; - l'annegamento; - l'assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; - le ernie addominali traumatiche, con l'intesa che: ⮚ nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo di indennità permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente; ⮚ qualora sorga una contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'art.14 - ARBITRATO E VALUTAZIONE DA PARTE DI ESPERTI ; ⮚ se l'infortunio determina ernia operabile, verrà corrisposta un'indennità per il caso di inabilità temporanea, sempreché sia previsto in polizza fino ad un periodo di giorni 30 successivi a quello dell'infortunio. - le punture di insetti (escluso la malaria), morsi di rettili e animali; - il contatto accidentale con corrosivi. Sono compresi in garanzia anche: - gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo terrestre o natante a motore a condizione che l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Nel caso il documento comprovante l'abilitazione sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell'infortunio e sia stato rinnovato entro 30 (trenta) giorni da tale data la copertura si obbligano intende comunque operante. L'estensione è inoltre valida solo se l'Assicurato quando alla guida del veicolo non presenti un tasso alcolemico uguale o superiore a tenere indenne l'Assicurato 1g/litro, ovvero non si trovi in uno stato di quanto questi sia tenuto abuso di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; - gli infortuni subiti in stato di improvviso malore o di incoscienza, purché non conseguenti a pagaremalattie croniche accertate che abbiano comportato infermità gravi e/o permanenti e le conseguenze del diabete; - gli infortuni derivanti da imperizia, quale civilmente responsabile imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche; - gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche; - gli infortuni derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche conseguenti ad infortunio ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatorepolizza. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati qui di seguito indicata, il pro-rata del soggiorno non usufruito a tenere indenne l'Assicurato decorrere dalla data di quanto questi sia tenuto rientro a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di leggedomicilio, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in seguito dell’interruzione del soggiorno prenotato che sia conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto circostanze involontarie ed imprevedibi li al momento della sottoscrizione della polizza, determinate da: Eventi assicurati Malattia, infortunio o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni decesso dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto suo familiare, del contitolare dell’attività di impresa o dell’unico Compagno di Viaggio ‘ Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio ‘ Nomina o convocazione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale, notificate successivamente all’emissione della polizza ‘ Danni materiali all’abitazione dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che incida necessitino la presenza dell’Interessato ‘ Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato o del familiare in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo viaggio o dell’unico compagno di viaggio. ‘ Malattia o intervento chirurgico salvavita del proprio animale domestico (esclusivamente cane o gatto) regolarmente registrato da parte dell’Assicurato o dell’unico compagno di ottenere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio. In caso ‘ 2.1 - la Garanzia Interruzione del Viaggio decorre dal giorno successivo alla data di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti partenza o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente comunque dall’utilizzo del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di leggeprimo servizio, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare termina il relativo verbalegiorno del rientro o in ogni caso al rientro al domicilio.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, quale civilmente responsabile il corrispettivo di recesso derivante d all’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di leggecontratto, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di errori viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. 8 di 23 - danni materiali all'abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di riprogettazione dell’opera partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di parte trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed convocazione a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni Giudice Popolare dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura viaggio alla condizione che anch’essi siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleassicurati.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga, quale civilmente responsabile ai sensi di leggenei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a titolo corrispondere al Beneficiario un Indennizzo nei casi sotto indicati, diversi a seconda del “Pacchetto” di risarcimento danni (capitale interessi garanzie scelto dall’Assicurato in fase di sottoscrizione: Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e spese) derivanti Malattia, qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, PACCHETTO A Garanzie Danni Perdita di Impiego, qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, Ricovero Ospedaliero, qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore Inabilità Totale Temporanea da inadempimento in conseguenza Infortunio e Malattia, qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di mancato rilievo Ente Pubblico, Perdita di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto Impiego, qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, PACCHETTO B Garanzie Danni + Garanzie Vita Ricovero Ospedaliero, qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore Decesso Invalidità Totale Permanente da Infortunio PACCHETTO C Garanzie Vita Decesso Invalidità Totale Permanente da Infortunio Le garanzie Danni sono disciplinate nel presente Fascicolo Informativo e si intendono operanti qualora sia stato sottoscritto dall'Assicurato, nel Modulo di Adesione il relativo Pacchetto A o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti B di cui all'art. 132 comma 1sopra, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso secondo le modalità previste dalle relative Condizioni di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo peritoAssicurazione. Le decisioni del collegio peritale garanzie Vita sono prese a maggioranza disciplinate nell'apposito separato Fascicolo Informativo e si intendono operanti qualora sia stato sottoscritto dall'Assicurato, nel Modulo di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare Adesione il relativo verbalePacchetto B o C di cui sopra, secondo le modalità previste dalle relative Condizioni di Assicurazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società rimborsa all'Assicurato, il costo completo del biglietto non utilizzato e gli eventuali diritti di prelazione e prevendita laddove l'Assicurato, un proprio familiare o persona a tenere indenne l'Assicurato lui collegata, sia stata vittima di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale : a. infortunio, malattia improvvisa o parziale delle opere stesse; • decesso dell’Assicurato o di un suo familiare o persona a lui collegata; b. gravi difetti di parti delle opere destinatecomplicazioni in gravidanza; c. danni alla proprietà dell’Assicurato dovuti a incendio, per propria naturaesplosione, scoppio, tempesta, grandine, fulmine, alluvione, terremoto o atti criminosi perpetrati da terzi, a lunga durata condizione che compromettano si tratti di danni ingenti e che sia richiesta la presenza dell’assicurato in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze loco dalle Autorità Competenti in ordine al chiarimento dei fatti; d. trasferimento dell’Assicurato in seguito alla contrazione di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato nuovo rapporto di ottenere lavoro laddove il consenso scritto degli Assicuratori. In caso biglietto di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità ingresso sia stato acquistato prima di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte stipulare il nuovo contratto e laddove il luogo dell’evento ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il nuovo luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera distino più di 100 km l'uno dall'altro; verificatisi successivamente alla stipula della polizza, tale da far ritenere che non sarà possibile intraprendere il perito da essa designato contribuendo viaggio o lo spostamento già programmati dall’Assicurato per la metà alle spese partecipazione all’evento o, comunque, tale da escludere ragionevolmente la partecipazione di quest’ultimo all'evento. Sono considerate persone collegate all'Assicurato: a. i familiari dell'Assicurato; b. badanti e/o tutori: le persone che accudiscono i familiari dell'Assicurato purché incapaci di provvedere ai propri bisogni per età (minorenni) o condizione psico-fisica. c. le persone facenti parte del gruppo che accompagna e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese partecipa all’evento, purché assicurate limitatamente a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare quattro persone a condizione che i biglietti d’ingresso siano stati acquistati ed assicurati contemporaneamente; d. il relativo verbalesocio/contitolare dell’azienda o dello studio associato; e. il diretto superiore dell’Assicurato nell’attività lavorativa.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle opere derivati dal furto del contenuto, anche se di proprietà di terzi ma a condizione che l’Assicurato ne documenti il possesso, che si trovi all’interno dei locali dell’esercizio indicato nella scheda di polizza a seguito di: a) furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, ovvero praticando un’apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi; b) furto commesso in costruzione modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi; c) furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; d) rapina avvenuta nei locali, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; e) estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui il Contraente e/o costruite l’Assicurato o i prestatori di lavoro siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle sulle quali di altre; tanto la violenza o nelle quali la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all’interno dei locali; f) furto commesso dai prestatori di lavoro purché si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei verifichino le seguenti eventicircostanze: • rovina totale l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o parziale delle opere stessedella sorveglianza interna dei locali stessi; • gravi difetti il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di parti lavoro adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi; g) furto commesso quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 7 e le ore 24), le vetrine fisse o le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso; h) furto commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; i) furto commesso con rottura delle opere destinatevetrate durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti al servizio. L’assicurazione è estesa ai guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto od altro evento garantito dalla presente sezione, consumato o tentato: • alle cose assicurate (escluso valori e denaro) sino alla concorrenza della somma assicurata per propria naturail contenuto; • ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai serramenti sino alla concorrenza di euro 2.500 senza l’applicazione dell’eventuale franchigia o scoperto, fermo quanto disposto all’articolo 13 – Limite massimo di indennizzo – delle Norme che regolano i sinistri – Norme relative alla sezione Furto. Sono parificati ai danni da furto i danni cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine in seguito a lunga durata che compromettano furto o altro evento garantito dalla presente sezione. La Compagnia, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 5.000,00, indennizza inoltre la perdita valori a seguito di: • furto avvenuto in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicuratotrasporto dei valori; • furto con destrezza, limitatamente ai soli errori casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od omissioni non intenzionali nell’attività a portata di verifica della progettazionemano i valori medesimi; • furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; • xxxxxx, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno la persona incaricata del trasporto dei periti si rifiuti valori viene costretta a consegnare gli stessi mediante violenza o minaccia; commessi sull’Assicurato, sui soci o familiari, sui prestatori di firmare lavoro mentre, al di fuori dei locali, detengono i valori stessi durante il relativo verbaleloro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. L’assicurazione è prestata senza l’applicazione dell’eventuale franchigia o scoperto.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori In base alla presente Polizza la Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga, quale civilmente responsabile ai sensi di leggenei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a titolo corrispondere al Beneficiario un Indennizzo qualora si verifichi un Sinistro, per:  INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DA MALATTIA – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo – Cfr. Sezione A delle Condizioni Particolari;  PERDITA DI IMPIEGO INVOLONTARIA– qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di risarcimento danni Ente Privato o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico – Cfr Sezione B delle Condizioni Particolari;  MALATTIA GRAVE –qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore – Cfr. Sezione C delle Condizioni Particolari;  INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA ≥ 66% (capitale interessi e spese*) derivanti - qualunque sia l’Attività Lavorativa dell’Assicurato -Cfr. Sezione D delle Condizioni Particolari; Pertanto, a seconda dello status occupazionale dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, le coperture Danni prestate a ciascun Assicurato sono le seguenti: (*) - Si intende colpito da inadempimento in conseguenza Invalidità Totale Permanente l’Assicurato che a seguito di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera infortunio o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale permanente la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze capacità lavorativa generica all'esercizio di un grave difetto che incida qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%. All’Assicurato sono prestate le coperture che, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, corrispondono al suo effettivo status occupazionale, in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operabase alla tabella sopra riportata. Ciascun Assicurato, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere pertanto, paga solo il consenso scritto degli AssicuratoriPremio relativo alle coperture a lui prestate in base al suo effettivo status occupazionale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti cambiamento di status occupazionale dell’Assicurato stesso in corso di contratto, si applica quanto previsto al successivo Art. 12. A ciascun Assicurato, le predette garanzie sono offerte congiuntamente, come parte di un unico pacchetto assicurativo, dove l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o sull’entità da Malattia, la Perdita di esse le parti si obbligano a conferireImpiego, con scrittura privatala Malattia Grave e l’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia sono garanzie appartenenti al ramo Danni, mandato prestate dalla Compagnia BCC Assicurazioni S.p.A e disciplinate nel presente Fascicolo Informativo, mentre il Decesso è una garanzia di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizziramo vita, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleprestata dalla compagnia BCC Vita S.p.A.. La garanzia Decesso è disciplinata nell’apposito separato Fascicolo Informativo Vita.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere Alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagarel’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeorgano della Pubblica Amministrazione, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento nei casi in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiticui: a) l’Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di essauno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni l’Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da ritardo atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o perdita d’usopiù dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o dell’Amministratore responsabile per colpa grave; c) i maggiori costi l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per le varianti danno erariale, nei confronti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera uno o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante più dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione Dipendenti e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti Amministratori indicati nella Scheda di parti delle opere destinatePolizza e, per propria naturaeffetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile; restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Sezione 3, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’operacarico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti. Ferma ogni altra condizione generale La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o particolare del Certificatodeterioramento di atti, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicuratodocumenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente furto o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalerapina.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato La Società conviene con il Contraente, sulla base di quanto questi sia tenuto a pagaredichiarato e nel rispetto di tutte le disposizioni, quale civilmente responsabile ai sensi i termini e le condizioni della presente polizza, di leggeprestare le seguenti garanzie: A. Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy 1 furto, a titolo perdita o divulgazione non autorizzata di risarcimento danni (capitale interessi e spese) informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell’Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile, purché tale furto, perdita, o divulgazione non autorizzata avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità; 2 uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti da inadempimento in conseguenza un malfunzionamento colposo dei sistemi di mancato rilievo Sicurezza Informatica adottati al fine di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto evitare la Violazione della sicurezza informatica, purché tale atto o in parte evento avvenga per la realizzabilità prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitidi sue sostituite senza soluzione di continuità: a) le nuove spese alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di riprogettazione dell’opera o di parte di essaun patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice maligno (malicious code) da ritardo o perdita d’usoSistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) partecipazione del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti Sistema Informatico dell’Assicurato ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze un Denial of service attack nei confronti di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo Sistema Informatico di terzi; 3 mancanza colposa da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati punti A.1 o A.2 in violazione di una Legge sulla notifica della violazione (Breach Notification Law); purché l’evento che dà origine all’obbligo dell’Assicurato ai sensi della Legge sulla notifica della violazione della Privacy avvenga per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del Periodo di polizza; 4 inadempimento colposo da parte dell’Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente: a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell’Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche; b) richiede all’Assicurato, previa richiesta dell’interessato, di garantire l’accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti loro incompletezza o sull’entità imprecisione; c) ordina l’adozione di esse procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche; purché gli atti colposi, gli errori o le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale avvengano per la metà alle spese prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e competenze prima della scadenza del terzo perito. Le decisioni periodo di polizza; 5 inadempimento colposo da parte dell’Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità al 15 U.S.C. §1681m della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente, o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità al 15 U.S.C. §1681W della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; purché gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento avvengano per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità o successivamente ad essa e prima della scadenza del collegio peritale sono prese a maggioranza periodo di voti con dispensa da ogni formalità polizza; B. Spese e Costi per Privacy Notification a) nominare un esperto di leggesicurezza informatica che determini l’esistenza e la causa di un’eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all’Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e sono obbligatorie che determini la misura in cui è avvenuto l’accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati; b) le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le parti anche se uno dei periti si rifiuti azioni che l’Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di firmare adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche; a condizione che durante il relativo verbalecomplessivo Periodo di Polizza l’ammontare di cui ai precedenti punti (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l’importo indicato nel “Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie” alinea Spese per Privacy Notification.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Azienda Agricola

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante: 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; 2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; 3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle opere ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in costruzione altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e pre- senza di addetti all’esercizio; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la So- cietà è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le per- sone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali; d) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estor- sione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici. La garanzia è inoltre estesa: e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; DinamicaPlus f) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o costruite Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che: Marino e dello Stato Città del Vaticano. la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda ina- datta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni; il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San - - limite del 10% della somma assicurata con il massimo di Questa garanzia è prestata con il € 2.500,00; g) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 3.500,00; h) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata e con il massimo di € 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di € 250,00 per il denaro; La Società indennizza inoltre, se conseguenti a quelle sulle quali furto, rapina o nelle quali si esplicano estorsione: i) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale definitiva di registri, ar- chivi, documenti e/o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinatedocumenti personali, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì comprese le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, necessarie ed effettiva- mente sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle ricostituzione di essi. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00; j) le spese e competenze per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura. Questa garanzia è prestata con il limite del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00; k) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a maggioranza seguito di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie sottrazione o smar- rimento delle chiavi nonché quelle per le parti l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se uno dei periti si rifiuti attuato con scasso. Questa garanzia è prestata con il limite di firmare il relativo verbale€ 1.500,00 per sinistro.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere Ferme restando le condizioni e i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagarel’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeorgano della Pubblica Amministrazione, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento nei casi in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiticui: a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività da parte di essauno o più dei propri Dipendenti; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da ritardo atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o perdita d’usopiù dei propri Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave; c) i maggiori costi l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasto a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili; restando inteso e convenuto tra le varianti Parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della responsabilità civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti. La garanzia di cui all'art. 132 comma 1sopra comprende le perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso distruzione o deterioramento di esecuzione dell'opera atti, documenti o della parte di opera oggetto della progettazionetitoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori furto o dall'appaltatorerapina. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato il corrispettivo di quanto questi sia tenuto a pagarerecesso derivante dall’annullamento dei servizi L’Impresa indennizzerà, quale civilmente responsabile in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di leggecontratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: di gravità tale da indurre l’Assicurato - decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, a titolo non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di risarcimento salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori materiali all’abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di riprogettazione dell’opera partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di parte trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed convocazione a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni Giudice Popolare dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura viaggio alla condizione che anch’essi siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleassicurati.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Viaggi

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, quale civilmente responsabile il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di leggecontratto, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid 19 a condizione che quest’ultima determini la necessità di errori un ricovero ospedaliero e che l’Assicurato comprovi l’effettuazione dell’intero ciclo vaccinale oppure la sussistenza di documentate ragioni sanitarie che impediscano la somministrazione dei vaccini) o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all’abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di riprogettazione dell’opera partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di parte trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed convocazione a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni Giudice Popolare dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura viaggio alla condizione che anch’essi siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleassicurati.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Contract

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeQualora all’Assicurato, a titolo fronte della modifica o dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall’organizzazione viaggi, una penale, Europ Assistance rimborserà per intero detta penale esclusi i costi di risarcimento danni (capitale interessi gestione pratica e spese) derivanti da inadempimento con esclusione, in conseguenza caso di mancato rilievo acquisto di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano biglietteria aerea delle tasse aeroportuali rimborsabili dal vettore aereo.). La garanzia verrà fornita solo in tutto seguito ad annullamento o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitimodifica per: a) le nuove spese malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di riprogettazione dell’opera partecipare al viaggio), o decesso : - dell’Assicurato; - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di parte un suocero/a, di essaun genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato o del diretto superiore dell’Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; - di eventuali accompagnatori, purché assicurati e iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso. In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti licenziamento da ritardo o perdita d’usoparte del datore di lavoro; c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed impossibilità a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria naturaraggiungere, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale seguito di calamità naturali, o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera partenza del viaggio organizzato o il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza bene locato; e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleGiudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante: 1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento; 2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; 3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle opere ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in costruzione altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono pro- tette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali; d) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione con- sumati o tentati, compresi gli atti vandalici. Limitatamente ai danni materiali e diretti al Fabbricato, la presente garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo ed opera esclusivamente qualora non sia operante la garanzia facoltativa “A” - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici di cui all’art. 15 del Settore A - In- cendio. La garanzia è inoltre estesa: e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’e- storsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in Polizza. La garanzia è inoltre estesa ai danni alle recinzioni esterne in caso di effettivo furto delle cose assicurate ovvero, anche nel caso di tentato furto, quando si abbia la contemporanea rottura, scasso, effrazione e sfondamento delle difese esterne a protezione dei locali contenenti le cose assicurate. Questa garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; f) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o costruite Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00; dello Stato della Città del Vaticano. - il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e zio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni; - la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servi- L’assicurazione è operante a condizione che: g) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00; denaro; rata e con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 250,00 per il Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicu- h) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. La Società indennizza inoltre, se conseguenti a quelle sulle quali furto, rapina o nelle quali si esplicano estorsione: 2.500,00; Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro i) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale definitiva di registri, archivi, documenti e/o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinatedocumenti personali, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì comprese le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, necessarie ed effettivamente sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle ricostituzione di essi. di euro 2.500,00; Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo j) le spese e competenze del terzo peritoper la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura. Le decisioni del collegio peritale sono prese Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro. k) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a maggioranza seguito di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per le parti l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicura- ta anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleattuato con scasso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi questo Certificato convengono di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitipagare per conto: a) delle Persone Assicurate le nuove spese Perdite che traggano origine da Reclami avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di riprogettazione dell’opera Assicurazione o durante il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, quest’ultimo se applicabile, causate da un Atto Dannoso dalle stesse commesso, singolarmente o collegialmente, durante il Periodo di parte di essaAssicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se applicabile), ad eccezione di, e fino all’importo per il quale la Società abbia tenuto indenne le Persone Assicurate in base a quanto previsto al successivo comma b); b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale della Società le Perdite che traggano origine da Reclami avanzati contro le Persone Assicurate per la prima volta e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione o parziale dell’operadurante il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, ma (quest’ultimo se applicabile) causate da un Atto Dannoso dalle stesse commesso, singolarmente o collegialmente durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se applicabile), allorquando e fino all’importo per il quale - in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti virtù di cui all'art. 132 comma 1leggi, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo oregolamenti, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo base allo Statuto Sociale o altre convenzioni indennitarie alla Società sia richiesto o consentito di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene tenere indenni le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalePersone Assicurate.

Appears in 1 contract

Samples: D&o Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nello svolgimento dell’attività di verifica di cui all’art. 26 del Dlgs 50/2016 a titolo di risarcimento danni (capitale capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. La garanzia di cui alla presente polizza è estesa alla Responsabilità Civile e Professionale derivante all'Assicurato per le Perdite Patrimoniali e per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività di verificatore con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209. Si intendono pertanto garantiti: a) : • le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) ; • i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) ; • i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) ; • i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: o rovina totale o parziale delle opere stesse; o gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratoridella Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Tecnico

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si obbligano a tenere indenne l'Assicurato è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di quanto questi sia tenuto a pagarerecesso, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento addebitato dal Tour Operator in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da un ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato. L’ annullamento, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di ottenere viaggio, deve essere conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione dei servizi o del viaggio determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o di un suo famigliare che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - convocazione della Pubblica Autorità dell’Assicurato o di un suo famigliare; - impossibilità di usufruire delle ferie qualora l’Assicurato, in cerca di occupazione, ottenga un’assunzione o se il medesimo venga licenziato; - In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità iscrizione contemporanea di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato un gruppo precostituito di decidere se ed in partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio “Compagno di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleviaggio”.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti fino alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti concorrenza degli importi di cui all'art. 132 comma 1alla Sezione 6, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazionee nei limiti ed alle condizioni che seguono, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle opere dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in costruzione occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o costruite ed a quelle sulle quali il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori occasione di: a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio); b) furto totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti delle opere destinatemeccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli; c) ribaltamento, per propria naturauscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione; d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a lunga durata che compromettano in maniera certa spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza; e) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e attuale oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie; f) rottura di cristalli comunque verificatasi. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operaCodice Civile, con l’obbligo da parte dell’Assicurato i limiti di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferireindennizzo, con scrittura privatafranchigie e scoperti, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizziove previsti, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, quale civilmente responsabile il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di leggecontratto, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di errori od omissioni viaggio del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o in parte la realizzabilità del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o la sua utilizzazionedella necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. Si intendono pertanto garantiti: a) incluse in garanzia le nuove spese malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o decorrenza della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i garanzia - danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e diretti subiti indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle opere competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in costruzione e/Tribunale o costruite ed convocazione a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni Giudice Popolare dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura viaggio alla condizione che anch’essi siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleassicurati.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi in Viaggio

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato La Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio, quale civilmente responsabile del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di leggeviaggio, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della prenotazione del viaggio determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di errori viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3°grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate. - danni materiali all'abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all'impresa dell'Assicurato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazionepresenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese - impossibilità di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere il consenso scritto degli Assicuratoriassunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità iscrizione contemporanea di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato un gruppo precostituito di decidere se ed in partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio “Compagno di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleviaggio”.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Contro I Danni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti fino alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti concorrenza degli importi di cui all'art. 132 comma 1alla Sezione 6, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazionee nei limiti ed alle condizioni che seguono, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle opere dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in costruzione occasione di spostamenti per missione o per adempimenti di servizio e/o costruite ed a quelle sulle quali mandato, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o nelle quali si esplicano adempimenti di servizio e/o si sono eseguiti i lavori mandato, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di: a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio); b) furto totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina o estorsione del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono compresi i danni al veicolo derivanti da circolazione dello stesso successivamente al furto, alla rapina o all’estorsione; c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione; d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza; e) danni e/o di perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, uragani, azione del vento, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine, caduta i neve o di ghiaccio, terremoti. g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti delle opere destinatee oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale possono cagionare ai veicoli assicurati. h) la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende Società rimborserà altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicuratosostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Tale garanzia viene fornita senza applicazione di scoperto e/o franchigia. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività cioè senza applicazione della regola proporzionale di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operacui all’Art.1907 del Codice Civile, con l’obbligo da parte dell’Assicurato i limiti di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferireindennizzo, con scrittura privatafranchigie e scoperti, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizziove previsti, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assume a tenere indenne l'Assicurato proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati indicati nella scheda tecnica o nell’allegato di polizza a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti delle persone fisiche assicurate, direttamente connessi all’espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto del Contraente. Per i menzionati soggetti le garanzie vengono prestate, nei termini previsti in polizza, sia in costanza di rapporto di servizio o mandato con il Contraente, sia nel caso di successiva cessazione del mandato o del servizio, per mancata rielezione o rinomina, quiescenza o dimissioni. Le spese comprese nell’assicurazione sono: - le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato; - le spese sostenute per il visto di congruità del competente ordine professionale; Comune di Cartoceto Prot. N. 12322 del 16-11-2017 - Cat.5 Cl.2 - gli onorari e le competenze dei periti e consulenti tecnici di parte; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU); - le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta; - le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione; - le spese relative alla negoziazione assistita; - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); - le spese di giustizia; - le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; - le spese conseguenti a transazione autorizzata dalla Società; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; - il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; - le spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto questi sia tenuto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a pagarequalunque titolo, quale civilmente responsabile ai sensi nei limiti di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatorequanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Tutela Legale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l’assicurazione terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagarel’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeorgano della Pubblica Amministrazione, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento nei casi in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiticui: a) l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di essauno o più dei Dipendenti; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da ritardo atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o perdita d’usopiù dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave; c) i maggiori costi l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili; restando inteso e convenuto tra le varianti parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell’Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti con sentenza definitiva della Corte dei Conti. La garanzia di cui all'art. 132 comma 1sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso distruzione o deterioramento di esecuzione dell'opera atti, documenti o della parte di opera oggetto della progettazionetitoli non al portatore purché non derivanti da incendio, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori furto o dall'appaltatorerapina. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori In base alla presente Polizza la Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga, quale civilmente responsabile ai sensi di leggenei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a titolo corrispondere al Beneficiario un Indennizzo qualora si verifichi un Sinistro, per: • INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DA MALATTIA – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo – Cfr. Sezione A delle Condizioni Particolari; • PERDITA DI IMPIEGO – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera Ente Privato o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'artEnte Pubblico – Cfr. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale Sezione B delle opere stesseCondizioni Particolari; • gravi difetti MALATTIA GRAVE – qualora l’Assicurato sia Lavoratore di parti Impresa Familiare, Non Lavoratore, Key Man se Aderente Persona Giuridica – Cfr.Sezione C delle opere destinate, Condizioni Particolari; • INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA ≥ 60% (*) – per propria naturatutti gli Assicurati - Cfr. Sezione D delle Condizioni Particolari; • DECESSO DA INFORTUNIO – per tutti gli Assicurati – Cfr. Sezione E delle Condizioni Particolari. Pertanto, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’operaseconda dello Status occupazionale dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, le coperture prestate sono le seguenti: qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico. Ferma ogni altra condizione generale qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore, Lavoratore Dipendente di Impresa familiare o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere Key Man se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleAderente Persona Giuridica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenne l'Assicurato indenni gli Assicurati ( impiegati, quadri direttivi, dirigenti iscritti alla FISAC CGIL) di quanto questi sia tenuto siano tenuti a pagarepagare quali civilmente responsabili, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeLegge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l’Istituto di Credito di appartenenza, a titolo seguito di risarcimento errori professionali involontariamente commessi nell’espletamento e nell’adempimento di compiti d’ufficio o di incarichi svolti, anche al di fuori della sede, nella loro qualità di dipendenti, in funzione della mansione assegnata. La garanzia copre unicamente i casi di colpa grave ( art. 5 della Legge n°190 del 1985 ) e opera quando l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno a terzi, agisca in rivalsa nei confronti del dipendente. La garanzia si deve intendere operante anche nei casi in cui l’Istituto di Credito, dopo aver cmq agito formalmente l’azione di rivalsa nei confronti del dipendente per presunta Colpa grave, decida di transare il danno senza andare in giudizio, fermo il fatto che l’importo di tale transazione dovrà essere preventivamente espressamente autorizzato dalla Compagnia. La Società si obbliga anche a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di mancato rilievo fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell’attività di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione conduzione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali locali e diretti subiti dalle opere in costruzione delle attrezzature e/o costruite ed a quelle sulle quali o impianti in uso agli Assicurati. • i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesseoperazioni di tesoreria; • gravi difetti le operazioni con l’estero e le operazioni di parti cambio; • le operazioni di bonifico, i ritardati pagamenti di utenze e tributi ed altre imposte, gli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), taglio cedole, il ritardato incasso di certificati di deposito, i mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, il ritardo degli storni e segnalazioni di non pagato di assegni; • la negoziazione di titoli, compravendita di titoli azionari, gestione patrimoni immobiliari; • le sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “Non trasferibili” (Art. 2 comma 152 D.l. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell’Economia e delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività Finanze) nel caso di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze azione di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo rivalsa da parte dell’Assicurato dell’Istituto di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, credito nei confronti dell’assicurato fino ad un collegio massimale di tre periti nominati uno € 2.000,00 per parte sinistro ed anno assicurativo; • errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni in conformità al regolamento IVASS n.40 del 02/08/2018 e loro successive modifiche e/o integrazioni. Tale estensione è valida qualora il terzo dipendente sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista dalle parti leggi e regolamenti; • rischi connessi con la concessione di comune accordo oprestiti, in caso contrariomutui, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese fidi e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalefinanziamenti; • violazioni della normativa sulla privacy.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti fino alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti concorrenza degli importi di cui all'art. 132 comma 1alla Sezione 6, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazionee nei limiti ed alle condizioni che seguono, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle opere dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in costruzione occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o costruite ed a quelle sulle quali il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori occasione di: a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio); b) furto totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti delle opere destinatemeccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli; c) ribaltamento, per propria naturauscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione; d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a lunga durata che compromettano in maniera certa spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza; e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e attuale vandalismo; f) trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, mareggiate; g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie; h) rottura di cristalli comunque verificatasi. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operaCodice Civile, con l’obbligo da parte dell’Assicurato i limiti di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferireindennizzo, con scrittura privatafranchigie e scoperti, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizziove previsti, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato Oggetto dell'assicurazione sono: A le perdite di quanto questi sia tenuto a pagarebeni di cui all'Art. 1 Beni Assicurati, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento verificatisi in conseguenza anche di mancato rilievo uno solo dei reati di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto seguito elencati, compresi i danneggiamenti subiti da detti beni nel commettere tali reati o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantitinel tentativo di commetterli: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’operaA/1 - FURTO, ma in intendendosi per tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti il reato di cui all'artall'Art. 132 comma 1621 del Codice Penale, lettera e) purché l'autore del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazionereato si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati mediante uno dei seguenti modi: • scasso, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione rottura e/o costruite ed a quelle sulle quali forzatura delle porte, delle finestre. delle pareti o nelle quali si esplicano dei soffitti, oppure non apertura delle serrature con chiavi false o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale non, comunque ottenute, grimaldelli o parziale delle opere stesse; • gravi difetti simili arnesi, oppure tramite via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di parti delle opere destinateostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale in modo clandestino, per propria naturaanche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a lunga durata locali chiusi. • FURTO CON DESTREZZA E MISTERIOSA SPARIZIONE intendendosi per tali reati quelli avvenuti durante le ore di apertura al pubblico con speciale abilità della persona che compromettano in maniera certa ha commesso il reato e attuale anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali purché vi sia la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale costante presenza di dipendenti della CITTA’ di MONCALIERI o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica persone dallo stesso incaricate della progettazione, sostenute dal Committente sorveglianza dei locali o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di leggedei beni assicurati, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti purché l'evento sia constatato e denunciato dalla CITTA’ di firmare il relativo verbaleMONCALIERI alle competenti Autorità di PS. entro i 10 giorni lavorativi successivi al compimento del reato o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano Si tratta di una polizza facoltativa che ha lo scopo di proteggere l’assicurato in caso di infortunio subito a tenere indenne l'Assicurato casa, al lavoro o nel tempo libero. Sono compresi in garanzia anche: ▪ l'asfissia non di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi origine morbosa; ▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di legge, a titolo sostanze; ▪ l'annegamento; ▪ l'assideramento o il congelamento; ▪ i colpi di risarcimento danni (capitale interessi e spese) sole o di calore; ▪ gli infortuni derivanti da inadempimento imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; ▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in conseguenza genere ai quali l'Assicurato non abbia preso part e attiva; ▪ gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato calamità naturale; ▪ gli infortuni che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di parte trasferimento effettuati in qualità di essa; bpasseggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Milita ri durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri; ▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non realizzabilità totale dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se l’Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace; ▪ gli infortuni causati da malessere o parziale dell’operamalore e dagli stati di incoscienza che non siano provocati dall’abuso di psicofarmaci, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico o da ritardo alcolismo (acuto o perdita d’uso; c) i maggiori costi per cronico); ▪ le varianti di cui all'art. 132 comma 1lesioni determinate da sforzi, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali esclusi gli infarti; ▪ le ernie traumatiche e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’operaernie addominali da sforzo, con l’obbligo da parte dell’Assicurato l'intesa che: - qualora l'ernia risulti operabile, non verrà riconosciuto alcun Indennizzo; - qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di ottenere invalidità permanente accertato, con il consenso scritto degli Assicuratorilimite massimo del 10% dell'invalidità permanente totale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferirecontestazioni circa la natura e la operabilità dell'ernia, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegiola decisione è rimessa all’arbitrato secondo la procedura prevista all'art. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale16.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, gli Assicurati del corrispettivo di quanto questi recesso (comprovato da adeguata documentazione fiscale) derivante dall’annullamento dei servizi tecnico professionali connessi alla celebrazione del matrimonio ed esaustivamente elencati qui di seguito:  operatori fotografici e video ed attività professionale di intrattenimento artistico;  locazione della struttura o, comunque, del luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio;  ristoratori, società di catering;  realizzatori torta nuziale;  confezionatori abiti da cerimonia;  realizzatori di bomboniere e partecipazioni;  gioielliere per gli anelli nuziali;  fioristi;  noleggiatori di autoveicoli o altro mezzo di trasporto per gli sposi;  servizio professionale di consulenza prestato agli Assicurati relativamente alle fasi organizzative del matrimonio (c.d. wedding planner) L’annullamento dei servizi tecnico professionali di cui sopra, che sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’operacircostanze imprevedibili al momento della stipula della polizza, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti dovrà essere determinato da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventimotivi che determinano altresì l’annullamento del matrimonio: • rovina totale  decesso, malattia o parziale delle opere stesse; • gravi difetti infortunio di parti delle opere destinateun Assicurato o di entrambi, per propria naturadei genitori, fratelli, sorelle, figli, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta di un Assicurato o di entrambi, di gravità tale da indurre gli Assicurati a desistere dal procedere alla celebrazione del matrimonio nei termini e modi già stabiliti al momento della stipula della presente polizza, a lunga durata causa delle loro condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.  danni materiali all'abitazione, allo studio od all'Impresa degli Assicurati o di uno dei due o dei loro familiari che compromettano in maniera certa ne rendano indispensabile e attuale indifferibile la stabilità dell’operaloro presenza;  impossibilità degli Assicurati ovvero di uno dei due ovvero dell’officiante a raggiungere il luogo fissato per la celebrazione del matrimonio a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;  danni alla struttura prescelta per la celebrazione del matrimonio (es: Chiesa o Municipio) di gravità tale da impedirne totalmente la fruibilità. Ferma ogni altra condizione generale 3 di 17 Resta inteso che l’Impresa provvederà all’indennizzo nei termini di cui sopra anche nell’ipotesi di mancata celebrazione per motivi diversi da quelli stabiliti nell’elenco precedente, dipendenti anche dalla volontà dei due Assicurati o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratoriuno dei due. In tal caso l’Impresa provvederà all’indennizzo applicando uno scoperto pari al 50% della somma indennizzabile a termine di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalepolizza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Assicuratore si obbligano obbliga a tenere indenne l'Assicurato l’Assicurato da ogni somma (capitali, interessi e spese) che egli sia tenuto a pagare a Clienti quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio della Attività Professionale definita in Polizza per ciascun reclamo avanzato per la prima volta contro l’Assicurato e denunciato all’Assicuratore nel corso del periodo di assicurazione e cagionato da negligenza, imprudenza, imperizia, ignoranza, inosservanza di leggi e/o regolamenti commessi dall'Assicurato, da persone che sono, o sono state, a lui associate di diritto o di fatto, da contitolari, purché esercenti in maniera legittima l'attività di Avvocato libero professionista, così come definita al paragrafo "Definizioni". Si intendono inclusi nella copertura i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell’Assicurato e da colpa grave o dolo delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Xxxxx compresi praticanti, apprendisti, collaboratori occasionali anche se suoi congiunti in relazione alla sola attività svolta per conto dell’Assicurato, xxxxx i diritti di rivalsa. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti all’Assicurato da: ▪ Attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; ▪ Gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione al ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni ; ▪ Espletamento di attività di assistenza e consulenza in materia stragiudiziale (civile, penale, amministrativa) purché prevista e riconosciuta dalla tariffa professionale; ▪ La redazione di pareri e contratti; ▪ Espletamento delle funzioni di Arbitro Perito e CTU; ▪ Espletamento dell’attività stragiudiziale di liquidatore di società; ▪ Rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie; ▪ Svolgimento del servizio di mediazione/conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche. Essa tiene indenne l’assicurato e ricomprende ogni somma che questi sia tenuto a pagarepagare per danni a clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo cagione di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza fatto, di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera errore o di parte omissione, dell’assicurato o dei suoi ausiliari e preposti commessi nell’esercizio dell’attività connessa al servizio di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’operamediazione, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi nonché per le varianti conseguenze patrimoniali comunque derivanti, a qualsiasi titolo, dallo svolgimento del servizio medesimo; ▪ Svolgimento dell’attività di negoziazione assistita di cui all'artal D.Lgs. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgsdi cui al D.Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso n.132/2014 e successive modifiche; ▪ Attività di esecuzione dell'opera o della parte libera docenza nonché titolarietà di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatorecattedra universitaria;. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi L’Assicurazione è prestata per i dipendenti della Contraente e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazionealtre categorie indicate al precedente art. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi 1 per le varianti quali sussista un obbligo di cui all'art. 132 comma 1legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente ( per queste ultime, lettera ese non diversamente disciplinato, si intenderà applicabile, per analogia, la normativa prevista per i dipendenti) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie per danni da questi subiti in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazioneseguito ad Infortunio intendendosi per tale l’evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione una invalidità permanente e/o costruite ed una inabilità temporanea. L’assicurazione viene stipulata dal Contraente per conto altrui. Art 3 – Estensione di garanzia Si intendono assicurati per gli infortuni derivanti da:  Uso, guida e trasporto su veicoli;  Stato di ubriachezza, purchè non alla guida di veicoli;  Aggressione, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quando abbiano movente politico, economico sociale e sindacale a quelle sulle quali condizione che l’Assicurato non ne sia promotore o nelle quali partecipante attivo;  Partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;  Rotture tendinee sottocutanee;  Stato di malore, vertigini, incoscienza, influenze termiche o atmosferiche, colpi di sole o calore;  Imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;  Stato di guerra, dichiarata o non, che sorprenda l’Assicurato mentre si esplicano trovi all’estero o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinatein un paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace, per propria naturauna durata massima di 14 giorni dall’inizio delle ostilità.  Partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su aeromobili o elicotteri in servizio pubblico e/o di pubblico interesse (militari, protezione civile e/o assimilati) di linee regolari, o a lunga durata che compromettano voli charter e straordinari effettuati sempre come passeggeri su aeromobili eserciti da società di traffico aereo regolarmente abilitate, quand’anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio o dirottamenti; in maniera certa e attuale quest’ultima evenienza la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale garanzia si intende operante anche per il rimpatrio o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute il trasferimento dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi l’assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto.  Annegamento e asfissia non patogena  Gli infortuni conseguenti a colpi di sonno  La folgorazione da scariche elettriche in genere;  Gli avvelenamenti provocati da ingestione e assorbimento di cibo e di altre sostanze tossiche o patogene;  Le affezioni conseguenti a morsi di animali e punture d’insetti e non;  L’assideramento, il Collegio. Questo risiede presso il luogo congelamento, la folgorazione, i colpi di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene sole o di calore;  Il contatto con i corrosivi;  Le ernie traumatiche, le proprie spese e remunera il perito lesioni (eccezion fatta per gli infarti) causate da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalesforzi muscolari.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Infortuni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagareobbliga ad indennizzare i danni materiali o la perdita, quale civilmente responsabile ai sensi di leggeanche parziale, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento dei Veicoli Assicurati durante la Circolazione, in occasione del loro uso come sopra definito, ed in conseguenza di mancato rilievo e/o causati da: incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di errori od omissioni scoppio del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio); furto totale o parziale dell’opera(consumato o tentato), ma in tale caso limitatamente rapina ed estorsione. Sono parificati ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione danni da furto e rapina quelli causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del Veicolo stesso e dei danni derivanti da ritardo suoi componenti ed accessori o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) compresi i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione da effrazione o da scasso; ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o costruite ed animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la Circolazione; traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a quelle sulle quali spinta o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e a mano purché conseguenti ad uno operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il Veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza; tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, disordini, dimostrazioni, atti dolosi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; trombe d’aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maremoti, valanghe, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora, vento, nonché oggetti trasportati dai predetti detti eventi; caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, rottura ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere; rottura di Cristalli comunque verificatasi. Limitatamente ai danni ai pneumatici risultano altresì compresi i danni indiretti solo se strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato. La Società risponde dei seguenti eventi: • rovina totale danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in polizza anche se causati da imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato, del conducente, e degli occupanti del veicolo; sono compresi i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 5). La garanzia è inoltre operante per il personale dipendente che, in attuazione delle disposizioni di Xxxxx, contrattuali e di regolamento, possono essere utilizzati in comando, distacco o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria naturaassegnazione temporanea, a lunga durata che compromettano in maniera certa tempo pieno o parziale, da e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale presso soggetti terzi (Enti, Società o particolare del Certificatoaltri soggetti convenzionati), si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività qualora ragioni organizzative lo richiedano nell’ambito di verifica della progettazione, sostenute dal Committente accordi di collaborazione tra singoli Enti e/o dall’Appaltatore per neutralizzare Società e/o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti gestioni associate e/o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbalealtro.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di quanto questi sia tenuto a pagareviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, quale civilmente responsabile il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento del viaggio o dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di leggecontratto, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in che sia conseguenza di mancato rilievo circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di errori viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all'abitazione, allo studio od omissioni del progetto verificato all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o rendano indispensabile e indifferibile la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti: a) le nuove spese presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di riprogettazione dell’opera partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di parte trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di essa; b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso; c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore. d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed convocazione a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi: • rovina totale o parziale delle opere stesse; • gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera. Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni Giudice Popolare dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di ottenere nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il consenso scritto degli Assicuratoriviaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura viaggio alla condizione che anch’essi siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbaleassicurati.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione