Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Per La Gestione Del Servizio Di Trasporto Scolastico
Penalità. La vigilanza Qualora, nel corso dell’espletamento del servizio, si accerti inadempimento da parte della Ditta affidataria, ciò verrà tempestivamente contestato per iscritto. A seguito della suddetta contestazione la Ditta è tenuta a fornire, entro i successivi quindici giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che l’Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l’inadempimento. Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento contestato. L’aggiudicatario, senza esclusione alcuna delle eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal contratto, sarà soggetto a penalità di importo pari a € 200,00 qualora: - trasgredisca agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l’esecuzione; - riveli carenze nell’organizzazione del lavoro producendo disservizi o intralci alle attività svolte negli immobili; - non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare, agli orari e tempi da osservare, nonché all’ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all’Ente; - non ripristini il materiale di consumo cartaceo ed il controllo sul i prodotti per l’igiene delle mani; L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari a € 500,00 nel caso di: - interruzione del servizio avverrà senza giustificati motivi; - logorio abnorme dei locali interessati dal servizio di pulizia causati da incuria o prolungato utilizzo di prodotti inadeguati; - violazione delle norme vigenti in materia di smaltimento i rifiuti; L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità di importo pari a € 2.500,00 per ogni persona non regolarmente assunta in servizio; Al verificarsi del secondo inadempimento accertato per la stessa violazione, con le modalità di cui sopra, la più ampia facoltà penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza contestazione per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata. A seguito dell’avvenuta applicazione di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune numero tre penali l’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà precedere alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo dovuto alla penalità conseguente al verificarsi degli inadempimenti accertati verrà portato in detrazione in occasione della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità prima scadenza di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importofatturazione utile successiva all’accertamento dei relativi inadempimenti.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la più ampia facoltà sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalevalutazione che potrà portare, al fine di verificare il volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto delle clausole, patti e condizioni agli obblighi contrattuali. Il Comune In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alla Ingegneria Clinica del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6. In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione applicare una penale di pari € 500,00 per ogni episodiogiorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11):in tal caso la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto richiesto nel presente capitolato speciale (vedi Art. 14). In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, la Azienda Appaltante si riserva la facoltà di reiterazione applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), la AOUBO si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del medesimo episodio negativoguasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.17. In tal caso, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. • Mancata presentazione delle schede di sicurezza dei prodotti o mancato aggiornamento delle stesse (vedi Art. 15). In tal caso la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500 per ogni scheda non fornita.e/o aggiornata Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, la AOUBO si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il Comune diffiderà l’appaltatore contratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei reagenti e dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzione dell'attività, la AOUBO si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non ripetere il comportamento sanzionatopuò, pena la risoluzione del contrattocontratto per grave inadempimento, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre superare il primo; - effettuazione limite del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto penali previste dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o presente articolo non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con preclude il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo diritto della AOUBO a richiedere il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importomaggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà Qualora, nell’ambito dei controlli di azione processo e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunaledell’attività del Fornitore, al fine di verificare il rispetto si riscontrino inosservanze delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami obbligazioni contrattuali e/o diffideadempimenti non puntuali delle stesse, Il Committente si riserva di applicare una sanzione pecuniaria, secondo la procedura di seguito descritta: € 250,00 il Committente contesta formalmente per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a sette (7) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine il Committente valuterà insindacabilmente se vi sia stata la violazione, comunicando l’esito per iscritto al Fornitore. Per ogni richiamo ritardo o diffida; difformità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali che hanno, comunque, carattere non esaustivo.
a) Ritardata ricezione del materiale - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione tale penale di € 500,00 per ogni episodio. In sarà applicata anche nel caso di reiterazione ricezione parziale del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di materiale richiesto in uno stesso ordine: 15,00 € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordatasino al 20° giorno; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto 30,00 € dal Comune: € 100,00 21° giorno per ogni giorno di ritardo ritardo. Le penali verranno applicate in funzione della tipologia dell’ordine a partire dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con scadenza prevista per la regolarità consegna del serviziomateriale, come riportato nella bolla di consegna o altro documento di trasporto.
b) Materiali prodotti da case diverse da quelle richieste dal Committente e non autorizzate: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con si Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dal Committente. Dopo n. 3 inadempienze il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale Committente si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiteratesuccessivamente indire una nuova procedura oppure rivolgersi all’impresa seconda classificata addebitando in entrambi i casi all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata ALa richiesta e/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità penali di cui sopra al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della terza penalità, è causa di rescissione del contrattomedesima penale. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoFornitore per cause dovute a forza maggiore, qualora accertate come tali dal RUP, non dipendenti dalla propria volontà, ovvero per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Penalità. La vigilanza ed L’impresa appaltatrice, in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, oltre all’obbligo di ovviare, entro il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al termine stabilito dal Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiestaalla infrazione contestatale, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi è tenuta al pagamento di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiteratemulte disciplinari. L’applicazione della penalità multa disciplinare sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’appaltatore avrà la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 cinque giorni dalla notifica della stessa. Spetta quindi alla G.C., tenuto conto delle possibili controdeduzioni formulate dalla ditta appaltatrice, stabilire la mi- sura della penalità. Il conseguente provvedimento è inappellabile ed immediatamente esecutorio per espressa volontà delle parti con- traenti che, fin da ora per allora, si intende reciprocamente data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimentoed accettata. L’importo Il Comune procederà all’incasso della penalità sarà trattenuto mediante ritenuta diretta sul corrispettivo canone del mese nel quale è stato verrà assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatturedel Sindaco. L’applicazione delle della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni verificatesi con- trattuali verificatesi. Ogni atto e provvedimento del Comune riferibile al contratto di appalto sarà notificato alla ditta in via amministrativa. Le infrazioni ai patti contrattuali da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificoaccertarsi nei modi indicati nel presente articolo faranno incorrere l’appaltatore nelle seguenti penalità:
a) Xxxxxxxxx - X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - 2 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al costo giorna- liero);
b) Xxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxx - X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - 2 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al costo giornaliero);
c) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx- X.xx Xxxxxx Xxxxxxx - 2 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al costo giornaliero);
d) Locali Sala Conferenza - Centro Polifunzionale - 2 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al costo giornaliero);
e) Xxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx) - 0 per mille per ogni giorno di mancato servizio (rapportato al co- sto giornaliero); Nel caso di recidiva nel periodo di un mese le penalità saranno raddoppiate. La recidivitàIl perdurare del disservizio, oltre l’applicazione della terza penalitàqualora la penale raggiunga il 10% del valore contrattuale, è causa fatti salvi i casi di rescissione forza mag- giore non dipendenti né imputabili alla ditta appaltatrice, comporterà la risoluzione automatica del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la più ampia facoltà sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalevalutazione che potrà portare, al fine di verificare il volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto delle clausole, patti e condizioni agli obblighi contrattuali. Il Comune In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna, Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.7 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando applicare una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsiritardo, preventivamente concordataoltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, del tipo oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di scuolabus qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con xxxxxxx.Xx tal caso, il costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 100,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non conformità. • Mancanza di corsi di formazione supplementari o autobus richiesto dal Comune: mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto. In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 100,00 200,00 per ogni giorno operatore. • Non rispondenza degli interventi di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune manutenzione con quanto dichiarato in sede di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodiopresentazione dell’offerta. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencatiIn tal caso, l'Amministrazione comunale ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di irrogare penali di importo variabile da un minimo di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 100,00 500,00, oltre ad un massimo di € 1.000,00eventuale risarcimento danni. Inoltre, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati negli articoli precedenti. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il termine massimo contratto . Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna dei Kit e dei materiali di consumo, nel caso in cui il ritardo comportino interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. Ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, l'entità delle penali legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune 10 per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificocento. La recidività, oltre Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione della terza penalità, è causa delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importodegli eventuali maggiori danni. Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dagli ordini relativi ai canoni strumentali le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con Con riferimento ai servizi di cui all'art. 3 lett. A) Centro Unico Prenotazioni, gli stessi dovranno essere garantiti senza soluzione di continuità nei limiti di volume e nel rispetto dell'articolazione organizzativa stabilita, di cui all’Allegato 1) L'eventuale interruzione dei servizi CUP determinata da assenze per malattie, ferie, permessi, maternità, infortunio, ecc., di uno o più operatori di Sanitaservice che pregiudichino la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio funzionalità del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comunedeve essere tempestivamente comunicata al Direttore/Dirigente della Struttura ASL e, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi nel caso di tutti i mezzi debitamente compilatiassenza superiore a mesi due immediatamente ripristinata anche mediante altro operatore con pari o superiore professionalità. In caso mancanza di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, ripristino immediato saranno previste le seguenti penalità: - • mancato riconoscimento del servizio per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo tutta la durata dell'interruzione; • risarcimento eventuale danno derivante all'ASL o a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale terzi in conseguenza del mancato ripristino ed erogazione dei servizi, nella misura massima di € 500,00 per ogni episodiodisservizio rilevato. In caso Con riferimento ai servizi di reiterazione del medesimo episodio negativocui all'art. 3 lett. B) Supporto tecnico/amministrativo, il Comune diffiderà l’appaltatore eventuali gravi ritardi e/o inadempimenti nello svolgimento delle attività sopra riportate causeranno: • l'addebito a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando Sanitaservice delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle sanzioni amministrative civili e/o contabili inflitte da parte delle Autorità preposte all’ASL LE; • l'addebito di una penale dell'importo massimo di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsiirregolarità, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighimancanza rilevata dal Direttore/Dirigente della Struttura ASL preposta e confermata a seguito di contraddittorio tra le parti, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire lo stesso abbia avuto esito negativo per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoSanitaservice.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Servizio
Penalità. La vigilanza ed L’Aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà stesso. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di azione una penale, che verrà determinata dal Settore Famiglia e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione Politiche Sociali e detratta dalla cauzione, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Servizio Sociale comunale, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al fine di verificare il referente del Servizio Sociale comunale, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle clausoleazioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità mancata sostituzione del servizio offerto agli utentipersonale entro 6 giorni lavorativi, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio ad esempio: mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di tutti i mezzi debitamente compilatiuna penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di recidiva della medesima violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione (due violazioni) la penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiteratecorrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità sarà dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata, alla quale la Xxxxx Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria le giustificazioni presentate dall’Aggiudicataria siano ritenute insufficienti, il Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della contestazione superi il termine massimo per il pagamento penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle fattureprestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune di Lissone. L’applicazione delle penalità Qualora ricorrano i suddetti estremi di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre gravità l’applicazione della terza penalitàpenalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, è causa il contratto potrà essere risolto dal Comune di rescissione Lissone, ai sensi del contrattosuccessivo art. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo17.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penalità. La vigilanza ed Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il controllo sul servizio avverrà Comune contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità. In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la più ampia penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio. Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso della durata contrattuale, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di azione risolvere il contratto stipulato con l’impresa, fatto salvo il diritto dell’ente stesso al risarcimento dell’ulteriore danno. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio nelle modalità e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunaletermini indicati dal presente capitolato addebitabile alla responsabilità dell’appaltatore. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per il servizio svolto sino al fine momento della contestazione dell’inadempimento, salvo quanto oggetto di verificare il rispetto contestazione. Il pagamento delle clausole, patti e condizioni contrattualipenalità non libera l’impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale. Il Comune si riserva la facoltà potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni: – in caso di effettuare controlli sulla qualità ritardo nella consegna del veicolo non imputabile alla stazione appaltante, a forza maggiore, a caso fortuito o al fornitore, rispetto ai termini indicati all’articolo “Consegna del veicolo”, l’appaltatore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, alla stazione appaltante una penale pari all’1‰ del valore del contratto relativo al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. – in caso di ritardo non imputabile alla stazione appaltante, a forza maggiore, a caso fortuito o all’appaltatore rispetto alla seconda data di consegna dell’autoveicolo di cui all’articolo “Consegna del veicolo”, l’appaltatore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, alla stazione appaltante una penale pari al 1‰ del valore del contratto relativo al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno. – in caso di mancata prestazione, non imputabile all’amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste soccorso stradale nei termini previsti dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà l’appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando stazione appaltante una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio pari al 1‰ dell’importo contrattuale relativo al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilitoall’addebito delle spese sostenute dall’amministrazione contraente, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova maggior danno; – mancato rispetto delle modalità di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, esecuzione del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus servizio e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stessoobblighi derivanti dal presente Capitolato e dai documenti di gara [fino a € 1.000,00]. Le irregolarità e le inadempienze sopra descritte dovranno essere previamente contestate per iscritto con l’imposizione di un termine non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterategiustificazioni che saranno valutate per comminare le penali. L’applicazione L'applicazione della penalità penale sarà preceduta da regolare formale contestazione dell’inadempienza effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Xxxxx ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria ricevimento della contestazione superi stessa. Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento il termine massimo per fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità Comune di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoCuneo applicherà le penali previste.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penalità. La vigilanza ed Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il controllo sul servizio avverrà con la committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:
1. penale pecuniaria forfettaria € 1.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze: - mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro; - mancato o ritardato pagamento per più ampia facoltà di azione e una mensilità degli emolumenti dovuti al personale; - utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale; - mancata realizzazione delle iniziative previste nell’offerta tecnica in sede di gara; - violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;
2. penale pecuniaria forfettaria € 500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze: - mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste tempi previsti dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati; - pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui al presente capitolato; - mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami personale e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffidamancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti; - ripetuta mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario programmato;
3. La sostituzione del personale deve avvenire entro 7 giorni superati i quali si applica una penale di € 500,00 100,00 per ogni episodiogiorno in più di assenza dal servizio. In L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di esigere la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione ai sensi dell’art. 1456 del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilitoCodice Civile, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:
a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l’Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
d) cessione dell’azienda, in tutto o in parte, e cessazione dell’attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’aggiudicatario;
e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l’adeguata esecuzione dei servizi;
f) cessione totale o parziale del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
g) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dalla Direzione del PLUS. La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione, incamerando la cauzione, con il termine massimo per semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle fatturedei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti In tale caso la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio (art. 32 X.X. 000 del 25.05.1895) in danno all’aggiudicatario, senza pregiudicare il diritto dell’Amministrazione al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importodei maggiori danni subiti.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli difformità rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione di penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento, sulla base del seguente schema: Mancata, parziale o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: ritardata consegna e installazione dell’attrezzatura entro i termini indicati € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 300,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsiMancato, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus parziale o autobus richiesto dal Comune: ritardato collaudo delle attrezzature entro i termini indicati € 100,00 300,00 per ogni giorno di ritardo Tempo di intervento previsto per la riparazione dell’apparecchiatura € 50,00 per ogni ora di ritardo Risoluzione degli interventi di manutenzione correttiva previsto nel contratto, per singola apparecchiatura € 300,00 per ogni giorno(o frazione di giorno) di ritardo interventi di manutenzione preventiva su singola apparecchiatura € 200,00 per ogni settimana di ritardo oltre la data prevista/programmata L’ammontare delle penali comunque non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale le Aziende Sanitarie potranno risolvere l’Ordinativo di Fornitura. L’Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodioricezione della contestazione stessa. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale le predette deduzioni non compresi tra quelli sopra elencatipervengano nel termine indicato, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell’Azienda Sanitaria interessata alla fornitura, a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La richiesta e/o pagamento delle penali di importo variabile da un minimo cui al presente articolo, non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. Dopo il quindicesimo giorno di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, ritardo previsto per le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze varie ipotesi sopra descritte non precludono all’Ente Affidante le Aziende Sanitarie avranno in ogni caso il diritto di sanzionare risolvere l’Ordinativo di Fornitura, incamerare il deposito cauzionale e porre a carico del contraente gli eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importodanni conseguenti.
Appears in 1 contract
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli inadempienze dagli obblighi o comunque contrattuali assunti, la Ditta, oltre alla decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato da effettuarsi sulla base dei prezzi unitari indicati dalla Ditta nel P.O. allegato al Contratto d’Appalto, sarà passibile di violazione o difformità delle disposizioni sanzioni con ammende da applicarsi su determinazione del Responsabile nominato dalla S.A. Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende riportate di seguito nell’allegato “Elenco Penalità” facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - C.S.A. e da ritenersi strettamente vincolante per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione l’applicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterateammende stesse. L’applicazione della penalità sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza che deve essere inoltrata per iscritto alla quale la Xxxxx avrà facoltà Ditta dal Responsabile come segue: Nessuna sanzione di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data cui al presente articolo verrà applicata nei casi di ricezione della contestazioneforza maggiore, che deve avvenire per iscritto dovranno essere comunque tempestivamente segnalati e debitamente documentati dall’Appaltatore. L’Amministrazione attraverso il responsabile del Servizio Tecnico l’incaricato procederà a verificare il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, detto Responsabile Comunale attraverso la Polizia Municipale, ove necessario in presenza di personale della stessa ditta appaltatrice, provvederà con lettera raccomandata A/Rispezioni e con le azioni da esso ritenute più opportune. Le penalità addebitate verranno trattenute dall’importo mensile del canone e saranno applicate come segue:
1. il Comune, indirizzata al legale rappresentante rilevate le singole inadempienze, con apposito rapporto di servizio sottoscritto dal responsabile designato o dagli agenti di polizia preposti a rilevare l’inadempienza e corredato da documentazione anche fotografica, ne darà comunicazione all’ Appaltatore, entro ventiquattro ore dall’inadempienza rilavata, esclusi i giorni festivi, in quel caso entro 24 ore dalle festività, con nota scritta trasmessa via Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimentoPEC istituzionale.
2. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità L’Appaltatore, entro ventiquattro ore dalla comunicazione di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti sopra, potrà fornire le proprie controdeduzioni giustificative scritte, sempre via mail certificata o con apposita corrispondenza a mano, direttamente al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificoprotocollo;
3. Trascorso detto termine, senza che l’ Appaltatore abbia fornito le giustificazioni, o che le stesse siano ritenute insufficienti a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante si procederà ad applicare le penali mediante adozione di apposito provvedimento espresso, che verrà comunicato negli stessi modi via PEC;
4. La recidivitàsomma corrispondente alle sanzioni applicate, oltre l’applicazione sarà trattenuta sulla fattura mensile di riferimento o su quella successiva o rivalendosi della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importocauzione definitiva.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Contract
Penalità. Il servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato. In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti richiesti, l’Amministrazione procederà ad assegnarlo, a propria discrezione, ad altra ditta addebitando il maggior costo, nonché le relative penali, alla ditta aggiudicataria per il periodo rimanente rispetto alla naturale scadenza del contratto. In tal caso fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere all’Azienda ULSS, saranno inoltre poste a totale carico dell’impresa tutte le spese sostenute per ispezioni, controlli e perizie ritenute necessarie anche con l’ausilio di personale non dipendente. L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Azienda ULSS non implicherà alcuna responsabilità a carico dell’Ente per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’impresa. Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’Azienda ULSS, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale determinata in base alla quantificazione della minor prestazione effettuata e comunque, fino ad un massimo del 10% del valore complessivo del contratto, oltre il quale potrà essere applicata la clausola risolutiva espressa del contratto. La vigilanza ed contestazione potrà riguardare: • mancata effettuazione del servizio; • rifiuto di adempiere a quanto stabilito nel presente capitolato; • messa in atto da parte degli operatori della ditta di modalità e metodologie diverse, per l’attuazione del progetto riabilitativo individuale dei pazienti, rispetto alle indicazioni del Responsabile della struttura individuato dal Dipartimento di Salute Mentale; • mancata collaborazione degli operatori della ditta con il controllo sul Dipartimento di Salute Mentale. Inoltre: • nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venire meno la fiducia nella puntualità e precisione delle successive prestazioni; • qualora il servizio avverrà con la più ampia facoltà non risultasse, comunque, di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune completo gradimento dell’Amministrazione per cause motivate; l’Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla risolvere il contratto con la ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera raccomandata A.R., e di rivolgersi ad altre ditta, ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. In tal caso, questa Amministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali per esecuzione non conforme per quantità e/o qualità del servizio offerto agli utentiservizio, sui veicoli utilizzativengono di seguito elencate. • Nel caso in cui venisse messo a disposizione personale in qualità e quantità inferiore a quanto stabilito, sullo stato la penale sarà di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed € 80,00 per ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi giorno di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando mancato rispetto dei termini previsti e per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. struttura interessata; • In caso di inosservanza degli obblighi o comunque mancato inizio del servizio nella data stabilita, la penale sarà di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordatae per ogni struttura interessata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi• In caso di mancata manutenzione, preventivamente concordatasecondo i termini previsti nell’art. 9 del presente capitolato, del tipo la penale sarà di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili ritardo, per ogni struttura interessata. L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che interferiscono l’impresa avesse in corso con la regolarità Azienda sanitaria; • in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del servizio: € 500,00 deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente dal presente capitolato La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione del servizio ad episodio; - altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodioun ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c.). Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale L’Azienda ULSS si riserva di irrogare penali addebitare i maggiori costi anche qualora per sopperire alle inadempienza usufruisca di importo variabile da un minimo proprio personale e/o di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri contratti già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoessere.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunaleQualora, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte in seguito a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami verifiche e/o diffide: € 250,00 per controlli – cui l'appaltatore deve sempre e comunque assicurare ogni richiamo possibile e sollecita collaborazione - l'Amministrazione riscontrasse inadempienze o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione difformità dell'appaltatore rispetto alle prescrizioni del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del presente capitolato ed agli obblighi previsti dal contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 far pervenire all’aggiudicatario eventuali contestazioni per iscritto; in relazione ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, esse l’aggiudicatario è tenuto a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue fornire controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione; trascorso senza riscontro tale termine o qualora le controdeduzioni non fossero ritenute valide, l’Amministrazione Comunale procederà ad applicare le sanzioni più sotto specificate. L’Amministrazione Comunale potrà comunque impartire all’aggiudicatario eventuali prescrizioni cui esso dovrà uniformarsi entro 15 giorni dalla data della ricezione od in termine più breve qualora ciò fosse ritenuto necessario dalla Amministrazione comunale; l’aggiudicatario, entro il termine assegnato, potrà presentare controdeduzioni che interromperanno la decorrenza del termine sino a nuova comunicazione della Amministrazione comunale. Qualsiasi controversia può essere definita preliminarmente in via amministrativa, mediante transazione od accordo bonario, ai sensi della vigente normativa sui contratti; nel caso non si raggiunga l’accordo, le controversie saranno deferite al giudice presso il competente Foro di Genova. L’Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti penalità: - €. 500,00: penalità per violazioni ritenute dalla Amministrazione comunale di minore gravità - € 1.000,00: penalità per violazioni ritenute dalla Amministrazione comunale di maggiore gravità Le penalità saranno applicate per ogni singola contestazione, indipendentemente dal numero di infrazioni rilevate contemporaneamente. Dopo aver applicato n. 3 penalità per la stessa violazione nell’arco del periodo di vigenza contrattuale, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. o pec, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale con indennizzo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori eventuali danni. Nel caso di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei servizi, l’Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà assegnarli ad altri soggetti, addebitando all’Aggiudicatario stesso le maggiori spese sostenute, riservandosi la possibilità di applicare ulteriori penalità. Il recupero delle penalità applicate da parte dell’Amministrazione Comunale potrà avvenire sia con trattenuta della somma direttamente dal corrispettivo mensile dovuto all'aggiudicatario che mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/Rdovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell’appaltatore, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza pena di risoluzione del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatturecontratto. L’applicazione delle penalità penali non pregiudica comunque l’applicazione delle norme di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune risoluzione contrattuale, anche prima della scadenza, qualora se ne ravvisassero gli estremi. L’Amministrazione Comunale potrà comunque procedere nei confronti dell’aggiudicatario per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidivitàil ristoro dei danni sofferti rivalendosi tramite l’incameramento della cauzione e, oltre l’applicazione della terza penalitàove ciò non bastasse, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione agendo per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importodei danni subiti.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. La vigilanza ed Argentea procederà all'applicazione delle penali contenute nel testo del presente Regolamento e nell’Allegato C. Le sanzioni pecuniarie verranno assunte direttamente nei confronti dell'Organizzazione. Argentea dovrà inoltrare entro trenta giorni dal momento dell'evento la contestazione (per contestazioni su base temporale i trenta giorni decorrono dallo scadere del periodo in esame) all’Organizzazione che, a sua volta, avrà trenta giorni di tempo per rispondere. Qualora entro il controllo sul termine indicato non sia pervenuta ad Argentea alcuna risposta o la medesima Argentea non ritenga accettabili, a suo insindacabile giudizio, le ragioni addotte dall'Organizzazione a giustificazione del suo operato, si provvederà nei seguenti termini:
a) sospensione temporanea o esclusione definitiva dal servizio avverrà di una Officina intimata da Argentea, a mezzo telefax, all'Organizzazione che fornirà riscontro entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilatimedesime modalità. In caso ogni caso, trascorso il termine di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità 48 ore, Argentea provvederà ad eliminare l'Officina dalla propria Banca Dati;
b) notifica delle disposizioni pene pecuniarie, contenute nel testo del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 Regolamento e nell’Allegato C. Gli importi dovranno essere versati ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni Argentea entro e non oltre 10 30 giorni dalla data di ricezione ricevimento della contestazionenotifica. Trascorso tale termine senza che l'Organizzazione abbia provveduto al versamento, che deve avvenire la somma verrà escussa dalla fideiussione prestata. E' fatto obbligo di reintegro della fideiussione entro 30 giorni, pena l'esclusione della Organizzazione dal servizio. Se le inadempienze relative al mancato utilizzo del vestiario ad alta visibilità e/o alla mancanza dell’Autorizzazione a manovre rilasciata dalla Concessionaria, sono rilevate dagli Ausiliari della Viabilità, si provvederà, con apposito modulo e secondo le procedure previste dall'accordo AISCAT - Ministero dell'Interno, alla segnalazione alla competente Sottosezione di Polizia Stradale, per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo le opportune sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoStrada.
Appears in 1 contract
Penalità. La vigilanza ed Qualora in occasione di controlli effettuati dall’ente Appaltante dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell’Appaltatore, riguardante manchevolezze e negligenze nell’esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente Capitolato, l’ente Appaltante procederà, eventualmente previa audizione, all’immediata contestazione formale dei fatti relativi, invitando l’Appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro il controllo sul servizio avverrà con termine perentorio di 10 giorni. Inoltre, la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità comminare all’impresa, per mancata effettuazione del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa o per l’effettuazione in modo non conforme ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste requisiti richiesti dal presente capitolatocapitolato e relativi allegati, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari penali di seguito specificate. Alla comminazione delle penali si procederà in contradditorio con l’impresa, tramite apposita nota scritta. Le possibili penali risultano come segue: -€ 50,00 per il monitoraggio ogni mancata esecuzione degli interventi ordinari con le modalità esatte indicate negli ordini di servizio, oltre alla mancata contabilizzazione della superficie non spazzata (intera strada o piazza); -€ 50,00 per ogni variazione della programmazione degli interventi senza l’accordo del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi personale dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilatiservizi comunali e/o senza tempestiva comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Tecnico. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque non idoneo servizio, dopo il secondo richiamo scritto e dopo aver esperito le procedure di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, cui all’art. 20 ultimo comma (verifiche e controlli) e fatte salve le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione cause di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione rescissione del contratto, applicando si applicherà a carico dell’impresa una penale di € 1.000,00 500,00, oltre al recupero relativo al servizio contestato. Trattandosi di multe disciplinari e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689, ma la determinazione dell’esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell’ente sanzionante, che giudicherà in via unica sulla base della gravità dell’inottemperanza contrattuale contestata. Art. 21 - Esecuzione d’ufficio Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali e ogni altro caso in cui l’appaltatrice disattenda la specifica richiesta formulata dal Comune lo stesso potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, i lavori necessari per ogni ulteriore episodio oltre ripristinare il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio regolare svolgimento del servizio, delle modifiche concordate degli orariaddebitando, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, oltre le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità sanzioni di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per precedente art.17, gli oneri effettivi e gli eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importodanni sostenuti.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Di Appalto
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà In caso di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità inottemperanza alle prescrizioni del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, si applicheranno le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione penalità nei confronti del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 gestore:
a) Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordatamancata fornitura dei pasti ordinati, presso ogni singola mensa;
b) Euro 2.500,00 per ogni violazione in ciascuno dei seguenti casi: - per rinvenimento di prodotti alimentari scaduti; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo per mancato rispetto dei limiti di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 contaminazione macrobiotica; - per fornitura di pasti chimicamente contaminati e inidonei all'alimentazione; - per mancato rispetto della territorialità dei prodotti così come indicati nell’offerta tecnica presentata.
c) Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordataviolazione in ciascuno dei seguenti casi: - per mancato rispetto delle caratteristiche qualitative previste; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodioper confezionamento non conforme alle norme vigenti; - per etichettatura non conforme alle vigenti normative; - per non corrispondenza dei pasti rispetto a quelli previsti dalla tabella dietetica giornaliera; - per mancata o consegna dei pasti destinati alle diete speciali personalizzate; - per rinvenimento dei corpi estranei organici ed inorganici nei cibi preparati; - per inadeguatezza igienica degli automezzi dì trasporto pasti; - per mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia locali cucina; - per conservazione delle derrate non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali conforme alla normativa vigente; - per mancato rispetto delle norme igieniche da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del parte de personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus preparazione dei pasti e degli utenti interessati allo svolgimento del trasporto;
d) Euro 250,00 per ogni violazione in ciascuno dei seguenti casi: - per mancata consegna di materiale a perdere (es. bicchieri, tovaglioli); - per mancato rispetto della grammatura verificata su 10 pesate della stessa preparazione; - per mancato rispetto per ciascuno dei menù riferiti al contorno alla frutta e al pane; - per rinvenimento di parassiti. ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 COMUNE DI ROCCAPIEMONTE Provincia di Salerno N. 173 DEL 29/06/2018 IIl sottoscritto Responsabile del Procedimento, Xxxxxxxx Xxxxxxx attesta la regoolarito sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di segouito riportato. Il Responsabile del Procedimento Xxxxxxxx Xxxxxxx La P.O. Area Xxx.xx Legoale VISTI: il decreto legoislativoo1 agoosto 2000, n. 267, “Testo unico delle legogoi sull'ordinamento degoli enti locali” e, in particolare: - l'articolo o07 che assegona ai dirigoenti la competenza in materia di goestione, ivi compresa la responsabilito delle procedure di goara e l’impegono di spesa e l’articolo o09, comma 2, che assegona le funzioni dirigoenziali ai responsabili di servizi specificamente individuatii - l’articolo o5o, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegoni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio stessofinanziario del visto di regoolarito contabile attestante la copertura finanziariai - goli articoli o13 e o9o, sulle modalito di assunzione degoli impegoni di spesai - l’articolo o92, che prescrive la necessito di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’ogogoetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalito di scelta del contraente e le ragoioni che ne sono alla basei - l'art. Le inadempienze sopra descritte o47-bis, in tema di controlli di regoolarito amministrativa e contabilei - l'articolo 3 della legogoe o36/20o0, in tema di tracciabilito di fussi finanziarii - il decreto legoislativo o1 aprile 20o6, n. 50 “Attuazione delle direttive 20o4/23/UE, 20o4/24/UE e 20o4/25/UE sull'agogoiudicazione dei contratti di concessione, sugoli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degoli enti erogoatori nei settori dell'acqua, dell'energoia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigoente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di segouito denominato d.lgos 50/20o6 e, in particolare: - l’articolo 30, sui principi per l'agogoiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugoli appalti di forniture e servizi sotto la sogolia comunitariai - l’articolo 35 sulle sogolie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degoli appaltii - l’articolo 36 sui contratti sotto sogolia co 2 lett.b e co 6i - l'articolo 3o Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negoli appalti e nelle concessionii - l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di afdamentoi - l’articolo 33 sui controlli sugoli atti delle procedure di afdamentoi - l’articolo 95 sui criteri di agogoiudicazionei - l’articolo 10 sui motivi di esclusionei - l’articolo 13 sui criteri di selezione e soccorso istruttorio - l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenzai DATO ATTO che sono stati aboliti goli articoli dal 27o al 331 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 20o0, n. 207, che rigouardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economiai VISTI: il decreto legoislativo 9 aprile 2001, n. 1o in materia di tutela della salute e sicurezza nei luogohi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegoato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non precludono all’Ente Affidante sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenzei la nota trasmessa dall'Istituto Comprensivo Mons. Xxxxx Xxxxxxxxxxx con cui il diritto Dirigoente ha comunicato l'istituzione fi una classe a tempo pieno nel plesso di sanzionare eventuali casi scuola primaria di Santa Xxxxx delle Grazie di Via A. Xxxxxxxxxx ( rif. prot. o027o/20o1)i CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non espressamente citatiè ancora vigoente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 31 del d.lgos 50/20o6i ATTESO che non sono attualmente in corso presso la societo concessionaria del ministero dell’economia e delle finanze per i servizi informativi pubblici (consip s.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderirei RILEVATO che è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Xx.Xx) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogoo servizi della categooria merceologoica quelli che si intendono acquisire col presente provvedimentoi STABILITO di procedere ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgos 50/20o6 poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento goarantisce adegouata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgos 50/20o6, così da rispettare il presupposto dei principi goenerali codicisticii - il principio di economicito è goarantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negooziazione è stato determinato sulla base del costo del singoolo pasto del precedente afdamento rapportato all'adegouamento ISTAT oltre al costo per la manutenzione delle attrezzaturei - il principio dell’efcacia viene rispettato, perché l’afdamento non è assegonato in ragoione della convenienza del prestatore, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione per rispondere alle esigoenze tecniche del Comune che attraverso l’esecuzione del contratto colma il proprio fabbisogono, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio dell’utenzai - il principio della tempestivito è assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, né precludono all’Ente affidante necessari ai fini dell’efcace erogoazione dello stessoi - il principio della correttezza e della libera concorrenza viene rispettato, goarantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogoo nei suoi confronti ad un privilegoio, bensì consentendo a tutti i sogogoetti interessati a negooziare con il Comune, regoolarmente iscritti al MePa nella categooria dei servizi ogogoetto dell'appalto, a parito di procedere alla risoluzione condizioni: tutti i sogogoetti che manifestano l’interesse a negooziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negoozia sulla base di un univoco invito a presentare ofertei - il principio della trasparenza e pubblicito viene goarantito sia dal rispetto degoli specifici obbligohi di pubblicito posti dall’articolo 36 del d.lgos 33/20o3 nonché dall’articolo 29 del d.lgos 50/20o6i - il principio della proporzionalito è goarantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivii CONSIDERATO, quindi, che la ragoione per la quale si afda la prestazione all’operatore economico consistero nella circostanza che esso saro selezionato a segouito del confronto della sua proposta, secondo le previsioni contenute nella RDOi DATO che l'art. 95 del D.lgos 50/20o6 comma 3 lett.a testualmente recita: “Sono agogoiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'oferta economicamente più vantagogoiosa individuata sulla base del migolior rapporto qualito/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensito di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2”i si prevede: - di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione efettuata, analogoamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 307 del dpr 207/20o0i - di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi dalla lettera d’ordine, analogoamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degoli articoli 303 e reiterate. L’applicazione 304 del dpr 207/20o0i VISTI: l'articolo o, comma 65 della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza legogoe 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorito per la vigoilanza sui lavori pubblici (di segouito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Statoi l'articolo o, comma 67, della legogoe 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai sogogoetti, pubblici e privati, sottoposti alla quale sua vigoilanza, nonché le relative modalito di riscossionei la Xxxxx avrà facoltà deliberazione dell’ANAC 2 dicembre 20o5, n. o300, che ha confermato, per l'anno 20o1, senza alcun aumento, goli stessi importi goio previsti per goli anni 20oo, 20o2, 20o3, 20o4, 20o5, 20o6 e 20o7 in relazione al caso de quo come segoue: RILEVATO che: in goenerale, per tutti i contratti pubblici sogogoetti all’applicazione del d.lgos 50/20o6 il settore/servizio competente deve richiedere all’Autorito per la vigoilanza sui contratti pubblici di presentare le sue controdeduzioni lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoragogoio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro e non oltre 10 giorni 30 goiorni dalla data di ricezione attribuzione del CIG, deve efettuare il pagoamento del contributo a favore della contestazionestessa Autorito, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/Rnei limiti di segouito indicatii ATTESO - che, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale in data 21.06.20o1 è stato assunto ottenuto dall'ANAC il provvedimento o successivamente nel caso in CIG il cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità numero attribuito è 75535o5DCo i - che saro allegoata al relativo contratto di afdamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell’obbligoo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legogoe 23 dicembre o999 n. 441, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieto, come previsto dal comma 3 bis del sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da citato articolo 26 della legogoe 23 dicembre o999 n. 411i Per le motivazioni di cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo.in premessa che qui si intendono integoralmente trascritte e riportate:
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penalità. L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal Capitolato e documenti allegati. Ai sensi dell'articolo 113 bis del Dlgs 50/2016, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia penale viene applicata, previa contestazione, dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà di azione comminare la penale specifica di 250,00 Euro per ogni inadempienza nei seguenti casi: ritardo nella esecuzione delle operazioni programmate; mancata reperibilità del personale dell'Appaltatore; esecuzione di interventi in assenza degli accorgimenti necessari per limitare il disturbo agli utenti; inosservanza delle disposizioni del Capitolato relative alle norme comportamentali del personale; mancato rispetto delle norme di sicurezza La valutazione in ordine alla non corretta esecuzione delle prestazioni, finalizzata all’applicazione delle penali è insindacabile e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalepuò considerare, al fine di verificare oltre alla qualità tecnica delle prestazioni, anche il rispetto delle clausolenorme di sicurezza, patti di igiene pubblica e condizioni contrattualila normativa riguardante i servizi oggetto dell’appalto. L’applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime l’Appaltatore dall’obbligo di eseguire comunque la prestazione stessa, con le modalità previste dal presente Capitolato e dalle disposizioni impartite. L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di procedere all’esecuzione d’ufficio, parziale o totale, della prestazione, addebitando gli oneri relativi all’Appaltatore. La scelta del soggetto che deve provvedere all’esecuzione della prestazione in sostituzione dell’Appaltatore è riservata al Committente e la relativa spesa non è sindacabile da parte dell’Appaltatore. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto. Le penali possono essere applicate anche contemporaneamente, sommandosi. Nel caso di violazione dello stesso genere, ripetuta nell’arco di un mese, l’importo della penale è raddoppiato. Le penali vengono applicate mediante trattenuta sul pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. La penale può essere comminata in modo reiterato, fintanto che permane la situazione di inadempienza/inosservanza. Il Comune Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di effettuare controlli non considerare inadempienze sanzionabili le inosservanze di lieve entità, purché non siano sistematiche. Il Committente può anche rivalersi sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova l’obbligo per l'Appaltatore di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoreintegrare l’importo originario.
Appears in 1 contract
Penalità. La vigilanza ed In caso di inadempienze o non conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale farà pervenire per iscritto all’Impresa aggiudicataria eventuali osservazioni e contestazioni rilevate dagli organi di controllo. L’Impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dalla data di ricezione della contestazione. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale di appalto, l’Impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidività, fatta salva la risoluzione del contratto in base al successivo Articolo 51 del presente Capitolato speciale di appalto. L’Amministrazione Comunale a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le seguenti penalità: - Euro 250,00 per ogni ritardo nella consegna dei pasti oltre a 15 minuti dall’orario previsto - Euro 250,00 per ogni caso di mancato rispetto non giustificato dell’orario di inizio del pasto - Euro 250,00 per ogni caso di mancata corrispondenza delle temperature di conservazione dei pasti a quanto previsto dalla normativa vigente - Euro 250,00 per ogni caso di mancata conservazione del Pasto Test - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto dell’organico minimo giornaliero e/o delle qualifiche previste per il controllo sul servizio avverrà - Euro 500,00 per ogni caso di mancato preavviso nel caso di scioperi o di altri eventi atti ad impedire la preparazione e/o distribuzione di pasti - Euro 500,00 per l’esecuzione di menu non corrispondenti a quelli concordati con l’Amministrazione Comunale senza preavviso, oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 500,00 per ogni caso di non corrispondenza del numero dei pasti consegnati al numero dei pasti ordinati, oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 500,00 per ogni dieta non correttamente preparata o non personalizzata - Euro 500,00 per ogni caso di utilizzo o distribuzione di alimenti non conformi alle tabelle merceologiche riportate nel presente Capitolato speciale di appalto - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature indicate nelle tabelle dietetiche riportate nel presente Capitolato speciale di appalto (verificato su almeno 10 pesate della preparazione pronta per il servizio o in lavorazione), oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti e/o per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle “Buone Norme di Produzione”, delle modalità operative riportate nel presente Capitolato speciale di appalto e/o delle norme igienico sanitarie - Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto del piano di sanificazione o per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione con la più ampia facoltà frequenza prevista - Euro 500,00 per ogni analisi microbiologica o chimico-fisica su derrate, semilavorati o pasti pronti o su superfici di azione lavorazione risultata non conforme ai limiti previsti dal presente Capitolato speciale di appalto - Euro 500,00 per ogni rinvenimento di corpi estranei o infestanti nei pasti distribuiti - Euro 500,00 per ogni caso di mancato utilizzo dei prodotti da agricoltura biologica, tipici e tradizionali, a denominazione protetta o del Mercato Equo e Solidale previsti dall’Articolo 32 del presente Capitolato speciale di appalto, oltre alla defalcazione del valore complessivo della fornitura contestata - Euro 1.000,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme sul personale o per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi - Euro 1.000,00 per ogni caso di mancata consegna dei pasti o di materiale a perdere - Euro 1.000,00 per ogni rilevamento di non conformità relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature - Euro 1.000,00 per ogni caso di rinvenimento di prodotti scaduti o in stato di conservazione non idoneo nelle cucine o nei locali oggetto del presente Capitolato speciale di appalto - Euro 1.000,00 per ogni caso di grave e duratura carenza di igiene nei centri di produzione pasti e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunaleterminali di distribuzione In caso di mancata esecuzione del servizio, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utentirichiedere la prestazione ad altra Impresa, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per addebitando il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta maggior costo all’Impresa aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando nei confronti della quale verrà applicata anche una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € Euro 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e osservazioni. Il provvedimento di applicazione delle penalità è assunto dal Responsabile interessato. Nel caso in cui tali violazioni o altre non oltre 10 giorni dalla data espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, la Stazione appaltante si riserva di ricezione della contestazioneapplicare ulteriori penali, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/Rin relazione alla loro gravità, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza fino ad un massimo del ricevimento10% del corrispettivo mensile. Il totale delle penali annue non potrà comunque superare il 10% del totale del contratto. L’importo della penalità penale sarà trattenuto sul corrispettivo dall’Amministrazione Comunale sull’importo totale delle fatture da liquidare del mese nel quale è stato assunto il provvedimento provvedimento. Nel caso si renda necessario a tale scopo l’emissione di apposite note di accredito e l’Impresa aggiudicataria non provveda nonostante ciò gli sia stato richiesto, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere i pagamenti di una o successivamente nel più fatture nella misura necessaria a coprire l’importo della penale. Nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento tale procedura non risulti possibile, la penale verrà trattenuta rivalendosi sulla cauzione. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidivitàsuddette penali, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione tale limite si procederà alla risoluzione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento contratto a danno del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importofornitore.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con fornitura derivante dal presente Capitolato speciale sarà monitorata per tutta la più ampia facoltà sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalevalutazione che potrà portare, al fine di verificare il volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto delle clausole, patti e condizioni agli obblighi contrattuali. Il Comune In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito: • Consegna della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.11 o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione applicare una penale di pari € 500,00 per ogni episodiogiorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Installazione, messa in funzione dei dispositivi e consegna alle Ingegnerie Cliniche del Verbale di Installazione in tempi superiori a quelli indicati in Art.6) o in quelli migliorativi indicati nel tempogramma proposto. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell’attivazione del contratto. • Dispositivi non corrispondenti a quanto specificatamente aggiudicato (vedi Art.11) In tal caso ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di reiterazione del medesimo episodio negativoapplicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a € 2.000,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. • Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva (vedi Art.11) In tal caso, il Comune diffiderà l’appaltatore costo a determinazione dovrà essere fatturato con una riduzione pari a € 500,00, fino ad avvenuta comunicazione di risoluzione delle non ripetere conformità. • Mancanza di corsi di formazione supplementari o mancanza di affiancamento di personale tecnico esperto (vedi Art.12). In tal caso, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni operatore. • Non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta (vedi Art.14). In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale € 500,00, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale pari a € 500,00 per ogni dispositivo non regolarmente manutenuto. Nel caso in cui si verifichino ritardi sulle manutenzioni correttive (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale, pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto. • Notifica alle Ingegnerie Cliniche di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all’ Art.6) . In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo. Oltre all’applicazione delle penali, qualora la frequenza e/o la tipologia delle non conformità lo rendesse necessario, ciascuna Azienda Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il comportamento sanzionatocontratto (vedi Art.20). Per quanto riguarda il ritardo sulla consegna di reagenti, controlli di qualità, calibratori, e materiale di consumo, nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento di altri eventuali danni. L’importo delle penali non può, pena la risoluzione del contrattocontratto per grave inadempimento, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre superare il primo; - effettuazione limite del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione 10% dell’importo della fornitura (art. 145 e art. 298 comma 2 del DPR 207/2010). La Ditta Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto penali previste dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o presente articolo non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante preclude il diritto di sanzionare ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiteratemaggiori danni. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale Le Aziende si riservano la Xxxxx avrà facoltà di presentare stornare degli ordini periodici dei referti le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per quote derivanti dalle eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importopenali applicate.
Appears in 1 contract
Penalità. La vigilanza ed L’Aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà stesso. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di azione una penale, che verrà determinata dal Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione di Promozione Sportiva e detratta dalla cauzione, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (a titolo esemplificativo: mancata reperibilità del Coordinatore, attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Servizio Sociale comunale, al fine …)
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattualimedia gravità (a titolo esemplificativo: mancata attivazione o sostituzione del personale educativo entro i termini indicati nell’art. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio 9 – “Continuità del servizio”, utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Servizio Sociale Comunale, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale). La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato potrà comportare l’applicazione di tutti i mezzi debitamente compilatiuna penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di recidiva della medesima violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione (due violazioni) la penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiteratecorrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità sarà dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza anche a mezzo posta elettronica certificata, alla quale la Xxxxx Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria le giustificazioni presentate dall’Aggiudicataria siano ritenute insufficienti, il Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della contestazione superi il termine massimo per il pagamento penale, che verrà comunicato anche a mezzo posta elettronica certificata. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle fattureprestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune di Lissone. L’applicazione delle penalità Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificoArt. La recidività, oltre 22 - “Risoluzione del contratto” l’applicazione della terza penalitàpenalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, è causa il contratto potrà essere risolto dal Comune di rescissione Lissone, ai sensi del successivo Art. 22 - “Risoluzione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo”.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà Ad integrazione di azione quanto già indicato al precedente punto VIII della parte generale del presente capitolato,si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalenon esaustiva, al fine che di verificare il norma comportano l’applicazione di una sanzione: - mancato rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà procedure di effettuare controlli sulla qualità autocontrollo - mancata consegna di pasti interi o parte di pasti; - mancato rispetto dell’orario di consegna dei pasti indicato nel presente capitolato - grammature diverse da quelle prescritte dalle tabelle dietetiche; - prodotti non conformi alle tabelle merceologiche; - mancato rispetto del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato menù non preventivamente autorizzato dall’A.C. - mancato rispetto della fornitura di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte derrate con le specifiche tecniche riferite ai CAM nelle giornate indicate nel menù a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi partire dal secondo rilievo di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi non conformità; - presenza di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso corpi estranei di inosservanza degli obblighi o comunque varia natura nei piatti; - mancato adempimento alla conservazione di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami corpi estranei e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffidaalimenti non conformi come previsto all’art. 66; - mancata effettuazione consegna o errata preparazione o distribuzione delle diete speciali; - personale inferiore ai parametri stabiliti; - pulizia dei locali di un servizio competenza della ditta non eseguita o parte eseguita in modo insoddisfacente; - carenti condizioni igieniche dei mezzi di esso: applicazione penale trasporto, dei centri cottura e punti di € 500,00 per ogni episodio. In distribuzione, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primoconformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; - effettuazione mancato rispetto del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale calendario delle date di € 100,00 ad episodiointerventi di manutenzione annuale presso ciascun plesso a partire dal secondo rilievo di non conformità; - il mancato rispetto del calendario delle giornate di formazione a partire dal secondo rilievo di non conformità. - mancata comunicazione risoluzione di non conformità e riproporsi delle variazioni stesse nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazionetempo. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi le quali devono pervenire entro e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo non oltre 5 giorni lavorativi dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus ricevimento della contestazione da parte dell’A.C. o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. dei tecnici incaricati dall’A.C. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione L’Aggiudicataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalepenali, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte è soggetta a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo penalità variabile da un importo minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, pari lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale previa contestazione scritta a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo dell’infrazione - qualora: -si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato; -assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;-.non fornisca tutte le prestazioni convenute; -esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente; -.effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo; -impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; -esegua i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e nei termini già indicati; -.non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato. In presenza degli utenti interessati allo svolgimento atti o dei fatti di cui sopra, l’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Responsabile del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citatiprocederà alla contestazione formale, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale invitando la Xxxxx avrà facoltà di presentare Ditta aggiudicataria a formulare le sue proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l’aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura sopra indicata. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e non oltre 10 giorni dalla data all’eventuale recidiva. La Comunità Montana si riserva di ricezione far eseguire da altra ditta il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore. Si procederà al recupero della contestazionepenalità, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/Rdelle spese ed eventuali danni, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo mediante ritenuta diretta da parte della penalità sarà trattenuto Comunità Montana sul corrispettivo del mese nel quale è stato sarà assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno mancanza sulla cauzione definitiva con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importosemplice atto amministrativo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato d'Onere
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta da questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiestanon giustificato, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste servizi non vengano espletati in modo conforme alle prescrizioni della normativa in vigore in materia ed a quanto previsto dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi capitolato e dalla proposta gestionale presentato in sede di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativogara, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazioneapplica al Concessionario, dopo l’inizio del servizioaver accertato l'inadempimento, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire in contraddittorio con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencatimedesimo e previa comunicazione scritta, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile una pena pecuniaria, da un minimo di € 100,00 300,00= ad un massimo di € 1.000,003.000,00= per ogni violazione contestata, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda in ragione della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già espostidella violazione commessa. Saranno prova La valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sull’ammontare della conseguente pena pecuniaria da infliggere al concessionario è demandata direttamente all’Amministrazione Comunale. A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventuale disservizio eventi che comporteranno l’applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia: • effettuazione del servizio in modo non conforme rispetto alle disposizioni del presente capitolato e ai contenuti del progetto gestionale; • carente pulizia dei locali o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, non eseguita in modo soddisfacente; • ritardo nella sostituzione del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e nelle comunicazioni preventive al riguardo; • violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro, di trattamento dei dati personali e del segreto d’ufficio; • mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione; • mancato rispetto degli utenti interessati allo svolgimento adempimenti previsti a carico del servizio stessoconcessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione Il Comune può valersi della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo fideiussione per il pagamento delle fatturepenali. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificoEntro i successivi dieci giorni, la fideiussione deve essere integrata dal Concessionario. La recidivitàsanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, oltre l’applicazione le quali devono pervenire entro 8 giorni dalla data della terza penalitàcontestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoessere comminata una semplice ammonizione.
Appears in 1 contract
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualità, sia all’approntamento alle verifiche di conformità o ripresentazione verifica di conformità, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni solari. Nel caso in cui all’esito della verifica di conformità finale la più ampia facoltà fornitura risulti anche solo parzialmente difforme rispetto ai requisiti di azione cui al Capitolato Tecnico e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunaleal Disciplinare posti a base di gara nonché alle caratteristiche e/o ai parametri dichiarati in sede di “offerta tecnica, al fine di verificare il rispetto delle clausolee tali difformità non siano tali da pregiudicare la funzionalità dei manufatti e la fruizione dei beni, patti l’Amministrazione valuterà la penalità da applicare in base alla gravità della difformità riscontrata, sulla base del parere tecnico fornito dal competente Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e condizioni contrattualiCasermaggio. Il Comune “Servizio di addestramento e formazione” di cui all’art. 2 del presente contratto è sottoposto ad una penale dell’1 per mille sul valore del contratto qualora iniziasse con un ritardo superiore ai 3 giorni solari dal giorno stabilito dall’Amministrazione calcolando la citata penale per ogni giorno di ritardo in più. Per il “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione” di cui all’art.2 del presente contratto verranno applicate le seguenti penalità da calcolarsi sul valore del contratto: - Assistenza tecnica di II livello: in caso di superamento del tempo massimo di intervento (72 ore) verrà applicata per ogni ora in più la penale dell’1 per mille; - Ripristino e perfetta efficienza del dispositivo, in caso di guasti critici in un massimo di 30 giorni solari: in caso di superamento della citata tempistica verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo in più, una penale dell’1 per mille; - Durante l’intero periodo di manutenzione ed assistenza tecnica assicurato in caso di guasto critico ad uno dei sistemi di controllo flow through la società aggiudicataria, qualora previsto dalla stessa, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un dispositivo sostitutivo per l’intero periodo necessario al ripristino della piena efficienza del sistema sostituito entro un termine di 5 giorni lavorativi dalla segnalazione dell’Ufficio: in caso di superamento della citata tempistica verrà applicata, per ogni giorno in più una penale dell’1 per mille. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento a verifiche di conformità o nella consegna della fornitura costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà procedere alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilitoall’incameramento della cauzione definitiva, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazionenonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, dopo l’inizio del servizioalle medesime condizioni ai sensi dell’art.124, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi commi 1 e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata2, del tipo D.Lgs. n.36/2023. Nel caso di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno consegna di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà liquidata la somma limitatamente al Comune valore dei manufatti acquisiti dall’Amministrazione ed applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo richiedere il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citatidomande per disapplicazione delle penalità, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del serviziomotivate e documentate esaurientemente, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni decadenza, entro e non oltre 10 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea comunicazione a dare la certezza del ricevimento. L’importo mezzo PEC dell’applicazione della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Fornitura
Penalità. La vigilanza ed Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il controllo sul servizio avverrà responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattualiatto motivato — una penalità. Il Comune committente si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utentiapplicare le penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), sui veicoli utilizzati, sullo stato per ogni decade di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire ritardo maturata rispetto al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilatitermine contrattuale. In caso di inosservanza superamento di 30 (trenta) giorni della scadenza contrattuale, il committente avrà la facoltà di: • risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli obblighi ulteriori e maggiori danni; • consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di proroga. Se durante il periodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, salvo i casi di forza maggiore, il committente si riserva di procedere all’applicazione di una penalità di importo come da tabella seguente: Mancata o comunque incompleta sincronizzazione di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - preavvisi e verbali tra i dispositivi mobili e la piattaforma SaaS 500 € per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami preavviso, verbale o altro contenuto non sincronizzato e/o diffide: perso. L’obiettivo è prevenire la “perdita” di preavvisi e verbali emessi e non trasferiti al sistema centrale per le fasi successive di trattamento. Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 500 € 250,00 per ogni richiamo mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a guasti o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di malfunzionamenti hardware e software 10 € 500,00 per ogni episodiominuto ulteriore rispetto al numero massimo previsto per il ripristino della piattaforma. In caso L’obiettivo è quello di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore evitare interruzioni della diponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero” Mancato ripristino dei dispositivi hardware forniti in uso agli enti in seguito a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di guasti 50 € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsirispetto alle tempistiche richieste da disciplinare. L’obiettivo è quello di mantenere pienamente efficaci i kit dedicati al personale operativo su strada. Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a funzionlità, preventivamente concordataGDPR, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: sicurezza, etc… 50 € 100,00 a non conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di rilevamento e quella di risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni. Per tutte le altre casistiche di non conformità, la penale sarà dello 0,5% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi1. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, È fatto salvo il risarcimento del dell’eventuale maggior danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiteratesubito dal committente. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza scritta dell’inadempienza, alla quale l’Impresa avrà la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria dal ricevimento della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificostessa. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito riscossione delle penali avverrà mediante sottrazione dell’importo delle panali dai primi pagamenti utili dovuti alla ditta da parte inadempiente del maggiore importodegli enti.
Appears in 1 contract
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli d’inadempienza agli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contrattocontrattuali assunti, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di € 100,00 500,00 ad un massimo di € 1.000,005.000,00, salvo mediante provvedimento a firma del responsabile dell’Ente. Per grave inadempienza si intende: ‐il mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile; ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati attraverso dichiarazione di proprietà o contratto/convenzione d'uso presentata al Comune; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il risarcimento del danno ulterioregiorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art.15, l’Ente detrarrà, a seconda titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. In particolare, il mancato raggiungimento almeno della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova incidenza del 65% di eventuale disservizio o violazione degli obblighiraccolta differenziata, le segnalazioni delle scuolecalcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 2% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 65% di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione raccolta differenziata al termine del III anno di espletamento del servizio, né precludono all’Ente affidante l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione rescissione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il l'I.A. non abbia ottemperato, al termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi gara, si procederà, previa diffida scritta da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidivitàparte del Responsabile del servizio, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di alla rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere contratto ed all'aggiudicazione del servizio al secondo classificato, dopo aver verificato il possedimento dei requisiti e così via scorrendo la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importograduatoria.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. La vigilanza ed Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, i responsabili dell’esecuzione dei contratti contesteranno gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni. Qualora l’impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il controllo sul servizio avverrà responsabile, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’impresa, può irrogare — con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattualiatto motivato — una penalità. Il Comune committente si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utentiapplicare le penalità per ritardata attivazione delle componenti in misura percentuale dell’1% dell’importo a base di gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente), sui veicoli utilizzati, sullo stato per ogni decade di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire ritardo maturata rispetto al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilatitermine contrattuale. In caso di inosservanza superamento di 30 (trenta) giorni della scadenza contrattuale, il committente avrà la facoltà di: • risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature/funzionalità non consegnate/attivate e fatto salvo il risarcimento degli obblighi o comunque ulteriori e maggiori danni; • consentire una pronta consegna/attivazione, raddoppiando le penalità per l’intero periodo di violazione o difformità delle disposizioni del presente contrattoproroga. Se durante il periodo di servizio fossero rilevate inadempienze rispetto ai termini sopraindicati, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicatariasalvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalitàil committente si riserva di procedere all’applicazione di una penalità di importo come da tabella seguente: - Tipo Inadempienza Importo Penale Note Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti su base mensile. 500€ per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo mese di “non rispetto” del livello di servizio previsto. L’obiettivo e garantire all’ente la massima efficienza ed affidabilità della soluzione. Mancato rispetto dei tempi di Ripristino funzionalità erogate dalla piattaforma SaaS in seguito a richiami e/guasti o diffide: malfunzionamenti hardware e software 10€ 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione minuto ulteriore rispetto al numero massimo previsto per il ripristino della piattaforma. L’obiettivo è quello di un servizio o parte di esso: applicazione penale di evitare interruzioni della diponibilità senza preavviso all’interno dell’“orario lavorativo giornaliero” Mancato rispetto delle clausole contrattuali relative a GDPR, etc… 50€ 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 conformità rilevata per ogni giorno che intercorre tra la data di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsirilevamento e quella di risoluzione. L’obiettivo è quello di garantire il pieno rispetto della normativa da parte dell’intero ecosistema di gestione delle sanzioni. Per tutte le altre casistiche di non conformità, preventivamente concordata, del tipo la penale sarà dello 0,5% dell’importo a base di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 gara (calcolato sul numero di verbali dell’anno precedente) per ogni giorno lavorativo di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione per i primi dieci giorni, allo 1,5% per ogni giorno lavorativo per i dieci giorni lavorativi successivi, al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio4% per ogni giorno lavorativo per i venti giorni successivi5. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, È fatto salvo il risarcimento del dell’eventuale maggior danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiteratesubito dal committente. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza scritta dell’inadempienza, alla quale l’Impresa avrà la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria dal ricevimento della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificostessa. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito riscossione delle penali avverrà mediante sottrazione dell’importo delle panali dai primi pagamenti utili dovuti alla ditta da parte inadempiente del maggiore importodegli enti.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Per La Fornitura E Servizi Del Sistema Informativo
Penalità. La vigilanza ed L'affidatario è soggetto al pagamento di penali nei casi di seguito indicati: • in caso di ritardo oltre le 2 ore rispetto all'orario di consegna previsto, purchè il controllo sul servizio avverrà ritardo non abbia determinato la necessità di annullare i campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi - Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione; • nel caso in cui il ritardo (di qualunque genere) abbia determinato la necessità di procedere all'annullamento dei campioni contenuti per impossibilità di procedere alle analisi – Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione raddoppiato; • nei casi in cui il ritardo di consegna sia derivato da rotture o sversamenti di campioni determinato da mancato rispetto delle modalità di trasporto di cui al presente CSA – Penalità pari al prezzo di ciascuna spedizione raddoppiato. XXXXX ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali società aggiudicataria rinuncia con la più ampia facoltà di azione presentazione dell’offerta e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto con l’accettazione delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità clausole del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza alla quale trasmessa tramite PEC. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Affidatario, qualora ritenga la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro e non oltre 10 7 giorni dalla data di ricezione solari dal ricevimento della contestazione, che deve avvenire illustrando le motivazioni per iscritto con lettera raccomandata A/Rcui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Diversamente, indirizzata se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell'affidatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'affidatario. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva la certezza facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del ricevimentorapporto contrattuale. L’importo Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità compensazione di cui sopra agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ. In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Affidatario coinvolto è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere tenuto a ricostituire la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importocauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.a) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza mancato rispetto dei termini indicati dal presente capitolato per lo svol- gimento della progettazione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale corrispondente al 1/1000 dell'importo complessivo dei lavo- ri.
b) In caso di mancato rispetto dei termini indicati dal presente capitolato per la mes- sa in disponibilità dell'opera è applicata una penale ammontante a 1/1000 dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma attuativo fornito dall’impresa.
c) In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi o comunque contrattuali, durante il periodo di violazione o difformità delle disposizioni del presente contrattodisponibilità dell'opera, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, saranno applicate le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione Ipotesi di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegatoomessa manutenzione: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordatasul cro- noprogramma presentato in fase di gara, in relazione alla gravità delle con- seguenze del mancato intervento; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, Ipotesi di mancato intervento su chiamata o segnalazione da parte del tipo Comune o di scuolabus o autobus richiesto dal Comunesoggetti affidatari della gestione degli impianti: importo da € 100,00 200,00 per ogni ciascun giorno di ritardo dalla data concordataritardo, in relazione alla gravità delle conseguen- ze del mancato intervento; - Il Comune procederà alla contestazione scritta della violazione all'affidatario, che do- vrà innanzi tutto porre termine all'inadempimento ed eventualmente produrre giustificazioni scritte nei successivi 10 giorni dal ricevimento della contestazione. La valutazione dei giustificativi, ai fini dell'effettiva applicazione delle penali è rimessa al giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale. In caso di perdurante inadempimento, mancata comunicazione al produzione delle giustificazioni o co- munque giustificazioni insoddisfacenti, l'Amministrazione procederà ali 'applicazione della penalità. A prescindere dall'applicazione delle penali, è fatto salvo il diritto del Comune, in caso di inerzia dell'affidatario, ad intervenire direttamente ponendo la spesa a carico dell'affidatario. L'applicazione delle penali non esclude la possibilità per il Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo agire per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità risar- cimento di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare ogni eventuale danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importosubito.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Availability
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà In caso di mancata rispondenza dei beni alle specifiche qualitative prescritte, ciascuna Azienda Sa- nitaria li respingerà al fornitore, che dovrà sostituirli con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per altri aventi i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilatirequisiti richiesti. In caso di inosservanza degli obblighi mancata rispondenza o comunque di violazione anomalie nelle prestazioni dei servizi, ciascuna Azienda Sanita- ria contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rime- diare a provvedere a quanto dovuto. Mancando o difformità delle disposizioni del presente contrattoritardando il fornitore di uniformarsi a tali obblighi, l’Ente affidante applicherà ciascuna Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti o servizi contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicatariainadempiente l’eventuale maggiore spesa. L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando: - non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto; - non effettua o effettua in ritardo la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi al momento del- la consegna o in corso di esecuzione; - non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate. - si verificano manchevolezze e/o deficienze dei presidi forniti; - si verifica un ritardo nelle consegne totali o parziali di presidi e/o loro accessori; - si verifica un ritardo nella messa in funzione delle attrezzature; - si verifica un ritardo nel ritiro dei presidi e/o accessori, dichiarati non conformi alle specifiche di capitolato; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di manutenzione, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi, fermi di attrezzature o di servizi; - si verificano ritardi e/o inadempienze in ordine a: interventi di sanificazione, mancata rintrac- ciabilità del processo e relativo codice identificativo, presentazione di documenti, inosservanza di orari di interventi o di servizi; - non vengono effettuati i corsi di addestramento clinico/tecnico previsti dal Capitolato speciale. La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del sogget- to aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione. Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penalitàpenali: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo giorno solare di ritardo non imputabile all’Azienda Sanitaria, a richiami e/forza maggiore o diffidea caso fortuito, rispetto ai termini di cui ai precedenti artt. 5.9 e 5.11: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione l’1‰ dell’importo complessivo del contratto, applicando una penale al netto di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primoIVA; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilitocaso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria: fino al 10% dell’importo della fornitura aggiudicata, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale al netto di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodioIVA. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva la violazione risulti di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro lieve entità e non oltre 10 giorni dalla data abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. I rimborsi per danni e le penali inflitte saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. Nel caso di ricezione incameramento totale o parziale della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare cauzione la certezza del ricevimentoditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatturePer quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico1453 e ss. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoc.c.
Appears in 1 contract
Penalità. La vigilanza ed Il servizio oggetto della presente concessione dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. Quando vengano rilevate mancanze da parte della Ditta aggiudicataria, il controllo sul servizio avverrà con Responsabile del Settore Amministrativo, su proposta del RCC/DEC e/o di altri soggetti competenti ai controlli previsti per legge e/o determinati dal presente Capitolato, procede alla contestazione diretta al Responsabile della Ditta. Le contestazioni sono fatte in forma scritta e possono essere controdedotte entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’addebito, ferma restando la più ampia facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all’irrogazione delle sanzioni sulla base di quanto sotto riportato. L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di azione risolvere il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi : ▪ inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunaledelle clausole contrattuali; ▪ carenze nell'organizzazione del servizio; ▪ mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto presentato in sede di gara; ▪ mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente, al fine piano di verificare il rispetto formazione del personale; ▪ ritardi nelle sostituzioni di personale; ▪ non corrispondenza delle clausole, patti attività in atto al programma didattico – pedagogico; ▪ violazione di norme igienico – sanitarie e condizioni contrattualidi sicurezza; ▪ violazioni diverse alle norme del presente Capitolato e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; ▪ inosservanza degli standard gestionali previsti dalla normativa vigente. Il Comune L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, applicare le seguenti penalitàsanzioni: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo fino a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primoviolazione di quanto stabilito dai menù e dalle tabelle dietetiche; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, fino a € 1.000,00 per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodioogni infrazione riguardante la grammatura prevista dalle tabelle dietetiche; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: fino a € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 3.000,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordatainfrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: fino a € 100,00 5.000,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordataviolazione delle norme igienico-sanitarie riferite alla conservazione degli alimenti somministrati; - mancata comunicazione al Comune fino a € 5.000,00 per ogni violazione delle modalità di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodiopreparazione e distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; - mancata fino a € 5.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene. In ogni altro caso di inadempimento o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx violazione contrattuale non compresi tra quelli sopra elencaticontemplati nell'elencazione precedente, l'Amministrazione comunale Comunale si riserva di irrogare penali applicare penalità previa diffida al Concessionario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 (tre) giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda gravità e comportino pregiudizio della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus salute e sicurezza degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del e dei lavoratori addetti al servizio, né precludono all’Ente affidante costituiranno causa di procedere alla risoluzione immediata del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi contratto. Non verranno applicate penalità, e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazionerelative spese, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria il Concessionario dimostri la causa di forza maggiore non imputa bile o riconducibile al Concessionario stesso. Non sono considerate cause di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e meteorologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali). Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto avvalendosi della contestazione superi facoltà ivi prevista. Si intende per infrazione di particolare gravità l’infrazione che pregiudichi il termine massimo per il pagamento delle fattureregolare svolgimento del servizio e che comporti l’applicazione di una penale pari o superiore a € 2.500,00. L’applicazione Il Responsabile del Settore Amministrativo, su proposta del Direttore dell'esecuzione, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla Ditta aggiudicataria, potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune non applicarle qualora sia stato accertato che l'inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, non abbia comportato danni all'Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio. Le sanzioni economiche saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte della Ditta aggiudicataria di note di accredito sulle stesse per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoun importo pari alle penalità irrogate.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunaleL’Ente appaltante, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla a tutela della qualità del servizio offerto agli utentie della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, sui veicoli utilizzatisi riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del casosecondo il principio della progressione. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo esame delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicatariaeventuali controdeduzioni dell’appaltatore, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che quali devono pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Conformemente all’enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Dopo la comminazione di tre sanzioni pecuniarie in un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativoanno scolastico, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. Si riporta di seguito una tipologia di inadempienze, applicando che sicuramente comportano l’applicazione di una penale sanzione:
1. mancato rispetto delle procedure di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale autocontrollo;
2. mancata consegna di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno derrate o parti di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus pasti;
3. grammature inferiori a quelle prescritte dalle tabelle dietetiche;
4. prodotti non conformi alle tabelle merceologiche o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - non tempestivamente sostituiti;
5. mancata o errata preparazione delle diete speciali;
6. presenza di corpi estranei nei prodotti;
7. pulizia dei locali di competenza della ditta non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione eseguita o eseguita in modo insoddisfacente;
8. carenti condizioni igieniche dei mezzi di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale caso di non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighiconformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; Per quanto riguarda le pietanze, le segnalazioni delle scuolepenalità sono previste nelle seguenti misure: - ove l’inadempienza riguardi il primo piatto, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus il pane e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le la frutta Euro 200,00 - ove l’inadempienza riguardi il secondo piatto o le diete speciali Euro 300,00 - ove l’inadempienza riguardi l’intero pasto Euro 500,00 Per le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi e per quelle non espressamente citati, comprese nel precedente elenco ma comunque considerate dall’Amministrazione rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante la misura della sanzione viene discrezionalmente fissata dalla stessa Amministrazione, sulla base dei criteri esplicitati nel presente capitolato. In tal caso, le sanzioni potranno variare da un minimo di procedere Euro 200,00, ad un massimo di Euro 500,00 , rapportate alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importogravità ed all’estensione dell’inadempienza.
Appears in 1 contract
Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Affidamento Del Servizio Di Refezione Scolastica
Penalità. La vigilanza In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’Ente potrà applicare all'impresa appaltatrice sanzioni amministrative graduate a seconda del tipo di inadempienza ed in particolare: ‐ il controllo sul mancato servizio, anche solo di parte, di quanto stabilito contrattualmente pari alla spesa che l’Ente dovrà affrontare per lo svolgimento del servizio avverrà non svolto aumentato di € 500,00 (euro cinquecento) ; ‐il mancato adempimento di quanto ordinato dall’ente a mezzo del suo responsabile con applicazione di una penale di € 300,00 ( euro trecento); ‐la raccolta dei rifiuti mescolando frazioni conferite separatamente dagli utenti con applicazione di una sanzione pari ad € 1.000,00 (euro mille) oltre al lavoro per la selezione del rifiuto; ‐il conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati applicazione della sanzione con incameramento della polizza fidejussoria e risoluzione in danno del contratto; ‐il reiterarsi di mancanze lievi; Resta comunque a carico dell’impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più ampia breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di azione presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunaleconsiderate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC al fine domicilio dell'impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di verificare pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il rispetto pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle clausolemansioni, patti purché debitamente documentate. Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l’Ente detrarrà, a titolo risarcitorio e condizioni contrattualiprevia comunicazione scritta, tutte le eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge. Il Comune In particolare, il mancato raggiungimento almeno della incidenza del 75% di raccolta differenziata, calcolata al 31 dicembre di ogni singola annualità sulla scorta dei formulari relativi ai conferimenti, darà luogo alle seguenti penalità da applicare in percentuale all’importo del servizio prestato relativo alla medesima annualità: I annualità 1% II annualità 5% III annualità 10% A seguito del mancato raggiungimento della incidenza del 75% di raccolta differenziata alla data di scadenza prevista, l’Amministrazione concederà alla ditta affidataria del servizio altri sei mesi e se alla scadenza di tale ulteriore periodo non dovesse raggiungersi la percentuale suddetta l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel inadempimento contrattuale; Nel caso in cui l’istruttoria l'I.A. non abbia ottemperato, al termine del secondo anno dell'appalto, a tutti gli obblighi assunti con l'offerta tecnica e quella migliorativa presentata in sede di gara, si procederà, previa diffida scritta da parte del Responsabile del servizio, alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità polizza di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed all'aggiudicazione del servizio al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidivitàsecondo classificato, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione dopo aver verificato il possesso dei requisiti e così via scorrendo la graduatoria alle medesimi condizioni e modalità del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoprimo classificato.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Per Il Servizio Di Raccolta, Trasporto Conferimento E Smaltimento Dei Rifiuti Urbani
Penalità. L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi derivanti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazioni alle disposizioni del presente Capitolato, (ivi inclusi quelli contenuti nell’offerta presentata), l’Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, o fax o pec. L’Aggiudicatario, entro 15 giorni consecutivi dalla data della contestazione di cui sopra (o entro le 24 ore successive nei casi di elevata gravità), deve produrre le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancate osservazioni dell’Aggiudicatario, l’A.C. notifica la penale applicata entro 30 giorni consecutivi dalla data della contestazione. L’Amministrazione Comunale entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento delle controdeduzioni, qualora non le ritenga fondate, provvede a comunicare la penale applicata. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con stessa non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Qualora la più ampia facoltà violazione riscontrata risulti di azione lieve entità e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalenon abbia provocato alcuna conseguenza, al fine di verificare il rispetto delle clausolepotrà essere comminata una semplice ammonizione. L’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad eliminare gli inconvenienti contestati. Qualora ciò non avvenga, patti e condizioni contrattuali. Il Comune l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spese del servizio offerto agli utentiprestatore di servizi, sui veicoli utilizzatigli interventi previsti e non effettuati o effettuati in maniera insoddisfacente. L'Amministrazione Comunale, sullo stato a tutela dell’esatta e puntuale osservanza di manutenzione degli automezziquanto contenuto nel presente Capitolato, sulle modalità atte e secondo la tipologia di inadempienze che solo a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessititolo meramente esemplificativo qui di seguito si riportano, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi si riserva di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, applicare le seguenti penalità: - • Euro 1.000,00 (mille) Utilizzo del materiale igienico sanitario non conforme alla vigente normativa in materia. • da Euro 200,00 (duecento) a Euro 300,00 (trecento) Mancata consegna dei materiali e dei prodotti necessari presso ogni singolo Servizio Educativo, fatto salvo per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione giustificati motivi. • Euro 1.000,00 (mille) Mancato rispetto delle procedure di un servizio o parte autocontrollo previste nel manuale HACCP • Euro 500,00 (cinquecento) Mancato rispetto di esso: applicazione penale quanto previsto dall’articolo 13 del presente Capitolato (modalità di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso- personale) • Da Euro 250,00 (duecentocinquanta) a Euro 1.000,00 (mille) Mancato rispetto di uno o più articoli del Capitolato speciale. • Maggiorazione del 25% della spesa sostenuta dall'A.C. per il reintegro di materiali, forniti dall'A.C. al posto dell’Aggiudicatario inadempiente, ai sensi del presente Capitolato. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante all’A.C. il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, compresi nello stesso capitolato ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante . Gli importi addebitati a titolo di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante penale o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. risarcimento di danni e spese saranno recuperati a scomputo dei crediti vantati dall’Aggiudicatario nei confronti dell’A.C. L’applicazione delle penalità penali non esclude il diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale danno. Sono fatte salve le disposizioni di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificoall’art. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione 23 del presente Capitolato inerenti la risoluzione del contratto. Il Comune (Ente affidante) È facoltà dell’Amministrazione Comunale invitare la Ditta aggiudicataria, per le infrazioni più significative, a risolvere le questioni mediante concordate procedure di conciliazione esclusivamente tra le parti, senza il ricorso a soggetti terzi con funzione arbitrale. L’Aggiudicatario non potrà escutere la fideiussione sospendere le prestazioni né rifiutarsi di eseguire disposizioni dell’Amministrazione Comunale per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoeffetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all’art. 7, in riferimento a ciascun ordinativo mensile di ciascuna azienda, sarà addebitato all’Appaltatore il costo giornaliero dei buoni pasto di tutti i dipendenti della società cui i buoni non sono stati consegnati nel termine previsto. Nel caso in cui il ritardo dovesse raggiungere i 7 giorni dal termine di cui all’art. 7, la società potrà dichiarare risolto il contratto in danno dell’Appaltatore per inadempimento. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dall’ufficio competente all’Appaltatore, che dovrà comunicare le proprie contro deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata ricezione. Qualora le suddette contro deduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio del suddetto settore, saranno definitivamente applicate. La Società potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriorequanto dovuto all’Appaltatore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già espostiqualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Saranno prova L’Appaltatore non può sospendere o interrompere il servizio con decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le società. Nel caso di eventuale disservizio errori nella composizione dei plichi o violazione degli obblighinella spedizione dei buoni pasto, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni l’Appaltatore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro e non oltre 10 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazionecontestazione dell’errata consegna, che deve avvenire senza costi aggiuntivi per iscritto con lettera raccomandata A/RSO.GE.M.I S.P.A.. Restano a carico l’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione per inadempimento contrattuale. Qualora, indirizzata al legale rappresentante nel corso dell’appalto, all’Appaltatore fossero revocate o altra modalità idonea a dare annullate le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione prestazione dei servizi oggetto del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento , ovvero non risultassero più adeguate alle prescrizioni di legge, le società procederanno alla risoluzione immediata del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importocontratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
Penalità. L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal Capitolato e documenti allegati. Ai sensi dell'articolo 113 bis del Dlgs 50/2016, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera nell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia penale viene applicata, previa contestazione, dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà di azione comminare la penale specifica di 250,00 Euro per ogni inadempienza nei seguenti casi: • ritardo nella esecuzione delle operazioni programmate; • mancata reperibilità del personale dell'Appaltatore; • esecuzione di interventi in assenza degli accorgimenti necessari per limitare il disturbo agli utenti; • inosservanza delle disposizioni del Capitolato relative alle norme comportamentali del personale; • mancato rispetto delle norme di sicurezza. La valutazione in ordine alla non corretta esecuzione delle prestazioni, finalizzata all’applicazione delle penali è insindacabile e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalepuò considerare, al fine di verificare oltre alla qualità tecnica delle prestazioni, anche il rispetto delle clausolenorme di sicurezza, patti di igiene pubblica e condizioni contrattualila normativa riguardante i servizi oggetto dell’appalto. L’applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime l’Appaltatore dall’obbligo di eseguire comunque la prestazione stessa, con le modalità previste dal presente Capitolato e dalle disposizioni impartite. L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di procedere all’esecuzione d’ufficio, parziale o totale, della prestazione, addebitando gli oneri relativi all’Appaltatore. La scelta del soggetto che deve provvedere all’esecuzione della prestazione in sostituzione dell’Appaltatore è riservata al Committente e la relativa spesa non è sindacabile da parte dell’Appaltatore. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto. Le penali possono essere applicate anche contemporaneamente, sommandosi. Nel caso di violazione dello stesso genere, ripetuta nell’arco di un mese, l’importo della penale è raddoppiato. Le penali vengono applicate mediante trattenuta sul pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. La penale può essere comminata in modo reiterato, fintanto che permane la situazione di inadempienza/inosservanza. Il Comune Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di effettuare controlli non considerare inadempienze sanzionabili le inosservanze di lieve entità, purché non siano sistematiche. Il Committente può anche rivalersi sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova l’obbligo per l'Appaltatore di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoreintegrare l’importo originario.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penalità. La vigilanza ed Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il controllo sul minor servizio avverrà con la più ampia facoltà prestato e/o per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattualiqualsiasi natura subiti. Il Comune pagamento delle penali non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità articola il corrispettivo del servizio offerto agli utentifornito. Le penali previste sono le seguenti:
A) Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali: - Per il servizio di riscaldamento, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo mancato mantenimento delle condizioni poste dal presente capitolatotemperature prescritte dalla Stazione Appaltante, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari una penale pari a 300,00 € per ogni giorno. - Per il servizio di produzione acqua calda sanitaria, per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà forniremancato mantenimento della temperatura erogata all’utenza, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - una penale pari a 200,00 € per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo rilevata.
B) Per il mancato rispetto degli orari di funzionamento, sarà applicata una penale pari a richiami e/o diffide: 200,00;
C) Per ritardo di intervento dell’Appaltatore, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà applicata una penale pari a 500,00 € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione accertata inadempienza.
D) Il mancato rispetto dell’esecuzione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativotutti gli interventi previsti nel presente Capitolato entro i termini previsti, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionatotra cui anche manutenzione straordinaria, pena la risoluzione del contratto, applicando comporterà una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 €.200,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsie per ogni edificio interessato;
E) Per il mancato funzionamento del sistema di controllo remoto degli impianti, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: una penale pari a € 100,00 50,00 per ogni impianto e per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione mancato funzionamento successivo al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con primo;
F) Per la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o ritardata presentazione alla Stazione Appaltante dei rapporti di controllo e manutenzione prescritti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 192/05 e dall’Allegato L al medesimo Decreto, una penale pari a € 250,00 per ogni settimana di ritardo e per ogni impianto; Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all’Appaltatore. Quest’ultimo avrà un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per trasmettere le proprie controdeduzioni. Trascorso tale periodo e, comunque, qualora le controdeduzioni non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione siano accoglibili, la Stazione Appaltante provvederà all’applicazione delle penali. L’ammontare complessivo che l’Impresa potrà essere tenuta a corrispondere al Committente a titolo di scioperi tali penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale per il quale si è verificato l’inadempimento. Oltre tale importo l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto in danno all’Appaltatore. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1382 c.c. è comunque fatta salva la risarcibilità dei danni eventualmente eccedenti l’ammontare delle penali, che il Committente dovesse sopportare a causa dell’inadempimento occorso (ivi compresi, senza pregiudizio per le generalità di quanto precede, i maggiori costi che il Committente dovesse sopportare per tentare di recuperare o ridurre il ritardo accumulato). Indipendentemente da interferire quanto previsto nel presente articolo, qualora l’Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente Capitolato, ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati con il servizio: € 500,00 presente Capitolato, il Committente può ordinare ad episodioaltra impresa, previa comunicazione all’Impresa, l’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all’Impresa stessa. Qualora vengano accertati la presenza in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencatiloco di altre Ditte o Imprese incaricate dal Committente, l'Amministrazione comunale si riserva comporti l’impossibilità anche temporanea di irrogare penali svolgere determinati servizi, l’Impresa deve segnalarla al Committente con almeno 24 (ventiquattro) ore di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento anticipo sull’inizio del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante In mancanza di tale segnalazione, la mancata esecuzione o il diritto ritardo nel servizio è sanzionato con l’applicazione delle penali previste. Per il mancato rispetto in generale di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto quanto indicato nel presente capitolato relativamente al corretto esercizio ed alla corretta erogazione del serviziomanutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti: Come previsto all’art. 34 comma 5 della legge 10/91 l’Appaltatore, né precludono all’Ente affidante in qualità di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterateTerzo Responsabile, è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell’Ente locale prevista all’art. L’applicazione 31 comma 3 della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà stessa legge, non mantiene il rendimento di presentare le sue controdeduzioni combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. Qualora per dimostrate cause di forza maggiore, l’Appaltatore non si ritenesse più in grado, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e/o durante questo, di continuare la gestione degli impianti, dovrà darne immediata comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Committente e dovrà comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione fintanto che la SA non avrà organizzato un servizio sostitutivo e comunque non oltre 10 giorni dalla data 90 giorni. Anche in tal caso sarà sempre facoltà del Committente di ricezione rivalersi nei confronti delL’appaltatore per tutti i danni conseguenti all’interruzione dell’appalto ed al riappalto della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importogestione.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto D’appalto
Penalità. La vigilanza I responsabili dell’esecuzione contrattuale, individuati nell’ambito degli Enti Committenti, notificheranno formale diffida, a mezzo PEC, al Soggetto assicuratore quando, durante lo svolgimento del servizio, esso dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze delle clausole contrattuali e/o il controllo sul servizio avverrà mancato rispetto delle condizioni di servizio, previste dal Capitolato tecnico, con la particolare riferimento a quanto ivi indicato ai punti 7.a e 7.b relativamente ai termini di attivazione dell’assistenza diretta e di rimborso in caso di assistenza indiretta - Ove il Soggetto assicuratore, nel corso dello stesso anno, incorra in più ampia diffide per negligenza ed inadempienza, l’Amministrazione ha facoltà di azione segnalarla all’ANAC, per gli atti di competenza in tema di esclusione dalle gare. Sulla base della gravità delle eventuali inadempienze accertate, i Responsabili dell’esecuzione contrattuale, individuati nell’ambito di ciascun Ente Committente provvederanno a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando al Soggetto assicuratore un termine massimo di 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove il Soggetto assicuratore persista nell’inadempimento e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunaleove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, al fine di verificare verrà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali10% dell’importo contrattuale. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utentiSoggetto assicuratore, sui veicoli utilizzaticon cadenza trimestrale e in ogni caso tre mesi prima della scadenza contrattuale, sullo invierà ai suddetti Enti committenti, un elenco aggiornato dello stato di manutenzione degli automezziavanzamento dei sinistri denunciati dal personale in servizio e finalizzate esclusivamente alle prestazioni ricomprese nella Polizza Base, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessipartire dalla data di decorrenza del contratto, sulla sicurezza degli utenti tramite una tabella, elaborata sia in formato excel modificabile che in pdf non modificabile, contenente i seguenti dati: - numero del sinistro - data di accadimento - luogo (Regione) e data della denuncia ----------------------------------- - sesso ed età dell’assicurato - tipologia di avvenimento (es: ricovero, visita, accertamento diagnostico, cure dentarie, etc.) - se la prestazione sia stata in rete convenzionata, fuori rete convenzionata, in SSN; - l’indicazione dello stato di trattazione del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:----------------------
a) sinistro agli atti, senza seguito (specificare il motivo);
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica, con importo stimato/riservato pari a € ………….; L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra verifica informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti utile acquisire nel corso della vigenza del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilaticontratto. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque mancato rispetto di violazione o difformità delle disposizioni del presente contrattoquanto previsto relativamente all’obbligo di invio della reportistica e rilascio di altre informazioni sui sinistri da parte dell’aggiudicatario, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicatariain assenza di adeguate motivazioni determinate da causa di forza maggiore, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 importo pari ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 euro 1.000 per ogni giorno solare di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsiritardo, preventivamente concordatacon un importo massimo pari ad euro 30.000,00. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, del tipo alla quarta inadempienza di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno risolvere, previa contestazione, il contratto con l’incameramento della cauzione e di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune affidare a terzi l’esecuzione dell’appalto in danno della Società inadempiente, ovvero di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante risolvere il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citaticontratto. Qualora la Società sia incorsa in penalità ed intenda ottenerne il rimborso in tutto o in parte dovrà inoltrare domanda di disapplicazione al ( indicare Ufficio a cui indirizzare l’istanza), ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 30 (trenta) giorni dalla data nella quale avrà riscosso il mandato decurtato per applicazione di ricezione della contestazione, penalità. A tal riguardo si stabilisce che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante ogni fatto o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi avvenimento da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificoritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere gli obblighi contrattuali dovrà essere comunicato alla scrivente entro il termine di 3 (tre) giorni dal suo verificarsi. La recidività, oltre l’applicazione Nessun avvenimento o fatto potrà essere addotto a fondamento della terza propria domanda di disapplicazione delle penalità, è causa ove non sia stato partecipato in tempo ai sensi del precedente capoverso. Tale comunicazione non costituisce, in ogni caso, per la società, diritto all’accoglimento della domanda di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importodisapplicazione.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Agreement
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalenorme, al fine di verificare il rispetto delle clausoleregolamenti o del presente Capitolato che possano condurre a disservizio o, patti e condizioni contrattuali. Il Comune qualora si riserva accertino anomalie sulla qualità o sulla quantità dei servizi erogati, l’Azienda “Agro solidale”, ferma restando la facoltà di effettuare controlli sulla qualità procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del servizio offerto danno, procederà all’applicazione di penalità dopo aver comunicato formale contestazione alla ditta, che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell’addebito. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Azienda Consortile “Agro solidale” a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli utentiobblighi assunti, sui veicoli utilizzatisia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio sia alla perfetta esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:
a. reiterati ritardi o uscite anticipate del Comune, i dati relativi ai dischi personale impiegato nello svolgimento dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalitàservizi: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso violazione;
b. mancata sostituzione di reiterazione operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione quale si sia verificata una mancata copertura del contratto, applicando una penale di servizio: € 1.000,00 500,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
c. mancato rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale della dotazione di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegatoe degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall’offerta tecnica di gara: € 200,00 500,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazioneinfrazione;
d. impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 500,00 per ogni unità di personale non qualificato, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle lineemoltiplicata per i giorni di infrazione;
e. mancata sostituzione di operatore richiesta dall’Azienda per gravi motivi: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione mancata sostituzione;
f. comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del confronti dell’utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 500,00 ad episodio; - per ciascuna violazione;
g. mancata presentazione della documentazione relativa all’attività svolta, alla scadenza fissata e/o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizioconcordata: € 500,00;
h. inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;
i. per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 500,00;
j. per ogni mancato intervento di manutenzione ordinaria di tutta la struttura e delle relative pertinenze, degli impianti, degli arredi, dei sanitari,degli elettrodomestici, dei vetri, delle serrature, delle apparecchiature per l’illuminazione: € 500,00;
k. presenza in struttura di attrezzature, materiali di consumo e/o giochi non conformi alla normativa di settore nazionale e comunitaria vigente e futura: da € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a 1.500,00 a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo.rilevanza dell’infrazione;
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla L’A.C. a tutela della qualità del servizio offerto agli utentie della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, sui veicoli utilizzatisi riserva di applicare le sanzioni come previsto dall’art. 145 del D.P.R. N° 207/2010 e s.m. e i. in ogni caso di verificata violazione di quanto previsto nel presente capitolato, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del casosecondo il principio della progressione. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comunesanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., ogni qualvolta questi lo richieda ed le quali devono pervenire entro 15 (quin dici) 10 giorni dalla richiestadata di ricevimento della contestazione. Si riporta di seguito, a semplice titolo esemplificativo, una casistica di inadempienze che di norma comportano l’applicazione di una sanzione, secondo i dati parametri più sotto precisati: - mancato rispetto delle procedure di autocontrollo; - mancata fornitura, consegna incompleta, inesatta o non rispondente alle ordinazioni ricevute, nonché ritardi dell’orario di consegna delle forniture; - mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie del locali; - impedimento all'accesso nei locali adibiti allo stoccaggio e le informazioni quantitative conservazione alimenti agli addetti dell’A.C. incaricati del controllo qualità; - prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e qualitative non tempestivamente sostituiti; - personale inferiore alle unità necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari buon andamento del servizio e per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornirerispetto degli orario di distribuzione pasti; - carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffidanon conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; - mancata effettuazione inadeguatezza attrezzature, contenitori e automezzi; - non osservanza da parte del personale di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primodecoroso e adeguato all’utenza; - effettuazione del trasporto in anticipo non rispetto all’orario stabilito, degli orari dei turni stabiliti per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodioil consumo dei pasti; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienzaporzionatura non conforme alle grammature stabilite; - ritardo nell’applicazioneiterazione di inadempienze già rilevate, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi segnalate e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stessosanzionate. Le inadempienze sopra descritte descritte, enunciate a titolo esemplificativo e non esaustivo, non precludono all’Ente Affidante all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicate sanzioni da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell’inadempienza. Qualora l'Aggiudicatario ritardasse la fornitura, né precludono all’Ente affidante questa Amministrazione, oltre agli addebiti dei predetti commi e senza l'obbligo di procedere darne comunicazione, si riserva la facoltà, per dar corso alla regolare erogazione del servizio, di acquistare i prodotti immediatamente occorrenti direttamente sul libero mercato, presso un negoziante della zona, anche ad un prezzo superiore a quello contrattuale, con addebito al fornitore di tutte le spese sostenute (a fronte di fattura o scontrino fiscale dettagliato). Qualora la fornitura risultasse, secondo il giudizio delle cuoche responsabili, di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite o, se per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, l'I.A. è tenuto a ritirarla, a sue spese, con preciso obbligo di fornire immediatamente il genere corrispondente, della qualità stabilita e nella quantità richiesta. Qualora fosse impossibile sostituirla immediatamente senza creare disagi, l'A.C. provvederà alle forniture con mezzi propri, addebitando l'intero costo all'I.A.. Nel caso in cui la merce risultasse, a seguito di controlli effettuati dagli organi competenti (A.S.L, laboratori Individuati dall'Ente affidatario, etc.), igienicamente non accettabile o con evidenti alterazioni, indipendentemente dall'adozione di provvedimenti amministrativi o penali in merito, sarà applicata una penalità di € 500,00, fatto salvo il diritto di rivalersi dei maggiori danni derivanti da tale inadempienza eventualmente mediante l'incameramento della cauzione di cui all'art. 51. Conformemente all’enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per una medesima inadempienza commessa potrà essere di importo doppio, la terza triplo e così via. Dopo la comminazione di 5 sanzioni pecuniarie nel medesimo anno scolastico, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. La vigilanza ed L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare tutte le piante martellate; per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di L oltre al valore del legname ricavabile valutato al prezzo delle misure normali. • Per ogni ceppaia a cui casualmente sia stata tolta o resa invisibile l'impronta del martello forestale l'aggiudicatario pagherà, in sede di collaudo, una penale di L purché il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, fatto venga tempestivamente comunicato al Proprietario che provvederà agli opportuni accertamenti al fine di verificare conteggiare il rispetto numero delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà ceppaie danneggiate nel verbale di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilaticollaudo. In caso contrario si riterrà come pianta tagliata non martellata. • Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di inosservanza cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P. F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli obblighi o comunque artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267 e delle vigenti Prescrizioni di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione Massima e di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodioPolizia Forestale. • In caso di reiterazione violazione del medesimo episodio negativo, primo comma dell’art. 11 l’aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il Comune diffiderà l’appaltatore triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali. • Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all’articolo n. 18 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 L per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 sul termine fissato per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o l'utilizzazione. Il legname non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro utilizzato e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazionesgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/Resso debba pagare all'aggiudicatario, indirizzata al legale rappresentante indennità o altra modalità idonea compenso alcuno, oppure, l'Ente venditore, rinunciando a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine massimo per l'utilizzazione, previo il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità della penale di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importopresente comma.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Tecnico Per La Utilizzazione Del Patrimonio Boschivo
Penalità. L’Aggiudicataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità da E. 50,00 sino a E. 500,00 – a seconda della gravità dell’infrazione - qualora: ➢ Si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato; ➢ Assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi; ➢ Non fornisca tutte le prestazioni convenute; ➢ Esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente; ➢ Effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo; ➢ Impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; ➢ Esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati; ➢ Non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del dirigente responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l’aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura sopra indicata. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattualiall’eventuale recidiva. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del far eseguire da altra ditta il mancato o incompleto o trascurato servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del casospese dell’appaltatore. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire Si procederà al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti recupero della penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orarispese ed eventuali danni, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, mediante ritenuta diretta da parte del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato sarà assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno mancanza sulla cauzione definitiva con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importosemplice atto amministrativo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato D’oneri
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà Il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con la più ampia facoltà indicazione della tipologia di azione attività eseguita, della data di esecuzione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattualidel relativo orario. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità controllo del servizio offerto agli utentinell’immediatezza sul luogo dell’incidente, sui veicoli utilizzati, sullo stato sarà effettuato dal personale del di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilatiPolizia Locale intervenuto sul sinistro. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni inadempienza accertata nell’esecuzione del presente contrattoservizio e non adeguatamente giustificata, l’Ente affidante L’Ente applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilitoconcessionario, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale con rivalsa sulla cauzione prestata. In caso di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazionereiterate inadempienze, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante l’Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all’attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a: • elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per: ‑ incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA); ‑ incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario; • verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze; • documentazione fotografica Per le inadempienze siano particolarmente gravi più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata. Costituiscono inoltre grave inadempienza:
1) impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
3) inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
4) mancato reintegro della cauzione definitiva. L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore. Le penalità e reiteratesanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel Nel caso in cui l’istruttoria il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della contestazione superi il termine massimo penale superiore al dieci per il pagamento delle fatturecento dell'importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi Per quanto non previsto da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificoquesto articolo, si rinvia all’art. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione 298 del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importoDPR 207/2010.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Concessione Per Servizi Di Ripristino E Bonifica Ambientale
Penalità. La vigilanza ed L’Aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il controllo sul servizio avverrà stesso. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penale, che verrà determinata dal Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali, in base ai seguenti livelli:
a) € 200,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: ritardo nella consegna di documentazione richiesta, attivazione di interventi ammissibili ma non preventivamente concordati con la più ampia facoltà il Comune di azione e Lissone);
b) € 500,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: mancata sostituzione del personale, mancata comunicazione assenze del personale, utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al Comune di Lissone, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata del programma delle attività, mancata presentazione delle relazioni nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità tempi previsti);
c) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: mancato espletamento del servizio offerto agli anche per un solo giorno senza giustificato motivo, inadempimento totale dei compiti e delle azioni stabilite dal programma, comportamento gravemente scorretto o offensivo nei confronti degli altri operatori o degli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato ). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilatiuna penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di recidiva della medesima violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione (due violazioni) la penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiteratecorrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità sarà dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale la Xxxxx Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria le giustificazioni presentate dall’Aggiudicataria siano ritenute insufficienti, il Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della contestazione superi il termine massimo per il pagamento penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle fattureprestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune di Lissone. L’applicazione delle penalità Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specificoArt. La recidività, oltre 26 - “Risoluzione del contratto” l’applicazione della terza penalitàpenalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, è causa il contratto potrà essere risolto dal Comune di rescissione Lissone, ai sensi del successivo Art. 26 - “Risoluzione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo”.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Penalità. La vigilanza ed Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazioni di norme che possano condurre a disservizio, Brianzacque srl contesterà gli addebiti prefiggendo un congruo termine per la presentazione di giustificazioni. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, la stazione appaltante, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere una penalità. Le penalità per infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile da un minimo di €.200,00 ad un massimo di €. 500,00 per ogni infrazione ad esclusivo giudizio di Brianzacque srl, fatto salvo il diritto il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In particolare in caso: • di ritardo sulle tempistiche concordate di installazione delle casette; • di contestazione degli impianti in fase di collaudo provvisorio o definitivo, perché non conformi all’offerta o per altre anomalie, difetti di funzionamento ecc., • di mancato ritiro e sostituzione o per quanto altro si rendesse necessario perché non conformi all’offerta o per altre anomalie, difetti di funzionamento ecc., Brianzacque srl applicherà una penale di €. 200,00 (duecento/00) per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, con facoltà di risoluzione contrattuale al raggiungimento delle penalità complessiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Il Committente si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Committente, valutata la gravità dell’inadempienza, provvederà all’applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e per un massimo di tre sanzioni pena la risoluzione del contratto. Il Committente si riserva il controllo sul servizio avverrà con del personale presente, e la più ampia facoltà verifica/corrispondenza all’elenco fornito (debitamente aggiornato anche per via fax). In caso di azione difformità, il Committente provvederà all’applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fino a Euro 500,00 (cinquecento/00) e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunalequalora venissero accertate gravi inadempienze, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiteratecontratto. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione L’ammontare delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidivitàpuò essere prelevato, oltre l’applicazione a insindacabile giudizio della terza penalitàCommittente, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importodal deposito cauzionale.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla S.A. a tutela della qualità del servizio offerto agli utentie della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, sui veicoli utilizzatiapplicherà sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del casosecondo il principio della progressione. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comunesanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’I.A., ogni qualvolta questi lo richieda ed le quali devono pervenire entro 15 (quin dici) 10 giorni dalla richiestadata di ricevimento della contestazione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che di norma comportano l’applicazione di una sanzione, secondo i dati parametri più sotto precisati: ♦ mancato rispetto delle procedure di autocontrollo; ♦ mancata consegna di pasti interi o parte di pasti; ♦ grammature diverse da quelle prescritte dalle tabelle dietetiche; ♦ prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo non tempestivamente sostituiti; ♦ presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti; ♦ mancata consegna o errata preparazione delle diete speciali; ♦ personale inferiore ai parametri stabiliti; ♦ pulizia dei locali di competenza della ditta non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente; ♦ carenti condizioni poste igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti; ♦ mancato adempimento degli interventi manutentivi previsti dal presente capitolato; ♦ mancato rispetto orari di consegna e somministrazione dei pasti; ♦ inadeguatezza attrezzature, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi contenitori e automezzi; ♦ mancata risoluzione di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso non conformità e riproporsi di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni queste nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stessotempo. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicate in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo del 10 % annuo contrattuale, né precludono all’Ente affidante rapportate alla gravità dell’inadempienza. Conformemente all’enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per una medesima inadempienza commessa anche in una utenza diversa dalla precedente potrà essere di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi importo doppio, la terza triplo e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importocosì via.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. La vigilanza ed L’ASL 8 si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso le sedi in cui si svolge il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare accertare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà regolare adempimento degli obblighi di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo delle condizioni poste dal cui alla presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilatiprocedura. In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami obbligazioni contrattuali e/o diffidedi non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell’inadempimento, l’immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non superiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Amministrazione contraente ritiene di disattenderle e di applicare comunque la penale. Si fa presente che l’accettazione del servizio oggetto del presente appalto, da parte dei funzionari ASL 8 competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a inadempienze non potute rilevare all’atto dell’esecuzione del servizio. L’aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente Capitolato in caso di inadempimento e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dovute. Le penali che verranno applicate sono indicate di seguito: • esecuzione di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle pattuite e/o mancata esecuzione delle prestazioni: perdita del relativo compenso. L’effettiva qualità viene accertata in esito a un procedimento in contradditorio tra la ASL 8 e l’aggiudicatario; • mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e degli obblighi di legge nei confronti del personale. Prima infrazione € 1.000,00 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile; • inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate, spostamento di orari, mancata informazione, scorrettezza del personale, inosservanza delle prescrizioni esecutive, altre analoghe o similari da € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di a € 500,00 per ogni episodio1.000,00 in relazione all’entità delle inadempienze. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativoinadempimento delle disposizioni contrattuali, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionatol’ASL 8 potrà rivalersi sulla cauzione disponibile, pena ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. Nei casi di grave recidiva, l’ASL 8 ha inoltre la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo; - effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro risolvere il contratto. Fermo restando quanto disposto dai paragrafi precedenti, in caso di mancata esecuzione dei servizi previsti o di parte di essi, la ASL 8 può provvedervi d’ufficio, ricorrendo a terzi, e non oltre 10 giorni dalla data ciò a tutto carico dell’aggiudicatario, fatto salvo diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito ed all’applicazione della penalità. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione della penale avverrà mediante emissione di ricezione nota di credito, da imputare sui pagamenti periodici, o anche mediante escussione parziale o totale della contestazionegaranzia fidejussoria definitiva, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importodovrà essere reintegrata dall’aggiudicatario.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Penalità. La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso. La Ditta ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control lo è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio dell'appalto e del perfetto svolgimento del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati. In caso di inosservanza degli obblighi delle obbligazioni contrattuali o comunque di violazione o difformità non puntuale adempimento delle disposizioni del presente contrattostesse che non comporti, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicatariaper la sua gravità, le seguenti penalità: - per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida; - mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una l’Amministrazione Comunale contesta formalmente mediante P.E.C. le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine senza idonee giustificazioni sarà applicata la penale, nella misura di seguito riportata. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta affidataria a mezzo Posta Elettronica Certificata; La Ditta affidataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di € 1.000,00 liquidazione delle fatture. Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la Ditta affidataria non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Comune di Arbus (Cod. IPA C_A359) - Prot. Uscita N. 0013857 del 31/07/2014 Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le penali di cui agli artt. 145, comma 3 e 298 del DPR 207/2010. L’importo esatto della penale per ogni ulteriore episodio oltre il primociascun evento da sanzionare è determinata dal RUP entro i limiti previsti dalle norme richiamate tenuto conto della gravità delle inadempienze. Sono sanzionabili, a titolo esemplificativo: - utilizzo di veicolo diverso da quello dichiarato per l’esecuzione del servizio, non preventivamente autorizzato; - effettuazione del trasporto in anticipo mancato rispetto all’orario stabilitodegli orari stabiliti, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale senza valida giustificazione; - mancato rispetto dei percorsi e dei punti di € 100,00 ad episodiofermata concordati; - mancato divieto di trasportare soggetti non autorizzati; - mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienzavigilanza del vettore al momento dell’affidamento da parte della scuola o da parte dei genitori; - ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus comportamento pericolo o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata; - mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio; - mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio. Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti. Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, scorretto del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e nei confronti degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stessoo di terzi; - irregolarità sui veicoli adibiti al servizio (documentazione del veicolo scaduta o irregolare, veicolo in cattive condizioni meccaniche e/o di carrozzeria, utilizzo mezzi non adeguati dal punto di vista della sicurezza dei soggetti trasportati) - impiego di mezzi o personale non in regola con le prescrizione assicurative, previdenziali, assistenziali. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante In caso di violazioni contrattuali gravi quali la tentata frode, la sospensione arbitraria dei servizi, cessazione o fallimento della ditta, reiterate mancanze tali da compromettere il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citatibuon andamento dei servizi, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione gravi violazioni agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti del serviziopersonale dipendente, né precludono all’Ente affidante di procedere si procederà alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterateed all’incameramento del deposito cauzionale. L’applicazione L'Amministrazione, oltre alla applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale penale, ha la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento. L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto. Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione esperire ogni azione per il risarcimento del dell'eventuale maggior danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importosubito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto