PERSONALE. L’art. 2112 c.c. dispone che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Merger Agreement, Merger Agreement
PERSONALE. L’artIl servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. 2112 c.cL9Organismo affidatario si impegna a inviare l9elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell9organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza. dispone L9Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.lgs. 196/2003). L9Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L9Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l9esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, il rapporto contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i accertata violazione dello Statuto dei diritti che ne derivanodei lavoratori. InoltreL9esecutore è tenuto a fornire, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro avvio delle prestazioni: - l9elenco del personale dipendente impiegato per l9espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.Roma) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.o eventuale documentazione sostitutiva;
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Samples: Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cPer lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi dell’art. dispone 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e del Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 17/04/2013 (Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC). I conducenti devono avere un’esperienza di almeno 2 anni nell’esecuzione di servizi di trasporto scolastico e devono essere riconosciuti idonei, restando l’appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
2. Il personale non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti, che comportino interdizione dai pubblici uffici; dovranno inoltre essere effettuati nei confronti del personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto gli accertamenti previsti dall'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
3. L’aggiudicatario dovrà garantire la stabilità, quantomeno per l’anno scolastico, della presenza degli autisti sul servizio di trasporto, salvo casi di forza maggiore, per favorire buone relazioni con l’utenza.
4. Nello svolgimento del servizio, l’aggiudicatario ha l’obbligo di dirigere il personale in modo tale da non creare appunti di sorta, non solo nel servizio ma anche nel comportamento. Il personale è tenuto:
a. ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
b. ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
c. a recepire tutte le norme comunali, anche di futura emanazione, ed a disporre che il personale adibito al servizio di trasporto scolastico abbia cura di darvi piena e puntuale applicazione;
d. a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
e. a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
f. a non consentire l’accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
g. a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
h. a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
i. a segnalare tempestivamente al Comune eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
j. d evitare qualsiasi maltrattamento fisico, anche nell’intento di sedare comportamenti molesti o pericolosi;
k. a non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
l. a non effettuare il trasporto dei bimbi della scuola dell’infanzia senza accompagnatore (della eventuale mancata presenza dell’accompagnatore dovrà essere data tempestiva comunicazione al responsabile del Sevizio Scuole);
m. ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano la massima sicurezza nelle operazioni di salita e discesa degli alunni, apertura e chiusura porte, avvio del mezzo;
n. a segnalare al Comune, per i provvedimenti di sua competenza, ogni comportamento violento, di disordine e/o irrispettoso nei gesti e nelle parole da parte degli utenti il servizio;
o. a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza; la necessità di eventuali veicoli omologati per tale utilizzo dovrà essere comunicata dal committente almeno 60 giorni prima dell’inizio della prestazione dell’anno scolastico di riferimento.
5. E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l’immediata comunicazione all’Amministrazione o all’Autorità scolastica di eventuali incidenti o imprevisti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti emergenze; i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base numeri dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimentocellulari saranno comunicati, a cura dell’Amministrazione, agli utenti al fine di entrambe consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.
6. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le Società Incorporata generalità dell’autista e Incorporantedell’Impresa, conformemente alle previsioni contenute nell’art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto : − elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato; − nominativo del responsabile della procedura sicurezza (datore di informazione lavoro e consultazione sindacale prevista R.S.P.P. aziendale); − nominativo di un responsabile, sempre reperibile, in caso di comunicazioni urgenti durante i giorni di normale attivita' scolastica. L'elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC
7. L’Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato da questo Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2014, ai sensi del DPR 62/2013 e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituitoreperibile su sito internet istituzionale dell’Ente, alla data sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
8. Il Comune, in caso di redazione comportamenti non idonei del presente progettopersonale, da n. 175 unitàdopo un primo richiamo scritto, potrà pretendere la sostituzione immediata di quegli operatori che dal giorno successivo all’iscrizione risultassero abitualmente trascurati nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole o adottassero comportamenti non consoni al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto servizio e/o alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.sicurezza degli utenti;
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Samples: Appalto
PERSONALE. L’art20.1 La gestione deve essere svolta con personale dipendente del concessionario o altro personale funzionalmente collegato alla stessa.
20.2 Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti la retribuzione del personale nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata ( es. 2112 c.c. dispone che in vestiario, etc.).
20.3 Il concessionario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti di lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione.
20.4 Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di trasferimento d’aziendacooperative, sollevando il Comune di Giaveno da ogni controversia derivante e conseguente rapporto di lavoro continua che intercorre tra la ditta appaltatrice di propri dipendenti.
20.5 Il Comune di Giaveno potrà richiedere in qualsiasi momento l’esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
20.6 Qualora il concessionario non risulti in regola con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreobblighi di cui sopra, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, Comune di Giaveno potrà procedere alla risoluzione del contratto.
20.7 Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.
20.8 L’esecuzione in seguito a cessione contrattuale danno non esclude eventuali responsabilità civili o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito penali della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cditta., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Concession Agreement
PERSONALE. L’art. 2112 c.c. dispone che In ordine a tale fattispecie, lo scrivente rappresenta che, ai sensi dell’art.31 del CSA, l’impresa aggiudicataria è tenuta tra gli altri obblighi, qui richiamati integralmente, a: • “assumere in caso ruolo tutto il personale adibito dalle precedenti imprese appaltatrici, con contratto di trasferimento d’aziendalavoro a tempo indeterminato da oltre otto mesi prima dell’affidamento del servizio…omissis…sarà soggetto…omissis…al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive, individuali, in atto nel rispetto del relativo art.6 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali”; • “riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi”; • “osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale…”; • “depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il rapporto di lavoro continua con il cessionario piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreintegrazioni”; Ai sensi del medesimo articolo, inoltre, il medesimo articolo precisa personale “dovrà essere dotato, a cura e spese dell’I.A., di divisa dotata di targhetta di identificazione e rispondente alle norme del vigente contratto collettivo nazionale nonché delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica. L’impresa aggiudicataria, al momento dell’inizio dell’appalto, …omissis…trasmetterà ai Comuni e all’A.R.O. LE/1 l’elenco nominativo del personale in servizio – con le relative qualifiche di inquadramento – e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni”. L’I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, …omissis…anche di quelli che potranno essere prescritti dai Comuni e dall’A.R.O. in relazione a condizioni di rischio specifiche”. In riferimento, invece, alla formazione dei lavoratori, l’art.34 del CSA dispone che: “l’I.A., prima dell’avvio del nuovo servizio, deve garantire un’adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna dei contenitori e degli opuscoli informativi presso le Utenze domestiche e non domestiche, sia nell’attività di espletamento del servizio di raccolta”. I predetti obblighi sono posti in capo alla ditta anche dagli articoli 13 e 14 del Contratto di appalto sottoscritto con l’A.R.O. LE/, quivi richiamati integralmente. In sede di incontro in contraddittorio del 23.01.2020, la MONTECO s.r.l. ha dichiarato che tutto a riguardo è stato regolarmente espletato e che il personale precedentemente impegnato è stato interamente assorbito con i corrispondenti livelli di inquadramento rinvenuti al momento del passaggio. Tramite la nota PEC del 04.02.2020, la ditta MONTECO s.r.l. ha riscontrato le richieste pervenute dal sottoscritto in riferimento al personale impiegato per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione chel’esecuzione del servizio. In particolare, in seguito a cessione contrattuale o fusionel’amministratore unico di MONTECO s.r.l., comporti il mutamento nella titolarità Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx ha trasmesso Dichiarazione sostitutiva di un’attività economica organizzataatto notorio (ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.), con o senza scopo la quale ha dichiarato: • che i dipendenti hanno ricevuto idonea formazione/informazione ed addestramento ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/2008; • che i dipendenti hanno ricevuto la consegna dei DPI ex art. 77 del D.Lgs. 81/08; • che i dipendenti sono impiegati nel rispetto del Giudizio Medico in fase di lucroSorveglianza Sanitaria ex art. 41 D.lgs. 81/08; • che lo svolgimento del servizio avviene conformemente a quanto previsto dal disposto normativo. Con la stessa nota, preesistente al trasferimento l’amministratore unico ha trasmesso in allegato allo scrivente: • Estratto D.V.R. per le attività specifiche svolte ai sensi del D.Lgs. 81/08, aggiornato in data 02.01.2019; • Elenco del Personale impiegato. Dal quadro ricognitivo appreso dallo scrivente e sopra rappresentato, emerge che conserva nel trasferimento la propria identità Ditta MONTECO s.r.l., ha adempiuto alle prescrizioni disposte dai precitati articoli n.31 e n.34 del CSA, nonché a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base quanto riportato negli articoli specifici n.29 e n.30 del CSA, relative agli obblighi posti in capo alla ditta esecutrice in materia di sicurezza e formazione dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazionelavoratori, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirài quali, pertanto, senza soluzione operano in modo conforme al contratto ed alla normativa vigente di continuitàsettore. Di seguito, si riportano gli elenchi del personale attualmente impiegato dalla ditta MONTECO s.r.l. per l’espletamento del servizio unitario di igiene ambientale nell’A.R.O. LE/1, trasmessi con la nota di cui sopra. Elenco personale impiegato – Campi Salentina Elenco personale impiegato – Guagnano Elenco personale impiegato – Novoli Elenco personale impiegato – Salice Salentino Elenco personale impiegato – Squinzano Elenco personale impiegato – Surbo Elenco personale impiegato – Trepuzzi Elenco personale impiegato – Generali Elenco personale impiegato – Cooperativa Sociale Ecoworld Il sottoscritto, acquisita la documentazione richiesta dalla ditta MONTECO s.r.l, si riserva di verificare, nel corso dell’appalto, la effettiva e puntale conformità rispetto alle prescrizioni contrattuali ed a quanto riportato nell’Offerta Tecnica ed Economica presentata dalla ditta in sede di gara, con particolare riferimento al numero, mansioni e qualifiche/livelli di inquadramento del personale impiegato per l’espletamento del servizio, allo scopo di corrispondenza. attestarne la Società Incorporantepiena Ad ogni buon conto, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusionesulla base di quanto constatato alla data odierna, si rappresenta che il gestore MONTECO s.r.l. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. impiega attualmente per il settore l’esecuzione del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha servizio un numero complessivo pari a n. 135 unità (di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti cui n. 18 facenti parte della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimentocooperativa sociale Ecoworld), a cura fronte del numero complessivo di entrambe le Società Incorporata e Incorporanteunità dichiarato nell’Offerta Tecnico/economica giustificativa presentata in sede di gara, della procedura che risulta essere pari a n. 120,82 unità. Quest’ultimo numero, si compone di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi n. 111,82 unità impiegate nei servizi di ciascun Comune, alle quali si aggiungono ulteriori n.9 unità impiegate per i servizi generali di coordinamento e per gli effetti dell’artle sedi aziendali/centri servizi/area di trasbordo. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituitoEsso, alla data di redazione del presente progettoinoltre, da n. 175 unità, che deriva dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, monte ore annuo totale per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo Comuni dell’A.R.O. LE/1 del personale operativo necessario per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio l’espletamento di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoservizi previsti nell’offerta.
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Samples: Service Agreement
PERSONALE. L’art. 2112 c.c. dispone che in caso di trasferimento d’aziendaLa ditta Aggiudicataria è onerata, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’artdell'Art. 47 Legge n. 428/199069 del D.Lgs. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cn° 163/06 e s.m.i., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico dell'osservanza di ogni accordo pattuito in tema di risorse umane dalla Jesiservizi s.r.l., quale soggetto precedentemente preposto allo svolgimento ed alla erogazione del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporanteservizio nell'interesse del Comune di Jesi, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di leggeimpegnandosi, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione sottoscrizione del presente progetto contratto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo appalto a dare esecuzione ed esatto adempimento a quanto convenuto nei predetti accordi per il personale trasferitointeressato, fatta eccezione dapprima in sede collettiva e quindi nella relativa nonché conseguente sede attuativa individuale. La medesima ditta Aggiudicataria è, altresì, onerata, ancora ai sensi e per lo scostamento medio mensile gli effetti dell'Art. 69 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i., dell'osservanza dell'obbligo di utilizzazione, in regime di distac- co, così come previsto e disciplinato dall'Art. 30 del D.Lgs. n° 276/03 e s.m.i., delle unità di personale dipendente a tempo indeterminato della Jesiservizi s.r.l. con mansioni corrispondenti alla qualifica di "cuoco", individuate nell'allegato „E“ al presente atto, per la contrattazione durata di secondo livello un biennio, prorogabile per un ulteriore biennio e per l’attivazione gli ulteriori rinnovi e proroghe di un fondo cui al precedente art. 2. Il distacco di assistenza sanitaria integrativa privatopersonale di cui al capoverso è effettuato con riguardo alle esigenze di prima temporanea sperimentazione delle modalità di erogazione a mezzo di appalto, le quali giusti- ficano la presenza di personale con esperienza maturata nel previgente regime di servizio al fine di assicurare la dovuta continuità rispetto ai precedenti livelli qualitativi e quantitativi del servizio medesimo, prevedendosi, pertanto, che comunque tale utilizzazione avverrà nella piena perma- nenza e perduranza della titolarità del rapporto di lavoro in capo alla Jesiservizi s.r.l. nonché nel rispetto del livello di inquadramento retributivo e delle qualifiche in odierno godimento da parte del personale in questione secondo il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che parimenti viene mantenuto in applicazione al predetto personale. In ragione del vantaggio di cui beneficia la ditta Aggiudicataria in dipendenza dell'utilizzazione del personale dipendente a tempo indeterminato della Jesiservizi s.r.l., di cui al punto che pre- cede, la medesima ditta Aggiudicataria sarà onerata di apposito rimborso in favore della predetta Jesiservizi s.r.l. in misura fissa di importo pari ad € 275.500,00 complessivi annui, da corrispondere in rate mensili uguali posticipate. La ditta Aggiudicataria assicura, per il resto e fermi rimanendo gli oneri di cui ai quattro capo- versi che precedono, che le prestazioni di cui al servizio oggetto dell'appalto verranno co- munque effettuate con personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici richiesti (inclusa idoneità sanitaria e titoli di servizio), nel rispetto delle normative vi- genti nel settore della ristorazione, compresa quella scolastica, i cui i nominativi e qualifica dovranno essere tempestivamente e preventivamente comunicati alla Jesiservizi s.r.l.. La produzione e la somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata da un numero di persone organizzate in turni di lavoro tali da garantire un servizio veloce, continuativo ed ottimizzato e, comunque, in modi e tempi tali da non appaiono comportare aumenti significativi pregiudicare in nessun caso le caratteristiche organolettiche del detto costopasto (sistema del legame fresco-caldo), intendendosi, comunque, che l'organizzazione del lavoro, per ottenere gli obiettivi citati, resta sotto l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria. La ditta Aggiudicataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio in caso di sciopero del personale, darne preventiva comunicazione alla Jesiservizi s.r.l. in un termine non inferiore a tre giorni dalla data dello sciopero e comunicare tutte le eventuali modalità operative alternative per assicurare il servizio oggetto dell'appalto. La ditta Aggiudicataria è tenuta ad indicare al suo interno un Responsabile del servizio, che sarà la figura di riferimento per Jesiservizi s.r.l. in ordine al regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, il quale risulterà munito e quindi disporrà dell'apposito potere direttivo per l'organizzazione e l'impiego della prestazione di lavoro del personale della medesima Aggiudicataria nonché di quello ulteriore dipendente della Jesiservizi s.r.l. ed utilizzato in regime di distacco dalla citata Aggiudicataria, ai sensi dei capoversi secondo nonché terzo e quarto del presente articolo. La ditta Aggiudicataria si impegna ad osservare e ad applicare integralmente, in favore del proprio personale adibito al servizio oggetto dell'appalto, tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il settore di appartenenza e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio medesimo, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti, o receda da queste o indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla qualificazione giuridica, economica o sindacale. La ditta Aggiudicataria dovrà altresì provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche, sollevando Jesiservizi s.r.l. da qualsiasi onere in merito. La ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di assumersi tutti gli oneri previsti dal D.Lgs. n° 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prendendo in carico il documento di valutazione dei rischi di cui al medesimo D.Lgs. n° 81/2008 esistente e produrre, nell'immediatezza richiesta dalla legge, il proprio apposito documento di valutazione dei rischi, tenendo presente le caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro dove andrà ad operare e le eventuali interferenze. L'inottemperanza ad uno qualsiasi degli obblighi precisati nel presente articolo comporta l'applicazione delle penalità e l'escussione della cauzione posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi medesimi; lo svincolo potrà essere effettuato solo dopo che sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti mediante rilascio del certificato di verifica di conformità.
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Samples: Capitolato Speciale Per l'Affidamento Del Servizio Di Refezione
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cIl Concessionario deve disporre di personale in numero e qualifica adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato. dispone Il personale di guida dovrà essere riconosciuto idoneo alla mansione e munito di specifico documento abilitativo alla conduzione dei mezzi.
2. Il Concessionario è tenuto ad assumere il personale indicato nell’Allegato C “Elenco Addetti”, che volontariamente transita dagli attuali gestori, con continuità di rapporto di lavoro, e mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti per retribuzione, anzianità, profili professionali.
3. Il Concessionario deve assicurare al personale il rispetto delle disposizioni normative vigenti in caso di trasferimento d’aziendamateria e del CCNL degli autoferrotranvieri, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali (in vigore al momento del subentro – come sopra) che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie e infortunistiche. Tale disposizione si applica anche agli eventuali sub Concessionari.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al comma precedente determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 della Legge. Parimenti ai sensi dell'art. 31 comma 1 della Legge determina risoluzione del contratto la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri.
5. Resteranno in capo ai precedenti datori di lavoro le conseguenze derivanti da eventuale contenzioso giurisdizionale in essere o da qualsiasi altro fatto, atto, rapporto, o comportamento comunque riferito al periodo precedente la data di trasferimento. Il Concessionario sarà manlevato e libero da ogni e qualsiasi passività o sopravvenienza passiva ivi comprese quelle per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, controversie o altro, che dovessero emergere da qualsiasi altro fatto, atto, rapporto, o comportamento comunque riferito al periodo precedente la data di trasferimento.
6. Il Concessionario, ai fini di quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2013, dovrà assicurare politiche del personale che consentano il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 dello stesso.
7. Il Concessionario, oltre alla trasmissione alla Città metropolitana delle variazioni dell’elenco addetti come previsto all’art. 35, trasmette alla stessa, con cadenza semestrale, specifica relazione sulle politiche del personale realizzate, in cui: • indica le uscite e le entrate raggruppate con riguardo ai motivi delle stesse; • indica i valori di produttività realizzati. Il mancato invio della comunicazione semestrale comporta l’applicazione della penale indicata nell’Allegato M “Penali” fino all’invio della comunicazione.
8. In relazione al pagamento del TFR, sulla base degli accordi che saranno conclusi tra Concessionario e precedenti gestori, potrà verificarsi che: - l'ammontare dell'importo relativo al TFR maturato dal personale al netto di quanto versato dal 1 gennaio 2007 all'ente previdenziale venga trasferito al Concessionario unitamente all’ammontare degli eventuali importi maturati dal personale dipendente per ferie, permessi, riduzioni d’orario non godute o ad altro titolo, al netto di eventuali debiti verso l’azienda. oppure - che il TFR maturato sia stato erogato dai precedenti gestori ad ogni lavoratore, con esclusione della parte versata al Fondo Tesoreria costituito presso l’INPS e ai fondi di previdenza complementare. oppure - che le parti interessate nel rispetto della legge definiscano diverso accordo.
9. Il Concessionario deve garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, del Decreto Legislativo 17/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese sub concessionarie. Qualora la Città metropolitana venga a conoscenza di violazioni agli obblighi di sicurezza accertate dai competenti organismi deputati al controllo, valuterà l’opportunità di risolvere anticipatamente il contratto, anche in relazione alla recidività e alla gravità delle infrazioni commesse.
10. Il Concessionario è, inoltre, tenuto all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dall’art. 31 della Legge n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcool correlati” e delle relative linee guida stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006.
11. Tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti, deve esporre in modo visibile l’apposito tesserino di riconoscimento.
12. Il Concessionario deve dotarsi di un Codice di comportamento per i propri dipendenti. Il Concessionario deve comunicare alla Città metropolitana le iniziative formative e le azioni dissuasive particolarmente orientate verso quei dipendenti il cui comportamento risulti essere stato scorretto o inurbano verso la clientela, o aver causato alterchi anche con vie di fatto o disordini durante i servizi oggetto della concessione.
13. Il Concessionario, almeno un mese prima dell’avvio del servizio, deve trasmettere alla Città metropolitana l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto di lavoro aziendale applicato, dell’inquadramento orario (eventuale part-time e relativa percentuale), la percentuale di utilizzo esclusivamente in TPL espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la eventuale utilizzazione in servizi di TPL diversi da quelli oggetto del presente Capitolato indicando la percentuale di utilizzo in attività di TPL presso altri committenti espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la tipologia del rapporto di lavoro continua (tempo indeterminato, tempo determinato con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità indicazione della data di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàscadenza). Il trasferimento avverrà previo esperimentoConcessionario deve trasmettere alla Città metropolitana entro 30 giorni dall’inizio di ogni anno, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività o ad ogni richiesta di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci l’elenco aggiornato con le eventuali variazioni intervenute. Le variazioni in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per ingresso riguardanti il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoaddetto alla guida devono essere comunicate prima dell’assunzione in servizio.
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PERSONALE. L’art1. 2112 c.cCompete all'appaltatore l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di: trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, prevenzione ed assicurazioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere e circolazione stradale
2. dispone L'Appaltatore deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o altro; a questo proposito, qualora la carenza o l'indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, deve essere cura dell'appaltatore provvedere immediatamente con personale proveniente da altri cantieri oppure assunto a termine, senza alcun onere per il Comune.
3. Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese della Ditta appaltatrice, di divisa decorosa ed adeguata ai servizi da svolgere, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria, e di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari per il rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Il personale dipendente ha l’obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione, per tutta la durata delle prestazioni.
4. La Ditta Appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate nel corso dell’appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Comune, comunque inerenti il servizio.
5. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari od agenti municipali; esso è soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione del Comune all'Appaltatore.
6. Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata dall’Aggiudicatario o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi.
7. La Ditta aggiudicataria è obbligata al pieno rispetto del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii e di tutta la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti al servizio ed alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento dello stesso. In particolare l’Impresa appaltatrice, al momento dell’inizio dell’esecuzione del servizio, dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento la documentazione attestante l’ottemperanza al D.Lgs. 81/08 ed in particolare: - fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal documento preventivo (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI) redatto dal Comune, eventualmente modificato e/o integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice riterrà opportuno prevedere. - produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al punto precedente; - comunicare alla Committente il nominativo del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi), del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, degli addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e lotta antincendio e comunque di gestione delle emergenze; - trasmettere ogni utile elemento conoscitivo concernente i corsi di formazione e informazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08.
8. La mancata presentazione delle informazioni di cui sopra potrà comportare la risoluzione del contratto.
9. L’Impresa deve predisporre e dotarsi di tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato, ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale ed eventuali terzi, comunicandole al Responsabile del Procedimento.
10. L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di notificare immediatamente al Responsabile del Procedimento, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici, relativamente all’esecuzione dei servizi accessori, che abbia coinvolto personale e/o mezzi della Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
11. Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, l'Impresa dovrà consegnare al Referente Comunale il riepilogo degli infortuni occorsi.
12. Il Responsabile del Procedimento, potrà in ogni momento, nel corso dell’esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
13. E’ obbligo dell'Impresa appaltatrice redigere e presentare alla data della stipula del contratto il Piano Generale di Sicurezza per lo specifico cantiere attivato nell'ambito territoriale della Stazione appaltante, in cui andranno specificate anche le attrezzature di protezione individuali necessarie per le specifiche operazioni previste nell’esecuzione dei servizi, di cui all’appalto, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
14. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di aggiornare immediatamente il Documento ritenuto non rispondente alla normativa di legge o lacunoso, ciò senza alcun maggior onere aggiuntivo per la Stazione appaltante. In caso di trasferimento d’aziendamancato adempimento entro il termine che verrà assegnato, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, Comune potrà insindacabilmente risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a contrattuale.
15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione Ditta dovrà espressamente dichiarare nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporanteprogetto offerto che, per effetto della fusionela determinazione del canone richiesto, vedrà ha fatto riferimento a tutte le misure di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misurasicurezza da prevedere per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, vale determinati a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cseguito di accurato esame dei servizi da eseguire e dei luoghi di espletamento degli stessi., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Servizio Di Raccolta Dei Rifiuti E Di Igiene Urbana
PERSONALE. L’artIl servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. 2112 c.cL’Organismo affidatario si impegna a inviare l’elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza. dispone L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 101/2018). L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori. L’esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di avvio delle prestazioni: - l’elenco del impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva; Il Responsabile-Coordinatore del Centro designato dall’Organismo affidatario è il/la Dott./Dott.ssa………………………. L’Organismo, per la gestione del servizio impiega un’equipe professionale, in cui sono presenti diverse figure con professionalità, competenze ed esperienza, coordinate fra di loro, per assicurare l’articolazione e l’efficacia delle prestazioni richieste e per rispondere in modo flessibile e personalizzato ai bisogni dell’utenza. Per l’espletamento del servizio del lotto 1 è previsto che: ▪ nell’orario di apertura dello Sportello Sociale è assicurata la co-presenza di n. 2 operatori, oltre la figura del Responsabile e/o dell’Assistente Sociale; ▪ nello svolgimento delle attività dello Sportello Sociale Itinerante è assicurata la co-presenza di almeno n. 2 operatori a uscita. Per l’espletamento del servizio del lotto 2 sé previsto un team multidisciplinare composto dalle seguenti figure professionali: ⮚ N.1 RESPONSABILE UNICO PER TUTTI I SERVIZI COMPRESI NEL LOTTO 2, A TEMPO PIENO Personale del servizio ‘Centro di accoglienza notturna’ ⮚ n. OPERATORI SOCIO-SANITARI formati ai sensi della vigente normativa, che assistono l'utente nelle sue esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e nelle attività di tempo libero. Vivono la quotidianità con gli ospiti delle strutture e ne gestiscono insieme a loro anche gli aspetti materiali. ⮚ n. ADDETTI ALLE PULIZIE. ⮚ n. VOLONTARI adeguatamente formati dall’équipe della struttura. Personale del servizio ‘Centro diurno’ e ‘Centro ristoro (h4)’ ⮚ n. OPERATORI SOCIO-SANITARI formati ai sensi della vigente normativa, che assistono l'utente nelle sue esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e nelle attività di tempo libero. Vivono la quotidianità con gli ospiti delle strutture e ne gestiscono insieme a loro anche gli aspetti materiali. ⮚ n. ADDETTI ALLE PULIZIE ⮚ n. VOLONTARI adeguatamente formati dall’équipe della struttura. Nei termini e condizioni poste dagli specifici capitolati speciali l’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento e a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. L’esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere il relativo contratto applicativo, ove richiesto da Roma Capitale, ed a eseguire, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cesso richiamati., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Accordo Quadro
PERSONALE. L’artPer raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa mette a disposizione personale adeguatamente qualificato ed idoneo allo svolgimento delle mansioni affidate, con esperienza lavorativa retribuita almeno biennale in servizi per la prima infanzia, nonché debitamente formato in merito a misure di primo soccorso e antincendio: in caso non disponga di personale già formato è tenuta a provvedere in merito entro n. 02 mesi dall’aggiudicazione. 2112 c.cLe figure professionali impiegate nelle attività progettuali e relativi costi, sono definite in base al progetto proposto dalla Cooperativa (all. dispone A). La Cooperativa è inoltre tenuta a:
a) dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
b) garantire, compatibilmente con le esigenze gestionali della cooperativa, la continuità delle stesse persone fisiche per tutta la durata della convenzione.
c) fornire idoneo abbigliamento al proprio personale di servizio secondo le indicazioni del Comune.
d) indicare espressamente il livello di inquadramento del personale impiegato (che deve essere conforme a quello previsto dal CCNL delle Cooperative sociali).
e) garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio.
f) garantire il rapporto numerico di operatore socio-educativo/bambini, in relazione alla capacità ricettiva del servizio, al numero di bambini frequentanti, all’orario di apertura del servizio, all’articolazione dei turni, alla normativa vigente (a tal proposito si assumono come riferimento le delibere di Giunta Regionale n. 20588/2005 e n. 20943/2005), al Regolamento per asili nido comunali Valle Seriana e ad eventuali disposizioni emanate dall’Ambito Territoriale Valle Seriana. Detto rapporto numerico va comunque sempre concordato tra Comune e Cooperativa. Gli operatori socio educativi dovranno essere in possesso di almeno uno dei titoli previsti dalla seguente normativa regionale: ▪ d.g.r. n. 20588 del 11 febbraio 2005 ▪ circ. 45/2005 ▪ circ. 18/2006.
g) individuare un referente tecnico con funzione di coordinamento del personale della Cooperativa (gestione delle sostituzioni, richieste di permessi, comunicazione di malattia…) e di partecipazione ad incontri con i Responsabili del Servizio.
h) sostituire immediatamente l'operatore non ritenuto idoneo o a fronte di gravi inadempienze e/o inadeguatezze documentate. La valutazione sull'idoneità del singolo operatore è presa di concerto dal responsabile della Cooperativa e dal responsabile del servizio del Comune; nel caso si individui un nuovo operatore non rientrante negli elenchi prodotti in sede di presentazione del progetto dovrà essere fornito curriculum scolastico e professionale.
i) impiegare, su specifica richiesta del Comune, il personale in servizio, nel corso dell’anno educativo 2008/2009, alle dipendenze della Cooperativa Sociale con la quale il Comune stesso aveva in atto l’appalto per la collaborazione nella gestione dell’asilo nido.
j) garantire la sostituzione dei propri operatori - educatori in caso di trasferimento d’aziendaassenza anche di un solo giorno e la sostituzione del personale educativo del Comune ogni volta che lo stesso ne faccia richiesta. A tal proposito, la Cooperativa dovrà prevedere un numero massimo di n. 03 operatori per tutte le sostituzioni da effettuarsi durante l’anno educativo presso ogni servizio asilo nido, fermo restando che prima dell’effettivo impiego presso la struttura, suddetti operatori dovranno aver effettuato un periodo di affiancamento del personale educativo e di conoscenza del servizio non inferiore a n. 20 (venti) ore, ad esclusivo carico della Cooperativa stessa.
k) garantire la professionalità del personale attraverso la partecipazione a corsi di formazione promossi e organizzati a proprie spese ed assumersi in via esclusiva tutti gli oneri derivanti dalla frequenza, da parte del proprio personale educativo, dei corsi di aggiornamento promossi dal Comune e/o organizzati da altri Enti a cui il Comune ne abbia affidato la conduzione, anche con particolare riferimento alla finalità di accreditamento del servizio (circ. reg. 03/2007, circ. reg. 18/2007, dgr VII/20943/2005). Si specifica che tutto il personale indistintamente è tenuto a frequentare tali corsi e che i relativi costi sono a completo carico della Cooperativa e pertanto non imputabili né al Comune né, tantomeno, agli operatori della Cooperativa. Nello svolgimento delle attività progettuali, la Cooperativa può avvalersi di personale dipendente, soci lavoratori e di collaboratori ad altro titolo correlati ad esso, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti. La Cooperativa può avvalersi anche della collaborazione di volontari (anche di volontari in servizio civile) senza che essi vadano a modificare il rapporto numerico di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanooperatore socio-educativo/bambini. Inoltre, il medesimo articolo precisa che I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto alle figure professionali previste per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràl'attuazione delle attività progettuali e, pertanto, senza soluzione possono svolgere solo prestazioni di continuitànatura complementare in affiancamento al personale impiegato. Tutto il personale educativo della Cooperativa è tenuto, assieme al personale comunale, a momenti di programmazione individuale e collettiva, di verifica dei risultati. Saranno inoltre programmati incontri e scambi con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento gli operatori della fusioneASL eventualmente coinvolti nei progetti individuali o per l’inserimento di bambini portatori di handicap. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione Tempi e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione programmazione educativa sono stabiliti di concerto tra il Comune e la gestione della sosta Cooperativa. Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza le proprie mansioni, favorendo a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoconvenzione.
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Samples: Convenzione Per La Coprogrammazione E Gestione Dei Servizi Per La Prima Infanzia
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cLa ditta aggiudicataria dovrà assicurare la copertura del servizio con personale idoneo e nel numero corrispondente a quello indicato nell'offerta tecnica, per la preparazione e distribuzione dei pasti, indicandone in sede di gara il numero e i titoli professionali previsti per lo svolgimento del servizio (cuochi, aiuto cuochi, inservienti, refezionisti, dietista, autisti, ecc.) e, pertanto, risponde dell'idoneità di tutti gli addetti ai servizi medesimi, che dovranno possedere idonea specializzazione in campo professionale e tutti i requisiti igienico - sanitari previsti dalle norme in materia.
2. dispone che L'organico necessario allo svolgimento del servizio come indicato nell'offerta tecnica in sede di gara, rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto.
3. Il personale, per motivi igienici, dovrà indossare idoneo abbigliamento, curare la pulizia della persona ed eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto, così come previsto dall'art.42 del D.P.R. 327/80.
4. Il personale dipendente addetto alla lavorazione degli alimenti, ai sensi dell'art.14 della legge 283/62 e dell'art.37 del D.P.R. 327/80 dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'autorità sanitaria competente.
5. Il personale della ditta opererà alle dirette dipendenze della stessa e sotto la sua esclusiva ed assoluta responsabilità, sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dei terzi.
6. In particolare, il personale dipendente dovrà essere regolarmente assicurato presso i competenti istituti assicurativi e previdenziali.
7. la ditta si impegna a documentare quanto sopra, inviando all'inizio dell'anno, ed in caso di trasferimento d’aziendavariazioni, l'elenco del personale impegnato nell'esecuzione del presente capitolato d'appalto, copia dei certificati d'idoneità sanitaria, e copia dei D.M. 10 attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il rapporto di lavoro continua personale dipendente.
8. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente sono a totale carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile, anche i deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo al pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzataComune stesso, con o senza scopo esclusione di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
9. E fatto obbligo all'appaltatore di applicare integralmente tutte le norme contenute nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro X.X.XX per i dipendenti della Società Incorporatadelle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località dove si svolge l'appalto, non escluso eventuali passaggi di cantieri se previsti, nonché quelle previste dalla specifica normativa in tema di appalti pubblici. Quanto la.
10. Inoltre è fatto obbligo alla previdenza complementareDitta di designare un "Responsabile Tecnico', è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamoreperibile quotidianamente negli orari di servizio, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico comprovata capacità ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di esperienza maturata nel settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività minimo due anni) dimostrabile mediante idonee referenze da indicare in fase di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione stesura del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL gestione di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costocui al presente capitolato speciale.
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Samples: Capitolato Speciale Appalto
PERSONALE. L’artSi fa presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). 2112 c.cÈ altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell’ente purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente . dispone Resta inteso che sia, in caso di trasferimento d’aziendaacquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente . Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il rapporto relativo corrispettivo. L’importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo Per il personale con contratti a progetto, a tempo determinato , le borse di lavoro continua con il cessionario studio, i dottorati • Contratto accompagnato dal/i mandato/i di pagamento . Xxxxxxx riconosciute solo le mensilità del periodo di validità dell’accordo di collaborazione tra ISS ed ente finanziato. • Delibera rilasciata dall'Ente finanziato che istituisce l'incarico di collaborazione e/o lettera di incarico rilasciata dal responsabile Scientifico, approvata dal Legale Rappresentante e firmata per accettazione dall’incaricato. Dalle stesse si deve evincere la spesa ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanoperiodo dell'incarico da usufruirsi tassativamente entro la data della convenzione. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità • Mandati di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non pagamento Non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo ammissibili spese per il personale trasferitodi ruolo escluso gli enti di ricerca ex L. n. 3/2003, fatta eccezione cfr. art. 66 D.P.R. n. 382/1980 per lo scostamento medio mensile le Università e art.1 comma 12 L. n. 662/1996 nonché decreto ministeriale attuativo 28.2.1997 per la contrattazione di secondo livello e intramoenia – ammessa anche per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque il personale non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.della dirigenza medica – delle ASL
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Samples: Collaboration Agreement
PERSONALE. L’artIl servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. 2112 c.cL‟Organismo affidatario si impegna a inviare l‟elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell‟organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza. dispone L‟Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D. Lgs. 196/2003). L‟Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L‟Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l‟esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, il rapporto contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i accertata violazione dello Statuto dei diritti che ne derivanodei lavoratori. InoltreL‟esecutore è tenuto a fornire, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro avvio delle prestazioni: - l‟elenco del personale dipendente impiegato per l‟espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva; Il Responsabile-Coordinatore del Centro designato dall‟Organismo affidatario è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cil/la Dott./Dott.ssa………………………., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Accordo Quadro
PERSONALE. L’artL’organismo attuatore, dovrà garantire: − n. 4 Assistenti Sociali, per la presa in carico dei minorenni segnalati dalla Magistratura e delle loro famiglie, per un totale complessivo di n. 140 ore settimanali; − n. 1 Psicologo per la collaborazione con gli Assistenti Sociali del Servizio Sociale Municipale e del Centro per le Famiglie nell’ambito degli interventi rivolti ai minorenni segnalati dalla Magistratura ed alle loro famiglie, per un totale complessivo di n. 20 ore settimanali; − n. 1 Educatore Professionale per la collaborazione con gli Assistenti Sociali del Servizio Sociale Municipale e del Centro per le Famiglie nell’ambito degli interventi rivolti ai minorenni ed alle loro famiglie segnalati dalla Magistratura, per un totale complessivo di n. 20 ore settimanali; − n. 1 psicologo con laurea specialistica e formazione anche in mediazione familiare per le azioni previste nell’area UIM “Interventi di Recupero e Sostegno per una Genitorialità Condivisa in situazione di Conflitto”, per un totale di n. 16 ore settimanali; − n. 1 Consulente Legale, esperto in diritto minorile e di famiglia, per le azioni previste nell’area UIM “Interventi di Recupero e Sostegno per una Genitorialità Condivisa in situazione di Conflitto” per un totale di n. 2 ore settimanali (8 ore mensili). 2112 c.c. dispone che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto Per tutte le altre attività si richiede un gruppo di lavoro continua minimo costituito da almeno: − n.1 Assistente Sociale − n. 1 Psicologo con il cessionario formazione ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreesperienza anche come counsellor − n. 1 Sociologo o Antropologo − n.1 Consulente legale, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, esperto in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità diritto di un’attività economica organizzatafamiglia e minorile, con esperienza maturata e riconosciuta nell’ambito di Studi Legali specializzati in materia, o senza scopo che abbia effettuato attività di lucroTutore privato o Curatore Speciale del minore − n.1 Operatore di Segreteria. Uno degli operatori proposti dovrà svolgere funzioni di Coordinatore del Servizio. L’Organismo deve ottemperare, preesistente al trasferimento nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni normative e che conserva nel trasferimento la propria identità contrattuali in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza e di assicurazione, assumendo a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuatoproprio carico tutti gli oneri relativi. A seguito della fusione per incorporazioneDurante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, il rapporto l’orario di lavoro del personale, in accordo con il Servizio Sociale, potrà essere rimodulato in relazione alle esigenze/progettualità che verranno realizzate. Gli assistenti sociali e gli psicologi devono essere regolarmente iscritti agli Albi Professionali. L’ operatore che svolge il ruolo di coordinatore del servizio è ………………………….. Le attività di formazione e supervisione, le attività di consulenza legale e la realizzazione del data base saranno svolte secondo quanto indicato nel progetto PROT CQ Qualora l’Organismo sia costretto a sostituire nel corso dell’affidamento alcune unità del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràimpiegato nei servizi, pertanto, senza soluzione di continuitàdovrà darne preventiva comunicazione al Municipio, con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curriculari dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. Il Municipio, ove ravvisi motivi ostativi, potrà denegare, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’autorizzazione. In tal caso l’Organismo è tenuto a sostituire nell’espletamento del servizio, entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo. Le attività proposte, verranno svolte secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico. L’Organismo Affidatario è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto: l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; l’organizzazione e l’articolazione oraria delle presenze degli assistenti sociali; Il calendario delle attività di supervisione e aggiornamento e di consulenza legale; per gli assistenti sociali, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva; per gli psicologi e le altre figure professionali che collaborano al progetto in qualità di liberi professionisti, la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica dichiarazione sottoscritta con indicato il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione partita IVA e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura cassa dove vengono versati i contributi previdenziali; copia dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un importo con massimale di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla copertura non inferiore ad € 2.5000.000,00 con decorrenza dalla data di redazione inizio del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cservizio., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Service Agreement
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cIl personale dell’Affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Affidatario medesimo.
2. dispone L’impresa affidataria dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto nel rispetto delle pari opportunità, degli obblighi assicurativi, fiscali e previdenziali, di sicurezza sul lavoro e di pari opportunità previsti dalle leggi e dai contratti medesimi, nonché di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali che in caso di trasferimento d’aziendaconseguono dalla violazione della medesima;
3. L'impresa affidataria dovrà dimostrare che l'organizzazione, il rapporto numero degli addetti, le loro qualifiche contrattuali di lavoro continua con il cessionario inquadramento e l'esperienza tecnico-professionale del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, presentino comprovata competenza professionale ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanoesperienza qualificata e specifica nella materia oggetto del presente affidamento e sul livello prestazionale dell'esecuzione dell'appalto a garanzia di qualità e correttezza del servizio.
4. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, L’Affidatario dovrà provvedere all’aggiornamento costante del proprio personale impiegato nello svolgimento delle suddette attività in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità materia di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuitàpubblico impiego, con la Società Incorporanteriferimento al trattamento economico/giuridico, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziariocontributivo, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) fiscale ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto socialeassistenziale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unitàdandone apposita comunicazione/rendicontazione annuale all'Ente.
5. Ai sensi dell’articolo 2112del combinato disposto dell’art. 2, c. 3comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, c.c.a norma dell’ art. 54 del D.Lgs. N: 165/2001”, l’appaltatore e, per suo tramite, i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporantecontratto, nonché della contrattazione aziendale al rispetto degli obblighi di secondo livello. Ferma restando la categoria condotta previsti dal sopracitato codice del quale ha preso completa e piena visione sul sito internet di leggequesta stazione appaltante, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costonella sezione “Amministrazione trasparente” – “disposizioni generali” “atti generali”.
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Samples: Contratto Di Servizio
PERSONALE. L’art Secondo quanto previsto dal DL 50/2017, articolo 48, comma 710, lettera e), così come modificato dall'art. 2112 c.c. dispone che 9 quater del D.L. 91/2017 convertito con modificazioni dalla L. 123/2017, in caso di sostituzione del gestore dovrà essere previsto il "[…] trasferimento d’aziendasenza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l’esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il CCNL di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente […]". In attesa delle previste ulteriori disposizioni dell'ART, tale norma va coordinata con quanto previsto dalla Misura 8 punto 2 della citata Delibera ART, nella quale, fra l'altro si richiama che "[…] gli enti affidanti dovranno individuare il personale da trasferire, assegnato in maniera prevalente alle attività relative ai servizi oggetto di affidamento, previa consultazione del gestore uscente […]" Si richiama inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 6 luglio 2015, n. 57‐1706 che, nell'allegato "Protocollo di Intesa occupazionale nel settore del trasporto pubblico locale autoferrotranvieri" all’art. 10 lettera b) prevede che “il personale trasferito mantiene il diritto alla continuità del rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale all'applicazione del CCNL di provenienza (CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione CCNL Autoferrotranvieri‐ Internavigatori/TPL Mobilità) e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della relativi Accordi Aziendali derivanti dalla contrattazione aziendale di secondo livello, nonché le tutele in godimento e i diritti individuali acquisiti alla data del trasferimento, così come previsto dalle disposizioni di legge fermo restando quanto previsto dai futuri accordi aziendali”; 10 D.L. 50/2017 art. Ferma restando la categoria 48 comma 7. Con riferimento alle procedure di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo scelta del contraente per la retribuzione l'affidamento dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori trasporto pubblico locale e regionale l'Autorità' di regolazione dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci trasporti detta regole generali in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.materia di: ......
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Samples: Concessione in Affidamento Diretto Del Servizio Ferroviario
PERSONALE. L’artLa ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale. 2112 c.cIl/la Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta aggiudicataria avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. dispone che n.81/2008 e s.m.i. . Il personale dovrà operare senza compromettere, in caso di trasferimento d’aziendaalcun caso, il rapporto regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso la Manifattura Tabacchi, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti. La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro continua nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati. Ugualmente, la ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. Entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione la ditta aggiudicataria è obbligata a fornire Sardegna Ricerche una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. medesimo circa il cessionario numero dei dipendenti occupati nell'appalto con elenco nominativo degli stessi, ai fini del riscontro sui corrispettivi previsto al successivo art. 10. Ogni variazione relativa alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata a Sardegna Ricerche, che si riserva peraltro il diritto di verificare l'esattezza della dichiarazione mediante presa visione del libro matricola dei dipendenti dell'impresa, debitamente vistato, ovvero di documentazione equipollente. La ditta aggiudicataria dovrà presentare ogni qualvolta Sardegna Ricerche ne faccia richiesta tutta la documentazione attestante la regolarità, sotto ogni profilo, dei rapporti di lavoro instaurati e comunque del personale, che s’intende impegnare nell’appalto, anche se saltuariamente. La Ditta Appaltatrice si impegna ad osservare ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreapplicare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti e, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione chese costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione del presente servizio, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato e negli accordi integrativi dello stesso, in seguito a cessione contrattuale o fusionevigore per il tempo e le modalità in cui si svolge l’appalto, comporti anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione. Nel rispetto dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 al personale impegnato nel presente appalto sarà applicato il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento contratto collettivo nazionale e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. territoriale in vigore per il settore del terziario, della distribuzione e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta Appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile, che dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL imprese esercenti servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi. Nel passaggio caso di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativainottemperanza agli obblighi assicurativi del personale impiegato nel servizio o qualora siano riscontrate irregolarità, Sardegna Ricerche segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. I lavoratori attualmente in forza A tal fine la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare controlli sia presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi l'INPS che presso l'Ispettorato del Lavoro finalizzati alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione costante verifica del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio rispetto di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo gli oneri e gli obblighi derivanti dal CCNL e dal rapporto di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusionelavoro. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
PERSONALE. L’artIl progetto prevede l’impiego minimo di un totale di quattro unità lavorative da impiegarsi con orari e modalità flessibili (ma indicativamente come segue): • n.1 Coordinatore, Area funzionale C – Livello retributivo C1 (per 30 ore settimanali), in possesso di: Diploma di scuola superiore, ed esperienza di lavoro nel settore, approfondita conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera; Iscrizione all’albo regionale delle Guida turistiche ai sensi della LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 20 Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi. 2112 c.cQualifica regionale di Tecnico dei servizi educativi operanti in Musei e siti archeologici, storici, monumentali e simili. dispone • n.2 accompagnatori, Area Funzionale B Livello retributivo B1 (per n.30 ore settimanali ciascuno), in possesso di diploma di scuola media inferiore ed esperienza di lavoro nel settore; conoscenza almeno elementare della lingua inglese e/o qualifica regionale di Tecnico dei servizi educativi operanti in Musei e siti archeologici, storici, monumentali e simili. • n.1 operatore con compiti di custode-operaio semplice (pulizia, custodia, facchinaggio, manutenzione). Area funzionale A – Livello retributivo A1 per 12 ore settimanali. Il riferimento per tutto il personale è al C.C.N.L. “FEDERCULTURA”. Per esperienza deve intendersi l’aver svolto attività retribuita, nello stesso livello, per almeno due anni con 37 ore settimanali ovvero per un periodo proporzionalmente più lungo se con orario ridotto La Ditta dovrà garantire la presenza fissa e continuativa del personale incaricato dell’espletamento del servizio, evitando fenomeni di turn-over. Qualora uno degli operatori si assenti per motivi di malattia, ferie o qualsiasi altra esigenza o definitivamente, dovrà essere sostituito entro le 48 ore, con altro operatore che in caso di trasferimento d’aziendapossieda pari o superiori titoli ed esperienze dell’operatore sostituito. Gli operatori garantiranno l’ottima qualità del servizio, il rapporto tutto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere munito di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità tesserino di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusionericonoscimento. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziarioDitta è direttamente responsabile dell’osservanza degli obblighi assicurativi, della distribuzione assistenziali e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo previdenziali per il personale trasferitodipendente, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. L’aggiudicatario si obbliga al rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi lavoro in relazione al riassorbimento del detto costopersonale operante nel precedente affidamento del servizio.
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Samples: Capitolato
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cANAS e Regione si impegnano - per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo in- determinato – a regolamentare, sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati ai sensi dell’articolo 23-bis, co. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione (“Allegato F”).
2. dispone Nell’ambito dei protocolli di intesa di cui al comma 1, ANAS e Regione si impegnano a definire le categorie e individuare i profili professionali del personale regionale che verrà assegnato tempora- neamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione del personale interessato, durata, condizioni, etc.).
3. Al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, le Parti si impegnano, di comune accordo, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, ad individuare il personale regionale di cui al comma 2, che, su base volontaria ed individuale, sarà coinvolto nel processo di passaggio definitivo in ANAS, delineato nei commi successivi del presente articolo.
4. La Regione dovrà attivare le procedure interne necessarie all’acquisizione della manifestazione di in- teresse da parte del personale di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il passaggio definitivo di cui al comma 3 potrà essere perfezionato nei confronti delle risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse di cui al comma 4, a condizione che siano in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo inde- terminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società all’atto del passaggio, ga- rantendo un trattamento economico non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli ri- spettivamente percepiti e posseduti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro.
6. Nelle lettere di assunzione che verranno formalizzate da ANAS all’esito delle procedure di cui ai commi precedenti verrà garantito, in deroga alle attuali disposizioni di legge che prevedono la c.d. “tutela crescente” in caso di trasferimento d’aziendalicenziamento (D. Lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanoattuativo della L. n. 183/2014, c.d. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità“Jobs Act”), che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi venga conservata la tutela prevista in caso di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affinirecesso illegittimo previ- sta dall’art. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori 18 della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoL. n. 300/1970.
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Samples: Convenzione
PERSONALE. L’artLe ditte all’atto della presentazione dell’stanza di partecipazione alla gara dovranno autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di avere alle proprie dipendenze il personale richiesto al presente articolo, in possesso dei requisiti appresso specificati. 2112 c.cLa ditta aggiudicataria dovrà fornire, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell’Ente, l’elenco nominativo del personale con i relativi curricula, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, con indicazione dei ruoli che ricopriranno nell’espletamento del servizio. dispone La ditta dovrà altresì specificare la tipologia di contratto di lavoro stipulato con ciascun operatore. Al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti dei servizi, la ditta aggiudicataria si impegna all’osservanza del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro per le cooperative sociali, il quale prevede, nei cambi di gestione, l’assunzione del personale attualmente presente nei servizi oggetto dell’appalto che voglia transitare nella ditta subentrante. Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere garantite attraverso le seguenti figure professionali la cui esperienza lavorativa valevole quale titolo d’accesso, deve essere stata prestata in favore di Enti Pubblici o per conto di questi per il tramite di Società o Cooperative Sociali affidatarie:
N. 1 Coordinatore in possesso di laurea in pedagogia o scienze dell’educazione, per n. 1200 ore annue complessive (25 h settimanali) e con esperienza lavorativa biennale di coordinamento di un servizio educativo territoriale o di un servizio di assistenza scolastica specialistica.
N. 1 Consulente psicologo in possesso di iscrizione all'Ordine Professionale, per n. 1200 ore annue complessive (25 h settimanali), con esperienza lavorativa triennale nel trattamento di casistica legata alle problematiche tipiche del disagio minorile e adolescenziale, di cui almeno un anno svolto in servizi a favore di enti pubblici. Entrambi dovranno garantire la loro disponibilità e presenza al servizio per almeno n. 3 giorni settimanali. Almeno n. 7 Educatori professionali in possesso del titolo conseguito in seguito alla frequenza di appositi corsi riconosciuti dallo Stato o dalla Regione o del diploma di laurea triennale in Scienze dell’Educazione o in possesso del diploma di scuola media superiore con almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio- assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario, maturati alla data di entrata in vigore della L. R. n. 7/05, per n. 4128 ore annue complessive, con esperienza lavorativa biennale in servizi educativi territoriali. Per garantire il recupero e il rafforzamento delle figure parentali deve essere garantita la disponibilità di educatori di entrambi i sessi. Almeno n. 8 Educatori professionali in possesso dei titoli sopra specificati, per n. 4827 ore annue complessive. Gli educatori devono essere in possesso di esperienza lavorativa annuale svolta in servizi educativi in favore di disabili. Saranno considerati valevoli anche i servizi resi in favore di privati che abbiano loro affidato la realizzazione di piani personalizzati di sostegno, ai sensi della Legge n. 162/98. Il servizio è da espletarsi durante l’arco di tutta la settimana, dal lunedì al venerdì in orario di apertura degli uffici comunali. Il monte ore e l’articolazione giornaliera relativi all’impegno settimanale degli operatori potrà essere variato su indicazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali, previa verifica delle esigenze del servizio. Il committente si riserva di richiedere ulteriori educatori all’interno del budget orario disponibile o di modificarne l’impiego destinandoli sulla base delle esigenze accertate a uno dei servizi oggetto dell’appalto, tenuto conto della loro specificità professionale. • rispettare per il personale impiegato nelle attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. di settore o dalle norme in materia. In particolare si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme vigenti in materia applicabili alla data di presentazione delle offerte, alla categoria e località in cui si svolgono i servizi; • garantire la continuità del personale limitando il turnover; • in caso di trasferimento d’aziendasostituzioni definitive del personale in servizio e di inserimento di nuovi operatori, assicurare il rapporto possesso dei requisiti di lavoro continua con il cessionario accesso sopra specificati per ciascun operatore; • in caso di sostituzioni deve essere garantito l’affiancamento tra l’operatore uscente e quello entrante per un periodo non inferiore a n. 3 giorni di compresenza per sostituzioni definitive e a n. 1 giorno per quelle temporanee (sono escluse le sostituzioni fatte per imprevista ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanoeccezionale assenza dell’operatore titolare). InoltreL’affiancamento è da intendersi ad esclusivo onere della ditta appaltatrice; • effettuare, il medesimo articolo precisa che senza interruzioni del servizio le sostituzioni in caso di assenza per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione chemalattia o altro impedimento, dandone tempestiva comunicazione al committente unitamente al nominativo e al curriculum del sostituto; • attenersi scrupolosamente al programma concordato e in nessun caso effettuare variazioni senza autorizzazione del committente; • provvedere, su richiesta del committente, alla sostituzione del personale, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti caso di problemi di tipo organizzativo e inadeguatezza alla gestione del servizio affidato; • il mutamento nella titolarità committente si riserva il diritto di un’attività economica organizzata, con o senza scopo chiedere all’appaltatore l’adozione di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione che reiteratamente non si sia attenuto alle metodologie e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha agli orientamenti forniti dal Settore Politiche Sociali o che non abbia mostrato un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.ccomportamento deontologicamente adeguato., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cIl Concessionario designa:
a) un responsabile per la gestione dei canoni;
b) un Funzionario Responsabile per la gestione del servizio di riscossione coattiva, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla legge 160/2019;
2. dispone Il Concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’aggiudicatario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti del Comune.
3. L’aggiudicatario, nei cinque giorni precedenti l’inizio della gestione, deve segnalare al Comune l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio.
4. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui al Codice di comportamento DPR n. 62/2013 e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell’incarico, desumibile da valida documentazione attestante l’esperienza specifica nel settore tributario, oltre che quantitativamente compatibile alla gestione del servizio, con le modalità di cui al presente capitolato. Il predetto elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in caso cui le variazioni si sono verificate.
5. L’aggiudicatario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di trasferimento d’aziendasicurezza e igiene del lavoro. È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).
6. Il personale del Concessionario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest’ultimo, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale quale è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affiniagenti. È altresì prevista l’adesione responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al Fondo Sanitario Integrativo personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso e solleva fin d’ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.
7. Per lo svolgimento dei servizi oggetto di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimoaffidamento, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze almeno: • due ufficiali della società risultante dalla fusione riscossione; • tre messi notificatori; • un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoavvocato.
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Samples: Concession Agreement
PERSONALE. L’art. 2112 c.c. dispone che in caso Il concessionario deve disporre di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario idonee ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione cheadeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio, come da piano gestionale tecnico organizzativo. Il concessionario dovrà garantire il rispetto di tutte le norme le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti inerenti i lavoratori, nonchè le norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. All’Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell’inizio del servizio e con la massima celerità il nominativo dell’incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l’Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione). Pedavena, 24/02/2014 ALTITUDINE : Min. 1150 m, Max.1350 m UNITA’ IDROGRAFICA : Sonna - Stizzon 12 - Cismon 14 SOTTOBACINO : Torr. Colmeda - Monte Vallazza ESPOSIZIONE : Pianeggiante PENDENZA : Pianeggiante 0 - 15% AREA ZPS : “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” IT3230087 AREA SIC : “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” IT3230083 AREA PARCO: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (comprende solo la parte posta a valle della strada) È possibile raggiungere la malga partendo da Pedavena e seguendo le indicazioni per Croce d’Aune ed in seguito le indicazioni per Monte Avena. Nell’ultimo decennio i fabbricati sono stati oggetto di ingenti finanziamenti che hanno permesso una completa ristrutturazione della casera adibita ad agriturismo, alloggi e abitazione del malghese; è stato inoltre costruito un minicaseificio, una nuova pendana nonché ristrutturata quella esistente. La struttura è dotata di attrezzature ed arredi. La flora pabulare è composta da Dactilis, Trisetum, Agrostis, Cinosurus, Phleum, Briza, Festuca, Antillis, Tripholium, Plantago, Leontodon. Nella seguente tabella sono indicate le superfici delle particelle pertinenti alla malga date in gestione: 8 65 BOSCO ALTO 2 1 42 60 8 196 PASCOLO 1 2 36 90 8 192 PASCOLO 2 28 0 8 285 PASCOLO 1 5 40 30 8 71 PRATO 4 24 20 8 191 PASC CESPUG 1 31 60 8 194 PASC CESPUG 1 14 90 8 195 BOSCO ALTO 2 41 0 8 64 PASCOLO CESPUG 1 30 70 8 66 PASCOLO 1 52 40 8 317 PASCOLO 1 1 6 28 8 247 PRATO 1 2 50 8 319 PRATO 4 1 40 70 8 323 PRATO 1 15 8 313 RELITTO STRADALE 5 80 8 316 RELITTO STRADALE 1 70 8 315 RELITTO STRADALE 5 40 8 325 PRATO 1 2 80 8 312 RELITTO STRADALE 5 20 8 324 PRATO 1 5 8 326 PRATO 1 50 8 327 PRATO 1 20 8 322 PRATO 4 2 30 8 332 PRATO 4 18 8 329 ENTE URBANO 59 37 Considerato che nelle particelle 65, 192, 195 e 64 sono incluse ampie parti boscate, attualmente la superficie a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità pascolo è di un’attività economica organizzatacirca 11 Ha, con o senza scopo una capacità di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto carico di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c12 UBA., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Concessione d'Uso Per Attività Zootecnica E Agrituristica
PERSONALE. L’artII personale individuato dal soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperenziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione. 2112 c.cII personale dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs.196/03 e s.m.i. dispone "Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e dal Regolamento UE 679/2016 ed applicarli per quanto di propria competenza. Il servizio di psicologia del territorio dovrà essere effettuato da psicologi, per 38 ore settimanali, iscritti all´Albo professionale degli psicologi sez. A in possesso di un diploma di laurea in Psicologia e della Specializzazione in Psicoterapia per un totale di 3.096 ore annue. Gli psicologi dovranno anche essere provvisti di patente di guida "B" e disporre di un mezzo di trasporto per l'uso in relazione alle necessità connesse all'espletamento del servizio. Il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale e dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.39/2014 e s.m.i. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. L'aggiudicatario dovrà provvedere ad indicare un/una responsabile, che risponderà dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale. Per consentire l'integrazione fra le diverse figure professionali coinvolte nell´equipe multidisciplinari RdC dovranno essere previsti incontri di condivisione e formazione, finalizzati al costante confronto e scambio in caso equipe. II personale del soggetto aggiudicatario avrà responsabilità del corretto svolgimento delle mansioni assegnate in stretta connessione alla tipologia di trasferimento d’aziendaattività in oggetto. Sono previste riunioni periodiche tra i referenti individuati dall'Aggiudicatario e quelli del Comune per il necessario scambio di esperienze e coordinamento: programmazione, il rapporto valutazione delle azioni messe in atto e delle esperienze realizzate, inclusa la formazione. L'Amministrazione Comunale eserciterà periodicamente le proprie funzioni di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltrecontrollo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'Aggiudicatario; tali controlli avranno, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione cheinoltre, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza lo scopo di lucro, preesistente al trasferimento verificare il rispetto degli standard di qualità e che conserva nel trasferimento di confrontare la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI rispondenza dell'attività svolta quotidianamente in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci proposta presentata in sede di approvazione gara. L'Affidatario avrà l'obbligo di presentare al termine del servizio una relazione dettagliata concernente i dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio prestato, I'Aggiudicatario dovrà assicurare, di norma, la stabilità del personale, salvo gravi casi e comunque con criteri e modalità precedentemente comunicati all'Amministrazione in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità, ecc. L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare anticipatamente e, comunque tempestivamente, le variazioni di personale che interverranno durante l'espletamento del servizio oggetto del presente progetto di fusioneappalto. InfineL'Aggiudicatario, si osserva cheprima dell'inizio del servizio, sulla base è tenuto a fornire i nominativi del libro unico personale incaricato, nonché del lavoro dell’Azienda Incorporata personale eventualmente impiegato per le so- stituzioni. Tale elenco dovrà includere anche i relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e delle retribuzioni previste dai del servizio oggetto del presente appalto. In riferimento al personale dovrà fornire con il pieno rispetto del CCNL del settore di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale il contratto individuale con profilo professionale ed inquadramento specifici del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoruolo svolto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PERSONALE. L’artIl servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. 2112 c.cL’Organismo affidatario si impegna a inviare l’elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza. dispone L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.lgs. 196/2003). L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, il rapporto contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i accertata violazione dello Statuto dei diritti che ne derivanodei lavoratori. InoltreL’esecutore è tenuto a fornire, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro avvio delle prestazioni: - l’elenco del personale dipendente impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.Roma) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.o eventuale documentazione sostitutiva;
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Sportello Unico Accoglienza Migranti
PERSONALE. L’artIl servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. 2112 c.cL’Organismo affidatario si impegna a inviare l’elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza. dispone L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D. Lgs. 196/2003). L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, il rapporto contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i accertata violazione dello Statuto dei diritti che ne derivanodei lavoratori. InoltreL’esecutore è tenuto a fornire, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro avvio delle prestazioni: - l’elenco del personale dipendente impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva; Il Responsabile-Coordinatore del Centro designato dall’Organismo affidatario è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cil/la Dott./Dott.ssa ………………………., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Accordo Quadro
PERSONALE. L’art1. 2112 c.c. dispone che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione cheL'Impresa Affidataria deve assicurare, in seguito a cessione contrattuale o fusionetermini quantitativi e qualitativi, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro presenza del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica atto a garantire il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e regolare svolgimento dei servizi di TPL affidatigli e, in particolare, l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nei relativi programmi di esercizio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al riguardo.
2. Alla conduzione dei mezzi ed al funzionamento degli impianti adibiti all'esercizio dei servizi di che trattasi devono essere addetti esclusivamente conducenti idonei alla mansione (CCNL TERZIARIOrequisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23 febbraio 1999, n.88 e s.m.i.) ed ha e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto nella normativa applicabile in materia.
3. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportano contatti con gli utenti devono indossare, mantenendola in perfetto stato, la divisa sociale e/o l'apposito cartellino di riconoscimento.
4. Per tutta la durata prevista dal presente Contratto, l'Impresa Affidataria hai l'obbligo di mantenere in servizio un Direttore e/o un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.lgs. n.395/2000 e sue s.m.i..
5. L'Impresa Affidataria si impegna a garantire la presenza di un numero adeguato di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero unità di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio personale cui sono attribuite le funzioni di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progettoPolizia Amministrativa, da n. 175 unitàselezionare nell'organico in servizio, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unitàsuccessivamente all'avvenuta assunzione del personale proveniente dai Gestori Uscenti.
6. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cdegli articoli numeri 18 e 19 del D.Lgs.vo n. 422/97 e s.m.i., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.dell'articolo numero 26 dell'allegato
A) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporanteal Regio Decreto 8 gennaio 1931., n. 148, nonché dell'articolo 18, della contrattazione aziendale L.R. n. 22/1998 e s.m.i., l'Impresa Affidataria si impegna a rilevare il personale necessario, tra quello elencato nell’AII. 2 al Capitolato Speciale di secondo livelloAppalto, già addetto ai servizi oggetto di affidamento ed occupato dal Gestore Uscente, nel rispetto della normativa vigente in materia all’atto di sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
7. Ferma restando In particolare, l'Impresa Affidataria si impegna ad assicurare al predetto personale il rispetto dei CCNL degli autoferrotranvieri e di tutte le altre disposizioni normative vigenti, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, in materia che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche.
8. Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo al personale occupato è a carico dell'Impresa Affidataria. Essa deve rendere disponibile, a richiesta dell'Ente Affidante, la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario documentazione attestante le ore di lavoro per i dipendenti della Società Incorporataeffettuate dal personale impiegato, l'esistenza delle relative polizze assicurative.
9. Quanto alla previdenza complementareIn caso di inadempienza contributiva da parte dell'Impresa Affidataria o di quella che esegue il subappalto si applica l'art. 4 del D.P R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
10. In caso di inadempienza retribuiva da parte dell'Impresa Affidataria o di quella che esegue il subappalto si applica l’art. 5 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.. 00.Xx fondo di trattamento di fine rapporto relativo alle unità di personale oggetto di trasferimento, è prevista l’adesione dei lavoratori garantito dalle norme nazionali e regionali vigenti. 12.Per quel che riguarda gli addebiti al Fondo pensione negoziale Priamopersonale dipendente, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi per risarcimento di Trasporto Pubblico danni causati dagli stessi, l’impresa Affidataria si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia ed ai lavoratori dei settori affiniin particolare quanto stabilito nell’Allegato 4 dell’Accordo siglato in data 26 aprile 2013 fra il Governo Centrale, le Associazioni datoriali e le OO. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo SS. di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costosettore.
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PERSONALE. L’art1. 2112 c.c. dispone che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento Il Concessionario è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro responsabile del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràe di tutti gli altri collaboratori di cui si avvale, pertantoe risponde dei danni da questi arrecati al Con- cedente, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore cose od a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàterzi.
2. Il trasferimento avverrà previo esperimentoConcessionario, nell’assumere il servizio, si impegna ad applicare ed a cura di entrambe le Società Incorporata fare osservare ai dipendenti, coordinatori e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro collaboratori il contenuto delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria vigenti norme di legge, sia in materia igienico sanitaria che giuridico amministrativa, di prevenzione infortuni, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente al servizio avuto in gestione, nonché il contenuto del presente contratto.
3. Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato in concessione nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni, di quanto a lui affidato dal Concedente.
4. Xxxxx rimanendo tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati gli adempimenti dovuti dal Concessionario in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione ordine agli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici, sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori le cui disposizioni di legge si intendono integralmente riportate, entro 30 giorni dalla data di affidamento del servizio, il Concessionario dovrà produrre al Concedente la documentazione relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
5. Al fine della Società Incorporatatutela e salvaguardia dei livelli occupazionali il Concessionario assume l’obbligo della piena occupazione del personale che risulta in servizio a qualsiasi titolo presso il precedente Concessionario alla data del 31/12/2019.
6. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro Il Concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute del C.C.N.L. per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto e le imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti nel tempo nel territorio del Comune di Terni, anche dopo la scadenza dei C.C.N.L. e/o degli accodi locali e fino alla previdenza complementareloro sostituzione, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamoanche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute)dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In attesa dell’effettiva operatività caso di quest’ultimoinosservanza accertata dal Concedente o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, sarà attivato il Concessionario riconosce la facoltà al Concedente di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione definitiva. Il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Concedente ne avere titolo a beneficio risarcimento di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costodanni.
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PERSONALE. L’art1 L’impresa di manutenzione notifica all’UFAC per approvazione:
a. il nome del direttore responsabile ritenuto idoneo dal richiedente;
b. i nomi dei dirigenti subordinati al direttore responsabile.
2 Queste persone sono responsabili, nei limiti del manuale dell’impresa di manuten- zione, dell’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza.
3 L’impresa di manutenzione deve disporre di personale sufficiente per pianificare, eseguire, sorvegliare e verificare i lavori previsti o assicurati per contratto. 2112 c.c. dispone che in caso Se la mole di trasferimento d’aziendalavoro supera quella prevista, l’impresa può impiegare temporaneamente personale supplementare, il quale tuttavia non può rilasciare certificati di manuten- zione; è fatto salvo il capoverso 7.
4 Un numero sufficiente di dipendenti dell’impresa addetti alla manutenzione deve essere abilitato, conformemente all’OPMA16 oppure all’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200317, a rilasciare certificati di riammissione in servizio. L’UFAC può fissare questo numero caso per caso, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti.18
5 Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e gli alianti con gruppo propulsore estrai- bile/retraibile devono disporre di almeno una persona che:
a. possieda una licenza adeguata secondo l’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/2003 o di cui all’articolo 20 OPMA;
b. possieda la licenza da almeno 3 anni;
c. abbia svolto le attività previste negli ultimi 2 anni;
d. sia impiegata a tempo pieno;
e. possieda conoscenze nei seguenti ambiti:
1. utilizzazione dei documenti di manutenzione per eseguire lavori di manutenzione complessi,
2. procedure di verifica della conformità dei lavori di manutenzione com- plessi alle esigenze di navigabilità,
3. lavori amministrativi, in particolare l’allestimento o la valutazione di rapporti dei voli di controllo, la tenuta dei documenti tecnici, la reda- zione di rapporti di lavoro e di rapporti riguardanti la pesatura degli aeromobili.19
6 L’impresa di manutenzione conserva: 16 RS 748.127.2 17 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
a. registrazioni sulle persone abilitate al rilascio di certificati, nelle quali sono riportati i dettagli delle rispettive autorizzazioni;
b. per almeno due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreo l’abban- dono della relativa attività, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione cheuna copia delle registrazioni concernenti le persone abilitate al rilascio di certificati.
7 Per lavori di manutenzione specialistici, in seguito l’impresa di manutenzione può far capo a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista uno specialista esterno ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c6 OPMA., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Ordinanza Del Datec
PERSONALE. L’artQualora uno degli operatori delle singole biblioteche periferiche si assenti (per motivi di malattia, ferie o qualsiasi altra esigenza) fino ad un massimo di sei giorni consecutivi potrà essere sostituito da uno degli assistenti di biblioteca del Centro Sistema di Isili. 2112 c.cNel caso di assenza pari o superiore a sette giorni consecutivi dovrà essere sostituito, con altro operatore aggiunto che possieda pari o superiori titoli ed esperienze. dispone che Anche in caso di trasferimento d’aziendauna o più sostituzioni prolungate o definitive le attività dovranno essere garantite attraverso l’impiego di un totale di n. 16 o 17 unità lavorative di cui: n.1 Bibliotecario, il rapporto Area funzionale D – Livello retributivo D1 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro Lavoro per i dipendenti delle Aziende dei servizi pubblici, della Società Incorporatacultura, del turismo sport e tempo libero o equivalente, a 37 ore settimanali, in possesso di:
1. Quanto Laurea in Beni archivistici e librari o equipollente oppure
2. Laurea in qualunque disciplina ed esperienza di lavoro nel settore di almeno 1 anno oppure
3. Diploma di scuola superiore e 6 anni di esperienza di lavoro nel settore con la medesima qualifica. n.15 Assistenti di biblioteca, Area Funzionale C Livello retributivo C1 dello stesso contratto o equivalente, di cui n. 2 a 37 ore settimanali, n.11 a 30 ore settimanali più uno a 35 ore o due rispettivamente a 23 e 12 ore settimanali con possibilità di modifiche nel rispetto del monte ore complessivo comunque pari a n. 476 ore settimanali in possesso di diploma di scuola superiore, gli assistenti di biblioteca dovranno essere in possesso di qualifica regionale o esperienza nel campo, oppure titolo superiore come laurea in beni culturali a indirizzo librario o equipollente; n. 1 ausiliario addetto al riordino. Per esperienza deve intendersi l’aver svolto attività retribuita per almeno cinque anni con 37 ore settimanali ovvero per un periodo proporzionalmente più lungo se con orario ridotto. Per specializzazione si intende quella conseguente alla previdenza complementarefrequenza di corsi, è prevista l’adesione scuole, ecc. nel settore librario conclusosi con un documento che attesti il conseguimento delle specializzazioni. Verranno accettate le qualifiche regionali di: assistente di biblioteca, documentalista, tecnico dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamosistemi multimediali (operatore di mediateca), riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi operatore culturale. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere munito di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affinitesserino di riconoscimento. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo L’appaltatore garantisce la presenza fissa e continuativa del personale incaricato dell’espletamento del servizio, evitando fenomeni di settore (Fondo TPL Salute)turn-over. In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per Le biblioteche presso le quali viene impiegato il personale trasferitodel progetto, fatta eccezione ad esclusione di quella di Isili, rispetteranno quattro settimane di chiusura all’anno due delle quali, su due turni, nel periodo luglio –agosto, una nel periodo di Pasqua e una a fine anno, ciò per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi agevolare il godimento delle ferie del detto costopersonale stesso.
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Samples: Capitolato d'Appalto
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cIl concessionario deve disporre di personale adeguato, per numero e competenza, a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali. dispone A tal fine il personale impiegato dovrà essere sottoposto a training di aggiornamento sulle novità normative inerenti le entrate in gestione a cura del concessionario. Il concessionario designa: • un Responsabile per la gestione del canone; • un Funzionario Responsabile per la gestione del servizio di riscossione coattiva, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla L. 160/2019.
2. Il concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti del Comune.
3. Il concessionario, nei cinque giorni precedenti l’inizio della gestione, deve segnalare al comune l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).
4. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui al Codice di comportamento DPR. n. 62/2013 e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell’incarico.
5. Il concessionario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in caso materia di trasferimento d’aziendasicurezza e igiene del lavoro. È inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. 81/2008).
6. Il personale dell'affidatario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest’ultimo, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento quale è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata sempre responsabile civilmente delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affinioperazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. È altresì prevista l’adesione responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimopersonale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata solleva fin d’ora il Comune da ogni e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costodanni predetti.
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Samples: Concession Agreement
PERSONALE. L’artIl servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. 2112 c.cÈ necessario pertanto che ogni Organismo concorrente presenti un organigramma relativo al progetto presentato, corredato dei curricula del personale previsto, declinato nei modi e nei tempi di impiego delle singole figure professionali e livelli di inquadramento. dispone L’Organismo affidatario si impegna a inviare l’elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Si richiede adeguata informazione del personale, sulle problematiche connesse all’immigrazione. L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D. Lgs. 196/2003). L’esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di avvio delle prestazioni: - l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva; Il Responsabile-Coordinatore del servizio designato dall’Organismo affidatario è il/la Dott./Dott.ssa………………………. L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, il rapporto contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori. L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatore che ne derivanoabbia dato giustificato motivo, rispetto all’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato. InoltrePer quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente fa riferimento al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituitoCodice Civile, alla data legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cLavoro., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Mediazione Interculturale
PERSONALE. L’artRientrano in tale voce i costi del personale interno e del personale acquisito tramite agenzia interinale. 2112 c.cPer questa tipologiadi costi l’Agenzia si avvale di modalità di semplificazione dei costi (opzione di costo semplificato) ed in particolare dell’utilizzo di tabelle di costo standard unitario, sulla base delle previsioni dell’art. dispone che 67, comma 1 letterab) e comma 5 lettera a) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto dettagliato a tal proposito dalla nota EGESIF_14-0017 - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in caso materia di trasferimento d’aziendacosti (OSC) - Guida alle opzioni semplificate. L’utilizzo dei costi semplificati è stato valutato positivamente da tutti gli stakeholder, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti tracui anche la Corte dei Conti Europea, che ne derivanoha raccomandato l’estensione al posto del rimborso a “costi reali”, al fine di ridurre sia la probabilità di errori che gli oneri amministrativi incombenti sui promotori dei progetti. Inoltre, il medesimo articolo precisa che La metodologia del costo standard unitario è stata adottata con Decreto dell’Agenzia per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente la Coesione n. 19 del 7 aprile 2017 - Aggiornamento 2020 allegato al trasferimento presente disciplinare e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali costituisce parte integrante della Convenzione, e valorizza il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro costo del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione applicando tabelle standard di continuitàcosti unitari calcolate per livello professionale dividendo il costo medio documentato del personale Invitalia (suddiviso per livelli professionali degli ultimi 3 esercizi e calcolato come rapporto tra il costo complessivo aggregato per livello professionale e il relativo numero di FTE) per il tempo produttivo. Inquadramento aziendale Costo standard orario Dirigenti 128,90 1 Liv.Quadro Fascia A 83,00
1 Liv.Quadro Fascia B 60,80 2 Livello 46,50 3 Livello 38,00 4 Livello 29,90 5 Livello 28,70 I valori presenti nella tabella precedente sono soggetti ad aggiornamento triennale da parte di Invitalia e ad approvazione da parte dell’Agenzia per la Coesione. Gli aggiornamenti dei valori saranno opportunamente evidenziati ed esplicitati nei documenti che accompagnano la rendicontazione. Xxxxxxx rendicontate esclusivamente le giornate/uomo delle risorse assegnate ai Progetti e direttamente impegnate nelle relative attività (cd. Gruppo di Lavoro). La rilevazione delle giornate/uomo impegnate nel Progetto sarà assicurata tramite l’estrazione di Timesheet in formato digitale. L’Agenzia fornirà un rendiconto sintetico contenente l’elenco nominativo del personale impiegato, con la Società Incorporantespecificazione dellaqualifica professionale, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata costo standard e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costogiornate effettivamente lavorate sulla commessa.
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Samples: Convenzione
PERSONALE. L’artIl concessionario deve disporre di tutto il personale ritenuto necessario per il regolare espletamento del servizio. 2112 c.cAi sensi del comma 6 dell'art. dispone 63 del D.Lgs. 112/ 1999 il Concessionario, avrà l'obbligo di mantenere in servizio tutte le unità lavorative già impiegate presso i precedenti Concessionari del servizio di riscossione coattiva e del servizio di accertamento e riscossione volontaria dei tributi minori (TOSAP, ICP e DPA) con inquadramento secondo il C.C.N.L. di settore ai sensi di legge. Il personale deve essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate. Il concessionario é tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio ei inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili secondo la vigente legislazione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo. Il comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale. Il Concessionario deve comunicare al Comune, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto, i nominativi del personale utilizzato per lo svolgimento delle attività. In caso di sostituzione del personale nel corso dell'appalto, i nuovi nominativi devono essere comunicati al Comune entro 3 giorni dall'avvenuta sostituzione. Il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento prodotta dal Concessionario e vidimata dal Comune. Il personale deve avere un comportamento riguardoso e corretto con impegno del Concessionario ad adottare, anche su richiesta del Comune, ogni sanzione necessaria, ivi compresa la sostituzione, in caso di trasferimento d’azienda, comprovato comportamento difforme. La Ditta dovrà altresì garantire che tutto il rapporto personale addetto al servizio osservi l'obbligo di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanoriservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione cheLa ditta sarà inoltre tenuta ad adottare, in seguito a cessione contrattuale conformità al D. Lgs 196/ 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o fusionetrattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, comporti garantendo che tutto il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitànotizie raccolti nell'espletamento dell'incarico. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura Concessionario è responsabile di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura qualsiasi danno e/o infortunio causato dal personale addetto allo svolgimento del servizio sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cqualunque tipo., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Accertamento E Riscossione Dei Tributi Locali
PERSONALE. L’artIl servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. 2112 c.cL’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. dispone e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 101/2018). L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, il rapporto contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i accertata violazione dello Statuto dei diritti che ne derivanodei lavoratori. InoltreL’esecutore è tenuto a fornire, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro avvio delle prestazioni: - l’elenco del personale dipendente impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva; Il Responsabile-Coordinatore del Centro designato dall’Organismo affidatario è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cil/la Dott./Dott.ssa………………………., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Accordo Quadro
PERSONALE. L’artNECESSARIO Il servizio dovrà essere erogato con la continuativa presenza minima di: - due operatori per l’Area Archeologica di Vallebuona, per tutto l’anno, seguendo l’orario indicato nel- l’art. 2112 c.c2 del presente capitolato, - un operatore per l’Area Archeologica dell’Acropoli, per tutto l’anno, seguendo l’orario indicato nel- l’art. dispone 2 del presente capitolato, - un operatore per l’Ecomuseo dell’Alabastro, per tutto l’anno, seguendo l’orario indicato nell’art. 2 del presente capitolato, - due operatori per il Palazzo dei Priori nei giorni feriali e tre operatori nei fine settimana, durante il pe- riodo estivo (dal secondo lunedì di marzo al 2 novembre) e due operatori solamente il fine settimana e i giorni festivi nel resto dell’anno, con l’orario indicato nell’art. 2 del presente capitolato, - da due a tre operatori per i musei nei giorni feriali e da tre a cinque operatori nei fine settimana, du - rante il periodo estivo (dal secondo lunedì di marzo al 2 novembre), e tre operatori tutti i giorni nel periodo invernale in base all’orario indicato nell’art. 2 del presente capitolato. Il numero complessivo delle ore di lavoro che l’appaltatore dovrà svolgere è di circa 25000 (venticin- quemila). L’Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare l’articolazione dell'orario in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto sopravvenute esigenze nel rispetto del monte ore sopra indicato e l'appaltatore dovrà uniformarsi a tali disposizioni rimanendo invariate le altre condizioni dell’appalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione cherichiedere, in seguito base a cessione contrattuale sopravvenute necessità, eventuali aumenti o fusionediminuzioni delle prestazioni, comporti il mutamento nella titolarità fino ad un massimo del 15% del monte orario, secondo le esigenze dell’Ammi - nistrazione cosi come previsto dall’art. 10 del presente capitolato. La rilevazione dell’orario di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro servizio del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràditta aggiudicataria dovrà risultare da apposito foglio firma che dovrà essere esibito per eventuali controlli che dovessero essere effettuati sia dal DEC o perso- nale da lui delegato, pertanto, senza soluzione sia da altri dipendenti del Comune di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cVolterra., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PERSONALE. L’artIl servizio deve essere espletato esclusivamente da conducenti riconosciuti idonei dai competenti Organi, in possesso della patente di guida della categoria “D” e del certificato di abilitazione professionale C.A.P. tipo “CQC” rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile. 2112 c.cLa Ditta, inoltre, deve essere in possesso della seguente documentazione: • Attestato rilasciato dal Ministero dei trasporti comprovante la capacità del concorrente a esercitare la professione di trasporto di viaggiatori su strada, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 20.12.1991, n. 448; • Possesso dell’Attestazione di idoneità professionale di cui al D.lgs. dispone n.395/2000 e dal D.M. 28/04/2005 n. 161 (già D.M. 20.12.1991 n.448) e s.m.i.; • Autorizzazione/licenza di esercizio dell'attività di noleggio con conducente, rilasciata dall’ente competente; L’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione comunale copia del casellario giudiziale per ogni autista impiegato nel presente servizio, di cui al comma 2 del D.lgs. n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti per la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) con una frequenza che in caso sarà stabilita preventivamente tra le Parti prima dell’inizio del servizio. Tale frequenza potrà essere modificata nel corso del rapporto contrattuale. La ditta affidataria è obbligata a osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di trasferimento d’aziendalavoro che disciplinano lo stato giuridico, il rapporto trattamento economico, l'orario di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria. Sullo scuolabus dovrà essere presente per tutta la durata del viaggio, un accompagnatore. Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei predetti documenti deve essere tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) comunicata all’Amministrazione Comunale. Il personale deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i diritti cittadini. La ditta affidataria s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che ne derivanonon osservino una condotta irreprensibile. InoltreLe segnalazioni e le richieste della stazione appaltante in questo senso sono impegnative per la ditta affidataria L’appaltatore si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti, delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il medesimo articolo precisa servizio. In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale, e il contraente concessionario si impegna espressamente a sostituire il conducente, che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzatacausa fosse assente, con o senza scopo di lucro, preesistente altro riconosciuto idoneo abilitato al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cservizio., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Capitolato d'Appalto
PERSONALE. L’art1. 2112 c.c. dispone che Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ed è tenuto all'esatta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività, anche se non aderente alle Organizzazioni datoriali così come in caso di trasferimento d’aziendarecesso dalle medesime, restando il rapporto di lavoro continua con il cessionario Concedente e gli Uffici da esso dipendenti, sollevati ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende indenni da ogni e qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàresponsabilità.-----------------------
2. Il trasferimento avverrà previo esperimentoConcessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, a cura contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di entrambe le Società Incorporata e Incorporantesolidarietà paritetica, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro previste per i dipendenti della Società Incorporatadalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105, commi 8, 9, 10 e 11 del Codice, ove compatibili con la presente concessione..---
3. Quanto alla previdenza complementareConsiderato che il Concessionario risulta a tutti gli effetti “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è prevista l’adesione in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese terze o a lavoratori autonomi all'interno dell'impianto natatorio, il Concessionario dovrà provvedere a redigere il Documento Unico di Valutazione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale PriamoRischi da Interferenza – D.U.V.R.I., riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affinicui all’art. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione 26 del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.medesimo Decreto.--------
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Samples: Contratto Di Concessione in Gestione Del Servizio Di Gestione Dell'impianto Sportivo
PERSONALE. L’artIl Concessionario, per l'espletamento del servizio di gestione della struttura residenziale e dei servizi annessi, dovrà obbligarsi a garantire agli utenti assistenza specializzata e generica obbligandosi ad impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti normative in materia di gestione di servizi residenziali e delle qualifiche riconosciute dalla Regione Sardegna e dalla legislazione nazionale vigente. 2112 c.cL’organico da impiegare nel servizio e i turni di lavoro dovranno essere commisurati al numero degli utenti, rispettando quanto stabilito dalle norme vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dai regolamenti di funzionamento della struttura sociale e secondo le disposizioni riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella Legge 328/2000, nella L.R. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell’art. dispone 43 della L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23 di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22.07.2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto contenuto nella delibera della Giunta Regionale n. 33/36 del 8/8/2013, resa definitiva dalla delibera G.R. 50/17 del 3/12/2013; L’impresa concessionaria, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, è tenuta a trasmettere: - l’elenco nominativo del personale; - curriculum formativo-professionale, degli operatori incaricati dell’espletamento dei servizi oggetto di concessione, sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con l’indicazione dei servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro. Eventuali variazioni del personale dovranno essere comunicate con le stesse modalità a cadenza mensile. Per la gestione dei servizi della struttura residenziale sono previste le seguenti figure professionali nella misura e aventi i requisiti previsti dal punto 1.3 dell’allegato alla delibera G.R. n. 33/36 del 8 agosto 2013: - Coordinatore responsabile della struttura, per 8 ore settimanali ripartite su almeno 2 giorni; - Educatore professionale con una presenza programmata nelle ore più significative della vita comunitaria, per almeno 30 ore settimanali; - Animatore; - Cuoco; - Personale amministrativo, personale ausiliario addetto ai servizi generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti) nel numero di due unità; - Altre figure, fornite di titolo specifico, potranno operare nei momenti in cui si dovesse ravvisare la necessità (infermiere professionale, psicologo, e/o esperti in varie tematiche). Per la Comunità alloggio: - Operatori socio-sanitari in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e non inferiore ad un operatore socio-sanitario ogni 8 ospiti, oltre 8 ospiti le ore di assistenza dell’OSS devono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti; Per la Comunità integrata: - Operatori socio-sanitari, in servizio 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi, in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti e non inferiore ad un operatore socio-sanitario ogni 6 ospiti. Le ore di assistenza dell’OSS devono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti - Infermiere, in rapporto di uno ogni 15 ospiti con una presenza programmata in relazione alle esigenze e numero degli ospiti - Tecnico della riabilitazione - Psicologo L’impiego orario minimo del personale dovrà essere adeguato alle esigenze di una ottimale gestione della struttura e sarà proporzionale al numero degli utenti. Le mansioni e i compiti del personale sono descritti nei regolamenti di funzionamento della struttura sociale e secondo quanto previsto dalla normativa in materia. L’attività degli operatori deve essere organizzata e coordinata in modo tale da non comportare carenze nei servizi diurni e notturni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana festivi compresi e deve essere, inoltre, garantita in qualsiasi momento la presenza di personale. I turni e gli orari di lavoro verranno stabiliti, per ogni figura professionale, dal responsabile della struttura garantendo turni di riposo tali da permettere una buona qualità lavorativa per ogni figura professionale col rispetto delle normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali della categoria. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno 2 operatori (uno per singola comunità) che in caso di trasferimento d’aziendaemergenze si attiveranno per avviare le procedure di pronto intervento e deve essere garantito l’intervento dell’infermiere professionale per eventuali emergenze. L’impresa concessionaria, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreprima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito è tenuta a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento trasmettere l’elenco nominativo del personale incaricato dell’espletamento dei servizi nella titolarità di un’attività economica organizzatastruttura, con indicazione del titolo o senza scopo attestato posseduto, servizi prestati, relativi enti e periodi di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàlavoro. Il trasferimento avverrà previo esperimentodatore di lavoro, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione attraverso la richiesta del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci certificato penale in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infineassunzione, si osserva chedeve verificare che il personale, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata dipendente e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sedenon, non appare prima facie comportare abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona. Il personale dovrà mantenere durante il servizio, in ogni situazione, un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferitocomportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli ospiti e non, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione dei colleghi di secondo livello lavoro, dell'amministrazione e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costodei visitatori.
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PERSONALE. L’artOgni prestazione inerente al servizio di cui trattasi, (ad eccezione, eventualmente, dei servizi accessori) deve essere svolto da personale alle dipendenze del Concessionario. 2112 c.cIl Concessionario si obbliga inoltre a esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell’ASP IMMES e PAT, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai servizi. dispone che in Nel caso di trasferimento d’aziendainottemperanza a tale obbligo, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanoo qualora siano riscontrate irregolarità, l’ASP IMMES e PAT segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito Il Concessionario è tenuto altresì a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento fornire – e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro mantenere aggiornato – un elenco nominativo del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti addetto ai servizi di Trasporto Pubblico cui trattasi, con i dati anagrafici, la qualifica, le modalità di impiego, agli orari di lavoro, e gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi. Per il servizio di gestione dei bar, gli addetti (Regolamento CE 852 del 2004) devono avere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa ed essere aggiornati con periodicità biennale. Il concessionario, in sede di stipulazione del contratto, dovrà produrre attestato comprovante la formazione degli addetti. Il Concessionario si impegna a fornire all’ASP IMMES e PAT con cadenza trimestrale il DURC aggiornato. Il Concessionario e il suo personale devono uniformarsi a tutte le indicazioni di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale. Il Concessionario dovrà fornire a tutto il personale impegnato nell'espletamento dei servizi oggetto del presente CSA, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (DPR 327/198O art. 42 e L. 81/2008 e s.m.i.) da indossare durante le ore di servizio. Il personale del Concessionario dovrà essere munito, ai lavoratori dei settori affinisensi dell'art. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo 6 della L. 3.08.2007 n. 123, di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività apposita tessera di quest’ultimoriconoscimento corredata da fotografia, sarà attivato a beneficio contenente la generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai propri addetti, e se cooperative anche ai soci, i contenuti economico normativi dei contratti collettivi nazionali e locali vigenti, nonché tutte le eventuali modificazioni future. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato e formato, a spese del Concessionario, sulle tecniche di manipolazione e, più in generale, relative ai diversi servizi richiesti, sull'igiene, sulla sicurezza e prevenzione. Tutto il personale impiegato nell'attività oggetto della società risultante concessione deve essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana in relazione ai compiti assegnati. Il Concessionario dovrà prevedere la sostituzione del personale assente per congedo, malattia o ferie in modo da garantire la continuità del servizio, che dovrà sempre essere efficiente. In caso di scioperi e/o assemblee sindacali interne e/o esterne, trattandosi di servizio di pubblica utilità, si rimanda a quanto previsto dalla fusione L. 146/90, che prevede l'obbligo da parte del Concessionario di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Concessionario applicherà, in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC Aziendale. Il Concessionario provvederà, tramite avviso scritto e con un fondo anticipo di assistenza sanitaria integrativa privato5 giorni, nei limiti a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, e dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del referente. I servizi di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante cui trattasi devono essere svolti da personale dipendente del Concessionario il quale deve essere tecnicamente preparato e secondo fisicamente idoneo. Esso non dovrà avere età inferiore agli anni 18 né superiore a quanto autorizzato dall’assemblea previsto dalle vigenti leggi in materia e dovrà essere di sicura moralità. Per ciascun elemento operante presso l’ASP IMMES e PAT, dovrà essere prodotto il certificato di Carichi Pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale. In particolare il personale dell’Impresa è tenuto a: ✓ un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la peculiare condizione nella quale viene effettuato il servizio; ✓ osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all’interno dell’ASP IMMES e PAT; ✓ evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività dell’ASP IMMES e PAT; ✓ evitare di intrattenersi, durante il servizio o per motivi diversi dallo stesso, con i pazienti, curando di non fornire agli stessi consigli, suggerimenti, impressioni o notizie su terapie, diagnosi, attività dei soci in sede servizi e degli operatori; ✓ non distribuire generi diversi da quelli oggetto del servizio e debitamente ammessi. Il Concessionario deve sostituire, a semplice richiesta dell’ASP IMMES e PAT, o di approvazione propria iniziativa, quegli elementi che diano motivo di lagnanze sul piano professionale – comportamentale, del rendimento e della mancata ottemperanza alle norme del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoCapitolato.
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PERSONALE. L’art1. 2112 c.c. dispone che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito Sono a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe carico dell’Appaltatore le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo spese per il personale trasferito, fatta eccezione necessario per lo scostamento medio mensile svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato nonché degli eventi organizzati da Opera Universitaria, nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro (con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
2. Relativamente al personale addetto alla portineria, lo stesso deve essere in possesso della attestazione di addetti antincendio formati con corso di 16 ore e abilitati mediante esame presso il Comando dei V.V.F.F. con verifica biennale.
3. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto verso il pubblico e l’Appaltatore è tenuto a richiamare e, se del caso sostituire, i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e richieste dell’Amministrazione in questo senso saranno impegnative per l’Appaltatore e potranno comportare, se ripetute, la contrattazione risoluzione contrattuale anticipata in danno dell’Appaltatore stesso.
4. Il numero delle unità lavorative dovrà essere a norma di secondo livello legge e tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la buona conservazione del patrimonio dell’Amministrazione.
5. Per una corretta gestione, l’Appaltatore dovrà assicurare, negli orari di apertura, la presenza del personale addetto al controllo per l’attivazione il regolare funzionamento delle attività consentite.
6. Nella zona adibita a palestra di arrampicata indoor, nel campo di gioco polivalente, nonché nella sala polivalente sportiva, dovrà essere presente personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. Nella palestra di arrampicata dovrà essere costantemente presente almeno n. 1 (uno) addetto fino a 30 (trenta) utenti presenti contemporaneamente all’interno della palestra di arrampicata; n. 2 (due) addetti fino a 80 (ottanta) utenti; n. 3 (tre) addetti oltre tale numero.
8. Nel campo di gioco polivalente e nella sala polivalente sportiva dovrà essere costantemente presente almeno una persona durante l’orario di apertura.
9. L’Appaltatore dovrà trasmettere a Opera Universitaria entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvio del servizio un fondo elenco nominativo dei dipendenti e degli incaricati, contenente i dati anagrafici, i titoli di assistenza sanitaria integrativa privatospecializzazione, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costogli estremi dei documenti di abilitazione ove richiesti, in relazione alla predisposizione dei necessari provvedimenti per il rispetto della normativa sulla sicurezza. L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare le eventuali variazioni successivamente intervenute.
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Samples: Service Management Agreement
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cIl personale del Gestore deve svolgere il servizio negli orari prestabiliti, secondo le frequenze stabilite.
2. dispone che Il personale del Gestore deve tenere comportamenti rispettosi ed educati e mantenere il segreto sui fatti e/o sulle circostanze appresi durante lo svolgimento del servizio, riguardanti i degenti, l’attività del personale di ASP e/o l’ASP stessa.
3. Il personale del Gestore dovrà avere la massima cura ed adottare tutte le precauzioni per non danneggiare gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, nonché ogni altro bene, oggetto e/o anche effetto personale, sia di proprietà di ASP, sia del relativo personale, sia dei degenti; in caso di trasferimento d’aziendadanneggiamento riconducibile al personale del Gestore, quale che ne sia la causa, quest’ul- timo risarcirà direttamente il danneggiato.
4. Il servizio deve comunque svolgersi in modo decoroso e tale da assicurare il massimo rispetto e comfort degli utenti.
5. Nei confronti del proprio personale il Gestore dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
6. XXX non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Gestore, il quale ha l’obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali-assi- stenziali ed infortunistici obbligatori per legge. Tutto il personale adibito al servizio lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Gestore sia nei confronti di XXX, sia nei confronti di terzi.
7. Il Gestore riconosce che ASP risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra il Gestore stesso ed il proprio personale.
8. Il Gestore si impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le varie prestazioni, nonché a fornire al personale tutte le informazioni e tutta la forma- zione necessarie perché il servizio possa essere adempiuto al meglio.
9. ASP ha il diritto di ottenere l’immediato allontanamento e la sostituzione di unità di personale che si abbandonino a comportamenti contrastanti con le clausole di questa convenzione, ovvero a comportamenti violenti, indecorosi o non rispettosi.
10. Nessun rapporto di lavoro continua con il cessionario viene ad instaurarsi tra l’ASP ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cGestore., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Convenzione Per l'Espletamento Del Servizio Di Parrucchiere E Barbiere
PERSONALE. L’art. 2112 c.c. dispone che in caso di trasferimento d’aziendaPer il regolare svolgimento del servizio, per ciascun nido o micronido dell’infanzia, il soggetto aggiudicatario dovrà fornire, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro continua con l’Amministrazione appaltante, il cessionario personale previsto per il modulo base: coordinatore (D3/E1), educatore professionale (D2), operatore socio-sanitario (C2), ausiliario (B1) ed il lavoratore conserva tutti personale per i diritti che ne derivanomoduli aggiuntivi al primo: educatore professionale (D2) ed ausiliario (B1). Inoltre, I moduli operativi effettivi e le relative ore di servizio e di coordinamento saranno determinati in base a quanto previsto ai precedenti artt. 2 e 4. Il numero di educatori nelle fasce orarie di funzionamento del servizio dovrà rispettare il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento seguente parametro stabilito dal Regolamento Regione Campania n. 4/2014 e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e Catalogo dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 11/2007: cinque bambini per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c.educatore, per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico bambini di età inferiore a 12 mesi; otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra 13 e 24 mesi; dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra 25 e 36 mesi. Tale parametro dovrà essere garantito per l’intera durata del servizio. L’affidatario rispetterà rigorosamente tale parametro, impegnandosi a compilare giornalmente un registro delle presenze dei bambini. Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri ed obblighi in materia di tutela dei lavoratori:
1. l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi, dal CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di tutte le altre disposizioni in vigore relative alle ferie, all’indennità di licenziamento, al fondo integrazione salario e di tutte le altre esistenti che potranno intervenire in corso di appalto;
2. la corresponsione di paghe e conseguenti indennità e assegni familiari, le indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelli del contratto collettivo nazionale di lavoro adottato;
3. il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e successive modificazioni e integrazioni. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la Società Incorporanteviolazione sia stata accertata dal Comune o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, nonché della contrattazione aziendale il Comune opererà delle trattenute di secondo livello. Ferma restando garanzia del 20% sui certificati di pagamento previa diffida all’appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza vertenza con i pregressi profili professionali lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di inquadramento presso la Società Incorporatadanni o pagamenti d’interessi sulle somme trattenute. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente cui è prevista riduzione dell’orario destinata ad operare e di lavoro per comunicare all’ente appaltante i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante rischi specifici derivanti dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, sua attività che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoverranno introdotti nell’ambiente stesso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PERSONALE. L’art1. Il Gestore assume il personale individuato dagli enti locali e dalle loro aziende pubbliche d'appartenenza secondo quanto stabilito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalla Legge Regionale del Veneto 9 agosto 1999, n. 34.
2. Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al personale che passa alle dipendenze del Gestore si applica l'art. 2112 c.cdel codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. dispone che 47, commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
3. Il Gestore, per la parte di propria competenza, assume tutti gli oneri relativi alla esecuzione del trasferimento del personale, alla stipula delle convenzioni con gli Enti locali ed allo svolgimento delle fasi di esame congiunto con i Sindacati di cui al comma 2.
4. Il Gestore si obbliga:
a. ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in caso materia di trasferimento d’aziendaassicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
b. ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore GAS- ACQUA del 1 marzo 2002, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e successive modifiche ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreintegrazioni, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione e tutte le norme in esso contenute;
c. a curare che, in seguito nella erogazione del servizio e nell'esecuzione dei lavori, siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi, sia per evitare danni a cessione contrattuale o fusionebeni pubblici e privati, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzatanonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con o senza scopo particolare riferimento al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Le parti convengono che, ai sensi di lucroquanto esposto nel presente articolo, preesistente i dati relativi al trasferimento personale, raccolti ed elaborati dall'Autorità d'Ambito, non sono completi e che conserva nel trasferimento sarà onere del Gestore integrare tali dati. Tale attività non costituirà fonte di pretese economiche da parte del Gestore e tanto meno potrà assumere rilevanza ai fini della tariffa.
6. Il Gestore s'impegna a verificare presso gli enti di provenienza, e di concerto con gli stessi, l'esistenza delle figure e delle professionalità da assorbire verificandone la propria identità compatibilità col modello organizzativo.
7. Il Gestore s'impegna a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazionevalorizzare prioritariamente sul territorio dell'ente di provenienza, il rapporto di lavoro in quanto possibile ed economicamente sostenibile, le competenze del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràassorbito dai Comuni, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione Comunità Montane e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15soggetti gestori pubblici.
8. Nel passaggio corso del primo periodo d'affidamento, di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativacui al piano di subentro di cui all'art. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare 31 del presente atto, gli Enti Locali e le rispettive società pubbliche e consorzi pubblici di gestione assicureranno comunque le prestazioni richieste dal Gestore, che esercita la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto socialedi ricognizione e coordinamento. I corrispettivi di tali prestazioni saranno definiti con successivi accordi tra il Gestore e gli Enti medesimi.
9. Per ragioni di natura amministrativa, ossia l’organizzazione ed in particolare nel primo periodo d'affidamento, il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con i Comuni e la gestione della sosta a tariffa su stradele Comunità Montane allo scopo di intervenire efficacemente in specifiche fasi del servizio idrico integrato anche avvalendosi di personale dipendente degli enti, piazze e strutture pubblichecon particolare riferimento al momento di interrelazione con l'utenza, la realizzazione della segnaletica orizzontaleal fine di agevolare al massimo l'utente negli adempimenti amministrativi richiesti dalle vigenti normative. A tal fine, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione entro 3 mesi dalla stipula del presente progettoatto, da n. 175 unitàcontestualmente alla presentazione del Piano di subentro nelle gestioni esistenti di cui all'art. 31, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro il Gestore si impegna a fornire all'AATO un elenco delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata prestazioni richieste e delle retribuzioni previste dai CCNL relative modalità di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoremunerazione.
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Samples: Convenzione Di Gestione
PERSONALE. L’artL’affidatario dovrà disporre di personale idoneo e numericamente adeguato a garantire i servizi in tutte le sue parti, in relazione alle esigenze dei servizi stessi. 2112 c.cPertanto gli addetti ai servizi dovranno possedere una adeguata capacità operativa “Professionale”, comprovata esperienza nel settore floro-vivaistico e dotati di tutte le conoscenze teorico/pratiche indispensabili. dispone La ditta assuntrice si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n.71, convertito in Legge 25/5/1993 n.151), fatta salva la possibilità dell’accentramento contributivo autorizzato dall’I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto. L'assuntrice si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ai fini di un'ordinata conduzione dei lavori, dovrà essere reperibile anche telefonicamente, durante le ore di apertura dei Cimiteri, un incaricato della ditta appaltante con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, a cui l’Amministrazione farà riferimento per tutte le problematiche inerenti il servizio stesso. La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte della D.L. Gli stessi, hanno inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’impresa, che durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di lagnanza, entro 7 giorni dalla formale contestazione scritta. L’impresa aggiudicataria potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni. Il personale, tranne quello con mansioni direttive, dovrà essere, a cura della Società, fornito di divisa della ditta, in caso ordine e sempre pulita, costantemente mantenuta in condizioni decorose, nonché di trasferimento d’aziendacartellino di riconoscimento, il rapporto di lavoro continua con il cessionario riportante la denominazione della ditta ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanonominativo del dipendente (cognome e nome), corredato da fotografia e riportante la qualifica (livello). Inoltre, la ditta aggiudicataria, dovrà comunicare alla D.L., entro 10 giorni dall’inizio dell’attività, l'elenco del personale adibito al servizio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente alla D.L. La Ditta Appaltante è tenuta ad assicurare il medesimo articolo precisa che personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione chela prevenzione degli infortuni, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità conformità alle vigenti norme di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuatolegge in materia (D.Lgs. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto n. 81 del 09 aprile 2008). Il datore di lavoro committente e la ditta aggiudicataria dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui all'art. 26 del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertantoD.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubblichealcuna formalità, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione risoluzione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.ccontratto., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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PERSONALE. L’artAlla luce delle norme suddette, è evidente che l’Ente deve gestire l’intero sistema delle aree protette regionali (parchi, riserve naturali, paesaggi protetti, aree di riequilibrio ecologico), i siti della rete Natura 2000 e le relative valutazioni di incidenza, le attività di educazione ambientale relative alla conoscenza della biodiversità. 2112 c.cAd esclusione della gestione dei parchi, le restanti competenze sono praticamente riconducibili a quelle degli ex-uffici Parchi delle Province. dispone Se si considera che, mediamente, gli uffici provinciali avevano tre unità di personale e altre sei unità di personale si trovavano in media nei Consorzi di gestione dei parchi, l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, che accorpa le funzioni di tre Province (in caso realtà, due e due parti di trasferimento d’aziendaaltre due, che territorialmente sono riconducibili ad un intero) e di un Consorzio di gestione del parco, l’Ente dovrebbe avere una dotazione organica di 15 unità. Questa è, in effetti, la previsione di dotazione organica approvata dal Comitato Esecutivo dell’Ente, che si riporta di seguito: Direttore, cat. D3 Responsabile amministrativo, cat. D3 Funzionario Tecnico – Dottore Forestale, cat. D/3 Istruttore Direttivo Tecnico – Dottore Agronomo, cat. D/1 Istruttore Direttivo Tecnico – Dottore Geologo, cat. D/1 Istruttore Direttivo Tecnico – Dottore Biologo/Naturalista, cat. D/1 Istruttore Direttivo Tecnico – Dottore Biologo/Naturalista, cat. D/1 Istruttore Direttivo Tecnico – Dottore Biologo/Naturalista, cat. D/1 Istruttore Direttivo Contabile – Ragioniere, cat. D/1 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D/1 Istruttore Informatico, cat. C Istruttore Amministrativo, cat. C Istruttore Amministrativo, cat. C Istruttore Amministrativo, cat. C Istruttore Tecnico – Geometra, cat. C Tuttavia, nonostante gli auspici e i chiari contenuti normativi delle citate leggi di riordino delle funzioni, l’Ente ha avuto nel 2016 soltanto due unità di personale Una tecnica, una amministrativa) nella propria dotazione organica, di cui una (amministrativa) a metà tempo, entrambe distaccate dalla Regione. Dal 1° ottobre 2016 una terza unità, tecnica, è stata distaccata, sempre dalla Regione. Dal 1° luglio 2017 il rapporto personale è ulteriormente diminuito, a causa del rientro in Regione di lavoro continua uno dei tre dipendenti distaccati, l’unità amministrativa. Dal 1° agosto 2017 una nuova unità tecnica è stata trasferita dalla Regione ed un’altra è arrivata dal 1° novembre 2017. Attualmente l’Ente ha una dotazione organica di quattro dipendenti, tutti con profilo tecnico: 1 Cat. D1, biologo, con “alta professionalità” e funzioni di direttore, responsabile tecnico, responsabile amministrativo, responsabile finanziario;
1 Cat. D1, biologo, con funzione di responsabile della comunicazione e didattica; 1 Cat. D6, forestale, con funzione di responsabile dell’ufficio tecnico;
1 Cat. D3, geologo. L’attuale dotazione organica dell’Ente non esaurisce evidentemente, le esigenze gestionali di una pubblica amministrazione. A tal fine, l’Ente ha sottoscritto, negli anni, una convenzione con l’Unione della Romagna Faentina e, dal 2015, anche con il cessionario Comune di Riolo Terme, per l’utilizzo di una parte del personale di questi Enti e, per quanto riguarda il Comune, anche per l’utilizzo delle strutture (uffici, utenze, cancelleria). Le mancanze professionali, inevitabili se si confrontano le competenze dei Comuni con quelle degli Enti di gestione, sono colmate con alcuni incarichi affidati esternamente. Le previsioni per il 2018 sono di aumento del personale, se si concretizza grazie all’impegno assunto dalla Regione di assegnare all’Ente circa 100.000,00 euro in più per l’assunzione di due nuove unità: una amministrativa ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanouna contabile. InoltreIn seguito, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione chela convenzione suddetta potrà essere ridotta e limitata all’assistenza informatica, gestione dei marcatempo, inserimento degli uffici dell’Ente nel sistema dell’Unione, in seguito a cessione contrattuale o fusionemodo da essere parte di un sistema più articolato e complesso, comporti il mutamento nella titolarità capace di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento garantire l’aggiornamento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuatoun confronto costante delle pochissime unità lavorative in capo alla struttura. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro Per l’organizzazione del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràdistaccato o dipendente, pertanto, senza soluzione si prevede l’assegnazione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, due posizioni organizzative minime da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione5.000,00 euro ciascuna: - responsabile dell’ufficio tecnico; - responsabile finanziario. Infine, si osserva checontinua ad evidenziare che vi sarebbero già ulteriori risorse per altre assunzioni, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL se le Province rispettassero gli obblighi di riferimento, ferma restando legge per quanto riguarda la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privatocontribuzione obbligatoria all’Ente, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costosvolge per esse importanti funzioni (in particolare, le valutazioni di incidenza).
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Samples: Deliberazione
PERSONALE. L’artCiascun Comune comanda il proprio personale, individuato nella dotazione organica di cui al successivo art. 2112 c.c11, all'attività della Convenzione. dispone che in caso Tale dotazione organica costituisce la base per la programmazione e realizzazione degli interventi di trasferimento d’aziendacui al successivo art. 9. Per quanto attiene alla regolamentazione del rapporto di lavoro, rimane distintamente disciplinato il rapporto organico (o di lavoro continua con impiego) dal rapporto funzionale (o di servizio), attribuendo il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento primo al Comune titolare del relativo posto nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento dotazione organica e che conserva nel trasferimento riconoscendo la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro sussistenza del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio nei confronti di tutti i lavoratori Comuni convenzionati. I costi diretti e indiretti del personale sono a carico di ciascun Comune titolare del relativo posto nella dotazione organica, con l'esclusione della società risultante dalla fusione un fondo retribuzione di assistenza sanitaria integrativa privatoposizione e della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 C.C.N.L. siglato il 31.01.1999 spettante al Comandante del Servizio di Polizia Municipale, nei limiti che sarà anticipata e corrisposta dal Comune di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante Castiglione dei Pepoli e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede successivamente rimborsata con scadenza trimestrale, per la quota di approvazione del presente progetto 1/3 ciascuno dai Comuni di fusioneSan Xxxxxxxxx Xxx di Sambro e Xxxxxxxx Xxxxxxx. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per Tutto il personale trasferitodel Servizio di Polizia Municipale, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile durante la vigenza della presente convenzione, viene reclutato secondo le norme vigenti in materia. Nel caso si rendessero vacanti posti di lavoro in un singolo Comune, nelle procedure di copertura dei medesimi tramite mobilità esterna, verrà data la precedenza alle domande di trasferimento del personale appartenente al Servizio Intercomunale. Nel caso di più domande per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione copertura di un fondo posto di assistenza sanitaria integrativa privatolavoro, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi verrà effettuata una prova selettiva, il/la vincitore/trice avrà diritto alla copertura del detto costoposto, nel caso di parità verrà nominato/a vincitore/trice il/la più giovane di età.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Associata Servizio Intercomunale Di Polizia Municipale
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cL’Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente, in possesso di requisiti professionali e con composizione, per entità numerica ed orario di servizio, a garantire costantemente l'ottimale esplicazione delle attività oggetto del servizio.
2. dispone che in L' Appaltatore è tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche verso soci occupati nelle prestazioni del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria.
3. Nel caso di trasferimento d’aziendaassenza di personale per qualunque motivo, l’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle unità mancanti al fine di non interrompere il rapporto pubblico servizio.
4. Nel caso di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti variazione del personale, i diritti che ne derivanonominativi , la consistenza numerica, le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate al Comune.
5. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro La composizione del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràdell’Appaltatore dovrà essere specificata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna a comunicare in forma scritta al Comune con congruo anticipo rispetto all'inizio del servizio, pertanto, senza soluzione di continuitàl'elenco nominativo del personale componente lo staff a completamento, con la Società Incorporanteindicazione specifica delle mansioni assegnate e del tipo di rapporto contrattuale, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata delle qualificazioni e dei titoli professionali, dell'orario giornaliero e del monte ore settimanale di servizio, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di ogni altra disposizione vigente in materia.
6. Parimenti l’Appaltatore si impegna a comunicare preventivamente in forma scritta al momento della fusioneComune ogni variazione del personale che dovesse sopravvenire durante l'esplicazione del servizio per qualsiasi ragione, fermo restando il rispetto, nelle sostituzioni operate, delle qualificazioni, delle mansioni e dell'orario di servizio originariamente individuate.
7. La Società Incorporata partecipante composizione "standard" dello staff a completamento, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.
8. In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'appaltatore è tenuto ad informare il Comune almeno 2 giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni di servizio
9. Il Comune si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, dell'orario di servizio espletato. Eventuali carenze quantitative e qualitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo, dovranno essere tempestivamente rimediate dall'appaltatore e saranno soggette all'applicazione delle penali a tal fine previste nel Contratto.
10. L’Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla fusione applica garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto del servizio) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori. L’Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni, costituirà causa di risoluzione del contratto.
11. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne il C.C.N.L. Comune da qualsiasi responsabilità per il settore del terziario, della distribuzione e infortuni subiti al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore cui al presente capitolato, nonché a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso sollevare la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti dell’artdell'ad, 1676 del C.C.
12. 47 Legge n. 428/1990L'Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, come richiamato nell’Art. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione 30 comma 4 del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c.D.Lgs 50/2016 dopo correttivo D.Lgs 56/2017, per i lavoratori della Società Incorporata dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con svolge il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporanteservizio, nonché della contrattazione aziendale di secondo livelloogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. Ferma restando la categoria di leggeI contratti collettivi andranno applicati anche dopo scadenza, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporatafino a sostituzione o rinnovo degli stessi. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione Il mancato rispetto dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementarecontratti collettivi, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimogiudizialmente e definitivamente accertato, sarà attivato a beneficio oggetto di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione risoluzione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costocontratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PERSONALE. L’artIl Gestore, in materia di Personale addetto al servizio in affidamento, si impegna all’osservanza delle norme di Legge e Regolamentari e degli Accordi applicativi vigenti in tema di salvaguardia occupazionale, previsti dal C.C.N.L. del 25.05.2001 e ss.mm.ii. 2112 c.cper il Personale dipendente da Imprese esercenti servizi integrati/multi servizi, ed in particolare alla norma contenuta all'art. dispone 4 dello stesso. Pertanto, l'Aggiudicatario del presente appalto dovrà assumere il personale attualmente impiegato nel servizio, composto da n° 3 unità lavorative, con qualifiche contrattuali e anzianità di servizio specificate al precedente art. 4 del presente Capitolato. Il Gestore, nell’espletamento del servizio, dovrà impiegare, in ogni caso, personale qualificato, di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni in materia di di somministrazione e igiene degli alimenti. Il Gestore ha l’obbligo di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. di categoria di riferimento. A tal fine il Gestore si obbliga a fornire, all’inizio del servizio, l’elenco del personale addetto allo stesso, con indicazione delle esatte generalità, qualifica e domicilio nonché segnalare, tempestivamente, le successive variazioni che dovessero avvenire, rispetto a quelle iniziali e/o, comunque, precedenti. A richiesta dell’ASSL il Gestore dovrà inoltre esibire i libri paga e matricola del personale addetto, le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il Gestore è tenuto all’esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di igiene degli alimenti, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operatori contro gli infortuni, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.), dell’inquadramento contrattuale del personale dipendente secondo quanto previsto dalla normativa in merito al lavoro subordinato, nonché conformemente agli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente di rispettiva competenza. Il Gestore dovrà dare prova dell’avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri prima dell’inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso del contratto, sino al termine dello stesso. Il Gestore dovrà nominare, entro la data di avvio del servizio, un proprio Referente/Responsabile operativo disponibile in loco (con il sostituto in caso di trasferimento d’aziendasua assenza), il rapporto rintracciabile nelle ore di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro apertura del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio servizio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo giorni e reperibile nelle 24 ore per i casi di assistenza sanitaria integrativa privatoemergenza, che sia munito di ampia delega ad intervenire per qualsiasi necessità e a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. Tutte le contestazioni d’inadempienza fatte a detto incaricato si intendono fatte direttamente al Gestore. Tutto il personale addetto al servizio è obbligato a tenere, nei limiti confronti degli ammalati, dei loro congiunti e di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci tutti coloro che frequentano l’esercizio, un contegno irreprensibile. L’ASSL si riserva la facoltà di richiedere in sede ogni momento al Gestore l’allontanamento immediato di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva coloro che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sedea suo giudizio, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale tenessero una condotta consona alla natura del costo aziendale medio complessivo per luogo all’interno del quale espletano il servizio. Ogni addetto dovrà rispettare i requisiti d'igiene e pulizia personale, anche in relazione agli indumenti e divise di lavoro utilizzati nel servizio, conformemente alle vigenti disposizioni in materia. Il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione in servizio dovrà sempre essere munito di secondo livello cartellino di riconoscimento della Ditta aggiudicataria del servizio e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costorecare nome e cognome dell’addetto.
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Samples: Concession Agreement
PERSONALE. L’artL’affidatario dovrà disporre di personale idoneo e numericamente adeguato a garantire i servizi in tutte le sue parti, in relazione alle esigenze dei servizi stessi. 2112 c.cPertanto gli addetti ai servizi dovranno possedere una adeguata capacità operativa “Professionale”, comprovata esperienza nel settore floro-vivaistico e di essere dotati di tutte le conoscenze teorico/pratiche indispensabili. dispone La ditta assuntrice si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1 - comma 8 - DEC. 22/3/1993 n.71, convertito in Legge 25/5/1993 n.151), fatta salva la possibilità dell’accentramento contributivo autorizzato dall’I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto. L'assuntrice si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ai fini di un'ordinata conduzione dei lavori, dovrà essere reperibile anche telefonicamente, durante le ore di apertura dei Cimiteri, un incaricato della ditta appaltante con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, a cui l’Amministrazione farà riferimento per tutte le problematiche inerenti il servizio stesso. La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte della DEC. Gli stessi, hanno inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’impresa, che durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di lagnanza, entro 7 giorni dalla formale contestazione scritta. L’impresa aggiudicataria potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni. Il personale, tranne quello con mansioni direttive, dovrà essere, a cura della Società, fornito di divisa della ditta, in caso ordine e sempre pulita, costantemente mantenuta in condizioni decorose, nonché di trasferimento d’aziendacartellino di riconoscimento, il rapporto di lavoro continua con il cessionario riportante la denominazione della ditta ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivanonominativo del dipendente (cognome e nome), corredato da fotografia e riportante la qualifica (livello). Inoltre, la ditta aggiudicataria, dovrà comunicare alla DEC., entro 10 giorni dall’inizio dell’attività, l'elenco del personale adibito al servizio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente alla DEC. La Ditta Appaltante è tenuta ad assicurare il medesimo articolo precisa che personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione chela prevenzione degli infortuni, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità conformità alle vigenti norme di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuatolegge in materia (D.Lgs. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto n. 81 del 09 aprile 2008). Il datore di lavoro committente e la ditta aggiudicataria dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui all'art. 26 del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertantoD.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubblichealcuna formalità, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione risoluzione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.ccontratto., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Service Agreement
PERSONALE. L’artLa ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare, nello svolgimento del servizio nella Residenza Protetta, personale in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa in materia. 2112 c.cLa ditta aggiudicataria impiega, per lo svolgimento del servizio, personale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal C.C.N.L. “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario ed educativo”. dispone che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza Allo scopo di lucro, preesistente al trasferimento garantire la continuità e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto le condizioni di lavoro del personale dipendente addetto alla gestione della Società Incorporata proseguiràstruttura, pertantol’aggiudicataria dovrà assumere, senza soluzione a norma del vigente “Contratto Collettivo Nazionale di continuitàLavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario ed educativo” art. 37, gli operatori che hanno prestato servizi, in via continuativa o temporanea, presso la Residenza Protetta Comunale “SS. Xxxxxx e Xxxxxxxx”. La dotazione minima per la realizzazione dei vari servizi dettagliati nel presente capitolato è definita nel Manuale di accreditamento istituzionale delle attività sanitarie approvato dalla Regione Liguria. Gli standard del personale sono quelli indicati dalla vigente normativa regionale per la residenza protetta con funzioni di mantenimento.
1. La ditta aggiudicataria dovrà individuare una figura cui affidare la direzione tecnico-amministrativa dei servizi oggetto dell’appalto, che dovrà assicurare la propria reperibilità, ivi compresa quella telefonica, nonché essere l’interlocutore per la ditta aggiudicataria nei rapporti con il Comune: DIREZIONE DELLA STRUTTURA (cat. D2 i.p.) in possesso del diploma di laurea in Servizio Sociale: n° 38 ore settimanali e per l’intero periodo di durata dell’affidamento;
2. INFERMIERE PROFESSIONALE (cat. D2 i.p.) in possesso di regolare titolo professionale e iscrizione al Collegio Professionale Provinciale: n° 70 ore settimanali in due turni collocati tra le 8.00 e le 20.00 per tutti i sette giorni della settimana e per l’intero periodo di durata dell’affidamento, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero garanzia di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.reperibilità notturna;
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Samples: Capitolato Per l'Affidamento Della Gestione Dei Servizi Di Assistenza
PERSONALE. L’artIl servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. 2112 c.cL‟Organismo affidatario si impegna a inviare l‟elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell‟organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza. dispone L‟Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 101/2018). L‟Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L‟Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l‟esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, il rapporto contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i accertata violazione dello Statuto dei diritti che ne derivanodei lavoratori. InoltreL‟esecutore è tenuto a fornire, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro avvio delle prestazioni: - l‟elenco del personale dipendente impiegato per l‟espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva; Il Responsabile-Coordinatore del Centro designato dall‟Organismo affidatario è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cil/la Dott./Dott.ssa………………………., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Accordo Quadro
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cIl soggetto gestore corrisponde al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti attualmente impiegati nello svolgimento dell’appalto e dagli accordi integrativi territoriali e regionali e obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. dispone che in caso di trasferimento d’aziendaSu richiesta dell’Amministrazione comunale, il soggetto gestore è tenuto a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti dei soggetti impiegati.
2. Il soggetto gestore deve assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i diritti lavoratori che ne derivano. Inoltregià vi erano adibiti, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione chequali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, in seguito a cessione contrattuale o fusionepossesso dei requisiti richiesti dal capitolato, comporti in applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
3. A tal proposito si specifica che il mutamento nella titolarità personale attualmente in servizio presso i Nidi d’infanzia comunali è inquadrato nel CCNL Cooperative sociali, nel seguente modo: Nido d’infanzia “Chicchirullò" Educatore D1 3 13,5 Ausiliario B1 2 14,5 Nido d'infanzia "La Girandola" Educatore D1 7 40 Ausiliario B1 3 16 Nido d'infanzia "Trenino" Educatore D1 5 25,5 Ausiliario B1 2 11
4. Il soggetto gestore deve indicare le eventuali sostituzioni di un’attività economica organizzatapersonale educativo ed ausiliario che si rendano necessarie, tramite la presentazione di curricula personali da cui risulti il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività.
5. Nella sede del servizio dovrà essere presente un apposito registro, accessibile al Servizio comunale competente per eventuali controlli. Tale registro dovrà contenere i nominativi e le mansioni del personale impiegato, l’annotazione delle presenze e delle assenze giornaliere e le sostituzioni del personale stesso, con o senza scopo l’indicazione dell’orario di lucroentrata ed uscita.
6. Il soggetto gestore garantisce annualmente la partecipazione del personale a progetti di formazione e aggiornamento, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale anche promossi dall’Amministrazione comunale e/o dal provvedimento sulla base dei quali Coordinamento Pedagogico Zonale.
7. Per il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con educativo la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento formazione annuale non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato essere inferiore a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci 20 ore o alle ore indicate in sede di approvazione gara.
8. Il personale educativo e ausiliario impiegato deve possedere i seguenti requisiti, previsti dalla vigente normativa regionale: • età non inferiore ai 18 anni; • possesso dei titoli e dei requisiti di onorabilità per il profilo di educatore e operatore ausiliario, come identificati dalla vigente normativa della Regione Toscana; • inquadramento contrattuale relativo al profilo professionale, come previsto dalla vigente normativa della Regione Toscana; • esperienza lavorativa documentabile di almeno 6 mesi nel medesimo inquadramento nei servizi alla prima infanzia.
9. Nel periodo di durata dell’appalto è possibile incrementare il numero degli operatori, relativamente al numero degli utenti del servizio. L’eventuale aggiunta di altri operatori deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate.
10. L’aggiudicatario deve presentare l’elenco degli operatori che saranno impegnati nel servizio ed includere i relativi curricula, dai quali risulti il possesso dei requisiti richiesti per le mansioni previste ed i titoli di esperienza.
11. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo o inadatto allo svolgimento del servizio del presente progetto capitolato; in tal caso l’aggiudicatario attiverà la sostituzione con la massima urgenza e comunque non oltre 15 giorni dalla contestazione della condotta professionale non idonea da parte dell’Amministrazione Comunale. Gli educatori saranno responsabili della corretta compilazione dei registri e della modulistica predisposta dal servizio al fine di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata una corretta rilevazione delle presenze e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoattività condotte.
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Samples: Affidamento in Gestione Di Servizi Alla Prima Infanzia
PERSONALE. L’artPer i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni (2017-2018-2019), non inferiore a n. 1 (una) volta le unità di personale stimate per ogni singolo lotto di gara (i.e. n. 60 unità per i lotti n. 1, 4 e 5; n. 45 unità per i lotti n. 2, 3 e 8; n. 85 unità per il lotto n. 6; n. 70 unità per il lotto n. 7). 2112 c.cPer il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 1 (una) volta le unità di personale stimate per ogni singolo lotto di gara (i.e. n. 60 unità per i lotti n. 1, 4 e 5; n. 45 unità per i lotti n. 2, 3 e 8; n. 85 unità per il lotto n. 6; n. 70 unità per il lotto n. 7). dispone Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: - i soci attivi; - i dipendenti; - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; - i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. Il personale richiesto è espresso in caso termini di trasferimento d’aziendarisorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 lett. e) delle Linee guida n. 1, aggiornate al D. Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 137 del 13 giugno 2019). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il rapporto risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito di un dipendente a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusionetempo pieno. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore comprova del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso requisito è fornita mediante la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., seguente documentazione: per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico soci attivi estratto del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale libro soci; per i direttori tecnici verbale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro nomina; per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata lavoro; per i collaboratori coordinati e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimentocontinuativi, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacalecontratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoconsulente.
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Samples: Disciplinare Di Gara
PERSONALE. L’artLa Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del servizio si impegna ad avvalersi esclusivamente di proprio personale, regolarmente assunto, od eventualmente socio nel caso in cui la Ditta sia una Società cooperativa di produzione e lavoro, qualificato ed idoneo rispetto alle esigenze del servizio e alla natura delle prestazioni richieste. 2112 c.cLa Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’impiego di personale dotato di diploma di scuola media superiore, opportunamente formato (catalogazione con sw SOL, classificazione secondo la Classificazione Decimale Dewey, soggettazione con Soggettario di Firenze). dispone Prima dell’inizio del servizio, l’Istituzione Biblioteche si riserva la facoltà di richiedere il superamento di una prova pratica da parte degli operatori che la Ditta aggiudicataria intende impiegare nell’esecuzione dell’appalto; solo i catalogatori che saranno ritenuti idonei potranno essere impiegati nel servizio. La prova pratica non sarà richiesta a quegli operatori della Ditta aggiudicataria che, tra l’anno 2008 e l'aggiudicazione, avessero già superato uguale o analoga prova presso la Biblioteca dell'Archiginnasio e/o la Soprintendenza ai beni librari della Regione Xxxxxx-Romagna o prestato servizio di catalogazione presso una qualsiasi Biblioteca dell’Istituzione Biblioteche. Gli operatori risultati non idonei dovranno essere immediatamente sostituiti con altri in caso possesso delle caratteristiche e della formazione richiesta. Qualora, dopo avere esaminato fino a 25 operatori, gli operatori idonei fossero in numero inferiore a cinque, l’Istituzione Biblioteche si riserva la facoltà di trasferimento d’aziendarisolvere il contratto. L’eventuale prova pratica di catalogazione, valutata da una apposita commissione nominata dal Direttore dell’Istituzione Biblioteche, riguarderà due monografie e si articolerà nelle seguenti operazioni: - creazione o cattura; - inventariazione tramite la gestione acquisizione di SOL con attribuzione del numero di inventario; - completamento di legami soggetti e classi, luoghi ed editori; - collocazione; - stampa dell’etichetta; - timbratura. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, prima dell’inizio del servizio, alla Direzione dell’Istituzione Biblioteche la lista nominativa, corredata, per ogni singolo addetto, dei dati anagrafici, della qualifica, del titolo di studio, del numero di matricola, degli estremi delle posizioni assicurativa e previdenziale, dell’elencazione dei corsi di formazione espletati, dell’attestazione delle conoscenze linguistiche richieste e il rapporto curriculum lavorativo. L’Aggiudicataria dovrà garantire che ogni operatore incaricato del servizio, ad esclusione degli operatori che abbiano già prestato servizio di catalogazione presso una qualsiasi Biblioteca dell’Istituzione Biblioteche dal 2008 all'aggiudicazione, svolga presso la Biblioteca di riferimento almeno 18 ore lavorative di tirocinio, con modalità da concordare preventivamente con i Responsabili delle singole Biblioteche e dei Servizi; per questo periodo, oltre a restare a carico della ditta stessa tutti gli oneri di qualsiasi natura (retributiva, contributiva, assicurativa e previdenziale) dei tirocinanti, non potrà essere chiesto alcun corrispettivo all'Appaltante. La comunicazione di ogni periodo di tirocinio per i nuovi addetti deve essere comunicata ai Responsabili delle singole Biblioteche e dei Servizi con almeno 5 giorni di anticipo, con l’indicazione dei nominativi degli addetti e delle date di riferimento. L’Aggiudicataria dovrà assicurare la necessaria continuità dei singoli operatori e segnalare tempestivamente ai Responsabili delle Biblioteche e dei Servizi sostituzioni o cambiamenti degli addetti con personale che dovrà avere titoli ed esperienza equipollenti. Il gruppo costante di personale adibito al servizio da parte della Ditta dovrà essere al massimo di 12 unità. Gli operatori risponderanno all’Aggiudicataria per tutti gli aspetti organizzativi, gestionali e amministrativi della loro attività. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni di cui al presente capitolato con regolarità, continuità e completezza. È facoltà dell’Amministrazione chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione delle persone che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertantogiudicato dall’Amministrazione non idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, senza soluzione che l’Aggiudicataria possa opporre obiezioni di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusionesorta. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziarioDitta, della distribuzione inoltre, dovrà impiegare nel servizio personale di assoluta fiducia e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cprovata riservatezza., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PERSONALE. L’artIl progetto prevede il lavoro integrato delle figure professionali previste dal Capitolato, elencate e descritte nell’offerta presentata in sede di gara. 2112 c.cL’esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di avvio delle prestazioni: - l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva; Qualora si verificasse la necessità di sostituire un componente del gruppo con specifica professionalità, l’aggiudicatario dovrà formulare puntuale e motivata richiesta all’Amministrazione aggiudicatrice. dispone La nuova professionalità dovrà possedere caratteristiche di competenza ed esperienza comunque non inferiori rispetto a quelle dell'esperto da sostituire. Tale eventuale sostituzione dovrà essere autorizzata preventivamente all’Amministrazione Comunale ed essere svolta da personale che abbia effettuato un precedente periodo di affiancamento di 40H distribuite in un arco non inferiore a n. 20 giorni. L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, il rapporto contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il settore triennio successivo alla cessazione del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàrapporto. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata Responsabile-Coordinatore del Centro designato dall’Organismo affidatario è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cil/la Dott./Dott.ssa………………………., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Accordo Quadro
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cPer la gestione delle attività formative di cui al presente Contratto, il soggetto contraen- te si avvale di idoneo personale in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposi- zioni normative ed amministrative provinciali e nazionali.
2. dispone La Provincia ed il soggetto contraente sostengono lo sviluppo qualitativo delle risorse umane attraverso iniziative di aggiornamento e di qualificazione, avvalendosi anche delle iniziative poste in essere da I.P.R.A.S.E., nonché mediante la valorizzazione delle risorse professionali conseguente al bilancio delle competenze, ivi compreso il ricorso alle procedure di utilizzo del personale secondo le disposizioni previste dalla Giunta provinciale in attuazione dellart. 84, comma 4, lettera e) della Legge provinciale.
3. Il periodo di utilizzo del personale, ai sensi del citato art. 84 comma 4, lettera e) della legge provinciale, avviene secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni provinciali.
4. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 5, lettera p) e q) di questo Contratto, il soggetto contraente gestisce il proprio personale nel rispetto del contratto collettivo di lavoro applicato. E fatta salva la facoltà del soggetto contraente di avvalersi di presta- zioni professionali rese da personale esterno o messo a disposizione da altri soggetti nel rispetto delle vigenti norme in materia. Il soggetto contraente è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legi- slative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
5. Sono riconosciuti al soggetto contraente i costi per la remunerazione del personale di- pendente connessi al contratto collettivo applicato, secondo i criteri e le modalità defini- te dal documento di cui allarticolo 10 comma 1 del presente Contratto, fermo restando che in attuazione dellart. 31 comma 2 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg, con riferi- mento alla spesa per tutto il personale dipendente, non può essere riconosciuto ai fini del finanziamento un trattamento economico superiore a quello del corrispondente per- sonale provinciale. Rispetto alla presente previsione contrattuale, lEnte contraente si impegna ad accettare successive modifiche che si dovessero rendere necessarie a segui- to di diverse pattuizioni tra lAmministrazione e le organizzazioni sindacali. Nel caso da tali modifiche derivassero maggiori costi a carico dell'Ente Contraente, lAmmini- strazione si impegna ad una coerente revisione del parametro di finanziamento.
6. Fatto salvo quanto stabilito dallarticolo 5, lettera p) e q) e dallarticolo 20 del presente Contratto, la Provincia di Trento rimane estranea ai rapporti derivanti dalla gestione del contratto di lavoro autonomamente applicato ed alle conseguenti responsabilità che in- tercorrono tra il soggetto contraente ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun di- ritto potrà essere fatto valere verso la Provincia, se non specificatamente previsto dal presente Contratto, o da disposizione di legge o amministrativa.
7. In caso di trasferimento d’aziendasubentro di altro soggetto, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro fermo restando quanto previsto dallarticolo 27 del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubblicheRegolamento, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, Provincia si impegna a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privatovalutare, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci legge, la possibilità di vin- colare il soggetto subentrante nellassorbimento del personale impegnato precedente- mente nella gestione del servizio. Analogo impegno sarà riconosciuto in sede caso di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità assorbi- mento diretto in gestione da parte della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoProvincia.
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Samples: Contratto Di Servizio Per l'Affidamento Dei Servizi Di Istruzione E Formazione Professionale
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cIl personale assegnato al Servizio Territoriale Minori è individuato in: - n. 1 assistente sociale del Comune di San Benedetto del Tronto
2. dispone Il personale incaricato per il servizio resta sotto la direzione dei rispettivi Enti di appartenenza.
3. Gli Enti di appartenenza:
a. assicurano che il proprio personale incaricato al servizio operi in caso stretta e diretta collaborazione con il personale degli altri Enti interessati nello svolgimento delle funzioni proprie del Servizio Territoriale Minori;
b. garantiscono la priorità allo svolgimento delle attività comuni rispetto alle attività interne ai singoli enti;
c. agevolano la distribuzione equilibrata dei carichi di trasferimento d’aziendalavoro.
4. I servizi sociali dei singoli comuni restano competenti relativamente alle attività che non rientrano nelle funzioni assegnate al Servizio Territoriale Minori.
5. Gli operatori del Servizio Territoriale Minori sono tenuti a garantire una fattiva collaborazione con gli enti che lo richiedono relativamente a pareri informali e buone prassi.
6. Le attività assegnate al Servizio Territoriale Minori fanno capo al coordinatore del servizio, il rapporto nominato dal Comitato dei Sindaci, al quale è riconosciuto un compenso per lo svolgimento di tale funzione.
7. Il Coordinatore del Servizio Territoriale Minori svolge le seguenti attività:
a. conosce tutti i casi del territorio, procede alla ripartizione del carico di lavoro continua tra le assistenti sociali addette al servizio, verifica gli aggiornamenti e cura i rapporti con gli enti coinvolti;
b. relaziona semestralmente all’Ufficio di coordinamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 sullo stato di attuazione delle attività;
c. relaziona periodicamente al Comitato dei Sindaci sull’andamento del servizio;
d. si raccorda costantemente e informa periodicamente il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, Sindaco dei comuni aderenti alla convezione in seguito a cessione contrattuale merito ai casi in carico e trasmette trimestralmente al Sindaco competente aggiornamenti sulla gestione dei casi stessi;
e. supporta le assistenti sociali nelle problematiche nascenti da singoli casi;
f. effettua proposte in merito al miglioramento del servizio o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza alla soluzione di continuitàproblematiche sopravvenienti.
8. Il Comitato dei Sindaci nomina il referente unico territoriale per il Tribunale per i Minorenni che si occupa del ricevimento e assegnazione delle richieste di indagine, con la Società Incorporantedi qualsiasi natura, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusionerelative ai minori, rientranti nell’ambito delle attività del Servizio Territoriale Minori.
1. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata presente convenzione è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cvalida fino al 31/12/2015., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Integrata Del Servizio Territoriale Minori
PERSONALE. L’art1. Il Gestore assume il personale individuato dagli enti locali e dalle loro aziende pubbliche d’appartenenza secondo quanto stabilito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalla Legge Regionale del Veneto 9 agosto 1999, n. 34.
2. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al personale che passa alle dipendenze del Gestore si applica l’art. 2112 c.cdel codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. dispone che 47, commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
3. Il Gestore, per la parte di propria competenza, assume tutti gli oneri relativi alla esecuzione del trasferimento del personale, alla stipula delle convenzioni con gli Enti locali ed allo svolgimento delle fasi di esame congiunto con i Sindacati di cui al comma 2.
4. Il Gestore si obbliga:
a. ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in caso materia di trasferimento d’aziendaassicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
b. ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore GAS-ACQUA del 1 marzo 2002, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e successive modifiche ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreintegrazioni, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione e tutte le norme in esso contenute;
c. a curare che, in seguito nella erogazione del servizio e nell’esecuzione dei lavori, siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi, sia per evitare danni a cessione contrattuale o fusionebeni pubblici e privati, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzatanonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con o senza scopo particolare riferimento al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Le parti convengono che, ai sensi di lucroquanto esposto nel presente articolo, preesistente i dati relativi al trasferimento personale, raccolti ed elaborati dall’Autorità d’Ambito, non sono completi e che conserva nel trasferimento sarà onere del Gestore integrare tali dati. Tale attività non costituirà fonte di pretese economiche da parte del Gestore e tanto meno potrà assumere rilevanza ai fini della tariffa.
6. Il Gestore s’impegna a verificare presso gli enti di provenienza, e di concerto con gli stessi, l’esistenza delle figure e delle professionalità da assorbire verificandone la propria identità compatibilità col modello organizzativo.
7. Il Gestore s’impegna a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazionevalorizzare prioritariamente sul territorio dell’ente di provenienza, il rapporto di lavoro in quanto possibile ed economicamente sostenibile, le competenze del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràassorbito dai Comuni, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione Comunità Montane e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15soggetti gestori pubblici.
8. Nel passaggio corso del primo periodo d’affidamento, di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativacui al piano di subentro di cui all’art. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare 31 del presente atto, gli Enti Locali e le rispettive società pubbliche e consorzi pubblici di gestione assicureranno comunque le prestazioni richieste dal Gestore, che esercita la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto socialedi ricognizione e coordinamento. I corrispettivi di tali prestazioni saranno definiti con successivi accordi tra il Gestore e gli Enti medesimi.
9. Per ragioni di natura amministrativa, ossia l’organizzazione ed in particolare nel primo periodo d’affidamento, il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con i Comuni e la gestione della sosta a tariffa su stradele Comunità Montane allo scopo di intervenire efficacemente in specifiche fasi del servizio idrico integrato anche avvalendosi di personale dipendente degli enti, piazze e strutture pubblichecon particolare riferimento al momento di interrelazione con l’utenza, la realizzazione della segnaletica orizzontaleal fine di agevolare al massimo l’utente negli adempimenti amministrativi richiesti dalle vigenti normative. A tal fine, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione entro 3 mesi dalla stipula del presente progettoatto, da n. 175 unitàcontestualmente alla presentazione del Piano di subentro nelle gestioni esistenti di cui all’art. 31, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro il Gestore si impegna a fornire all’AATO un elenco delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata prestazioni richieste e delle retribuzioni previste dai CCNL relative modalità di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoremunerazione.
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Samples: Convenzione
PERSONALE. L’art. 2112 c.c. dispone che ⮚ Per adempiere alle prestazioni necessarie la ditta è tenuta ad impegnare un numero di almeno 9 unità, di cui 8 (otto) ausiliari ed 1 (uno) amministrativo in caso regime di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti part-time non inferiore al 50%, regolarmente assunte e retribuite, e per le quali dovranno essere versati i diritti che ne derivanocontributi obbligatori previsti dalle vigenti leggi. Inoltre⮚ La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito nel rispetto della clausola sociale di cui all’art.50 D.Lgs.50/2016 a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento mantenere la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base sussistenza dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro livelli occupazionali del personale dipendente eventualmente già inserito nelle precedenti gestioni, fermo restando le condizioni ed i parametri di cui al citato articolo. ⮚ Il personale della Società Incorporata proseguiràditta concessionaria agisce nelle veste di “Ausiliare del Traffico” ai sensi della Legge 127/97 e s.m.i.; in ragione di ciò tale personale è tenuto a redigere un verbale di contestazione numerato progressivamente, pertantoi cui bollettari e/o palmari sono forniti dalla ditta aggiudicatrice, senza soluzione avente i contenuti di continuitàcui all’art. 383 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92). Una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata se presente al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica violazione, annotando tale operazione sullo stesso, o comunque lasciata sotto il C.C.N.L. tergicristallo del veicolo; ⮚ Sarà a carico della ditta aggiudicataria la formazione degli ausiliari per il settore riconoscimento della qualifica di ausiliario di cui alla Legge 127/97 ⮚ gli “Ausiliari del terziariotraffico” sono autorizzati a richiedere l’esibizione dei documenti, patente di guida e carta di circolazione, al trasgressore al solo fine della distribuzione compilazione del verbale e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha qualora si procede ad una contestazione immediata; ⮚ gli “Ausiliari del traffico” dovranno essere dotati di strumenti ad hoc per la verbalizzazione, di una divisa decorosa, munita di ben visibile contrassegno e di un numero cartellino plastificato contenente l’indicazione del nome e cognome, la qualifica, una fotografia formato tessera del lavoratore stesso e firma, nonché ragione sociale del prestatore del servizio; ⮚ dotare il proprio personale di dipendenti superiore apposita certificazione rilasciatagli dal Comune di Caivano, recante l’autorizzazione all’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato. ⮚ La ditta concessionaria, anche su referto degli organi di Polizia Municipale, si impegna a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con sostituire i dipendenti della Società Incorporata che non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione osservassero un contegno decoroso o fossero trascurati nel servizio o usassero linguaggio scorretto e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàriprovevole.
1. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata concessionario è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l’esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
2. Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della società risultante dalla fusione un fondo salute e della sicurezza dei lavoratori e di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante prevenzione e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusioneprotezione degli infortuni sul lavoro.
3. InfineL’Amministrazione Comunale, si osserva che, sulla base riserva anche la facoltà di risoluzione del libro unico contratto e di esclusione del lavoro dell’Azienda Incorporata Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle retribuzioni previste dai CCNL norme di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costosicurezza.
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Samples: Concessione Per La Gestione Dei Parcheggi a Pagamento
PERSONALE. L’artPer l'espletamento del servizio l'aggiudicatario dovrà avvalersi delle seguenti figure professionali: - n. l Assistente di biblioteca - cat.C1; Le figure professionali suddette dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti: •qualifica: Assistente di biblioteca – cat.C1: Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed attestazione di formazione professionale specifica “Assistente di biblioteca”, unitamente ad almeno 3 (tre) anni, anche non continuativi, di esperienza professionale documentata nelle mansioni di assistente di biblioteca/aiuto bibliotecario; Tutti gli operatori dovranno essere in grado di usare in maniera autonoma e corretta il programma Xx.Xx.Xx. 2112 c.cTLM WEB / Xxxxxxx, la cui conoscenza sarà oggetto di verifica da parte di questo Ente. dispone che Dovranno inoltre avere conoscenza approfondita delle regole nazionali ed internazionali di catalogazione. La figura professionale suddetta verrà impiegata per n° 37 ore settimanali. Anche nel caso in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto cui si utilizzino contratti di lavoro continua con il cessionario ed il part-time, la turnazione o alternanza fra più lavoratori dovrà assicurare la continuità oraria e regolarità del servizio, fermo restando che ogni lavoratore conserva tutti impiegato dovrà avere i diritti che ne derivanorequisiti professionali sopra indicati. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda L’aggiudicatario si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente obbliga ad applicare al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione il Contratto Collettivo Nazionale di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro Lavoro per i dipendenti dei servizi pubblici della Società Incorporatacultura, del turismo, dello sport e del tempo libero Federculture. Quanto La ditta aggiudicataria deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all’interno delle aree del Comune, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 21/11/2011, adottata ai sensi del D.Lgs 165/2001 e seguenti modificazioni, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. Il personale impiegato dovrà tenere un comportamento decoroso e corretto, e assicurare la massima diligenza e cura del servizio. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, come previsto all’art. 18 del D.lgs n. 81/2008; La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare il Piano di Formazione continua per il proprio personale coinvolto nel servizio oggetto del presente appalto, per il periodo dell’appalto, ed è tenuta a comunicare periodicamente tale Piano. La ditta potrà prevedere formazione su ulteriori aspetti ritenuti rilevanti ai fini della qualità del servizio gestito. La ditta aggiudicataria resterà responsabile, in qualunque momento, dell’idoneità del personale addetto al servizio, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito. Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla previdenza complementareditta appaltatrice la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute)per comprovati motivi. In attesa dell’effettiva operatività tale caso la ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo maggiore onere per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoComune.
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PERSONALE. L’art1. 2112 c.cOgni attività relativa al servizio di ristorazione ed atta a garantire il funzionamento delle varie fasi di approvvigionamento, preparazione, confezionamento, trasporto, distribuzione, riassetto e pulizia di tutti i locali di produzione e Terminali di Distribuzione e sedi di mensa, dovrà essere compiuta da personale posto alle dipendenze del Soggetto Gestore o comunque preposto alle medesime attività dal Socio privato, ad esclusione delle attività per le quali è stato espressamente autorizzato il subappalto. dispone che Detto personale dovrà essere sufficiente per lo svolgimento puntuale delle prestazioni contemplate nel presente contratto.
2. Per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, il Soggetto Gestore utilizzerà personale qualificato, dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative vigenti nel settore della refezione collettiva. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione ed essere in possesso di attestato di formazione come previsto dalla L.R. Xxxxxx Xxxxxxx n. 11/2003 e, più in generale, dei requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria (L.R. 11/2003 e s.m.i. e dalla delibera della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 342/2004, ecc).
3. Il Soggetto Gestore, prima dell’inizio del servizio e successivamente entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico, o contemporaneamente in caso di trasferimento d’aziendasostituzioni, consegna al Dirigente referente del Comune, l’elenco nominativo del personale impiegato, e ogni altra informazione ritenuta necessaria per il corretto svolgimento del servizio, indicando per ciascun operatore il ruolo (cuoco/aiuto cuoco/addetti alla distribuzione ecc), il tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro continua con il cessionario e dei versamenti assicurativi e previdenziali mediante presentazione di una certificazione liberatoria rilasciata dagli Istituti Previdenziali ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. InoltreAssicurativi, e, una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante, per ogni addetto, il medesimo articolo precisa possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, nonché l’immunità di ogni incaricato, da condanne penali e/o carichi penali pendenti, ostativi allo specifico incarico in relazione alla particolare tipologia di utenza.
4. Il Soggetto Gestore dovrà garantire la sostituzione tempestiva del personale assente per qualsiasi motivo, per assicurare la continuità del servizio.
5. Il Soggetto Gestore deve, inoltre, curare che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione cheil proprio personale e quello di eventuali ditte subappaltatrici: •sia munito di idoneo mezzo di riconoscimento immediato (come previsto dalla L. 123/2007) ed abbia sempre con se’ un documento d’identità personale; •sia dotato, in seguito a cessione contrattuale o fusionecura e spese del Soggetto Gestore, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto un’adeguata uniforme di lavoro del tipo comunemente in uso nei servizi di refezione (D.P.R. 327/1980, art. 42) e si attenga, nell’espletamento delle proprie funzioni, a tutte le norme igienico-sanitarie vigenti nel tempo in materia; •abbia un comportamento adeguato alla particolare età dell’utenza (bambini), favorendo l’instaurarsi di un buon clima relazionale; •abbia a propria disposizione, nei locali di svolgimento dell'attività, un apposito armadietto nel quale riporre gli abiti civili e di lavoro; •consegni immediatamente all’autorità scolastica, qualunque ne sia il valore e lo stato, le cose rinvenute nei locali di svolgimento del servizio; •segnali subito agli organi competenti ed al datore di lavoro eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; •non prenda ordini da estranei all’espletamento del servizio; •mantenga il segreto e la totale riservatezza di fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio. Il Soggetto Gestore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràcomunque preposto allo svolgimento dei servizi affidati, pertanto, senza soluzione nonché delle inosservanze alle prescrizioni del presente articolo. Si impegna inoltre a dare applicazione alla normativa in materia di continuitàanticorruzione e trasparenza, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata particolare riferimento al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione codice di comportamento e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci codice etico presentato in sede di approvazione del presente progetto di fusioneOFFERTA TECNICA, secondo le indicazioni fornite dal Comune. InfineIl Comune, in qualsiasi momento, si osserva che, sulla base riserva di richiedere la sostituzione del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e personale che non presenti i requisiti fissati per l’espletamento delle retribuzioni mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. Il Soggetto Gestore dovrà provvedervi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di non adempimento saranno applicate le penali pecuniarie previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costodal presente contratto.
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Samples: Contract for Catering Services
PERSONALE. L’artVERSIONE 1 (17 SETTEMBRE 2015)
11.1. 2112 c.c. dispone che in caso di trasferimento d’aziendaFermo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il rapporto di lavoro continua con Gestore è tenuto ad osservare integralmente il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. vigore per il settore del terziarioe per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, della distribuzione e nonché dai contratti individuali, obbligandosi anche nei confronti dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàComuni al relativo adempimento.
11.2. Il trasferimento avverrà previo esperimentoGestore trasmette all’Ente Concedente prima dell'inizio delle attività di gestione del Servizio e successivamente di tempo in tempo aggiorna la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, a cura di entrambe le Società Incorporata assicurativi e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’artantinfortunistici.
11.3. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti Il personale adibito ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione cui al Fondo Sanitario Integrativo presente Contratto:
a) sarà dislocato in relazione alle esigenze del Servizio in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del Servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente Contratto;
b) sarà sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle autorità sanitarie;
c) si uniformerà alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie, dai Comuni e dal Gestore in materia di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività igiene e di quest’ultimosanità;
d) indosserà durante il turno di lavoro apposita divisa conforme a quanto previsto nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà attivato a beneficio completa di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione targhetta di identificazione e mantenuta in stato di conveniente decoro;
e) manterrà un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante contegno serio e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, corretto con il pubblico e si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata presenterà al servizio pulito e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costodecorosamente vestito.
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Samples: Servizio Per La Gestione Integrata Dei Rifiuti Urbani
PERSONALE. L’artIl Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati attesi dalla Azienda, per tutta la durata della concessione. 2112 c.cIl personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal CCNL, deve essere dipendente del Concessionario e quindi indicato nel Libro Unico del Lavoro del Concessionario medesimo, qualora lo stesso sia per legge obbligato alla tenuta. dispone che L'Azienda non assume diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nella concessione, ricadendo sul Concessionario la responsabilità dell'esecuzione dei servizi, della sorveglianza della manodopera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in caso materia di trasferimento d’aziendalavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. Il Concessionario si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell'Azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata del personale addetto e delle retribuzioni previste dai le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai servizi. Nei casi di inottemperanza a tale obbligo l'Azienda segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. Il Concessionario è tenuto altresì a fornire alla S.C. Approvvigionamenti e al DEC un elenco nominativo del personale addetto ai servizi di che trattasi, con i dati anagrafici, la qualifica, le modalità di impiego, gli orari di lavoro e gli estremi dei documenti di lavoro,assicurativi e del libretto sanitario, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. Il Concessionario e il suo personale devono uniformarsi a tutte le indicazioni di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale. Il Concessionario dovrà fornire a tutto il personale impegnato nell'espletamento dei servizi oggetto del presente CSA, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (DPR 327/1980 art. 42 e L. 81/2008 e s.m.i.) da indossare durante le ore di servizio. Il personale del Concessionario dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 6 della L. 3.08.2007 n. 123, di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente la generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai propri addetti, e se cooperative anche ai soci, i contenuti economico normativi dei contratti collettivi nazionali e locali vigenti, nonché tutte le eventuali modificazioni future. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato e formato, a spese del Concessionario, sulle tecniche di manipolazione e, più in generale, relative ai diversi servizi richiesti, sull'igiene, sulla sicurezza e prevenzione. Tutto il personale impiegato nell'attività oggetto della concessione deve essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana in relazione ai compiti assegnati. Il Concessionario dovrà prevedere la sostituzione del personale assente per congedo, malattia o ferie in modo da garantire la continuità del servizio, che dovrà sempre essere efficiente. In caso di scioperi e/o assemblee sindacali interne e/o esterne, trattandosi di servizio di pubblica utilità, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/90, che prevede l'obbligo da parte del Concessionario di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL per quanto riguarda i contingenti di riferimentopersonale. Il Concessionario applicherà, ferma restando in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC Aziendale. Il Concessionario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 giorni, a segnalare all'Azienda la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, l’operazione di fusionee dovrà garantire, solo così come prospettata anche in questa sedetali circostanze, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale la reperibilità del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoreferente.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Bar E Somministrazione Di Bevande E Alimenti
PERSONALE. L’artIl servizio prevede il lavoro integrato delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. 2112 c.cL’Organismo affidatario si impegna a inviare l’elenco degli operatori impegnati con le relative qualifiche professionali e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza. dispone L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D. Lgs. 196/2003). L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di trasferimento d’aziendamancato rispetto del C.C.N.L, il rapporto contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i accertata violazione dello Statuto dei diritti che ne derivanodei lavoratori. InoltreL’esecutore è tenuto a fornire, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro avvio delle prestazioni: - l’elenco del personale dipendente impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata; - per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del servizio, gli estremi della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva; Il Responsabile-Coordinatore del servizio designato dall’Organismo affidatario è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.cil/la Dott./Dott.ssa………………………., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Mediazione Interculturale
PERSONALE. L’art1. 2112 c.cPer assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.
2. dispone Il personale sarà gestito nel pieno rispetto del contratto di lavoro di categoria per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti.
3. A solo titolo informativo e di conoscenza, l’Appaltatore si impegnerà a trasmettere all'Amministrazione il contratto di categoria e gli eventuali aggiornamenti e accordi, protocolli, ecc., separati che interverranno nel periodo di durata dell'appalto.
4. Oltre al personale in servizio, l’Appaltatore deve prevedere anche il personale necessario per la sua sostituzione in caso di trasferimento d’aziendaferie o malattia, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti secondo gli obblighi contrattuali.
5. Il personale, che ne derivanodipenderà ad ogni effetto dall’Appaltatore medesimo, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
6. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento L’Appaltatore è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro tenuto: - ad osservare integralmente nei riguardi del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. trattamento economico- normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi; - ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del terziariopersonale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; - a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori; - ad osservare l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili in attuazione della distribuzione Legge 68/99 e dei servizi (CCNL TERZIARIO) successive modifiche ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. integrazioni recante "Norme per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore diritto al lavoro dei disabili".
7. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale sarà tenuta a 15. Nel passaggio di titolarità trasmettere, alla stessa, copia dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàversamenti contributivi eseguiti.
8. Il trasferimento avverrà previo esperimentopersonale dipendente dell’impresa dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.
9. Il personale in servizio dovrà: - essere dotato, a cura e spese dell’impresa, di entrambe le Società Incorporata divisa completa di adeguato cartellino di riconoscimento, riportante anche il logo del Comune di San Colombano al Lambro, il logo e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progettola ragione sociale dell’impresa, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile indossarsi sempre in stato di fusione confluiranno nella società Incorporanteconveniente decoro durante l'orario di lavoro. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale divisa del personale dovrà essere unica e a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico norma del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 1995; - -mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale in materia di igiene e di sanità, oltre agli ordini impartiti dall’impresa stessa.
10. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per i dipendenti tutto quanto concerne la gestione dei servizi.
11. L’Appaltatore, prima dell'inizio dell'appalto, trasmetterà al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - specificando le relative qualifiche e le mansioni svolte - e curerà di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementarecausa, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore tutte le eventuali successive variazioni (Fondo TPL Saluteeccetto quelle dovute a malattia temporanea o ferie). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PERSONALE. L’art8.1. 2112 c.cOve l’Ordine abbia ad oggetto la fornitura di un Servizio, il Fornitore si impegna ad impiegare – per l’esecuzione dello stesso – personale preparato e qualificato (intendendosi per tale il personale con competenze specifiche e preferibilmente con esperienze pregresse) (d’ora in poi: il “Personale”), che dovrà garantire l’ottimale svolgimento del servizio medesimo.
8.2. dispone che Il Fornitore, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto di beni e servizi, garantisce:
a) il rispetto della normativa in materia di immigrazione, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109;
b) il rispetto delle disposizioni della legge per il contrasto al fenomeno del cd. caporalato, di cui alla Legge 29 ottobre 2016, n. 199;
c) di essere regolarmente iscritto presso gli Istituti Assistenziali e Previdenziali, nonché di essere in regola con il pagamento dei contributi, impegnandosi a mettere a disposizione della Società Acquirente la documentazione comprovante tale regolarità, potendo la Società Acquirente, in caso di trasferimento d’aziendainadempimento, il rapporto avvalersi della facoltà di risoluzione dell’Ordine;
d) di avere stipulato idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile per i danni eventualmente provocati a terzi, impegnandosi a consegnarne copia alla Società Acquirente a semplice richiesta di quest’ultima.
e) la regolarità del contratto di lavoro continua stipulato con il cessionario ed proprio Personale adibito al Servizio richiesto, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Società Acquirente da ogni eventuale rivendicazione che venisse a quest’ultima avanzata in relazione a tali predetti rapporti di collaborazione. Il Fornitore metterà a disposizione della Società Acquirente ogni documentazione e/o chiarimento che quest’ultima dovesse al riguardo richiedere. La mancata esibizione da parte del Fornitore della documentazione sopra citata, entro il lavoratore conserva termine di 30 giorni (trenta) dall’avvenuta richiesta, comporterà la
f) l’osservanza nei confronti del proprio Personale di tutti i diritti che ne derivanogli obblighi derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza sul lavoro nonché dello specifico C.C.N.L. del settore.
8.3. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione cheIl Fornitore dovrà fornire alla Società Acquirente l’elenco dei nominativi degli operatori destinati al Servizio e comunicare tempestivamente, in seguito forma scritta, anche tramite e-mail, eventuali sostituzioni degli stessi. Il Fornitore si impegna in caso di assenza di uno o più operatori, a cessione contrattuale o fusione, comporti reintegrare immediatamente gli stessi senza compromettere la continuità del Servizio.
8.4. Ove il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati Servizio sia svolto presso la Società Incorporata Acquirente, il Fornitore ha l’obbligo di istruire il Personale sulle norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni nonché sui comportamenti da assumere in caso di incendio, di incidente o di pericolo. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione del Personale le attrezzature e gli strumenti di sicurezza e protezione a salvaguardia della loro incolumità, dando ai propri dipendenti/collaboratori i mezzi essenziali allo svolgimento del Servizio.
8.5. Il Fornitore si obbliga ad indicare alla Società Acquirente il nominativo di un proprio dipendente/collaboratore, il quale sarà l’unico referente in riferimento ad ogni comunicazione inerente al momento Servizio.
8.6. In caso di collegamento con la normativa ambientale, il Fornitore dovrà utilizzare prodotti che rispettino le normative ambientali, di sicurezza nonché le normative CE. Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle “Schede di Sicurezza” e dalle “Schede Tecniche” che saranno sottoposte alla valutazione del RSPP e del Medico Competente della fusioneSocietà Acquirente. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. Tutte le macchine in uso per il settore del terziario, della distribuzione e lo svolgimento dei servizi dovranno essere di proprietà o nella disponibilità di fatto o di diritto del Fornitore ed a norma di legge.
8.7. Ove il Servizio abbia carattere materiale (CCNL TERZIARIOa titolo meramente esemplificativo: pulizie, manutenzioni, ecc.) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza e ove lo stesso venga svolto presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente Acquirente, il Fornitore si impegna a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto socialedotare il Personale di apposita uniforme, ossia l’organizzazione contraddistinta dal distintivo del Fornitore stesso e da un cartellino di riconoscimento che riporti i dati identificativi e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàfoto dell’addetto.
8.8. Il trasferimento avverrà previo esperimentoFornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne integralmente la Società Acquirente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, a cura anche economica, derivante dalla eventuale inosservanza delle prescrizioni di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista cui ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione precedenti punti del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.carticolo., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
PERSONALE. L’artL’impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative in essere. 2112 c.cIl personale addetto sarà a totale carico dell’Impresa aggiudicataria, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto economico – giuridico connesso a detto personale. dispone che L’impresa aggiudicataria è responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale e dovrà garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni, impegnandosi a comunicare i riferimenti (nome, cognome e numero di cellulare) degli autisti impegnati sul servizio. Il personale addetto alla guida dovrà essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (CQC) e, dove previsto, dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui alla Legge n. 21/1992 e delle ulteriori abilitazioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia e in particolar modo dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. Al momento della presa di servizio e per tutta la sua durata, il conducente dovrà essere munito di apposito distintivo identificativo, da apporre ben in vista, riportante la propria foto in formato fototessera, le proprie generalità nonché la denominazione sociale, sede legale, recapito telefonico del datore di lavoro e, in caso di trasferimento d’aziendasubappalto, anche del soggetto subappaltatore. Il Fornitore è tenuto a presentare al Comune copia del certificato penale del casellario giudiziale per ogni autista assegnato al presente servizio, di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) nonché a trasmettere al Comune per tutto il rapporto personale addetto al servizio di lavoro continua trasporto e di accompagnamento apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della specifica mansione. Rientrano negli obblighi e responsabilità del conducente:
a) rispettare il tragitto fissato nel Piano di trasporto annuale, astenendosi dal prendere decisioni diverse in merito;
b) espletare il servizio con diligenza adottando tutte le cautele volte a garantire l’incolumità degli utenti e dei loro beni in particolar modo nelle fasi di arresto e di avvio del mezzo;
c) attenersi scrupolosamente ai regolamenti o comunque alle istruzioni dettate dai Comuni per quanto riguarda la discesa degli utenti, in particolare circa i comportamenti e le azioni da intraprendere nel caso in cui nel tragitto scuola-casa, alla fermata prevista non siano presenti soggetti per il prelievo del minore o persone a ciò delegate.
d) comunicare alla Ditta e al Comune, prima della presa di servizio, ogni eventuale circostanza, compreso il malfunzionamento del mezzo, che a suo avviso possa compromettere la sicurezza degli utenti trasportati nonché configurare un trasporto in violazione delle leggi in materia di circolazione stradale;
e) comunicare alla Ditta ogni anomalia o malfunzionamento del mezzo, rilevata nel corso dell’esecuzione del servizio o in qualsiasi altro momento (ad es., rientro in rimessa) e astenersi dallo svolgere il trasporto con il cessionario ed mezzo malfunzionante;
f) utilizzare il lavoratore conserva telefono cellulare o altro dispositivo analogo, durante lo svolgimento del servizio, esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale;
g) tenere un comportamento educato e irreprensibile nei confronti degli utenti trasportati, dei loro genitori e di tutti i diritti soggetti appartenenti al loro ambito sociale abituale (compagni di scuola, genitori dei compagni di scuola, insegnanti e altro personale della scuola, ecc.) e astenersi dall’uso di linguaggio volgare e da esternazioni di carattere discriminatorio che ne derivanoprendano a riferimento il credo religioso, la nazionalità, la provenienza geografica l’orientamento sessuale, lo stato di salute, lo stile di vita, ecc.;
h) evitare comportamenti lesivi della dignità degli utenti trasportati o assimilabili a maltrattamento o a coercizione psicologica o ad altro comportamento perseguibile, anche a norma del Codice Penale. Inoltre, Al contempo è fatto divieto al conducente del mezzo di:
i) arrestare il medesimo articolo precisa che mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, dal Piano di trasporto;
j) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in seguito merito a cessione contrattuale o fusione, comporti qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
k) far salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
l) far salire e di condurre il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, mezzo con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha bordo un numero di dipendenti superiore persone superiori alla portata di legge consentita e a 15quanto previsto dalla carta di circolazione;
m) fare salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti o comunque autorizzati dal Comune;
n) delegare ad altri alla conduzione del mezzo;
o) prendere servizio in condizioni psico-fisiche inidonee alla conduzione del mezzo compresa l’assunzione di bevande alcoliche in orari che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio e all’incolumità degli utenti trasportati e di terzi;
p) fumare a bordo del mezzo di trasporto;
q) esprimersi con modi inurbani e di assumere atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
r) dar adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale. L’impresa aggiudicataria, a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale, dovrà fornire la documentazione comprovante l’adempimento di tali obblighi. Il personale addetto al servizio: ⮚ ha l’obbligo di vigilanza sugli utenti trasportati anche in caso di guasto, sinistro od altro evento che ne impediscano la consegna alla scuola o ai familiari e/o tutori; ⮚ dovrà effettuare prelievi e riaccompagnamenti degli utenti in ottemperanza alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale; ⮚ dovrà segnalare all’Ufficio Servizi Scolastici ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al comportamento degli utenti o terzi. Il personale addetto al servizio, durante tutto il tragitto nonché durante le operazioni di salita, discesa dal mezzo da parte degli utenti deve preoccuparsi che siano rispettate tutte le norme di sicurezza necessarie a garantire l’incolumità degli alunni trasportati. L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono in carico agli addetti al servizio. Il personale addetto al servizio dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti. In particolare • guidare con prudenza, rispettando il codice della strada, assicurandosi che le fasi di salita e discesa degli alunni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti; • vigilare sui minori a lui assegnati dalla salita sul pullman all’ingresso nel cancello della scuola (andata) e dal ritiro dalla scuola alla consegna ai genitori (ritorno); • tenere un comportamento corretto, dignitoso, riservato e consono alla speciale natura del servizio; • di non fumare, anche dispositivi elettronici, sul mezzo di trasporto, anche in assenza degli utenti; • non anticipare ne posticipare l'orario di consegna e ritiro dei bambini alle famiglie rispetto a quelli del piano annuale di trasporto; L’Amministrazione Comunale previa diffida, potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero tale contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. Dette sostituzioni devono avvenire con operatori in possesso di esperienza e competenza professionale adeguata. In ogni caso le sostituzioni non possono comportare aumenti di spesa per il Comune. L’impresa aggiudicataria può, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale ed al fine di garantire la continuità, l’efficienza e l’efficacia del servizio, sostituire il personale addetto al servizio stesso - con altrettante figure professionali qualificate, purchè tali sostituzioni, per numero e per frequenza, non siano tali da incidere negativamente sull’espletamento del servizio stesso, fermo restando l’obbligo della preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale. L’impresa aggiudicataria dovrà: ⮚ prima dell’avvio del servizio di trasporto organizzare una giornata di formazione per il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulle modalità di accompagnamento degli utenti; ⮚ assicurare l’erogazione delle prestazioni anche in caso di vertenze aziendali e/o agitazioni sindacali; ⮚ effettuare la necessaria sostituzione degli operatori, in caso di assenza, in tempo utile per l'esecuzione del servizio e comunque deve essere data comunicazione scritta all’Ufficio Servizi Scolastici indicando il nome dell’autista; ⮚ assicurare la sostituzione degli addetti, che non osservino il comportamento prescritto e/o non offrano sufficienti garanzie di professionalità, entro due giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale; ⮚ assicurarsi sempre che il proprio personale:
1. sia munito di distintivo di riconoscimento immediato e indossi abbigliamento conforme al servizio;
2. consegni immediatamente all’autorità scolastica, qualunque sia il valore o lo stato, gli oggetti rinvenuti sugli automezzi;
3. mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio e, se del caso, comunichi all’impresa aggiudicataria, che provvederà a sua volta a formalizzare mediante comunicazione all’Amministrazione Comunale fatti e circostanze che possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio. Si ribadisce che al personale addetto al servizio è vietato: • far salire sull’automezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione dei soggetti autorizzati dall’Amministrazione Comunale per funzioni di accompagnamento al servizio o personale per il controllo; • trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; • fumare nonché bere bevande alcoliche fare uso di sostanze stupefacenti; • deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano di trasporto elaborato con l’Amministrazione Comunale; • utilizzare per uso privato/personale il cellulare durante la guida e comunque lo stesso dovrà essere dotato di auricolare o dispositivo di viva voce tale da non costituire pericolo durante lo svolgimento del servizio. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero ditta aggiudicatrice è obbligata a consentire all’Ufficio Servizi Scolastici di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti procedere, in essere con i dipendenti qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilitàcollaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il trasferimento avverrà previo esperimentocontrollo sarà esercitato anche attraverso sopralluoghi, a cura di entrambe ispezioni, verifiche, ecc. L’aggiudicatore deve esser disponibile al confronto con le Società Incorporata e Incorporantefamiglie, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico anche in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.ceventuali incontri., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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PERSONALE. L’artL’AFFIDATARIO mette a disposizione per l’attuazione del servizio un modello organizzativo tale da assicurare lo sviluppo delle prestazioni, garantendo un assetto idoneo per il corretto svolgimento del servizio, con l’impiego di personale professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti ne- cessari allo svolgimento dei compiti a cui è adibito, come di seguito specificato. 2112 c.cGli operatori impiegati dalla ditta aggiudicataria nella gestione dei servizi oggetto del presente ap- palto dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. dispone che avere compiuto il diciottesimo anno di età;
2. essere in caso possesso dei seguenti titoli di trasferimento d’aziendastudio, competenze e esperienze professionali (queste ultime nelle stesse o equivalenti tipologie di servizio): Scheda tecnica Servizi Titolo di studio Competenze esperienza lavorativa minima ri- chiesta nello stesso set- tore diploma di scuola media superiore Conoscenza pacchetto servizio di Office; conoscenza dei 5 anni apertura- oppure: principali software di chiusura dei Laurea non specialistica di I livello word processing, foglio locali e degli 4 anni 1 spazi mu- seali, sorve- glianza degli stessi, bigliet- teria, acco- glienza e assi- stenza al pub- blico oppure: Laurea I o II livello in Storia dell’Arte o Beni culturali indirizzi archeolo- gico/storico artistico/conservazione e restauro/conservazione e gestione dei beni culturali elettrronico e calco, pre- sentazione, creazione e gestione Base dati. Ottima conoscenza della Lingua italiana e almeno di quella inglese certificata (livello B1) 2 anni Ottima conoscenza del patrimonio museale em- polese, di quello dei mu- sei del territorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empo- lese Valdelsa, nonché al patrimonio naturale, geoplaleontolgico, sto- rico, artistico e culturale dei luoghi in cui questi si trovano 2 servizio di ac- coglienza ed informazione presso presso il rapporto Museo del Vetro e atti- vità di back office per i Musei diploma di scuola media superiore Conoscenza pacchetto Office; ; conoscenza dei principali software di word processing, foglio elettrronico e calco, pre- sentazione, creazione e gestione Base dati. Ottima conoscenza della Lingua italiana e almeno di 2 lingua co- munitarie: lingua in- glese certificata (livello C1); altra lingua (livello B2) 5 anni oppure: Laurea non specialistica di I livello 4 anni oppure: Laurea I o II livello in Storia dell’Arte o Beni culturali indirizzi archeolo- gico/storico artistico/conservazione e restauro/conservazione e gestione dei beni culturali 2 anni Ottima conoscenza del patrimonio museale em- polese, di quello dei mu- sei del territorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empo- lese Valdelsa, nonché al patrimonio naturale geoplaleontolgico, sto- rico artistico e culturale dei luoghi in cui questi si trovano 3 diploma di scuola media superiore 6 anni servizio di di- dattica mu- xxxxx Conoscenza pacchetto Office Ottima conoscenza della Lingua italiana e almeno di quella inglese certificata (livello B1) Ottima conoscenza del patrimonio museale em- polese, di quello dei mu- sei del territorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empo- lese Valdelsa, nonché al patrimonio naturale, geoplaleontolgico, sto- rico artistico e culturale dei luoghi in cui questi si trovano. oppure: Laurea non specialistica di I livello 6 anni oppure: Laurea I o II livello in Storia dell’Arte o Beni culturali indirizzi archeolo- gico/storico artistico/conservazione e restauro/conservazione e gestione dei beni culturali 4 anni Partecipazione ai corsi di formazione della Re- gione Toscana per ope- ratori museali destinati ad attività con persone affette da Alzheimer e con disturbi dello spet- tro autistico. Per il calcolo della durata dell’esperienza lavorativa non vengono considerati tempi di lavoro continua inferiori a 18 ore/settimana. Inoltre si richiede:
1. per il profilo di addetto ai servizi museali: - adeguate capacità personali e professionali volte alla migliore conservazione e valorizzazione del patrimonio; - contegno riguardoso e corretto, considerato soprattutto che la maggior parte dei servizi si svolge nei confronti del pubblico, costituito da visitatori di passaggio, turisti, scolaresche, studiosi; - comportamento consono agli ambienti in cui operano, improntato a correttezza e disponibilità nei confronti dei visitatori, degli utenti dei servizi cui saranno adibiti, nonché della direzione del museo e di tutto il personale in servizio comunale e non comunale; - atteggiamento responsabile e consapevole di segretezza, rispetto a fatti, informazioni e circostanze concernenti l’organizzazione e la sicurezza degli spazi e dei beni oggetto del servizio di vigilanza. L’impresa aggiudicataria è tenuta a richiamare quei dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile; - capacità di dialogo e di relazione con il cessionario pubblico; - buona conoscenza delle opere esposte negli Istituti museali in oggetto, ai palazzi che ospitano le sedi museali, all’arte e alla storia di Empoli, nonché ai musei del territorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa, del territorio del Xxxxxxxxxx e del Valdarno Inferiore; - conoscenze di base degli strumenti di controllo ambientale e del funzionamento degli impianti di illuminazione e di sicurezza (antintrusione, antincendio, igrometri, etc.).
2. per il servizio di accoglienza ed informazione presso il lavoratore conserva tutti Museo del Vetro e attività di back office per i diritti che ne derivano. Inoltre, musei:
a. capacità di dialogo e di relazione con il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione chepubblico;
b. possesso di conoscenze digitali di cui, in seguito particolare, conoscenza consolidata del pacchetto Office, fotoshop o programmi di grafica e foto ritocco;
c. buona conoscenza dei rudimenti della terminologia informatica;
d. buona capacità di navigazione nella rete Internet;
e. buona capacità nell’utilizzo della posta elettronica;
f. buona capacità nella gestione delle pagine web e dei social;
g. buona capacità di utilizzo di applicativi di videoscrittura (Office e Liber–office)
h. buona capacità di utilizzo di applicativi di fogli di calcolo più comuni (Office e Liber–office)
i. competenze e conoscenze della piattaforma Wordpress;
j. competenze documentate nella gestione di profili istituzionali dei principali social media (creazione campagne promozionali, interpretazione e rendicontazione degli insides, diverso utilizzo linguaggio visual e testuale a cessione contrattuale o fusioneseconda dei social);
k. conoscenze dettagliate del patrimonio culturale, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione dell’offerta turistica e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore all’utenza a 15carattere locale, con specifico riferimento all’area del Xxxxxxxxxx, dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore;
l. conoscenza generale del patrimonio culturale in ambito regionale.
3. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori servizio di didattica museale:
a. capacità di dialogo e di relazione con il pubblico;
b. possesso di conoscenze digitali (mobilitàpacchetto Office);
c. conoscenze culturali generali relative alle opere esposte negli Istituti museali in oggetto, ai palazzi che ospitano le sedi museali, all’arte e alla storia di Empoli, nonché ai musei del ter- ritorio dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese-tplValdelsa, del territorio del Mon- talbano e del Valdarno Inferiore;
x. xxxxxxxxx di partecipazione ai corsi di formazione della Regione Toscana per operatori museali destinati ad attività con persone affette da Alzheimer e con disturbi dello spettro autistico. Per tutti i profili si richiede inoltre: - buona conoscenza dei rudimenti della terminologia informatica; - buona capacità di navigazione nella rete Internet; - buona capacità nell’utilizzo della posta elettronica; - buona capacità nella gestione delle pagine web e dei social; - buona capacità di utilizzo di applicativi di videoscrittura (Office e Liber–office) - buona capacità di utilizzo di applicativi di fogli di calcolo più comuni (CCNL AUTOFERROTRANVIERIOffice e Liber–office) ed ha un numero conoscenza dei principali applicativi di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio automazione di titolarità ufficio (in particolare Microsoft Office, Libre Office e Open Office), multimediali e dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso principali browser per la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione navigazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto motori e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione del presente progetto, da n. 175 unità, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo stru- menti per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporataricerca in Internet; - attestato di partecipazione a un corso di pronto soccorso di durata minima di 12 ore, rispondente ai criteri fissati dal D.M. n. 388 del 15/07/2003 e dall’art. Non è prevista riduzione dell’orario 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008; - attestato di lavoro per i dipendenti della Società Incorporatapartecipazione a un corso di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e ge- stione dell’emergenza di durata minima di 8 ore, rispondente ai criteri fissati dal D.M. 10/03/1998 e dal X.Xxx. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo81/2008.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
PERSONALE. L’artIl personale della Ditta aggiudicataria, dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento indicante: - logo e denominazione della ditta, - nome e cognome oppure matricola/codice identificativo, - fotografia. 2112 c.c. dispone Il personale dovrà: - adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscono l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei pazienti trasportati in caso ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di trasferimento d’aziendasalita e discesa, il rapporto di lavoro continua con il cessionario chiusura ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreapertura porte, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento avvio dei mezzi); - assicurare la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito collaborazione anche per agevolare le operazioni di salita e di trasporto fino al Centro Emodialisi e ritorno degli utenti non completamente autosufficienti che necessitano di trasporto in carrozzina; - avere una buona conoscenza della fusione per incorporazionelingua italiana; - segnalare eventuali disfunzioni riscontrate durante l’esecuzione del servizio al responsabile della ditta; - essere in possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporata proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto sociale, ossia l’organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche, la realizzazione della segnaletica orizzontale, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimentorisultante da idonea certificazione Sanitaria, a cura e spese della Ditta aggiudicataria - in ogni momento l’Azienda Ulss n. 9 potrà disporre l’accertamento del possesso di entrambe tale requisito; - essere personale di sicura moralità (si intende che dovrà godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza) ed in grado di osservare diligentemente tutte le Società Incorporata norme e Incorporantele disposizioni regolamentari in vigore presso l’Azienda Ulss n. 9; - non aver commesso il reato di lesioni stradali gravi o gravissime legge del 23.3.2016, della procedura n. 41 - art. art. 590-bis c. 1, C.P; - mantenere un contegno irreprensibile e decoroso; - non accettare per nessuna ragione, dagli utenti alcun compenso sotto qualsiasi forma venga presentato (mance, oggetti, ecc.), - rifiutarsi di informazione fornire notizie riguardanti pazienti, terapie ecc.; - rispettare il divieto di fumare. La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e consultazione sindacale prevista a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e per gli effetti dell’artobblighi di condotta previsti dall’allegato Codice di Comportamento interno dei dipendenti dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 11/10/2018 La ditta aggiudicataria si impegnerà a sostituire, a fronte di motivata richiesta dell’Azienda Ulss n. 9 o di propria iniziativa, i propri dipendenti/operatori sui quali ci fossero motivi di lamentela. 47 Legge Prima dell’inizio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà fornire all’Azienda Ulss n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito9 Scaligera un elenco con le generalità del personale impiegato nel servizio di trasporto, alla data oltre al nominativo di redazione del presente progettoun suo rappresentante, da n. 175 unitàcon recapito e numero telefonico, che dal giorno successivo all’iscrizione abbia la facoltà ed i mezzi idonei per superare in ogni momento qualsiasi improvvisa ed imprevista evenienza riguardante l’organizzazione e l’adempimento puntuale e tempestivo del servizio di trasporto. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente dalla Ditta. Eventuali variazioni del personale nel registro delle imprese dell’atto notarile corso di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporanteservizio, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire dovranno essere preventivamente comunicate all’Azienda Ulss n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c9., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata e delle retribuzioni previste dai CCNL di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costo.
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PERSONALE. L’art1. Il Gestore assume il personale individuato dagli enti locali e dalle loro aziende pubbliche d’appartenenza secondo quanto stabilito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalla Legge Regionale del Veneto 9 agosto 1999, n. 34. Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
2. Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al personale che passa alle dipendenze del Gestore si applica l’art. 2112 c.cdel codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. dispone che 47, commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
3. Il Gestore, per la parte di propria competenza, assume tutti gli oneri relativi alla esecuzione del trasferimento del personale, alla stipula delle convenzioni con gli Enti locali ed allo svolgimento delle fasi di esame congiunto con i Sindacati di cui al comma 2.
4. Il Gestore si obbliga:
a. ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in caso materia di trasferimento d’aziendaassicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
b. ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore GAS-ACQUA del 1 marzo 2002, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e successive modifiche ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltreintegrazioni, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione e tutte le norme in esso contenute;
c. a curare che, in seguito nella erogazione del servizio e nell’esecuzione dei lavori, siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi, sia per evitare danni a cessione contrattuale o fusionebeni pubblici e privati, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzatanonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con o senza scopo particolare riferimento al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx
5. Le parti convengono che, ai sensi di lucroquanto esposto nel presente articolo, preesistente i dati relativi al trasferimento personale, raccolti ed elaborati dall’Autorità d’Ambito, non sono completi e che conserva nel trasferimento sarà onere del Gestore integrare tali dati. Tale attività non costituirà fonte di pretese economiche da parte del Gestore e tanto meno potrà assumere rilevanza ai fini della tariffa.
6. Il Gestore s’impegna a verificare presso gli enti di provenienza, e di concerto con gli stessi, l’esistenza delle figure e delle professionalità da assorbire verificandone la propria identità compatibilità col modello organizzativo.
7. Il Gestore s’impegna a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazionevalorizzare prioritariamente sul territorio dell’ente di provenienza, il rapporto di lavoro in quanto possibile ed economicamente sostenibile, le competenze del personale dipendente della Società Incorporata proseguiràassorbito dai Comuni, pertanto, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante, mantenendo i diritti già maturati presso la Società Incorporata al momento della fusione. La Società Incorporata partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore del terziario, della distribuzione Comunità Montane e dei servizi (CCNL TERZIARIO) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15. La Società Incorporante partecipante alla fusione applica il C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità-tpl) (CCNL AUTOFERROTRANVIERI) ed ha un numero di dipendenti superiore a 15soggetti gestori pubblici.
8. Nel passaggio corso del primo periodo d’affidamento, di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti della Società Incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativacui al piano di subentro di cui all’art. I lavoratori attualmente in forza presso la Società Incorporata proseguiranno prevalentemente a prestare 31 del presente atto, gli Enti Locali e le rispettive società pubbliche e consorzi pubblici di gestione assicureranno comunque le prestazioni richieste dal Gestore, che esercita la propria attività nell’ambito dell’originario oggetto socialedi ricognizione e coordinamento. I corrispettivi di tali prestazioni saranno definiti con successivi accordi tra il Gestore e gli Enti medesimi.
9. Per ragioni di natura amministrativa, ossia l’organizzazione ed in particolare nel primo periodo d’affidamento, il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con i Comuni e la gestione della sosta a tariffa su stradele Comunità Montane allo scopo di intervenire efficacemente in specifiche fasi del servizio idrico integrato anche avvalendosi di personale dipendente degli enti, piazze e strutture pubblichecon particolare riferimento al momento di interrelazione con l’utenza, la realizzazione della segnaletica orizzontaleal fine di agevolare al massimo l’utente negli adempimenti amministrativi richiesti dalle vigenti normative. A tal fine, verticale e semaforica, la rimozione forzata delle auto e altri servizi connessi alla viabilità. Il trasferimento avverrà previo esperimento, a cura di entrambe le Società Incorporata e Incorporante, della procedura di informazione e consultazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 Legge n. 428/1990. L’organico della Società Incorporata è costituito, alla data di redazione entro 3 mesi dalla stipula del presente progettoatto, da n. 175 unitàcontestualmente alla presentazione del Piano di subentro nelle gestioni esistenti di cui all’art. 31, che dal giorno successivo all’iscrizione nel registro il Gestore si impegna a fornire all’AATO un elenco delle imprese dell’atto notarile di fusione confluiranno nella società Incorporante. La Società Incorporante, per effetto della fusione, vedrà di conseguenza ampliato il proprio organico in pari misura, vale a dire n. 175 unità. Ai sensi dell’articolo 2112, c. 3, c.c., per i lavoratori della Società Incorporata si produrrà l’effetto sostitutivo automatico del CCNL TERZIARIO (applicato ai dipendenti SOSTARE S.R.L.) con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI applicato presso la Società Incorporante, nonché della contrattazione aziendale di secondo livello. Ferma restando la categoria di legge, tutti i dipendenti della Società Incorporata verranno inquadrati in base al CCNL AUTOFERROTRANVIERI in coerenza con i pregressi profili professionali di inquadramento presso la Società Incorporata. Tale inquadramento non potrà risultare peggiorativo per la retribuzione dei lavoratori della Società Incorporata. Non è prevista riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti della Società Incorporata. Quanto alla previdenza complementare, è prevista l’adesione dei lavoratori al Fondo pensione negoziale Priamo, riservato ai lavoratori dipendenti addetti ai servizi di Trasporto Pubblico ed ai lavoratori dei settori affini. È altresì prevista l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo di settore (Fondo TPL Salute). In attesa dell’effettiva operatività di quest’ultimo, sarà attivato a beneficio di tutti i lavoratori della società risultante dalla fusione un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, nei limiti di spesa già sostenuta dalla Società Incorporante e secondo quanto autorizzato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del presente progetto di fusione. Infine, si osserva che, sulla base del libro unico del lavoro dell’Azienda Incorporata prestazioni richieste e delle retribuzioni previste dai CCNL relative modalità di riferimento, ferma restando la rivedibilità della tabella di armonizzazione anche all’esito della procedura sindacale, l’operazione di fusione, solo così come prospettata in questa sede, non appare prima facie comportare un incremento sostanziale del costo aziendale medio complessivo per il personale trasferito, fatta eccezione per lo scostamento medio mensile per la contrattazione di secondo livello e per l’attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa privato, che comunque non appaiono comportare aumenti significativi del detto costoremunerazione.
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