Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificato.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Raccolta, Trasporto Conferimento E Smaltimento Dei Rifiuti Urbani
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, mediante provvedimento a seconda firma del tipo di responsabile dell’Ente. Per grave inadempienza ed in particolaresi intende: ‐ il ‐il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) contrattualmente; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento)responsabile; ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiutoutenti; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del attraverso dichiarazione di proprietà o contratto/convenzione d'uso presentata al Comune; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15art.15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 7565% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 12% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 7565% di raccolta differenziata alla data al termine del III anno di scadenza previstaespletamento del servizio, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione rescissione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno rescissione del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso possedimento dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatograduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiCon riferimento ai servizi di cui all'art. 3 lett. A) Centro Unico Prenotazioni, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda gli stessi dovranno essere garantiti senza soluzione di continuità nei limiti di volume e nel rispetto dell'articolazione organizzativa stabilita, di cui all’Allegato 1) L'eventuale interruzione dei servizi CUP determinata da assenze per malattie, ferie, permessi, maternità, infortunio, ecc., di uno o più operatori di Sanitaservice che pregiudichino la funzionalità del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, deve essere tempestivamente comunicata al Direttore/Dirigente della Struttura ASL e, nel caso di assenza superiore a mesi due immediatamente ripristinata anche solo mediante altro operatore con pari o superiore professionalità. In mancanza di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento ripristino immediato saranno previste le seguenti penalità: • mancato riconoscimento del servizio non svolto aumentato per tutta la durata dell'interruzione; • risarcimento eventuale danno derivante all'ASL o a terzi in conseguenza del mancato ripristino ed erogazione dei servizi, nella misura massima di € 500,00 (euro cinquecentoper ogni disservizio rilevato. Con riferimento ai servizi di cui all'art. 3 lett. B) Supporto tecnico/amministrativo, eventuali gravi ritardi e/o inadempimenti nello svolgimento delle attività sopra riportate causeranno: • l'addebito a Sanitaservice delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle sanzioni amministrative civili e/o contabili inflitte da parte delle Autorità preposte all’ASL LE; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione • l'addebito di una penale dell'importo massimo di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione 500,00 per ogni irregolarità, disservizio o mancanza rilevata dal Direttore/Dirigente della Struttura ASL preposta e confermata a seguito di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro contraddittorio tra le parti, qualora lo stesso abbia avuto esito negativo per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoSanitaservice.
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Samples: Contratto Di Servizio
Penalità. a) In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare rispetto dei termini indicati dal presente capitolato per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato svol- gimento della progettazione, per ogni giorno naturale e consecutivo di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di ritardo è applicata una penale corrispondente al 1/1000 dell'importo complessivo dei lavo- ri.
b) In caso di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta mancato rispetto dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro termini indicati dal presente capitolato per la selezione mes- sa in disponibilità dell'opera è applicata una penale ammontante a 1/1000 dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma attuativo fornito dall’impresa.
c) In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, durante il periodo di disponibilità dell'opera, saranno applicate le seguenti penalità: - Ipotesi di omessa manutenzione: € 200,00 per ogni giorno di ritardo sul cro- noprogramma presentato in fase di gara, in relazione alla gravità delle con- seguenze del rifiutomancato intervento; ‐il conferimento - Ipotesi di mancato intervento su chiamata o segnalazione da parte del Comune o di soggetti affidatari della gestione degli impianti: importo da € 200,00 per ciascun giorno di ritardo, in relazione alla gravità delle conseguen- ze del mancato intervento; Il Comune procederà alla contestazione scritta della violazione all'affidatario, che do- vrà innanzi tutto porre termine all'inadempimento ed eventualmente produrre giustificazioni scritte nei successivi 10 giorni dal ricevimento della contestazione. La valutazione dei rifiuti ad impianti non autorizzati giustificativi, ai fini dell'effettiva applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare delle penali è rimessa al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzagiudizio insindacabile dell'amministrazione comunale. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiateperdurante inadempimento, mancata produzione delle giustificazioni o co- munque giustificazioni insoddisfacenti, l'Amministrazione procederà ali 'applicazione della penalità. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche A prescindere dall'applicazione delle penali, è fatto salvo il diritto del Comune, in caso di inerzia dell'affidatario, ad intervenire direttamente ponendo la spesa a carico dell'affidatario. L'applicazione delle penali non esclude la possibilità per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché il Comune di agire per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre risar- cimento di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in eventuale danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatosubito.
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Samples: Contract for Availability
Penalità. In caso d’inadempienza La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di leggecontrattuali. In particolare, il mancato raggiungimento almeno le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna della incidenza del 75% di raccolta differenziatastrumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.11 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di procedere applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6) o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11) In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11) In tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 500,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. • Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art.14). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6) . In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso stornare degli ordini periodici dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoreferti le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal Capitolato e documenti allegati. Ai sensi dell'articolo 113 bis del Dlgs 50/2016, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La penale viene applicata, previa contestazione, dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà di comminare la penale specifica di 250,00 Euro per ogni inadempienza nei seguenti casi: • ritardo nella esecuzione delle operazioni programmate; • mancata reperibilità del personale dell'Appaltatore; • esecuzione di interventi in assenza degli accorgimenti necessari per limitare il disturbo agli utenti; • inosservanza delle disposizioni del Capitolato relative alle norme comportamentali del personale; • mancato rispetto delle norme di sicurezza. La valutazione in ordine alla non corretta esecuzione delle prestazioni, finalizzata all’applicazione delle penali è insindacabile e può considerare, oltre alla qualità tecnica delle prestazioni, anche solo il rispetto delle norme di partesicurezza, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione igiene pubblica e la normativa riguardante i servizi oggetto dell’appalto. L’applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione per ritardata esecuzione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre prestazione non esime l’Appaltatore dall’obbligo di eseguire comunque la prestazione stessa, con le modalità previste dal presente Capitolato e dalle disposizioni impartite. L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di procedere all’esecuzione d’ufficio, parziale o totale, della prestazione, addebitando gli oneri relativi all’Appaltatore. La scelta del soggetto che deve provvedere all’esecuzione della prestazione in sostituzione dell’Appaltatore è riservata al lavoro per Committente e la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti relativa spesa non autorizzati applicazione è sindacabile da parte dell’Appaltatore. L'applicazione della sanzione penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno la stipula del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalitàpenali possono essere applicate anche contemporaneamente, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatricesommandosi. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In Nel caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiateviolazione dello stesso genere, ripetuta nell’arco di un mese, l’importo della penale è raddoppiato. Le suddette sanzioni verranno inoltre penali vengono applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessamediante trattenuta sul pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. La penale può essere comminata in modo reiterato, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentatefintanto che permane la situazione di inadempienza/inosservanza. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa Il Responsabile Unico del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione Procedimento si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto non considerare inadempienze sanzionabili le inosservanze di lieve entità, purché non siano sistematiche. Il Committente può anche rivalersi sulla cauzione definitiva, salvo l’obbligo per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede l'Appaltatore di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoreintegrare l’importo originario.
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Samples: Service Agreement
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso d’inadempienza agli di inosservanza degli obblighi contrattuali assuntio comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a seconda del tipo richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di inadempienza ed in particolareun servizio o parte di esso: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato applicazione penale di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento per ogni episodio. In caso di quanto ordinato dall’ente reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a mezzo non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del suo responsabile con applicazione di contratto, applicando una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno successivo di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a quello seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienzaeventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PECvigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalitàcasi non espressamente citati, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessama comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per inadempimento contrattuale; Nel iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al l’istruttoria della contestazione superi il termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui all’artsopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. 103 La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del D.Lgscontratto. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del primo classificatomaggiore importo.
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Samples: Capitolato Speciale Per La Gestione Del Servizio Di Trasporto Scolastico
Penalità. In L'affidatario è soggetto al pagamento di penali nei casi di seguito indicati: • in caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntidi ritardo oltre le 2 ore rispetto all'orario di consegna previsto, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda purchè il ritardo non abbia determinato la necessità di annullare i campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi - Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione; • nel caso in cui il ritardo (di qualunque genere) abbia determinato la necessità di procedere all'annullamento dei campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi – Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione raddoppiato; • nei casi in cui il ritardo di consegna sia derivato da rotture o sversamenti di campioni determinato da mancato rispetto delle modalità di trasporto di cui al presente CSA – Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione raddoppiato. XXXXX ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali società aggiudicataria rinuncia con la presentazione dell’offerta e con l’accettazione delle clausole del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazionepresente capitolato. L'applicazione L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata dell’inadempienza trasmessa tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalitàcontestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Affidatario, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessaqualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, nonché deve rispondere per lo scorretto comportamento verso stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Diversamente, se il pubblico Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell'affidatario provvede a quantificare e per indisciplina nello svolgimento delle mansionicomunicare, purché debitamente documentatesempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'affidatario. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al precedente artResponsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di E’ in ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva caso fatta salva la facoltà di procedere alla chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del contratto per inadempimento rapporto contrattuale; Nel caso . Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in cui l'I.A. pagamento e, ove questa non abbia ottemperatobastasse, al termine del sulla cauzione definitiva, secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento i principi della polizza compensazione di cui all’artagli artt. 103 1241 e ss. Cod. Civ. In tal caso, nell’eventualità di continuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificatorapporto contrattuale, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo l’Affidatario coinvolto è tenuto a ricostituire la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatocauzione definitiva nel suo originario ammontare.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario. Il controllo del servizio nell’immediatezza sul luogo dell’incidente, sarà effettuato dal personale del di Polizia Locale intervenuto sul sinistro. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento accertata nell’esecuzione del servizio e non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di adeguatamente giustificata, L’Ente applicherà una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione 1.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti fare eseguire le prestazioni non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione adempiute in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibileconcessionario, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzacon rivalsa sulla cauzione prestata. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15reiterate inadempienze, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all’attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a: • elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per: ‑ incidenti per inadempimento contrattualei quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA); ‑ incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario; • verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze; • documentazione fotografica Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata. Costituiscono inoltre grave inadempienza:
1) impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
3) inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
4) mancato reintegro della cauzione definitiva. L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore. Nel caso in cui l'I.A. il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Per quanto non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di garaprevisto da questo articolo, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui rinvia all’art. 103 298 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoDPR 207/2010.
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Samples: Contratto Di Concessione Per Servizi Di Ripristino E Bonifica Ambientale
Penalità. In caso d’inadempienza La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di leggecontrattuali. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del 75% Verbale di raccolta differenziataInstallazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6. In tal caso, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione AOUBO si riserva la facoltà di procedere applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11):in tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto richiesto nel presente capitolato speciale (vedi Art. 14). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), la AOUBO si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. • Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, la AOUBO si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzione dell'attività, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. grave inadempimento, superare il limite del 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, preclude il diritto della AOUBO a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato richiedere il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatorisarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Il committente si riserva di applicare le penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), per ogni decade di ritardo maturata rispetto al termine contrattuale. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntidi superamento di 30 (trenta) giorni della scadenza contrattuale, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo il committente avrà la facoltà di: • risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni; • consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di inadempienza ed in particolare: ‐ proroga. Se durante il mancato servizioperiodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, anche solo salvo i casi di parteforza maggiore, il committente si riserva di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione procedere all’applicazione di una penale penalità di importo come da tabella seguente: Tipo Inadempienza Importo Penale Note Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 500€ 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta per ogni mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione tempi di una sanzione pari ad Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a guasti o malfunzionamenti hardware e software 10€ 1.000,00 (euro mille) oltre per ogni minuto ulteriore rispetto al lavoro numero massimo previsto per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione il ripristino della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a piattaforma. L’obiettivo è quello di contestazione dell'infrazioneevitare interruzioni della diponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero” Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a GDPR, etc… 50€ a non conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di rilevamento e quella di risoluzione. L'applicazione L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni. Per tutte le altre casistiche di non conformità, la penale sarà dello 0,5% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al 4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi5. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dal committente. L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale regolare contestazione dell'inadempienzascritta dell’inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice l’Impresa avrà la facoltà di presentare contro deduzioni le controdeduzioni, entro cinque e non oltre 10 giorni dalla notifica dal ricevimento della contestazione inviata tramite PECstessa. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi La riscossione delle penali avverrà mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare sottrazione dell’importo delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà panali dai primi pagamenti utili dovuti alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatodegli enti.
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Samples: Capitolato Per La Fornitura E Servizi Del Sistema Informativo
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiL’Aggiudicataria, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità variabile da un importo minimo pari lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale previa contestazione scritta a seconda della gravità dell’infrazione - qualora: -si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato; -assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;-.non fornisca tutte le prestazioni convenute; -esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del tipo concorrente; -.effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo invito al miglioramento e all'eliminazione di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento difetti o imperfezioni del servizio non svolto aumentato ottemperi o ottemperi in ritardo; -impieghi personale di € 500,00 (euro cinquecento) accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; ‐il -esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati; -.non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l’aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura sopra indicata. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all’eventuale recidiva. La Comunità Montana si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente o incompleto o trascurato servizio a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre spese dell’appaltatore. Si procederà al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione recupero della penalità, da notificarsi delle spese ed eventuali danni, mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta ritenuta diretta da parte della Comunità Montana sul corrispettivo del Responsabile del servizio, alla risoluzione mese nel quale sarà assunto il provvedimento o in danno del contratto mancanza sulla cauzione definitiva con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatosemplice atto amministrativo.
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Samples: Capitolato d'Onere
Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. Il committente si riserva di applicare le penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), per ogni decade di ritardo maturata rispetto al termine contrattuale. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntidi superamento di 30 (trenta) giorni della scadenza contrattuale, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo il committente avrà la facoltà di: • risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni; • consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di inadempienza ed in particolare: ‐ proroga. Se durante il mancato servizioperiodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, anche solo salvo i casi di parteforza maggiore, il committente si riserva di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione procedere all’applicazione di una penale penalità di importo come da tabella seguente: Mancata o incompleta sincronizzazione di preavvisi e verbali tra i dispositivi mobili e la piattaforma SaaS 500 € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta per ogni preavviso, verbale o altro contenuto non sincronizzato e/o perso. L’obiettivo è prevenire la “perdita” di preavvisi e verbali emessi e non trasferiti al sistema centrale per le fasi successive di trattamento. Mancato rispetto dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione livelli di una sanzione pari ad servizio richiesti su base mensile. 500 € 1.000,00 (euro mille) oltre per ogni mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a guasti o malfunzionamenti hardware e software 10 € per ogni minuto ulteriore rispetto al lavoro numero massimo previsto per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione il ripristino della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a piattaforma. L’obiettivo è quello di contestazione dell'infrazioneevitare interruzioni della diponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero” Mancato ripristino dei dispositivi hardware forniti in uso agli enti in seguito a guasti 50 € per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche richieste da disciplinare. L'applicazione L’obiettivo è quello di mantenere pienamente efficaci i kit dedicati al personale operativo su strada. Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a funzionlità, GDPR, sicurezza, etc… 50 € a non conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di rilevamento e quella di risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni. Per tutte le altre casistiche di non conformità, la penale sarà dello 0,5% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al 4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi1. È fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dal committente. L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale regolare contestazione dell'inadempienzascritta dell’inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice l’Impresa avrà la facoltà di presentare contro deduzioni le controdeduzioni, entro cinque e non oltre 10 giorni dalla notifica dal ricevimento della contestazione inviata tramite PECstessa. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi La riscossione delle penali avverrà mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare sottrazione dell’importo delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà panali dai primi pagamenti utili dovuti alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatodegli enti.
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Penalità. In Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualità, sia all’approntamento alle verifiche di conformità o ripresentazione verifica di conformità, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni solari. Nel caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo in cui all’esito della verifica di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, conformità finale la fornitura risulti anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, parzialmente difforme rispetto ai requisiti di cui al precedente art. 15Capitolato Tecnico e al Disciplinare posti a base di gara nonché alle caratteristiche e/o ai parametri dichiarati in sede di “offerta tecnica, l’Ente detrarràe tali difformità non siano tali da pregiudicare la funzionalità dei manufatti e la fruizione dei beni, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti l’Amministrazione valuterà la penalità da applicare in percentuale all’importo base alla gravità della difformità riscontrata, sulla base del servizio prestato relativo alla medesima annualitàparere tecnico fornito dal competente Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio. Il “Servizio di addestramento e formazione” di cui all’art. 2 del presente contratto è sottoposto ad una penale dell’1 per mille sul valore del contratto qualora iniziasse con un ritardo superiore ai 3 giorni solari dal giorno stabilito dall’Amministrazione calcolando la citata penale per ogni giorno di ritardo in più. Per il “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione” di cui all’art.2 del presente contratto verranno applicate le seguenti penalità da calcolarsi sul valore del contratto: I annualità 1% - Assistenza tecnica di II annualità 5% III annualità livello: in caso di superamento del tempo massimo di intervento (72 ore) verrà applicata per ogni ora in più la penale dell’1 per mille; - Ripristino e perfetta efficienza del dispositivo, in caso di guasti critici in un massimo di 30 giorni solari: in caso di superamento della citata tempistica verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo in più, una penale dell’1 per mille; - Durante l’intero periodo di manutenzione ed assistenza tecnica assicurato in caso di guasto critico ad uno dei sistemi di controllo flow through la società aggiudicataria, qualora previsto dalla stessa, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un dispositivo sostitutivo per l’intero periodo necessario al ripristino della piena efficienza del sistema sostituito entro un termine di 5 giorni lavorativi dalla segnalazione dell’Ufficio: in caso di superamento della citata tempistica verrà applicata, per ogni giorno in più una penale dell’1 per mille. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% A seguito del mancato raggiungimento dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento a verifiche di conformità o nella consegna della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza previstafornitura costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperatocontratto, all’incameramento della cauzione definitiva, nonché all’aggiudicazione al termine del secondo anno dell'appaltomiglior offerente, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica alle medesime condizioni ai sensi dell’art.124, commi 1 e quella migliorativa presentata in sede di gara2, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 n.36/2023. Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà liquidata la somma limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall’Amministrazione ed applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificatodocumentate esaurientemente, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatodecadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC dell’applicazione della penalità.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiL’Aggiudicataria, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a seconda tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del tipo presente Capitolato, è tenuta al pagamento di inadempienza ed una penale, che verrà determinata dal Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva e detratta dalla cauzione, in particolarebase ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (a titolo esemplificativo: ‐ il mancata reperibilità del Coordinatore, attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Servizio Sociale comunale, …)
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (a titolo esemplificativo: mancata attivazione o sostituzione del personale educativo entro i termini indicati nell’art. 9 – “Continuità del servizio”, utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Servizio Sociale Comunale, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di partepersonale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato potrà comportare l’applicazione di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza anche a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienzaposta elettronica certificata, alla quale l'impresa la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni controdeduzioni entro cinque e non oltre 10 giorni dalla notifica dal ricevimento della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzacontestazione. In caso di recidiva mancata risposta, o nel caso in cui le sanzioni saranno raddoppiategiustificazioni presentate dall’Aggiudicataria siano ritenute insufficienti, il Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato anche a mezzo posta elettronica certificata. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessaL’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentatea insindacabile giudizio del Comune di Lissone. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo Qualora ricorrano gli estremi di raccolta differenziata, gravità di cui al precedente successivo Art. 22 - “Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa 1456 del mancato raggiungimento degli obiettivi Codice Civile. Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di legge. In particolaretre penali annuali, il mancato raggiungimento almeno della incidenza contratto potrà essere risolto dal Comune di Lissone, ai sensi del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo successivo Art. 22 - “Risoluzione del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatocontratto”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Penalità. In caso d’inadempienza Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazioni di norme che possano condurre a disservizio, Brianzacque srl contesterà gli addebiti prefiggendo un congruo termine per la presentazione di giustificazioni. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, la stazione appaltante, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere una penalità. Le penalità per infrazioni agli obblighi contrattuali assuntisono determinate in misura variabile da un minimo di €.200,00 ad un massimo di €. 500,00 per ogni infrazione ad esclusivo giudizio di Brianzacque srl, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo fatto salvo il diritto il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In particolare in caso: • di inadempienza ed ritardo sulle tempistiche concordate di installazione delle casette; • di contestazione degli impianti in particolare: ‐ il fase di collaudo provvisorio o definitivo, perché non conformi all’offerta o per altre anomalie, difetti di funzionamento ecc., • di mancato servizioritiro e sostituzione o per quanto altro si rendesse necessario perché non conformi all’offerta o per altre anomalie, anche solo difetti di partefunzionamento ecc., di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di Brianzacque srl applicherà una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti €. 200,00 (duecento/00) per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PECrisoluzione contrattuale al raggiungimento delle penalità complessiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate Il Committente si riserva ogni verifica e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, controllo sull’adempimento da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo parte dell’Appaltatore degli obblighi di pagamento in scadenzasicurezza contrattualmente assunti. In caso di recidiva le riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Committente, valutata la gravità dell’inadempienza, provvederà all’applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e per un massimo di tre sanzioni saranno raddoppiatepena la risoluzione del contratto. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice Il Committente si riserva il controllo del personale presente, e la verifica/corrispondenza all’elenco fornito (debitamente aggiornato anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessavia fax). In caso di difformità, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo Committente provvederà all’applicazione di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, una decurtazione a titolo risarcitorio di penale, fino a Euro 500,00 (cinquecento/00) e previa comunicazione scrittaqualora venissero accertate gravi inadempienze, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appaltocontratto. L’ammontare delle penalità può essere prelevato, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di garainsindacabile giudizio della Committente, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatodal deposito cauzionale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza Le inadempienze agli obblighi contrattuali assunticontrattuali, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate ferme restando le responsabilità, dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a seconda richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ servizio fornito. Le penali previste sono le seguenti:
A) Per il mancato serviziomantenimento dei parametri contrattuali: - Per il servizio di riscaldamento, per il mancato mantenimento delle temperature prescritte dalla Stazione Appaltante, una penale pari a 300,00 € per ogni giorno. - Per il servizio di produzione acqua calda sanitaria, per il mancato mantenimento della temperatura erogata all’utenza, una penale pari a 200,00 € per ogni inadempienza rilevata.
B) Per il mancato rispetto degli orari di funzionamento, sarà applicata una penale pari a 200,00;
C) Per ritardo di intervento dell’Appaltatore, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà applicata una penale pari a 500,00 € per ogni accertata inadempienza.
D) Il mancato rispetto dell’esecuzione di tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato entro i termini previsti, tra cui anche solo di partemanutenzione straordinaria, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di comporterà una penale di €.200,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni edificio interessato;
E) Per il mancato funzionamento del sistema di controllo remoto degli impianti, una penale pari a € 300,00 ( euro trecento50,00 per ogni impianto e per ogni giorno di mancato funzionamento successivo al primo;
F) Per la mancata o ritardata presentazione alla Stazione Appaltante dei rapporti di controllo e manutenzione prescritti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 192/05 e dall’Allegato L al medesimo Decreto, una penale pari a € 250,00 per ogni settimana di ritardo e per ogni impianto; Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all’Appaltatore. Quest’ultimo avrà un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per trasmettere le proprie controdeduzioni. Trascorso tale periodo e, comunque, qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, la Stazione Appaltante provvederà all’applicazione delle penali. L’ammontare complessivo che l’Impresa potrà essere tenuta a corrispondere al Committente a titolo di penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale per il quale si è verificato l’inadempimento. Oltre tale importo l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto in danno all’Appaltatore. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1382 c.c. è comunque fatta salva la risarcibilità dei danni eventualmente eccedenti l’ammontare delle penali, che il Committente dovesse sopportare a causa dell’inadempimento occorso (ivi compresi, senza pregiudizio per le generalità di quanto precede, i maggiori costi che il Committente dovesse sopportare per tentare di recuperare o ridurre il ritardo accumulato); ‐la raccolta . Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora l’Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati con il presente Capitolato, il Committente può ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all’Impresa, l’esecuzione parziale o totale dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all’Impresa stessa. Qualora la presenza in loco di altre Ditte o Imprese incaricate dal Committente, comporti l’impossibilità anche temporanea di svolgere determinati servizi, l’Impresa deve segnalarla al Committente con applicazione almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo sull’inizio del servizio stesso. In mancanza di tale segnalazione, la mancata esecuzione o il ritardo nel servizio è sanzionato con l’applicazione delle penali previste. Per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente al corretto esercizio ed alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti: Come previsto all’art. 34 comma 5 della legge 10/91 l’Appaltatore, in qualità di Terzo Responsabile, è soggetto sanzionabile se, nel corso di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre verifica dell’Ente locale prevista all’art. 31 comma 3 della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. Qualora per dimostrate cause di forza maggiore, l’Appaltatore non si ritenesse più in grado, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e/o durante questo, di continuare la gestione degli impianti, dovrà darne immediata comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al lavoro per Committente e dovrà comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti gestione fintanto che la SA non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, avrà organizzato un servizio sostitutivo e comunque non oltre il giorno successivo a quello 90 giorni. Anche in tal caso sarà sempre facoltà del Committente di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica rivalersi nei confronti delL’appaltatore per tutti i danni conseguenti all’interruzione dell’appalto ed al riappalto della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatogestione.
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Samples: Contratto D’appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiL’Aggiudicataria, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a seconda tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del tipo presente Capitolato, è tenuta al pagamento di inadempienza ed una penale, che verrà determinata dal Settore Famiglia e Politiche Sociali e detratta dalla cauzione, in particolarebase ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: ‐ il attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Servizio Sociale comunale, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Servizio Sociale comunale, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di partepersonale non professionalmente idoneo, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione progetto individuale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà penalità dovrà essere preceduta da formale regolare contestazione dell'inadempienzadell’inadempienza con raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata, alla quale l'impresa la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni controdeduzioni entro cinque e non oltre 10 giorni dalla notifica dal ricevimento della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzacontestazione. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessamancata risposta, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel o nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperatole giustificazioni presentate dall’Aggiudicataria siano ritenute insufficienti, al termine del secondo anno dell'appaltoil Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede insindacabile giudizio del Comune di garaLissone. Qualora ricorrano i suddetti estremi di gravità l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, si procederàil contratto potrà essere risolto dal Comune di Lissone, previa diffida scritta da parte ai sensi del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’artsuccessivo art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificato17.
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Samples: Service Agreement
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntidi mancata rispondenza dei beni alle specifiche qualitative prescritte, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato serviziociascuna Azienda Sa- nitaria li respingerà al fornitore, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile sostituirli con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzaaltri aventi i requisiti richiesti. In caso di recidiva mancata rispondenza o di anomalie nelle prestazioni dei servizi, ciascuna Azienda Sanita- ria contesta per iscritto le sanzioni inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rime- diare a provvedere a quanto dovuto. Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, ciascuna Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando: - non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto; - non effettua o effettua in ritardo la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi al momento del- la consegna o in corso di esecuzione; - non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate. - si verificano manchevolezze e/o deficienze dei presidi forniti; - si verifica un ritardo nelle consegne totali o parziali di presidi e/o loro accessori; - si verifica un ritardo nella messa in funzione delle attrezzature; - si verifica un ritardo nel ritiro dei presidi e/o accessori, dichiarati non conformi alle specifiche di capitolato; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di manutenzione, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi, fermi di attrezzature o di servizi; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di sanificazione, mancata rintrac- ciabilità del processo e relativo codice identificativo, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi o di servizi; - non vengono effettuati i corsi di addestramento clinico/tecnico previsti dal Capitolato speciale. La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del sogget- to aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione. Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali: - per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di cui ai precedenti artt. 5.9 e 5.11: l’1‰ dell’importo complessivo del contratto, al netto di IVA; - in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria: fino al 10% dell’importo della fornitura aggiudicata, al netto di IVA. Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. I rimborsi per danni e le penali inflitte saranno raddoppiatetrattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentateNel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio 1453 e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di leggess. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoc.c.
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Penalità. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntidi recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso della durata contrattuale, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate ovvero a seconda seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato serviziocontratto, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento la mancata prestazione del servizio nelle modalità e nei termini indicati dal presente capitolato addebitabile alla responsabilità dell’appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per il servizio svolto sino al momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Il pagamento delle penalità non svolto aumentato libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento penale o di quanto ordinato dall’ente risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale. Il Comune potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: – in caso di ritardo nella consegna del veicolo non imputabile alla stazione appaltante, a mezzo forza maggiore, a caso fortuito o al fornitore, rispetto ai termini indicati all’articolo “Consegna del suo responsabile con applicazione veicolo”, l’appaltatore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, alla stazione appaltante una penale pari all’1‰ del valore del contratto relativo al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. – in caso di ritardo non imputabile alla stazione appaltante, a forza maggiore, a caso fortuito o all’appaltatore rispetto alla seconda data di consegna dell’autoveicolo di cui all’articolo “Consegna del veicolo”, l’appaltatore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, alla stazione appaltante una penale pari al 1‰ del valore del contratto relativo al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno. – in caso di mancata prestazione, non imputabile all’amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti dal presente capitolato, l’appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale pari al 1‰ dell’importo contrattuale relativo al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute dall’amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; – mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dai documenti di gara [fino a € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti 1.000,00]. Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con applicazione l’imposizione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro un termine non superiore a 24 ore per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazionepresentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienzaeffettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa appaltatrice la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare contro deduzioni le controdeduzioni entro cinque e non oltre 10 giorni dalla notifica data di ricevimento della contestazione inviata tramite PECstessa. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo Se entro 10 giorni dalla data di pagamento in scadenza. In caso di recidiva ricevimento il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolarestesse non fossero accoglibili, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% Comune di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoCuneo applicherà le penali previste.
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Samples: Service Agreement
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiQualora in occasione di controlli effettuati dall’ente Appaltante dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell’Appaltatore, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate riguardante manchevolezze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente Capitolato, l’ente Appaltante procederà, eventualmente previa audizione, all’immediata contestazione formale dei fatti relativi, invitando l’Appaltatore a seconda del tipo formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio10 giorni. Inoltre, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione comminare all’impresa, per mancata effettuazione del contratto servizio o per inadempimento contrattuale; Nel caso l’effettuazione in cui l'I.A. modo non abbia ottemperatoconforme ai requisiti richiesti dal presente capitolato e relativi allegati, al termine del secondo anno dell'appaltole penali di seguito specificate. Alla comminazione delle penali si procederà in contradditorio con l’impresa, a tutti gli obblighi assunti tramite apposita nota scritta. Le possibili penali risultano come segue: -€ 50,00 per ogni mancata esecuzione degli interventi ordinari con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede le modalità esatte indicate negli ordini di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, oltre alla risoluzione in danno mancata contabilizzazione della superficie non spazzata (intera strada o piazza); -€ 50,00 per ogni variazione della programmazione degli interventi senza l’accordo del contratto con incameramento della polizza personale dei servizi comunali e/o senza tempestiva comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico. In caso di non idoneo servizio, dopo il secondo richiamo scritto e dopo aver esperito le procedure di cui all’art. 103 20 ultimo comma (verifiche e controlli) e fatte salve le cause di rescissione del D.Lgscontratto, si applicherà a carico dell’impresa una penale di € 500,00, oltre al recupero relativo al servizio contestato. 50/2016 Trattandosi di multe disciplinari e s.m.i ed all'aggiudicazione non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689, ma la determinazione dell’esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell’ente sanzionante, che giudicherà in via unica sulla base della gravità dell’inottemperanza contrattuale contestata. Art. 21 - Esecuzione d’ufficio Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali e ogni altro caso in cui l’appaltatrice disattenda la specifica richiesta formulata dal Comune lo stesso potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, i lavori necessari per ripristinare il regolare svolgimento del servizio servizio, addebitando, oltre le sanzioni di cui al secondo classificatoprecedente art.17, dopo aver verificato il possesso dei requisiti gli oneri effettivi e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatogli eventuali danni sostenuti.
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Samples: Capitolato Di Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntidi inottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate si applicheranno le seguenti penalità nei confronti del gestore:
a) Euro 5.000,00 per ogni giorno di mancata fornitura dei pasti ordinati, presso ogni singola mensa;
b) Euro 2.500,00 per ogni violazione in ciascuno dei seguenti casi: - per rinvenimento di prodotti alimentari scaduti; - per mancato rispetto dei limiti di contaminazione macrobiotica; - per fornitura di pasti chimicamente contaminati e inidonei all'alimentazione; - per mancato rispetto della territorialità dei prodotti così come indicati nell’offerta tecnica presentata.
c) Euro 1.000,00 per ogni violazione in ciascuno dei seguenti casi: - per mancato rispetto delle caratteristiche qualitative previste; - per confezionamento non conforme alle norme vigenti; - per etichettatura non conforme alle vigenti normative; - per non corrispondenza dei pasti rispetto a seconda quelli previsti dalla tabella dietetica giornaliera; - per mancata consegna dei pasti destinati alle diete speciali personalizzate; - per rinvenimento dei corpi estranei organici ed inorganici nei cibi preparati; - per inadeguatezza igienica degli automezzi dì trasporto pasti; - per mancato rispetto del tipo piano di inadempienza ed sanificazione e pulizia locali cucina; - per conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente; - per mancato rispetto delle norme igieniche da parte de personale addetto alla preparazione dei pasti e del trasporto;
d) Euro 250,00 per ogni violazione in ciascuno dei seguenti casi: - per mancata consegna di materiale a perdere (es. bicchieri, tovaglioli); - per mancato rispetto della grammatura verificata su 10 pesate della stessa preparazione; - per mancato rispetto per ciascuno dei menù riferiti al contorno alla frutta e al pane; - per rinvenimento di parassiti. ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 COMUNE DI ROCCAPIEMONTE Provincia di Salerno N. 173 DEL 29/06/2018 IIl sottoscritto Responsabile del Procedimento, Xxxxxxxx Xxxxxxx attesta la regoolarito sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di segouito riportato. Il Responsabile del Procedimento Xxxxxxxx Xxxxxxx La P.O. Area Xxx.xx Legoale VISTI: il decreto legoislativoo1 agoosto 2000, n. 267, “Testo unico delle legogoi sull'ordinamento degoli enti locali” e, in particolare: ‐ - l'articolo o07 che assegona ai dirigoenti la competenza in materia di goestione, ivi compresa la responsabilito delle procedure di goara e l’impegono di spesa e l’articolo o09, comma 2, che assegona le funzioni dirigoenziali ai responsabili di servizi specificamente individuatii - l’articolo o5o, comma 4, il mancato servizioquale stabilisce che le determinazioni che comportano impegoni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento da parte del responsabile del servizio non svolto aumentato finanziario del visto di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento regoolarito contabile attestante la copertura finanziariai - goli articoli o13 e o9o, sulle modalito di quanto ordinato dall’ente assunzione degoli impegoni di spesai - l’articolo o92, che prescrive la necessito di adottare apposita determinazione a mezzo contrattare per definire il fine, l’ogogoetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del suo responsabile con applicazione contratto che si intende stipulare, le modalito di una penale scelta del contraente e le ragoioni che ne sono alla basei - l'art. o47-bis, in tema di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta controlli di regoolarito amministrativa e contabilei - l'articolo 3 della legogoe o36/20o0, in tema di tracciabilito di fussi finanziarii - il decreto legoislativo o1 aprile 20o6, n. 50 “Attuazione delle direttive 20o4/23/UE, 20o4/24/UE e 20o4/25/UE sull'agogoiudicazione dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione contratti di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento concessione, sugoli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degoli enti erogoatori nei settori dell'acqua, dell'energoia, dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria trasporti e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessadei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigoente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di segouito denominato d.lgos 50/20o6 e, in particolare: - l’articolo 30, sui principi per l'agogoiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugoli appalti di forniture e servizi sotto la sogolia comunitariai - l’articolo 35 sulle sogolie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degoli appaltii - l’articolo 36 sui contratti sotto sogolia co 2 lett.b e co 6i - l'articolo 3o Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negoli appalti e nelle concessionii - l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di afdamentoi - l’articolo 33 sui controlli sugoli atti delle procedure di afdamentoi - l’articolo 95 sui criteri di agogoiudicazionei - l’articolo 10 sui motivi di esclusionei - l’articolo 13 sui criteri di selezione e soccorso istruttorio - l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenzai DATO ATTO che sono stati aboliti goli articoli dal 27o al 331 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 20o0, n. 207, che rigouardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economiai VISTI: il decreto legoislativo 9 aprile 2001, n. 1o in materia di tutela della salute e sicurezza nei luogohi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegoato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenzei la nota trasmessa dall'Istituto Comprensivo Mons. Xxxxx Xxxxxxxxxxx con cui il Dirigoente ha comunicato l'istituzione fi una classe a tempo pieno nel plesso di scuola primaria di Santa Xxxxx delle Grazie di Via A. Xxxxxxxxxx ( rif. prot. o027o/20o1)i CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigoente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 31 del d.lgos 50/20o6i ATTESO che non sono attualmente in corso presso la societo concessionaria del ministero dell’economia e delle finanze per i servizi informativi pubblici (consip s.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderirei RILEVATO che è possibile utilizzare lo scorretto comportamento verso strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Xx.Xx) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogoo servizi della categooria merceologoica quelli che si intendono acquisire col presente provvedimentoi STABILITO di procedere ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgos 50/20o6 poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento goarantisce adegouata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgos 50/20o6, così da rispettare il pubblico presupposto dei principi goenerali codicisticii - il principio di economicito è goarantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negooziazione è stato determinato sulla base del costo del singoolo pasto del precedente afdamento rapportato all'adegouamento ISTAT oltre al costo per la manutenzione delle attrezzaturei - il principio dell’efcacia viene rispettato, perché l’afdamento non è assegonato in ragoione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigoenze tecniche del Comune che attraverso l’esecuzione del contratto colma il proprio fabbisogono, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio dell’utenzai - il principio della tempestivito è assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per indisciplina nello svolgimento acquisire il servizio, necessari ai fini dell’efcace erogoazione dello stessoi - il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato, goarantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogoo nei suoi confronti ad un privilegoio, bensì consentendo a tutti i sogogoetti interessati a negooziare con il Comune, regoolarmente iscritti al MePa nella categooria dei servizi ogogoetto dell'appalto, a parito di condizioni: tutti i sogogoetti che manifestano l’interesse a negooziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negoozia sulla base di un univoco invito a presentare ofertei - il principio della trasparenza e pubblicito viene goarantito sia dal rispetto degoli specifici obbligohi di pubblicito posti dall’articolo 36 del d.lgos 33/20o3 nonché dall’articolo 29 del d.lgos 50/20o6i - il principio della proporzionalito è goarantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivii CONSIDERATO, quindi, che la ragoione per la quale si afda la prestazione all’operatore economico consistero nella circostanza che esso saro selezionato a segouito del confronto della sua proposta, secondo le previsioni contenute nella RDOi DATO che l'art. 95 del D.lgos 50/20o6 comma 3 lett.a testualmente recita: “Sono agogoiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'oferta economicamente più vantagogoiosa individuata sulla base del migolior rapporto qualito/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensito di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2”i si prevede: - di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione efettuata, analogoamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 307 del dpr 207/20o0i - di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogoamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degoli articoli 303 e 304 del dpr 207/20o0i VISTI: l'articolo o, comma 65 della legogoe 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorito per la vigoilanza sui lavori pubblici (di segouito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Statoi l'articolo o, comma 67, della legogoe 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle mansionicontribuzioni dovute dai sogogoetti, purché debitamente documentate. Per pubblici e privati, sottoposti alla sua vigoilanza, nonché le relative modalito di riscossionei la deliberazione dell’ANAC 2 dicembre 20o5, n. o300, che ha confermato, per l'anno 20o1, senza alcun aumento, goli stessi importi goio previsti per goli anni 20oo, 20o2, 20o3, 20o4, 20o5, 20o6 e 20o7 in relazione al caso de quo come segoue: RILEVATO che: in goenerale, per tutti i contratti pubblici sogogoetti all’applicazione del d.lgos 50/20o6 il mancato raggiungimento dell’obiettivo settore/servizio competente deve richiedere all’Autorito per la vigoilanza sui contratti pubblici di raccolta differenziatalavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoragogoio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 goiorni dalla data di attribuzione del CIG, deve efettuare il pagoamento del contributo a favore della stessa Autorito, nei limiti di segouito indicatii ATTESO - che, in data 21.06.20o1 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 75535o5DCo i - che saro allegoata al relativo contratto di afdamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell’obbligoo di cui al precedente art. 15citato articolo 26, l’Ente detrarràcomma 3, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scrittadella legogoe 23 dicembre o999 n. 441, tutte rilasciata nelle forme previste per le eventuali sanzioni comminate a causa dichiarazioni sostitutive di atto di notorieto, come previsto dal comma 3 bis del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno sopra citato articolo 26 della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 legogoe 23 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza o999 n. 411i Per le motivazioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in premessa che qui si intendono integoralmente trascritte e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificato.riportate:
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Samples: Service Agreement
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiI responsabili dell’esecuzione contrattuale, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate individuati nell’ambito degli Enti Committenti, notificheranno formale diffida, a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato serviziomezzo PEC, anche solo di parteal Soggetto assicuratore quando, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per durante lo svolgimento del servizio non svolto aumentato servizio, esso dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze delle clausole contrattuali e/o il mancato rispetto delle condizioni di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento servizio, previste dal Capitolato tecnico, con particolare riferimento a quanto ivi indicato ai punti 7.a e 7.b relativamente ai termini di quanto ordinato dall’ente attivazione dell’assistenza diretta e di rimborso in caso di assistenza indiretta - Ove il Soggetto assicuratore, nel corso dello stesso anno, incorra in più diffide per negligenza ed inadempienza, l’Amministrazione ha facoltà di segnalarla all’ANAC, per gli atti di competenza in tema di esclusione dalle gare. Sulla base della gravità delle eventuali inadempienze accertate, i Responsabili dell’esecuzione contrattuale, individuati nell’ambito di ciascun Ente Committente provvederanno a formalizzare contestazione scritta a mezzo del suo responsabile con applicazione PEC assegnando al Soggetto assicuratore un termine massimo di 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove il Soggetto assicuratore persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Il Soggetto assicuratore, con cadenza trimestrale e in ogni caso tre mesi prima della scadenza contrattuale, invierà ai suddetti Enti committenti, un elenco aggiornato dello stato di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta avanzamento dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione sinistri denunciati dal personale in servizio e finalizzate esclusivamente alle prestazioni ricomprese nella Polizza Base, a partire dalla data di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno decorrenza del contratto, tramite una tabella, elaborata sia in formato excel modificabile che in pdf non modificabile, contenente i seguenti dati: - numero del sinistro - data di accadimento - luogo (Regione) e data della denuncia ----------------------------------- - sesso ed età dell’assicurato - tipologia di avvenimento (es: ricovero, visita, accertamento diagnostico, cure dentarie, etc.) - se la prestazione sia stata in rete convenzionata, fuori rete convenzionata, in SSN; ‐il reiterarsi - l’indicazione dello stato di mancanze lievitrattazione del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:----------------------
a) sinistro agli atti, senza seguito (specificare il motivo);
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica, con importo stimato/riservato pari a € ………….; Resta comunque L’Assicuratore si impegna a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al disservizio rilevato contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione ritenga utile acquisire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica corso della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzavigenza del contratto. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiatemancato rispetto di quanto previsto relativamente all’obbligo di invio della reportistica e rilascio di altre informazioni sui sinistri da parte dell’aggiudicatario, in assenza di adeguate motivazioni determinate da causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari ad euro 1.000 per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad euro 30.000,00. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessaE’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansionialla quarta inadempienza di risolvere, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolarecontestazione, il mancato raggiungimento almeno contratto con l’incameramento della incidenza del 75% cauzione e di raccolta differenziataaffidare a terzi l’esecuzione dell’appalto in danno della Società inadempiente, calcolata ovvero di risolvere il diritto di contratto. Qualora la Società sia incorsa in penalità ed intenda ottenerne il rimborso in tutto o in parte dovrà inoltrare domanda di disapplicazione al 31 dicembre ( indicare Ufficio a cui indirizzare l’istanza), entro 30 (trenta) giorni dalla data nella quale avrà riscosso il mandato decurtato per applicazione di penalità. A tal riguardo si stabilisce che ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimentifatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti difficoltà o impossibilità ad adempiere gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata contrattuali dovrà essere comunicato alla scrivente entro il termine di 3 (tre) giorni dal suo verificarsi. Nessun avvenimento o fatto potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di disapplicazione delle penalità, ove non sia stato partecipato in sede tempo ai sensi del precedente capoverso. Tale comunicazione non costituisce, in ogni caso, per la società, diritto all’accoglimento della domanda di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatodisapplicazione.
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Samples: Insurance Agreement
Penalità. In Ad integrazione di quanto già indicato al precedente punto VIII della parte generale del presente capitolato,si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l’applicazione di una sanzione: - mancato rispetto delle procedure di autocontrollo - mancata consegna di pasti interi o parte di pasti; - mancato rispetto dell’orario di consegna dei pasti indicato nel presente capitolato - grammature diverse da quelle prescritte dalle tabelle dietetiche; - prodotti non conformi alle tabelle merceologiche; - mancato rispetto del menù non preventivamente autorizzato dall’A.C. - mancato rispetto della fornitura di derrate con le specifiche tecniche riferite ai CAM nelle giornate indicate nel menù a partire dal secondo rilievo di non conformità; - presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti; - mancato adempimento alla conservazione di corpi estranei e/o alimenti non conformi come previsto all’art. 66; - mancata consegna o errata preparazione o distribuzione delle diete speciali; - personale inferiore ai parametri stabiliti; - pulizia dei locali di competenza della ditta non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente; - carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, dei centri cottura e punti di distribuzione, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; - mancato rispetto del calendario delle date di interventi di manutenzione annuale presso ciascun plesso a seconda del tipo partire dal secondo rilievo di inadempienza ed in particolare: ‐ non conformità; - il mancato serviziorispetto del calendario delle giornate di formazione a partire dal secondo rilievo di non conformità. - mancata risoluzione di non conformità e riproporsi delle stesse nel tempo. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria le quali devono pervenire entro e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica ricevimento della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile dell’A.C. o dei tecnici incaricati dall’A.C. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice la Ditta, oltre alla decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato da effettuarsi sulla base dei prezzi unitari indicati dalla Ditta nel P.O. allegato al Contratto d’Appalto, sarà passibile di sanzioni amministrative graduate a seconda con ammende da applicarsi su determinazione del tipo Responsabile nominato dalla S.A. Per i diversi casi di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo sono previste le ammende riportate di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare seguito nell’allegato “Elenco Penalità” facente parte integrante e sostanziale del presente C.S.A. e da ritenersi strettamente vincolante per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione l’applicazione delle ammende stesse. L’applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale regolare contestazione dell'inadempienza, dell’inadempienza che deve essere inoltrata per iscritto alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse Ditta dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, Responsabile come segue: Nessuna sanzione di cui al precedente artpresente articolo verrà applicata nei casi di forza maggiore, che dovranno essere comunque tempestivamente segnalati e debitamente documentati dall’Appaltatore. 15L’Amministrazione attraverso il responsabile del Servizio Tecnico l’incaricato procederà a verificare il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, l’Ente detrarràdetto Responsabile Comunale attraverso la Polizia Municipale, ove necessario in presenza di personale della stessa ditta appaltatrice, provvederà con ispezioni e con le azioni da esso ritenute più opportune. Le penalità addebitate verranno trattenute dall’importo mensile del canone e saranno applicate come segue:
1. il Comune, rilevate le singole inadempienze, con apposito rapporto di servizio sottoscritto dal responsabile designato o dagli agenti di polizia preposti a titolo risarcitorio rilevare l’inadempienza e previa corredato da documentazione anche fotografica, ne darà comunicazione scrittaall’ Appaltatore, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di leggeentro ventiquattro ore dall’inadempienza rilavata, esclusi i giorni festivi, in quel caso entro 24 ore dalle festività, con nota scritta trasmessa via Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o altra PEC istituzionale.
2. In particolareL’Appaltatore, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza entro ventiquattro ore dalla comunicazione di cui all’artsopra, potrà fornire le proprie controdeduzioni giustificative scritte, sempre via mail certificata o con apposita corrispondenza a mano, direttamente al protocollo;
3. 103 del D.LgsTrascorso detto termine, senza che l’ Appaltatore abbia fornito le giustificazioni, o che le stesse siano ritenute insufficienti a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante si procederà ad applicare le penali mediante adozione di apposito provvedimento espresso, che verrà comunicato negli stessi modi via PEC;
4. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificatoLa somma corrispondente alle sanzioni applicate, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatosarà trattenuta sulla fattura mensile di riferimento o su quella successiva o rivalendosi della cauzione definitiva.
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Samples: Public Procurement Contract
Penalità. In caso d’inadempienza agli L’ASL 8 si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso le sedi in cui si svolge il servizio al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari cui alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzapresente procedura. In caso di recidiva inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR le sanzioni saranno raddoppiateinadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non superiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Amministrazione contraente ritiene di disattenderle e di applicare comunque la penale. Si fa presente che l’accettazione del servizio oggetto del presente appalto, da parte dei funzionari ASL 8 competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a inadempienze non potute rilevare all’atto dell’esecuzione del servizio. L’aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente Capitolato in caso di inadempimento e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dovute. Le suddette sanzioni penali che verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche sono indicate di seguito: • esecuzione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle pattuite e/o mancata esecuzione delle prestazioni: perdita del relativo compenso. L’effettiva qualità viene accertata in esito a un procedimento in contradditorio tra la ASL 8 e l’aggiudicatario; • mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e degli obblighi di legge nei confronti del personale. Prima infrazione € 1.000,00 per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessasingolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile; • inadempienze diverse da quelle sopra citate, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento quali modifiche non concordate, spostamento di orari, mancata informazione, scorrettezza del personale, inosservanza delle mansioniprescrizioni esecutive, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, altre analoghe o similari da € 250,00 a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge€ 1.000,00 in relazione all’entità delle inadempienze. In particolarecaso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% l’ASL 8 potrà rivalersi sulla cauzione disponibile, ovvero sull’importo delle fatture in attesa di raccolta differenziataliquidazione. Nei casi di grave recidiva, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva l’ASL 8 ha inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel risolvere il contratto. Fermo restando quanto disposto dai paragrafi precedenti, in caso in cui l'I.A. non abbia ottemperatodi mancata esecuzione dei servizi previsti o di parte di essi, la ASL 8 può provvedervi d’ufficio, ricorrendo a terzi, e ciò a tutto carico dell’aggiudicatario, fatto salvo diritto al termine del secondo anno dell'appaltorisarcimento dell’eventuale maggior danno subito ed all’applicazione della penalità. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione della penale avverrà mediante emissione di nota di credito, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di garada imputare sui pagamenti periodici, si procederào anche mediante escussione parziale o totale della garanzia fidejussoria definitiva, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoche dovrà essere reintegrata dall’aggiudicatario.
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Samples: Service Agreement
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare tutte le piante martellate; per lo svolgimento del servizio ogni pianta non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) L oltre al lavoro per la selezione valore del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione legname ricavabile valutato al prezzo delle misure normali. • Per ogni ceppaia a cui casualmente sia stata tolta o resa invisibile l'impronta del martello forestale l'aggiudicatario pagherà, in danno del contratto; ‐il reiterarsi sede di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo collaudo, una penale di ovviare L purché il fatto venga tempestivamente comunicato al disservizio rilevato Proprietario che provvederà agli opportuni accertamenti al fine di conteggiare il numero delle ceppaie danneggiate nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello verbale di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzacollaudo. In caso contrario si riterrà come pianta tagliata non martellata. • Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di recidiva le sanzioni saranno raddoppiatecui alla tabella annessa alle PP. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche di Massima e di P. F., per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessapiante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, nonché per lo scorretto comportamento verso quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. • In caso di violazione del primo comma dell’art. 11 l’aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il pubblico triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali. • Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all’articolo n. 18 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di L per indisciplina nello svolgimento delle mansioniogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, purché debitamente documentate. Per senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure, l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, pagamento della penale di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatopresente comma.
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Samples: Capitolato Tecnico Per La Utilizzazione Del Patrimonio Boschivo
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate La S.A. a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, applicherà sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che di norma comportano l’applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: ♦ mancato rispetto delle procedure di autocontrollo; ♦ mancata consegna di pasti interi o parte di pasti; ♦ grammature diverse da quelle prescritte dalle tabelle dietetiche; ♦ prodotti non svolto aumentato conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituiti; ♦ presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti; ♦ mancata consegna o errata preparazione delle diete speciali; ♦ personale inferiore ai parametri stabiliti; ♦ pulizia dei locali di competenza della ditta non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente; ♦ carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; ♦ mancato adempimento degli interventi manutentivi previsti dal presente capitolato; ♦ mancato rispetto orari di consegna e somministrazione dei pasti; ♦ inadeguatezza attrezzature, contenitori e automezzi; ♦ mancata risoluzione di non conformità e riproporsi di queste nel tempo. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicate in tali casi sanzioni da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo 250,00 ad un massimo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per 10 % annuo contrattuale, rapportate alla gravità dell’inadempienza. Conformemente all’enunciato principio della progressione, la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti seconda penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà comminata alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza per una medesima inadempienza commessa anche in una utenza diversa dalla precedente potrà essere di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi importo doppio, la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti terza triplo e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatovia.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo Per ogni giorno di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre ritardo rispetto al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, termine di cui al precedente artall’art. 157, l’Ente detrarràin riferimento a ciascun ordinativo mensile di ciascuna azienda, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi sarà addebitato all’Appaltatore il costo giornaliero dei buoni pasto di leggetutti i dipendenti della società cui i buoni non sono stati consegnati nel termine previsto. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al il ritardo dovesse raggiungere i 7 giorni dal termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 7, la società potrà dichiarare risolto il contratto in danno dell’Appaltatore per inadempimento. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dall’ufficio competente all’Appaltatore, che dovrà comunicare le proprie contro deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette contro deduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio del D.Lgssuddetto settore, saranno definitivamente applicate. 50/2016 La Società potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore, a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’Appaltatore non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le società. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l’Appaltatore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione dell’errata consegna, senza costi aggiuntivi per SO.GE.M.I S.P.A.. Restano a carico l’Appaltatore tutti gli oneri e s.m.i ed all'aggiudicazione le conseguenze derivanti dalla risoluzione per inadempimento contrattuale. Qualora, nel corso dell’appalto, all’Appaltatore fossero revocate o annullate le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del servizio al secondo classificatocontratto, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria ovvero non risultassero più adeguate alle medesimi condizioni e modalità prescrizioni di legge, le società procederanno alla risoluzione immediata del primo classificatocontratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.
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Samples: Contratto Di Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiL’Aggiudicatario, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizionell’esecuzione dei servizi derivanti dal presente Capitolato, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice avrà l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e comunque non oltre di regolamenti concernenti il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzaservizio stesso. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiateriscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni del presente Capitolato, (ivi inclusi quelli contenuti nell’offerta presentata), l’Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, o fax o pec. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessaL’Aggiudicatario, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, entro 15 giorni consecutivi dalla data della contestazione di cui al precedente artsopra (o entro le 24 ore successive nei casi di elevata gravità), deve produrre le proprie controdeduzioni. 15Nel caso di mancate osservazioni dell’Aggiudicatario, l’Ente detrarràl’A.C. notifica la penale applicata entro 30 giorni consecutivi dalla data della contestazione. L’Amministrazione Comunale entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento delle controdeduzioni, qualora non le ritenga fondate, provvede a titolo risarcitorio comunicare la penale applicata. La stessa non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e previa comunicazione scrittanon abbia provocato alcuna conseguenza, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di leggepotrà essere comminata una semplice ammonizione. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza previstaL’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad eliminare gli inconvenienti contestati. Qualora ciò non avvenga, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appaltoordinare e fare eseguire d’ufficio, a tutti spese del prestatore di servizi, gli obblighi assunti con l'offerta tecnica interventi previsti e quella migliorativa presentata non effettuati o effettuati in sede maniera insoddisfacente. L'Amministrazione Comunale, a tutela dell’esatta e puntuale osservanza di garaquanto contenuto nel presente Capitolato, e secondo la tipologia di inadempienze che solo a titolo meramente esemplificativo qui di seguito si riportano, si procederàriserva di applicare le seguenti penalità: • Euro 1.000,00 (mille) Utilizzo del materiale igienico sanitario non conforme alla vigente normativa in materia. • da Euro 200,00 (duecento) a Euro 300,00 (trecento) Mancata consegna dei materiali e dei prodotti necessari presso ogni singolo Servizio Educativo, previa diffida scritta da parte fatto salvo per giustificati motivi. • Euro 1.000,00 (mille) Mancato rispetto delle procedure di autocontrollo previste nel manuale HACCP • Euro 500,00 (cinquecento) Mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Responsabile presente Capitolato (modalità di svolgimento del servizio - personale) • Da Euro 250,00 (duecentocinquanta) a Euro 1.000,00 (mille) Mancato rispetto di uno o più articoli del Capitolato speciale. • Maggiorazione del 25% della spesa sostenuta dall'A.C. per il reintegro di materiali, forniti dall'A.C. al posto dell’Aggiudicatario inadempiente, ai sensi del presente Capitolato. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’A.C. il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nello stesso capitolato ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza . Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati a scomputo dei crediti vantati dall’Aggiudicatario nei confronti dell’A.C. L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale danno. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 103 23 del D.Lgspresente Capitolato inerenti la risoluzione del contratto. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificatoÈ facoltà dell’Amministrazione Comunale invitare la Ditta aggiudicataria, dopo aver verificato per le infrazioni più significative, a risolvere le questioni mediante concordate procedure di conciliazione esclusivamente tra le parti, senza il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoricorso a soggetti terzi con funzione arbitrale. L’Aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni né rifiutarsi di eseguire disposizioni dell’Amministrazione Comunale per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
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Samples: Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiQualora, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda nel corso dell’espletamento del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, si accerti inadempimento da parte della Ditta affidataria, ciò verrà tempestivamente contestato per iscritto. A seguito della suddetta contestazione la Ditta è tenuta a fornire, entro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche solo in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento contestato. L’aggiudicatario, senza esclusione alcuna delle eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal contratto, sarà soggetto a penalità di parteimporto pari a € 200,00 qualora: - trasgredisca agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l’esecuzione; - riveli carenze nell’organizzazione del lavoro producendo disservizi o intralci alle attività svolte negli immobili; - non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e tempi da osservare, nonché all’ordine di quanto stabilito contrattualmente provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all’Ente; - non ripristini il materiale di consumo cartaceo ed i prodotti per l’igiene delle mani; L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento a € 500,00 nel caso di: - interruzione del servizio senza giustificati motivi; - logorio abnorme dei locali interessati dal servizio di pulizia causati da incuria o prolungato utilizzo di prodotti inadeguati; - violazione delle norme vigenti in materia di smaltimento i rifiuti; L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari a € 2.500,00 per ogni persona non svolto aumentato regolarmente assunta in servizio; Al verificarsi del secondo inadempimento accertato per la stessa violazione, con le modalità di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con cui sopra, la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza contestazione per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata. A seguito dell’avvenuta applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, numero tre penali l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere precedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso contratto. L’importo dovuto alla penalità conseguente al verificarsi degli inadempimenti accertati verrà portato in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata detrazione in sede occasione della prima scadenza di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso fatturazione utile successiva all’accertamento dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatorelativi inadempimenti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni dell'appalto e del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo perfetto svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzaservizio. In caso di recidiva inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la sua gravità, la risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale contesta formalmente mediante P.E.C. le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine senza idonee giustificazioni sarà applicata la penale, nella misura di seguito riportata. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta affidataria a mezzo Posta Elettronica Certificata; La Ditta affidataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la Ditta affidataria non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Comune di Arbus (Cod. IPA C_A359) - Prot. Uscita N. 0013857 del 31/07/2014 Salvo più gravi e diverse sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per previste dalle norme di legge e dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, penali di cui al precedente artagli artt. 15145, l’Ente detrarràcomma 3 e 298 del DPR 207/2010. L’importo esatto della penale per ciascun evento da sanzionare è determinata dal RUP entro i limiti previsti dalle norme richiamate tenuto conto della gravità delle inadempienze. Sono sanzionabili, a titolo risarcitorio esemplificativo: - utilizzo di veicolo diverso da quello dichiarato per l’esecuzione del servizio, non preventivamente autorizzato; - mancato rispetto degli orari stabiliti, senza valida giustificazione; - mancato rispetto dei percorsi e previa comunicazione scrittadei punti di fermata concordati; - mancato divieto di trasportare soggetti non autorizzati; - mancata vigilanza del vettore al momento dell’affidamento da parte della scuola o da parte dei genitori; - comportamento pericolo o scorretto del personale addetto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi; - irregolarità sui veicoli adibiti al servizio (documentazione del veicolo scaduta o irregolare, tutte veicolo in cattive condizioni meccaniche e/o di carrozzeria, utilizzo mezzi non adeguati dal punto di vista della sicurezza dei soggetti trasportati) - impiego di mezzi o personale non in regola con le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di leggeprescrizione assicurative, previdenziali, assistenziali. In particolarecaso di violazioni contrattuali gravi quali la tentata frode, la sospensione arbitraria dei servizi, cessazione o fallimento della ditta, reiterate mancanze tali da compromettere il mancato raggiungimento almeno della incidenza buon andamento dei servizi, gravi violazioni agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti del 75% di raccolta differenziatapersonale dipendente, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere procederà alla risoluzione del contratto ed all’incameramento del deposito cauzionale. L'Amministrazione, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per inadempimento il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificato.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva difformità rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione di penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le sanzioni diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento, sulla base del seguente schema: Mancata, parziale o ritardata consegna e installazione dell’attrezzatura entro i termini indicati € 300,00 per ogni giorno di ritardo Mancato, parziale o ritardato collaudo delle attrezzature entro i termini indicati € 300,00 per ogni giorno di ritardo Tempo di intervento previsto per la riparazione dell’apparecchiatura € 50,00 per ogni ora di ritardo Risoluzione degli interventi di manutenzione correttiva previsto nel contratto, per singola apparecchiatura € 300,00 per ogni giorno(o frazione di giorno) di ritardo interventi di manutenzione preventiva su singola apparecchiatura € 200,00 per ogni settimana di ritardo oltre la data prevista/programmata L’ammontare delle penali comunque non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale le Aziende Sanitarie potranno risolvere l’Ordinativo di Fornitura. L’Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell’Azienda Sanitaria interessata alla fornitura, a giustificare l’inadempienza, saranno raddoppiateapplicate al Contraente le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento La richiesta e/o pagamento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, penali di cui al precedente artpresente articolo, non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. 15Dopo il quindicesimo giorno di ritardo previsto per le varie ipotesi sopra descritte le Aziende Sanitarie avranno in ogni caso il diritto di risolvere l’Ordinativo di Fornitura, l’Ente detrarrà, incamerare il deposito cauzionale e porre a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le carico del contraente gli eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatodanni conseguenti.
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Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiL’Ente appaltante, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento tutela della qualità del servizio non svolto aumentato e della sua scrupolosa conformità alle norme di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento legge e contrattuali, si riserva di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di una penale verificata violazione di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da applicata dopo formale contestazione dell'inadempienzaed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore, alla quale l'impresa appaltatrice avrà le quali devono pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Qualora la facoltà violazione riscontrata risulti di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Conformemente all’enunciato principio della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalitàprogressione, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti la seconda penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà comminata alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e se alla scadenza così via. Dopo la comminazione di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione tre sanzioni pecuniarie in un anno scolastico, si riserva la facoltà di procedere potrà addivenire alla risoluzione del contratto contratto. Si riporta di seguito una tipologia di inadempienze, che sicuramente comportano l’applicazione di una sanzione:
1. mancato rispetto delle procedure di autocontrollo;
2. mancata consegna di derrate o parti di pasti;
3. grammature inferiori a quelle prescritte dalle tabelle dietetiche;
4. prodotti non conformi alle tabelle merceologiche o non tempestivamente sostituiti;
5. mancata o errata preparazione delle diete speciali;
6. presenza di corpi estranei nei prodotti;
7. pulizia dei locali di competenza della ditta non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente;
8. carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; Per quanto riguarda le pietanze, le penalità sono previste nelle seguenti misure: - ove l’inadempienza riguardi il primo piatto, il pane e la frutta Euro 200,00 - ove l’inadempienza riguardi il secondo piatto o le diete speciali Euro 300,00 - ove l’inadempienza riguardi l’intero pasto Euro 500,00 Per le inadempienze sopra descritte e per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. quelle non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile espressamente comprese nel precedente elenco ma comunque considerate dall’Amministrazione rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, la misura della sanzione viene discrezionalmente fissata dalla stessa Amministrazione, sulla base dei criteri esplicitati nel presente capitolato. In tal caso, le sanzioni potranno variare da un minimo di Euro 200,00, ad un massimo di Euro 500,00 , rapportate alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i gravità ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoall’estensione dell’inadempienza.
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Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Affidamento Del Servizio Di Refezione Scolastica
Penalità. In Nel caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiin cui, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario e da questi non giustificato, i servizi non vengano espletati in modo conforme alle prescrizioni della normativa in vigore in materia ed a seconda del tipo quanto previsto dal presente capitolato e dalla proposta gestionale presentato in sede di inadempienza ed gara, il Comune applica al Concessionario, dopo aver accertato l'inadempimento, in particolare: ‐ contraddittorio con il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio medesimo e previa comunicazione scritta, tutte le una pena pecuniaria, da un minimo di € 300,00= ad un massimo di € 3.000,00= per ogni violazione contestata, in ragione della gravità della violazione commessa. La valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sull’ammontare della conseguente pena pecuniaria da infliggere al concessionario è demandata direttamente all’Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l’applicazione di penalità, significando che per eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolarealtre tipologie, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziatanon espressamente previste in questa sede, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo si procederà per analogia: • effettuazione del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito in modo non conforme rispetto alle disposizioni del presente capitolato e ai contenuti del progetto gestionale; • carente pulizia dei locali o non eseguita in modo soddisfacente; • ritardo nella sostituzione del personale e nelle comunicazioni preventive al riguardo; • violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro, di trattamento dei dati personali e del segreto d’ufficio; • mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione; • mancato raggiungimento della incidenza rispetto degli adempimenti previsti a carico del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza previstaconcessionario, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, ordine al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta possesso dei requisiti richiesti da parte del Responsabile personale addetto. Il Comune può valersi della fideiussione per il pagamento delle penali. Entro i successivi dieci giorni, la fideiussione deve essere integrata dal Concessionario. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del servizioConcessionario, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento le quali devono pervenire entro 8 giorni dalla data della polizza contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 lieve entità e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificatonon abbia provocato alcuna conseguenza, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatopotrà essere comminata una semplice ammonizione.
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Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal Capitolato e documenti allegati. Ai sensi dell'articolo 113 bis del Dlgs 50/2016, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La penale viene applicata, previa contestazione, dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà di comminare la penale specifica di 250,00 Euro per ogni inadempienza nei seguenti casi: ritardo nella esecuzione delle operazioni programmate; mancata reperibilità del personale dell'Appaltatore; esecuzione di interventi in assenza degli accorgimenti necessari per limitare il disturbo agli utenti; inosservanza delle disposizioni del Capitolato relative alle norme comportamentali del personale; mancato rispetto delle norme di sicurezza La valutazione in ordine alla non corretta esecuzione delle prestazioni, finalizzata all’applicazione delle penali è insindacabile e può considerare, oltre alla qualità tecnica delle prestazioni, anche solo il rispetto delle norme di partesicurezza, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione igiene pubblica e la normativa riguardante i servizi oggetto dell’appalto. L’applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione per ritardata esecuzione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre prestazione non esime l’Appaltatore dall’obbligo di eseguire comunque la prestazione stessa, con le modalità previste dal presente Capitolato e dalle disposizioni impartite. L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di procedere all’esecuzione d’ufficio, parziale o totale, della prestazione, addebitando gli oneri relativi all’Appaltatore. La scelta del soggetto che deve provvedere all’esecuzione della prestazione in sostituzione dell’Appaltatore è riservata al lavoro per Committente e la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti relativa spesa non autorizzati applicazione è sindacabile da parte dell’Appaltatore. L'applicazione della sanzione penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno la stipula del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalitàpenali possono essere applicate anche contemporaneamente, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatricesommandosi. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In Nel caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiateviolazione dello stesso genere, ripetuta nell’arco di un mese, l’importo della penale è raddoppiato. Le suddette sanzioni verranno inoltre penali vengono applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessamediante trattenuta sul pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. La penale può essere comminata in modo reiterato, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentatefintanto che permane la situazione di inadempienza/inosservanza. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa Il Responsabile Unico del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione Procedimento si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto non considerare inadempienze sanzionabili le inosservanze di lieve entità, purché non siano sistematiche. Il Committente può anche rivalersi sulla cauzione definitiva, salvo l’obbligo per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede l'Appaltatore di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoreintegrare l’importo originario.
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Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi Qualora, nell’ambito dei controlli di processo e dell’attività del Fornitore, si riscontrino inosservanze delle obbligazioni contrattuali assuntie/o adempimenti non puntuali delle stesse, l’Ente potrà Il Committente si riserva di applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo una sanzione pecuniaria, secondo la procedura di inadempienza ed in particolareseguito descritta: ‐ il mancato servizioCommittente contesta formalmente per iscritto al Fornitore, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a sette (euro mille7) oltre al lavoro giorni per la selezione presentazione di controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine il Committente valuterà insindacabilmente se vi sia stata la violazione, comunicando l’esito per iscritto al Fornitore. Per ogni ritardo o difformità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali che hanno, comunque, carattere non esaustivo.
a) Ritardata ricezione del rifiutomateriale - tale penale sarà applicata anche nel caso di ricezione parziale del materiale richiesto in uno stesso ordine: 15,00 € per ogni giorno di ritardo sino al 20° giorno; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi 30,00 € dal 21° giorno per ogni giorno di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PECritardo. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione penali verranno applicate in funzione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, tipologia dell’ordine a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla partire dalla data di scadenza previstaprevista per la consegna del materiale, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi come riportato nella bolla di consegna o altro documento di trasporto.
b) Materiali prodotti da case diverse da quelle richieste dal Committente e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi autorizzate: si Resta ferma, in ogni caso, la percentuale suddetta l’Amministrazione risarcibilità dell’ulteriore danno subito dal Committente. Dopo n. 3 inadempienze il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso e successivamente indire una nuova procedura oppure rivolgersi all’impresa seconda classificata addebitando in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza entrambi i casi all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui all’artal presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 103 Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del D.LgsCommittente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione Sono fatte salve le ragioni del servizio al secondo classificatoFornitore per cause dovute a forza maggiore, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoqualora accertate come tali dal RUP, non dipendenti dalla propria volontà, ovvero per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. In L’impresa appaltatrice, in caso d’inadempienza agli di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo oltre all’obbligo di inadempienza ed in particolare: ‐ ovviare, entro il mancato serviziotermine stabilito dal Comune, anche solo alla infrazione contestatale, è tenuta al pagamento di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione multe disciplinari. L’applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione multa disciplinare sarà preceduta da formale regolare contestazione dell'inadempienza, dell’inadempienza alla quale l'impresa appaltatrice l’appaltatore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PECstessa. Spetta quindi alla G.C., tenuto conto delle possibili controdeduzioni formulate dalla ditta appaltatrice, stabilire la mi- sura della penalità. Il conseguente provvedimento è inappellabile ed immediatamente esecutorio per espressa volontà delle parti con- traenti che, fin da ora per allora, si intende reciprocamente data ed accettata. Il Comune procederà all’incasso della penalità mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale verrà assunto il provvedimento del Sindaco. L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni con- trattuali verificatesi. Ogni atto e provvedimento del Comune riferibile al contratto di appalto sarà notificato alla ditta in via amministrativa. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate infrazioni ai patti contrattuali da accertarsi nei modi indicati nel presente articolo faranno incorrere l’appaltatore nelle seguenti penalità:
a) Xxxxxxxxx - X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - 2 per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo costo giorna- liero);
b) Xxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx - X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - 2 per mille per ogni giorno di pagamento in scadenza. In mancato servizio (rapportato al costo giornaliero);
c) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx- X.xx Xxxxxx Xxxxxxx - 2 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al costo giornaliero);
d) Locali Sala Conferenza - Centro Polifunzionale - 2 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al costo giornaliero);
e) Xxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx) - 0 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al co- sto giornaliero); Nel caso di recidiva nel periodo di un mese le sanzioni penalità saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessaIl perdurare del disservizio, nonché per lo scorretto comportamento verso qualora la penale raggiunga il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% valore contrattuale, fatti salvi i casi di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà forza mag- giore non dipendenti né imputabili alla ditta affidataria appaltatrice, comporterà la risoluzione automatica del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatocontratto.
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Samples: Service Agreement
Penalità. L’Aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penale, che verrà determinata dal Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali, in base ai seguenti livelli:
a) € 200,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: ritardo nella consegna di documentazione richiesta, attivazione di interventi ammissibili ma non preventivamente concordati con il Comune di Lissone);
b) € 500,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: mancata sostituzione del personale, mancata comunicazione assenze del personale, utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al Comune di Lissone, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata del programma delle attività, mancata presentazione delle relazioni nei tempi previsti);
c) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno senza giustificato motivo, inadempimento totale dei compiti e delle azioni stabilite dal programma, comportamento gravemente scorretto o offensivo nei confronti degli altri operatori o degli utenti). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà essere preceduta da formale regolare contestazione dell'inadempienzadell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale l'impresa la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni controdeduzioni entro cinque e non oltre 10 giorni dalla notifica dal ricevimento della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzacontestazione. In caso di recidiva mancata risposta, o nel caso in cui le sanzioni saranno raddoppiategiustificazioni presentate dall’Aggiudicataria siano ritenute insufficienti, il Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessaL’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentatea insindacabile giudizio del Comune di Lissone. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo Qualora ricorrano gli estremi di raccolta differenziata, gravità di cui al precedente successivo Art. 26 - “Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa 1456 del mancato raggiungimento degli obiettivi Codice Civile. Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di legge. In particolaretre penali annuali, il mancato raggiungimento almeno della incidenza contratto potrà essere risolto dal Comune di Lissone, ai sensi del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo successivo Art. 26 - “Risoluzione del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatocontratto”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Penalità. In Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta aggiudicataria, il Responsabile del Settore Amministrativo, su proposta del RCC/DEC e/o di altri soggetti competenti ai controlli previsti per legge e/o determinati dal presente Capitolato, procede alla contestazione diretta al Responsabile della Ditta. Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere controdedotte entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di partegravi violazioni, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento sospendere immediatamente il servizio. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento Settore Amministrativo provvederà all’irrogazione delle sanzioni sulla base di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatricesotto riportato. L'ammontare delle sanzioni penali sarà trattenuto sul primo rateo determinato di pagamento volta in scadenza. In caso volta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessarisolvere il contratto, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico indicativamente come segue nei seguenti casi : ▪ inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo clausole contrattuali; ▪ carenze nell'organizzazione del servizio; ▪ mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto presentato in sede di raccolta differenziata, gara; ▪ mancata o inadeguata attuazione di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi quanto previsto nel progetto di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo organizzazione del servizio prestato relativo presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito sostituzione del mancato raggiungimento della incidenza personale assente, al piano di formazione del 75% personale; ▪ ritardi nelle sostituzioni di raccolta differenziata alla data personale; ▪ non corrispondenza delle attività in atto al programma didattico – pedagogico; ▪ violazione di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria norme igienico – sanitarie e di sicurezza; ▪ violazioni diverse alle norme del servizio altri sei mesi presente Capitolato e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; ▪ inosservanza degli standard gestionali previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere applicare le seguenti sanzioni: - fino a € 1.000,00 per ogni violazione di quanto stabilito dai menù e dalle tabelle dietetiche; - fino a € 1.000,00 per ogni infrazione riguardante la grammatura prevista dalle tabelle dietetiche; - fino a € 3.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; - fino a € 5.000,00 per ogni violazione delle norme igienico-sanitarie riferite alla conservazione degli alimenti somministrati; - fino a € 5.000,00 per ogni violazione delle modalità di preparazione e distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; - fino a € 5.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene. In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare penalità previa diffida al Concessionario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 (tre) giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto per inadempimento contrattuale; Nel contratto. Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso in cui l'I.A. il Concessionario dimostri la causa di forza maggiore non abbia ottemperatoimputa bile o riconducibile al Concessionario stesso. Non sono considerate cause di forza maggiore eventi quali: scioperi, al termine agitazioni sindacali e meteorologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali). Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede ripetersi di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, alla risoluzione in danno del il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto con incameramento avvalendosi della polizza facoltà ivi prevista. Si intende per infrazione di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione particolare gravità l’infrazione che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio al secondo classificatoe che comporti l’applicazione di una penale pari o superiore a € 2.500,00. Il Responsabile del Settore Amministrativo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti su proposta del Direttore dell'esecuzione, valutate la natura e così via scorrendo la graduatoria gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla Ditta aggiudicataria, potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia stato accertato che l'inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, non abbia comportato danni all'Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio. Le sanzioni economiche saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte della Ditta aggiudicataria di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatopenalità irrogate.
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Samples: Concession Agreement
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiQualora siano accertati fatti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme, regolamenti o del presente Capitolato che possano condurre a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato serviziodisservizio o, anche solo di partequalora si accertino anomalie sulla qualità o sulla quantità dei servizi erogati, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibilel’Azienda “Agro solidale”, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione quantificazione e richiesta di risarcimento del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. danno, procederà all’applicazione di penalità dopo aver comunicato formale contestazione alla ditta, che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito. Premesso che l'applicazione delle penali non abbia ottemperatoesclude il diritto dell’Azienda Consortile “Agro solidale” a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al termine verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del secondo anno dell'appaltoservizio, a obblighi tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di garaofferta, si procederàsaranno applicate, previa diffida scritta da parte contestazione, penali nella seguente misura:
a. reiterati ritardi o uscite anticipate del Responsabile personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 per ogni violazione;
b. mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
c. mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall’offerta tecnica di gara: € 500,00 per ogni infrazione;
d. impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 500,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
e. mancata sostituzione di operatore richiesta dall’Azienda per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
f. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell’utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 500,00 per ciascuna violazione;
g. mancata presentazione della documentazione relativa all’attività svolta, alla risoluzione scadenza fissata e/o concordata: € 500,00;
h. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;
i. per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 500,00;
j. per ogni mancato intervento di manutenzione ordinaria di tutta la struttura e delle relative pertinenze, degli impianti, degli arredi, dei sanitari,degli elettrodomestici, dei vetri, delle serrature, delle apparecchiature per l’illuminazione: € 500,00;
k. presenza in danno del contratto con incameramento struttura di attrezzature, materiali di consumo e/o giochi non conformi alla normativa di settore nazionale e comunitaria vigente e futura: da € 500,00 a 1.500,00 a seconda della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificato.rilevanza dell’infrazione;
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In Nel caso d’inadempienza in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo penali come di inadempienza ed seguito esplicitato:
1. penale pecuniaria forfettaria € 1.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze: - mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro; - mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale; - utilizzo di personale non in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo possesso della richiesta qualifica professionale; - mancata realizzazione delle iniziative previste nell’offerta tecnica in sede di parte, gara; - violazione della normativa sulla privacy di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di cui al D.Lgs. 196/2003;
2. penale pecuniaria forfettaria € 500,00 (euro cinquecento) per ciascuna delle seguenti inadempienze: - mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi previsti dal presente capitolato, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati; ‐il mancato adempimento - pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di quanto ordinato dall’ente cui al presente capitolato; - mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a mezzo verificare i requisiti; - ripetuta mancata applicazione del suo responsabile con applicazione di programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario programmato;
3. La sostituzione del personale deve avvenire entro 7 giorni superati i quali si applica una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione 100,00 per ogni giorno in più di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per assenza dal servizio. L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello 3 (tre) giorni dalla data di contestazione dell'infrazionericevimento della comunicazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi esigere la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperatol’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica gravi e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, alla oltre che nei seguenti casi:
a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l’Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
d) cessione dell’azienda, in tutto o in parte, e cessazione dell’attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’aggiudicatario;
e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l’adeguata esecuzione dei servizi;
f) cessione totale o parziale del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
g) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dalla Direzione del PLUS. La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. In tale caso la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio (art. 32 X.X. 000 del 25.05.1895) in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio all’aggiudicatario, senza pregiudicare il diritto dell’Amministrazione al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso risarcimento dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatomaggiori danni subiti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiL’Aggiudicataria, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità da E. 50,00 sino a E. 500,00 – a seconda della gravità dell’infrazione - qualora: ➢ Si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato; ➢ Assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi; ➢ Non fornisca tutte le prestazioni convenute; ➢ Esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del tipo concorrente; ➢ Effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo invito al miglioramento e all'eliminazione di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento difetti o imperfezioni del servizio non svolto aumentato ottemperi o ottemperi in ritardo; ➢ Impieghi personale di € 500,00 (euro cinquecento) accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; ‐il ➢ Esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati; ➢ Non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del dirigente responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l’aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura sopra indicata. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all’eventuale recidiva. Il Comune si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente o incompleto o trascurato servizio a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre spese dell’appaltatore. Si procederà al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione recupero della penalità, da notificarsi delle spese ed eventuali danni, mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta ritenuta diretta da parte del Responsabile Comune sul corrispettivo del servizio, alla risoluzione mese nel quale sarà assunto il provvedimento o in danno del contratto mancanza sulla cauzione definitiva con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatosemplice atto amministrativo.
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Samples: Capitolato D’oneri
Penalità. In caso d’inadempienza La fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di leggecontrattuali. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del 75% Verbale di raccolta differenziataInstallazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di procedere applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con xxxxxxx.Xx tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 100,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione del contratto delle non conformità. • Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto. In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per inadempimento contrattuale; ogni operatore. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte del Responsabile del serviziodei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in danno del tempi superiori a quelli indicati negli articoli precedenti. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con incameramento della polizza . Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei Kit e dei materiali di consumo, nel caso in cui all’artil ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. 103 del D.LgsAi sensi dell’articolo 113 bis comma 2, l'entità delle penali legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il possesso dei requisiti e così via scorrendo diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatofacoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiIl servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed eseguirlo con ritardo o effettuarlo in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di maniera difforme da quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenzaed accordato. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessamancata rispondenza del servizio ai requisiti richiesti, l’Amministrazione procederà ad assegnarlo, a propria discrezione, ad altra ditta addebitando il maggior costo, nonché le relative penali, alla ditta aggiudicataria per lo scorretto comportamento verso il pubblico periodo rimanente rispetto alla naturale scadenza del contratto. In tal caso fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere all’Azienda ULSS, saranno inoltre poste a totale carico dell’impresa tutte le spese sostenute per indisciplina nello svolgimento ispezioni, controlli e perizie ritenute necessarie anche con l’ausilio di personale non dipendente. L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Azienda ULSS non implicherà alcuna responsabilità a carico dell’Ente per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’impresa. Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’Azienda ULSS, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale determinata in base alla quantificazione della minor prestazione effettuata e comunque, fino ad un massimo del 10% del valore complessivo del contratto, oltre il quale potrà essere applicata la clausola risolutiva espressa del contratto. La contestazione potrà riguardare: • mancata effettuazione del servizio; • rifiuto di adempiere a quanto stabilito nel presente capitolato; • messa in atto da parte degli operatori della ditta di modalità e metodologie diverse, per l’attuazione del progetto riabilitativo individuale dei pazienti, rispetto alle indicazioni del Responsabile della struttura individuato dal Dipartimento di Salute Mentale; • mancata collaborazione degli operatori della ditta con il Dipartimento di Salute Mentale. Inoltre: • nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venire meno la fiducia nella puntualità e precisione delle mansionisuccessive prestazioni; • qualora il servizio non risultasse, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziatacomunque, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione completo gradimento dell’Amministrazione per cause motivate; l’Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di procedere risolvere il contratto con la ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera raccomandata A.R., e di rivolgersi ad altre ditta, ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. In tal caso, questa Amministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla risoluzione Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali per esecuzione non conforme per quantità e/o qualità del contratto per inadempimento contrattuale; servizio, vengono di seguito elencate. • Nel caso in cui l'I.A. venisse messo a disposizione personale in qualità e quantità inferiore a quanto stabilito, la penale sarà di € 80,00 per ogni giorno di mancato rispetto dei termini previsti e per ogni struttura interessata; • In caso di mancato inizio del servizio nella data stabilita, la penale sarà di € 500,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni struttura interessata; • In caso di mancata manutenzione, secondo i termini previsti nell’art. 9 del presente capitolato, la penale sarà di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni struttura interessata. L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non abbia ottemperatofossero sufficienti, al termine sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; • in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente dal presente capitolato La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui all’artal presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione del servizio al secondo classificatoad altre imprese, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c.). L’Azienda ULSS si riserva di addebitare i maggiori costi anche qualora per sopperire alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoinadempienza usufruisca di proprio personale e/o di contratti già in essere.
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Samples: Service Agreement
Penalità. In caso d’inadempienza Qualora, in seguito a verifiche e/o controlli – cui l'appaltatore deve sempre e comunque assicurare ogni possibile e sollecita collaborazione - l'Amministrazione riscontrasse inadempienze o difformità dell'appaltatore rispetto alle prescrizioni del presente capitolato ed agli obblighi contrattuali assuntiprevisti dal contratto, l’Ente l'Amministrazione si riserva di far pervenire all’aggiudicatario eventuali contestazioni per iscritto; in relazione ad esse l’aggiudicatario è tenuto a fornire controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione; trascorso senza riscontro tale termine o qualora le controdeduzioni non fossero ritenute valide, l’Amministrazione Comunale procederà ad applicare le sanzioni più sotto specificate. L’Amministrazione Comunale potrà comunque impartire all’aggiudicatario eventuali prescrizioni cui esso dovrà uniformarsi entro 15 giorni dalla data della ricezione od in termine più breve qualora ciò fosse ritenuto necessario dalla Amministrazione comunale; l’aggiudicatario, entro il termine assegnato, potrà presentare controdeduzioni che interromperanno la decorrenza del termine sino a nuova comunicazione della Amministrazione comunale. Qualsiasi controversia può essere definita preliminarmente in via amministrativa, mediante transazione od accordo bonario, ai sensi della vigente normativa sui contratti; nel caso non si raggiunga l’accordo, le controversie saranno deferite al giudice presso il competente Foro di Genova. L’Amministrazione Comunale si riserva di applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate le seguenti penalità: - €. 500,00: penalità per violazioni ritenute dalla Amministrazione comunale di minore gravità - € 1.000,00: penalità per violazioni ritenute dalla Amministrazione comunale di maggiore gravità Le penalità saranno applicate per ogni singola contestazione, indipendentemente dal numero di infrazioni rilevate contemporaneamente. Dopo aver applicato n. 3 penalità per la stessa violazione nell’arco del periodo di vigenza contrattuale, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a seconda mezzo raccomandata A.R. o pec, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale con indennizzo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori eventuali danni. Nel caso di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei servizi, l’Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà assegnarli ad altri soggetti, addebitando all’Aggiudicatario stesso le maggiori spese sostenute, riservandosi la possibilità di applicare ulteriori penalità. Il recupero delle penalità applicate da parte dell’Amministrazione Comunale potrà avvenire sia con trattenuta della somma direttamente dal corrispettivo mensile dovuto all'aggiudicatario che mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell’appaltatore, a pena di risoluzione del tipo contratto. L’applicazione delle penali non pregiudica comunque l’applicazione delle norme di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato serviziorisoluzione contrattuale, anche solo di parteprima della scadenza, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare qualora se ne ravvisassero gli estremi. L’Amministrazione Comunale potrà comunque procedere nei confronti dell’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio il ristoro dei danni sofferti rivalendosi tramite l’incameramento della cauzione e, ove ciò non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta bastasse, agendo per il risarcimento dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatodanni subiti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. In L’A.C. a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare le sanzioni come previsto dall’art. 145 del D.P.R. N° 207/2010 e s.m. e i. in ogni caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, verificata violazione di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa previsto nel presente capitolato, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Si riporta di seguito, a semplice titolo esemplificativo, una casistica di inadempienze che l’Ente dovrà affrontare di norma comportano l’applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: - mancato rispetto delle procedure di autocontrollo; - mancata fornitura, consegna incompleta, inesatta o non rispondente alle ordinazioni ricevute, nonché ritardi dell’orario di consegna delle forniture; - mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie del locali; - impedimento all'accesso nei locali adibiti allo stoccaggio e conservazione alimenti agli addetti dell’A.C. incaricati del controllo qualità; - prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituiti; - personale inferiore alle unità necessarie per lo svolgimento il buon andamento del servizio e per il rispetto degli orario di distribuzione pasti; - carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di non svolto aumentato conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; - inadeguatezza attrezzature, contenitori e automezzi; - non osservanza da parte del personale di un comportamento decoroso e adeguato all’utenza; - non rispetto degli orari dei turni stabiliti per il consumo dei pasti; - porzionatura non conforme alle grammature stabilite; - iterazione di inadempienze già rilevate, segnalate e sanzionate. Le inadempienze sopra descritte, enunciate a titolo esemplificativo e non esaustivo, non precludono all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicate sanzioni da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale 150,00 ad un massimo di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta 5.000,00 rapportate alla gravità dell’inadempienza. Qualora l'Aggiudicatario ritardasse la fornitura, questa Amministrazione, oltre agli addebiti dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria predetti commi e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice senza l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibiledarne comunicazione, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà facoltà, per dar corso alla regolare erogazione del servizio, di procedere alla risoluzione del contratto acquistare i prodotti immediatamente occorrenti direttamente sul libero mercato, presso un negoziante della zona, anche ad un prezzo superiore a quello contrattuale, con addebito al fornitore di tutte le spese sostenute (a fronte di fattura o scontrino fiscale dettagliato). Qualora la fornitura risultasse, secondo il giudizio delle cuoche responsabili, di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite o, se per inadempimento contrattuale; qualunque altra causa, fosse inaccettabile, l'I.A. è tenuto a ritirarla, a sue spese, con preciso obbligo di fornire immediatamente il genere corrispondente, della qualità stabilita e nella quantità richiesta. Qualora fosse impossibile sostituirla immediatamente senza creare disagi, l'A.C. provvederà alle forniture con mezzi propri, addebitando l'intero costo all'I.A.. Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appaltola merce risultasse, a tutti gli obblighi assunti seguito di controlli effettuati dagli organi competenti (A.S.L, laboratori Individuati dall'Ente affidatario, etc.), igienicamente non accettabile o con l'offerta tecnica evidenti alterazioni, indipendentemente dall'adozione di provvedimenti amministrativi o penali in merito, sarà applicata una penalità di € 500,00, fatto salvo il diritto di rivalersi dei maggiori danni derivanti da tale inadempienza eventualmente mediante l'incameramento della cauzione di cui all'art. 51. Conformemente all’enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per una medesima inadempienza commessa potrà essere di importo doppio, la terza triplo e quella migliorativa presentata in sede così via. Dopo la comminazione di gara5 sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, potrà addivenire alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatocontratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntidi inadempienze o non conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo l’Amministrazione Comunale farà pervenire per iscritto all’Impresa aggiudicataria eventuali osservazioni e contestazioni rilevate dagli organi di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo controllo. L’Impresa aggiudicataria avrà facoltà di parte, presentare le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dalla data di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento ricezione della contestazione. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio non svolto aumentato o di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione appalto, l’Impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidività, fatta salva la risoluzione del contratto in base al successivo Articolo 51 del presente Capitolato speciale di € 300,00 ( euro trecentoappalto. L’Amministrazione Comunale a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le seguenti penalità: - Euro 250,00 per ogni ritardo nella consegna dei pasti oltre a 15 minuti dall’orario previsto - Euro 250,00 per ogni caso di mancato rispetto non giustificato dell’orario di inizio del pasto - Euro 250,00 per ogni caso di mancata corrispondenza delle temperature di conservazione dei pasti a quanto previsto dalla normativa vigente - Euro 250,00 per ogni caso di mancata conservazione del Pasto Test - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto dell’organico minimo giornaliero e/o delle qualifiche previste per il servizio - Euro 500,00 per ogni caso di mancato preavviso nel caso di scioperi o di altri eventi atti ad impedire la preparazione e/o distribuzione di pasti - Euro 500,00 per l’esecuzione di menu non corrispondenti a quelli concordati con l’Amministrazione Comunale senza preavviso, oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 500,00 per ogni caso di non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati, oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 500,00 per ogni dieta non correttamente preparata o non personalizzata - Euro 500,00 per ogni caso di utilizzo o distribuzione di alimenti non conformi alle tabelle merceologiche riportate nel presente Capitolato speciale di appalto - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature indicate nelle tabelle dietetiche riportate nel presente Capitolato speciale di appalto (verificato su almeno 10 pesate della preparazione pronta per il servizio o in lavorazione); ‐la , oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro e/o per la selezione mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle “Buone Norme di Produzione”, delle modalità operative riportate nel presente Capitolato speciale di appalto e/o delle norme igienico sanitarie - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto del rifiuto; ‐il conferimento piano di sanificazione o per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione con la frequenza prevista - Euro 500,00 per ogni analisi microbiologica o chimico-fisica su derrate, semilavorati o pasti pronti o su superfici di lavorazione risultata non conforme ai limiti previsti dal presente Capitolato speciale di appalto - Euro 500,00 per ogni rinvenimento di corpi estranei o infestanti nei pasti distribuiti - Euro 500,00 per ogni caso di mancato utilizzo dei rifiuti prodotti da agricoltura biologica, tipici e tradizionali, a denominazione protetta o del Mercato Equo e Solidale previsti dall’Articolo 32 del presente Capitolato speciale di appalto, oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 1.000,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme sul personale o per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi - Euro 1.000,00 per ogni caso di mancata consegna dei pasti o di materiale a perdere - Euro 1.000,00 per ogni rilevamento di non conformità relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature - Euro 1.000,00 per ogni caso di rinvenimento di prodotti scaduti o in stato di conservazione non idoneo nelle cucine o nei locali oggetto del presente Capitolato speciale di appalto - Euro 1.000,00 per ogni caso di grave e duratura carenza di igiene nei centri di produzione pasti e nei terminali di distribuzione In caso di mancata esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad impianti non autorizzati applicazione altra Impresa, addebitando il maggior costo all’Impresa aggiudicataria, nei confronti della sanzione con incameramento quale verrà applicata anche una penale di Euro 1.000,00. L’applicazione della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà penalità dovrà essere preceduta da formale regolare contestazione dell'inadempienza, dell’inadempienza alla quale l'impresa appaltatrice l’Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica le sue osservazioni. Il provvedimento di applicazione delle penalità è assunto dal Responsabile interessato. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile. Il totale delle penali annue non potrà comunque superare il 10% del totale del contratto. L’importo della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni penale sarà trattenuto sul primo rateo dall’Amministrazione Comunale sull’importo totale delle fatture da liquidare del mese nel quale è assunto il provvedimento. Nel caso si renda necessario a tale scopo l’emissione di pagamento in scadenza. In caso apposite note di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico accredito e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza previstal’Impresa aggiudicataria non provveda nonostante ciò gli sia stato richiesto, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la Comunale ha facoltà di procedere sospendere i pagamenti di una o più fatture nella misura necessaria a coprire l’importo della penale. Nel caso in cui tale procedura non risulti possibile, la penale verrà trattenuta rivalendosi sulla cauzione. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatofornitore.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. Argentea procederà all'applicazione delle penali contenute nel testo del presente Regolamento e nell’Allegato C. Le sanzioni pecuniarie verranno assunte direttamente nei confronti dell'Organizzazione. Argentea dovrà inoltrare entro trenta giorni dal momento dell'evento la contestazione (per contestazioni su base temporale i trenta giorni decorrono dallo scadere del periodo in esame) all’Organizzazione che, a sua volta, avrà trenta giorni di tempo per rispondere. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta ad Argentea alcuna risposta o la medesima Argentea non ritenga accettabili, a suo insindacabile giudizio, le ragioni addotte dall'Organizzazione a giustificazione del suo operato, si provvederà nei seguenti termini:
a) sospensione temporanea o esclusione definitiva dal servizio di una Officina intimata da Argentea, a mezzo telefax, all'Organizzazione che fornirà riscontro entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione con le medesime modalità. In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assuntiogni caso, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice trascorso il termine di 48 ore, Argentea provvederà ad eliminare l'Officina dalla propria Banca Dati;
b) notifica delle pene pecuniarie, contenute nel testo del presente Regolamento e nell’Allegato C. Gli importi dovranno essere versati ad Argentea entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Trascorso tale termine senza che l'Organizzazione abbia provveduto al versamento, la somma verrà escussa dalla fideiussione prestata. E' fatto obbligo di reintegro della fideiussione entro 30 giorni, pena l'esclusione della Organizzazione dal servizio. Se le inadempienze relative al mancato utilizzo del vestiario ad alta visibilità e/o alla mancanza dell’Autorizzazione a manovre rilasciata dalla Concessionaria, sono rilevate dagli Ausiliari della Viabilità, si provvederà, con apposito modulo e secondo le procedure previste dall'accordo AISCAT - Ministero dell'Interno, alla segnalazione alla competente Sottosezione di Polizia Stradale, per le opportune sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione previste dal vigente Codice della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del primo classificatoStrada.
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